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Mutui misti: regole di detrazione degli interessi passivi
Con una FAQ del 23 settembre l'agenzia delle entrate ha risposto ad un dubbio di un contribuente che ha acceso un mutuo per acquistare l'abitazione principale e per ristrutturarla, cosiddetto mutuo misto.
Il contratto non specifica l’importo del mutuo destinato all’acquisto dell'immobile e pertanto si domanda per quale importo possa usufruire della detrazione degli interessi passivi per l’acquisto dell'immobile.
Le entrate evidenziano che il contribuente può autocertificare l'importo del mutuo per l'acquisto della casa, vediamo come.
Mutui misti: regole di detrazione degli interessi passivi
Prima di evidenziare il chiarimento ADE, si ricorda che, l’art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR stabilisce che, in presenza di un mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19 per cento degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.
Per i mutui stipulati dal 1993 la detrazione spetta solo in relazione alla stipula di mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto e delle sue pertinenze.
L’acquisto deve avvenire nell’anno antecedente o successivo alla stipula del mutuo; ciò significa che si può prima acquistare l’immobile ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno sottoscrivere il contratto di compravendita.
La detrazione spetta solo per il periodo in cui l’immobile è utilizzato come abitazione principale.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale; tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, può fruire nuovamente della detrazione.
Nel caso di specie il contribuente ha contratto un mutuo cosiddetto misto, dove non è distinta la parte per acquista da quella per la ristrutturazione necessario all'immobile.
In questo caso, specifica l'agenzia, premesso che la destinazione del mutuo per l’acquisto dell’abitazione potrebbe anche risultare nel contratto di compravendita dell’immobile o da altra documentazione della banca mutuante, in assenza di un documento che distingua le differenti finalità e i relativi importi, il contribuente può avvalersi di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr n. 445/2000).
In essa egli dovrà attestare:
- quale somma è imputabile all’acquisto dell’abitazione,
- e quale alla ristrutturazione.
Sulla base di questo documento, in presenza delle altre condizioni previste dalla legge, il contribuente potrà così richiedere la detrazione degli interessi passivi per l’acquisto dell’abitazione.
Per i mutui misti, la stessa agenzia nella Guida alle detrazioni sui mutui del 2024 le entrate hanno elencato i documenti da controllare e conservare:
- Ricevute quietanzate o certificazione annuale della banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2023 o estratto conto bancario o postale
- Contratto di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l’acquisto e per la ristrutturazione dell’immobile da adibire ad abitazione principale
- Contratto di acquisto dell’immobile per verificare sia i vincoli temporali previsti sia l’importo riportato sull’atto. Se tale importo, maggiorato di eventuali oneri correlati all’acquisto, risultasse inferiore al capitale erogato, sarà necessario riproporzionare gli interessi alla minore spesa sostenuta –
- Idonea documentazione degli oneri accessori all’acquisto sostenuti (anche in caso di riparametrazione degli interessi)
- Autocertificazione che attesti che l’immobile acquistato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla norma e che tale condizione sussista anche nel 2023 e che indichi la somma imputabile all’acquisto e quella relativa alla ristrutturazione dell’abitazione principale
- Fatture relative ai lavori eseguiti al fine di rapportare, al termine dei lavori, gli interessi relativi al finanziamento per la ristrutturazione alle spese effettivamente sostenute
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Bonus caldaia: quando consente anche il bonus mobili
Le Entrate con una faq del 21 settembre hanno chiarito che è possibile richiedere anche il bonus mobili, se per la sostituzione della caldaia ci si è avvalsi della detrazione prevista dall'art 16 bis del TUIR ossia quella per gli interventi di ristrutturazione degli immobili,
La sostituzione della caldaia deve essere in sintesi una ristrutturazione straordinaria.
Vediamo maggiori dettagli e soprattutto perché il chiarimento è importante.
