• Ravvedimento

    Mancata detrazione IVA: è possibile sanare con integrativa?

    Con Risposta a interpello n 479 del 19 dicembre le Entrate forniscono chiarimenti su omesso esercizio del diritto alla detrazione IVA e dichiarazione integrativa (articolo 8, comma 6–bis, del d.P.R. n. 322 del 1998).

    Nel dettaglio, l’Agenzia ha confermato che è possibile avvalersi della dichiarazione IVA integrativa se per mero errore, il soggetto passivo non abbia esercitato tempestivamente il diritto alla detrazione dell’imposta, pur avendo ricevuto e registrato la fattura di acquisto.

    Vediamo il caso di specie.

    Omesso detrazione IVA: il caso di specie

    La società istante ALFA riferisce di aver effettuato ­ con atto avente efficacia giuridica a partire dal 1° settembre 2021  ­ un'operazione straordinaria di scissione che ha comportato il  trasferimento di un ramo d'azienda alla società BETA.

    A  tal  proposito,  comunica altresì che  «Al  ramo  di  azienda  attribuito a [BETA] pertenevano un certo numero di contratti di acquisto per i quali la Società ha inizialmente continuato a ricevere dai rispettivi fornitori ­ successivamente alla data di efficacia giuridica della scissione ­ fatture che, pur se ancora intestate alla stessa Società (a causa, presumibilmente, di un non tempestivo adeguamento dell'anagrafica cliente da parte di questi fornitori)erano in realtà di esclusiva competenza della beneficiaria  [BETA], nei confronti della quale, pertanto, avrebbero dovuto essere emesse. 

    A causa della non corretta intestazione delle Fatture [BETA], la Società le ha in  un primo momento annotate nei propri registri, computando in detrazione la relativa IVA nelle liquidazioni periodiche riferite agli ultimi mesi del 2021. Successivamente, nei primi mesi del 2022, nell'ambito delle procedure di compliance condotte a livello di gruppo, la Società si è quindi accorta dell'errore e ha provveduto a sanare le irregolarità effettuando, nell'aprile del 2022, un ravvedimento operoso con cui ha riversato l'IVA (indebitamente) detratta, complessivamente pari a euro […], pagando le sanzioni nella prevista misura ridotta (il ''Ravvedimento 2022''). Coerentemente, non ha incluso le Fatture [BETA]nella propria dichiarazione mod. IVA 2022 per il periodo d'imposta 2021, presentata in data 29 aprile 2022 (la dichiarazione IVA 2022 è in Allegato 4)»

    Ciò nondimeno  «Dopo aver presentato la dichiarazione IVA per il 2021, la Società, sulla base di un più approfondito esame, si è accorta che, tra le Fatture [BETA]oggetto del Ravvedimento 2022, erano state erroneamente incluse anche tre fatture riferite a contratti non ricompresi nell'operazione di scissione, per le quali, pertanto, la Società aveva diritto alla detrazione. (…) È appena il caso di precisare che, ovviamente, da parte sua [BETA] non ha mai registrato le Fatture [GAMMA],  né  tantomeno  detratto  la  relativa imposta».

    Ritenendo, quindi, di essere incorsa in un mero errore, l'istante chiede di «chiarire, innanzitutto, l'esistenza del diritto della Società a ''recuperare'' la detrazione dell'IVA afferente alle Fatture [GAMMA] e, poi, le modalità con cui tale ''recupero'' possa avvenire».

    Omesso detrazione IVA: quando è possibile l'integrativa

    Le entrate hanno ricordato che l'articolo  19,  comma  1,  secondo  periodo,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 stabilisce che «Il diritto  alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo»

    Al riguardo, la circolare 17 gennaio 2018, n. 1/E, ispirandosi ai principi espressi  in  proposito  dai  giudici  unionali,  ha  chiarito  che  «il dies a quo da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in  capo al  cessionario/committente  si  verifica  la  duplice  condizione :

    • i)  (sostanziale) dell'avvenuta esigibilità dell'imposta e
    • ii) (formale) del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 21 del menzionato d.P.R. n. 633. 

