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Contratti a termine 2023: come indicare le causali
I contratti a termine possono essere stipulati e rinnovati entro il limite di 24 mesi totali con causali quasi "libere".
Il decreto Lavoro approvato dal Governo e pubblicato in Gazzetta il 4 maggio 2023 come dl 48-2023, amplia l'utilizzo di questo strumento dando maggiore libertà per le causali da apporre a rinnovi e proroghe, mantenendo il limite massimo di 24 mesi fissato dal Decreto Dignità n. 87 2018.
Vediamo di seguito la disciplina precedente e le modifiche apportate dal DL 48 2023,convertito in legge 85 2023 nella quale si specificano ulteriori aperture, in particolare sul calcolo della durata dei contratti a termine e sul conteggio complessivo dei contratti in somministrazione.
Normativa contratti a termine Decreto Dignità
il decreto “Dignità” del 2018 aveva previsto che :
- al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata massima 12 , senza bisogno di apporre una causale
- si può rinnovare entro un massimo di 24 mesi per 4 volte, rispettando un intervallo tra un rinnovo e l'altro, solo specificando la motivazione del termine che deve rientrare in una delle seguenti causali:
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- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria;
- specifiche esigenze previste dai contratti collettivi.
Quest'ultima causale è stata introdotta dal decreto legge Sostegni bis n. 73 2021, stabilizzando una norma temporanea legata all'emergenza Covid.
Si ricorda che la durata massima di 24 mesi poteva essere raggiunta attraverso un massimo di 4 rinnovi o proroghe.
Novità Decreto lavoro 2023 per i contratti a termine
Con la nuova formulazione prevista dal DL 48 si registra un forte ampliamento delle causali per l'utilizzo dei contratti a termine oltre i primi 12 mesi. Il comunicato del Governo spiegava in particolare che "Si apportano modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine (cosiddetto “tempo determinato”), variando le causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi , per consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale, mantenendo comunque fermo il rispetto della direttiva europea sulla prevenzione degli abusi.
Pertanto, i contratti potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi:
- per esigenze previste dai contratti collettivi;
- per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 30 aprile 2024;
- per sostituire altri lavoratori."
Nulla cambiava per i contratti fino a 12 mesi .
AGGIORNAMENTO 24 luglio
Nel testo del DDL di conversione entrato in vigore il 4 luglio 2023 sono state introdotte alcune importanti modifiche :
- la possibilità di rinnovi senza causali entro i 12 mesi. e di causali ampie fino a 24 mesi
- ai fini del computo dei 12 mesi di durata massima senza causale, si possono considerare solo i contratti stipulati dal momento di entrata in vigore del Dl 48/2023 (5 maggio 2023) . La regola vale anche per la somministrazione di lavoro .
- nel limite di contratti in somministrazione a tempo indeterminato fissato al 20% del personale aziendale, non vanno conteggiati:
- gli apprendisti
- i lavoratori che fruivano da più di 6 mesi di indennità di disoccupazione, cassa integrazione o in situazione di svantaggio ( come da regolamento comunitario 651/2014 del 17 giugno 2014) e specificati con decreto del ministro del Lavoro.
Contratti a termine 2023: come indicare le causali
La novità affida quindi ampio spazio alla contrattazione collettiva che può definire nuove specifiche causali utili alla flessibilità .
In caso contrario il datore di lavoro può apporre una causale legata a "esigenze di impresa" ( formula abbastanza vaga , che potrebbe portare nuovamente a numerosi contenziosi). La norma si ricorda è valida fino al 30 aprile 2024.
In caso di assenza di indicazioni dei contratti collettivi è consigliabile definire un accordo scritto con i dipendenti interessati evitando formula generiche ma specificando le necessità alle quale si fa fronte con il rinnovo o proroga del contratto a tempo determinato , ad evitare in caso di contenzioso che il contratto possa essere convertito in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il problema non si pone ovviamente in caso di sostituzione di un lavoratore (per congedi genitoriali, straordinari ecc).
Causali contratti a termine nei CCNL
I CCNL che sono intervenuti specificando gli ambiti di applicazione del contratto a tempo determinato sono, ad esempio,:
- il Ccnl artigianato alimentazione-panificazione del 6.12.2021, per il quale le causali possibili sono:
- punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo;
- incrementi di attività produttiva, di confezionamento o spedizione del prodotto, per commesse eccezionali;
- esigenza di collocare sul mercato diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione.
- Il Ccnl cartai e cartotecnici che prevede invece come motivazioni per il contratto a termine:
- l' incremento dei volumi produttivi,
- incremento dell’attività economica dell’impresa,
- partenza di nuove attività, sviluppo e lancio di nuovi prodotti,
- investimenti nei processi produttivi che abbiano l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dei processi medesimi,
- realizzazione di percorsi formativi, anche on the job, legati a processi di innovazione aziendale e/o riorganizzazione.
- Infine il Ccnl dei comparti tessile-abbigliamento-moda (luglio 2021) e pelletteria (marzo 2021), considera una causale ammissibile il collegamento ai periodi di maggiore attività per la presentazione delle collezioni e per gli eventi fieristici.
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Pensione marittimi: obbligo neutralizzazione dei periodi sfavorevoli
Inps ha fornito con la circolare 66 del 20 luglio 2023 le istruzioni sulle nuove modalità di calcolo delle pensioni dei lavoratori marittimi a seguito della sentenza della corte costituzionale 224 2022, in particolare sulla neutralizzazione dei periodi di prolungamento che abbiano effetti negativi sugli importi (articolo 24 della legge 26 luglio 1984, n. 413).
Contributi marittimi e impoverimento pensione: la decisione della Consulta
La Consulta confermando una decisione precedente ha dichiarato l'illegittima costituzionale degli artt. 24 e 25 della legge n. 413 del 1984, in contrasto con l’art. 3 Cost. in quanto " benché siano volte a colmare uno svantaggio (come la difficoltà di conseguire il minimo contributivo per l’accesso al trattamento pensionistico), si traducono in un danno e producono l’effetto di depauperare il trattamento pensionistico a cui l’assicurato avrebbe virtualmente diritto”.
Si ricorda che la norma si applica ai lavoratori marittimi che al momento dello sbarco risolvano il rapporto di lavoro, prevede che i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile svolti successivamente al 31 dicembre 1979 vengano prolungati in successione temporale, ai fini dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche, di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica e festivi trascorsi durante l’imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l’imbarco stesso. In tali casi, la retribuzione pensionabile relativa a ogni singolo periodo viene ripartita sull’intero periodo comprensivo del prolungamento stesso e, per la determinazione della retribuzione pensionabile, i prolungamenti dei periodi sono neutralizzati solo quando l’assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione.
Nella sentenza la Corte riafferma che “la contribuzione aggiuntiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo vale ad incrementare il livello della prestazione pensionistica, ma non può compromettere il livello già maturato (sentenze n. 433 del 1999 e n. 264 del 1994). Pertanto, quando la contribuzione aggiuntiva comporta un depauperamento del trattamento pensionistico, questa deve essere esclusa dal computo della base pensionabile indipendentemente dalla natura dei contributi, siano essi obbligatori, volontari o figurativi”.
Pensione marittimi: istruzioni per neutralizzazione periodi sfavorevoli
Sulla base dei principi affermati dalla Corte costituzionale, l’interessato ha diritto al calcolo del proprio trattamento pensionistico, senza la valutazione dei periodi di prolungamento che si collochino nell’ultimo quinquennio precedente la decorrenza della pensione, solo se la neutralizzazione determini un importo più favorevole.
La sentenza trova applicazione esclusivamente nei casi in cui, nelle ultime 260 settimane antecedenti alla decorrenza della pensione, siano presenti periodi di prolungamento ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 413 del 1984 e i requisiti per il diritto a pensione risultino perfezionati indipendentemente da tale prolungamento.
Le pensioni interessate sono:
- quelle liquidate con il sistema di calcolo retributivo
- quelle pensioni liquidate con il sistema di calcolo misto, solo per la quota retributiva
ovvero
- – pensioni di vecchiaia aventi decorrenza dal mese successivo al compimento dell’età pensionabile.
- – pensioni di anzianità e pensioni anticipate di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
- – pensioni di reversibilità provenienti da pensione di vecchiaia con decorrenza dal mese successivo a quello di compimento dell’età pensionabile o da pensione di anzianità o anticipata il cui titolare sia deceduto dopo avere compiuto l’età per il pensionamento di vecchiaia.
L'istituto precisa che per l'applicazione della neutralizzazione su pensioni già in essere, occorre presentare esplicita richiesta, sempreché non sia intervenuta una sentenza con esito negativo per l’assicurato.
La pensione rideterminata sarà posta in pagamento soltanto nel caso in cui questa risulti,di importo più favorevole di quello calcolato con l’intera contribuzione.
Viene anche comunicato che in presenza di ricorsi amministrativi in materia non ancora definit gli uffici teritoriali verificheranno se sussistono i presupposti per il riesame d'ufficio in autotutela
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INAIL rimborso spese sostenute per infortuni in UE
L’INAIL ha pubblicato con la circolare 32 del 18 luglio 2023 in allegato l’Accordo firmato con il Ministero della Salute in materia di rimborso delle prestazioni sanitarie relative a infortuni e malattie professionali nei paesi UE o dello Spazio economico europeo e Svizzera .
Si tratta in particolare dei costi che rimborsa Inail , di competenza del Ministero della Salute, anticipate da Stati aderenti al Regolamento (CE) n. 883/2004 e al Regolamento (CE) n. 987/2009 , relativi a prestazioni sanitarie fornite ai lavoratori che hanno subito da infortunio sul lavoro e malattia professionale nei paesi sopracitati .
Giova ricordare che nel caso di un assicurato INAIL che si infortuni in uno Stato aderente ai Regolamenti comunitari ( paesi UE , Islanda, Norvegia e Liechtenstein e Svizzera e,che abbia diritto alle cure presso il medesimo Stato, l’INAIL quale istituzione competente deve provvedere ai rimborsi anche per le prestazioni sanitarie di competenza del Servizio Sanitario Nazionale.
A questo fine l’INAIL e il Ministero della Salute convengono di definire le modalità operative indicate nell'accordo al fine di regolare il flusso informativo e finanziario dei rimborsi che devono avvenire entro 180 giorni dalla richiesta. effettuata via PEC.
Nella circolare l'Istituto di assicurazione contro gli infortuni evidenzia anche con il nuovo Accordo le modalità di scambio di dati e documentazione
rimangono invariate fra la Sede e la Direzione centrale rapporto assicurativo, in qualità di organismo di collegamento con le istituzioni estere
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Rischio calore: vademecum per la tutela dei lavoratori
Anche quest'anno vista l ondata di calore estremo che sta interessando la nostra penisola, l'ispettorato del lavoro è intervenuto con una Nota 5056 del 13 luglio 2023 per riepilogare le principali indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori , sia per i datori di lavoro che per gli ispettori.
La nota richiama le precedenti prot. INL n. 4639 del 02/07/2021 e n. 3783 del 22/06/2022 e le indicazioni operative della nota prot. INL 4753 del 26/07/2022
Ieri 20 luglio 2023 il Ministero del lavoro ha pubblicato un utile VADEMECUM di istruzioni.
Rischio calore strumenti e metodologie: i riferimenti
Sulla valutazione dei rischi da stress termico e l’individuazione delle relative misure di mitigazione, l'ispettorato richiama i documenti INAIL : Agenti Fisici e sullo stress termico in cui sono fornite le informazioni sulle tecniche di misurazione controllo ella temperatura e dello stress termico
IN particolare per gli ispettori informa che sono disponibili anche le norme tecniche di riferimento, consultabili sulla banca dati UNI
Inoltre come anticipato nella nota 4753 del 2022 si può fare riferimento al sito https://www.worklimate.it, e in particolare agli strumenti reperibili nelle relative sezioni con particolare riguardo ai sistemi di allerta meteo-climatica, anche personalizzati, specifici per i settori occupazionali.
Nella “Guida informativa per la gestione del rischio caldo”, pubblicata dall'INAIL sono presenti le informative per i datori di lavoro in merito alle patologie da calore e ai fattori che contribuiscono
alla loro insorgenza nonché apposito decalogo dedicato alla relativa prevenzione.
Gestione del rischio calore e sanzioni per inadempienze
L'ispettorato ricorda che l’esposizione eccessiva allo stress termico comporta l’aumento del rischio infortunistico in particolare nei settori piu esposti ovvero
- edilizia civile e stradale (con particolare rilevanza per i cantieri e i siti industriali),
- comparto estrattivo,
- settore agricolo e della manutenzione del verde,
- comparto marittimo e balneare.
- orari di lavoro nelle ore più calde e soleggiate della giornata (dalle 14:00 alle 17:00);
Il documento di valutazione del rischio calore da parte dei datori di lavoro deve tenere conto anche del
- tipo di mansione,
- del luogo di lavoro e della dimensione aziendale e
- delle specifiche caratteristiche del lavoratore, in primis l'età.
Il personale ispettivo è tenuto quindi a verificare che il DVR contenga misure di prevenzione e protezione; in caso contrario scatteranno le sanzioni previste dall'articolo 181, comma 1, del Dlgs 81/2008, l'articolo 28, comma 2, lettera a (assenza della valutazione del rischio “microclima”), ovvero lettera b (mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione) che può comportare la sospensione delle attività lavorative prive di una valutazione del rischio specifico. La ripresa potrà avvenire solo con l'adozione di tutte le misure necessarie evitare/ridurre il rischio.
Nel caso in cui invece pur in presenza di adeguata valutazione non siano adottate le misure di prevenzione e protezione gli ispettori potranno procedere con prescrizione nei confronti del Preposto, in base all'articolo 19 che, si ricorda, prevede sanzioni amministrative fino a 3mila euro e l'arresto fino a 3 mesi.
Cassa integrazione per rischio caldo
Infine la Nota 5056 ricorda la possibilità per i datori di lavoro di richiedere all'INPS le prestazioni di integrazione salariale in caso di situazioni climatiche avverse, tra cui il caldo estremo.
Come ricordato nel messaggio INPS 2999/2022 la CIGO per temperature elevate è riconoscibile in tutti i casi in cui «il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell'azienda» dispone la sospensione/riduzione delle lavorazioni in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché «le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al datore di lavoro stesso o ai lavoratori»
La causale del meteo avverso comprende infatti anche le temperature elevate come possono essere quelle di questi giorni OLTRE I 35 GRADI, ovvero temperature anche al disotto dei 35 gradi centigradi , considerando che la temperatura percepita che può essere più elevata di quella reale.
AGGIORNAMENTO 21 LUGLIO 2023
Con il messaggio 2719 del 20 luglio 2023 INPS ha riepilogato le istruzioni precisando che dal 2022 hanno diritto anche le aziende assistite da Fonsdo integrazione INPS e Fondi di solidarietà bilaterali
Qui ulteriori informazioni e il facsimile CIGO per meteo avverso da inviare con la relazione tecnica.
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Proroga regime impatriati senza iscrizione AIRE: no dal MEF
Il requisito della iscrizione all'aire non è più tassativo per l'accesso al regime fiscale agevolato per gli "impatriati" ma lo è ancora per l'opzione di proroga. L'interpretazione restrittiva è stata ribadita dal ministero dell'Economia in risposta ad una interrogazione presso la Commissione Finanze alla Camera del 19 luglio 2023
Si ricorda che il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati introdotto dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 è stato modificato e ampliato più volte, da ultimo, ai sensi dell’articolo 1, comma 50 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021).
La stessa interpretazione era stata data in un caso particolare affrontato dall'Agenzia in un interpello.
Il disegno di legge sulla delega per la Riforma Fiscale prevede il riordino della materia. Leggi : Riforma Fiscale: novità per la residenza fiscale e stabile organizzazione.
Vediamo di seguito ulteriori dettagli forniti dal Ministero e dall'Agenzia
Regime impatriati e iscrizione AIRE: Interrogazione Camera 19 luglio 2023
Gli Interroganti facevano riferimento alla modifica introdotta con il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cosiddetto « decreto Crescita »), convertito con modificazioni dalla legge 8 giugno 2019, n. 58, che ha previsto che l’iscrizione all’AIRE non rappresenti più un requisito indispensabile per l’accesso all’agevolazione in questione, facendo invece riferimento al diverso presupposto del trasferimento all’estero della residenza fiscale secondo le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con il Paese estero di riferimento .
Veniva quindi chiesto di chiarire l’ambito di applicazione del quadro normativo con particolare riferimento al requisito formale di iscrizione all’AIRE.
La risposta della sottosegretaria al MEF Albano ricorda che la norma della legge di bilancio per il 2021 ha stabilito che possono fruire dell’estensione del regime le persone fisiche che:
- durante la loro permanenza all’esterosono state iscritte all’Anagrafe degli italiani
- residenti all’estero (AIRE) ovvero
- sono cittadini di Stati membri dell’Unione Europea e
- hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020;
- già beneficiavano del regime speciale per i lavoratori impatriati alla data del 31 dicembre 2019.
La modifica intende consentire anche ai contribuenti che hanno trasferito la loro residenza prima del 30 aprile 2019 , la possibilità di fruire, per un ulteriore quinquennio, del regime speciale ma le condizioni alle quali il richiamato comma 50 subordina tale facoltà devono considerarsi tassative e, in quanto tali, non suscettibili di interpretazione estensiva.
Si ribadisce quindi che devono ritenersi in ogni caso esclusi dalla possibilità di esercizio dell’opzione coloro che, benché beneficiari, al 31 dicembre 2019, del regime speciale per i lavoratori impatriati:
- non sono stati iscritti all’AIRE;
- sono cittadini extra-comunitari
anche se beneficiari del regime speciale per i lavoratori impatriati.
Proroga regime impatriati negata senza precedente iscrizione all'AIRE
Si ricorda che il concetto era stato affermato dall’Agenzia delle entrate, anche con la risposta n. 321 del 3 giugno 2022 all'Interpello proposto da una cittadina italiana (tale solo dal 2018,) che, nel periodo antecedente al trasferimento della residenza in Italia, non era (ovviamente) iscritta all'AIRE .
Di seguito i dettagli del caso sottoposto al vaglio delle Entrate.
L'Istante ha oggi doppia cittadinanza, italiana e serba, è in possesso di titolo di laurea in giurisprudenza e ha vissuto a Belgrado fino al 2016 . Da quella data la banca datrice di lavoro l'ha distaccata in Italia e la lavoratrice ha presentato richiesta di permesso di soggiorno e successivamente richiesta di iscrizione all'Anagrafe della popolazione residente.
Alla scadenza del contratto di distacco, considerata l'elevata qualificazione e specializzazione la società italiana distaccataria le ha offerto una nuova posizione lavorativa con un autonomo contratto avviato il 1° luglio 2018, dopo le dimissioni dall'azienda serba.
A decorrere dall'anno 2017 e per i cinque successivi, la lavoratrice aveva beneficiato del regime dei lavoratori impatriati ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Chiedeva quindi la possibilità di fruire del regime speciale previsto dall'articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'ulteriore quinquennio 2022 – 2026, considerato che:
- nel periodo antecedente al trasferimento della residenza fiscale in Italia, l' Istante non era iscritta all'AIRE in quanto cittadina extra-comunitaria in attesa di cittadinanza Italiana, e
- ha una figlia minorenne a carico.
Secondo l'Agenzia, che richiama la circolare di chiarimenti n. 33/E del 28 dicembre 2020, i requisiti della richiedente non soddisfano quanto previsto dalla normativa vigente.
Per effetto della lettura congiunta con la disposizione di cui all'articolo 5, comma 2-bis del decreto Crescita, l'opzione risulta, di fatto, riservata a coloro che hanno acquisito la residenza fiscale italiana prima del 30 aprile 2019 (sempreché al 31 dicembre 2019 risultino beneficiari del regime agevolato ) ma sono in ogni caso esclusi:
– coloro che non sono stati iscritti all'AIRE;
– i cittadini extra-comunitari anche se beneficiari del regime speciale per lavoratori impatriati.
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Pensioni: al via l’assistenza online con l’intelligenza artificiale
E' partita e in questi giorni una nuova sperimentazione sul INPS che prevede il supporto dell’intelligenza artificiale nell'assistenza online agli utenti INPS , in particolare riguardante le pensioni e il regime Opzione Donna
L'iniziativa , come molte altre introdotte di recente, fa parte del programma di digitalizzazione della pubblica amministrazione, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e ha una durata inizialmente prevista di 4 settimane
L'istituto lo ha comunicato con il messaggio 2956 -2023 .
Il nuovo “assistente virtuale” al motore di ricerca sostituisce il vecchio con capacità enormemente potenziate dall'intelligenza artificiale di tipo generativo. Sarà infatti in grado di rispondere alle domande in maniera più completa in quanto può mantenere memoria di tutte le conversazioni precedenti. Questo consentirà agli utenti di avere risposte anche a domande di tipo logico-comparativo, ad esempio sulle differenze tra una prestazione ed un’altra, o sua quale sia la convenienza di alcune prestazioni sulla base dei dati specifici forniti dallindividuo come l’età od il numero di figli a carico.
Oggi invece gli assistenti virtuali anche di altre piatteforme digitali forniscono via chat risposte standardizzate a una serie predefinita di domande , del tipo di quelle date " per iscritte nelle FAQ ordinarie
Il messaggio precisa infatti che in questo modo l’Assistente:
- supporta l’utente in modo specifico sull’argomento ricercato;
- instaura con l’utente un dialogo, alimentato anche in base al contesto della conversazione, in modo da migliorare le risposte in modo progressivo ed efficace;
- risponde a quesiti puntuali, fornendo risposte articolate, corredate sempre da link al Portale internet per approfondire e passare all’azione, utilizzando come fonti informative le pagine del Portale internet individuate dal motore di ricerca;
- •supporta l’utente nel precisare la propria domanda facendo richieste specifiche di chiarimenti e di indicare la categoria di appartenenza, tra diverse opzioni. L’importanza di questo passaggio varia con il grado di specificità della domanda e di trasversalità sulle prestazioni di concetti chiave come “disoccupazione”, “pagamento dei contributi”: quanto più la domanda è generica ed il concetto è trasversale su molte prestazioni tanto più la disambiguazione diventa determinante. L’Assistente potrà così dare una risposta più precisa e l’utente otterrà un aiuto sostanziale nella sua ricerca.
Assistenza online per Opzione donna
In via sperimentale, oltre al supporto sul motore di ricerca, nell’area “Pensione e Previdenza / Domanda di pensione” è offerto un secondo tipo di servizio, sempre con adozione dell’Intelligenza Artificiale, che permette di sottoporre domande più approfondite sulla prestazione “opzione donna”. In questo caso è possibile ricevere risposte
- sia su aspetti attinenti i requisiti per la prestazione
- che sulle procedure operative.
A seguire, una volta terminata la sperimentazione il servizio risponderà anche su altre prestazioni.
Viene sottolineato che Inps si impegna a garantire la privacy e la sicurezza dei dati dei suoi utenti, assicurando la riservatezza delle informazioni fornite durante la comunicazione con il sistema.
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Versamenti INPS Artigiani, Commercianti, Gestione separata al 20 luglio
La proroga disposta dalla legge di conversione del decreto Omnibus 51 2023 per le imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi 2022 per i contribuenti soggetti agli ISA vale anche per i contributi INPS.
In particolare la proroga si estende anche ai termini di versamento dei contributi previdenziali INPS dovuti :
- dagli iscritti alla Gestione speciale degli esercenti attività commerciali e per la Gestione speciale degli artigiani,
- dai professionisti con obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le cui somme sono calcolate e dichiarate nei modelli fiscali.
eccedenti i minimi contributivi
- a titolo di saldo per l’anno di imposta 2023 e di primo acconto per l’anno di imposta 2023 della contribuzione calcolata sul reddito d’impresa ai fini Irpef dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233;
- a titolo di saldo per l’anno di imposta 2022 e di primo acconto per l’anno di imposta 2023 della contribuzione calcolata sul reddito ai fini Irpef dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e che producono reddito ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986.
ma SOLO per coloro che esercitano attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi forfettari “minimi” e coloro che presentano altre cause di esclusione dagli ISA.
Si ricorda che la proroga prevede anche la possibilità di versamento entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo commisurato in ragione dei giorni di ritardo.
In merito va ancora sottolineato che il termine potrebbe subire una ulteriore dilazione, a seguito delle richieste degli operatori professionali e intermediari che hanno avanzato al Governo la proposta di proroga al 20 agosto, in considerazione del ritardo nel rilascio dei modelli e delle complesse circolari di istruzioni.
Il Governo con un ordine del giorno in Parlamento firmato da rappresentanti della maggioranza pochi giorni fa ha garantito attenzione alla richiesta per cui si attende conferma quanto prima, forse con un semplice comunicato MEF.
Leggi anche IRPEF 2023 chiesta la proroga al 20 agosto con maggiorazione dello 0,40%