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Servizio civile digitale: resta un mese per le domande
Con un comunicato del Dipartimento per le politiche giovanii del 20 luglio si apprende di nuove opportunità per i giovani nel servizio civile digitale con retribuzione fissata dal Bando appena pubblicato.
Nel dettaglio, è disponbile il Bando SCD 2023 per:
- la selezione sezione di 4.629 giovani tra i 18 e 28 anni,
- da impiegare in 213 progetti,
- afferenti a 76 programmi di intervento di Servizio civile digitale
- da realizzarsi in Italia,
già finanziati con Decreto del dipartimento delle politiche giovanili del 4 luglio 2023 n 595.
Servizio civile digitale giovani: domande all'ente scelto entro il 28.09
Viene specificato che, gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite:
- PC,
- tablet e smartphone,
- all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14:00 del 28 settembre 2023.
I progetti (Consulta qui l'Allegato con l'elenco di quelli disponibili) hanno una durata di 12 mesi.
L’avvio in servizio è previsto entro il 28 dicembre 2023.
Attenzione al fatto che, alcuni progetti prevedono una riserva di posti dedicati ai giovani con minori opportunità e/o un periodo di tutoraggio da uno a tre mesi.
Gli aspiranti operatori volontari possono presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede.
L’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio è attualmente pari ad € 507,30.
Per poter partecipare alla selezione occorre innanzitutto individuare il progetto di SCU.
Per avere l'elenco dei progetti di SCU in Italia occorre utilizzare il motore di ricerca “Scegli il tuo progetto in Italia”, disponibile nella sezione Progetti della pagina preposta.
Nella pagina di dettaglio del progetto viene visualizzato anche il numero delle domande pervenute per quella sede; questo dato è aggiornato al giorno precedente la visualizzazione.
Dopo aver selezionato il progetto d’interesse, occorre consultare la home page del sito dell’ente, dove è pubblicata la scheda contenente gli elementi essenziali del progetto.
Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema e in particolare:
- I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per la Domanda On-Line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.
- I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.
Accedi da qui al sito del Dipartimento per le politiche giovanili, per ulteriori info necessarie alla candidatura.
Allegati: -
Contributo energia ETS: domande da inviare entro il 21 agosto
Il "Contributo energia" è l'incentivo che riconosce a:
- Enti del Terzo Settore (ETS)
- enti religiosi riconosciuti che svolgono attività di assistenza a beneficio di persone con disabilità e anziane,
un contributo a fondo perduto per l'acquisto dell'energia e del gas naturale, calcolato sull'aumento dei costi energetici (energia elettrica e termica) verificatosi nel 2022 rispetto al 2021.
Il contributo può coprire fino all’80% dell’aumento dei costi registrati tra il 2021 e il 2022, e comunque con un massimo di 50.000 euro per ogni soggetto.
Attenzione al fatto che il contributo non è riconosciuto per incrementi di costo inferiori al 20%.
Ricordiamo che i criteri e le modalità per l’accesso al contributo straordinario previsto in favore degli Enti del terzo settore per far fronte al caro energia (art. 8 commi 1-2 del Decreto Aiuti ter, n. 144/2022), sono individuati con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11.04.2023 del DPCM 8 febbraio 2023
Contributo energia ETS: le risorse a disposizione
Come specificato anche da Inviatalia soggetto gestore della misura, la dotazione finanziaria è di 175 milioni di euro, così suddivisa:
- 120 milioni per gli ETS e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di assistenza socio-sanitaria (in forma residenziale o semi-residenziale) alle persone con disabilità
- 50 milioni per gli ETS e agli Enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di assistenza socio-sanitaria (in forma residenziale o semi-residenziale) alle persone anziane
- 5 milioni per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore delle persone anziane (IPAB)
Contributo energia ETS: a chi spetta
Possono fare domanda per richiedere il "Contributo energia" le seguenti categorie di operatori divisi per i corrispondenti Fondi.