Bonus caldaia: quando consente anche il bonus mobili
Un contribuente,, avendo nel 2023 cambiato la vecchia caldaia con una a condensazione, e dovendo nel 2024 acquistare dei mobili nuovi per la stessa abitazione in cui ho sostituito la caldaia, domandava se possa, in questo ambito, usufruire del bonus mobili.
Le Entrate tramite FAQ pubblicata sulla propria rivista online FiscoOggi, hanno evidenziato che il contribuente può beneficiare del bonus mobili entro il 31 dicembre 2024 soltanto se la sostituzione caldaia è state richiesta nell'ambito della detrazione prevista per gli interventi indicati nel comma 1 dall’articolo 16-bis del Tuir, attualmente pari al 50%.
L’Agenzia delle entrate, infatti, ha sempre affermato che costituiscono presupposto per accedere al bonus, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (eseguiti su singole unità immobiliari abitative) ammessi alla detrazione di cui all’art. 16-bis del Tuir, qualora si configurino almeno come interventi di “manutenzione straordinaria”.
Dal quesito, sottolinea l'ADE, non si evince la tipologia di detrazione che il contribuente richiederà per la sostituzione della caldaia e viene chiarito che:
- se è quella prevista per gli interventi indicati nel comma 1 dall’articolo 16-bis del Tuir, spetterà anche il bonus mobili,
- se è quella indicata dall’articolo 1, comma 347, della legge n. 296/2006 ossia l'“Ecobonus”, concessa per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, non spetterà anche il bonus mobili.
Soltanto nel primo caso, spiega l'agenzia, sarà possibile per il contribuente richiedere anche il “bonus mobili ed elettrodomestici”.
L’agevolazione aggiuntiva è collegata con il bonus ristrutturazione e spetta esclusivamente se il cambio della caldaia rientra tra gli interventi previsti dall’articolo 16-bis del TUIR. Il chiarimento è importante perché il bonus mobili scade il 31 dicembre prossimo. Inoltre, il bonus ristrutturazioni dal 1 gennaio 2025 sarà ridotto dal 50% al 36%.
Leggi anche: Bonus casa: i bonus in scadenza e quelli validi anche nel 2025..
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Rimborsi IVA soggetti britannici: entro il 30.09 per le operazioni 2023
Con Risoluzione n 22 del 2 maggio le Entrate hanno annunciato l'accordo di reciprocità tra la Repubblica italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord ai fini dei rimborsi IVA (articolo 38-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) dopo la Brexit.
In particolare viene chiarito che, in base all'accordo esistono i presupposti di reciprocità dei due stati per richiedere i rimborsi IVA.
A tal proposito, occorre evidenziare che la scadenza per i rimborsi per le operazioni 2023 è fissata al 30 settembre prossimo, vediamo i contenuti della risoluzione.
Come richiedere i rimborsi IVA dopo la Brexit
Con l’uscita dall’Unione europea, dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord è considerato Paese terzo rispetto alla Ue, ma per un periodo di transizione che è terminato il 31 dicembre 2020, ai fini doganali, Iva e accise ha continuato a operare come Stato membro.
In particolare, durante il periodo di transizione, per i soggetti stabiliti nel Regno Unito trovava applicazione l’articolo 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, rubricato “Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità”, che detta i limiti e le modalità di rimborso IVA in ipotesi di soggetti stabiliti in uno Stato appartenente all’Unione europea e privi di stabile organizzazione in Italia.
A decorrere dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito non fa più parte del territorio doganale e IVA dell’Unione europea.
In tale contesto, è stato stipulato un accordo di reciprocità tra l’Italia e il Regno Unito, mediante scambio di Note Verbali dei rappresentanti dei due Paesi, entrato appunto in vigore il 7 febbraio 2024 per regolare i rimborsi IVA tra i due paesi.
