• Studi di Settore

    ISA 2023: pronte le regole per il periodo d’imposta 2022

    Con la Circolare del 01.06.2023 n. 12, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle novità in materia di indici
    sintetici di affidabilità fiscale (ISA)
    per il periodo d’imposta 2022.

    Il documento si apre con una rassegna delle norme intervenute nell’ultimo anno che, direttamente o indirettamente hanno prodotto effetti nella
    disciplina degli ISA
    . Come di consueto, inoltre, la circolare annuale sugli ISA, rappresenta anche una occasione per fornire una rassegna sistematica dei diversi atti e documenti normativi di attuazione disciplinati nei mesi passati (decreti ministeriali, provvedimenti ecc.).

    Vengono quindi illustrate le principali novità correlate alla metodologia di
    elaborazione ed aggiornamento degli ISA
    . Ogni anno, infatti, gli ISA sono oggetto di una significativa attività di aggiornamento finalizzata a garantire sempre la capacità dello strumento di cogliere adeguatamente le peculiarità dei comparti economici cui gli stessi si riferiscono.

    In particolare, il processo evolutivo e di affinamento dello strumento ha riguardato  la revisione biennale di 87 indici, come prevede il comma 2 dell’art. 9 bis del citato decreto, nonché l’aggiornamento di tutti i 175 ISA in vigore, al fine di consentirne una più aderente applicazione al periodo d’imposta 2022, anche tenendo conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente al perdurare della diffusione del virus COVID-19, delle tensioni geopolitiche, dell’aumento del prezzo dell’energia, degli alimentari e delle materie prime nonché dell’andamento dei tassi di interesse, verificatisi nel predetto periodo d’imposta.

    Infine, non essendo intervenute particolari novità che riguardano gli adempimenti rivolti ai contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA, nella seconda
    parte del documento
    ci si limita a una rapida rassegna delle principali attività che contribuenti e operatori professionali che prestano loro assistenza devono
    effettuare per l’applicazione degli stessi
    .

    Indice della Circolare

    • Premessa 
    • 1. Gli interventi normativi in materia di ISA
    • 1.1. Abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica 
    • 1.2. Modifica dei termini per l’approvazione della modulistica dichiarativa 
    • 1.3. Modifiche della disciplina in materia di ISA 
    • 1.4. Introduzione di un nuovo beneficio premiale 
    • 2. Gli interventi straordinari sugli ISA in vigore per il p.i. 2022
    • 2.1. La revisione straordinaria degli ISA in applicazione 
    • 2.2. Le nuove cause di esclusione 
    • 3. La modulistica
    • 3.1. Quadro A – “Personale” 
    • 3.2. Quadro E – “Dati per la revisione” 
    • 3.3. Compilazione del quadro B del modello ISA CG44U da parte dei soggetti che svolgono l’attività con oltre 10 unità locali 
    • 4. Gli ulteriori dati forniti dall’Agenzia delle entrate
    • 4.1. Dati precalcolati ISA2023 – struttura e contenuti 
    • 4.2. Dati precalcolati ISA2023 – Consultazione ed acquisizione 
    • 5. Il software applicativo “IltuoISA 2023”
    • 5.1. L’esito 5.2. L’importazione dei dati da “RedditiOnLine” 
    • 6. Il regime premiale ISA Appendice

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Asseverazione tardiva per riduzione rischio sismico: possibile sanarla

    Con Risposta a interpello n. 332 del 29 maggio le Entrate chiariscono che il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione devono essere allegati:

    • alla segnalazione certificata di inizio attività,
    • o alla richiesta di permesso di costruire, 

    al momento della presentazione allo sportello unico competente. 

    La mancanza dell’asseverazione, chiarisce l'agenzia, non è una violazione meramente formale, trattandosi di una omissione che può ostacolare l'attività di controllo. 

    In particolare, l'istante riferisce di avere avviato un intervento edilizio, al di fuori dell'esercizio di arti e professioni, su un immobile di proprietà, accatastato come C/6 ma destinato ad essere trasformato in abitazione al termine dei lavori. 

    Secondo l'istante trattasi di interventi di riduzione del rischio sismico dell'edificio che possono beneficiare delle detrazioni del 110% delle spese eseguite, nel limite di 96.000 euro.

