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Privacy dipendenti: diritto di accesso ai dati investigativi
Il dipendente ha il diritto di essere messo a conoscenza delle informazioni contenute nella relazione di una agenzia di investigazioni che opera su incarico del suo datore di lavoro. Qualsiasi attività di raccolta dati e i dati stessi non possono essere tenuti nascosti ma vanno messi a disposizione dell'interessato.
E' quanto ha stabilito il Garante per la privacy, irrogando una sanzione di 10mila euro, di cui da notizia nella newsletter dell'11 settembre 2023.
Dati investigativi e licenziamento: il lavoratore deve poter accedere
Il provvedimento 290 datato 6 luglio 2023 ha statuito in particolare l'illiceità del trattamento dei dati personali di un dipendente effettuato da parte di un'azienda di servizi di pubblica utilità che non aveva dato riscontro alle sue richieste di accesso dopo essere stato oggetto di contestazione disciplinare.
La contestazione, infatti aveva portato al licenziamento del lavoratore facendo riferimento ad attività extra lavorative del lavoratore sulle quali il dipendente aveva chiesto chiarimenti.
L'azienda però, dopo lungo ritardo aveva risposto negativamente definendo le richieste "troppo generiche" e affermando che era necessario indicare "nel dettaglio" le informazioni alle quali il lavoratore chiedeva di accedere.
Solo durante l'iter giudiziario seguito all'impugnativa del licenziamento, il dipendente era venuto a conoscenza dell’esistenza e del contenuto della relazione investigativa sulla base della quale era stata avviata la contestazione disciplinare.
Il garante afferma invece l’azienda aveva l’obbligo di mettere immediatamente il lavoratore a conoscenza di tutti dati raccolti con le investigazioni , anche di quelli non utilizzati nella contestazione disciplinare, come previsto dagli artt. 12 e 15 del Regolamento , in quanto tutti potevano essere utilizzati per l’esercizio del diritto di difesa.
Tali dati comprendevano fotografie, rilevazioni Gps, descrizioni di luoghi, persone e situazioni, delle quali il dipendente non conoscenza neppure l'esistenza
L’Autorità Garante conclude affermando che il titolare del trattamento è tenuto a fornire l'accesso ai dati personali dell'interessato in forma completa e aggiornata – indicandone anche l'origine dei dati , nel caso in cui non siano stati forniti dall'interessato stesso.
Per questa violazione è stata irrogata all’azienda una sanzione di 10mila euro.
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Indennizzo danno biologico INAIL 2023: importi e istruzioni
Con il decreto 105 del 2 agosto 2023 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha definito la rivalutazione degli importi degli indennizzi riconosciuti per il danno biologico da infortuni e malattie professionali .
A decorrere dal 1 luglio 2023 gli importi sono rivalutati dell'8,1%
Si ricorda che invece per il 2022 il decreto del ministero del lavoro n. 143 2022 aveva fissato la rivalutazione dal 1 luglio 2022 al 1,9% Il 16 settembre 2022 INAIL ha pubblicato la nuova circolare di istruzioni n 41 del 12 settembre 2023 in cui precisa che
- Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l’incremento dovuto a titolo di rivalutazione si applica sugli importi definiti con provvedimenti a
- decorrere dal 1° luglio 2023 mentre il valore capitale è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento
- Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2023, la rivalutazione sarà corrisposta a seguito di accertamento definitivo dei postumi.
- Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2023.
- Gli importi della rivalutazione saranno liquidati d’ufficio con le consuete modalità di pagamento e gli interessati riceveranno comunicazione del provvedimento.
Indennizzo danno biologico: di cosa si tratta
L'indennizzo INAIL per danno biologico è una prestazione economica riconosciuta per gli infortuni e le malattie professionali che hanno causato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 16% ed il 100%, in vigore dal 2000.
L'erogazione decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica.
L'importo viene stabilito in relazione al grado di menomazione e comprende
- una quota che indennizza il danno biologico provocato dall’infortunio o dalla malattia professionale, commisurata solo alla percentuale di menomazione accertata. L’importo è fissato secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in rendita” di cui al d.m. 12 luglio 2000 adeguata in seguito con la circolare INAIL 26 /2019, con aumenti del 40%.
