• Dichiarazione 730

    Spese veterinarie: sono detraibili nella dichiarazione dei redditi 2024?

    In vista della campagna dichiarativa può essere utile ricordare che le spese veterinarie sostenute per l'acquisto di farmaci e per le cure dei propri animali domestici (legalmente detenuti) sono detraibili nella dichiarazione dei redditi 2023 (730/2023, Redditi Persone fisiche 2023) entro certi limiti e a certe condizioni. Vediamoli insieme.

    Qual è la detrazione delle spese veterinarie nella dichiarazione dei redditi 2024

    In generale, danno diritto alla detrazione d'imposta del 19% nel limite massimo di euro 550, (valore rimasto invariato rispetto allo scorso anno) le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva.  La detrazione spettante sarà calcolata sulla parte che eccede l'importo di euro 129,11.

    Danno luogo alla detrazione del 19% le seguenti spese:

    • le prestazioni professionali rese dal veterinario;
    • l'acquisto di medicinali veterinari prescritti dal veterinario;
    • analisi di laboratorio e interventi presso le cliniche veterinarie.

    Sul tema, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che non è necessario conservare la prescrizione medica ai fini della detrazione, essendo sufficiente lo scontrino "parlante".

    Attenzione va prestata al fatto che non spetta la detrazione per gli animali 

    1. tenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole 
    2. o destinati alla riproduzione o consumo alimentare.

    Ricordiamo che i veterinari devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati delle spese veterinarie sostenute dai contribuenti nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione così da poter predisporre il modello precompilato. Pertanto nei modelli 730/2024 precompilato e Redditi PF 2024 precompilato, il contribuente potrà trovare già tale onere. Come sempre, nel caso di errori è possibile per il contribuente modificare tale importo. 

    CARATTERISTICHE DETRAZIONE SPESE VETERINARIE 2024
    detrazione al 19%
    franchigia pari ad euro 129.11
    limite massimo a 550 euro
    possibile per:

    1. prestazioni professionali rese dal veterinario,
    2. acquisto di medicinali veterinari prescritti dal veterinario,
    3. analisi di laboratorio e interventi presso le cliniche veterinarie

    Detrazione spese veterinarie: come indicarle nella dichiarazione dei redditi 2024

    Nella prossima dichiarazione dei redditi, la spesa deve essere indicata:

    • nel modello 730/2024, nel rigo da E08 –E10 con il codice 29. Nel rigo 28 del prospetto di liquidazione (mod 730-3) verrà riportata la detrazione di imposta pari al massimo a (550-129.11)*19%= 80 euro;
    • nel  modello Redditi PF 2024, nel rigo RP8-RP13 con il codice 29. Nel quadro RN al rigo 13 verrà riportata la detrazione di imposta pari al massimo a (550-129.11)*19%= 80 euro.
    730/2024 righi E8-E10 codice 29
    Redditi PF 2024 righi RP8- RP 13 codice 29

    Spese veterinarie 2024: tipologia di spesa ammessa

    La detrazione spetta per le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario, per gli importi corrisposti per l’acquisto dri medicinali prescritti dal veterinario e le spese di laboratorio e interventi presso cliniche veterinaria.

    Le spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia, anche se prescritti dal veterinario, non sono ammesse alla detrazione poiché non sono considerati farmaci, ma prodotti appartenenti all’area alimentare.

    Spese veterinarie 2024: limite di detraibilità

    Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese veterinarie spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.

    La detrazione massima spettante è pari a 

    550,00 (limite massimo) – 129,11 (franchigia) = 420,89

    euro 420,89 x 19 per cento = euro 79,96, arrotondato a euro 80.

    Il suddetto limite di spesa è riferito alle spese veterinarie complessivamente sostenute dal soggetto che intende usufruire della detrazione, indipendentemente dal numero di animali posseduti.

    Spese veterinarie 2024: documentazione da controllare e conservare per la detrazione

    In merito alla documentazione che deve essere conservata ai fini della corretta fruizione della detrazione, bisogna tenere:

    • Fatture relative alle prestazioni professionali del medico veterinario;
    • Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio; 
    • In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o della carta di credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati;
    • Scontrini parlanti per l’acquisto dei medicinali;
    • Autocertificazione attestante che l’animale è legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.