    L'istante riferisce di essersi avvalso di un «ingegnere asseveratore», in possesso  di  idonea  polizza  assicurativa,  il  quale  ha provveduto a  predisporre  e  sottoscrivere  digitalmente la documentazione richiesta  dalle  norme  edilizie  vigenti,  trasmessa mediante l'applicativo informatico ''OpenGenio''. 

    Evidenzia, tuttavia, che alla «[…] comunicazione di inizio lavori allo Sportello Unico Edilizia (SUE) del Comune competente, non è stata allegata né l'asseverazione  di rischio sismico ante operam, di cui all'art. 3 del D.M. n. 58/2017, né la relazione illustrativa della classificazione sismica.»

    Ciò nonostante, considerato che la relazione dovuta «[…] al SUE del Comune  competente della documentazione sismica  …[ndr  ­  risulta]…asseverata  ed  inviata al  Genio Civile con  firma digitale  prima dell'inizio  dei  lavori»,  chiede  se,  la  citata  omissione  possa  essere  assimilata  «ad  una  violazione  meramente  formale,  che  non  pregiudica la fruizione delle detrazioni Superbonus 110%» 

    L'Agenzia ricorda che l’obbligo di depositare l'asseverazione contestualmente alla presentazione del progetto dell'intervento è disposto dall'articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale n. 58/2017, che prescrive che detto adempimento debba essere tempestivo ed attuato, comunque, prima dell'inizio dei lavori. 

    La circolare 28/2022 della stessa agenzia ha specificato che la tardiva od omessa presentazione della citata asseverazione, in quanto non conforme alle disposizioni, non consente l'accesso al beneficio fiscale.

    La violazione non può essere considerata ''meramente'' formale, trattandosi di una violazione che può ostacolare l'attività di controllo.
    Pertanto l’Agenzia specifica che non è possibile ricorrere alle disposizioni della “Tregua fiscale” (articolo 1 commi da 166 a 173 legge di bilancio 2023), per sanare la violazione in parola.
    Tuttavia, l'istante, che non ha depositato all'ente locale l'asseverazione prima dell'inizio dei lavori ­ come disposto dall'articolo 3, comma 3 del citato decreto n. 58/2017 potrebbe, comunque, sanare detta omissione, al fine di beneficiare delle detrazioni da Superbonus, facendo ricorso all'istituto della remissione in bonis, di cui all'articolo 2, comma 1 Dl n. 16/2012, sempre che:

    • la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, 
    • a condizione che:
      • abbia i requisiti sostanziali richiesti dalla norma di riferimento,
      • effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendersi la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione,
      • versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione prevista dall'articolo 11, comma 1 Dlgs 471/1997.

    Viene infine precisato che, non essendo specificato nell'interpello in quale periodo d'imposta sono iniziati i lavori ed è stato omesso di allegare l'asseverazione non è possibile stabilire se ricorrono ancora le condizioni temporali per accedere all'istituto della remissione in bonis suindicata. 

    Essa sarà possibile qualora la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitata la detrazione della prima quota costante dell'agevolazione sia quella da presentare entro il 30 novembre 2023.
     

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Bonus barriere architettoniche: spetta per qualsiasi categoria e per singoli appartamenti

    La Legge di Bilancio 2023 con il comma 365 ha prorogato al 31 dicembre 2025 il cosiddetto bonus barriere architettoniche, ossia la detrazione prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.

    Ricordiamo innanzitutto i requisiti del bonus. L'articolo 119-ter del decreto legge n. 34 del 2020:

    • riconosce ai contribuenti, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, 
    • una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare,
    • per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 ( termine prorogato) 
    • per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti,
    • da ripartire tra gli aventi diritto, in 5 quote annuali di pari importo,
    • nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
      • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; 
      • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; 
      • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

    Come anche chiarito con la circolare 23 giugno 2022, n. 23/E (cfr. paragrafo 3.5), rientrano nel campo soggettivo di applicazione della disposizione:

    • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, 
    • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, 
    • le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali). 

    Tali soggetti devono possedere o detenere l'immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.

