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Rottamazione tributi locali:fac-simile di regolamento da IFEL
La legge di bilancio 2026, Legge n. 199 ai commi 102-110, ha introdotto dal 1° gennaio la possibilità per gli enti territoriali quali: regioni, città metropolitane, province e comuni, di disciplinare autonomamente a regime forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali.
Ricordiamo che la norma era stata già inserita nel Decreto legislativo di attuazione della Delega fiscale sulla fiscalità locale e ora diventa immediatamente operante.
Si tratta di una nuova opportunità offerta per la gestione delle entrate locali, idoneo a stimolare la riscossione dei crediti di difficile esigibilità in coerenza con vincoli di bilancio, purché circoscritto a periodi temporali ben definiti, con l’obiettivo ultimo di agevolare il pagamento da parte degli utenti in difficoltà economica ed alleggerire il carico amministrativo.
A tale proposito viene pubblicata una nota di approfondimento sul perimetro applicativo delle definizione agevolata che riguarda IMU, TARI, multe e altri tributi locali (Leggi qui per approfondire) e uno schema di regolamento che gli enti potranno utilizzare per attuare la previsione normativa della legge di bilancio.
Lo schema di regolamento per la rottamazione dei tributi locali che i singoli enti potranno utilizzare anche personalizzandolo, contiene:
- Parte I Definizione agevolata entrate in riscossione coattiva,
- Parte II Definizione agevolata delle liti pendenti
- Parte III Conciliazione agevoalta dei ricorsi
- Parte IV Regolarizzazione omessi versamenti rateali
- Parte V Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni
Lo schema è personalizzabile e costituisce un utile strumento attuativo della novità per quei Comuni e altri enti che vorranno renderlo a breve operativo.
Scarica qui il regolamento per la definizione agevolata IMU, TARI e altri tributi.
Allegati: -
Opere d’arte false: quando il contratto è annullabile
Con l’Ordinanza n. 143/2026, la Corte di Cassazione (II Sezione Civile) interviene su una tematica centrale per il mercato dell’arte e il diritto civile: la vendita di un’opera d’arte rivelatasi non autentica.
In particolare, il giudice di legittimità ha stabilito che l’annullamento del contratto di compravendita è possibile anche quando l’opera sia stata garantita come autentica, qualora emerga un errore essenziale condiviso tra le parti.Una decisione che ha ricadute significative per collezionisti, gallerie, periti e operatori del settore artistico, in un ambito dove l’attribuzione dell’autore costituisce spesso il fondamento economico del valore dell’opera.
Opere d’arte false: quando il contratto è annullabile
Nel 2002 un collezionista aveva acquistato, per 240.000 euro, un dipinto intitolato Movimento di danza, firmato da un noto artista e corredato da dichiarazioni di autenticità rilasciate dalle figlie dell’autore e da una galleria romana.
Nel 2015, in occasione del tentativo di vendita all’asta, emergono i primi dubbi sull’autenticità dell’opera, con il rifiuto da parte della curatrice del catalogo ragionato dell’artista di confermare l’attribuzione.Nel 2020 il quadro è stato sequestrato dalla Procura di Milano, ritenuto potenzialmente contraffatto ai sensi dell’art. 178 del D.lgs. 42/2004.
Il compratore ha così citato in giudizio il venditore, chiedendo l’annullamento del contratto per errore e il risarcimento dei danni.La Corte d’Appello di Milano ha riconosciuto il vizio del consenso derivante da un errore sull’autenticità, annullando il contratto e condannando il venditore a restituire il prezzo, ma non l’opera, per assenza di domanda in tal senso.
Il venditore ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che in presenza di garanzia sull’autenticità si dovesse configurare un caso di aliud pro alio, e quindi ricorrere alla risoluzione del contratto, non all’annullamento.La Cassazione ha rigettato questa impostazione, affermando che annullamento e risoluzione possono coesistere, lasciando al giudice il compito di valutare quale rimedio sia più adatto alla tutela dell’interesse dell’acquirente.
Quando l’errore sull’autenticità è comune a entrambe le parti, non è necessario che l’errore sia riconoscibile (artt. 1428–1431 c.c.) per annullare il contratto.
