• Rubrica del lavoro

    Forfettari: richiesta riduzione contributiva entro il 28 febbraio

    Nel turbine delle continue modifiche al regime fiscale dei cd. "forfettari"  (con soglia innalzata  85mila euro dalla legge di bilancio 2023),  un aspetto non è cambiato: si tratta del  regime contributivo agevolato  (legge 190 2014 art 1 commi 76-89)   riservato ai  contribuenti iscritti alla gestione artigiani e commercianti che scelgono il regime fiscale  forfettario. 

    Si ricorda che per i neoiscritti alla gestione , sempre in regime forfettario, è prevista da quest'anno anche una agevolazione alternativa ovvero lo sgravio del 50% introdotto con la legge di bilancio 2025.

    Regime contributivo agevolato artigiani e commercianti forfettari

    Il regime  previdenziale di favore  prevede la riduzione  dei contributi previdenziali nella misura del 35% su:

    •  contribuzione dovuta sul reddito entro il minimale,  e su
    •  contribuzione sul reddito eventualmente eccedente, 

    mentre  resta sempre dovuto in misura intera il contributo per l'indennità di maternità (pari a 7,44€ annui).

    La riduzione tuttavia non è automatica ma ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente  con domanda  all'INPS in forma telematica nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti al seguente indirizzo

     www.inps.it – Servizi Online – Elenco di tutti i servizi – Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art.1, commi 76-84 L. 190/2014 – Adesione.

    Ciò dovrà avvenire entro il 28 febbraio dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato. Ove non sia rispettato tale termine, l’accesso al regime agevolato non sarà consentito per l’anno in corso, ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo e l’agevolazione sarà concessa con decorrenza 1° gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge.

    (Qui il facsimile del modulo di richiesta cartaceo per coloro che non hanno ancora aperto la posizione INPS).

    Uscita dal regime contributivo agevolato forfettari

    L’uscita dal regime agevolato si può verificare, in tre ipotesi:

    1. – venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio;
    2. – scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato tramite Cassetto previdenziale;
    3. – comunicazione all’Istituto da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.

    Nei primi due casi il regime ordinario verrà ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita. 

    Nel terzo caso il regime ordinario verrà imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.

    Comunicazione opzione regime agevolato forfettari 

    Anche  nel 2025  l'applicazione è automatica per i soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2024, sempre ovviamente se:

    •  permangono i requisiti , e se 
    • non viene fatta espressa rinuncia.

    Devono dare comunicazione invece:

    • I soggetti che hanno  intrapreso  nel 2024 una nuova attività d’impresa  in regime forfettario:  il termine  è fissato appunto al  28 febbraio 2025;
    •  I soggetti  che iniziano una nuova attività nel corso nel 2024, devono comunicare l’opzione con la massima tempestività rispetto  alla conferma d’iscrizione alla Gestione speciale

    Versamento minimo  e accredito inferiore a 12 mesi

    ATTENZIONE: Se la riduzione comporta un versamento inferiore al minimo annuo verrà accreditato ai fini previdenziali  un numero di mesi proporzionale a quanto versato (quindi inferiore a 12).   

    Per il 2025   il  versamento minimo è pari a €  4.549,70  (minimale di reddito € 18.415,00 euro)

  • Lavoro Dipendente

    Dimissioni di fatto per assenze: il codice Uniemens

    Il messaggio INPS 639 del  19 febbraio 2025 fornisce indicazioni sul flusso Uniemens  in caso di Dimissioni per fatti concludenti previste dall'articolo 19 della legge 13 dicembre 2024, n. 203. Ricordiamo in sintesi di cosa si tratta e le istruzioni dell'Istituto .

    la norma sulle dimissioni di fatto per assenza ingiustificata

    La nuova norma prevede che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine stabilito dal contratto collettivo nazionale o, in assenza di tale previsione, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicare tale assenza alla sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

    Tale comunicazione può essere soggetta a verifica da parte dell'INL per accertarne la veridicità. In questo scenario, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore, senza necessità di seguire le formalità previste per le dimissioni volontarie, come la comunicazione telematica e il rispetto del preavviso.

    Tuttavia, la risoluzione del rapporto di lavoro non si applica qualora il lavoratore dimostri l'impossibilità di comunicare i motivi della propria assenza a causa di forza maggiore o di fatti imputabili al datore di lavoro. In tali circostanze, o nel caso in cui l'INL accerti la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro, la risoluzione del rapporto non ha effetto.

     In questi casi, l'INL comunica l'inefficacia della risoluzione sia al lavoratore che al datore di lavoro, e quest'ultimo è tenuto a provvedere agli adempimenti contributivi conseguenti.

    INPS sottolinea che  a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro come descritto, il lavoratore non ha diritto alla prestazione di disoccupazione NASpI, poiché tale fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

     Pertanto, il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo previsto per l'interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto il lavoratore non acquisisce il diritto teorico alla NASpI.

    Dimissioni di fatto Istruzioni Uniemens

    Per quanto riguarda le modalità di compilazione del flusso Uniemens, il documento specifica che:

    1. a partire dal 12 gennaio 2025,
    2.  le interruzioni del rapporto di lavoro avvenute secondo le nuove disposizioni devono essere segnalate utilizzando il codice "1Y", che indica "Risoluzione rapporto di lavoro articolo 26 DLgs 14 settembre 2015, n. 151, comma 7 bis".

    Questo codice deve essere inserito nel flusso Uniemens per garantire la corretta registrazione e gestione delle cessazioni del rapporto di lavoro in conformità con la nuova normativa.

  • Rubrica del lavoro

    Content creator: indicazioni INPS sulla previdenza

    L’INPS, con la Circolare n. 44 del 19 febbraio 2025, ha fornito indicazioni dettagliate riguardo alla disciplina previdenziale applicabile ai content creator, ossia coloro che realizzano contenuti digitali diffusi tramite piattaforme online. 

    La circolare chiarisce i criteri per l’inquadramento contributivo e previdenziale di tali figure professionali, stabilendo le modalità di assoggettamento ai diversi regimi esistenti.

    Definizione e caratteristiche dell’attività di creazione di contenuti digitali

    L’attività di creazione di contenuti digitali comprende la produzione di materiali testuali, immagini, video e audio destinati alla diffusione online. 

    I content creator possono svolgere questa attività sia in forma amatoriale, come hobby, sia con finalità professionali, generando reddito attraverso inserzioni pubblicitarie, sponsorizzazioni o vendite dirette di prodotti e servizi.

    Un elemento caratterizzante è la diversificazione delle modalità di monetizzazione: il compenso può derivare direttamente dalle piattaforme attraverso la condivisione dei ricavi pubblicitari, da accordi diretti con aziende (brand partnership), da donazioni dei follower o dalla commercializzazione di propri prodotti. 

    Inoltre, nel settore operano spesso agenzie di intermediazione che gestiscono i rapporti tra content creator e aziende, configurando scenari contrattuali complessi, anche dal punto di vista fiscale.

    Da segnalare che INPS fa riferimento anche alla figura degli influencer che  vengono distinti dai content creator  per il seguito rilevante  di follower  

    Viene anche ricordato che è stato già istituito  dal 1 gennaio 2025 il codice  ATECO 73.11.03, relativo alle attività di influencer marketing e content creator.

    Inquadramento giuridico e disciplina previdenziale

    L’INPS ha identificato due principali regimi previdenziali applicabili ai content creator:

    • Lavoratori autonomi: quando l’attività viene svolta in modo professionale e abituale, con prevalenza degli elementi organizzativi rispetto a quelli personali, l’attività rientra nel regime imprenditoriale. In tal caso, il content creator deve iscriversi alla gestione speciale per commercianti presso la Camera di Commercio e versare i contributi corrispondenti.
    • Lavoratori dello spettacolo: quando l’attività presenta caratteristiche artistiche, culturali o di intrattenimento e si configura come una prestazione remunerata per la creazione di contenuti audiovisivi destinati alla promozione di prodotti o marchi, il content creator deve essere iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS). Questo vale anche per le collaborazioni con brand o agenzie di marketing per la realizzazione di spot pubblicitari.

    L’INPS precisa che il reddito prodotto dai content creator può essere classificato come reddito di lavoro autonomo occasionale, se esercitato sporadicamente, oppure come reddito professionale se l’attività è abituale, con obbligo di iscrizione alla Gestione Separata in quest’ultimo caso.

    L’obbligo di iscrizione e versamento a FPLS: esempi

    Riportiamo per completezza i criteri esemplificativi dell'INPS in tema di obbligo di iscrizione al Fondo lavoratori dello spettacolo 

    E' necessaria l'iscrizione:

    1. se i content creator creano contenuti pubblicitari o promozionali, percependo dei compensi da un committente (brand o agenzia di intermediazione),  indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro …., qualora nei fatti il content creator assurga al ruolo di attore pubblicitario, indossatore, fotomodello, sceneggiatore, regista ecc., ossia che l’attività posta in essere e le mansioni esercitate siano riconducibili a quelle tabellate ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo C.P.S. n. 708/1947 (come aggiornate dal D.M. 15 marzo 2005).
    2. se vengono veicolati messaggi promozionali   a pagamento per " spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale o di attività educative collegate allo spettacolo” poste in essere da soggetti già iscritti al FPLS

    L'obbligo NON sussiste invece:

    1. nell'ipotesi in  cui il content creator, al fine esclusivo di ampliare la propria visibilità sui social, crei contenuti online senza alcuna finalità pubblicitaria o promozionale, postando foto o video personali sui propri profili social,
    2. per le attività di endorsement, con abbinamento tra la notorietà del content creator e il prodotto e/o servizio, ossia il semplice uso dei prodotti, o i casi in cui nell’ambito dei contenuti pdei propri profili social vengano introdotte mere inserzioni pubblicitarie, senza perciò porre in essere alcuna attività da parte dell’artista. In tali casi resta fermo l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata ove ricorrano, al riguardo, i requisiti illustrati al precedente paragrafo 3.1.

  • Pensioni

    Pensioni 2025: importi aggiornati e date pagamento –

    Con il messaggio 613 del 18 febbraio INPS rettifica una delle tabelle della Circolare  n. 23 del 28 gennaio 2025  nella quale erano stati illustrati gli aggiornamenti relativi alla rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per l'anno in corso. 

    La circolare aveva chiarito anche i criteri per il calcolo degli aumenti, le modalità di pagamento e le fasce di rivalutazione in base all'importo percepito.

    Nell'allegato 2 sono fornite le tabelle complete con importi e limiti reddituali per il diritto alle prestazioni collegate al reddito e alle prestazioni assistenziali.

    Al paragrafo 3  la tabella corretta  relativa alle Pensioni sociali 

    Pensioni 2025 principali novità sulla rivalutazione

    Rivalutazione dei trattamenti previdenziali – Criteri generali

    La perequazione automatica delle pensioni per il 2025 è regolata dal decreto del 15 novembre 2024. La rivalutazione è calcolata considerando il cumulo perequativo di tutte le pensioni erogate a un soggetto. Alcune prestazioni assistenziali e di accompagnamento non sono soggette a rivalutazione.

    Indice di rivalutazione definitivo per il 2024

    L’indice di rivalutazione per il 2024 è stato fissato definitivamente a +5,4%, senza necessità di conguagli. Gli importi del trattamento minimo sono stati:

    • Mensile: 598,61 €
    • Annuale: 7.781,93 €

     Indice di rivalutazione provvisorio per il 2025

    Per il 2025 l’indice provvisorio è fissato a +0,8%, con possibilità di adeguamento successivo. Gli importi aggiornati del trattamento minimo sono:

    • Mensile: 603,40 €
    • Annuale: 7.844,20 €

    Modalità di attribuzione della rivalutazione per il 2025

    L’indice di rivalutazione si applica secondo le seguenti fasce:

    • 100% per pensioni fino a 4 volte il minimo (fino a 2.394,44 €)
    • 90% tra 4 e 5 volte il minimo (2.394,45 – 2.993,05 €)
    • 75% oltre 5 volte il minimo (oltre 2.993,06 €)

    Fasce di Rivalutazione 2025

    Fascia Importo (€) % Rivalutazione Aumento (€)
    Fino a 4 volte il TM 100% 0,80%
    Oltre 4 e fino a 5 volte il TM 90% 0,72%
    Oltre 5 volte il TM 75% 0,60%

    Rivalutazione per residenti all’estero

    Nel 2025 i pensionati residenti all’estero con trattamenti superiori al minimo INPS non ricevono rivalutazione.

    Rivalutazione per vittime del terrorismo

    Le pensioni per vittime del terrorismo e stragi ricevono un aumento minimo dell’1,25%, anche se l’indice ISTAT è inferiore.

    Rivalutazione delle prestazioni assistenziali e risarcitorie

    • Pensioni sociali e assegni sociali rivalutati con l’indice generale (+0,8%).
    • Prestazioni per invalidi civili, ciechi e sordomuti aumentano dell’1,6% rispetto al 2024.
    • Maggiorazioni sociali per pensioni minime ("milione") aumentano di 8 € al mese.
    • Rivalutazione delle quote di pensione per ex coniugi e figli (+0,8%).

    Pensioni 2025 le date di pagamento

    Nella tabella seguente le date esatte di pagamento  presso uffici postali e banche. Si ricorda che :

    • nelle banche i pagamenti vengono effettuati  in primo giorno "bancabile" di ogni mese (cioè feriale non prefestivo) , mentre 
    • in Posta l'accredito avviene nel primo giorno ferial, anche prefestivo.

    Fa eccezione  gennaio per il quale è previsto il secondo giorno sia nelle banche che negli uffici postali.

    Mese

    Giorno disponibilità valuta

     

    Poste

    Banche

    Gennaio

    3

    Febbraio

    1

    3

    Marzo

    1

    3

    Aprile

    1

    Maggio

    2

    Giugno

    3

    Luglio

    1

    Agosto

    1

    Settembre

    1

    Ottobre

    1

    Novembre

    3

    Dicembre

    1

    Aumento pensioni minime e Pensioni sociali corrette

    Incremento per pensioni minime

    L’incremento  straordinario delle pensioni minime, introdotto nel 2023, è prorogato fino al 2026 con le seguenti aliquote:

    2025: +2,2% → Importo massimo mensile 616,67 €

    2026: +1,3%

    Anno Importo Mensile (€) Importo Annuale (€)
    2024 598,61 7.781,93
    2025 603,40 7.844,20

     PENSIONI SOCIALI – LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO MENSILE (pensioni liquidate a soggetti non invalidi civili o sordomuti)

    Anno

    Reddito annuo del pensionato (RP)

    Reddito annuo del pensionato cumulato con il reddito del coniuge (RT)

    Importo mensile da detrarre dalla pensione sociale

    Importo mensile pensione sociale

    2024

    ZERO

     

    14.000,99

     

    Zero

    440,42

    5.725,46

    Qualunque

    440,42

    Zero

    5.725,46

     

    19.726,45

     

    440,42

    Zero

    5.725,46

     

    14.000,99

     

    RP/13

     

    5.725,46

    14.000,99

    e      <

    19.726,45

    RP / 13 (*) oppure

     

     

     

     

     

     

     

     (RT – 14.000,99) / 13 (*)

     

    2025

    ZERO

     

    14.113,00

     

    Zero

    443,95

    5.771,35

    Qualunque

    443,95

    zero

    5.771,35

     

    19.884,35

     

    443,95

    zero

    5.771,35

     

    14.113,00

     

    RP/13

     

    5.771,35

    14.113,00

    e      <

    19.884,35

    RP / 13 (*) oppure

     

     

     

     

     

     

     

     (RT – 14.113,00) / 13 (*)

     

    Pensioni 2025 requisiti e gestione fiscale

    Requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia:  L’età minima per il pensionamento e per l’assegno sociale nel 2025 resta 67 anni.

    Nell'allegato 3 sono forniti i dati per il pensionamento nei paesi legati da convenzioni internazionali con l'Italia.

    Gestione fiscale

    • IRPEF: La tassazione delle pensioni è calcolata sul reddito complessivo del pensionato.
    • Conguagli fiscali: Gli eventuali importi a debito vengono recuperati sulle pensioni di gennaio e febbraio 2025.
    • Esenzione per superstiti orfani: La pensione non concorre alla formazione del reddito fino a 1.000 €.

    Novità Pensioni ai superstiti e Prestazioni assistenziali INPS 2025

    • Pensioni ai superstiti:

    Se il penultimo contitolare scade nel 2025, il pagamento continua solo per l’ultimo superstite.

    Se tutti i contitolari sono scaduti, il pagamento viene sospeso senza dichiarazione reddituale aggiornata.

    Azzeramento assegni di invalidità con revisione sanitaria in corso.

    Sospensione assegni familiari se mancano dati reddituali aggiornati.

    Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria

    I beneficiari di invalidità civile mantengono i propri diritti anche in attesa della visita di revisione. Le pensioni e le indennità vengono confermate fino al completamento del controllo medico da parte dell’INPS.

    •  Indennità per lavoratori con particolari patologie

    Le indennità per lavoratori affetti da talassemia major, drepanocitosi e altre patologie croniche vengono rinnovate automaticamente per il 2025, con importi adeguati alla rivalutazione del trattamento minimo.

    • Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale

    Le pensioni di invalidità civile si trasformano in assegno sociale al compimento di 67 anni, a condizione che il beneficiario abbia i requisiti reddituali richiesti.

    Se mancano dati reddituali aggiornati, viene erogato l’assegno sociale base, senza maggiorazioni.

    •  Prestazioni di Accompagnamento a Pensione

    Le prestazioni di accompagnamento alla pensione (es. Ape Sociale, esodi, fondi di solidarietà) non vengono rivalutate, mantenendo l’importo stabilito alla decorrenza.

    • Azzeramento delle prestazioni in scadenza nel 2025

    Le prestazioni in scadenza durante il 2025 vengono interrotte automaticamente nel mese di termine previsto.  Se prevista, la tredicesima viene pagata con l’ultima mensilità.

    I pagamenti vengono separati per consentire una corretta gestione fiscale

  • Lavoro estero

    Regime agevolato impatriati: allungamento periodo di pregressa permanenza all’estero

    Il regime agevolato per lavoratori impatriati può essere applicato anche in situazioni di trasformazione del rapporto di lavoro (da dipendente a autonomo), ossia nell'ipotesi in cui il lavoratore svolga in Italia l'attività lavorativa a favore dello stesso soggetto (datore/gruppo) per il quale lavorava all'estero, e senza obbligo di iscrizione all’AIRE, purché siano rispettati i requisiti minimi di residenza all’estero.

    Nella predetta ipotesi la norma prevede l'allungamento del periodo minimo di pregressa permanenza all'estero che, da tre, aumenta a sei o sette anni, a seconda che si tratti o meno del medesimo soggetto (datore/gruppo) presso cui era svolta l'attività lavorativa in Italia prima del trasferimento all'estero.

    Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello del 07.02.2025 n. 22.

    L’Agenzia delle Entrate ha fornito un parere dettagliato, confermando che il regime agevolato è applicabile, a condizione che siano rispettati i requisiti temporali di residenza all’estero. In particolare, essendo stata all’estero per almeno sei anni, la contribuente può accedere all’agevolazione fiscale anche se fattura esclusivamente al suo ex datore di lavoro.

    Inotre, ha chiarito che la mancata iscrizione all’AIRE non preclude automaticamente il diritto all’agevolazione, ma sarà necessario dimostrare la residenza fiscale all’estero tramite altri elementi documentali.

    Questa interpretazione conferma che il regime agevolato per lavoratori impatriati rimane accessibile anche a chi si trasforma da lavoratore dipendente a libero professionista, con rapporti di lavoro continuativi con l’ex datore di lavoro estero.

    Chi può beneficiare del regime agevolato per lavoratori impatriati?

    Il nuovo regime fiscale si applica ai lavoratori che trasferiscono la loro residenza in Italia a partire dal 2024 e prevede un’imposizione ridotta sul reddito da lavoro dipendente, assimilato o autonomo. In particolare:

    • I redditi prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo solo per il 50% dell’ammontare, con un limite massimo di 600.000 euro annui.
    • Se il lavoratore si trasferisce con un figlio minore o se il figlio nasce o viene adottato durante il periodo di fruizione, la base imponibile si riduce al 40%.
    • Il lavoratore deve essere stato fiscalmente residente all’estero per almeno tre anni prima del rientro. Tuttavia, se al rientro il lavoratore presta attività per il medesimo datore di lavoro estero o per una società dello stesso gruppo, il periodo minimo all'estero si allunga a sei o sette anni.

    Fatturazione a ex datore di lavoro estero: è un ostacolo?

    Uno dei dubbi principali esposti dall’istante riguardava la possibilità di beneficiare dell’agevolazione nel caso in cui l’attività lavorativa in Italia fosse svolta come autonomo, ma con fatturazione esclusiva verso l’ex datore di lavoro estero.

    L’Agenzia ha chiarito che la tipologia di contratto di lavoro non incide sull’accesso al regime agevolato. Anche chi passa da lavoro dipendente all'estero a lavoro autonomo in Italia può beneficiare delle agevolazioni, purché rispetti i requisiti richiesti, compreso il periodo minimo di permanenza all’estero (sei o sette anni a seconda dei casi).

    Iscrizione AIRE e residenza fiscale: un requisito obbligatorio?

    Il secondo quesito riguardava la mancata iscrizione all’AIRE e la sua eventuale incidenza sul riconoscimento del regime agevolato.

    L’Agenzia ha ribadito che la verifica della residenza fiscale è una questione di fatto e non può essere oggetto di interpello. Tuttavia, ha precisato che la normativa richiede semplicemente che il contribuente non sia stato fiscalmente residente in Italia nei tre (o sei/sette) anni precedenti il rientro. L’iscrizione all’AIRE non è un requisito esplicito, ma il contribuente dovrà dimostrare la propria effettiva residenza all’estero tramite documentazione idonea.

    Il Caso di specie: analisi della Risposta dell’Agenzia delle Entrate

    L’istanza di interpello analizzata dall’Agenzia delle Entrate riguarda una cittadina francese che ha lavorato in Italia dal gennaio 2015 a marzo 2018. Dal 2018 al 2024, ha vissuto e lavorato all’estero, precisamente:

    • In Belgio dal 2018 al 2020
    • In Svizzera dal 2020 al 2024, con un impiego come Account Manager presso un’azienda di Zurigo.

    Nel luglio 2024, la contribuente ha concluso il rapporto di lavoro dipendente con l’azienda svizzera, stipulando con la stessa un contratto di consulenza per svolgere attività di lavoro autonomo.

    Il 15 agosto 2024, si è trasferita in Italia con la famiglia (coniuge e figlio minore), richiedendo la residenza anagrafica il 23 agosto 2024. Tuttavia, non è mai stata iscritta all’AIRE.

    Alla luce di questo scenario, la contribuente ha posto due domande principali:

    1. Può beneficiare del regime agevolativo per lavoratori impatriati dal 2024, considerando che il suo unico cliente è l’ex datore di lavoro estero?
    2. La mancata iscrizione all’AIRE influisce sulla possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali?

    La risposta n. 22/2025 dell'Agenzia delle Entrate conferma che la contribuente può beneficiare del regime agevolato per lavoratori impatriati a partire dal 2024, nonostante due aspetti critici della sua situazione:

    • Trasformazione del rapporto di lavoro da dipendente a autonomo con lo stesso soggetto estero. Questo non costituisce un ostacolo all'agevolazione, ma richiede un periodo minimo di residenza all'estero di almeno sei anni (invece dei tre ordinari).
    • Mancata iscrizione all’AIRE, che non preclude automaticamente l’accesso al regime agevolato. Tuttavia, sarà necessario dimostrare con elementi concreti la residenza fiscale effettiva all’estero nei sei anni precedenti al rientro.

    In sintesi, l'Agenzia ha riconosciuto il diritto alla tassazione agevolata al 50% (ridotta al 40% in presenza del figlio minore), purché la contribuente possa dimostrare la sua effettiva residenza fiscale all’estero nel periodo richiesto.

    Allegati:
  • CCNL e Accordi

    CCNL UNEBA Rinnovo 2023-2025

    Il 24 gennaio 2025 è stato sottoscritto l'accordo definitivo per il rinnovo del CCNL Uneba 2023-2025, che prevede diversi aggiornamenti economici e normativi.

    Ecco le principali novità e  gli aumenti retributivi previsti .

    Rinnovo CCNL UNEBA 2025 Aspetti Normativi

    Il rinnovo del CCNL Uneba 2023-2025 ha introdotto importanti novità sotto il profilo normativo, mirate a migliorare le condizioni di lavoro e la gestione delle risorse umane nel settore.

    Abolizione del TEP

    Dal 1° febbraio 2025 viene abolito il Trattamento Economico Progressivo (TEP), eliminando il vincolo della maturazione di Rol, scatti di anzianità e quattordicesima mensilità dopo tre anni dall'assunzione. Gli scatti di anzianità saranno ora calcolati direttamente dalla data di assunzione, garantendo maggiore equità per tutti i lavoratori.

    Tempi di Vestizione

    Il nuovo contratto introduce una regolamentazione specifica per il tempo necessario alla vestizione e svestizione, stabilendo un tempo riconosciuto pari a 15 minuti. Questo cambiamento assicura un maggiore rispetto dei diritti dei lavoratori e una migliore organizzazione delle attività lavorative.

    Classificazione del Personale

    La classificazione del personale è stata rivista con l'obiettivo di rendere più chiara e uniforme la distribuzione delle mansioni e delle responsabilità. In particolare:

    – L'educatore viene inquadrato al livello 3S, eliminando le previsioni basate sull'anzianità di servizio.

    – L'Operatore Socio Sanitario (OSS) avrà un inquadramento unico in 4S, eliminando la distinzione tra chi opera con persone autosufficienti o meno.

    – Il 7° livello viene abolito, con il reinquadramento del personale al 6° livello e una nuova riparametrazione degli scatti maturandi.

    Tutela della Maternità

    Il nuovo contratto rafforza le tutele per le lavoratrici in maternità, prevedendo l’integrazione al 100% della retribuzione per il periodo di maternità obbligatoria. Inoltre, per maggiore chiarezza, è stato predisposto un allegato riassuntivo sulla disciplina dei congedi.

    Stabilizzazione del Lavoro

    Per contrastare la precarietà, il contratto introduce una clausola di stabilizzazione elevata al 30%, incentivando l'assunzione a tempo indeterminato.

    Contrasto alle Molestie e alla Violenza di Genere

    Il nuovo CCNL introduce misure specifiche per prevenire molestie e violenze nei luoghi di lavoro. Sono stati sviluppati due articoli dedicati a questa tematica, con l'obiettivo di supportare le vittime e garantire un ambiente di lavoro sicuro.

    Misure di Gradualità

    Per le strutture che potrebbero incontrare difficoltà nell'applicazione immediata del nuovo CCNL, è stata prevista una clausola di gradualità, permettendo un adattamento progressivo senza compromettere la stabilità occupazionale.

    Disponibile qui il testo del ccnl in pdf

    Rinnovo CCNL UNEBA gli aumenti

    Voce Importo Data di Applicazione
    Aumento tabellare – Prima tranche 70€ Ottobre 2024
    Aumento tabellare – Seconda tranche 50€ Luglio 2025
    Aumento tabellare – Terza tranche 25€ Marzo 2026
    Contributo ASI a carico del datore 2€ Gennaio 2026
    Indennità per mancato versamento ASI 21€ (14 mensilità) Gennaio 2025

  • La busta paga

    Festività unione induista Dipavali 2025

    Come noto, i lavoratori di fede diversa da quella cattolica  hanno diritto ad  agevolazioni nell'orario di lavoro per poter fruire delle festività   prescritte dalla propria religione .

    Il principio della non discriminazione per motivi religiosi è contenuto infatti nello Statuto dei lavoratori  e anche nel DLGS 216 2003 che ha recepito la direttiva europea  2000/78 sulla non discriminazione nei luoghi di lavoro 

     A questo fine lo Stato ha stipulato accordi specifici con organizzazioni religiose quali:

    • l 'Unione delle comunita ebraiche italiane  con la legge  101 1989 
    • l'Unione induista italiana  ( L 246 2012) e 
    • l'Istituto Buddista Italiano (L. 103 2016) .

    Su queste basi i datori di lavoro sono tenuti ad accordare al lavoratore che ne faccia richiesta specifici permessi  che parificano il trattamento rispetto alle festività religiose Italiane.

    Data festività Dipavali   2025

    Lo scorso 31 gennaio come previsto dall'art. 25 della legge 31 dicembre 2012, n. 246, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana Sanatana Dharma Samgha, l'Unione Induista  ha comunicato  la data della festivita' induista «Dipavali» al Ministero dell'interno che ne ha dato notizia nella Gazzetta Ufficiale  del 3 febbraio 2024 . 

    La data della festività induista Dipavali  è fissata al 24 ottobre 2025.