• Rubrica del lavoro

    Infortunio e perdita del lavoro: possibile riduzione del risarcimento

    Con l’ordinanza n. 16604 del 20 giugno 2025, la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, si è espressa su un caso riguardante la liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa a seguito di un infortunio.

     La questione riguardava una persona che, dopo aver perso il lavoro a causa dell’incidente, non si era attivata per cercare una nuova occupazione confacente al proprio stato di salute residuo. Il danneggiato chiedeva il risarcimento integrale del danno da perdita di guadagno, sostenendo che l’infortunio aveva compromesso la propria capacità lavorativa.

    La compagnia assicurativa convenuta aveva però eccepito che il danneggiato, pur potendo svolgere attività lavorative compatibili con le proprie condizioni fisiche, non si era adoperato per cercare nuove opportunità lavorative. Tale comportamento, secondo la difesa, avrebbe dovuto essere considerato alla luce dell’art. 1227, secondo comma, del codice civile, che impone al danneggiato di limitare le conseguenze pregiudizievoli del fatto lesivo.

    Implicazioni pratiche della decisione

    La Suprema Corte ha accolto il principio sostenuto dalla compagnia assicurativa, chiarendo che la condotta del danneggiato che non si adoperi per cercare un nuovo impiego, pur potendo svolgere attività compatibili con il proprio stato di salute, può rappresentare una forma di aggravamento del danno. 

    Tale comportamento, se accertato in concreto, legittima   quindi una riduzione del risarcimento, secondo quanto previsto dall’art. 1227, comma 2, c.c.

    Tale norma stabilisce che “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”.

    Si tratta, quindi, di una regola che limita il diritto al risarcimento nella misura in cui il danneggiato contribuisce con il proprio comportamento omissivo o negligente all’ampliamento delle conseguenze dannose.

    Nel caso in esame, la Cassazione ha ribadito che la valutazione in ordine alla mancata ricerca di un’occupazione alternativa deve essere effettuata dal giudice del merito, che dovrà verificare la sussistenza di tutte le condizioni sostanziali e processuali previste dalla norma. In particolare, è necessario accertare:

    • che il danneggiato abbia la possibilità concreta di reperire un impiego compatibile con la nuova condizione fisica;
    • che il contesto sociale e lavorativo offra effettive opportunità in tal senso;
    • che vi sia stato un comportamento colposo o negligente nella mancata attivazione lavorativa.

  • Lavoro Dipendente

    Codatorialità nel lavoro: la Cassazione chiarisce i limiti

    Con ordinanza n. 16839 del 23 giugno 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – ha accolto in parte il ricorso proposto da una delle società condannate, chiarendo alcuni importanti profili sul tema della “codatorialità”. 

    Questo concetto, ormai consolidato in giurisprudenza a partire dalla sentenza n. 267/2019, viene applicato nei casi in cui più società agiscono, di fatto, come un unico datore di lavoro, condividendo l’utilizzo del lavoratore nell’ambito di un’organizzazione economica unitaria, a prescindere dalle apparenze contrattuali.

    Il principio di codatorialità: un solo datore, anche se con più volti

    La vicenda trae origine da un lungo contenzioso tra un dirigente e tre diverse società operanti nel settore ferroviario.

    Il lavoratore aveva instaurato un rapporto con la prima società (poi sostituita da un’altra), ma prestava contemporaneamente attività anche per una terza impresa del gruppo. Egli aveva quindi chiesto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro con tutte e tre le società coinvolte, ritenendole sostanzialmente un unico centro decisionale. In particolare, lamentava che il suo licenziamento, avvenuto ad opera di una sola delle imprese, non fosse idoneo a interrompere un rapporto che, a suo avviso, era ancora in essere con le altre due.

    Sia il Tribunale di Roma che la Corte d'Appello avevano riconosciuto l'esistenza di un unico centro di imputazione giuridica del rapporto, fondato sull’effettiva integrazione organizzativa tra le società, sulla comunanza dei dirigenti, sull’uso promiscuo delle prestazioni del lavoratore, e avevano affermato la natura subordinata del rapporto di lavoro con tutte e tre. 

    Secondo i giudici di merito, quindi, il rapporto proseguiva con una delle società, non essendo stato formalmente interrotto da un atto di recesso di quest’ultima.

    Ma attenzione, tale contitolarità non comporta un cumulo dei diritti: il lavoratore ha diritto a un'unica retribuzione, e non a tante quante sono le società coinvolte. Inoltre, per contestare validamente un licenziamento in un contesto di codatorialità, è necessario impugnarlo nei confronti di tutti i soggetti che condividono il ruolo datoriale. In caso contrario, non si può parlare di illegittimità dell’interruzione del rapporto.

    La Corte ha ribadito che la solidarietà tra co-datori d’impresa, ai sensi dell’art. 1294 del Codice Civile, riguarda le obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro (ad es. la retribuzione), ma non può tradursi in una duplicazione dei benefici o nella creazione artificiosa di nuovi crediti retributivi. Il principio di effettività, che domina in ambito giuslavoristico, impone che il datore di lavoro sia identificato nella realtà operativa e non solo nella forma giuridica, ma ciò non legittima richieste aggiuntive non fondate su danni reali o su differenze retributive accertate.

    La decisione della Cassazione e i suoi effetti

    Nel caso concreto, la Suprema Corte ha ritenuto fondate le censure della società ricorrente, sottolineando come la Corte d’Appello avesse erroneamente riconosciuto un’obbligazione autonoma in capo a uno solo dei soggetti, invece che una responsabilità solidale tra i co-datori. 

    In assenza di prova di una differenza retributiva non corrisposta e di un’effettiva impugnazione del licenziamento verso tutti i datori sostanziali, non può essere affermato il diritto del lavoratore a mantenere il rapporto di lavoro con una sola società del gruppo.

    La sentenza impugnata è stata dunque cassata ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con rigetto delle domande originarie del lavoratore nei confronti delle società convenute. 

    In ogni caso la Corte ha ritenuto opportuno compensare integralmente le spese, tenuto conto della novità e della complessità delle questioni trattate, oggetto di un’elaborazione giurisprudenziale in via di consolidamento.

  • Lavoro Autonomo

    Dipendente pubblico con Partita IVA per attività agricola: ok dal Consiglio di Stato

    Nella sentenza del Consiglio di stato del  N. 05854/2025 su ricorso N. 03715/2023  è stato precisato che non esiste alcuna normativa che vieti ai dipendenti pubblici l’esercizio dell’attività agricola   non professionale  e non ha rilievo in merito il divieto di munirsi di partita IVA  previsto  da una circolare interna del Corpo della Guardia di finanza, non trattandosi di una fonte normativa. Il caso oggetto di analisi riguardava infatti  un maresciallo dell Guardia di Finanza sanzionato a seguito della scoperta di una Partita IVA aperta dal militare per l’attività di coltivazione di ulivi. Vediamo di seguito piu in dettaglio la vicenda e le indicazioni del Supremo tribunale amministrativo.

    Attività agricola con Partita IVA e Guardia di finanza: il caso

    La vicenda trae origine dalla sanzione disciplinare di quattro giorni di consegna inflitta a un maresciallo capo della Guardia di Finanza, per l’attività agricola connessa alla titolarità della Partita IVA, non previamente comunicata,  che secondo il Comando risultava incompatibile con il servizio, in forza di quanto previsto dalla circolare interna n. 200000/109/4 del 20 giugno 2005, che vieta le attività extraprofessionali — incluse quelle agricole — da parte del personale del Corpo.

    Il militare, da parte sua, ha sostenuto che la Partita IVA, aperta nel 2008 e chiusa nel 2017, non era legata a un’attività economica in senso commerciale, ma esclusivamente alla cura di due terreni di proprietà familiare, destinati alla produzione di olio d’oliva per consumo domestico. Inoltre, ha precisato di aver comunicato l’esistenza della Partita IVA al comando già nel 2015. 

    Nonostante le sue osservazioni, l’Amministrazione ha confermato la sanzione, rigettando anche il ricorso gerarchico.

    Il militare ha quindi presentato ricorso al TAR del Lazio, che con sentenza favorevole ha annullato il provvedimento sanzionatorio e condannato le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite. Contro tale decisione il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando generale della Guardia di Finanza hanno presentato appello al Consiglio di Stato, articolando un motivo basato sulla violazione degli articoli 748 e 894 del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010), dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e della suddetta circolare interna.

    Tuttavia, l’appello è stato dichiarato irricevibile per tardività, poiché la prima notifica via PEC effettuata dagli appellanti non è andata a buon fine per errore nell’indirizzo e la rinotifica è avvenuta oltre il termine perentorio di 60 giorni previsto dall’art. 92 del Codice del processo amministrativo. Il Consiglio di Stato ha anche rigettato l’istanza di rimessione in termini per errore scusabile, rilevando che il corretto indirizzo PEC era comunque noto agli appellanti e disponibile nei pubblici registri.

    La legittimità dell’attività agricola con Partita IVA

    Al di là del vizio procedurale, il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato anche il merito dell’appello, osservando che l’attività agricola occasionale e non professionale esercitata su fondi di proprietà non è vietata ai dipendenti pubblici. 

    Tale attività, infatti, non è assimilabile all’esercizio di industria o commercio vietato dall’art. 60 del D.P.R. 3/1957 e dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001. 

    La sentenza sottolinea che una circolare interna, priva di rango normativo, non può introdurre divieti non previsti dalla legge, e che l’apertura di una Partita IVA, se finalizzata esclusivamente alla gestione del fondo rustico in modo non imprenditoriale, è pienamente legittima.

    Il Consiglio di Stato ha inoltre ribadito che l’attività agricola, anche se assistita da Partita IVA, può rientrare tra le prerogative del diritto di proprietà costituzionalmente garantite (art. 42 Cost.) e tutelate anche dall’art. 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Un’interpretazione più restrittiva, secondo i giudici, comporterebbe un’irragionevole compressione del diritto di godimento del bene.

    La sentenza si conclude con la condanna del Ministero e del Comando generale al pagamento delle spese processuali in favore del militare, per un totale di 4.000 euro oltre accessori di legge.

  • Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    INPS e Commercialisti: risposte a quesiti su maternità, bonus e decontribuzione

    Presso la Direzione Centrale dell’INPS si è tenuta nei giorni scorsi una nuova riunione del tavolo tecnico tra l’Istituto e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che ha fornito risposte dirette a molti quesiti posti dai professionisti per  la gestione previdenziale dei  propri clienti .

    L’incontro ha visto la partecipazione della consigliera delegata Marina Andreatta, del ricercatore Alessandro Ventura e dei commercialisti Domenico Barbuzza, Cinzia Brunazzo e Stefano Danieli. 

    A coordinare i lavori è stato il direttore centrale Entrate dell’INPS, Antonio Pone, che ha ribadito l’importanza di un confronto strutturato e costante con la categoria 

    In questa cornice è stata annunciata  anche la programmazione di eventi formativi dedicati. 

    Di seguito una sintesi dei principali chiarimenti forniti dall’Istituto, come riportati nell’ allegato all'informativa 123/2025 del CNDCEC.

    QUI IL TESTO COMPLETO

    Maternità, congedi e prestazioni INPS

    Sul congedo di maternità, l’INPS ha chiarito la procedura da seguire nel caso in cui una lavoratrice, dopo aver inizialmente richiesto la flessibilità del congedo, acquisisca nel corso dell’ottavo mese di gravidanza le condizioni mediche per posticipare interamente l’astensione al post-parto: sarà necessario presentare una nuova domanda con le date aggiornate, senza annullare la precedente.

    In merito al congedo parentale, è stata confermata la prevalenza della malattia su quest’ultimo, anche in presenza della nuova indennità all’80% per tre mesi. Ciò assicura continuità interpretativa per i consulenti che assistono i datori di lavoro nella corretta gestione delle assenze.

    Sulla cassa integrazione, l’INPS ha ribadito la compatibilità tra prestazioni e lavoro subordinato part-time (orizzontale o verticale) se non interferenti. In caso di collaborazione o lavoro autonomo, occorrerà valutare i guadagni e la loro collocazione temporale per determinare l’eventuale quota di integrazione salariale spettante.

    Bonus occupazionali ZES, donne e giovani

    In riferimento al Bonus giovani ZES, è stato confermato che la domanda di esonero contributivo può essere inoltrata prima della trasformazione a tempo indeterminato, purché antecedente all’invio della Comunicazione Obbligatoria.

    Per il Bonus giovani e donne, l’Istituto ha consigliato di stimare la dote agevolativa sulla base della retribuzione media dei mesi lavorati in caso di contratti part-time verticali. Si suggerisce inoltre di evitare l’indicazione della percentuale di part-time, in quanto le procedure INPS effettuano automaticamente il riproporzionamento del massimale.

    Infine, in tema di Contratti di Solidarietà, l’INPS ha precisato che lo sgravio contributivo può riferirsi all’orario effettivamente lavorato anche se superiore a quello inizialmente previsto, ma entro i limiti autorizzati dal Ministero del Lavoro. In caso di variazioni sostanziali, occorrerà una nuova istanza di modifica della riduzione concessa.

    Decontribuzione Sud e smart working

    Sul regime di Decontribuzione Sud, l’INPS ha confermato che il requisito territoriale si fonda sulla sede operativa aziendale e sulla sua corretta indicazione nel flusso Uniemens, anche in presenza di accordi di lavoro agile senza vincoli di presenza al Sud. Rimane quindi decisivo il luogo di lavoro “fiscale” e non quello da cui viene svolta la prestazione da remoto.

    La sessione si è conclusa con l’impegno reciproco a consolidare il canale di dialogo tecnico-istituzionale, considerato uno strumento chiave per l’efficace applicazione delle normative previdenziali sul territorio.

  • Lavoro Dipendente

    Sostegno alle imprese: in GU il testo del dl 92 convertito in legge

    Nella seduta del 23 luglio, con 98 voti favorevoli, 67 contrari e 2 astensioni, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l'approvazione del disegno di legge n. 1561-A di conversione in legge del Decreto legge 26 giugno 2025 n. 92 contenente "Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi", entrato il vigore il 27 giugno 2025, e articolato in tre capi: 

    • Capo I – Misure per gli stabilimenti strategici e la decarbonizzazione, 
    • Capo II – Ammortizzatori sociali, 
    • Capo III – Misure settoriali e disposizioni finanziarie.

    La legge di conversione 113 del 1 agosto 2025 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 180 del 5-8-2025.

    Il provvedimento  ha come obiettivi :

    • garantire continuità produttiva e salvaguardia occupazionale nei poli industriali strategici (soprattutto l’ex ILVA  ora ACCIAIERIE D'ITALIA ),
    • agevolare i processi di riconversione industriale,
    • rafforzare gli ammortizzatori sociali,
    • offrire un supporto mirato a settori in difficoltà come la moda.

    Di seguito una sintesi completa dei principali contenuti degli articoli.

    SCARICA  QUI il testo coordinato del decreto legge con la legge di conversione

    Sostegno agli impianti industriali ex ILVA e investimenti correlati

    • Art. 1: Viene autorizzato un finanziamento statale (fino a 200 milioni di euro per il 2025) a ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria per interventi urgenti di manutenzione e messa in sicurezza degli impianti.
    • Art. 2: Modifica le regole per la realizzazione di impianti di produzione di preridotto, eliminando il vincolo sull’utilizzo esclusivo di idrogeno da fonti rinnovabili e consentendo la partecipazione di soci privati tramite procedure selettive.
    • Art. 3: Introdotte procedure accelerate per investimenti superiori a 50 milioni di euro in aree ex ILVA o collegate, con la nomina di un commissario per semplificare gli iter amministrativi.
    • Art. 4: Estensione delle agevolazioni anche al rendiconto 2024 per l’indotto degli stabilimenti strategici.
    • Art. 5: Nuove regole per la cessione dei contratti d’acquisto in caso di crisi aziendali e fallimento di precedenti vendite, con possibilità di subentro da parte di altre imprese, anche a controllo pubblico.

    Interventi a favore di imprese in crisi e lavoratori

    • Art. 6: Esonero dal pagamento del contributo addizionale per le imprese delle aree di crisi industriale complessa che accedono alla CIGS nel 2025, salvo in caso di licenziamenti collettivi.
    • Art. 7: Proroga straordinaria della CIGS fino al 2027 per grandi gruppi con almeno 1.000 dipendenti e accordi governativi firmati, con possibilità di sospensione al 100% dell’orario per lavoratore.
    • Art. 8: Prevede ulteriori sei mesi di CIGS per aziende in fase di cessazione attività ma con concrete prospettive di cessione, subordinata a un accordo governativo. Inserite clausole stringenti per la decadenza dal beneficio in caso di rifiuto di offerte di lavoro o formazione.
    • Art. 9:  Incrementa il limite di spesa per il riconoscimento, per il biennio 2025-2026, dei trattamenti di sostegno al reddito, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, già previste dalla legge di bilancio 2024 (da 700 mila euro a 8,7 mln per 2025 e 2026).

    Settore moda e copertura finanziaria

    • Art. 10: Riconosciuto un ulteriore periodo di 12 settimane di cassa integrazione per la filiera della moda da febbraio a dicembre 2025, con maggiori margini di flessibilità per i datori di lavoro in difficoltà.
    • Art. 10-ter: introdotto in sede referente, prevede un contributo straordinario per i nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI). In via eccezionale per l’anno 2025, al fine di rafforzare le misure di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, ai nuclei familiari interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico dell’Assegno di inclusione dopo un periodo di  fruizione non superiore a diciotto mesi, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 è riconosciuto un contributo straordinario aggiuntivo dell’Assegno di inclusione.
    • Art. 11: Disposizioni per la copertura finanziaria del decreto, con fondi ricavati da risparmi su altre misure sociali o utilizzo di residui di bilancio.
    • Art. 12: Stabilisce l’entrata in vigore del decreto il giorno successivo alla pubblicazione.

    Allegati:
  • Inail

    Indennizzi Danno Biologico INAIL 2025: decreto e circolare istruzioni

    Con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 85 del 20 giugno 2025, pubblicato il 14 luglio  nella sezione "Pubblicità legale" del sito del Ministero, è stata ufficializzata la rivalutazione annuale degli importi delle prestazioni economiche INAIL per danno biologico, prevista dall’art. 13 del D.lgs. 38/2000.

    L’incremento per l’anno in corso è fissato nella misura dello 0,8%, con decorrenza dal 1° luglio 2025.

    In data 1 agosto è stata pubblicata la  circolare 45 con le  istruzioni INAIL.

    Normativa e ambito di applicazione

    Il decreto si inserisce nel quadro normativo delineato dal D.lgs. n. 38/2000 e dalle successive disposizioni, in particolare la Legge 208/2015 (art. 1, comma 303), che prevede una rivalutazione automatica annuale degli importi sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI, al netto dei tabacchi).

    La nota tecnica della Consulenza statistico attuariale INAIL del 20 febbraio 2025 ha rilevato una variazione media annua dell’indice FOI dallo 0,8%, con il coefficiente di rivalutazione pari a 1,008. Tale valore è stato confermato anche nella relazione del Direttore generale e del Direttore centrale rapporto assicurativo INAIL del 17 marzo 2025

    .L’incremento si applica:

    • Agli indennizzi in capitale per danno biologico dovuti dall’INAIL ai sensi della tabella vigente alla data dell’evento lesivo;
    • Agli importi delle rendite per danno biologico, limitatamente alla quota che ristora il danno biologico.

    Rientrano nell’applicazione della rivalutazione i settori dell’industria, agricoltura, i medici esposti a radiazioni ionizzanti e i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi.

    Il provvedimento recepisce la proposta di rivalutazione formulata dal Consiglio di amministrazione dell’INAIL con deliberazione n. 43 del 26 marzo 2025, sulla quale sono stati acquisiti:

    Il parere favorevole del Ministero dell’Economia e delle Finanze – RGS-IGESPES (nota prot. n. 85135 del 14 aprile 2025);

    Il nulla osta del Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione (nota prot. n. 15321 del 4 giugno 2025).

    Tabella comparativa 2024-2025

    Rivalutazione indennizzi INAIL per danno biologico dal 1° luglio 2025 (incremento 0,8%)
    Grado di menomazione (%) Importo 2024 (€) Importo rivalutato 2025 (€) Variazione (€)
    1% 853,61 860,45 +6,84
    5% 4.353,25 4.388,08 +34,83
    10% 8.896,12 8.967,29 +71,17
    20% 18.672,80 18.822,18 +149,38
    30% 29.639,55 29.876,66 +237,11
    40% 41.771,00 42.105,17 +334,17
    50% 55.045,39 55.485,76 +440,37
    60% 69.443,71 70.000,25 +556,54
    70% 84.950,85 85.630,46 +679,61
    80% 101.554,35 102.368,78 +814,43
    90% 119.244,31 120.197,26 +952,95
    100% 138.013,73 139.117,84 +1.104,11

    Circolare di Istruzioni INAIL 45 2025

    La circolare INAIL 45 2025 specifica che:

    • per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2025, l'incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico, comprensivi delle precedenti rivalutazioni e  saranno corrisposti con il rateo di rendita del mese di novembre 2025.
    • Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l’incremento  applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2025, tenuto conto che il valore capitale corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento lesivo
    • Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2025, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito dell’accertamento definitivo.
    • Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi  liquidati  dal 1° luglio 2025.
    • Gli importi relativi alla rivalutazione dovuta  saranno liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità e con l’invio agli interessati di apposito
    • provvedimento

  • TFR e Fondi Pensione

    Fondi pensione: adesioni in crescita ma non abbastanza tra i giovani

    Il 23 giugno 2025  è stato presentato dal Presidente Mario Pepe   la Relazione Annuale sull’attività svolta dalla COVIP- commissione di vigilanza sui Fondi pensione, nel 2024. 

     Oltre a illustrare il quadro generale dei settori vigilati, fondi pensione e casse di previdenza, le cui risorse, alla fine del 2024, sono rispettivamente pari a circa 243,4 miliardi di euro e 124,7 miliardi di euro, il Presidente si è soffermato sulle prospettive evolutive di tali settori

    Ecco una sintesi del Comunicato Stampa. Qui il testo .

     La relazione tecnica è in corso di pubblicazione. Il 29 luglio è stato pubblicato il documento con l'aggiornamento dei dati statistici a giugno 2025.

    L’adesione ai fondi pensione cresce, ma resta bassa tra i giovani

    Nel 2024 la previdenza complementare ha registrato segnali positivi: gli iscritti hanno sfiorato quota 10 milioni (+4%) e le risorse gestite hanno superato i 243 miliardi di euro. Tuttavia, i dati diffusi da COVIP mostrano un’adesione ancora troppo bassa tra i giovani: infatti  solo il 29,9% dei lavoratori tra i 15 e i 34 anni ha aderito a una forma pensionistica, contro una media del 38,3%. 

    Questo gap anagrafico si aggiunge a quelli:

    •  di genere (gli uomini rappresentano il 61,6% degli iscritti) e 
    • geografico (57,2% degli iscritti risiede al Nord).

    L’attuale sistema appare quindi sbilanciato a favore delle fasce di popolazione più prossime alla pensione.

     Per garantire una previdenza sostenibile in futuro, è necessario coinvolgere maggiormente i giovani con iniziative mirate, semplificando le modalità di adesione e aumentando la conoscenza sui vantaggi della previdenza integrativa.

    Cosa sono i fondi pensione e quanto rendono

    Come noto, la previdenza complementare si affianca a quella pubblica e permette ai lavoratori di costruire una pensione integrativa tramite versamenti volontari. 

    In Italia, alla fine del 2024, erano attivi 291 fondi: 

    • 33 negoziali (nati dalla contrattazione collettiva), 
    • 38 fondi aperti (accessibili a tutti), 
    • 69 PIP (Piani Individuali Pensionistici) e 
    • 151 fondi preesistenti.

    Nel 2024 i rendimenti sono stati generalmente positivi grazie alla ripresa dei mercati finanziari: le linee azionarie hanno reso fino al 12,9% nei PIP e oltre il 10% nei fondi negoziali e aperti. Tuttavia, solo l’11,7% degli iscritti sceglie linee azionarie, preferendo opzioni garantite a rendimento più basso. Anche qui emerge un problema di educazione finanziaria: scelte poco consapevoli rischiano di compromettere il risultato nel lungo periodo, soprattutto per chi ha molti anni davanti alla pensione.

    Adesione ancora insufficiente: servono interventi per i giovani

    COVIP sottolinea l’urgenza di aumentare la partecipazione dei giovani, delle donne e dei lavoratori del Sud Italia. Nonostante qualche progresso (la quota di iscritti under 34 è passata dal 17,6% del 2019 al 19,9% del 2024), resta forte il bisogno di interventi mirati. 

    Tra le proposte: 

    • iscrizione automatica con facoltà di recesso (silenzio-assenso), 
    • bonus fiscali di ingresso, 
    • adesione per i figli fin dalla nascita, e 
    • possibilità di usare le somme anche per la formazione.

    Sono misure pensate per rendere la previdenza complementare più accessibile e vicina ai bisogni delle nuove generazioni.

     In parallelo, si propone di aggiornare la linea “di default” nei fondi, spostandola da opzioni garantite a modelli life-cycle, che adeguano il profilo di rischio all’età del lavoratore.

    Dati Covip sui fondi pensione: Tabella di riepilogo

    Indicatore Valore
    Iscritti totali 9,99 milioni (+4%)
    Quota iscritti 15-34 anni 29,9% (in crescita, ma sotto media)
    Risorse gestite 243,4 miliardi di euro (+8,5%)
    Contributi annui raccolti 20,5 miliardi di euro (+7%)
    Contributo medio annuo 2.890 euro
    Rendimento medio linee azionarie 10,4% (fondi negoziali e aperti), 12,9% (PIP)
    Quote investite in Italia 19,3% del totale
    Quota iscritti maschi 61,6%
    Quota iscritti al Nord 57,2%