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Preposti Sicurezza: è obbligatoria la formazione biennale ?
Nel recente interpello n. 6/2024 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Commissione Interpelli ha chiarito la periodicità obbligatoria della formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che è stata oggetto di modifica con la legge di bilancio 2022.
Formazione preposti sicurezza: interpello ministeriale
L'istanza era stata sollevata dal Consiglio nazionale degli ingegneri, che ha richiesto chiarimenti in merito alla frequenza di aggiornamento della formazione dei preposti. In particolare, il quesito verteva su due opzioni:
- Se la periodicità obbligatoria della formazione di aggiornamento dei preposti debba essere anticipata a due anni, come indicato nel comma 7-ter dell’art. 37 del D.lgs. 81/2008, introdotto con la legge 215 2021 (legge di bilancio 2022) oppure
- se attualmente resti valido l’aggiornamento quinquennale stabilito dall'Accordo Stato-Regioni del 2011, ancora in vigore fino a nuovo provvedimento.
La risposta del Ministero ha chiarito che l'entrata in vigore di tale obbligo è subordinata all'emanazione di un nuovo Accordo Stato-Regioni e alla pubblicazione del relativo provvedimento ministeriale.
Dunque fino all’approvazione del nuovo Accordo, le aziende devono continuare a rispettare l’obbligo quinquennale, mantenendo valide le indicazioni fornite nel 2011.
Non è ancora comunicata una data specifica per l’adozione del nuovo Accordo.
Formazione preposti: gli obblighi in pratica
L’aggiornamento biennale della formazione professionale per i preposti non è ancora obbligatorio . Lo diventerà solo con l’approvazione del nuovo Accordo Stato-Regioni.
Si ricorda che i preposti attualmente devono seguire l’aggiornamento quinquennale previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 2011, che richiede almeno sei ore di formazione.
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ISA contributivi in arrivo
In uno dei decreti approvati dal Governo , n. 160 2024, si introduce nuove misure contro il lavoro sommerso tra cui una importante novità per i contribuenti con partita IVA
Il nuovo decreto legge con misure su lavoro università ricerca per l'attuazione degli obiettivi del PNRR introduce in particolare all'art 1 rubricato "Misure contro il lavoro sommerso" i nuovi Indici sintetici di affidabilità contributiva (Isac), con l'obiettivo di rafforzare il controllo sulla regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali in alcuni settori produttivi e dei servizi . Per l'operatività saranno necessari decreti attuativi del Ministero del lavoro di concerto con quello dell'Economia.
Vediamo qualche dettaglio in più
“ISAC “indici di affidabilità contributiva nel nuovo decreto lavoro
Il meccanismo degli Isac si ispira a quello degli indici di affidabilità fiscale, premiando i contribuenti più virtuosi in relazione agli obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale, con vantaggi come la riduzione dei termini per i controlli.
Il decreto stabilisce che entro la fine del 2025, tramite un decreto del ministro del Lavoro in collaborazione con quello dell'Economia, saranno definiti criteri e modalità di applicazione.
La norma dovrebbe essere applicabile a partire dal 1° gennaio 2026 inizialmente solo nei settori a più alto rischio, come l'alberghiero e la grande distribuzione alimentare.
Prevista poi un'estensione graduale ad altri sei settori entro agosto dello stesso anno.
Gli Isac sono pensati per verificare la congruità della forza lavoro dichiarata dalle imprese e l'aderenza ai contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl) applicati. La loro implementazione sarà seguita da un accordo tra Inps e Sogei per lo sviluppo di ulteriori strumenti tecnologici volti a ridurre l’evasione contributiva.
Incentivi ISI INAIL e premialità per la rete agricola di qualità
Si prevede anche un meccanismo di premialità per le aziende agricole che partecipano ai bandi ISI INAIL con l'obiettivo di rafforzare la rete agricola di qualità. Si ricorda che la Rete agricola di qualità istituita presso l’Inps raccoglie le realtà aziendali che si distinguono per il rispetto della normativa sul lavoro sociale e fiscale
Le nuove norme intendono quindi potenziare gli incentivi per queste aziende inserendo nel bando ISI annuale che finanzia i progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, un avviso loro dedicato.
Decreto-legge lavoro: controlli anche a iscritti alla Lista di conformità
Il decreto legge 160 2024 sempre in tema di lotta al lavoro nero contiene anche una norma di interpretazione autentica dell'articolo 29 comma 8 del DL 192014 relativo alla lista di conformita presso INL che dovrebbe raccogliere i datori di lavoro verso i quali a seguito di ispezioni, non siano emerse violazioni o irregolarità in materia di lavoro e di legislazione sociale, compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Si ricorda che la lista non è ancora operativa perche manca un provvedimento attuativo dell'INL.
Si specifica ora che le aziende iscritte nella lista di conformità Inl non sono escluse in automatico dalle possibilità di verifica degli ispettori ma resta aperta la valutazione degli ispettori caso per caso.
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Decreto PNRR 2024: novità per lavoro, scuola e università
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 2024 il Decreto legge del 28 ottobre 2024 n. 160 contenente misure urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione, per favorire una migliore attuazione del PNRR.
Scarica il testo del Decreto legge del 28 ottobre n. 160
Il testo si articola in diverse aree con l’obiettivo di contrastare il lavoro sommerso, supportare settori in crisi, riformare il reclutamento accademico e rafforzare la promozione degli ITS Academy.
Capo I – Disposizioni in materia di lavoro
Misure di contrasto al lavoro sommerso
- Revisione delle competenze: l’INAIL sostituisce l’ANPAL come ente competente per alcune funzioni, al fine di migliorare il contrasto al lavoro sommerso.
- Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC): dal 2026 verranno introdotti per identificare i datori di lavoro a rischio di evasione contributiva in alcuni settori.
- Portale Nazionale del Sommerso: accesso ampliato alle pubbliche amministrazioni per verifiche e controlli mirati.
Crisi occupazionale nel settore moda
- Sostegno ai lavoratori: viene riconosciuta un’integrazione salariale per i lavoratori dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario. L’integrazione viene erogata direttamente dal datore di lavoro e rimborsata dall’INPS.
Fondo per il pluralismo e innovazione digitale
- Crisi nel settore dell’informazione: una quota del Fondo verrà destinata a misure di supporto per imprese in difficoltà nell’editoria e informazione.
Capo II – Disposizioni per il sistema universitario
Reclutamento del personale docente
- Procedure ASN: ampliamento della tornata ASN (Abilitazione Scientifica Nazionale) con nuovi periodi di presentazione per il personale docente, in linea con gli obiettivi del PNRR.
Consiglio Universitario Nazionale (CUN)
- Proroga mandato: le funzioni dei membri attuali vengono prorogate al 31 luglio 2025 per garantire la continuità delle attività istituzionali.
Alloggi universitari
- Ampliamento e verifica degli interventi: viene introdotta la possibilità di utilizzare beni confiscati alla criminalità organizzata per la realizzazione di alloggi universitari. Il Commissario straordinario è autorizzato a velocizzare le verifiche di avanzamento per raggiungere i target del PNRR.
Campus del Politecnico di Milano
- Interventi strutturali e tecnologici: previsti finanziamenti per il Campus di Bovisa per completare l’ammodernamento, con fondi destinati agli anni 2024 e 2025.
Capo III – Disposizioni in materia di istruzione
Promozione internazionale degli ITS Academy
- Processi di internazionalizzazione: l’iniziativa "Piano Mattei" prevede un investimento per promuovere i percorsi ITS anche all’estero, ampliando così l’offerta formativa.
Supporto al personale scolastico
- Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa: incrementato per supportare il personale coinvolto nelle attività legate al PNRR e alla transizione verso nuovi sistemi di gestione delle pratiche.
Libri di testo per le famiglie meno abbienti
- Incremento fondi: previsti finanziamenti per la fornitura gratuita di libri di testo alle famiglie con minori possibilità economiche, riducendo le barriere all’accesso all’istruzione.
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Buoni pasto anche per i giorni di ferie, dice la Cassazione
La sentenza n. 25840 della Corte di Cassazione del 27 settembre 2024 ha affrontato una questione rilevante relativa al diritto dei lavoratori di ricevere una retribuzione completa durante il periodo di ferie in particolare si ritiene che il buono pasto sia da ricomprendere nel concetto di retribuzione e quindi sia dovuto anche per i giorni di ferie. La decisione con la nuova interpretazione sugli elementi da ricomprendere nella retribuzione ordinaria puo avere un impatto rilevante nei rapporti lavorativi.
Vediamo più in dettaglio.
Buoni pasto nei giorni di ferie: il caso
Il caso in oggetto vedeva coinvolti una S.r.l. e un suo dipendente, che lamentava di non aver percepito durante le ferie una retribuzione equivalente a quella normalmente ricevuta in servizio. Il lavoratore, infatti, contestava l’esclusione di componenti quali
- l'indennità perequativa,
- l’indennità compensativa e
- il ticket-mensa,
che sono normalmente parte del suo compenso.
La Corte d'Appello di Napoli aveva confermato la decisione del Tribunale di Benevento a favore del dipendente, sottolineando come queste indennità siano concepite per bilanciare i disagi legati alle mansioni svolte e debbano quindi essere considerate parte della retribuzione anche in ferie.
Buono pasto nei giorni di ferie: la decisione della Cassazione
La Cassazione, esaminando il caso, ha ribadito l'importanza del diritto europeo in tema di ferie retribuite, richiamando la direttiva 2003/88/CE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Secondo tali principi, il lavoratore ha diritto a percepire una retribuzione ordinaria anche durante le ferie, in modo da non essere dissuaso dal godere del periodo di riposo, necessario per la sua salute e sicurezza.
Nel caso di specie, la Cassazione ha sostenuto che la Corte d'Appello di Napoli aveva correttamente interpretato la normativa interna alla luce di tali disposizioni comunitarie, ritenendo quindi che il compenso delle ferie dovesse includere tutte le indennità legate allo “status” personale e professionale del lavoratore, anche quelle normalmente percepite durante i giorni lavorativi.
Infine, la Cassazione ha respinto il ricorso presentato dall'Ente, confermando la condanna dell'azienda al pagamento delle differenze retributive al lavoratore. La Corte ha inoltre disposto il pagamento delle spese processuali a carico della ricorrente.
La sentenza sottolinea l’importanza di assicurare una retribuzione che non disincentivi il lavoratore dal godere del diritto alle ferie, mantenendo un trattamento economico che rispecchi quello ricevuto durante il servizio attivo.
Il concetto di omnicomprensività della retribuzione
Il concetto di "omnicomprensività della retribuzione" fa riferimento all'inclusione di tutte le componenti retributive, fisse e variabili, che il lavoratore percepisce abitualmente, anche per determinare la retribuzione durante le ferie o periodi di riposo. Secondo questo principio, la retribuzione dovuta durante le ferie non si limita al solo stipendio base, ma deve comprendere anche altre indennità e compensi che riflettono la normale paga del lavoratore, come le indennità di mansione o il ticket mensa, ove rilevanti.
Il concetto è presente all’art. 36 della Costituzione italiana
Tale principio però finora è stato interpretto dalla giurisprudenza in maniera restrittiva affermando che "In tema di retribuzione dovuta al prestatore di lavoro ai fini dei cc.dd. istituti indiretti (mensilità aggiuntive, ferie, malattia ed infortunio), non esiste nel nostro ordinamento "un principio generale ed inderogabile di omnicomprensività", individuabile soltanto nella previsione di specifiche norme di legge o di contratto collettivo".
La magistratura affida dunque alla legge e alla contrattazione collettiva il compito di stabilire quali elementi vanno considerati per il calcolo della retribuzione L’inclusione degli elementi è subordinata alla verifica che tali compensi non siano connessi a specifiche condizioni di presenza o di prestazioni straordinarie. Non devono quindi includersi, di norma, bonus occasionali o straordinari legati a obiettivi personalizzati
Invece recentemente la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha stabilito che, durante le ferie, il lavoratore deve percepire una retribuzione che non differisca significativamente da quella ricevuta nei periodi di attività, per evitare disincentivi al godimento delle ferie, diritto fondamentale per la tutela della salute e sicurezza. Nell causa causa Robinson-Steele (2006), hanno affermato che il diritto alle ferie retribuite implica una "retribuzione normale" anche nel periodo di riposo, senza esclusioni arbitrarie di elementi della retribuzione.
L'applicazione del principio di omnicomprensività ha conseguenze significative per i datori di lavoro, in quanto stabilisce l'obbligo di considerare nel calcolo delle ferie tutte le componenti della retribuzione connesse alla posizione lavorativa abituale del dipendente.
Ciò comporta un’accurata valutazione dei contratti collettivi e delle norme aziendali, che devono rispecchiare la corretta suddivisione delle componenti retributive ordinarie. Il mancato rispetto di questo principio può portare a contenziosi sanzionati con il pagamento delle differenze retributive e delle spese legali.
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Comunicazione redditi autonomi pensionati in scadenza il 31 ottobre
L'INPS ha pubblicato il Messaggio n. 3077 del 19.9.2024 in materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo e sull'obbligo di dichiarazione reddituale.
L'articolo 10 del decreto legislativo 3, n. 503/1992 prevede infatti che i titolari di pensione sono tenuti ad inviare all'ente pensionistico la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente. Il termine è quello previsto per la dichiarazione dei redditi.Quindi i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2023, sono tenuti a dichiarare entro il 31 ottobre 2024 i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2023.
Vediamo di seguito le principali indicazioni dell'INPS sui soggetti obbligati ed esclusi e sulle modalità di invio della dichiarazione. Per utlteriori dettagli si rimanda al testo del Messaggio.
Pensionati esclusi dall’obbligo di dichiarazione reddituale- Soglia redditi esenti 2023
Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:
– i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
– i titolari di pensione di vecchiaia.– i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo,
– i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (cfr. circolare n. 108 del 9.12.2008, p. 2);
– i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
I pensionati che non si trovano nelle condizioni precedenti sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo.
Casi particolari di redditi esenti dal divieto di cumulo
- i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che sarebbero soggetti al divieto, sono esentati qualora abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a 7.383,22 euro.
- i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private non hanno rilievo .
- le indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e
- Le indennità e i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione .
- le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione
- le indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni (cfr. circolare n. 67 del 24 marzo 2000).
- i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite.
Dichiarazione a preventivo
Cumulo pensione e redditi lavoro autonomo: pensionati ex INPGI e lavoratori sportivi
L'inps ricorda anche che dal 1° luglio 2022 le pensioni di invalidità di cui all’art. 8 del Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti (INPGI) sono cumulabili con i redditi da lavoro, pertanto le istruzioni si applicano anche nei confronti dei titolari delle predette pensioni con riferimento alla dichiarazione a preventivo.
Dal 1° luglio 2023 inoltre si applica la riforma del diritto del lavoro sportivo di cui al D.lgs 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modificazioni, anche nel settore del dilettantismo . Pertanto si applicano le istruzioni anche ei confronti dei titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e autonomi, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, che svolgono lavoro sportivo
Dichiarazione reddituale pensioni e lavoro autonomo: come fare
La dichiarazione reddituale può essere resa tramite CAF ed altri soggetti abilitati oppure
- direttamente online sul sito www.inps.it, autenticandosi con SPID , CIE o CNS , SO può accedere ai Servizi on line per il cittadino e selezionare la voce Dichiarazione Reddituale – Red Semplificato (per la dichiarazione RED). Nel successivo pannello occorre scegliere la Campagna di riferimento: nella fattispecie, 2024 ( dichiarazione redditi per l’anno 2023)
- attraverso il Contact Center Multicanale, raggiungibile al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) e al numero 06 164 164 (da rete mobile con costi variabili in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico), sempre previa autenticazione con lidentità digitale .Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20, e il sabato dalle ore 8 alle ore 14 (ora italiana).
REDDITI DA DICHIARARE
I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.
Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.
Le sanzioni previste per la violazione dell’obbligo
Il messaggio ricorda che i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a versare all'Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione stessa.
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Lavoro interinale: le linee guida della Corte UE
Nella sentenza della Corte di giustizia europea 441/23 pubblicata il 24 ottobre 2024 vengono ribaditi principi cardine della normativa europea in materia di lavoro interinale ai quali le discipline nazionali devono adeguarsi ( si tratta del cd . lavoro in somministrazione nella normativa italiana).
In particolare il caso riguardava il licenziamento da una multinazionale del settore informatico di una lavoratrice con contratto di lavoro interinale con una società iberica di fornitura di servizi.
La Corte stabilisce nelle conclusioni che
- La direttiva sul lavoro tramite agenzia interinale si applica a qualsiasi persona o azienda che assume un lavoratore per assegnarlo temporaneamente a un'altra impresa, dove lavorerà sotto la supervisione e direzione di quest'ultima. Questo vale anche se tale persona o azienda non è ufficialmente riconosciuta come agenzia interinale secondo la normativa nazionale, ad esempio, se non ha le necessarie autorizzazioni. (articolo 3(1)(b) della direttiva 2008/104/CE)
- Il concetto di "lavoro interinale" comprende anche la situazione in cui un'azienda assume lavoratori con lo scopo di inviarli temporaneamente a lavorare presso un'altra azienda. In questo caso, l'azienda utilizzatrice (quella che riceve il lavoratore) è responsabile di supervisionare e dirigere il lavoro del lavoratore, definendo cosa deve fare, come deve farlo e assicurandosi che rispetti le regole interne. (articoli 3(1)(b)-(d) della direttiva 2008/104/CE):
- Un lavoratore inviato tramite agenzia interinale deve ricevere, per tutto il periodo in cui lavora presso l'impresa utilizzatrice, uno stipendio almeno pari a quello che avrebbe ricevuto se fosse stato assunto direttamente da quella stessa impresa. (articolo 5(1) della direttiva 2008/104/CE).
Lavoro interinale il caso affrontato dalla Corte UE
Nel caso affrontato una lavoratrice – LM – era stata consulente di vendita per Microsoft, ma impiegata da Leadmarket, un'azienda che aveva stipulato un contratto di fornitura di servizi con Microsoft. Durante la sua gravidanza, Microsoft aveva informato Leadmarket che il loro contratto di fornitura sarebbe terminato, e poco dopo LM è stata licenziata. LM ha fatto ricorso, sostenendo che il suo licenziamento fosse ingiusto e chiedendo che anche Microsoft fosse ritenuta responsabile insieme a Leadmarket.
Il tribunale spagnolo ha riconosciuto che Leadmarket era l'unico responsabile della gestione del contratto di LM, respingendo ogni responsabilità da parte di Microsoft. Tuttavia, LM ha fatto appello, sostenendo che il suo impiego presso Leadmarket fosse in realtà una "cessione" a Microsoft e che, quindi, Microsoft avrebbe dovuto essere considerata responsabile solidalmente per le conseguenze del suo licenziamento.
Il giudice spagnolo ha chiesto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di chiarire alcuni punti, tra cui:
- Applicabilità della direttiva 2008/104: Se la direttiva, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, si applichi anche ad aziende che non sono riconosciute come agenzie interinali secondo la normativa nazionale (ad esempio, perché non hanno le autorizzazioni richieste).
- Definizione del rapporto di lavoro: Se il rapporto tra LM, Leadmarket e Microsoft possa essere considerato un contratto interinale, con Leadmarket come agenzia interinale e Microsoft come impresa utilizzatrice, in base alle modalità di supervisione e direzione del lavoro di LM.
- Retribuzione: Se LM avrebbe dovuto ricevere uno stipendio equivalente a quello che avrebbe percepito se fosse stata assunta direttamente da Microsoft, come previsto dalla direttiva.
- Diritto al reintegro: Se LM, dopo il congedo di maternità, avrebbe diritto a tornare al suo posto di lavoro o in un altro equivalente, anche se tale posizione non esiste più in Leadmarket, e se quindi il suo reintegro dovrebbe avvenire presso Microsoft.
- Solidarietà di responsabilità: Se sia possibile che Microsoft e Leadmarket siano considerate responsabili in solido per il licenziamento di LM, inclusa la reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento delle retribuzioni arretrate.
Il caso poneva quindi questioni importanti sul lavoro tramite agenzia interinale, la supervisione dei lavoratori e i diritti delle lavoratrici in maternità.
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Controllo mail dipendenti: nuove sanzioni dal Garante
Il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter n. 528 del 22 ottobre 2024 informa di un nuovo provvedimento sanzionatorio datato luglio 2024 verso una azienda per violazioni alla privacy dei dipendenti.
Nel provvedimento viene ribadito che il datore di lavoro non può accedere alla posta elettronica dei dipendenti o collaboratori né utilizzare software per effettuare backup dei messaggi. Questa pratica costituisce una violazione delle normative sulla protezione dei dati personali e rappresenta un illecito controllo del lavoratore, vietato dallo Statuto dei lavoratori. Vediamo maggiori dettagli sul caso.
SCARICA QUI IL DOCUMENTO INTEGRALE del Garante privacy
Il caso : divieto di back up mail dipendenti
Il provvedimento nasce dal reclamo di un agente di commercio, il quale ha segnalato che la società per cui lavorava aveva effettuato un backup sistematico della sua email e dei log di accesso al gestionale aziendale durante la collaborazione, usando tali informazioni in un contenzioso.
Il Garante ha inoltre riscontrato che l'informativa fornita ai lavoratori era insufficiente, omettendo dettagli cruciali come la durata della conservazione dei dati e il fatto che fosse possibile il backup dei dati della posta .
La conservazione dei dati per tre anni dopo la cessazione del rapporto è stata considerata sproporzionata rispetto alle finalità dichiarate di garantire la sicurezza della rete e la continuità aziendale. Questo infatti ha permesso alla società di monitorare dettagliatamente l'attività del collaboratore, violando il divieto di controllo illecito. Inoltre, l'uso dei dati in tribunale è stato considerato illecito, poiché il trattamento dei dati deve riguardare contenziosi già esistenti e non ipotesi future.
Il Garante ha dunque inflitto una sanzione amministrativa alla società e vietato l'uso futuro del software per il backup delle email.