• Agricoltura

    Disoccupazione agricola 2025: CISOA eventi climatici equiparata al lavoro

    Con la circolare INPS n. 149 del 3 dicembre 2025 l’Istituto fornisce istruzioni operative per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza 2025, tenendo conto della disciplina speciale introdotta  a regime nel 2025 per fronteggiare le emergenze climatiche.

    Il punto chiave è l’equiparazione al lavoro – ai fini del calolo della  indennità di disoccupazione agricola – dei periodi di CISOA (cassa integrazione speciale operai agricoli) fruiti nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, ma solo quando l’evento comporta la sospensione dell’attività per l’intera giornata. 

    L’indicazione è particolarmente rilevante  perché incide sia sul requisito contributivo di accesso sia sulle giornate indennizzabili e sulla retribuzione di riferimento da utilizzare nel calcolo, con effetti diretti sugli importi liquidati e sulle verifiche preliminari da svolgere in istruttoria.

    Quadro normativo (con cosa cambia e per chi)

    La  novità discende dall’art. 10-bis, comma 2, del D.L. 26 giugno 2025, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2025, n. 113 e dalla disciplina sulla CISOA prevista dall’art. 8 della L. 8 agosto 1972, n. 457 (intemperie stagionali),  per la quale in caso di  sospensioni o riduzioni dell’attività nel periodo 1° luglio–31 dicembre 2025, la CISOA è riconosciuta :

    • sia agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) 
    • sia agli operai agricoli a tempo determinato (OTD), 
    •  a prescindere dal requisito delle 181 giornate previsto dalla disciplina ordinaria.

    Tali  periodi CISOA  non concorrono al raggiungimento della durata massima annua di 90 giornate e, soprattutto, sono equiparati al lavoro ai fini della disoccupazione agricola (calcolo e – come chiarito dall’Istituto – anche accesso). 

    La circolare precisa però un passaggio operativo essenziale: l’equiparazione opera esclusivamente nei casi di sospensione per l’intera giornata, mentre non si applica alle ipotesi di riduzione oraria, perché in tali casi le giornate risultano già utili (per gli OTD tramite elenchi annuali; per gli OTI tramite accredito contributivo). 

    Da ultimo, in deroga all’art. 14 della L. 457/1972, la CISOA per eventi meteo estremi  viene concessa dalla Struttura INPS territorialmente competente ed è erogata direttamente dall’Istituto.

    Istruzioni operative check list per i datori di lavvoro

    Platea interessata

     Per l’equiparazione al lavoro dei periodi CISOA (eventi climatici) sono destinatari:

    • OTI assunti o licenziati nel 2025, purché nel 2025 abbiano svolto almeno 1 giorno di lavoro effettivo;
    • OTD, purché risultino iscritti negli elenchi nominativi annuali 2025 per almeno 1 giorno di effettivo lavoro.

    Esclusioni. Gli OTI dipendenti di cooperative e consorzi che trasformano/manipolano/commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai soci (L. 240/1984) sono fuori dalla disoccupazione agricola perché, per eventi dal 1° gennaio 2022, accedono a NASpI.

    Requisito contributivo (102 giornate nel biennio)

     In via letterale, l’equiparazione “ai fini del calcolo” non avrebbe inciso sul requisito di 102 giornate nel biennio (anno di competenza + anno precedente). Tuttavia INPS, su conforme parere del Ministero del Lavoro, applica l’equiparazione anche per perfezionare il requisito contributivo, evitando penalizzazioni legate alle riduzioni di attività dovute al clima. Anche qui vale la regola pratica: rilevano solo i periodi CISOA per emergenze climatiche con sospensione per intera giornata; restano fuori le riduzioni orarie (già utili).

    Indicazioni per la gestione aziendale (operatività):

    • Classificare correttamente gli eventi CISOA 1/7–31/12/2025 distinguendo intera giornata vs riduzione oraria (la differenza decide l’equiparazione).
    • Verificare l’anzianità utile: OTI/OTD devono avere almeno 1 giorno effettivo nel 2025.
    • Controllare il biennio 2024–2025: ai fini delle 102 giornate, sommare lavoro effettivo + (solo) CISOA equiparabile per intere giornate.

