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Decreto Carburanti: sanzioni fino a 2.000 euro per chi non espone i prezzi
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, la Legge n 23 del 10 marzo 2023 di conversione del Decreto legge del 14.01.2023 n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico".
Attenzione al fatto che, la legge in oggetto entra in vigore il 16 marzo.
Decreto Carburanti: le sanzioni per chi non espone i prezzi
In merito ai prezzi dei carburanti il decreto reca norme per scongiurare speculazioni e aumenti indiscriminati nei prezzi dei carburanti.
In particolare, si prevede che:
- al fine di garantire un'adeguata diffusione presso l'utenza dei dati comunicati e delle medie dei prezzi pubblicate, il Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sviluppa e rende disponibile gratuitamente, mediante un soggetto in house ovvero sulla base di convenzioni stipulate con amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza, un'applicazione informatica, fruibile per mezzo di dispositivi portatili, che consenta la consultazione dei prezzi medi dei carburanti, nonché dei prezzi praticati dai singoli esercenti, tramite apposite funzioni di selezione, anche su base geografica, a disposizione degli utenti;
- in caso di violazione degli obblighi di comunicazione, come specificati dal decreto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 2.000, tenuto conto anche del livello di fatturato dell'esercente, per il giorno in cui la violazione si è consumata. Ricordiamo che, ai sensi dell'art 1 comma 3 gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, espongono con adeguata evidenza cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento definiti
- ove la violazione degli obblighi di comunicazione sia reiterata per almeno quattro volte, anche non consecutive, nell' arco di sessanta giorni, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo da uno a trenta giorni;
- la sanzione si applica, con i medesimi importi e modalità anche in caso di violazione dell'obbligo di esposizione del prezzo medio;
- l'accertamento delle violazioni è effettuato dal Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dei poteri di accertamento tenuto conto dei dati rilevati dal Ministero delle imprese e del made in Italy e pubblicati nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero.
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Certificazione Unica 2023: sanzioni per omessa presentazione
E' scaduto 16 marzo il termine per l'invio della CU 2023 e entro la stessa scadenza il datore di lavoro dovrà rilasciare una copia del modello al percettore delle somme.
In caso di annullamento e sostituzione nei termini vi sono 5 ulteriori giorni per provvedere all'invio senza sanzioni.
In proposito leggi: Certificazione Unica 2023: annullamento e sostituzione nei termini.
Ricordiamo che con il Provvedimento n 14392 del 17 gennaio 2023, le Entrate hanno approvato il Modello di Certificazione Unica 2023 che i sostituti d’imposta devono utilizzare in riferimento ai redditi erogati ai propri lavoratori subordinati e parasubordinati nel periodo d’imposta 2022.
Vediamo le modalità di presentazione e le sanzioni nel caso in cui non si adempia entro il 16 marzo.
Certificazione Unica 2023: modalità di presentazione
La presentazione avviene esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso:
- a) direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione;
- b) tramite un intermediario abilitato.
La presentazione si considera effettuata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica immediatamente dopo l’invio.
Nel dettaglio, un messaggio conferma solo l’avvenuta ricezione del file e soltanto in seguito, fornisce all’utente una ricevuta attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della comunicazione.
Pertanto, soltanto quest’ultima ricevuta costituisce la prova dell’avvenuta presentazione della comunicazione.
Certificazione Unica 2023: le sanzioni per omessa dichiarazione
Il sostituto d'imposta entro il 16 marzo deve effettuare l’invio telematico delle certificazioni all’Agenzia delle Entrate (il termine scade al 31 ottobre 2023 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con il modello 730).
Entro la stessa scadenza il datore di lavoro dovrà rilasciare una copia del modello al percettore delle somme, nella versione sintetica.
Sarà possibile effettuare, senza sanzioni, fino al 21 marzo, correzioni alle CU inviate nei termini.
Nel caso in cui si ommettesse di inviare la CU 2023 oppure in caso di errore nella presentazione la sanzione è pari a:
- 100 euro per ogni CU, con un massimo di 50.000 euro,
- 33,33 euro per ogni CU, con un massimo di 20.000 euro se la CU è trasmessa corretta entro 60 giorni dal termine di presentazione.
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Liti pendenti Dogane: pubblicate le regole per le domande
Con un comunicato stampa del 15 marzo le Dogane annunciano la pubblicazione della Determinazione n 141685 del 14 marzo, con le istruzioni operative per i contribuenti per definire in modalità agevolata le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
La determinazione, adottata in attuazione dell’art. 1, commi da 186 a 203, della Legge di bilancio (Legge n. 197 del 2022), è corredata da una circolare esplicativa che guiderà gli interessati nella compilazione della domanda di definizione agevolata.
In proposito leggi anche: Definizione agevolata: le Dogane incluse dalla Legge di Bilancio 2023.
In particolare le Dogane:
- con Circolare n. 9 del 14 marzo pubblicano chiarimenti sulle Definizione agevolata delle liti pendenti in cui essa è parte,
- con la Determina n 141685 del 14 marzo pubblicano il modello e le istruzioni per inviare dal 22 marzo le domande di adesione.
Definizione agevolata Liti pendenti Dogane: domande on line dal 22 marzo
Viene specificato che le domande di definizione agevolata dovranno essere trasmesse:
- a partire dal 22 marzo 2023,
- esclusivamente in via telematica,
- accedendo alla apposita sezione del sito internet www.adm.gov.it,
- l’accesso alla procedura telematica sarà possibile previa autenticazione tramite le modalità di identità digitale SPID/CNS/CIE.
Scarica qui il Modello per domanda liti pendenti Dogane
Inoltre, nella medesima sezione saranno resi disponibili, per ciascuna domanda trasmessa, i dati necessari per il pagamento degli importi dichiarati come dovuti.
Anche prima della presentazione della domanda e del versamento degli importi dovuti, il contribuente può fare istanza al giudice di sospensione della controversia, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.
In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro tale data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e prova del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
E' bene specificare che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata entro il termine e con le modalità indicate.
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. L’eventuale diniego della definizione agevolata è notificato al contribuente entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.
Allegati: -
Riforma fiscale: anticipazioni sulla tassazione dei risparmi
Con un comunicato del 13 marzo il Governo informa dell'avvio del confronto con le Parti sociali sul tema della Riforma Fiscale.
In particolare, in vista dell’approvazione del Disegno di Legge Delega, martedì 14 marzo a partire dalle ore 14.00, sono stati ricevuti a Palazzo Chigi i rappresentanti delle sigle sindacali.
Inoltre, mercoledì 15 marzo a partire dalle ore 9.30, verranno incontrati i rappresentanti delle Associazioni di categoria e degli Ordini professionali.
Il Governo sarà rappresentato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, dal Vice Ministro, Maurizio Leo e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.
Riforma fiscale: tassazione redditi natura finanziaria
In tema di tassazione dei redditi di natura finanziaria il Vice Ministro Leo ha dichiarato alla stampa:
"Andremo a definire una sola categoria di redditi di natura finanziaria, tassati per cassa e permetteremo di dedurre le perdite, con la possibilità di riporto fino al quarto anno successivo."
In particolare, la bozza del disegno di legge della delega fiscale all'articolo 5 rubricato "Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche" sulla tassazione dei redditi di natura finanziaria prevede quanto segue:
- l'armonizzazione della relativa disciplina prevedendo un'unica categoria reddituale mediante l'elencazione delle fattispecie che costituiscono redditi di natura finanziaria con riferimento all'ipotesi attualmente configurabili come redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria prevedendo norme di chiusura volte a garantire l'omnicomprensività della categoria,
- la determinazione dei redditi di natura finanziaria sulla base del principio di cassa con possibilità di compensazione ricomprendendo oltre alle perdite derivanti dalla liquidazione di società ed enti e da qualsiasi rapporto avente ad oggetto l'impiego del capitale anche i costi e gli oneri inerenti,
- la previsione di un'imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali almeno sui redditi di natura finanziaria attualmente soggetti ad un prelievo a monte a titolo definitivo,
- il mantenimento del livello di tassazione attualmente previsto per i redditi derivanti da titoli di Stato ed equiparati,
- l'applicazione di un'imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi di natura finanziaria realizzati nell'anno solare ottenuto sommando algebricamente i redditi finanziari positivi con i redditi finanziari negativi con possibilità di riportare le eccedenze negative nei periodi di imposta successivi a quello di formazione,
- la previsione di un obbligo dichiarativo dei redditi di natura finanziaria da parte del contribuente con la possibilità di optare per l'applicazione di modalità semplificate di riscossione dell'imposta attraverso intermediari autorizzati con i quali sussistono stabili rapporti e senza obbligo di successiva dichiarazione dei medesimi redditi,
- la previsione di un obbligo di comunicazione all'agenzia delle entrate per i soggetti che intervengono nella riscossione dei redditi di natura finanziaria per i quali il contribuente non ha scelto il regime opzionale,
- la razionalizzazione della disciplina in materia di rapporti finanziari basati sull'utilizzo di tecnologie digitali,
- la revisione del sistema di tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche complementari secondo il principio di cassa con possibilità di compensazione prevedendo la tassazione del risultato realizzato annuale della gestione con mantenimento di un'aliquota d'imposta agevolata in ragione della finalità pensionistica,
- applicazione dell'imposta sostitutiva in misura agevolata sui redditi di natura finanziaria conseguiti dagli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 94 numero 509 e del decreto legislativo 10 Febbraio 96 numero 103.
Si attendono novità sulla data prevista per il Consiglio dei Ministri da convocare per la discussione e approvazione del Disegno di legge
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Decreto carburanti 2023 convertito in legge: ecco il testo coordinato in pdf
Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, la legge del 10 marzo 2023 n. 23 di conversione del decreto legge del 14.01.2023 n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonche' di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico".
La legge entra in vigore il 16 marzo, giorno successivo alla sua pubblicazione in GU.
Scarica il testo del decreto n. 5/2023 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, stampate con caratteri corsivi.
Il testo prevede misure di controllo sui prezzi finali dei carburanti per autotrazione e una nuova detassazione fino a 200 euro sui buoni acquisto di carburante per i lavoratori dipendenti.
Viene inoltre rifinanziato il fondo per il bonus trasporti da 60 euro per gli abbonamenti al trasporto pubblico locale.
Più in particolare:
- il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.
- La modalità delle comunicazione del prezzo di vendita praticato da parte degli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile, da effettuarsi al variare, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato e comunque con frequenza settimanale, anche in mancanza di variazioni, nonché le caratteristiche e le modalità di esposizione dei cartelloni contenenti le informazioni sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
- le sanzioni amministrative in caso di violazione, da parte degli esercenti, degli obblighi di comunicazione e pubblicità dei prezzi, variano con importi da euro 200 a euro 2.000, tenuto conto anche del livello di fatturato dell’esercente, per il giorno in cui la violazione si è consumata. Ove la violazione degli obblighi di comunicazione sia reiterata per almeno quattro
volte, anche non consecutive, nell’arco di sessanta giorni, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo da uno a trenta giorni. La sanzione di cui al primo periodo si applica, con i medesimi importi e modalità, anche in caso di violazione dell’obbligo di esposizione del prezzo medio. - viene istituita una Commissione di allerta rapida per la sorveglianza dei prezzi finalizzata ad analizzare – nel confronto con le parti – le ragioni dei turbamenti e definire le iniziative di intervento urgenti.
- al fine di mitigare l'impatto dei caro energia sui costi di trasporto per studenti e lavoratori, è istituito un fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 per il riconoscimento di buoni per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale con valore massimo di 60 euro.
- in presenza di un aumento eventuale del prezzo del greggio e quindi del relativo incremento dell’IVA in un quadrimestre di riferimento, il maggiore introito incassato in termini di imposta dallo Stato potrà essere utilizzato per finanziare riduzioni del prezzo finale alla pompa.
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Impegno a trasmettere la dichiarazione dei redditi: come funziona
Il rilascio al contribuente dell’impegno a trasmettere la dichiarazione dei redditi è obbligatorio, anche se non espressamente richiesto.
Osserviamo come, nel Modello Redditi PF 2023, ma le regole valgono anche per gli altri modelli dichiarativi, vi è una sezione apposita denominata "Impegno alla presentazione telematica" che va compilata nel caso in cui il contribuente invii la propria dichiarazione dei redditi tramite un intermediario abilitato.
Un riepilogo delle regole.
Impegno a trasmettere la dichiarazione dei redditi: istruzioni
Il riquadro "Impegno alla presentazione telematica" deve essere compilato e sottoscritto dall’incaricato che presenta la dichiarazione in via telematica.

L’incaricato deve:
- indicare il proprio codice fiscale;
- riportare nella casella “Soggetto che ha predisposto la dichiarazione”,
- il codice “1” se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente
- o il codice “2” se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l’invio;
- barrare la casella “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione”, qualora accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire l’avviso relativo agli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione;
- barrare la casella “Ricezione altre comunicazioni telematiche”, qualora accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire ogni comunicazione riguardante possibili anomalie presenti nella dichiarazione e nei relativi allegati;
- riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a presentare la dichiarazione, ovvero dell’impegno cumulativo;
- apporre la firma.
Gli intermediari, individuati ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, sono obbligati a trasmettere, per via telematica, all’Agenzia delle Entrate, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia quelle predisposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica.
Impegno a trasmettere la dichiarazione dei redditi: i documenti
Sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, gli intermediari abilitati, devono:
- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione è stata consegnata già compilata o verrà da esso predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto, seppure rilasciato in forma libera. Se il contribuente ha conferito l’incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni, l’incaricato deve rilasciare al dichiarante, anche se non richiesto, l’impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L’impegno si intende conferito per la durata indicata nell’impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salvo revoca espressa da parte del contribuente;
- rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l’originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento. Detta comunicazione di ricezione telematica costituisce per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all’originale della dichiarazione e alla restante documentazione per il periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in cui possono essere effettuati gli eventuali controlli;
- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ai fini dell’eventuale esibizione in sede di controllo.
Attenzione al fatto che, al contribuente spetta il compito di verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell’intermediario, segnalando eventuali inadempienze a qualsiasi ufficio della regione in cui è fissato il proprio domicilio fiscale e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.
Impegno a trasmettere la dichiarazione: violazioni e sanzioni
La data da apporre sull’impegno alla trasmissione telematica segue delle regole precise, la cui violazione comporta sanzioni, da parte dell’Amministrazione finanziaria.
In particolare:
- le dichiarazioni consegnate agli intermediari successivamente al termine previsto per la presentazione, in via telematica, devono essere trasmesse entro 30 giorni dalla data contenuta nell’impegno alla trasmissione rilasciato al contribuente.
- per gli impegni alla trasmissione telematica rilasciati antecedentemente al termine previsto per la presentazione telematica del modello dichiarativo, occorrerà trasmettere telematicamente il modello nel termine ultimo previsto per la presentazione in via telematica.
Esempio 1
- Anno d’imposta 2020
- Dichiarazione consegnata dal contribuente all’intermediario il 15 dicembre 2021 (successivamente al termine per la trasmissione)
- Rilascio impegno impegno alla trasmissione in data 15 dicembre 2021
- Trasmissione della dichiarazione entro i successivi 30 giorni.
Esempio 2
- Anno d’imposta 2020,
- Dichiarazione consegnata dal contribuente all’intermediario il 10 giugno 2021,
- Rilascio dell'impegno in data 10 giugno 2021
- Trasmissione dichiarazione entro il 30 novembre 2021.
La sanzione edittale è di euro 516, tranne in caso di presentazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, nel cui caso viene ridotta della metà ossia euro 258.
Leggi: Sanzioni intermediario in caso di omessa o tardiva dichiarazione.
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Modello Redditi SC 2023: novità del quadro RQ
Le Entrate in data 13 marzo pubblicano un chiarimento in merito al quadro RQ del Modello Redditi SC 2023 approvato con il Provvedimento n. 555523 del 28 febbraio.
Nel dettaglio, si domandava quali siano i casi in cui l'opzione di "Affrancamento quote di OICR" possa essere esercitata dai soggetti tenuti alla presentazione del modello REDDITI SC.
La nuova sezione XXVI "Affrancamento quote di OICR" del Quadro RQ del Modello redditi SC 2023 è riservata ai soggetti che intendono optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi dell’art. 1, commi 112 e 113, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Affrancamento quote di OICR: chi esercita opzione nel quadro RQ?
Viene specificato che, l’opzione introdotta dall’art. 1, commi 112 e 113, della legge n. 197 del 2022 consente di considerare realizzati:
- i redditi di capitale (di cui all’art. 44, comma 1, lett. g), del TUIR)
- e i redditi diversi (di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-ter del TUIR)
derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio a condizione che:
- sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l’aliquota del 14 per cento,
- la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.
Poiché l’opzione esplica effetti con riguardo esclusivamente ai redditi di capitale e diversi, e non anche con riguardo al reddito d’impresa, ne consegue che la sezione XXVI del quadro RQ del modello REDDITI SC 2023 può essere utilizzata eventualmente solo:
- dalle società ed enti commerciali non residenti di cui all’art. 73, comma 1, lett. d) del TUIR.
Per tali soggetti, infatti, il comma 3 dell’art. 151 del medesimo testo unico dispone che i redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad eccezione dei redditi d’impresa di cui all’art. 23, comma 1, lett. e) (ai quali si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 152), concorrono a formare il reddito complessivo e sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I, relative alle categorie nelle quali rientrano.
Detta sezione non può, invece, essere utilizzata dalle società ed enti commerciali residenti per i quali, ai sensi dell’art. 81 del TUIR, il reddito prodotto da qualsiasi fonte provenga è considerato reddito d'impresa.
L’imposta sostitutiva sui redditi, di carattere opzionale, introdotta dell’articolo 1, commi 112 e 113, legge di bilancio 2023, è applicabile esclusivamente ai redditi di capitale e diversi, e non al reddito d’impresa.