• Riforma fiscale

    Riforma fiscale 2025: nuove modifiche a IRPEF, IRES e Statuto del contribuente

    Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19.12.2025 il nuovo decreto legislativo correttivo e integrativo, Dlgs del 18.12.2025 n. 192, nell’ambito della riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023), contenente modifiche a IRPEF, IRES, fiscalità internazionale, successioni e donazioni, imposta di registro, Statuto dei diritti del contribuente, riscossione e sanzioni tributarie. 

    Il provvedimento reca appunto disposizioni integrative e correttive in materia di:

    • IRPEF e IRES
    • fiscalità internazionale, 
    • imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro

    nonché di modifica:

    • allo statuto dei diritti del contribuente 
    • e ai testi unici:
      • delle sanzioni tributarie amministrative e penali
      • dei tributi erariali minori
      • della giustizia tributaria 
      • e in materia di versamenti e di riscossione.

    Scarica il testo del dlgs del 18 dicembre 2025 n. 192

    Si tratta di un intervento molto articolato che integra e corregge il D.Lgs. 192/2024 (revisione IRPEF-IRES) e diversi Testi Unici già varati nel 2023-2025, completando il quadro della riforma fiscale inaugurata con la legge delega n. 111/2023.

    Principali novità del decreto correttivo

    IRPEF: nuovi criteri per individuare i familiari fiscalmente rilevanti

    Il decreto riscrive il comma 4-ter dell’art. 12 TUIR. La modifica è rilevante perché amplia e chiarisce la platea dei soggetti considerati “familiari” quando una norma fiscale richiama l’articolo 12, anche senza che spetti una detrazione per carichi di famiglia.

    Saranno sempre considerati, a prescindere dal diritto alla detrazione:

    • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
    • i figli (anche naturali riconosciuti, adottivi, affiliati, affidati), inclusi i figli conviventi del coniuge deceduto;
    • gli altri soggetti dell’art. 433 c.c., se conviventi o beneficiari di assegni alimentari non giudiziali.

    Se invece la disposizione richiede espressamente “familiari a carico”, si applicano i limiti reddituali del comma 2: 2.840,51 euro oppure 4.000 euro per i figli under 24.

    La norma si applica dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

    Redditi di lavoro dipendente: ampliato il regime di esclusione per gli incentivi al posticipo pensionistico

    L’art. 51, c. 2, lett. i-bis TUIR è aggiornato per includere anche le forme esclusive dell’AGO, oltre a quelle sostitutive.
    Questo allineamento si è reso necessario dopo che la legge di bilancio 2025 ha introdotto incentivi per i lavoratori che rinunciano all’accredito contributivo al fine di posticipare il pensionamento.

    Da ora è certo che l’importo corrisposto dal datore in luogo della contribuzione non versata è esente da IRPEF anche se il lavoratore è iscritto a forme esclusive dell’AGO.

    Imprese: derivazione rafforzata estesa alle microimprese che rinunciano alle semplificazioni

    Modificato l’art. 83 TUIR per includere nel perimetro della “derivazione rafforzata” anche le microimprese che:

    • redigono bilancio in forma abbreviata o ordinaria;
    • rinunciano quindi alle semplificazioni del bilancio “micro”.

    La modifica ha un impatto importante in quanto uniforma il trattamento fiscale a quello civilistico, riducendo le divergenze tra valori contabili e fiscali.

    Correzione degli errori contabili: nuova disciplina più stringente

    Il decreto riforma completamente il meccanismo del riconoscimento fiscale delle correzioni degli errori contabili (art. 83 TUIR, nuovo comma 1-ter).

    Condizioni per la deducibilità/imponibilità della correzione

    L’errore contabile non rilevante assume rilevanza fiscale solo se la correzione è effettuata:

    • entro l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo,
    • prima dell’inizio di accessi, ispezioni o verifiche fiscali di cui l’impresa abbia formale conoscenza,
    • solo per imprese obbligate a revisione legale del bilancio.

    Sono esclusi gli errori “rilevanti” e i cambi di stima o di principio contabile (che non sono errori secondo OIC 29).

    Regole specifiche IRAP

    La correzione è riconosciuta ai fini IRAP solo se:

    • il valore della produzione netto dell’anno dell’errore non è negativo;
    • e lo stesso vale per l’anno della correzione.

    La nuova disciplina elimina la necessità di molte dichiarazioni integrative, ma restringe il perimetro delle correzioni ammissibili, imponendo un maggior controllo sul processo di chiusura dei bilanci.

    Conferimento di partecipazioni: interpretazione autentica dell’art. 177, comma 2-ter TUIR

    Viene chiarita con norma interpretativa la corretta applicazione del regime del realizzo controllato quando il conferimento riguarda una holding. Il decreto specifica che:

    • il test delle percentuali (comma 2-bis) si applica solo alle partecipate “operative” (non holding), anche tramite un approccio look-through;
    • occorre verificare la prevalenza del valore contabile delle partecipate sopra soglia rispetto al totale delle partecipate rilevanti, tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo.

    Il chiarimento è fondamentale per operazioni straordinarie e riorganizzazioni di gruppi societari.

    Scissione mediante scorporo: operativa anche verso società già esistenti

    Il decreto correttivo interviene sull’art. 173 del TUIR ampliando l’ambito applicativo della scissione mediante scorporo.
    L’operazione, inizialmente prevista solo a favore di una società di nuova costituzione, può ora essere effettuata anche verso una società beneficiaria già esistente, grazie all’introduzione del nuovo comma 15-ter.1.
    Un ulteriore comma, il 15-ter.2, disciplina invece gli scorpori che coinvolgono stabili organizzazioni di soggetti non residenti, garantendo neutralità fiscale e definendo regole specifiche per la gestione di perdite, ACE e riserve in sospensione. Si tratta di un ampliamento rilevante, che allinea la disciplina fiscale alle evoluzioni del diritto societario e facilita riorganizzazioni e operazioni straordinarie anche in ambito transfrontaliero. La norma si applica retroattivamente alle scissioni effettuate a partire dal periodo d’imposta di entrata in vigore del D.Lgs. 192/2024.

    Imposta sulle successioni e donazioni e imposta di registro

    Modificati:

    • art. 17 del T.U. Successioni e donazioni;
    • art. 46 del DPR 131/1986;
    • artt. 50 e 102 del nuovo T.U. registro (D.Lgs. 123/2025).

    La modifica è solo formale, ovvero le rendite e pensioni vengono determinate tramite decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (non del Ministro), uniformando il quadro normativo.

    Statuto dei diritti del contribuente: rafforzate le garanzie procedurali

    Viene rafforzato il contraddittorio preventivo. Prima di emettere un avviso di accertamento, l’Amministrazione deve comunicare uno schema di atto e concedere al contribuente almeno 60 giorni per presentare osservazioni o per richiedere l’accesso completo al fascicolo con tutti i documenti utilizzati.
    Sono inoltre potenziati gli strumenti di autotutela. L’ufficio è ora obbligato ad annullare gli atti manifestamente illegittimi, come quelli basati su errori evidenti o su tributi non dovuti, e il rifiuto dell’autotutela può essere impugnato.
    Viene infine rivista la disciplina dell’interpello, con procedure più chiare e un nuovo servizio di consultazione semplificata.
    Nel complesso, le novità mirano a garantire maggiore trasparenza, partecipazione e certezza del diritto, riducendo il rischio di contenzioso e rafforzando la posizione del contribuente durante tutta la fase istruttoria.

    Nuove garanzie

    • estensione dell’autotutela obbligatoria anche agli atti sanzionatori.
    • termine minimo complessivo di 60 giorni per osservazioni e richiesta di accesso agli atti nel procedimento di accertamento.
    • introdotto un nuovo servizio di consultazione semplificata alternativo all’interpello, da disciplinare con decreto MEF.
    • nuove regole sulla presentazione degli interpelli complessi, che richiederanno il pagamento di un contributo graduato.

    Disciplina speciale del ravvedimento per ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale

    Il decreto integra il T.U. delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024) con il nuovo art. 14-bis che prevede una sanzione unica ridotta per mancato versamento di ritenute o imposte sostitutive sui redditi di capitale se il sostituto versa imposta e interessi prima della dichiarazione.

    Accise e tributi minori

    Revisione della voce gas naturale nell’allegato al T.U. accise con aggiornamento delle aliquote per:

    • autotrazione,
    • combustione uso domestico e non domestico,
    • produzione elettrica.

    Sono previste anche norme di dettaglio per stoccaggio, semestralizzazione delle rate e utilizzo per autoconsumo.

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Decreto Anticipi 2025 convertito in legge: una sintesi delle principali misure economiche

    È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2025 la Legge 18 dicembre 2025 n. 191 di conversione del Decreto Legge n. 156/2025, noto come “Decreto Anticipi”, recante «Misure urgenti in materia economica».

    Il testo coordinato introduce numerose integrazioni e modifiche rispetto alla versione originaria del decreto.

    Di seguito il riepilogo aggiornato e coordinato delle disposizioni principali.

    Scarica il testo del  Decreto Legge n. 156/2025 coordinato

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

    Rifinanziamenti per infrastrutture, RFI, Ucraina e Autobrennero

    La legge di conversione conferma e rafforza gli stanziamenti in favore della società Rete ferroviaria italiana S.p.A.:

    • incremento di 1,4 miliardi di euro per il 2025 per la manutenzione straordinaria (contratto di programma – parte servizi);
    • ulteriore incremento di 400 milioni di euro per il 2025 per il finanziamento del contratto di programma 2022‑2027.

    In sede di conversione è stato introdotto il comma 3-bis, che chiarisce il trattamento contabile dei costi operativi di Autobrennero S.p.A., includendo tra questi, ai soli fini del calcolo del margine operativo lordo, l’accantonamento annuale nel fondo di cui all’art. 55, comma 13, L. 449/1997.

    È inoltre confermato il contributo a fondo perduto di 40 milioni di euro per il programma ERA della International Finance Corporation a sostegno del settore privato ucraino.

    Giovani, innovazione e sanità

    L'articolo 2 dispone:

    • un incremento di 75,6 milioni di euro per il 2025 del Fondo di garanzia per la prima casa, per favorire l’accesso ai mutui abitativi dei giovani under 36 e delle famiglie monogenitoriali. Resta confermata fino al 2027 la possibilità di garanzia statale fino all’80–90% per i nuclei con ISEE fino a 50.000 euro. 
    • il rifinanziamento del Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione con 3,5 milioni di euro per il 2025;
    • l'aumento del finanziamento sanitario nazionale per 4.423.830 euro nel 2025 e 2.026.830 euro annui dal 2026, in seguito alle modifiche introdotte in sede di conversione.

    Infrastrutture, PNRR, sanità ed economia dello spazio

    La legge di conversione interviene in modo significativo sull’articolo 3:

    • viene fissato il termine massimo del 31 dicembre 2026 per il raggiungimento degli obiettivi dei programmi PNRR complementari;
    • autorizzata una spesa di 1,9 milioni di euro per il 2025 per il miglioramento genetico in ambito zootecnico;
    • modifica della disciplina sull’obbligo assicurativo per le attività spaziali (art. 21 L. 89/2025), chiarendo la responsabilità dell’operatore.

    In ambito sanitario:

    • proroga al 31 dicembre 2030 delle misure di sostegno all’ISMETT di Palermo;
    • nuovi contributi al Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO);
    • possibilità per le Regioni virtuose di destinare risorse aggiuntive per assunzioni a tempo determinato nel servizio sanitario regionale dal 2026.

    Straordinari per Vigili del fuoco e Forze di polizia

    Introdotto ex novo in sede di conversione, l’art. 3-ter autorizza:

    • 12,341 milioni di euro per il 2025 per il pagamento di straordinari arretrati ai Vigili del fuoco;
    • 12,659 milioni di euro per il lavoro straordinario del personale VVF nel 2025;
    • 61 milioni di euro per la remunerazione delle prestazioni straordinarie già svolte dalle Forze di polizia.

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    Piattaforme digitali: novità dal decreto terzo settore

    Il testo del Decreto legislativo del 4 dicembre 2025 n. 186 che introduce disposizioni in materia di Terzo settore, crisi di impresa, sport e imposta sul valore aggiunto, con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare la disciplina tributaria per: 

    • enti del Terzo settore 
    • procedure di crisi d’impresa 
    • enti e società dello sport dilettantistico 
    • alcuni istituti dell’IVA

    entra in vigore dal 13/12/2025 giorno successivo alla pubblicazione in GU n 288 del 12.12.

    Tra le norme ve n'è una che interviene sugli adempimenti delle piattaforme digitali, vediamo il dettaglio.

    Piattaforme digitali: novità dal decreto terzo settore

    All’articolo 13, il decreto suddetto abroga una disposizione inattuata contenuta nella legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 151 della legge n. 197/2022), ossia della norma che regola l'obbligo, per le piattaforme elettroniche (marketplace, portali), di comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle vendite di beni mobili a cessionari non soggetti passivi Iva (consumatori finali).

    L'abrogazione si rende necessaria per evitare una duplicazione di adempimenti, infatti una normativa successiva prevista dal D.lgs. n. 32/2023 ha già introdotto un obbligo di comunicazione simile, ma più ampio, per i gestori delle piattaforme. 

    La cancellazione della vecchia norma evita quindi un’inutile duplicazione di adempimenti per i gestori di piattaforme e riduce l’aggravio burocratico in capo all'amministrazione finanziaria, altrimenti tenuta a gestire un doppio ingresso di dati.

    Ricordiamo che la norma aveva una finalità antifrode ma non è mai stata implementata

    Il DLgs. 186/2025 ha abolito l’obbligo comunicativo previsto, quale misura di contrasto alle frodi, in capo ai soggetti passivi IVA che facilitano le vendite on line di beni nei confronti di privati consumatori.

    L’obbligo comunicativo (da effettuarsi all’Agenzia delle Entrate) avrebbe dovuto riguardare le operazioni “facilitate”, mediante interfacce elettroniche (es. piattaforme on line, portali, mercati virtuali o mezzi analoghi), aventi ad oggetto

    • le vendite di determinati beni mobili, esistenti nel territorio dello Stato
    • nei confronti di cessionari che non sono soggetti passivi IVA.

    La comunicazione avrebbe dovuto comprendere sia i dati delle operazioni che quelle dei relativi fornitori.

    La comunicazione è sostanzialmente sovrapponibile a quello che era stato previsto dalla legge di bilancio 2023 e quindi con l'abolizione, si permette di evitare una duplicazione di adempimenti, in ossequio allo Statuto del contribuente e con la finalità di non gravare l’Amministrazione finanziaria della gestione di un ulteriore flusso di dati.

    L’abolizione evita il sovrapporsi di adempimenti comunicativi in capo alle imprese, in considerazione dell’approvazione definitiva del pacchetto “VIDA” dell'11 marzo 2025 da parte dell’Ecofin la quale consentirà una verifica incrociata dei dati delle operazioni transfrontaliere e un accrescimento della capacità di controllo delle Amministrazioni fiscali degli Stati membri, riducendo anche i costi di compliance delle imprese che operano in più Paesi.

  • IMU e IVIE

    IMU 2025 in ritardo: ravvedimento sprint fino al 30 dicembre e sanzioni mini

    Dopo la scadenza del 16 dicembre 2025 per il versamento del saldo IMU, chi non ha pagato (o ha pagato in ritardo) deve considerare l’applicazione delle sanzioni per omesso o tardivo versamento.

    La buona notizia è che, nella maggior parte dei casi, è possibile rimediare con costi ridotti grazie al ravvedimento operoso.

    Il ravvedimento, disciplinato dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, consente di regolarizzare spontaneamente il pagamento con una riduzione delle sanzioni che cresce al crescere del ritardo: in altre parole, prima si paga, meno si spende.

    IMU 2025 fino al 30 dicembre sanzioni “mini” con il ravvedimento sprint

    La finestra più conveniente è quella del ravvedimento sprint, che copre i 14 giorni successivi alla scadenza del 16 dicembre: il termine utile è quindi il 30 dicembre 2025.

    In questo caso, la sanzione ordinaria (pari al 25% dell’imposta dovuta) si trasforma in una penalità giornaliera, pari a 1/15 per ogni giorno di ritardo, cioè 0,083% al giorno.

    Esempio: con un saldo IMU di 1.000 euro, se il pagamento avviene entro il 30 dicembre, la sanzione è pari a 11,67 euro (a cui si aggiungono gli interessi legali, calcolati giorno per giorno).

    Ravvedimento IMU anche dopo il 30 dicembre: le percentuali aumentano

    Se non si riesce a pagare entro il 30 dicembre, il ravvedimento resta comunque utilizzabile anche nei mesi successivi, ma con sanzioni via via più alte. Di seguito il riepilogo delle principali riduzioni previste.

    Quando si paga Tipo di ravvedimento Sanzione ridotta Note
    Entro 14 giorni dalla scadenza (entro 30/12/2025) Ravvedimento sprint 0,083% al giorno (1/15 per giorno) Sanzione “mini”, più interessi legali
    Dal 15° al 30° giorno Ravvedimento breve 1,25% fisso Più interessi legali
    Dal 31° al 90° giorno Ravvedimento medio 1,39% Più interessi legali
    Oltre 90 giorni ed entro 1 anno Ravvedimento lungo 3,125% Più interessi legali
    Oltre 1 anno Ravvedimento lunghissimo 3,572% Più interessi legali
    Dopo comunicazione formale del Comune Ravvedimento post-controllo 4,17% Si paga comunque meno del 25%

  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Regime transfrontaliero di franchigia IVA per piccole imprese: i chiarimenti dell’Agenzia

    Con la Circolare n. 13/E del 16 dicembre 2025 l’Agenzia delle Entrate illustra le regole operative del nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA per le piccole imprese, introdotto dal D.lgs. 180/2024 (recepimento Direttive UE 2020/285 e 2022/542) e applicabile dal 1° gennaio 2025.

    Il regime consente, a determinate condizioni, di effettuare operazioni “in esenzione” in uno o più Stati membri UE diversi da quello di stabilimento, tramite identificazione con suffisso “EX”.

    Come funziona in sintesi il regime transfrontaliero

    La logica del regime è “semplice”:

    • operazioni attive (output): l’impresa ammessa non addebita l’IVA nelle cessioni/servizi effettuati nello Stato di esenzione;
    • operazioni passive (input): l’impresa non detrae l’IVA sugli acquisti riferibili alle operazioni in franchigia;
    • il regime riguarda le sole operazioni attive, mentre sugli acquisti possono restare obblighi IVA ordinari (es. reverse charge, acquisti intracomunitari), che possono comportare identificazioni IVA nello Stato interessato.

    Un punto operativo importante chiarito dall'Agenzia delle Entrate, è che in uno stesso Stato membro non si può “spezzare” il comportamento (franchigia su alcune operazioni e regime ordinario su altre), si può però scegliere in quali Paesi applicare la franchigia e in quali operare con regole ordinarie.

    Soglie e requisiti per accedere al regime transfrontaliero

    Per accedere e restare nel regime transfrontaliero occorre rispettare due soglie:

    • soglia UE (complessiva): 100.000 euro di volume d’affari annuo nell’Unione europea;
    • soglia nazionale dello Stato di esenzione: ogni Paese ha la sua (massimo 85.000 euro), in Italia la soglia massima è 85.000 euro.

    La circolare evidenzia che il regime è riservato a soggetti stabiliti nell’Unione europea, non possono aderire soggetti extra-UE (anche se operano tramite stabili organizzazioni in UE) e, ai fini del regime, contano i criteri di “stabilimento” previsti dalla normativa UE.

    La circolare dedica un passaggio molto operativo al calcolo del volume d’affari UE e di quello attribuibile ai singoli Stati, perché da qui dipende l’accesso/permanenza.

    Cosa concorre (in generale)
    Concorre, in modo ampio, il valore annuo (al netto IVA) delle cessioni e prestazioni effettuate nel territorio UE, imputate a ciascuno Stato in base alle regole di territorialità. Esempi richiamati per l’Italia: cessioni e servizi nazionali, esportazioni, cessioni intracomunitarie.

    Le vendite a distanza intracomunitarie possono confluire nel volume d’affari “Italia” solo in alcune condizioni (es. soglia 10.000 euro e assenza di opzione per imposizione nello Stato di destinazione), altrimenti confluiscono nello Stato di destinazione.

    Cosa NON concorre (esclusioni)
    Non concorrono, tra l’altro:

    • cessioni di beni d’investimento materiali o immateriali;
    • alcune operazioni esenti ex art. 10 (con le eccezioni indicate) salvo accessorietà.

    Soggetti stabiliti in Italia che vogliono la franchigia in altri Paesi UE: la procedura “EX”

    Per i soggetti stabiliti in Italia, l’ammissione al regime negli Stati di esenzione richiede:

    • invio di una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate che entro 15 giorni dalla ricezione, trasmette la richiesta agli Stati di esenzione. Entro 35 giorni lavorativi dalla ricezione, in caso di esito positivo, assegna il suffisso EX (aggiunto alla partita IVA).
    • rispetto soglia 100.000 euro UE (anno precedente e anno in corso fino alla data di invio);
    • rispetto delle soglie/condizioni dello Stato di esenzione richiesto.

    La circolare chiarisce che, se consentito dallo Stato di esenzione, possono accedere anche soggetti che non applicano il forfetario in Italia (ad es. società/enti o persone fisiche in ordinario).

    Comunicazioni trimestrali: obbligo anche a “zero”

    I soggetti stabiliti in Italia ammessi al regime devono trasmettere una comunicazione trimestrale con il valore delle operazioni (o l’assenza di operazioni):

    • in Italia;
    • in ciascun altro Stato membro (anche quelli dove operano in regime ordinario).

    La comunicazione trimestrale è trasmessa all’Agenzia delle entrate in via telematica, utilizzando l'apposito modello, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre (30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre, 31 gennaio).

    Trimestre di riferimento Termine ultimo di trasmissione
    gennaio – febbraio – marzo 30 aprile
    aprile – maggio – giugno 31 luglio
    luglio – agosto – settembre 31 ottobre
    ottobre – novembre – dicembre 31 gennaio dell’anno successivo

    Si evidenzia che il termine per la presentazione non viene spostato al primo giorno lavorativo successivo qualora ricada di sabato o in un giorno festivo

    La circolare richiama inoltre, il profilo sanzionatorio per omissioni/irregolarità della comunicazione (richiamo all’art. 11, D.lgs. 471/1997, con nota di trasfusione nel TU sanzioni dal 2026).

    L’inosservanza del termine di presentazione della comunicazione è punibile ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con nota di trasfusione nel TU sanzioni dal 2026, il quale stabilisce che «sono punite con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 le seguenti violazioni: omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri (…)».

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Flat tax 5% straordinari infermieri: nuovi chiarimenti

    Per i datori di lavoro delle aziende ed enti  del Servizio sanitario nazionale e per i consulenti, la corretta qualificazione delle voci retributive è decisiva per applicare in modo coerente la tassazione agevolata sui compensi di lavoro straordinario del personale infermieristico. 

    Sul punto, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta  nuovamente con la risposta n. 308/2025, che rettifica un precedente chiarimento (risposta n. 272 pubblicata il 27 ottobre 2025) e individua con maggiore precisione quali prestazioni rientrino nel perimetro dell’imposta sostitutiva al 5 per cento. 

    In particolare la risposta n. 308/2025 estende l’aliquota alle chiamate in pronta disponibilità e la esclude per le attività elettorali.

    Con Risposta a interpello n 139 del 20 maggio le Entrate avevano  chiarito invece  l'applicabilità dell’imposta sostitutiva del 5% per gli straordinari degli infermieri introdotta dalla legge di bilancio 2025 in relazione a personale di inquadramento universitario

    Il caso: quale imposta su ore di reperibilita e in sedi elettorali ?

    Il quesito origina dall’istanza presentata da un’azienda sanitaria, che chiede se l’aliquota agevolata possa applicarsi anche a: (i) le ore di pronta disponibilità (reperibilità) quando la chiamata comporta effettiva prestazione lavorativa, e (ii) le prestazioni svolte in sede elettorale retribuite come straordinario. 

     L’istante, con un’impostazione prudenziale, proponeva una lettura restrittiva: tassazione al 5 per cento solo per lo straordinario “ordinario” reso oltre l’orario contrattuale, escludendo voci diverse pur se remunerate con criteri simili. 

     A supporto della ricostruzione, l’Agenzia segnala di avere acquisito chiarimenti istituzionali sia dall’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione, sia dal Ministero della Salute, così da raccordare la disciplina fiscale con la qualificazione contrattuale delle prestazioni. 

    In particolare, l’Ufficio legislativo richiama una lettura “oggettivo-funzionale”: ogni prestazione effettiva resa oltre l’orario ordinario, se qualificata e retribuita come straordinario, rientra nell’istituto generale e non richiede distinzioni ulteriori tra causali o modalità. 

    La posizione dell’Agenzia

    Ne discende che, in caso di chiamata, le ore rese durante la pronta disponibilità assumono natura di straordinario e, quindi, accedono al prelievo sostitutivo. 

    Coerentemente, la risposta 308/2025 conclude che l’imposta sostitutiva del 5 per cento va applicata anche ai compensi per ore di pronta disponibilità effettivamente effettuate, mentre non si applica ai compensi per prestazioni svolte in sede elettorale, considerate estranee alle esigenze proprie della struttura sanitaria e non riconducibili alla nozione contrattuale di lavoro straordinario del comparto. 

     In termini operativi, per le funzioni paghe e per i consulenti, la linea di demarcazione diventa quindi la riconducibilità della prestazione al perimetro contrattuale sanitario e la presenza di un’attività lavorativa effettivamente svolta oltre l’orario ordinario (non la mera reperibilità), così da applicare correttamente l’aliquota agevolata e gestire in modo separato le prestazioni elettorali secondo il relativo inquadramento.

    Straordinari infermieri e imposta sostitutiva: chiarimenti ADE

    L'Azienda ospedaliera universitaria istante fa presente che presso la propria struttura è presente personale giuridicamente universitario, assegnato all'Azienda ospedaliera universitaria con il protocollo di intesta Regione/Università con il profilo di «Collaboratore/Funzionario del settore socio sanitario, che presta attività assistenziale di carattere sanitario tipicamente relativo alle prestazioni infermieristiche e iscritti all'albo delle professioni sanitarie».

    Tale personale riceve una retribuzione determinata sulla base della differenza tra il CCNL Università e il CCNL Comparto Sanità ai sensi della Legge 761/1979 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 28 del CCNL 2002/2005 del Comparto Università.

    L'Istante specifica che l'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevede che «I compensi 

    • per lavoro straordinario di cui all'articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità relativo al triennio 2019 2021, citato al comma 353 
    •  erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, sono assoggettati a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con aliquota pari al 5 per cento».

    L'Istante riteneva dovessero  essere assoggettati all'imposta sostitutiva i compensi per lavoro straordinario di cui all'articolo 47 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità, relativo al triennio 2019-2021, anche se erogati al personale universitario iscritto all'Albo delle Professioni Infermieristiche, che presta attività connessa alle mansioni proprie della professione infermieristica, all'interno dell'Azienda Ospedaliera Universitaria.

    Le Entrate evidenziano che il tenore letterale della norma circoscrive tassativamente l'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva in parola ai compensi per lavoro straordinario, di cui all'articolo 47 del richiamato CCNL del Comparto Sanità (requisito oggettivo), erogati agli ''infermieri'' dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale (requisito soggettivo).

    Dunque, affinché l'imposta sostitutiva agevolata possa trovare applicazione, è necessaria la coesistenza dei due requisiti sopra citati e pertanto non si applica ai compensi per lavoro straordinario erogati al personale giuridicamente universitario, assegnato all'Azienda ospedaliera, che svolge «attività assistenziale di carattere sanitario tipicamente relativo alle prestazioni infermieristiche».

    Allegati:
  • Ravvedimento

    Tasso Interesse legale passa all’1,60% dal 1° gennaio 2026

    A partire dal 1° gennaio 2026 il tasso di interesse legale passa al 1,60%.

    L’aggiornamento annuale è previsto dall’articolo 1284, primo comma, del codice civile, secondo cui la percentuale deve essere rivista "sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno".

    A stabilire questa diminuzione per il 2026 è il Decreto del MEF del 10.12.2025 pubblicato sulla GU n. 289 del 13.12.2025.

    La variazione ha risvolti di varia natura, anche di carattere fiscale, ad esempio in fase di determinazione delle somme da versare quando si fa ravvedimento operoso.

    Leggi anche Guida al ravvedimento operoso

    Infatti, quando si ricorre a tale istituto, è questo il saggio da considerare per il conteggio degli interessi dovuti: essi vanno calcolati giornalmente, tenendo conto del fatto che il tasso da applicare potrebbe non essere unico, ma cambiare in ragione di quello vigente nei diversi periodi.

    Questo perché, negli ultimi anni, è stato puntualmente modificato:

    • nel 2025 pari al 2,00%
    • nel 2024 pari al 2,5%
    • nel 2023 pari al 5%
    • nel 2022 pari al 1,25%
    • nel 2021 pari allo 0,01%
    • nel 2020 pari allo 0,05%
    • nel 2019 pari allo 0,8%
    • nel 2018 pari allo 0,3%
    • nel 2017 pari allo 0,1%;
    • nel 2016 pari allo 0,2%;
    • nel 2015 pari allo 0,5%;
    • nel 2014 pari all’1%;
    • negli anni 2013 e 2012, pari al 2,5 per cento
    Allegati: