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Collaboratore di studio: divieto di acquisirne la clientela
Con il pronto ordini n 31 del 18 luglio scorso, il CNDCEC fornisce chiarimenti sull'art 31 comma 3 del codice deontologico dei Commercialisti.
Un Ordine Territoriale chiedeva chiarimenti circa la corretta interpretazione da fornire al divieto indicato all’art. 31, comma 3, del Codice deontologico, il quale prevede che “Il collaboratore che sia iscritto all’albo deve astenersi dal tentativo di acquisire clienti attingendoli dalla clientela dello studio presso il quale ha svolto il rapporto di collaborazione”, alla luce del differente divieto previsto dall’art. 15, comma 5, che vieta al professionista di intraprendere iniziative o comportamenti tendenti ad acquisire in modo scorretto un cliente assistito da altro collega.
Vediamo i dettagli.
Collaboratore di studio e clientela: divieto di acquisirla
Il CNDCEC ricorda che dal 1° aprile 2024 è entrato in vigore il nuovo Codice deontologico della professione, il quale tuttavia non ha modificato i contenuti relativi ai divieti di acquisire la clientela altrui.
Tuttavia, dal mero confronto del dato letterale del divieto di cui all’art. 31, comma 3, e dell’art. 15, comma 5 (ora art. 14, comma 4, nuovo Codice deontologico), emerge che per il collaboratore di studio, a differenza del professionista, assume rilievo deontologico la mera condotta di acquisire o tentare di acquisire la clientela dello studio presso cui collabora, non essendo richiesto che l’acquisizione della clientela avvenga in modo “scorretto” o con modalità non conforme al decoro.
Tale differenza sembrerebbe trovare la sua ratio nel diverso contesto in cui i due soggetti a cui si rivolge il divieto operano:
- il collaboratore di studio, potendo già contare su un contatto diretto con la clientela dello studio del professionista, godrebbe di una posizione di vantaggio, che potrebbe sfruttare per tentate di acquisirla, anche senza ricorrere a modalità scorrette o non conformi al decoro;
- un altro professionista avente un proprio studio professionale autonomo, a cui è vietato acquisire la clientela di altro collega con modalità scorrette o non conformi al decoro.
Sempre dal dato letterale dell’art. 31, comma 3, sembra emergere che il divieto per il collaboratore di studio, per poter avere rilievo disciplinare, richieda una condotta attiva dello stesso che inviti o invogli la clientela dello studio professionale a farsi assistere dallo stesso.
Ad esempio, non sembrerebbero poter assumere rilievo disciplinare le condotte dell’ex collaboratore che senza avere una condotta attiva riceva spontaneamente una richiesta di assistenza dalla clientela dello studio professionale ove prestava la propria opera.
Infine il pronto ordini evidenzia che, come indicato nell’art. 4 del nuovo Codice deontologico della professione, oggetto di valutazione è il comportamento complessivo del professionista e nella detta valutazione devono valutarsi la gravità del fatto, l’eventuale sussistenza del dolo e sua intensità ovvero il grado di colpa, l’eventuale danno procurato, nonché ogni circostanza, soggettiva e oggettiva, connessa alla violazione.
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Quota Albo Commercialisti: i termini di prescrizione
Con il pronto ordini n 66 del CNDCEC si chiarisce il termine di prescrizione per la quota annuale di iscrizione all'Albo dei dottori Commercialisti alla luce di alcune sentenza di Cassazione, ultima delle quali la n 3757/2024.
Prescrizione quita iscrizione Albo: chiarimenti dal CNDCEC
Il CNDCEC con il pronto ordini n 66/2024 con oggetto Termine di prescrizione contributo annuale di iscrizione all'Albo replica ad un ordine territoriale.
Innanzitutto viene ricordato che ai sensi dell'art 12 comma 1 lett p) del Dlgs n 139/2005 il Consiglio dell'Ordine è legittimato a fissare e riscuotere dai propri iscritti un contributo annuale e un contributo per l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco.
L'ordinamento professionale, pertanto, attribuisce al Consiglio una potestà impositiva rispetto ad una prestazione che l'iscritto deve assolvere obbligatoriamente e al cui pagamento è condizionata l'appartenenza all'ordine medesimo e al conseguente esercizio della professione.
