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Contributi ENPAIA periti agrari: istituite le causali contributo
Con la risoluzione 44 del 20 giugno 2025 l'Agenzia comunica l'istituzione delle causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi all’INPS dovuti dagli iscritti alla gestione separata dei periti agrari di pertinenza dell’ENPAIA,
Ecco i dettagli e le istruzioni di compilazione.
Causali contributo periti agrari Enpaia
Sono istitute con entrata in vigore il 1 luglio 2025 le causali contributo di seguito indicate:
• “E140” denominata “ENPAIA – Gestione Periti agrari – Acconto e saldo contributi annuali”;
• “E141” denominata “ENPAIA – Gestione Periti agrari – Riscatto periodi contributivi”;
• “E142” denominata “ENPAIA – Gestione Periti agrari – Ricostruzione periodi contributivi ante 1996”;
• “E143” denominata “ENPAIA – Gestione Periti agrari – Importi dovuti per estratti conti annuali”;
• “E144” denominata “ENPAIA – Gestione Periti agrari – Versamenti generici”.
COMPILAZIONE F 24
In sede di compilazione del modello F24, le causali vanno esposte nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro),
nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:
- nel campo “codice ente”, il codice “0014”;
- nel campo “codice sede”, nessun valore;
- nel campo “codice posizione”, il valore “0”;
- nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il periodo contributivo per il quale si esegue il versamento;
- nel campo “importi a credito compensati”, nessun valore.
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Retribuzioni medie agricoltura: tabelle 2025
Con decreto del 10 giugno 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato le nuove tabelle delle retribuzioni medie giornaliere per i lavoratori agricoli valide ai fini contributivi e previdenziali per l’anno 2025. Il provvedimento riguarda in particolare:
- gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato (OTD e OTI),
- i piccoli coloni e compartecipanti familiari,
- gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
Agricoltura: tabelle provinciali e reddito medio giornaliero 2025
Le tabelle, elaborate sulla base dei dati forniti dall’INPS e del parere della Commissione Centrale (art. 9-sexies, D.L. 510/1996), riportano per ciascuna delle 104 province italiane le retribuzioni medie giornaliere differenziate per qualifica e tipologia di contratto (comuni, qualificati, specializzati e specializzati super).
Il decreto stabilisce inoltre il reddito medio convenzionale giornaliero per il 2025 in 65,19 euro, da utilizzare per la determinazione dei contributi e delle prestazioni previdenziali relative ai soggetti iscritti alla gestione speciale dei lavoratori autonomi agricoli (ex art. 28, L. 88/1989).
Per i mezzadri e coloni che optano per l’iscrizione nell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, il reddito medio di riferimento è parificato a quello previsto per i salariati fissi, con riferimento alla classe retributiva meno elevata.
Le tabelle sono allegate QUI e pubblicate sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro, nella sezione “pubblicità legale” come parte integrante del decreto.
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Domande fermo pesca per il 2024: scadenza prorogata
Il Decreto interministeriale n. 1222 del 17 aprile 2025 ha disposto anche per l'anno 2024 è riconosciuta un'indennità giornaliera onnicomprensiva fino a un importo massimo di 30 euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.
Le imprese potranno presentare, a decorrere dal 23 aprile una singola istanza per ciascuna unità di pesca presente in azienda, esclusivamente tramite il nuovo portale Fermo Pesca, non essendo ammesse altre modalità di presentazione.
Con decreto del 13 giugno il Ministero ha disposto una proroga al 4 luglio 2025
ATTENZIONE non saranno accettate
le domande che giungano oltre la nuova scadenza
le istanze prive della Scheda 9 compilata da parte dell'azienda e integrata e vistata dall'autorità marittima;
le istanze prive dei dati anagrafici e delle giornate di fermo dei lavoratori. Nel caso di istanze con più lavoratori saranno esclusi dal sostegno al reddito quelli per i quali non verranno forniti, entro la stessa data, i dati anagrafici e/o quelli relativi alle coordinate iban del lavoratore;
inviate con modalita diverse dall'invio on applicativo "Fermo pesca"
Inoltre il ministero precisa che le variazioni di codici iban già inseriti potranno essere fornite esclusivamente entro il 15 luglio 2025.
Ricordiamo di seguito le istruzioni.
Quando spetta l’indennità per fermo pesca
L’indennità giornaliera spetta, inclusi i sabati (considerati lavorativi), ai lavoratori marittimi imbarcati su unità da pesca soggette a provvedimenti di fermo obbligatorio nel corso del 2024.
Fermo obbligatorio
I provvedimenti possono essere nazionali o locali e devono riguardare:
- Pesca a strascico, sia per misure tecniche che per periodi di arresto temporaneo.
- Pesca dei piccoli pelagici (come alici e sardine) nel Mar Mediterraneo e nel Mare Adriatico.
- Pesca dei molluschi bivalvi.
- Pesca del pesce spada e del pesce alalunga nel Mediterraneo.
Rientrano anche le giornate di interruzione aggiuntiva o successive all’arresto obbligatorio previste dalla normativa vigente, anche se avvenute prima dell’entrata in vigore del DM n. 274862/2024.
Fermo non obbligatorio
L’indennità è riconosciuta anche in caso di fermo non obbligatorio, ma solo se l’imbarcazione è rimasta completamente all’ormeggio. Le cause ammesse includono:
- Provvedimenti locali per motivi di sicurezza, come l’insabbiamento del porto.
- Fermi aggiuntivi volontari, proposti da consorzi di gestione della pesca rappresentativi di almeno il 70% delle imprese dell’area.
- Malattia del comandante o di membri indispensabili dell’equipaggio.
- Misure nazionali o UE per specie specifiche.
- Allerte meteomarine ufficiali emesse da Aeronautica Militare o Protezione Civile.
A chi spetta (e a chi no ) l’indennità
Il beneficio è limitato ai lavoratori subordinati imbarcati su unità da pesca marittima. Sono compresi tra i beneficiari:
- I dipendenti delle imprese del settore;
- I soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca.
Non hanno invece diritto all’indennità:
- Gli armatori e proprietari-armatori imbarcati sulla propria nave, se non esiste un contratto di lavoro subordinato.
- I titolari di imprese individuali, in quanto lavoratori autonomi.
- I soci di società armatrici, salvo che presentino un’autocertificazione che dimostri l’esistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.
Come presentare la domanda: la nuova piattaforma “Fermo Pesca”
Dal 2025 le domande si presentano solo online, tramite la nuova piattaforma “Fermo Pesca”, accessibile A BREVE dal portale Cliclavoro.
Il sistema è stato aggiornato per semplificare le procedure e prevede l’elaborazione automatica di due file fondamentali:
1. Scheda 9: generata e precompilata dal sistema, da completare con:
- Causali e date del fermo (obbligatorio e non);
- Numero di giorni lavorativi di fermo per ogni motivazione;
- Elenco dei marittimi imbarcati (con codice fiscale, nome, giorni di fermo).
- La Scheda 9 deve essere vistata dall’Autorità marittima e allegata all’istanza online.
2 .File IBAN: da compilare per ogni lavoratore richiedente l’indennità, allegando anche copia del documento d’identità e, se richiesto, certificazione dell’IBAN da parte della banca.
Le operazioni necessarie per l'utilizzo dell’applicativo Fermo Pesca sono descritte nel Manuale Utente disponibile nel portale “cliclavoro” – sezione "Fermo Pesca” – dal momento dell’apertura dello stesso.
Domande fermo pesca: tabella adempimenti
Adempimento Chi lo fa Modalità Scadenza Compilazione online dell’istanza Impresa Portale “Fermo Pesca” su Cliclavoro Entro il 16/06/20254 luglio 2025Generazione e integrazione Scheda 9 Impresa + Autorità marittima Compilazione e visto obbligatorio Entro il 16/06/20254 luglio 2025Compilazione file IBAN Ogni marittimo imbarcato Firma + documento d’identità allegato Con l’istanza Pagamento imposta di bollo Impresa Solo tramite PagoPA (da portale) Prima dell’invio domanda Dichiarazione per fermo non obbligatorio Comandante/armatore In carta semplice o online Entro ore 12:00 del primo giorno di fermo Variazioni IBAN Impresa/lavoratore Via applicativo Entro il 15/07/2025 -
Formazione nelle aziende agricole: regole per il credito d’imposta
Pubblicato in GU n 120 del 26 maggio il Decreto 1° aprile del Ministero dell'Agricoltura con le regole per il credito di imposta per la formazione nelle aziende agricole.
