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Pensioni e comunicazione reddituale mancante: revoca degli importi 2020
Con il Messaggio Hermes n. 1661 del 9 maggio 2023 INPS informa che ha provveduto alla revoca definitiva degli importi aggiuntivi erogati nel 2019 e nel 2020 come previsto dall'art. 35, comma 10-bis del DL n. 207/2008 per mancato invio delle comunicazioni reddituali da parte dei pensionati tramite Modello Red. che ricevono prestazioni aggiuntive collegate al reddito.
Si ricorda che per la verifica delle prestazioni aggiuntive si deve fare riferimento al proprio cedolino pensionistico
Revoca importi aggiuntivi come funziona
Dal 2021 l'azione sanzionatoria verso i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano agli Enti previdenziali la propria situazione reddituale, incidente sul diritto a prestazioni aggiuntive, è stata modificata e prevede due fasi:
- 1 Riduzione temporanea delle prestazioni collegate al reddito (invece che semplice avviso di sospensione e invito a comunicare entro 60 gg 😉
- 2. Revoca definitiva, in caso di mancata comunicazione dei redditi entro la data indicata nel sollecito
Per non gravare sensibilmente sugli importi in pagamento, l’importo massimo della riduzione è pari al 10% del trattamento pensionistico lordo, con salvaguardia degli importi delle pensioni entro il trattamento minimo, con una trattenuta non superiore a 13,69 euro.
Per i titolari di pensione di importo non superiore a 75 euro mensili, non è prevista nessuna riduzione, a costoro viene inviata la notifica di sospensione, con l’indicazione della data ultima entro cui presentare la ricostituzione
Alla scadenza del termine indicato nelle comunicazioni INPS a coloro che avranno presentato domanda di ricostituzione reddituale, l’INPS ripristina la prestazione in misura intera con restituzione delle somme trattenute nei mesi
Attenzione anche al fatto che Inps per favorire la tempestività della definizione delle domande di ricostituzione ha predisposto un servizio online denominato “Ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10bis DL 207/2008” disponibile on line dal 30 giugno 2021, seguendo il percorso: “Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione” > “Variazione prestazione pensionistica”, sottomenu:
“Ricostituzioni/Supplementi” > “Ricostituzione pensione” > “Reddituale” > “Per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008”
Necessario per accedere ai servizi online INPS essere in possesso di una delle seguenti credenziali:
– SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello;
– CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
– CIE (Carta Identità Elettronica 3.0).
E' possibile comunque rivolgersi per assistenza ai centri CAF e patronati convenzionati con INPS.
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Equo compenso professionisti: il testo della Legge pubblicato in Gazzetta
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 05.05.2023 n. 104 la Legge del 21 aprile 2023 n. 49 recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.
Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, non ché conforme ai compensi previsti rispettivamente:
- per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell’articolo 13, comma 6, del la legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- per i professionisti di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 7 dell’articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.
Come si legge nel Dossier predisposto dalla Camera dei deputati, il testo, composto da 13 articoli, interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista, in breve sintesi:
- definisce come equo il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e interviene sull'ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono inclusi gli esercenti professioni non ordinistiche, sia per quanto riguarda la committenza che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro (artt. 1 e 2);
- disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo (art. 3) ed eventualmente di condannare l'impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista (art. 4);
- prevede che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull'equo compenso (art. 5);
- consente alle imprese committenti di adottare modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi ivi individuati siano equi fino a prova contraria (art. 6);
- prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall'ordine o dal collegio professionale acquisti l'efficacia di titolo esecutivo (art. 7);
- disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso (art. 5) e alla responsabilità professionale (art. 8);
- consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dalle rappresentanze professionali (art. 9);
- istituisce, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso (art. 10);
- prevede una disposizione transitoria che esclude dall'ambito di applicazione della nuova disciplina le convenzioni in corso, sottoscritte prima della riforma (art. 11);
- abroga la disciplina vigente (art. 12);
- prevede la clausola di invarianza finanziaria (art. 13).
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Fringe benefit e bonus: il conguaglio INPS in agricoltura
Con il messaggio 1563 del 28 aprile 2023 INPS fornisce le istruzioni operative per il conguaglio e il recupero della contribuzione relativa alla quota di fringe benefit e/o di bonus carburante e erogata da parte dei datori di lavoro agricolo con contribuzione unificata.
In particolare l'istituto precisa due casi e illustra le procedure da seguire
Contribuzione per retribuzione imponibile omessa
I datori di lavoro devono inviare un flusso di variazione in aumento del mese di competenza con l’importo dei fringe benefits e/o del bonus carburante corrisposto nel periodo d'imposta 2022. Se il totale è superiore a
- 3.000 euro i fringe benefit) e/o
- superiore a 200 euro bonus carburante
l'incremento va denunciato all’interno del flusso PosAgri, con Tipo Retribuzione “W”,
quindi i datori effettueranno il recupero dal lavoratore.
Contribuzione versata in eccedenza
Per il recupero della quota di fringe benefit e/o di bonus carburante precedentemente assoggettata a a contribuzione 2022 (inferiori alle soglie previste) il datore di lavoro deve presentare alle Strutture territoriali competenti, di un’istanza di rettifica con il modello 07FB tramite l’apposita funzionalità nel Cassetto previdenziale per le aziende agricole entro e non oltre il prossimo 31 maggio. Va evidenziato l’importo della retribuzione da non considerare imponibile per ogni codice fiscale dei lavoratori interessati. I datori di lavoro dovranno conseguentemente restituire ai lavoratori la quota di contribuzione recuperata di.
L’eventuale credito residuo potrà essere oggetto di compensazione.
In caso di datore di lavoro cessato, l'importo può essere richiesto a rimborso.
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Esonero contributi post maternità nel lavoro domestico
Nella circolare 102 2022 e il messaggio 4042 del 9 novembre 2022 Inps aveva emanato le istruzioni per l'utilizzo dell'esonero contributivo previsto dall'ultima legge di bilancio 234 2021 – per le dipendenti che rientrano al lavoro dopo il congedo di maternità.
L'agevolazione è sperimentale, valida solo per il 2022 e intende favorire il lavoro femminile: riguarda quindi anche il settore del lavoro domestico .
Consiste nello sgravio del 50% a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità, per 12 mesi , dal versamento dei contributi previdenziali.
Si ricorda che lo sgravio si applica sulla quota dei contributi a carico della lavoratrice madre.
Con il messaggio 1552 del 28 aprile 2023 l'istituto interviene nuovamente con indicazioni specifiche appunto per le lavoratrici con mansioni di collaboratrice domestica, assistente familiare, baby sitter ecc. e fornisce le tabelle contributive cui fare riferimento.
Vediamo le principali istruzioni operative.
Esonero contributivo post maternità: domande per lavoratrici domestiche
Come precisato con il messaggio n. 4042/2022, l’agevolazione trova applicazione a partire dalla data del rientro effettivo al lavoro della lavoratrice, purché lo stesso sia avvenuto tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022. La data del rientro puoò essere anche stata posticipata per ferie o malattia purché senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio e a condizione che il rientro sia avvenuto entro il 31 dicembre 2022.
I datori di lavoro domestico per richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l’applicazione dell’esonero contributivo dovranno inoltrare apposita domanda all’INPS, direttamente dal sito internet www.inps.it attraverso il seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e liberi professionisti” > “Strumenti” > “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)“ > “Utilizza lo strumento”, autenticandosi con la propria identità digitale di tipo
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2,
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o
- CIE (Carta di Identità Elettronica).
e selezionando la voce “LD –Richiesta Esonero Contributivo per Madri Lavoratrici”,
Ultimata la procedura è possibile scaricare la ricevuta in formato PDF e visualizzare le informazioni sullo stato di lavorazione.
In caso di accoglimento si potranno generare dal Portale dei pagamenti gli Avvisi PagoPA ricalcolati.
Per i trimestri per i quali sia già stata versata la contribuzione in misura piena, è prevista la restituzione al datore di lavoro del 50% della quota da rimborsare alla lavoratrice
il datore di lavoro dovrà presentare la domanda in via telematica, come indicato nella circolare n. 170/2011, con le modalità previste in caso di contribuzione eccedente.
Tabelle contributi con esonero del 50% 2022 – 2023
Le tabelle con l’indicazione dell’importo dei contributi con esonero del 50% del contributo a carico delle lavoratrici madri valevoli per l’anno 2023 sono state pubblicate al paragrafo 4 della circolare n. 13/2023
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CCNL pubblici esercizi FIPE: riprendono le trattative
Era stato siglato a febbraio 2018 l’accordo per la definizione del Contratto nazionale Commercio Ristorazione Turismo tra Fipe Confcommercio, Angem, Aci- Alleanza delle Cooperative e le Organizzazioni Sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, scaduto formalmente il 31 dicembre 2021.
Ricordiamo che sono interessati i settori :
- Ristorazione Collettiva e commerciale,
- pubblici esercizi e
- Turismo ,
per oltre un milione di lavoratrici e lavoratori. dipendenti di 330 mila imprese
Fisascat CISL fa sapere in un comunicato che le parti si sono incontrate pochi giorni fa per la discussione sul rinnovo e sintetizza cosi l'incontro :
"…. le associazioni imprenditoriali hanno ripercorso il drammatico periodo pandemico, sottolineando come poi lo scenario sia stato aggravato dall’aumento dei costi energetici e delle materie prime, con ricadute negative in tutto il settore, soprattutto nel comparto della Ristorazione Collettiva, in particolare negli appalti con committenza pubblica. Le imprese,, hanno presentato un documento nel quale indicano tra le priorità, l’inquadramento professionale, l’organizzazione del lavoro, i livelli di contrattazione e produttività, la bilateralità, i cambi gestione e i cambi appalto e il costo del lavoro."
Da parte loro i sindacati, hanno sottolineato invece c"ome la ripresa delle aziende del settore sia oramai consolidata, confermata anche dal segno positivo di molti bilanci aziendali, e hanno rimarcato gli interventi economici e normativi messi in campo dal Governo a sostegno del comparto. . Per le tre sigle la vera emergenza resta quella salariale, con le retribuzioni al palo e attanagliate dalle dinamiche inflattive, mentre nel settore è largamente diffuso il part time involontario, spesso a poche ore settimanali, con condizioni sempre più insostenibili."
Il tema dirimente resta l' incremento salariale, anche per far fronte all'emergenza della difficolta di reperire nuovo personale.
Le Parti torneranno ad incontrarsi il 18 maggio 2023.
Rinnovo 2018-2021 gli aspetti principali
Tra le novità del 2018 si segnalano :
- maggiori tutele ai lavoratori per i cambi di concessione e appalto e nel mercato del lavoro in genere:
- definizione di un codice condiviso contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- aumento salariale di 100 euro a regime al IV livello,con una massa complessiva di 3mila euro, alle seguenti date:
- € 25,00 1 GENNAIO 2018
- 20,00 1 GENNAIO 2019
- € 20,00 1 FEBBRAIO 2020
- € 15,00 1 MARZO 2021
- € 20,00 1 DICEMBRE 2021
- assistenza sanitaria integrativa a decorrere dal 1 febbraio 2018 un contributo di 11,00 euro mensili per lavoratore, per 12 mensilità a carico delle aziende . il contributo salirà a 12,00 euro dal 1 gennaio 2019 .
- modifiche strutturali a importanti istituti, come i permessi, gli scatti di anzianità e il comporto malattia.
- Per quanto riguarda il lavoro parziale, la normativa relativa viene confermata secondo le previsioni del CCNL 2010, con esclusione del peggioramento introdotto dal Decreto Legislativo n. 81/2015 confermando il diritto a veder indicata nella lettera di assunzione la “puntuale indicazione” dell’orario di lavoro.
- Sul lavoro a termine viene limitato
il ricorso al contratto a tempo determinato nella misura prevista dal Decreto Legislativo n. 81/2015 (20%) e al contratto di somministrazione (10% riferito all’unità produttiva).
Aumento dicembre 2021 e calcolo TFR
In relazione al trattamento di fine rapporto, con riferimento al periodo 1° gennaio 2018 – 31 ottobre 2021, il contratto prevede che gli importi degli scatti di anzianità non concorrono alla determinazione della quota annua della retribuzione utile al calcolo . Quindi, per i periodi dal 1° gennaio 2018 al 31 ottobre 2021, ai fini della determinazione della retribuzione utile per il calcolo del Tfr: la retribuzione mensile , la tredicesima . la quattordicesima e tutte le voci retributive valide ai fini del TFR vanno considerate al netto degli scatti
A decorrere dal periodo novembre 2021 sarà invece ristabilita l'incidenza degli scatti di anzianità anche ai fini della maturazione della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Contratto FIPE 2018-2021 stesura definitiva
Il 17 luglio 2018, le organizzazioni sindacali coinvolte hanno emanato un comunicato sulla stesura e approvazione definitiva del contratto, dopo l'ok dei lavoratori, tra tutte le parti, in cui sono state meglio chiarite alcune tematiche qualificanti, tra cui:
GENITORIALITA': sono stati riformulati e sistematizzati gli articoli riguardanti le disposizioni legate al diritto alla genitorialità con l'inserimento di un nuovo articolo, a tutela dei lavoratori che debbano assistere, figli con problematiche di apprendimento quali ad esempio la dislessia (art. Articolo 183 – Ulteriori ipotesi di part time). Si prevede la possibilità turni di lavoro agevolati o di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
SOSPENSIONE temporanea dell’aumento del vitto per i Part-time fino a 15 ore settimanali ( 0,20 centesimi a pasto) previsto per l’anno 2019 , rinviato, al più tardi, al rinnovo del contratto nazionale.
Inoltre è stato siglato un verbale a latere con le Associazioni di categoria delle Cooperative che riconosce la scelta di adesione effettuata dai lavoratori in forza al Fondo di previdenza complementare della cooperazione; i nuovi assunti potranno anch’essi liberamente optare fra quest’ultimo e "FONTE"(Fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario).
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Rischio agenti cancerogeni sul lavoro: rapporto INAIL
Inail ha reso disponibile ieri un approfondito e completo rapporto sui rischi di esposizione ad agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro : "L’esposizione ad agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro in Italia – Quadro normativo, strumenti operativi e analisi del sistema informativo di registrazione delle esposizioni professionali (SIREP)".
(Qui il testo integrale), in cui vengono illustrati in dettaglio il quadro di riferimento attuale la normativa e gli obblighi dei datori di lavoro con la tabelle comparative sulle situazioni i dati e gli strumenti utilizzati negli altri paesi europei, e non solo . Vediamo i principali aspetti
Registro esposizione agenti cancerogeni
Sostanze o preparati cancerogeni e/o mutageni sono presenti in diversi settori produttivi, ricorda il rapporto, li si può trovare:
- come materie prime (es. agricoltura, industria petrolchimica e farmaceutica, trattamenti galvanici, laboratori di ricerca), o
- come sottoprodotti derivati da alcune attività (es. saldatura degli acciai inox, asfaltatura stradale, produzione della gomma).
La normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008 e introduzione s.m.i.) contiene prescrizioni specifiche e rigorose per la tutela dei lavoratori potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni e mutageni, considerata la loro pericolosità per la salute umana, che sono definiti in dettaglio dall’art. 234 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.
Va ricordato anche l'obbligo previsto all’articolo 243 del decreto legislativo 81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza per cui i lavoratori esposti al rischio di sviluppare neoplasie correlate al contatto con sostanze impiegate nello svolgimento del proprio lavoro siano iscritti in un registro istituito dal datore di lavoro, in cui venga riportata l’attività svolta, l’agente cancerogeno utilizzato e, se noto, il valore dell’esposizione a tale agente. Il Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (Dimeila) dell'INAIL e le Unità sanitarie locali, sono incaricati della gestione dei flussi informativi relativi alla tenuta e all'aggiornamento dei registri con i livelli di esposizione ad agenti cancerogeni, degli elenchi dei lavoratori esposti, delle cartelle sanitarie e di rischio.
Analisi dei dati del SIREP INAIL
I dati dei registri sono raccolti sistematicamente nel Sistema informatico registri di esposizione professionale (Sirep), sul quale si basa la pubblicazione in commento
In particolare sono stati raccolti e analizzati e i dati del Sirep dal 1994 al 2021 con uno studio comparativo con la situazione di altri Stati, sia comunitari che internazionali.
I dati sono divisi per regioni, per ciascuna delle quali viene riportata la descrizione del rischio (agente/classi di agenti cancerogeni), per tipologia di azienda e settore economico di attività.
Sono pubblicate quindi le tabelle di sintesi che descrivono la distribuzione delle diverse circostanze di esposizione ad agenti cancerogeni negli ambienti di lavoro, esposte anche su base regionale e specifiche per ciascun settore economico.
Dato il lungo periodo di latenza tra esposizione ad agenti cancerogeni e insorgenza dei sintomi patologici che non facilita la correlazione con le cause lavorative, lL'istituto sottolinea anche con questo rapporto l'importanza dell'attività di prevenzione e sorveglianza con il fine ultimo di ridurre il rischio oncogeno negli ambienti di lavoro .
La sorveglianza sanitaria in ambito occupazionale è considerata essenziale per l’individuazione e la prevenzione primaria in questa particolare tipologia di rischi.
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Rientro dei cervelli agevolato anche con assegni di ricerca
L'Agenzia pubblica nella risposta con Principio di diritto n. 8 2023 chiarimenti sulla spettanza dell'incentivo per il rientro in Italia di docenti e ricercatori art. 44 Legge 78 2010 ampliando l'applicabilità dell'agevolazione anche ai soggetti beneficiari di assegni di ricerca esenti IRPEF, propedeutici ai dottorati di ricerca. Vediamo più in dettaglio.
Agevolazione rientro dei cervelli L. 78/2010
Si ricorda che l'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, cosiddetto Rientro dei cervelli intendeva mettere un freno al fenomeno dell'espatrio di lavoratori ad alto profilo scientifico ma favorire anche l'ingresso in italia di ricercatori e docenti stranieri per favorire lo sviluppo scientifico e tecnologico del paese
L'agevolazione prevede l'esclusione del novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori per lavoro dipendente o autonomo di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università svolto per almeno due anni continuativi purché in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, e che tornino o acquisiscano per la priva volta la residenza fiscale in Italia .L'agevolazione è fruibile per sei anni a decorrere dal periodo di imposta in cui si trasferiscono
Viene precisato inoltre che per i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 44 del decreto legge n. 78 del 2010, il rientro o l'ingresso in Italia con assunzione della residenza fiscale, può avvenire in relazione all'avvio dell'attività presso università e/o enti di ricerca anche nell'ambito di un assegno di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2020 n. 240.Per i suddetti assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, di durata compresa tra uno e tre anni, è prevista l'esenzione dall'IRPEF
La norma, prorogata dal DL Milleproroghe 198 2022 fino al 31.12.2023, prevede che le università possano stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ( triennali), con
- candidati con abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia, ovvero
- in possesso del titolo di specializzazione medica, oppu
- che per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca o di borse postdottorato, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
Incentivo docenti-ricercatori e assegni di ricerca
L'Agenzia precisa quindi che in caso di assunzione da parte degli enti di ricerca e delle università, di docenti e ricercatori provenienti dall'estero che entrano o rientrano in Italia per svolgere attività di ricerca o di docenza, con percezione di assegni di ricerca (esenti da IRPEF) non è in contrasto con la ratio agevolativa del regime di cui all'articolo 44, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, cd. "Rientro dei cervelli"
Attenzione va posta al fatto che in tal caso, la durata delle agevolazioni verrà computata a partire dal periodo d'imposta di ingresso o rientro in cui il contribuente interessato acquisirà la residenza fiscale in Italia e in connessione con l'avvio dell'assegno di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 240 del 2010.