• CCNL e Accordi

    CCNL occhialeria 2026-2028: aumenti, welfare e nuove regole

    Il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’industria degli occhiali e articoli inerenti l’occhialeria segna un passaggio rilevante per oltre 40 mila addetti del settore. L’ipotesi di accordo, sottoscritta il 30 gennaio 2026 da Anfao, assistita da Confindustria Moda, e dalle organizzazioni sindacali Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil, avrà validità dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, sia per la parte normativa sia per quella economica.

    Il rinnovo interviene in un contesto produttivo caratterizzato da forte stagionalità, innovazione tecnologica e crescente attenzione ai temi del welfare contrattuale. Le parti sociali hanno scelto di rafforzare, da un lato, la flessibilità regolata del mercato del lavoro, e dall’altro di potenziare tutele economiche, previdenziali e sanitarie, con effetti concreti sulle retribuzioni e sulla qualità complessiva del rapporto di lavoro.

    NOVITÀ CONTRATTUALI: causali contratti a termine

    Tra le principali novità normative spicca la revisione della disciplina del contratto a tempo determinato. L’articolo 23 del CCNL individua in modo puntuale le causali che consentono di superare i 12 mesi e arrivare fino a 24 mesi di durata del rapporto, in linea con la normativa vigente. 

    Rientrano tra queste: 

    • Attività connesse alla preparazione di campionari e alla campagna vendite, quali, a titolo esemplificativo: promozione in showroom; fiere; negozi; 

    temporary store;

    • Sviluppo straordinario delle attività di impresa, legato a:

    ricerca e progettazione;

    avvio e/o sviluppo di nuove attività;

    nuove linee di prodotto;

    nuove sedi, filiali, uffici o punti vendita;

    processi di reinternalizzazione o reshoring.

    • Sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative aventi carattere di temporaneità.
    • Esecuzione di particolari lavori a carattere temporaneo che, per la loro specificità, richiedano professionalità diverse o specializzazioni non normalmente impiegate in azienda.
    • Investimenti nei processi produttivi finalizzati all’implementazione di una gestione sostenibile dell’impresa, con riferimento, ad esempio, a:salute e sicurezza; ambiente ,
    • Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti, oppure interventi finalizzati all’introduzione di:  nuove apparecchiature; digitalizzazione; automazione;

    riconversione ambientale o energetica; miglioramento dei livelli di sicurezza.

    In materia di tredicesima mensilità e ferie, viene chiarito che, in caso di sospensione dell’attività per cassa integrazione, la maturazione dei relativi ratei avviene per intero solo se nel mese il lavoratore ha prestato almeno 80 ore di lavoro (72 ore per i turni 6×6), introducendo una regola uniforme e certa.

    Novità retributive e welfare

    Sul piano economico, il rinnovo del CCNL occhialeria prevede un aumento complessivo di 195 euro sul 4° livello, articolato in cinque tranche distribuite nel triennio: 

    • 50 euro da marzo 2026; 
    • 30 euro da ottobre 2026; 
    • 50 euro da maggio 2027;
    •  45 euro da maggio 2028; 
    • 20 euro da novembre 2028.

    Gli aumenti si riflettono sui minimi tabellari (Elemento retributivo nazionale – E.R.N.) di tutti i livelli di inquadramento. 

    Di seguito una sintesi degli incrementi complessivi per livello.

    Livello Aumento complessivo (€) ERN a regime (€)
    Q 227,53 2.680,73
    6 222,10 2.670,77
    5S 216,69 2.539,99
    5 211,30 2.453,48
    4S 200,46 2.276,00
    4 195,00 2.187,96
    3S 189,59 2.125,84
    3 184,21 2.082,62
    2 173,35 1.966,31
    1 152,60 1.712,03

    Rivisto anche il Premio di professionalità a valore aggiunto (PPVA), collegato ai comportamenti organizzativi e alle competenze espresse dai lavoratori. Il premio, riconosciuto per un massimo di 12 mensilità e senza incidenza sugli istituti contrattuali e di legge, viene rideterminato nei seguenti importi mensili:

    • 14 euro per area operativa – step centrato (2° livello);
    • 16 euro per area operativa – step consolidato (3° livello);
    • 18 euro per area qualificata – step base (3°S livello);
    • 20 euro per area qualificata – step centrato (4° livello).

    Importanti novità riguardano anche la disciplina della trasferta. Gli articoli previgenti sono stati unificati in un’unica norma che riconosce, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, una indennità di trasferta pari al 30% della retribuzione giornaliera, con riduzione al 20% per missioni superiori al mese.

    Accanto agli aumenti salariali, il rinnovo rafforza in modo significativo il welfare contrattuale.

    Sul fronte della previdenza complementare, è previsto l’aumento del contributo a carico del datore di lavoro al 2,20% del minimo contrattuale, con decorrenza 1° gennaio 2028. Contestualmente, viene incrementato allo 0,24% (dal 1° aprile 2025) il contributo per l’assicurazione contro premorienza e invalidità permanente.

    Sul versante della sanità integrativa, il contributo aziendale a favore di Sanimoda sale a 18 euro mensili dal 1° gennaio 2027. Dal 1° aprile 2026, inoltre, tale contribuzione è riconosciuta anche per i periodi di aspettativa non retribuita, ampliando la platea delle tutele effettive per i lavoratori.

  • Lavoro Autonomo

    Pescatori autonomi: aliquote contributive e versamenti INPS 2026

    Con la circolare n. 11 del 3 febbraio 2026, l’INPS ha fornito le indicazioni operative relative alla contribuzione dovuta dai pescatori autonomi per l’anno 2026, definendo in particolare:

    • le retribuzioni convenzionali di riferimento, 
    • l’aliquota contributiva applicabile al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), 
    • le misure di sgravio contributivo previste e
    • le modalità di versamento dei contributi 

    Il documento si rivolge ai lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca, anche se non associati in cooperativa.

    Adeguamento delle retribuzioni convenzionali

    Per l’anno 2026, l’INPS ha recepito la variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari al +1,4%, riferita al periodo gennaio 2024 – dicembre 2025.

    La retribuzione convenzionale per i pescatori autonomi soggetti alla legge n. 250/1958, su cui  devono essere calcolati i contributi previdenziali dovuti per l’intero anno. risulta pertanto aggiornata come segue:

    Anno Tipologia Importo
    2026 Retribuzione convenzionale giornaliera € 32,30
    2026 Retribuzione convenzionale mensile (25 gg.) € 808,00

    Le aliquote in vigore e contributo mensile ordinario

    Anche per il 2026 resta confermata l’aliquota contributiva complessiva del 14,90%, in vigore dal 1° gennaio 2014. La ripartizione dell’aliquota è la seguente:

    Gestione FPLD Aliquota (%) Coefficiente di ripartizione
    Base 0,11 0,007383
    Adeguamento 14,79 0,992617
    Totale 14,90 1

    Applicando tale aliquota alla retribuzione convenzionale mensile, il contributo  IVS dovuto per il 2026 è pari a 120,39 euro mensili.

    Il contributo mensile FPLD per i pescatori autonomi, senza applicazione di agevolazioni, è determinato come segue:

    FPLD Contributo mensile
    Quota base € 0,89
    Quota adeguamento € 119,50
    Totale € 120,39

    Sgravio e contributo di maternità

    Sgravio contributivo settore pesca

    Per le imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari, a decorrere da gennaio 2026 lo sgravio contributivo è riconosciuto nella misura del 44,32%.

     Il contributo mensile netto, dopo l’applicazione dell’agevolazione, risulta pertanto ridotto come segue:

    FPLD con sgravio Contributo mensile
    Quota base € 0,50
    Quota adeguamento € 66,54
    Totale € 67,04

    Contributo di maternità

    Resta dovuto il contributo aggiuntivo per maternità, pari a 0,62 euro mensili, a carico di ciascun iscritto al fondo di cui all’articolo 12 della legge n. 250/1958. Il contributo è riscosso congiuntamente al contributo IVS.

    Versamento dei contributi: scadenza e modalità

    ll versamento della contribuzione deve essere effettuato in rate mensili, con scadenza fissata al giorno 16 di ciascun mese.

    L’INPS provvede all’invio agli assicurati delle comunicazioni contenenti i dati utili per il pagamento della contribuzione dovuta per il 2026.

    Si ricorda che iIn applicazione della normativa vigente, non vengono inviati i modelli F24 ai pescatori autonomi titolari di partita IVA, che restano pertanto tenuti a provvedere autonomamente.

  • Lavoro Dipendente

    Parità retributiva e trasparenza sugli stipendi: in arrivo il decreto

    Il recepimento della direttiva UE 2023/970 sulla parità retributiva di genere (Pay Transparency Directive) entra nella fase decisiva: secondo le anticipazioni di stampa, lo schema di decreto legislativo, composto da 16 articoli, è prossimo all’esame del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento dovrà essere approvato entro il 7 giugno 2026 e si applicherà a tutti i lavoratori, inclusi i lavoratori domestici 

    L’obiettivo della direttiva è rafforzare l’effettiva applicazione del principio di parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, puntando i sulla trasparenza salariale. In questo quadro, i datori di lavoro saranno tenuti a rendere facilmente accessibili i criteri utilizzati per determinare la retribuzione, i livelli retributivi e le progressioni economiche, che dovranno essere oggettivi e neutrali rispetto al genere 

    Una delle principali novità riguarda il diritto all’informazione dei lavoratori: su richiesta, il datore di lavoro dovrà fornire per iscritto, entro due mesi, indicazioni sul livello retributivo individuale e sui livelli medi delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore, distinti per sesso. Inoltre, i lavoratori dovranno essere informati annualmente dell’esistenza di tale diritto e delle modalità per esercitarlo 

    Di particolare rilievo è anche il divieto di clausole contrattuali che limitino la possibilità per i lavoratori di rendere nota la propria retribuzione, misura finalizzata a superare gli ostacoli culturali e contrattuali alla trasparenza salariale 

    Lo schema di decreto prevede infine obblighi di monitoraggio e l’istituzione, presso il Ministero del Lavoro, di un organismo dedicato al controllo e al supporto dell’attuazione delle misure in materia di parità e trasparenza retributiva, rafforzando il sistema di vigilanza e prevenzione delle discriminazioni salariali

    la direttiva UE 2023/70

     Il Consiglio europeo  aveva  approvato ad aprile 2023 la  direttiva europea già votata dal Parlamento, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi  meccanismi di applicazione.

    Il testo definitivo  è apparso nella Gazzetta Ufficiale dell'unione il 17 maggio 2023 E' la direttiva 2023/970. 

    Gli stati membri hanno  quindi tempo fino  a giugno  2026 per adeguare la propria normativa per consentirne  l'applicazione .

    Sono previsti  obblighi di trasparenza da parte dei datori di lavoro, sia pubblici che privati sulle proprie  politiche retributive al fine di ridurre  il divario retributivo  di genere (gender pay gap). Tale obbligo è stato interpretato da alcuni come la fine del segreto  sulle retribuzioni  tra colleghi ma non è esattamente cosi. 

    La direttiva NON  consente  per ovvi motivi di privacy,  di far conoscere l'esatta retribuzione di ciascun dipendente agli altri.

    E' vero invece che i lavoratori dovranno poter avere conoscenze dei dati aggregati cioè delle medie retributive in azienda per far valere il principio di parità.

    Vediamo di seguito più in dettaglio l'analisi del consiglio e le  misure  proposte dall'Unione  contro il divario retributivo.

    Divario retributivo: il principio di trasparenza 

    Il Consiglio ha individuato la mancanza di trasparenza retributiva    come uno dei principali ostacoli all'eliminazione del divario retributivo di genere, che nel 2020 resta in media intorno al 13% nell'UE.

     Ciò significa che le donne guadagnano in media il 13% in meno rispetto agli uomini per ogni ora di lavoro. Viene  osservato anche che questa differenza  ha ripercussioni a lungo termine in particolare sul rischio di esposizione alla povertà delle donne anche a livello pensionistico. Il divario nel valore delle pensioni infatti nel 2018 era pari a circa il 30% nell'UE .

    Altro aspetto preso in considerazione è la ricaduta della pandemia di COVID-19 che  messo in luce la maggiore precarietà della partecipazione delle  donne al mercato del lavoro, a fronte di una  maggior carico di responsabilità di assistenza 

    La direttiva propone  due direzioni per  garantire il superamento del divario retributivo di genere

    1.   maggiore informazione sul tema e 
    2. sanzioni in caso di violazione.

    Gender pay gap: applicazione della direttiva

    La  direttiva prevede in particolare  che i datori di lavoro:

    • comunichino il livello retributivo iniziale e la fascia retributiva da corrispondere al futuro lavoratore prima dell'assunzione
    • mettano a disposizione dei lavoratori una descrizione dei criteri utilizzati per definire la retribuzione e l'avanzamento di carriera
    • forniscano anche ai lavoratori già occupati, su richiesta:
      1. informazioni sul loro livello retributivo individuale
      2. informazioni sui livelli retributivi medi dei lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.

    Come detto gli Stati hanno tre anni per recepire la direttiva nella propria legislazione  

    Le aziende dovranno poi avere  ulteriore l tempo di adeguarsi con diverse scadenze

    • per le imprese di grandi dimensioni, oltre i 250 dipendenti  obbligo di fornire tutte le informazioni rilevanti entro il 7 giugno 2027
    •  per quelle più piccole  da 100 a 249 entro il 7 giugno 2031.

    Nessun obbligo invece  per le imprese con meno di 100 dipendenti.

    Sanzioni in caso di divario retributivo 

    Le norme minime esistenti in materia di sanzioni  per le violazioni andranno rafforzate, prevedendo anche  le misure  per garantirne  l'applicazione.

    Ancora, in collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori dovrà essere effettuata una valutazione delle retribuzioni e nel caso si evidenzino  differenze a livello di retribuzione media pari ad almeno il 5% tra lavoratori di sesso femminile e lavoratori di sesso maschile (che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore) sarà obbligatorio adottare misure correttive nei casi in cui la differenza non sia giustificata da fattori oggettivi.

  • Professione Avvocato

    Compenso avvocati: serve sempre l’accordo scritto

    La determinazione del compenso professionale rappresenta un tema di rilievo anche per datori di lavoro e consulenti, soprattutto quando l’assistenza legale si inserisce nella gestione di rapporti societari o contenziosi complessi. 

    Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, n. 803 di gennaio 2026, interviene nuovamente sul requisito della forma scritta dell’accordo tra avvocato e cliente, fornendo indicazioni operative utili anche per le imprese che conferiscono incarichi professionali.

    Il caso esaminato consente di chiarire quali siano le conseguenze dell’assenza di un valido patto scritto sul compenso e quali criteri debbano essere applicati per la sua liquidazione, nonché il regime degli interessi in caso di ritardato pagamento.

    Il caso : compenso concordato con preventivo

    La controversia nasce dalla richiesta di pagamento avanzata da un professionista nei confronti di una società, per attività difensiva svolta in un procedimento giudiziario. Il legale sosteneva che il compenso fosse stato concordato sulla base di una nota informativa/preventivo trasmessa al momento del conferimento dell’incarico e successivamente via posta elettronica, ritenendo sufficiente il comportamento concludente del cliente e l’assenza di contestazioni. La società, dal canto suo, eccepiva l’inesistenza di un accordo scritto valido e riteneva che il compenso dovesse essere determinato secondo i parametri forensi, avendo già effettuato pagamenti nel corso del rapporto.

    Il giudice di merito aveva liquidato il compenso in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, riconoscendo solo gli interessi legali. Il professionista ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra l’altro, la mancata considerazione dell’accordo sul compenso e la mancata applicazione degli interessi moratori e della rivalutazione monetaria.

    Decisione della cassazione : orientamento riconfermato

    La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, riaffermando un principio ormai consolidato: l’accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta a pena di nullità, ai sensi dell’art. 2233 del codice civile. Tale prescrizione non risulta superata dalla disciplina sull’ordinamento forense di cui alla legge n. 247 del 2012, che regola il momento della pattuizione ma non elimina il requisito formale.

    Secondo la Corte, la forma scritta non richiede necessariamente un unico documento sottoscritto contestualmente da entrambe le parti, ma esige che proposta e accettazione siano entrambe redatte per iscritto. Non è sufficiente, pertanto, una nota informativa priva di sottoscrizione o un preventivo indicativo, né può assumere rilievo l’assenza di contestazioni o l’esecuzione del rapporto professionale. L’accettazione tacita o per comportamenti concludenti non è idonea a integrare il requisito formale richiesto dalla legge.

    In mancanza di un valido accordo scritto, il compenso deve essere determinato secondo i parametri previsti dalla normativa vigente, senza possibilità di applicare importi diversi sulla base di intese informali. Quanto agli accessori del credito, la Cassazione ha precisato che il compenso dell’avvocato costituisce un credito di valuta, soggetto al principio nominalistico. Ne consegue che, in caso di ritardo nel pagamento, spettano esclusivamente gli interessi nella misura legale, salvo prova specifica di un maggior danno, che nel caso di specie non risultava adeguatamente allegata.

  • Contributi Previdenziali

    Retribuzioni minime e massimali contributivi 2026: i nuovi importi

    Con la circolare INPS n. 6 del 30 gennaio 2026, l’Istituto ha comunicato i nuovi valori di riferimento per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per l’anno 2026, tra cui:

    • il limite minimo di retribuzione giornaliera;
    • le retribuzioni convenzionali;
    • il massimale annuo della base contributiva e pensionabile;
    • i valori aggiornati per settori e qualifiche contenuti nelle tabelle A e B allegate alla circolare (riassunti nei paragrafi seguenti )

    L’aggiornamento tiene conto della variazione ISTAT pari a +1,4% registrata nel 2025.

    Viene precisato che I datori di lavoro che non abbiano applicato i valori aggiornati per il mese di gennaio 2026 possono procedere alla regolarizzazione entro il 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare, senza aggravio di sanzioni o interessi. La scadenza è quindi fissata al 16 aprile 2026

    Minimali retributivi e pensione minima

    Per la generalità dei lavoratori dipendenti, la contribuzione non può essere calcolata su una retribuzione inferiore al limite minimo giornaliero, determinato in misura pari al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione FPLD.

    Per il 2026 i valori sono i seguenti:

    1. Trattamento minimo mensile di pensione: 611,85 euro
    2. Minimale di retribuzione giornaliera: 58,13 euro

    Il minimale si applica qualora la retribuzione effettiva o contrattuale risulti inferiore a tale soglia

    Retribuzioni minime giornaliere 2026 tabella A

    Settore Dirigente (€) Impiegato (€) Operaio (€) Note
    Industria 160,77 48,57 45,34 (1) Importi < 58,13 da adeguare al minimale di legge
    Amministrazioni dello Stato e altre Pubbliche Amm.ni 122,25 58,20 51,73 (1) Importi < 58,13 da adeguare al minimale di legge
    Artigianato 51,73 45,34 (1) Importi < 58,13 da adeguare al minimale di legge
    Agricoltura 128,65 67,84 51,70 (2) Non soggetto all’adeguamento ex art. 7 L. 638/1983
    Credito, assicurazioni e servizi 160,77 55,01 51,73 (1) Importi < 58,13 da adeguare al minimale di legge
    Commercio 160,77 45,34 45,34 (1) Importi < 58,13 da adeguare al minimale di legge
     (1) Da adeguare a € 58,13 ai sensi dell’art. 7 L. 638/1983 e L. 389/1989. (2) Escluso dall’adeguamento ex art. 7, c. 1 L. 638/1983 (c. 5). 

    Retribuzioni minime 2026 settori speciali

    Settore / Attività Qualifica Retribuzione minima (€) Note
    Istruzione pre-scolare (scuole materne autonome o altre istituzioni incluse I.P.A.B.) Docenti e non docenti con funzioni direttive 61,45 (1)
    Istruzione pre-scolare (scuole materne autonome o altre istituzioni incluse I.P.A.B.) Docenti e non docenti 28,43 (1)
    Istruzione pre-scolare (scuole materne autonome o altre istituzioni incluse I.P.A.B.) Operai 22,75 (1)
    Istruzione ed educazione scolare non statale Impiegati 63,01 (1)
    Istruzione ed educazione scolare non statale Docenti e non docenti 28,43 (1)
    Istruzione ed educazione scolare non statale Operai 28,43 (1)
    Assistenza sociale (istituzioni sociali e assistenziali incluse I.P.A.B.) Impiegati 61,45 (1)
    Assistenza sociale (istituzioni sociali e assistenziali incluse I.P.A.B.) Operai 25,51 (1)
    Assistenza sociale (istituzioni sociali e assistenziali incluse I.P.A.B.) Operai (altra voce) 19,89 (1)
    Attività di culto, formazione religiosa ed attività similari Impiegati 61,45 (1)
    Attività di culto, formazione religiosa ed attività similari Operai 25,51 (1)
    Attività di culto, formazione religiosa ed attività similari Operai (altra voce) 19,89 (1)
    Spettacolo Dirigente 131,90 (1)
    Spettacolo Impiegato 39,66 (1)
    Spettacolo Operaio 31,18 (1)
    Attività circensi e dello spettacolo viaggiante Dirigente 111,04 (1)
    Attività circensi e dello spettacolo viaggiante Impiegato 34,04 (1)
    Attività circensi e dello spettacolo viaggiante Operaio 25,51 (1)
    Agenti di assicurazione in gestione libera Capo Ufficio (Imp. I cat.) 39,66 (1)
    Agenti di assicurazione in gestione libera Impiegati (2 e 3 cat.) 28,43 (1)
    Agricoltura (personale impiegatizio a prestazione ridotta a servizio di più aziende) Impiegati concetto d’ordine 45,34 (1)
    Agricoltura (personale impiegatizio a prestazione ridotta a servizio di più aziende) Impiegati d’ordine 36,89 (1)
    Amministrazione statale Personale docente e non docente 28,43 (1)
    Assicurazioni (org.ne produttiva e produzione) Ispettori – addetto a org.ne produttiva e produzione 102,98 (1)
    Assicurazioni (org.ne produttiva e produzione) Produzione Cat. A 51,73 (1)
    Assicurazioni (org.ne produttiva e produzione) Produzione Cat. B/C 34,04 (1)
    Assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa 17,08 (1)
    Credito (solo personale ausiliario) Personale fatica/custodia/pulizia 22,75 (1)
    Servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione Operai 3° livello 28,43 (1)
    Servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione Operai 4° livello 25,51 (1)
    Servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione Operai 5° livello 22,75 (1)
    Proprietari di fabbricati (addetti pulizia stabili) Pulitori 22,75 (1)
    Pesca costiera e mediterranea Capo barca / Motorista 36,89 (2)
    Pesca costiera e mediterranea Capo pesca 34,04 (2)
    Pesca costiera e mediterranea Marinaio 28,43 (2)
    Pesca oltre gli stretti Comandante

    Massimali contributivi e aliquota aggiuntiva

    Per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è fissato, per il 2026, in:

    122.295 euro

    Le retribuzioni eccedenti tale soglia non sono assoggettate a contribuzione IVS, ma rilevano per il calcolo di specifiche contribuzioni aggiuntive 

    L’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore si applica sulla quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile, pari a:

    • 56.224 euro annui
    • 4.685 euro mensili.

    Allegati:
  • CCNL e Accordi

    Rinnovo CCNL Telecomunicazioni: aumenti, welfare e nuovo inquadramento

    Il rinnovo del contratto collettivo nazionale delle Telecomunicazioni, siglato l’11 novembre da Asstel e dai sindacati Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, segna un passaggio decisivo per l’intera filiera. Dopo quasi tre anni di vacanza contrattuale, il nuovo CCNL, valido per i trienni 2023-2025 e 2026-2028, si presenta come un accordo di “trasformazione”, capace di intercettare i profondi cambiamenti tecnologici, organizzativi e di mercato che stanno ridisegnando il settore.

    Per il presidente di Asstel, Pietro Labriola, si tratta di un «punto di svolta», non solo per l’impianto economico del rinnovo, ma soprattutto per la capacità del contratto di mettere «al centro il valore delle persone», in un settore attraversato da instabilità competitive e da nuove complessità legate ai processi di digitalizzazione. Un giudizio condiviso da Laura Di Raimondo, direttrice generale di Asstel, che definisce il nuovo assetto come «uno strumento concreto per governare le trasformazioni in atto», sottolineando il superamento dei vecchi livelli di inquadramento e l’ingresso di un modello basato sulle aree professionali.

    Il rinnovo riguarda circa 200mila lavoratori, includendo il vasto segmento del CRM-BPO, spesso teatro di pressioni competitive e fenomeni di dumping contrattuale. Proprio su questo terreno il contratto interviene con una riforma di rilievo, introducendo misure di flessibilità e sostenibilità per garantire continuità occupazionale, a fronte di un mercato in profonda evoluzione. Anche per i sindacati l’accordo rappresenta una risposta ai problemi di reddito, ma anche un argine ai contratti pirata e un sostegno alla qualità del lavoro.

    Novità contrattuali rinnovo contratto TLC

    Uno dei pilastri del rinnovo è il nuovo sistema di classificazione professionale, centrato sulle Aree Professionali, che sostituiscono i livelli tradizionali. L’obiettivo è rendere più trasparente il riconoscimento delle competenze e collegare in modo diretto responsabilità, crescita professionale e progressione retributiva. Il modello prevede una doppia architettura: una generale, valida per l’intero settore, e una specifica per le attività del CRM-BPO, considerato il segmento più fragile sotto il profilo della concorrenza e delle transizioni tecnologiche.

    Accanto alla riforma degli inquadramenti, il contratto aggiorna tutta la disciplina legata alle nuove tecnologie, dai sistemi informatici a supporto delle attività operative ai percorsi formativi certificati, nel tentativo di rafforzare la competitività del settore e migliorare l’occupabilità dei lavoratori. In materia di lavoro agile, il CCNL sancisce una piena equivalenza fra prestazioni in sede e da remoto e introduce strumenti utili alla contrattazione aziendale per rendere strutturale lo smart working.

    Sul piano delle tutele, sono significative le innovazioni in tema di permessi, congedi e welfare: 

    Vengono ampliate le possibilità per i genitori con figli ricoverati (fino ai 18 anni di età) e aumentano a 125 ore i permessi destinati all’assistenza di figli con bisogni educativi speciali. 

    Per le donne vittime di violenza è previsto un ampliamento delle agevolazioni, che includono la possibilità di richiedere il part time. 

    Recepite le novità normative sul congedo di paternità, che viene fissato a 10 giorni (20 in caso di parto plurimo), interamente retribuiti al 100%.

    Un elemento ulteriore riguarda la neutralizzazione del periodo di comporto per i lavoratori con disabilità superiore al 66%, nelle giornate di malattia collegate allo stato di disabilità. Sul fronte dell’assistenza sanitaria, le parti hanno inoltre definito l’avvio di una fase di studio per la creazione, dal luglio 2026, di un fondo sanitario di categoria per le aziende prive di sistemi integrativi.

    Infine, vengono reintrodotte le causali per il tempo determinato, adeguate alle norme vigenti, e rafforzate le informative nella somministrazione, che dovranno includere dati per singole sedi in caso di imprese plurilocalizzate. Il contratto recepisce anche l’istituzione della nuova festività del 4 ottobre – San Francesco.

    Il comparto CRM BPO

    Nel rinnovo del CCNL Tlc assume un ruolo centrale  il comparto CRM-BPO, acronimo che indica l’insieme delle attività di Customer Relationship Management e di Business Process Outsourcing. 

    Si tratta del vasto segmento dei servizi di customer care, dei call center e delle lavorazioni di back office affidate in outsourcing dagli operatori telefonici, un’area che negli ultimi anni ha subito pressioni competitive particolarmente intense e che spesso è stata esposta a fenomeni di dumping contrattuale. 

    Proprio per queste ragioni il contratto introduce, per la prima volta, una disciplina specifica dedicata a questo settore, con strumenti mirati a garantire maggiore sostenibilità economica, continuità occupazionale e flessibilità organizzativa. L’obiettivo è valorizzare un comparto considerato essenziale per la filiera, ma al tempo stesso più vulnerabile ai cambiamenti tecnologici e ai modelli produttivi in rapida evoluzione.

    Novità economiche rinnovo contratto TLC

    Sul piano economico, il rinnovo riconosce un aumento complessivo di 298 euro mensili ai lavoratori inquadrati al 5° livello (Livello C1 nel nuovo sistema). L’incremento verrà erogato in quattro tranche tra il 2026 e il 2028. 

    Per il segmento CRM-BPO, interessato da un percorso differenziato, l’aumento complessivo è di 288 euro, con un’articolazione delle tranche più distribuita nel tempo.

    L’accordo prevede inoltre un incremento delle contribuzioni al fondo pensione Telemaco (1,6% dal 1° gennaio 2026) e al Fondo Bilaterale di Solidarietà, con un aumento allo 0,20% per la quota aziendale e allo 0,10% per quella dei lavoratori. 

    Nel triennio 2026-2028 sarà riconosciuto anche il recupero dell’inflazione Ipca maturata nei due cicli negoziali. Sul versante dell’Elemento di Garanzia Retributiva, le aziende saranno esonerate in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali per più di 26 settimane o se coinvolgono oltre il 30% della forza lavoro; resta invece il divieto di decurtazione per tutte le assenze che comportano conservazione del posto.

    Di seguito le tabelle riepilogative degli incrementi economici:

    Tabella aumenti – Comparto generale

    Decorrenza Aumento (euro)
    1° gennaio 2026 100
    1° dicembre 2026 50
    1° luglio 2027 50
    1° dicembre 2028 98
    Totale 298

    Tabella aumenti – Comparto CRM-BPO

    Decorrenza Aumento (euro)
    1° aprile 2026 50
    1° dicembre 2026 35
    1° dicembre 2027 50
    1° luglio 2028 50
    1° dicembre 2028 103
    Totale 288

    Tabella incrementi retributivi per livello

    Livello / Area professionale Parametro Incremento dal 1° aprile 2026 Incremento dal 1° dicembre 2026 Incremento dal 1° dicembre 2027 Incremento dal 1° luglio 2028 Incremento dal 1° dicembre 2028 Aumento complessivo
    Quadri (D1) 228 € 68,67 € 48,07 € 68,67 € 68,67 € 141,47 € 395,55
    7° (C4) 228 € 68,67 € 48,07 € 68,67 € 68,67 € 141,47 € 395,55
    6° (C3) 202,76 € 61,07 € 42,75 € 61,07 € 61,07 € 125,81 € 351,77
    5°S (C2) 173,73 € 52,33 € 36,63 € 52,33 € 52,33 € 107,80 € 301,42
    5° (C1) 166 € 50,00 € 35,00 € 50,00 € 50,00 € 103,00 € 288,00
    4° (B3) 149,65 € 45,08 € 31,55 € 45,08 € 45,08 € 92,86 € 259,65
    3° (B2) 134 € 40,36 € 28,25 € 40,36 € 40,36 € 83,14 € 232,47
    2° (B1) 118 € 35,54 € 24,88 € 35,54 € 35,54 € 73,22 € 204,72
    1° (A1) 100 € 30,12 € 21,08 € 30,12 € 30,12 € 62,05 € 173,49

  • Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    Esame consulente del lavoro 2026: domande entro il 15.9

    Il Ministero del Lavoro ha indetto la sessione 2026 degli esami di Stato per l’abilitazione alla professione di consulente del lavoro. L’esame prevede due prove scritte (diritto del lavoro e legislazione sociale; diritto tributario teorico-pratico) e una prova orale sulle principali materie giuslavoristiche, tributarie e ordinamentali. Le prove scritte si svolgeranno il 27 e 28 ottobre 2026 presso sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro. La domanda va presentata esclusivamente online entro il 15 settembre 2026, con SPID o CIE e pagamento dei contributi previsti.

    Requisiti e compilazione della domanda

    Per partecipare occorre presentare domanda esclusivamente online tramite la procedura resa disponibile dal Ministero del Lavoro, accedendo con SPID o Carta d’identità elettronica (CIE) (che valgono anche come firma sulla domanda). 

     La scadenza è tassativa: 15 settembre 2026 ore 14:00, e fa fede la ricevuta telematica rilasciata al termine dell’invio. 

     Per completare l’istanza sono previsti i pagamenti via PagoPA: imposta di bollo da 16 euro e tassa d’esame da 49,58 euro. 

     Attenzione anche alla regola territoriale: il candidato può sostenere l’esame solo nella regione/provincia autonoma di residenza anagrafica al momento della domanda, pena esclusione o nullità della prova. 

    Esame di Stato consulenti del lavoro: Requisiti

    l candidato deve essere:

    • cittadino italiano;
    • oppure cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea;
    • oppure familiare di cittadino UE con diritto di soggiorno o soggiorno permanente;
    • oppure cittadino di Paese terzo in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
    • oppure beneficiario di protezione internazionale.

    Inoltre, il candidato può sostenere l’esame esclusivamente nella regione o provincia autonoma di residenza anagrafica alla data di presentazione della domanda. La violazione di tale vincolo comporta l’esclusione o la nullità della prova.

    Titoli di studio

    È richiesto il possesso di uno dei titoli di studio previsti dall’art. 3 della legge n. 12/1979, come chiariti dal parere CUN n. 1540/2012 e successive equiparazioni. In particolare sono ammessi:

    Diploma di laurea quadriennale (vecchio ordinamento) in:

    • Giurisprudenza;
    • Scienze economiche e commerciali;
    • Scienze politiche;

    Diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro;

    Laurea triennale nelle classi:

    • L-14 (Scienze dei servizi giuridici);
    • L-16 (Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione);
    • L-18 (Scienze dell’economia e della gestione aziendale);
    • L-33 (Scienze economiche);
    • L-36 (Scienze politiche e delle relazioni internazionali);

    Laurea magistrale nelle classi:

    • LM-56 (Scienze dell’economia);
    • LM-62 (Scienze della politica);
    • LM-63 (Scienze delle pubbliche amministrazioni);
    • LM-77 (Scienze economico-aziendali);
    • LMG-01 (Giurisprudenza);
    • LM/SC-GIUR (Scienze giuridiche della sicurezza).

    Sono inoltre ammessi i titoli equiparati o equipollenti ai sensi dei decreti ministeriali vigenti, nonché i titoli esteri riconosciuti equivalenti dal Consiglio universitario nazionale.

    Pratica professionale

    È infine obbligatorio essere in possesso – o aver richiesto – il certificato di compimento della pratica professionale, svolta secondo quanto previsto dall’art. 8-bis della legge n. 12/1979, oppure risultare regolarmente iscritti nel registro dei praticanti.

    Tutti i requisiti, salvo specifiche eccezioni previste dal bando, devono essere posseduti alla data di pubblicazione del decreto o entro il termine ultimo di presentazione della domanda.

    Le prove: date e materie

    L’esame ha carattere teorico-pratico ed è composto da due prove scritte e una prova orale. 

     La prima prova scritta consiste in un elaborato su diritto del lavoro e legislazione sociale; la seconda è una prova teorico-pratica su temi di diritto tributario scelti dalla commissione. 

     Per ciascuna prova scritta sono assegnate sette ore e sono consultabili testi di legge non commentati autorizzati e dizionari. 

     Le prove scritte iniziano alle 8:30

    1.  27 ottobre 2026 (diritto del lavoro e legislazione sociale) e
    2.  28 ottobre 2026 (teorico-pratica di diritto tributario).

     Le sedi saranno pubblicate sul sito dell’Ispettorato nazionale del lavoro, con valore di notifica. 

     La prova orale verte su un pacchetto ampio di materie, che include diritto tributario,  ragioneria (con focus su costo del lavoro e bilancio), oltre a elementi di diritto privato/pubblico/penale e ordinamento professionale e deontologia.

    Prova Contenuto / Materie Note operative
    Scritta 1 Diritto del lavoro e legislazione sociale 7 ore; testi di legge non commentati autorizzati + dizionari
    Scritta 2 Prova teorico-pratica su temi di diritto tributario (scelti dalla commissione) 7 ore; testi di legge non commentati autorizzati + dizionari
    Orale Diritto del lavoro; Legislazione sociale; Diritto tributario ed elementi di ragioneria (costo del lavoro e bilancio); Elementi di diritto privato, pubblico e penale; Ordinamento professionale e deontologia Calendari pubblicati dalle commissioni; convocazione tramite pubblicazione