    Si rammenta che per le spese sostenute per medicinali veterinario non è più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario.

    È necessario, tuttavia, che lo scontrino riporti, oltre al codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa, anche la natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati. In particolare, la qualità di farmaco deve essere attestata dal codice di autorizzazione in commercio del farmaco stesso. La natura del prodotto “farmaco” può essere identificata anche mediante la codifica FV (farmaco per uso veterinario) utilizzata ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria.

  • Dichiarazione 730

    Modello 730 del 2024: il nuovo quadro W dedicato al monitoraggio fiscale

    Il modello 730 è quel particolare modello dichiarativo dedicato per lo più a dipendenti e pensionati, uniti dal fatto che la liquidazione delle imposte di norma avviene per il tramite del sostituto d’imposta.

    Il modello 730, in un certo qual modo costituisce un modello dichiarativo semplificato rispetto al modello Redditi PF, dedicato alla generalità dei contribuenti.

    Così il modello 730 non è egualmente completo come il modello Redditi PF, infatti alcuni quadri di questa dichiarazione, come ad esempio il quadro RT (dedicato alle plusvalenze di natura finanziaria e ad altri redditi similari), non trovano spazio nel modello semplificato.

    In conseguenza di ciò, i dipendenti e i pensionati, percettori di questa tipologia di redditi, che vogliono utilizzare per la propria dichiarazione il modello 730, sono costretti ad integrare quest’ultimo con i quadri mancanti. Per un approfondimento delle modalità di integrazione si può leggere l’articolo: L’integrazione del 730 con i quadri RM RT RW del modello Redditi PF.

    Fino all’anno scorso anche le informazioni richieste dal quadro RW del modello Redditi PF dovevano essere trasmesse con le medesime modalità integrative. Da quest’anno il modello 730 presenta il nuovo quadro W, attraverso il quale il contribuente può trasmettere le informazioni richieste ai fini del monitoraggio fiscale e, se dovute, liquidare le imposte collegate.

    Il nuovo quadro W del modello 730

    Secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, attraverso il nuovo quadro W del modello 730 il contribuente dichiara ai fini del monitoraggio fiscale:

    • investimenti immobiliari esteri;
    • attività estere di natura finanziaria;
    • le cripto-attività detenute attraverso portafogli, conti digitali o altri sistemi di archiviazione o conservazione”.

    Attraverso il quadro il contribuente dichiara il valore degli investimenti o delle attività detenute, anche nel caso in cui abbia disinvestito durante il periodo di imposta.

    Tuttavia, gli obblighi legati all’elaborazione del quadro W non si esauriscono con gli obblighi informativi derivanti dal monitoraggio fiscale, in quanto, attraverso il medesimo quadro è possibile liquidare le imposte collegate agli investimenti e alle attività di cui sopra:

    • IVIE, acronimo di Imposta sul valore degli immobili situati all'estero;
    • IVAFE, acronimo di Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero;
    • Imposta sul valore delle cripto-attività.

    Va ricordato che l’obbligo di monitoraggio fiscale “non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro, ma il quadro W va compilato anche in tali casi qualora sia dovuta l’IVAFE”, e che “il quadro W non va compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti”.

    Il monitoraggio fiscale riguarda anche le persone fisiche che risultano essere i “titolare effettivi” di questo tipo di attività ai fini della normativa antiriciclaggio, pur non essendo necessariamente i possessori diretti.

    Monitoraggio fiscale

    Sia ai fini del monitoraggio fiscale che della liquidazione delle imposte dovute, il contribuente deve compilare il rigo W1 e successivi, uno per ogni investimento, o attività, detenuto all’estero.

    Nel caso in cui non siano dovute le imposte di cui sopra, la compilazione del quadro avverrà al solo fine di monitoraggio fiscale, e il contribuente dovrà barrare la casella contenuta in colonna 16Solo monitoraggio”. Tale valutazione è da effettuarsi per ogni investimento o attività, e quindi per ogni rigo della dichiarazione.