- una quota per le conseguenze della menomazione sulla capacità dell’infortunato/affetto da malattia professionale di produrre reddito con il lavoro, commisurata al grado accertato e a una percentuale della retribuzione percepita dall’assicurato calcolata sulla base del coefficiente indicato nella “Tabella dei coefficienti” di cui al citato d.m.,
Per la quota di rendita prevista quale indennizzo del danno biologico, la legge di stabilità 2016 ha introdotto, con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la rivalutazione annua dei relativi importi.
Si ricorda che la rendita INAIL è soggetta a revisione nelle scadenze previste dalla legge entro il limite di:
- 10 anni dalla data di decorrenza della rendita da infortunio e di
- 15 anni dalla data di decorrenza della rendita da malattia professionale
e può comportare l’aumento/diminuzione/cessazione della stessa, ovvero il riconoscimento dell’indennizzo in capitale.
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TFS: chiarimenti sulle indennità aggiuntive del Fondo previdenziale
Chiarimenti sul trattamento fiscale dell'indennità correlata alla cessazione del rapporto di lavoro con la pubblica Amministrazione sono stati forniti nella risposta dell'Agenzia n. 425 pubblicata l'8 settembre 2023
Il Fondo di previdenza del MEF istituito DPR 17 marzo 1981, n. 211 a seguito della fusione di più fondi preesistenti, chiedeva in particolare il corretto trattamento fiscale sull'indennità aggiuntiva che viene erogata ai propri iscritti alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione, alla luce dei recenti arresti di Cassazione contrastanti con la prassi dell'amministrazione.
Regime fiscale indennità di fine servizio: contrasto normativa e giurisprudenza
Nell'interpello l'istante precisava di avere utilizzato fino ad oggi i criteri dettati dalla circolare del Ministero delle Finanze Imposte Dirette 5 febbraio 1986, n. 2, e confermati dall'interpello n. 954383/2008 che sottopone a tassazione separata
- indennità equipollenti al TFR (indennità di buonuscita, indennità di fine servizio), assoggettate a quanto disposto dell'articolo 17 e dell'articolo 19, comma 2bis, TUIR e
- ''altre indennità e somme'', alle quali va invece riservato il trattamento di cui agli articoli 17 e 19, comma 2.
In quest'ultima voce sono ricompresi appunto i trattamenti aggiuntivi di fine rapporto (ragguagliati agli anni di effettivo servizio)
il contrario avviso della Corte di Cassazione, che ha ricondotto invece tali erogazioni alle ''indennità equipollenti'' , che ha generato un rilevante contenzioso
e ha riconosciuto agli iscritti cessati dal servizio il diritto al rimborso delle ritenute IRPEF indebitamente applicate.
Si riportano per chiarezza i due commi citati
"comma 2 . Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1.
2-bis. Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 16, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 (oggi 309,87 euro) per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. (…)L'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.».
La risposta dell'Agenzia
Nella risposta l'Agenzia richiama la norma e ricorda che nel documento di prassi citato si sottolineava come " ove il dipendente abbia diritto a più indennità, il carattere di indennità ''equipollente'' non potrà che essere assegnato a quella ''principale'', spettante per il rapporto di pubblico impiego che lega il beneficiario all'ente o organismo di appartenenza."
La Corte di cassazione è intervenuta affermando che l'indennità erogata dal Fondo di previdenza è comunque qualificabile come ''equipollente'' al TFR, quindi soggetta a imposta forfettaria .
Sul tema è stata formulata , a seguito dell'interpello una richiesta di parere all'Avvocatura Generale dello Stato che, con nota prot. n. 168969/2023, sintetizza cosi la posizione consolidata della Corte di Cassazione:
«l'indennità erogata al dipendente, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza (…) ha funzione previdenziale ed è assimilabile all'indennità equipollente di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 1, rappresentando una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, escludendosi che trattasi di contributi diretti a carico del dipendente e da questi interamente versati al fondo previdenziale, in quanto esclusi, tout court, dalla tassazione».
Ai fini della determinazione della base imponibile, l'Avvocatura Generale dello Stato conclude dunque che «il fondo ha natura composita, ma non riviene direttamente da contributi versati dai lavoratori, e dunque non va applicato il criterio di riduzione del calcolo dell'imponibile previsto dall'art. 19, comma 2bis, ultimo periodo, del T.U.I.R., (stante, per l'appunto, l'assenza di quote contributive a carico del dipendente) mentre va riconosciuta la deduzione forfettaria di cui al primo periodo del citato art. 19, comma 2bis del T.U.I.R.».
