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ISEE per Assegno Unico 2023: Inps corregge le istruzioni
Nel messaggio 2856 del 1 agosto 2023 Inps ha fornito nuove istruzioni sulle modalità di correzione delle attestazioni ISEE e le nuove modalità di gestione previste per le domande a partire dal 2023 . La tempistica è stata poi corretta con messaggio dell' 8 agosto 2023 n. 2913 (vedi i dettagli all'ultimo paragrafo)
Si ricorda che l’importo mensile dell’Assegno unico e universale viene attribuito sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare secondo la tabella 1 allegata al d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, adeguata alle variazioni dell’indice del costo della vita 2023 (come da allegato alla circolare n. 41/2023).
Rettifiche ISEE per Assegno Unico figli
In presenza di figli minorenni l’Istituto tiene conto dell’ ISEE minorenni o ISEE minorenni corrente). Per i figli maggiorenni, si fa invece riferimento all’ISEE ordinario o all' ISEE ordinario corrente
Nel messaggio l'istituto precisa che l'assegno Unico fino ad ora veniva erogato anche in presenza di omissioni/difformità (c.d. ISEE difforme), sul patrimonio mobiliare e/o ai dati reddituali dichiarati.
In questi casi INPS ha il diritto di richiedere ulteriore documentazione e l’utente può regolarizzare la situazione in una delle seguenti modalità:
– presentare una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), priva di difformità;
– richiedere al CAF intermediario la rettifica della DSU che è stata trasmessa dallo stesso in precedenza, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora il CAF abbia commesso un errore materiale;
– presentare alla Struttura INPS territorialmente competente idonea documentazione per dimostrare la completezza e la veridicità dell’ISEE, relativamente al componente del nucleo familiare cui sono riferite le omissioni/difformità esposte nella tabella di dettaglio dell’attestazione.
Per quanto riguarda il patrimonio mobiliare si possono presentare ad esempio
- documentazione dell'intermediario finanziario (ad esempio, estratto conto ecc.) che provi la correttezza dei saldi e delle giacenze dei rapporti finanziari indicati nella DSU;
- denuncia presentata all’Autorità competente in cui si evince che il rapporto finanziario omesso in DSU è stato aperto all’insaputa del titolare del rapporto;
- documentazione rilasciata dall’intermediario finanziario che attesta la chiusura del rapporto finanziario omesso in DSU (ad esempio, conto corrente chiuso, vendita di titoli, ecc.) negli anni precedenti a quello di riferimento dei dati patrimoniali esposti nella DSU con omissioni/difformità (ad esempio, per una DSU presentata a gennaio 2023 il rapporto omesso deve essere chiuso prima del 2021; infatti, anche un solo giorno di possesso nel 2021 implica che il rapporto debba essere dichiarato);
- documentazione rilasciata dall’intermediario finanziario che attesta l’effettiva assenza del rapporto finanziario omesso in DSU, risultante negli archivi dell’Agenzia delle Entrate per un errore dell’intermediario stesso;
- la documentazione rilasciata sia dall’istituto di credito sia dalla società di gestione del risparmio, dalle quale risulti sostanzialmente la consistenza del medesimo patrimonio mobiliare;
oppure, con riferimento al reddito omesso/difforme:
- documentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che attesti che l’omissione/difformità segnalata nell’attestazione ISEE non è più valida (ad esempio, il datore di lavoro ha comunicato all’Agenzia delle Entrate una Certificazione Unica errata) e, pertanto, il valore già dichiarato nel Quadro FC8, sez. II, della DSU è corretto.
Nuove modalità da
settembreNovembre 2023Il messaggio informava che la presenza di omissioni/difformità nell’attestazione ISEE comporterà l’attribuzione degli importi minimi previsti dal decreto legislativo n. 230/2021, a partire dal mese di competenza settembre 2023
ATTENZIONE Con il nuovo messaggio 2913 dell'8 agosto l'istituto modifica i tempi indicando la decorrenza della novità da novembre 2023 e non da settembre, " in considerazione delle difficoltà che si potrebbero determinare in capo ai cittadini connesse al periodo estivo nel regolarizzare la propria situazione, garantendo in tal modo agli interessati un lasso di tempo maggiore per procedere alla regolarizzazione dell’ISEE" con le modalità sopraindicate.
L’INPS avviserà del problema l’utente mediante PEC o mail o sms , e la regolarizzazione potrà avvenire con una delle modalità sopra indicate.
In caso di presentazione di una nuova DSU corretta entro il termine di validità della DSU già presentata (31 dicembre), l’importo dell’Assegno unico verrà corrisposto per intero e con le integrazioni aspettanti rispetto alle mensilità erogate al minimo sulla base del precedente ISEE
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Erogazioni liberali ai partiti politici: regole di detraibilità 2023
Nel modello 73072023 è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo, pari al 26 per cento, delle erogazioni liberali effettuate ai partiti politici.
Condizione per la detraibilità è che essi risultino iscritti nella sezione I del Registro di cui all’art.4 del d.l. n. 149 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13.
Le regole per la detraiblità nel modello 730.
Erogazioni a favore dei partiti politici: detraibilità nel 730/2023
La detrazione spetta per le erogazioni liberali anche se effettuate, pure mediante donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime (art. 1, comma 141, della legge di stabilità 2015).
L’agevolazione spetta, inoltre, anche se l’erogazione è effettuata a favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti non ancora iscritti al citato Registro, a condizione che l’iscrizione avvenga entro la fine dell’esercizio.
La detrazione non compete per i contributi versati a favore dei comitati elettorali, liste e mandatari in quanto privi di una loro rappresentanza in Parlamento (Risoluzione 30.05.2008 n. 220/E).
Non si può inoltre considerare erogazione liberale la quota versata per il tesseramento o la quota associativa, trattandosi di versamento eseguito per avere il diritto a partecipare alle vicende del partito (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 3.4).
Le erogazioni liberali effettuate nei confronti di sezioni territoriali di partiti politici nazionali danno diritto alla detrazione a condizione che si verifichino i seguenti due requisiti:
- il partito politico nazionale (dal quale dipende la circoscrizione territoriale) sia iscritto al registro nazionale previsto dall’art.4 del d.l. n. 149 del 2013;
- il versamento di tali erogazioni avvenga tramite banca o posta ovvero tramite altri sistemi di pagamento previsti dal d.lgs. n. 241 del 1997 o secondo ulteriori modalità tali da garantire la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria (Risoluzione 03.12.2014 n. 108/E).
La detrazione spetta anche se il versamento è effettuato sui conti correnti intestati alle articolazioni regionali e provinciali dello stesso partito, dotate di autonomia amministrativa e negoziale.
Modello 730/2023: detraibilità delle erogazioni ai partiti
Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella I sezione del Registro di cui all’art 4 del d.l. n. 149 del 2013, la detrazione è calcolata su un importo compreso tra euro 30 ed euro 30.000 annui.
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).
Attenzione al fatto che la detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti
Modello 730/2023: le erogazioni ai partiti dove si indicano
Le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici suddetti vanno indicate nel quadro E ai righi da E8 a E10 con il codice "62".
L’importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 62.

Inoltre ricordiamo che sempre con il modello 730/2023 il contribuente può destinare una quota pari al due per mille della propria imposta sul reddito a favore di uno dei partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all’art. 4 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici destinatari della quota del due per mille dell’Irpef, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro presente sulla scheda, indicando nell’apposita casella il codice del partito prescelto.

Attenzione la scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari.
L’elenco con i codici relativi ai partiti è riportato nella tabella “Partiti politici ammessi al beneficio della destinazione volontaria del due per mille dell’Irpef” in Appendice (dopo l’elenco dei codici catastali comunali).
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Avviso di accertamento: illeggittimo se basato su tariffario minimo di una associazione
Con la Sentenza n. 80/2023 della Cgt d'Abruzzo si ritiene illegittimo l’accertamento presuntivo del reddito di un libero professionista basato sugli onorari minimi consigliati da un’associazione professionale.
La vicenda del ricorso riguarda la fatturazione di compensi di un commercialisti risultata inferiore ai minimi tariffari suggeriti dall’associazione nazionale dei commercialisti.
Il professionista si era difeso sostenendo che l’accertamento si basava solo sul numero di clienti e che, in mancanza di elementi presuntivi concordi, era stato assoggettato a tassazione un compenso non incassato.
I giudici di prima istanza accoglievano il ricorso, ritenendo che la pretesa dell'ufficio non si potesse fondare sul mero richiamo alle tariffe consigliate dall’associazione, in quanto le stesse dovevano intendersi quali meri “suggerimenti”.
L’ufficio aveva impugnato la sentenza in appello, sostenendo che l’accertamento analitico-presuntivo si fondava su elementi certi e, in particolare, sulla presunzione secondo cui non era possibile che un soggetto economico prestasse le proprie competenze senza alcun corrispettivo o percependo corrispettivi irrisori.
I giudici di seconda istanza hanno respinto l’appello ricordando che l’utilizzo del metodo analitico dovrebbe fondarsi su elementi di riscontro ben precisi che fanno emergere l'evasione.
Nel caso in esame, il ricorso viene respinto in quanto: "Questo Collegio ritiene che l'appello non possa trovare accoglimento. L'appellante (Agenzia delle entrate) eccepisce che la sentenza di primo grado è censurabile perché: generica e vaga, senza valutare il fondamento analitico induttivo, secondo i clienti e la contabilità; e la presunzione di onerosità delle prestazioni; reiterava la inapplicabilità dell' art 12 comma 7 Legge 212/2000. L'utilizzo del metodo analitico presuntivo si fonda su elementi di riscontro ben precisi che, se ben confortati, portano ad evidenziare una condizione di evasione.
Tuttavia, nel caso in esame, l'appello si fonda su una vaga e generica ricostruzione degli elementi contabili circa le presunte gratuità delle prestazioni.
In proposito il contribuente ha fornito giustificazioni circa gli importi fatturati, non gratuiti, per cui l'attività di controllo fiscale non può appiattirsi al solo generico riferimento agli elementi della mancata parametrazione con le somme consigliate per il compenso delle attività professionali. Le valutazioni degli scostamenti rispetto alle medie di mercato, proprio perché riferibili alle medie statistiche, non costituiscono un elemento idoneo e sufficiente per giustificare l'accertamento analitico induttivo, in quanto l'Ufficio ha l'onere di procedere con le ulteriori attività accertative che possano confortare l'assunto indiziario della presupposta evasione. Pertanto, l'appello va respinto e compensa le spese di giudizio".
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Aste giudiziarie: le regole del Ministero per la banca dati
Con Decreto 11 luglio 2023 contenente il regolamento di funzionamento della banca dati aste giudiziarie (ai sensi dell'art 26 comma 6 del DLGS n 149/2022) pubblicato in GU n 175 del 28 luglio, il Minsitero della Giustizia disciplina:
- le modalita' di acquisizione dei dati e il loro inserimento nella banca dati relativa alle aste giudiziarie,
- le modalita' di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.
Banca dati aste giudiziarie: che cos'è
La banca dati relativa alle aste giudiziarie e' tenuta presso il Ministero della giustizia in forma automatizzata, nel rispetto di criteri di completezza, aggiornamento, esattezza e sicurezza delle notizie e delle informazioni raccolte.
La banca dati si articola, secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 149 del 2022, nelle sezioni:
- a) esecuzioni immobiliari;
- b) esecuzioni mobiliari;
- c) vendite nelle procedure concorsuali.
Nell'ambito di ciascuna sezione, nella banca dati sono inseriti:
- a) il nome, il cognome e il codice fiscale dell'offerente se persona fisica, ovvero la denominazione e il codice fiscale dell'offerente se ente o persona giuridica
- b) il codice IBAN del conto corrente bancario o ostale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione o gli estremi identificativi del mezzo di pagamento o della fideiussione utilizzati ai sensi degli articoli 169-quater e 173-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie;
- c) la relazione di stima dei beni;
- d) il nominativo del professionista delegato;
- e) il prezzo di stima;
- f) il prezzo base;
- g) il prezzo di aggiudicazione;
- h) il compenso liquidato al professionista delegato.
Viene precisato che, per ragioni di giustizia, l'autorita' giudiziaria civile e penale acquisisce i dati inseriti nella banca dati accedendo al sistema tramite apposita utenza.
A tal fine, il capo dell'ufficio giudiziario individua, tra il personale amministrativo del medesimo ufficio, uno o piu' soggetti abilitati.
Sono in ogni caso soggetti abilitati il giudice dell'esecuzione e il giudice delegato.
Il presidente del tribunale o suo delegato accede alla banca dati ai fini della vigilanza prevista dall'articolo 179-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
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IRPEF 2023: in cassa entro il 31.07 con maggiorazione
Entro lunedì 31 luglio 2023 occorre versare il saldo relativo al 2022 e l’eventuale primo acconto per il 2023 derivanti dai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023, con la maggiorazione dello 0,4%.
Attenzione al fatto che il termine ordinario del 30 luglio 2023 (domenica) slitta a lunedì 31 luglio.
In data 28 luglio il MEF, con il comunicato stampa n. 125 ha inoltre reso noto che a seguito delle difficoltà connesse con i versamenti tributari e contributivi in scadenza il prossimo 31 luglio, il governo si farà carico delle esigenze di cittadini e di imprese danneggiate.
IRPEF 2023: in cassa entro il 31.07 con maggiorazione
Lunedì 31 luglio scade il termine per pagare le tasse con maggiorazione dello 0,40%.
I versamenti riguardano tra l'altro:
- l’IRPEF, l’IRES e l’IRAP;
- addizionali IRPEF e IRES e relative maggiorazioni;
- cedolare secca sulle locazioni;
- addizionale del 25% sul reddito per la c.d. “tassa etica”;
- imposte patrimoniali IVIE e IVAFE;
- acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata, per i quali non è prevista l’applicazione di ritenute alla fonte
- diritto annuale alle Camere di Commercio
- e altri.
Ricordiamo che il 20 luglio è scaduto il termine ordinario di pagamento delle tasse con la mini proroga concessa a maggio dal MEF senza alcuna maggiorazinoe per tutti i soggetti ISA e forfettari.
Inutili le richiste di ulteriore proroga al 21 agosto con maggiorazione dello 0,40% da parte delle associaizoni di categoria.
Durante il question time in Commissione Finanze alla Camera dei Deputati del 19 luglio si apprendevano le intenzioni del Governo di non accogliere la richiesta della proroga al 20 agosto con maggiorazione per il pagamento delle tasse delle PIVA. I dettagli nel comunicato datato 19 luglio dell'ANC Associazione nazionale Commercialisti.
Sulle proroghe di agosto ti consigliamo anche: Sospensione termini agosto: quali pagamenti e adempimenti riguarda
Saldo e acconto tasse 2023: le richieste di proroga
Si evidenzia che il calendario dei pagamenti di quest'anno è stato approvato definitivamente in data 28 giugno dal Decreto Omnibus con la proroga dei pagamenti delle tasse per le Partite IVA.
Il 30 giugno è scaduto il termine per i versamenti sulle imposte sui redditi per i contribuenti non Isa per: saldo 2022 e primo acconto 2023, che potranno anche essere effettuati con la maggiorazione dello 0,40% dal primo al 30 luglio 2023.
L’acconto per i contribuenti IRPEF, ricordiamolo, non è dovuto se l'imposta relativa al periodo precedente, tolti detrazioni, crediti e ritenute d’acconto, non supera i 51,65 euro.
Per i contribuenti non soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale, di norma, le persone fisiche, l’acconto IRPEF è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno, da versare in una o due rate da pagare come segue:
- con unico versamento, entro il 30 novembre 2023, per l’acconto inferiore a 257,52 euro;
- in due rate, per acconto pari o superiore a 257,52 euro, la prima rata per il 2023, del 40%, va versata insieme al saldo per il 2022, la seconda del 60%, entro il 30 novembre 2023.
Sul tema ti consigliamo anche Dichiarazione redditi persone fisiche 2023: rateazione delle imposte e date da ricordare.
Saldo e acconto tasse 2023: il comunicato MEF per gli alluvionati
In data 28 luglio il MEF ha annunciato l'imminente proroga per il pagamento delle tasse in scadenza lunedì 31 luglio per taluni soggetti.
Nel dettaglio viene indicato che "A seguito delle difficoltà connesse con i versamenti tributari e contributivi in scadenza il prossimo
31 luglio, il governo, una volta definite con precisione le zone interessate dalle calamità, si farà carico delle esigenze di cittadini e di imprese danneggiate dagli eventi naturali eccezionali e imprevedibili che hanno colpito alcune zone d'Italia"Accolta con favore dai Commercialisti questa notizia. Il Presidente De Nuccio ha dichiarato infatti quanto segue:
"Apprezziamo la disponibilità, l’ascolto e la vicinanza alle popolazioni e ai colleghi colpiti mostrati dal MEF e dal Viceministro Leo. La situazione è in continua evoluzione ed è per questo che per le competenti autorità è necessario mappare puntualmente i territori anche al fine di non trascurare nessuno”
Si attendono unlteriori dettaglio.
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Crediti da supebonus e compensazione con debiti di stabile organizzazione
Con Risposta a interpello n 397 del 27 luglio le Entrate replicano positivamente al quesito di un istituto di credito che vuole conferma del fatto che la propria stabile organizzazione possa compensare i crediti Superbonus di cui si è resa cessionaria, con i versamenti d'imposta dovuti per la propria attività di rappresentante fiscale dello stesso istante.
I dettagli
L'istante è un istituto di credito che opera in Italia mediante una stabile organizzazione che «ha attuato una operazione di fusione per incorporazione di [BETA] […] una società controllata per il […] per cento dall'Istante che, inter alia operava in Italia per il tramite di una stabile organizzazione offrendo servizi connessi al deposito di titoli e strumenti finanziari in amministrazione. Per effetto dell'operazione di fusione per incorporazione, l'attività svolta dalla stabile organizzazione italiana di [BETA], riguardante l'attività di deposito di titoli e strumenti finanziari in amministrazione di cui all'art. 1838 del codice civile è stata assorbita nella Stabile Organizzazione dell'Istante.».
L'istante evidenzia che a seguito della fusione è sua intenzione «… attribuire alla propria Stabile Organizzazione il ruolo di rappresentante fiscale, affinché provveda nell'esecuzione di tutti gli adempimenti di natura tributaria rilevanti nel territorio dello Stato connessi alla propria operatività.».
Viene inoltre evidenziato che «la Stabile Organizzazione dell'Istante si è resa cessionaria di crediti d'imposta derivanti da interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica degli edifici di cui all'art. 119, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, così come disposto dall'art. 121, co. 1, lett. b), d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (''crediti Superbonus'').».
L'istante specifica in nota che «Tra questi rientrano altresì i crediti Superbonus di cui la Stabile Organizzazione di [BETA] si era resa cessionaria prima dell'efficacia giuridica dell'operazione di fusione per incorporazione.».
Pertanto, chiedi di confermare che la propria stabile organizzazione possa compensare i propri crediti Superbonus di cui si è resa cessionaria con i versamenti d'imposta dovuti per la propria attività di rappresentante fiscale dell'Istante.
L'agenzia ricorda che da tempo è stato chiarito che: «[…] secondo la Corte di Giustizia UE, un ''centro di attività stabile'' che non gode di indipendenza economica dalla casa madre non può essere considerato un soggetto autonomo, ma costituisce con essa un soggetto passivo unico'' In altre parole, secondo l'orientamento adottato dalla Corte di Giustizia, devono considerarsi irrilevanti ai fini IVA le transazioni ''interne'' che intervengano tra casa madre e stabile organizzazione, in ragione della unitarietà giuridica del soggetto. L'unitarietà giuridica tra casa madre a stabile organizzazione che, nei termini anzidetti, costituisce il tratto caratterizzante i rapporti tra tali entità, è stata, altresì, ribadita dai giudici unionali nelle sentenze 11 marzo 2021, causa C 812/19 e 17 settembre 2014, causa C7/13.»
D'altronde, anche se l'ordinamento italiano attribuisce alla stabile organizzazione una sufficiente autonomia, al punto da assoggettarla a particolari obblighi e adempimenti si tratta, di fatto, di obblighi giuridicamente imputabili al soggetto non residente perl'attività dal medesimo svolta in Italia attraverso la stabil.
I crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all'articolo 121 del decretolegge n. 34 del 2020 acquisiti a mezzo di ''cessione del credito'' sono compensabili «con tutte le entrate […] il cui versamento per il tramite del Modello F24 è previsto, direttamente o indirettamente, da disposizioni normative primarie o da decreti ministeriali, che richiamano le modalità di versamento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.»
L'operazione di fusione, integra sia sul piano civilistico che fiscale, una successione a titolo universale dell'incorporante nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della società incorporata. […]
I principi sopra richiamati valgono anche con riferimento ai crediti derivanti da ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico di cui l'istante/incorporata afferma di esser titolare […], con l'effetto che, in assenza di diverse indicazioni rinvenibili dall'atto di fusione, la società risultante dalla fusione o incorporante può utilizzare in compensazione, post fusione, detti crediti risultanti nel cassetto fiscale dell'incorporata.
Il passaggio dei crediti dalla incorporata alla incorporante non costituisce, infatti, una nuova cessione dei crediti, subentrando l'incorporante a titolo universale in tutti i diritti della incorporata.
Tuttavia, specifica l'agenzia, al fine di verificare che l'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l'importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24, come già chiarito con la risposta ad interpello n. 153, pubblicata sul sito della scrivente il 24 gennaio 2023, è necessario che nella sezione ''CONTRIBUENTE'' del modello F24 siano indicati:
- nel campo ''CODICE FISCALE'' (c.d. primo codice fiscale), il codice fiscale della società incorporante che utilizza il credito in compensazione,
- nel campo ''CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare'' (c.d. secondo codice fiscale), il codice fiscale della società incorporata che ha trasferito il credito d'imposta, unitamente al codice identificativo ''62.
Alla luce di quanto sopra, nei limiti indicati, al quesito posto dall'istante può darsi risposta affermativa
Allegati: -
Sospensione termini processuali e versamenti tributari: scatta dal 1 agosto
Anche quest'anno, a partire dal 1° agosto e fino al 31 agosto 2023, scatta la sospensione del decorso dei termini processuali con riferimento al:
- processo civile,
- processo amministrativo,
- processo tributario.
In particolare, dal 1° agosto al 31 agosto 2023 i termini di natura processuale sono sospesi di diritto secondo l’articolo 1 della legge n. 742/1969 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Oltre a ciò, scatta anche la sospensione degli adempimenti e versamenti riguardanti le scadenze tributarie che prevede un periodo di stop dal 1° al 20 agosto di ogni anno.
Ciò vuol dire che gli adempimenti fiscali e il versamento dei tributi mediante F24, da eseguire nel periodo compreso tra il 1º e il 20 agosto, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.
Attenzione al fatto che, cadendo il 20 agosto di domenica l’ultimo giorno utile diventa il 21 agosto.
Per approfondiere la sospensione dei pagamenti leggi anche: Sospensione termini agosto: quali pagamenti e adempimenti riguarda.
La sospensione feriale riguarda tutti i termini relativi agli adempimenti processuali e nel dettaglio:- è sospeso il termine per la proposizione del ricorso 60 giorni dalla data di notifica dell’atto impugnato. Nel caso in cui il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo. Ad esempio, per un avviso di accertamento notificato il 4 agosto, il termine per presentare ricorso inizia a decorrere il 1° settembre e scade il 30 ottobre.
- sono sospesi, tra gli altri:
- il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente 30 giorni dalla proposizione del ricorso,
- il termine per la costituzione in giudizio della parte resistente 60 giorni dalla notifica del ricorso,
- i termini di impugnazione delle sentenze 60 giorni dalla notifica o, in mancanza, 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza
- i termini per il deposito di documenti, di memorie e di brevi repliche rispettivamente 20, 10 e 5 giorni liberi prima della data di trattazione.
Quest'anno tra le sospensioni di termini disposte, per gli eventi alluvionali verificatisi in alcuni territori di Emilia Romagna e Marche, dal decreto “Alluvioni” (Dl n. 61/2023), vi è quella dell'art 3 in materia di giustizia.
I termini processuali, compresi quelli della giustizia tributaria, sono sospesi dal 1° maggio al 31 luglio nei casi in cui una delle parti era residente, domiciliata o aveva sede nei territori indicati nell’allegato 1 al decreto alla data di inizio degli allagamenti.
La sospensione vale anche per il difensore che abbia gli stessi requisiti suddetti, a patto che l’incarico gli sia stato affidato prima della data di inizio delle inondazioni.
Pertanto le udienze fissate tra il 1° maggio e il 31 luglio sono rinviate a data successiva su istanza, presentata in qualunque forma:- dal soggetto che matura il diritto alla sospensione,
- sia la parte o sia il difensore.
Ciò premesso è necessario pertanto evidenziare che la sospensione per alluvione si somma a quella generale su indicata e per questi contribuenti la sospensione continua fino a fine agosto.