Secondo la Cassazione l’identità dell’autore costituisce un elemento determinante del consenso nelle vendite d’arte.
La Cassazione ha ribadito che:
- anche in presenza di garanzia di autenticità, il vizio del consenso per errore essenziale resta autonomamente azionabile;
- la mancanza di certezza sull’attribuzione dell’opera integra un errore rilevante, anche in assenza di prova della falsità assoluta;
- in caso di errore bilaterale (ossia condiviso da venditore e acquirente), non è richiesta la riconoscibilità dell’errore per ottenere l’annullamento.
Questa pronuncia ha implicazioni dirette per gli operatori del mercato dell’arte:
- evidenzia l’importanza di condurre una due diligence seria e documentata prima di una vendita;
- rafforza la tutela dell’acquirente anche a distanza di anni, poiché il termine per l’azione decorre dalla scoperta dell’errore, non dalla stipula del contratto (art. 1442 c.c.);
- chiarisce che certificati, firme o perizie possono essere superati da elementi oggettivi contrari;
- richiama all’attenzione l’utilizzo delle perizie tecniche e grafologiche, oggi sempre più supportate anche da strumenti di intelligenza artificiale.
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Canone RAI 2026: tutte le regole per l’esenzione
Gli over 75 anni con reddito inferiore a 8.000 euro possono chiedere l'esenzione del pagamento del canone RAI 2026.
Vediamo tutte le regole per presentare la richiesta
Canone RAI 2026: chi può chiedere l’esenzione
L’esenzione dal versamento del canone viene riconosciuta a specifiche categorie di soggetti, purché presentino una dichiarazione sostitutiva che affermi la presenza di determinate condizioni.
Tra gli aventi diritto alla esenzione vi è chi non possiede un televisore. Tali soggetti hanno tempo fino al prossimo 2 febbraio per presentare la dichiarazione e ottenere l’esonero per tutto il 2026.
Dal 3 febbraio al 30 giugno si apre invece una seconda finestra per ottenere l’esonero per il secondo semestre dell’anno.
Esistono però altri soggetti che possono evitare l’addebito del canone e si tratta di:
- cittadini che abbiano compiuto i 75 anni di età a basso reddito,
- diplomatici e militari stranieri.
L’esonero degli over 75 a basso reddito è concesso alle seguenti condizioni:
- devono avere un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8mila euro
- non devono avere conviventi titolari di un reddito proprio, salvo la presenza di collaboratori domestici, colf e badanti,
- l’apparecchio televisivo deve essere ubicato nel luogo di residenza
Per essere esonerati dal pagamento del canone tv, gli ultrasettantacinquenni possono presentare una dichiarazione sostitutiva con cui attestano il possesso dei requisiti sopra elencati.
Attenzione al fatto che l’agevolazione spetta:
- per l’intero anno, se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso
- solo per il secondo semestre, se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno
Se le condizioni di esenzione attestate nella prima dichiarazione sostitutiva restano invariate è possibile fruire dell’esonero anche nelle annualità successive e non occorre presentare una nuova dichiarazione.
Canone RAI 2026: come chiedere l’esenzione
L'esenzione dal pagamento del canone RAI vale per tutto l'anno in cui si fa richiesta e va rinnovata l'anno successivo a meno di certe condizioni.
La domanda deve essere inoltrata all'Agenzia delle Entrate.
I cittadini che non possiedono un apparecchio televisivo dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta.
Coloro che hanno già compiuto 75 anni e con reddito inferiore agli 8mila euro dovranno inoltrare un'altra dichiarazione con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento.
Attenzione, se la richiesta è stata già presentata gli scorsi anni e le condizioni permangono, si potrà beneficiare dell'esenzione automaticamente, senza procedere con la domanda.
Anche diplomatici e militari stranieri dovranno inoltrare l'apposita dichiarazione sostitutiva per non pagare la tassa.
Al fine di presentare la domanda è possibile scaricare il fac simile dal sito delle Entrate, clicca qui per accedere alla modulistica che corrisponde al proprio caso e le relative modalità di presentazione della domanda.
