• Contributi Previdenziali

    ENPAM: dichiarazione reddituale dei medici prorogata al 5 settembre

    Anche quest'anno l'ente previdenziale dei medici e odontoiatri ENPAM  ha  definito in extremis una proroga della scadenza dell'invio del Modello D dichiarazione reddituale dal 31 luglio al 5 settembre 2025.

    L'avviso afferma testualmente :

    "Il Consiglio di amministrazione dell’Enpam ha rinviato al 5 settembre il termine di presentazione del modello D 2025. Medici e odontoiatri hanno quindi un mese in più per compilare e presentare alla Cassa di previdenza la dichiarazione online sui redditi da attività libero-professionale conseguiti nel 2024. Il modello D è funzionale a determinare l’importo dei contributi di Quota B da pagare.

    La proroga è stata stabilita in seguito a una norma statale, che ha spostato al 21 luglio (ed eventualmente al 20 agosto) la scadenza per pagare alcune imposte. Perciò solo in vista di quella data molti iscritti Enpam avranno a disposizione i dati utili per compilare il modello D.

    Attenzione però a non oltrepassare il 5 settembre, perché il ritardo farebbe scatterebbe una sanzione di 120 euro.

    È bene inoltre ricordare che nonostante la proroga per la presentazione del modello D, il termine del versamento dei contributi di Quota B resta invariato al 31 ottobre, per il saldo in unica soluzione o per il pagamento della prima rata."

    Una guida pratica aggiornata alle ultime novità è presente online all’indirizzo www.giornaleprevidenza.it/guide/istruzioni-modello-d/

    Dichiarazione reddituale Modello D prorogata al 6 settembre

    I contributi previdenziali ENPAM sono divisi in Quota A  e  quota B .  Il reddito da libera professione è coperto dai contributi previdenziali di Quota A fino a un certo importo.  Superata questa soglia si deve compilare il modello D e pagare anche  i contributi di Quota B.

    il modello D è reperibile  nell’area riservata  del sito Enpam.it .  Si ricorda che l'invio dopo la scadenza comporta una  sanzione fissa di 120 euro.

    Il reddito da dichiarare è quello che deriva dallo svolgimento,  dell’attività medica e odontoiatrica o di attività comunque attribuita in ragione della particolare competenza professionale, indipendentemente dalla  qualifica fiscale, purche svolta in forma autonoma.

     Si tratta ad esempio di:

    • i redditi di lavoro autonomo prodotti nell’esercizio della professione medica e odontoiatrica in forma individuale e associata;

    • i redditi percepiti per l’attività intramoenia e le attività libero professionali equiparate alle prestazioni intramurarie;

    • i redditi che derivano da collaborazioni o contratti a progetto, se sono connessi con la competenza professionale medica/odontoiatrica;

    • le borse di studio dei corsi di formazione in medicina generale;

    • i redditi di lavoro autonomo occasionale se connessi con la competenza professionale medica/odontoiatrica (es. partecipazione a congressi scientifici, attività di ricerca in campo sanitario);

    • i redditi percepiti per incarichi di amministratore di società o enti la cui attività sia connessa alle mansioni tipiche della professione medica e odontoiatrica;

    • gli utili che derivano da associazioni in partecipazione, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione professionale;

    • i redditi che derivano dalla partecipazione nelle società disciplinate dai titoli V e VI del Codice civile che svolgono attività medico-odontoiatrica o attività connessa 

    REDDITI ESCLUSI 

    NON vanno dichiarati nel Modello D:

    • compensi percepiti nell’ambito del rapporto di convenzione  e 
    •  per l’attività di guardia medica
    • le  borse di specializzazione 

    ENPAM: nuova delega a terzi per l’area riservata

     Nell’Area riservata dedicata agli iscritti Enpam è ora possibile l'accesso  non solo all'iscritto ma anche a  professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro) o a persone di fiducia (ad esempio familiari).

    La novità intende semplificare per i professionisti della medicina la gestione degli adempimenti, delle scadenze contributive e la presentazione delle domande di accesso alle prestazioni. Ogni  delegato entrerà nell’area riservata Enpam con il proprio Spid personale o carta d’identità elettronica (Cie).

    Ciascun medico o dentista potrà delegare fino a un massimo di tre persone fisiche e puo decidere se delegre tutte le funzioni o solo la visualizazione e stampa dei dati  o anche la gestione completa degli adempimenti  

    La delega dura due anni, al termine dei quali verrà richiesto di esprimere una conferma se si intende rinnovarla.

    Il servizio è  revocabile in qualsiasi momento.

    Maggiori informazioni sono disponibili nella  sezione “Come fare per” sul sito ENPAM.IT

  • TFR e Fondi Pensione

    Fondi pensione: adesioni in crescita ma non abbastanza tra i giovani

    Il 23 giugno 2025  è stato presentato dal Presidente Mario Pepe   la Relazione Annuale sull’attività svolta dalla COVIP- commissione di vigilanza sui Fondi pensione, nel 2024. 

     Oltre a illustrare il quadro generale dei settori vigilati, fondi pensione e casse di previdenza, le cui risorse, alla fine del 2024, sono rispettivamente pari a circa 243,4 miliardi di euro e 124,7 miliardi di euro, il Presidente si è soffermato sulle prospettive evolutive di tali settori

    Ecco una sintesi del Comunicato Stampa. Qui il testo .

     La relazione tecnica è in corso di pubblicazione. Il 29 luglio è stato pubblicato il documento con l'aggiornamento dei dati statistici a giugno 2025.

    L’adesione ai fondi pensione cresce, ma resta bassa tra i giovani

    Nel 2024 la previdenza complementare ha registrato segnali positivi: gli iscritti hanno sfiorato quota 10 milioni (+4%) e le risorse gestite hanno superato i 243 miliardi di euro. Tuttavia, i dati diffusi da COVIP mostrano un’adesione ancora troppo bassa tra i giovani: infatti  solo il 29,9% dei lavoratori tra i 15 e i 34 anni ha aderito a una forma pensionistica, contro una media del 38,3%. 

    Questo gap anagrafico si aggiunge a quelli:

    •  di genere (gli uomini rappresentano il 61,6% degli iscritti) e 
    • geografico (57,2% degli iscritti risiede al Nord).

    L’attuale sistema appare quindi sbilanciato a favore delle fasce di popolazione più prossime alla pensione.

     Per garantire una previdenza sostenibile in futuro, è necessario coinvolgere maggiormente i giovani con iniziative mirate, semplificando le modalità di adesione e aumentando la conoscenza sui vantaggi della previdenza integrativa.

    Cosa sono i fondi pensione e quanto rendono

    Come noto, la previdenza complementare si affianca a quella pubblica e permette ai lavoratori di costruire una pensione integrativa tramite versamenti volontari. 

    In Italia, alla fine del 2024, erano attivi 291 fondi: 

    • 33 negoziali (nati dalla contrattazione collettiva), 
    • 38 fondi aperti (accessibili a tutti), 
    • 69 PIP (Piani Individuali Pensionistici) e 
    • 151 fondi preesistenti.

    Nel 2024 i rendimenti sono stati generalmente positivi grazie alla ripresa dei mercati finanziari: le linee azionarie hanno reso fino al 12,9% nei PIP e oltre il 10% nei fondi negoziali e aperti. Tuttavia, solo l’11,7% degli iscritti sceglie linee azionarie, preferendo opzioni garantite a rendimento più basso. Anche qui emerge un problema di educazione finanziaria: scelte poco consapevoli rischiano di compromettere il risultato nel lungo periodo, soprattutto per chi ha molti anni davanti alla pensione.

    Adesione ancora insufficiente: servono interventi per i giovani

    COVIP sottolinea l’urgenza di aumentare la partecipazione dei giovani, delle donne e dei lavoratori del Sud Italia. Nonostante qualche progresso (la quota di iscritti under 34 è passata dal 17,6% del 2019 al 19,9% del 2024), resta forte il bisogno di interventi mirati. 

    Tra le proposte: 

    • iscrizione automatica con facoltà di recesso (silenzio-assenso), 
    • bonus fiscali di ingresso, 
    • adesione per i figli fin dalla nascita, e 
    • possibilità di usare le somme anche per la formazione.

    Sono misure pensate per rendere la previdenza complementare più accessibile e vicina ai bisogni delle nuove generazioni.

     In parallelo, si propone di aggiornare la linea “di default” nei fondi, spostandola da opzioni garantite a modelli life-cycle, che adeguano il profilo di rischio all’età del lavoratore.

    Dati Covip sui fondi pensione: Tabella di riepilogo

    Indicatore Valore
    Iscritti totali 9,99 milioni (+4%)
    Quota iscritti 15-34 anni 29,9% (in crescita, ma sotto media)
    Risorse gestite 243,4 miliardi di euro (+8,5%)
    Contributi annui raccolti 20,5 miliardi di euro (+7%)
    Contributo medio annuo 2.890 euro
    Rendimento medio linee azionarie 10,4% (fondi negoziali e aperti), 12,9% (PIP)
    Quote investite in Italia 19,3% del totale
    Quota iscritti maschi 61,6%
    Quota iscritti al Nord 57,2%

  • Contributi Previdenziali

    Sospensione avvisi INPS agosto 2025

    Al fine di agevolare gli adempimenti a carico dei contribuenti e dei loro intermediari, l’INPS comunica che, dal 1° al 31 agosto 2025, saranno sospese alcune attività di notifica e verifica.

     L’obiettivo è quello di garantire una pausa amministrativa in un periodo di tradizionale chiusura estiva salvaguardando  sia  i  tempi  per  gli adempimenti dei  contribuenti che i termini di prescrizione e i crediti dell'Istituto.  

    Atti soggetti a sospensione

    Durante il mese di agosto, l’Istituto non procederà alla notifica dei seguenti atti:

    • Note di rettifica e verifiche di regolarità contributiva effettuate tramite il sistema D.P.A. (Dichiarazione preventiva di agevolazione), come previsto dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006;
    • Diffide di adempimento, salvo nei casi in cui sia imminente la scadenza dei termini di prescrizione;
    • Verbali ispettivi e atti di recupero derivanti da vigilanza documentale, indirizzati a tutti i soggetti obbligati;
    • Atti relativi a violazioni contributive (ex art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983), incluse le ordinanze-ingiunzione.

    Resta esclusa invece dalla sospensione l’attività di notifica relativa alla contribuzione dovuta alla Gestione dei dipendenti pubblici.

    L’INPS chiarisce inoltre che  che, qualora la notifica sia necessaria per tutelare i crediti dell’Istituto da un possibile pregiudizio, l’attività potrà comunque essere effettuata. In prossimità della prescrizione, le Strutture territoriali potranno procedere alla notifica di atti interruttivi, anche in via amministrativa, per salvaguardare i termini di legge.

    È inoltre sospesa fino al 31 agosto 2025 l’emissione degli avvisi di addebito (art. 30, D.L. n. 78/2010), ma  per favorire la volontà del contribuente di regolarizzare la propria posizione durante tale periodo, l’INPS consente il trasferimento dei crediti contributivi all’agente della riscossione, a cura delle proprie Strutture territoriali, sempre in modo compatibile con i termini di prescrizione. 

    Date utili e termini per le sanzioni

    Date utili per il trasferimento dei crediti

    Le operazioni di "infasamento" dei crediti verso l’agente della riscossione saranno disponibili nelle seguenti finestre temporali:

    • 7 e 8 agosto 2025, con consegna prevista per il 10 agosto 2025;
    • 21 e 22 agosto 2025, con consegna prevista per il 25 agosto 2025.

    Infine, per quanto riguarda le sanzioni contributive, la sospensione dell’attività di notifica sarà valutata in fase di istruttoria, tenendo conto dei termini di prescrizione del procedimento. Conclusa l’istruttoria, spetterà alla Struttura territorialmente competente decidere se procedere comunque alla notifica dell’atto di accertamento o dell’ordinanza-ingiunzione.

  • Formazione e Tirocini

    Obbligo formativo PA: chiarimenti per gli Ordini professionali

    Con l’Informativa n. 116/2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) fornisce chiarimenti sull’applicabilità della Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 14 gennaio 2025, riguardante la valorizzazione del capitale umano attraverso la formazione.

     La questione sollevata da numerosi Ordini riguarda la possibile estensione dell’obbligo, previsto dalla direttiva  sopracitata per i dipendenti pubblici, di svolgere almeno 40 ore annue di formazione, anche al personale dipendente degli Ordini professionali.

    L’obbligo di formazione per la PA e gli Ordini professionali

    Il Consiglio precisa che l’obbligo delle 40 ore formative annuali riguarda esclusivamente le amministrazioni pubbliche individuate dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001. 

    Tale previsione è strettamente connessa al sistema di misurazione della performance dirigenziale delineato dal d.lgs. 150/2009, da cui gli Ordini professionali sono esclusi per legge. 

    In effetti, il decreto legge n. 101/2013, art. 2, co. 2-bis, pur richiamando per gli Ordini l’adeguamento ai principi generali del pubblico impiego, esclude espressamente l’applicazione delle disposizioni in materia di performance, riservandole alle sole amministrazioni pubbliche. Ne deriva che gli Ordini non sono destinatari della direttiva ministeriale né del monte ore formativo minimo.

    Cosa devono fare gli Ordini: garantire formazione adeguata

    Il documento del CNDCEC  comunque ricorda che, pur non essendo vincolati all’obbligo delle 40 ore previste per la PA, gli Ordini territoriali devono in ogni caso  assicurare un’adeguata formazione ai propri  dipendenti chiamati a fornire un servizio al pubblico. 

    Tale obbligo generale deriva dai principi del d.lgs. 165/2001, che riconosce nella formazione un elemento essenziale per una gestione efficace delle risorse umane nel settore pubblico. 

    Gli ambiti formativi prioritari sono quelli già previsti da obblighi normativi – come la prevenzione della corruzione, la protezione dei dati personali e la sicurezza sul lavoro – ma gli interventi formativi vanno calibrati sulle specificità organizzative e dimensionali degli enti.

    Gli Ordini sono quindi chiamati a predisporre iniziative formative coerenti e mirate,  pur in assenza dell'obbligo di rispettare il vincolo numerico delle 40 ore annuali.

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Nuovi congedi e permessi per malattie oncologiche: legge in Gazzetta

    Nella seduta dell' 8 luglio 2025,  l’Aula Senato ha avviato e concluso, in seconda lettura  l’esame del disegno di legge "Permessi per lavoratori affetti da malattia oncologica, invalidante e cronica" .

     Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25.7.2025, come Legge 106-2025 recante " Disposizioni concernenti la conservazione del posto  di  lavoro  e  i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche"

    Nella relazione finale  sono state evidenziate le principali novità  tra cui:

    •  il periodo di congedo continuativo fino a 24 mesi per la conservazione del posto di lavoro e 
    • 10 ore di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per contratto.

    Vediamo meglio tutti i contenuti della legge, in attesa di istruzioni INPS per l'applicazione.

    Legge 106 2025 patologie croniche invalidanti o oncologiche: il nuovo congedo

    I commi 1 e 2 dell'articolo 1  della legge 106 2025 riconoscono il diritto a un periodo di 

    • congedo continuativo o frazionato  non superiore ai 24 mesi,
    •  non retribuito 
    • con conservazione del posto di lavoro
    •  per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche oppure da malattie invalidanti o croniche, anche rare,
    • che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.

    Durante il periodo di congedo, il dipendente non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa, mentre possono essere fruiti, in via concorrente, altri benefici economici o giuridici. La fruizione del congedo può decorrere solo dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettante ai dipendenti a qualunque titolo. 

    Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Sono comunque fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile dal rapporto di lavoro. 

    Alla fine del periodo di congedo, la certificazione delle malattie è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata che ha in cura il lavoratore. 

    Il successivo comma 4 prevede che, per il periodo successivo alla fruizione del congedo  il lavoratore abbia priorità nell'accesso alla modalità di lavoro agile nell'ambito degli accordi individuali su tale modalità che il datore di lavoro intenda concludere

    La priorità sussiste a condizione che la prestazione lavorativa del soggetto sia compatibile con la modalità di lavoro agile. 

    LAVORO AUTONOMO 

    Per i lavoratori autonomi il comma 3 prevede, con riferimento alle suddette malattie, il diritto alla sospensione, per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare, dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per un committente. 

    Per il periodo oggetto di sospensione non è riconosciuto alcun corrispettivo ed è fatta salva l'ipotesi del venir meno nell'interesse del committente.

    DDL pazienti cronici o oncologici: i permessi

    L'articolo 2 prevede, con decorrenza dal 2026, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow up precoce oppure affetti da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento o aventi figli minorenni affetti da malattie e condizioni di invalidità in oggetto, il diritto a dieci ore annue di permesso, con relative indennità o copertura previdenziale figurativa per specifiche esigenze, in via aggiuntiva rispetto ai permessi già spettanti in base alla legislazione ed ai i contratti collettivi nazionali di lavoro

    Vi è il diritto riconosciuto per lo svolgimento di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o di cure mediche frequenti, a condizione che sussista una prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata. 

    Trovano in generale applicazione le disposizioni previste per i lavoratori relative ai casi di gravi patologie richiedenti terapia salvavita. 

    L'indennità per le ore di permesso  è determinata secondo i criteri vigenti per il trattamento di malattia.

     L'indennità è erogata:

    • nel settore privato da parte del datore di lavoro, col successivo recupero mediante conguaglio coi contributi dovuti all'ente previdenziale. 
    • Nel settore pubblico, invece, le amministrazioni provvedono in relazione all'oggetto, nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale, alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria.

    Borse di studio” in memoriam” per professioni sanitarie

    L'articolo 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro, a decorrere dal 2026, per il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche in favore di studenti meritevoli, laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica, ovvero altri corsi di laurea inerenti alle professioni sanitarie. 

    Si demanda a un decreto ministeriale la definizione dei requisiti necessari per il conferimento dei premi in oggetto, dei parametri e delle modalità di istituzione ed erogazione dei premi.

    Gli articoli 4 e 5  prevedono che 

    • per l'attuazione  l'INPS ricevera uno stanziamento specifico per consentire l'adeguamento della propria infrastruttura tecnologica
    • si conferma la consueta clausola di salvaguardia relativa alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

  • Rubrica del lavoro

    Autoliquidazione INAIL 2025/26: novità sulle basi di calcolo

    Inail ha comunicato ieri 24 luglio che a partire dall'autoliquidazione 2025/2026, le basi di calcolo  fornite ogni anno  ai datori di lavoro titolari di posizioni assicurative territoriali (PAT) saranno  disponibili esclusivamente nel formato JSON e il formato TXT, precedentemente utilizzato, non è più supportato.  

    Il messaggio spiega che l'evoluzione tecnologica e la standardizzazione dei tracciati aiuta a favorire:

    • la qualità e la coerenza delle informazioni condivise;
    • una maggiore interoperabilità con i sistemi informativi dei soggetti terzi;

    L'istituto precisa anche che il formato JSON è disponibile dal 2021 ed è già ampiamente testato e documentato.

    La documentazione tecnica aggiornata "Documentazione tracciato JSON – Basi di calcolo" è disponibile nella sezione Guide e Manuali>Pagamento del premio assicurativo-autoliquidazione.

    Basi di calcolo INAIL  cosa sono a cosa servono

     Utile forse ricordare che ogni anno, l’INAIL rende disponibili le cosiddette basi di calcolo, ossia il prospetto ufficiale dei dati necessari per calcolare il premio assicurativo INAIL, che  vengono pubblicati sul sito INAIL, all’interno del “Fascicolo Aziende”, nella sezione “Comunicazione delle basi di calcolo”

    Le basi di calcolo comprendono:

    • Tassi applicati, distinti per il saldo dell’anno precedente (regolazione) e per la rata prevista per l’anno successivo (acconto). Ogni tasso è riferito alla specifica tariffa corrispondente alla categoria di rischio dell’attività 
    • Importi della retribuzione imponibile già calcolati dall’INAIL o da inserire dal datore di lavoro per il calcolo vero e proprio del premio 
    • Se applicabili, anche le eventuali riduzioni contributive (ad esempio incentivi per sostituzione maternità, sconti per imprese con pochi infortuni, contributi associativi)

    Con questo strumento è possibile inserire eventuali retribuzioni escluse o rettifiche per il calcolo in autonomia tramite il servizio AL.P.I. online o altri strumenti guidati del premio di autoliquidazione

    Le basi di calcolo possono essere scaricate grazie alla funzione “Richiesta basi di calcolo” disponibile solitamente dal dicembre dell’anno precedente a quello dell’autoliquidazione.

  • CCNL e Accordi

    CCNL somministrazione 2025: in vigore i testi definitivi

    Le Associazioni datoriali Assolavoro e Assosomm   e sindacali NIdiL CGIL FeLSA CISL e UILTemp  hanno firmato il 22 luglio, a Roma il testo definitivo del CCNL Somministrazione, per i  dipendenti delle Agenzie per il Lavoro che occupa, in Italia, circa un milione di persone l’anno. 

    L'accordo precisa che alla luce del principio di ultravigenza condiviso nei precedenti rinnovi e fermo restando quanto previsto dall'Accordo sulle decorrenze sottoscritto in data 13 febbraio 2025, le Parti concordano che il  CCNL decorre dal 21 luglio 2025 e sarà in vigore fino al 20 luglio 2028 salvo quanto di seguito specificato:  la disciplina di cui all'art. 10, par. EBITEMP lettera h) nonché dell'Accordo delle Parti sociali del 3 febbraio 2025 "Welfare sanitario", di cui all'allegato n. 15, decorrono dal. 1°giugno 2025.

    Il comunicato stampa sindacale evidenzia in particolare il miglioramento delle condizioni economiche  con 

    • aumenti   superiori al 15% per  l’indennità di disponibilità e 
    • aumenti del 20% sulle prestazioni erogate dalla bilateralità,
    • l’introduzione di una specifica assicurazione sanitaria di settore.

    Dal punto di vista normativo, la principale novità è il preavviso  di 3 giorni in caso di proroga per i contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi  con indennizzo in caso di violazione 

     razionalizzato e potenziato lo strumento della clausola sociale per i cambi appalto.

    Vengono anche migliorate le tutele individuali, con una particolare attenzione alla maternità, sia sui rapporti di lavoro a termine sia a tempo indeterminato, alle malattie ingravescenti, alle persone migranti, al contrasto alle molestie e alle donne vittime di violenza con l’introduzione di uno specifico sostegno economico.

    In tema di formazione si introduce le possibilita di FAD  con indennità di frequenza e  formazione continua di alta specializzazione, oltre ad un rafforzamento del diritto mirato.

    Introdotta, inoltre, la contrattazione di secondo livello con le Agenzie per il Lavoro; 

    sul fronte delle relazioni sindacali, decentramento  dei percorsi di gestione anche sui singoli siti per monitorare le condizioni di lavoro e il rispetto della parità di trattamento.

    Introdotta anche la nuova Procedura di Ricollocazione Plurima (PRP) per i casi di  fuoriuscite plurime dalle aziende utilizzatrici per assicurare  maggiori tutele anche ai lavoratori e alle lavoratrici in somministrazione.

    SCARICA QUI IL TESTO DEL CCNL SOMMINISTRAZIONE ASSOSOMM

    SCARICA QUI IL TESTO DEL CCNL SOMMINISTRAZIONE ASSOLAVORO.

    CCNL agenzie di somministrazione la firma del 3 febbraio 2025

    Il 3 febbraio 2025, Assolavoro e Assosomm, le principali associazioni di categoria del settore della somministrazione di lavoro, hanno firmato due accordi identici con i sindacati Nidil-Cgil, Felsa CISL e Uiltemp. Questi accordi stabiliscono il rinnovo del CCNL del 15 ottobre 2019 (vedi ultimo paragrafo), applicabile ai lavoratori in somministrazione delle agenzie per il lavoro.

    Tra le novità più rilevanti vi sono l’aumento dell’indennità di disponibilità e il rafforzamento del welfare, inclusi miglioramenti nell’assistenza sanitaria e nei sistemi di ammortizzatori sociali.

    L'accordo non prevede interventi sulle retribuzioni in quanto la legge prevede che i lavoratori in somministrazione hanno gli stessi diritti, le stesse tutele e la stessa retribuzione del lavoratore alle dirette dipendenze dell’azienda presso cui prestano la propria attività.

    Un accordo separato ha definito la nuova aliquota contributiva per il finanziamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Somministrazione di Lavoro (FSBS), fissata allo 0,60% delle retribuzioni imponibili. 

    La ripartizione prevede :

    • un contributo dello 0,45% a carico del datore di lavoro e 
    • dello 0,15% a carico del lavoratore.

    Il rinnovo introduce anche aggiornamenti sulle normative contrattuali.

     Il periodo di prova per i contratti a tempo determinato passa da 1 a 2 giorni, mentre per i contratti di durata inferiore a 3 giorni rimane di 1 giorno. 

    Cambiano anche le regole per il Monte Ore Garantito (MOG), con una durata minima di 4 mesi e una retribuzione minima del 

    • 35% per i lavoratori in missione e del 
    • 50% per quelli in attesa di missione.

     Inoltre, la procedura per la mancanza di occasioni di lavoro (MOL) è stata semplificata e rinominata "procedura di ricollocazione individuale", con regole specifiche per missioni collettive di almeno 30 lavoratori e per lavoratrici in gravidanza

    CCNL Agenzie somministrazione: Formatemp – Ebitemp

    Sono state  introdotte misure di potenziamento del welfare sanitario per migliorare il benessere e la fidelizzazione dei lavoratori somministrati e per la formazione.

    In particolare , il Fondo FormaTemp  si occupa delle  attività formative con un'indennità di frequenza oraria.  Nel testo sono definiti  i contenuti della formazione per  i candidati a missione e lavoratori in missione, nonché per le attività formative dei lavoratori a tempo indeterminato e in apprendistato e per le procedure di ricollocazione, riolti anche ai lavoratori in part time verticale 

    E' possibile svolgere i corsi anche a distanza con specifiche modalita 

    Prestazioni Ebitemp

    Si prevedono in caso di malattia anche servizi di medicina digitale.

    In caso di maternità, sono previste specifiche tutele per le lavoratrici in gravidanza e per le lavoratrici che abbiano terminato il periodo di astensione. Sono garantiti importi una tantum in caso di maternità e integrazioni salariali in caso di maternità anticipata e obbligatoria.

    Il contributo di sostegno al reddito è destinato ai lavoratori in somministrazione con specifici requisiti e ai lavoratori disoccupati al termine della procedura di ricollocazione.

    CCNL 2019 Assolavoro

    Il Ccnl  firmato da Assolavoro nel 2019 incrementava il numero massimo delle proroghe che possono essere applicate a ciascun contratto di lavoro a scopo di somministrazione. È confermata la disciplina vigente prima del decreto 87/2018  che prevede di norma  sei proroghe per ogni contratto di somministrazione .  

    Sono ammesse però otto proroghe  nei casi seguenti:

    • se il Ccnl dell’utilizzatore fissa una durata massima superiore a 24 mesi.
    • lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati: privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi,
    • lavoratori ricollocati presso un diverso utilizzatore applicando le procedure del Ccnl,
    • casi previsti da accordi di secondo livello o dai contratti collettivi degli utilizzatori e
    • impiego di disabili assunti in base alla legge 68/1999.

    Altri aspetti dell'accordo riguardavano il  welfare di settore ,  la formazione e il MOG (contratto a monte ore garantito):

    • si prevede il “diritto mirato a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale”
    • una disciplina puntuale dell’apprendistato tramite Agenzia per il Lavoro,
    • Contratto a  Monte Ore Garantito (MOG)  riservato ai settori più esposti alla frammentazione contrattuale, (turismo,  grande dstribuzione, logistica, alimentare, agricoltura, telecomunicazioni e servizi alla persona individuati mediante i codici Ateco) che era sperimentale nell'accordo del 2014, diventa un istituto strutturale del contratto 
    • incentivi e premialità per i contratti di lunga durata: pari ad esempio a mille euro se almeno di dodici mesi;
    • per i lavoratori disoccupati da almeno 45 giorni e precedentemente a tempo determinato in somministrazione per  almeno 90 giornate nell’arco nell'anno  viene riconosciuto un sostegno al reddito una tantum di 780 euro, che sale a mille euro se le giornate di lavoro arrivano a 110.

     Si riconfermava  la possibilità di ricorrere alla somministrazione anche per il  lavoro domestico. Il  sistema della bilateralità è esteso quindi a Colf e badanti.

     Una particolare tutela per le lavoratrici madri prevede il diritto di precedenza al termine del godimento dei benefici legati  alla maternit, per l'avvio in missione a determinate condizioni, nei 30 giorni successivi alla cessazione dell'evento.

     

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