• Lavoro Dipendente

    Contratti a termine 2023: come indicare le causali

    I contratti a termine possono essere stipulati e  rinnovati   entro il limite di  24 mesi totali  con causali  quasi "libere". 

     Il decreto Lavoro approvato dal Governo  e pubblicato in Gazzetta il 4 maggio 2023 come dl 48-2023, amplia  l'utilizzo di questo strumento dando maggiore  libertà  per le causali da apporre a rinnovi e proroghe,  mantenendo il limite massimo  di 24  mesi fissato dal Decreto Dignità n. 87 2018.

    Vediamo di seguito la disciplina precedente e le modifiche apportate dal DL 48 2023,convertito in legge 85 2023 nella quale si specificano ulteriori aperture,  in particolare sul calcolo  della durata  dei contratti a termine e sul conteggio complessivo dei  contratti in somministrazione.

    Normativa contratti a termine Decreto Dignità

    il decreto “Dignità” del 2018 aveva previsto che : 

    • al  contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata  massima 12 , senza bisogno di apporre una causale 
    • si può rinnovare  entro un massimo di 24 mesi per 4 volte, rispettando un intervallo tra un rinnovo e l'altro,  solo specificando la motivazione del termine che deve rientrare in una delle seguenti  causali:
      1.  esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; 
      2. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria; 
      3. specifiche esigenze previste dai contratti collettivi. 

    Quest'ultima causale è stata introdotta dal decreto legge Sostegni bis n. 73 2021, stabilizzando una norma temporanea legata all'emergenza Covid.

    Si ricorda che la durata massima di 24 mesi  poteva essere raggiunta attraverso un  massimo di 4 rinnovi o proroghe.  

    Novità  Decreto lavoro 2023 per i contratti a termine

    Con la nuova formulazione prevista dal DL 48    si registra un forte ampliamento delle causali per l'utilizzo dei contratti a termine oltre i primi 12 mesi. Il comunicato del Governo spiegava in particolare che "Si apportano modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine (cosiddetto “tempo determinato”), variando le causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi , per consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale, mantenendo comunque fermo il rispetto della direttiva europea sulla prevenzione degli abusi.

    Pertanto, i contratti potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi:

    •     per esigenze previste  dai contratti collettivi;
    •     per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 30 aprile 2024;
    •    per sostituire altri lavoratori."

    Nulla cambiava  per i contratti fino a 12 mesi .

    AGGIORNAMENTO 24 luglio 

    Nel testo del DDL di conversione entrato in vigore il 4 luglio  2023  sono state introdotte alcune importanti modifiche :

    1. la possibilità di rinnovi  senza causali entro i 12 mesi. e di causali ampie fino a 24 mesi  
    2.  ai fini del computo dei 12 mesi  di durata massima  senza causale,  si possono considerare solo i contratti  stipulati dal momento di entrata in vigore del Dl 48/2023  (5 maggio 2023) . La regola vale anche per la somministrazione di lavoro .
    3.  nel limite di contratti in somministrazione a tempo indeterminato  fissato al 20%  del personale aziendale,   non vanno conteggiati:
      • gli apprendisti
      • i lavoratori che fruivano da più di 6 mesi di indennità di  disoccupazione, cassa integrazione   o in situazione di  svantaggio ( come da regolamento comunitario 651/2014 del 17 giugno 2014) e specificati con decreto del ministro del Lavoro.

    Contratti a termine 2023: come indicare le causali 

    La novità  affida quindi ampio spazio alla contrattazione collettiva  che può  definire  nuove  specifiche causali utili alla flessibilità .

     In caso contrario il datore di lavoro può apporre una causale legata a "esigenze di impresa" ( formula abbastanza vaga , che potrebbe portare  nuovamente a numerosi  contenziosi). La norma si ricorda è valida fino al 30 aprile 2024.

