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Medici ed esperti radioprotezione: applicativo online dal 27 marzo
Pubblicato il 20 marzo sul sito del Ministero del lavoro il decreto direttoriale del 19.3.2024 che annuncia l'avvio , a partire dal 27 marzo del nuovo applicativo “Abilitazione medici ed esperti” per la presentazione delle domande di partecipazione agli esami di abilitazione per l’iscrizione negli elenchi nominativi dei medici autorizzati e degli esperti di radioprotezione.
La nuova procedura fa parte del processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione per la semplificazione degli adempimenti
Vediamo di seguito alcuni dettagli sulle modalità di accesso e di presentazione delle domande
Applicativo abilitazione medici ed esperti radioprotezione istruzioni
All’applicativo si accede previa autenticazione tramite identità digitale, attraverso la pagina “cliclavoro” del sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Le istruzioni complete sono disponibili nei manuali utenti visibili all’interno dell’applicativo.
L’utente/istante puo inviare una sola domanda di ammissione agli esami di abilitazione per l’iscrizione negli elenchi nominativi dei medici autorizzati e degli esperti di radioprotezione, . Le scadenze e i titoli per essere ammessi sono stati indicati rispettivamente:
- dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’università e della ricerca, del 4 maggio 2022 per i medici autorizzati,
- e dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute del 9 agosto 2022 per gli esperti .
Il decreto prevede che dopo l'istruttoria il ministero possa richiedere documentazione ulteriore
Elenco medici ed esperti radioprotezione: le domande
L’applicativo “Abilitazione medici ed esperti” è articolato in sezioni, la cui compilazione consente al candidato/istante di comunicare all’Amministrazione le necessarie informazioni per l’inoltro della domanda. Le istruzioni per l’inserimento dei dati richiesti sono fornite dal “Manuale utente
Si segnala in particolare che :
– nella sezione “Dati personali” alcuni campi saranno automaticamente compilati a seguito dell’autenticazione tramite identità digitale;
– la sezione “Dichiarazioni” è dedicata all’indicazione del possesso dei titoli di studio, all’inserimento di ulteriori qualifiche e alla compilazione delle dichiarazioni previste.
– la sezione “Documenti da allegare” consente il caricamento degli allegati richiesti;
– la sezione “Pagamenti” permette di effettuare il pagamento delle spese necessarie all’invio della domanda, selezionando la voce “Effettua il pagamento con PagoPA”. Non è più necessario allegare alla domanda copia della ricevuta di avvenuto pagamento della tassa di partecipazione agli esami.
Gli eventuali quesiti di natura tecnica devono essere inoltrati al canale di assistenza URP Online (Ufficio Relazioni con il Pubblico), al seguente link https://www.urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case?language=it.
Eventuali quesiti di natura normativa possono invece essere inviati all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected]
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Indirizzi PEC INPS per gli atti giudiziari
Con un comunicato stampa INPS ha reso noto che a partire dall’8 marzo , la notificazione all’INPS degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, va effettuata, a tutti gli effetti, SOLO o ai nuovi indirizzi PEC indicati nell’elenco previsto dall’articolo 6-ter (Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni – IPA) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel caso in cui sia stabilito l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso degli organi o articolazioni, anche territoriali.
Elenco indirizzi PEC INPS per atti giudiziari
Gli indirizzi di posta elettronica certificata della Direzione Generale ([email protected]), di tutte le Direzioni provinciali, Filiali metropolitane e Agenzie territoriali legittimate alla ricezione delle notifiche degli atti giudiziari (come da allegato), sono stati iscritti nel Registro PP.AA. del Ministero della Giustizia, e dedicati esclusivamente alla ricezione degli atti giudiziari, come previsto dall’art.16, commi 12 e ss., del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, conv. dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 28 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120.
