-
Rimborso chilometrico al professionista: l’ade chiarisce
Con la Risposta n 270 del 23 ottobre le Entrate chiariscono il perimetro della imponibilità del rimborso spese documentato analiticamente dal profesisonista.
La risposta è importante poichè il nuovo testo normativo (l'art 54 del TUIR come recentemente modificato) non definisce la nozione di rimborso delle spese “addebitate analiticamente in capo al committente” ed è proprio su questo punto arrivano le precisazioni dell’Amministrazione finanziaria.
Nel caso dell'interpello, i rimborsi chilometrici sono stati:
- concordati preventivamente con il committente;
- calcolati sulla base di parametri oggettivi, documentabili mediante il prospetto riepilogativo delle attività svolte;
- commisurati ai chilometri effettivamente percorsi e alla tariffa pattuita.
Vediamo se tali requisiti sono sufficienti alla deroga sull'imponibilità del rimborso spese.
Imponibiltità del rimborso chilometrico al professionista: l’ade chiarisce
Un libero professionista ha sottoposto all’Agenzia delle Entrate una questione pratica di grande interesse: il trattamento fiscale del rimborso spese chilometriche, quando documentato in modo analitico e inserito separatamente in fattura.
Nel caso specifico:
- il rimborso è stato concordato preventivamente con il committente;
- è stato calcolato sulla base dei chilometri percorsi, moltiplicati per una tariffa chilometrica prestabilita;
- è stato distinto in fattura rispetto al compenso per l’attività professionale;
- il professionista ha fornito documentazione a supporto, inclusi prospetti riepilogativi, mappature stradali e dati Telepass.
La domanda posta all’Amministrazione finanziaria è chiara: “Se il rimborso spese chilometrico, pur privo di giustificativi fiscali di terzi, ma documentato in modo oggettivo, possa essere escluso da ritenuta e non concorrere alla formazione del reddito professionale.”
Rimborso chilometrico al professionista: quando non è tassato
L’articolo 54 del TUIR, aggiornato dal D.Lgs. n. 192/2024, disciplina il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, stabilendo il principio di onnicomprensività:
Tutte le somme percepite in relazione all’attività professionale concorrono alla formazione del reddito, salvo specifiche eccezioni.
Tra queste eccezioni, l’art. 54, comma 2, lett. b) prevede che:
- Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico, addebitate analiticamente in capo al committente.
La modifica normativa, tuttavia, entra in vigore pienamente solo dal periodo d’imposta 2025.
Fino al 31 dicembre 2024, continuano ad applicarsi le regole precedenti, secondo le quali anche i rimborsi analitici sono soggetti a ritenuta, se non accompagnati da giustificativi fiscalmente validi.
L’Agenzia con l'interpello ribadisce che l’esclusione dalla formazione del reddito e dalla ritenuta è subordinata a condizioni precise, e in particolare alla “analiticità” dell’addebito e con la risposta chiarisce che affinchè un rimborso sia considerato analitico e fiscalmente neutro, deve:
- riferirsi a spese effettivamente sostenute per l’esecuzione dell’incarico;
- essere separato dal compenso in fattura;
- essere supportato da documentazione idonea, che consenta di verificare l’importo e il nesso con l’attività svolta.
Nel caso in esame, secondo l’Agenzia, la documentazione fornita non è sufficiente a soddisfare il requisito della “analiticità”, in assenza di giustificativi fiscali di terzi (es. scontrini carburante, ricevute, etc.).
Di conseguenza, il rimborso chilometrico concorre al reddito ai sensi dell’art. 54, comma 1, ed è soggetto a ritenuta d’acconto ex art. 25 del DPR 600/1973. -
Bonus elettrodomestici: via da oggi per i rivenditori
Il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha pubblicato il Decreto 22 ottobre 2025 che rende operativo il contributo economico per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, noto come bonus elettrodomestici.
La misura ha l'obiettivo di promuovere la sostenibilità e la transizione energetica e si si rivolge ai cittadini, persone fisiche, che sostituiscono elettrodomestici obsoleti.
Per accedere al contributo è necessario consegnare al venditore un elettrodomestico della stessa tipologia e di classe energetica inferiore a quello agevolato che sarà correttamente smaltito in un'ottica di riciclo dei materiali.
Bonus elettrodomestici: calendario differenziato per utenti finali e rivenditori
Il bonus elettrodomestici copre fino al 30% del costo di acquisto, con un massimale di:
- 100 euro per famiglia anagrafica;
- 200 euro per famiglia anagrafica con ISEE inferiore a 25 mila euro annui.
Le risorse a disposizione sono pari a oltre 48 milioni di euro.
La misura sarà articolata con un calendario differenziato in due in due fasi:
- la prima riguarderà i produttori e i venditori, che potranno registrarsi sulla piattaforma dedicata a partire da
- 23 ottobre per i produttori
- 27 ottobre per i venditori.
- la seconda sarà rivolta agli utenti finali che potranno presentare domanda di adesione tramite l'app IO o il sito web dedicato. I tempi di apertura di questa seconda fase saranno comunicati prossimamente.
Bonus elettrodomestici: la piattaforma per i rivenditori attiva da 27 ottobre
Come previsto dalle Linee guida pubblicate dal Mimit l'Adesione dei Venditori e l'accesso alla Piattaforma informatica attraverso una apposita Area Riservata di PagoPA S.p.A.
Il processo prevede i seguenti passaggi per il Venditore:- accesso, anche tramite un proprio dipendente, ad Area Riservata tramite SPID/CIE;
- presentazione della richiesta di adesione alla Piattaforma informatica – Bonus Elettrodomestici.
L’Area Riservata procede ad interrogare, mediante la piattaforma di cui all’art. 50-ter, comma 2, del Codice dell’Amministrazione Digitale, i servizi di Infocamere per recuperare le informazioni relative al Venditore, attraverso il codice fiscale o il codice REA della società; in particolare, mediante consultazione della visura camerale, vengono automaticamente controllati il/i codice/i ATECO del Venditore, affinché gli stessi risultino compatibili con quelli previsti dalla normativa di riferimento e lo stato di attività del Venditore stesso.
Il Venditore indica, inoltre, i dati del rappresentante legale che sottoscrive il contratto di adesione e degli utenti, c.d. “Amministratori” (fino ad un massimo di 3) che potranno accedere alla Piattaforma informatica.
L'area Riservata trasmette all’indirizzo PEC del Venditore il contratto di adesione, che risulta già valorizzato con le informazioni trasmesse dal Venditore stesso, e che deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del Venditore indicato in fase di adesione.
Il Venditore, utilizzando il link contenuto in PEC, carica in piattaforma il contratto così sottoscritto digitalmente.
I soggetti nominati “Amministratori” possono quindi accedere alla Piattaforma informatica.
Il contratto di adesione e la visura camerale sono resi disponibili ad Invitalia S.p.A., su richiesta di quest’ultima, per le attività di controllo normativamente previste.
Attenzione al fatto che le Linee Guida specificano anche che il venditore, tramite le funzionalità presenti in Piattaforma informatica, censisce il/i punto/i
vendita, anche online, presso il/i quale/i è possibile utilizzare i Voucher.
A tal fine, il Venditore compila manualmente un modulo contenente i dati necessari per:
- i punti vendita fisici:
- insegna, ovvero il nome della catena di negozi, del gruppo societario o del franchising;
- indirizzo;
- città;
- provincia;
- regione;
- codice di avviamento postale (CAP);
- contatti del referente di ciascun punto vendita censito, ovvero nome, cognome ed indirizzo e-mail ad uso lavorativo;
- contatti del punto vendita, ovvero scheda Google Business Profile, indirizzo e-mail, numero di telefono e URL dell’eventuale sito web.
- per i punti vendita online:
- insegna, ovvero il nome della catena di negozi, del gruppo societario o del franchising;
- sito web;
- contatti del referente di ciascun punto vendita censito, ovvero nome, cognome ed indirizzo e-mail ad uso lavorativo.
I punti vendita saranno configurati nel sistema al fine di generare la lista dei punti vendita facenti parte all’iniziativa che verrà pubblicata e aggiornata sui canali di cui all’art. 11 del Decreto direttoriale.
La Piattaforma informatica genera delle credenziali, userID e password, per ciascun referente del punto vendita. Alla e-mail aziendale del referente del punto vendita sono comunicate le menzionate credenziali e un link che consente di accedere alla Piattaforma informatica.
Allegati: -
Imposta prodotti di inalazione diversi dal tabacco: codice tributo
Con la Risoluzione n 58 del 17 ottobre le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, dell’imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina, di cui all’articolo 62-quater.2, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 50
Imposta prodotti di inalazione diversi dal tabacco: codice tributo
L’articolo 62-quater.2, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, inserito dall’articolo 3, comma 3, lett. b), del decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, prevede che i prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina, con esclusione di quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono assoggettati a imposta di consumo.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Accise ha chiesto l’istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello “F24
Accise”, dell’imposta di consumo sui predetti prodotti, nonché dell’indennità di mora e degli interessi sul ritardato pagamento della citata imposta di consumo.
Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello “F24 Accise”, delle somme in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:- “5515” denominato “Imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina di cui all’articolo
- “5516” denominato “Indennità di mora sul ritardato pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina di cui all’articolo 62-quater.2, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”;
- “5517” denominato “Interessi sul ritardato pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina di cui all’articolo 62-quater.2, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”.
-
Procedure esecutive presso terzi: novità per la Riscossione
Il DDL di Bilancio 2026 bollinato con l'art 27 rubricato Estensione del patrimonio informativo dell’Agenzia delle entrate – Riscossione
prevede la possibilità per le Entrate di rendere disponibili alla Riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati che nei sei mesi precedenti in cui i dati sono disponibili.
Scopo della norma è quello di consentire l’analisi dei dati per procedere all’avvio di procedure esecutive presso terzi.
Procedure esecutive presso terzi: novità per la Riscossione
Con la novità in arrivo anche la Riscossione potrà conoscere le somme dei corrispettivi fatturati nei sei mesi precedenti verso uno stesso soggetto.
Con i crediti vantati dal titolare della cartella così sarà possibile intercettare le somme da pignorare avviando le procedure esecutive presso terzi.
Per pignorare le somme la procedura attualmente utilizzata è quella prevista all’art. 72-bis del DPR 602/73.
L’istituto permette alla Riscossione di inviare ad un terzo il cliente del contribuente esecutato, un ordine di pagamento diretto fino a concorrenza del credito per cui si procede.
Nel caso in cui l’ordine di pagamento venga ignorato, l’Agente della riscossione cita in giudizio il terzo creditore ed il debitore nei modi ordinari.
In particolare, l'art 27 prevede di modificare l’articolo 1, comma 5-bis, 20 lettera b-bis), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e, dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente:
«b-ter) dall’Agenzia delle entrate per mettere a disposizione dell’agente della riscossione i dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse da debitori iscritti a ruolo e dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso soggetto nei sei mesi precedenti a quello in cui i medesimi dati sono messi a disposizione, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi. Le modalità attuative della disposizione di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.».
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sarà emanato entro novanta giorni dal 1° gennaio 2026 data di entrata in vigore della legge di bilancio qualora tale norma resterà immutata secondo l'attuale formulazione. -
Split payment 2026: pubblicati gli elenchi
MEF ha pubblicato gli elenchi per lo split payment 2026 sulla pagina preposta del proprio sito.
Ricordiamo che il meccanismo dello split payment prevede che l’IVA addebitata dal cedente o prestatore nelle fatture debba essere versata dal cessionario o committente direttamente all’Erario invece del fornitor.
In tal modo si scinde il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta.
Ricordiamo anche che nelle e-fatture, l’applicazione dello split payment si segnala riportando il valore “S” nel campo “Esigibilità IVA”.
Lo split payment è in deroga all’ordinario meccanismo di applicazione dell’imposta e pertanto è necessaria l’autorizzazione del Consiglio dell’Ue
Al momento, tale autorizzazione è stata concessa fino al 30 giugno 2026 con la decisione del Consiglio dell’Ue n. 1552 del 25 luglio 2023.
Inoltre, per tale decisione, dal 1° luglio 2025 non sono più interessate dallo split payment le società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate ai fini IVA.
Al fine di allienare la normativa nazionale alla predetta autorizzazione, l’art. 10 del DL 84/2025 convertito il Legge n 108/2025 ha abrogato la lett. d) dell’art. 17-ter comma 1-bis del DPR 633/72 con riguardo alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire da tale giorno.
Leggi anche: Split payment: ufficiale la proroga al 2026
Split payment 2026: pubblicati gli elenchi
In particolare, l'avviso del 20 ottobre riguarda gli elenchi 2026 di:
- società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;
- enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
- enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche.
Nella sezione preposta del sito MEF sono punnlicati gli elenchi dal 2018 al 2026 ai sensi del Decreto 9 gennaio 2018 dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 3 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
Non sono incluse, pertanto, le Amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunque tenute all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (articolo 17-ter, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), e per le quali è possibile fare riferimento all’elenco (cd. elenco IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni ( www.indicepa.gov.it ).
Gli elenchi sono consultabili sul sito ed è possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale.
I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell’indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, in conformità con quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta.
-
Contrassegno sostitutivo bollo: nuovo modello Ade
Con il Provvedimento n 390267 del 20 ottobre le Entrate hanno pubblicato il nuovo contrassegno sostitutivo delle marche da bollo.
Tale provvedimento sostituisce intergralmente i provvedimenti del Direttore del 5 maggio 2005 e del 12 gennaio 2015.
Scarica qui l'Allegato A con tutte le caratteristiche del contrassegno per gli intermediari.
Regime SIIQ: nuovo modelle dalla Entrate per le società di investimento immobiliare
Il Provvedimento n 390267 del 20 ottobre nel sostituire:
- il provvedimento 5 maggio 2005
- il provvedimento 12 gennaio 2015
disciplina le caratteristiche e le modalità d'uso del contrassegno e le caratteristiche tecniche del sistema informatico ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
Ricordiamo che ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, articolo 3, comma 1, lettera a), l'imposta di bollo può essere assolta mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno.
L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le caratteristiche e le modalità d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, nonché le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia.
Al fine di incrementare i presidi di sicurezza uniformandoli agli attuali standard dell’Agenzia, è necessario definire la nuova architettura hardware e software di base dei dispositivi di stampa dei contrassegni sostitutivi delle marche da bollo dotati di più elevati standard tecnologici e di sicurezza, che saranno resi disponibili, in modo incrementale, a tutti gli intermediari convenzionati con l’Agenzia per il rilascio dei contrassegni sostitutivi.
Con il presente provvedimento, pertanto, vengono aggiornate le caratteristiche e le modalità d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, al fine di garantirne la riconoscibilità da parte dei contribuenti e degli uffici preposti al controllo, gli standard di sicurezza e la tracciabilità informatica, nonché i requisiti del sistema informatico idoneo ad assicurare il collegamento tra gli intermediari e l'Agenzia delle entrate, aggiornandoli ed uniformandoli alle specifiche e agli standard tecnologici e di sicurezza dei nuovi dispositivi, così da assicurare la trasmissione dei dati relativi ai pagamenti e il governo delle attività svolte dagli intermediari.L'allegato B al provvedimento evidenzia che il sistema informatico deve consentire la stampa dei contrassegni mediante apposite emettitrici dislocate presso gli intermediari autorizzati, nonché la rendicontazione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle ricariche e
Allegati:
all’emissione dei contrassegni mediante un flusso telematico.
Il sistema complessivo deve essere, quindi, costituito dalle emettitrici periferiche in grado di emettere i contrassegni in modalità autonoma e autorizzate da un centro servizi del gestore del sistema informatico prescelto dalle associazioni di categoria degli intermediari, per le necessarie operazioni di raccolta dati, autorizzazione credito e operazioni di servizio. -
Codice tributo Ires premiale: l’ADE pubblica la risoluzione
Con Risoluzione n 57 del 17 ottobre le Entrate hanno pubblicato il codice tributo per l'Ires premiale istituita dalla legge di Bilancio 2025.
Con la risoluzione si da il via alla possibilità di utilizzare il beneficio.
Leggi anche: IRES premiale: regole, condizioni e cause di decadenza
Codice tributo Ires premiale: l’ADE pubblica la risoluzione
L’articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha introdotto, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, una riduzione di quattro punti percentuali dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle società (IRES) di cui all’articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi.
Con decreto 8 agosto 2025 del Ministero dell’Economia e delle finanze sono state adottate le disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 436 a 444, della citata legge n. 207 del 2024.In particolare, l’articolo 12, comma 2, ha previsto che ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 17, comma 12, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, l’Agenzia delle entrate istituisce appositi codici tributo per i versamenti dell’IRES ridotta.
Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’IRES con aliquota ridotta ai sensi della normativa in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “2048” denominato “IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Acconto seconda rata o in unica soluzione”;
- “2049” denominato “IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Saldo”.