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ANF per il lavoratore convivente con il datore: ok della Consulta
La Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’art. 2 del DPR 30 maggio 1955, n. 797, che regola i casi di esclusione dal diritto agli assegni familiari (ANF).
In particolare, la questione era stata sollevata dalla Corte d’appello di Venezia, in relazione a un caso in cui una lavoratrice convivente "more uxorio" con il titolare di un’impresa individuale aveva percepito l’ANF per i figli comuni.
L’INPS aveva poi contestato tale fruizione, sostenendo che la convivenza con il datore di lavoro avrebbe dovuto impedire il riconoscimento della prestazione, al pari di quanto previsto per il coniuge del datore di lavoro, espressamente escluso dall’art. 2 del citato DPR.
Il giudice rimettente riteneva che l’attuale normativa determinasse un’ingiustificata disparità di trattamento tra coniugi e conviventi, con conseguente violazione degli articoli 3 e 38 della Costituzione.
La richiesta era, quindi, quella di estendere in via interpretativa o additiva il divieto di erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, previsto per i coniugi, anche ai conviventi more uxorio del datore di lavoro.
Il quadro normativo e i rilievi della Corte
Il sistema degli assegni per il nucleo familiare è stato introdotto con l’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1988, n. 153. Per quanto non disciplinato direttamente dal nuovo impianto normativo, resta applicabile il DPR n. 797/1955.
Quest’ultimo, all’art. 2, prevede che gli ANF non spettino, tra gli altri, al coniuge del datore di lavoro e ai suoi parenti conviventi entro il terzo grado. La ratio della norma è evitare che il datore possa beneficiare indirettamente della prestazione, autofinanziandola tramite conguagli contributivi.
Tuttavia, nella disciplina degli ANF, come chiarito anche da varie circolari INPS (tra cui la n. 84 del 2017), il convivente di fatto non è in linea generale considerato parte del nucleo familiare, dal punto di vista anagrafico, salvo che sia stato stipulato un contratto di convivenza ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76. Di conseguenza, mentre la presenza del coniuge rientra automaticamente nella composizione del nucleo, lo stesso non accade per il convivente, che può esserne incluso solo in presenza di requisiti formali ulteriori.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 120/2025, ha chiarito che la disposizione impugnata non ha natura eccezionale ma speciale, e non può essere estesa in via analogica.
Inoltre, ha ribadito che non vi è una “identità di situazioni” tra matrimonio e convivenza di fatto, tale da giustificare l’estensione automatica delle clausole limitative degli ANF anche ai conviventi del datore di lavoro.
La decisione della Corte costituzionale e conseguenze
Nel merito, la Corte ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale, sia rispetto all’art. 3 (principio di uguaglianza), sia all’art. 38 (diritto all’assistenza sociale) della Costituzione
L’esclusione del convivente dalla norma, infatti, non rappresenta, secondo i giudici, un trattamento discriminatorio, poiché si fonda su una differente configurazione giuridica dei rapporti familiari e patrimoniali. In particolare, va tenuto presente che la mancanza di un contratto di convivenza rende incerta la condivisione degli oneri economici, rendendo non assimilabili le due situazioni.
La Corte ha inoltre osservato che includere il convivente nel divieto previsto per i coniugi, senza estendere contemporaneamente anche gli altri diritti e doveri riconosciuti al matrimonio, introdurrebbe un’incongruenza nel sistema.
Sarebbe illogico, infatti, considerare la convivenza more uxorio solo per escludere l’assegno, senza riconoscerne il peso nella determinazione del diritto stesso alla prestazione.
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Contributi INPGI autonomi 2025: minimi in scadenza
E' stata pubblicata il 16 luglio scorso la circolare INPGI N. 5 di istruzioni sui contributi previdenziali dei giornalisti autonomi .
I valori principali sono i seguenti :
- tutte le pensioni erogate dall’INPGI sono state rideterminate – a decorrere dal 1° gennaio 2025 – applicando una rivalutazione del + 0,8%.
- il reddito minimo per l’ottenimento di una copertura di 12 mesi nell’anno 2025 è stato fissato in 18.555,00 euro.
- Nel caso in cui il reddito assoggettato a contribuzione risulti inferiore , viene accreditata in modo proporzionale rispetto ai 12 mesi.
- l’importo del massimale annuo del reddito imponibile è rideterminato in 120.607,00 euro.
Contributi INPGI : chi deve versare
Sono tenuti al versamento del contributo annuale tutti i giornalisti iscritti all’INPGI (ex Gestione separata INPGI o INPGI 2) che nel corso del 2024 abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma ovvero:
- in forma libero professionale con partita IVA,
- come attività “occasionale” senza partita IVA,
- come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti
- mediante cessione di diritto d’autore.
Contributi INPGI 2025, minimo, soggettivo, integrativo e riduzioni
Va ricordato che,
- in base a quanto disposto dall’art. 3 del vigente Regolamento INPGI, per i giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a cinque anni, il contributo minimo è ridotto al 50%. A tal fine, l’anzianità deve essere valutata alla data del 31 luglio 2025, prendendo a riferimento la data di iscrizione all’Albo professionale (elenco professionisti, registro praticanti e/o elenco pubblicisti). Per l’anno 2025 potranno, quindi, versare il contributo minimo in misura ridotta gli assicurati che risultino iscritti all’Ordine con decorrenza successiva al 31 luglio 2020.
- in base invece all’art. 18, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito in legge n. 111/2011) per gli iscritti che risultino già titolari di un trattamento pensionistico diretto, la contribuzione dovuta sia fissata ad una aliquota non inferiore al 50% di quella ordinaria. Di conseguenza, per i giornalisti che alla data del 31 luglio 2025 risultino già pensionati il minimo dovuto sarà pari al 50% di quello ordinario.
TIPO CONTRIBUTO
Contributo minimo ordinario
Contributo minimo ridotto
(per i giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale)
Contributo minimo ridotto
(per i giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto)
Reddito minimo di riferimento
2.508,75
1.254,38
2.508,75
Contributo Soggettivo (12%)
301,05
150,53
150,53
Contributo Integrativo (4%)
100,35
50,18
100,35
Contributo di maternità (*)
25,00
25,'00
25,00
Totale contributo minimo 2024
426,40
225,71
275,88
(*)Nelle more dell’iter di approvazione ministeriale della delibere di determinazione dei suddetti contributi minimi, tali valori sono applicati in via provvisoria e salvo conguaglio all’esito del provvedimento di approvazione da parte dei ministeri vigilanti.
Massimale contributivo INPGI
Per i giornalisti che svolgono attività giornalistica in forma autonoma, il contributo soggettivo è dovuto nel limite del massimale annuo imponibile di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Tale massimale, per l’anno 2024 è rideterminato in 119.650,00 euro.
ATTENZIONE : il contributo integrativo (nella misura del 4%) è dovuto sull’intero reddito lordo, anche oltre il predetto massimale.
Contributi INPGI 2025 – SCADENZE- come pagare
I predetti contributi minimi dovranno essere versati all’INPGI entro il 31/07/2025.
Invece i contributi per il reddito eccedente il minimale vanno versati entro il 31 ottobre di ogni anno, con possibilità di rateazione in 3 rate di pari importo alle date del
- 31 ottobre
- 30 novembre
- 31 dicembre
sulla base della dichiarazione reddituale inviata entro il 30 settembre.
Riguardo alle scadenze per gli adempimenti contributivi, si ricorda che qualora cadano di giorno festivo, sono automaticamente prorogate al primo giorno lavorativo successivo.
La circolare 2/2024 precisava che il pagamento dei contributi dovrà essere eseguito con il Modello F24/Accise indicando, quale contribuente, i dati anagrafici ed il codice fiscale del giornalista interessato (non è ammesso il versamento da parte di soggetti diversi) ed utilizzando i seguenti codici:
- Ente = P Provincia = (lasciare vuoto)
- Codice tributo = G001
- Codice identificativo = 22222
- Mese = 01
- Anno di riferimento = 2024.
Attenzione al fatto che, qualora il giornalista non si trovasse nelle condizioni di poter utilizzare la predetta forma di pagamento potrà effettuare il versamento mediate bonifico bancario, sul conto intestato all’INPGI, acceso presso il Banco BPM, IBAN: IT 60 D 05034 11701 000000002907.
In questo caso, nella causale del versamento va indicato “AC 2024 seguito dal numero di posizione INPGI A-NNNNN (lettera A seguita da 5 cifre) o dal proprio codice fiscale”.
Contributi minimi gestione separata INPGI : gli esclusi
La circolare evidenzia che NON sono tenuti al versamento del contributo minimo i giornalisti che svolgono l’attività esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente.
In tal caso, tuttavia, l’interessato deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione.
Inoltre, i giornalisti iscritti all’INPGI che – alla data del 31/07/2025 – non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine dell’anno 2024 presumono di non svolgere alcuna attività giornalistica, sono esentati (previa comunicazione scritta di cessata attività) dal versamento del contributo minimo.
ATTENZIONE : se interessati ad ottenere la copertura contributiva – pur in assenza di svolgimento di prestazioni professionali – possono eseguire ugualmente il versamento dei contributi minimi.
Dichiarazione reddituale INPGI: aperta la piattaforma
I giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica (libero-professionale, come attività “occasionale”, come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti, mediante cessione di diritto d’autore) sono tenuti ogni anno a presentare all’INPGI una comunicazione (obbligatoria) dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso dell’anno precedente, da inviare all’INPGI esclusivamente in via telematica con il modello RED /GS entro il 30 settembre.
In proposito INPGI ha reso noto che è stata attivata la procedura telematica , è accessibile tutti i giorni dalle ore 8 alle 22. Per effettuare la comunicazione è necessario identificarsi accedendo al servizio web utilizzando i sistemi di autenticazione pubblica SPID o CIE.
L’eventuale invio tardivo dopo tale data comporterà l’applicazione di una sanzione prevista dal Regolamento dell’ente.
Come negli anni passati, sulla base della dichiarazione reddituale il sistema calcolerà l’importo dell’eventuale contributo a saldo dovuto, da versare entro il 31 ottobre 2025 ovvero – a richiesta – dilazionato in tre rate mensili con scadenza 31 ottobre 2025, 30 novembre 2025 e 31 dicembre 2025.
Per maggiori informazioni sulle modalità di determinazione dei redditi da dichiarare e per istruzioni operative si puo consultare anche la pagina https://inpgi.it/comunicazione-redditi-2024-online/ .
Allegati: -
Protocollo lavoro nelle emergenze climatiche: pubblicato il decreto
E' stato recepito con decreto ministeriale 95 del 09.7.2025 l'Accordo firmato il 2 luglio 2025 presso il Ministero del lavoro per un " Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro", resosi necessario per l'eccezionale ondata di caldo che ha colpito anche quest'anno il paese.
Nei giorni successivi alla firma era proseguita la raccolta delle firme di tutte le parti sociali, ora elencate nel decreto. Si tratta in particolare di :
- CISL
- CGIL
- UIL
- UGL
- CONFINDUSTRIA
- CONFARTIGIANATO
- CNA
- COLDIRETTI
- ANCE
- CONFAGRICOLTURA
- CASARTIGIANI
- CONFCOOPERATIVE
- LEGACOOP
- AGCI
- CIA – AGRICOLTORI ITALIANI
- CONFESERCENTI
- CONFCOMMERCIO
Il ministro del lavoro ha affermato che "Con la sottoscrizione del Protocollo caldo al Ministero, le parti sociali hanno dato una risposta importante ai lavoratori e alle imprese, in un momento eccezionale ; il protocollo, il primo dopo il Covid-19 ha l’obiettivo di scongiurare infortuni e malattie professionali connessi al clima estremo. L’obiettivo è coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Allo stesso tempo si propone di valorizzare le iniziative, anche contrattuali, di categoria, territorio o azienda, già assunte in sede nazionale e di diventare un punto di riferimento per gli eventuali provvedimenti adottati dalle amministrazioni locali".
Come noto attualmente sono in vigore molte ordinanze regionali che vietano il lavoro nelle ore piu calde della giornata Il documento ministeriale chiarisce le modalità di armonizzazione di questi documenti con le indicazioni del protocollo, che si basa anche sulle linee guida INAIL.
Da segnalare in particolare l'obbligo per i datori di lavoro di condivide con Inps gli accordi sottoscritti a livello territoriale in materia di CIG.
Vediamo più in dettaglio i contenuti dell'accordo quadro.
Protocollo quadro misure di contenimento dei rischi nelle emergenze climatiche
Ecco una panoramica dettagliata delle misure previste dal Protocollo quadro, sottoscritto il 2 luglio 2025, che nasce con i seguenti obiettivi:
- Contenere i rischi lavorativi derivanti da emergenze climatiche (in particolare il caldo estremo).
- Garantire la prosecuzione delle attività produttive tutelando la salute psicofisica dei lavoratori.
- Promuovere buone pratiche condivise, anche attraverso accordi contrattuali a livello nazionale, territoriale e aziendale.
Il documento si riferisce sia ai lavoratori outdoor (esposti direttamente agli agenti atmosferici) che indoor, specie in ambienti privi di condizioni microclimatiche idonee.
Le Misure previste nel protocollo :
A. Valutazione e gestione del rischio
- Il rischio climatico, incluso il microclima, deve essere integrato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi degli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008.
I datori di lavoro sono obbligati a monitorare quotidianamente i bollettini ufficiali meteo (es. www.salute.gov.it/caldo) e a prevedere azioni preventive immediate in caso di allerta.
- B. Integrazione nei contratti collettivi
È prevista l’attivazione di tavoli contrattuali nazionali, territoriali o aziendali, per tradurre il protocollo in misure specifiche per ciascun settore.
Le misure possono confluire nei CCNL vigenti.
C. Temi specifici d’intervento
Il protocollo individua alcune buone prassi da declinare a livello settoriale:
- Informazione e formazione specifica sui rischi climatici.
- Sorveglianza sanitaria mirata ai rischi da calore e microclima.
- Fornitura adeguata di DPI e indumenti in funzione della stagione.
- Riorganizzazione di turni e orari di lavoro, ad esempio anticipando o posticipando l’inizio delle attività.
D. Misure per i cantieri temporanei (Titolo IV, D.Lgs. 81/2008)
I Coordinatori per la sicurezza dovranno includere il rischio microclima nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
I datori di lavoro appaltatori devono prevedere nel POS misure come:
- aree d’ombra,
- pause più frequenti,
- fornitura di bevande,
- adeguamento dei DPI.
Da notare che il testo pubblicato sul sito del Ministero, prevede l'obbligo per i datori di lavoro di trasmettere alla sede Inps competente gli accordi «sottoscritti a livello territoriale con la parte sindacale in attuazione del…protocollo, che prevedono l’erogazione di misure di integrazione salariale volte a fronteggiare eccezionali situazioni climatiche».
Il ruolo delle istituzioni e l’attuazione
Dal punto di vista del supporto istituzionale alla realizzazione delle misure si prevede che l’INAIL potrà riconoscere premialità per le imprese che applicano accordi attuativi del protocollo, senza incremento della spesa pubblica.
Il Ministero del Lavoro è chiamato a:
- formalizzare il protocollo;
- facilitare l’uso degli ammortizzatori sociali (es. CIGO, CISOA), anche per stagionali;
- qualificare le ordinanze e i protocolli attuativi come giustificazioni valide per ritardi nei lavori dovuti a eventi climatici estremi.
Le parti firmatarie si incontreranno entro sei mesi dalla sottoscrizione per verificare l’attuazione del protocollo. Inoltre potranno essere istituiti gruppi di lavoro territoriali o settoriali con il coinvolgimento di autorità sanitarie locali e altri enti istituzionali.
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Licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese: no al tetto di 6 mensilità
Con la sentenza n. 118 del 2025, depositata il 21 luglio, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 23/2015, «limitatamente alle parole “e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”».
La Corte ha stabilito cioè che il limite risarcitorio invalicabile, applicato in modo uniforme a tutti i datori di lavoro sotto soglia, viola i principi di uguaglianza, adeguatezza della tutela e dignità del lavoratore, sanciti dagli articoli 3, 4, 35, 41 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 24 della Carta Sociale Europea.
Secondo la Consulta, la previsione di un tetto massimo rigido impediva al giudice di personalizzare il risarcimento in base alla gravità dell’illegittimità del licenziamento, rendendolo talmente esiguo da trasformarlo in una liquidazione forfetaria e standardizzata, inidonea a garantire un ristoro effettivo e una funzione deterrente.
La sentenza non ha invece censurato il dimezzamento delle indennità rispetto alle imprese sopra soglia, considerandolo compatibile con la Costituzione, purché inserito in una forbice ampia e flessibile.
Risarcimento per licenziamento illegittimo: il contesto normativo
Il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, noto come parte del “Jobs Act”, ha introdotto un nuovo regime per i contratti a tutele crescenti, modificando in modo rilevante la disciplina dei licenziamenti illegittimi.
In particolare, l’articolo 9, comma 1, stabiliva che, nei casi di licenziamenti dichiarati illegittimi da parte di datori di lavoro con meno di 15 dipendenti (quindi non soggetti all’articolo 18 della legge 300/1970, lo Statuto dei lavoratori), l’indennità risarcitoria dovesse essere dimezzata rispetto a quella prevista per le imprese sopra soglia e, in ogni caso, non potesse superare le sei mensilità dell’ultima retribuzione utile al calcolo del TFR per ogni anno di servizio.
Tale disciplina mirava a rendere più sostenibili i costi per le piccole imprese, ma ha generato ampio dibattito sul piano costituzionale, in particolare per la sua rigidità e per la difficoltà di adattare il risarcimento alla gravità del licenziamento.
Già con la sentenza n. 183 del 2022 la Corte Costituzionale aveva segnalato l’inadeguatezza del limite massimo fisso, invitando il legislatore a intervenire. Tuttavia, a distanza di oltre due anni, nessuna modifica normativa era stata introdotta, rendendo necessario un nuovo intervento diretto della Consulta
Implicazioni pratiche della decisione: cosa cambia
A seguito della pronuncia, il risarcimento per licenziamenti illegittimi da parte di datori di lavoro con meno di 15 dipendenti non sarà più soggetto al tetto delle sei mensilità.
Pur restando in vigore il dimezzamento previsto dal d.lgs. 23/2015, si amplia la forbice risarcitoria:
- dai precedenti 3-6 mesi si passa a
- un intervallo potenziale di 3-18 mensilità, allineato alla metà della fascia prevista per le grandi imprese (6-36 mensilità).
Di fatto sarà il giudice del lavoro, caso per caso, a determinare l’importo dell’indennità, tenendo conto di vari elementi:
- anzianità del lavoratore,
- gravità della violazione,
- comportamento delle parti e
- caratteristiche dell’impresa, tra cui non solo il numero di dipendenti, ma anche fatturato e bilancio
Questa apertura alla valutazione giudiziale personalizzata segna un riequilibrio tra le esigenze delle imprese e i diritti dei lavoratori e risponde anche alla mancata attuazione legislativa auspicata dalla precedente sentenza.
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CPB: dichiarazione reddituale professionisti con reddito reale
Si avvicinano le scadenze per le dichiarazioni reddituali dei professionisti iscritti alle Casse private come base per il calcolo dei contributi soggettivi e integrativi. La prima è quella del 31 luglio 2025 per diverse categorie, tra cui ragionieri commercialisti, agronomi, attuari e geologi.
(Vedi qui il riepilogo delle scadenze per le principali Casse professionali)
A questo proposito giova ricordare che con l’introduzione del Concordato Preventivo Biennale (CPB), si è posta la questione se il reddito “concordato” con il fisco debba valere anche per i fini previdenziali. Le Casse professionali, con l'associazione ADEPP in primis, hanno chiarito che il CPB non produce effetti sugli obblighi contributivi dei propri iscritti. Di conseguenza, il contributo soggettivo va calcolato sul reddito effettivo, ovvero su quello realmente percepito dall’attività professionale, e non sull’imponibile definito in sede di concordato.
Questa impostazione difende l’autonomia gestionale e contabile degli enti previdenziali, sancita dal Dlgs 509/1994 e ribadita dalla Corte costituzionale (v. i dettagli al paragrafo seguente)
Diverse Casse (avvocati, commercialisti, ingegneri, periti, agronomi, ecc.) hanno formalizzato tale posizione nell’autunno 2024, ritenendo inapplicabile il CPB in ambito previdenziale, salvo diversa decisione dei singoli enti.
L’approccio delle Casse si contrappone a quello del legislatore, che prevede un aumento del gettito anche contributivo grazie al CPB, probabilmente riferendosi solo alla gestione Inps.
Contributi previdenziali professionisti fuori dal CPB: le motivazioni ADEPP
L’Associazione degli Enti Previdenziali Privati (ADEPP) ha sottolineato gia nel 2024 che il concordato biennale previsto dal DLgs. 13/2024 non influenza gli obblighi contributivi a cui sono sottoposti i professionisti iscritti in quanto l'applicazione dell’articolo 30 sopracitato alle casse di previdenza violerebbe l'autonomia gestionale e contabile delle casse stesse, protetta dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 509/94.
Inoltre si segnala il pericolo che venga compromesso l’equilibrio economico-finanziario degli enti, necessario per garantire la sostenibilità a lungo termine, come ribadito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 7/2017.
diversi enti previdenziali hanno ribadito che, pur aderendo al CPB, gli iscritti sono tenuti a calcolare e versare i contributi previdenziali in base al reddito effettivo. Pertanto, il reddito effettivo, da dichiarare nelle successive dichiarazioni dei redditi, resta la base imponibile per i contributi previdenziali, anche in caso di adesione al concordato preventivo.
Contributi professionisti extra concordato: il precedente del 2003
In passato, la questione si era già posta con il concordato preventivo introdotto dall’articolo 33 del Decreto-Legge n. 269/2003, che prevedeva l’esenzione contributiva per i redditi eccedenti il minimo fissato. Su tale aspetto si era affermato un orientamento di giurisprudenza favorevole all’autonomia delle casse previdenziali.
Ad esempio la Cassazione nelle sentenze n. 3916 del 2019 e n. 29639 del 2022 ha sostenuto che, per la determinazione dei contributi dovuti dai professionisti iscritti alle casse previdenziali disciplinate dal DLgs. 509/94, non poteva essere considerato il reddito determinato ai fini del concordato fiscale. Tale concordato riguarda unicamente l’obbligazione tributaria, e non influisce sul rapporto contributivo che lega il professionista alla sua cassa di previdenza.
Secondo la Suprema Corte, l'autonomia gestionale delle casse, sancita dalla loro privatizzazione e dall’obbligo di mantenere l'equilibrio finanziario, è incompatibile con l’applicazione di un reddito concordato per il calcolo dei contributi previdenziali.
Qualsiasi reddito imponibile concordato con l’Agenzia delle Entrate non può, quindi, sostituire i parametri autonomi delle casse nel calcolo e nella gestione degli obblighi contributivi.
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Fondo Solidarietà Trentino 2025: regole e novita Uniemens
La circolare INPS n. 112 del 16 luglio 2025 illustra le novità operative derivanti dal D.I. 15 novembre 2023 che ha aggiornato il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento. L’intervento recepisce le modifiche al D.lgs. 148/2015, previste dalla legge n. 234/2021, estendendo le tutele anche alle aziende con un solo dipendente e ampliando le prestazioni ordinarie e integrative.
Il Fondo assicura tutela in costanza di rapporto di lavoro per riduzioni o sospensioni dell’attività, ma anche prestazioni integrative alla NASpI, assegni straordinari in uscita e contributi per programmi formativi. Sono obbligatoriamente soggetti al Fondo i datori di lavoro privati (esclusi quelli con fondi bilaterali) che hanno almeno il 75% del personale in unità produttive ubicate nella provincia di Trento.
Fondo solidarietà Trentino: AIS, durata e requisiti
L’assegno di integrazione salariale corrisponde all’80% della retribuzione persa per ore non lavorate, fino al tetto massimo annuo. Dopo la riduzione del 5,84%, i limiti netti mensili per il 2025 sono pari a €1.322,05. Ai beneficiari spetta anche l’ANF e la contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici.
Nella tabella le durate massime del trattamento (biennio/quinquennio mobile):
Tipologia datore di lavoro Durata massima per causali ordinarie/straordinarie Durata massima per contratto di solidarietà (CIGS) Fino a 5 dipendenti 13 sett. per singola richiesta – max 52 sett. 24 mesi Da 6 a 15 dipendenti 26 sett. per singola richiesta – max 52 sett. 24 mesi Oltre 15 dipendenti 52 sett. ordinarie
12 mesi crisi aziendale
24 mesi riorganizzazione24 o 36 mesi (in base all’art. 22, co. 5, D.lgs. 148/2015) I requisiti di accesso includono un’anzianità lavorativa di almeno 30 giorni.
Sono esclusi dirigenti, dipendenti pubblici e lavoratori non rientranti nella disciplina statale.
L’istanza deve essere preceduta da informativa sindacale, anche in forma di autodichiarazione.
Contribuzione e flussi Uniemens
I datori devono versare:
1- Contributo ordinario:
- 0,50% per aziende con 1-5 dipendenti
- 0,80% tra 5,1 e 15 dipendenti
- 0,90% oltre 15 dipendenti
A partire dal 2025, le aziende fino a 5 dipendenti che non presentano istanze da almeno 24 mesi possono ottenere una riduzione fino al 40% dell’aliquota, su delibera del Comitato.
2 – Contributo addizionale: 4% delle retribuzioni perse dai lavoratori durante il periodo di sospensione o riduzione dell’orario.
Per la trasmissione dati tramite Uniemens è obbligatorio il ticket identificativo per ciascuna istanza.
Le aziende dovranno utilizzare i codici “AOR” per l’evento, “A101” per il contributo addizionale e “L001” per il conguaglio.
Non vanno più usati i codici “ASR”, “A102” e “L002”.
Infine, per istanze con causale "contratto di solidarietà", è obbligatorio allegare il verbale sindacale con l’elenco dei lavoratori coinvolti.
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INPS Relazione 2025: l’età media della pensione sale a 64,8 anni
Nel XXIV Rapporto annuale sull'attività dell'INPS presentato ieri a Roma il presidente Fava sono fotografate le recenti evoluzioni del sistema pensionistico italiano, evidenziando segnali di trasformazione significativi per cittadini, datori di lavoro e professionisti.
Il dato più emblematico? L’età media di pensionamento è salita a 64,8 anni nel 2024, complici il calo del 9% delle pensioni anticipate e le misure che incentivano la permanenza al lavoro.
Contestualmente, crescono del 6,5% le prestazioni assistenziali e aumentano i pensionati che decidono di continuare a lavorare (8,5%).
Il presidente INPS ha inoltre confermato la solidità finanziaria del sistema, ma ha lanciato un chiaro appello a interventi strutturali: investire su donne, giovani e lavoratori anziani è essenziale per garantire la sostenibilità del welfare pubblico.
Anche il ministro Calderone, che ha assistito alla presentazione, ha ribadito che non è in programma un innalzamento dell’età pensionabile, pur sottolineando l’importanza delle attuali politiche occupazionali.
Un altro aspetto evidenziato dalla relazione è il grande sforzo tecnico e organizzativo per la digitalizzazione e razionalizzazione delle procedure che sta portando ottimi risultati nei servizi agli utenti e per la trasparenza complessiva del sistema.
Il testo del rapporto annuale è allegato in fondo all'articolo.
I dati principali della relazione: importi, pensioni e contributi
Secondo il XXIV Rapporto Annuale INPS, il 2024 ha segnato un punto di svolta nelle dinamiche pensionistiche italiane.
L’età media effettiva di pensionamento è salita a 64,8 anni, principalmente a causa della riduzione delle pensioni anticipate (-9% rispetto al 2023) , che precedentemente erano invece cresciute, da Quota 100 in poi, e dei recenti incentivi alla permanenza al lavoro .
Leggi Incentivo trattenimento in servizio per tutte le gestioni.
Il sistema resta finanziariamente solido, ma la sostenibilità futura richiede politiche coraggiose e investimenti mirati su giovani e donne, considerati strategici per l’equilibrio contributivo a lungo termine e data anche la preoccupante tendenza demografica di invecchiamento della popolazione. (Sulla situazione vedi anche la relazione COVIP Fondi pensione adesioni in crescita ma resta il rischio previdenziale per i giovani)
In questo contesto ovviamente il numero di pensioni liquidate è cresciuto (+4,5%), cosi come le prestazioni assistenziali (+6,5%).
Un altro dato interessante è l’aumento dei pensionati che continuano a lavorare (8,5%), in particolare tra gli ex lavoratori agricoli.
Il comunicato stampa precisa: A trainare la crescita degli assicurati è soprattutto il lavoro dipendente privato, mentre il lavoro autonomo tradizionale (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) continua la sua lenta contrazione.
Rilevante è anche la dinamica del Mezzogiorno, dove gli assicurati crescono del 7,4% tra il 2019 e il 2024. In parallelo, aumentano l’occupazione femminile (+ 6,7%) e quella giovanile (+11,2%), con oltre 719mila giovani in più dal 2019, pur restando critico l’accesso stabile al lavoro."
In sintesi:
Indicatore Valore 2024 Note Importo medio mensile pensione (lordo) 1.861 € Dato medio generale INPS Importo medio pensione uomini 2.142,60 € +34% rispetto alle donne Importo medio pensione donne 1.594,82 € Numero totale pensionati 16,3 milioni 96% con prestazione INPS Totale pensioni erogate 355 miliardi € Su 364 mld complessivi di spesa Contributi previdenziali raccolti ~265 miliardi € Stima da bilanci INPS, il gap è finanziato dalla fiscalità generale Per chi guarda alla pensione in anticipo rispetto ai requisiti ordinari, è importante valutare le evoluzioni recenti.
La tabella seguente mostra il confronto tra 2023 e 2024:
Indicatore Anno 2023 Anno 2024 Variazione Età media pensione anticipata 61,1 anni 61,6 anni +0,5 anni % pensioni anticipate su totale ~45% ~40% -5 p.p. Pensioni anticipate erogate ~700.000* ~637.000* -9% Motivo calo Norme Quota 103 in vigore Inasprimento + bonus permanenza – *Valori stimati sulla base del totale delle prestazioni liquidate (1,57 milioni) e della variazione percentuale.
Semplificazione digitale: servizi più accessibili con App e MyINPS
Tra le novità più rilevanti del 2024, evidenziate nella Relazione , la spinta decisa sulla digitalizzazione dei servizi, con numeri impressionanti: ben 771 milioni di prestazioni sono state fornite in modalità completamente digitale.
Due strumenti in particolare hanno migliorato l’accesso ai servizi:
- Nuova App INPS Mobile: già 6 milioni di utenti registrati. L’App consente di consultare, prenotare e gestire prestazioni in tempo reale.
- MyINPS: l’area personale online che centralizza tutte le comunicazioni, notifiche e fascicoli individuali, semplificando la gestione dei rapporti con l’Istituto.
Questi strumenti rendono più immediato l’accesso al welfare, riducono la burocrazia e favoriscono la “prossimità digitale”, trasformando l’INPS in una vera piattaforma intelligente, capace di offrire assistenza proattiva.
Nella tabella che segue i principali servizi online INPS disponibili:
Servizio Descrizione Link MyINPS Area personale con fascicolo previdenziale, notifiche, documenti, simulazioni pensionistiche Accedi a MyINPS App INPS Mobile App per smartphone con servizi personalizzati, notifiche push e accesso semplificato Android | iOS INPS per i Giovani Ecosistema per under 35: previdenza, bonus, stage, orientamento Vai al portale Simulatore pensione Strumento per stimare l’importo della futura pensione Accedi al simulatore Assegno Unico Universale Domande, modifiche, consultazioni e pagamenti per figli a carico Vai al servizio Supporto Formazione Lavoro (SFL) Domande e gestione per beneficiari in sostituzione del Reddito di cittadinanza Vai al servizio Assegno di Inclusione (ADI) Gestione domande e consultazione dei pagamenti per nuclei familiari fragili Vai al servizio Contact Center INPS Supporto via telefono, chat e ticket per tutti i servizi INPS Contatta l’INPS Le prestazioni assistenziali
Da rilevare infine per le prestazioni assistenziali che, sul versante delle famiglie crescono le misure di sostegno alla genitorialità:
- più domande di congedo parentale grazie all’indennità all’80%,
- decontribuzione mamme per rafforzare il potere di acquisto delle retribuzioni e
- Bonus asilo nido che alleggerisce i costi per oltre 500mila famiglie.
L’Assegno di Inclusione (ADI) e il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) registrano una partecipazione al mercato del lavoro più che raddoppiata degli ex percettori di Reddito di Cittadinanza.
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