    In caso di assenza di indicazioni dei contratti collettivi  è consigliabile definire un  accordo scritto con i  dipendenti interessati  evitando formula generiche ma specificando le necessità alle quale si fa fronte con il rinnovo o proroga del  contratto a tempo determinato ,  ad evitare in caso di contenzioso che il contratto possa essere  convertito in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

    Il problema non si pone ovviamente  in caso di  sostituzione di un lavoratore (per congedi genitoriali, straordinari  ecc).

    Causali contratti a termine nei CCNL 

    I CCNL che sono intervenuti   specificando gli ambiti di applicazione del contratto a tempo determinato  sono, ad esempio,:

    •  il Ccnl artigianato alimentazione-panificazione del 6.12.2021, per il quale   le causali possibili sono:
      •   punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo; 
      • incrementi di attività produttiva, di confezionamento o spedizione del prodotto, per commesse eccezionali;
      •  esigenza di collocare sul mercato diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione. 
    • Il Ccnl cartai e cartotecnici  che  prevede invece come motivazioni per il contratto a termine:
      •  l' incremento dei volumi produttivi,
      • incremento dell’attività economica dell’impresa,
      •  partenza di nuove attività, sviluppo e lancio di nuovi prodotti,
      •  investimenti nei processi produttivi che abbiano l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dei processi medesimi, 
      • realizzazione di percorsi formativi, anche on the job, legati a processi di innovazione aziendale e/o riorganizzazione.
    • Infine il   Ccnl dei comparti tessile-abbigliamento-moda (luglio 2021) e pelletteria (marzo 2021),  considera una causale ammissibile il collegamento ai periodi di maggiore attività  per la presentazione delle collezioni e per gli eventi fieristici.
  • Pensioni

    Pensione marittimi: obbligo neutralizzazione dei periodi sfavorevoli

    Inps ha fornito con la circolare 66 del 20 luglio 2023  le istruzioni  sulle  nuove modalità di calcolo delle pensioni dei lavoratori marittimi a seguito della sentenza della corte costituzionale  224 2022, in particolare sulla neutralizzazione dei periodi di prolungamento  che abbiano effetti negativi sugli importi (articolo 24 della legge 26 luglio 1984, n. 413).

    Contributi marittimi e  impoverimento pensione: la decisione della Consulta

    La Consulta confermando una decisione precedente  ha dichiarato  l'illegittima costituzionale degli artt. 24 e 25 della legge n. 413 del 1984,  in contrasto con l’art. 3 Cost.  in quanto " benché siano volte a colmare uno svantaggio (come la difficoltà di conseguire il minimo contributivo per l’accesso al trattamento pensionistico), si traducono in un danno e producono l’effetto di depauperare il trattamento pensionistico a cui l’assicurato avrebbe virtualmente diritto”.

     Si ricorda che la norma  si applica ai lavoratori marittimi che al momento dello sbarco risolvano il rapporto di lavoro, prevede che i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile svolti successivamente al 31 dicembre 1979 vengano prolungati in successione temporale, ai fini dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche, di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica e festivi trascorsi durante l’imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l’imbarco stesso. In tali casi, la retribuzione pensionabile relativa a ogni singolo periodo viene ripartita sull’intero periodo comprensivo del prolungamento stesso e, per la determinazione della retribuzione pensionabile, i prolungamenti dei periodi sono neutralizzati solo quando l’assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione.

    Nella sentenza la Corte riafferma che  “la contribuzione aggiuntiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo vale ad incrementare il livello della prestazione pensionistica, ma non può compromettere il livello già maturato (sentenze n. 433 del 1999 e n. 264 del 1994). Pertanto, quando la contribuzione aggiuntiva comporta un depauperamento del trattamento pensionistico, questa deve essere esclusa dal computo della base pensionabile indipendentemente dalla natura dei contributi, siano essi obbligatori, volontari o figurativi”.