    É da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura secondo le modalità previste dall'art. 25, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, la detrazione dell'imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni. Tale diritto può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cuisisono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno. […] 

    L'effettività  del  diritto  alla  detrazione  dell'imposta  e il  principio  di  neutralità  dell'IVA sono, in ogni caso, garantiti dall'istituto della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 8, comma 6­bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 (c.d. dichiarazione integrativa a favore), con la quale, in linea generale, è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o di una minore eccedenza detraibile. 

    Così, il soggetto passivo cessionario/committente, che non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti documentati nelle fatture ricevute nei termini anzidetti, può recuperare l'imposta presentando la menzionata dichiarazione integrativa di cui all'articolo 8, comma 6­bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 (vale a dire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione). […]». 

    Con il richiamato documento di prassi è stata, dunque, ammessa la possibilità di  ricorrere all'istituto della dichiarazione integrativa nell'ipotesi in cui ­ per mero errore ­ il contribuente beneficiario del diritto alla detrazione, pur avendo ricevuto e registrato  la fattura di acquisto, abbia omesso di esercitare tale facoltà tempestivamente. 

    Pertanto, dato per assunto il fatto che, per errore ­ l'istante ha riversato all'erario  l'IVA originariamente detratta con le liquidazioni periodiche, così omettendo di far confluire, nella dichiarazione IVA 2022, l'imposta relativa alle operazioni di acquisto documentate dalle fatture emesse dalla Beta nel 2021, l'assunto su indicato trova applicazione al caso in esame.

    Per l'effetto, pur in presenza del duplice presupposto (sostanziale e formale), il diritto alla detrazione non è stato esercitato ''tempestivamente'', ovvero entro la data di  presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificate tali condizioni. 

    Resta, dunque, possibile ''integrare'', non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57  del decreto IVA, l'originaria dichiarazione presentata, senza versare alcuna sanzione in presenza di fatture di acquisto regolari e ritualmente registrate. 

    Per  completezza,  si  osserva  che  non  costituisce  ostacolo  all'adozione  del  comportamento innanzi descritto, e quindi al recupero dell'IVA non detratta, la circostanza che l'istante abbia effettuato il cd ''Ravvedimento 2022'' con riferimento all'imposta detratta con le liquidazioni periodiche.

    Allegati:
  • Ravvedimento

    Ravvedimento speciale: unica rata in scadenza il 20 dicembre

    Pubblicata in GU n. 278 del 28 novembre la Legge n 170 di conversione del Decreto proroghe.

    Si conferma, tra le altre, la proroga inserita con un emendamento nell'iter di conversione del DL n 132/2023 che posticipa i termini per beneficiare del ravvedimento operoso speciale, introdotto dalla L. 197/2022. 

    La norma prevede nel dettaglio quanto segue: Art.  3-bis Differimento  dei  termini  per  l'adesione   al ravvedimento speciale. I soggetti che, entro il termine del  30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura  di regolarizzazione di cui all'articolo 1, commi da  174  a  178,  della legge 29 dicembre 2022,  n.  197, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando  il  rispetto  delle  altre condizioni e modalità ivi previste, se versano le somme dovute  in un'unica  soluzione  entro il  20 dicembre  2023 e rimuovono   e irregolarità od omissioni entro la medesima data. 

    Per poter avere i  benefici previsti da questa norma, ossia riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo e dilazione del debito in 8 rate, sarebbe stato necessario rimuovere la violazione e pagare le somme o la prima rata entro il 30 settembre.

    La norma appena introdotta rende possibile, anche a chi non ha provveduto, di adempiere al pagamento in una unica soluzione entro il 20 dicembre prossimo

    Ravvedimento speciale: riepilogo delle regole

    E' scaduto il 2 ottobre (il 30 settembre, termine ordinario slittato perchè sabato) il termine per pagare in un' unica soluzione il dovuto per la misura agevolativa introdotta dalla legge di bilancio 2023 nota come Ravvedimento speciale.

    Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2023, articolo 1, commi da 174 a 178 consente, in deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, di regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata) mediante la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a 1/18 del minimo edittale irrogabile, in un'unica soluzione entro il 2 ottobre 2023.

    Il termine del 30 settembre 2023, che cadeva di sabato, è stato prorogato, in luogo del 31 marzo 2023, dal decreto bollette n. 34/2023 convertito.

    Il pagamento può avvenire anche in un massimo di otto rate di pari importo, con scadenza della prima rata sempre il 30 settembre (02/10/2023 in quanto il 30 settembre cade di sabato). La scadenza è di fatto rimessa in termini dalla legge di conversione del decreto proroghe pagando al 20 dicembre quanto dovuto per il ravvedimento.

    Gli effetti della regolarizzazione sono circoscritte alle sole dichiarazioni validamente presentate.

    Ravvedimento speciale: FAQ delle Entrate

    A proposito di utilizzo della rateizzazione, ricordiamo che l'agenzia delle entrate ha pubblicato in data 28 giugno una serie di faq in risposta ad alcuni dubbi dei contribuenti, tra le quali ve ne è una che tratta di ravvedimento speciale.

    Nel dettaglio veniva domandato se i nuovi termini previsti dal decreto bollette di versamento della seconda e terza rata (31 ottobre 2023 e 30 novembre 2023) delle somme dovute ai fini del ravvedimento speciale si applichino anche alle regolarizzazioni rispetto alle quali il versamento della prima rata è stato già eseguito prima del 31 marzo 2023, e per le quali, secondo la previsione normativa in vigore al momento della definizione, il versamento della seconda e terza rata andava eseguito rispettivamente entro il 30 giugno 2023 e il 30 di settembre 2023.

    L'agenzia dopo il riepilogo della norma di riferimento ha sottolineato che l’articolo 19 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, ha modificato, tra l’altro, il citato comma 174:

    • posticipando dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 il termine del versamento unico, o della prima delle otto rate dovute ai fini del perfezionamento della definizione in parola;
    • rimodulando i termini di versamento delle successive due rate fissate ora, rispettivamente, al 31 ottobre 2023 e al 30 novembre 2023;
    • stabilendo nel 20 dicembre 2024 il termine ultimo di pagamento rateale (si rammenta, in questo senso, che dalla quarta alla ottava rata le scadenze sono ora rispettivamente fissate al 20 dicembre 2023, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024).

    L'agenzia ha chiarito che i termini di versamento richiamati si applicano anche ai ravvedimenti speciali già in essere, sia con riferimento al termine entro cui eseguire il versamento, sia con riguardo alla decorrenza degli interessi.  

    L’articolo 19 del decreto-legge n. 34, infatti, è entrato in vigore il 31 marzo 2023 – e, quindi, in tempo utile per posticipare gli iniziali termini non ancora scaduti per il pagamento della prima/unica rata e delle successive – con la conseguenza che, anche i contribuenti che hanno già iniziato a rateizzare le somme dovute prima del 31 marzo 2023, possono avvalersi dei termini più ampi per versare la seconda e la terza rata.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Compensazione crediti edilizi e debiti contributivi: ok dell’Agenzia

    Possibile la compensazione tra crediti e debiti di enti impositori diversi, nei limiti della normativa vigente e. in particolare la compensazione  tra debiti  per contribuzione previdenziale INPS e  crediti d'imposta  per interventi  di risanamento ed efficientamento energetico cd Superbonus  ex articolo 121, D.L. n. 34/2020 anche a seguito di cessione crediti a una società non residente. Lo afferma l'Agenzia delle Entrate, nella  Risposta ad Interpello n. 478 del 18 dicembre 2023.

    Cessione crediti edilizi e debiti contributivi in compensazione

    Il caso riguardava una società   estera che si occupa di installazione di reti e sistemi di ingegneria,  costruzione di strade e ferrovie, e lavori speciali nei terreni ,  che intende sottoscrivere un accordo con  una societa del   medesimo gruppo societario di BETA operante, nel settore della ristrutturazione ed il restauro, la gestione e l'amministrazione di immobili 

    In data 1° luglio 2023, ALFA e BETA hanno sottoscritto un contratto di distacco infragruppo, in virtù del quale

    •    ALFA, in qualità di distaccante, si è impegnata a distaccare presso BETA, società distaccataria, proprio personale specializzato, altamente qualificato, 
    •   BETA è tenuta a rimborsare a ALFA esclusivamente i costi sostenuti da  quest'ultima per i propri dipendenti (i.e., salario base e ogni altro elemento della retribuzione, contributi previdenziali, altri contributi obbligatori dovuti ai soggetti  distaccati, altri costi che il distaccante sosterrà in relazione ai servizi resi alla società)

     Di comune accordo, durante il periodo di distacco, BETA anticipa in nome   e per conto di ALFA, le spese relative allo stipendio e qualsiasi voce di compensazione  in denaro  e i contributi previdenziali per i distaccati dovuti in Italia.

    Posto che  BETA, nel corso degli ultimi anni ha maturato crediti di imposta  derivanti  dall'applicazione  del  cd.  sconto  in  fattura  su  interventi  di  ristrutturazione  edilizia (cd. ''Superbonus'') di cui all'art. 119 del Decreto ­legge 19 maggio 2020, n. 34,  nonché  per  interventi cd.  ''minori'' di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16bis, c.1, lettera a), b) e d), del TUIR,   BETA intende stipulare un contratto con ALFA avente ad oggetto  la cessione diretta di parte del credito d'imposta maturato in relazione a interventi  edilizi sopracitati  e in virtù di tale contratto, la società ALFA acquisirebbe i predetti  crediti fiscali al fine di utilizzarli in compensazione dei contributi previdenziali dovuti  in Italia per i lavoratori distaccati.»

    l'istante chiedeva   di  conoscere «se  la  società  istante  possa utilizzare i crediti fiscali eventualmente acquistati da BETA in compensazione dei  versamenti dei contributi previdenziali (con Modello F24), dovuti in Italia per i  lavoratori distaccati.»

    L'agenzia  conferma, richiamando:

    •   l'interpretazione autentica fornita dall'art. 2-quater, D.L. n. 11/2023 in relazione all'art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997 e 
    • i chiarimenti della  Circolare 7 settembre 2023, n. 27,  in cui è stato affermato che    la compensazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti, può avvenire anche tra crediti e debiti riferiti ad enti impositori diversi.

    Nella risposta si specifica :

    "In sintesi, se una somma può essere riscossa tramite Modello F24, perché:

    a) è inclusa nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo  n. 241 del 1997;

    b) è previsto da un decreto ministeriale emanato ai sensi della lettera h­ter del citato comma 2;

    c) è previsto espressamente da una norma di rango primario (anche secondaria/ attuativa), con una formulazione che richiama l'applicazione dell'articolo 17 del decreto  legislativo n. 241 del 1997;

    allora i relativi debiti possono essere pagati utilizzando in compensazione i crediti tributari e contributivi (anche di natura agevolativa) che possono essere esposti  nel modello F24, salvo che, ovviamente, non sia stato disposto un divieto espresso al  pagamento tramite compensazione».

    Con  riferimento  al  caso  prospettato, il  comma  2  del  citato  articolo,  elenca tra  i  crediti  e  i  debiti  per  i  quali  e  ammessa  la  compensazione  quelli  relativi  «e)  ai   contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni

    amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative».

    L'agenzia sottolinea infine che restano  salvi gli  altri limiti  disposti  dal medesimo  articolo  121  (utilizzo  «sulla base delle rate residue di detrazione non fruite» e «con la stessa ripartizione in   quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione», nonché l'impossibilità  a fruire negli anni successivi della quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno o   di chiederne il rimborso).

  • Determinazione Imposta IRES

    Imposta sostitutiva rimpatrio utili esteri: i codici tributo per ravvedersi

    Con la Risoluzione n 70 del 18 dicembre le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento delle sanzioni e interessi da ravvedimento operoso relativi all’imposta sostitutiva sugli utili esteri.

    Nel dettaglio, vengono istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), di sanzioni e interessi da ravvedimento operoso relativi all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

    L'agenzia ricorda che, con risoluzione n. 34/E del 26 giugno 2023, sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197: 

    • “1723” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utile – Aliquota ordinaria – Art. 1, comma 88, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
    •  “1724” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utile – Aliquota ridotta – Art. 1, comma 89, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”; 
    • “1725” denominato “Differenza, con maggiorazione e relativi interessi, tra l’imposta sostitutiva ordinaria e l’imposta sostitutiva ridotta – Art. 1, comma 89, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

    Per consentire il versamento, tramite il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), delle sanzioni e degli interessi dovuti in caso di ravvedimento riferiti alla predetta imposta sostitutiva, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    • “8954” denominato “Sanzione per ravvedimento – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utile, di cui all’articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
    • “1954” denominato “Interessi per ravvedimento – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utile, di cui all’articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”

    Imposta sostitutiva utili esteri: le regole della agevolazione

    Si ricorda che l’articolo 1, comma 87, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, ai fini di cui agli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), gli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 197 del 2022, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del medesimo testo unico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022, sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato, a condizione che sia esercitata l'opzione per l'imposta sostitutiva (di cui al successivo comma 88).

    Si prevede infatti che:

    • i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle società possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 9 per cento, degli utili e delle riserve di utile di cui al comma 87;
    • i contribuenti assoggettati, invece, all'imposta sul reddito delle persone fisiche possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 30 per cento, degli utili e delle riserve di utile di cui al comma 87.

    Il successivo comma 89 dispone, altresì, la riduzione di tali aliquote nelle misure ivi indicate in relazione agli utili percepiti dal controllante residente o localizzato nel territorio dello Stato, entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, a condizione che gli stessi utili siano accantonati, per un periodo non inferiore a due esercizi, in una specifica riserva di patrimonio netto.

    Nel caso in cui non siano rispettate tali condizioni, entro i successivi 30 giorni, che decorrono dal termine di scadenza stabilito per il rimpatrio degli utili o dalla data di riduzione dell’utile accantonato nell’apposita riserva prima del decorso del biennio, deve essere versata la differenza, maggiorata del 20 per cento e dei relativi interessi, tra l’imposta sostitutiva determinata secondo l’aliquota ordinaria, ai sensi del comma 88, e l’imposta sostitutiva determinata ai sensi dello stesso comma 89. 

    Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato in un'unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022.

    Imposta sostitutiva utili esteri: il DM MEF 26.06.2023

    Con Decreto MEF del 26 giugno 2023, pubblicato in GU n 147/2023, è stata data attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di imposta sostitutiva per l’affrancamento e/o il rimpatrio degli utili e delle riserve di utili esteri.

    Sinteticamente si evidenzia che il DM, pubblicato anche sul sito del Mef, corredato da relazione illustrativa e relazione tecnica, consta di 8 articoli.

    Come specificato nella relazione illustrativa, il regime in esame è un regime facoltativo temporaneo per l’affrancamento e di eventuale rimpatrio degli utili e delle riserve di utili risultanti dal bilancio delle partecipate estere con l’effetto di escludere da imposizione, in capo al soggetto partecipante fiscalmente residente o localizzato in Italia, gli utili provenienti da dette partecipate estere.

    La disciplina consente, pertanto, di assoggettare a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi gli utili e le riserve di utili esteri non ancora percepiti alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2023) e presenti nel bilancio relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 della partecipata estera, evitando la loro imposizione ordinaria al momento della percezione in Italia, secondo quanto disposto dagli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del TUIR. 

    Inoltre viene precisato che che l’opzione per l’imposta sostitutiva non ha come conseguenza quella di considerare l’entità estera residente o localizzata in un Paese a fiscalità privilegiata, ma il principio di favore consiste nel superare le difficoltà connesse alla verifica della provenienza degli utili. 

    Di conseguenza, il contribuente che decide di avvalersi di tale facoltà si trova nella posizione di assoggettare a imposta sostitutiva utili e riserve di utili indipendentemente dalla circostanza che questi provengano o meno da Paesi a fiscalità privilegiata.

    In ogni caso, il contribuente, come specificato dal Dm, deve mantenere traccia nella documentazione contabile o extra-contabile riferibile alla partecipata estera, quali, ad esempio, delibere o atti di distribuzione, delle scelte effettuate in relazione agli utili e ai relativi importi oggetto di affrancamento.

    Allegati:
  • Redditi Fondiari

    Indennità deprezzamento terreno non espropriato: va tassata?

    Con risposta a interpello n 476 del 15.12 le Entrate chiariscono il perimetro di tassazione della indennità da esproprio.

    Nel dettaglio, all'istante in qualità di comproprietario di un immobile con aree pertinenziali, interessato da una procedura ablativa con atti di  parziale esproprio e occupazione per la realizzazione di un collegamento autostradale ed opere ad esso connesse, è stata riconosciuta una somma di denaro a titolo di:

    • ''indennità di esproprio'' dell'area edificabile ­ ,    
    •  ''indennità per deprezzamento'' residuo dell'area non espropriata,
    • ''indennità di occupazione temporanea'',
    • ''indennità di occupazione d'urgenza''.

    Ciò  premesso, chiede  se  sia corretto assoggettare a  tassazione anche  l'importo corrisposto a titolo di ''indennità per il deprezzamento'' residuo dell'area non  espropriata ricompreso della somma assoggettata a ritenuta.

    Indennità deprazzamento terreno non espropriato: va tassata?

    Le entrate ricordano che l'articolo  35,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  8  giugno  2001, n. 327 in  cui  sono  confluite  le disposizioni contenute nell'articolo 11, commi da 5 a 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dispone che «qualora sia corrisposta a chi non eserciti una impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un'opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite  dagli strumenti urbanistici.»

    Tale somma rientra tra i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b),  del testo unico delle imposte sui  redditi  (TUIR) di cui al decreto del Presidente della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

    Il successivo comma 2 del citato articolo 35 del TUEPU dispone che «Il soggetto  che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del venti per cento, a titolo di  imposta. Con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può optare per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto.». 

    Come chiarito con la circolare 24 luglio 1994, n. 194/E, l'assoggettamento a tassazione  delle indennità  di  esproprio  è subordinato  alla  verifica  della  collocazione  del  terreno  oggetto  del procedimento espropriativo in una delle zone omogenee richiamate dalla norma a nulla  rilevando, invece, se sia suscettibile di edificabilità. Con  specifico  riferimento alla  determinazione  dell'indennità  di  esproprio,  l'articolo  32,  comma  1,  del  TUEPU  stabilisce  che  «l'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinati all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera prevista.

    Inoltre, il successivo articolo 33 del TUEPU prevede che «Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore». 

    Al  riguardo, appare  opportuno  osservare che  secondo il costante  orientamento  della  giurisprudenza  civile  della  Corte di  cassazione, «nel caso di espropriazione parziale  (che  si configura  quando la vicenda  ablativa investa  parte  di  un complesso  immobiliare caratterizzato da una destinazione economica unitaria e da un nesso di funzionalità tra ciò che è stato oggetto del provvedimento ablativo e ciò che è rimasto nella disponibilità dell'espropriato) l'indennizzo riconosciuto al proprietario dall'art. 33 del d.P.R. n. 327 del 2001 non può riguardare soltanto la porzione espropriata ma anche la compromissione o l'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene rimasta nella disponibilità del proprietario, in tutti i casi in cui il distacco di una parte del fondo e l'esecuzione dell'opera pubblica influiscano  negativamente sulla parte residua (cfr. Cass. 7.10.2016, n. 20241). 

    La Corte spiega ulteriormente che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, rispetto al soggetto espropriato non sono concepibili due distinti crediti, l'uno a titolo di indennità di espropriazione e l'altro quale risarcimento del danno per il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato, tenuto conto che questa seconda voce è da considerare ricompresa nella prima che, per definizione, riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo per effetto del provvedimento ablativo.

    Pertanto, l'indennità corrisposta ai sensi del citato articolo 33 del TUEPU per il  deprezzamento dell'area non espropriata, costituendo parte integrante dell'indennità di  esproprio in base ai principi formulati dalla giurisprudenza sopra richiamata, deve essere  assoggettata a tassazione ai sensi dell'articolo 35 del TUEPU. 

    Concludendo, nel caso in esame, in cui l'Istante è stato interessato da una procedura  ablativa  con  atti  di  parziale esproprio  e  occupazione  per  la  realizzazione  di  un  collegamento autostradale, anche l'''indennità peril deprezzamento'' residuo dell'area non  espropriata (pari a euro 101.204) va tassata.

    Si precisa che, in relazione alla somma percepita dall'Istante, comprendente anche  l'''indennità per deprezzamento'',  su cui  è  stata  applicata la  ritenuta  del  20  per  cento, lo stesso potrà optare con la dichiarazione dei  redditi, per la tassazione ordinaria, col  computo della ritenuta a titolo di acconto, facendo rientrare tali redditi tra le plusvalenze  di cui al citato all'articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR la cui base imponibile è  determinata ai sensi del successivo articolo 68.

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Il decreto Anticipi collegato alla Legge di Bilancio 2024 diventa legge

    Il decreto collegato alla Legge di Bilancio 2024 (c.d. decreto Anticipi, DL n. 145 del 18.10.2023) contenente misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, diventa legge.

    Scarica il testo della Legge del 15.12.2023 n. 191 e il testo del decreto legge del 18.10.2023 coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione. 

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi e hanno efficacia dal 17 dicembre 2023 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

    Il testo del decreto, entrato in vigore il 19 ottobre, ed è suddiviso in 5 capi:

    • misure in materia di pensioni, rinnovo dei contratti pubblici e disposizioni fiscali;
    • misure in favore degli enti territoriali;
    • misure in materia di investimenti e in materia di sport;
    • misure in materia di lavoro, istruzione e sicurezza;
    • disposizioni finanziarie e finali.

    Qui di seguito alcune delle misure previste.

    Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette

    Per il solo periodo d’imposta 2023, si prevede che, per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, possa essere effettuato entro il 16 gennaio 2024, senza interessi. 

    Il versamento può essere dilazionato fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese; in tale eventualità, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del d.lgs. n. 241 del 1997.

    Riversamento del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo

    Prorogato al 30 luglio 2024 (in luogo del 30 novembre 2023) il termine entro cui le imprese possono aderire alla procedura per il riversamento, senza l’applicazione di interessi e sanzioni, del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021. 

    L’importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate deve essere riversato entro il 16 dicembre 2024. Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui:

    • la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2024 
    • e le successive entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026.

    In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2024, gli interessi calcolati al tasso legale. Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione.

    Con una modifica introdotta in sede di conversione viene disciplinata la modalità e il termine per esercitare la possibilità di revoca della procedura di riversamento dell’importo del credito utilizzato.

    Investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese

    Nuova Sabatini: si autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2023 al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese (acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature).

    Allegati:
  • Imposta di registro

    Maggior imposta di registro liquidata solo al Notaio: è legittima

    Con la Sentenza n. 29618 del 25 ottobre 2023, la Cassazione accogliendo un ricorso presentato dall'Amministrazione finanziaria statuisce che è legittima la notificazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta effettuata nei confronti del solo notaio che ha registrato l'atto, essendo lo stesso obbligato in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione (articolo 57, Dpr n. 131/1986). 

    Inoltre, nella stessa pronuncia i giudici hanno chiarito che:

    • 1)  l’Amministrazione fiscale ha la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l'avviso anche agli altri,
    • 2) il pagamento effettuato dal notaio comporta la definizione del rapporto tributario anche nei confronti dei soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, i quali non possono chiedere il rimborso dell'imposta, dovendosi presumere che siano stati informati della notifica e abbiano deciso di non impugnare l'avviso di liquidazione. Inoltre, essi hanno eventualmente titolo per far valere le proprie ragioni opponendosi all'azione di regresso o di rivalsa espletata dal coobbligato adempiente.

    Vediamo i fatti di causa.

    Una Associazione nazionale stipulava, con un Comune un contratto di permuta immobiliare. L’atto veniva registrato presso uno studio notarile e il notaio provvedeva, contestualmente, al pagamento dell’imposta di registro.

    L’Agenzia delle entrate procedeva a notificare un avviso di liquidazione di maggiore imposta al solo notaio che pagava puntualmente.

    L’Associazione presentava un istanza di rimborso delle imposte versate dal notaio, ritenendo di poter beneficiare di una norma di esenzione dall’imposta di registro.

    All'stanza seguiva un silenzio-diniego da parte degli uffici competenti, impugnato poi dall’Associazione dinanzi la Corte di giustizia tributaria di primo grado.

    I giudici di merito ritenevano inammissibile il ricorso e l'associazione proponeva appello dinanzi la Corte di giustizia tributaria di secondo grado. Quest'ultima lo accoglieva sostenendo che l’Associazione, in quanto non destinataria dell'avviso di liquidazione indirizzato esclusivamente al notaio, avrebbe potuto chiedere il rimborso dell’imposta pagata e appellarsi contro il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, poiché non aveva alcuna possibilità di impugnare un atto ad altri destinato. 

    L’Agenzia decideva di ricorrere presso la Corte di cassazione, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli articoli 19, comma 1, lettera g), e 21 del Dlgs n. 546/1992, per avere i giudici tributari erroneamente dichiarato ammissibile il ricorso dell’Associazione.

    I giudici di legittimità hanno dato ragione all'Agenzia annullando la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

    Richiamando anche una recente pronuncia della Cassazione n. 6864/2023, essi hanno ribadito che la Corte più volte si è espressa sul tema, chiarendo che è pienamente legittima la notificazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta effettuata dall'ufficio nei confronti del solo notaio che ha registrato l'atto, poiché lo stesso, ai sensi dell'articolo 57 del Dpr n. 131/1986 (che individua le parti tenute al pagamento dell’imposta di registro), è obbligato al relativo pagamento in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, mentre l'Amministrazione ha la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi, senza essere tenuta a notificare l'avviso anche agli altri.

    Viene anche spiegato come il pagamento effettuato dal notaio comporti la definizione del rapporto tributario anche nei confronti degli altri coobbligati, i quali non possono chiedere il rimborso dell'imposta, dovendosi presumere che siano stati informati della notifica e abbiano deciso di non impugnare l'avviso di liquidazione, residuando in capo agli stessi esclusivamente il diritto di opporsi all'azione di regresso o di rivalsa eventualmente promossa dal coobbligato adempiente.

    Da un punto di vista generale, si evidenzia inoltre che sia giuridicamente lecito presumere che il coobbligato intimato, intanto, abbia provveduto al pagamento, in quanto abbia avuto l'assenso da parte di tutti gli altri coobbligati, nei cui confronti, altrimenti, non potrebbe esercitare il diritto di regresso e si presume che tutti gli altri coobbligati, esposti all'azione di regresso o rivalsa, siano stati informati e abbiano deciso di non impugnare l'avviso stesso.

    Inoltre, i magistrati di Cassazione hanno sottolineato come, consentire alla parte di chiedere il rimborso del pagamento effettuato dal responsabile d'imposta, significherebbe vanificare la facoltà prevista per il creditore di chiedere l'adempimento a uno qualsiasi degli obbligati solidali.

    La Corte evidenzia che tale regola vale in riferimento alla procedura di registrazione cartacea e con il sistema della registrazione telematica dove il Notaio resta il soggetto coobbligato con gli altri soggetti nell'interesse dei quali sta provvedendo al pagamento.

    L'introduzione della normativa della registrazione telematica (Dlgs n. 463/1997), ha sì determinato un rilevante mutamento del meccanismo applicativo del tributo, con la previsione che la registrazione sia preceduta dal pagamento del tributo, autoliquidato dal notaio stesso, ma tale previsione altro non rappresenta che un’evoluzione della fase di registrazione dell'atto e riscossione dell'imposta, senza con ciò alterare il complessivo assetto del Dpr n. 131/1986.