Il contributo straordinario a valere sulla quota del Fondo di 120 milioni può essere richiesto da:
- enti iscritti nel registro unico nazionale del Terzo Settore,
- organizzazioni di volontariato,
- associazioni di promozione sociale,
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),
- enti religiosi civilmente riconosciuti,
Il contributo straordinario, a valere sulla quota del Fondo di 50 milioni, può essere richiesto da:
- enti iscritti nel registro unico nazionale del Terzo Settore
- organizzazioni di volontariato
- associazioni di promozione sociale
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
- enti religiosi civilmente riconosciuti
- associazioni
- fondazioni
- aziende di servizi alla persona (ASP)
Il contributo straordinario, per i maggiori costi sostenuti per energia e gas naturale, utilizzando la quota del Fondo di 5 milioni, può essere richiesto dalle IPAB.
Attenzione al fatto che condizione per richiedere il contributo è che l'Ente richiedente, nel periodo cui si riferisce la richiesta, sia stato attivo e abbia erogato i servizi di competenza.
Ciascun Ente può presentare una sola domanda per uno solo dei Fondi indicati. I contributi non sono cumulabili tra loro.
Contributo energia ETS: come richiederlo
Come specificato dal comunicato stampa di Inviatali di oggi 20 luglio la presentazione delle richieste di contributo avviene attraverso la piattaforma informatica dedicata a cui si accede dal sito del Ministero per le disabilità e dal portale del soggetto gestore dalle ore 12.00 del 20 luglio 2023, fino alle ore 12.00 del 21 agosto 2023.
Scarica qui la guida il Contributo energia ETS.
E' bene sapere che per la presentazione della domanda è necessario:
- registrarsi preventivamente sulla piattaforma dedicata utilizzando “SPID”, o Carta d’identità elettronica (di seguito CIE), o Carta nazionale dei servizi (di seguito CNS),
- compilare la domanda in ogni sua parte; il perfezionamento richiede il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva.
Non sono ammesse domande presentate con modalità diverse.
La concessione del contributo avviene entro 60 giorni dal termine per la presentazione delle domande, attraverso un provvedimento cumulativo (comprensivo degli elenchi dei beneficiari ammessi alle agevolazioni, in relazione a ciascuna delle fonti di finanziamento).
Attenzione al fatto che la data di presentazione della domanda di agevolazioni è del tutto ininfluente ai fini dell’accesso al contributo, concesso ed erogato in base alla percentuale di incremento dei costi ovvero secondo un ordine decrescente a partire dalla maggiore percentuale di incremento dei costi, e dando priorità, nel caso di percentuale paritaria, al maggiore importo del costo sostenuto.
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Reddito alimentare: parte la misura sperimentale
In data 28 luglio è stata pubblicato sulla pagina di pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro il Decreto n 78/2023 inerente le regole per la misura nota come Reddito alimentare.
Come sottoliena l'art 9 dello stesso decreto, esso entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione nella suddetta sezione e quindi a decorrere dal 28 luglio.
Il Reddito alimentare è volto ad assicurare sostegno alimentare ai cittadini indigenti attraverso progetti dei Comuni affiancati dagli enti del terzo settore, anche con il fine di contrastare lo spreco alimentare.
Vediamo di seguito i dettagli su come funziona.
Reddito alimentare cos'è e a chi spetta
Il reddito alimentare è un progetto di distribuzione gratuita di pacchi alimentari realizzati con i prodotti invenduti degli esercizi aderenti, realizzata dagli enti locali con la collaborazione degli enti del terzo settore e degli esercizi commerciali, con il fine sia
- di sostegno ai cittadini in povertà estrema che
- di lotta allo spreco di prodotti alimentari che restano invenduti nei negozi.
Il fondo apposito per l'organizzazione della misura è stato previsto dalla legge 197 2022 legge di bilancio 2023 e si inserisce nel programma Operativo relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD).