Per accedere al contributo sotto forma di credito d'imposta, i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, e quindi trenta giorni a partire dal 26 maggio, sarà approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, con definizione di contenuto, modalita' di trasmissione e data, di invio che non puo' essere fissata oltre trenta giorni dall'emanazione del provvedimento, a partire dalla quale e' effettuata la comunicazione.Credito d’imposta formazione aziende agricole: quanto e a chi spetta
In dettaglio il Decreto reca le disposizioni applicative per l'attribuzione, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, del contributo, sotto forma di credito di imposta, previsto dall'art. 6 della legge 15 marzo 2024, n. 36, in favore dei soggetti di cui all'art. 2 in relazione alle spese sostenute nell'anno 2024 per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa previsto, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024.
Il credito di imposta concesso e' pari all'80% delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2024 e idoneamente documentate, fino ad un importo complessivo massimo di euro 2.500 per ciascun beneficiario.Possono beneficiare del contributo gli imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti che hanno iniziato l'attivita' a decorrere dal 1° gennaio 2021, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 36 del 2024.
Il requisito dell'eta' anagrafica ddeve essere posseduto al momento in cui le spese ammissibili si considerano sostenuteCredito d’imposta formazione aziende agricole: spese ammissibili
Sono ammissibili le spese per la partecipazione a corsi di formazione effettivamente sostenute nel 2024, rientranti nelle seguenti categorie:
- a) spese per l'acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attinenti alla gestione dell'azienda agricola;
- b) spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione alle iniziative di cui alla lettera a), fino a un importo massimo del 50% dell'ammontare delle spese di cui all'art. 1, comma 2.
Le spese si considerano effettivamente sostenute al momento del loro pagamento secondo le modalità indicate di seguito.
Ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione, le spese devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentono la piena tracciabilita' del pagamento e l'immediata riconducibilita' dello stesso alla relativa fattura o ricevuta.
E' altresi' richiesta l'esibizione di un attestato di frequenza del corso rilasciato dal soggetto erogante.
L'imposta sul valore aggiunto è ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
Credito d’imposta formazione aziende agricole: utilizzo
Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui all'art. 4, comma 4, e, comunque, non prima della data di conclusione del corso di formazione.
L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo fruibile, determinato ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
Il credito d'imposta di cui al presente decreto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale e' presentata la comunicazione di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
Ai sensi dall'art. 6, comma 1, della legge n. 36 del 2024, il credito d'imposta puo' essere usufruito entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui la spesa e' stata sostenuta.
Il soggetto beneficiario decade dal credito d'imposta in caso di accertamento dell'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero qualora la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. -
ENPAIA: Nuova Area Web per Infortuni e Malattie Professionali
Dallo scorso marzo 2025, la Fondazione ENPAIA (Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura) ha attivato un nuovo strumento digitale: l’Area Web dedicata all’Assicurazione contro gli Infortuni e le Malattie Professionali.
Questa iniziativa si inserisce nell’ambito della digitalizzazione dei servizi offerti agli assicurati impiegati in agricoltura, periti agrari e agrotecnici.
La nuova Area Web è accessibile attraverso le credenziali fornite da ENPAIA ed è destinata a datori di lavoro, consulenti e assicurati.
Permette la gestione integrata delle denunce di infortunio e delle richieste di riconoscimento di malattia professionale.
Tramite l’accesso all’area riservata, è possibile:
- inserire denunce di infortunio professionale, extraprofessionale o in itinere;
- consultare la documentazione rilasciata dall’Ufficio Assicurazione Infortuni;
- verificare in tempo reale l’attivazione del rapporto di lavoro associato al soggetto infortunato;
- monitorare costantemente lo stato della pratica attraverso notifiche automatiche inviate via e-mail.
Piattaforma digitale infortuni ENPAIA come funziona
Il sistema è stato progettato per semplificare e guidare l’utente nell’inserimento della denuncia. Il datore di lavoro o il consulente:
- Effettua una ricerca per nome, cognome o matricola del dipendente.
- Specifica la tipologia di infortunio (professionale o extraprofessionale).
- Inserisce data, luogo dell’evento e descrizione della dinamica.
In caso di prognosi iniziale pari o superiore a 30 giorni, allega l’attestazione di denuncia alle autorità competenti.
Nel caso in cui l’infortunio derivi da incidente stradale causato da terzi, il sistema obbliga all’inserimento completo dei dati richiesti, impedendo il salvataggio della denuncia in caso di informazioni mancanti. Questa funzione garantisce l’accuratezza e la completezza delle comunicazioni inviate all’ente
.Coinvolgimento attivo dell’assicurato
Una volta che la denuncia viene inserita, l’assicurato riceve una notifica automatica e accede alla propria area per:
- completare la denuncia;
- caricare la documentazione medica;
- integrare ulteriori elementi richiesti;
- verificare e convalidare i dati al termine dell’evento.
Tutte le informazioni inserite sono consultabili e modificabili anche successivamente. Inoltre, le determinazioni e i prospetti di liquidazione sono resi disponibili online, garantendo massima trasparenza e accessibilità
L’intero sistema garantisce il rispetto della privacy e della sicurezza dei dati, consentendo l’accesso esclusivo all’area riservata di propria pertinenza. Ogni azione compiuta sul portale genera una comunicazione via e-mail, assicurando una tracciabilità puntuale delle attività.
Al termine dell’assenza per infortunio, il datore di lavoro deve:
- chiudere l’evento;
- indicare le date di inizio e fine;
- inserire i dati per il pagamento della prestazione (beneficiario, IBAN, retribuzione lorda, cedolino paga).
L’assicurato, infine, dovrà validare i dati inseriti e potrà allegare ulteriore documentazione anche dopo la chiusura dell’evento.
Periodo transitorio e obbligatorietà futura
Per agevolare l’adozione del nuovo sistema, ENPAIA ha previsto un periodo transitorio fino al 31 ottobre 2025: durante tale periodo sarà ancora possibile effettuare le denunce con i canali tradizionali.
Tuttavia, dal 3 novembre 2025 l’unico canale abilitato per la gestione delle denunce sarà la nuova Area Web, che diventerà strumento esclusivo per aziende, consulenti e lavoratori agricoli
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Contributi PMI vitivinicole: domande entro 30 aprile
Entro il 30 aprile si può presentare la domanda di aiuto alle PMI del settore vitivinicolo.
Il MASAF ha pubblica le regole con il Decreto n 635212/2024.
In dettaglio, si tratta delle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento settoriale vitivinicolo investimenti.
Beneficiarie della misura sono le imprese di cui all' articolo 5, la cui attività sia almeno una delle seguenti:
- a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione,
- c) l’elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.
PMI vitivinicole: presenta domanda di aiuti 2025-2025
La domanda di aiuto è presentata entro il 30 marzo di ogni anno, secondo modalità stabilite da Agea d’intesa con le Regioni.
Dette modalità garantiscono l’apertura del sistema informatico almeno due mesi (60 giorni) prima del termine della presentazione delle domande.
Attenzione al fatto che per l’annualità 2025/2026 la domanda di aiuto è presentata entro il 30 aprile 2025.
La domanda di sostegno contiene, almeno, i seguenti elementi:
- a) nome, ragione sociale del richiedente e CUAA;
- b) descrizione dell’investimento con l’indicazione delle singole operazioni che costituiscono l’investimento globale, il costo previsto e la tempistica di realizzazione delle stesse;
- c) la dimostrazione che i costi dell’investimento proposto non superino i normali prezzi di mercato;
- d) il possesso delle risorse tecniche e finanziarie per realizzare l’investimento proposto;
- e) la prova che il proponente non sia un’impresa in difficoltà;
- f) una relazione puntuale contenente i motivi per i quali si intende realizzare l’investimento proposto in relazione alla realtà produttiva dell’impresa, nonché le aspettative di miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite.
PMI vitivinicole: misura degli aiuti 2025-2026
Il sostegno per gli investimenti materiali o immateriali realizzati da micro, piccole o medie imprese è erogato nel limite massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta.
Nelle Regioni classificate come Regioni meno sviluppate, il contributo alle spese non può superare il 50% dei relativi costi.
Il limite massimo è ridotto al 20% della spesa effettivamente sostenuta qualora l’investimento sia realizzato da una impresa classificabile come intermedia ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni di euro, per la quale non trova applicazione il Titolo 1, articolo 2, paragrafo 1 dell’Allegato della Raccomandazione 2003/361/CE.
Per le medesime imprese operanti in Regioni classificate come Regioni meno sviluppate, il contributo massimo erogabile è pari al 25% delle spese effettivamente sostenute.
Qualora l’investimento sia realizzato da una impresa classificabile come grande impresa ovvero che occupi più di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore ai 200 milioni di euro, il livello di aiuto è fissato, al massimo, al 19% della spesa effettivamente sostenuta.
Le Regioni stabiliscono, se del caso, un limite massimo di contribuzione inferiore, motivando la decisione in apposito provvedimento.
L’aiuto è versato solo se a seguito dei controlli in loco il progetto risulta essere stato realizzato globalmente e nel rispetto di quanto ammesso all’aiuto.
Per gli Investimenti annuali, in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali individuate a livello comunitario e/o nazionale, l’aiuto, dopo i controlli in loco, può essere versato anche dopo la realizzazione delle singole azioni purché l’obiettivo generale risulti comunque raggiunto.
La medesima deroga si applica anche agli investimenti biennali, limitatamente alle cause di forza maggiore o alle circostanze eccezionali che si verificano nella seconda annualità di progetto. L’aiuto è versato, secondo la tempistica definita con circolare di Agea e, comunque, entro 12 mesi dalla presentazione, da parte del beneficiario, della domanda di pagamento finale, valida e completa.
È consentito al beneficiario chiedere il pagamento anticipato dell’aiuto concesso, per un importo che non può superare l’80% del contributo dell’Unione.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione, pari al 110% del valore dell’anticipo. le Regioni adottano propri provvedimenti per stabilire l’eventuale concessione degli anticipi e fissano la relativa percentuale massima erogabile, nel citato limite dell’80%.
La dotazione nazionale per il finanziamento dell’intervento è garantita fino all’esercizio finanziario 2026/2027, cioè il 15 ottobre 2027.
Allegati: -
Aiuti per fermo pesca a strascico 2023
E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale iI decreto direttoriale 14236 del 25 marzo 2025 del Ministero dell’Agricoltura che stanzia gli aiuti economici per le imprese di pesca che hanno rispettato il fermo obbligatorio previsto dal decreto ministeriale del 18 aprile 2023 (n. 208415).
Il provvedimento riguarda esclusivamente le imprese autorizzate alla pesca con sistema “strascico”, quindi chi utilizza attrezzi come le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi o le reti gemelle a divergenti.
Il contributo economico è riservato a chi ha interrotto l’attività per un massimo di 30 giorni consecutivi nel periodo previsto dal fermo, rispettando pienamente le misure tecniche richieste entro il 31 dicembre 2023.
La piattaforma per le domande non è ancora accessibile, intanto vediamo di seguito tutti i dettagli sui requisiti e criteri di assegnazione.
Aiuti fermo pesca: le risorse
Lo stanziamento massimo previsto dal Decreto è di 8 milioni di euro, con possibilità di incremento qualora si rendano disponibili ulteriori fondi.
I contributi alle singole imprese saranno calcolati sulla base dei giorni di fermo effettivamente svolti e vengono erogati in applicazione delle norme europee sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (FEAMPA), in particolare l’art. 21 del Regolamento UE 2021/1139.
In pratica il valore dell’aiuto varia per ciascuna imbarcazione in base a parametri tecnici come:
- la potenza del motore (kW),
- la stazza dell’imbarcazione (GT),
- l’indice SHI (legato alla produttività).
Nelll'allegato 1 è presente una tabella di riepilogo
È bene sapere che i contributi non sono accessibili a chi ha sbarcato il personale imbarcato prima dell’interruzione obbligatoria (tranne nei casi giustificati come malattia o sbarco volontario) o a chi non ha rispettato i termini tecnici richiesti.
Un punto essenziale è la manifestazione di interesse: ogni impresa doveva presentarla entro e non oltre il 31 dicembre 2023, tramite l’Autorità marittima competente. Chi ha effettuato l’arresto in un compartimento diverso da quello di iscrizione, doveva inoltre fornire apposita comunicazione scritta.
Questa manifestazione deve ora essere integrata con ulteriori informazioni, come l’IBAN del beneficiario, compilando il modulo (allegato 2 ) attraverso una piattaforma online dedicata, che sarà attivata sul sito del Ministero dell’Agricoltura. Le date di apertura e chiusura della piattaforma saranno comunicate con apposita circolare.
Aiuti per fermo pesca: requisiti e casi di esclusione
Per accedere al contributo economico, l’impresa di pesca deve soddisfare tutti i seguenti requisiti:
- Avere un’unità autorizzata alla pesca con sistema a strascico (reti a divergenti, sfogliare rapidi, gemelle a divergenti).
- Aver effettuato almeno 120 giorni di attività di pesca in mare nei due anni civili precedenti il fermo.
- Avere l’unità regolarmente armata, equipaggiata e con documenti di bordo validi alla data di inizio dell’arresto temporaneo.
- Aver rispettato l’intero periodo di fermo obbligatorio previsto dal DM 208415/2023 e dal decreto regionale (per le unità siciliane).
- Aver rispettato le misure tecniche richieste entro il 31 dicembre 2023.
- Aver presentato la manifestazione di interesse entro il termine stabilito (non oltre il 31 dicembre 2023).
- Non aver sbarcato personale imbarcato alla data di inizio del fermo, salvo:
- malattia,
- infortunio,
- sbarco volontario,
- motivi non imputabili all’armatore.
- Essere in possesso di titolo abilitativo valido all’inizio del fermo.
- Non rientrare nei casi di inammissibilità previsti dall’art. 11 del Regolamento UE 2021/1139.
- Non essere destinatario di infrazioni gravi secondo il regolamento UE 2022/2181 e il decreto legislativo 4/2012.
Inoltre, per aiuti superiori a 15.000 euro: non essere soggetto alle esclusioni dell’art. 136 del regolamento UE 2018/1046.
Casi di esclusione dall’aiuto
Le domande verranno escluse se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
- L’unità non è autorizzata alla pesca a strascico o non rientra tra gli attrezzi indicati nel decreto.
- Non è stata rispettata la durata minima o le misure tecniche del fermo obbligatorio.
- La manifestazione di interesse è stata presentata oltre il 31 dicembre 2023.
- Il personale imbarcato è stato sbarcato ingiustificatamente prima o durante il fermo.
- L’impresa ha violato norme gravi in materia di pesca nei termini indicati dai regolamenti UE.
- Il beneficiario ha optato per l’opzione alternativa prevista dall’art. 8, comma 4, del DM 208415/2023.
- L’unità non era armata o attiva alla data di inizio del fermo.
- L’impresa non ha presentato o completato l’integrazione online alla manifestazione di interesse, secondo le modalità ministeriali.
- I documenti richiesti non sono stati trasmessi dall’Autorità marittima entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Aiuti fermo pesca Graduatoria, criteri e pagamento
Una volta raccolta anche dalle Autorità di navigazione e verificata tutta la documentazione, il Ministero procederà alla redazione della graduatoria.
Questa sarà basata su criteri ben definiti, che attribuiscono un punteggio in base alle caratteristiche tecniche dell’imbarcazione. Tre sono i parametri principali: la potenza installata a bordo (espressa in kilowatt), la stazza lorda (GT) e l’indice SHI (un valore tecnico legato alla produttività dell’unità secondo il Regolamento UE 1380/2013). Ogni classe ha un coefficiente, e la somma dei punteggi determina la posizione in graduatoria.
L’aiuto sarà erogato in un’unica soluzione, ma solo dopo l’approvazione della graduatoria definitiva, che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Ministero. Prima del pagamento, verranno effettuati ulteriori controlli di primo livello da parte della Direzione generale della pesca, per assicurarsi che tutto sia in regola.
Infine, il decreto si applica anche alle imbarcazioni iscritte nei compartimenti della Regione Siciliana, purché abbiano rispettato il fermo nei termini stabiliti dal relativo decreto regionale. Questo garantisce un’uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale, evitando disparità tra imprese soggette a normative differenti.