Nonostante l'utilizzo del nome "contributo" come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale quota annuale ha natura di tassa e l'importo non è commisurato al costo dei servizi resi od al valore delle prestazioni erogate, bensì alle spese necessarie al funzionamento del Consiglio, al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l'iscritto.Di conseguenza, il pagamento della quota associativa, la quale matura per tutti coloro che alla data del 1° gennaio di ciascun anno sono iscritti nell'albo o nell'elenco, è dovuto per il solo fatto di essere iscritto all'Albo.
Trattandosi di tassa che va versata con cadenza annuale, può ritenersi che il termine di prescrizione sia quello quinquennale indicato dall'art 2948 cc secondo cui "Si prescrivono in cinque anni: … 4) in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi". -
La commutazione sanzioni non è solo per omesso versamento imposte
Con la Sentenza n 10298 del 16 aprile la Cassazione ha sancito un principio secondo il quale, la commutazione delle sanzioni dal contribuente al professionista responsabile non si applica solo alle sanzioni per omesso versamento, ma anche a quelle derivanti dalle condotte fraudolente del terzo che maschera l'inadempimento dell'incarico ricevuto, come l'omessa trasmissione della dichiarazione dell'imposta.
Commutazione sanzioni: gli addebiti per il commercialista responsabile
La sentenza della Cassazione del 16 aprile 2024 n. 10298 riguarda la commutazione delle sanzioni dal contribuente al professionista responsabile.
La sentenza è stata emessa in seguito a un processo penale in cui la contribuente ha denunciato il professionista per le violazioni contestate.
Dopo la conclusione del processo, la contribuente ha pagato le imposte e l'ufficio competente ha notificato al professionista gli avvisi di contestazione per il pagamento delle sanzioni.
Il professionista ha presentato ricorso sostenendo che le sanzioni commutabili riguardassero solo l'omesso versamento e che quindi le sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione e altre violazioni dovessero essere pagate dalla contribuente.
La cassazione ha stabilito il seguente principio di diritto: La commutazione delle sanzioni dal contribuente al professionista responsabile prevista dall'art. 1 della l. 423 del 1995 nel ricorrere delle condizioni ivi previste, così come in generale la non punibilità del contribuente stesso ai sensi dell'art. 6 del d.lgs n. 472/1997 ove il mancato pagamento sia addebitabile ad un terzo, anche qui ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge, non riguardano solo le sanzioni conseguenti all'omesso versamento, ma altresì quelle che conseguono alle condotte poste in essere dal terzo nell'ambito del proprio comportamento fraudolento atto a mascherare l'inadempimento dell'incarico ricevuto, e in particolare ricollegate all'omessa trasmissione della dichiarazione dell'imposta.
La Cassazione ha stabilito che se la commutazione fosse stata prevista solo per le sanzioni per omesso versamento, sarebbe stata una norma inutile, poiché l'avvenuta dichiarazione è presupposta nel caso di imposte già liquidate e/o dichiarate.
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Esami di stato 2024: nuove indicazioni dal Ministero
Il decreto Milleproroghe convertito in legge 18 2024. (Qui il testo coordinato) all'Articolo 6, comma 3 rubricato Esami di Stato per l’abilitazione professionale successivi al conseguimento del diploma di laurea ed altri esami professionali prevede la proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 della normativa transitoria, già prorogata lo scorso anno dalla legge 14 2023, sulla possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami di Stato di abilitazione e altri esami professionali.
Con una nota il 21 maggio 2024 è stata specificata la raccomandazione, nell'ambito delle competenze delle Commissioni, che gli esami di abilitazione per le professioni sotto indicate prevedano due prove (scritta e orale oppure pratica e orale)
Nello specifico :
PROFESSIONI PROVE D'ESAME professione di attuario e attuario iunior
prova scritta e prova orale;
chimico e chimico iunior,
prova scritta e prova orale
ingegnere e ingegnere iunior,
prova scritta e prova orale
architetto, pianificatore,paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior,
prova pratica e prova orale
biologo e biologo iunior
prova scritta e una prova orale
professione di geologo e geologo iunior,
prova pratica e una prova orale
dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale iunior, biotecnologo agrario
prova scritta e una prova orale
assistente sociale specialista e assistente sociale
prova scritta e prova orale
Viene anche precisato che
- le prove si effettuano nel rispetto dell’ordine di svolgimento indicato nel regolamento di riferimento di ciascuna professione.
- non si ritiene di applicare l'esonero.dalla/e prova/e per la professione che la prevede.
Esami di stato in deroga: le professioni incluse ed escluse
In particolare, si prevede che il Ministro dell’università e della ricerca, con uno o più decreti, potrà definire con disposizioni di deroga alle norme vigenti l’organizzazione e le modalità degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle seguenti professioni:
- dottore agronomo e dottore forestale,
- architetto,
- assistente sociale,
- attuario,
- biologo,
- chimico,
- geologo,
- ingegnere,
- tecnologo alimentare,
- dottore commercialista ed esperto contabile
- consulente del lavoro
Dall'ambito dell'intervento di proroga sono esplicitamente escluse le lauree abilitanti alle professioni di
- odontoiatra, di
- farmacista, di
- medico veterinario e di
- psicologo (lauree abilitanti nel cui corso è previsto lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo)
- e le lauree abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato.
Proroga modalità straordinarie per tirocini e altri esami
La norma del DL Milleproroghe legge 17 2024 prevede inoltre che il Ministro dell'università e della ricerca possa definire eventualmente di concerto con altri ministeri competenti, con decreti, modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per:
- le attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio delle professioni citate sopra
- per le prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale;
- per gli esami di abilitazione per l’iscrizione nell'elenco nominativo degli "esperti qualificati" e nell'elenco nominativo dei "medici autorizzati" – soggetti competenti a svolgere, su incarico del datore di lavoro, la sorveglianza, rispettivamente, fisica e medica dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti
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Locazione di stanza di Studio: è incompatibile con la professione?
Il CNDCEC con il pronto ordini n 9 del 16 maggio replica ad un ordine territoriale che domanda di sapere se sussistano profili di incompatibilità o divieti di affittare una stanza presso il suo studio ad un imprenditore commerciale.
In merito, si forniscono indicazioni di ordine generale, specificando che l’art. 4, co. 1, lett. c), del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 dispone l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e l'esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti.
Di conseguenza l’attività in questione (locazione/sublocazione di una stanza dello studio) può assumere rilievo ai fini dell’incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la stessa configuri attività di impresa.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2082 c.c. “È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi”.
Occorre rilevare che la natura soggettiva del locatario non condiziona il tema della eventuale incompatibilità dato che quest’ultima va inquadrata esclusivamente in relazione alla potenziale qualifica di imprenditore del professionista rispetto all’attività di locazione di una stanza facente parte del proprio studio.
Ad ogni modo, dalla nozione civilistica di impresa di cui al citato art. 2082 c.c. è possibile porne in evidenza gli elementi distintivi: organizzazione, economicità e professionalità.
In particolare, l'impresa è attività, intesa quale serie coordinata di atti unificati da una funzione unitaria ed è caratterizzata sia da uno specifico scopo – produzione o scambio di beni o servizi – sia da specifiche modalità di svolgimento, organizzazione, economicità, professionalità.
Tradizionalmente si esclude dal perimetro della predetta nozione l’attività di mero godimento, cioè quella che non dà luogo alla produzione di nuovi beni o servizi, come accade nel caso in cui il proprietario di un immobile lo concede in locazione per goderne i frutti.
Si evidenzia che dal quesito non si evince se il professionista locatore detenga l’immobile a titolo di proprietà o di locazione
In entrambi i casi, tuttavia, l’attività sommariamente descritta non sembra dar luogo alla produzione di nuovi beni o servizi, apparendo piuttosto finalizzata a ristorare almeno in parte il professionista dei costi sostenuti per la locazione e/o delle altre spese per utenze e servizi comuni
In conclusione, si osserva che l’affitto di una stanza dello studio, vale a dire della sede di esercizio dell’attività professionale, non sembra produrre una modificazione della natura dell’attività del professionista e, di conseguenza, non determina l’insorgere di profili di incompatibilità in capo a quest’ultimo.
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Locazione breve e attività di commercialista: cause di incompatibilità
Con il pronto ordini n 25/2024 il CNDCEC si pronuncia in merito alle locazioni brevi a livello imprenditoriale.
Con il quesito formulato lo scorso 26 febbraio, l’Ordine chiedeva di sapere come debba essere inquadrata, ai fini della incompatibilità con l’attività di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, la presunzione di svolgimento di attività imprenditoriale al superamento della destinazione alla locazione breve, per ciascun periodo di imposta, di più di quattro appartamenti.
I dettagli nella risposta del consiglio nazionale.
Locazione breve immobili e professioni di commercialista: cause di incompatibilità
Il CNDCEC in riferimento alla fattispecie evidenziata, fornisce alcune considerazioni generali che potranno essere di ausilio nella valutazione del caso concreto.
Viene ricordato che l’art. 4, co. 1, lett. c), del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 dispone l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e l'esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti.
Di conseguenza l’attività di locazione breve di più di quattro appartamenti può assumere rilievo ai fini dell’incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la stessa configuri attività di impresa.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2082 c.c. “È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi”.
Al riguardo, come già osservato dall’Ordine richiedente, si evidenzia che l’art. 1, co. 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) riconosce il regime fiscale della c.d. locazione breve esclusivamente nel caso in cui il contribuente destini a tale finalità non più di quattro appartamenti nel periodo d’imposta.
Nel caso in cui tale limite venga superato, l’attività esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 del codice civile, anche quando svolta per il tramite di intermediari.
Ne discende che, salvo l’eventuale superamento della presunzione di svolgimento dell’attività in forma imprenditoriale, la stessa debba ritenersi incompatibile con lo svolgimento dell’attività di Dottore Commercialista e/o di Esperto Contabile.
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DL superbonus: le criticità secondo i Commercialisti
Con un comunicato pubblicato in data 2 aprile sul proprio sito internet il CNDCEC esprime il proprio parere sulle criticità emerse dalla pubblicazione in gazzetta del DL n 39/2024.
DL superbonus: le criticità secondo i Commercialisti
Il CNDCEC evidenzia innanzitutto che il Decreto-legge n. 39 del 29.03.2024 ha apportato “ulteriori e rilevanti modifiche in materia di bonus edilizi, in particolare per quanto attiene alle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura che, salvo casi residuali rivolti a soggetti colpiti da eventi sismici, sono state definitivamente abrogate”.
A tal proposito la richiesta avanzata dal Consiglio nazionale in una lettera inviata al Ministro e al Viceministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti e Maurizio Leo ha lo scopo di affrontare e risolvere le criticità che “rischiano di essere penalizzanti per i contribuenti”.
Il presidente Elbano de Nuccio evidenzia che non può esimermi dal segnalarne alcune.
In particolare, l’articolo 2 inibisce l’applicazione della remissione in bonis relativamente alle comunicazioni da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 4 aprile per l’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura.
Il medesimo articolo impedisce inoltre la mera sostituzione delle comunicazioni inviate dal primo al 4 aprile 2024.
Malgrado, si comprendano le ragioni di tali previsioni, appare evidente che la disposizione è eccessivamente penalizzante, essendo determinante per la perdita delle agevolazioni, per errori commessi in buona fede
De Nuccio aggiunge che "L’istituto della remissione in bonis è stato introdotto, ben dodici anni orsono, proprio per tutelare tali comportamenti in buona fede e impedirne l’uso solo alla casistica in oggetto non appare sacrificabile a esigenze informative di contabilità pubblica. E ciò è ancor più vero per le comunicazioni inviate dal primo al quattro aprile che non potranno essere sostituite utilizzando le procedure ordinariamente previste in caso di errori o di scarti in fase di trasmissione, il che costituisce, anche per gli iscritti che rappresento, una falcidia pericolosissima considerate le condizioni incerte e frenetiche in cui ci si trova ad operare”.
Inoltre, a commento dell'art 1comma 5 del DL n 39/2024, De Nuccio ricorda poi come il Decreto preveda anche, che per la maggior parte degli interventi con titolo edilizio presentato prima del 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del D.L. 11/2023) ovvero per i quali tale titolo non sia necessario, l’ulteriore requisito del sostenimento delle spese, documentate da fattura, per lavori già effettuati.
Tale previsione porta al paradosso che cittadini e imprese, anche per interventi già avviati, magari già ultimati, per i quali hanno fatto legittimo affidamento sulla possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, non potranno accedere a tali opzioni in assenza di spese sostenute (cioè, pagate) e documentate da fattura alla data del 29 marzo 2024. Appare necessario salvaguardare coloro che gli interventi li hanno effettivamente iniziati o, addirittura, ultimati, e che, per effetto delle novità introdotte dal Decreto, in assenza di pagamenti effettuati per fatture emesse, si vedrebbero esclusi dalla possibilità di accedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura.
La nota si conclude con l’auspicio che queste criticità “possano trovare un’adeguata soluzione in sede di conversione del Decreto Legge”.