Le risorse saranno destinate alle spese di gestione dei progetti, ad esempio per la raccolta dei beni, il trasporto e il confezionamento dei pacchi oltre che per una applicazione informatica che faciliti l'accesso alla misura, il tracciamento dei prodotti e delle consegne a domicilio ecc
La sperimentazione dura 3 anni e verrà attuata nei comuni capoluogo delle città metropolitane che saranno selezionati in sede di di conferenza stato Regioni sulla base della concentrazione dei tassi di povertà dei territori, di un’equa distribuzione nazionale e delle risorse disponibili.
I fondi stanziati sono pari a 1,5 milioni di euro per il 2023 e a due milioni annui a partire dal 2024.
. I soggetti che possono usufruire dei benefici della distribuzione alimentare saranno le persone in totale povertà, senza fissa dimora o comunque seguite dai servizi sociali inserite negli elenchi del programma FEAD e/o da altre organizzazioni del Terzo Settore
Reddito alimentare presentazione dei progetti
I progetti per la realizzazione degli interventi di Reddito alimentare saranno presentati dai comuni capoluogo delle città metropolitane, a seguito di un apposito avviso non competitivo che dovrà essere emanato dalla Direzione Generale per la Lotta alla povertà del Ministero del Lavoro
Dovranno prevedere forme di coinvolgimento degli enti del Terzo Settore presenti sul territorio, e, in particolar modo, quelli già aderenti al programma FEAD, con la partecipazione degli esercizi commerciali.
L'attuazione dell'intervento sarà monitorata da un apposito comitato con componenti appartenenti al Governo agli enti del terzo settore al l'ANCI e a Federdistribuzione e Confcommercio
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Contributo energia per gli enti del Terzo settore: le modalità di accesso
Individuati i criteri e le modalità per l’accesso al contributo straordinario previsto in favore degli Enti del terzo settore per far fronte al caro energia (art. 8 commi 1-2 del Decreto Aiuti ter, n. 144/2022), con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11.04.2023 del Dpcm dell'8 febbraio 2023.
Ricordiamo che, in considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022, il decreto Aiuti ter ha istituito appositi fondi finalizzati al riconoscimento di un contributo straordinario in favore degli Enti del terzo settore.
Con il Dpcm dell'8 febbraio 2023 si individuano i criteri e le modalità per l’accesso al contributo a valere sui suddetti fondi di cui all’art. 8, commi 1 e 2, del decreto Aiuti ter, nonché i beneficiari e i criteri di quantificazione
del contributo e le procedure di controllo anche successive all’erogazione.In particolare, il suddetto contributo può essere richiesto:
- in relazione alla quota di fondo pari a 120 milioni (di cui all’art. 8, comma 1, del Decreto Aiuti ter) da enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità;
- a1) enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore;
- a2) organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione;
- a3) associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione;
- a4) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe;
- a5) enti religiosi civilmente riconosciuti;
- in relazione alla quota di fondo pari a 50 milioni (di cui all’art. 8, comma 1, del Decreto Aiuti ter), da enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone anziane;
- b1) enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore;
- b2) organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione;
- b3) associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione;
- b4) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- b5) enti religiosi civilmente riconosciuti;
- b6) associazioni;
- b7) fondazioni;
- b8) aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.
In relazione alla quota di fondo relativa a 5 milioni, il contributo previsto all’articolo 1, comma 366 della legge 29 dicembre 2022, n.197, può essere richiesto, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani.
Modalità di accesso all'agevolazione
Con il recente Decreto Direttoriale del 19.07.2023, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità ha definito i termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni e di erogazione del contributo, nonché le modalità di espletamento dei controlli a campione sul possesso dei requisiti di accesso.
Le domande di concessione ed erogazione del contributo, devono essere presentate e compilate esclusivamente in forma elettronica, utilizzando la piattaforma informatica «Contributo energia» accessibile dal sito dell'ente gestore Invitalia, a partire dalle ore 12:00 del 20 luglio 2023 e fino alle ore 12:00 del 21 agosto 2023.
