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Periti industriali: nuove modalità semplificate per l’Esame di Stato
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2026 il decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca del 12 dicembre 2025,di concerto con il Ministero della Giustizia, che introduce modalità semplificate per lo svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di perito industriale laureato.
Il provvedimento interviene in via transitoria in attesa della piena attuazione delle disposizioni previste dalla legge n. 163/2021 sui titoli universitari abilitanti, con l’obiettivo di rendere più lineare e coerente il percorso di accesso alla professione tecnica.
Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 4 marzo 2026 ai laureati in possesso di titoli di studio appartenenti alle classi previste dalla normativa vigente per l’accesso alla professione e individuano, inoltre, i settori di specializzazione dell’albo professionale nei quali è possibile ottenere l’abilitazione.
Le norme sull’esame per i periti industriali
Il decreto si inserisce in un quadro normativo stratificato che disciplina l’accesso alle professioni tecniche regolamentate e, in particolare, alla professione di perito industriale laureato.
Tra le principali fonti richiamate dal provvedimento figurano:
- la legge n. 17/1990, che ha modificato l’ordinamento professionale ei periti industriali;
- il DPR n. 328/2001, che disciplina i requisiti per l’ammissione agli esami di Stato e individua le classi di laurea idonee all’accesso alle professioni regolamentate;
- il DPR n. 137/2012, relativo alla riforma degli ordinamenti professionali;
- la legge n. 163/2021, che introduce il sistema dei titoli universitari abilitanti;
- i decreti ministeriali che hanno definito le classi di laurea professionalizzanti e aggiornato l’organizzazione dei corsi universitari.
Il provvedimento tiene conto anche dell’evoluzione dell’offerta formativa universitaria e delle nuove classi di laurea professionalizzanti, in particolare:
- LP-01 – Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio
- LP-02 – Professioni teniche agrarie, alimentari e forestali
- LP-03 – Professioni tecniche industriali e dell’informazione
In questo contesto normativo, il decreto mira a garantire continuità nel sistema di abilitazione professionale, in attesa che i nuovi percorsi universitari abilitanti entrino pienamente a regime.
Le novità del decreto ministeriale
Coe detto, il provvedimento introduce modifiche alle modalità di svolgimento dell’esame di Stato e sui criteri di valutazione dei candidati.
Le principali novità riguardano:
- semplificazione della prova di esame, che non prevede più prove scritte tradizionali;
- maggiore valorizzazione del tirocinio professionale svolto durante o dopo il percorso universitario;
- definizione di specifici settori di specializzazione dell’albo professionale;
- introduzione di una valutazione espressa in centesimi.
I settori professionali nei quali è possibile conseguire l’abilitazione sono indicati nel decreto e comprendono ambiti tecnici altamente specializzati.
Settori di specializzazione dell’albo Ambito professionale Costruzioni, ambiente e territorio Edilizia, infrastrutture e gestione del territorio Tecnologie alimentari Processi industriali e sicurezza alimentare Meccanica ed efficienza energetica Progettazione e gestione di sistemi meccanici Impiantistica elettrica e automazione Impianti elettrici, sistemi automatizzati e controllo Chimica Processi industriali e analisi chimiche Prevenzione e igiene ambientale Sicurezza ambientale e gestione dei rischi Informatica Sistemi informatici e tecnologie digitali Design Progettazione tecnica e industrial design La possibilità di accesso ai diversi settori è determinata dalla classe di laurea posseduta dal candidato, secondo le tabelle di confluenza contenute nell’allegato al decreto.
Modalità operative dell’esame e istruzioni per i candidati
Il decreto stabilisce in modo puntuale come si svolge l’esame di Stato semplificato e quali sono i requisiti per potervi accedere.
Struttura della prova
L’esame consiste in un unico colloquio, finalizzato a verificare:
- il livello di preparazione professionale del candidato;
- le attività svolte durante il tirocinio; la capacità di risolvere un caso pratico affrontato nel tirocinio;
- la conoscenza delle norme deontologiche della professione.
La prova è valutata con un punteggio in centesimi e l’abilitazione si consegue con una votazione minima stabilita dal decreto.
Elemento Disciplina prevista dal decreto Tipologia di prova Colloquio su tirocinio e caso pratico Oggetto della verifica Competenze tecniche e norme deontologiche Sistema di valutazione Punteggio in centesimi Soglia minima di abilitazione 60/100 Accesso all’esame
Possono sostenere l’esame:
- i laureati in possesso dei titoli di studio previsti dal DPR n. 328/2001;
- coloro che conseguono un titolo universitario estero riconosciuto idoneo;
- i laureati che abbiano effettuato il tirocinio professionale previsto dalla normativa.
È inoltre prevista l’iscrizione nel registro elettronico nazionale dei tirocinanti, istituito dal Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati.
Commissione d’esame
La commissione giudicatrice è composta in modo paritetico da docenti universitari e professionisti iscritti all’ordine.
Composizione commissione Requisiti Numero minimo componenti 4 membri Docenti universitari 50% dei componenti, uno con funzione di presidente Professionisti 50% designati dall’ordine professionale Requisito transitorio Per i primi 3 anni ammessi professionisti con almeno 5 anni di esperienza -
Fondirigenti Avviso 1/2026: formazione finanziata fino a 15mila euro
Fondirigenti ha pubblicato l’Avviso 1/2026, destinato al finanziamento di piani formativi aziendali finalizzati allo sviluppo delle competenze manageriali dei dirigenti delle imprese aderenti al Fondo. L’iniziativa mette a disposizione ben 18 milioni di euro per sostenere percorsi di formazione mirati al rafforzamento della capacità organizzativa, tecnologica e strategica delle aziende.
Il bando consente alle imprese di presentare progetti formativi finalizzati alla crescita delle competenze dei dirigenti, con l’obiettivo di migliorare la competitività aziendale e l’efficienza dei processi organizzativi, a partire dal 18 marzo prossimo previa condivisione con le parti sociali competenti.
I piani sono finanziati come contributo a fondo perduto entro un massimo di 15.000 euro per ciascuna azienda.
Vediamo maggiori dettagli e istruzioni su requisiti , beneficiari e modalità per le domande
Le principali novità dell’Avviso 1/2026
L’Avviso 1/2026 sottolinea l’impostazione focalizzata sullo sviluppo delle competenze manageriali come leva strategica per la creazione di valore nelle imprese, con percorsi formativi progettati per rispondere ai fabbisogni specifici delle organizzazioni. In particolare da evidenziare la possibilità di formazione sulle tecnologie emergenti come l'intelligenxza artificiale il cui sviluppo impetuoso necessità di risposte piu che mai tempestive
I piani formativi devono essere strutturati scegliendo una sola delle tre aree di intervento individuate dal Fondo, che rappresentano gli ambiti prioritari oggi per lo sviluppo della managerialità:
1. Gestione delle risorse umane
Questa area riguarda lo sviluppo delle competenze necessarie per la gestione del capitale umano, la motivazione dei collaboratori e il miglioramento delle performance organizzative. Tra i temi trattabili rientrano, ad esempio, sistemi di performance management, strumenti di valutazione delle competenze, politiche di incentivazione e iniziative di benessere organizzativo.
2. Organizzazione dei processi produttivi
L’intervento formativo può riguardare la progettazione e l’ottimizzazione dei processi aziendali, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza operativa e il coordinamento tra le diverse funzioni aziendali. Sono inclusi temi come process management, lean management, project management e metodologie per il lavoro agile.
3. Utilizzo evoluto della tecnologia
Questa area è dedicata allo sviluppo delle competenze digitali avanzate dei dirigenti, con particolare attenzione all’utilizzo dei dati, agli strumenti di business intelligence e alle tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale e l’automazione dei processi.
Le proposte formative possono includere sia hard skills sia soft skills, purché le competenze trasversali siano integrate con contenuti tecnici e coerenti con gli obiettivi del piano formativo.
Beneficiari e condizioni per accedere al finanziamento
L’Avviso stabilisce che ogni azienda può presentare un solo piano formativo, mentre il contributo massimo concedibile è pari a 15.000 euro.
Il piano deve essere rivolto principalmente ai dirigenti occupati nelle imprese aderenti al Fondo, che costituiscono i destinatari principali delle attività formative. È comunque possibile la partecipazione di altre figure manageriali in qualità di uditori, ma i relativi costi non possono essere inclusi nel finanziamento.
Sono escluse dalla partecipazione le imprese che si trovano in situazioni di crisi o procedure concorsuali, come liquidazione giudiziale, concordato preventivo o amministrazione straordinaria, nonché quelle con posizione INPS cessata o sospesa rispetto all’adesione al Fondo.
Per quanto riguarda i costi del piano, l’Avviso prevede alcuni limiti:
le spese per attività preparatorie e di accompagnamento non possono superare il 12,5% dei costi complessivi;
le spese di funzionamento e gestione non possono superare il 5% del totale dei costi.
Le attività di formazione devono essere realizzate da fornitori qualificati, come
- enti accreditati,
- università,
- istituti tecnici superiori o
- professionisti con adeguata esperienza o certificazione.
Come presentare domanda: modalità e scadenze
La presentazione dei piani formativi deve avvenire esclusivamente online su MyFondirigenti (Area riservata). Non è prevista la trasmissione di documentazione cartacea.
La finestra temporale per la presentazione delle domande è fissata:
- dalle ore 12.00 del 18 marzo 2026
- alle ore 12.00 del 23 aprile 2026.
Il piano formativo deve essere condiviso con le parti sociali competenti prima della presentazione e successivamente sottoscritto con firma digitale dal rappresentante legale dell’azienda o da un soggetto con adeguati poteri di rappresentanza.
Una volta inviato, il piano non può essere modificato; eventuali variazioni richiedono l’annullamento della proposta e la presentazione di un nuovo piano entro i termini previsti.
Dopo la scadenza del bando, i piani presentati saranno sottoposti a una verifica di ammissibilità formale e successivamente alla valutazione di una commissione esterna. Per essere finanziati, i progetti devono ottenere almeno 75 punti su 100 nella valutazione complessiva.
La graduatoria finale sarà pubblicata sul portale Fondirigenti entro 90 giorni dalla chiusura del termine di presentazione delle domande.
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Dispensa lavoro temporaneo DNL INAIL: applicativo aggiornato
Inail informa che a partire dal 5 marzo 2026 è disponibile una nuova versione per l'applicazione Istanza di Dispensa DNL Temp.
Tutte le domande trasmesse in passato sono consultabili nella nuova versione dell’applicativo. Qui il manuale utente aggiornato.
Si ricorda che il servizio è stato previsto a seguito dell’articolo 13, comma 9, del D.M. 27 febbraio 2019, e prevede che i datori di lavoro possono essere dispensati dall’obbligo della denuncia dei singoli lavori se questi sono classificabili in una delle lavorazioni già denunciate in precedenza.
In particolare, tale dispensa è concessa per i lavori edili, stradali, idraulici e affini di modesta entità e negli altri casi in cui possa essere considerato opportuno ma in ogni caso solo se :
- le lavorazioni richiedono l’impiego di non più di 5 persone e
- non durano più di 15 giorni.
Attenzione va posta al fatto che entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di esonero dalla denuncia di nuovo lavoro temporaneo, (Istanza dispensa DNL) la sede Inail competente emette il provvedimento di dispensa oppure, se non ne ricorrono i presupposti, il provvedimento di diniego.
Ulteriori informazioni sono presenti nel Manuale di servizio disponibile attraverso uno dei seguenti percorsi:
- www.inail.it > Atti e documenti > Moduli e modelli > Assicurazione > Gestione rapporto assicurativo
- oppure www.inail.it > Servizi online >Manuali operativi.
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FIS e Fondi solidarietà: file CSV Dichiarazione Fruito
Facendo seguito ai messaggi n. 4653 del 28 dicembre 2022, n. 583 del 7 febbraio 2023 e n. 1351 dell’11 aprile 2023, Inps ha reso disponibile con il messaggio 769 del 5 marzo 2026 il modello aggiornato del file in formato .csv per la Dichiarazione del fruito, integrato con il calendario dell’anno 2024 relativamente alle autorizzazioni dei trattamenti di integrazione salariale concessi dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà .
QUI IL MODELLO -Allegato n. 1.
Inps precisa che il file è stato aggiornato eliminando il calendario riferito all’anno 2020 e integrato con il calendario relativo all’anno 2026.
Si ricorda anche che la dichiarazione dei periodi effettivamente fruiti viene resa dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e presuppone che siano stati inoltrati all’Istituto i flussi UniEmens per le autorizzazioni indicate nel file come “completate”, nonché che siano state definite le relative procedure di pagamento.
Anche le procedure informatiche di istruttoria delle istanze sulla piattaforma “OMNIA IS” sono state implementate per acquisire i dati dai sistemi di pagamento per integrare quanto dichiarato dal datore di lavoro
All’interno del file sono riportate, con il colore verde, le celle editabili e sono previsti alcuni controlli che verificano l’esattezza dei dati inseriti. Inoltre, sono visualizzabili dei box testuali informativi sulle modalità di compilazione.
É inoltre possibile, nella tabella di dettaglio, filtrare il periodo di interesse per l’inserimento delle giornate fruite, accedendo alle colonne denominate “data” e “giorno”.
Per quanto riguarda le modalità di compilazione e di trasmissione del suddetto file, l'Istituto rinvia alle istruzioni operative contenute nella versione aggiornata del manuale allegato al messaggio n. 1351/2023.(vedi sotto)
Si ribadisce che il format fornito non deve essere in alcun modo modificato o alterato dall’utente.
Infine per ulteriori dettgli l'Istituto rinvia ancora alle istruzioni operative contenute nella versione aggiornata nel 2023 del manuale (Allegato n. 2).
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Uniemens: allegato tecnico aggiornato febbraio 2026
Con l’aggiornamento pubblicato il 28 febbraio 2026, l’INPS ha rilasciato la nuova versione 4.31.4 dell’Allegato Tecnico del Documento tecnico per la compilazione dei flussi UniEmens (documento tecnico 4.31 – schema di validazione versione 4.31.2).
Le modifiche introdotte sono circoscritte e riguardano esclusivamente l’Appendice B, con aggiornamenti riferiti all’elemento <DenunciaIndividuale> e alla sezione dedicata ai lavoratori parasubordinati. In particolare, per i soggetti iscritti alla Gestione separata vengono aggiornati i riferimenti alla circolare INPS 2026 sulle aliquote contributive, che stabilisce le percentuali previdenziali applicabili per l’anno in corso.
(Per consultare le informazioni e i servizi dedicati alla Gestione separata è possibile accedere alla pagina INPS:Gestione Separata INPS – informazioni e servizi)
Uniemens i manuali d’uso aggiornati
L'invio della denuncia mensile sulle retribuzioni dei dipendenti tramite flusso UNIEMENS deve essere inoltrato online all'INPS attraverso il servizio dedicato.
Si ricorda che tutte le istruzioni su UNIEMENS sono disponibili sul sito INPS nella sezione Imprese e liberi professionisti, alla pagina Trasmissione Uniemens datori di lavoro privati
Flussi Uniemens le novità da febbraio 2026
Nel flusso Uniemens sono stati aggiornati i codici di conguaglio per i congedi parentali e introdotti nuovi codici per enti bilaterali
L’aggiornamento dell’Allegato tecnico UniEmens interviene in particolare sulle descrizioni dei codici causale utilizzati per il conguaglio dei periodi di congedo parentale fruiti, presenti nell’elemento CODICE CAUSALE di INFOAGGCAUSALICONTRIB all’interno di DatiRetributivi.
Le modifiche riguardano in particolare i codici L301, L320, L321, L322, L323 e L326, adeguati alla nuova disciplina dei limiti temporali del congedo parentale prevista dalla normativa vigente.
L’aggiornamento introduce inoltre tre nuovi codici convenzione per la gestione dei contributi collegati ad alcuni enti bilaterali. I nuovi codici sono
- ECON per l’Ente Bilaterale Confederale (EBICON),
- EPOP per l’Ente Bilaterale Nazionale Plurisettore – Organismo Paritetico (EBIPS) ed
- ESE6 per l’Ente Bilaterale per i Servizi ai Lavoratori (E.SE.LAV.).
L’inserimento di tali codici consente una corretta identificazione delle convenzioni nei flussi UniEmens e una gestione più puntuale delle informazioni contributive trasmesse all’INPS da parte dei datori di lavoro e degli intermediari.
Allegati: -
Licenziamento per riorganizzazione e uso dell’IA: quando è legittimo
Una recente decisione del Tribunale di Roma affronta il tema del licenziamento per giustificato motivo oggettivo in un contesto aziendale caratterizzato da crisi economica e riorganizzazione interna, con l' introduzione di strumenti di intelligenza artificiale nelle attività operative.
La vicenda sta diventando di particolare interesse sia che i lavoratori che per datori di lavoro e consulenti o perché chiarisce quali elementi devono essere dimostrati per rendere legittimo il recesso e qual è ormai l'impatto della travolgente innovazione tecnologica nella ridefinizione delle mansioni del personale .
Nel sistema giuslavoristico italiano, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è collegato a ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro o al regolare funzionamento dell’impresa. In tali casi, la normativa richiede che il datore di lavoro dimostri l’effettiva esistenza delle ragioni organizzative e il collegamento causale tra tali esigenze e la soppressione della posizione lavorativa. Inoltre, la giurisprudenza ha consolidato il principio secondo cui il datore deve provare anche l’impossibilità di ricollocare il lavoratore in altre posizioni compatibili all’interno dell’organizzazione aziendale.
La controversia esaminata dal giudice del lavoro nasce proprio da un licenziamento motivato con la riorganizzazione dell’azienda e la soppressione della posizione lavorativa occupata dalla dipendente, che ha contestato la decisione sostenendo che le attività svolte non fossero state realmente eliminate.
Il caso concreto
La lavoratrice, inquadrata nel settore creativo di un’impresa operante nel campo delle tecnologie informatiche e della sicurezza digitale, aveva impugnato il licenziamento sostenendo che la motivazione organizzativa fosse solo apparente. Secondo la ricorrente, infatti, le attività di grafica continuavano a essere svolte da altri dipendenti o collaboratori, circostanza che avrebbe dimostrato la natura pretestuosa della soppressione della posizione e qu9indi l'illegittimita del suo licenziamento.
La società resistente ha invece illustrato un contesto economico e organizzativo profondamente mutato. L’impresa aveva attraversato una significativa crisi finanziaria negli anni precedenti, con riduzione degli investimenti e conseguente necessità di rivedere l’intera struttura organizzativa. Tale situazione aveva portato a un processo di razionalizzazione dei costi e alla concentrazione delle risorse sulle attività ritenute strategiche.
In particolare, l’azienda operava principalmente nello sviluppo di prodotti tecnologici ad alto contenuto innovativo nel settore della cybersecurity. In questa prospettiva, il management aveva deciso di privilegiare le figure professionali direttamente coinvolte nello sviluppo software e nell’analisi delle minacce informatiche, considerate essenziali per il core business.
Al contrario, alcune attività collaterali, tra cui quelle di grafica e marketing, sono state progressivamente ridotte o eliminate. La società ha inoltre evidenziato che parte delle attività grafiche residuali era stata assorbita da altri membri del team o svolta con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, che consentivano di ridurre tempi e costi delle prestazioni lavorative.
Nel corso del giudizio sono stati acquisiti diversi elementi probatori: documentazione sulla crisi economica dell’azienda, testimonianze di dirigenti e responsabili di reparto e chiarimenti sull’organizzazione interna del lavoro. È emerso che la riduzione del personale aveva interessato più settori e non solo la posizione della ricorrente, a conferma della reale riorganizzazione aziendale.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale ha ritenuto legittimo il licenziamento, respingendo il ricorso della lavoratrice. Secondo il giudice, il datore di lavoro ha assolto l’onere probatorio richiesto dalla legge, dimostrando sia l’effettiva crisi economico-finanziaria sia la concreta riorganizzazione aziendale che aveva comportato la soppressione della posizione.
La decisione richiama il principio secondo cui l’onere della prova della sussistenza del giustificato motivo oggettivo grava sul datore di lavoro, come stabilito dall’art. 5 della legge n. 604/1966. Il giudice ha verificato in particolare due aspetti fondamentali: l’effettività delle esigenze organizzative e il nesso causale tra tali esigenze e il licenziamento.
Dall’istruttoria è emerso che l’impresa aveva effettivamente ridimensionato i settori non essenziali per l’attività principale, tra cui quello creativo. Le testimonianze hanno confermato la drastica riduzione delle attività di grafica e la progressiva eliminazione di tali mansioni dall’organizzazione aziendale.
Un ulteriore elemento considerato decisivo è stato l’accertamento dell’impossibilità di ricollocare la lavoratrice in altre posizioni disponibili. Le funzioni centrali dell’azienda richiedevano competenze altamente tecniche nel campo dello sviluppo software e della cyber intelligence, professionalità che la lavoratrice non possedeva. Inoltre, è stato dimostrato che tutte le posizioni compatibili risultavano già occupate e che dopo il licenziamento non erano state effettuate nuove assunzioni.
Il giudice ha quindi ritenuto integrato anche il requisito del cosiddetto “repechage”, ossia la verifica della possibilità di adibire il dipendente ad altre mansioni all’interno dell’azienda. In assenza di posizioni disponibili e compatibili con la professionalità della lavoratrice, il licenziamento è stato considerato conforme ai presupposti di legge.
Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha concluso per il rigetto del ricorso, ritenendo che il licenziamento fosse giustificato dalle esigenze organizzative dell’impresa e dalla comprovata impossibilità di reimpiego della lavoratrice all’interno della struttura aziendale.
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Responsabilità 231 senza violazioni da parte dei vertici aziendali
Con la sentenza n. 5357 del 10 febbraio 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla responsabilità amministrativa degli enti per infortuni sul lavoro, fornendo chiarimenti di rilievo in merito ai concetti di “interesse” e “vantaggio” dell’ente nei reati colposi in materia di sicurezza.
Il caso si inserisce nell’ambito applicativo del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti dipendenti da reato, e richiama in particolare l’art. 5 del medesimo decreto, secondo cui l’ente risponde se il reato è commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza.
Il reato presupposto nel caso specifico era quello di lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione della normativa antinfortunistica, ai sensi dell’art. 590, comma 3, del codice penale.
Il caso di infortunio
La vicenda trae origine da un grave infortunio occorso a un lavoratore addetto a un impianto di filtrazione automatica che presentava i problemi di riavvolgimento del nastro filtrante. Per intervenire con maggiore rapidità in caso di disallineamento, le protezioni antinfortunistiche erano state rimosse stabilmente su disposizione del capo reparto. Durante una delle operazioni di ripristino manuale, il braccio dell’operatore veniva trascinato dal rullo, con conseguenze lesive particolarmente gravi e una malattia superiore a 230 giorni.
In primo grado l’ente era stato ritenuto responsabile dell’illecito amministrativo derivante dal reato presupposto; la Corte di appello aveva confermato la responsabilità, riducendo però la sanzione pecuniaria. La società aveva proposto ricorso per cassazione, contestando la motivazione relativa alla sussistenza dell’interesse o del vantaggio dell’ente.
Secondo la difesa, la rimozione delle protezioni non sarebbe stata finalizzata a ottenere un risparmio di tempo o un incremento della produttività, ma sarebbe dipesa da una scelta contingente dei preposti, dettata da mere esigenze di comodità. A sostegno di tale tesi veniva richiamato un documento interno redatto dopo l’infortunio, dal quale si sarebbe potuto desumere che il fermo della macchina fino al mattino successivo non avrebbe inciso significativamente sulla produzione, anche grazie alla presenza di cilindri di riserva.
Veniva inoltre evidenziato che l’azienda aveva sostenuto, pochi mesi prima dell’evento, spese rilevanti per la manutenzione straordinaria dell’impianto, a dimostrazione dell’attenzione alla sicurezza. La difesa sosteneva, infine, che non vi fosse prova di un coinvolgimento dei vertici aziendali nella scelta di rimuovere i presidi antinfortunistici, né di un concreto vantaggio economico per l’ente.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo le censure generiche e prive di un adeguato confronto con la motivazione della sentenza impugnata (Cass. pen. 10 febbraio 2026, n. 5357
In via preliminare, i giudici di legittimità hanno ribadito che l’illecito dell’ente si fonda su una fattispecie complessa, composta da tre elementi oggettivi:
- la commissione di un reato da parte di un soggetto qualificato,
- il rapporto tra tale soggetto e l’ente e
- la realizzazione del fatto nell’interesse o a vantaggio dell’ente.
A ciò si aggiunge il profilo della cosiddetta “colpa di organizzazione”.
La Corte ha richiamato il principio consolidato per il quale interesse e vantaggio sono concetti alternativi, non cumulativi. È dunque sufficiente che ricorra uno solo dei due perché l’ente possa essere chiamato a rispondere. Inoltre, in presenza di più soggetti coinvolti nel reato presupposto, non è necessario accertare il rapporto di connessione con l’ente per ciascuno di essi; è sufficiente che tale legame sussista anche con riferimento a uno solo degli autori.
Nel merito, la motivazione della sentenza di appello è stata ritenuta logica e coerente. Era emerso che il malfunzionamento dell’impianto era noto da giorni e che la rimozione delle protezioni era stata disposta stabilmente per consentire interventi più rapidi e scongiurare blocchi produttivi. I giudici di merito avevano valorizzato il fatto che l’intervento manuale senza protezioni consentisse di evitare l’arresto delle macchine rettificatrici, i tempi morti e i costi connessi a un eventuale intervento notturno dei manutentori.
Tale ricostruzione è stata ritenuta idonea a dimostrare che i preposti avevano agito con l’obiettivo di assicurare continuità produttiva, configurando così un potenziale vantaggio per l’ente. La valutazione circa l’impatto effettivo del fermo macchina, così come la rilevanza dei documenti prodotti dalla difesa, attiene al merito e non può essere rivalutata in sede di legittimità, ove la motivazione risulti congrua.
La Corte ha inoltre chiarito che, una volta accertata la connessione tra la condotta dei preposti e l’interesse dell’ente, non era necessario dimostrare che anche i vertici apicali avessero agito con la medesima finalità.
La pronuncia conferma, dunque, un orientamento rigoroso in tema di responsabilità degli enti per violazioni della normativa antinfortunistica, evidenziando come le scelte organizzative volte a evitare interruzioni produttive, anche in assenza di un risparmio immediatamente quantificabile, possano integrare il requisito dell’interesse o del vantaggio richiesto dalla disciplina del DLgs. 231/2001.