Pertanto, sulla base di quanto sopra rappresentato,l'Agenzia, adottando la nuova posizione , ritiene che l'indennità erogata dall'Ente ai dipendenti al momento della cessazione dal servizio debba essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir, e sia imponibile, ai sensi dell'articolo 19, comma 2bis, del Tuir, per un importo che si determina riducendo l'ammontare netto di una somma pari a euro 309,87 per ciascun anno di servizio, senza tener conto dell'ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo della citata disposizione in quanto non è previsto il versamento di contributi a carico dei dipendenti.
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Dirigenti Terziario: rinnovo CCNL con aumenti e una tantum 2023
Lo scorso 12 aprile 2023 è stato rinnovato – da Confcommercio Imprese per l'Italia e Manageritalia – il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli oltre 27 mila dirigenti delle 9000 aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi aderenti a Confcommercio
Dopo un periodo d’attesa condizionato dalle incertezze dovute a crisi pandemica ed energetica e dopo gli interventi sulla parte normativa e di welfare attuati con il rinnovo di giugno 2021, l'accordo 2023 interviene sulla parte economica per fronteggiare l'impennata dell'inflazione dell'ultimo periodo .
Previsti in particolare:
- importo “Una Tantum” di 2mila euro nel 2023 a copertura del triennio di carenza contrattuale 2020/22
- aumento contrattuale di 450 euro lordi mensili entro luglio 2025, a partire da dicembre 2023;
- disponibilità di 1.000 euro annui nella Piattaforma welfare dirigenti terziario, spendibili in beni e servizi di welfare dal 2024.
Accordo economico dirigenti terziario 2023
Come detto l'accordo per il CCNL dirigenti terziario prevede diversi interventi:
Una Tantum
A copertura del triennio 2020/22, l' importo Una Tantum complessivamente pari a 2.000,00 euro, a titolo di arretrati retributivi , assoggettato a contribuzione ordinaria e a tassazione separata, sarà erogato in tre tranches:
- 700 euro a maggio 2023
- 700 euro a settembre 2023
- 600 euro a novembre 2023
L'informativa di Manageritalia sottolinea che "Essendo la previsione del calcolo pro-quota riferita ai soli assunti nel corso del triennio suddetto, l'importo spetta a tutti i dirigenti in forza alla data di stipula dell'accordo, indipendentemente dalla data di attribuzione della qualifica.
ESEMPI
- un quadro nominato dirigente nel corso del triennio 2020/22 ma in servizio in azienda per l'intero periodo, percepirà l'importo a titolo di una tantum integralmente;
- un quadro assunto ex novo il 1° gennaio 2021 e nominato dirigente successivamente, quindi in servizio in azienda 24 mesi nel triennio, percepirà l'importo a titolo di una tantum pro-quota.
L'una tantum non è utile agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto né di alcun istituto contrattuale.
ATTENZIONE Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente all'erogazione delle tranche, l'importo totale o residuo dell'una tantum verrà erogato con le competenze di fine rapporto.
Aumenti retributivi
È previsto un adeguamento del minimo contrattuale, pari a regime a 450,00 euro complessivi nel corso del 2023 con le seguenti scadenze:
• 150,00 mensili dal 1° dicembre 2023
• 150,00 mensili dal 1° luglio 2024
• 150,00 mensili dal 1° luglio 2025
ATTENZIONE Tali aumenti possono essere assorbiti, fino a concorrenza, dalle somme concesse dal 1 gennaio 2020 con accordi aziendali in acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali.
Per effetto degli aumenti retributivi sopra indicati si avranno i seguenti nuovi minimi retributivi
minimi retributivi dirigenti terziario 3.890,00 euro in vigore a settembre 2023 4.040,00 euro
dal 1° dicembre 2023
4.190,00 euro
dal 1° luglio 2024 e
4.340,00 euro
dal 1° luglio 2025.
Welfare aziendale .
I datori di lavoro destineranno alla Piattaforma welfare dirigenti terziario 1.000,00 euro annui, spendibili in beni e servizi di welfare, con decorrenza 1° gennaio 2024 e 1° gennaio 2025.
