• Dichiarazione 770

    Modello 770/2023: quando va presentato?

    Entro il prossimo 31 ottobre andrà presentato il Modello 770/2023.

    La dichiarazione dei sostituti d’imposta deve essere presentata come previsto dal comma 4bis dell’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 esclusivamente per via telematica: 

    • a) direttamente dal sostituto d’imposta; 
    • b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni; 
    • c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato); 
    • d) tramite società appartenenti al gruppo. 

    Attenzione al fatto che, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica. 

    Occorre comunque sottolineare che il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e, in seguito, fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione. 

    Per una sintesi delle regole del Modello 770/2023 con alcune delle novità di quest'anno leggi: Modello 770/2023: prepararsi all'invio entro il 31 ottobre.

    Come sottolineato dalle istruzione al Modello 770/2023 nel caso di presentazione diretta da parte del dichiarante è necessario utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione. 

    Mentre si sottolinea che nella presentazione tramite un intermediario abilitato, gli intermediari individuati ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, sono obbligati a trasmettere, per via telematica, all’Agenzia delle Entrate, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia quelle predisposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica. 

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus in 10 anni: possibile annullare la richiesta

    Con Provvedimeto n 332687 del 22 settembre le Entrate disciplinano le regole per l'annullamento della comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.

    Nel dettaglio, la comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura, effettuata ai sensi del Provvedimento. n. 132123 del 18 aprile 2023, può essere annullata su richiesta del titolare dei crediti.
    La richiesta di annullamento deve essere effettuata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, denominato “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, o avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
    della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti, ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio 2013.
    Con avviso pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate sarà resa nota la data di attivazione della funzionalità della “Piattaforma cessione crediti”.
    Attenzione al fatto che, fino all’attivazione delle funzionalità della “Piattaforma cessione crediti”, la richiesta deve essere effettuata tramite il modello denominato “Richiesta di annullamento della ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui”, allegato al  provvedimento, compilato e sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal titolare del credito. 

    In caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità. 

    Il modello deve essere trasmesso tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:

    L’esito della richiesta viene fornito entro 30 giorni.

    Superbonus in 10 anni: il provvedimento attuativo

    Dal 2 maggio era possibile di allungare la vita dei crediti tramite una nuova funzionalità della piattaforma cessione crediti delle Entrate.

    A tale fine era stata aggiornata la relativa guida con l'indicazione a pagina 27 della nuova funzionalità denominata "ulteriore rateazione" per le cessioni dei crediti. Per tutte le regole leggi anche Cessione crediti da bonus edilizi: le regole per detrazione in 10 anni.

    Ricordiamo inoltre che con il Provvedimento ADE n 132123 del 18 aprile sono state disciplinate:

    • le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 
    • per la fruizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi

    In particolare, i soggetti titolari di crediti da: Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche (imprese edilizie, banche e altri cessionari)  possono ripartire in 10 anni i crediti non ancora utilizzati per i quali è stata comunicata la prima opzione entro lo scorso 31 marzo. 

    Inoltre, in data 11 aprile è stata pubblicata in GU n 85 la Legge n 38 di conversione del DL n 11. con anche la novità dello "spalmacrediti" in dieci anni per il superbonus. 

    Superbonus in 10 anni: la disciplina precedente

    L'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 stabilisce, nella formulazione previgente alla legge di conversione del DL n 11 prevedeva che:

    • per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus in deroga a quanto previsto all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge n. 34 (ovvero che la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso) 
    • i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022,
    • e non ancora utilizzati, potevano essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti ossia delle quattro quote annuali, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica. 

    Tale comunicazione può essere inviata anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

    Superbonus in 10 anni: le novità della conversione in legge del DL n 11

    Con la conversione in Legge del DL n 11/2023 con il comma 3-quinquies, introdotto in sede referente, modificando l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, si riconosce la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell'agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati:

    • al superbonus (articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), 
    • agli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche (119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), 
    • nonché agli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63)

    aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. 

    Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d'imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023, sia possibile ripartire l'utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.

    Il comma 3-sexies, anch'esso introdotto in sede referente, modifica l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, aggiungendovi un comma 8-quinquies. 

    Le norme introdotte consentono al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al superbonus, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023.  

    L'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. 

    Attenzione al fatto che essa è esercitabile solo a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

    Si attende l'attuazione con le regole definitive dell'agenzia delle entrate già proposte prima della pubblicazione in GU della Legge n 38/2023.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quater 2023: domande entro il 2 ottobre

    Il 30 settembre scade il termine per gli alluvionati per aderire alla Rottamazione quater. 

    La Riscossione con un comunicato stampa, sottoliena che la domanda di adesione può essere presentata entro il prossimo 2 ottobre essendo il 30 settembre di sabato.

    Inoltre il 30 settembre è anche il termine ultimo, per chi ha già aderito, per ricevere dalla Riscossione il prospetto dei pagamenti.

    Per gli ultimi aggiornamenti leggi: Rottamazione quater: la Riscossione comunica le regole per pagare entro il 31.10

    Ricordiamo sinteticamente che l'adesione alla “Rottamazione-quater” dei debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 consente ai contribuenti di versare solo l’importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi, compresi quelli di mora, e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio. 

    Attenzione al fatto che è possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni, le prima delle quali entro il 31 ottobre.

    Si decade dalla definizione agevolata se entro 5 giorni dalla scadenza di una qualsiasi delle rate non si versa o si versa co ritardo.

    Nel dettaglio, ricordiamo che il 30 giugno è scaduto il termine nazionale per aderire alla Rottamazione quater delle cartelle, ma tale scadenza non riguarda le zone colpite dal maltempo a maggio per i quali soggetti l'adesione è posticipata al 30 settembre 2023, come previsto dal decreto Alluvione (DL n. 61/2023).

    Il provvedimento ha stabilito una proroga di tre mesi dei termini riferiti alla Definizione agevolata delle cartelle (“Rottamazione-quater”) per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana interessati dai gravi eventi alluvionali.

    Rottamazione quater 2023: domande entro il 02.10 per gli alluvionati

    Per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche, indicati nell’Allegato 1 del decreto Alluvione, i termini e le scadenze della Definizione agevolata sono prorogati di 3 mesi. 

    Conseguentemente la domanda di adesione potrà essere presentata entro il 30 settembre 2023, 2 ottobre perchè il 30 è sabato, mentre l’invio della Comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della “rottamazione” sarà effettuato dall’Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 dicembre 2023. 

    Slittano di tre mesi anche le scadenze delle rate per il relativo pagamento. 

    Oltre al differimento dei termini della Definizione agevolata, il decreto Alluvione prevede altre misure in materia di riscossione.

    In particolare, per i soggetti interessati dal provvedimento sono sospese fino al prossimo 31 agosto le attività di notifica delle cartelle di pagamento e delle procedure di riscossione. 

    Restano sospesi anche i termini dei versamenti tributari e non tributari derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento esecutivo e dagli avvisi di addebito in scadenza tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023. 

    Sono inoltre sospesi i pagamenti delle rate in scadenza nel periodo di sospensione, derivanti da provvedimenti di rateizzazione in essere al 1° maggio 2023 oppure riferite alle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-ter” e “Definizione agevolata per le risorse proprie UE”). 

    I termini di pagamento riprenderanno a decorrere dal 1° settembre 2023.

    Rottamazione quater 2023: il calendario dei pagamenti

    Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 settembre 2023 (ovvero entro il 31 dicembre per i soggetti rientranti nei territori di cui all’allegato 1 del DL n. 61/2023), la Comunicazione delle somme dovute, che contiene le seguenti informazioni:

    • l’accoglimento o l’eventuale diniego della domanda di adesione; 
    • l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”); 
    • la scadenza dei pagamenti in base alla scelta che è stata indicata in fase di presentazione della domanda di adesione:
      • o in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023; 
      • o oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.
    • i moduli di pagamento precompilati; 
    • le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente. In caso di risposta negativa alla domanda di adesione (diniego), nella “Comunicazione” sono evidenziate le motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata. 

    Rottamazione quater 2023: tutte le regole

    La Definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 si applica ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se già oggetto di precedenti misure agevolative. 

    Chi aderisce alla Definizione agevolata potrà versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. 

    Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. 

    Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), l’accesso alla misura agevolativa prevede invece che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio. 

    Non rientrano invece nell’ambito applicativo della Definizione agevolata i carichi relativi alle risorse proprie dell’Unione Europea e all’Iva riscossa all’importazione, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. 

    Per quanto riguarda i carichi delle Casse/Enti previdenziali di diritto privato, la Legge n. 197/2022 prevede che possano rientrare nella Definizione agevolata solo dopo apposita delibera di tali enti creditori pubblicata entro il 31 gennaio 2023 sul proprio sito internet e comunicata, entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata. 

    Rottamazione quater 2023: presenta la domanda

    I contribuenti possono presentare la richiesta di adesione alla Definizione agevolata utilizzando l’apposito servizio disponibile direttamente nell’area pubblica del sito internet della Riscossione, clicca quisenza la necessità di inserire credenziali di accesso. 

    Nella sezione “Definizione agevolata” si deve compilare l’apposito form inserendo i numeri identificativi delle cartelle/avvisi che si vogliono includere nella domanda di adesione, specificando il numero delle rate in cui si intende suddividere l’importo dovuto e il domicilio al quale verrà inviata entro il mese di giugno la comunicazione delle somme dovute. 

    È inoltre necessario indicare un indirizzo e-mail al quale verrà inviata la ricevuta di presentazione della domanda ed è obbligatorio allegare la prevista documentazione di riconoscimento. 

    È possibile inserire anche i singoli carichi, contenuti nella cartella/avviso per i quali si intende aderire alla Definizione agevolata. 

    Rottamazione quater 2023: la conferma della domanda

    Dopo aver confermato l’invio della richiesta il contribuente riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. 

    Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata. 

    A seguito della convalida della richiesta, il sistema invierà una seconda e-mail di presa in carico della domanda, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti. 

    Infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una ulteriore e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione. 

    La richiesta può essere inviata anche dall’area riservata del sito internet, accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns, senza la necessità, in questo caso, di allegare la documentazione di riconoscimento.

    È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di “Rottamazione ter” indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.

  • Adempimenti Iva

    Trasformazione agevolata in società semplice: chiarimenti sull’IVA

    Con Risposta n 431 del 18 settembre le Entrate chiariscono aspetti della:

    • trasformazione agevolata in società semplice (ex articolo 1, commi 101– 106, della legge del 22 dicembre 2022, n. 197) 
    • e rettifica della detrazione dell'IVA relativa ai beni estromessi.

    Nel dettaglio, viene sottolineato che, la Società istante ha detratto integralmente l'IVA sui beni oggetto di estromissione, evidenziando il relativo credito nella dichiarazione annuale IVA 2008, poi definitivamente perso per la disciplina sulle società di comodo. 

    Se quindi la trasformazione avviene entro il prossimo 30 settembre, non sussiste alcun obbligo di rettifica in capo alla Società essendo ormai  trascorso il  periodo di tutela fiscale dei beni oggetto di  estromissione,  mentre l'estromissione darà luogo a un'operazione esente da IVA, salvo diversa opzione per il regime di imponibilità. 

    Vediamo più in dettaglio i chiarimenti dell'Agenzia.

    Trasformazione agevolata in società semplice: le norme in breve

    L'Istante riferisce la sua intenzione di usufruire della disciplina della trasformazione agevolata in società semplice prevista dalla Legge di Bilancio 2023,  (Leggi anche: La trasformazione agevolata in società semplice senza ''modificare l'oggetto della propria attività, per come sopra individuata''. 

    Ricordiamo brevemente che si tratta di una misura agevolativa valida fino al 30 settembre 2023 e che ripropone quella in precedenza già disciplinata dall'articolo 1, commi 115­120, della legge del 28 dicembre 2015, n. 208. 

    In  particolare, con le disposizioni citate si prevede la possibilità per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale  la gestione di beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o beni mobili iscritti nei pubblici registri, non  utilizzati come strumentali, di trasformarsi  in società semplici e di consentire l'assegnazione e la cessione agevolata ai soci di tali beni.  

    Ai  fini delle imposte indirette, tuttavia, non è prevista alcuna agevolazione.  

    In particolare, l'assegnazione dei beni ai soci realizza un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, equiparata a una cessione di beni a titolo oneroso ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della Direttiva IVA recepito nell'articolo 2, secondo comma, n. 6), del Decreto IVA.

    Di conseguenza ai fini IVA rilevano tutte le assegnazioni di beni per le quali la società abbia detratto, integralmente o parzialmente, l'IVA addebitatale in via di rivalsa al momento dell'acquisto, dell'importazione o dell'effettuazione degli investimenti prima indicati. Viceversa, esulano dall'ambito applicativo del tributo le fattispecie di assegnazione di beni in relazione alle quali era preclusa la detrazione dell'IVA all'atto dell'acquisto (cfr. circolare n. 26/E del 2016). 

    Il Contribuente istante cita la circolare n. 37/E del 2016, secondo cui ''in tutte le ipotesi di estromissione di un bene per la cessazione dell'esercizio dell'attività economica per il quale si è usufruito della detrazione d'imposta a monte, l'Iva sul bene estromesso va applicata anche oltre il termine previsto per la rettifica alla detrazione'' (paragrafo 8 e Corte di Giustizia dell'Unione Europea, C­229/2015). 

    Pertanto, chiede se in sede di assegnazione dei beni immobili qui in discussione, debba riversare l'IVA a credito di fatto mai utilizzata  e/o l'importo limitato scaturente ''dalla compensazione che ha comportato una riduzione ''risibile'' dell'ammontare del credito Iva (anno 2007) mai utilizzato''

    Trasformazione agevolata in società semplice: chiarimenti sull'IVA

    Le entrate ripercorrono i chiarimenti della circolare 1° giugno 2016, n. 26/E.

    Essa ha chiarito che, stante l'assenza del requisito della commercialità in  capo alla società semplice, la trasformazione di  una società commerciale in una società semplice realizza un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa a  cui sono applicabili le disposizioni previste dalla norma di riferimento, tranne che per «quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19;», la cui estromissione dall'attività d'impresa non è soggetta a IVA

    La medesima circolare precisa che quando l'estromissione ha per oggetto beni immobili abitativi o  strumentali trovano applicazione le regole ordinarie di cui all'articolo 10, primo comma, nn. 8­bis) e 8­ter) del Decreto IVA che prevedono il regime ''naturale'' dell'esenzione, riconoscendo nello stesso tempo la possibilità di applicare il regime di imponibilità mediante espressa opzione nell'atto di ''trasferimento''. 

    Nel caso di specie, poiché la Società ha detratto integralmente l'IVA sugli immobili, la loro estromissione dal regime d'impresa per effetto della trasformazione realizza un'operazione rilevante ai fini IVA, in regime di esenzione a meno che l'Istante non opti per il regime di imponibilità.

    Dato che l'estromissione può riguardare beni ammortizzabili, per i quali è stata detratta in tutto o in parte l'IVA, la circolare n. 37/E del 2016, richiamando i chiarimenti resi dalla Corte di Giustizia  dell'Unione  Europea nella  sentenza 16  giugno  2016, C­229/15, precisa l'autonomia di tale presupposto (n.d.r. estromissione) rispetto alle regole sulla rettifica della detrazione (n.d.r. di cui all'articolo 19­bis2 del Decreto IVA). 

    In particolare la Corte ha spiegato come l'assoggettamento ad imposta di cui trattasi  ''non si fonda sulla premessa secondo cui la detrazione completa o parziale dell'IVA, operata al momento dell'acquisto di beni oggetto di possesso in caso di cessazione dell'attività economica imponibile, sia superiore o inferiore a quella che il soggetto passivo aveva diritto di effettuare, bensì sulla realizzazione di una nuova operazione  imponibile  alla  data  della  cessazione  dell'attività  economica''.  

    Da ciò discende che in tutte le ipotesi di estromissione di un bene per la cessazione dell'esercizio dell'attività economica per il quale si è usufruito della detrazione d'imposta a monte, l'Iva sul bene estromesso va applicata anche oltre il termine previsto per la rettifica alla detrazione.

    Nella citata sentenza, in particolare, la Corte di Giustizia stabilisce che:

    •  1.  ''l'assoggettamento ad imposta (…) deve aver luogo (…) quando un bene che abbia dato diritto ad una detrazione dell'IVA conserva un valore residuo al momento della  cessazione  dell'attività  economica  imponibile,  indipendentemente  dal  periodo trascorso tra la data dell'acquisizione di detto bene e quella della cessazione dell'attività stessa'' (punto 39); 
    • 2.   ragion per cui,  ''in caso di cessazione dell'attività economica imponibile di un soggetto passivo, il possesso di beni da parte di quest'ultimo, allorché tali beni hanno dato diritto ad una detrazione dell'IVA al momento del loro acquisto, può essere assimilato ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso e soggetta all'IVA, se il periodo di rettifica previsto dall'articolo 187 della direttiva IVA è scaduto'' (punto 40). 

    Anche se con riferimento alle assegnazioni fuori campo IVA, la circolare 37/E del  2016,  al  paragrafo  9,  nel  chiarire  che  ''…la rettifica della detrazione deve essere operata, non solo per le assegnazioni in regime di esenzione, ma anche per quelle fuori campo IVA'', precisa che ''L'obbligo di operare la rettifica dell'IVA detratta al momento dell'acquisto e le modalità con le quali va operata dipende dal ''regime'' applicato ai beni ammortizzabili in sede di assegnazione e dalla circostanza che l'assegnazione avvenga nel corso del relativo periodo di tutela fiscale (dieci anni per i fabbricati, cinque anni per gli altri beni)''. 

    Da quanto sino a ora richiamato consegue che in caso di beni per i quali è stata operata in tutto o in parte la detrazione dell'imposta addebitata in via di rivalsa: ­ 

    • la rilevanza IVA della loro estromissione dal regime d'impresa è regolata da  presupposti  autonomi  e  diversi  rispetto  a  quelli  che  disciplinano la  rettifica  della detrazione; ­  
    • i principi che  regolano la detrazione impongono di adempiere all'obbligo di rettifica se la cessione avviene nel periodo di tutela fiscale, mentre quelli che disciplinano l'estromissione ne determinano sempre la rilevanza ai fini IVA, fermo restando che detta operazione può dare origine a una cessione di beni imponibile, non imponibile o esente.

    Nel caso di specie, da quanto riferito dal Contribuente, come sopra sinteticamente ricordato, la Società ha detratto integralmente l'IVA sui beni oggetto di estromissione, evidenziando il relativo credito nella dichiarazione annuale IVA 2008, poi definitivamente perso per la disciplina sulle società di comodo. 

    Se quindi la trasformazione avviene entro il prossimo 30 settembre, non sussiste alcun obbligo di rettifica in capo alla Società essendo ormai  trascorso il  periodo di tutela  fiscale dei  beni  oggetto di  estromissione,  mentre  l'estromissione  darà  luogo  a un'operazione esente da IVA, salvo diversa opzione per il regime di imponibilità.

  • Rimborso Iva

    Rimborso IVA estero: istanze entro il 30 settembre 2023

    Entro il 30 settembre è possibile presentare le istanze di rimborso dell'IVA versata all'estero, relativa al periodo d'imposta 2022.

    Ricordiamo che, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18, all’art. 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, il modello iva 79, utile ai fini del rimborso, deve essere utilizzato esclusivamente dai soggetti passivi non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione Europea con cui esistono accordi di reciprocità.

    Attenzione al fatto che, l’importo chiesto a rimborso non può essere inferiore a: 

    • 400 € (euro) se l’istanza è trimestrale; 
    • 50 € (euro) se l’istanza è annuale.

    Rimborso IVA estero 2023: i soggetti interessati

    I soggetti esercenti un’attività di impresa, arte o professione, stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione Europea possono richiedere, entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento, il rimborso dell’imposta assolta nello Stato italiano in relazione agli acquisti ed alle importazioni di beni mobili e servizi inerenti la loro attività, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 20 maggio 1982, n. 2672.

    Rimborso IVA estero 2023: presenta la domanda

    La richiesta di rimborso (modello Iva 79) deve essere indirizzata a:

    • Centro Operativo di Pescara – via Rio Sparto, 21 – 65129 Pescara

    ed essere effettuata tramite:

    • consegna diretta
    • servizio postale
    • "corriere espresso".

    Negli ultimi due casi farà fede la data di spedizione.

    Non saranno ritenute valide le istanze pervenute via fax o per posta elettronica.

    Il modello Iva 79 è stato aggiornato con provvedimento del 29/04/2010 e sostituisce la precedente versione (provvedimento del 31/01/02).

    La struttura del modello prevede la possibilità per il richiedente di indicare:

    • il numero di telefono, fax
    •  e l'indirizzo e-mail  per essere contattati dall'Amministrazione finanziaria 
    • e un nuovo campo per l'indicazione dell'esistenza o meno del pro-rata 
    • e i dati relativi al codice Iban e Bic per il pagamento delle somme richieste a rimborso. 

    Rimborso IVA estero 2023: allegati all'istanza

    E' bene precisare che all’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

    • originali delle fatture;
    • documentazione da cui si evinca il pagamento delle fatture medesime; 
    • attestazione rilasciata dall’Amministrazione dello Stato di stabilimento del richiedente, dalla quale risulti la qualità di soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto, nonché la data di decorrenza di tale iscrizione. Il certificato ha validità annuale dalla data del rilascio e può essere utilizzato per tutte le istanze presentate in detto periodo.
  • Risparmio energetico

    Superbonus in condominio: chiarimenti ADE su asseverazioni, SAL e cessione

    Durante l'edizione di Telefisco 2023 del giorno 20 settembre, tra le domande alle quali l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul superbonus, si poneva un quesito sull'asseverazione e lo stato avanzamento lavori ai fini della cessione del credito.

    Si chiedeva se, un condominio che ha:

    • i requisiti per il Superbonus al 110% per i lavori pagati entro il 31 dicembre 2023,
    • i requisiti per la cessione del credito, 

    può anticipare i pagamenti dei lavori da effettuarsi nei primi mesi del 2024 (in modo da raggiungere la fine lavori ovvero un SAL qualificato al 30/60%) per poi cedere questo importo (integralmente pagato nel 2023) all'istituto di credito con comunicazione della cessione entro il 16 marzo 2024;

    oppure è necessario che pagamenti e lavori realizzati siano allineati in un SAL riferito al 31 dicembre 2023 ed i lavori realizzati successivamente (pagati entro il 2023) non sono più cedibili?

    Superbonus, SAL e asseverazioni: chiarimenti ADE ai fini della cessione

    L'agenzia ha replicato che, il comma 13 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 stabilisce che, per esercitare l'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura (prevista dall'articolo 121 del medesimo decreto-legge), il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi agevolabili con il Superbonus e l'asseverazione, da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e che attesti anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

    Le asseverazioni, di cui sopra, come disposto dal successivo comma 13-bis del medesimo articolo 119, sono rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori, sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121.

    Pertanto, nel caso in esame, sarà possibile usufruire del Superbonus, nella misura del 110 per cento, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, che trovino corrispondenza in un SAL riferito al 31 dicembre 2023.

  • Rimborso Iva

    Rimborso IVA: non ammesso se il Curatore del fallito non l’ha versata

    Con Ordinanza n. 26502/2023 la Corte di Cassazione si è pronunciata negativamente sul rimborso dell’IVA da parte del Curatore di una società cedente fallita, perchè anteriormente all’apertura della procedura, lo stesso curatore non ha versato l’IVA esposta in fatture rimaste insolute.

    Secondo la Cassazione il credito IVA è inesistente, in quanto relativo a un’imposta non versata, mentre il rimborso è concesso solo se l’IVA a monte è stata versata.

    Vediamo sinteticamente i fatti causa.

    BETA s.a.s. ha emesso alcune fatture nei confronti del proprio cliente GAMMA per un totale di euro 298.709,50, oltre IVA per euro 59.741,90. 

    Dette fatture rimangono insolute, BETA non versa all'Erario l'IVA risultante dalle fatture e, conseguentemente, l'agenzia delle entrate iscrive a ruolo il debito ex art. 54 bis del DPR n. 633 del 1972.

    Falliscono sia BETA che GAMMA. 

    Il curatore di BETA si insinua al fallimento di GAMMA e chiede il pagamento del debito, ottenendolo solo per l'importo del 4,29% in sede di liquidazione fallimentare.

    Detto curatore, pertanto, emette nota di variazione ai sensi dell'art. 26 del DPR n. 633 del 1972, espone nella dichiarazione per l'anno 2015 della procedura il corrispondente credito IVA di euro 58.723,00 e lo cede a ALFA, che ha chiesto il rimborso all'Erario.

    Diversamente da quanto ritenuto dalla C.T. Regionale, la Cassazione afferma che il credito IVA chiesto al rimborso è inesistente perché attinente ad un'IVA che, come accertato dalla sentenza impugnata, non è stata mai versata da BETA.

    Ed è pacifico che il rimborso è dato solo se l'IVA a monte sia stata effettivamente versata e sia stato eliminato qualsiasi pericolo di danno per l'Erario (cfr. Cass. n. 26515 del 30.9.2021; Cass. n. 20843 del 30.9.2020; Cass. n. 7080 del 12.3.2020).