    Pensione marittimi:  istruzioni per neutralizzazione periodi sfavorevoli

    Sulla base dei principi affermati dalla Corte costituzionale, l’interessato ha diritto al calcolo del proprio trattamento pensionistico, senza la valutazione dei periodi di prolungamento che si collochino nell’ultimo quinquennio precedente la decorrenza della pensione, solo se  la neutralizzazione determini un importo più favorevole. 

    La sentenza trova applicazione esclusivamente nei casi in cui, nelle ultime 260 settimane antecedenti alla decorrenza della pensione, siano presenti periodi di prolungamento ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 413 del 1984 e i requisiti per il diritto a pensione risultino perfezionati indipendentemente da tale prolungamento.

    Le pensioni interessate  sono:

    •  quelle liquidate con il sistema di calcolo retributivo
    •  quelle pensioni liquidate con il sistema di calcolo misto, solo per la quota retributiva 

    ovvero 

    • –    pensioni di vecchiaia aventi decorrenza dal mese successivo al compimento dell’età pensionabile. 
    • –    pensioni di anzianità e pensioni anticipate di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
    • –    pensioni di reversibilità provenienti da pensione di vecchiaia con decorrenza dal mese successivo a quello di compimento dell’età pensionabile o da pensione di anzianità o anticipata il cui titolare sia deceduto dopo avere compiuto l’età per il pensionamento di vecchiaia.

    L'istituto precisa che  per l'applicazione della neutralizzazione su pensioni  già in essere, occorre presentare esplicita richiesta, sempreché non sia intervenuta una sentenza  con esito negativo per l’assicurato.

    La pensione  rideterminata  sarà posta in pagamento soltanto nel caso in cui questa risulti,di importo più favorevole di quello calcolato con l’intera contribuzione.

    Viene anche comunicato che  in presenza di ricorsi amministrativi in materia non ancora definit gli uffici teritoriali verificheranno  se sussistono i presupposti per il riesame  d'ufficio in autotutela 

  • Rubrica del lavoro

    INAIL rimborso spese sostenute per infortuni in UE

    L’INAIL ha pubblicato con la circolare 32 del 18 luglio 2023 in allegato   l’Accordo  firmato con il Ministero della Salute  in materia di  rimborso delle prestazioni sanitarie relative a infortuni e malattie professionali nei paesi UE o dello Spazio economico europeo e Svizzera .

    Si tratta in particolare dei costi che  rimborsa  Inail  , di competenza del Ministero della Salute, anticipate da Stati aderenti al Regolamento (CE) n. 883/2004 e al Regolamento (CE) n. 987/2009 ,  relativi a prestazioni sanitarie fornite ai lavoratori che hanno subito  da infortunio sul lavoro e malattia professionale nei paesi sopracitati .

    Giova ricordare che nel caso di un assicurato INAIL che si infortuni in uno Stato aderente ai Regolamenti  comunitari ( paesi UE , Islanda, Norvegia e Liechtenstein e Svizzera    e,che abbia diritto alle cure presso il medesimo Stato, l’INAIL quale  istituzione competente deve provvedere ai rimborsi anche per le prestazioni sanitarie di  competenza del Servizio Sanitario Nazionale.

    A questo fine  l’INAIL e il Ministero della Salute convengono  di definire le modalità operative indicate  nell'accordo al fine di  regolare il flusso informativo e finanziario dei rimborsi che devono avvenire entro 180 giorni dalla richiesta. effettuata via PEC.

    Nella circolare l'Istituto di assicurazione contro gli infortuni evidenzia  anche con il nuovo Accordo le modalità di scambio di dati e documentazione

    rimangono invariate fra la Sede e la Direzione centrale rapporto assicurativo, in qualità di organismo di collegamento con le istituzioni estere 

  • Sicurezza sul Lavoro

    Rischio calore: vademecum per la tutela dei lavoratori

    Anche quest'anno vista l ondata di calore  estremo che sta interessando la nostra  penisola,   l'ispettorato del lavoro è intervenuto con una  Nota 5056 del 13 luglio 2023  per  riepilogare  le principali indicazioni  per la tutela della salute dei lavoratori , sia per i datori di lavoro che per gli ispettori.

