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CU INAIL online il 16 marzo: le istruzioni
Un comunicato sul sito istituzionale INAIL avvisa che a partire dal 16 marzo 2026 sarà disponibile online la Certificazione Unica 2026, relativa ai redditi percepiti dall'istitituo per la prevenzione degli infortuni nel corso dell’anno 2025 per:
LAVORATORI INFORTUNATI E AFFETTI DA MALATTIA PROFESSIONALE e LAVORATORI DEL SETTORE NAVIGAZIONE
PENSIONATI EX DIPENDENTI INAIL
Si ricorda che in attuazione del Decreto semplificazioni (D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella L. 11 settembre 2020 n. 120), dal 1 ottobre 2021 è possibile accedere ai servizi INAIL esclusivamente attraverso
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o
- CIE(Carta d’Identità Elettronica).
A questo link gli interessati possono scaricare i relativi manuali utente per scaricare i documenti.
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Pensioni minime Friuli: i pagamenti INPS del sussidio 2026
L’INPS ha fornito nel messaggio n. 831 del 10 marzo 2026, nuove indicazioni operative sull’erogazione del sussidio economico annuale destinato ai titolari di trattamenti pensionistici di importo basso residenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia, a seguito dell’adozione di un addendum alla convenzione stipulata tra l’Istituto e la Regione.
La misura, introdotta nell’ambito della legislazione regionale per rafforzare il sostegno al reddito delle fasce più fragili della popolazione pensionata, riguarda i soggetti titolari di pensioni pari o inferiori al trattamento minimo, nonché percettori di pensioni sociali, assegni sociali e pensioni di inabilità per invalidi civili.
Con le più recenti modifiche normative regionali, la platea dei beneficiari è stata temporaneamente ampliata anche ai titolari di assegno mensile di assistenza e di assegno sociale sostitutivo. Tale ampliamento ha richiesto un adeguamento delle procedure di gestione del beneficio e dei flussi finanziari tra Regione e INPS.
Vediamo le modalità di pagamento e di rimborso delle spese sostenute dall’ente previdenziale.
Il sussidio regionale per le pensioni minime in Friuli
Si ricorda che il sussidio economico annuale è stato istituito dall’articolo 7, commi da 59 a 64, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 7 agosto 2024 n. 7, che ha previsto un intervento di sostegno rivolto ai pensionati con trattamenti di importo limitato.
Successivamente la legge regionale 6 agosto 2025 n. 12 ha introdotto un’ulteriore disposizione (comma 62-bis) che, limitamente agli anni 2025 e 2026, estende il beneficio anche ad altre categorie di soggetti con particolari condizioni di invalidità o disagio economico.
In particolare, il sussidio è stato reso accessibile anche ai titolari:
- dell’assegno mensile di assistenza previsto dall’articolo 13 della legge n. 118/1971;
- dell’assegno sociale sostitutivo previsto dall’articolo 19 della medesima legge.
Per rendere operativa tale estensione è stato necessario aggiornare la convenzione già in essere tra INPS e Regione Friuli-Venezia Giulia, sottoscritta il 30 dicembre 2024.
Il successivo Addendum alla convenzione firmato il 23 dicembre 2025, disciplina l’adeguamento delle procedure di gestione del sussidio, inclusa l’individuazione della nuova platea dei beneficiari e la regolazione dei rapporti finanziari tra le amministrazioni coinvolte.
Le modalità di pagamento
L’addendum stabilisce che il sussidio continui a essere erogato dall’INPS per conto della Regione Friuli-Venezia Giulia anche nei confronti dei nuovi beneficiari individuati dalla normativa regionale. Per l’anno 2025, l’Istituto ha provveduto al pagamento del beneficio alla nuova platea entro il 28 febbraio 2026, sulla base dei dati trasmessi dalla Regione e delle verifiche effettuate sulle posizioni pensionistiche.
Per l’anno 2026, invece, è previsto che tutti i beneficiari ricevano il sussidio nel mese di giugno, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.
Annualità Beneficiari interessati Tempistica di pagamento 2025 Nuova platea di beneficiari (assegno mensile e assegno sociale sostitutivo) Pagamento effettuato entro il 28 febbraio 2026 2026 Tutti i beneficiari del sussidio Erogazione prevista nel mese di giugno 2026 Ai fini della copertura finanziaria della misura, l’INPS ha comunicato alla Regione il numero dei potenziali beneficiari per consentire la determinazione della provvista finanziaria necessaria al pagamento .
Sul piano contabile, il pagamento del beneficio non comporta nuovi costi informatici rispetto a quelli già previsti dalla convenzione originaria.
Tipologia di costo Importo Note Costi di gestione informatica 16.000 € (2024) – 5.000 € (2025) – 5.000 € (2026) Previsti dalla convenzione originaria Servizio di pagamento su IBAN 0,03 € Per ciascun bonifico bancario Bonifico domiciliato Poste Italiane 3,84 € Pagamento senza IBAN Rimborso forfettario per beneficiario 5,26 € Copertura dei costi amministrativi Per l’erogazione del sussidio la Regione ha inoltre trasferito all’INPS una provvista finanziaria aggiuntiva
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Infortunio mortale in agricoltura: responsabili tutti i soci della società semplice
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha affrontato il tema della responsabilità dei soci di una società agricola semplice in relazione a un infortunio mortale avvenuto durante l’attività lavorativa.
Il caso riguarda la morte di un lavoratore investito da uno dei soci con un trattore all’interno di un capannone aziendale.
I giudici hanno ritenuto responsabili penalmente i soci della società agricola, qualificati come datori di lavoro, per violazione delle norme prevenzionistiche e per carenze organizzative nella gestione della sicurezza. La sentenza ha inoltre confermato la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi dell’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, relativo ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
La pronuncia chiarisce in particolare come, nelle società semplici con amministrazione disgiunta, ciascun socio amministratore possa essere considerato datore di lavoro ai fini della normativa prevenzionistica, con conseguente responsabilità in tema di sicurezza dei lavoratori.
Il caso: investimento di un lavoratore con trattore
L’evento mortale si è verificato all’interno di un capannone agricolo destinato allo stoccaggio del fieno per l’alimentazione del bestiame. Durante le operazioni di carico uno dei soci alla guida di un trattore ha effettuato una manovra di retromarcia senza accorgersi della presenza di un lavoratore entrato nel locale da un accesso secondario. Il mezzo ha così investito il lavoratore, provocandone il decesso.
Dalle indagini è emerso che l’azienda non aveva predisposto un piano di viabilità interna né un sistema di segnaletica idoneo a separare le aree di transito dei mezzi da quelle destinate ai pedoni. Inoltre, il trattore utilizzato presentava alcune criticità: il cicalino di retromarcia risultava scollegato, il girofaro non era attivato e il lunotto posteriore era coperto da uno strato di polvere che limitava la visibilità.
I giudici di merito hanno quindi individuato diverse violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, tra cui:
- l’omessa predisposizione di adeguate misure organizzative e
- la mancata manutenzione delle attrezzature utilizzate
È stata inoltre contestata la condotta del conducente del mezzo, che ha effettuato la manovra senza verificare l’area retrostante.
La difesa ha sostenuto che la responsabilità per la sicurezza fosse attribuibile a uno solo dei soci, al quale era stata conferita la rappresentanza legale per tutti gli adempimenti amministrativi e che aveva firmato il DVR. Secondo questa tesi, tale attribuzione avrebbe escluso la responsabilità degli altri soci.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi e confermato le condanne, affermando che la previsione contenuta nella visura camerale, relativa alla rappresentanza legale conferita a uno dei soci per specifici adempimenti amministrativi e lavoristici, non costituisce una delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro che esoneri gli altri soci da responsabilità.
Secondo la Corte, la nozione di datore di lavoro in materia prevenzionistica deve essere individuata facendo riferimento alla definizione contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008, che identifica tale figura nel soggetto titolare del rapporto di lavoro o comunque nel soggetto che, in base all’organizzazione dell’impresa, esercita poteri decisionali e di spesa. In una società semplice con amministrazione disgiunta, questi poteri sono normalmente attribuiti a ciascun socio amministratore.
Di conseguenza, ogni socio amministratore assume una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori e risponde delle violazioni delle norme di sicurezza.
La Corte ha inoltre richiamato le regole civilistiche sulla gestione delle società semplici, secondo cui l’amministrazione e la rappresentanza spettano, salvo diversa pattuizione, a tutti i soci amministratori.
La decisione ha inoltre confermato la responsabilità amministrativa dell’ente, evidenziando che la società non aveva adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire il rischio di investimento dei lavoratori durante le operazioni di movimentazione dei mezzi. In particolare, è stata valorizzata la mancanza di un piano di viabilità interna e di procedure finalizzate a evitare interferenze tra mezzi e lavoratori a terra.
La Corte ha precisato che il vantaggio per l’ente può consistere anche nel risparmio di spesa derivante dall’omessa adozione di misure organizzative e formative necessarie per la prevenzione degli infortuni.
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Titoli professionali esteri per lo sport: nuova piattaforma
Il DIpartimento per lo sport della Presidenza del consiglio ha comunicato l'apertura di una nuova piattaforma per il riconoscimento dei titoli professionali esteri (maestri di sci accompagnatori guide alpine ecc) raggiungibile all'indirizzo https://sport-qualifiche-estere.pcm.gov.it .
Il riconoscimento consente a chi ha conseguito una qualifica professionale all’estero sia di:
- esercitare stabilmente la professione in Italia, che di
- prestare servizi temporanei o occasionali sul territorio italiano.
Dalla data del 6 marzo 2026 quindi tutte le relative istanze dovranno essere prodotte esclusivamente attraverso la piattaforma; le istanze prodotte mediante altri mezzi (es. e-mail) saranno considerate irricevibili.
Si informano, inoltre, gli interessati che per le modalità di compilazione delle domande e per tutti gli approfondimenti nella nuova piattaforma è disponibile il relativo Manuale utenti.
la procedura per la richiesta di riconoscimento del titolo
La domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali estere si presenta tramite la piattaforma online del Dipartimento per lo Sport, creando una nuova istanza dopo aver effettuato l’accesso al portale.
Per avviare la procedura occorre selezionare “Nuova istanza” e scegliere la tipologia “Domanda di riconoscimento del titolo”. La compilazione della domanda è organizzata in quattro fasi successive, che possono essere salvate anche come bozza durante la compilazione.
1. Dati anagrafici In questa fase vengono verificati o aggiornati i dati personali dell’utente (email, PEC, telefono). È necessario inoltre prestare il consenso al trattamento dei dati personali per proseguire nella compilazione.
2. Dichiarazioni – Il richiedente deve compilare i campi della domanda con le informazioni richieste sulla qualifica professionale e sull’attività svolta. I campi contrassegnati con “*” sono obbligatori e devono essere compilati per poter proseguire.
3. Documentazione In questa fase è necessario caricare i documenti richiesti a supporto della domanda. Il sistema indica chiaramente:
- i documenti obbligatori (necessari per continuare la procedura);
- eventuali documenti facoltativi.
I documenti possono essere caricati tramite la funzione “Nuovo documento” oppure dalla sezione Fascicolo personale.
4. Invio della domanda – Una volta completate tutte le informazioni e caricata la documentazione, si procede con l’invio dell’istanza tramite il pulsante “Invia”.
Dopo l’invio viene generata automaticamente una PEC di conferma con i dati della richiesta.
Per eventuali chiarimenti o problemi tecnici relativi alla procedura si possono inviare richieste tramite e-mail all’indirizzo [email protected]
Le professioni interessate e i riferimenti normativi
Le domande sulla piattaforma RQPE del Dipartimento per lo Sport riguardano le seguenti professioni:
- Maestro di sci, che comprende le varie specialità (sci alpino, snowboard ecc.)
- Guida alpina per l’accompagnamento e la conduzione di persone in attività alpinistiche e di alta montagna.
- Accompagnatore di media montagna per attività di accompagnamento escursionistico in ambiente montano non alpinistico.
- Guida vulcanologica per l’accompagnamento turistico e sportivo in aree vulcaniche.
Il riconoscimento dei titoli professionali esteri per queste professioni avviene in base alla normativa europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali, in particolare la direttiva 2005/36/CE, recepita in Italia con il D.lgs. 206/2007.
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Verifiche attrezzature: elenco abilitati aggiornato a marzo 2026
Il Ministero del lavoro ha reso noto di avere adottato con il Decreto Direttoriale n. 16 del 5.3. 2026 il “70° Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro” (come previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico recante la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo").
Il decreto sostituisce integralmente il precedente Elenco n. 69 pubblicato con DD n.14 del 24.2.2026
In estrema sintesi si comunica che sono modificate dalla data del decreto le autorizzazioni per le società
- ICT Genesia s.r.l.
Le variazioni sono riportate nell’elenco allegato al decreto.
Obbligo di verifica: quali sono le attrezzature soggette
Si evidenzia che l'obbligo di verifica riguarda le attrezzature di lavoro considerate a maggior rischio d'incidenti, previste dall'allegato VII dello stesso decreto, come, ad esempio,
- le scale aeree a inclinazione variabile,
- le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne,
- gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 chilogrammi non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile.
- ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
ed è a carico dei datori di lavoro ai fini di valutare lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
La frequenza delle verifiche è indicata nel medesimo decreto 11.4.2011
ATTENZIONE:
- per la prima verifica il datore di lavoro deve rivolgersi all'INAIL che vi provvede nel termine di 45 giorni . Nel caso il periodo decorra inutilmente il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti abilitati., verificandone la presenza nell'elenco più recente.
- Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati.
Verifiche attrezzature: gli adempimenti dei soggetti abilitati
Giova ricordare che gli obblighi dei soggetti abilitati sono i seguenti:
- il rispetto dei termini previsti dal D.I. 11.4.2011 e
- l'obbligo di riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011. Il registro informatizzato deve essere trasmesso per via telematica, con cadenza trimestrale, al soggetto titolare della funzione.
- Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.
- Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere preventivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esprime previo parere della Commissione
- All’atto della richiesta di iscrizione negli elenchi istituiti su base regionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del D.I. 11.4.2011, i soggetti abilitati comunicano l’organigramma generale di cui all’allegato I, punto 1, lettera d), comprensivo dell’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. I soggetti abilitati dovranno altresì comunicare tutte le variazioni intervenute.
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Contributo disagio abitativo sisma 2022-2023: importi e regole
Con l’ordinanza del 27 gennaio 2026 del Commissario straordinario per la ricostruzione pubblicata in Gazzetta il 7 marzo 2026 viene disciplinato il nuovo contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, una misura destinata ai nuclei familiari colpiti dai terremoti che hanno interessato Marche e Umbria nel 2022 e nel 2023.
Il provvedimento introduce un sistema di sostegno economico che sostituisce, a partire dal 1° gennaio 2026, il precedente contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) che veniva erogato dalla Protezione civile. L’obiettivo è garantire continuità nell’assistenza alle famiglie che non possono ancora rientrare nella propria abitazione principale a causa dei danni provocati dagli eventi sismici.
Il contributo viene riconosciuto ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta, gravemente danneggiata oppure dichiarata inagibile e sgomberata. Il sostegno economico è erogato fino al completamento degli interventi di ripristino o ricostruzione dell’immobile, oppure fino alla disponibilità di una nuova sistemazione stabile.
La misura riguarda in particolare alcuni territori delle province delle Marche e dell’Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, tra cui i comuni di Ancona, Fano, Pesaro, Umbertide, Perugia e Gubbio.
La disciplina operativa è definita dall’ordinanza commissariale che stabilisce criteri, requisiti, importi e modalità di accesso al contributo.
La normativa in materia di Contributi autonoma sistemazione e disagio abitativo
l riferimento principale è il decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, che ha istituito il sistema di ricostruzione per i territori interessati dal sisma del Centro Italia e attribuito al Commissario straordinario del Governo il potere di emanare ordinanze operative.
Negli anni successivi il sistema è stato integrato da ulteriori interventi normativi, tra cui:
- il decreto-legge n. 3/2023 relativo agli interventi urgenti per la ricostruzione;
- la legge di bilancio 2025, che ha finanziato alcune attività preliminari di progettazione per la ricostruzione pubblica e privata;
- la legge di bilancio 2026, che ha introdotto il nuovo contributo per il disagio abitativo.
In particolare, la legge di bilancio 2026 ha previsto due elementi fondamentali:
- la cessazione del contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) dal 1° gennaio 2026;
- l’istituzione del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione, con una dotazione finanziaria di 2,5 milioni di euro per l’anno 2026.
La stessa normativa demanda al Commissario straordinario il compito di definire:
- criteri di accesso al beneficio;
- modalità di erogazione;
- condizioni per il mantenimento del contributo;
- termini e adempimenti per i beneficiari.
L’ordinanza del 27 gennaio 2026 attua queste disposizioni e stabilisce le regole operative applicabili nei territori interessati dal sisma del 2022 e del 2023.
La novità CDA Contributo disagio abitativo: importi, durata, condizioni
La principale novità introdotta dalla disciplina riguarda la struttura del nuovo contributo abitativo, che sostituisce il precedente sostegno emergenziale con una misura collegata direttamente al processo di ricostruzione degli immobili.
Il contributo è riconosciuto ai nuclei familiari:
- già beneficiari del contributo per l’autonoma sistemazione;
- proprietari o titolari di diritti reali sull’abitazione principale danneggiata;
- soggetti costretti a lasciare l’abitazione per lavori di ripristino o ricostruzione.
L’importo varia in base al numero di componenti del nucleo familiare.
Componenti nucleo familiare Importo mensile del contributo 1 persona 400 euro 2 persone 500 euro 3 persone 700 euro 4 persone 800 euro 5 o più persone 900 euro Oltre all’importo base è previsto un contributo aggiuntivo di 200 euro mensili per ogni componente del nucleo familiare che rientri in una delle seguenti categorie:
- persone con più di 65 anni;
- persone con disabilità o handicap;
- soggetti con invalidità pari o superiore al 67%.
L’incremento può essere riconosciuto anche oltre il limite massimo di 900 euro mensili previsto per i nuclei più numerosi.
Un ulteriore elemento rilevante riguarda la presenza di lavoratori addetti all’assistenza domiciliare conviventi (ad esempio badanti) per persone non autosufficienti. In questo caso la loro presenza viene considerata ai fini del calcolo del contributo.
Non possono invece accedere al beneficio:
- i nuclei familiari che al momento del sisma vivevano in immobili in locazione, salvo il caso degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- i soggetti che dispongono già di un’altra abitazione idonea nello stesso comune o in comuni limitrofi.
Durata del contributo
Il contributo viene erogato fino al ripristino dell’agibilità dell’abitazione, certificato con apposito provvedimento e comunque non oltre 30 giorni dalla dichiarazione di piena agibilità dell’edificio.
Il diritto al contributo cessa inoltre se il beneficiario:
- trova una sistemazione abitativa stabile alternativa;
- non rispetta gli adempimenti richiesti;
- avvia lavori senza il decreto di concessione del contributo per la ricostruzione.
Dichiarazioni e domande ai Comuni
Dal punto di vista operativo, la gestione del contributo è affidata principalmente ai Comuni dei territori interessati, che svolgono attività di istruttoria, concessione ed erogazione delle somme.
Presentazione delle dichiarazioni
Entro il 31 marzo 2026, i nuclei familiari già beneficiari del precedente contributo devono presentare al Comune una dichiarazione sostitutiva nella quale attestano, tra l’altro:
- di aver avviato o di essere nei termini per avviare la domanda di contributo per la ricostruzione o il ripristino dell’immobile;
- di essere destinatari di provvedimenti di sgombero oppure di non poter rientrare nell’abitazione principale;
- di non possedere altre abitazioni idonee nello stesso territorio;
- di non aver trasferito residenza o domicilio fuori dalle Marche o dall’Umbria.
La dichiarazione deve includere tutti i componenti del nucleo familiare ed essere resa ai sensi della normativa sulle autocertificazioni.
Nuove domande
Per i nuclei familiari che si trovano nella condizione di dover lasciare l’abitazione a causa dei lavori di ricostruzione, è possibile presentare una nuova domanda di contributo al Comune competente.
In questo caso il beneficio decorre dalla data del provvedimento di sgombero dell’immobile.
Controlli e decadenza
I Comuni sono responsabili dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai beneficiari. In caso di irregolarità o perdita dei requisiti viene disposta la decadenza dal contributo.
Inoltre, ogni variazione relativa alla situazione del nucleo familiare o ai requisiti dichiarati deve essere comunicata al Comune entro 30 giorni dall’evento che la determina.
Le Regioni Marche e Umbria collaborano con il Commissario straordinario nel monitoraggio dell’attuazione della misura e nella raccolta dei dati relativi ai beneficiari e ai contributi erogati.
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Attestati malattia dipendenti: nuova modalità di richiesta all’INPS
Con il messaggio 792 del 6 marzo 2026 INPS ha comunicato l'implementazione di un nuovo Smart-Task con cui il datore di lavoro – anche tramite i propri intermediari puo richiedere di ricevere, a uno specifico indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per una determinata competenza, gli attestati di malattia dei propri lavoratori dipendenti, così come presenti nei sistemi dell’Istituto
Viene precisato che per la predisposizione e invio delle richieste di Smart-Task la procedura è la seguente:
- selezione del servizio “Crea Smart-Task” nella sezione “Comunicazioni” del “Cassetto previdenziale del contribuente”;
- scelta dell’oggetto di interesse, nella fattispecie in argomento “Richiesta degli attestati di malattia”;
- visualizzazione della relativa maschera di acquisizione dinamica dei dati, la quale si auto-compone richiedendo esclusivamente gli eventuali ulteriori dati necessari al soddisfacimento automatizzato della richiesta, con riferimento allo specifico oggetto in questione: – periodo di competenza (mese/anno), - indirizzo PEC, – posizioni contributive selezionate; compilazione e trasmissione della richiesta;
- istruttoria automatizzata della richiesta.
Tale specifica richiesta, al momento, va effettuata per ogni competenza di interesse; a tale proposito INPS annuncia una evoluzione del servizio, che consentirà, di chiedere, automaticamente, gli attestati di malattia per i successivi dodici mesi.
Nuovo campo “tipovisita” in XML per la lettura da parte dei software
L’INPS informava invece con il messaggio 1773 del 5 giugno 2025 di una modifica nelle comunicazioni ai datori di lavoro e ai consulenti relativamente ai dati sugli attestati di malattia dei dipendenti .
I dati sono forniti in due formati: XML e TXT, come spiegato nella circolare n. 113 del 25 luglio 2013.
Nei file in formato TXT c’è un campo chiamato <tipoVisita>, che indica come è stato rilasciato il certificato medico. Può trattarsi di una visita del medico curante (in ambulatorio o a domicilio), oppure di un certificato rilasciato dopo un accesso al pronto soccorso.
L’INPS ricorda che, per riconoscere il diritto alla malattia, vale la data in cui il certificato è stato scritto. Ma attenzione, fa eccezione il caso della visita domiciliare, dove la tutela economica può valere anche dal giorno prima della data del certificato (come spiegato nella circolare n. 147 del 15 luglio 1996).
Per semplificare il lavoro dei datori di lavoro e dei consulenti, l’INPS ha deciso di inserire il campo <tipoVisita> anche nel file in formato XML. In questo modo, l’informazione sarà leggibile direttamente dai programmi usati per gestire il personale.
Chi utilizza sistemi automatici per leggere i file XML dovrà quindi aggiornare i propri software, seguendo le istruzioni tecniche allegate.