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Stralcio mini ruoli: gli enti non statali hanno tempo fino al 31.03
La Legge n. 14 di conversione del DL Milleproroghe pubblicata in GU n 49 del 27 febbraio, conferma le novità sul mini stralcio previsto dalla legge di bilancio 2023 per gli enti diversi da quelli statali.
In particolare, questi enti avranno due mesi in più, ossia fino al 31 marzo per decidere se avvalersi della definizione agevolata oppure no.
Inoltre si è aggiunta la possibile adesione per azzeramento totale degli affidamenti.
Ricordiamo che nella prima versione dello stralcio gli enti diversi da quelli statali, con delibera adottata entro il 31 gennaio, potevano decidere di disapplicare completamente la previsione dello stralcio loro spettante su sanzioni e interessi, conservando per intero l’importo ancora a ruolo.
Pertanto si consente ai soli enti che non abbiamo già deliberato entro fine gennaio, di decidere entro la fine di marzo.
Inoltre, oltre alla decisione di completa disapplicazione della norma sullo stralcio dei mini ruoli, è ammessa anche la scelta opposta, ossia con la novità tali enti avranno la possibilità di recepire l’annullamento completo dei debiti così come accade per gli enti statali.
Nel dettaglio viene esteso il ventaglio di opzioni praticabili in ordine all’annullamento automatico dei carichi fino a mille euro (cd. saldo e stralcio) per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (dunque, tra gli altri, gli enti territoriali e dagli enti di previdenza privati).
In sostanza, per effetto delle norme in esame, gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (dunque, tra gli altri, gli enti territoriali e dagli enti di previdenza privati):
- se alla data del 31 gennaio 2023 non hanno adottato il provvedimento con il quale stabiliscono di non applicare l’annullamento automatico (secondo le disposizioni dello stesso comma 227), sono rimessi in termini e possono adottarlo entro il 31 marzo 2023;
- in alternativa, possono aderire all’integrale applicazione dell’annullamento automatico, secondo le norme e per gli importi valevoli per agenzie fiscali, amministrazioni statali ed enti pubblici previdenziali, con provvedimento da adottare entro la stessa data del 31 marzo 2023.
Di conseguenza gli enti predetti sono posti in condizione di applicare parzialmente il saldo e stralcio direttamente ex lege, ovvero di disapplicarlo del tutto (con rimessione in termini al 31 marzo 2023 per l’adozione di provvedimenti in tal senso), ovvero ancora di scegliere di applicarlo integralmente, entro il medesimo termine del 31 marzo 2023.
Ti consigliamo di leggere: Disapplicazione stralcio parziale: istruzioni per gli enti non statali per il riepilogo del funzionamento dello stralcio per i debiti fino a 1.000 euro e delle regole della Riscossione.
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Comunicazioni d’irregolarità: codici tributo per i versamenti parziali
Con Risoluzione n. 9 del 20 febbraio le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
In particolare, per consentire il versamento, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, si istituiscono i codici tributo indicati nella dettaglia tabella contenuta nella risoluzione n 9 alla cui consultazione si rimanda.
Si specifica che, la risoluzione sottolinea inoltre che, per agevolare i contribuenti ad individuare l’esatta codifica, nella tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), è riportato il codice tributo già istituito (seconda colonna), utilizzato per il versamento spontaneo.
L'agenzia specifica che i suddetti codici di nuova istituzione sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, non intenda versare l’importo complessivamente richiesto, riportato nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma ne intenda versare solo una quota.
In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) reperibili all’interno della stessa comunicazioni.
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Condotta delittuosa del cliente: la colpa concorrente del commercialista
Con la sentenza n. 3352 del 3 novembre 2022 la Corte di Giustizia di secondo grado della Calabria ha stabilito che il concorso del commercialista nella condotta delittuosa del contribuente si configura con l’inserimento, da parte del consulente, nella dichiarazione dei redditi (Unico), di dati non veritieri, allo scopo di abbattere il reddito imponibile.
Tale circostanza integra il requisito soggettivo della colpa professionale. I fatti di causa.
L'Agenzia delle entrate, nell'espletamento della propria attività istituzionale di controllo, aveva riscontrato una serie di anomalie sulla posizione fiscale di alcuni contribuenti che avevano commesso, in base ai controlli incrociati, violazioni fiscali tali da elidere totalmente o abbattere grandemente le imposte dovute o di creare crediti inesistenti.
Tutti i contribuenti soggetti a controllo erano assistiti dallo stesso consulente tributario che risultava come soggetto che aveva trasmesso le dichiarazioni fiscali. All’esito del controllo veniva emesso un atto di contestazione, notificato al commercialista.
A seguito di ricorso del contribuente, la CTP lo accoglieva, esponendo una serie di considerazioni relative alle violazioni tributarie, poste in essere da una Snc ma estranee al commercialista.
L’Amministrazione ricorreva in appello, e in secondo grado, risultava che il fiscalista, con le proprie competenze tecniche, aveva coadiuvato la Snc e altri contribuenti assistiti a compiere le violazioni tributarie.Mediante l'indicazione di dati non corretti, si consentiva agli stessi di:
- non pagare imposte,
- o di pagarle in misura inferiore rispetto a quella dovuta,
- nonché di conseguire crediti d'imposta non spettanti.
Nella sentenza la Corte di giustizia tributaria premetteva che l'avviso di accertamento a carico del consulente fiscale era stato emesso legittimamente in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 Dlgs n. 472/1997 secondo il quale, se il professionista concorre nella violazione tributaria commessa dal cliente, tanto il cliente quanto il professionista sono sottoposti alla sanzione disposta.
Il consulente avrebbe quindi partecipato consapevolmente alle violazioni tributarie del cliente.
Pur essendo accertata la mera qualità del consulente quale “intermediario” della presentazione, per via telematica, delle dichiarazioni modello Unico, Iva e Irap, egli non contestava l'assunzione dell'incarico professionale per la predisposizione delle dichiarazioni dei clienti.
Secondo la Corte, trattandosi dell'inserimento in dichiarazione di dati non veritieri finalizzati all'abbattimento del reddito di imponibile, vista la specifica attività professionale svolta dal consulente, sussiste il requisito soggettivo della condotta concorsuale costituito, quanto meno, dalla colpa del commercialista.
La Corte ricorda come l'attività del consulente fiscale si configura come obbligazione di mezzi, in cui il professionista si obbliga a svolgere una determinata attività senza che da ciò derivi necessariamente un certo esito, nel caso di specie l’incarico alla predisposizione e all’invio della dichiarazione ha il carattere di obbligazione di risultato, che è tenuto a perseguire il fiscalista, a pena di inadempimento dell’obbligazione assunta.
Da qui, la conclusione sulla corretta configurabilità del concorso del commercialista nella realizzazione delle condotte illegittime attribuite al proprio cliente.
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Cartelle e rateizzazioni: un sms della Riscossione ricorda la scadenza
Tra i serivizi messi a disposizone da Agenzia delle entrate Riscossione vi è "Se mi scordo", ossia un alert che avvisa sul cellulare per:
- cartelle,
- pagamenti
- scadenze,
- e definizione agevolata.
In particolare, si viene avverititi via sms, previa richiesta da parte del contribuente, su:
definizione agevolata:- se il contribuente ha aderito alla definizione agevolata e vuole essere avvisato prima della scadenza di ciascuna rata,
- se si ha un piano di rateizzazione attivo e non è stato pagato almeno la metà del numero massimo delle rate previste per la decadenza,
- se si ha un piano di rateizzazione attivo e manca una sola rata da pagare per decadere;
nuova cartella/avviso:
- nel caso di affidamento ad Agenzia delle entrate-Riscossione di un nuovo carico da riscuotere (cartelle, avvisi di accertamento esecutivo emessi da Agenzia delle entrate, avvisi di addebito prodotti da INPS)
Come richiedere il servizio "se mi scordo"
Il servizio può essere richiesto
- direttamente in uno degli sportelli dell'Agenzia della riscosisone (consulta qui gli indirizzi)
- oppure entrando nella area riservata.
E' semplice, basta inserire il numero di cellulare o l’e-mail su cui si desidera ricevere i messaggi per restare aggiornati sulle scadenze.
Attenzione al fatto che si tratta di un servizio che può essere revocato in qualsiasi momento.
Infine, l''agenzia della riscossinoe sottolinea che "Se Mi Scordo" è un servizio puramente informativo e non ha alcun valore né vincolo giuridico nel rapporto tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate-Riscossione.
Per conoscere la procedura di richiesta tramire il sito della Agenzia della riscossione scarica qui la guida operativa.
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Cartelle e avvisi di pagamento: come e quando si può sospendere la riscossione
La Legge n. 228/2012 stabilisce che è possibile chiedere la sospensione legale della riscossione degli importi indicati in una cartella o in ogni altro atto notificato dall’ Agenzia delle entrate-Riscossione, se le somme richieste dall’ente creditore sono state interessate da:
- pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
- provvedimento di sgravio (cancellazione del debito) emesso dall’ente creditore;
- prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
- sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;
- sentenza che annulla in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione non ha preso parte.
Il contribuente che ritiene che la richiesta di pagamento presente nella cartella o nell'avviso appena ricevuti non sia dovuta può chiedere all’Agenzia delle entrate-Riscossione di sospendere le procedure di riscossione per far verificare all’ente creditore la situazione.
Come richiedere la sospensione di un debito
La domanda di sospensione va presentata:
- una sola volta per lo stesso debito a pena di decadenza,
- entro 60 giorni dalla notifica della cartella o altro atto della riscossione riferito alle somme interessate
La domanda di sospensione può essere presentata:
- dall’area riservata direttamente on-line con il servizio “Sospensione” se si possiedono le credenziali di accesso,
- se non si possiedono le credenziali, occorre compilare il Modello SL1 per la sospensione cartelle:
- inviandolo poi per mail
- o presentando presso uno sportello di Agenzia della Riscossione
La domanda di sospensione va corredata con i seguenti documenti:
- un documento di riconoscimento
- tutta la documentazione in possesso, ad esempio:
- la ricevuta che attesta il pagamento già avvenuto,
- il provvedimento di sgravio
- o la sentenza favorevole.
Domanda di sospensione di un debito: cosa accade dopo
L'Agenzia della Riscossione, ricevuta l'istanza, si fa carico di trasmetterla all'ente e, in attesa della risposta, sospende le procedure di riscossione.
Attenzione al fatto che, in assenza di riscontro da parte dell'ente interessato entro 220 giorni, la legge prevede, in alcuni casi (prescrizione o decadenza intervenute prima della consegna del ruolo, provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore, pagamento effettuato prima della consegna del ruolo), che il debito venga annullato.
Se i documenti inviati non sono idonei a dimostrare che il pagamento non è dovuto, l'ente creditore informa del rigetto della richiesta e comunica all'Agenzia di riprendere le attività di riscossione.
Domanda di sospensione di un debito: quando non è possibile
Per gli atti NON notificati dall'agenzia della riscossione NON si può richiedere la sospensione.
Per esempio, per un avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate o avviso di addebito dell’INPS, ci si deve rivolgere direttamente ai rispettivi enti creditori, ovvero per i solleciti di pagamento inviati dall’Agente della riscossione mediante posta ordinaria.
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Nuove cartelle di pagamento dopo la riforma del processo tributario
La Legge 130/2022, di riforma del contenzioso tributario, ha apportato modifiche all’apparato processuale che si riverberano giocoforza anche su ambiti diversi. Tra questi vi è quello degli atti della riscossione, posto che le cartelle di pagamento includono informazioni anche sugli organismi giudicanti che possono (eventualmente) essere chiamati a decidere sulle liti insorte avverso gli stessi atti.
Per questo motivo, con il provvedimento n. 0387971 del 17 ottobre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha reso note le modifiche che si sono rese necessarie per le cartelle in virtù di quanto visto in precedenza.