    Giornate indennizzabili e alcolo

    La disoccupazione agricola, se sussistono i requisiti, è riconosciuta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno di competenza entro il limite annuo di 365 (o 366 negli anni bisestili), dal quale vanno detratti: periodi di lavoro agricolo e non agricolo (dipendente e autonomo), giornate già indennizzate ad altro titolo (es. malattia, maternità, infortunio), giornate non indennizzabili. 

    Per il 2025, alle giornate di lavoro effettivo si aggiungono i periodi di CISOA (1/7–31/12/2025) equiparati al lavoro. Attenzione al punto operativo evidenziato dall’INPS: il “guadagno” in termini di giornate indennizzabili si realizza solo se la somma giornate lavoro effettivo + giornate CISOA equiparabili non supera 182 nel 2025; oltre tale soglia, il beneficio è neutralizzato perché la combinazione di giornate lavorate + giornate indennizzate (varie causali, inclusa disoccupazione agricola) non può superare il tetto di capienza 365 riferito al 2025. 

    Misura della prestazione e trattenute. 

    vedi tabella seguente

     Per calcolare la quota di disoccupazione agricola riferita ai periodi CISOA fruiti in base all’art. 10-bis, comma 2, INPS utilizza come retribuzione di riferimento l’importo giornaliero percepito per il trattamento CISOA. 

    L’importo complessivo 2025 è quindi determinato applicando 40% (OTD) o 30% (OTI) a una media ponderata tra: 

    • retribuzione dei giorni di lavoro effettivo; 
    • retribuzione percepita per i periodi di CISOA equiparati.
    Voce Valore/Regola Nota operativa (INPS)
    Periodo CISOA “climatica” rilevante 1° luglio 2025 – 31 dicembre 2025 Equiparazione al lavoro solo per sospensione intera giornata
    Equiparazione al lavoro Sì, solo “intera giornata” Esclusa per riduzione oraria
    Requisito per accesso Disoccupazione agricola (biennio) 102 giornate (2024–2025) INPS applica equiparazione anche al requisito (solo intera giornata)
    Requisito minimo 2025 Almeno 1 giorno di lavoro effettivo Per OTI e OTD (OTD: presenza in elenchi 2025)
    Beneficio sulle giornate indennizzabili Solo se (lavoro + CISOA) ≤ 182 nel 2025 Oltre 182, beneficio neutralizzato (capienza annua 365)
    Aliquota indennità OTD 40% retribuzione di riferimento Trattenuta 9% fino a max 150 giorni
    Aliquota indennità OTI 30% retribuzione effettiva Nessuna trattenuta di solidarietà
    Retribuzione per giornate CISOA Importo giornaliero CISOA Calcolo su media ponderata con retribuzione dei giorni lavorati

  • Agricoltura

    Terreni agricoli ISMEA: regole per l’accesso dei giovani

    Nella Legge di Bilancio 2026 con emendamente si stanno introducendo altre novità rispetto a quelle previste nel testo approvato in principio dal Governo.

    Tra questi ve n'è uno che prevede l'accesso delle giovani generazioni ai terreni agricoli di ISMEA, vediamo di che si tratta.

    Terreni agricoli ISMEA: regole per l’accesso dei giovani

    Con l'art 16-bis rubricato Accesso delle giovani generazioni ai terreni agricoli di proprietà dell'ISMEA si prevede una agevolazione per i giovani in agricoltura.
    ISMEA nell'ambito degli interventi fondiari dedicati all'imprenditoria agricola giovanile, ai sensi dell'articolo 1803 del codice civile, avvia procedure di concessione in comodato gratuito dei terreni di cui all'articolo 13, comma 4-quater, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per i quali non è stata conclusa positivamente la procedura di dismissione.

    Il comodatario è selezionato tramite una procedura competitiva a evidenza pubblica. 

    All'esito della procedura l'ISMEA emana una delibera di affidamento, cui segue la stipula del relativo contratto. 

    Possono partecipare alle procedure:

    • i cittadini italiani o di altro paese dell'Unione europea o i titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo di cui agli articoli 9, 9-bis e 9-ter e seguenti del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 
    • di età superiore a diciotto anni e inferiore a quarantuno anni compiuti.

    Attenzione al fatto che hanno diritto di preferenza i soggetti che sono in possesso di un'elevata professionalità in materia agricola o agroalimentare, risultante dal conseguimento di un titolo di laurea in agraria nella classe L-25 e L-26 ovvero un titolo di laurea equivalente o equipollente, o che abbiano concluso il Servizio civile agricolo. 

    I medesimi soggetti possono partecipare anche nelle forme societarie previste dalla legge, a condizione che, in caso di domanda presentata da società di capitali, i componenti degli organi di direzione e controllo e il titolare effettivo ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, abbiano i predetti requisiti. 

    La partecipazione alle procedure richiede la presentazione di un piano aziendale avente una proiezione temporale di almeno cinque anni, da sottoporre all'approvazione dell'Istituto. 

    Ove l'Istituto ritenga inadeguato il piano aziendale proposto, formula motivati rilievi al proponente, chiedendone la riformulazione. 

    Il piano aziendale può prevedere anche lo svolgimento di:

    • attività agrituristiche o comunque connesse alla conduzione del fondo agricolo,
    • visite nei luoghi di coltura e di produzione, 
    • esposizione degli strumenti utili alla conduzione del fondo, 
    • degustazione e commercializzazione delle produzioni aziendali, anche in abbinamento ad altri alimenti, 
    • iniziative a carattere didattico e ricreativo, in conformità alle leggi vigenti.

    In conformità con il piano aziendale, il contratto di comodato è stipulato per una durata non inferiore a dieci anni.

    L'imposta di registro, di bollo e ogni altro onere fiscale o assimilato è a carico del comodatario.
    Al termine della durata del contratto, al comodatario che non sia inadempiente è riconosciuto il diritto di opzione all'acquisto del terreno per
    una somma pari al 50 per cento del valore dei terreni, come risultanti dai bilanci dell'Istituto. 

    Ove l'opzione sia esercitata nel termine di trenta giorni dalla scadenza del contratto di comodato e alle condizioni di cui al primo periodo, l'ISMEA è obbligata ad accettare la proposta. 

    I costi e gli oneri relativi, connessi e conseguenti alla stipula del contratto di compravendita sono a carico dell'acquirente. L'Istituto procede periodicamente alla verifica dell'attuazione del piano aziendale presentato dall'assegnatario, segnalando al comodatario gli inadempimenti al contratto o al piano aziendale. Il perdurante o grave inadempimento al contratto o al piano aziendale comporta la risoluzione del contratto di comodato."

  • Agricoltura

    Retribuzioni agricoltura tabelle in vigore – al via la rilevazione 2025

    L’INPS, con la Circolare n. 146 del 26 novembre 2025, ha avviato la nuova procedura annuale di rilevazione delle retribuzioni contrattuali degli operai agricoli – sia a tempo determinato (OTD), sia a tempo indeterminato (OTI) – in vigore alla data del 30 ottobre 2025.

    Si tratta di un adempimento previsto ogni anno e necessario per la determinazione delle retribuzioni medie salariali, utilizzate per:

    1. calcolare contributi e prestazioni previdenziali;
    2. aggiornare i valori di riferimento per coloni, mezzadri e iscritti alla Gestione speciale;
    3. predisporre il decreto annuale del Ministero del Lavoro.

    La rilevazione avviene con la collaborazione delle Organizzazioni sindacali e datoriali, delle Sedi territoriali INPS e dell’INAIL. 

    Le scadenze sono già fissate: entro il 30 gennaio 2026 le Strutture provinciali devono trasmettere i dati alle Direzioni regionali, che a loro volta li inoltreranno agli uffici centrali entro il 10 febbraio 2026.

    Qui le tabelle dei salari in vigore 

    Il quadro normAtivo

    La procedura discende dagli obblighi contenuti in:

    • Art. 28 del D.P.R. 488/1968: disciplina la determinazione della retribuzione convenzionale utile per contributi e prestazioni.
    • Art. 7 della legge 233/1990: applicazione per coloni, mezzadri, coltivatori diretti e compartecipanti familiari.
    • Art. 9-sexies del D.L. 510/1996, conv. in L. 608/1996: istituzione della Commissione centrale per la rilevazione delle retribuzioni agricole.

    Le Strutture territoriali INPS devono rilevare le retribuzioni effettivamente vigenti per provincia, settore e qualifica, sulla base della contrattazione collettiva nazionale, che stabilisce minimi e massimi;

    integrativa regionale o provinciale, da verificare in relazione alla sua vigenza al 30 ottobre 2025.

    La Circolare richiama inoltre la precedente circolare n. 190/2002, che rimane riferimento tecnico per le modalità di calcolo.

    Le Direzioni regionali svolgono un ruolo di coordinamento e controllo,  verificando uniformità di rilevazione su tutto il territori e controllando  i dati trasmessi dalle Strutture provinciali   cosi da assicurare la corretta individuazione dei salari effettivi nei settori con caratteristiche particolari (es. idraulico-forestale, cooperative agricole).

    Istruzioni operative e link per scaricare i file

    Per effettuare correttamente la rilevazione, l’INPS rende disponibili i file Excel nei quali inserire i dati provinciali relativi a OTD e OTI. Ecco cosa devono fare le Strutture territoriali:

    I file sono disponibili alla directory FTP dell’INPS: ftp://ftp.inps/applicazioni%20inps/Operai_Agricoli/    (da aprire tramite Internet Explorer o Microsoft Edge)

    I modelli da utilizzare sono:

    • A.ProvinciaGenerico – RM1 OTD 30 ottobre 2025.xls
    • A.ProvinciaGenerico – RM2 OTI 30 ottobre 2025.xls

    Una volta scaricati, devono essere salvati in locale e rinominati indicando la provincia competente

    (es.: Agrigento – RM1 OTD 30 ottobre 2025.xls).

    La stessa directory contiene file specifici per territori con caratteristiche particolari (Toscana, Aosta, Arezzo, Bolzano, Brescia, Mantova, Modena, Padova, Trento).

    Funzionamento delle tabelle

    Le tabelle Excel sono impostate per calcolare automaticamente:

    Riga A: valori delle retribuzioni dei vari settori/qualifiche;

    Riga B: % di incidenza dei settori;

    Riga C: retribuzione media giornaliera.

    Sono presenti formule di controllo che verificano la coerenza delle percentuali inserite, evitando errori nella successiva elaborazione dei dati.

     Trasmissione dei file e gestione documentale

    Entro il 30 gennaio 2026, le Strutture provinciali devono completare l’inserimento dei dati;  predisporre la documentazione relativa alla contrattazione provinciale/regionale vigente e  trasmettere tutto alla Direzione regionale.

    Le Direzioni regionali, dopo verifica, devono caricare i file nelle cartelle condivise interne, accessibili ai soli referenti autorizzati utilizzando i link seguenti:

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAAbruzzo

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURABasilicata

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURACalabria

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURACampania

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAEmilia Romagna

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAFriuli

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURALazio

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURALiguria

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURALombardia

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAMarche

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAMolise

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAPiemonte

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAPuglia

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURASardegna

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURASicilia

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAToscana

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURATrentino

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAUmbria

    \filesrvp.servizi.inpsrootGrppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAV.Aosta

    \filesrvp.servizi.inpsrootGruppidiLavoro06DCE AGRICOLTURAVeneto

    Le Direzioni che abbiano nominato nuovi referenti devono comunicarli alla Direzione centrale Entrate per l’abilitazione all’accesso.

  • Agricoltura

    Aiuti per fermo pesca: pubblicate nuove graduatorie

    Sul sito del Ministero sono stati pubblicati la scorsa settimana quattro decreti direttoriali con graduatorie parziali  relative ad aiuti  per  le imprese di pesca 

    Si tratta in particolare dei seguenti 

    • FEAMPA 2021/2027 Decreto Direttoriale prot. n. 559363 del 20 ottobre 2025 –  Approvazione della sub graduatoria relativa alla GSA 17 (Mar Adriatico centro settentrionale) sistema di pesca PICCOLA PESCA classe di lunghezza 06<=LFT<12 redatta ai sensi dell'art. 4 del Decreto direttoriale n. 319453 del 17 luglio 2024.
    • FEAMPA 2021/2027 Decreto Direttoriale prot. n. 559361 del 20 ottobre 2025 – Approvazione della sub graduatoria relativa alla GSA 10 (Mar Tirreno centrale/meridionale) sistema di pesca STRASCICO classe di lunghezza 06<=LFT<12 redatta ai sensi dell'art. 4 del Decreto direttoriale n. 319453 del 17 luglio 2024.
    • FEAMPA 2021/2027 – Decreto Direttoriale n. 536072 del 09 ottobre 2025 – Approvazione della seconda graduatoria parziale dei soggetti ammessi all'aiuto pubblico di cui all'art.1 del Decreto Direttoriale n. 142369 del 27 marzo 2025
    • FEAMPA 2021/2027 Decreto Direttoriale prot. n. 550586 del 15 ottobre 2025 – Approvazione della sub graduatoria relativa alla GSA 18 (Mar Adriatico meridionale) sistema di pesca STRASCICO classe di lunghezza 18<=LFT<24 redatta ai sensi dell'art. 4 del Decreto direttoriale n. 319453 del 17 luglio 2024.
    • FEAMPA 2021/2027 Decreto Direttoriale prot. n. 550573 del 15 ottobre 2025 – Approvazione della sub graduatoria relativa alla GSA 17 (Mar Adriatico centro settentrionale) sistema di pesca STRASCICO classe di lunghezza 06<=LFT<12 redatta ai sensi dell'art. 4 del Decreto direttoriale n. 319453 del 17 luglio 2024.

    Aiuti fermo pesca: le risorse

    Lo stanziamento massimo previsto dal Decreto di marzo 2025 era  di 8 milioni di euro, con possibilità di incremento qualora si rendano disponibili ulteriori fondi. 

    Il contributi alle singole imprese saranno   calcolati sulla base dei giorni di fermo effettivamente svolti e vengono erogati in applicazione delle norme europee sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (FEAMPA), in particolare l’art. 21 del Regolamento UE 2021/1139. 

    In pratica il valore dell’aiuto varia per ciascuna imbarcazione in base a parametri tecnici come:

    • la potenza del motore (kW),
    • la stazza dell’imbarcazione (GT),
    • l’indice SHI (legato alla produttività).

    Nelll'allegato 1 è presente una tabella di riepilogo 

    È bene sapere che i contributi non sono accessibili a chi ha sbarcato il personale imbarcato prima dell’interruzione obbligatoria (tranne nei casi giustificati come malattia o sbarco volontario) o a chi non ha rispettato i termini tecnici richiesti.

    Un punto essenziale è la manifestazione di interesse: ogni impresa doveva presentarla entro e non oltre il 31 dicembre 2023, tramite l’Autorità marittima competente. Chi ha effettuato l’arresto in un compartimento diverso da quello di iscrizione, doveva inoltre fornire apposita comunicazione scritta. 

    Questa manifestazione deve ora essere integrata con ulteriori informazioni, come l’IBAN del beneficiario, compilando il modulo (allegato 2 ) attraverso una piattaforma online dedicata, che sarà attivata sul sito del Ministero dell’Agricoltura. Le date di apertura e chiusura della piattaforma saranno comunicate con apposita circolare.

    Aiuti per fermo pesca: requisiti e casi di esclusione

    Per accedere al contributo economico, l’impresa di pesca deve soddisfare tutti i seguenti requisiti:

    • Avere un’unità autorizzata alla pesca con sistema a strascico (reti a divergenti, sfogliare rapidi, gemelle a divergenti).
    • Aver effettuato almeno 120 giorni di attività di pesca in mare nei due anni civili precedenti il fermo.
    • Avere l’unità regolarmente armata, equipaggiata e con documenti di bordo validi alla data di inizio dell’arresto temporaneo.
    • Aver rispettato l’intero periodo di fermo obbligatorio previsto dal DM 208415/2023 e dal decreto regionale (per le unità siciliane).
    • Aver rispettato le misure tecniche richieste entro il 31 dicembre 2023.
    • Aver presentato la manifestazione di interesse entro il termine stabilito (non oltre il 31 dicembre 2023).
    • Non aver sbarcato personale imbarcato alla data di inizio del fermo, salvo:
      • malattia,
      • infortunio,
      • sbarco volontario,
      • motivi non imputabili all’armatore.
    • Essere in possesso di titolo abilitativo valido all’inizio del fermo.
    • Non rientrare nei casi di inammissibilità previsti dall’art. 11 del Regolamento UE 2021/1139.
    • Non essere destinatario di infrazioni gravi secondo il regolamento UE 2022/2181 e il decreto legislativo 4/2012.

    Inoltre, per aiuti superiori a 15.000 euro: non essere soggetto alle esclusioni dell’art. 136 del regolamento UE 2018/1046.

    Casi di esclusione dall’aiuto

    Le domande verranno escluse se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

    • L’unità non è autorizzata alla pesca a strascico o non rientra tra gli attrezzi indicati nel decreto.
    • Non è stata rispettata la durata minima o le misure tecniche del fermo obbligatorio.
    • La manifestazione di interesse è stata presentata oltre il 31 dicembre 2023.
    • Il personale imbarcato è stato sbarcato ingiustificatamente prima o durante il fermo.
    • L’impresa ha violato norme gravi in materia di pesca nei termini indicati dai regolamenti UE.
    • Il beneficiario ha optato per l’opzione alternativa prevista dall’art. 8, comma 4, del DM 208415/2023.
    • L’unità non era armata o attiva alla data di inizio del fermo.
    • L’impresa non ha presentato o completato l’integrazione online alla manifestazione di interesse, secondo le modalità ministeriali.
    • I documenti richiesti non sono stati trasmessi dall’Autorità marittima entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

    Aiuti fermo pesca graduatoria, criteri e pagamento

    Una volta raccolta anche dalle Autorità di navigazione e verificata tutta la documentazione, il Ministero procederà alla redazione della graduatoria. 

    Questa sarà basata su criteri ben definiti, che attribuiscono un punteggio in base alle caratteristiche tecniche dell’imbarcazione. Tre sono i parametri principali: la potenza installata a bordo (espressa in kilowatt), la stazza lorda (GT) e l’indice SHI (un valore tecnico legato alla produttività dell’unità secondo il Regolamento UE 1380/2013). Ogni classe ha un coefficiente, e la somma dei punteggi determina la posizione in graduatoria.

    L’aiuto sarà erogato in un’unica soluzione, ma solo dopo l’approvazione della graduatoria definitiva, che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Ministero. Prima del pagamento, verranno effettuati ulteriori controlli di primo livello da parte della Direzione generale della pesca, per assicurarsi che tutto sia in regola.

    Infine, il decreto si applica anche alle imbarcazioni iscritte nei compartimenti della Regione Siciliana, purché abbiano rispettato il fermo nei termini stabiliti dal relativo decreto regionale. Questo garantisce un’uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale, evitando disparità tra imprese soggette a normative differenti.

  • Agricoltura

    Bonus formazione giovani agricoltori: ecco il codice tributo

    Con la Risoluzione n 54 del 7 ottobre viene istituito il codice tributo per il bonus formazione giovani agricoltori.

    Per tutte le regole del bonus leggi anche: Bonus formazione giovani agricoltori: percentuale al 100% ma ricordiamo sinteticamente che si tratta di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore degli imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore
    a quarantuno anni compiuti, 
    che hanno iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola.

    Bonus formazione giovani agricoltori: ecco il codice tributo

    Con il Provvedimento n 364506/2025 del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 ottobre 2025 è stata resa nota la percentuale del credito di imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario per le spese di formazione.
    Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area
    riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

    •  “7040” denominato “Credito d’imposta per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola – articolo 6,
      comma 1, della legge 15 marzo 2024, n. 36”.

    In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

    Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Bonus formazione giovani agricoltori: percentuale al 100%

    E' scaduto il 24 settembre il termine per l'invio delle domande per il bonus formazione giovani agricoltori.

    Lo sportello aperto il 25 agosto scorso è stato regolamentato con il Provvedimento n. 305754 del 24 luglio 2025, delle Entrate che hanno pubblicato il modello e istruzioni per le richieste del credito d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola da parte degli imprenditori agricoli di età superiore a 18 anni e sotto i 41 anni. 

    Il beneficio fiscale è pari all’80% delle spese sostenute nel 2024 e opportunamente documentate, fino a un importo massimo di 2.500 euro per ciascun beneficiario: scarica qui il Modello con le istruzioni

    Le comunicazioni delle spese effettuate nel 2024 andava appunto inviata entro ill 24 settembre in via telematica.

    Il credito d’imposta riconosciuto è cumulabile con altri aiuti di Stato e sarà utilizzabile a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione Provvedimento n 364506 del 3 ottobre che ha reso nota la percentuale massima fruibile, tenendo conto del limite di spesa complessivo previsto ovvero il 100%.

    L’utilizzo è in compensazione tramite modello F24, da inviare solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui le spese sono state sostenute.

    Le Entrate pubblicheranno inoltre il codice tributo da utilizzare con risoluzione successiva.

    Bonus giovani agricoltori: benificiari e spese ammesse

    Possono beneficiare del contributo gli imprenditori agricoli in possesso dei seguenti requisiti:

    • età superiore a 18 anni e inferiore a 41 anni compiuti alla data di sostenimento delle spese,
    • che abbiano iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2021.

    Sono ammessi al credito solo i soggetti che svolgono attività individuate con codice della classificazione ATECO 2025 che inizia con 01.

    Ai fini della agevolazione sono ammesse due tipi di spese:

    • a) le spese per l’acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attinenti alla gestione dell’azienda agricola
    • b) le spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione a tali iniziative, fino a un importo massimo del 50% dell’ammontare delle spese agevolabili.

    L’Iva è ammissibile all’agevolazione solo se rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

    Le spese devono essere tracciabili e pertanto sostenute tramite conti correnti intestati al beneficiario e con modalità di pagamento che ne permettano l’immediata riconducibilità a fatture o ricevute.

    Bonus giovani agricoltori: domande entro il 24 settembre

    Il provvedimento delle entrate prevede che gli aventi dirittto possono inviare dal 25 agosto 2025 al 24 settembre 2025 in via telematica, la comunicazione per la fruizione dell’agevolazione, utilizzando l’apposito modello, nel quale devono essere indicati l’ammontare delle spese sostenute e il credito spettante.

    Le comunicazioni devono essere inviate esclusivamente mediante il canale telematico dell’Agenzia delle entrate, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione della dichiarazione.

    La trasmissione telematica della comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “GESTIONE AZIENDA AGRICOLA”.

    Nella stessa finestra temporale e con le stesse modalità è possibile inviare una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente, o presentare la rinuncia integrale al credito di imposta già comunicato.

    Attenzione al fatto che si considera tempestiva anche la comunicazione trasmessa dal 20 settembre al 24 settembre 2025 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 29 settembre 2025, con l’avvertenza che, in caso di scarto dell’intero file (ad esempio, per “codice di autenticazione non riconosciuto”, “codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file”, “file non elaborabile”) non è consentito l’invio della comunicazione oltre la data del 24 settembre 2025.

    Bonus giovani agricoltori: come utilizzare il credito d’imposta

    Il credito d’imposta riconosciuto è cumulabile con altri aiuti di Stato purché riguardino costi diversi o non comportino un doppio finanziamento e sempre che il cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati in caso di altri aiuti di Stato concessi o richiesti in relazione alle stesse tipologie di spese, nonché a causa del superamento del limite massimo degli aiuti “de minimis” concessi a un’impresa unica.

    Sarà utilizzabile a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che renderà nota la percentuale massima fruibile, tenendo conto del limite di spesa complessivo previsto.

    L’utilizzo è in compensazione tramite modello F24, da inviare solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui le spese sono state sostenute. Un apposito codice tributo verrà reso noto con specifica risoluzione dell’Agenzia.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Prodotti DOP e IGP: domande di contributo entro il 1° ottobre

    Con il Decreto n 318209 del 10 luglio pubblicato il 1° settembre, il Ministero dell'Agricoltura pubblica le regole per richiedere contributi per la valorizzazione dei prodotti DOP e IGP.

    Innparticolare, le domande di contributo devono pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio PQA I, esclusivamente a mezzo p.e.c., entro e non oltre le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero:

    • all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected]
    • e pertanto entro il 1° ottobre prossimo.

    Le risorse da assegnare nel quadro di applicazione della presente misura ammontano complessivamente a 450.000,00 euro. Il Ministero si riserva di incrementare con successivo provvedimento la disponibilità finanziaria della presente misura, mediante ulteriori risorse
    disponibili.
    I soggetti beneficiari sono ammessi a contributo in misura direttamente proporzionale al punteggio attribuito dalla commissione di valutazione di cui all’articolo 9 del presente decreto, nei limiti delle intensità di aiuto previste nell’articolo 3, comma 8, del presente decreto, fino ad un importo massimo di contributo pari a 250.000,00 euro per soggetto beneficiario.

    Vediamo chi può fare domanda.

    Prodotti DOP e IGP: domande di contributo entro il 1° ottobre

    Il decreto 1° settembre 2025 dell'Agricoltura provvede alla determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da denominazioni di origine protette (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP) ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143.

    Il decreto ha ad oggetto la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di valorizzazione, sia in campo nazionale che internazionale, dei prodotti agricoli e degli altri prodotti agricoli e alimentari contraddistinti da DOP o IGP, e della loro salvaguardia attraverso la realizzazione delle seguenti attività:

    • a) organizzazione e partecipazione a fiere, esposizioni e concorsi, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 24 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti
      agricoli e alimentari;
    • b) pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 24 del regolamento (UE) 2022/2472;
    • c) attività dimostrative, azioni di informazione e promozione dell’innovazione, nonché scambi interaziendali di breve durata e visite di aziende agricole, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 21 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti
      agricoli;
    • d) formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching), nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 21 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall’art. 31 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari, che esclude gli aiuti per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale
      obbligatoria;
    • e) progetti di ricerca e sviluppo, anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei prodotti designati da DOP o IGP, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 38 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall’art. 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari.

    Contributi per valorizzare i prodotti DOP e IGP: tipologia di aiuto

    L’intensità di aiuto è limitata:

    • a) nel caso delle attività previste dalle lettere a), b) e c) del precedente comma 1:
      •  per gli altri prodotti agricoli e alimentari: al 50% dei costi ammissibili, relativamente alle attività svolte ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 651/2014;
      • per i prodotti agricoli: al 70% dei costi ammissibili, relativamente alle attività svolte ai sensi degli articoli 21 e 24 del regolamento (UE) 2022/2472;
    • b) nel caso delle attività previste dalle lettere d) ed e) del precedente comma 1:
      •  per gli altri prodotti agricoli e alimentari: al 70% dei costi ammissibili, relativamente alle attività svolte ai sensi degli articoli 25 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014;
      • per i prodotti agricoli: al 90% dei costi ammissibili, relativamente alle attività svolte ai sensi degli articoli 21 e 38 del regolamento (UE) 2022/2472

    Contributi per valorizzare i prodotti DOP e IGP: soggetti beneficiari

    Sono ammessi a presentare domanda di contributo, ai sensi del presente decreto, i seguenti soggetti:

    • a) Consorzi di tutela;
    • b) Organismi a carattere associativo dei Consorzi di tutela;
    • c) Associazioni temporanee tra uno o più soggetti di cui alla precedente lettera a) e/o uno o più soggetti di cui alla precedente lettera b).
    • d) Enti ed organismi senza scopo di lucro che abbiano tra i soci Consorzi di tutela riconosciuti dal Masaf e/o Associazioni dei Consorzi di tutela riconosciuti dal Masaf, il cui statuto preveda esplicitamente come obiettivo la valorizzazione delle Indicazioni Geografiche e/o Prodotti agroalimentari DOP e IGP.