    Ciò premesso con diversi documenti di prassi l'Agenzia ha specificato il perimetro di applicazione del bonus chiariendo che spetta per:

    • appartamenti in condominio e non solo per le parti comuni,
    • su edifici esistenti, senza ulteriori specificazioni, è pertanto per immobili di qualsiasi categoria catastale.

    Sulla prima questione la Dre Lombardia in un recente convegno ha spiegato che «è possibile fare interventi sia sulle parti comuni condominiali che sulla singola unità immobiliare, e avranno dei limiti di spesa diversi che si potranno cumulare». 

    Per fare un esempio concreto il condominio può realizzare un ascensore e i singoli condomini potranno, ad esempio, ristrutturare il bagno dei loro appartamenti fruendo di massimali differenziati.

    Vediamo alcuni utili interpelli.

    Bonus barriere architettoniche: spetta alla ASD per i bagni dei disabili

    Con Risposta a interpello n 455 del 16 settembre 2022  le Entrate hanno fornito chiarimenti al caso di un istante, associazione sportiva dilettantistica, che intendeva effettuare degli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche usufruendo della detrazione del 75% nel palazzetto dello sport di cui è concessionaria. 

    L'intervento, che ha l'obiettivo di rendere fruibile l'impianto sportivo anche alle persone disabili, prevede l'installazione di un montascale e la creazione di rampe di accesso. 

    Ciò considerato l'Istante chiede se possa accedere, come associazione sportiva dilettantistica, alla detrazione di cui all'articolo 119-ter del decreto Rilancio per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sull'impianto sportivo che ha attualmente in concessione.

    Le Entrate hanno chiarito che nel caso in esame, la Convenzione, per la gestione dell'impianto sportivo, prodotta in sede di interpllo, possa costituire titolo idoneo a consentire all'Associazione Istante l'applicazione della citata disposizione fiscale di cui all'articolo 119-ter del decreto legge n. 34 del 2020.

    Ai fini dell'accesso alla detrazione in oggetto gli interventi in questione devono rispettare «i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236», con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 – Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata». 

    Sotto il profilo oggettivo, come chiarito con la risposta pubblicata il 6 settembre 2022, n. 444, considerato che la norma richiama gli interventi effettuati su " edifici già esistenti" senza ulteriori specificazioni si ritiene che rientrino nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale salvo il rispetto dei criteri previsti dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 

    Conseguentemente, l'Istante potrà usufruire, nel rispetto di ogni requisito previsto dalla normativa, per le spese sostenute nel 2022 dell'agevolazione prevista in quanto detiene l'immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.

    Bonus barriere architettoniche: ammesso l’immobile in C/4 della APS

    Con la Risposta a interpello n 456 le entrate chiariscono il caso di una Associazione di Promozione Sociale (APS), che intende effettuare sull'unità immobiliare di proprietà esclusiva di categoria catastale C/4 alcuni interventi "trainanti" (antisismici, isolamento delle superfici opache, sostituzione dell'impianto di climatizzazione) e interventi "trainati" (installazione di pannelli fotovoltaici, colonnina per ricarica elettrica, sostituzione serramenti) riconducibili a quelli previsti dall'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) ed interventi di abbattimento delle barriere architettoniche di cui al successivo articolo 119-ter mediante il rifacimento degli impianti igienico sanitari, elettrici, citofonici nonché interventi mirati a garantire l'accessibilità alla sala Polivalente a persone con ridotta mobilità nel rispetto delle prescrizioni previste dal decreto ministero 14 giugno 1989, n. 236. 

    Ciò posto, l'Istante chiede se in qualità di APS possa accedere: 

    • alla detrazione di cui all'articolo 119-ter del decreto Rilancio per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche sull'immobile di categoria c/4, nel limite di spesa pari a euro 50.000.

    Per quanto di interesse, l'agenzia ha chiarito che l'APS può fruire per le spese sostenute nel 2022, della detrazione del 75 per cento per gli interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche sul predetto immobile C/4, nei limiti di 50.000 euro, nel rispetto di ogni requisito previsto dalla normativa poichè la norma cita gli immibili esistenti senza ulteriori specificazione pertanto spetta a prescindere dalla categoria catastale.