La prima variazione riguarda la nuova denominazione delle (già) commissioni tributarie. In particolare, considerato che l’art. 4, comma 1, lettera a) della richiamata Legge 130/2022 ha di fatto sostituito ai termini “commissione tributaria provinciale” e “commissione tributaria regionale”, ove ricorrano, le diciture “corte di giustizia tributaria di primo grado” e “corte di giustizia tributaria di secondo grado”, il testo delle Avvertenze relative ai ruoli dell’Agenzia delle Entrate (allegati da 2 a 5) viene parimenti aggiornato nei riferimenti ivi contenuti agli organi di giustizia. In proposito si ricorda che la nuova denominazione di questi ultimi fa parte di quel gruppo di disposizioni che entra in vigore a decorrere dal 16 settembre 2022.
Secondariamente, il foglio Avvertenze ALLEGATO 2 viene integrato con riguardo alla richiesta di riesame per l’annullamento del ruolo, che può essere presentata anche mediante il “Servizio di consegna documenti/istanze”, disponibile nell’area riservata del sito internet istituzionale www.agenziaentrate.gov.it. Nel provvedimento in esame viene riportato che, esclusivamente nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato, vengono altresì aggiunti i riferimenti per l’assistenza da telefono cellulare e da estero ed il canale telematico CIVIS.
Si tratta, evidentemente, di modifiche di carattere prettamente formale che, anche in caso di errore (ad esempio nel caso venga riportata la precedente denominazione delle commissioni tributarie) non porteranno con massima probabilità a vizi invalidanti dell’atto.
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Corte di Giustizia Tributaria: gli indirizzi per comunicare con gli uffici dal 3 ottobre
Con una nota pubblicata sulla pagina preposta del Portale della Giustizia Tributaria, il MEF informa di nuovi indirizzi di posta elettronica attivi dal 3 ottobre per comunicare con le Corti di Giustizia.
In particolare, viene specificato che, in attuazione della Legge 31 agosto 2022, n. 130, recante disposizioni sulla riforma dell’ordinamento e del processo tributari, dal 3 ottobre 2022 sono attivati i nuovi indirizzi di:
- Posta Elettronica Certificata (PEC)
- Posta Elettronica Ordinaria (PEO) relativi alle neocostituite Corti di Giustizia Tributaria.
Da tale data pertanto sono disattivate tutte le precedenti caselle di posta elettronica delle ex Commissioni Tributarie.
I nuovi recapiti di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di Posta Elettronica Ordinaria (PEO) sono consultabili nella sezione:
I nuovi indirizzi e le informazioni relative alle Corti di Giustizia Tributaria saranno pubblicati contestualmente anche sull’Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi (IPA).
Corti di giustizia tributaria: come comunicare con gli uffici
Accedendo al sito internet preposto, è possibile effettuare la ricerca della Corte di Giustizia Tributaria per provincia di residenza o in alternativa raggruppate per Regione.
Per ogni Corte di Giustizia Tributaria selezionata è possibile reperire le seguenti informazioni:
- i dati della Corte (indirizzo, PEC, ecc.);
- la bacheca della Corte con le news e le comunicazioni di servizio della stessa;
- la sezione "come raggiungerci" con le informazioni dei mezzi pubblici e la mappa interattiva per raggiungere la Corte;
- il servizio di prenotazione e di disdetta appuntamenti on-line presso la Corte prescelta;
- le sezioni della Corte con l'elenco completo dei suoi componenti;
- l'elenco dei decreti di mancato funzionamento nel caso la Corte abbia subito l'interruzione del servizio per eventi di carattere eccezionale.
E' bene ricordare che, le Corti di Giustizia Tributaria di primo grado sono presenti in tutte le province, tranne in quelle di nuova istituzione.
In questi casi, il contribuente è invitato a rivolgersi alla Corte di riferimento presente nella seguente tabella:
Le Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado per il giudizio di secondo grado hanno le sedi presso il capoluogo di ogni Regione; in alcuni comuni con sedi di corte d'appello e distanti almeno 100 km dal capoluogo regionale sono state, inoltre, istituite delle sezioni staccate delle Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado:
Attenzione al fatto che per le province autonome di Bolzano e Trento la giurisdizione tributaria è esercitata da Corti di Giustizia Tributaria di primo e di secondo grado, aventi sede nel capoluogo e competenza sul territorio della provincia corrispondente.