• Stranieri in Italia

    Stranieri: codice fiscale provvisorio on line

    Con una circolare del Ministero dell'interno diffusa dal Ministero del lavoro , n. 5467 del 9 ottobre 2023,   è stato comunicato che è stata implementata  in collaborazione con l'agenzia delle entrate la procedura per il  rilascio in via telematica del codice fiscale provvisorio al lavoratore extracomunitario   che consente lo svolgimento dell'attività lavorativa anche prima della firma del contratto di soggiorno. Non è più necessario quindi per i lavoratori  e i datori di lavoro recarsi di persona presso gli uffici dell'Agenzia. 

    La generazione automatica  del codice  fiscale avviene tramite il sistema SPI 2.0  in relazione alle domande per le quali sia già stato emesso il visto di ingresso.

    Codice fiscale provvisorio stranieri: come fare

    Il ministero  precisa che la funzionalità di rilascio del codice fiscale provvisorio sarà online sul Portale ALI – Portale Servizi – Ali Sportello Unico (interno.it) e sarà visualizzabile dal datore di lavoro, che avrà cura di informare il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio e degli estremi del codice fiscale provvisorio".

    La circolare precisa che resta necessario per il datore di lavoro provvedere alla comunicazione obbligatoria all'INPS, con il codice fiscale ottenuto

    Al momento della convocazione presso lo sportello Unico per l'immigrazione  per la registrazione dell'ingresso e la firma del contratto  il codice fiscale diventa definitivo.

    Il ministero comunica che per la richiesta di ulteriori informazioni sulla scheda tecnica della procedura è disponibile l'indirizzo mail [email protected]

  • Rubrica del lavoro

    Apprendistato primo livello 2023: stop allo sgravio totale

    Con imessaggio 3618 del 17 ottobre 2023 INPS fornisce le istruzioni  operative aggiornate per gli adempimenti e i versamenti contributivi relativi ai contratti di apprendistato  di primo livello,  per i quali non sono state rinnovate le agevolazioni previste, da ultimo,  per il 2022  dalla legge  30 dicembre 2021, n. 234 , legge di Bilancio 2022 

    Per gli apprendisti  con contratto  per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 43 del D.lgs n. 81/2015, assunti a partire dal 1 gennaio 2023 ,  termina lo sgravio totale e si  tornano ad applicare quindi le aliquote ordinarie, come da tabella sotto :

    Codice

    Descrizione

    aliquote 

    Y1

    Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo per i primi 12 mesi dall’assunzione 

    (aliquota del 1,5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

    Y2

    Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo dal 13° al 24° mese dall’assunzione 

    aliquota del 3% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

    N1

    Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo per i primi 12 mesi dall’assunzione 

    (aliquota del 1,5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

    N2

    Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime contributivo dal 13° al 24° mese dall’assunzione 

    (aliquota del 3% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

    J9

    Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32, comma 1, lettera b) e c) del d.lgs. n. 150/2015

     (aliquota del 5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

    K9

    Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. n. 150/2015

     (aliquota del 5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

    Nel messaggio INPS evidenzia anche che la riforma  degli ammortizzatori sociali   della legge  234 2021 ha esteso le tutele anche ai lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e, quindi, non soltanto professionalizzante. I datori di lavoro sono, pertanto, tenuti ai conseguenti obblighi contributivi come illustrato nella circolare n. 76 del 30 giugno 2022. L'ampliamento riguarda anche il settore dell'agricoltura. 

     ATTENZIONE 

    L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile .

    • per tutta la durata del periodo di formazione  e 
    •  per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.

     

  • Lavoro Dipendente

    No al salario minimo per legge: il parere CNEL definitivo

    L'iter parlamentare della proposta di legge sul salario minimo  iniziato a luglio 2023  era stato sospeso prima delle ferie estive per la decisione del Governo di affidare al CNEL uno studio sul tema, prima di prendere posizione. Il dibattito sul contrasto al lavoro povero e ai salari dei lavoratori italiani, tra i piu bassi d'europa ,  è molto ampio e le  posizioni  sono abbastanza trasversali tra le forze della maggioranza, delle opposizioni e parti sociali (sindacati, e associazioni dei datori di lavoro). 

    Ieri è stato approvato il testo definitivo del parere del Consiglio  che conferma, come anticipato nell'istruttoria il parere negativo sulla necessitàdi legiferare su un importo minimo retribuzione valida per tutti i settori. 

     Il presidente del Cnel,  Brunetta  ha dichiarato che il documento presenta  invece una "cassetta degli attrezzi” per gestire, in modo articolato e mirato le diverse criticità del lavoro povero e dei salari minimi adeguati per tutti i lavoratori. e si è detto convinto che una buona contrattazione, buone relazioni industriali e buone normative di sostegno siano la ricetta giusta per sostenere lavoratori, aziende, famiglie».

    Alla consegna avvenuta ieri sera la premier Giorgia Meloni ha ringraziato il consiglio per il lavoro svolto insieme ai consiglieri del Cnel e ha cosi riassunto i risultati «Dall’analisi tecnica ricevuta emerge che il mercato del lavoro italiano rispetta pienamente i parametri previsti dalla direttiva europea sul salario minimo adeguato. La contrattazione collettiva, al netto dei comparti del lavoro agricolo e domestico, copre infatti oltre il 95% dei lavoratori del settore privato. Da ciò si evince che un salario minimo orario stabilito per legge non è lo strumento adatto a contrastare il lavoro povero e le basse retribuzioni. Occorre piuttosto programmare e realizzare un piano di azione pluriennale, una serie di misure e interventi organici». 

     Questa quindi la strada che il Governo intende intraprendere

    Qui il testo completo del Parere CNEL

    Salario minimo la proposta 2023

    In sintesi  ricordiamo che il disegno di legge fermo in Parlamento prevede 

    • per i lavoratori subordinati, e 
    • per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato che presentino analoghe necessità di tutela .
    • il diritto a un   trattamento economico di  retribuzione proporzionata e sufficiente, 
    • che  non sia inferiore al trattamento previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, 
    • con una soglia minima salariale inderogabile, pari a 9 euro lordi all’ora.

    La soglia si applicherebbe soltanto ai cosiddetti « minimi  retributivi», lasciando al contratto collettivo la regolazione delle altre voci  retributive.

    Nella  proposta  sono presenti anche

    1. la garanzia di  "ultrattività" dei contratti  scaduti o disdettati, come previsto anche dalla Direttiva (UE) 2022/2041,   approvata definitivamente nell'ottobre  2022  
    2. l'istituzione di  una commissione tripartita, composta dalle parti sociali comparativamente più rappresentative, cui spetta il compito dell’aggiornamento periodico del trattamento economico minimo  orario.

    Salario minimo – istruttoria CNEL

    Un primo documento  dell'istruttoria tecnica chiesta dal Governo Meloni al Cnel  per lInquadramento del problema è stato approvato e pubblicato  il 4 ottobre  con  voto contrario della CGIL e astensione della Uil  Scarica qui  il testo integrale.

    In sintesi il documento sembra propendere per un parere negativo sulla necessità di  stabilire il salario minimo per legge.

    Il comunicato stampa emanato dal Consiglio evidenzia i seguenti punti: 

    1. l'intenzione di formulare un documento "ampio e inclusivo orientato cioè a condividere dati, scenari, possibili soluzioni e criticità, per evitare di replicare schemi di ragionamento duali – che si prestano a strumentalizzazioni politiche ed eccessi di semplificazione di un problema altamente complesso 
    2. sottolinea che  la povertà lavorativa è spesso collegata  non solo a salari insufficienti  ma  "è il risultato di un processo che va ben oltre il salario "  e che riguarda i tempi di lavoro, la composizione familiare, la tassazione.
    3. la direttiva europea 2022/2041  "non impone agli Stati membri alcun obbligo di fissare per legge il salario minimo" adeguato  e, anzi, segnala  ai fini della tutela dei lavoratori la preferenza per  promuovere la soluzione contrattuale rispetto a quella legislativa.
    4. il  tasso di copertura della contrattazione collettiva in Italia è del 95% , di gran lunga superiore all’80 per cento (parametro della direttiva).
    5.  concorda sulla criticità del fenomeno dei ritardi nel rinnovo dei contratti collettivi.  di cui riporta di dati precisi,  ma afferma che non sempre ritardo è sinonimo di non adeguatezza del salario o di assenza di meccanismi di vacanza contrattuale, concessioni una tantum 
    6. Sui salari attuali osserva che i dati ufficiali di ISTAT stimano in 7.10 euro il 50 per cento salario medio e in 6.85 euro il 60 per cento salario mediano anche considerando altre modalità di misurazione affermano che  il sistema di contrattazione collettiva di livello nazionale di categoria  attualmente supera più o meno ampiamente dette soglie retributive orarie. 
    7. Sul problema della cd. contrattazione pirata viene osservato che:    le categorie che aderiscono a CGIL, CISL, UIL firmano 211 contratti collettivi nazionali di lavoro, che coprono 13.364.336 lavoratori dipendenti del settore privato ( con eccezione di agricoltura e lavoro domestico) e rappresentano il  il 92 per cento del totale dei dipendenti tracciati nel flusso Uniemens. mentre i sindacati non rappresentati al CNEL al momento attuale firmano 353 CCNL che coprono 54.220 lavoratori dipendenti, pari allo 0,4 per cento dei lavoratori di cui è noto il CCNL 

    A margine  si segnala che il Consiglio   auspica anche una migliore informatizzazione, e  potenziamento della fruibilità e della capacità di lettura dei contratti  conservati nel ricco archivio del CNEL che costituisce una preziosa fonte di dati necessari per le valutazioni.

  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Piattaforma Siisl inclusione e lavoro: stop per manutenzione il 13 ottobre

    Il  “Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa”  previsto  dal decreto Lavoro (n. 48 2023 ), è in funzione dallo scorso 1 settembre per accogliere le domande del nuovo sostegno Supporto Formazione e lavoro,   mettendo in comunicazione    i beneficiari con  centri per  l'impiego delle Regioni,  con Comuni , Agenzie per il lavoro e Ministero del lavoro .

    Con un avviso sul sito del Ministero si comunica che   Venerdì 13 ottobre 2023, a partire dalle ore 16 saranno svolte attività di manutenzione programmata per alcune piattaforme coinvolte nel flusso di interoperabilità che comporteranno l’impossibilità di accesso alla Piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa): siisl.lavoro.gov.it/ 

    Al termine delle attività previste, in data 16 ottobre 2023, il sito tornerà automaticamente online e sarà raggiungibile secondo le consuete modalità.

    Piattaforma SIISL e Supporto formazione lavoro: come funziona

    La piattaforma è nata, secondo le dichiarazioni del ministro Calderone,:

    1. sia  ai fini della gestione delle attività formative e lavorative dei percettori dei sostegni al reddito ( Reddito di cittadinanza fino a settembre/ dicembre 2023  e poi Assegno di inclusione e supporto per la formazione e il lavoro) 
    2. che, in un prossimo futuro,  per tutti i disoccupati registrati nelle diverse banche dati nazionali e regionali , sia pubbliche che private, per aiutare la collocazione lavorativa  e anche soddisfare le richieste delle  molte aziende che faticano a reperire  i profili adatti  ai posti disponibili.

     Va ricordato infatti che il cosiddetto mismatch interessa ormai quasi una posizione lavorativa su due.

    Si stima che dovranno essere circa 400mila    entro il 2023 coloro che dovranno registrarsi per fruire del  Supporto per la formazione e il lavoro  previsto  per i disoccupati considerati   "occupabili" (cioè che possono lavorare per età e assenza di obblighi di cura) 

    Ad oggi il Sistema informativo  ha registrato circa  98 mila domande  domande per il Supporto per la formazione e il lavoro  che vanno effettuate prima  dal portale INPS.IT e solo dopo l'autorizzazione dell'Istituto, sul SIISL.

    Nello specifico ,alle ore 13 del 12 ottobre 2023 erano 51.021 le istanze presentate direttamente dai cittadini e 47.121 quelle inviate per il tramite dei Patronati.

    Si ricorda che possono chiedere il Supporto per la formazione e il lavoro dal primo settembre scorso  gli ex percettori del Reddito di cittadinanza fra i 18 e i 59 anni, privi di una condizione di fragilità: presenza di figli minori, persone con disabilità e over 60 nel nucleo familiare.  