Queste somme si aggiungono a eventuali sistemi di flexible benefits già presenti in azienda e con la possibilità di integrare il valore minimo stabilito dal CCNL con versamenti aggiuntivi alla piattaforma, tramite la sottoscrizione di un Regolamento aziendale.
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Bonus casa ai privati per alluvione: nuova ordinanza
Pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale l'ordinanza del Commissario straordinario per l'alluvione in Emilia Marche e Toscana ,nominato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il provvedimento è datato 22 agosto 2023 e regola l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione (CAS) ai nuclei familiari sgomberati o evacuati dalle proprie abitazioni previsto dal decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
Facendo seguito alla prima ordinanza della Protezione Civile del 8 maggio 2023, che stanziava un primo fondo di 10 milioni di euro, vengono individuate ulteriori risorse per il finanziamento del contributo. Inoltre vengono chiariti i requisiti, gli importi, parametrati al numero di componenti della famiglia, i tempi di rendicontazione e i controlli obbligatori da parte dei Comuni.
Ecco le principali indicazioni.
Contributo autonoma sistemazione alluvione Emilia a chi spetta
Il contributo per l'autonoma sistemazione è destinato ai nuclei familiari dei territori che in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, verificatisi nella Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini.
- abbiano avuto l' abitazione, principale, abituale e continuativa distrutta in tutto o in parte, oppure
- sgomberata in esecuzione di specifici provvedimenti delle competenti autorità'.
Il beneficio di cui al comma 1 e' concesso:
- a prosecuzione di quanto gia' previsto per il periodo dal l° maggio 2023 al 31 luglio 2023;
- previa istruttoria da parte del comune e relativo controllo a campione circa la veridicita' delle dichiarazioni
Non spetta nel caso in cui gli enti locali abbiano fornito alloggi sostitutivi a titolo gratuito.
Bonus casa alluvione Emilia: importo
Il contributo e' concesso nella misura di
- euro 400,00 mensili per i nuclei monofamiliari,
- euro 500,00 mensili per i nuclei da due unita',
- euro 700,00 mensili per quelli composti da tre unita',
- euro 800,00 mensili per quelli composti da quattro unita',
- fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o piu' unita'.
E' previsto un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ogni componente il nucleo familiare che risulti alla data degli eventi in una o piu delle seguenti condizioni
- di eta' superiore a sessantacinque anni,
- portatore di handicap o
- disabile con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67 per cento.
Per il periodo inferiore al mese, il contributo si calcola dividendo l'importo mensile per il numero dei giorni del mese di riferimento moltiplicato per i giorni di mancata fruibilita' dall'abitazione.
ATTENZIONE . In caso di accertata mancanza dei requisiti ovvero di ritardata o mancata comunicazione delle variazioni che avrebbero comportato la riduzione o la sospensione del contributo, i Comuni provvederanno a richiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite.
Bonus casa alluvione Emilia: i controlli
L'ordinanza specifica che i controlli dovranno essere effettuati in misura non inferiore al 20 per cento delle domande pervenute a ciascun Comune e che in caso di insussistenza dei requisiti I comuni possono dichiarare l'inammissibilità delle domande .
Inoltre i Comuni sono tenuti a verificare l'effettivo abbandono dell'abitazione attraverso sopralluoghi presso le abitazioni sgomberate da parte del personale della Polizia locale e/o delle Forze dell'ordine, da ripetersi nell'intero arco temporale di fruizione del contributo.
Rendicontazione contributi di autonoma sistemazione e rimborso ai Comuni
I Comuni interessati dovranno trasmettere all'indirizzo di Posta elettronica certificata del Commissario straordinario ([email protected]) l'elenco riepilogativo delle domande per le quali dovra' essere erogato il contributo, utilizzando lo schema allegato all' ordinanza, unitamente alla richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie , nei termini seguenti
- a) entro il 10 novembre 2023, per il periodo 1° agosto 2023 – 31 ottobre 2023;
- b) entro il 10 febbraio 2024, per il periodo 1° novembre 2023 – 31 gennaio 2024;
- c) entro il 10 maggio 2024, per il periodo 1° febbraio 2024 – 30 aprile 2024;
- d) entro il 10 luglio 2024, per il periodo 1° maggio 2024 – 30 giugno 2024.
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Apprendistato primo livello: regole, facsimili, chiarimenti 2023
L'apprendistato di primo livello è il contratto di lavoro con obblighi formativi riservato a giovani da 15 -25 anni per il conseguimento di diplomi professionali La normativa è contenuta nel D.Lgs. 81/2015 e dal D.I. 12 ottobre 2015 .Lacircolare del Ministero del lavoro, n. 12 del 6 giugno 2022, , ha fornito numerosi chiarimenti sulla disciplina dell'anche alla luce delle Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea sulla necessità di rafforzare i “sistemi di alternanza scuola-lavoro”.
Nuovi chiarimenti sull'apprendistato di primo livello in particolare per i giovani di minore età sono giunte dall'ispettorato nazionale del lavoro nella nota 1369 del 7 agosto 2023 (Vedi ultimo paragrafo per i dettagli)
Apprendistato di primo livello come funziona
Come detto con la circolare del Ministero del lavoro, n. 12 del 6 giugno 2022, viste le prassi non del tutto omogenee di applicazione sono state fornite alcune interpretazioni univoche della normativa pur lasciando spazio a regioni e province autonome di fissare ulteriori specifici requisiti.
Vengono inoltre forniti in allegato i facsimili integrati rispetto agli allegati del DM 12.10.2015, in particolare sul dossier di valutazione delle attività svolte anche se i precedenti restano ugualmente utilizzabili.
Il ministero ricorda soprattutto che "In conformità alle disposizioni del D.M. 12 ottobre 2015, nel contratto di apprendistato di primo livello l’apprendista assume il doppio status di studente/lavoratore, in quanto effettua – tramite un’esperienza diretta di lavoro – un percorso formativo integrato che si realizza, in parte, presso l’istituzione formativa e, in parte, presso l’impresa.
La dimensione “formativa” e la dimensione “lavorativa” del contratto non devono considerarsi alternative tra loro, bensì complementari nel costituire nel loro insieme lo status dell’apprendista:
- il contratto è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio, valido ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione;
- i giovani in obbligo di istruzione e/o diritto-dovere all’istruzione e formazione possono stipulare un rapporto di lavoro esclusivamente con il contratto di apprendistato di primo livello.
Ne discende che :
"per lo svolgimento dell’attività lavorativa, è corrisposta all’apprendista la retribuzione e la relativa contribuzione, come previsto dagli accordi interconfederali e/o contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché tutte le tutele previste dalle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria:
a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b) assicurazione contro le malattie;
c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;
d) maternità;
e) assegno familiare;
f) assicurazione sociale per l'impiego;
– per le ore di formazione esterna, svolte nella istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo;
– per le ore di formazione interna, a carico del datore di lavoro, è riconosciuta all’apprendista una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta, fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.
Infine viene sottolineato che "gli apprendisti – al pari di tutti gli altri lavoratori – hanno una tutela assicurativa piena, esclusiva e obbligatoria e che la stessa copre tutte le ipotesi, compreso l’infortunio in itinere".
Chiarimenti e modelli di schede e progetti apprendistato
Il ministero specifica inoltre alcuni aspetti particolari, tra cui
- il contratto di apprendistato di primo livello può essere stipulato anche per familiari svolgono attività non occasionale in favore del coniuge, parente o affine tenendo conto che permane l'onere della prova della subordinazione in capo al datore di lavoro.
- l'apprendista può essere assunto presso un azienda con sede in regione diversa da quella dell'istituto formativo ma per la formazione va fatto riferimento alla disciplina della regione in cui l'istituto ha sede;
- il termine del periodo formativo corrisponde alla data di pubblicazione dei risultati dell'esame finale che l'istituzione formativa deve comunicare al datore di lavoro, tramite Pec entro tre giorni dalla pubblicazione dei risultati, cosi da provvedere l'eventuale proroga o trasformazione del contratto entro i cinque giorni previsti per la comunicazione obbligatoria.
- Fondamentale il ruolo del datore di lavoro e dell'istituzione formativa riguardo la trasparenza dell'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall'apprendista e la necessita di un corretto utilizzo del dossier individuale per la certificazione delle competenze. In merito la circolare fornisce in allegato i fac simili di scheda, protocollo datore- scuola, progetto formativo, dossier di valutazione griglia di valutazione ecc.
Apprendistato stagionale studenti minorenni
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota pù recente sottolinea l'importanza della correlazione tra percorso di istruzione in corso e attività lavorativa stagionale nei casi di apprendistato di primo livello con uno studente minorenne.
Il quesito era stato posto dall'ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia con specifico riguardo alla normativa regionale che prevede possibilità per uno studente minorenne, di svolgere un apprendistato per attività stagionale in qualità di cuoco soltanto nel caso in cui frequenti un istituto scolastico alberghiero. Secondo l'INL la normativa non prevede un preciso divieto di accesso ma ricorda che nelle indicazioni fornite nel Manuale Operativo, allegato alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12/2022, che il datore di lavoro deve verificare l’effettiva fattibilità del contratto grazie all’accertamento della coerenza tra attività lavorative (figura contrattuale) e titolo di studio (es. qualifica/diploma).
Di conseguenza, non si può prescindere dal valutare la sussistenza di tale correlazione, anche alla luce della certificazione finale che viene rilasciata dall'istituzione scolastica.
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CTU processo civile: regolamento 2023
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 2023 il decreto del Ministero della Giustizia 4 agosto 2023 n. 109, recante il nuovo "Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonche' la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all'articolo 24-bis, rispettivamente dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l'attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2, lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2."
Il provvedimento è entrato in vigore il 26 agosto 2023.
Il decreto si occupa di specificare
- ulteriori categorie nell'albo dei consulenti ulteriori rispetto a quelle delineate dall’art. 13,
- i settori di specializzazione di ciascuna categoria , elencati nell' allegato A al DM;
- i requisiti per l’iscrizione all’albo e il contenuto della domanda di iscrizione (art. 4)
- gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi per gli iscritti all'albo (art.5 )
- le modalità per la verifica dell'assolvimento dell'obbligo di formazione(art. 6);
- le modalità di sospensione volontaria dall’albo (art. 7);
- la comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco nazionale di cui all’art. 24-bis (art. 8).
Nell'Allegato B è riportata la Tabella di equipollenza dei titoli per la categoria MEDICO-CHIRURGICA .
AGGIORNAMENTO 5 SETTEMBRE 2023
E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 4.9.2023 la seguente rettifica: "Al decreto citato sono apportate le seguenti correzioni:
- al terzo visto delle premesse, riportato alla pagina 14, seconda colonna, dove e' scritto: «Titolo I», leggasi: «Titolo II»;
- all'articolo 3, riportato alla pagina 16, prima colonna, la numerazione dei commi: «2.» e «3.», e' stata corretta in: «1.» e «2.»;
- all'articolo 11, riportato alla pagina 18, seconda colonna, dove e' scritto: «articolo 37-bis», leggasi: «articolo 1, comma 37-bis,». "
Requisiti generali per l'iscrizione agli albi e all'elenco nazionale
Gli albi e l'elenco nazionale dei consulenti tecnici operano esclusivamente in modalita' informatica.
L'elenco nazionale contiene, per ogni categoria e settore di specializzazione:
- nome e cognome degli iscritti agli albi
- data di iscrizione all'albo,
- i provvedimenti di conferimento dell'incarico e
- gli eventuali provvedimenti di revoca.
Possono essere iscritti nell'albo coloro che:
a) sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali; ( Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalle CCIAA o ad una delle associazioni professionali inserite nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4
b) sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti e di versamenti contributivi ;
c) sono di condotta morale specchiata;
d) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
e) hanno residenza anagrafica o domicilio professionale nel circondario del tribunale.
ATTENZIONE I professionisti già iscritti alla data del 26 agosto mantengono l'iscrizione e possono chiedere di essere inseriti in uno dei settori di specializzazione e modificare la categoria di appartenenza. Necessario a questo fine allegare una dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti previsti dal decreto stesso.
Coloro che avevano presentato domanda di iscrizione all'albo prima del 26 agosto 2023, ma non sono ancora stati iscritti dovranno integrare le indicazioni già fornite.
Le scadenza per le domande
Le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio presso ciascun Tribunale possono essere presentate:
- tra il 1° marzo e il 30 aprile e
- tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno.
Il comitato di valutazione si riunisce almeno due volte l'anno, e provvede all'approvazione entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda.