• Legge di Bilancio

    Deducibilità svalutazione obbligazioni: nuovi limiti dalla legge di bilancio 2026

    La legge di bilancio 2026 ancora in corsa per la sua approvazione defiitiva contiene tra le norme, l'articolo 31 rubricato Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie

    Vediamo il suo contenuto e le novità per le secietà interessate.

    Deducibilità svalutazione obbligazioni: nuovi limiti dalla legge di bilancio 2026

    L’articolo 31, comma 1, lettere a) e b), reca delle modifiche alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (c.d. “Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR”) che disciplinano la deducibilità, per i soggetti IRES, delle svalutazioni dei titoli di debito.
    Nello specifico, la lettera a), sostituendo il comma 4 dell’articolo 94 del TUIR (rubricato “Valutazione titoli”), stabilisce, ai fini dell’applicazione del criterio di valutazione previsto dall’articolo 92, comma 5 del TUIR (su cui vedi ultra) dei titoli obbligazionari (e degli altri titoli in serie e massa diversi dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni) che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie e rientrano quindi, ai sensi dell’articolo 85, comma 1, lettera e) del TUIR, tra i ricavi, che il valore minimo delle stesse è determinato applicando al valore fiscalmente riconosciuto l’eventuale decremento desunto dall’andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni (c.d. “MOT”) dell’ultimo semestre.

    Pertanto, in base alla nuova formulazione dell’articolo 94, comma 4, per i soggetti OIC le svalutazioni delle obbligazioni iscritte nell’attivo circolante sono deducibili nei limiti dell’andamento del MOT registrato negli ultimi 6 mesi antecedenti al termine del periodo d’imposta (c.d. floor fiscale).

    La lettera b), modificando l’articolo 101 del TUIR (rubricato “Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite”), modifica le disposizioni che disciplinano il trattamento fiscale dei titoli obbligazionari che costituiscono immobilizzazioni finanziarie (indicati alla lettera e) dell’articolo 85) al fine di precisare che per tali titoli le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base all’andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni (c.d. “MOT”) dell’ultimo semestre.

    Si attende la norma definitiva e la sua entrata in vigore.

  • La casa

    Prima casa: quando il secondo immobile nello stesso Comune non è ostativo

    Con la Ordinanza n 29262/2025 la Cassazione ribadisce che il possesso nello stesso Comune di un secondo immobile non determina necessariamente la perdita della agevolazione prima casa.

    Una contribuente aveva impugnato un avviso di liquidazione dell’imposta di registro con cui l’Agenzia delle Entrate aveva revocato le agevolazioni “prima casa”.
    L’Ufficio aveva contestato la decadenza dal beneficio sostenendo che la contribuente, nel rogito di acquisto di un nuovo immobile aveva dichiarato di non possedere altre abitazioni nello stesso Comune, mentre in realtà risultava proprietaria esclusiva di un’altra casa ubicata nel medesimo territorio comunale.

    Ritenendo la dichiarazione “mendace”, l’Agenzia aveva proceduto alla revoca delle agevolazioni e alla liquidazione di imposte maggiorate e relative sanzioni.

    La Commissione Tributaria Provinciale aveva confermato la legittimità dell’avviso di liquidazione, così come la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado che aveva ritenuto sufficiente la mera titolarità di altro immobile per configurare la decadenza dal beneficio.

    La contribuente ha quindi proposto ricorso per Cassazione, deducendo due motivi di impugnazione.

    Ai fini dell’agevolazione ‘prima casa’, la mera proprietà di un altro immobile nel medesimo Comune non comporta automaticamente la decadenza

    Prima casa: quando il secondo immobile nello stesso Comune non è ostativo

    La ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 1, comma 4, nota II-bis della Tariffa parte I allegata al D.P.R. 131/1986, sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente qualificato come mendace la dichiarazione di non possedere altri immobili.
     Secondo la contribuente, infatti, la Corte di merito non aveva svolto alcuna valutazione sull’idoneità dell’immobile già posseduto alle esigenze abitative familiari, limitandosi a valorizzare la sola esistenza formale di una diversa proprietà.

    È stata poi dedotta la violazione degli artt. 101, 112 e 132 c.p.c. e degli artt. 1 e 36 del D.Lgs. 546/1992, per vizio di extrapetizione: la sentenza d’appello avrebbe introdotto un nuovo fatto (la fruizione dell’agevolazione prima casa per l’immobile preesistente) non dedotto dall’Agenzia delle Entrate nel corso del giudizio, ampliando indebitamente il thema decidendum.

    La Suprema Corte ha ritenuto entrambi i motivi fondati, svolgendo un’approfondita ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia di agevolazioni “prima casa”.

    La Corte ha precisato che, ai sensi dell’art. 1, nota II-bis, D.P.R. 131/1986, la “dichiarazione mendace” ricorre solo quando il contribuente richieda il beneficio pur mancando le condizioni soggettive o oggettive previste dalla legge.
    Pertanto, non ogni erronea dichiarazione comporta automaticamente la decadenza, ma solo quella che dissimula il possesso di un immobile idoneo ad essere utilizzato come abitazione.

    Richiamando una consolidata giurisprudenza  la Corte ribadisce che il requisito dell’“impossidenza di altro immobile” deve essere interpretato in senso relativo, e non assoluto: “Sussiste solo in caso di carenza di altro alloggio concretamente idoneo a sopperire ai bisogni abitativi dell’acquirente e della sua famiglia”.

    L’idoneità deve essere valutata in concreto, tenendo conto di:

    • dimensioni e caratteristiche dell’immobile;
    • condizioni di abitabilità;
    • ubicazione rispetto al luogo di lavoro e alle esigenze familiari;
    • disponibilità effettiva o eventuale locazione a terzi.

    Ne consegue che il mero possesso di una casa nello stesso Comune non è sufficiente per escludere l’agevolazione se l’immobile risulta inidoneo all’uso abitativo, sia per ragioni oggettive (inabitabilità) che soggettive (inadeguatezza strutturale o funzionale).

    La Cassazione ha poi rilevato che la Corte di merito era incorsa in error in procedendo, avendo fondato la decisione su un elemento di fatto (l’asserita fruizione dell’agevolazione “prima casa” per l’immobile già posseduto) non allegato dall’Agenzia né dedotto in giudizio.
    Tale condotta viola l’art. 112 c.p.c., che impone al giudice di decidere nei limiti del thema decidendum fissato dalle parti.

    Dall’ordinanza emerge con chiarezza il seguente principio di diritto: “Ai fini dell’agevolazione ‘prima casa’, la mera proprietà di un altro immobile ubicato nel medesimo Comune non comporta automaticamente la decadenza dal beneficio, ove tale immobile non sia concretamente idoneo a soddisfare le esigenze abitative dell’acquirente e del suo nucleo familiare. La dichiarazione di impossidenza non può considerarsi mendace se riferita a un immobile inidoneo all’uso abitativo, sotto il profilo soggettivo o oggettivo.”

    La Corte di Cassazione ha quindi accolto il ricorso della contribuente; cassato la sentenza impugnata; rinviato la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione

  • Versamenti delle Imposte

    Global Minimum tax: codici tributo per pagare

    Con la Risoluzione n 64 del 10 novembre vengono istituiti i codici tributo per pagare la global minimum tax, vedialo le istruzioni ADE.

    Globalo Minimum tax: codicI tributo per pagare

    ll decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 al Titolo II (articoli da 8 a 60), introduce la normativa sull’imposizione minima
    globale dei grandi gruppi multinazionali e nazionali di imprese
    , in attuazione della legge delega 9 agosto 2023, n. 111.

    Il decreto recepisce la Direttiva (UE) 2022/2523, che a sua volta recepisce nel mercato unico il nucleo principale dell’accordo globale sul c.d. Secondo Pilastro (“Pillar 2”) raggiunto in sede OCSE/G20, che mira ad introdurre una tassazione minima effettiva delle imprese multinazionali a livello globale (“global minimum tax”).
    In particolare, il decreto, all’articolo 9, comma 1, prevede una imposizione integrativa che viene prelevata, in Italia, attraverso:

    1.  l’imposta minima integrativa di cui agli articoli 13, 14 e 15 del decreto;
    2. l’imposta minima suppletiva di cui agli articoli 19, 20 e 21 del decreto;
    3. l’imposta minima nazionale di cui all’articolo 18 del decreto.

    Nello specifico, gli obblighi di versamento sono disciplinati dall’articolo 53, comma 2, del decreto e le relative disposizioni attuative sono previste dall’articolo 6 del decreto 7 novembre 2025 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Leggi anche  Global Minimum tax: il decreto con regole per Dichiarazione e pagamento.

    L’imposta minima integrativa, l’imposta minima suppletiva e l’imposta minima nazionale dovute in Italia sono versate in euro con le modalità di cui

    all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di compensazione.

    Il versamento delle imposte avviene in due rate: il 90 per cento dell’importo dovuto entro l’undicesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio al

    quale l’imposta si riferisce e l’importo residuo entro l’ultimo giorno del mese successivo al termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa a tale esercizio.

    In tale ambito, la relazione illustrativa al decreto chiarisce che, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il primo versamento per l’imposizione integrativa dovuta in relazione al 2024 dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno di novembre 2025 e la seconda rata dell’imposta dovuta per il 2024 dovrà essere versata entro luglio 2026. A partire dall’esercizio successivo a quello transitorio (come definito dall’articolo 54 del decreto), per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, la seconda rata per l’imposta dovuta nel 2025 dovrà essere versata entro il mese di aprile 2027 (con prima rata da versare entro novembre 2026).

    Tanto premesso, al fine di consentire il versamento delle imposte in parola mediante il modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    • “2730” denominato “Imposta minima integrativa – articoli 13, 14 e 15 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”;
    • “2731” denominato “Imposta minima suppletiva – articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”;
    • “2732” denominato “Imposta minima nazionale – articolo 18 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”.

    Per il versamento, tramite modello F24, delle sanzioni e degli interessi dovuti in caso di ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18

    dicembre 1997, n. 472, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    • “2733” denominato “Sanzione da ravvedimento – Imposta minima integrativa, suppletiva o nazionale – articoli 13 e seguenti del decreto
    • legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”;
    •  “2734” denominato Interessi da ravvedimento – Imposta minima integrativa, suppletiva o nazionale – articoli 13 e seguenti del decreto
    • legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”.

    Si rimanda alla risoluzione per ulteriori istruzioni.

    Allegati:
  • Contenzioso Tributario

    Impugnabilità del diniego di variazione catastale e decorrenza delle rendite

    La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n 5454/2025, affronta una controversia tra l’Agenzia delle Entrate, un Comune e una a società Alfa S.r.l., relativa a una variazione delle rendite catastali e al successivo avviso di accertamento per IMU non versata nel 2014.

    Il contribuente aveva presentato istanza per la revisione della rendita catastale, ritenendola calcolata erroneamente sulla base di un saggio di fruttuosità del 3% anziché del 2%. 

    L’Amministrazione finanziaria aveva rigettato la richiesta, definendola come diniego in autotutela e dunque non impugnabile.

    L'Agenzia delle Entrate e il Comune sostenevano che:

    • l’atto fosse da considerare diniego di autotutela, quindi non autonomamente ricorribile.
    • anche se fosse stata ammessa la variazione, non avrebbe potuto produrre effetti retroattivi.

    Impugnabilità del diniego di variazione catastale e decorrenza delle rendite

    La Corte di Cassazione conferma un principio consolidato: il diniego espresso o tacito dell’Amministrazione a una richiesta di variazione catastale è atto impugnabile dinanzi al giudice tributario.

    Viene richiamato l’art. 19, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 546/1992, che considera impugnabili «gli atti relativi alle operazioni catastali», tra cui rientra pienamente anche il mantenimento di una rendita errata.  

    La Cassazione ha affermato il seguente principio: Il contribuente ha sempre il diritto di chiedere la rettifica della rendita quando la situazione di fatto o di diritto originaria non sia corretta.

    La Corte chiarisce che l’istanza presentata dal contribuente non era una richiesta di autotutela, ma una domanda di variazione del classamento catastale, attivabile in qualunque momento.

    Secondo la giurisprudenza citata (Cass. n. 2995/2015; Cass. n. 21010/2024), l’autotutela ha carattere discrezionale e non genera automaticamente un diritto al ricorso

    Diversamente, la domanda di variazione, se rigettata, produce un provvedimento che incide su diritti soggettivi e quindi impugnabile.

    La Cassazione inoltre ha chiarito che ai sensi dell’art. 74 della Legge 342/2000, le modifiche della rendita catastale producono effetti solo dalla loro notificazione, salvo che non si tratti di errori materiali da parte dell’Amministrazione. 

    Se la variazione è frutto di una rettifica motivata da elementi nuovi o da un errore del contribuente, non può avere effetto retroattivo.

    Nel caso in esame, l’errore (uso di un tasso di fruttuosità del 3% anziché 2%) era imputabile al contribuente, che l’aveva indicato nel proprio DOCFA. Per questo motivo, la revisione non poteva produrre effetti retroattivi.

    La Corte ha quindi cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l’efficacia retroattiva della variazione, richiamando la giurisprudenza (Cass. 26392/2019, Cass. 8543/2023, Cass. 24542/2024) che distingue nettamente i due casi.

    Questa sentenza chiarisce che il diniego di variazione è un atto che incide sul presupposto dell’IMU, dell’IRPEF e di altri tributi, e quindi rientra tra quelli che possono essere impugnati.

    La Corte ha chiarito che l’atto ha forma libera, ma deve comunque considerarsi impugnabile se:

    rigetta un’istanza di variazione fondata su elementi di fatto;

    produce effetti negativi per il contribuente.

    La rendita catastale è un indicatore diretto di capacità contributiva. Un errore può determinare una tassazione maggiore e violare l’art. 53 della Costituzione.

    È quindi interesse del contribuente e dell’Amministrazione stessa assicurare la veridicità della rendita, ma i rimedi giuridici devono tenere conto della decorrenza degli effetti e della fonte dell’errore.

    La Cassazione ha anche precisato che i termini per l’impugnazione non si sospendono automaticamente: i Comuni devono adottare un regolamento specifico per applicare la sospensione prevista dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022, art. 1, c. 199–205).

    In assenza di regolamento, la sospensione dei termini non opera e i ricorsi fuori termine sono inammissibili, come nel caso del Comune

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Esenzione IVA per attività formativa: chiarimenti ADE

    Con Risposta a interpello n 287 del 6 novembre le Entrate replicano ad una richiesta di chiarimento presentata da un istante che riferisce di essere  il legale rappresentante di una ditta individuale, la cui attività consiste nell'erogazione di corsi di lingua straniera (codice ATECO 85.59.30), ''con un'offerta didattica rivolta a studenti di ogni età: sia bambini, adolescenti che adulti, professionisti, privati, aziende, e finalizzata all'acquisizione di competenze linguistiche a vari livelli, dal principiante all'avanzato'' che ha ottenuto un finanziamento pubblico, Resto al sud.

    In sintesi, l'agenzia evidenzia che non spetta l'esenzione se manca l'autorizzazione pubblica come ente certificato per la formazione.

    Esenzione IVA per attività formativa: chiarimenti ADE

    La posizione dell’Amministrazione finanziaria si fonda sulla circolare n. 22/2008, la quale stabilisce due condizioni per l’esenzione: 

    • le prestazioni devono essere di natura educativa o didattica, inclusa la formazione professional
    • l’erogatore deve essere un istituto o scuola riconosciuto da una Pubblica amministrazione.

    Il contribuente ritiene che, grazie al riconoscimento ottenuto tramite il finanziamento, la sua ditta soddisfi entrambi i requisiti e possa quindi beneficiare dell’esenzione Iva per i corsi erogati. 

    Egli riferisce che la ditta ha ottenuto un finanziamento e un riconoscimento formale da parte di un’autorità pubblica. 

    L’Amministrazione chiarisce invececche l’articolo 10, primo comma, n. 20) del Dpr n. 633/1972 prevede l’esenzione per le prestazioni educative e didattiche rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni. 

    Questo riconoscimento può avvenire anche per “atto concludente”, come chiarito dalla circolare n. 22/2008, ma deve riferirsi a specifici progetti didattici approvati e finanziati da enti pubblici, e non genericamente a iniziative imprenditoriali.

    Si vuole così limitare l’esenzione Iva ai soggetti che lo Stato considera idonei a offrire prestazioni didattiche comparabili a quelle degli organismi pubblici, valutando aspetti come la professionalità dei docenti, la qualità delle strutture e del materiale didattico. 

    Nel caso di specie, il contribuente ha ottenuto un finanziamento dal soggetto gestore della misura “Resto al Sud”, per avviare un’attività imprenditoriale nel settore della formazione linguistica. 

    Tuttavia, l’Agenzia osserva che il finanziamento non riguarda un progetto didattico specifico, ma piuttosto un’iniziativa imprenditoriale nel suo complesso, valutata in base a criteri economico-finanziari e non educativi.

    La misura “Resto al Sud”, disciplinata dal Dl n. 91/2017 e dal decreto interministeriale n. 174/2017, è finalizzata a sostenere la nascita di nuove imprese in determinate aree del Paese. 

    In altre parole, il riconoscimento per atto concludente previsto dalla circolare 22/2008 si applica solo quando l’ente pubblico approva e finanzia un progetto educativo o formativo specifico, esercitando un controllo sulla qualità didattica e sulla coerenza con gli obiettivi formativi di interesse pubblico. 

    Nel caso specifico non c'è alcuna approvazione di un progetto didattico, ma solo il sostegno a un’attività imprenditoriale generica.

    Poiché manca il requisito soggettivo, ovvero il riconoscimento come istituto o scuola da parte di una Pubblica amministrazione, l’attività della ditta individuale non può beneficiare dell’esenzione Iva. 

    In conclusione non basta ottenere un finanziamento pubblico per accedere all’esenzione Iva, ma è necessario che l’attività didattica sia formalmente riconosciuta come tale da un ente pubblico, attraverso un processo di valutazione che certifichi qualità e finalità educativa.

  • La casa

    Prima casa: non spetta se l’immobile non è stato costruito per tempo

    Cin l’ordinanza n. 25790-2025, la Cassazione ha chiarito che non è possibile applicare le agevolazioni “prima casa” all'acquisto di un immobile in corso di costruzione per mancata ultimazione dei lavori entro tre anni dalla data dell’atto, visto che la permanenza dell'immobile nella classificazione catastale F/3 suffraga la mancata ultimazione nel termine triennale, anche qualora il contribuente vi trasferisca la residenza e attivi le utenze

    Prima casa: non spetta se l’immobile non è stato costruito per tempo

    I soggetti ricorrenti hanno acquistato un immobile in costruzione, usufruendo delle agevolazioni fiscali "prima casa", con aliquota Iva al 4 per cento.
    L'Agenzia delle entrate, a seguito di controlli, ha contestato la decadenza dalle agevolazioni poiché i lavori non erano stati ultimati entro il termine previsto di tre anni dalla data dell'atto.

    Ciò rilevato ha emesso due avvisi di liquidazione con cui ha revocato l'aliquota Iva agevolata e recuperato l'imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio-lungo termine.

    I contribuenti dopo essersi ricorsi alla CTP chiedendone l'annullamento, sono ricorsi alla CTP, visto il mancato accoglimento delle loro pretese.
    Anche i giudici di secondo grado hanno confermato la revoca delle agevolazioni, poiché i contribuenti non avevano ultimato i lavori né regolarizzato catastalmente l'immobile entro tre anni dall'atto d'acquisto.

    Nel ricorso in Cassazione i contribuenti sostengono che la mancata ultimazione dei lavori entro tre anni non sia una causa di decadenza prevista dalla legge e ritengono che l'elemento determinante per mantenere le agevolazioni, in caso di immobile in corso di costruzione, sia l'effettivo utilizzo dello stesso come abitazione principale: in questo senso, sottolineano che hanno prodotto prove documentali del trasferimento di residenza e delle utenze attive, mai contestate dall'ufficio.
    La Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo corretta la decisione dei giudici regionali che hanno ritenuto la legittimità dell'avviso di liquidazione dell’imposta di registro, ricorrendo la violazione dell'obbligo da parte del contribuente di ultimare la ristrutturazione entro i tre anni e, quindi, di richiedere l'attribuzione di una categoria e della relativa rendita, essendo l'immobile classificato come F/3, il che non può costituire motivo di aggiramento dei termini di accertamento da parte dell'ufficio.

    Secondo la Cassazione la persistenza della categoria catastale F, non è idonea per usufruire di agevolazione “prima casa”, essendo una categoria “fittizia”.

    Inoltre la  suprema Corte ha respinto l’ulteriore censura dei contribuenti, che hanno contestato la decisione dei giudici regionali  i quali non si sono pronunciati per l’incostituzionalità dell’articolo 75 del Dpr 633/1972. 

    Secondo i ricorrenti, la norma nella parte in cui prevede che “il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie è devoluto ai fondi costituiti presso l'amministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori, con le modalità previste con decreto del Ministro per le finanze” violerebbe il principio di imparzialità della Pubblica amministrazione poiché determinerebbe un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra l'interesse pubblico e quello economico dell'accertatore.
    Nel respingere tale motivo, la Corte di Cassazione ritiene che, da un lato la norma citata attenga alla discrezionalità del legislatore, dall'altro, la destinazione delle somme e i presupposti dell'attività accertatrice, sono improntati a meccanismi automatici, predeterminati e obbligatori, come tali del tutto esulanti dal potere di scelta dell'organo accertatore, quindi non si può nemmeno porre un profilo di conflitto di interesse.

    L'azione amministrativa, spiega la Cassazione, è comunque soggetta a principi di correttezza, legalità e buona amministrazione, che fungono da parametro di controllo idoneo a evitare, anche in astratto, la possibilità di una distorsione dell'esercizio del potere in favore di un interesse privato, arbitrario e non verificabile.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Piattaforma digitale polizza rischi catastrofali: il progetto Confindustria-Unipol

    Confindustria e Unipol con un comunicato stampa del 3 novembre informano di un progetto comune ossia, una piattaforma digitale che metta a disposizione delle imprese associate soluzioni assicurative per proteggersi dai rischi catastrofali stipulando una polizza catastrofale

    Piattaforma digitale polizza rischi catastrofali: il progetto Confindustria-Unipol

    Con il comunicato stampa del 3 novembre Confindustria informa del fatto che è stato presentato il progetto di collaborazione promosso da Confindustria con Unipol, Intesa Sanpaolo Protezione e Poste Assicura volto alla realizzazione di una piattaforma digitale che metta a disposizione delle imprese associate soluzioni assicurative per proteggersi dai rischi catastrofali. 

    Si vuole rispondere alle nuove disposizioni introdotte con la Legge di bilancio 2024 che rendono obbligatoria per tutte le imprese con sede legale in Italia, nonché per le aziende estere con stabile organizzazione sul territorio nazionale iscritte al Registro delle imprese, la stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali come sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, i cosiddetti "rischi Cat-Nat".

    Attraverso una piattaforma digitale, attiva a partire dal 5 novembre, le aziende associate a Confindustria potranno accedere, in piena autonomia a un portale dedicato a preventivi e acquisto delle coperture assicurative. 

    Le imprese avranno a disposizione una tariffa loro dedicata per la sottoscrizione delle polizze contro i rischi naturali e i relativi strumenti di tutela. Si tratta di una soluzione innovativa, concepita per rispondere in modo puntuale ed efficiente alle esigenze delle imprese.

    La piattaforma sarà disponibile sul sito di Confindustria al link https://www.confindustria.it/progetti/polizze-catastrofali-la-piattaforma-digitale-dedicata. L'accesso è riservato alle aziende del Sistema.

    Dai dati di Confindustria, negli ultimi cinquant'anni, si sono verificati 115 eventi pari a circa il 7% del totale europeo ma con danni diretti che raggiungono i 253 miliardi di euro, ovvero oltre il 30% del totale europeo

    Il Vice Presidente Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco Angelo Camilli ha dichiarato: "Con questo progetto Confindustria conferma il proprio impegno a supporto del sistema industriale italiano nella protezione da eventi naturali estremi, promuovendo soluzioni concrete e innovative per la competitività delle imprese e la loro capacità di rispondere alle crisi. La piattaforma digitale messa a disposizione delle aziende associate rappresenta un passo avanti importante per rendere più accessibili strumenti di tutela fondamentali, soprattutto per le Pmi, che più di altre subiscono l'impatto economico dei disastri naturali. La prevenzione e la gestione del rischio non sono più solo una necessità, ma una condizione indispensabile per garantire continuità, sicurezza e sviluppo al tessuto produttivo del Paese. È comunque essenziale che l'assicurazione obbligatoria si inserisca in una strategia nazionale più ampia, che sostenga gli investimenti in prevenzione delle imprese e preveda un piano di investimenti pubblici di messa in sicurezza del territorio".