Canone RAI: come richiedere il rimborso se si ha diritto
I cittadini che hanno pagato il canone TV, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'esonero, possono chiederne il rimborso mediante il modello per la richiesta di rimborso che contiene anche la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni e dei requisiti che danno diritto all’esenzione.
In alternativa, se il canone non dovuto è stato versato mediante la bolletta elettrica, è possibile richiedere il rimborso, dopo aver presentato la dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti, utilizzando il modello – pdf che può essere trasmesso anche on line indicando la causale 1.
La dichiarazione sostitutiva e la richiesta di rimborso possono:
- essere spedite a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino (in tal caso va allegata copia di un valido documento di riconoscimento);
- essere trasmesse, firmate digitalmente, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected];
- essere consegnate dall’interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.
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Dichiarazione IVA 2026: regole per contabilità unificata o separata
Dal 1° febbraio ed entro il 30 aprile è possibile inviare la Dichiarazione IVA 2026 il cui modello è stato pubblicato recentemente dalle Entrate.
Nelle istruzioni figurano alcune novità per il 2026 anno di imposta 2025.
Di seguito vediamo le istruzioni per i contribuenti con contabilità unificata e quelli con contabilità separate.
Dichiarazione IVA 2026: regole per contabilità unificata o separata
I contribuenti con contabilità unificata agli effetti dell’IVA, devono compilare il modello di dichiarazione, avente struttura modulare, costituito da:
- il frontespizio contenente, in particolare, i dati del contribuente e la sottoscrizione della dichiarazione;
- un modulo, composto di più quadri (VA – VC – VD – VE – VF – VJ – VH – VM – VK – VN – VL –VP – VQ – VT – VX – VO – VG), che va compilato da tutti i soggetti per indicare i dati contabili e gli altri dati relativi all’attività svolta.
I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata ai sensi dell’art. 36, devono compilare, oltre al frontespizio, tanti moduli quante sono le contabilità tenute.
In particolare, si precisa che:
- i dati da indicare nella sezione 1 del quadro VA e nella sezione 1 del quadro VL, nonché nei quadri VE, VF e VJ riguardano ogni singola contabilità separata e pertanto devono essere compilati in ciascun modulo;
- invece i dati da comprendere nella sezione 2 del quadro VA e nelle sezioni 2 e 3 del quadro VL nonché nei quadri VC, VD, VH, VM, VK, VT, VX e VO riguardano il complesso delle attività svolte dal contribuente e devono, quindi, essere riepilogati in un solo modulo, e precisamente sul primo modulo compilato.
Attenzione al fatto che, nel caso di esercizio di più attività gestite con contabilità separata, tra le quali figuri anche un’attività per la quale è previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA, per quest’ultima attività non sussiste l’obbligo di inserire nella dichiarazione il modulo ad essa relativo.
Invece, i contribuenti che esercitano sia attività imponibili che attività esenti gestite con contabilità separate devono inserire nella dichiarazione anche il modulo relativo all’attività esente esercitata.
Nel caso in cui i contribuenti si siano avvalsi per l’attività esente della dispensa dagli adempimenti ai sensi dell’art. 36-bis, nel modulo relativo all’attività esente devono essere indicati i dati contabili relativi agli acquisti nonché l’ammontare delle operazioni esenti di cui ai nn. 11, 18 e 19, e al terzo comma dell’art. 10, per le quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di fatturazione e registrazione.
Per tutte le altre istruzioni si rimanda al Modello IVA e istruzioni 2026..
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Dati al sistema TS: comunicazione entro il 2.02
Fissata la scadenza per comunicare i dati sanitari al sistema TS.
In particolare viene pubblicato in GU n 261 del 10 novembre il Decreto MEF 29 ottobre con le regole. Clicca qui per il calendario 2025 da inviare entro il 2 febbraio prossimo.
Le Entrate hanno pubblicato anche il calendario definitivo per le spese 2026, clicca qui per consultarlo.
Ricordiamo che Il Decreto Correttivo pubblicato in GU n 134 del 12 giugno 2025, tra le novità, ha previsto la modifica alla cadenza con cui verranno inviati i dati al sistema TS Tessera Sanitaria.
Tra le misure di semplificazione in materia di adempimenti, vi è l'art 5 del decreto legislativo 81/2025 con il termine di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie con cadenza annuale.
Con una FAQ del 24 settembre l'Ade confermava che il termine precedente è cancellato in ragione della nuova norma.
Secondo il vecchio sistema, la scadenza per la comunicazione dei dati era il 30 settembre, per inviare i dati da gennaio a giugno 2025.
Il 2025 è il primo anno di partenza della novità con il sistema annuale di comunicazione, vediamo la regola fissata dal MEF per adempiere per tempo.
Sistema tessera sanitaria: invio dati entro il 2 febbraio
L’articolo 12 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n.1 Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, che ha attuato i principi e i criteri direttivi di cui all’articolo 16 della legge delega 9 agosto 2023, n. 111 Riforma Fiscale, disponendo che, a partire dai dati relativi all’anno 2025, i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, provvedono alla trasmissione di tali dati con cadenza annuale, anziché semestrale, entro il termine da stabilire con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, fissata al 2 febbraio 2026.
Con una faq del 24 settembre l'Agenzia delle Entrate in proposito precisava che: "A partire dalle spese sanitarie riferite all’anno 2025, l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ha cadenza annuale, come previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, sostituto dall’articolo 5 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81. È da ritenersi, quindi, superato il termine del 30 settembre 2025 per l’invio delle spese sanitarie riferite al primo semestre 2025, previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell’8 febbraio 2024. La nuova scadenza per l’invio dei dati relativi all’anno 2025 sarà fissata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e ne sarà data evidenza sul portale del Sistema Tessera Sanitaria"
Il MEF al fine di dare attuazione alla novità, ha pubblicato il Decreto 29 ottobre, con cui si stabilisce che:
«4-bis. A partire dall'anno 2025, il Sistema TS, relativamente alle sole dichiarazioni dei redditi selezionate in via centralizzata dall'Agenzia delle entrate per il controllo formale ai sensi dell'art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, secondo quanto previsto dai punti 2.1.5 e 5.1.5 del provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 281068 del 3 luglio 2025, rende disponibili ai dipendenti della medesima Agenzia delle entrate, incardinati nell'ufficio territorialmente competente all'attivita' di controllo, le funzionalita' per la consultazione dei dati di dettaglio delle spese veterinarie e sanitarie relative al contribuente e ai familiari fiscalmente a carico individuati in base alla dichiarazione presentata. Sono esclusi dalla consultazione i dati per i quali e' stata manifestata l'opposizione di cui all'art. 3 del presente decreto.»;
b) all'art. 7, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, per le spese sanitarie di cui all'art. 2 la trasmissione dei relativi datiè effettuata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento delle medesime spese.».
Infine l'Allegato B del suddetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2020 è sostituito dall'allegato al presente decreto.Per quanto riguarda quindi la prossima scadenza, cadendo il giorno 31 gennaio di sabato, per il 2025 la comunicazione dei dati annuali dovrà avvenire entro il 2 febbraio 2026.
Dai al sistema TS: regole generali
Scade il 2 febbraio 2026 il termine per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie – anno 2025, quindi è variata la cadenza di invio divenuta ormai annuale, ma restano confermati sia i soggetti obbligati all’adempimento che le relative modalità operative.
In particolare, quando si effettua una prestazione sanitaria, parte il processo di registrazione e messa a disposizione del dato relativo alla spesa sostenuta, in 4 step:
- chi eroga il servizio sanitario invia telematicamente le informazioni al Sistema Tessera Sanitaria;
- il Sistema TS raccoglie i dati pervenuti ed invia all'Agenzia delle Entrate le somme suddivise per tipologia di spesa;
- l'Agenzia delle Entrate rende disponibili ai contribuenti i dati ricevuti nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi ai fini della detrazione IRPEF;
- il contribuente ha la possibilità di manifestare la sua opposizione all'invio dei dati all'Agenzia delle entrate per la precompilazione della dichiarazione dei redditi.
Ricordiamo che sono soggetti obbligati alla trasmissione dei dati al STS:
- farmacie pubbliche e private;
- aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, stituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
- i medici iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
- esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci;
- iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche/i, dei tecnici sanitari di radiologia medica;
- iscritti agli albi delle professioni sanitarie di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, di tecnico audiometrista, di tecnico audioprotesista, di tecnico ortopedico, di dietista, di tecnico di neurofisiopatologia, di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, di igienista dentale, di fisioterapista, di logopedista, di podologo, di ortottista e assistente di oftalmologia, di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, di tecnico della riabilitazione psichiatrica, di terapista occupazionale, di educatore professionale, di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, di assistente sanitario;
- scritti all'albo dei biologi;
- negozi di ottica;
- iscritti agli albi professionali degli infermieri pediatrici.
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Fringe benefit 2026: imponibile il costo eccedente delle auto aziendali
Con la risposta a interpello n. 14/2026, l’Agenzia delle Entrate interviene ancora sulla gestione delle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti.
In particolare si tratta dell’assegnazione del veicolo con meccanismi di contribuzione economica del dipendente con rideterminazione della retribuzione variabile. Il documento offre indicazioni operative rilevanti per le imprese che intendono strutturare car policy coerenti con gli obiettivi organizzativi e ambientali, senza incorrere in criticità sul piano fiscale. L’attenzione dell’Amministrazione finanziaria si concentra sul corretto perimetro di tassazione del fringe benefit auto e sul trattamento delle somme che eccedono il valore convenzionale, affermando che tali quote sono imponibili.
Il caso: costo residuo dell’auto aziendale per il manager
L’istanza di interpello riguarda una società che ha introdotto una nuova car policy destinata a una specifica categoria di dipendenti con ruoli manageriali. Il progetto prevede l’assegnazione di veicoli a basse emissioni, con concessione in uso promiscuo, e la partecipazione economica del lavoratore al costo complessivo sostenuto dall’azienda (Car Flexi). In sostanza, il dipendente contribuisce attraverso una trattenuta mensile in busta paga pari al valore convenzionale del fringe benefit determinato secondo le tabelle ACI, azzerando di fatto il valore imponibile del beneficio auto.
La particolarità del modello sottoposto alla valutazione del Fisco risiede nella gestione del costo residuo , vale a dire la differenza tra il canone complessivo di noleggio dei veicolo e l’importo trattenuto mensilmente. Tale differenza viene considerata dall’azienda come elemento incidente sulla retribuzione variabile: il premio teorico viene ridotto di un importo corrispondente all’onere residuo, con la conseguenza che al dipendente viene corrisposta una retribuzione variabile inferiore, assoggettata a tassazione ordinaria.
La società istante ritiene che questa modalità non violi il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, sostenendo che le somme ulteriori rispetto al valore convenzionale del fringe benefit non debbano concorrere alla formazione del reddito imponibile, in quanto sostenute direttamente dal lavoratore mediante la riduzione del premio variabile.
La risposta dell’Agenzia:
Nel fornire la propria risposta, l’Agenzia delle Entrate richiama innanzitutto il principio generale secondo cui costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, a prescindere dalla modalità di corresponsione, come stabilito dall’articolo 51, comma 1, del TUIR.
L’Amministrazione finanziaria ricorda poi che, ai fini della determinazione del valore dei beni e dei servizi concessi ai dipendenti, il legislatore ha previsto, come regola generale, il riferimento al valore normale, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR. Tuttavia, per i veicoli concessi in uso promiscuo, opera una disciplina speciale, contenuta nell’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, che introduce un criterio forfetario di determinazione del fringe benefit, basato su una percorrenza convenzionale annua e sui costi chilometrici desumibili dalle tabelle ACI, con applicazione di percentuali differenziate in funzione della tipologia del veicolo.
Secondo l’Agenzia, la soluzione proposta dall'istante non è corretta in quanto la previsione normativa che consente di assumere il valore del beneficio “al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente” deve essere interpretata in senso restrittivo.
Come già chiarito dalla prassi amministrativa (circolare n. 326/97), tale riduzione è ammessa esclusivamente per le somme richieste al lavoratore quale corrispettivo per l’uso personale del veicolo, determinate sulla base del valore convenzionale del fringe benefit. Nel caso esaminato, la trattenuta mensile pari al valore convenzionale risulta quindi idonea ad azzerare il fringe benefit auto.
Invece, le ulteriori somme con cui il dipendente concorre a coprire il costo sostenuto dall’azienda, non rientrano nell’ambito applicativo della disciplina agevolata. L’Agenzia afferma dunque che tali importi, anche se recuperati mediante la riduzione della retribuzione variabile, costituiscono a tutti gli effetti utilizzo di reddito imponibile da parte del lavoratore e devono pertanto concorrere alla formazione del reddito complessivo.
Ne deriva che la differenza tra il costo totale del veicolo e il valore convenzionale del fringe benefit non può ridurre la base imponibile, ma deve essere trattenuta dalla retribuzione variabile già assoggettata a tassazione, nel rispetto degli obblighi del sostituto d’imposta.
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Prezzo delle sigarette 2026: i nuovi listini dalle Dogane
La Legge di Bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio contiene novità per le sigarette e le relative accise, vediamo il dettaglio.
Dalle Dogane l'annuncio dell'aumento reso attuativo dal 16 gennaio del prezzo delle sigarette.
Vengono ufficializzate le novità della legge di bilancio.
Di seguito il nuovo tariffario con i prezzi di tutte le marche.
Accise sui tabacchi: le novità in legge di bilancio 2026
La Legge di bilancio 2026 prescrive l’aumento progressivo delle accise su sigarette, sigari e tabacco trinciato da effettuarsi negli anni 2026, 2027 e 2028.
Contestualmente:
- viene semplificata la modalità di calcolo dell’onere fiscale minimo per le sigarette
- viene ridotta l’accisa applicata ai tabacchi da inalazione senza combustione.
Secondo quanto riporata la relazione tecnica alla Legge di bilancio, con riferimento alle sigarette, si evidenzia che le misure introdotte dovrebbero produrre un aumento del prezzo pari in media a circa 15 centesimi a pacchetto per il 2026, a circa 25 centesimi a pacchetto per il 2027 e a circa 40 centesimi a pacchetto a decorrere dal 2028.
E' disposto anche l’aumento dell’aliquota dell’imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide (le cosiddette sigarette elettroniche), con o senza nicotina.
In particolare relativamente all’accisa sui tabacchi lavorati, si aumenta l’importo specifico fisso per unità di prodotto:
- per l’anno 2026 a 32 euro per 1.000 sigarette;
- per l’anno 2027 a 35,50 euro per 1.000 sigarette;
- a decorrere dall’anno 2028 a 38,50 euro per 1.000 sigarette.
Inoltre, si modifica l’importo minimo dell’accisa sui sigaretti, portandolo
- a 47 euro il chilogrammo convenzionale per l’anno 2026,
- a 49 euro il chilogrammo convenzionale per l’anno 2027
- e, a decorrere dall’anno 2028, a 51 euro il chilogrammo convenzionale.
Inoltre, si modifica l’importo minimo dell’accisa sul trinciato (tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette), aumentandolo
- a 161,50 euro il chilogrammo per l’anno 2026,
- a 165,50 euro il chilogrammo per l’anno 2027
- e a 169,50 euro il chilogrammo a decorrere dall’anno 2028.
Viene anche specificata la modalità di calcolo dell’onere fiscale minimo per le sigarette, è infatti stabilito che l’onere fiscale minimo, comprendente l’accisa (nelle sue due componenti) e l’imposta sul valore aggiunto, sulle sigarette è fissato con riferimento ad un importo specifico fisso per unità di prodotto, stabilito in 216 euro per 1.000 sigarette per l’anno 2026, in 221 euro per 1.000 sigarette per l’anno 2027, e, a decorrere dall’anno 2028, in 227 euro per 1.000 sigarette.
Adm ha pubblicato i nuovi tariffari e in particolari la lista di tutte le marche di sigarette con i prezzi in vigore dal 16 gennaio:
Per tutti gli altri prezzi visita il sito di ADM Agenzia delle Dogane.