• Dichiarazione 730

    Modello 730/2023: la dichiarazione congiunta

    I lavoratori dipendenti e i pensionati possono presentare la dichiarazione con il modello 730. 

    Il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente:

    • non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice;
    • ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
    • se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

    Modello 730/2023: quando è possibile la dichiarazione congiunta

    Se entrambi i coniugi possiedono solo redditi indicati nel precedente paragrafo “Chi può presentare il modello 730” e almeno uno dei due può utilizzare il modello 730, i coniugi possono presentare il modello 730 in forma congiunta.

    Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2023 sono:

    • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
    • persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
    • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
    • sacerdoti della Chiesa cattolica;
    • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
    • persone impegnate in lavori socialmente utili;
    • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi:
      • – al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo;
      • – a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
    • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente
    • all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se
    • il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2022 al mese di giugno dell’anno 2023;
    • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), Irap e Iva.

    Non è invece possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

    Modello 730/2023: istruzione pratiche

    Nella dichiarazione congiunta va indicato come “dichiarante”:

    • il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, 
    • oppure quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta negli altri casi.

    Se viene presentata la dichiarazione congiunta, il contribuente che intende far eseguire le operazioni di conguaglio al proprio datore di lavoro o ente pensionistico deve barrare entrambe le caselle “Dichiarante” e “Dichiarazione congiunta”, mentre il coniuge deve barrare solo la casella “Coniuge dichiarante”.

    Attenzione al fatto che, in caso di dichiarazione in forma congiunta le schede per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef sono inserite dai coniugi in due distinte buste. Su ciascuna busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta. 

    Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando “Scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef”, il cognome, il nome e il codice fiscale del contribuente.

    La scheda deve essere consegnata anche se non viene espressa alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici.

    Attenzione: i contribuenti che presentano la dichiarazione congiunta devono compilare ciascuno nel proprio modello il rigo F1, indicando:

    • l’importo degli acconti versati con riferimento alla propria Irpef e alla propria addizionale comunale all’Irpef e alla propria cedolare secca.

    Se anche la precedente dichiarazione è stata presentata in forma congiunta è possibile ricavare dalla Certificazione Unica 2023 gli importi degli acconti dovuti dal dichiarante e dal coniuge.

  • Contenzioso Tributario

    Processo tributario telematico: stop all’obbligo di firma digitale sugli allegati

    Pubblicato in GU n 102 del 3 maggio il Decreto 21 aprile 2023 del MEF  con Modifiche alle specifiche tecniche previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto 23 dicembre 2013, n. 163, concernente il «Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n 111.

    Ricordiamo che già con un avviso pubblicato sul Portale della Giustizia Telematica, il MEF informava del fatto che, con il decreto di cui si tratta sono state apportate modifiche al decreto ministeriale 4 agosto 2015, che individua le regole tecniche del processo tributario telematico previste dall'articolo 3, comma 3, del regolamento 23 dicembre 2013, n. 163. 

    Inoltre, si riepiloga che, dal 1° luglio 2019, sussiste l'obbligo di notificare e depositare gli atti processuali, i documenti ed i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematica, mentre per i soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica (entro un valore complessivo della controversia inferiore a Euro 3.000) l'utilizzo del PTT è facoltativo.

    Nel dettaglio, il comunicato MEF ha specificato che l’aggiornamento delle regole tecniche per il deposito telematico degli atti/documenti riguarda:

    • l’eliminazione dell’obbligo della firma digitale sugli allegati al momento del deposito; la firma andrà comunque apposta sul file dell’atto processuale principale da depositare ovvero sul ricorso o sull’atto di costituzione in giudizio e sulla memoria illustrativa,
    • la previsione nel sistema di controlli bloccanti di integrità, dimensioni e formati sui file durante la fase del loro caricamento;
    • la trasmissione di atti processuali, con sottoscrizioni digitali plurime, a condizione che almeno una di esse risulti valida;
    • l’accettazione a sistema dei file nel formato EML (Electronic mail);
    • la previsione della validità della firma PADES, già consentita dal sistema insieme alla firma CADES (Cfr. circolare 1/DF del 4 luglio 2019).

    Il PTT consentirà, inoltre, di depositare esclusivamente allegati anche non firmati digitalmente, mediante una nota di deposito documenti generata dal sistema.

    Attenzione al fatto che, le nuove disposizioni entrano in vigore il 15 maggio 2023.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Crediti d’imposta edilizi residui: come fare per fruirne in 10 quote annuali

    Con Provvedimento del 18.04.2023 n. 132123, l'Agenzia delle Entrate detta le istruzioni in merito alle modalità di fruizione in 10 rate annuali dei crediti d'imposta non ancora utilizzati derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura, relativi alle detrazioni spettanti per alcuni interventi edilizi, in particolare:

    • Superbonus, 
    • Sismabonus 
    • e Bonus barriere architettoniche, 

    come previsto dal decreto “Aiuti-quater” (articolo 9, comma 4, DL n. 176/2022). 

    La quota residua di ciascuna rata annuale dei suddetti crediti d’imposta, non utilizzata in compensazione, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria. Tale scelta è irrevocabile.

    La ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite: 

    • agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus
    • agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti:
      • dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023 relative al Superbonus
      • nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative agli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche e al Sismabonus.

    Comunicazione all'Agenzia per la fruizione in 10 rate annuali dei crediti d'imposta residui

    Ai fini della ripartizione, il fornitore o il cessionario titolare dei crediti comunica all’Agenzia delle entrate:

    • la tipologia di credito, 
    • la rata annuale da ripartire nei successivi dieci anni 
    • e il relativo importo. 

    La Comunicazione potrà essere inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, denominato “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, a decorrere dal 2 maggio 2023

    Mentre a decorrere dal 3 luglio 2023, l'invio potrà essere effettuato anche avvalendosi di un intermediario abilitato.

    Per accedere alla piattaforma, dopo l’autenticazione seguire il percorso “Servizi – Agevolazioni” e quindi cliccare sul collegamento “Piattaforma Cessione Crediti”.

    La comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti, purché derivanti dalle comunicazioni delle opzioni.

    Ciascuna nuova rata annuale risultante dalla ripartizione della rata originaria può essere utilizzata esclusivamente in compensazione tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento e non può essere ceduta a terzi, né ulteriormente ripartita, utilizzando i seguenti codici tributo:

    • “7771” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”;
    •  “7772” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”; 
    • “7773” denominato “ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022”,

    istituiti con Risoluzione n. 19 del 2 maggio 2023.

    La quota del credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere fruita negli anni successivi o richiesta a rimborso.

    Utilizzo

    Allegati:
  • Definizione Liti pendenti

    Liti pendenti e definizione agevolata: chiarimenti sulla spettanza

    Con Risposta a interpello n 306 del 24 aprile le Entrate forniscono dei chiarimenti sulla definizione agevolata delle liti pendenti specificando che, se il ricorso introduttivo della lite che l'istante intende regolarizzare è stato notificato al solo agente della riscossione e al 1° gennaio 2023 l'Agenzia non era parte del conseguente giudizio, né era stata chiamata per integrare il contraddittorio non è possibile accedere all’istituto definitorio.

    Nel dettaglio, l'istante, con riferimento all'anno d'imposta 2017, nel 2021 riceveva «un  primo avviso bonario ex art. 36bis (rivelatosi errato negli importi), il quale ­ in seguito  all'istanza di autotutela presentata dalla Società ­ veniva sostituito da un nuovo avviso bonario in data […] 2021. Tale secondo avviso bonario, secondo l'Agenzia delle Entrate  […] era definito  con le sanzioni ridotte in modo asseritamente ''tardivo''; cosa che portava all'emissione di una cartella di pagamento in data […] 2022 (si precisa che la consegna del ruolo all'Ente della riscossione è avvenuta in data […] giugno 2022: all. n. 3). La  Società  opponeva  tale  cartella  di  pagamento  avanti  la  Corte  di  Giustizia  Tributaria […] con ricorso notificato in data […] ottobre 2022 alla sola Agenzia delle  Entrate ­ Riscossione (all. n. 4). Il deposito del predetto ricorso avveniva in data […] novembre 2022 […]. Data l'esistenza nel citato ricorso di diverse censure rivolta sia all'Ente impositore, che all'Agente della Riscossione, quest'ultimo era costretto ad operare la litis denuntiatio prevista dall'art. 39 del D.Lgs. 112/1999 nei confronti dell'Agenzia dell'Entrate […], la quale si costituiva volontariamente nel processo in data […] gennaio  2023 (all. n. 7).». 

    Volendo aderire alle misure previste dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'istante formula il seguente quesito: 

    1) «il riferimento ''alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui  è parte l'Agenzia delle Entrate'' (comma 186) richiede che l'Agenzia delle Entrate sia  parte del giudizio nel momento di entrata in vigore della Legge (1° gennaio 2023) oppure è sufficiente che lo diventi, anche attraverso un suo intervento volontario, entro la data  in cui viene presentata la domanda di definizione agevolata?»; 

    Le Entrate specificano che, come ricordato anche dall'istante, le misure sulla c.d. ''Tregua fiscale'', contenute nell'articolo  1  della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  sono  state  oggetto di  diversi documenti di prassi emanati dall'Agenzia delle entrate. 

    In particolare, la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 ha chiarito tra l'altro, che: 

    a) «possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi»; 

    b) per «identificare le liti in cui è parte l'Agenzia delle entrate, si fa riferimento alle  sole  ipotesi  in  cui  quest'ultima  sia  stata  evocata  in giudizio  o,  comunque,  sia  intervenuta. Da ciò consegue che non sono definibili le liti nelle quali l'Agenzia delle entrate, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stata destinataria dell'atto di impugnazione e non sia stata successivamente chiamata  in giudizio né sia intervenuta volontariamente».

    Dai chiarimenti resi emerge che per identificare le liti definibili occorre, dunque, fare riferimento alla nozione di parte in senso formale, risultando necessario che al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge n. 197 del 2022, l'Agenzia delle entrate  abbia lo status di parte processuale in quanto destinataria del ricorso o intervenuta nel  relativo giudizio, volontariamente o perché chiamata in causa. 

    Nel  caso  di  specie,  ricordato  che  il  ricorso  introduttivo  della  lite  che  l'istante  intende definire è stato notificato al solo agente della riscossione e che, al 1° gennaio  2023, l'Agenzia delle entrate non era parte del conseguente giudizio, né ivi evocata  ­intervenendovi ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 solo successivamente ­ le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 186 a 205, della  legge n. 197 del 2022 non possono trovare applicazione.

    Allegati:
  • Definizione Liti pendenti

    Liti pendenti: chiarimenti ADE sulla conciliazione “fuori udienza”

    Con la Circolare n 9 del 19 aprile 2023, l'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per i contribuenti che intendono accedere alla Conciliazione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla legge di Bilancio 2023 (commi da 206 a 212).

    La circolare illustra l’ambito applicativo della misura e le modalità di accesso. 

    In particolare, dopo le modifiche introdotte dal Dl n. 34/2023, la conciliazione agevolata è applicabile alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023, mentre il termine per la sottoscrizione dell’accordo con cui si perfeziona la conciliazione totale o parziale è prorogato al 30 settembre 2023. 

    Nell’accordo sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. 

    A questo proposito, la circolare ricorda che è prevista la possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale (fino a 20 rate di pari importo).

    Le Entrate con la circolare forniscono cenni sulla procedura conciliativa “fuori udienza” che permette di definire con:

    • un abbattimento delle sanzioni a un diciottesimo del minimo 
    • e l’ulteriore beneficio di una rateazione in cinque anni 

    le controversie tributarie pendenti davanti alle Corti di giustizia tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, che hanno ad oggetto atti impositivi.

    La Circoalre specifica che il comma 206 prevede la possibilità di definire la controversia sottoscrivendo un accordo conciliativo ai sensi dell’articolo 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (di seguito: “articolo 48”). 

    L’articolo 48 disciplina la conciliazione fuori udienza, istituto novellato dalla riforma del processo tributario di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, e per il quale sono state fornite indicazioni con la circolare n. 38/E del 29 dicembre 2015. 

    La norma dispone, al comma 1, che «se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia».

     Nella richiamata circolare n. 38/E del 2015, par. 1.11.2, si è precisato che si tratta di una «proposta di conciliazione alla quale l’altra parte abbia previamente aderito» che ciascuna delle parti è legittimata a depositare in giudizio, di primo o di secondo grado, ai fini della definizione della controversia. 

    È stato, altresì, chiarito che «La nuova disposizione non fissa un termine per il deposito dell'accordo di conciliazione, che invece la pregressa disciplina individuava nella data di trattazione in camera di consiglio o di discussione in pubblica udienza del giudizio di primo grado. Ciononostante, si ritiene che un limite temporale sia comunque rappresentato dal momento in cui la causa è trattenuta in decisione, superato il quale apparirebbe vanificato lo scopo deflattivo del contenzioso a cui è preordinata la conciliazione. Pertanto, il deposito della proposta preconcordata deve avvenire non oltre l’ultima udienza di trattazione, in camera di consiglio o in pubblica udienza, del giudizio di primo o di secondo grado.»

    Ai sensi del comma 2 dell’articolo 48, se sussistono le condizioni di ammissibilità della conciliazione, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, che può essere anche parziale ove l’accordo riguardi solo una parte della pretesa erariale e, in tal caso, si procederà alla trattazione della causa in ordine alle questioni ancora in contestazione. 

    Il comma 4 dell’articolo 48, infine, dispone che «La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento» 

     Ai sensi del successivo articolo 48-ter del d.lgs. n. 546 del 1992, la conciliazione comporta la riduzione delle sanzioni amministrative applicabili al quaranta, oppure al cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, a seconda che l’accordo si perfezioni nel corso del primo o del secondo grado di giudizio. 

    L’accordo raggiunto, avente efficacia novativa del precedente rapporto, può essere eseguito anche mediante versamenti in forma rateale, secondo le modalità stabilite per l’accertamento con adesione dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 2185 , e costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore. 

    Il mancato pagamento delle somme dovute dal contribuente legittima l’ufficio al recupero dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, e all’applicazione della sanzione, maggiorata, prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quater: perchè mi conviene aderire?

    La Rottamazione quater è la ormai nota definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di bilancio 2023.

    Data ultima per aderire alla agevolazione è il 30 aprile 2023, ma con un comunicato stampa, il MEF ha informato della proroga al 30 giugno.

    Ricordiamo che, i contribuenti che aderiscono alla “rottamazione” dei debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, verseranno il solo importo del debito residuo senza corrispondere:

    • le sanzioni, 
    • gli interessi di mora, 
    • quelli iscritti a ruolo e l’aggio, 
    • mentre le multe stradali potranno essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio. 

    Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni. Attenzione che, in base alla proroga verrà rideterminato anche il calendario dei pagamenti. Leggi anche Rottamazione quater 2023: prorogato al 30 giugno il termine per le domande.

    L'adesione alla Rottamazioe quater, oltre ai vantaggi su elencati, ne prevede altri rispetto procedure di recupero che la Riscossione può attivare sui debiti oggetto della definizione agevolata.

    Alla Agenzia riscossione veniva domandato quanto seugue:

    • " Se presento la domanda di adesione alla definizone agevolata, cosa succede alle procedure attivate o attivabili dalla Riscossione per il recupro dei debiti indicati nella domanda?"

    Con una faq, aggiornata al 19 aprile, l'agenzia ha specificato che in seguito alla presentazione della domanda di adesione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):

    • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
    • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda;

    Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

  • Agevolazioni Covid-19

    Bonus 200-150 euro pensionati: revisione delle sedi territoriali

    Con il messaggio interno 1462 del 19 aprile INPS  da le indicazioni per l'intervento delle sedi Inps  per i casi di mancata erogazione dei  bonus da 200 e 150 euro dei Decreti Aiuti nn. 50 e 144 2022 destinati ai pensionati. Erano interessati  i titolari di assegni con decorrenza entro il 1 ottobre 2022.

     Viene specificata in particolare la  nuova procedura prevista per le sedi territoriali  nei casi in cui l'indennità una tantum  non sia stata erogata automaticamente con la procedura centralizzata,  per superamento dei limiti reddituale oppure per mancanza di informazioni  negli archivi centrali .

    Si ricorda che  ai fini del rispetto dei  limiti reddituale fissato, pari a 35mila euro  per l'indennità da 200 euro e 20mila euro per i successivi 150 del decreto Aiuti bis   sono stati considerati

    • redditi da Certificazioni Uniche 2022 (periodo d'imposta 2021) emesse dall'Inps; 
    • redditi da flussi UniEmens;
    • redditi derivanti da rapporti di collaborazione soggetti all'iscrizione in Gestione separata; 
    • redditi inseriti manualmente.

    Vengono considerati   tutti i redditi  imponibili Irpef  o ad  imposte sostitutive (ad es. "cedolare secca") mentre non si calcolano i redditi esenti da Irpef (pensioni di guerra, rendite Inail, pensioni/indennità degli invalidi civili, pensione non riversibile ai sordi e relativa indennità, pensione non riversibile ai ciechi e relativa indennità, trattamenti di famiglia, eccetera) ,  reddito della casa di abitazione e arretrati soggetti a tassazione separata

    I pagamenti  eventualmente dovuti saranno effettuati separatamente dalla prestazione pensionistica o assistenziale 

    Il messaggio annuncia infine che  è in corso di implementazione anche una applicazione per l'inserimento della  rinuncia ai bonus  da parte del cittadino; da sottolineare che puo essere  inserita anche nel caso in cui i benefici siano già stati erogati.