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Cooperative di tipo srl: intervento del MIMIT sull’assetto dei controlli
Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti l’11 luglio 2023 pubblica l’informativa n. 93/2023 in commento alla nota n. 221466 del 5 luglio 2023 “Organo di controllo interno e revisore nelle società cooperative” in cui il Ministero del Made in Italy (MIMIT) ha fornito ulteriori chiarimenti sul ruolo dell’organo di controllo interno e del revisore nelle società cooperative, recependo la nota dello scorso giugno del CNDCEC in si è fatto presente che nel nostro ordinamento solo l’organo di controllo societario può cumulare la funzione di vigilanza e quella di revisione legale (ex artt. 2403 comma 2 e 2409-bis comma 2 c.c.), mentre il revisore legale può esercitare esclusivamente l’attività di revisione.
Sistema dei controlli nelle cooperative di tipo srl: nota MIMIT 5 luglio 2023
Il Ministero, nella nota n. 22146 del 5 luglio 2023 precisa che:
- nella società cooperativa di tipo s.r.l. può essere nominato un organo di controllo collegiale (il collegio sindacale) o un organo di controllo monocratico (il sindaco unico);
- nessuna difformità può riscontrarsi tra le funzioni esercitate dal sindaco unico e dal collegio sindacale;
- diversa, invece, è la peculiarità dei controlli attribuiti al sindaco (monocratico o in forma collegiale) rispetto a quelli affidati al revisore.
Società cooperative di tipo srl e intervento CNDCEC: assetti dei controlli societari
Appare interessante l’ultimo punto delle precisazioni della nota (n.22146 5.07.2023) in commento considerando che in una precedente nota del MIMIT si era stabilito che nelle cooperative di tipo s.r.l.,
- tanto nelle ipotesi in cui la società nomini il collegio sindacale o il c.d. sindaco unico,
- tanto nei casi in cui la società provveda alla nomina di un revisore,
sia i primi, sia il secondo “sarebbero abilitati a esercitare, anche autonomamente, sia il controllo di gestione che quello contabile”.
Proprio per quest’ultimo motivo con una nota dell’8 giugno 2023 il Consiglio Nazionale fa presente al Ministero il suo parere contrario in merito a quanto stabilito circa l’assetto dei controlli della s.r.l.
È stato fatto notare che l’art. 2477 c.c., attualmente in vigore, consente di introdurre assetti dei controlli societari diversificati, sia nella forma che nella sostanza, dando vita quindi ad un sistema maggiormente destrutturato se paragonato a quelle delle s.p.a. in cui l’autonomia dei soci risulta ampliata. I soci, infatti, possono scegliere fra diverse forme di controllo e decidere la totale soppressione dell’organo di controllo interno deputato alla vigilanza sulla gestione, in luogo del mero controllo legale dei conti.
Tuttavia, secondo il Consiglio nazionale, l’atto costitutivo della società non può ritenersi del tutto “svincolato” dalla necessità di accordare l’esatto significato ai nomina iuris impiegati nella stessa disposizione in funzione di garanzia dell’affidamento che i terzi ripongono nell’individuazione di un organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico), ovvero di un revisore legale.
Nella stessa prospettiva, l’atto costitutivo non può ritenersi svincolato dal rispetto dei limiti di legge che disciplinano le “competenze” e i “poteri”, sia del collegio sindacale o del sindaco unico, sia del revisore legale.
Solo al primo, peraltro, l’art. 2477, co.4 c.c. estende l’applicazione delle disposizioni sul collegio sindacale previsto per le s.p.a.
Di conseguenza nel complessivo sistema dei controlli della s.r.l., non è dato riscontrare alcun elemento di divergenza rispetto alle competenze tradizionalmente riconosciute dall’ordinamento all’organo di controllo e al revisore legale.
Inoltre in caso di nomina di un revisore legale, a quest’ultimo compete unicamente l’attività di revisione legale e non anche la funzione di vigilanza ex art. 2403 c.c. Tale attività è affidata dall’ordinamento, in via esclusiva, al collegio sindacale (o al sindaco unico, quando istituito) in quanto solo quest’ultimo è organo interno alla società che collabora alla realizzazione dell'oggetto sociale e all’efficienza dell’organizzazione medesima ed è dotato di incisivi poteri, strumentali allo svolgimento della realizzazione dei propri compiti.
Solo all’organo di controllo societario è consentito cumulare la funzione di vigilanza e quella di revisione legale; differentemente, il revisore legale può esercitare esclusivamente l’attività di revisione in ossequio alle summenzionate prescrizioni.
Compiti del collegio sindacale e del revisore legale
La nota del 5 luglio del MIMIT tiene conto di quanto espresso dai commercialisti, chiarendo espressamente che con riferimento alla revisione legale e alla vigilanza dell’organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico) “si tratta di attività professionali che hanno ad oggetto aspetti diversi e che al revisore non sono affidate le funzioni di controllo spettanti all’organo sindacale”.
I compiti relativi ai due organi sono infatti, sintetizzando, i seguenti:
- il collegio sindacale(o il sindaco unico)
- partecipa alle adunanze dell’organo amministrativo;
- è incaricato ad effettuare i controlli sul rispetto della legge e della corretta gestione;
- è obbligato alla tenuta del Libro;
- deve effettuare i controlli trimestrali sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Ai sensi dell’articolo 2545 c.c., inoltre, deve specificamente indicare, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, nella relazione prevista dall’articolo 2429 c.c., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
- il revisore legale cui è attribuita la revisione legale dei conti,
- non partecipa alle adunanze del consiglio di amministrazione,
- effettua i controlli con la frequenza che ritiene più opportuna, tenuto conto delle dimensioni e dell’attività svolta dall’ente ed
- è tenuto alla conservazione solo delle carte di lavoro; la relazione al bilancio, infine, riguarda precipuamente gli aspetti contabili.
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Alluvione: sospensione contributi INPGI su domanda
A seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito alcuni territori regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana, il decreto legge 61 2023 ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti contributivi scadenti nel periodo tra il 1/05/2023 ed il 31/08/2023 . Beneficiari sono tutti i soggetti persone fisiche e giuridiche che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1
Con la circolare 6 2023 INPGI precisa che la sospensione riguarda anche gli adempimenti e versamenti contributivi nei confronti della gestione separata INPGI e in particolare i seguenti soggetti
- – i committenti con personale parasubordinato iscritto INPGI (per l'intero versamento quota azienda+ quota lavoratore);
- – i giornalisti free lance iscritti INPGI (partita IVA, ritenuta acconto, cessione del diritto d’autore).
Per i committenti, ricade nel periodo di sospensione il pagamento della contribuzione riferita ai periodi di paga da maggio a luglio 2023, la cui scadenza di pagamento è fissata al giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.
Per i giornalisti free lance (liberi professionisti, lavoro occasionale con ritenuta d’acconto e/o cessione del diritto d’autore), la sospensione – salvo eventuali proroghe che dovessero essere disposte dal Governo riguarderà:
- il versamento del contributo minimo per l’anno 2023, la cui scadenza di pagamento è prevista per il giorno 31 luglio 2023;
- la presentazione della comunicazione reddituale per l’anno 2022, fissata al 30/09/2023;
- il versamento del contributo a saldo 2022, la cui scadenza è fissata al 31/10/2023.
La circolare specifica che per le aziende che hanno una o più sede operative nei territori interessati dagli eventi alluvionali, ma la sede legale in altri luoghi – la sospensione dei versamenti contributivi può riguardare solo ed esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive situate nel territori indicati nell’elenco allegato anche alla circolare INPGI
Allluvione: Domanda per la sospensione contributiva INPGI
Per poter usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, i soggetti interessati dovranno produrre apposita comunicazione all’INPGI effettuata con il modulo allegato
Alluvione : Le nuove scadenze INPGI
Il decreto legge prevede la ripresa dei versamenti sospesi mediante pagamento in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.
Entro la stessa data dovranno essere quindi presentate le denunce contributive DASM eventualmente non prodotte dai Committenti per effetto della sospensione e la comunica reddituale da parte dei liberi professionisti e lavoratori autonomi.
ATTENZIONE In caso di sospensioni indebite si procederà al recupero delle contribuzioni non versate con l’applicazione del vigente regime sanzionatorio.
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Concorsi: nuovo regolamento e stop alla pubblicazione in GU
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 giugno il nuovo regolamento per le assunzioni nella pubblica amministrazione e per i concorsi pubblici: DPR n. 82 2023.
La principale novità è la fine dell'obbligo di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Serie concorsi e l'utilizzo invece del portale di reclutamento online IN.PA.
Vengono anche modificati i requisiti generali richiesti per la partecipazione e si ammette la possibilità per gli enti di prevedere modalità di svolgimento da remoto e in sedi decentrate. Diventa obbligatoria la conoscenza di una lingua straniera e i termini per le domande vengono abbreviati.
Vediamo di seguito alcuni dettagli in più.
Gli obiettivi del nuovo regolamento per assunzioni e concorsi pubblici
Le nuove modalità sono state messe a punto con diversi obiettivi tra cui la semplificazione e velocizzazione delle procedure concorsuali anche per dare attuazione alle riforme e progetti del PNRR.
Inoltre, per le assunzioni nelle pubblica amministrazioni si intende dare effettiva applicazione al principio della parita' di genere attraverso misure attributive di vantaggi specifici ovvero che evitino/ compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato.
Requisiti generali per tutti i concorsi
Il DPR sostituisce l'articolo della normativa vigente in materia di Requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego come segue:
– 1. Possono accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
b) maggiore eta';
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) idoneita' fisica allo specifico impiego, ove richiesta per lo svolgimento della prestazione;
e) possesso del titolo di studio richiesto dal bando per accedere al concorso e dei titoli esperienziali eventualmente richiesti.
2. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera c), e' riferito al Paese di cittadinanza.
3. Per le assunzioni nel pubblico impiego della Provincia autonoma di Bolzano sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e
di quella tedesca.
4. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione.
5. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.
Pubblicazione e tempistica dei bandi di concorso
Il bando di concorso sarà pubblicato nel Portale unico del reclutamento INPA e tale pubblicazione esonera le amministrazioni
pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando di concorso deve contenere almeno:
a) il termine di presentazione della domanda, non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Portale, e le modalita' di presentazione delle domande attraverso il medesimo Portale;
b) i requisiti generali e i requisiti particolari eventualmente richiesti dalla specifica posizione
c) il numero e la tipologia delle prove previste, ivi compreso l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua
straniera nonche' la struttura delle prove stesse, le competenze oggetto di verifica, i punteggi attribuibili e il punteggio minimo richiesto per l'ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell'idoneita';
d) i titoli stabiliti nel bando che danno luogo a precedenza o a preferenza a parita' di punteggio diversi da quelli di cui
all'articolo 5, rispetto a questi anche prioritari, e comunque strettamente pertinenti ai posti banditi;
e) le percentuali dei posti riservati al personale interno,
f) le misure per assicurare a tutti i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) nelle prove scritte, la possibilita' di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi e di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per le prove
g) il numero dei posti, i profili e le sedi di prevista assegnazione nel caso di copertura di tutti i posti banditi.
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Concorsi: nuovo regolamento e stop alla pubblicazione in GU
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 giugno il nuovo regolamento per le assunzioni nella pubblica amministrazione e per i concorsi pubblici: DPR n. 82 2023.
La principale novità è la fine dell'obbligo di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Serie concorsi e l'utilizzo invece del portale di reclutamento online IN.PA.
Vengono anche modificati i requisiti generali richiesti per la partecipazione e si ammette la possibilità per gli enti di prevedere modalità di svolgimento da remoto e in sedi decentrate. Diventa obbligatoria la conoscenza di una lingua straniera e i termini per le domande vengono abbreviati.
Vediamo di seguito alcuni dettagli in più.
Gli obiettivi del nuovo regolamento per assunzioni e concorsi pubblici
Le nuove modalità sono state messe a punto con diversi obiettivi tra cui la semplificazione e velocizzazione delle procedure concorsuali anche per dare attuazione alle riforme e progetti del PNRR.
Inoltre, per le assunzioni nelle pubblica amministrazioni si intende dare effettiva applicazione al principio della parita' di genere attraverso misure attributive di vantaggi specifici ovvero che evitino/ compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato.
Requisiti generali per tutti i concorsi
Il DPR sostituisce l'articolo della normativa vigente in materia di Requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego come segue:
– 1. Possono accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
b) maggiore eta';
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) idoneita' fisica allo specifico impiego, ove richiesta per lo svolgimento della prestazione;
e) possesso del titolo di studio richiesto dal bando per accedere al concorso e dei titoli esperienziali eventualmente richiesti.
2. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera c), e' riferito al Paese di cittadinanza.
3. Per le assunzioni nel pubblico impiego della Provincia autonoma di Bolzano sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e
di quella tedesca.
4. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione.
5. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.
Pubblicazione e tempistica dei bandi di concorso
Il bando di concorso sarà pubblicato nel Portale unico del reclutamento INPA e tale pubblicazione esonera le amministrazioni
pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando di concorso deve contenere almeno:
a) il termine di presentazione della domanda, non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Portale, e le modalita' di presentazione delle domande attraverso il medesimo Portale;
b) i requisiti generali e i requisiti particolari eventualmente richiesti dalla specifica posizione
c) il numero e la tipologia delle prove previste, ivi compreso l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua
straniera nonche' la struttura delle prove stesse, le competenze oggetto di verifica, i punteggi attribuibili e il punteggio minimo richiesto per l'ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell'idoneita';
d) i titoli stabiliti nel bando che danno luogo a precedenza o a preferenza a parita' di punteggio diversi da quelli di cui
all'articolo 5, rispetto a questi anche prioritari, e comunque strettamente pertinenti ai posti banditi;
e) le percentuali dei posti riservati al personale interno,
f) le misure per assicurare a tutti i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) nelle prove scritte, la possibilita' di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi e di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per le prove
g) il numero dei posti, i profili e le sedi di prevista assegnazione nel caso di copertura di tutti i posti banditi.
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CCNL metalmeccanici CONFIMI: aumenti da giugno 2023
Il 19 giugno 2023 Confimi Impresa Meccanica, FIM -Cisl, Uilm hanno firmato un accordo che modifica gli aspetti economici del Ccnl che riguarda oltre 30.000 lavoratori delle Piccole e Medie Imprese del settore metalmeccanico. (Da notare che il contratto non è sottoscritto dalla FIOM CGIL)
Sono inoltre iniziate le trattative per il rinnovo complessivo del contratto firmato nel 2021, in scadenza il 30 giugno prossimo. I prossimo incontro è programmato per il 14 settembre.
Nell'accordo della scorsa settimana sono stati intanto ridefiniti gli aumenti salariali e delle indennità di trasferta e indennità di reperibilità, i cui importi sostituiscono quelli riportati nel ccnl 7 giugno 2021 .
L'aumento medio era fissato in 28 euro per il livello medio da erogare con la mensilità di giugno 2023. Vediamo di seguito i nuovi importi degli aumenti già previsti e i nuovi minimi retributivi.
CCNL Confimi metalmeccanici industria tabelle retributive dal 1 giugno 2023
Inquadramento Aumenti retributivi mensili
da giugno 2023Nuovi minimi retributivi Nuovi minimi retributivi contratto SOCRATE OSC categoria 9 173,41 euro 2.800,82 2.415,56 categoria 8 155,98 euro 2.519,29 2.173,57 categoria 7 143,41 euro 2.316,25 1.997,68 categoria 6 133,64 euro 2.158,49 1.862,30 categoria 5 124,60 euro 2.012,49 1.736,51 categoria 4 116,33 euro 1.878,92 1.620,32 categoria 3 111,46 euro 1.800,30 1553,16
categoria 2 100,51 euro 1.623,45 1.482,81 ATTENZIONE Per l'8ª e 9ª categoria si riconosce un elemento retributivo aggiuntivo pari a euro 59,39 lordi mensili.
Indennità di trasferta euro 46,47 trasferta intera euro 12,42 quota pasto euro 22,59 quota pernottamento Indennità di reperibilità Categorie inquadramento
16 h
(gg lavorato)24 h
(gg lavorato)24 h
(festive)6 gg
6 gg
con festivo6 gg
con festivo e gg libero2- 3
5,43
8,12
8,78
35,27
35,93
38,62
4- 5
6,43
10,12
10,83
42,27
42,98
46,67
Superiore alla 5
7,40
12,16
12,82
49,16
49,82
54,58
CCNL Confimi metalmeccanici 2021
Il rinnovo del Contratto in vigore da giugno 2021 a giugno 2023 prevedeva anche :
interventi di miglioramento del WELFARE
- I flexible benefit che permettono ai lavoratori di accedere a beni e servizi saranno di 150 euro annui da ottobre 2021 e 200 euro da settembre 2022;
- la previdenza integrativa aumenta il contributo aziendale da gennaio 2022 dal 1,6% al 2%. Per gli under 35 ci sarà un versamento aggiuntivo di 120 euro a carico dei datori di lavoro;
- confermata la sanità integrativa a carico aziendale.
IIn tema di DIRITTO CONTRATTUALI:
- formazione professionale: conferma delle 24 ore retribuite e il trasferimento delle ore non utilizzate nel triennio precedente;
- tutele e diritti per le donne vittime di violenze e molestie e campagne di sensibilizzazione;
- maternità obbligatoria/anticipata: migliorato l’attuale trattamento economico;
- congedi parentali retribuiti: 3 giorni annui per malattia dei figli con età non superiore ai tre anni;
- salute e sicurezza: linee guida su buone pratiche e implementando i break formativi;
- la staffetta generazionale per facilitare assunzione under 35;
- rafforzato la tutela occupazionale nei casi cambi di appalto e nei contratti pubblici di servizi;
- accordo smart working: un quadro normativo completo che regola tutti gli aspetti dal diritto alla disconnesione, alle fasce di contattabilità, al trattamento economico, alla strumentazione ai diritti sindacali. Rappresenta sicuramente il miglior accordo che ad oggi abbiamo sottoscritto nel settore metalmeccanico.
Da gennaio 2022 veliminata la 1^ categoria con un miglioramento economico nelle fasi di inserimento lavorativo.
Entro la vigenza di questo contratto le parti si erano impegnate a costruire un accordo che garantisca la contrattazione territoriale.
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Assunzioni donne svantaggiate 2023: le istruzioni
Pubblicata il 23 giugno la circolare INPS 58/2023 di istruzioni per l'esonero contributivo per le assunzioni di donne svantaggiate.
Si tratta della misura istituita dalla Legge 92 1012, con aliquota al 50 % , poi innalzata al 100 % dall'articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per il 2021 e 2022 e infine rinnovata ancora dalla recente legge di bilancio (legge 197 2022) anche per assunzioni e trasformazioni di rapporti di lavoro effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023
L'istituto precisa che la Commissione europea con la decisione C(2022) 171 final dell’11 gennaio 2022 aveva prorogato il riconoscimento della agevolazione con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate fino al 30 giugno 2022 ( sulla base del Temporary framework per l'emergenza Covid 19) e con decisione del 19 giugno 2023 solo ora ha autorizzato la nuova proroga per la seconda parte del 2022 e il 2023 nei limiti stabiliti dal ''Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" (c.d. Temporary Crisis and Transition Framework o TCTF).
INPS precisa in primo luogo che per l'incentivo si può ancora utilizzare nella comunicazione preventiva il modulo denominato 92-2012 del Cassetto Previdenziale e che nel caso fosse stato già utilizzato con lo sgravio del 50%, sarà automaticamente considerata la nuova aliquota.
Vengono forniti i dettagli sui contributi inclusi nell'incentivo e le modalità di compilazione dei flussi Uniemens.
Ricordiamo di seguito in sintesi gli aspetti principali dell'agevolazione.
Datori di lavoro e lavoratrici beneficiarie
Possono accedere allo sgravio tutti i datori di lavoro del settore privato compresi quelli dell'agricoltura e i seguenti enti:
- gli enti pubblici economici;
- gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
- gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
- le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i consorzi di bonifica;
- i consorzi industriali;
- gli enti morali;
- gli enti ecclesiastici.
Sono esclusi i datori di lavoro:
- del settore finanziario
- del lavoro domestici e
- soggetti a sanzioni adottate dall’Unione europea contro la Russia
Le assunzioni agevolabili riguardano lavoratrici delle seguenti 4 tipologie
- di almeno 50 anni di età disoccupate da oltre 12 mesi oppure
- di qualsiasi età, se residenti in regioni meno sviluppate , prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; oppure
- di qualsiasi età per settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
ATTENZIONE non sono agevolabili i rapporti di lavoro in apprendistato e i contratti intermittenti.
Modalità dello sgravio contributivo per assunzioni donne svantaggiate
Lo sgravio si applica:
- 18 mesi nelle assunzioni a tempo indeterminato
- 12 mesi nelle assunzioni a termine
- 18 mesi per la trasformazione di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato o di rapporti non agevolati in agevolati.
purché comportino un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti;
La fruizione può essere sospesa e differita solamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.
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Pensioni Romania-Italia al via la procedura digitale
Diventano operative le modalità telematiche di gestione della pensioni con regime condiviso Italia Romania
Rappresentanti dei due paesi hanno definito gli ultimi dettagli delle nuove procedure in un incontro tra funzionari dell'ambasciata italiana in Romania e dell'ente previdenziale Romeno (Casa Nationala de Pensii Publice). Ne da notizia INPS nel messaggio 2277 del 19 giugno 2023.
Pensione Italia Romania: come funziona
Si ricorda che c'è la possibilità di maturare il diritto alla pensione con il calcolo dei periodi di lavoro svolto in entrambi i paesi. grazie alla convenzione firmata il 23 gennaio 1968 e ai regolamenti UE, n. 73 del 29 aprile 2004 e n. 987 del 16 settembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che consentono la totalizzazione internazionale dei contributi maturati in tutti i 27 paesi dell'unione in cui l'interessato ha lavorato.
Inps ha fornito le istruzioni complete nella circolare 88 2010.
La totalizzazione internazionale è ammessa a condizione che il lavoratore possa far valere un periodo minimo di assicurazione e contribuzione nel Paese che deve effettuare il cumulo dei contributi per concedere la pensione. In base ai Regolamenti UE il periodo minimo richiesto ai fini della totalizzazione è pari ad un anno (52 settimane), mentre nelle Convenzioni bilaterali questo periodo è stabilito da ogni singola Convenzione.
I periodi assicurativi esteri da prendere in considerazione ai fini della totalizzazione non devono essere sovrapposti temporalmente ai periodi accreditati in Italia.
Pensione Italia Romania: nuove procedure digitali
La novità di questi giorni riguarda la messa a punto di un nuovo sistema che grazie al sistema digitale europeo EESSI consente una velocizzazione delle procedure di riconoscimento delle pensioni e il superamento della gestione dei documenti cartacei .
Nel proprio messaggio 2277 indirizzato alle strutture territoriali INPS precisa che gli uffici sono tenuti a trasmettere tramite il sistema europeo EESSI copia del libretto di lavoro romeno "Carnet de munca" che il cittadino romeno residente in Italia deve consegnare per la domanda di pensione a carico della Cassa romena;
Inoltre si specifica che i dati trasmessi dalle Casse romene, ai fini dell'istruttoria da parte delle sedi Inps, devono contenere tutti i dati necessari alla definizione delle pratiche,ovvero:
- data di cessazione dell'attività lavorativa,
- dati anagrafici del coniuge,
- redditi
- coordinate bancarie.