L'elenco degli indirizzi PEC è disponibile a questo link
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Cassa integrazione 2024 cooperative portuali: nuovi codici e istruzioni
Con il messaggio 1167 2024 INPS completa le istruzioni sui trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria e di Fondi di solidarietà bilaterali, per le cooperative di lavoro che svolgono attività di fornitura di lavoro temporaneo portuale, a seguito delle modifiche apportate con la legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla normativa , illustrate con la circolare n. 101 del 12 dicembre 2023.
Anche questi datori di lavoro con mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento e – non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS) rientrano dal 1 gennaio 2022 nella disciplina in materia di CIGS e, conseguentemente, sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento per i lavoratori dipendenti, siano essi soci lavoratori subordinati o lavoratori subordinati non soci, esclusi i dirigenti.
Dal periodo di competenza gennaio 2024, successivo alla pubblicazione della citata circolare n. 101/2023, la procedura di calcolo è stata aggiornata in questo senso. Nel messaggio l'istituto chiarisce l’assetto assicurativo e contributivo relativo alle citate cooperative, attualmente contraddistinte dal codice di autorizzazione “4B”, e illustra i nuovi codici di autorizzazione che saranno utilizzati da aprile 2024.
Cooperative portuali obblighi FIS e CIGS
CONTRIBUTO FIS
I messaggio ricorda che ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 148/2015, le società cooperative contrassegnate dal codice di autorizzazione “4B”, se non coperte dalle tutele dei Fondi di solidarietà rientrano, a prescindere dal requisito dimensionale, nell’ambito di applicazione del FIS e sono quindi assoggettati all’obbligo di versamento della contribuzione ordinaria al FIS, per tutti i dipendenti tranne i dirigenti.
Il contributo è pari
- allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e
- allo 0,80%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Le aliquote sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, di due terzi e di un terzo e sono calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali
CONTRIBUTO CIGS
Alle stesse società è applicabile la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e dei relativi obblighi contributivi, i solo per i relazione ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.
I contributo ordinario da versare è pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (sia per i lavoratori soci che per i lavoratori non soci.
Cooperative portuali : nuovi codici e regolarizzazione 2024
Sulle matricole contributive viene eliminato a livello centrale il codice di autorizzazione “4B” e, contestualmente, vengono assegnati i codici di autorizzazione “4A” e “0J”.
A decorrere dal periodo di competenza “aprile 2024” la procedura di calcolo è viene aggiornata
La regolarizzazione del periodo da gennaio 2024 a marzo 2024 va effettuata nei flussi Uniemens di competenza di aprile 2024, maggio 2024 e giugno 2024. viene precisato che
"Ai fini del versamento del contributo FIS (0,50% o 0,80%) e del contributo CIGS (0,90%) per i lavoratori soci e del versamento del contributo FIS (0,50% o 0,80%) e del recupero della contribuzione CIGO (1,70% o 2%) per i lavoratori non soci relativo alle mensilità di competenza da gennaio 2024 a marzo 2024, i datori di lavoro devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
- – nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore:
– M032”, già in uso, avente il significato di “Versamento contributo CIGS”;
“M039”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo FIS aziende fino a 5 dipendenti”;
“M052”, di nuova istituzione, avente il significato di “Versamento contributo FIS aziende più 5 dipendenti”;
“L121”, di nuova istituzione, avente il significato di “Recupero contribuzione CIGO”;
- – nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito per il codice già in uso “M032”, l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, mentre per i codici di nuova istituzione “M039”, “M052”, “L121” il valore “N”;
- – nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’“AnnoMese gennaio, febbraio e marzo 2024”;
- – nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito, per i codici di nuova istituzione “M039”, “M052”, “L121”, l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;
- – nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo del contributo da versare o recuperare relativo al singolo mese."
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Tutele crescenti: ok anche per i dipendenti assunti prima del Jobs Act
La Corte costituzionale con la sentenza n. 44 del 19.3. 2024 , di nuovo sul tema del Jobs act, ha fornito questa volta una conferma della legittimità costituzionale della parte della disciplina sulle tutele nei licenziamenti individuali nelle PMI.
In particolare, si conferma l'applicabilità dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero il regime detto "a tutele crescenti " anche nel caso di licenziamento illegittimo di lavoratori che fossero già assunti alla data del 7 marzo 2015, data di entrata in vigore della norma in piccole imprese che successivamente oltrepassano la soglia dei 15 dipendenti.
Licenziamenti e tutele crescenti nelle PMI: il caso le motivazioni della Consulta
La questione era stata posta dalla Sezione lavoro del Tribunale di Lecce, in un caso evidenziando che il regime di tutele crescenti previsto dal d.lgs. 23 2015 poteva costituire violazione dell’art. 76 della Costituzione, in riferimento ai criteri di delega fissati dall’art. 1, comma 7, lettera c), della legge n. 183 del 2014 .
La legge delega avrebbe infatti circoscritto alle «nuove assunzioni», ossia ai lavoratori “giovani” assunti a partire dalla data di entrata in vigore del d.lgs. (7 marzo 2015), il nuovo regime , mentre il decreto legislativo prevede che esso si applichi anche a lavoratori assunti prima di tale data, nelle aziende che abbiano superato la soglia di quindici dipendenti successivamente.
Secondo il tribunale a norma della delega legislativa si sarebbe dovuta prevedere una disciplina dei licenziamenti a doppio regime, cioè:
- per i lavoratori in servizio alla data del 7 marzo 2015, il mantenimento della tutela reintegratoria ex art. 18 statuto dei lavoratori, anche in caso di licenziamenti intimati successivamente;
- per i lavoratori assunti a partire da tale data, si sarebbe applicata direttamente la nuova disciplina d.lgs 23 2015
Licenziamenti e tutele crescenti nelle PMI: le motivazioni della Consulta
Come anticipato, la consulta ha invece considerato legittimo dal punto di vista costituzionale l'articolo del d.lgs 23 in quanto nelle aziende sotto i 15 dipendenti non era comunque applicabile la tutela reintegratoria dell'art 18 legge 300 1970 e trovava invece applicazione solo la tutela indennitaria di cui alla legge n. 604 del 1966.
In particolare la Corte ha ritenuto che il legislatore delegato, nell’esercizio del suo potere di completamento della disciplina, non sia comunque intervenuto peggiorando la tutela per tali lavoratori in quanto il nuovo regime è, comunque, più favorevole del precedente regime della legge n. 604 del 1966, per i casi che si verificano prima del superamento della soglia occupazionale.
Viene anche osservato che se invece fosse stata consentita l’acquisizione ex novo del regime di tutela dell’art. 18, ciò avrebbe potuto rappresentare una remora, per il datore di lavoro, a fare nuove assunzioni, cosa che invece il legislatore delegante voleva incentivare.
Quindi non è stata violata la legge di delega, sotto questo profilo, e pertanto anche ai lavoratori di piccole imprese, assunti prima dell’entrata in vigore dello
decreto legislativo, non si applica l’art. 18 statuto dei lavoratori, bensì il regime di tutela del licenziamento individuale illegittimo, previsto per i
contratti a tutela crescente, nel caso in cui il datore di lavoro abbia superato la soglia dimensionale di quindici lavoratori occupati nell’unità produttiva in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all’entrata in vigore del decreto.
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Previdenza integrativa fissato il contributo COVIP 2024
Pubblicato in GU il 15 marzo la delibera COVIP per il versamento del contributo annuale 2024 da parte degli enti di previdenza integrativa iscritti all'apposito albo ministeriale.
Misura e destinatari del contributo COVIP
Il contributo dovuto dalle forme pensionistiche complementari che risultassero iscritte al 31.12.2023 all'albo nell'anno 2024, ad integrazione del finanziamento della COVIP, e' dovuto per l'anno 2024 nella misura dello 0,5 per mille dell'ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2023.
ATTENZIONE . Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di societa' o enti, il versamento del contributo e' effettuato dalla societa' o dall'ente stesso.
Sono esclusi dal versamento i soggetti che, per ciascuna forma pensionistica complementare, sarebbero tenuti ad effettuare versamenti inferiori a euro 10,00.
Con riferimento al calcolo del contributo si precisa che dalla base di calcolo vanno esclusi :
- i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonche'
- i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per
- invalidita' o premorienza. .
La delibera precisa che per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di societa' o enti, qualora il fondo, o singole sezioni dello stesso,
si configuri quale mera posta contabile nel bilancio la base di calcolo deve tenere anche conto degli accantonamenti effettuati nell'anno.
Contributo COVIP 2024 : scadenza e modalità di versamento
Come ogni anno il contributo deve essere versato entro il 31 maggio 2024.
Nel caso di cancellazione dall'albo della forma pensionistica complementare prima della scadenza il versamento del contributo e' effettuato prima della cancellazione stessa
Il pagamento del contributo dovra' essere eseguito tramite la piattaforma PagoPA, compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione nell'area riservata presente sul sito internet della COVIP, seguendo le istruzioni ivi riportate.
Contestualmente vanno trasmessi i dati relativi al contributo medesimo, sempre compilando le pagine appositamente dedicate, da tutti i soggetti obbligati anche qualora il contributo non sia dovuto.
In caso di mancato pagamento viene avviata la procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi e spese di esecuzione.
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Telelavoro frontalieri: le istruzioni INPS sull’accordo UE
Lo scorso 28 dicembre 2023 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha sottoscritto l'accordo quadro europeo sul telelavoro dei transfrontalieri "Framework Agreement on the application of Article 16 (1) of Regulation (EC) No. 883/2004 in cases of habitual cross-border telework "". L'accordo entra in vigore , per l’Italia, dal 1° gennaio 2024.
A questo link la lista dei paesi firmatari
In particolare è prevista una novità importante ovvero l'innalzamento dal 25% al 50% del limite di tempo di lavoro complessivo svolto dal lavoratore nel paese di residenza entro il quale è consentito il versamento dei contributi previdenziali nel paese in cui ha sede l’impresa . In questo modo diviene meno frequente la competenza della legislazione sociale del paese di residenza, con effetti potenzialmente positivi sia per i lavoratori sia per le imprese coinvolte.
In data 13 marzo 2024 INPS ha emanato un messaggio per le prime istruzioni in particolare riguardanti l'ambito applicativo delle novità e le modalità di richiesta di deroga, in attesa della firma di ulteriori specifici accordi in materia previdenziale
Vediamo piu in dettaglio.
Accordo quadro telelavoro transfrontalieri
Da luglio 2023, l'Unione Europea ha predisposto un accordo aperto a tutti gli Stati aderenti alla libera circolazione (SEE) in tema di valutazione del telelavoro per i trasfrontalieri. La firma dell'Italia è giunta come detto a dicembre 2023 e l'accordo è in vigore dal 1 gennaio 2024.
L'accordo prevede o che un individuo residente in Italia con un contratto di lavoro in Svizzera potrà lavorare da casa fino al 49,99% del tempo di lavoro previsto dal contratto a partire dal 1° gennaio 2024, senza modifiche alla sua posizione pensionistica e assicurativa.
Se supera tale soglia, la competenza passa all'INPS, che può richiedere all'azienda svizzera il versamento del contributo corrispondente in Italia, con aggravi amministrativi ed economici
Si ricorda che, invece, dal punto di vista fiscale se il telelavoro oltrepassa determinate soglie, può comportare modifiche nella modalità di tassazione del reddito . Attualmente in base all'ultimo accordo bilaterale tra Italia e Svizzera del 28 novembre 2023, i lavoratori frontalieri residenti nei Comuni di confine (sia "vecchi" che "nuovi") possono lavorare da casa fino al 25% del tempo di lavoro senza subire cambiamenti nella loro posizione fiscale.
ATTENZIONE Lo stesso principio si applica anche ai lavoratori frontalieri che non risiedono nei Comuni di confine, in virtù della Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni.
Per ulteriori info e aggiornamenti sui paesi aderenti, è possibile consultare il sito Cross-border telework in the EU, the EEA and Switzerland | Federal Public Service – Social Security (belgium.be) .
Telelavoro frontalieri UE: prime istruzioni operative
Con il messaggio 1072 del 13 marzo INPS ricorda innanzitutto la Definizione data nell'accordo di telelavoro transfrontaliero : ovvero un’attività che può essere svolta da un qualsiasi luogo e può essere eseguita presso i locali o la sede del datore di lavoro, e che presenta le seguenti caratteristiche:
1. viene svolta in uno o più Stati membri diversi da quello in cui sono situati i locali o la sede del datore di lavoro;
2. si basa su tecnologie informatiche che permettono di rimanere connessi con l’ambiente di lavoro del datore di lavoro o dell’azienda e con le parti interessate o i clienti, al fine di svolgere i compiti assegnati dal datore di lavoro, nel caso dei lavoratori dipendenti, o dai clienti, nel caso dei lavoratori autonomi.
Si sottolinea che
- il collegamento informatico con l'infrastruttura aziendale è parte integrante della definizione di lavoro a distanza come telelavoro anche se non è previsto l'obbligo di connessione .per tutto l’orario di lavoro
- Le attività manuali svolte al di fuori dei locali del datore di lavoro o della sede di attività non rientrano nella definizione di telelavoro transfrontaliero.
L’Accordo si applica ai lavoratori dipendenti che svolgono abitualmente telelavoro transfrontaliero a condizione che la loro residenza sia in uno Stato firmatario e che la sede legale o il domicilio dell’impresa o del datore di lavoro siano situati in un altro Stato firmatario.
Situazioni alle quali non si applica l’Accordo:
- esercizio abituale di un’attività diversa dal telelavoro transfrontaliero nello Stato di residenza, e/o
- esercizio abituale di un’attività in un altro Stato diverso da quelli menzionati al paragrafo 1 dell’articolo 2 dell’Accordo (Stato di residenza del lavoratore e Stato in cui ha la sede legale o il domicilio l’impresa), e/o
- lavoro autonomo.
In tali situazioni e per tutte quelle non contemplate dall’Accordo (artt. 2 – 4), come espressamente previsto nell’articolo 6, paragrafo 1, dell’Accordo, resta comunque impregiudicata la possibilità di concludere un accordo su base individuale in virtù dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004.
Accordo telelavoro transfrontalieri 2023: Richieste di deroga e iter procedurale
Le richieste di deroga devono essere presentate
- all'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore chiede di essere assoggettato.
- soltanto periodi che si collochino temporalmente in un momento successivo alla data di entrata in vigore dell’Accordo per entrambi gli Stati firmatari
- per un periodo massimo di 3 anni alla volta, con possibilità di proroga previa presentazione di nuova richiesta.
La domanda di deroga può avere effetto retroattivo soltanto in casi nei quali i contributi di sicurezza sociale siano stati già versati o il lavoratore sia stato altrimenti coperto dal regime di sicurezza sociale dello Stato firmatario in cui il datore di lavoro ha la sua sede
- per un periodo precedente la data di richiesta non superiore tre mesi, oppure
- entro il 30 giugno 2024 e il periodo precedente la data di presentazione della richiesta non superi i 12 mesi.
Rilascio del certificato di legislazione applicabile (documento portatile A1)
La richiesta di deroga deve essere inoltrata all’Istituto attraverso l’applicativo “Rilascio certificazione A1 per attività lavorative in stati UE, SEE e Svizzera” (cfr. la circolare n. 136 del 23 dicembre 2022) a cura dei datori di lavoro o degli intermediari abilitati, seguendo il seguente percorso
“Nuova richiesta”
- indicare la matricola aziendale
- scegliere “Eccezioni art 16 Reg. CE 883/2004” e alla voce “Tipologia di Accordo in Deroga”, cliccare su “Accordo Quadro Telelavoro”.
- Nella sezione “Indirizzo nel Paese estero di occupazione” indicare lo Stato (Italia) e l’indirizzo del datore di lavoro.
- Nella schermata successiva selezionare “Lavoratore subordinato che esercita un'attività in più Stati (Art.13 par.1)”;
La domanda deve essere corredata dalla copia dell’accordo di telelavoro intercorrente tra il datore di lavoro e il suo lavoratore.
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Disoccupazione giornalisti NASPI 2024: domanda e controlli
Sono state pubblicate con il messaggio INPS 4579 2023 le prime istruzioni sulla Naspi per i giornalisti dipendenti, la cui gestione è passata all'INPS dal 1 luglio 2023, come previsto dal comma 103 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).
Si ricorda che la norma aveva previsto che fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione fossero riconosciuti con le regole previste dalla normativa INPGI
Con la circolare n. 91 del 27 luglio 2022 l’Istituto ha fornito le istruzioni amministrative specificando che per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° gennaio 2024, ai giornalisti con rapporto di lavoro subordinato si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con l ' indennità di disoccupazione NASpI come illustrata nelle circolari pubblicate in materia ( n. 94 del 12 maggio 2015, n. 142 del 29 luglio 2015, n. 194 del 27 novembre 2015 e n. 2 del 4 gennaio 2022, e per le prestazioni in regime internazionale – le circolari n. 85 del 1° luglio 2010 e n. 105 del 22 maggio 2015).
Domanda Naspi 2024 per i giornalisti
I potenziali beneficiari devono presentare domanda all'INPS esclusivamente in via telematica:
- dal sito internet www.inps.it attraverso il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” >“Utilizza il servizio” > “NASpI – invio domanda, comunicazioni e consultazione” > “Utilizza il servizio” > “Nuova Domanda” con una delle seguenti credenziali:
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
oppure
- attraverso gli Istituti di Patronato,
oppure
- tramite il servizio di Contact Center multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Il messaggio sottolinea che nella domanda di NASpI, i giornalisti devono indicare di appartenere a detta categoria di lavoratori al fine di consentire una corretta gestione della domanda medesima, selezionando l’apposita qualifica.
L prestazione di disoccupazione NASpI giornalisti è gestita dal “Polo nazionale INPGI 1”, istituito presso la Filiale metropolitana di Roma Flaminio, che continuerà altresì a gestire anche le indennità di disoccupazione a favore dei giornalisti per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2023 e disciplinate dal Regolamento INPGI .
Precisazioni sulle procedure di controllo
Nel messaggio1043 dell'11 marzo 2024 , indirizzato prioritariamente ai propri uffici, INPS fornisce alcune indicazioni sull'introduzione di controlli automatici sui requisiti previsti dalla norma per le istruttorie delle domande di disoccupazione giornalisti gestite con la nuova procedura Intranet che possono comunque essere forzati dagli operatori.
Si segnala in particolare che che sono stati introdotti controlli automatici sui requisiti per le seguenti funzionalità:
• prima istruttoria, per la lavorazione dei modelli DIS 1 relativi alle domande di disoccupazione;
• istruttoria di prepagamento, per la lavorazione dei modelli DIS 3 relativi alle dichiarazioni di responsabilità inerenti ai periodi di disoccupazione.
È prevista, come detto una funzionalità di forzatura dell'esito dei controlli da parte dell'operatore del polo INPGI che può modificare l'esito dei controlli specificandone opportuna motivazione. I controlli forzati da operatore, oltre a mostrare la motivazione, vengono identificati da un segno di spunta
Le pratiche relative ai modelli DIS 1 e DIS 3 possono essere accolte soltanto se tutti i controlli risultano superati con esito positivo.
- dal sito internet www.inps.it attraverso il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” >“Utilizza il servizio” > “NASpI – invio domanda, comunicazioni e consultazione” > “Utilizza il servizio” > “Nuova Domanda” con una delle seguenti credenziali: