• Lavoro Dipendente

    Privacy dipendenti: diritto di accesso ai dati investigativi

    Il dipendente  ha il diritto di essere messo a conoscenza delle informazioni contenute  nella relazione di una agenzia di investigazioni che opera su incarico del suo  datore di lavoro. Qualsiasi attività di raccolta dati e i dati stessi non possono essere tenuti nascosti ma  vanno messi a disposizione dell'interessato.

    E' quanto ha stabilito  il Garante per la privacy,  irrogando una sanzione di 10mila euro,  di cui  da notizia nella newsletter dell'11 settembre 2023.

    Dati investigativi e licenziamento: il lavoratore deve poter accedere

     Il provvedimento 290  datato 6  luglio 2023  ha statuito in particolare l'illiceità del trattamento dei dati personali di un dipendente effettuato da parte di un'azienda di servizi di pubblica utilità  che non aveva dato riscontro  alle sue richieste di accesso  dopo essere stato oggetto di contestazione disciplinare.

    La contestazione, infatti   aveva portato al licenziamento del lavoratore  facendo riferimento ad attività extra lavorative  del lavoratore sulle quali il dipendente aveva chiesto chiarimenti. 

    L'azienda però, dopo lungo ritardo  aveva risposto negativamente definendo le richieste  "troppo generiche" e affermando che era necessario indicare "nel dettaglio" le informazioni alle quali  il lavoratore chiedeva  di accedere.

    Solo durante l'iter giudiziario seguito all'impugnativa del licenziamento, il  dipendente era venuto a conoscenza dell’esistenza e del contenuto della relazione investigativa  sulla base della quale era stata avviata la contestazione disciplinare.

    Il garante afferma invece l’azienda aveva l’obbligo di mettere immediatamente il lavoratore  a conoscenza di tutti dati   raccolti con le investigazioni ,  anche di quelli non utilizzati nella contestazione disciplinare, come previsto dagli artt. 12 e 15 del Regolamento , in quanto tutti potevano essere utilizzati per l’esercizio del diritto di difesa.

    Tali dati comprendevano fotografie, rilevazioni Gps, descrizioni di luoghi, persone e situazioni, delle quali il dipendente non conoscenza neppure l'esistenza 

    L’Autorità Garante conclude affermando che il titolare del trattamento è tenuto a fornire l'accesso ai dati personali dell'interessato in forma completa e aggiornata – indicandone anche l'origine dei dati , nel caso in cui non siano stati forniti dall'interessato stesso.

    Per questa violazione è stata irrogata all’azienda una sanzione di 10mila euro.

  • Inail

    Indennizzo danno biologico INAIL 2023: importi e istruzioni

    Con il decreto 105 del 2 agosto 2023 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  ha definito la rivalutazione degli importi degli indennizzi riconosciuti per il danno biologico da  infortuni e malattie professionali .

    A decorrere dal 1 luglio 2023 gli importi sono rivalutati dell'8,1% 

    Si ricorda che invece per il 2022 il decreto del ministero del lavoro  n. 143 2022  aveva fissato la rivalutazione dal 1 luglio 2022 al 1,9% Il 16 settembre 2022 INAIL ha pubblicato la  nuova circolare di istruzioni  n 41 del 12 settembre 2023 in cui precisa che 

    • Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l’incremento dovuto a titolo di  rivalutazione si applica  sugli importi definiti con provvedimenti a
    • decorrere dal 1° luglio 2023 mentre il valore capitale  è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento
    • Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2023, la  rivalutazione sarà corrisposta a seguito di accertamento definitivo dei postumi.  
    • Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori  importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2023.
    • Gli importi  della rivalutazione saranno liquidati d’ufficio con le consuete modalità di pagamento e gli interessati riceveranno comunicazione del provvedimento.

    Indennizzo danno biologico: di cosa si tratta

    L'indennizzo INAIL per danno biologico è una prestazione  economica  riconosciuta per gli infortuni  e le malattie professionali  che hanno causato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 16% ed il 100%, in vigore dal 2000.

    L'erogazione decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica.

    L'importo viene stabilito in relazione al grado di menomazione  e comprende

    • una quota che indennizza il danno biologico provocato dall’infortunio o dalla malattia professionale, commisurata solo alla percentuale di menomazione accertata. L’importo è fissato secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in rendita di cui al d.m. 12 luglio 2000  adeguata in seguito con la circolare INAIL  26 /2019, con aumenti  del 40%.
    • una quota per le conseguenze della menomazione sulla capacità dell’infortunato/affetto da malattia professionale di produrre reddito con il lavoro, commisurata al grado accertato e a una percentuale della retribuzione percepita dall’assicurato calcolata sulla base del coefficiente indicato nella “Tabella dei coefficienti” di cui al citato d.m.,

    Per la quota di rendita prevista quale indennizzo del danno biologico, la legge di stabilità 2016 ha introdotto, con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la rivalutazione annua dei relativi importi.

    Si ricorda che la  rendita  INAIL è soggetta a revisione nelle scadenze previste dalla legge entro il limite di:

    • 10 anni dalla data di decorrenza della rendita da infortunio e di
    •  15 anni dalla data di decorrenza della rendita da malattia professionale

    e può comportare l’aumento/diminuzione/cessazione della stessa, ovvero il riconoscimento dell’indennizzo in capitale.

  • Rubrica del lavoro

    TFS: chiarimenti sulle indennità aggiuntive del Fondo previdenziale

    Chiarimenti sul trattamento fiscale dell'indennità correlata alla cessazione del rapporto di lavoro con la  pubblica Amministrazione sono stati forniti nella risposta dell'Agenzia n. 425 pubblicata l'8 settembre 2023 

    Il Fondo di previdenza del MEF  istituito DPR 17 marzo 1981, n. 211 a seguito della fusione di più fondi preesistenti, chiedeva in particolare il corretto trattamento  fiscale sull'indennità aggiuntiva che viene erogata ai propri iscritti   alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione, alla luce dei recenti arresti di Cassazione contrastanti con la prassi dell'amministrazione.

    Regime  fiscale indennità di fine servizio: contrasto normativa e giurisprudenza 

    Nell'interpello  l'istante precisava  di avere utilizzato fino ad oggi i criteri  dettati dalla circolare del Ministero delle Finanze Imposte Dirette 5 febbraio 1986, n. 2,  e confermati dall'interpello n. 954383/2008   che sottopone a tassazione separata 

    1.  indennità equipollenti al TFR (indennità di buonuscita, indennità di fine servizio), assoggettate   a quanto disposto  dell'articolo 17 e dell'articolo 19, comma 2bis,  TUIR  e 
    2. ''altre indennità e somme'', alle quali va invece riservato il trattamento di cui agli articoli 17 e 19, comma 2.

    In quest'ultima voce sono ricompresi appunto i  trattamenti aggiuntivi  di fine rapporto (ragguagliati agli anni di effettivo servizio)

     il contrario avviso della Corte di Cassazione, che ha ricondotto  invece tali erogazioni alle ''indennità equipollenti'' , che  ha generato un rilevante contenzioso

     e ha riconosciuto  agli iscritti cessati dal servizio il diritto al rimborso delle ritenute IRPEF indebitamente applicate.

    Si riportano per chiarezza i due commi  citati

    "comma 2  . Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1.

    2-bis. Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 16, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 (oggi  309,87 euro) per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. (…)L'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.».

    La risposta dell'Agenzia 

    Nella risposta l'Agenzia  richiama  la norma e  ricorda che nel  documento di prassi  citato si sottolineava come " ove il dipendente abbia diritto a più indennità, il carattere di indennità ''equipollente'' non potrà che essere assegnato a quella ''principale'', spettante per il rapporto di pubblico impiego che lega il beneficiario all'ente o organismo di appartenenza."

    La Corte di cassazione è intervenuta affermando che l'indennità erogata dal Fondo di previdenza è  comunque qualificabile  come ''equipollente'' al TFR, quindi soggetta a imposta forfettaria .

    Sul tema è stata formulata , a seguito dell'interpello una   richiesta di parere all'Avvocatura Generale dello Stato che, con nota prot. n. 168969/2023,   sintetizza cosi la posizione  consolidata della Corte di Cassazione:

    «l'indennità erogata al dipendente, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza (…) ha funzione previdenziale ed è assimilabile all'indennità equipollente di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 1, rappresentando una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, escludendosi che trattasi di contributi diretti a carico del dipendente e da questi interamente versati al fondo previdenziale, in quanto  esclusi, tout court, dalla tassazione».

    Ai fini della determinazione della base imponibile, l'Avvocatura Generale dello Stato conclude dunque  che «il fondo ha natura composita, ma non riviene direttamente da contributi versati dai lavoratori, e dunque non va applicato il criterio di riduzione del calcolo dell'imponibile previsto dall'art. 19, comma 2bis, ultimo periodo, del T.U.I.R., (stante, per l'appunto, l'assenza di quote contributive a carico del dipendente) mentre va riconosciuta la deduzione forfettaria di cui al primo periodo del citato art. 19, comma 2bis del T.U.I.R.».

    Pertanto, sulla base di quanto sopra rappresentato,l'Agenzia, adottando la nuova posizione ,  ritiene che l'indennità erogata dall'Ente ai dipendenti al momento della cessazione dal servizio debba essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir, e sia imponibile, ai sensi dell'articolo 19, comma 2bis, del Tuir, per un importo che si determina riducendo l'ammontare netto di una somma pari a euro 309,87 per ciascun anno di servizio, senza tener conto dell'ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo della citata disposizione in quanto non è previsto il versamento di contributi a carico dei dipendenti.

  • Rubrica del lavoro

    Dirigenti Terziario: rinnovo CCNL con aumenti e una tantum 2023

    Lo scorso 12 aprile 2023 è stato rinnovato – da Confcommercio Imprese per l'Italia e Manageritalia – il contratto collettivo nazionale di lavoro per  gli oltre 27 mila dirigenti delle 9000 aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi aderenti a Confcommercio

    Dopo un periodo d’attesa condizionato dalle incertezze dovute a  crisi pandemica ed energetica   e dopo gli interventi sulla parte normativa e di welfare attuati con il rinnovo di giugno 2021, l'accordo 2023  interviene sulla parte economica per  fronteggiare l'impennata dell'inflazione dell'ultimo periodo .

    Previsti in particolare: 

    1. importo  “Una Tantum” di 2mila euro  nel 2023 a copertura del triennio di carenza contrattuale  2020/22 
    2.  aumento contrattuale di 450 euro lordi mensili entro luglio 2025, a partire da dicembre 2023; 
    3. disponibilità di 1.000 euro annui nella  Piattaforma welfare dirigenti terziario, spendibili in beni e servizi di welfare dal 2024.

    Accordo economico dirigenti terziario 2023 

    Come detto l'accordo  per il CCNL dirigenti terziario prevede diversi interventi:

    Una Tantum

     A copertura del triennio 2020/22,  l' importo Una Tantum complessivamente pari a 2.000,00 euro, a titolo di arretrati retributivi , assoggettato a contribuzione ordinaria e a tassazione separata, sarà erogato  in tre tranches:

    • 700 euro a maggio 2023
    • 700 euro a settembre 2023
    • 600 euro a novembre 2023 

    L'informativa di Manageritalia sottolinea che "Essendo la previsione del calcolo pro-quota riferita ai soli assunti nel corso del triennio suddetto, l'importo spetta a tutti i dirigenti in forza alla data di stipula dell'accordo, indipendentemente dalla data di attribuzione della qualifica.

    ESEMPI 

    1.  un quadro nominato dirigente nel corso del triennio 2020/22 ma in servizio in azienda per l'intero periodo, percepirà l'importo a titolo di una tantum integralmente;
    2.  un quadro assunto ex novo  il 1° gennaio 2021 e nominato dirigente successivamente, quindi in servizio in azienda 24 mesi nel triennio, percepirà l'importo a titolo di una tantum pro-quota.

    L'una tantum non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale.

    ATTENZIONE  Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente all'erogazione delle tranche, l'importo totale o residuo dell'una tantum verrà erogato con le competenze di fine rapporto.

    Aumenti retributivi 

    È previsto un adeguamento del minimo contrattuale, pari a regime a 450,00 euro complessivi nel corso del 2023 con le seguenti scadenze:

    150,00 mensili dal 1° dicembre 2023

    • 150,00 mensili dal 1° luglio 2024

    • 150,00 mensili dal 1° luglio 2025

    ATTENZIONE Tali aumenti possono essere assorbiti, fino a concorrenza,  dalle  somme concesse  dal 1 gennaio 2020 con accordi aziendali in acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali.

    Per effetto degli aumenti retributivi sopra indicati  si avranno i seguenti nuovi minimi retributivi

    minimi retributivi  dirigenti terziario
     3.890,00 euro in vigore a settembre 2023

     4.040,00 euro 

    dal 1° dicembre 2023

     4.190,00 euro 

     dal 1° luglio 2024 e

    4.340,00 euro 

     dal 1° luglio 2025.

    Welfare aziendale . 

    I datori di lavoro destineranno  alla Piattaforma welfare dirigenti terziario 1.000,00 euro annui, spendibili in beni e servizi di welfare, con decorrenza 1° gennaio 2024 e 1° gennaio 2025.  

    Queste somme si aggiungono a eventuali sistemi di flexible benefits già presenti in azienda e con la possibilità di integrare il valore minimo stabilito dal CCNL con versamenti aggiuntivi alla piattaforma, tramite la sottoscrizione di un Regolamento aziendale.

  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Bonus casa ai privati per alluvione: nuova ordinanza

    Pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale l'ordinanza del Commissario straordinario per l'alluvione in Emilia Marche e Toscana  ,nominato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

     Il provvedimento è datato 22 agosto 2023 e regola l'erogazione  del contributo di autonoma  sistemazione  (CAS)  ai  nuclei  familiari  sgomberati  o  evacuati  dalle  proprie  abitazioni  previsto dal   decreto-legge  1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge  31  luglio 2023, n. 100.

      Facendo seguito alla prima ordinanza della Protezione Civile del 8 maggio 2023, che stanziava un primo fondo di 10 milioni di euro, vengono individuate  ulteriori risorse  per il finanziamento del contributo. Inoltre  vengono chiariti i requisiti,  gli importi, parametrati al numero di componenti della famiglia, i tempi di rendicontazione e i controlli obbligatori da parte dei Comuni.

    Ecco le principali indicazioni.

    Contributo autonoma sistemazione alluvione Emilia a chi spetta

     Il   contributo per l'autonoma sistemazione  è destinato ai nuclei  familiari  dei territori   che  in conseguenza degli  eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 1° maggio 2023,  verificatisi nella Province  di  Reggio-Emilia,  Modena,  Bologna, Ferrara, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini.

    1. abbiano avuto  l'  abitazione, principale, abituale e continuativa distrutta in tutto o in parte, oppure 
    2.  sgomberata  in esecuzione  di  specifici  provvedimenti  delle  competenti  autorità'.

     Il beneficio di cui al comma 1 e' concesso: 

    •     a prosecuzione di quanto gia' previsto  per  il  periodo  dal  l° maggio 2023 al 31 luglio 2023; 
    •       previa istruttoria da parte del comune  e  relativo  controllo  a campione circa la  veridicita'  delle  dichiarazioni

    Non spetta nel caso in cui gli enti locali abbiano fornito alloggi sostitutivi a titolo gratuito. 

    Bonus casa alluvione Emilia: importo 

     Il contributo e' concesso nella misura di 

    •  euro  400,00  mensili  per i nuclei monofamiliari, 
    •  euro  500,00  mensili  per  i  nuclei da due unita',
    • euro 700,00 mensili  per  quelli composti da tre unita', 
    • euro 800,00 mensili per quelli composti da  quattro unita', 
    • fino ad un massimo  di  euro  900,00  mensili  per  i nuclei familiari composti da cinque o piu' unita'. 

     E' previsto un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili  per  ogni componente il nucleo  familiare  che  risulti  alla  data  degli eventi in una o piu delle seguenti condizioni

    • di eta' superiore a sessantacinque anni, 
    •  portatore  di handicap  o  
    • disabile  con  una  percentuale  di  invalidita'  non inferiore al 67 per cento. 

     Per il periodo inferiore al mese, il contributo  si calcola dividendo l'importo mensile per il numero  dei  giorni  del  mese  di riferimento  moltiplicato  per  i  giorni  di   mancata   fruibilita'  dall'abitazione.

    ATTENZIONE . In caso di accertata mancanza dei requisiti ovvero di  ritardata o mancata comunicazione delle variazioni che avrebbero comportato  la riduzione o la sospensione del contributo, i Comuni  provvederanno  a richiedere  la  restituzione  delle   somme   indebitamente percepite.

    Bonus casa alluvione Emilia: i controlli 

    L'ordinanza specifica che i controlli dovranno essere effettuati in misura non inferiore al 20 per cento delle  domande pervenute a ciascun Comune e che in caso di insussistenza dei requisiti I comuni possono dichiarare l'inammissibilità delle domande .

    Inoltre   i Comuni  sono  tenuti  a  verificare  l'effettivo   abbandono  dell'abitazione  attraverso sopralluoghi presso le abitazioni sgomberate da parte  del  personale della Polizia  locale  e/o  delle  Forze  dell'ordine,  da  ripetersi  nell'intero arco temporale di fruizione del contributo. 

    Rendicontazione  contributi   di   autonoma  sistemazione  e   rimborso ai Comuni

    I Comuni interessati  dovranno trasmettere  all'indirizzo di  Posta  elettronica  certificata  del  Commissario   straordinario  ([email protected]) l'elenco riepilogativo delle domande per le quali  dovra'  essere erogato il contributo,  utilizzando  lo  schema  allegato all' ordinanza,  unitamente  alla  richiesta  di trasferimento delle  risorse  finanziarie , nei termini seguenti   

    •     a) entro il 10 novembre 2023, per il periodo 1° agosto 2023 –  31 ottobre 2023; 
    •     b) entro il 10 febbraio 2024, per il periodo 1° novembre  2023  – 31 gennaio 2024; 
    •     c) entro il 10 maggio 2024, per il periodo 1° febbraio 2024 –  30 aprile 2024; 
    •     d) entro il 10 luglio 2024, per il periodo 1° maggio  2024  –  30  giugno 2024.
    Allegati:
  • Formazione e Tirocini

    Apprendistato primo livello: regole, facsimili, chiarimenti 2023

    L'apprendistato di primo livello è il contratto di lavoro con obblighi formativi riservato a giovani da 15 -25 anni per il conseguimento di diplomi professionali La normativa è contenuta nel  D.Lgs. 81/2015 e dal D.I. 12 ottobre 2015 .Lacircolare del  Ministero del lavoro, n. 12 del 6 giugno 2022, ,  ha fornito numerosi  chiarimenti sulla disciplina dell'anche alla luce delle  Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea sulla necessità di rafforzare i   “sistemi di alternanza scuola-lavoro”.

    Nuovi chiarimenti sull'apprendistato di primo livello in particolare per i giovani di minore età sono giunte dall'ispettorato nazionale del lavoro nella nota 1369 del 7 agosto 2023 (Vedi ultimo paragrafo per i dettagli)

    Apprendistato di primo livello come funziona

    Come detto con la  circolare del  Ministero del lavoro, n. 12 del 6 giugno 2022,  viste le prassi non del tutto omogenee di applicazione sono state  fornite alcune interpretazioni univoche della normativa pur lasciando spazio a regioni e province autonome di fissare ulteriori specifici requisiti.

    Vengono inoltre  forniti in allegato i facsimili integrati rispetto agli allegati del DM 12.10.2015,  in particolare sul dossier di valutazione delle attività svolte  anche se i precedenti restano ugualmente utilizzabili.

    Il ministero ricorda soprattutto che "In conformità alle disposizioni del D.M. 12 ottobre 2015, nel contratto di apprendistato di primo  livello l’apprendista assume il doppio status di studente/lavoratore, in quanto effettua – tramite un’esperienza diretta di lavoro – un percorso formativo integrato che si realizza, in parte, presso l’istituzione formativa e, in parte, presso l’impresa.

    La dimensione “formativa” e la dimensione “lavorativa” del contratto non devono considerarsi  alternative tra loro, bensì complementari nel costituire nel loro insieme lo status dell’apprendista:

    1.  il contratto è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio, valido ai fini  dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione;
    2. i giovani in  obbligo di istruzione e/o diritto-dovere all’istruzione e formazione possono  stipulare un rapporto di lavoro esclusivamente con il contratto di apprendistato di primo livello.

    Ne discende che : 

    "per lo svolgimento dell’attività lavorativa, è corrisposta all’apprendista la retribuzione e la relativa contribuzione, come previsto dagli accordi interconfederali e/o contratti collettivi  nazionali di lavoro, nonché tutte le tutele previste dalle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria:

    a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

    b) assicurazione contro le malattie;

    c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;

    d) maternità;

    e) assegno familiare;

    f) assicurazione sociale per l'impiego;

    – per le ore di formazione esterna, svolte nella istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo;

    – per le ore di formazione interna, a carico del datore di lavoro, è riconosciuta all’apprendista  una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta, fatte salve le diverse  previsioni dei contratti collettivi. 

    Infine viene sottolineato  che "gli apprendisti – al pari di tutti gli altri lavoratori – hanno una tutela assicurativa piena, esclusiva e obbligatoria e che la stessa copre tutte le ipotesi, compreso l’infortunio in itinere".

    Chiarimenti e modelli di schede  e progetti apprendistato

    Il ministero  specifica inoltre alcuni aspetti particolari, tra cui 

    • il contratto di apprendistato di primo livello può essere stipulato anche per  familiari  svolgono attività non occasionale in favore del coniuge, parente o affine tenendo conto che permane l'onere della prova della subordinazione in capo al datore di lavoro.
    • l'apprendista può essere  assunto presso un azienda con sede in regione diversa da quella dell'istituto formativo   ma per la formazione va fatto riferimento alla disciplina della regione in cui l'istituto ha sede;
    • il termine   del periodo formativo corrisponde alla data di  pubblicazione dei risultati  dell'esame finale che  l'istituzione formativa deve comunicare al datore di lavoro, tramite Pec entro tre giorni dalla pubblicazione dei risultati,  cosi da provvedere  l'eventuale proroga o trasformazione del contratto entro i cinque giorni previsti per la comunicazione obbligatoria.
    • Fondamentale il ruolo del datore di lavoro e dell'istituzione formativa riguardo la trasparenza dell'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall'apprendista  e la necessita di un corretto utilizzo del  dossier individuale per la certificazione delle competenze.  In merito la circolare fornisce in allegato  i fac simili di scheda,  protocollo datore- scuola, progetto formativo, dossier di valutazione griglia di valutazione ecc.

    Apprendistato stagionale studenti minorenni

    L’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota pù recente sottolinea l'importanza  della correlazione tra percorso di istruzione in corso e attività lavorativa stagionale nei casi di apprendistato di primo livello con uno studente minorenne.

    Il quesito era stato posto dall'ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia  con specifico riguardo alla normativa regionale che prevede possibilità per uno  studente minorenne, di svolgere un apprendistato per attività stagionale in qualità di cuoco soltanto  nel caso in cui  frequenti un istituto scolastico alberghiero. Secondo l'INL la normativa non prevede un preciso divieto di accesso  ma ricorda che nelle indicazioni fornite nel Manuale Operativo, allegato alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12/2022,  che il datore di lavoro deve  verificare l’effettiva fattibilità del contratto  grazie all’accertamento della coerenza tra attività lavorative (figura contrattuale) e titolo di studio (es. qualifica/diploma). 

    Di conseguenza, non si può prescindere dal valutare la sussistenza di tale correlazione, anche alla luce della certificazione finale che viene rilasciata dall'istituzione scolastica.

  • Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    CTU processo civile: regolamento 2023

    È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 2023  il decreto del Ministero della Giustizia 4 agosto 2023 n. 109,  recante il nuovo "Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei  requisiti per l'iscrizione all'albo, nonche' la formazione, la tenuta  e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di  procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all'articolo 24-bis, rispettivamente dall'articolo 4, comma 2,  lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e  richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l'attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2,  lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2."

     Il provvedimento è entrato  in vigore il 26 agosto 2023.

    Il decreto  si occupa di  specificare 

    •  ulteriori  categorie nell'albo dei consulenti ulteriori rispetto a quelle  delineate dall’art. 13,
    •   i settori di specializzazione di ciascuna categoria , elencati nellallegato A al DM;
    •  i requisiti per l’iscrizione all’albo e il contenuto della domanda di iscrizione (art. 4)
    •  gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi  per gli iscritti all'albo  (art.5 )
    • le modalità per la verifica dell'assolvimento dell'obbligo di formazione(art. 6);
    • le modalità di sospensione volontaria dall’albo (art. 7);
    • la  comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco nazionale di cui all’art. 24-bis (art. 8).

    Nell'Allegato B  è riportata la Tabella di equipollenza dei titoli per la categoria MEDICO-CHIRURGICA .

    AGGIORNAMENTO 5 SETTEMBRE 2023 

    E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 4.9.2023 la seguente rettifica:  "Al decreto citato sono apportate le seguenti correzioni: 

    •       al terzo  visto  delle  premesse,  riportato  alla  pagina  14, seconda colonna, dove e' scritto: «Titolo I», leggasi: «Titolo II»; 
    •       all'articolo 3, riportato alla pagina  16,  prima  colonna,  la numerazione dei commi: «2.» e «3.», e'  stata  corretta  in:  «1.»  e «2.»; 
    •     all'articolo 11, riportato alla pagina 18, seconda colonna,  dove  e' scritto: «articolo 37-bis», leggasi: «articolo 1, comma 37-bis,». "

    Requisiti  generali per l'iscrizione agli albi e all'elenco nazionale 

     Gli albi e l'elenco nazionale dei consulenti tecnici operano  esclusivamente in modalita' informatica.   

    L'elenco nazionale contiene, per ogni categoria e settore di  specializzazione:

    •  nome e cognome degli iscritti agli albi 
    • data di  iscrizione all'albo,
    • i provvedimenti di conferimento dell'incarico e
    • gli eventuali provvedimenti di revoca.

     Possono essere iscritti nell'albo coloro che:

     a) sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali; ( Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalle CCIAA  o ad una delle associazioni professionali inserite nell'elenco di cui  all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4

     b) sono in regola con gli obblighi di formazione professionale  continua, ove previsti e di versamenti contributivi ;

     c) sono di condotta morale specchiata;

     d) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie  oggetto della categoria di interesse;

     e) hanno residenza anagrafica o domicilio professionale  nel circondario del tribunale. 

    ATTENZIONE I professionisti già iscritti alla data del 26 agosto  mantengono l'iscrizione e possono chiedere  di essere inseriti in uno dei settori di specializzazione e modificare la categoria di appartenenza. Necessario a questo fine allegare  una dichiarazione sostitutiva  relativa al  possesso dei requisiti  previsti dal decreto stesso.

    Coloro che avevano presentato domanda di iscrizione all'albo prima del 26 agosto 2023, ma non sono ancora  stati iscritti  dovranno integrare  le  indicazioni  già  fornite.

    Le scadenza per le domande

    Le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio presso ciascun  Tribunale  possono essere presentate:

    •  tra il 1°  marzo e il 30 aprile e 
    • tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun  anno.

     Il comitato di valutazione  si riunisce almeno due volte l'anno, e provvede all'approvazione  entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda.