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Nuove sanzioni lavoro irregolare sui rapporti iniziati dal 2 marzo 2024
Il 18 giugno 2024, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito, tramite la nota 1091/2024, le nuove sanzioni previste dal decreto legge 19/2024 per contrastare il lavoro irregolare negli appalti.
Con la recente nota 1156 del 26 giugno 2024 l'Inl ha precisato le tempistiche dell'applicazione delle nuove sanzioni e ha aggiornato il compendio generale.
Vediamo nei paragrafi seguenti con gli esempi forniti e una tabella di riepilogo.
Le sanzioni 2024 aggiornate
Dal 2 marzo 2024, nei casi di appalto e distacco senza requisiti di legittimità, sia l'utilizzatore sia il somministratore saranno puniti con arresto fino a un mese o un'ammenda di 60 euro per ogni lavoratore e per ogni giorno di lavoro. Tuttavia, in fase di applicazione, tale ammenda diventa 72 euro, a causa dell'aumento del 20% previsto dalla legge 145/2018. Il decreto legge 19/2024 ha incrementato del 30% le sanzioni per il lavoro nero, confermando comunque l'aumento del 20% per le violazioni previste dall'articolo 18 del Dlgs 276/2003.
Di conseguenza, per la somministrazione non autorizzata e gli appalti e distacchi illeciti, la sanzione è di 72 euro per ogni lavoratore e per ogni giorno di lavoro.
Ad esempio, in un appalto illecito con 3 lavoratori per 10 giorni, la sanzione sarà di 2.160 euro: 60x3x10 = 1.800 euro, aumentati del 20% come previsto dall'art. 1, comma 445 della legge 145/2018. Questo aumento si applica anche alle nuove sanzioni previste dal decreto legge 19/2024. In caso di appalto non genuino, punito con arresto o ammenda, il personale ispettivo può imporre una prescrizione obbligatoria per sanare l'irregolarità, con una sanzione ridotta a un quarto del massimo (18 euro invece di 72).
Il legislatore ha stabilito che la sanzione non può essere inferiore a 5.000 né superiore a 50.000 euro. Se l'importo calcolato è inferiore a 5.000 euro, verrà applicata questa soglia, riducibile a un quarto (1.250 euro) in caso di ottemperanza alla prescrizione.
Sanzioni con recidiva e aggravanti per Minori
La circolare INL 1091 del 18 giugno 2024 tratta anche il tema della recidiva e delle aggravanti in caso di sfruttamento dei minori.
L' Ispettorato nazionale del lavoro sottolinea che il tema della recidiva riferito alle violazioni di cui al nuovo art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003 vede la parziale sovrapposizione di diverse disposizioni normative, ovvero:
da un lato la perdurante vigenza dell’art. 1, comma 445 lett. e), L. n. 145/2018, secondo cui “le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti”.
Dall’altro lato, il D.L. n. 19/2024 ha introdotto all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003 un nuovo comma 5-quater, secondo il quale “gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni
penali per i medesimi illeciti”.
Pertanto, in presenza di una recidiva "semplice", le sanzioni aumenteranno del 40%, mentre per una recidiva "specifica" (ossia per lo stesso tipo di illecito), le sanzioni saranno incrementate cumulativamente del 60% (20% + 40%).
Aggravanti per Minori:
Nel caso di sfruttamento di minori, la pena prevista è l'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda aumentata fino al sestuplo. Le nuove disposizioni confermano che in presenza di aggravanti per sfruttamento di minori, si applicheranno sia la pena detentiva sia quella pecuniaria, aumentata fino al sestuplo della sanzione base (incluso l'aumento del 20% per le sanzioni previste dall'art. 18 del Dlgs 276/2003).
Tabella delle Sanzioni
Violazione Sanzione per ogni lavoratore e giorno di lavoro Sanzione con aumento del 20% (art. 1, comma 445) Appalto e distacco senza requisiti di legittimità 60 euro 72 euro Somministrazione non autorizzata 60 euro 72 euro Ammenda per sanare il reato in via amministrativa 1/4 del massimo dell’ammenda (18 euro) 1/4 del massimo dell’ammenda (18 euro) Sanzione minima non riducibile 5.000 euro 5.000 euro Sanzione massima non riducibile 50.000 euro 50.000 euro Recidiva semplice (aumento del 40%) 60 euro 84 euro Recidiva specifica (aumento del 60%) 60 euro 96 euro Nota Ispettorato 1156 del 29 giugno 2024
Con la nota 1156 del 26 giugno 2024 l'ispettorato ha chiarito ulteriormente le modalità di applicazione delle nuove sanzioni, fornendo un compendio aggiornato.
Si precisa che l'impiego di lavoratori subordinati senza la comunicazione preventiva dell'instaurazione del rapporto di lavoro al centro per l'impiego configura un illecito omissivo istantaneo con effetti permanenti.
Questo significa che l'infrazione avviene nel momento in cui il datore di lavoro non effettua la comunicazione di assunzione, e non alla cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, si applica la normativa vigente al momento dell'inizio del rapporto di lavoro, secondo il principio del tempus regit actum.
L’Ispettorato del lavoro, con la nota 1156/2024, ha rivisto l'orientamento fornito dal Ministero del Lavoro (nota 26/2015), aderendo alle più recenti sentenze della Cassazione (25037/2020; 35978/2021; 10746/2023). Di conseguenza, l'illecito è considerato istantaneo con effetti permanenti, realizzandosi nel momento in cui non viene effettuata la comunicazione di assunzione entro il termine previsto.
Questo comporta l'applicabilità della maggiorazione delle sanzioni prevista dal Decreto Legge 19/2024 solo per i rapporti di lavoro irregolari iniziati dal 2 marzo 2024, data di entrata in vigore del decreto.
Lavoro sommerso: altre novità della nota 1156 2024
Si segnalano inoltre le seguenti modifiche:
- sulla competenza territoriale ad adottare l'ordinanza ingiunzione nei casi di dissociazione tra sede legale (luogo di consumazione dell'illecito) e unità produttiva (luogo di accertamento dell'illecito), il personale ispettivo deve trasmettere il rapporto all'Ispettorato territoriale nel cui ambito è ubicata la sede legale, per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione.
- per il lavoro occasionale agricolo a tempo determinato (LOAgri), l'art. 29, comma 6, del D.L. n. 19/2024 ha modificato l'art. 1, comma 354, della L. n. 197/2022 chiarendo che, nelle ipotesi in cui sia omessa la comunicazione di instaurazione del rapporto, sarà applicabile la maxisanzione per lavoro sommerso,
Nel compendio sono stati aggiornati infine i paragrafi riguardanti la regolarizzazione dei lavoratori ancora in forza all'atto dell'accesso ispettivo, l'assorbimento di altre sanzioni contestuali alla maxisanzione, il settore marittimo, il contratto di prestazione occasionale ex art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 e il tirocinio.
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Conguaglio prepensionamenti nel portale Prestazioni Esodo
L'INPS ha pubblicato il 4 luglio 2024 il messaggio 2504/2024 con istruzioni riguardanti la gestione dei conguagli per le prestazioni di accompagnamento a pensione finanziate dai datori di lavoro. Le aziende che hanno utilizzato:
- gli assegni dei fondi di solidarietà,
- isopensione o
- contratto di espansione possono verificare eventuali importi a debito o a credito tramite il "Portale Prestazioni esodo",
a norma dell’articolo 1, comma 235, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativa agli assegni straordinari erogati dai Fondi di solidarietà e dell’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, hanno infatti potuto chiedere che il finanziamento degli assegni di esodo a loro carico venisse ridotto di un importo calcolato in percentuale rispetto alla NASpI cui il lavoratore avrebbe avuto diritto , e della relativa contribuzione.
Gli importi delle citate riduzioni, riconosciuti per la durata prevista da ciascuna norma a titolo di “sconto” , sono stati ora oggetto di verifica e ricalcolo da parte dell'INPS.
Inoltre il “Portale Prestazioni esodo” è stato implementato con nuove funzionalità per la richiesta o il rimborso ai datori di lavoro esodanti interessati dall’eventuale conguaglio, a debito o a credito, qualora l’importo complessivamente riconosciuto non coincida con quello teoricamente spettante.
Vediamo di seguito alcune indicazioni, rimandando al testo del messaggio per i dettagli sui calcoli per ciascuna indennità.
Conguaglio prepensionamenti istruzioni INPS
Il messaggio di istruzioni precisa in particolare che:
- i benefici legati agli assegni straordinari sono stati inizialmente calcolati teoricamente sulla base del valore massimo della NASpI. Successivamente, un ricalcolo ha stabilito il valore effettivo della NASpI, con il conguaglio risultante pubblicato sul portale.
- Per i contratti di espansione attivabili fino alla fine del 2023, il conguaglio varia a seconda delle modalità di pagamento del prepensionamento (rateizzato, fideiussoria o anticipato).
- I datori di lavoro che hanno optato per il pagamento anticipato in unica soluzione per isopensioni e contratti di espansione vedranno il conguaglio calcolato alla scadenza dell’ultimo esodato. Questo include l’assegno di accompagnamento definitivo oltre al valore della NASpI .
Conguagli prepensionamenti: la comunicazione da INPS alle aziende
Nel “Portale Prestazioni esodo” – “Sezione Pagamenti” > “Archivio Conguagli” – è pubblicato il conguaglio relativo a ciascun datore di lavoro interessato alla riduzione , per la verifica per ogni lavoratore le riduzioni massime applicate sulle provviste mensili nel corso dell’erogazione dell’assegno e quelle teoricamente spettanti sia a titolo di prestazione che a titolo di contribuzione correlata.
La pubblicazione del conguaglio viene comunicata al datore di lavoro tramite posta elettronica certificata (PEC) e tramite le caselle di posta elettronica dei referenti aziendali accreditati nel “Portale Prestazioni esodo”.
Nel caso in cui il datore di lavoro non disponga più delle necessarie autorizzazioni per accedere al “Portale Prestazioni esodo” può richiedere una nuova autorizzazione trasmettendo il modello di abilitazione ai servizi telematici (mod.AA02) alla casella dedicata: [email protected].
Il messaggio precisa che la medesima comunicazione viene inviata, per conoscenza, alla Struttura INPS territorialmente competente
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Carta Blu 2024 lavoro qualificato: nuovo modulo di domanda
Il 19 giugno 2024, il portale integrazionemigranti.gov.it ha annunciato l'aggiornamento del modulo per richiedere la Carta Blu UE, a seguito della pubblicazione del Decreto Legislativo 18 ottobre 2023 n. 152.
Il modulo deve essere presentato dal datore di lavoro attraverso il Portale Servizi del Ministero dell’Interno, sezione Sportello Unico Immigrazione
Si ricorda che il 28 marzo 2024 era stata pubblicata la circolare interministeriale di chiarimenti sul decreto . Veniva sottolineato in particolare che il titolare di Carta blu UE, pur beneficiando di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani, per i primi dodici mesi di soggiorno sul territorio nazionale può esercitare esclusivamente l’attività lavorativa altamente qualificata per la quale è stato autorizzato.
Scarica qui il testo integrale della circolare
I requisiti per il lavoro altamente qualificato degli stranieri in Italia
Il decreto 152 attua la Direttiva UE 2021/1883, introducendo nuove condizioni di ingresso e soggiorno per i cittadini di paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati in Europa. Questi cambiamenti mirano a rendere più attraente ed efficace il regime di ingresso per tali lavoratori, favorendo una maggiore mobilità all'interno dell'Unione Europea.
In merito ai requisiti di ingresso si specifica che i lavoratori stranieri devono essere in possesso in via alternativa:
- a) del titolo di istruzione superiore di livello terziario o di una qualificazione professionale di livello post secondario, rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale;
- b) dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 206/2007 limitatamente all’ esercizio di professioni regolamentate;
- c) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante;
- d) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente, acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
La normativa relativa alla Carta blu UE si applica agli stranieri:
– residenti in uno Stato terzo;
– regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, compresi i lavoratori stagionali, i beneficiari di protezione internazionale, i titolari di un permesso di soggiorno per ricerca e titolari di un permesso di soggiorno ICT nell'ambito di trasferimenti intra-societari
– soggiornanti in altro Stato membro;
– titolari della Carta blu UE rilasciata in un altro Stato membro.
Restano esclusi gli stranieri:
– che soggiornano a titolo di protezione temporanea, per cure mediche o con permessi di soggiorno per protezione sociale, vittime di violenza domestica, calamità, sfruttamento lavorativo, atti di particolare valore civile o hanno fatto richiesta.
– che soggiornano in quanto richiedenti la protezione internazionale, e sono ancora in attesa di una decisione definitiva;
– che chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori, ai sensi dell'articolo
27-ter del T.U.I.;
– che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
– che fanno ingresso in uno Stato membro in virtu' di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiornotemporaneo di determinate categorie di persone
– che soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lett. a), g), e i) del T.U.I.,
– che in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione;
– destinatari di un provvedimento di espulsione, anche se sospeso
Carta BLU 2024 domanda e allegati
La domanda (Modulo BC) del datore di lavoro, va presentata al competente Sportello Unico per l’Immigrazione con i seguenti allegati:
- documento di verifica di non disponibilità di figure nel territorio nazionale
- documento di identità
- proposta di lavoro vincolante di durata almeno pari a sei mesi
- documenti circa la sistemazione alloggiativa,
- proposta di contratto di soggiorno, mpegno a comunicare variazioni,
- asseverazione di cui all'articolo 24-bis comma 2 1 del T.U.I. e
- dettaglio retribuzione prevista non inferiore a quella prevista dai ccnl
La documentazione relativa a titoli di studio e esperienze professionali conseguite nel paese di origine deve essere tradotta e asseverata come conforme all'originale nelle forme previste per legge.
Le domande saranno presentate al competente Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo sul sito
https://portaleservizi.dlci.interno.it/ autenticandosi con identità SPID o CIE.
Eseguito l’accesso nell’area di Richiesta Moduli va selezionato il modulo di richiesta Nullaosta al lavoro per il rilascio della Carta Blu Ue (Modulo BC).
ATTENZIONE Per le domande di Carta blu Ue è ammessa anche la trasmissione da parte delle Agenzie di somministrazione .
Carta BLU UE tempi di risposta e procedura
Lo Sportello Unico per l'Immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro, non oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero comunica
al datore di lavoro il rigetto della stessa.
Entro 8 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore dovrà recarsi presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione con il datore di lavoro per la firma del contratto di soggiorno e successivamente presentare domanda di permesso di soggiorno alla Questura competente.
Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il lavoratore straniero altamente qualificato, che ha fatto ingresso sul territorio nazionale dopo il rilascio del nulla osta al lavoro e del visto di ingresso, può svolgere immediatamente attività lavorativa, previa comunicazione obbligatoria (Mod. UNILAV) da parte del datore di lavoro
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Assunzione agevolata beneficiari Reddito di cittadinanza: le istruzioni
La legge di Bilancio 2023, nell'articolo 1, comma 294, aveva confermato l'incentivo per i datori di lavoro privati che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, assumessero beneficiari del reddito di cittadinanza con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Le istruzioni operative INPS arrivano finalmente con la circolare 75 del 28 giugno 2024.
Vediamo di seguito le principali indicazioni .
Assunzione agevolata beneficiari RDC con esonero contributivo 2023/24
Va ricordato innanzitutto che l'incentivo consiste nell'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL, con un limite massimo di 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato mensilmente
Questa esenzione contributiva è applicabile anche alle trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nello stesso periodo. Tuttavia, l'esonero è alternativo a quello previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 .
L'efficacia della misura era subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, che è stata ottenuta il 31 ottobre 2023 e successivamente prorogata al 30 giugno 2024.
ATTENZIONE : non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
– i premi e i contributi dovuti all’INAIL
– il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
– il contributo, ove dovuto, ai Fondi di Solidarietà
– il contributo previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Sono, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle volte ad apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
Assunzione agevolata beneficiari RDC le condizioni
L'incentivo si applica esclusivamente alle assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di beneficiari del reddito di cittadinanza
L'accesso all'incentivo è riservato ai datori di lavoro privati, inclusi quelli del settore agricolo, ma esclusi quelli della pubblica amministrazione
- Non è applicabile ai rapporti di lavoro domestico.
- Non si estende ai rapporti di lavoro intermittente o occasionale.
- Non è disponibile per i contratti di apprendistato, dato che questi già beneficiano di aliquote previdenziali ridotte(circolare 75).
L'incentivo è applicabile anche ai contratti part-time e ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
Esonero contributivo per RDC: Esposizione Uniemens non agricoli
i datori di lavoro non agricoli che intendono fruire dell’esonero , devono esporre i lavoratori per i quali spetta valorizzando nell’elemento <Contributo> la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese di riferimento.
Per esporre il beneficio in oggetto dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione della circolare (quindi da luglio 2024) , devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
- – nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “ERCI”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- – nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.
Si sottolinea che la sezione “InfoAggcausaliContrib” deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (da gennaio 2023 a giugno 2024), deve essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2024.
Esonero contributivo per RDC: Esposizione Uniemens Posagri
I datori di lavoro agricoli che intendono fruire dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 294, della legge n. 197/2022, devono valorizzare, a partire dalla competenza di luglio 2024, in <DenunciaAgriIndividuale>, nell’elemento <DatiAgriRetribuzione>, gli elementi di seguito specificati:
- – in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
- – in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione “CL”, che assume il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Per dichiarare l’importo dell’esonero spettante relativamente alle competenze pregresse, da gennaio 2023 a giugno 2024, devono essere valorizzati i seguenti elementi:
- – in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
- – in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice agevolazione “CK”, che assume il significato di “Recupero arretrati CodAgio “CL” Esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- – in <Retribuzione> l’importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi.
Il codice agevolazione “CK” deve essere essere utilizzato, per conguagliare l’importo dell’esonero spettante rispetto ai periodi pregressi, esclusivamente nella competenza di luglio 2024 inviata entro il terzo periodo di trasmissione 2024 (entro 30 novembre 2024).
Per ulteriori dettagli anche per i flussi POSPA consultare la circolare 75 2024.
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Pensione di reversibilità: a chi spetta?
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con ordinanza 22 maggio 2024, n. 14287 ha ribadito un orientamento consolidato in tema di Pensione di reversibilità e in particolare sulla ulteriore attribuzione ai superstiti in caso di decesso del titolare della reversibilità.
Nello specifico si afferma che la pensione di reversibilità di cui all’art. 22, l. n. 903/65 opera a favore dei superstiti del titolare di pensione ( coniuge e figli a minori o disabili carico ma è escluso che , alla morte del titolare di pensione di riversibilità, detta pensione venga ulteriormente attribuita ai superstiti di questo.
Il diritto alla pensione di reversibilità in sostanza si applica una sola volta, quando derivante dal decesso di chi beneficiasse di pensione diretta.
Pensione di reversibilità: quali superstiti hanno diritto?
Giova ricordare piu in particolare che per l’art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903, il diritto a pensione di riversibilità spetta, alla morte del pensionato o dell’assicurato, “iure proprio”,:
- al coniuge e
- ai figli minorenni, in ragione dei rapporti con il defunto e della situazione in cui si trova al momento del decesso di quest’ultimo e
- ai figli superstiti maggiorenni se riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest’ultimo.
Non può comunque, il diritto a pensione di reversibilità essere ulteriormente attribuito ai superstiti di questo.
Pensione di reversibilità solo per i figli disabili a carico
Con l'ordinanza 33580 del 1 dicembre 2023 la Corte di cassazione aveva riaffermato che la pensione di reversibilità spetta al figlio superstite solo se risultava a carico del padre poi defunto, anche nel caso si tratti di soggetto disabile.
Il caso riguardava un soggetto disabile che aveva ottenuto dalla Corte d’appello di Messina, in riforma della sentenza di primo grado , il diritto alla reversibilità della pensione goduta in vita dal defunto padre.
La Corte aveva motivato la decisione sulla base della consulenza tecnica che aveva accertato l’inabilità del figlio allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa. e aveva anche confermato che non si era verificata la prescrizione decennale del diritto, in quanto vi era stata interruzione della prescrizione mediante domanda amministrativa. Condannava quindi l’Inps al pagamento dei ratei di pensione a decorrere dalla morte del padre.
Nel ricorso in Cassazione l’Inps evidenziava che la Corte di appello non aveva accertato un requisito costitutivo del diritto, ovvero la vivenza del figlio a carico del padre.
Inoltre l'istituto riaffermava che i ratei di pensione antecedenti la domanda amministrativa andavano comunque considerati prescritti.
La cassazione accogli entrambi i motivi di ricorso dell'INPS in quanto :
- dalla sentenza emerge che nessun accertamento è stato compiuto dalla Corte in ordine alla sussistenza del requisito della vivenza a carico del padre, quando questi era ancora in vita; requisito che si pone quale fatto costitutivo del diritto alla pensione di reversibilità (Cass.9237/18), Questa mancanza costituisce una errata applicazione di legge,
- In tema di prescrizione, anche riconoscendo l' atto interruttivo costituito dalla proposizione della domanda amministrativa, la sentenza ha violato l’art. 2946 c.c. nel momento in cui ha escluso tout court il maturarsi della prescrizione, facendo decorrere il diritto dalla morte del padre, senza accertare se, anteriormente all’atto interruttivo, fosse passato o meno oltre un decennio dalla data di decorrenza del diritto.
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DURC: al via la piattaforma Vera per la certificazione contributiva
Disponibile la nuova piattaforma VERA per la certificazione dei debiti contributivi a uso di aziende e professionisti intermediari . presentata il 25 giugno dall'INPS in un webinar a seguito della collaborazione con il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro.
La piattaforma VeRA è stata sviluppata conformemente alle normative vigenti sulla procedura di composizione negoziata (DL 118/2021), che prevede:
- la certificazione dei debiti e
- la nomina di un esperto indipendente per l'imprenditore in difficoltà.
La piattaforma ha l'obiettivo di semplificare e mantenere la regolarità contributiva delle imprese, facilitando il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e migliorando la gestione delle pratiche amministrative connesse.
Il presidente dei consulenti del lavoro De Luca ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto , affermando «Per il Durc esiste un prima e un dopo rispetto al 20 giugno 2024 perché la procedura VeRA stravolgerà i rapporti con l'Istituto, a partire da quelli informatici.
Da quel documento, che è fondamentale per l'incasso di crediti o la partecipazione a gare d'appalto, dipende a volte l'esistenza di un'azienda. Poter capire con tempestività eventuali criticità o motivi bloccanti, talvolta legati banalmente a un pagamento non correttamente associato alla partita di debito, permetterà di anticipare la risoluzione delle criticità ed evitare che il documento non sia rilasciato, con una maggiore fluidità dei rapporti di lavoro.Più certezze, quindi, e maggiori garanzie».
Principali funzionalità di VeRA per la certificazione dei debiti
Le funzioni principali della piattaforma, attualmente raggiungibile sul sito www.inps.it digitando nella Ricerca "VeRA" sono:
Verifica Regolarità Aziendale (VE.R.A):
Offre in tempo reale una panoramica delle esposizioni debitorie del contribuente, organizzate per gestione previdenziale.
Permette di identificare e risolvere rapidamente le irregolarità contributive.
Simulazione DURC (Simula DURC):
Consente di visualizzare potenziali anomalie che potrebbero influenzare negativamente l'esito del DURC.
Aiuta i consulenti del lavoro a prevenire esiti negativi del DURC, migliorando l'efficienza e l'operatività aziendale.
Vantaggi della piattaforma VeRA
Semplicità e flessibilità: Le procedure sono progettate per essere più flessibili e rispondere meglio alle esigenze di intermediari e aziende.
Intervento rapido: La piattaforma permette di identificare e risolvere prontamente le criticità prima che diventino problematiche maggiori.
Flusso di lavoro migliorato: Agevola la gestione degli studi professionali e migliora la fluidità dei rapporti di lavoro.
Precisione e sicurezza: Fornisce certezze e garanzie riguardo alla regolarità contributiva, essenziale per l'incasso di crediti e la partecipazione a gare d'appalto.
Utilizzo
Gli utenti possono accedere alla piattaforma tramite il portale istituzionale dell'INPS cercando sul motore di ricerca "VeRA".
La piattaforma funziona come un "armadio proattivo" ha affermato il direttore generale vicario di INPS , dove ogni "cassetto" rappresenta una diversa gestione, facilitando l'intervento dei consulenti del lavoro delegati.
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Quattordicesima 2024 Pensionati: importi e novità
Con il messaggio 2361 del 25 giugno INPS comunica che come di consueto con la mensilità di luglio 2024 l’Istituto provvede a erogare la somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima e chiarisce le modalita la tempistica in casi particolar, i come fare domanda per chi non la riceve e ritiene di averne diritto . Viene inoltre fornita la tabella dei limiti reddituali e relativi importi.
Vengono inoltre fornite le istruzioni contabili agli uffici.
Vediamo le indicazioni principali.
Requisiti reddituali per l’anno 2024
Il messaggio INPS precisa che per l’anno 2024 devono essere valutati i seguenti redditi:
- in caso di prima concessione, tutti i redditi rilevanti posseduti dal soggetto nell’anno 2024 (rientrano coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva);
- nel caso di concessione successiva alla prima:
- – i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, conseguiti nel 2024;
- – i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2023.
Per i redditi diversi da quelli da prestazione, in assenza delle informazioni relative agli anni 2024 o 2023, per le pensioni dei sistemi integrati sono stati presi in considerazione i redditi disponibili degli anni precedenti, risalendo fino all’anno 2020.
Di seguito la tabella dei limiti reddituali e relativi importi tenendo conto che il Trattamento minimo 2024 è pari a € 598,61 (T.M. annuale € 7.781,93):
Anni di contribuzione
T.M. annuo x 1,5 (tabella A)
T.M. annuo x 2 (tabella B)
Lavoratori dipendenti
Lavoratori autonomi
Fino a € 11.672,90
Tra € 11.672,91
E € 11.773,89
Tra € 11.773,90
E € 15.563,86
Oltre € 15.563,86
< 15 anni
(< 780 ctr.)
< 18 anni
(< 936 ctr.)
€ 437,00
Max € 12.109,90
€ 336,00
Max € 15.899,86
Lavoratori dipendenti
Lavoratori autonomi
Fino a € 11.672,90
Tra € 11.672,91
E € 11.798,89
Tra € 11.798,90
E € 15.563,86
Oltre € 15.563,86
> 15 < 25 anni
(> 781 < 1.300 ctr.)
> 18 < 28 anni
(> 937 < 1.456 ctr.)
€ 546,00
Max € 12.218,90
€ 420,00
Max € 15.983,86
Lavoratori dipendenti
Lavoratori autonomi
Fino a € 11.672,90
Tra € 11.672,91
E € 11.823,89
Tra € 11.823,90
E € 15.563,86
Oltre € 15.563,86
> 25 anni
(> 1.301 ctr.)
> 28 anni
(> 1.457 ctr.)
€ 655,00
Max € 12.327,90
€ 504,00
Max € 16.067,86
Quattordicesima pensione 2024 quando viene erogata – domanda
La corresponsione della quattordicesima è effettuata d’ufficio con il rateo di luglio per i soggetti per i quali l'istituto è in possesso di tutti i dati reddituali utili
Per chi invece:
- perfeziona il requisito anagrafico richiesto
- dal 1° agosto 2024 (pensioni gestite nei sistemi integrati) o
- dal 1° luglio 2024 (pensioni gestite nei sistemi proprietari della Gestione pubblica ed ex INPGI 1) al 31 dicembre 2024, e
- ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2024, che rientrano nei limiti previsti,
la quattordicesima è, come di consueto, attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2024.
Coloro che non ricevono la quattordicesima, ma ritengono comunque di averne diritto, devono presentare apposita domanda di ricostituzione online, denominata “RICOSTITUZIONE REDDITUALE PER QUATTORDICESIMA”, accedendo al sito istituzionale dell'INPS con la propria identità digitale (SPID – Sistema pubblico di Identità Digitale – almeno di II livello, CNS – Carta Nazionale dei Servizi o CIE – Carta di identità elettronica 3.0 – o eIDAS).
In alternativa, è possibile rivolgersi agli Istituti di Patronato che assicurano assistenza gratuita.