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Imposta sostitutiva TFR: compensazione verticale senza visto di conformità
Il 16 febbraio 2024 scaduto il termine per il versamento del saldo dell’imposta sostitutiva dell’Irpef relativa alle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturati nel corso 2023 dai dipendenti. Il rendimento è calcolato sulle quote accantonate in azienda alla data del 31 dicembre 2022.
Come noto l'adempimento prevede due appuntamenti:
- il primo, per il pagamento dell’acconto, da effettuare entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento,
- il secondo, per il saldo, entro il 16 febbraio dell’anno successivo.
Va ricordato che i termini restano invariati anche se il rapporto di lavoro si conclude in corso d'anno.
Si ricorda che dal 2015 l’aliquota fiscale è del 17%. Per calcolare la rata in scadenza il 16 febbraio occorre considerare la differenza tra l’imposta complessiva, tenendo conto del coefficiente di dicembre 2022 e l’anticipo corrisposto a dicembre 023 (con metodo storico o previsionale).
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 utilizzando il codice tributo “1713”.
Si ricorda che è possibile utilizzare in compensazione anche il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 213, della legge 662/1996.
Eccedenze credito di imposta sostitutiva TFR: regole ordinarie
ATTENZIONE in caso di conguaglio a saldo dell'imposta sostitutiva che risulti in importo a credito per il datore di lavoro , caso molto probabile visto il tasso di inflazione del 2023 , il sostituto d'imposta deve riportare l'eventuale credito nel modello 770/2023, con recupero dell'eccedenza in compensazione con modello F24.
Si ricorda anche che per le compensazioni in F24 se saldo a credito è superiore a 5.000 euro vige l'obbligo di apposizione del visto di conformità ex articolo 1, comma 574, legge 147/2013.
Recentemente viste le difficolta applicative incontrate dalle software house sulle corrette modalità di esposizione del credito derivante da eccesso di versamento dell’acconto ( codice tributo 1712), l’Agenzia con la risoluzione 68 2023 specificato che sono utilizzabili
- il codice 6781 riguardante “Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta 770 semplificato” (risoluzione agenzia delle Entrate 9/2005);
- il codice 1627 relativo a “Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati – art. 15, comma 1, lett. b) D.Lgs. 175/2014” (risoluzione agenzia delle Entrate 13/2015).
Credito di imposta compensabile senza visto: Nota Fondazione CDL
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro in uno dei consueti approfondimenti pubblicati sul sito istituzionale ha trattato il tema del possibile ampio credito prodotto con il saldo dell'Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Trattamento di fine rapporto, chiarendo, anche alla luce della risoluzione dell'Agenzia emanato proprio in risposta ad una richiesta del Cno , le modalità che consentono di evitare la necessità di apporre il visto di conformità, compensando il credito negli anni successivi
Gli esperti della fondazione affermano che l’eventuale eccedenza di versamento puo essere scomputata dai successivi versamenti delle ritenute relative a qualsiasi tipo di provento, indicando nel modello F24, nella colonna degli “importi a debito versati”, il codice tributo da pagare (es. 1001, 1012, 1040) e il codice tributo “1627” tra gli “importi a credito compensati”.
In questo modo non sussiste l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche nel caso in cui l’importo compensato sia superiore a 5.000 euro.
Scarica qui il testo del documento .
In particolare viene spiegato che il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445 regola le cosiddette compensazioni verticali o interne, in combinato disposto con l’articolo 15, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 175/2014 .
Segnatamente: l’articolo 15, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 175/2014 prevede che, «in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive siano scomputate dai successivi versamenti esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.[…] Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000 fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi da 2 a 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445»;
L’articolo 1 del D.P.R. n. 445/1997 prevede: «2. Qualora lo scomputo di cui al comma 1 (ora leggasi art. 15, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 175/2014 NdR) non venga operato nel corso dello stesso periodo di imposta, il sostituto ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dai versamenti relativi al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso […]».
Inoltre, continua la Fondazione: Circa l’apposizione del visto di conformità per le compensazioni che ci occupano, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31/E del 30 dicembre 2014 ha chiarito che è necessaria solo «nel caso in cui l’eccedenza scaturente dalla dichiarazione sia riportata ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 per compensare i pagamenti di importi diversi dalle ritenute dovuti nell’anno successivo, posto che, come precisato con la circolare n. 28/E del 2014, il limite dei 15.000 euro (ora leggasi 5.000 euro, N.d.R.), al cui superamento scatta l’obbligo di apporre il visto di conformità, è riferibile esclusivamente alla compensazione orizzontale dei crediti». (v. anche risoluzione n. 73/e del 4 agosto 2015).
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Bando ISI 2022: scadenza 12 marzo per le imprese subentrate
Inail ha comunicato il 25 gennaio la pubblicazione online degli elenchi cronologici definitivi delle domande di finanziamento ammesse al Bando ISI 2022, distinti per regione e per Asse.
A seguito della redistribuzione delle risorse economiche, le ditte subentrate in posizione utile ai fini del finanziamento (identificate con il codice S-AMS), devono provvedere, a pena di decadenza, entro e non oltre le ore 18:00 del 12 marzo 2024, al caricamento del Modulo A di domanda e della documentazione obbligatoria.(vedi sotto i dettagli)
Il Bando INAIL per la sicurezza relativo al 2022 ha avuto lo stanziamento record di oltre 333 milioni di euro. Sono stati raggiunti cosi 3 miliardi di euro erogati a fondo perduto, dal 2010, alle imprese che si impegnano a migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro proponendo progetti migliorativi che passano al vaglio dell'istituto.
Come ogni anno, i fondi destinati ai nuovi finanziamenti previsti dalla legge 208 2015, sono suddivisi per regione o province autonome per cui gli avvisi sono distinti e tutta la documentazione è disponibile sul sito internet dell'INAIL, a questo link .
Di seguito un riepilogo delle regole, procedura e calendario aggiornato.
Bando Isi 2022 Elenchi provvisori pubblicati
Come previsto dall’’Avviso pubblico Isi 2022, il 9 novembre 2023 sono stati pubblicati gli elenchi cronologici provvisori delle domande di finanziamento , sempre suddivisi per regione, e con le seguenti precisazioni :
Negli elenchi è riportato lo stato delle domande come di seguito indicato:
• S = collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento
• S-REC = subentrate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento, a seguito del recupero reso possibile dall’esclusione delle domande annullate per violazione delle regole tecniche in applicazione dell’art. 14 del bando Isi 2022
• N = ritenute provvisoriamente non ammissibili per carenza di fondi
Per le domande contrassegnate dalla lettera S o S-REC, le imprese devono provvedere, a pena di decadenza, entro le ore 18:00 del 19 dicembre 2023 a inviare il modulo di domanda (Modulo A) unitamente alla documentazione a suo completamento.
I finanziamenti possono essere richiesti da
- Imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura e
- enti del terzo settore solo per l'asse 2 di finanziamento
Assi di finanziamento e risorse disponibili
Come di consueto sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto:
- Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Assi di finanziamento 1.1 e 1.2
- Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4
- Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5.
Le risorse sono ripartite anche per regione/provincia autonoma
Di tale ripartizione è data evidenza nell’allegato “Isi 2022 – risorse economiche” che costituisce parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali.
Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’iva, come di seguito riportato.
ASSI PERCENTUALE DI FINANZIAMENTO LIMITE IMPORTI MINIMO E MASSIMO ASSI 1,2,3, 65% minimo 5.000
massimo 130.000
*nessun limite minimo per imprese fino a 50 dipendenti per l'asse di finanziamento 1.2ASSE 4 65% minimo 2.000
massimo 50.000ASSE 5 40% per le imprese
50% giovani agricoltoriminimo 1.000
massimo 60.000Regole tecniche e calendario scadenze
INAIL ha pubblicato il 18 settembre 2023 le regole tecniche per l'accesso allo sportello informatico nel quale sono descritti il funzionamento dello sportello informatico e le modalità di comportamento per gli utenti . Il 29 settembre il documento è stato aggiornato
QUI il file “Regole tecniche e modalità di svolgimento dello sportello informatico”
Il 29 settembre è stata pubblicata la "Tabella temporale".
La tabella del calendario che segue sarà aggiornata man mano con le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi.
apertura sportello compilazione domande 2 maggio 2023 chiusura sportello compilazione domande 16 giugno 2023 pubblicazione tabella temporale 29 settembre 2023 Momento 1 Disponibilità degli indirizzi del portale del partecipante e del portale dell’amministratore
09/10/2023 10:00
Momento 2 Inizio della possibilità di registrazione sul portale del partecipante e dell’amministratore.
10/10/2023 10:00 Momento 3 – Disponibilità dell'indirizzo dello sportello informatico nella funzione online ISI domanda.
23/10/2023 10:00 Momento 4 – Inizio autenticazione e pagina di attesa.
Pagina di test non disponibile sul portale partecipante
26/10/2023 10:00 Momento 5 Inizio della fase di invio della domanda. 26/10/2023 11:00 Momento 6 Fine della fase di invio della domanda. 26/10/2023 11:20 Pubblicazione elenchi cronologici provvisori 9 NOVEMBRE 2023 Upload della documentazione per gli ammessi Dal 10 novembre al
1922 dicembre 2023, entro le ore 18:00Pubblicazione elenchi cronologici definitivi 26 gennaio 2024 UPLOAD DOCUMENTAZIONE ULTERIORI IMPRESE AMMESSE 12 MARZO 2024 ORE 18.00 Bando ISI INAIL 2022 : scadenza perentoria per le imprese subentrate
Riguardo al perfesizionalemnte della domanda per le imprese subentrate si ricorda che l’invio del modulo A insieme alla documentazione per il perfezionamento e completamento della domanda, è regolato dagli artt. 18 e 27 dell’avviso e deve avvenire entro il termine inderogabile del 12 marzo 2024 ore 18:00.
I termine è perentorio e in assenza la sede INAIL territorialmente competente, invierà all’indirizzo PEC indicato nella domanda on line, formale comunicazione di decadenza della domanda telematica
Novità bando ISI 2022: nuovi profili di accesso e assistenza
L'istituto ha anche comunicato il 15 febbraio 2023 che per semplificare la presentazione della domanda di finanziamento, è stato adeguato il sistema di profilazione per l’accesso con due nuovi specifici profili riservati a
- professionisti ( qui il Modello)
- società di intermediazione. (qui il Modello)
I soggetti intermediari devono registrarsi al portale Inail e, quindi, essere abilitati ai servizi online da parte delle sedi territorialmente competenti, per eseguire gli adempimenti connessi esclusivamente con la domanda di finanziamento ISI.
Per informazioni ed assistenza sono disponibili
- il numero telefonico 06.6001 del Contact center INAIL.
- il servizio INAIL Risponde, nella sezione Supporto del sito www.inail.it (https://www.inail.it/cs/internet/supporto/inail-risponde.html).
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Indennità malattia trasporto locale 2024 : invio entro il 31 marzo
Per il rimborso delle indennità di malattia dei lavoratori del trasporto pubblico di competenza 2023 le aziende devono inviare le domande con la documentazione entro il 31 marzo 2023.
Lo ricorda il Ministero del lavoro con un comunicato sul sito istituzionale in cui fornisce anche i modelli utili alla richiesta
l'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 211, prevede infatti per questi lavoratori il trattamento previdenziale di malattia previsto per i lavoratori del settore industria.
La quantificazione dei maggiori oneri contrattuali sostenuti dalle aziende viene poi stabilita da apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali da adottare di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.
Per l’acquisizione dei dati necessari alla emanazione del provvedimento viene richiesta la collaborazione delle aziende che devono inviare i dati necessari ovvero
- numero dei dipendenti addetti specificamente al trasporto pubblico locale nel 2022 ed interessati all’applicazione degli accordi nazionali – esclusi dirigenti, cfl, contratti di inserimento, apprendisti, – inclusi i contratti a tempo determinato, e
- gli oneri sociali sostenuti.
A tal fine, le aziende aventi titolo al rimborso dovranno far pervenire al Ministero, debitamente compilate e corredate :
- la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
- la Tabella Oneri 2023.
La predetta documentazione, debitamente compilata, sottoscritta e corredata dal documento di identità del sottoscrittore, dovrà essere trasmessa a mezzo PEC entro il termine del 31 marzo 2024, a pena di decadenza (ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Decreto Interministeriale 6 agosto 2007), al seguente indirizzo: [email protected]
tI fac simili sono pubblicati anche sul sito istituzionale del ministero WWW.LAVORO.GOV.IT.
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Flussi d’ingresso: proroga click day e nuova circolare
I click day di febbraio 2024 in riferimento al Decreto flussi triennale 2023-2025( Qui il testo ), originariamente fissate nei seguenti termini
- dalle ore 9,00 del 5 febbraio 2024 per gli ingressi di cui all'articolo 6, comma 3 lettera a);
- dalle ore 9,00 del 7 febbraio 2024 per gli ingressi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b) e commi 4, 5 e 6;
- dalle ore 9,00 del 12 febbraio 2024 per gli ingressi di cui all'articolo 7.
(vedi sotto i dettagli delle categorie)
sono stati prorogati al mese di marzo 2024 con nota del Ministero dell'interno alle Prefetture del 29 gennaio 2024, in quanto sono state modificate le ripartizioni delle quote .Il relativo DPCM è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1 febbraio 2023.
In data 29 febbraio è stata pubblicata una circolare di istruzioni e precisazioni. n. 1685 2024 Si specifica tra l'altro che le domande sono precompilabili nei giorni precedenti e che verifiche sui lavoratori presenti e asseverazioni ottenute nel 2023 sono ancora valide.
Nuove date a marzo 2024 per i click days decreto flussi
La direzione immigrazione nella nota 231 2024 precisa in particolare che
"tenuto conto sia dei dati pervenuti in data 11 gennaio 2024 dal Ministero dell’Interno, Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione e relativi alle istanze presentate agli Sportelli Unici dell’Immigrazione alla data del 31.12.2023, sia delle nuove indicazioni di fabbisogno di manodopera non comunitaria, segnalato da parte di alcuni Ispettorati Territoriali del Lavoro, sono state attribuite agli Uffici, sul sistema SILEN:
- ulteriori quote destinate a ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo eturistico-alberghiero, ai sensi dell’ articolo 7, comma 1 lett. a) e commi 4 e 5, del DPCM che esauriscono la quota destinata a tali ingressi e e
- ulteriori quote di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, destinate alle conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo, come specificato nei due prospetti riepilogativi allegati."
Le nuove date comunicate dal Ministero sono le seguenti:
- dalle ore 9:00 del 18 marzo 2024 potranno essere inviate le domande per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l’Italia;
- – dalle ore 9:00 del 21 marzo potranno essere inviate le domande per gli altri lavoratori subordinati non stagionali (anche del settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria);
- – dalle ore 9:00 del 25 marzo potranno essere inviate le domande per i lavoratori stagionali.
A disposizione 151mila ingressi, di cui :
- 61.250 per lavoro subordinato non stagionale,
- 700 per lavoro autonomo
- 89.050 per lavoro subordinato stagionale.
Decreto flussi, modalità per le domande
Le indicazioni operative relative al dpcm del 3 ottobre 2023 sono state fornite con la circolare interministeriale n 5969 del 27.10.2023. e che
- la piattaforma per la precompilazione delle domande è disponibile all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it.ATTENZIONE è necessario il possesso di un’identità SPID o della CIE.
Nella circolare sono chiarire le modalità per la compilazione delle domande e i relativi allegati
Qualora l’istanza non rientrasse nelle quote previste, in base all’ordine cronologico di presentazione, il datore di lavoro visualizzerà sul portale ALI il seguente avviso “La pratica risulta al momento non in quota”.
Attenzione al fatto che prima dell'invio della domanda è necessario aver richiesto per talune categorie di lavoratori:
- la certificazione di non disponibilità di lavoratori nazionali da parte del CPI e
- l'asseverazione della congruita dell'offerta di lavoro da parte di professionisti o organizzazioni datoriali
Sul tema le linee guida sono state pubblicate dall'INL con la circolare n. 3 del 5.7.2022. Viene fornito anche un modello di asseverazione da utilizzare. QUI IL TESTO DELLA CIRCOLARE 2022 – Riguardo alla preventiva verifica presso il Centro per l'impiego competente, sulla disponibilità di lavoratori nazionali ANPAL ha pubblicato il modello aggiornato da utilizzare
(vedi per i dettagli Assunzione stranieri procedura e modello di richiesta)
Click day decreto flussi 5 febbraio 2024 : categorie interessate (articolo 6, comma 3, lettera a)
Nel click day del 5 febbraio vanno inviate le domande per lavoro subordinato non stagionale, cittadini dei seguenti Paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea),Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Peru', Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal,Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina nei settori
- dell'autotrasporto merci per conto terzi,
- dell'edilizia,
- turistico-alberghiero,
- della meccanica,
- delle telecomunicazioni,
- dell'alimentare,
- della cantieristica navale,
- del trasporto passeggeri con autobus,
- della pesca,
- degli acconciatori,
- degli elettricisti e
- degli idraulici.
Click day decreto flussi 7 febbraio: categorie interessate (articolo 6, comma 3, lettera b) e commi 4, 5 e 6);
Il 7 febbraio 2024 possono essere presentate le domande per
- lavoro subordinato non stagionale, sempre nei settori sopracitati di:
- cittadini di altri Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria
- lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela
- apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito,
- conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria
- conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.
Click day decreto flussi: categorie interessate (articolo 7).
Il 12 dicembre potranno essere presentate le domande per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro stagionale nei settori dell'agricoltura e turistico alberghiero :
- cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria,
- lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumita' personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari
- apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
Sono disponibili 82.550 posti , di cui 40mila riservati alle associazioni datoriali dell'agricoltura e 30mila per quelle del turismo, ma sono state già caricate oltre 260mila domande
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Naspi e Discoll 2024 come fare domanda
Grazie al processo di implementazione dei servizi digitali, dopo circa un anno dall'inizio della sperimentazione, le nuove modalità di richiesta delle indennità di disoccupazione NASPI e DISCOLL con procedura guidata sono ora le modalità esclusive per tutti gli utenti.
Con il messaggio 3388 del 28 settembre 2023 l'istituto aveva comunicato che la procedura offre automaticamente all'utente la scelta per l'indennità di disoccupazione spettante sulla base dell'ultimo rapporto di lavoro registrato :
- DIS COLL in caso di collaborazione coordinata e continuativa/dottorato/assegno di ricerca oppure
- NASPI in caso di lavoro subordinato.
Il nuovo messaggio 804 del 23 febbraio 2024 che annuncia il termine della fase sperimentale, specifica i dettagli delle modalità di domanda per tutte le categorie di utenti (cittadini, sia online che tramite Contact center telefonico, e patronati)
Domanda NASPI e DIS Coll online 2024: come si accede
MODALITA' PER I CITTADINI
Il servizio di presentazione delle domande è accessibile direttamente dal sito internet www.inps.it, autenticandosi con la propria identità digitale – SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica) – attraverso uno dei seguenti percorsi:
• “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “NASpI-Domanda” > “Utilizza il servizio”;
• “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “DIS-COLL-Domanda” > “Utilizza il servizio”.
MODALITA PER I PATRONATI
Il servizio è accessibile direttamente dal sito internet www.inps.it attraverso il Portale Patronati, autenticandosi con la propria identità digitale: SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0. Una volta all’interno del Portale si potrà utilizzare uno dei seguenti percorsi:
• NASPI: “Servizi” > “Supporto al reddito” > “Disoccupazione” > “Lavoratori subordinati” > “NASPI”;
• DIS-COLL: “Servizi” > “Supporto al reddito” > “Disoccupazione” > “Lavoratori a Progetto” > “DIS-COLL”.
Il nuovo servizio consente di:
– compilare il modulo di domanda Nramite esempi e precompilazione delle informazioni già in possesso dell’Istituto;
– avere una visione aggregata dei dati;
– effettuare dei controlli automatici sulla base dei dati disponibili all’Istituto di seguito elencati:
- iscrizione ad Albi professionali e/o Ordini e Casse professionali;
- iscrizione alla Gestione Artigiani e Commercianti;
- titolarità di partita IVA;
- iscrizione alla Gestione separata;
- titolarità di trattamento previdenziale incompatibile con la NASpI;
- titolarità di assegno ordinario di invalidità;
– visualizzare i potenziali punti di attenzione emersi nel corso della compilazione che possono incidere sul riconoscimento dell’indennità (ad esempio, la rilevazione di causali di cessazione non ammesse, l’iscrizione ad altre gestioni con annessa indicazione dei redditi presunti, ecc.).
Domanda Naspi e iscrizione alla Gestione separata
Con il messaggio 2570 2023 INPS ha specificato che in caso di iscrizione alla Gestione separata INPS, gli iscritti che abbiano cessato i rapporti di lavoro o l’attività, sono tenuti comunque a compilare la sezione “Dichiarazione attività lavorativa”, indicando, nell’apposito campo “Reddito previsto per il 2023”, il reddito annuo presunto, in tale caso, pari a zero.
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Professione osteopata: definito il corso di laurea
Si avvicina l'attuazione completa della disciplina per professione sanitaria di osteopata. E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 16 febbraio scorso il decreto di definizione dell'ordinamento didattico del corso di laurea per la formazione universitaria in osteopatia.
In particolare vengono aggiornati gli obiettivi formativi qualificanti della classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione (L/SNT/4), come richiesto dalla legge delega dell' 11 gennaio 2018, n. 3 Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
La pubblicazione del Decreto interministeriale 1563 firmato il 1.2 .2024 arriva, finalmente, con buon margine rispetto all'ennesima proroga prevista nel decreto Milleproroghe n. 198 2022 che dava tempo fino al 30 giugno 2024.
La definizione della professione nel decreto chiarisce che: Nell’ambito della professione sanitaria dell’osteopata, il laureato è quel professionista sanitario che svolge interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie nell’ambito dell’apparato muscolo scheletrico».
Si specifica inoltre che chi conseguirà il titolo pianifica i trattamenti " selezionando approcci e tecniche esclusivamente manuali, non invasive, ed esterne, adeguate al paziente», eseguendole «in sicurezza e nel rispetto della dignità e della sensibilità del paziente», valutandone «gli esiti».
La parola passa ora direttamente agli atenei che possono avviare i corsi di laurea seguendo i piani formativi specificati nel decreto contestualmente necessario anche un ultimo decreto in tema di equipollenze con la formazione attualmente erogata ai fini dell’iscrizione all’Albo degli osteopati.
Sciomachen, presidente del Registro degli osteopati d’Italia, l’associazione di riferimento, ricorda comunque che attualmente formazione dei circa 12mila osteopati italiani è stata fornita da scuole private in ossequio agli standard internazionali (Oms, norma Cen). Potrebbero essere necessari anche eventualmente percorsi integrativi.
Da segnalare anche la mancata definizione, ad oggi, del percorso formativo e il profilo riguardante i chiropratici
Osteopata: profilo e attività professionale
Si ricorda che era stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 233 del 29 settembre 2021 il decreto di recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'istituzione della professione sanitaria dell'osteopata, che ha definito
- le caratteristiche generali della figura e del profilo dell’osteopata, gli ambiti di attività e competenza e il contesto operativo. In particolare, si definisce il campo di intervento del professionista abilitato,
- le attività di valutazione e le modalità operative del trattamento osteopatico
- le strutture ove si svolge l’attività professionale.
L'accordo prevede appunto per l'accesso alla professione un diploma di laurea triennale.
Per l'attuazione effettiva della legge si ricorda che manca anche l’accordo della Conferenza Stato-regioni su
- criteri di valutazione dell’esperienza professionale e
- dei titoli pregressi ai fini dell'equipollenza rispetto alla nuova laurea in osteopatia in corso di definizione.
Si deve attendere ancora dunque, dopo molti anni di attività sempre piu diffusa e di successi terapeutici , che l'osteopatia entri a pieno titolo nella medicina ufficiale , con standard formativi prestabiliti a livello professionale e l'inserimento della professione nell'elenco ministeriale.
La novità ha anche risvolti fiscali in quanto solo tale riconoscimento consente la detrazione delle spese per prestazioni di osteopatia dalla dichiarazione dei redditi .
Infatti solo le spese per prestazioni effettuate da professionisti sanitari che rientrano nell'elenco del ministero della Salute sono detraibili (VEDI qui) , a meno che non operino in strutture con determinate caratteristiche (era uno dei chiarimenti forniti dalla Circolare n. 11/E del 21 maggio 2014 dell'Agenzia delle Entrate).
Allegati: -
Contratto vigilanza privata: nuovi aumenti e quattordicesima
Dopo anni di attesa e mobilitazione sindacale il rinnovo del contratto nazionale di lavoro della vigilanza privata e dei servizi integrati di sicurezza sussidiaria settore cooperative, scaduto nel 2015 era stato firmato dai sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs e le associazioni imprenditoriali del settore Anivip, Assiv, Univ, Legacoop Produzione e Servizi, Agci Servizi e Confcooperative Lavoro e Servizi.
A seguito di numerose sentenze di Tribunali di merito e di Cassazione che avevano giudicato non equi i minimi retributivi stabiliti , le parti si sono reincontrate e hanno modificato la parte economica del contratto con una trattativa in sede ministeriale.
Prevista anche la proroga della vigenza: il Contratto nazionale decorre dal 1° giugno 2023 e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2026.
Vediamo di seguito con ordine tutte le novità (all'ultimo paragrafo l'accordo economico del 16 febbraio 2024)
CCNL Vigilanza privata 2023 Aspetti economici
Sulla parte economica l’ipotesi di accordo definiva un aumento a regime di 140 euro per il IV Livello GPG e per il Livello D dei Servizi Fiduciari, da erogare in 5 tranche:
- 50 € con la retribuzione del mese di giugno 2023;
- 25 € con la retribuzione del mese di giugno 2024;
- 25 € con la retribuzione del mese di giugno 2025;
- 20 € con la retribuzione del mese di dicembre 2025;
- 20 € con la retribuzione del mese di aprile 2026.
La massa salariale complessiva prodotta con il rinnovo contrattuale 2023 era pari a 3.330 euro per le GPG e 3.105 euro per i servizi fiduciari.
UNA TANTUM
Per la vacanza contrattuale alle Guardie Giurate veniva riconosciuto un importo una tantum di 400 € erogata in 3 tranche:
- 135 euro settembre 2023
- 135 euro settembre 2024,
- 130 euro settembre 2025.
CCNL Vigilanza privata 2023 Aspetti normativi
CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE
Si modifica il sistema di classificazione per cui dal 1° giugno 2023
- la progressione dei livelli delle GPG passerà dagli attuali 24 mesi di permanenza del 6°e 5° livello a 18 mesi, con una riduzione di 12 mesi rispetto al raggiungimento del IV livello.
- viene inoltre eliminato il livello F dei servizi di sicurezza; il Livello E sarà il nuovo livello di ingresso con una permanenza di 18 mesi, trascorsi i quali i lavoratori passeranno al livello D, con una riduzione di 6 mesi.
Novità riguardano anche gli aspetti relativi a Sfera di Applicazione, Attività Sindacale; Tutela della Genitorialità, Bilateralità; Periodo di Prova; Salute e Sicurezza; Permessi e Congedi; Previdenza Integrativa; Assistenza Sanitaria Integrativa; Cambio di Appalto.
Il testo relativo alla “Contrattazione di Secondo Livello” sarà oggetto di analisi per la stesura condivisa al momento della scrittura del testo finale del Contratto collettivo.
Le parti hanno anche concordato di consolidare i parametri acquisiti e di condividere un percorso di negoziazione anche attraverso la creazione di tavoli tecnici che tengano in considerazione le dinamiche macroeconomiche ed inflazionistiche.
L'accordo prevede anche incontri con periodicità semestrale per monitorare la congruità dei parametri ed individuare correttivi migliorativi anche nel rispetto della dinamica degli appalti e delle ulteriori condizioni idonee ad incidere su incrementi salariali.
CCNL vigilanza privata e servizi fiduciari nuovi aumenti 2024
Il 16 febbraio 2024 è stato firmato un nuovo accordo che aggiorna i trattamenti economici contrattuali . L'intesa, da seguito a quanto previsto dalla clausola di raccordo prevista dal Contratto nazionale 2023 e alle raccomandazioni della recente giurisprudenza .
Le sentenze Cass. 2 ottobre 2023, nn. 27713 e 27769 e Cass. 10 ottobre 2023, n. 28320 avevano infatti confermato quanto statuito dai giudici di merito secondo cui la retribuzione netta phe non raggiunga neppure la soglia della somma netta di Euro 1.000,00 non è equa, perche non consente al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, che non può essere intesa come un mero diritto alla sopravvivenza)
L’intesa definisce quindi in particolare:
- 250 euro di aumento totale, a regime, comprensivi dei 140 euro del rinnovo di maggio 2023, per il IV livello delle GPG e
- 350 euro di aumento a regime per il livello D dei Servizi Fiduciari
Per questi ultimi viene anche introdotta la 14 ^mensilità a partire dal 2024.
e Parti hanno inoltre stabilito la proroga della vigenza contrattuale al 31 dicembre 2026.
Nello specifico per il settore vigilanza privata (guardie giurate e amministrativi) viene definita la retribuzione per il livello 6 e previsto un aumento complessivo di 200,00 euro per il livello 4 (da rideterminarsi secondo i parametri contrattuali per i livelli Q, 1, 2, 3 e 5) da riconoscere in 5 tranche:
25,00 euro a giugno 2024;
35,00 euro a giugno 2025;
30,00 euro a dicembre 2025;
50,00 euro ad aprile 2026;
60,00 euro a dicembre 2026.
Per la sezione servizi fiduciari ooperatori di sicurezza dall’1.1.2024, in ragione dell'introduzione della quattordicesima mensilità, le tabelle retributive e parametrali relative alla paga base tabellare conglobata di cui all’art. 24, Sezione Servizi Fiduciari del C.C.N.L. 2013, come già modificate dall’Accordo del 30.5.2023, sono sostituite dalle seguenti:
Mensilità
Parametro
Livelli
1.1.2024
1.7.2024
1.10.2024
1.1.2025 1.7.2025 1.12.2025 1.4.2026 1.12.2026 14
140
D
1.114,29
1.128,21
1.160,71
1.207,14 1.235,00 1.262,86 1.281,43 1.300,00 14
Retribuzione conv.
E
1.021,43
1.035,36
1.067,86
1.114,29 1.142,14 1.170,00 1.188,57 1.207,14 A decorrere dall’1.1.2024, la retribuzione dei lavoratori inquadrati al livello E è definita in via convenzionale come indicato nella tabella soprastante per la vigenza del Contratto.
Gli operatori addetti ai servizi di sicurezza saranno inquadrati al livello E per i primi 9 mesi di anzianità aziendale.
Gli aumenti delle retribuzioni dei livelli A, B, C, saranno invece ottenuti applicando i valori parametrali – convenzionali previsti dal C.C.N.L..