I Governi dei due Stati dichiarano di ritenere formalmente sussistenti i presupposti giuridici per il riconoscimento della condizione di reciprocità ai fini dell’erogazione del rimborso IVA:- per gli acquisti effettuati dagli operatori italiani sul territorio britannico,
- e dagli operatori britannici sul territorio italiano,
nell’ambito delle loro attività, a partire dal 1° gennaio 2021, rilevato che il Regno Unito non ha mai interrotto l’erogazione dei rimborsi agli operatori italiani.
I rappresentanti dei due Stati precisano, poi, che l’accordo di reciprocità sarà attuato nel rispetto delle legislazioni britannica e italiana, nonché del diritto internazionale applicabile e, con riferimento alla posizione dello Stato italiano, degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, non comportando oneri aggiuntivi a carico dei bilanci previsti dalla normativa vigente di entrambi i PaesiPertanto, relativamente alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 con il Regno Unito è applicabile l’articolo 38-ter del D.P.R. n.633/1972 ai fini dell’erogazione dei rimborsi IVA e pertanto:
- i soggetti stabiliti in Italia possono proporre istanza di rimborso IVA al Regno Unito in conformità alla normativa ivi vigente;
- i soggetti stabiliti nel Regno Unito possono avanzare richiesta di rimborso IVA al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 38-ter che, a sua volta, rinvia al primo comma dell’articolo 38-bis, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972.
L’istanza di rimborso deve essere presentata secondo le modalità stabilite dall'ADE con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° aprile 2010 con regole e modello.
E' bene evidenziare che, l’Agenzia delle Entrate non ha precisato, tuttavia, se entro il medesimo termine sia ancora possibile chiedere anche il rimborso dell’imposta riferita agli anni 2021 e 2022, trattandosi della prima scadenza successiva all’entrata in vigore dell’accordo con il quale è stata riconosciuta la reciprocità di rimborso IVA tra Italia e Regno Unito.
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ISA e concordato biennale: le cause di esclusione
Pubblicata l'attesa Circolare n 18/2024 con i chiarimenti ADE per il CPB, Concordato preventivo biennale.
In proposito, l’articolo 17 della legge delega, al comma 1, lettera g), punto 2), ha previsto l’introduzione del CPB per i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo di minori dimensioni.
Tale platea di contribuenti è rappresentata, in linea generale, da:
- soggetti tenuti all’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- soggetti che aderiscono al Regime dei forfetari.
Il corposo documento di 64 pagine, oltre al riepilogo di tutte le regole, riporta una utile sezione, l'ultima, con risposte a domande dei contribuenti.
In particolare, la sezione 6 replica a 18 quesiti e tra questi ve ne sono alcuni con chiarimenti sulle cause di esclusione dalla misura agevolativa per i soggetti ISA.
Prima di evidenziarne alcune, si sintetizza quanto specificato anche durante il convegno Telefisco 2024 tenutosi oggi 19 settembre a proposito dei vantaggi di adesione al CPB per gli ISA:
- viene stabilito che al contribuente spettano i vantaggi previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del Dl 50/2017, previsti per i soggetti Isa (compresi quelli Iva),
- risulta irrilevante il maggiore reddito dichiarato rispetto a quello oggetto di concordato (e il maggior valore della produzione netta rispetto a quello concordato),
- risultano inibiti gli accertamenti di cui all’articolo 39 del Dpr 600/1973,
- viene prevista una tassazione sostitutiva sul maggior reddito concordato rispetto a quello del 2023.
Concordato preventivo biennale: cause di esclusione ISA
Relativamente ai soggetti ISA la Circolare n 18/2024 ha innanzitutto evidenziato che, tenuto conto che: “l’Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni” (art 7 decreto CPB) nel caso in cui il contribuente le eserciti entrambe l’Agenzia formulerà due distinte proposte per le due diverse tipologie reddituali a cui il contribuente potrà aderire sia congiuntamente che individualmente.
Successivamente, si replica ad un quesito con cui un contribuente ISA domandava se dopo l’accettazione della proposta, qualora si verificasse una causa di esclusione dagli indici sinteci di affidabilità, lo stesso venga escluso dal CPB.
Le Entrate hanno evidenziato che le fattispecie che determinano la cessazione o la decadenza dal CPB sono specificatamente individuate dal decreto CPB.
A tal proposito viene osservato che, tra esse non vi è l’eventuale insorgenza di una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA durante i periodi d’imposta per i quali il contribuente ha aderito alla proposta di CPB.
Pertanto, si ritiene che, laddove ricorra una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA nelle annualità per le quali il contribuente abbia aderito al CPB, detto regime continuerebbe ad avere efficacia.
Concordato preventivo biennale: ISA e multiattività
Un contribuente esercita due attività non rientranti nel medesimo ISA.
Per l’attività non prevalente dichiara ricavi superiori al 30 per cento rispetto all’ammontare totale dei ricavi dichiarati. Ricorrendo tale condizione il contribuente è escluso dall’applicazione degli ISA anche se è tenuto alla presentazione del modello ISA riferito all’attività principale.
Si domandava se in questo caso il contribuente possa aderire alla proposta CPB prevista per i soggetti ISA per il biennio 2024/2025.
La Circolare, evidenzia che l’articolo 2 del decreto ministeriale CPB ISA prevede che sia formulata una proposta di CPB per i contribuenti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA.
Restano pertanto esclusi dal CPB coloro che non hanno applicato gli ISA per tale periodo di imposta pur avendo presentato il relativo modello.
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Dilazione cartelle: le 120 rate dal 2025
Durante il convegno Telefisco 2024 tenutosi in data 19 settembre come sempre l'Agenzia delle entrate ha fornito risposte a dubbi frequenti emersi in merito alle normative fiscali.
Relativamente alla recente novità introdotta con la Riforma della Riscossione sulla dilazione dei debiti da cartelle esattoriali, ha chiarito che ai fini dell’applicazione della dilazione a 120 rate mensili con l’agente della riscossione, occorre attendere la pubblicazione del decreto attuativo delle Finanze, che stabilirà le modalità di funzionamento dei criteri per comprovare lo stato di difficoltà del debitore.
Tuttavia, le nuove regole sulla rateazione potranno operare dalle istanze presentate dal 1° gennaio dell’anno prossimo.
Dilazione cartelle in 120 rate: il via dalle domande 2025
Il decreto attuativo della riforma della riscossione (Dlgs 110/2024) ha revisionato il testo dell’articolo 19 del DPR 602/1973, riferito alle rateazioni con l’agenzia delle Entrate-Riscossione al fine di allungare al massimo i piani di rientro.
L'agenzia ha confermato che le disposizioni in esame sono destinate ad avere efficacia a partire dalle istanze presentate dal 1° gennaio 2025.
La riforma fiscale ha introdotto appunto una maxi rateazione a 120 rate mensili come strumento "ordinario" per il contribuente.
Secondo le norme attuali, il debitore, per accedere alla dilazione deve dimostrare di non poter sostenere la rata determinata secondo le normali scadenze massime, che non possono eccedere le 72 rate mensili.
Dal 2025 quindi, l'accesso alla dilazione decennale è disciplinato dagli stessi criteri applicabili alle altre rateazioni, con la differenza che occorrerà sempre dimostrare lo stato difficoltà del debitore, anche se il debito da dilazionare non supera 120.000 euro.
Secondo le norme attuali gli indicatori dello stato di difficoltà sono stabiliti in direttive dell’Agenzia.
Per le persone fisiche, l’indicatore è il valore dell’Isee, per i soggetti diversi da questi, il riferimento è ad alcuni indici di bilancio.
Con le novità della riforma fiscale le modalità applicative degli indicatori saranno stabiliti da un prossimo decreto attuativo delle Finanze.
La risposta dell’Agenzia in telefisco 2024 ha confermato che i parametri di ingresso nella nuova dilazione a 120 rate mensili dovranno essere fissati da tale decreto.
Anche la disciplina della rateazione ridisegnata, come modificata dalla Riforma Fiscale, è stata inserita nello schema di Testo Unico della riscossione, appena approvato in via preliminare e trasmesso alle commissioni competenti per i pareri.
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Concordato preventivo biennale: non è possibile l’adesione con la dichiarazione tardiva
Introdotto dal Decreto Legislativo 13/2024, il Concordato preventivo biennale è quello strumento, al suo primo anno di applicazione, che permette, ai soggetti ISA e ai contribuenti in regime forfetario, di fare un patto preventivo con il fisco con il quale si determina anticipatamente la base imponibile su cui calcolare imposte e contributi.
Una delle caratteristiche del funzionamento del CPB è che l’adesione avviene contestualmente all’invio della dichiarazione annuale dei redditi del contribuente, e che, per questa, in base all’articolo 35 comma 1 del Decreto Legislativo 13/2024, è esclusa la possibilità di accedere al concordato posteriormente attraverso la remissione in bonis.
La remissione in bonis, istituita dall’articolo 2 comma 1 del Decreto Legge 16/2012, è quell’istituto attraverso il quale i contribuenti possono sanare il tardivo o l’omesso invio di comunicazioni che danno accesso a benefici fiscali o a regimi opzionali, prima che la violazione sia stata contestata.
In conseguenza di ciò, risulta oggi fondamentale che l’adesione al CPB avvenga entro il termine di invio della dichiarazione annuale dei redditi, come del resto chiaramente precisato dal Decreto Legislativo 13/2024.
Ciò che invece ci si domanda è se il contribuente, che ha aderito o non aderito attraverso l’invio della dichiarazione annuale dei redditi, possa successivamente cambiare idea, cambiando la sua scelta attraverso l’invio di una dichiarazione correttiva nel termini, una dichiarazione tardiva o una dichiarazione integrativa.
Per rispondere a questa domanda viene in soccorso la Circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 18/E, pubblicata il 17 settembre 2024.
leggi anche CPB: pubblicate le istruzioni ADE per aderire entro il 31 ottobre
La dichiarazione tardiva
La dichiarazione tardiva è quella dichiarazione inviata entro il termine dei 90 giorni dalla scadenza della dichiarazione annuale dei redditi: questa dichiarazione, in base alle previsioni dell’articolo 2 comma 7 del DPR 322/1998, è considerata valida, anche se sono applicate sanzioni.
Premesso che il legislatore ha previsto come data per l’accettazione della proposta di Concordato preventivo biennale il 31 ottobre 2024 (per il primo anno di applicazione, mentre per i successivi la data sarà il 31 luglio), al punto 2.3 della Circolare 18/E/2024 l’Agenzia delle Entrate puntualizza che quanto segue: “deve ritenersi che il termine previsto per aderire al CPB sia perentorio, in quanto il legislatore, per il solo 2024, rinvia espressamente alla data del 31 ottobre, in deroga al termine ordinario del 31 luglio (v. articolo 9, comma 3, ultimo periodo, del decreto CPB). Tale espressa formulazione avalla la conclusione che la data del 31 ottobre 2024 sia tassativa e, pertanto, ai fini dell’accettazione della proposta di CPB non trovi applicazione l’articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, numero 322 in base al quale sono valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine”.
Motivo per cui, in ragione di ciò, è da ritenersi che, il contribuente che abbia o non abbia aderito al Concordato preventivo biennale non possa modificare la sua scelta trasmettendo una dichiarazione integrativa.
La dichiarazione correttiva nei termini
Il legislatore però permette al contribuente, che ha già inviato la sua dichiarazione dei redditi, di inviare nuovamente, entro il termine previsto per l’invio della dichiarazione (per questo è definita nei termini), una dichiarazione che sostituisce completamente la precedente; a tale invio non si applica alcuna sanzione.
È lecito chiedersi se ai fini del Concordato preventivo biennale sia lecito modificare la propria adesione con una dichiarazione correttiva nei termini.
La Circolare 18/E/2024 dell’Agenzia delle Entrate non prende esplicitamente in esame il caso il caso, ma logica vuole che, entro il limite del termine “perentorio” di scadenza della possibilità di accettare il Concordato preventivo biennale, il contribuente possa modificare la sua scelta attraverso l’invio di una dichiarazione correttiva nei termini. Fermo restando che la scelta effettuata si cristallizza nel momento in cui scade il termine perentorio del 31 ottobre 2024 (o del 31 luglio per gli anni successivi). Anche in ragione del fatto che, in questo caso, l’adesione sarebbe da considerarsi tempestiva, essendo avvenuto entro i termini prescritti.
La dichiarazione integrativa
Infine la dichiarazione integrativa è quella dichiarazione, trasmessa oltre i termini previsti per la trasmissione ma entro il termine di decadenza previsto per l’accertamento dell’annualità fiscale in oggetto, che modifica la dichiarazione originariamente presentata.
Per questo tipo di dichiarazione, come è facile dedurre, alla luce della previsione legislativa che esclude la remissione in bonis per il CPB e delle precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate sulla Circolare 18/E2024, è da escludere che possa essere utilizzata per modificare la precedente adesione o mancata adesione al Concordato preventivo biennale.
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Adempimento collaborativo e le istruzioni per la procedura di ravvedimento
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 31 luglio 2024 n. 126 che stabilisce un nuovo Regolamento che disciplina la procedura di ravvedimento guidato nell'ambito dell'adempimento collaborativo.
Il nuovo Regolamento si rivolge principalmente ai contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo, ovvero coloro che dispongono di sistemi interni per la gestione del rischio fiscale e che intrattengono un dialogo costante con l’Agenzia delle Entrate, come previsto dagli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
I contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo che individua omissioni o irregolarità commesse nell'applicazione delle disposizioni tributarie rilevanti sulla determinazione e sul pagamento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o intendono regolarizzare la propria posizione aderendo alle indicazioni dell'Agenzia delle entrate, possono provvedere spontaneamente a sanare la violazione commessa utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso, avvalendosi della procedura di cui al presente decreto.
La procedura è consentita per i periodi di applicazione del regime di adempimento collaborativo.
Come si attiva la procedura di ravvedimento guidato
Il passo iniziale per avviare la procedura è l'invio di una comunicazione qualificata all’Agenzia delle Entrate. Questa comunicazione deve essere effettuata entro 9 mesi dalla decadenza dei termini di accertamento, e deve includere:
- la descrizione dettagliata delle irregolarità rilevate,
- gli importi delle imposte, delle sanzioni e degli interessi dovuti in base alle irregolarità,
- tutti gli elementi necessari per permettere all’Ufficio competente di valutare la situazione,
La comunicazione può essere inviata in diversi modi, tramite:
- consegna a mano presso l'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate.
- spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
- posta elettronica certificata (PEC), sottoscritta digitalmente o con firma autografa nel rispetto delle normative vigenti.
Avvio del contraddittorio
Una volta ricevuta la comunicazione, l'Agenzia delle Entrate ha 90 giorni per analizzarla e notificare al contribuente uno schema di ricalcolo, quest'ultimo documento contiene:
- l'ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi calcolati in base alle irregolarità dichiarate,
- un termine di almeno 60 giorni entro il quale il contribuente può presentare osservazioni o chiarimenti.
Conclusione della procedura
Dopo aver ricevuto eventuali osservazioni, l'Agenzia delle Entrate procede al calcolo finale e notifica un atto di ricalcolo, che include:
- l'importo esatto delle imposte, sanzioni e interessi da pagare.
- un termine di almeno 15 giorni per effettuare il pagamento.
Il contribuente ha la facoltà di chiudere anticipatamente la procedura pagando immediatamente gli importi indicati nello schema di ricalcolo.
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