• Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Attestazione SOA per detrazioni dirette diverse dal superbonus

    Durante Telefisco 2025 convegno de IlSole24ore si torna a parlare di SOA l'attestazione del settore edilizio.

    Ricordiamo che l'obbligo di certificazione SOA, per il superbonus e a certe condizioni, è in vigore dal 1° luglio 2023 e l'Agenzia aveva anche fornito chiarimenti in merito con la Circolare n 10/2023.

    In data 5 febbraio l'ADE replica al seguente quesito: Considerando che l’articolo 10-bis, comma 2, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, parla di riconoscimento degli «incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34», è corretto sostenere che l’impresa incaricata dell’«esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro» non necessiti della qualificazione SOA, ai fini della detrazione diretta dei «bonus diversi dal super bonus», a meno che non si desideri optare per la cessione del credito o lo «sconto in fattura»?

    Vediamo la replica delle Entrate.

    Attestazione SOA per detrazioni dirette diverse dal superbonus

    L'Agenzia ricorda che il citato articolo 10-bis, comma 2, stabilisce che, ai fini del riconoscimento del Superbonus e degli altri  bonus edilizi, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione “SOA”.

    Con la circolare 20 aprile 2023, n. 10/E è stato chiarito che «In considerazione del tenore letterale della disposizione, si ritiene che le “condizioni SOA” riguardino:

    • sia la fruizione della detrazione 
    • sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relativamente agli interventi previsti dall’articolo 119 (Superbonus) e dall’articolo 121, comma 2, (bonus diversi dal Superbonus) 3 del Decreto Rilancio.».

    Leggi anche: Attestazione SOA: dal 1 gennaio 2023 obbligo per superbonus e bonus edilizi per ulteriori approfondimenti sul tema.

  • Versamenti delle Imposte

    Plusvalenza da cessione di palladio: tassazione al 26%

    Con la Consulenza Giuridica n 1 del 3 febbraio le Entrate forniscono chiarimenti sulla nozione di metalli preziosi rilevanti ai fini delle plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c–ter), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

    L'associazione istante chiede se  nel novero dei  metalli preziosi rilevanti ai fini delle plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c­ter), del Testo unico delle imposte sui redditi rientri, oltre all'oro, all'argento e al platino, anche il palladio, tenuto conto della definizione di ''metalli preziosi'' utilizzata nel decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 e nell'annesso regolamento di applicazione di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 150.

    L'agenzia fornisce risposta affermativa.

    Plusvalenza da cessione di metalli preziosi: vi rientra anche il palladio

    L'articolo  67,  comma  1, lettera  c­ter), del Tuir, stabilisce che «le  plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c­bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo» rappresentano redditi diversi «se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente». 

    L'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2014, stabilisce che le imposte sostitutive sui redditi diversi riconducibili alla  richiamata lettera c ­ter,  del  comma  1, dell'articolo 67 del Tuir «sono stabilite nella misura del 26 percento»

    Le Entrate chiariscono che il decreto legislativo n. 251 del 1999, recante la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, considera ''metalli preziosi'' il platino, il palladio, l'oro e l'argento. 

    Inoltre, la ''Convenzione sul controllo e la marcatura degli oggetti in metalli preziosi'', entrata in vigore in Italia il 15 dicembre 2023, chiarisce che «I metalli preziosi sono il platino, l'oro, il palladio e l'argento. Il platino è il metallo più prezioso, seguito dall'oro, dal palladio e dall'argento» 

    Tenuto conto che il riferimento contenuto nella circolare n. 165/E del 1998, nell'ambito oggettivo della lettera c ­ter), del comma 1, dell'articolo 67 del Tuir, all'oro, argento, o platino è a titolo esemplificativo, si ritiene che, come stabilito, sia in sede nazionale che internazionale, anche il palladio debba ritenersi ricompreso nel perimetro della locuzione ''metalli preziosi'' di cui alla citata disposizione.

    Pertanto, le plusvalenze realizzate con le cessioni a titolo oneroso del palladio, allo stato grezzo o monetato, costituiscono redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c­ter), del Tuir, da assoggettare all'imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.

  • Studi di Settore

    ISA 2025: individuazione dati rilevanti e indici soggetti a revisione

    Con il Provvedimento n 24728 del 31 gennaio 2025 le Entrate pubblicano le regole per l'individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2025 e il programma delle revisioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2025.

    ISA 2025: novità dalle Entrate

    Il provvedimento stabilisce che ai sensi del comma 4 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2025, da dichiarare da parte dei contribuenti interessati, sono:

    • quelli individuati nei decreti di approvazione degli indici in vigore per il periodo d’imposta 2024;
    • quelli funzionali alla attività di revisione individuati all’interno dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale utilizzati per il periodo d’imposta 2023 approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 28 febbraio 2024;
    • quelli indicati nell’allegato 1.

    Nell’allegato 2 sono individuate le attività economiche per le quali è prevista la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

    In base a quanto previsto dal comma 2-bis dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l’attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale deve tenere conto delle evoluzioni della classificazione delle attività economiche ATECO.

    Vista la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, entrata in vigore dal 1° gennaio 2025, le attività economiche per le quali è prevista la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, sono individuate facendo riferimento alla nuova classificazione ATECO 2025.

    Gli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi alle attività economiche elencate nell’allegato 2, sono applicati a partire dal periodo d’imposta 2025, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Decontribuzione Sud PMI 2025: nuove regole e istruzioni

    Tra le novità  aggiunta in extremis nella  legge di bilancio 2025  si segnala il ritorno dello sgravio contributivo detto "Decontribuzione Sud",  anche se con riduzione  della percentuale di sgravio , e anche degli incentivi  complessivi destinati alle imprese del Mezzogiorno per lo sviluppo industriale . 

    Vediamo in particolare la nuova formulazione della misura di sgravio contributivo per l'occupazione stabile nelle regioni del Sud, riservato ora a micro e PMI. 

    Con la circolare 32 del 30 gennaio l'INPS ha fornito  tutte le indicazioni  operative di dettaglio anche per l'esposizione in Uniemens dal flusso di  competenza febbraio 2025. 

    Decontribuzione Sud mPMI 2025 e nuova agevolazione grandi imprese

    La manovra  2025 conferma innanzitutto  la decontribuzione Sud nella formula originale approvata dalla Commissione Europea   richiedibile fino al 31.12 2024 solo per le assunzioni effettuate entro giugno.

    Inoltre un emendamento presentato dai relatori  e inserito con i commi 406 e seguenti dell'articolo 1  si introduce per il 2025 la decontribuzione per  tutti i contratti a tempo indeterminato attivi  per micro, piccole e medie imprese  nelle regioni meridionali, nello specifico :  Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

     L’intensità, però, è inferiore rispetto alla versione originaria: 

    • dal 30% si scende al 25% per il 2025 e  
    • si riconferma la  progressiva diminuzione, che ora arriva  fino al 15% nel 2029.

    Il beneficio è riservato prioritariamente ai datori di lavoro che impiegano lavoratori con contratti a tempo indeterminato in queste regioni. L'accesso è subordinato alla dimostrazione di un incremento occupazionale netto al 31 dicembre di ogni anno, rispetto all'anno precedente. 

    Al comma 407 si ricorda che  si definiscono micro, piccole e medie imprese quelle realtà che occupano fino a un massimo di 250 dipendenti, in conformità alle disposizioni del Regolamento Comunitario n. 651/2014. 

    Misura e condizioni di applicazione dello sgravio contributivo per il Mezzogiorno

    Il comma 406 specifica che lo sgravio contributivo si applica esclusivamente ai datori di lavoro privati, escludendo i settori agricolo e domestico.

     Lo sgravio  non include i premi e i contributi dovuti all'INAIL. 

    Un ulteriore limite riguarda i contratti di apprendistato, già oggetto di una contribuzione agevolata, e diversi enti pubblici o assimilati  trasformati in enti pubblici economici o società di capitali.

    Come di consueto l’accesso all’agevolazione è subordinato al rispetto di precise condizioni normative, tra cui :

    • possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva),
    • rispetto delle norme in materia di lavoro e sicurezza, 
    • applicazione di trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali .
    • rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 68/1999 relativi all'assunzione di persone con disabilità.

    Lo sgravio contributivo è modulato in base agli anni e alla data di assunzione del lavoratore. 

    • Per il 2025, lo sgravio ammonta al 25% dei contributi previdenziali, con un massimo di 145 euro mensili per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2024. 
    • Nel 2026, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2025, lo sgravio scenderà al 20%, con un tetto mensile di 125 euro per i primi due anni e di 100 euro per il 2028.
    •  Infine, nel 2029, la percentuale dello sgravio sarà del 15%, con un limite mensile massimo di 75 euro per ciascun lavoratore assunto entro il 31 dicembre 2028.

    Anche le agenzie per il lavoro potranno beneficiare di queste agevolazioni, a condizione che assumano lavoratori a tempo indeterminato e li somministrino ad aziende utilizzatrici richiedenti che ne beneficeranno per il periodo di utilizzo.

    Decontribuzione Sud risorse , monitoraggio e altre misure per il Sud

    Il comma 412 designa l’INPS come ente responsabile per la concessione del beneficio e deputato anche al monitoraggio e agli adempimenti relativi alla normativa sugli aiuti di Stato. Il Ministero del Lavoro, invece, si occupa degli obblighi correlati al Registro nazionale degli aiuti di Stato. 

    La copertura finanziaria di questa misura è di circa 7,1 miliardi di euro fino al 2030.

    Da segnalare che questa  misura  assorbe praticamente le risorse del Fondo per il contrasto al divario occupazionale e allo sviluppo delle aree svantaggiate, il quale destinava risorse specifiche per l’acquisizione di beni strumentali da parte delle imprese del Sud con una dotazione di 9,1 miliardi di euro fino al 2029.

    Sono previste comunque  alcune misure di compensazione per le imprese meridionali.

    Vengono  infatti   riconvertiti 600 milioni di euro per il 2025 destinati al credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES) del Mezzogiorno. 

    Il Governo aveva previsto 3,2 miliardi di euro per il credito d’imposta ZES, ma le richieste effettive delle imprese si sono fermate a 2,55 miliardi e l'avanzo è stato  quindi riallocato al 2025.

    Va ricordato infine che  in favore dei datori di lavoro che svolgono attività di impresa occupando più di 250 dipendenti, o che superino le citate soglie previste in punto di fatturato e/o bilancio annuo, è previsto il diverso esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi 413 e seguenti, della legge di Bilancio 2025, subordinato, per l’effettiva operatività, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

    Decontribuzione SUD : non cumulabilità con altri incentivi

    Un limite significativo dello sgravio contributivo riguarda la non cumulabilità con altri incentivi per le assunzioni previsti dagli articoli 21, 22, 23 e 24 del Decreto-Legge n. 60/2024 "Coesione", quali:

    • ll “bonus giovani”, che fino al 31 dicembre 2025 offre un’agevolazione massima di 650 euro mensili per 24 mesi per l’assunzione di giovani sotto i 35 anni mai occupati a tempo indeterminato.
    • Il “bonus donne”, con un limite massimo mensile di 650 euro, previsto per assunzioni a tempo indeterminato che generano un incremento occupazionale.
    • Gli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati over 35 nelle Zone Economiche Speciali (ZES), riservati alle imprese con meno di 10 dipendenti.

    Decontribuzione SUD PMI 2025 le istruzioni INPS

    Inps nella circolare 32 2025 precisa che per l'anno 2025, la misura Decontribuzione Sud PMI spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati alla data del 31 dicembre 2024, purché diversi dal lavoro agricolo e domestico, nonché dai rapporti di apprendistato, a condizione che sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro.

    Parimenti, per le annualità successive al 2025, la Decontribuzione Sud PMI può essere riconosciuta con riferimento a tutti rapporti di lavoro incentivabili, instaurati entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione 

    Fermi restando i principi generali in materia di incentivi all’occupazione di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, il diritto a è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, 

    Con riguardo al flusso Uniemens Inps precisa che  si potrà  esporre l’agevolazione contributiva dal mese di competenza  febbraio a quello di aprile 2025  con codice causale "DPMI"

    I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

  • Dichiarazione 770

    Dichiarazione sostituti d’imposta: nuovo modello F24/770 in alternativa al 770

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento del 31 gennaio 2025 n. 25978, che introduce le disposizioni attuative dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, riguardante la semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta.

    L’obiettivo è ridurre gli oneri burocratici e migliorare l’efficienza nella trasmissione delle informazioni relative a ritenute, trattenute e versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.

    Scarica il testo del Provvedimento del 31.01.2025 n. 25978 e singoli allegati

    Ricordiamo che con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo, l’articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ha introdotto dall’anno 2025 una modalità semplificata di presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta (modello 770), che possono utilizzare i datori di lavoro con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a cinque.

    La soluzione individuata dal legislatore, alternativa alla presentazione del modello 770, prevede che i sostituti d’imposta, in occasione dei versamenti mensili delle ritenute effettuati tramite modello F24 telematico, comunichino anche l'ammontare delle ritenute operate, gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento e gli altri dati.

    Con il presente provvedimento sono state definite le modalità di svolgimento della nuova procedura e sono individuati i dati che i sostituti d’imposta devono trasmettere unitamente al modello F24, in alternativa alla presentazione del modello 770.

    A tal fine, è approvata anche la nuova versione delle specifiche tecniche per l’invio telematico del modello F24, per consentire la comunicazione delle suddette informazioni riepilogate in un apposito nuovo prospetto.

    Vediamo in breve sintesi le novità introdotte.

    Procedura semplificata trasmissione dati ritenute sostituti d’imposta: soggetti interessati

    Il provvedimento si applica ai sostituti d’imposta che:

    • corrispondono esclusivamente redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilati;
    • sono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte;
    • versano le ritenute tramite modello F24, esclusivamente con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
    • al 31 dicembre dell’anno precedente avevano non più di cinque dipendenti.

    Le nuove disposizioni si applicano alle ritenute e trattenute da versare e ai crediti maturati, utilizzabili in compensazione tramite modello F24, secondo i codici tributo elencati nell’Allegato 1.

    Il provvedimento stabilisce nuove regole e strumenti per semplificare gli adempimenti dichiarativi, tra cui:

    • Codici tributo aggiornati (Allegato 1) per facilitare la corretta compilazione dei versamenti.
    • Note per il modello F24/770 (Allegato 2) con indicazioni operative sui pagamenti e compensazioni.
    • Specifiche tecniche (Allegato 3) per la trasmissione telematica delle informazioni relative a ritenute e trattenute operate.
    • Nuovo prospetto riepilogativo (Allegato 4) per la gestione e il controllo dei dati dichiarati.

    Procedura semplificata trasmissione dati ritenute sostituti d’imposta: cosa inviare

    In alternativa al modello 770, pertanto, i soggetti interessati possono trasmettere mensilmente, contestualmente ai versamenti F24, i seguenti dati:

    • ritenute e trattenute operate, con relativo codice tributo e periodo di riferimento,
    • addizionali IRPEF regionali e comunali, specificando l’ente destinatario,
    • note esplicative, ovvero la presenza delle fattispecie (note) elencate nell'Allegato 2,
    • interessi versati per ravvedimento operoso,
    • i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta utilizzati in compensazione, specificando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento. Se consentito dalle disposizioni vigenti, tali crediti possono in alternativa essere utilizzati in compensazione, tramite separato modello F24 ordinario, ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate,
    • ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, secondo le disposizioni vigenti, ivi comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento,
    • il codice IBAN del proprio conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle entrate, autorizzando l'addebito dell’eventuale saldo positivo del modello F24.

    Le comunicazioni mensili sostituiscono la dichiarazione annuale modello 770 e sono valide ai fini del controllo automatizzato dell’Agenzia.

    Procedura semplificata trasmissione dati ritenute sostituti d’imposta: modalità di invio dei dati e modello F24

    La trasmissione è obbligatoria dal 6 febbraio 2025 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

    A tal fine, i dati aggiuntivi da comunicare in occasione dell’invio del modello F24 sono esposti nel nuovo modello denominato “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE” (Allegato 4).

    In caso di scarto del modello F24, la comunicazione dei dati resta valida e il versamento deve essere effettuato con un nuovo F24.

    Viene precisato che per le ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025, i sostituti d’imposta che si avvalgono del nuovo sistema possono effettuare i relativi versamenti tramite modello F24, entro le ordinarie scadenze, e poi trasmettere le informazioni contenute nel prospetto dell’allegato 4 entro il 30 aprile 2025.

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Chiarimenti CPB: accesso annuale e integrativa a sfavore

    Inaugurato con la dichiarazione annuale dei redditi 2024 per l’anno fiscale 2023, il Concordato Preventivo Biennale, tra modifiche normative e innumerevoli chiarimenti operativi di prassi, non finisce mai di proporre novità e precisazioni.

    Anche in questi ultimi mesi, con ormai chiusa la campagna dichiarativa 2024 e non ancora iniziata quella del 2025, non mancano di presentarsi spunti in tema di Concordato Preventivo Biennale.

    Le novità derivano da ulteriori chiarimenti di prassi, con la pubblicazione di alcune FAQ da parte dell’Agenzia delle Entrate e delle risposte fornite sull’argomento dai responsabili dell’ente il 27 gennaio scorso in occasione del Videoforum organizzato da Italia Oggi.

    L’Agenzia delle Entrate, con la FAQ numero 9 del 25 ottobre 2024, precisa infatti che “i contribuenti che non aderiscono al CPB relativo ai periodi di imposta 2024 e 2025 potranno aderire al CPB relativo ai periodi d’imposta 2025 e 2026 in presenza dei requisiti di accesso”.

    Ciò vuol dire che il CPB non si configura come una misura periodica a carattere biennale, ma come uno strumento presente a regime nell’ordinamento, al quale il contribuente può accedere un qualsiasi anno, avendone i requisiti per l’accesso, a prescinde dal fatto che lo abbia fatto o non lo abbia fatto nelle annualità precedenti.

    In caso di dichiarazione integrativa a sfavore

    In occasione del Videoforum del 27 gennaio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcune domande sul Concordato Preventivo Biennale, per lo più relative alle situazioni che possono portare alla decadenza dal nuovo istituto.

    Tra le diverse situazioni viene presentata l’ipotesi in cui il contribuente, che ha precedentemente accettato il CPB, presenti una dichiarazione integrativa con valori reddituali diversi da quelli in precedenza dichiarati, in relazione ai quali era stata accettata la proposta di concordato.

    L’Agenzia precisa che quando la dichiarazione integrativa modifica dati o tipologie reddituali che non influiscono sulla proposta di concordato, quindi i redditi diversi da quelli d’impresa e di lavoro autonomo, non rileva ai fini della decadenza dal CPB. Diversamente, quando sono oggetto di modifica i redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in una misura superiore al 30% rispetto a quelli che previsti dalla proposta di concordato, ciò determina la decadenza dall’istituto, in base all’articolo 22 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 13/2024 e alla Circolare Agenzia delle Entrate numero 18/2024.

    Il punto è di notevole rilevanza, perché, da un punto di vista operativo, precisa l’Agenzia, il contribuente che trasmette una dichiarazione integrativa con maggiori redditi d’impresa o di lavoro autonomo, dovrà effettuare un ricalcolo della proposta con il solo fine di verificare se è stata superata, o meno, la soglia del 30% di discostamento. Se tale soglia è superata avverrà la decadenza, se non è superata la decadenza non avviene e il reddito concordato resterà quello accettato con la dichiarazione precedente.

     

  • Versamenti delle Imposte

    Convenzione Italia-Libia: dal 25.01 in vigore per le regole contro doppie imposizioni

    Con la Legge n 2/2025 pubblicata in GU n 19 del 24 gennaio si ratifica e si dà esecuzione della  Convenzione  tra  il Governo  della Repubblica italiana e  lo  Stato  di  Libia  per  evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e  per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014.

    Convenzione Italia-Libia contro le doppie imposizioni

    In dettaglio, la Convenzione si applica alle  imposte  sul  reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
    Sono considerate imposte sul reddito tutte  le  imposte prelevate sul reddito complessivo e sul patrimonio, o su elementi del reddito o di patrimonio, comprese le imposte  sugli  utili  derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari  corrisposti  dalle  imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.

    Le imposte attuali cui  si  applica  la  Convenzione  sono  in particolare:

    • a) per quanto concerne l'Italia:
      •         1 – l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
      •         2 – l'imposta sul reddito delle societa';
      •         3 – l'imposta regionale sulle attivita' produttive;
      •         ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte
      •         (qui di seguito indicate quali «imposta italiana»);
    • (b)  per  quanto  concerne la  Gran Jamahiriya Araba Libica Popolare Socialista:
      •         1 – l'imposta sugli utili delle imprese;
      •         2 – l'imposta sulla proprieta';
      •         3 – l'imposta sui redditi agricoli;
      •         4 – l'imposta  sui  redditi  delle  attivita'  commerciali  e industriali;
      •         5 – l'imposta sui servizi professionali;
      •         6 – l'imposta sul ruolo paga;
      •         7 – l'imposta sui redditi esteri;
      •         8 – l'imposta sugli interessi bancari;
      •         9 – l'imposta a favore  della  difesa,  in  conformita'  alla Legge n. (44) del 1970;
      •         (qui di seguito indicate quali «imposta libica»).

    La Convenzione si applicherà anche  alle  imposte  future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in  aggiunta, o  in sostituzione, delle imposte esistenti.

    Le autorità competenti degli Stati contraenti  si comunicheranno le  modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali. 

    Convenzione Italia-Libia contro le doppie imposizioni: i residenti

    Ai fini della Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che,  in  virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta a  motivo del  suo  domicilio,  della  sua  residenza, della  sede della  sua direzione o di ogni altro criterio di  natura  analoga,  e  comprende anche detto Stato e ogni sua suddivisione politica, amministrativa  o ente locale. 

    Tuttavia, tale espressione non comprende le persone  che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per  il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

    Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti,  la sua situazione è determinata nel seguente modo:

    • a) detta persona e' considerata residente solo dello Stato  nel quale  ha  un'abitazione   permanente.   Quando essa   dispone   di un'abitazione  permanente  in  entrambi  gli  Stati,  e'  considerata residente solo dello Stato nel quale le sue  relazioni  personali  ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali);
    • b) se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta  persona ha il centro dei suoi interessi vitali,  o  se  la medesima  non  ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa  e'  considerata residente solo dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
    • c) se detta persona  soggiorna  abitualmente  in  entrambi  gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi,  essa  e' considerata residente solo dello Stato del quale ha la nazionalita';
    • d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita'  competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

    Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e'  residente  di  entrambi  gli Stati contraenti, le autorita' competenti degli  Stati  contraenti  faranno del loro meglio per risolvere la  questione  di comune accordo  con particolare riguardo alla sede  della  sua  direzione  effettiva.  In mancanza di tale accordo, detta persona non ha diritto a  rivendicare alcuno sgravio o esenzione d'imposta previsti dalla Convenzione. 

    Leggi qui, il testo della Legge n 2/2025 per tutti i dettagli sulle tipologie di redditi e le previsioni della Convenzione Italia-Libia contro le doppier imposizioni fiscali.

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