    Bonus barriere architettoniche: spetta per il bagno del disabile e le spese di completamento

    Le Entrate inoltre, sempre sul bonus barriere architettoniche, nel caso di un bagno realizzato in un appartamento di proprietà del genitore di un disabile e sito in condominio, con la Risposta a interpello n 461/2022 hanno chiarito che "qualora i prospettati interventi di ristrutturazione completa del bagno e di ampliamento e sostituzione delle porte rispettino le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto ministeriale n. 236 del 1989 e, dunque, possano essere qualificate come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, l'Istante potrà fruire della detrazione di cui al citato articolo 119-ter del decreto Rilancio, in relazione alle relative spese sostenute nel periodo di imposta 2022. La medesima detrazione spetta, inoltre, anche per le spese sostenute per le opere di completamento dei predetti interventi, quali quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell'impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari. Con riferimento, infine, alle altre spese sostenute per gli interventi per il collegamento dei due appartamenti, comprensive dell'eventuale sostituzione di una delle porte di ingresso esterno con serramenti, l'Istante potrà fruire della detrazione di cui al citato articolo 16-bis del TUIR nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, nel rispetto di tutte le condizioni e degli adempimenti previsti dalla normativa richiamata, che non sono oggetto della presente istanza di interpello"

  • Antiriciclaggio

    Antiriciclaggio: nuovi indicatori UIF

    Viene pubblicato in GU n 121 del 25 maggio il Provvedimento del 12 maggio della Banca D'Italia con gli indicatori di anomali della UIF Unità di informazione finanziaria in vigore dal 1 gennaio 2024

    Il  provvedimento è rivolto:

    • agli intermediari bancari e finanziari, 
    • agli altri operatori finanziari, 
    • ai professionisti,  
    • agli operatori non finanziari, 
    • ai prestatori di  servizi di gioco e  ai soggetti operanti nella gestione di  strumenti  finanziari  come individuati dall'art. 3, commi 2, 3, 4, 5,  6,  7  e  8 del  decreto antiriciclaggio,
    • nonché agli operatori di cui all'art. 1,  comma  1, lettera n), del decreto compro oro (in breve «destinatari»). 

    Al fine di agevolare i  destinatari nell'individuazione  delle operazioni sospette, si  forniscono  in allegato al presente provvedimento 34 indicatori di anomalia.

    Ciascun indicatore è articolato in sub-indici che costituiscono esemplificazioni dell'indicatore di riferimento.

    I riferimenti, presenti nell'indicatore, a circostanze 

    • oggettive quali, ad esempio, la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione 
    • soggettive quali, ad  esempio, la coerenza con il profilo  del  cliente  seppure  non  specificamente espressi, si intendono sempre richiamati nei relativi sub-indici.

    I destinatari selezionano gli  indicatori  rilevanti  alla  luce della concreta attività svolta

    Per ciascun indicatore  individuato, i destinatari selezionano altresì i  relativi  sub-indici  rilevanti nell'ambito della medesima attività

    I destinatari  considerano  gli indicatori e i sub-indici selezionati nell'ambito  delle  valutazioni svolte ai sensi dell'art. 35 del decreto antiriciclaggio.

    Le circostanze descritte negli  indicatori  e  nei  relativi sub-indici rilevano ai fini del sospetto se non sono giustificate  da specifiche esigenze  rappresentate  dal  soggetto  cui è riferita l'operatività o da altri ragionevoli motivi.

    I destinatari valutano compiutamente le informazioni e  la documentazione raccolte sul profilo di  rischio  del  cliente  e nel corso  dell'adempimento  degli  obblighi  di  adeguata  verifica  e conservazione, nonché  le  eventuali  ulteriori informazioni disponibili in virtu' dell'attività svolta. 

    Al fine di rilevare operazioni sospette i destinatari utilizzano altresì i modelli e  gli  schemi  rappresentativi di comportamenti anomali emanati dalla UIF, ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 231/2007. 

    Ricordiamo che con Informativa del 16 maggio il CNDCEC già informava del fatto che la UIF Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia ha emanato nuovi indicatori di anomali per l'antiriciclaggio.

    La nota dei Commercialisti sottolineava come il Provvedimento sia frutto di un intenso processo di concertazione che ha visto il CNDCEC impegnato per garantire la più ampia tutela possibile dei propri Iscritti ed ha portato all’accoglimento di diverse proposte di emendamento, tra le quali, specifica la nota: 

    • non richiamare l’opportunità di “tenere evidenza” delle valutazioni svolte rispetto ad eventuali giustificazioni dell’operatività rilevata; 
    • evidenziare ancor più di prima la natura esemplificativa degli indicatori, la non significatività del sospetto quando l’operatività esemplificata negli indicatori/sub-indici è altrimenti giustificabile, nonché la richiesta ai soggetti obbligati di valutare tutte le informazioni disponibili senza che per questo gli siano richieste indagini estranee alla concreta attività svolta; 
    • non richiedere ai soggetti obbligati indagini estranee alla concreta attività svolta; 
    • espungere dagli articoli del Provvedimento e dal disclaimer ogni riferimento ad obblighi non previsti dalla normativa di riferimento.
    Allegati:
  • Dichiarazione 730

    Modello 730/2023: sostituito di imposta, pagamenti e rimborsi

    Il Modello 730/2023 ordinario può essere presentato al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato. 

    Il 730 ordinario si presenta entro il 30 settembre (per quest'anno 2 ottobre) Nel caso di presentazione al sostituto d’imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato.

    Modello 730/2023: chi lo può presentare

    Possono utilizzare il modello 730 ordinario, i contribuenti che nel 2023 sono:

    •  pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della
      retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
    • persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
    • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
    • sacerdoti della Chiesa cattolica;
    • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
    • persone impegnate in lavori socialmente utili;
    • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono presentare il 730
    • precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi:
      • al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo;
      • a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
    • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2022 al mese di giugno dell’anno 2023;
    •  produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), Irap e Iva.

    I contribuenti sopra elencati possono presentare il modello 730 ordinario anche in mancanza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

    Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle entrate. 

    Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.

    Possono utilizzare il modello 730 ordinario i contribuenti che nel 2022 hanno percepito:

    • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
    • redditi dei terreni e dei fabbricati;
    • redditi di capitale;
    • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
    • redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
    • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

    Modello 730/2023: rimborsi e pagamenti

    A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi
    all’Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate 
    (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef.
    Il sostituto d’imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.
    Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione).
    Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.

    A novembre viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca. 

    Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell’anno successivo dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 10 ottobre, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto.

  • Base imponibile

    IRAP 2023: gli esclusi

    Con una FAQ pubblicata in data 22 maggio le Entrate ribadiscono che per l'anno d'imposta 2022 l'Irap persone fisiche

    è stata abolita.

    Viene specificato che a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022 l’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap), disciplinata dal DM n 446/1997 non è più dovuta dai seguenti soggetti:

    • persone fisiche che esercitano attività commerciali
    • esercenti arti e professioni indicati nelle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 3 dello stesso decreto legislativo n. 446/1997.

    In particolare l’esclusione da Irap è stata disposta dalla legge di bilancio 2022  art 1 comma 8 legge n 234/2021 e riguarda esclusivamente le persone fisiche (imprese individuali e lavoratori autonomi). 

    Restano assoggettati all’imposta regionale le società e gli altri soggetti passivi individuati dal citato articolo 3. In proposito leggi Dichiarazione IRAP: le novità 2023 anno d'imposta 2022

    IRAP 2023: escluse le PIVA 

    Ricordiamo che l'allora Ministro dell'Economia Daniele Franco con una risposta al question time n 5-07710/2022 aveva confermato che NON è prevista nessuna retroattività per la cancellazione dell'IRAP per imprenditori e professionisti.

    Il comma 8 della Legge di Bilancio 234/2021 stabilisce che "A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di  entrata in vigore della presente legge, l'imposta regionale  sulle  attività produttive (IRAP), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è dovuta  dalle  persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b)  e c) del comma 1 dell'articolo 3 del medesimo  decreto  legislativo  n. 446 del 1997"

    Nel dettaglio, si prevede la cancellazione dell’IRAP per le persone fisiche esercenti attività commerciali e quelle esercenti arti e professioni.

    Ti consigliamo di leggere anche Partite IVA: abolizione dell’Irap dal 2022 in Legge di Bilancio

    Il ministero aveva sottolineato che la disposizione non determina disparità di trattamento rispetto alla situazione pregressa poiché rientra nella piena discrezionalità del legislatore, il quale, sulla base dei diversi obiettivi di volta in volta fissati, ha nel tempo modificato le regole sull’imposta. 

    La norma contenuta nella legge n. 234/2021 si inserisce nel progressivo processo di riduzione del carico impositivo Irap, già iniziato con la Finanziaria per il 2008.
    Quindi, l’ultimo intervento normativo conferma il progressivo ridimensionamento dell'Irap, con l’obiettivo di un graduale superamento dell’imposta.
    Il ministero ricordava che prima della modifica, le persone fisiche che svolgevano la propria attività in assenza di autonoma organizzazione erano già escluse dal tributo, il presupposto del tributo, era costituito solo dall'esercizio abituale di un'attività, autonomamente organizzata.

    La Cassazione con la sentenza 9451/2016 ha peraltro chiarito cosa si intenda per autonoma organizzazione.

    Ora, con la riforma introdotta dalla legge di bilancio 2022, l'esclusione dal tributo si estende a tutte le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni, a prescindere dalla sussistenza o meno dell'autonoma organizzazione. 

    Fino al 2021, non possono che operare le previgenti disposizioni, le quali sancivano l’esonero dal tributo esclusivamente in assenza di autonoma organizzazione

    Pertanto non esiste alcuna possibilità di sospensione, da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'attività di riscossione, in relazione alle persone fisiche che hanno svolto, prima del 1° gennaio 2022, la propria attività avvalendosi di autonoma organizzazione.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Tax credit musica spese 2022: al via le domande per accedere al bonus

    Dal 15 maggio al 14 luglio 2023, le imprese interessate possono presentare domanda online utilizzando, all’interno della piattaforma DGCOL, la modulistica per il riconoscimento del tax credit musica, per i costi sostenuti nel 2022. 

    Lo ha comunicato il Ministero della Cultura con un avviso pubblicato l'11 maggio 2023 sul sito istituzionale della direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura.

    Si tratta del credito d’imposta del 30% previsto a favore:

    • delle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali
    • nonché delle imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli musicali dal vivo, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso al beneficio,

    sui costi sostenuti nel 2022, per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali.

    Come inviare la domanda del tax credit musica

    Per accedere al contributo, secondo quanto definito dal decreto direttoriale del 10 maggio 2023, è necessario, a pena di inammissibilità, che la domanda sia:

    • presentata utilizzando la piattaforma informatica online, disponibile al link https://doc.cultura.gov.it
    • firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente. La firma digitale è necessaria anche in caso di accesso tramite SPID;
    • completa della documentazione prevista nel D.I. del 13 agosto 2021 e ss.mm.ii. e ulteriormente specificata all’interno della piattaforma;
    • presentata entro il 14 luglio 2023. Al fine del rispetto dei termini, fa fede la data di invio rilevabile dalla piattaforma DGCOL e riportata nella PEC generata automaticamente dalla medesima piattaforma al termine della compilazione della modulistica on-line.

    Al seguente link: “DGCOL – Materiali utili” “DGCOL – Materiali utili” è disponibile il manuale per la compilazione delle domande

    Parallelamente all’invio della domanda online, sarà inoltre necessario consegnare il supporto fisico dell’opera, oggetto della richiesta di beneficio:

    • alla Direzione generale Cinema e audiovisivo a mezzo raccomandata A/R, indirizzata alla D.G. Cinema e audiovisivo – Servizio I – Tax credit Musica
    • oppure tramite consegna a mano, in busta chiusa, con indicazione “Allegato istanza credito d’imposta, art. 7 D.L. n. 91/2013 – DI 13 agosto 2021 e ss.mm.ii".

    Le modalità applicative del tax credit sono state definite originariamente dal decreto interministeriale 2 dicembre 2014 che, in seguito alle modifiche normative intercorse nel tempo, è stato sostituito dal D.I. MIC-MEF n. 312 del 19 agosto 2021, modificato, da ultimo dal decreto interministeriale Mic-Mef n. 147/2023.