    L'iscrizione al SIISL  comporta:

    •  il rilascio della DID  Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (che certifica lo stato di disoccupazione)
    • firma di un patto di attivazione digitale con il rilascio dei dati  del candidato , per accedere a eventuali  offerte lavorative.
    • firma di patto di servizio  personalizzato nel caso in cui  sia valutata come necessaria per il candidato  una ulteriore formazione.

    La piattaforma SIISL   renderà disponibili  anche tutti i percorsi formativi rientrati nel  Programma Gol (Garanzia di occupabilità dei lavoratori)

    Inoltre vengono registrati i dati sulla frequenza ai corsi e ai progetti lavorativi , con obbligo di comunicazione/ conferma diretta da parte di ciascun beneficiario ogni 90 giorni per mantenere il  diritto al contributo economico.

  • La busta paga

    Salario inadeguato: CCNL nullo per il giudice

    Sul salario minimo, di forte attualità per  il disegno di legge in discussione e il  parere  negativo del CNEL ,   si segnalano due rilevanti sentenze di Cassazione.

     Nelle pronunce   n. 28320 e 28321 i giudici mettono  di nuovo fortemente in dubbio l'unico principio finora condiviso ovvero il valore della contrattazione collettiva  nel fissare minimi  retributivi   che rispettino l'art 36 della Costituzione . articolo che prescrive  la necessita di salari proporzionati e sufficienti ad assicurare una vita dignitosa ai lavoratori.

    Giova ricordare che anche la direttiva europea sul salario minimo richiede l'intervento legislativo degli stati membri in particolare nei settori che non registrano una sufficiente percentuale di contratti collettivi per cui quello della contrattazione tra le parti appare come un principio che di per sé dovrebbe garantire la legalità del livello dei salari.

    Nella sentenza 28320 invece i giudici ricordano che in una elaborazione  di oltre settant'anni ( si cita una prima sentenza in merito del 1051)    il giudice è chiamato  in causa in ultima istanza  in quanto il riferimento al salario di cui al CCNL integra solo una  presunzione relativa di conformità alla  Costituzione, suscettibile di accertamento.

    Si sottolinea anche che  il trattamento retributivo all'art. 36 Cost. può fare riferimento – come parametri esterni per la determinazione del  giusto corrispettivo –  alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali di  categoria, i quali fissando standard minimi inderogabili validi su tutto il territorio  nazionale, finiscono così per acquisire, per questa via giudiziale,  un'efficacia  generale, sia pure limitata alle tabelle salariali in essi contenute.

    Nella sentenza si osserva anche la "carenza a tutt'oggi di altri meccanismi tali da garantire in concreto ad ogni individuo che lavora nel nostro Paese il diritto ad un salario minimo giusto o altrimenti una soddisfazione  automatica o un controllo documentale della corretta erogazione del salario costituzionale,  all'infuori di una controversia processuale (o di un accertamento    ispettivo)".

    Salario minimo e salario costituzionale – Sentenza 28320 2023 

    Il caso analizzato nella sentenza 28320 2023 (QUI il testo integrale)  in particolare  riguardava alcuni dipendenti  di una spa con  mansioni di portiere(/ addetti alla guardiania delle sedi sociali , che svolgevano la loro prestazione lavorativa  prevalentemente nel turno notturno (dalle ore 19,40 alle ore 06,50) senza pausa, per  11 ore e 10 minuti. Erano  inquadrati nel livello D ccnl per i dipendenti di  istituti ed imprese di vigilanza privata servizi fiduciari e percepivano un netto mensile di  euro 863,00 per tredici mensilità, ossia una paga oraria  di euro 5,49; affermavano inoltre  che non avevano mai percepito  la maggiorazione per il lavoro notturno.

     La corte di appello dichiarava nullo l'art . 23 del ccnl servizi fiduciari riguardante il minimo salariale.   

    A seguito delle sentenze a sfavore la società ricorreva in cassazione affermando  il diritto  di  retribuire  i dipendenti secondo quanto  previsto dal CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative (CGIL e CISL) e coerente con il settore merceologico in cui opera,  ossia quello dei servizi di portierato / reception svolti per conto di terzi.  

    Affermava inoltre che l'art. 36 Cost. è invocabile solo "per i rapporti non tutelati da  contratto collettivo". In questo modo sarebbe "garantita l'autonomia delle parti sociali e, in ultima analisi, il principio di libertà e di autonomia sindacale ex art. 39 Cost.

    La cassazione giudica inammissibile e infondata tale affermazione, confermando quanto stabilito dalla Corte territoriale  

    I giudici affermano innanzitutto che :

    Restringere la portata precettiva dell'art. 36 Cost. ai soli rapporti di lavoro non  tutelati dal contratto collettivo è un'interpretazione non condivisibile, perché non

    giustificata dal dato normativo. Anzi, la verifica giudiziale si impone proprio qualora  – come nel caso in esame – risulti che il trattamento economico previsto dalle parti sociali sia appena di qualche euro sopra la soglia di povertà accertata  con riguardo al contratto collettivo (Cass. n. 2245/2006, ; Cass. ord.n. 546/2021).

    La cassazione ribadisce inoltre che  la Costituzione prescrive  anche un salario conforme ai concetti di sufficienza e di proporzionalità  che mirano a  garantire al lavoratore una vita non solo "non povera"  bensi "dignitosa ". 

    Su punto ,  ricorda ,  anche la recente Direttiva UE sui salari  adeguati all'interno dell'Unione n. 2022/2041 individua  la necessità del conseguimento non solo dei beni necessari al puro sostentamento  anche  di beni immateriali ("attività culturali, educative e sociali').

    Pertanto, nell'ambito dell'operazione di raffronto tra il salario di fatto e salario  costituzionale il giudice è tenuto ad effettuare una valutazione coerente e  funzionale allo allo scopo, rispettosa dei criteri giuridici della sufficienza e della  proporzionalità. 

    A tal fine non potrà perciò assumere a riferimento la retribuzione lorda (che non si riferisce ad un importo interamente spendibile da un lavoratore  e confrontarlo con l'indice ISTAT di povertà (che riguarda invece la  capacità  di acquisto immediata di determinati beni essenziali).

     Il livello Istat di povertà non costituisce  un parametro diretto di determinazione della retribuzione  ma individua semplicemente una soglia minima invalicabile non indicativa del raggiungimento di livello del salario minimo costituzionale che, appunto, deve assicurare una vita dignitosa ai lavoratori.

  • Rubrica del lavoro

    Festività ebraiche 2024: il calendario

    E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale  n. 158 del 7 ottobre 2023   il Comunicato del Ministero dell'Interno con il calendario ufficiale delle festivit ebraiche relative all'anno 2024,   come comunicato dall'Unione delle Comunita'  ebraiche  italiane .

    Questi i giorni da considerare festivi il prossimo anno,  ai fini civili e giuslavoristici:

    Tutti i sabati,  da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato,
    da lunedi 22 aprile a un'ora dopo il tramonto di  Mercoledi 24  aprile vigilia di Pesach
    da  mezz'ora prima del tramonto di domenica 28 a un'ora dopo il tramonto di martedi 30 aprile  Pesach
    da  mezz'ora prima del tramonto di martedì 11 giugno a un'ora dopo il tramonto giovedi 13 giugno  Shavuoth (Pentecoste)
    da mezz'ora prima del tramonto di lunedì 12 agosto a un 'ora dopo il tramonto di martedi 13 agosto  Digiuno dal 9 di AV
    da mezz'ora prima del tramonto di mercoled' 3 ottobre a un'ora dopo il tramonto di venerdì 4 ottobre  Rosh Hashana' (Capodanno)
    da venerdì 11 ottobre a un'ora dopo il tramonto di sabato 12 ottobre Vigilia e digiuno di Kippur (Digiuno di espiazione)
    da un' ora prima del tramonto di mercoledi 16 ottobre a un'ora dopo il tramonto venerdì 18 ottobre Sukkot (Festa delle Capanne)
    da un' prima del tramonto di mercoledi 23 ottobre a un'ora dopo il tramonto venerdì 25 ottobre Shemini Atzeret e Simchat Tora' (Festa della Legge)

     

    Si ricorda che in ossequio al principio di uguaglianza e parità sancito dall’art. 3 Costituzione sono previste speciali deroghe per i lavoratori che praticano religioni diverse con  festività in giorni differenti. Per i lavoratori di religione ebraica sono quindi previsti 

    • riposo sabbatico: è previsto il diritto di godere del riposo settimanale di sabato anziché nella domenica. In tal caso, il riposo sabatico è alternativo rispetto a quello domenicale: conseguentemente, il lavoro che non viene prestato durante il sabato è recuperato il giorno seguente senza maggiorazioni o straordinari. Tale diritto può tuttavia subire limitazioni quando sussistano esigenze aziendali relative a servizi essenziali imprescindibili e.
    • Festività ebraiche: il lavoratore ha diritto di fruirne con le medesime modalità previste per il riposo sabatico. In alternativa possono essere attraverso i permessi retribuiti  contrattuali. In tal caso il soggetto ha comunque diritto alle festività previste per la generalità dei lavoratori.

    Nelle giornate festive, il lavoratore ha diritto ad astenersi  dal lavoro e quello di percepire la retribuzione. Tale seconda tutela riceve differente trattamento a seconda che si tratti di festività lavorate o non lavorate.  

     Di seguito riportiamo  l'elenco delle festività  nazionali italiane che  ha numerose modifiche nel tempo. Ad oggi, sono previste undici festività, distinte in :

    • Festività nazionali civili

    25 Aprile: Anniversario della liberazione
    1 maggio: Festa del Lavoro
    2 giugno: Fondazione della Repubblica

    • Festività nazionali religiose cattoliche:

    1 Gennaio: Capodanno

    6 gennaio: Epifania

    il lunedì seguente la Domenica di Pasqua (variabile)

    15 agosto: Assunzione della Beata Vergine

    1 Novembre: Ognissanti

    8 dicembre: Immacolata Concezione

    25 dicembre: Natale

    26 dicembre: S. Stefano

  • Sicurezza sul Lavoro

    INAIL i dati 2022 su infortuni e malattie professionali

    E' stata presentata il 4 ottobre 2023  la Relazione annuale Inail  sugli infortuni e le  malattie professionali registrati dall'INAIL nel 2022.

    Qui il testo integrale della Relazione 

    Il commissario straordinario, Fabrizio D’Ascenzo,  ha illustrato a Roma i principali  dati sull’andamento di infortuni e malattie professionali  in rapporto agli anni precedenti e  le attività realizzate dall'istituto  in materia di ricerca, prevenzione, riabilitazione  oltre che sui risultati economici e  sugli obiettivi prioritari per il futuro. Di seguito una sintesi delle principali informazioni.

    Dati INAIL 2022 

    Nel 2022 sono stati denunciati all’Inail 703.432 infortuni sul lavoro, il 24,6 in piu rispetto al 2021 . L’aumento è dovuto sia ai contagi professionali da Covid-19, passati dai 49mila del 2021 ai 120mila del 2022, sia agli infortuni “tradizionali”, che hanno fatto registrare un incremento di oltre il 13%.

     Circa il 15% è avvenuto “fuori  dal luogo di lavoro , cioè “in occasione di lavoro con mezzo di trasporto” o “in itinere”, ovvero nel tragitto tra casa e lavoro 

    Gli infortuni con esito mortale sono stati  1.208, con un decremento del 15,2% rispetto alle 1.425 del 2021. Questa contrazione è legata interamente ai decessi causati dal contagio da Covid-19, passati dagli oltre 230 casi del 2021 agli otto del 2022. Gli infortuni mortali accertati sul lavoro sono stati 606, in calo del 21,7% rispetto ai 774 dell’anno precedente. Quelli avvenuti “fuori dell’azienda” sono 365, pari a circa il 60% del totale (45 casi sono ancora in istruttoria). Gli incidenti plurimi, che hanno cioè causato la morte di più lavoratori, nel 2022 sono stati 19 per un totale di 46 decessi, 44 dei quali stradali.

    INFORTUNI  2021 2022

    Modalità di accadimento

     Numero nel 2021

    Numero nel 2022

    Variazione percentuale

     In occasione di lavoro

     479.837

    609.566

     + 27,04%

    In itinere  

    84.575

    93.866

    + 10,99%

    Totale

     564.412

     703.432

    +24,63%

    Qui la scheda riassuntiva

    MALATTIE PROFESSIONALI 

    Le patologie lavoro correlate denunciate  sono state quasi 61mila in crescita del 9,9% rispetto al 2021 e  in calo dello 0,9% rispetto al 2020

    Il commissario ha specificato che aAl momento è stata riconosciuta la causa professionale a circa 22mila casi, mentre il 9% è ancora in istruttoria. 

    Si fa notare che le denunce riguardano le malattie e non i lavoratori ammalati, che sono circa 42mila, di cui 16.500 con causa professionale riconosciuta.

    LE CAUSE E I SETTORI PIU COLPITI 

    “L’invecchiamento della popolazione attiva tra i fattori che aumentano l’esposizione al rischio” ha fatto notare il commissario  D’Ascenzo, con una incidenza degli infortuni degli over 50enni,  in aumento,  pari al 36,4% degli infortuni in complesso e al 50,5% dei casi mortali”.

    I settori della sanità e assistenza sociale sono stati i piu colpiti, a causa dei numerosi contagi da Covid del 2022. Al netto delle infezioni, però, il primo posto spetta alle costruzioni, in cui si registra anche il numero più alto di casi mortali, seguito dai trasporti e dal commercio.    

    Attività INAIL per la prevenzione 

    Con l'occasione il commissario ha sottolineato come sia “Indispensabile rafforzare ulteriormente la sinergia tra istituzioni, parti sociali, lavoratori e imprese… per un confronto costante con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione per la crescita sociale ed economica del Paese”.

    Ha  ricordato inoltre le seguenti iniziative annuali 

    • Per il bando Isi 2023, iniziativa unica nel suo genere in Italia e in Europa,  è previsto un aumento delle risorse con lo  stanziamento di mezzo miliardo di euro.  Diminuito invece nel 2022 a 27mila il numero di  istanze di riduzione del tasso di tariffa per meriti di prevenzione presentate dalle aziende l’anno scorso, con una diminuzione complessiva del premio Inail di circa 164 milioni di euro.
    • Inail ha organizzato a partire dallo scorso marzo, il Forum della prevenzione “Made in Inail”, percorso di confronto con istituzioni, enti locali e parti sociali sulle strategie più efficaci di contrasto agli infortuni e alle malattie professionali, che ha toccato tutto il territorio nazionale.
    • con il bando Bric sono  attivati progetti di ricerca con oltre 200 partner  per più di 11 milioni di euro. 
    • il Bando innovazione tecnologica (Bit), promosso insieme al competence center Artes 4.0 ha messo invece a disposizione di start up, micro, piccole e medie impresedue milioni di euro per la ricerca di soluzioni innovative per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei contesti industriali.

    Attività  di assistenza INAIL e nuovi obiettivi

    Prosegue la sperimentazione clinica nel Centro Protesi di Budrio e nel Crm di Volterra , con un forte impulso allo sviluppo delle protesi attive di arto superiore e inferiore e alle ortesi motorizzate sia per gli  atleti paralimpici  che per la realizzazione dei dispositivi protesici per la vita quotidiana.

    Dal punto di vista delle prestazioni sanitarie, per “prime cure” e protesico-riabilitative, nel 2022 l’Inail ha fornito circa 7,3 milioni di prestazioni sanitarie per infortuni e malattie professionali e più di 521mila prestazioni per “prime cure”.

     Alla voce investimenti, il commissario straordinario ha ricordato il Programma scuole innovative, che “ha l’obiettivo di riaffermare il ruolo centrale della scuola, attraverso la realizzazione di strutture con elevati standard di sicurezza, tecnologici e ambientali, aperte alle esigenze del territorio e con la creazione di ambienti dove possono essere sperimentati nuovi modelli di apprendimento”, le iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria, per un valore complessivo di oltre cinque miliardi di euro”

    Tra le priorità  per il futuro sono stati citati in particolare  l’ampliamento della tutela ai settori ancora esclusi e al lavoro autonomo.