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Bonus assunzioni giovani editoria IT: si può fare domanda
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale , con qualche settimana di ritardo, l'atteso decreto del 2 dicembre 2025 del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria che disciplina le modalità applicative per la fruizione del contributo a sostegno delle assunzioni effettuate nel 2025 nel campo della digitalizzazione editoriale, come previsto dall’art. 1 del D.P.C.M. 17 settembre 2025. Dal 12 marzo è possibile inviare le domande , con scadenza 14 aprile.
Ecco tutti dettagli e istruzioni in merito.
La misura: importo e requisiti dei beneficiari
Il provvedimento attua una misura volta a incentivare:
- l’ingresso di giovani professionisti qualificati nel settore editoriale;
- l’innovazione tecnologica e la transizione digitale delle imprese editoriali;
- il rafforzamento delle competenze nel campo della digitalizzazione dei media.
La misura è finanziata con risorse residue del “Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria” e o consiste in un contributo forfettario pari a 10.000 euro per ogni assunzione a tempo indeterminato effettuata nel 2025
Il contributo è riconosciuto:
- entro il limite massimo complessivo di 2 milioni di euro;
- nel rispetto del regime europeo degli aiuti “de minimis” (Reg. UE n. 2831/2023)
ATTENZIONE In caso di domande eccedenti le risorse disponibili, si procederà a riparto proporzionale tra tutti gli aventi diritto
Per le assunzioni di professionalità specialistiche è previsto uno stanziamento massimo di 2 milioni di euro per l’anno 2025, che costituisce tetto di spesa
Soggetti beneficiari
possono accedere al contributo i datori di lavoro appartenenti a:
- imprese editrici di quotidiani (ATECO 58.12);
- imprese editrici di periodici (ATECO 58.13);
- agenzie di stampa (ATECO 60.31);
- emittenti radiofoniche (ATECO 60.10);
- emittenti televisive (ATECO 60.20);
purché non partecipate dallo Stato
Ulteriori requisiti:
- iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC);
- assenza di procedure di liquidazione volontaria, coatta o giudiziale;
- regolarità contributiva e previdenziale
Le assunzioni agevolabili
Il contributo riguarda esclusivamente assunzioni a tempo indeterminato perfezionate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2025 di lavoratori con età inferiore a 36 anni; in possesso di competenze specialistiche funzionali all’innovazione digitale.
Le competenze devono riguardare:
- digitalizzazione editoriale;
- comunicazione e sicurezza informatica;
- servizi online nel settore dei media
comprovate attraverso almeno una delle seguenti modalità:
- titolo di studio conseguito al termine di un percorso formativo;
- attestato rilasciato da enti accreditati o altri soggetti formatori;
- esperienza professionale documentata per almeno sei mesi continuativi, finalizzata all’acquisizione delle competenze richieste
Presentazione delle domande ed erogazione dei contributi
Le domande devono essere presentate esclusivamente in via telematica tramite l’area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it nel periodo compreso tra
- il 12 marzo 2026 (ore 10:00) e
- il 14 aprile 2026 (ore 17:00)
La domanda deve contenere una dichiarazione sostitutiva attestante:
- il possesso dei requisiti soggettivi;
- gli estremi dei contratti di assunzione (dati anagrafici, data, qualifica/mansione);
- il titolo o l’esperienza comprovante le competenze;
- le coordinate bancarie dell’impresa
I dati sulle assunzioni sono verificati dal Dipartimento tramite flussi informativi con l’INPS
Dopo la verifica delle domande il Dipartimento forma un elenco dei beneficiari con l’importo spettante e approvato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito istituzionale
Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente indicato nella domanda.
Eventuali quesiti o richieste di chiarimento dovranno essere inoltrati, tramite posta elettronica ordinaria, alla casella di posta dedicata: [email protected], indicando nell’oggetto la dicitura “Contributo assunzioni nel 2025”.
Controlli e revoca
Il Dipartimento effettua controlli, anche a campione e potrà richiedere la documentazione attestante assunzioni e competenze;
In caso di violazioni puo disporre i la revoca e il recupero delle somme in caso di insussistenza dei requisiti o dichiarazioni mendaci .
I beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente eventuali variazioni o perdita dei requisiti.
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Pensione precoci: scadenza 31 marzo per le domande
L'INPS, con il messaggio n. 598 del 17 febbraio 2025, ha comunicato la modifica della scadenza per la presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci.
Questo aggiornamento è stato introdotto dall’articolo 29 della legge 203/2024 (Collegato Lavoro) per uniformare le scadenze a quelle dell’APE sociale.
Nello specifico a partire dal 12 gennaio 2025, le richieste devono essere inoltrate entro le seguenti date:
- 31 marzo (prima scadenza utile);
- 15 luglio;
- 30 novembre (solo in caso di risorse residue).
Le domande verranno valutate dall'INPS tenendo conto sia della presenza dei requisiti richiesti sia delle risorse finanziarie disponibili al termine delle attività di monitoraggio.
Requisiti per la Pensione Anticipata dei Lavoratori Precoci
Giova ricordare che possono accedere al trattamento i lavoratori che:
- hanno accumulato almeno 12 mesi di contributi effettivi prima del compimento del 19° anno di età e che
- abbiano 41 anni di contributi previdenziali, indipendentemente dall’età anagrafica.
Inoltre, devono rientrare in almeno una delle seguenti categorie:
- Disoccupati da almeno tre mesi dopo la cessazione del trattamento di sostegno al reddito;
- Caregiver che assistono da almeno sei mesi un familiare convivente con grave disabilità;
- Invalidi con una percentuale pari o superiore al 74%;
- Lavoratori impiegati in mansioni gravose per almeno sette anni negli ultimi dieci (o sei anni negli ultimi sette);
- Lavoratori addetti a mansioni usuranti.
Pensione Anticipata dei Lavoratori Precoci: istruzioni precedenti
Riportiamo di seguito le istruzioni pubblicate dall'INPS con la circolare n. 33 2018 di istruzioni sulla disciplina del pensionamento anticipato per i lavoratori precoci con 41 anni di contributi, dopo le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2018
L'istituto chiarisce che dal 1° gennaio 2018, sono state introdotte le modifiche all’articolo 1, comma 199, della legge 232/2016,concernenti :
- l’accesso al beneficio del pensionamento anticipato con riferimento all’assistenza e la convivenza con soggetti portatori di handicap grave che ora riguarda anche i familiari di secondo grado, nel caso i familiari di primo grado siano deceduti o abbiano compiuto i settanta anni o siano anch'essi affetti da patologie invalidanti;
- l’arco temporale di riferimento per lo svolgimento di attività c.d. gravose, ampliato a chi li ha svolti per 7 anni negli ultimi dieci o 6 negli ultimi sette ( si deve trattare di periodi coperti da contribuzione versata o figurativa in costanza di lavoro)
Inoltre sono state definite nuove attività lavorative con svolgimento difficoltoso e rischioso per cui danno diritto ad accedere all'agevolazione dell'anticipo pensionistico alle seguenti categorie:
- -operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca;
- – pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
- – lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nell’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 67 del 2011;
- – marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.
Infine non è piu richiesto, per rientrare nel pensionamento anticipato riservato ai lavoratori precoci, di avere svolto attività per le quali si applicano voci di tariffa INAIL con un tasso medio non inferiore al 17 per mille.
Non ci sono state modifiche invece sulla categoria degli invalidi che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%
La circolare specifica inoltre per i lavoratori precoci che intendano usufruire del requisito agevolato dei 41 anni di contributi resta confermato il meccanismo di adeguamento all’incremento della speranza di vita previsto a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Pensione anticipata lavoratori precoci: come fare domanda
Gli interessati possono presentare le domande attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
ATTENZIONE :
Se i requisiti sono maturati entro il 31 marzo, la domanda di riconoscimento può essere presentata insieme a quella di pensione.
In caso contrario, sarà necessario richiedere prima il riconoscimento dei requisiti e , dopo l’autorizzazione dell'INPS , inoltrare la richiesta di pensionamento vera e propria.
Le domande presentate oltre il 31 marzo e il 15 luglio, ma comunque entro il 30 novembre, verranno considerate solo se, dopo il monitoraggio delle richieste precedenti, rimarranno risorse disponibili.
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Dimissioni: se il datore non versa i contributi c’è giusta causa
La Corte di cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul possibile collegamento tra omissione contributiva del datore di lavoro e dimissioni per giusta causa, L’ordinanza n. 5445 dell’11 marzo 2026 affronta infatti la questione della legittimità delle dimissioni rassegnate da un lavoratore a fronte del mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del datore e delle conseguenze in materia di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI.
Si ricorda indatti che la normativa stabilisce che l’indennità di disoccupazione spetta anche ai lavoratori che abbiano rassegnato dimissioni per giusta causa, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 22/2015.
Nel sistema giuslavoristico italiano, la giusta causa rappresenta una situazione di gravità tale da rendere impossibile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. Tale nozione deriva dall’art. 2119 del codice civile, norma che configura una clausola generale la cui applicazione concreta è rimessa alla valutazione del giudice di merito. In questo contesto, assumono rilievo anche i principi generali di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di lavoro e il rispetto degli obblighi contributivi che il datore deve adempiere nei confronti degli enti previdenziali.
Vediamo il caso concreto .
Il caso: contributi omessi per sedici mesi
La controversia nasce dalla domanda proposta da un lavoratore che aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa a seguito del mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro per un periodo prolungato: l’omissione contributiva si era infatti protratta per sedici mesi consecutivi, a partire dall’inizio del rapporto di lavoro..
Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda relativa al riconoscimento dell’indennità NASpI. In sede di appello, tuttavia, la Corte territoriale aveva riformato la decisione, ritenendo sussistente una giusta causa di dimissioni e condannando l’ INPS al pagamento dell’indennità.
L’ente previdenziale ha quindi proposto ricorso per cassazione sostenendo che il mancato versamento della contribuzione non sarebbe, di per sé, sufficiente a integrare una giusta causa di dimissioni. Secondo tale impostazione, l’obbligazione contributiva intercorre tra datore di lavoro ed ente previdenziale e non direttamente con il lavoratore. Inoltre, il sistema previdenziale prevede specifici meccanismi di tutela del lavoratore, tra cui il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali e la possibilità di costituire una rendita vitalizia nel caso di omissione contributiva.
INPS ha inoltre contestato la sussistenza di un ulteriore elemento tipico della giusta causa, ossia l’immediatezza del recesso rispetto all’inadempimento datoriale. Nel caso concreto, infatti, la condotta omissiva era iniziata fin dall’inizio del rapporto di lavoro e si era protratta per lungo tempo prima che il lavoratore decidesse di dimettersi.
Per la Cassazione l’omissione contributiva integra giusta causa
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso confermando la decisione della Corte d’appello e riconoscendo la legittimità delle dimissioni per giusta causa nel caso esaminato.
Secondo i giudici di legittimità, il mancato versamento dei contributi previdenziali per un periodo prolungato costituisce un inadempimento particolarmente grave degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro. Tale comportamento incide infatti sul rapporto fiduciario tra datore e lavoratore e integra una violazione significativa dei principi di correttezza e buona fede che devono governare l’esecuzione del rapporto contrattuale.
La Corte ha osservato che la valutazione della gravità dell’inadempimento datoriale è rimessa al giudice di merito e può essere sindacata in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione dei criteri giuridici che regolano la nozione di giusta causa. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la propria decisione, evidenziando che l’omissione contributiva si era protratta per sedici mesi e che tale condotta non poteva essere considerata episodica o accidentale.
Particolare rilievo assume inoltre il tema dell’immediatezza delle dimissioni. La Cassazione ha chiarito che questo requisito non deve essere interpretato in senso meramente cronologico, come coincidenza temporale tra l’inadempimento e il recesso. L’immediatezza va piuttosto intesa come esistenza di un ragionevole collegamento causale tra il comportamento datoriale e la decisione del lavoratore di interrompere il rapporto.
Nel caso esaminato, l’inadempimento contributivo era continuativo e perdurava al momento delle dimissioni, circostanza che rendeva evidente la connessione tra la condotta del datore e la scelta del lavoratore di recedere dal rapporto.
La Corte ha inoltre precisato che gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento previdenziale a favore del lavoratore non eliminano la gravità dell’inadempimento datoriale. Tali rimedi sono finalizzati a garantire le prestazioni previdenziali, ma non incidono sul piano del rapporto contrattuale tra datore e lavoratore, né possono neutralizzare la lesione del rapporto fiduciario derivante dal mancato adempimento degli obblighi contributivi.
Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito e ha confermato che una omissione contributiva reiterata e protratta nel tempo può integrare una giusta causa di dimissioni idonea a consentire l’accesso all’indennità
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ISTAT: occupazione in crescita nel 2025, aumenta il costo del lavoro
Nel quarto trimestre del 2025 il mercato del lavoro italiano mostra segnali complessivamente positivi sul fronte dell’occupazione, ma evidenzia allo stesso tempo un aumento significativo del costo del lavoro per le imprese. Si tratta dei dati diffusi dall’ISTAT nel rapporto “Il mercato del lavoro – IV trimestre 2025”, del 12.3.2026 , in cui si legge che gli occupati superano i 24 milioni, con una lieve crescita rispetto al trimestre precedente e un incremento su base annua.
Parallelamente, il costo del lavoro per unità di lavoro equivalente a tempo pieno (Ula) registra un aumento vicino al 3% su base annua, trainato soprattutto dalla crescita dei contributi sociali. Di seguito maggiori dettagli . Qui il testo integrale del documento Flash ISTAT.
Il mercato del lavoro
nel quarto trimestre del 2025 gli occupati in Italia raggiungono 24 milioni e 121 mila unità, con un aumento di 37 mila persone (+0,2%) rispetto al trimestre precedente. La crescita deriva principalmente dall’aumento dei dipendenti a tempo indeterminato e degli autonomi, che compensano il calo dei lavoratori a termine.
Nel dettaglio:
- i dipendenti a tempo indeterminato crescono di 76 mila unità;
- gli indipendenti aumentano di circa 21 mila;
- i dipendenti a tempo determinato diminuiscono di circa 60 mila unità.
Questo andamento conferma una tendenza già osservata negli ultimi anni: la crescita dell’occupazione è trainata soprattutto dai contratti stabili e dal lavoro autonomo, mentre diminuisce il peso dei contratti temporanei.
Il tasso di occupazione resta sostanzialmente stabile al 62,5%, mentre il tasso di disoccupazione scende al 5,6%, in calo di 0,3 punti percentuali rispetto al trimestre precedente.
Su base annua l’occupazione cresce di 89 mila unità (+0,4%), con un incremento concentrato tra i lavoratori permanenti e gli autonomi, mentre i contratti a termine registrano una riduzione più marcata (-8,6%).
Parallelamente diminuisce il numero dei disoccupati, che si riducono di circa 138 mila unità in un anno (-8,9%), confermando un miglioramento complessivo del mercato del lavoro.
Il quadro complessivo
I principali indicatori diffusi mostrano un mercato del lavoro in espansione moderata, accompagnata da un aumento della domanda di lavoro nelle imprese e da una crescita dei costi.
Indicatore Valore IV trim. 2025 Variazione congiunturale Variazione tendenziale Occupati 24.121.000 +0,2% +0,4% Disoccupati 1.436.000 -5,5% -8,9% Tasso di occupazione (15-64 anni) 62,5% stabile +0,1 punti Tasso di disoccupazione 5,6% -0,3 punti -0,5 punti Posizioni lavorative dipendenti Indice 112,7 +0,3% +1,6% Costo del lavoro per Ula Indice 111,6 +0,3% +2,9% Fonte: elaborazione su dati ISTAT – IV trimestre 2025.
La domanda di lavoro e il costo per le imprese
Dal lato delle imprese emerge una dinamica ancora favorevole della domanda di lavoro. Le posizioni lavorative dipendenti aumentano dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dell’1,6% su base annua.
L’incremento è leggermente più marcato per il lavoro part-time (+0,5%) rispetto al tempo pieno (+0,3%). La quota delle posizioni part-time raggiunge il 28,9% del totale, segnalando una diffusione crescente di forme di lavoro flessibile.
Altri segnali della domanda di lavoro riguardano:
- aumento delle posizioni in somministrazione (+1% nel trimestre);
- crescita del lavoro intermittente (+1,5% nel trimestre e +5,7% su base annua);
- tasso di posti vacanti pari all’1,9%, in lieve aumento rispetto al trimestre precedente.
Questi indicatori suggeriscono che le imprese continuano a cercare personale, ,A soprattutto nei servizi e nei settori con maggiore flessibilità occupazionale.
Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la dinamica del costo del lavoro, che continua a crescere nel 2025.
Nel quarto trimestre il costo del lavoro per unità di lavoro equivalente a tempo pieno aumenta:
- +0,3% rispetto al trimestre precedente;
- +2,9% su base annua.
La crescita è determinata sia dalle retribuzioni sia dai contributi sociali, ma con intensità diversa:
retribuzioni: +2,5% su base annua;
contributi sociali: +4,2% su base annua.
In altre parole, l’aumento del costo del lavoro è legato soprattutto all’incremento degli oneri contributivi per le imprese.
Le retribuzioni contrattuali mensili medie nel totale dell’economia raggiungono 2.988 euro, con una crescita del 3,4% rispetto all’anno precedente.
Il bilancio per il 2025
Guardando alla media dell’intero 2025, il mercato del lavoro continua a migliorare, seppure con ritmi più contenuti rispetto all’anno precedente.
Nel complesso:
- gli occupati aumentano di 185 mila unità (+0,8%);
- i disoccupati diminuiscono di 88 mila (-5,3%);
- gli inattivi tra 15 e 64 anni calano di 58 mila (-0,5%).
Il tasso di occupazione sale al 62,5%, mentre quello di disoccupazione scende al 6,1%.
Allo stesso tempo il costo del lavoro cresce del 3,6% nella media annua, anche per effetto dei rinnovi contrattuali e della riduzione di alcune agevolazioni contributive.
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Licenziamento per accesso ai dati aziendali durante le ferie
Con l’ordinanza n. 4371 del 26 febbraio 2026 la Corte di Cassazione, sezione lavoro, torna a occuparsi dei limiti del licenziamento disciplinare in presenza di condotte ritenute irregolari nell’uso dei sistemi informatici aziendali. Il caso affronta il tema, sempre più frequente nelle controversie di lavoro, dell’accesso a dati e file aziendali e della possibile qualificazione di tale comportamento come giusta causa di licenziamento.
La decisione riveste particolare interesse per datori di lavoro e consulenti del lavoro perché chiarisce il rapporto tra accertamento della condotta contestata e valutazione della gravità del fatto ai fini dell’irrogazione della sanzione. La Corte ribadisce infatti che non ogni comportamento disciplinarmente rilevante giustifica automaticamente il licenziamento, dovendo sempre essere rispettato il principio di proporzionalità tra infrazione e sanzione.
Nel contenzioso esaminato, il lavoratore aveva impugnato il licenziamento disciplinare intimato dall’azienda, mentre il datore di lavoro sosteneva la legittimità della misura espulsiva. La controversia ha riguardato sia la ricostruzione dei fatti contestati sia l’applicazione delle regole sul riparto dell’onere della prova previste dall’art. 2697 del codice civile e dall’art. 5 della legge n. 604 del 1966, nonché la disciplina delle tutele in caso di licenziamento illegittimo prevista dall’art. 3 del decreto legislativo n. 23 del 2015.
La Corte non entra nel merito ma ribadisce la competenza del giudice sulla gravità del comportamento del dipendente. Ecco i dettagli del caso.
Il caso: accesso ai file aziendali in un giorno di ferie
Come anticipato sopra, la vicenda trae origine dalla contestazione disciplinare mossa al lavoratore per avere effettuato un accesso al sistema informatico aziendale e sincronizzato alcuni file contenenti documentazione tecnica su progettazione e funzionamento di impianti produttivi. Secondo l’azienda, tali informazioni avevano carattere strategico e riservato. Tra l'altro, l’episodio contestato era avvenuto in una giornata nella quale il lavoratore risultava collocato in ferie e quindi non autorizzato ad accedere ai locali aziendali né a svolgere attività lavorativa. L’accesso ai file era inoltre avvenuto in un orario ritenuto anomalo, nelle prime ore del mattino, circostanza che aveva rafforzato i sospetti dell’azienda circa la possibile sottrazione di dati riservati.
Sulla base di tali elementi, il datore di lavoro aveva ritenuto integrata una condotta di particolare gravità, procedendo al licenziamento per giusta causa.
Nel corso del giudizio erano stati richiamati anche accertamenti svolti in sede penale relativamente a un’ipotesi di accesso abusivo a sistema informatico.
I giudici di merito, tuttavia, pur ritenendo provato il comportamento contestato e riconoscendo la rilevanza disciplinare della condotta, avevano escluso che essa potesse integrare una giusta causa di licenziamento. In particolare erano state evidenziate:
- la mancanza di prova circa l’effettiva sottrazione di dati aziendali,
- l’assenza di un danno concreto per l’impresa e
- la mancata dimostrazione che l’accesso fosse finalizzato all’appropriazione o alla diffusione di informazioni riservate.
Di conseguenza, il licenziamento era stato dichiarato illegittimo per difetto di proporzionalità tra il fatto accertato e la sanzione espulsiva.
La società ha quindi proposto ricorso per Cassazione
La decisione della Cassazione: valutazione della gravità rimessa al giudice
La Corte di Cassazione ha confermato l’impostazione seguita dai giudici di merito respingendo le censure della società che sosteneva la piena legittimità del licenziamento per giusta causa.
Secondo la Suprema Corte, il giudizio sulla proporzionalità tra condotta contestata e sanzione disciplinare costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice del merito. Tale apprezzamento implica infatti una valutazione complessiva delle circostanze concrete del caso, tra cui la natura della condotta, l’intensità dell’elemento soggettivo, il contesto lavorativo e le conseguenze effettivamente prodotte.
La Cassazione ha ricordato che il controllo esercitato in sede di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione dei fatti, ma è limitato alla verifica della correttezza giuridica della decisione e dell’assenza di vizi logici nella motivazione.
Nel caso esaminato, la Corte territoriale aveva accertato la sussistenza della condotta contestata ma aveva escluso la gravità tale da giustificare il licenziamento immediato, evidenziando la mancanza di prova del trafugamento di dati riservati o di un danno concreto per l’impresa. Questa valutazione, secondo la Cassazione, rientra pienamente nei poteri del giudice di merito e non presenta errori di diritto.
La Suprema Corte ha quindi confermato che, anche in presenza di comportamenti disciplinarmente rilevanti connessi all’uso dei sistemi informatici aziendali, la sanzione espulsiva può essere applicata solo quando la gravità del fatto risulti tale da compromettere in modo irreparabile il vincolo fiduciario tra datore di lavoro e dipendente. In mancanza di tale requisito, la condotta può essere sanzionata ma non necessariamente con il licenziamento.
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Lavoratori impatriati: stop al bonus 90% se si cambia la residenza
Il regime fiscale per i lavoratori impatriati rappresenta una delle principali misure introdotte negli ultimi anni per favorire il rientro in Italia di lavoratori qualificati residenti all’estero. L’agevolazione consente, al ricorrere di determinati requisiti, di ridurre in modo significativo la tassazione dei redditi prodotti nel territorio dello Stato.
In via ordinaria, i redditi di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo con una riduzione della base imponibile pari al 70%. In presenza di specifiche condizioni territoriali, tuttavia, la normativa prevede una misura ancora più favorevole. In particolare, per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna o Sicilia, è prevista una riduzione dell’imponibile al 10% .
Tale beneficio rafforzato è finalizzato a incentivare la permanenza dei lavoratori qualificati in determinate aree del Paese e trova fondamento nell’articolo 16, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147.
Il caso trasferimento per cambio datore di lavoro in regione non agevolata
La questione è stata esaminata nella risposta a interpello dell'Agenzia (n. 76 dell'11 marzo 2026), presentato da un contribuente che, dopo aver lavorato per diversi anni all’estero ed essere stato iscritto all’AIRE per un periodo superiore ai due anni, ha trasferito la propria residenza fiscale in Italia nel 2023.
Al momento del rientro, il contribuente ha stabilito la residenza in una regione del Mezzogiorno inclusa tra quelle individuate dalla normativa per l’agevolazione rafforzata. In conseguenza di ciò, per il primo periodo d’imposta di applicazione del regime ha beneficiato della tassazione ridotta al 10% dei redditi di lavoro dipendente.
Successivamente, nel corso del quinquennio di fruizione dell’agevolazione, il lavoratore ha avviato un nuovo rapporto di lavoro con un datore di lavoro con sede in un’altra regione italiana. Nel contesto di tale cambiamento professionale ha quindi trasferito la propria residenza anagrafica nella nuova regione, che non rientra tra quelle previste dalla disciplina agevolativa
Di fronte a questo mutamento, il contribuente ha sollevato diversi dubbi interpretativi. In particolare, ha chiesto
- se il trasferimento della residenza comportasse la perdita definitiva dell’agevolazione nella misura del 90%
- se fosse comunque possibile continuare a beneficiare del regime nella misura ordinaria del 70% per il periodo residuo e
- da quale momento dovesse essere considerata la perdita del beneficio , cioè se fosse necessario ricalcolare anche le imposte relative al periodo d’imposta precedente nel quale l’agevolazione al 90% era stata applicata.
La risposta dell’Agenzia, regolarizzazione e sanzioni
Nel fornire il proprio parere, l’amministrazione finanziaria ha ricostruito innanzitutto il quadro normativo del regime speciale per i lavoratori impatriati
La disciplina stabilisce che l’agevolazione nella misura rafforzata si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza in una delle regioni individuate dalla norma e che tale condizione deve permanere per l’intero periodo di fruizione del beneficio. La finalità della disposizione è infatti quella di favorire la stabilizzazione dei lavoratori in determinate aree del territorio nazionale.
Alla luce di tale impostazione, il trasferimento della residenza in una regione diversa da quelle espressamente indicate comporta la totale perdita della possibilità di applicare la tassazione agevolata nella misura del 10%.
L’amministrazione ha inoltre chiarito che, in assenza di specifiche disposizioni in merito, il contribuente può comunque continuare a beneficiare dell’agevolazione prevista per i lavoratori impatriati nella forma standard, con tassazione limitata al 30% del reddito.
Un aspetto particolarmente rilevante riguarda gli effetti temporali della perdita del beneficio rafforzato. Secondo l’interpretazione fornita, il trasferimento della residenza in una regione non agevolata preclude la possibilità di applicare la detassazione al 90% fin dal periodo d’imposta in cui è avvenuto il rientro in Italia; quindi a non può considerarsi legittimamente applicata neppure per il primo anno di fruizione.
Per regolarizzare la propria posizione fiscale, il contribuente deve quindi procedere alla presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d’imposta interessato, indicando il corretto imponibile derivante dall’applicazione della riduzione del 70% anziché del 90%. Contestualmente devono essere versate la maggiore imposta dovuta e gli interessi maturati.
Infine, per quanto riguarda il profilo sanzionatorio, la normativa consente di applicare le sanzioni previste per le dichiarazioni infedeli con la possibilità di beneficiare della riduzione mediante l’istituto del ravvedimento operoso, a condizione che la violazione non sia stata già oggetto di attività di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria.
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CU INAIL online il 16 marzo: le istruzioni
Un comunicato sul sito istituzionale INAIL avvisa che a partire dal 16 marzo 2026 sarà disponibile online la Certificazione Unica 2026, relativa ai redditi percepiti dall'istitituo per la prevenzione degli infortuni nel corso dell’anno 2025 per:
LAVORATORI INFORTUNATI E AFFETTI DA MALATTIA PROFESSIONALE e LAVORATORI DEL SETTORE NAVIGAZIONE
PENSIONATI EX DIPENDENTI INAIL
Si ricorda che in attuazione del Decreto semplificazioni (D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella L. 11 settembre 2020 n. 120), dal 1 ottobre 2021 è possibile accedere ai servizi INAIL esclusivamente attraverso
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o
- CIE(Carta d’Identità Elettronica).
A questo link gli interessati possono scaricare i relativi manuali utente per scaricare i documenti.