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CCNL metalmeccanici artigianato Confsal 2024: le novità
E’ stato firmato lo scorso 10 gennaio 2024 da Conflavoro Pmi e Fesica-Confsal il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del settori:
- Metalmeccanico,
- Installazione impianti,
- Orafi,
- Odontotecnici e
- Restauro di beni culturali.
Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2024 e scadrà il 31 dicembre 2026.
Vediamo nei paragrafi che seguono le novità economiche e contrattuali del documento e ricordiamo i principali aspetti della disciplina in tema di contratto a termine, preavviso, periodo di prova.
CCNL metalmeccanici artigianato Conflavoro: aumenti e tabelle retributive
Dal punto di vista economico è stato prevista l'erogazione di una somma a titolo di acconto in due tranches:
- gennaio 2024 e
- aprile 2024,
incidente sui minimi contrattuali e riassorbibile in occasione dei futuri aumenti contrattuali.
Per il personale part-time l’erogazione avviene con criteri di proporzionalità, mentre per gli apprendisti si applicano le percentuali di calcolo vigenti al momento dell’erogazione.
I valori degli acconti sono riportati nelle tabelle sottoriportate , diversificati per settore e per livello di inquadramento dei lavoratori :


CCNL metalmeccanico artigianato: novità apprendistato e orario di lavoro
Novità dell'accordo sono previste anche sui seguenti temi:
CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Si prevede che, fatti salvi durate e trattamenti economici di eventuali percorsi formativi già in corso:
la durata del periodo di apprendistato è fissata per tutti i livelli in 5 anni, ad accezione degli impiegati amministrativi per i quali è fissata in 3 anni e degli addetti al centralino per i quali è fissata in 2 anni. Resta salva la durata e relativa retribuzione per contratti di apprendistato instaurati per il 1° livello secondo la precedente normativa contrattuale. La durata si riduce di 6 mesi se il lavoratore è in possesso di diploma post-obbligo in materia attinente alla qualifica oppure se ha già svolto presso la stessa impresa un periodo di tirocinio o stage. La durata si riduce di 12 mesi se il lavoratore è in possesso di diploma di laurea in materia attinente alla qualifica.
RETRIBUZIONE per operai e impiegati tecnici:
• 1° anno 70%
• 2° anno 78%
• 3° anno 85%
• 4° anno 92%
• 5° anno 100%
RETRIBUZIONE per impiegati amministrativi:
• 1° anno 70%
• 2° anno 80%
• 3° anno 90%
RETRIBUZIONE per addetti al centralino
• 1° anno 70%
• 2° anno 80%
Percentuali da applicare alla retribuzione del livello di arrivo.
La durata del periodo di apprendistato è pari a 5 anni. Per gli addetti all’amministrazione o ai servizi la durata è pari a 3 anni.
RETRIBUZIONE per il settore restauro
Inquadramento
I sem
II sem
III sem
IV sem
V sem
VI sem
VII sem
VIII sem
IV sem
X sem
Livello 2
80%
80%
85%
85%
90%
90%
95%
95%
100%
100%
Livello 3
70%
70%
75%
78%
80%
85%
88%
92%
100%
100%
Livello 4
70%
70%
75%
78%
80%
85%
88%
92%
100%
100%
Livello 5
70%
70%
75%
78%
80%
85%
88%
92%
100%
100%
Per gli Addetti amministrazione o servizi
70%
70%
75%
80%
85%
90%
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– – ORARIO DI LAVORO
Si potenziano gli istituti di flessibilità ed orario multiperiodale e banca delle ore, al fine di adattare le diverse esigenze di orario lavorativo rispetto a quelle contrattuali.
CCNL metalmeccanico artigianato causali per i contratti a termine oltre 12 mesi
Ampie le causali individuate per i contratti a termine di durata superiore a 12 mesi stabilita nell’art. 24 D.L. n. 48/2023 , tenuto conto delle caratteristiche del settore
CAUSALI CONTRATTI A TERMINE
- • Attività di produzione e realizzazione di nuovi prodotti in metallo di vario tipo inserite in un progetto di mediolungo termine, compresa l’attività di montaggio, manutenzione e controllo continuo o periodico e comunque programmato, nei confronti del cliente;
- • Assunzione di lavoratori con nuove e maggiori professionalità, in grado di effettuare attività di produzione, lavorazione, installazione ed eventuale manutenzione di prodotti appena lanciati sul mercato, nonché le relative attività di promozione e marketing;
- • Assistenza tecnica in fase di lavorazione, montaggio e/o manutenzione relativa a prodotti, anche di nuova creazione, per i quali sono necessarie conoscenze e competenze specifiche, acquisite mediante apposito percorso formativo e conoscenza pratica acquisita sul campo;
- • Assunzione di lavoratori con competenze specifiche relative all’utilizzo di un nuovo macchinario funzionale alla realizzazione delle attività incluse nel campo di applicazione del presente CCNL; ovvero lavoratori con particolari capacità manuali e pratiche, relative all’utilizzo di nuove tecniche di lavorazione;
- • Esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti nell'organico in relazione all'esecuzione di commesse particolari;
- • Punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- • Esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- • Attività che comportano l’impiego tempestivo di professionalità già acquisite difficilmente reperibili in tempi stretti sul mercato;
- • Appalti di durata determinata;
- • Lavoratori di età superiore a 50 anni;
- • Sostituzione di lavoratori assenti;
- • Sostituzione di lavoratori con gravi patologie, soggetti ad un periodo di comporto esteso (fino a 720 gg nell’arco di 48 mesi).
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Assegno Unico 2024: nuova guida virtuale con AI
Continua l'aggiornamento dei servizi digitali INPS per i propri utenti.
In particolare in tema di Assegno unico e universale per i figli a carico l'istituto con il messaggio del 12 febbraio 2024 presenta un nuovo servizio Chat che utilizza le tecnologie di Intelligenza Artificiale Generativa per ottimizzare il servizio di informazione agli utenti
Il cittadino che intende utilizzare l’Assistente digitale può accedere dal portale INPS alla scheda del servizio Assegno Unico Universale e accettare l'invito ad utilizzare l'IA per ottenere risposte alle domande relative alla prestazione, senza necessità di autenticarsi con SPID o CIE.
Il cittadino può porre domande, chiedere di semplificare le risposte oppure di dettagliare alcuni aspetti e la chat i risponde H24 fornendo risposte coerenti e potendo, all’occorrenza, chiedere a sua volta precisazioni per fornire risposte più mirate.
Il servizio è corredato da link a servizi utili, come il simulatore importo prestazioni
Importante sottolineare che le interazioni sono protette secondo gli standard di sicurezza più elevati, assicurando la riservatezza delle informazioni fornite dagli utenti.
Nel corso del primo semestre dell’anno 2024 il servizio dell’Assistente virtuale e l’intelligenza artificiale di tipo generativo verranno progressivamente applicati ad altre prestazioni erogate dall’Istituto per un accesso più rapido e intuitivo ai servizi erogati dall’Istituto.
Avvisi INPS per l''Assegno Unico
Grazie alla nuova piattaforma di proattività finanziata dal PNRR l'istituto provvede , in occasione della nascita di un figlio, a inviare ai genitori una mail che invita a presenta domanda per richiedere l’Assegno Unico Universale o integrare l'assegno già percepito per altri figli a carico.
Per ricevere questo tipo di avvisi è necessario che gli utenti abbiano dato il loro consenso a ricevere comunicazioni proattive dall’INPS
Per ricevere contenuti personalizzati e servizi proattivi da parte dell’Inps, gli utenti possono collegarsi al sito istituzionale e accedere alla propria area MyINPS ( accedendo con SPID) nella quale cliccando su “Vai ai tuoi consensi”, potranno prendere visione di tutte le informazioni rnella sezione “Adesione ai servizi proattivi” ed aderirvi cliccando su “Acconsento”.
Assegno Unico: servizio di guide online
Con il messaggio 2096 del 6 giugno 2023 INPS aveva comunicato che sono state predisposte guide personalizzate online per chi pur avendo diritto all'assegno unico 2023 non ha completato il rinnovo oppure ha avuto problemi nelle procedure e non lo sta ricevendo .
Da un indagine interna è emerso infatti che per molti richiedenti si sono verificati problemi nel pagamento del contributo per mancanza di documentazione oppure per anomalie nell’abbinamento tra il codice fiscale dell’utente e l’IBAN inserito.
Grazie ai processi di innovazione digitale legati al PNRR inps mette a disposizione video guide personalizzate e interattive che aiutano i richiedenti informa sullo stato della domanda presentata e che forniscono indicazioni su come procedere.
La guida chiarisce le modalità di soluzione dei problemi anche in caso in presentazione attraverso i patronati.
Vengono chiariti i passaggi ad esempio riguardanti :
- 1) la prosecuzione dell’istruttoria della domanda “in evidenza al cittadino”, allegando la documentazione richiesta nella specifica ipotesi di riferimento;
- 2) il completamento dell’istruttoria della domanda “in evidenza al cittadino”, aggiornando i dati relativi al figlio divenuto maggiorenne (ad esempio, la frequenza di un corso di studio, di un tirocinio o apprendistato, servizio civile, ecc.);
- 3) il pagamento dell’assegno, laddove nella domanda in stato di “accolta” sia stato indicato un IBAN errato o non verificabile nelle ipotesi di banche non facenti parte del circuito convenzionato con l’INPS (ad esempio, banche estere).
Le videoguide personalizzate sono visualizzabili
- accedendo all’area riservata “MyINPS”, attraverso la propria identità digitale (CIE, SPID almeno di livello 2 o CNS) oppure
- consultando le notifiche nelle app “IO” e “INPS Mobile”.
Anche per questo servizio è necessario avere esercitato l’adesione ai servizi proattivi, fornendo il proprio consenso.
Pannello informativo importi Assegno Unico
Si ricorda infine che dal 10 giugno 2023 è disponibile un pannello informativo raggiungibile sempre su www.INPS.it , riservato a chi possiede una delle tre identità digitali per l'autenticazione (SPID, CIE e CNS) oppure agli intermediari e CAF
Nel nuovo pannello si possono verificare tutte le ipotesi di ricalcolo e conguaglio sugli importi del proprio assegno. In particolare, tutti coloro che sono stati avvisati tramite sms o e-mail delle operazioni di ricalcolo effettuate a maggio 2023 potranno trovare i dettagli relativi alla loro posizione specifica.
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CIGS 2023 le istruzioni per il rimborso ai datori di lavoro
Con il messaggio INPS 2512 del 4 luglio 2023 l'istituto ha fornito le istruzioni riguardanti il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga introdotto dal Decreto Lavoro 48/2023 e riconfermato nella conversione in legge (85/2023) Qui il testo coordinato del provvedimento .
Si trattava ricordiamo di un ulteriore periodo massimo di 15 mesi di CIGS che potevano essere accordate per motivi eccezionali:
- alle aziende in particolare difficoltà,
- anche in liquidazione, e
- che devono completare la riorganizzazione/ristrutturazione già prevista e non completata entro il 2022 per motivi non imputabili ai datori di lavoro.
Il periodo doveva essere fruito in continuità con quelli precedentemente autorizzati all'interno dell'arco temporale tra il 1° ottobre 2022 e il 31 dicembre 2023, in deroga a tutti i limiti temporali vigenti in materia di ammortizzatori sociali e agli obblighi di consultazione sindacale e fino ad un massimo dell'80% delle ore lavorabili nella specifica unità produttiva
I trattamenti avrebbero dovuto essere erogati esclusivamente con pagamento diretto dall'INPS ai lavoratori
Nel nuovo messaggio 617 del 9 febbraio 2024 Inps comunica che durante la gestione dei provvedimenti di concessione dei trattamenti è emerso che, in taluni casi, il relativo decreto ministeriale ha disposto che il pagamento ai lavoratori dovesse essere anticipato dai datori di lavoro e da questi ultimi successivamente conguagliato, secondo la disciplina prevista dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 148/2015.
vengono quindi illustrate le modalità operative che i datori di lavoro devono seguire per il recupero delle somme anticipate (Vedi ultimo paragrafo)
CIGS in deroga 2023 precedenti istruzioni
Con il messaggio n. 3575 del 12 ottobre 2023 l’INPS ha ricordato che le imprese destinatarie della CIGS in deroga art. 30 dl 48/2023 :
- sono tenute al versamento del contributo addizionale previsto dall’art. 5 del DLgs. 148/2015.
- non sono tenute alla consultazione sindacale e alla procedura di presentazione della domanda ex artt. 24 e 25 del medesimo DLgs. 148/2015.
- l’erogazione avviene esclusivamente con pagamento diretto da parte dell’INPS ai lavoratori
- i datori di lavoro sono tenuti anche durante il periodo di integrazione salariale, al versamento al Fondo di Tesoreria L. 296/2006, dei contributi relativi alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dell’attività.
Per la domanda , all'interno del nuovo “Sistema UNICO” di gestione degli ammortizzatori sociali era stato istituito , nell’ambito del codice intervento “333”, il nuovo apposito codice evento 147 situazioni di perdurante crisi e difficoltà – art. 30 D.L. 48/23.
CIGS in deroga 2023 codici e procedura per il rimborso degli anticipi dei datori
Per l' esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, i datori di lavoro devono operare come segue.
Successivamente all’autorizzazione da parte dell’Istituto per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGStraord>/<CongCIGSACredito>/<CongCIGSAltre>/<CongCIGSAltCaus>, va valorizzato il nuovo codice causale “L140”, avente il significato di “Conguaglio CIGS decreto legge. n. 48/2023”, che va effettuato entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.
Cassa in deroga 2023 versamento contributo addizionale
Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale i datori di lavoro devono utilizzare il codice causale “E614”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria decreto-legge. n. 48/2023”, presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>.
ATTENZIONE
Il versamento del contributo addizionale si effettua :
- a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale oppure
- nel caso in cui il rilascio dell’autorizzazione avvenga, nel mese in cui termina l’evento CIGS o dopo, va effettuato per l’intero periodo autorizzato nel periodo di paga immediatamente successivo a quello di autorizzazione.
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Si può licenziare chi fa un altro lavoro durante la malattia?
Il licenziamento del lavoratore dipendente che lavora presso terzi durante il periodo di malattia è stato piu volte affrontato dalla Corte di Cassazione con esiti non omogenei.
Nell'ultima pronuncia n. 1472/2024 del 15 gennaio 2024 ad esempio viene affermato che lo svolgimento di attività in periodo di assenza dal lavoro per malattia costituisce un illecito di pericolo e non di danno, nel senso che costituisce violazione sia quando provoca la mancata ripresa del lavoro, sia quando tale circostanza sia solo ipotetica cioè quando il comportamento del lavoratore sia da considerare "potenzialmente " pericoloso per la guarigione.
Nel caso specifico una lavoratrice, aveva lavorato come cameriera mentre era assente dal lavoro per lombalgia. Il suo ricorso contro il ilcenziamento era stato respinto sia in primo che in secondo grado in quanto i giudici hanno considerato il comportamento mancante di correttezza e buona fede in quanto l'attività violava il dovere fare il possibile per raggiungere una sollecita guarigione.
Nel ricorso in cassazione la lavoratrice affermava che la pronuncia della corte di appello non aveva tenuto in giusto conto il fatto che il suo rientro al lavoro era stato sollecito come da prognosi medica, il che dimostrava come i turni in pizzeria non avevano avuto conseguenze sul rapporto di lavoro principale.
La Suprema corte ha confermato la sentenza di appello ribadendo che il lavoratore in malattia deve astenersi da comportamenti che possano compromettere la corretta esecuzione dell’obbligazione principale del proprio contratto ovvero il rientro al lavoro . Inoltre si sottolinea che la sentenza dei giudici ha per oggetto la potenzialità del pregiudizio , aldilà dell'effettiva valutazione sui reali effetti della attività presso terzi, che eventualmente necessiterebbe di una consulenza medico legale "ex post".
Licenziamento per altra attività durante la malattia
Anche nella Sentenza n. 7641 del 19 marzo 2019 era stato confermato l’orientamento maggioritario secondo il quale il lavoratore sorpreso a lavorare per un’impresa terza durante un periodo di malattia può essere legittimamente licenziato, ma solo nel caso in cui tale attività lavorativa pregiudichi o rallenti la guarigione dallo stato morboso
Si trattava del licenziamento per giusta causa intimato ad A.R, per avere svolto, in periodo di assenza per infortunio per il quale erano prescritti cure e riposo , un'altra attività lavorativa consistita nella guida di automezzi e in operazioni di carico/scarico di cerchi in lega per autovetture.
I fatti contestati erano giunti a conoscenza della società attraverso un 'indagine investigativa, e avevano trovato conferma nelle dichiarazioni degli investigatori .
L consulenza d'ufficio disposta in primo grado aveva consentito di accertare la potenzialità dannosa del comportamento addebitato, tanto che il periodo di malattia si era protratto per molti giorni successivamente alla prima prognosi.
I giudici della Corte Suprema hanno quindi confermato la decisione della Corte d’Appello che si era espressa rilevando un inadempimento degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà e la violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede, per cui il recesso datoriale per giusta causa era giustificato anche a causa della mancanza di previsione nel contratto collettivo o del codice disciplinare
Licenziamento illegittimo con attività lavorativa durante la malattia
Orientamento opposto a quello sopracitato nella sentenza della Corte di Cassazione lavoro n. 4237 del 3 Marzo 2015.
In quel caso la corte ha affermato che non sussiste la giusta causa di licenziamento per il lavoratore che durante l’assenza per malattia svolge una attività lavorativa in favore di terzi se non è provato che abbia agito in maniera fraudolenta.
La Corte di Cassazione si è espressa precisando che non sussiste per il lavoratore assente per malattia un divieto assoluto di prestare, durante l’assenza, un’attività lavorativa in favore di terzi, purché questa non evidenzi una simulazione di infermità, oppure comporti una violazione del divieto di concorrenza o, ancora, comprometta la guarigione del lavoratore,.
Sono tali aspetti infatti ad implicare l’inosservanza del dovere di fedeltà imposto al prestatore d’opera e la legittimità della sanzione disciplinare massima.
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Importi Naspi, CIG, Assegni Fis, Dis Coll 2024
Con la circolare 25 del 29 gennaio 2024 INPS comunica gli importi 2024 , aggiornati al tasso di inflazione indicato dall'ISTAT, (5,4%) degli ammortizzatori sociali erogati dall'Istituto. Si tratta in particolare di:
- trattamenti di integrazione salariale ordinario e straordinario (CIGO e CIGS),
- trattamento di integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA),
- assegno di integrazione salariale del FIS.
- assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale del Fondo di solidarietà del Credito,
- assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito cooperativo,
- indennità di disoccupazione NASpI,
- indennità di disoccupazione DIS-COLL,
- indennità di disoccupazione agricola,
- indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS),
- indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO),
- assegno per le attività socialmente utili.
Vediamo le principali indicazioni:
Trattamenti di cassa integrazione: importi 2024
Trattamenti di integrazione salariale con e senza riduzione ART 26 L 41 1986
Importo lordo (euro)
Importo netto (euro)
1.392,89
1.311,56
Trattamenti di integrazione salariale – settore edile e lapideo (con maggiorazione per intemperie stagionali)
Importo lordo (euro)
Importo netto (euro)
1.671,48
1.573,86
Massimali assegno di integrazione salariale Fondo Credito
Retribuzione mensile lorda (euro)
Massimale (euro)
Inferiore a 2.535,95
1.377,31
Compresa tra 2.535,95 –
1.587,52
Superiore a 4.008,71
2.005,56
Massimali assegno emergenziale Fondo Credito
Retribuzione tabellare annua
lorda (euro)
Massimale (euro)
Inferiore a 48.564,78
2.836,78 lordo
2.671,11 netto
della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986)
Compresa tra 48.564,78– 63.900,07
3.195,61
Superiore a 63.900,07
4.472,65
Massimali assegno di integrazione salariale Fondo Credito Cooperativo
Fascia retributiva
Massimale (euro)
Inferiore a45.910,43
2.720,80 2.561,91 al lordo e al etto della riduzione
Compresa tra
45.910,43 e 64.032,97
3.659,53
Superiore a 64.032,97
4.256,38
Indennità di disoccupazione: importi 2024
- INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI
L’importo massimo mensile della indennità NASPI per la quale NON opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2024 l'importo di 1.550,42
- INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE DIS-COLL
L’importo massimo mensile di DIS COLL non può in ogni caso superare, per il 2024, l'importo di 1.550,42
- INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2023, trovano applicazione l'importo massimo di 1321,53 euro.
- INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE LAVORATORI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO (ALAS)
L’importo massimo mensile dellaa indennità non può in ogni caso superare, per il 2024, l'importo di 1.550,42 euro.
- INDENNITÀ STRAORDINARIA DI CONTINUITÀ REDDITUALE E OPERATIVA (ISCRO)
l’importo mensile dell’ISCRO per l’anno 2024 , facendo riferimento a un reddito massimo di 12mila euro, non può essere
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- di importo inferiore a 250,00 euro e
- di importo superiore a 800,00 euro.
- ASSEGNO PER ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, è pari, dal 1° gennaio 2024, a 691,89 euro . Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.
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Retribuzioni minime e contributi INPS 2024: tabelle aggiornate
Con la circolare n. 21 del 26 gennaio 2024 INPS ha comunicato gli aggiornamenti delle retribuzioni minime per il calcolo delle contribuzioni previdenziali 2024 per la generalità dei lavoratori dipendenti .
L'istituto ricorda infatti che la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. Secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Limiti retribuzione giornaliera – minimali e massimali 2024
I minimi retributivi ai fini previdenziali sono aggiornati ogni anno sulla base della rivalutazione dei prezzi nell'anno precedente calcolata dall'ISTAT, quest'anno al 5,4%.
I limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2024 per le diverse categorie sono illustrati nelle tabelle allegate alla circolare. In particolare si prevede che, nel caso siano inferiori, devono essere sempre ragguagliati a € 56,87 ( pari al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2024, pari a € 598,61 mensili).
Riportiamo di seguito i principali valori in sintesi.
Anno 2024
Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD
598,61
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)
56,87
La circolare ricorda che non sussiste l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al predetto limite minimo.
Anno 2024: retribuzioni convenzionali in genere
Euro
Retribuzione giornaliera minima
31,60
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua
55.008,00
Importo mensilizzato
€ 4.584,00
Anno 2024
Euro
Massimale annuo della base contributiva
€119.650,00.
Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%)
€ 239,44
Limite annuale per l’accredito dei contributi, arrotondato all’unità di euro
€12.451,00
Regolarizzazione Uniemens contributi gennaio 2024
I datori di lavoro che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2024 non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del 26 marzo 1993 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.
Detta regolarizzazione deve essere effettuata, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare, quindi entro il 16 aprile 2024 .
Ai fini della regolarizzazione, i datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2024 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese per portarle in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione (nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>), calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda relativa al versamento dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (cfr. il precedente paragrafo 5), da restituire al lavoratore, sarà riportato nella denuncia Uniemens, nell’elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>.
Allegati: -
Assegno Unico: domanda 2024 per i percettori di ADI
Con il messaggio 2632 del 12 luglio 2023 INPS aveva fornito le prime indicazioni per i percettori del Reddito di Cittadinanza, terminato per molti a luglio 2023 per fare posto:
- all'Assegno di inclusione (dal 2024) oppure
- al Supporto per la formazione e il lavoro da settembre 2023,
come previsto dalla legge di bilancio 2023 e dal decreto legge 48 2023 del Governo Meloni.
In particolare l'istituto si sofferma sulla fruizione dell'Assegno Unico e universale per i figli maggiorenni da parte dei nuclei che percepivano il RDC e non avranno più diritto dal 1 gennaio 2024
Come noto per i percettori di reddito di cittadinanza l'importo dell'Assegno unico veniva erogato nella carta RDC, conguagliando la quota per i figli a carico
Il 7 agosto l'istituto di previdenza ha pubblicato un messaggio n. 2896/2023 con le indicazioni operative sui pagamenti dell'Assegno unico fino a febbraio 2024
Con il messaggio 258 2024 l'istituto ricorda ai percettori del nuovo Assegno di inclusione che sono tenuti a inoltrare una nuova domanda di Assegno Unico . Vedi ultimo paragrafo.
Regime transitorio Reddito di cittadinanza dopo il Decreto Lavoro 48 2023
L'istituto ribadisce che pur rimanendo confermata la previsione generale relativa al riconoscimento del Reddito di cittadinanza nel limite massimo di sette mensilità per i nuclei composti solo da soggetti "occupabili" (tra 18 e 59 anni senza disabilità o carichi di cura) e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2023, l’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023 ha previsto che tale limite temporale non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza per i quali venga comunicata all’INPS la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, e comunque non oltre il 31 ottobre 2023.
In questi casi i percettori potranno continuare a fruire del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023.
Necessario a questo fine che l'istituto riceva dai servizi sociali del Comune non oltre il 31 ottobre 2023, la comunicazione della presa in carico; in caso contrario l’erogazione del Reddito di cittadinanza viene interrotta ma può riprendere per tutte le mensilità sospese, dopo tale comunicazione.
Si ricorda anche che per i nuclei familiari al cui interno siano presenti :
- persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento in materia di ISEE, di cui al D.P.C.M. n. 159/2013,
- minorenni o
- persone con almeno sessanta anni di età
la scadenza è fissata al 31 dicembre 2023, con eventuale diritto poi al nuovo Assegno di Inclusione.
Domanda Assegno unico e termine del Reddito di Cittadinanza
Nel messaggio 2632/2023 INPS richiedeva ai nuclei familiari aventi diritto alla prestazione di Assegno unico e universale dopo la scadenza delle sette mensilità del Reddito di cittadinanza, di fare domanda entro l’ultimo giorno del mese di competenza del Reddito di cittadinanza, 31 luglio 2023.
Nelle ipotesi di sospensione del Reddito in attesa della presa in carico dei soggetti non attivabili al lavoro, il termine è fissato al 31 ottobre 2023.
In tali casi, a seguito della presentazione della domanda, l’Assegno unico e universale verrà erogato per l’intero importo spettante, salvo eventuali conguagli d’ufficio nel caso di ripresa temporanea dell’erogazione del Reddito di cittadinanza per la presa in carico da parte dei servizi sociali, come in precedenza specificato.
Anche i nuclei ai quali non si applica il limite di sette mensilità, dovranno presentare autonoma domanda per il riconoscimento dell’AUU, qualora percepiscano la quota integrativa entro l’ultimo giorno del mese di competenza del Reddito di cittadinanza cosi che potranno ricevere l'assegno unico con continuità dal mese successivo alla cessazione del Rdc.
L'inps ricordava, infine, che dal 1° gennaio 2024, tutti i nuclei familiari con figli a carico, qualora non l’avessero già presentata in precedenza, dovranno presentare la domanda di AUU per percepire la prestazione aggiornata, dal 1° marzo 2024.
La richiesta di AUU per i percettori di ADI
come anticipato nei messaggi precedenti INPS ricorda che a decorrere dalla mensilità di marzo 2024, è necessario presentare una nuova domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico. L’eventuale presentazione della domanda di ADI da parte dei nuclei potenziali beneficiari della nuova misura, infatti, non sostituisce in alcun modo la domanda di AUU
L'obbligo vale anche per i nuclei familiari che includono figli nella fascia di età compresa tra 18 e 21 anni, per i quali è intervenuta la sospensione del RdC nel corso dell’anno 2023 e per i quali l’INPS garantisce la fruizione della prestazione fino alla competenza del mese di febbraio 2024.
L'istituto sottolinea l'importanza di verificare la correttezza dei dati di pagamento in particolare del codice IBAN del conto corrente o della carta prepagata, che deve essere intestato/cointestato al richiedente la prestazione.
La domanda di AUU e l’ISEE aggiornato possono essere presentati entro il termine del 30 giugno 2024, senza perdita degli arretrati.
In assenza dell’ISEE aggiornato infatti l'assegno unico sarà versato a partire dal mese di marzo 2024 con l'importo minimo e solo con nuova Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) presentata entro il 30 giugno 2024, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2024 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2024 con la corresponsione dei relativi arretrati.
La domanda di Assegno Unico va inoltrata in modalità telematica attraverso:
– il sito internet dell’Istituto (www.inps.it), ed autenticandosi con SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e Carta di Identità Elettronica (CIE);
– gli Istituti di patronato
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