    La nota richiama le precedenti prot. INL n. 4639 del 02/07/2021 e n. 3783 del 22/06/2022 e le  indicazioni operative  della nota prot. INL 4753 del  26/07/2022

    Ieri  20 luglio 2023  il Ministero del lavoro ha pubblicato un utile VADEMECUM di istruzioni.

    Rischio calore strumenti e metodologie: i riferimenti

    Sulla  valutazione dei rischi da stress termico e l’individuazione delle relative  misure di mitigazione,  l'ispettorato  richiama i documenti INAIL :  Agenti Fisici  e sullo stress termico   in cui sono fornite le informazioni sulle tecniche di misurazione  controllo ella temperatura e dello stress termico 

    IN particolare per gli ispettori informa che sono disponibili anche le norme tecniche di riferimento, consultabili sulla banca dati UNI 

    Inoltre come anticipato nella nota 4753 del 2022  si può fare riferimento al  sito https://www.worklimate.it, e in particolare agli strumenti  reperibili nelle relative sezioni con particolare riguardo ai sistemi di allerta meteo-climatica, anche personalizzati,  specifici per i settori occupazionali.

    Nella “Guida informativa per la gestione del rischio caldo”, pubblicata dall'INAIL  sono presenti le informative per i datori di lavoro in merito alle patologie da calore e ai fattori che contribuiscono

    alla loro insorgenza nonché apposito decalogo dedicato alla relativa prevenzione.

    Gestione del rischio calore e  sanzioni per inadempienze

    L'ispettorato ricorda che l’esposizione eccessiva allo stress termico comporta l’aumento del rischio infortunistico  in particolare nei settori piu esposti ovvero

    • edilizia civile e stradale (con particolare rilevanza per i cantieri e i siti industriali),
    •  comparto estrattivo, 
    • settore agricolo e della manutenzione del verde, 
    • comparto marittimo e balneare.
    •  orari di lavoro nelle ore più calde e soleggiate della giornata (dalle 14:00 alle 17:00);

    Il documento di valutazione del rischio calore da parte dei datori di lavoro deve  tenere conto  anche del

    • tipo di mansione, 
    • del luogo di lavoro e  della dimensione aziendale e 
    • delle specifiche  caratteristiche del lavoratore,  in primis l'età.

    Il personale ispettivo è  tenuto quindi a verificare  che il DVR contenga  misure di prevenzione e protezione;  in caso contrario scatteranno le sanzioni previste dall'articolo 181, comma 1, del Dlgs 81/2008,  l'articolo 28, comma 2, lettera a (assenza della valutazione del rischio “microclima”), ovvero lettera b (mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione) che può comportare la sospensione  delle attività lavorative prive di una valutazione del rischio specifico. La ripresa potrà avvenire solo con l'adozione di tutte le misure necessarie  evitare/ridurre il rischio.

    Nel caso in cui invece pur in presenza di adeguata valutazione non siano adottate le misure di prevenzione e protezione  gli ispettori potranno procedere con prescrizione nei confronti del Preposto, in base all'articolo 19 che, si ricorda,  prevede sanzioni  amministrative fino a 3mila euro  e l'arresto fino a 3 mesi.

    Cassa integrazione per rischio caldo

    Infine la Nota 5056  ricorda la possibilità per i datori di lavoro di richiedere all'INPS  le prestazioni di integrazione salariale in caso di situazioni climatiche avverse, tra cui il caldo estremo.

    Come ricordato nel messaggio INPS  2999/2022   la CIGO per temperature elevate  è riconoscibile in tutti i casi in cui «il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell'azienda» dispone la sospensione/riduzione delle lavorazioni in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché «le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al datore di lavoro stesso o ai lavoratori»

    La causale del meteo avverso comprende infatti anche le  temperature elevate come possono essere quelle di questi giorni  OLTRE I 35 GRADI, ovvero temperature anche al disotto dei 35 gradi centigradi , considerando che  la temperatura percepita che può essere  più elevata di quella reale.

    AGGIORNAMENTO 21 LUGLIO 2023

    Con il messaggio 2719 del 20 luglio 2023 INPS ha riepilogato le istruzioni precisando che dal 2022 hanno diritto anche le aziende assistite da Fonsdo integrazione INPS e Fondi di solidarietà bilaterali

    Qui ulteriori informazioni e  il facsimile  CIGO per meteo avverso da inviare con la relazione tecnica.

  • Lavoro estero

    Proroga regime impatriati senza iscrizione AIRE: no dal MEF

    Il requisito della iscrizione all'aire non è  più tassativo per l'accesso al  regime fiscale agevolato per gli "impatriati" ma lo è ancora per l'opzione di proroga. L'interpretazione restrittiva è stata ribadita dal ministero dell'Economia in risposta ad una interrogazione presso la Commissione Finanze alla Camera del 19 luglio 2023

    Si ricorda che il regime  fiscale agevolato per i lavoratori impatriati introdotto dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015  è stato modificato e ampliato più volte, da ultimo, ai sensi dell’articolo 1, comma 50 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021).

    La stessa interpretazione  era stata data in un  caso particolare affrontato dall'Agenzia in un interpello. 

    Il disegno di legge sulla delega per la Riforma Fiscale prevede il riordino della materia. Leggi : Riforma Fiscale: novità per la residenza fiscale e stabile organizzazione.

    Vediamo di seguito  ulteriori dettagli  forniti dal Ministero e dall'Agenzia 

    Regime impatriati  e  iscrizione AIRE: Interrogazione Camera 19 luglio 2023

    Gli Interroganti facevano riferimento alla modifica introdotta con il decreto-legge 30 aprile 2019,  n. 34 (cosiddetto « decreto Crescita »), convertito con modificazioni dalla legge 8 giugno 2019, n. 58, che ha previsto che l’iscrizione all’AIRE non rappresenti più un requisito indispensabile per l’accesso all’agevolazione in questione, facendo invece riferimento al diverso presupposto del trasferimento all’estero della residenza fiscale secondo le Convenzioni contro le doppie  imposizioni stipulate dall’Italia con il Paese estero di riferimento .

    Veniva quindi chiesto di  chiarire  l’ambito di applicazione del quadro normativo  con particolare  riferimento al requisito  formale di iscrizione all’AIRE.

    La risposta della sottosegretaria al MEF Albano ricorda che la  norma della legge di bilancio per il 2021 ha stabilito che possono  fruire dell’estensione del regime le persone fisiche che:

    • durante la loro permanenza all’esterosono state iscritte all’Anagrafe degli italiani
    • residenti all’estero (AIRE) ovvero 
    • sono cittadini di Stati membri dell’Unione Europea e 
    • hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020; 
    • già beneficiavano del regime speciale per i lavoratori impatriati alla data del 31  dicembre 2019.

    La modifica  intende consentire anche ai contribuenti che hanno trasferito la loro residenza prima del 30 aprile 2019 , la possibilità di fruire, per un ulteriore quinquennio, del regime  speciale  ma  le condizioni alle quali il richiamato comma 50 subordina tale facoltà devono considerarsi tassative e, in quanto  tali, non suscettibili di interpretazione estensiva. 

    Si ribadisce quindi che devono ritenersi in ogni caso esclusi dalla possibilità di esercizio dell’opzione coloro che, benché beneficiari, al 31 dicembre 2019, del regime speciale per i lavoratori impatriati:

    • non sono stati iscritti all’AIRE;
    • sono cittadini extra-comunitari

     anche se beneficiari del regime speciale per i  lavoratori impatriati.

    Proroga regime impatriati negata senza  precedente iscrizione all'AIRE

    Si ricorda che il   concetto era stato affermato dall’Agenzia delle entrate, anche con la risposta n. 321 del 3 giugno 2022 all'Interpello proposto da  una cittadina italiana (tale solo dal 2018,)  che, nel periodo antecedente al trasferimento della residenza in Italia, non era (ovviamente) iscritta all'AIRE .

     Di seguito i dettagli del caso sottoposto al vaglio delle Entrate.

    L'Istante ha  oggi doppia cittadinanza, italiana e serba, è in possesso di titolo di laurea  in giurisprudenza e ha vissuto a Belgrado fino al 2016 . Da quella data la banca datrice di lavoro l'ha distaccata in Italia e la lavoratrice ha  presentato richiesta di permesso di soggiorno e successivamente richiesta di iscrizione all'Anagrafe della popolazione residente.

    Alla scadenza del contratto di distacco, considerata l'elevata qualificazione e  specializzazione la società italiana distaccataria le ha offerto una nuova posizione lavorativa  con un autonomo contratto avviato il 1° luglio 2018, dopo le dimissioni dall'azienda serba.

    A decorrere dall'anno 2017 e per i cinque successivi, la lavoratrice aveva beneficiato del regime  dei lavoratori impatriati ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n. 147.

    Chiedeva quindi  la possibilità di  fruire del regime speciale previsto dall'articolo 1, comma 50, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'ulteriore quinquennio 2022 – 2026,  considerato che:

    • nel periodo antecedente al trasferimento della residenza fiscale in Italia, l'  Istante non era iscritta all'AIRE in quanto cittadina extra-comunitaria in attesa di cittadinanza Italiana,  e 
    • ha una figlia minorenne a carico.

    Secondo l'Agenzia, che richiama la circolare  di chiarimenti n. 33/E del 28 dicembre 2020, i requisiti della richiedente non soddisfano quanto previsto dalla normativa vigente.  

    Per effetto della lettura congiunta con la disposizione di cui all'articolo 5, comma 2-bis del decreto Crescita, l'opzione  risulta, di fatto, riservata a coloro che hanno acquisito la residenza fiscale italiana prima del 30 aprile 2019 (sempreché al 31 dicembre 2019 risultino beneficiari del regime agevolato ) ma sono in ogni caso esclusi:

    – coloro che non sono stati iscritti all'AIRE;

    – i cittadini extra-comunitari anche se beneficiari del regime speciale per lavoratori  impatriati.

  • Pensioni

    Pensioni: al via l’assistenza online con l’intelligenza artificiale

        

    E' partita e in questi giorni una nuova sperimentazione  sul INPS   che prevede il supporto dell’intelligenza artificiale  nell'assistenza online agli utenti INPS , in particolare riguardante le pensioni e il regime Opzione Donna

     L'iniziativa , come molte altre introdotte di recente, fa parte del programma di digitalizzazione della pubblica amministrazione,  finanziato dal  Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e ha una durata inizialmente prevista di 4 settimane 

    L'istituto lo ha comunicato con il messaggio 2956 -2023  .

     Il nuovo  “assistente virtuale” al motore di ricerca   sostituisce il vecchio con capacità enormemente potenziate dall'intelligenza artificiale di tipo generativo. Sarà infatti in grado di rispondere alle domande in maniera più completa in quanto  può mantenere memoria di tutte le conversazioni precedenti. Questo consentirà agli utenti di avere risposte anche  a  domande di tipo logico-comparativo, ad esempio sulle differenze tra una prestazione ed un’altra, o  sua quale sia  la convenienza di alcune prestazioni sulla base dei dati specifici forniti dallindividuo  come l’età od il numero di figli a carico.

    Oggi invece gli assistenti virtuali anche di altre piatteforme digitali forniscono  via chat risposte standardizzate a una serie predefinita di domande , del tipo di quelle  date " per iscritte nelle FAQ ordinarie 

    Il messaggio precisa infatti  che in questo modo l’Assistente:

    •  supporta l’utente in modo specifico sull’argomento ricercato;
    • instaura con l’utente un dialogo, alimentato anche in base al contesto della conversazione, in modo da migliorare le risposte in modo progressivo ed efficace;
    •  risponde a quesiti puntuali, fornendo risposte articolate, corredate sempre da link al Portale internet per approfondire e passare all’azione, utilizzando come fonti informative le pagine del Portale internet individuate dal motore di ricerca;
    • •supporta l’utente nel precisare la propria domanda facendo richieste specifiche di chiarimenti  e  di indicare la categoria di appartenenza, tra diverse opzioni. L’importanza di questo passaggio varia con il grado di specificità della domanda e di trasversalità sulle prestazioni di concetti chiave come “disoccupazione”, “pagamento dei contributi”: quanto più la domanda è generica ed il concetto è trasversale su molte prestazioni tanto più la disambiguazione diventa determinante. L’Assistente potrà così dare una risposta più precisa e l’utente otterrà un aiuto sostanziale nella sua ricerca.

    Assistenza online per Opzione donna

    In via sperimentale, oltre al supporto sul motore di ricerca, nell’area “Pensione e Previdenza / Domanda di pensione” è offerto un secondo tipo di servizio, sempre con adozione dell’Intelligenza Artificiale, che permette di sottoporre domande più approfondite sulla prestazione “opzione donna”. In questo caso è possibile ricevere risposte 

    • sia su aspetti attinenti i requisiti per la prestazione 
    •  che sulle procedure operative.

    A seguire, una volta terminata la sperimentazione  il servizio risponderà anche su altre prestazioni.

    Viene  sottolineato che Inps si impegna a garantire la privacy e la sicurezza dei dati dei suoi utenti, assicurando la riservatezza delle informazioni fornite durante la comunicazione con il sistema.

  • Lavoro Autonomo

    Versamenti INPS Artigiani, Commercianti, Gestione separata al 20 luglio

     La proroga disposta  dalla legge di conversione del decreto Omnibus 51 2023  per le imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi 2022 per i contribuenti soggetti agli ISA  vale anche per i contributi INPS.

    In particolare  la proroga si estende anche ai termini di versamento dei contributi previdenziali INPS dovuti :

    • dagli iscritti alla Gestione speciale degli esercenti attività commerciali e per la Gestione speciale degli artigiani, 
    • dai professionisti con obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le cui somme sono calcolate e dichiarate nei modelli fiscali.

     eccedenti i minimi contributivi 

    • a titolo di saldo per l’anno di imposta 2023 e di primo acconto per l’anno di imposta 2023 della contribuzione calcolata sul reddito d’impresa ai fini Irpef dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233;
    • a titolo di saldo per l’anno di imposta 2022 e di primo acconto per l’anno di imposta 2023 della contribuzione calcolata sul reddito ai fini Irpef dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e che producono reddito ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986.

    ma SOLO per coloro che esercitano attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi  forfettari  “minimi” e  coloro che presentano altre cause di esclusione dagli ISA.

    Si ricorda che la proroga prevede anche la possibilità di versamento entro il 31 luglio  con la maggiorazione dello 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo commisurato  in ragione dei giorni di ritardo.

    In merito  va ancora sottolineato che il termine potrebbe subire una ulteriore dilazione, a seguito delle richieste degli operatori  professionali  e intermediari che hanno avanzato al Governo la proposta di proroga al 20 agosto, in considerazione del ritardo nel rilascio dei modelli e delle complesse circolari di istruzioni.

     Il Governo  con un ordine del giorno in Parlamento firmato da rappresentanti della maggioranza  pochi giorni fa ha garantito attenzione alla richiesta per cui si attende conferma  quanto prima, forse con un semplice comunicato MEF.

    Leggi anche IRPEF 2023 chiesta la proroga al 20 agosto con maggiorazione dello  0,40%