- in relazione alla quota di fondo pari a 120 milioni (di cui all’art. 8, comma 1, del Decreto Aiuti ter) da enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità;
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Class action: ok dal TAR per l’azione dei sindacati
Irragionevole la norma contenuta del DM 27 2023 del Ministero della giustizia che impedisce alle organizzazioni sindacali di agire attraverso la class action in difesa di gruppi di lavoratori.
Lo ha affermato il TAR del Lazio nella sentenza 10653 del 23 giugno 2023.
Vediamo piu in dettaglio il caso e le motivazioni del tribunale amministrativo ma innaNzitutto ricordiamo cos'è la class action
Class action: cosa vuol dire
La class action è l'azione legale collettiva promossa da un soggetto in nome di una pluralità di cittadini contro una violazione che arreca a tutti lo stesso danno e per il quale si chiede quindi , per tutti gli interessati, l'accertamento della responsabilità e il risarcimento.
Normativa sulla class action e decreto contestato
La legge 12 aprile 2019, n. 31 ha riformato la disciplina dell’azione di classe, ampliandola :
- sia in termini soggettivi , ossia garantendo a un maggior numero di soggetti la possibilità di agire in forma collettiva,
- sia oggettivamente, nel senso di consentire l'uso dello strumento per la difesa di tutti i «diritti individuali omogenei».
Dal punto di vista tecnico,la base normativa dell’azione di classe è stata «spostata» dall’art. 140-bis d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cod. cons.), agli artt. 840-bis ss. c.p.c. . In questo modo viene prevista una legittimazione specifica in favore di organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che possono agire «nei confronti dell’autore della condotta lesiva per ottenere i risarcimenti alla collettività .
La legittimazione all’azione di classe nella legge veniva subordinata all’iscrizione in uno specifico elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia i cui requisiti dovevano essere definiti con decreto ministeriale.
Il decreto in questione è appunto il 27 2023 , il quale tra i requisiti ha previsto l’obbligo per l’ente di «operare la raccolta delle fonti di finanziamento con le modalità stabilite» dal codice del terzo settore. Questo requisito impedisce l'azione di classe alle organizzazioni sindacali .
Nel ricorso al TAR le organizzazioni sindacali CGIL e USB affermavano che l’esclusione dei sindacati dal novero delle organizzazioni abilitate tradirebbe lo spirito della legge che, invece, intende favorire la piú ampia possibilità di azione alle associazioni senza scopo di lucro.
Inoltre sottolineavano che la qualificazione quale ente del terzo settore come prerequisito costituirebbe un’ irragionevole disparità di
trattamento, dato che le organizzazioni sindacali esercitano già, in altri ambiti azioni giurisdizionali per la tutela di interessi collettivi.
Veniva inoltre invocata l' eventuale questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 l. 31 cit., attesa la palese discriminazione delle organizzazioni sindacali, se il regolamento previsto dal dm 27 2023 venisse confermato.
Sentenza del TAR: sindacati legittimati ad agire in class action
Il tribunale amministrativo del Lazio concorda sul fatto che le disposizioni di legge sono chiare nel predisporre un nuovo strumento di tutela giurisdizionale di portata generale e non solo nel ristretto àmbito della tutela dei consumatori.
Afferma che circoscrivendo la legittimazione all’azione al mero possesso della qualifica di ente del terzo settore, l’amministrazione ha operato in maniera palesemente illogica ed irragionevole.
Nella motivazione viene anche citata la relazione illustrativa del regolamento redatta dall’Ufficio legislativo del Ministero della giustizia che erroneamente considera il termine organizzazioni e associazioni come «evidente riferimento» agli enti del terzo settore.
Si ricorda inoltre che:
- l’assenza dello scopo di lucro non è appannaggio esclusivo degli enti del terzo settore, di contro,
- la tutela dei diritti individuali omogenei (fine delle class action) non rientra tra le finalità istituzionali necessariamente perseguite dagli ETS.
- la difesa dei diritti individuali omogenei di una determinata categoria di soggetti è invece intrinsecamente connaturata con gli scopi del sindacato e anche storicamente, è stata funzionale all’esercizio di iniziative collettive a difesa dei lavoratori (es. per la la contrattazione collettiva).
Infine a corroborare il giudizio di incoerenza sull’operato amministrativo si osserva come l’art. 2, comma 4, d.m. 27 cit. preveda che, ai fini del primo popolamento dell'elenco vengano iscritte le associazioni dei consumatori già ricomprese nell’elenco precedentemente tenuto dal Ministero dello sviluppo economico (Mise) per il quale non era previsto che l’associazione si qualifichi come ente del terzo settore.
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5×1000: on line gli elenchi degli esclusi 2022
L'agenzia delle Entrate con un comunicato stampa del 22 giugno informa della pubblicazione di un aggiornamento relativo al 5×1.000.
In particolare, si informa che sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono pubblicati gli elenchi per la destinazione del 5 per mille 2022 con i dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti in dichiarazione.
Nel dettaglio, si tratta di 71.674 soggetti tra Enti del Terzo Settore e Onlus, Ricerca sanitaria e scientifica, Associazioni sportive dilettantistiche, Enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici, Enti gestori delle aree protette e quasi 8.000 Comuni.
In particolare, nella categoria degli Enti del Terzo Settore e Onlus sono compresi:
- gli enti iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all’Anagrafe delle Onlus, gestita dall’Agenzia delle Entrate, accreditati al contributo.
Attenzione al fatto che l’elenco degli enti ammessi e di quelli esclusi è consultabile online, nell’area tematica “5 per mille”, insieme agli importi attribuiti.
L'agenzia specifica che l’elenco degli ammessi comprende in totale 71.674 enti, suddivisi per categoria:
- Enti del Terzo Settore e Onlus (50.301),
- Associazioni sportive dilettantistiche (12.751),
- enti impegnati nella ricerca scientifica (427),
- enti che operano nel settore della sanità (105),
- enti dei beni culturali e paesaggistici (160)
- enti gestori delle aree protette (24).
Nell’elenco figurano anche 7.906 Comuni, a cui sono destinati oltre 16 milioni di euro.
Viene inoltre precisato che n base alle scelte espresse dai cittadini, il 5 per mille 2022 distribuirà oltre 510 milioni di euro cosi suddivisi:
- alla categoria degli Enti del Terzo Settore e Onlus andranno oltre 324 milioni di euro,
- alla ricerca sanitaria quasi 81 milioni di euro
- alla ricerca scientifica saranno destinati nel complesso oltre 68 milioni di euro.
- ai Comuni 16 milioni di euro)
- alle Associazioni sportive dilettantistiche 17,4 milioni,
- agli Enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici 2,3 milioni
- agli Enti gestori delle aree protette 814mila euro
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Abilitazione scorta gara ciclistica: esenti da bollo le istanze delle ETS
Con risposta a interpello n 346 del 14 giugno le Entrate chiariscono il perimetro di esenzione dal bollo per le istanza di abilitazione al servizio di scorta nelle gare ciclistiche presentate alle autorità dagli ETS.
L'istante chiede chiarimenti in ordine all'applicazione dell'imposta di bollo «sulla richiesta di rilascio o rinnovo degli attestati di abilitazione ai servizi di scorta tecnica o di segnalazione aggiuntiva alle competizioni ciclistiche su strada», nonché sugli attestati
In particolare chiede se alle istanze cumulative presentate direttamente dalle:
- società, associazioni sportive o enti di cui fa parte o collabora la persona per cui si chiede il rilascio o rinnovo
- possano trovare applicazione le previsioni di esenzione dall'imposta di bollo di cui all'articolo 27 bis della Tabella allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e all'articolo 82, comma 5, del Codice del Terzo Settore.
le Entrate ricordano che l'articolo 27bis della Tabella, prevede l'esenzione per gli «Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) nonché dalle Federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI».
Con riferimento al riconoscimento da parte del CONI, si fa presente che in base all'articolo 10 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36:
- «Le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva» (cfr. comma 1);
- «La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport» (cfr. comma 2).
Ai fini della risposta al quesito prospettato dall'Istante, si richiamano, inoltre, per quanto di interesse, le disposizioni del Codice del Terzo settore.
In particolare, l'articolo 4 del CTS, rubricato ''Enti del Terzo Settore'', dispone al comma 1 che sono enti del Terzo settore: «le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore».
Il comma 5 dell'articolo 82 del predetto Codice dispone l'esenzione dall'imposta di bollo per «Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1»,
ovvero gli «enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società», iscritti nel Runts, gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Pertanto, per gli enti individuati dall'articolo 27 bis della Tabella allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 e per quelli di cui al comma 1 dell'articolo 82 del CTS, le istanze presentate e le attestazioni richieste sono esenti dall'imposta di bollo.
Con riferimento al caso rappresentato, si osserva che il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (recante «Nuovo codice della Strada») all'articolo 9, comma 1, prevede il divieto di effettuare sulle strade ed aree pubbliche «competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche», salvo autorizzazione rilasciata dall'ente territoriale competente.
Il comma 6bis del medesimo articolo 9 stabilisce che «Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni».
ll successivo comma 6ter prevede che «Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6bis, […]. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero dell'Interno».
Il decreto interdirigenziale 27 novembre 2002 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilisce che «Possono svolgere servizi di scorta tecnica alle competizioni ciclistiche le persone abilitate […] che dipendono, sono soci ovvero hanno un rapporto non occasionale con le società o con le associazioni sportive affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana o con gli enti di promozione sportiva riconosciuti e, che sono in possesso di un attestato di formazione, in corso di validità rilasciato dalla Federazione Ciclistica Italiana» (cfr. articolo 1).
Inoltre, con circolare del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2023, n. 300 è stato stabilito, inoltre, che «accanto al personale che effettua attività di scorta tecnica alle gare ciclistiche che opera al seguito dei concorrenti con veicoli di scorta, è prevista la figura degli addetti ai servizi di segnalazione aggiuntiva».
Anche tali soggetti per svolgere le funzioni a loro attribuite, come chiarito nella sopra richiamata circolare «devono conseguire un attestato (…) rilasciato dal dirigente del compartimento».
L'istante ha fatto presente che ai fini dell'esercizio dell'attività di scorta tecnica o di segnalazione aggiuntiva alle competizioni ciclistiche, gli interessati devono essere:
- «dipendenti, soci o devono avere un rapporto di collaborazione non occasionale con le Società o con le associazioni sportive affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana o con gli Enti di promozione sportiva riconosciuti»;
- oppure «dipendenti, soci o avere un rapporto non occasionale di durata non inferiore a un anno con imprese o società commerciali autorizzate ad erogare attività di servizi di scorta a titolo oneroso».
Inoltre, ha precisato che gli attestati sono rilasciati a titolo personale, ma le istanze di rilascio o rinnovo possono essere presentate anche in modo cumulativo, direttamente dalle società, associazioni sportive, Enti o imprese di cui fa parte o collabora la persona per cui si chiede il rilascio o rinnovo.
Alla luce del delineato quadro normativo concernente l'imposta di bollo, si ritiene che le istanze cumulative «di rilascio o rinnovo degli attestati di abilitazione ai servizi di scorta tecnica o di segnalazione aggiuntiva alle competizioni ciclistiche su strada» relativamente ad interessati che hanno le caratteristiche sopra descritte, possano godere dell'esenzione dal tributo se presentate da soggetti indicati nell'articolo 27bis della richiamata Tabella o da ETS di cui all'articolo 82, comma 1, del CTS
Negli altri casi, l'istanza di rilascio o rinnovo degli attestati di abilitazione sconta l'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 3 della Tariffa, nella misura di 16 euro per ogni foglio, e, in caso di eventuali richieste cumulative (ad esempio, da parte di imprese o società commerciali autorizzate ad erogare attività di servizi di scorta a titolo oneroso), ai sensi dell'articolo 13 del d.P.R. n. 642 del 1972 andrà corrisposta per ogni soggetto richiedente la relativa imposta di bollo.
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