    La compilazione specifica del quadro dipende dalla natura dell’investimento o dell’attività da dichiarare; tuttavia, in linea generale è possibile ricordare:

    • che gli investimenti o le attività devono essere dichiarate anche quando dismesse durante il periodo d’imposta in dichiarazione;
    • che “per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei titoli I e II del Tuir”;
    • e che “gli obblighi dichiarativi non sussistono per gli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti dovuti relativi all’IVIE”.

    La liquidazione delle imposte

    Come anticipato, attraverso il quadro W è possibile anche liquidare le imposte collegate agli investimenti e alle attività detenute all’estero:

    • Sezione II – rigo W6: IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero)
    • Sezione III – rigo W7: IVIE (Imposta sul valore degli immobili situati all'estero)
    • Sezione IV – rigo W8: Imposta sul valore delle cripto-attività.

    Il meccanismo di liquidazione delle imposte dovute si basa sul calcolo dell’importo dovuto, da cui dovranno essere decurtati eventuali acconti versati ed eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione, per ottenere il netto dovuto.

  • Dichiarazione 730

    Modello 730 del 2024: le novità sui redditi di capitale di fonte estera

    L’articolo 2 del Decreto Legislativo 239/96 dispone l’imposizione sostitutiva, oggi nella misura del 26%, sui redditi di capitale, quali ad esempio “interessi, premi ed altri frutti”.

    L’imposta sostitutiva sui redditi di capitale di norma viene assolta dal contribuente per il tramite dell’intermediario residente che preleva in automatico una ritenuta a titolo d’imposta e la versa per conto del contribuente. In conseguenza di ciò, per questa tipologia di operazioni, il contribuente non è tenuto ad assolvere l’obbligo dichiarativo.

    La situazione cambia nel momento in cui l’operazione non transita per il tramite di un intermediario residente in Italia, in assenza del quale la ritenuta alla fonte non viene operata, per cui il contribuente è tenuto a espletare l’obbligo dichiarativo e a versare l’imposta sostitutiva, in base alle previsioni dell’articolo 18 del TUIR.

    La più frequente delle situazioni è quella che interessa gli interessi di fonte estera, quelli percepiti su depositi tenuti presso intermediari non residenti, che non possono applicare la ritenuta, ma monte sono le fattispecie interessate.

    Sul modello Redditi PF l’obbligo dichiarato si assolve tramite il quadro RM. Fino all’anno scorso il modello 730 non prevedeva al suo interno la possibilità di dichiarare questa tipologia di redditi, per cui il contribuente, dopo la trasmissione del modello dedicato a dipendenti e pensionati, era tenuto a integrare la dichiarazione con la trasmissione separata del solo quadro RM.

    La novità del modello 730 del 2024 è che il nuovo modello dichiarativo prevede una nuova sezione per la dichiarazione di questo tipo di redditi, per cui non sarà più necessario integrare il modello.

    I redditi interessati

    I redditi interessati dalla normativa sono i seguenti:

    • interessi, premi ed altri frutti su titoli obbligazionari ed altri titoli equiparati, emessi all’estero;
    • proventi derivanti dalla partecipazione a OICR in valori mobiliari di diritto estero, situati nell’UE;
    • proventi da prestito titoli, corrisposti da soggetti non residenti;
    • proventi da pronti contro termine e riporto su titoli e valute, corrisposti da soggetti non residenti;
    • proventi da polizze di assicurazione e capitalizzazione stipulate con operatori non residenti;
    • proventi da depositi all’estero di denaro, e di titoli mobiliari non azionari, dati a garanzia di finanziamenti;
    • interessi e altri proventi da depositi e conti correnti bancari all’estero;
    • utili di fonte estera da partecipazioni qualificate e non qualificate e da contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale;
    • proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari istituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e in Lussemburgo, percepiti senza applicazione dell’imposta sostitutiva.

    Il nuovo rigo L8 del quadro L

    Il modello 730 dell’anno 2024, come accennato, all’interno del quadro LUlteriori dati”, prevede la nuova Sezione III “Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva”, dedicata alla dichiarazione dei redditi di capitale di fonte estera che non hanno subito la ritenuta a titolo d’imposta.

    Con più precisione, in base alle istruzioni del modello 730 del 2024, la dichiarazione si risolve nella compilazione del solo rigo L8, composto da 9 campi:

    1. TIPO: “la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l’elencazione riportata in Appendice alla voce Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva”;
    2. CODICE STATO ESTERO: “il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto”;
    3. AMMONTARE REDDITO: “l’ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subìte nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto”;
    4. ALIQUOTA %: “l’aliquota applicabile”;
    5. CREDITO IVCA: “il credito IVCA (Imposta sul valore dei contratti di assicurazione)”;
    6. OPZIONE TASSAZIONE ORDINARIA: “barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria”, “in tal caso, per i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero compete il credito per le imposte eventualmente pagate all’estero”, “l’opzione per la tassazione ordinaria non può essere esercitata qualora gli utili di fonte estera siano derivati da partecipazioni non qualificate”;
    7. PROVENTI PARTICOLARI: “va barrata se trattasi dei proventi di cui al comma 1 dell’articolo 26-quinquies del d.P.R. numero 600 del 1973”, relativi agli OICR;
    8. ECCEDENZA DI VERSAMENTO A SALDO: “l’ammontare dell’eccedenza di versamento a saldo”.

  • Dichiarazione 730

    Modello 730/2024: il credito d’imposta canoni non percepiti

    Nel Modello 730/2024 da utilizzare per dichiarare i redditi percepiti nell'anno di imposta 2023 è possibile indicare il credito di imposta per canoni di locazione non percepiti.

    Questa possibilità deriva dall’art. 26 del Tuir (come modificato dal DL n 34/2019 poi convertito in legge) che dispone che:

    • per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, 
    • come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, 
    • è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare.

    E' bene specificare che, il credito d’imposta può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.

    Qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d’imposta nell’ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati,

    istanza di rimborso.

    Credito d'imposta canoni non percepiti: come indicarlo nel 730/2024

    In particolare, nel Quadro G del Modello 730/2024 è presente il Rigo G2 – Credito d’imposta per i canoni di locazione non percepiti, dove occorre indicare:

    • il credito d’imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo scaduti e non percepiti
    • come risulta accertato nel provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità.

    Per determinare il credito d’imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori
    imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.
    Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della rendita catastale degli immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.
    Ai fini del calcolo del credito d’imposta spettante non rileva, invece, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.
    Il credito d’imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.
    In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d’imposta nell’ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati,
    apposita istanza di rimborso.
    Per quanto riguarda i periodi d’imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo
    con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2013, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell’ambito del procedimento di
    convalida dello sfratto conclusosi nel 2023.

    Attenzione: l’eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d’imposta come sopra determinato, comporterà l’obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato, anche nell’ipotesi di contratto di locazione per il quale il contribuente abbia deciso di avvalersi dell’opzione per la “cedolare secca”. 

  • Dichiarazione 730

    Dichiarazione 730/2024: pubblicato il Modello con relative istruzioni

    L'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 28 febbraio 2024 n. 68478 ha pubblicato i modelli di Dichiarazione 730/2024 con relative istruzioni, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2024 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.

    Scarica il Modello 730/2024 con relative istruzioni

    Il 730 ordinario deve essere presentato entro il 30 settembre al Caf o al professionista abilitato o al sostituto d’imposta, nel caso di presentazione al sostituto d’imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato.

    Come indicato nelle istruzioni di compilazione, ecco le principali novità del modello di quest'anno:

    • Ampliamento della platea 730: Ora è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune tipologie di redditi precedentemente esclusi. Queste includono:
      • Dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni effettuata ai sensi di specifiche disposizioni legislative.
      • Determinati redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva.
      • Adempimenti relativi agli investimenti all'estero e alle attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale e determinare in relazione ad essi le imposte sostitutive dovute (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività).
    • Quadro RU aggiuntivo per gli agricoltori sotto soglia: Gli imprenditori agricoli c.d. sotto soglia, esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA che hanno fruito nel corso del 2023 di alcuni specifici crediti d’imposta relativi alle attività agricole da utilizzare esclusivamente in compensazione, possono presentare il quadro RU insieme al frontespizio del modello REDDITI PF come quadro aggiuntivo al modello 730.
    • Detrazioni per familiari a carico: Per l’intero anno d’imposta 2023, le detrazioni per i figli a carico spettano solo per i figli con 21 anni o più, modificando quindi le precedenti disposizioni relative ai figli minorenni e le maggiorazioni per i disabili che sono state sostituite dall’assegno unico.
    • Tassazione agevolata delle mance: Nel settore turistico-alberghiero, le mance destinate ai lavoratori dai clienti sono qualificate come redditi da lavoro dipendente e possono essere assoggettate a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%.
    • Riduzione dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività: L’aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato è ridotta dal 10% al 5%.
    • Modifiche alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa: La detrazione spetta per un importo massimo di 571 euro ai lavoratori che nell’anno 2022 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro.
    • Riforma del lavoro sportivo: Dal 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma che prevede una detassazione per un importo massimo di 15.000 euro delle retribuzioni degli sportivi professionisti under 23 e per i compensi degli sportivi dilettanti.
    • Detrazione Super bonus e bonus mobili: Modifiche alla detrazione per le spese sostenute nel 2022 e 2023, inclusa la modifica al limite di spesa massimo per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
    • Detrazione IVA per acquisto abitazione: Introduzione di una detrazione del 50% dell'IVA pagata nel 2023 per l'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B.
    • Crediti d’imposta per mediazioni e negoziazione e arbitrato: Introduzione di crediti d’imposta commisurati all'indennità corrisposta o al compenso pagato in caso di successo della negoziazione o conclusione dell'arbitrato.
    • Proroga esenzione IRPEF per redditi dominicali e agrari: Prorogata l'esenzione ai fini IRPEF per i redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
    • Credito d’imposta per monopattini elettrici e mobilità elettrica: Specificazione che il credito d’imposta per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche, o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, e servizi di mobilità elettrica condivisa o sostenibile non è più fruibile oltre l'anno d'imposta 2022.

    Allegati:
  • Dichiarazione 730

    Spese trasporto pubblico: regole invio dati per la Precompilata

    Viene pubblicato il Provvedimento n 354629 del 4 ottobre reso disponbile il giorno 5 con le regole per la comunicazione dei dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 marzo 2023. Il Decreto MEF del 29 marzo 2023ricordiamolo, è stato pubblicato in GU n 83 del 7 aprile.

    I dati vanno inviati entro il 16 marzo di ciascun anno.

    Attenzione al fatto che, le comunicazioni sono effettuate:

    • in via facoltativa con riferimento ai periodi d'imposta 2023 e 2024,
    • e obbligatoriamente a partire dal periodo d'imposta 2025. 

    Spese trasporto pubblico: regole per la precompilata

    Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei Redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, 

    • gli  enti  pubblici
    • o i  soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico

    trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese (di cui all'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413) una comunicazione contenente i dati relativi alle  spese  detraibili per l'acquisto degli abbonamenti ai  servizi  di  trasporto  pubblico locale, regionale ed interregionale, sostenute  nell'anno  precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari degli abbonamenti e dei soggetti che hanno sostenuto le spese.
    I soggetti che erogano rimborsi riguardanti le spese per  l'acquisto degli  abbonamenti  ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale  ed  interregionale, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese (di cui all'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413), trasmettono in via  telematica  all'Agenzia delle entrate una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle spese disposti  nell'anno  precedente,  on l'indicazione del soggetto che ha ricevuto il  rimborso  e  dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata. 

    Non  devono  essere comunicati i rimborsi contenuti nella  certificazione dei  sostituti d'imposta.
    Dalle  comunicazioni  sono  escluse  le   spese   riferite   ad abbonamenti  venduti  con  modalità in  cui  non è prevista  la registrazione dei dati identificativi dei titolari.
    Nelle comunicazioni  vanno  indicati esclusivamente i dati relativi alle spese effettuate tramite banca o ufficio postale  ovvero mediante gli  altri  sistemi di pagamento
    Le comunicazioni sono effettuate in via facoltativa con riferimento ai periodi d'imposta 2023 e 2024 e obbligatoriamente a partire dal periodo d'imposta 2025.
    Per i periodi d'imposta 2023 e 2024 non si applicano le sanzioni a meno che l'errore nella comunicazione  dei  dati  non determini un'indebita  fruizione  di  detrazioni  o  deduzioni  nella dichiarazione precompilata.

    Le modalità tecniche per  la  trasmissione  telematica  delle comunicazioni sono state stabilite con Provvedimento n 354629 del 4 ottobre delle Entrate sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali. 

    In sintesi i soggetti interessati effettuano le comunicazioni, utilizzando il servizio telematico dell’Agenzia delle entrate. I file contenenti le comunicazioni sono controllati utilizzando i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.

    Spese trasporto pubblico: opposizione all'invio

    Il provvedimento sottoliena anche la possibilità di opporsi all'invio di questi dati.

    Nel dettaglio, l’opposizione all’inserimento nella dichiarazione precompilata dei dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale viene manifestata con le seguenti modalità:

    • a) comunicando l’opposizione direttamente al soggetto destinatario della spesa al momento di sostenimento della stessa o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui la spesa è stata sostenuta;
    • b) comunicando l’opposizione all’Agenzia delle entrate, dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesafino al termine di cui al punto 4.1 del provvedimento; in tal caso vanno fornite le informazioni contenute nel modello fac-simile pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate; la comunicazione dell’opposizione va trasmessa all’Agenzia delle entrate debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità, inviando una e-mail all’indirizzo: 
      • opposizioneutilizzospesetrasporto@agenziaentrate.it.

    Spese trasporto pubblico: detraibili al 19%

    Per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, spetta la detrazione in dichiarazione al 19% su un costo annuo massimo di 250 euro.

    L’agevolazione riguarda:

    • sia le spese sostenute direttamente dal contribuente per l’acquisto di un abbonamento del trasporto pubblico, 
    • sia quelle affrontate per conto dei familiari fiscalmente a carico.

    Per le detrazioni relative all’acquisto dell’abbonamento da parte dei cittadini e dei familiari a carico dovranno essere conservati il titolo di viaggio e la documentazione relativa al pagamento.

    Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o soggetto fiscalmente a carico.

    In caso di figlio a cario, le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute. 

    Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa.

    Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, l’intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico.

    Allegati:
  • Dichiarazione 730

    Spese istruzione artistica giovani: detrazione 2023

    Anche quest'anno è possibile avere la detrazione in dichiarazione per le spese sostenute per  l'istruzione artistica dei figli.

    Nel dettaglio ricordiamo infatti che, a decorrere dall’anno 2021, è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute dai contribuenti per:

    • l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni a:
      • conservatori di musica; 
      • istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508; 
      • scuole di musica iscritte nei registri regionali; 
      • cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

    Spese istruzione artistica giovani: limiti alla detrazione

    La detrazione è calcolata:

    1. su un ammontare massimo di spesa pari a euro 1.000 per ciascun ragazzo
    2. solo se il reddito complessivo non supera euro 36.000. 

    Nel limite di reddito deve essere computato il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni (art. 3, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23). 

    La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico ad esempio il genitore per il figlio a carico e può essere ripartita tra gli aventi diritto ossia i due genitori.

    In questo caso, sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi e la spesa complessiva non può comunque superare euro 1.000 per ciascun ragazzo. 

    Una precisazione delle entrate sottolinea che, il requisito dell’età (ragazzi tra i 5 e i 18 anni) è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta (Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 14.1). 

    Facciamo un esempio:

    • se il ragazzo ha compiuto 18 anni nel 2021,
    • la detrazione spetta anche per le spese sostenute nel 2021 successivamente al compimento dell’età. 

    Ai fini della detrazione il contribuente deve effettuare il pagamento con strumenti tracciabili ossia:

    • versamento postale o bancario.
    • tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997, 
    • carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. 

    Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.

    Spese istruzione artistica giovani: dove indicarla nel 730/2023

    Le spese per istruzione musicale dei ragazzi va indicata nel Quadro E del Modello 730 ai righi da E8 a E 10 con il codice "45".

    Attenzione al fatto che, se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righi da E8 a E10, riportando in ognuno di essi il codice 45 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.