• Pensioni

    Pensioni e comunicazione reddituale mancante: revoca degli importi 2020

    Con il  Messaggio Hermes  n. 1661 del 9 maggio 2023 INPS informa che ha provveduto alla revoca definitiva degli importi aggiuntivi erogati nel 2019 e nel 2020 come previsto dall'art. 35, comma 10-bis del DL n. 207/2008  per mancato invio delle comunicazioni reddituali da parte dei pensionati  tramite Modello Red.  che ricevono prestazioni aggiuntive collegate al reddito.

     Si ricorda che per la verifica delle prestazioni aggiuntive si deve fare riferimento al proprio cedolino pensionistico

    Revoca importi aggiuntivi come funziona

    Dal 2021  l'azione sanzionatoria verso   i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano  agli Enti  previdenziali   la propria  situazione reddituale, incidente sul diritto a prestazioni aggiuntive,   è stata modificata  e prevede due fasi:

    • 1 Riduzione  temporanea delle prestazioni collegate al reddito  (invece che semplice  avviso di sospensione  e invito a comunicare entro 60 gg 😉
    • 2. Revoca definitiva,  in caso di mancata comunicazione dei redditi entro la data indicata  nel sollecito 

    Per non gravare sensibilmente sugli importi in pagamento, l’importo massimo della riduzione è  pari al 10% del trattamento pensionistico lordo, con salvaguardia degli importi delle pensioni entro  il trattamento minimo, con una trattenuta non superiore a 13,69 euro.

    Per i titolari di pensione di importo non superiore a 75 euro mensili, non è prevista nessuna riduzione,  a costoro  viene  inviata la notifica di sospensione, con l’indicazione della data ultima entro cui  presentare la ricostituzione 

    Alla scadenza del termine  indicato nelle comunicazioni INPS a coloro che avranno presentato domanda di  ricostituzione reddituale, l’INPS ripristina la prestazione in misura intera con restituzione delle somme trattenute nei mesi

    Attenzione anche al fatto che  Inps  per  favorire la tempestività della definizione delle domande di ricostituzione  ha predisposto un servizio online  denominato “Ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10bis DL 207/2008” disponibile on line dal 30 giugno 2021, seguendo il  percorso: “Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione” > “Variazione prestazione pensionistica”, sottomenu:

    “Ricostituzioni/Supplementi” > “Ricostituzione pensione” > “Reddituale” > “Per sospensione art.35  comma 10bis D.L. 207/2008”

    Necessario  per accedere  ai servizi online INPS  essere in possesso di una delle seguenti credenziali:

    – SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello;

    – CNS (Carta Nazionale dei Servizi);

    – CIE (Carta Identità Elettronica 3.0).

    E' possibile comunque rivolgersi per assistenza ai centri CAF e patronati  convenzionati con INPS.

  • Professione Avvocato

    Equo compenso professionisti: il testo della Legge pubblicato in Gazzetta

    Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 05.05.2023 n. 104 la Legge del 21 aprile 2023 n. 49 recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

    Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, non ché conforme ai compensi previsti rispettivamente:

    • per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell’articolo 13, comma 6, del la legge 31 dicembre 2012, n. 247;
    • per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
    • per i professionisti di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 7 dell’articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.

    Come si legge nel Dossier predisposto dalla Camera dei deputati, il testo, composto da 13 articoli, interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista, in breve sintesi:

    • definisce come equo il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e interviene sull'ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono inclusi gli esercenti professioni non ordinistiche, sia per quanto riguarda la committenza che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro (artt. 1 e 2);
    • disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo (art. 3) ed eventualmente di condannare l'impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista (art. 4);
    • prevede che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull'equo compenso (art. 5);
    • consente alle imprese committenti di adottare modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi ivi individuati siano equi fino a prova contraria (art. 6);
    • prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall'ordine o dal collegio professionale acquisti l'efficacia di titolo esecutivo (art. 7);
    • disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso (art. 5) e alla responsabilità professionale (art. 8);
    • consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dalle rappresentanze professionali (art. 9);
    • istituisce, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso (art. 10);
    • prevede una disposizione transitoria che esclude dall'ambito di applicazione della nuova disciplina le convenzioni in corso, sottoscritte prima della riforma (art. 11);
    • abroga la disciplina vigente (art. 12);
    • prevede la clausola di invarianza finanziaria (art. 13).

    Allegati:
  • Rubrica del lavoro

    Fringe benefit e bonus: il conguaglio INPS in agricoltura

    Con il messaggio 1563 del 28 aprile 2023 INPS fornisce le istruzioni operative per il conguaglio e il recupero della contribuzione relativa alla quota di fringe benefit e/o di bonus carburante e erogata da parte dei datori di lavoro agricolo  con contribuzione unificata.

    In particolare l'istituto precisa due casi e illustra le procedure da seguire 

    Contribuzione per retribuzione imponibile omessa 

    I datori di lavoro devono inviare un flusso di variazione in aumento  del mese di competenza con l’importo dei fringe benefits e/o del bonus carburante corrisposto nel periodo d'imposta 2022.  Se  il totale è  superiore a 

    • 3.000 euro i fringe benefit) e/o 
    • superiore a 200 euro  bonus carburante

     l'incremento va  denunciato all’interno del flusso PosAgri, con Tipo Retribuzione “W”,

    quindi i datori  effettueranno il recupero dal lavoratore.

    Contribuzione versata  in eccedenza 

     Per il recupero della quota di fringe benefit e/o di bonus carburante precedentemente assoggettata a a contribuzione 2022 (inferiori alle soglie previste)    il datore di lavoro deve presentare  alle Strutture territoriali competenti, di un’istanza di rettifica con il modello 07FB tramite l’apposita funzionalità   nel Cassetto previdenziale per le aziende agricole entro e non oltre il prossimo 31 maggio. Va evidenziato l’importo della retribuzione da non considerare imponibile per ogni codice fiscale dei lavoratori interessati. I datori di lavoro dovranno conseguentemente restituire ai lavoratori la quota di contribuzione recuperata di.

    L’eventuale credito residuo potrà essere oggetto di compensazione.

    In caso di datore di lavoro cessato, l'importo può essere richiesto a rimborso.

  • Rubrica del lavoro

    Esonero contributi post maternità nel lavoro domestico

    Nella circolare 102 2022  e il messaggio 4042 del 9 novembre 2022 Inps  aveva emanato le istruzioni per l'utilizzo dell'esonero contributivo previsto dall'ultima legge di bilancio 234 2021 – per le dipendenti che rientrano al lavoro dopo il congedo di maternità.

     L'agevolazione è sperimentale, valida solo per il 2022 e intende  favorire il lavoro femminile: riguarda quindi  anche il settore del lavoro domestico .

    Consiste nello sgravio del 50%   a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità, per 12 mesi , dal versamento dei contributi previdenziali.

    Si ricorda che  lo sgravio si  applica sulla quota dei contributi a carico della lavoratrice madre.

    Con il messaggio  1552 del 28 aprile  2023 l'istituto interviene nuovamente con indicazioni specifiche appunto per le lavoratrici con mansioni di collaboratrice domestica, assistente familiare,  baby sitter ecc. e fornisce le tabelle contributive cui fare riferimento.

    Vediamo le principali istruzioni operative.

    Esonero contributivo post maternità: domande per  lavoratrici domestiche

    Come precisato con il messaggio n. 4042/2022, l’agevolazione trova applicazione a partire dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, purché lo stesso sia avvenuto tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022. La data del rientro puoò essere anche stata posticipata per ferie o malattia purché  senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio e a condizione che il rientro  sia avvenuto  entro il 31 dicembre 2022.

    I datori di lavoro domestico per richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l’applicazione dell’esonero contributivo dovranno inoltrare apposita domanda all’INPS, direttamente dal sito internet www.inps.it attraverso il seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e liberi professionisti” > “Strumenti” > “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)“ > “Utilizza lo strumento”, autenticandosi con la propria identità digitale di tipo 

    • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, 
    • CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o 
    • CIE (Carta di Identità Elettronica).

    e selezionando  la voce “LD –Richiesta Esonero Contributivo per Madri Lavoratrici”,

     Ultimata la procedura è possibile scaricare la ricevuta in formato PDF e visualizzare le informazioni  sullo stato di lavorazione. 

    In caso di accoglimento  si potranno generare dal Portale dei pagamenti gli Avvisi PagoPA ricalcolati.

    Per i trimestri per i quali   sia già stata versata la contribuzione in misura piena, è prevista la restituzione al datore di lavoro del 50% della quota da rimborsare alla lavoratrice

     il datore di lavoro dovrà presentare la domanda in via telematica, come indicato nella circolare n. 170/2011,  con le  modalità previste in caso di contribuzione eccedente.

    Tabelle contributi con esonero del 50%   2022 – 2023

    Le tabelle con l’indicazione dell’importo dei contributi con esonero del 50% del contributo a carico delle lavoratrici madri valevoli per l’anno 2023 sono state pubblicate al paragrafo 4 della circolare n. 13/2023

  • CCNL e Accordi

    CCNL pubblici esercizi FIPE: riprendono le trattative

    Era stato siglato a  febbraio 2018 l’accordo per la definizione del Contratto nazionale Commercio Ristorazione Turismo  tra Fipe Confcommercio, Angem, Aci- Alleanza delle Cooperative e le Organizzazioni Sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs,  scaduto formalmente il 31 dicembre 2021.

      Ricordiamo che sono interessati i settori :

    1. Ristorazione Collettiva e commerciale, 
    2. pubblici esercizi e 
    3. Turismo , 

    per  oltre un milione di lavoratrici e lavoratori. dipendenti di 330 mila imprese

    Fisascat CISL  fa sapere in un comunicato che le parti  si sono incontrate pochi giorni fa per la discussione sul rinnovo  e sintetizza cosi l'incontro : 

    "…. le associazioni imprenditoriali hanno ripercorso il drammatico periodo pandemico, sottolineando  come poi lo scenario  sia stato aggravato dall’aumento dei costi energetici e delle materie prime, con ricadute negative in tutto il settore, soprattutto nel comparto della Ristorazione Collettiva, in particolare negli appalti con committenza pubblica. Le imprese,, hanno presentato un documento nel quale indicano  tra le priorità, l’inquadramento professionale, l’organizzazione del lavoro, i livelli di contrattazione e produttività, la bilateralità, i cambi gestione e i cambi appalto e il costo del lavoro."

    Da parte loro i  sindacati, hanno sottolineato invece c"ome  la ripresa delle aziende del settore sia oramai consolidata, confermata anche dal segno positivo di molti bilanci aziendali, e hanno rimarcato gli interventi economici e normativi messi in campo dal Governo a sostegno del comparto.  . Per le tre sigle la vera emergenza resta quella salariale, con le retribuzioni al palo e attanagliate dalle dinamiche inflattive, mentre nel settore è largamente diffuso il part time involontario, spesso a poche ore settimanali, con condizioni sempre più insostenibili."

    Il tema dirimente resta l' incremento salariale,  anche per far fronte all'emergenza della difficolta di reperire nuovo personale.

    Le Parti torneranno ad incontrarsi il 18 maggio 2023.

    Rinnovo 2018-2021 gli aspetti principali 

    Tra le novità  del 2018 si segnalano :

    1. maggiori tutele ai lavoratori per i cambi di concessione e appalto e nel  mercato del lavoro in genere: 
    2. definizione di un codice condiviso contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
    3. aumento salariale di 100 euro a regime al IV livello,con una massa complessiva di 3mila euro,  alle seguenti date:
      • € 25,00 1 GENNAIO 2018
      • 20,00 1 GENNAIO 2019
      • € 20,00 1 FEBBRAIO 2020
      • € 15,00 1 MARZO 2021
      • € 20,00 1 DICEMBRE 2021
    4. assistenza sanitaria integrativa a decorrere dal 1 febbraio 2018  un contributo di 11,00 euro mensili per lavoratore, per 12 mensilità a carico delle aziende . il contributo salirà a  12,00 euro dal 1 gennaio 2019 .
    5.  modifiche strutturali a importanti istituti, come i permessi, gli scatti di anzianità e il comporto malattia.
    6. Per quanto riguarda il lavoro  parziale,  la normativa relativa  viene confermata secondo le previsioni del CCNL 2010, con esclusione del peggioramento introdotto dal Decreto Legislativo n. 81/2015  confermando il diritto  a veder indicata nella lettera di assunzione la “puntuale indicazione” dell’orario di lavoro.
    7. Sul lavoro a termine  viene limitato 

      il ricorso al contratto a tempo determinato nella misura prevista dal Decreto Legislativo n. 81/2015 (20%) e al contratto di somministrazione (10% riferito all’unità produttiva).

    Aumento dicembre 2021 e calcolo TFR 

    In relazione al trattamento di fine rapporto, con riferimento al periodo 1° gennaio 2018 – 31 ottobre 2021, il contratto prevede che gli importi degli scatti di anzianità non concorrono alla determinazione della quota annua della retribuzione utile al calcolo . Quindi, per i periodi dal 1° gennaio 2018 al 31 ottobre 2021, ai fini della determinazione della retribuzione utile per il calcolo del Tfr: la retribuzione mensile , la  tredicesima . la quattordicesima e tutte le voci retributive  valide ai fini del TFR  vanno considerate al netto degli scatti  

    A decorrere dal periodo novembre 2021 sarà invece  ristabilita l'incidenza degli scatti di anzianità anche ai fini della maturazione della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

    Contratto FIPE 2018-2021 stesura definitiva

    Il 17 luglio 2018,  le organizzazioni sindacali coinvolte hanno emanato un comunicato  sulla stesura e approvazione definitiva del contratto, dopo l'ok dei lavoratori,   tra tutte le parti, in cui sono state meglio chiarite alcune tematiche qualificanti, tra cui:

    GENITORIALITA': sono stati riformulati e sistematizzati gli articoli riguardanti le disposizioni legate al diritto alla genitorialità  con l'inserimento di un nuovo articolo, a tutela dei lavoratori che debbano assistere, figli con problematiche di apprendimento quali ad esempio la dislessia (art. Articolo 183 – Ulteriori ipotesi di part time). Si  prevede la possibilità turni di lavoro agevolati o di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

    SOSPENSIONE temporanea dell’aumento del vitto per i Part-time fino a 15 ore settimanali ( 0,20 centesimi a pasto)  previsto per l’anno 2019 ,  rinviato, al più tardi, al rinnovo del contratto nazionale.

    Inoltre  è stato siglato un verbale a latere con le Associazioni di categoria delle Cooperative che riconosce la scelta di adesione effettuata dai lavoratori in forza  al Fondo di previdenza complementare della cooperazione; i nuovi assunti potranno anch’essi liberamente optare fra quest’ultimo e "FONTE"(Fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario).

  • Sicurezza sul Lavoro

    Rischio agenti cancerogeni sul lavoro: rapporto INAIL

    Inail ha reso disponibile ieri un approfondito e completo rapporto sui rischi di esposizione ad agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro :  "L’esposizione ad agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro in Italia – Quadro normativo, strumenti operativi e analisi del sistema informativo di registrazione delle esposizioni professionali (SIREP)".

     (Qui il testo integrale),  in  cui vengono illustrati in dettaglio il quadro di riferimento attuale  la normativa e gli obblighi dei datori di lavoro  con  la tabelle comparative sulle situazioni i dati e gli strumenti utilizzati  negli altri paesi europei, e non solo . Vediamo i principali aspetti  

    Registro esposizione agenti cancerogeni 

    Sostanze o preparati cancerogeni e/o mutageni sono presenti in diversi settori produttivi,  ricorda il rapporto,  li si può trovare:

    •  come materie prime (es. agricoltura, industria petrolchimica e farmaceutica, trattamenti galvanici, laboratori  di ricerca), o 
    • come sottoprodotti derivati da alcune attività (es. saldatura degli acciai inox, asfaltatura  stradale, produzione della gomma).

     La normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs.  81/2008 e introduzione s.m.i.) contiene prescrizioni specifiche e rigorose per la tutela dei lavoratori potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni e mutageni, considerata la loro pericolosità per la salute umana, che sono definiti in dettaglio dall’art. 234 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. 

    Va  ricordato anche  l'obbligo previsto all’articolo 243 del decreto legislativo 81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza  per cui i lavoratori esposti al rischio di sviluppare neoplasie correlate al contatto con sostanze impiegate nello svolgimento del proprio lavoro siano iscritti in un registro istituito dal datore di lavoro, in cui venga riportata l’attività svolta, l’agente cancerogeno utilizzato e, se noto, il valore dell’esposizione a tale agente.  Il Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (Dimeila) dell'INAIL  e le Unità sanitarie locali, sono incaricati della  gestione dei flussi informativi relativi alla tenuta e all'aggiornamento dei registri con i livelli di esposizione ad agenti cancerogeni, degli elenchi dei lavoratori esposti, delle cartelle sanitarie e di rischio.

    Analisi dei dati del SIREP INAIL 

    I dati dei registri sono  raccolti sistematicamente nel Sistema informatico registri di esposizione professionale (Sirep), sul quale  si basa la pubblicazione in commento 

    In particolare sono stati raccolti e analizzati e i dati del Sirep dal 1994 al 2021  con uno studio comparativo con la situazione di altri Stati, sia comunitari che internazionali. 

    I dati sono divisi per regioni, per ciascuna delle quali viene riportata la descrizione del rischio (agente/classi di agenti cancerogeni), per tipologia di azienda e settore economico di attività. 

    Sono pubblicate quindi le tabelle di sintesi  che descrivono la distribuzione delle diverse circostanze di esposizione ad agenti cancerogeni negli ambienti di lavoro, esposte anche su base regionale  e specifiche per ciascun settore economico. 

    Dato  il  lungo periodo di latenza tra esposizione ad agenti cancerogeni e insorgenza dei sintomi patologici  che non facilita la  correlazione con le cause lavorative, lL'istituto sottolinea anche con questo rapporto l'importanza dell'attività di prevenzione e sorveglianza  con il fine ultimo di ridurre il rischio oncogeno negli ambienti di lavoro .

    La sorveglianza sanitaria in ambito occupazionale  è  considerata essenziale per l’individuazione e la prevenzione primaria in questa particolare tipologia di rischi.

  • Lavoro estero

    Rientro dei cervelli agevolato anche con assegni di ricerca

    L'Agenzia pubblica nella risposta con Principio di diritto n.  8 2023     chiarimenti sulla spettanza dell'incentivo per il rientro in Italia di docenti e ricercatori art. 44 Legge 78 2010 ampliando l'applicabilità dell'agevolazione anche ai soggetti beneficiari di assegni di ricerca esenti  IRPEF,   propedeutici ai dottorati di  ricerca.  Vediamo più in dettaglio.

    Agevolazione rientro dei cervelli L. 78/2010

    Si ricorda  che l'articolo  44  del  decreto  legge  31  maggio  2010,  n.  78, cosiddetto Rientro dei cervelli   intendeva mettere un freno al fenomeno dell'espatrio di lavoratori ad alto profilo scientifico  ma favorire anche l'ingresso in italia di ricercatori e docenti stranieri per favorire lo sviluppo scientifico e tecnologico del paese 

    L'agevolazione prevede l'esclusione  del novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori    per lavoro dipendente o autonomo di ricerca o docenza all'estero presso centri di  ricerca pubblici o privati o università svolto per almeno due anni continuativi  purché   in possesso di  titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero,  e che tornino o acquisiscano per la priva volta la residenza fiscale   in Italia .L'agevolazione è fruibile per sei anni a decorrere dal   periodo di imposta in cui  si trasferiscono 

    Viene precisato inoltre che per i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 44 del decreto legge   n.  78  del  2010, il  rientro  o l'ingresso in  Italia con assunzione  della  residenza  fiscale,  può avvenire in relazione all'avvio dell'attività presso università e/o enti di ricerca anche  nell'ambito di un assegno di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2020  n. 240.Per i suddetti assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, di durata compresa    tra uno e tre anni, è prevista l'esenzione dall'IRPEF

    La norma, prorogata dal DL Milleproroghe  198 2022 fino al 31.12.2023,  prevede che  le  università  possano  stipulare  contratti  di  lavoro  subordinato  a  tempo   determinato ( triennali), con

    •  candidati con abilitazione  scientifica  nazionale  alle  funzioni  di  professore  di  prima  o  di  seconda fascia, ovvero 
    •  in possesso del titolo di specializzazione medica, oppu
    • che per almeno tre anni anche  non consecutivi,  hanno  usufruito  di assegni  di  ricerca   o  di  borse  postdottorato, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. 

    Incentivo docenti-ricercatori e assegni di ricerca 

    L'Agenzia precisa quindi che  in caso di assunzione da parte  degli enti di ricerca e delle università, di docenti e ricercatori provenienti dall'estero che  entrano o rientrano in Italia per svolgere attività di ricerca o di docenza,  con  percezione di assegni di ricerca (esenti da IRPEF) non è in contrasto  con la ratio agevolativa del regime  di cui all'articolo 44, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, cd. "Rientro dei cervelli" 

    Attenzione va posta al fatto che in tal caso, la durata delle agevolazioni  verrà computata a partire dal periodo d'imposta di ingresso o rientro in cui il contribuente  interessato acquisirà la residenza fiscale in Italia  e  in  connessione con l'avvio dell'assegno di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 240 del 2010.