• Legge di Bilancio

    Carta cultura giovani e carta del merito: pubblicate le regole

    Pubblicato in GU n. 12 del 16 gennaio il Decreto Ministeriale n 225 del 29.12.2023 con le regole attuative delle carte cultura e del merito.

    Bonus cultura diciottenni: va in soffitta

    E' andato in soffitta il bonus cultura diciottenni ed arrivano le due nuove carte riservate ai giovani previste dalla Legge di Bilancio 2023. Nel dettaglio, si sostituisce la Carta elettronica legata al bonus cultura ai giovani (c.d. “18app”) con due nuovi strumenti: 

    • a) la Carta della cultura Giovani,
    • b) la Carta del merito.

    Le due Carte sono cumulabili e sono concesse nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

    Ricordiamo inoltre: il sito di riferimento e il fatto che per i nati nel 2004, nulla cambia rispetto al vecchio Bonus Cultura 18app.  Tali soggetti hanno richiesto il bonus di 500 euro entro il 31 ottobre 2023 e possono utilizzarlo entro il 30 aprile 2024. Leggi anche Bonus cultura 18enni: novità dalla legge di bilancio 2023 

    Le novità riguardano esclusivamente coloro che hanno compiuto 18 anni dal 1° gennaio 2023, ossia i nati nel 2005, che possono usufruire dei nuovi bonus a partire dal 2024.

    Si stabilisce che le somme assegnate con le Carte non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’ISEE.

    Carta cultura giovani 2024: che cos'è

    La Carta della cultura Giovani, è destinata 

    • a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, 
    • appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro, 
    • assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età.

    Carta del merito 2024: che cos'è

    La Carta del merito, è destinata:

    • ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l’anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi, 
    • assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma. 

    Si prevede espressamente che tale Carta sia cumulabile con la «Carta della cultura Giovani» 

    Carta del merito e carta cultura 2024: quanto valgono e come si attivano

    Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro, che non costituisce reddito imponibile del beneficiario né rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
    Ciascuna  Carta  è generata  attraverso  una   piattaforma informatica, utilizzabile tramite accesso  alla  rete  Internet, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
     La piattaforma richiede la  registrazione dei beneficiari di  ciascuna Carta, secondo le  modalità previste.

    Attenzione al fatto che la  registrazione è consentita, relativamente:

    • alla Carta della cultura Giovani, dal 31 gennaio al 30 giugno dell'anno successivo a quello del compimento del  diciottesimo anno di età 
    • alla Carta del merito, dal  31 gennaio  al 30  giugno  dell'anno  successivo  al  conseguimento del diploma finale. 

    La piattaforma prevede la generazione, nell'area  riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa  elettronici, con codice identificativo, associati  all'acquisto di uno dei  beni o servizi consentiti dall'articolo 1, comma 357, della legge n. 234 del 2021, come sostituito dall'articolo 1, comma 630, lettera  a),  della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

    Carta del merito e carta cultura 2024: cosa ci compro

    Le Carte sono attribuite a ciascun soggetto  beneficiario registrato, per un importo pari a 500 euro ciascuna,  per  l'acquisto di:

    • a) biglietti per rappresentazioni teatrali e  cinematografiche  e  spettacoli dal vivo;
    • b) libri;
    • c)  abbonamenti  a  quotidiani  e  periodici  anche  in   formato digitale;
    • d) musica registrata;
    • e) prodotti dell'editoria audiovisiva;
    • f) titoli  di  accesso  a  musei,  mostre  ed  eventi  culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;
    • g) corsi di musica;
    • h) corsi di teatro;
    • i) corsi di danza;
    • l) corsi di lingua straniera. 
    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Bonus psicologico 2023: tutte le regole

    Viene pubblicato in GU n 7 del 10 gennaio il Decreto 24 novembre 2023 per il bonus psicologico.

    Il decreto definisce, a decorrere  dall'anno  2023, i tempi per la presentazione della domanda per accedere al contributo di cui all'art. 1-quater, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come integrato dall'art. 1, comma 538  della  legge  29  dicembre 2022, n. 197, in cui è ridefinito l'importo massimo in 1.500 euro per persona nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 (soglia aumentata a 10 ML per l'anno 2023 dalla Legge n 191/2023 di conversione del DL n 145/2023 o DL Anticipi) e di 8 milioni di  euro a  decorrere  dall'anno  2024.

    I cittadini potranno richiedere il contributo all’Inps e il bonus dovrà essere utilizzato entro 270 giorni dall’accoglimento della domanda, pena la decadenza. 

    Bonus psicologico 2023: le regole nel decreto attuativo

    L’importo del bonus psicologico, riconosciuto una sola volta, è fissato dal decreto in un massimo di:

    • 1.500 euro per redditi con Isee inferiore a 15mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta); 
    • 1.000 euro per redditi con Isee compreso tra 15mila e 30mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta) 
    • 500 euro per redditi con Isee superiore a 30mila ma inferiore a 50mila (fino a 50 euro per ogni seduta) 

    A decorrere dall'anno 2023, la domanda di accesso al  beneficio potrà essere presentata annualmente accedendo alla piattaforma INPS, a decorrere dalla data individuata dall'INPS e comunicata  con  un preavviso di almeno trenta giorni, per un  periodo non inferiore a sessanta giorni (si attende la circolare INPS).

    A conclusione del periodo di presentazione delle domande, l'INPS redige le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma  di residenza, e individua i beneficiari sulla base dell'ammontare  delle risorse.

    Le graduatorie restano valide  fino a esaurimento delle risorse per l'anno di riferimento.

    A  decorrere  dall'anno  2023,  il  beneficio   dovrà essere utilizzato entro duecentosettanta  giorni dalla data di accoglimento della  domanda.  

    Decorso  tale   termine   il   codice   univoco è automaticamente annullato  e  le  risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell'ordine della graduatoria regionale  o provinciale, individuando  nuovi  beneficiari cui si applicano le medesime disposizioni.

    Bonus psicologico 2023: che cos'è e a chi spetta 

    Come specificato anche dall'INPS sulla pagina preposta, il bonus psicologico è il “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” rivolte alle persone in condizione di: ansia; stress; depressione; fragilità psicologica.

    Il bonus in dettaglio è destinato a tutte quelle persone che:

    • hanno avuto gravi ripercussioni psicologiche a causa della pandemia e della conseguente crisi socio-economica;
    • vogliono beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

    Attenzione al fatto che, al momento della presentazione della domanda è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

    • residenza in Italia;
    • ISEE in corso di validità, con valore non superiore a 50mila euro.

    In presenza di un ISEE non valido, la domanda non può essere accolta.

    Infine ricordiamo che il Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia è stato introdotto dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, all’articolo 1-quater, comma 3. Sono state emanate le disposizioni attuative per l’annualità 2022 con il decreto interministeriale del 31 maggio 2022, emanato dal Ministro della Salute insieme al Ministro dell’Economia e delle Finanze – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 148 del 27 giugno 2022.

    La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) ha reso il Bonus psicologo una misura strutturale, stanziando:

    • 5 milioni di euro per il 2023;
    • 8 milioni di euro a partire dal 2024.
    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Cessazione P.IVA: novità nella Legge di bilancio 2024

    La Legge di bilancio 2024 prevede novità importanti per le PIVA. 

    In dettaglio, con i commi 97 e 99 si prevede rispettivamente quanto segue:

    • si apportano una serie di modificazioni all’articolo 17 (che disciplina le compensazioni di crediti e debiti tributari e contributivi), del decreto legislativo n. 241 del 1997,e alla lettera b) del comma 97 si prevede che, la facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti è esclusa non soltanto per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ma anche per i contribuenti per i quali è prevista la cessazione d’ufficio della partita IVA correlata a profili di rischio relativi al sistematico inadempimento alle obbligazioni tributarie;
    • il comma 99 fa scaturire i medesimi effetti preclusivi previsti per i soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita IVA (presentazione di fideiussione, eventualmente parametrata alle violazioni fiscali riscontrate) anche nelle ipotesi in cui il contribuente abbia autonomamente comunicato, nei 12 mesi precedenti, la cessazione dell’attività. 

    Novità 2024 per chi inizia, cessa o varia una partita IVA

    Con il comma 99 si aggiunge il comma 15-bis.3 (dopo il comma 15.bis.2) all’articolo 35 (recante disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività) del D.P.R. n. 633 del 1972.

    In base a tale nuovo comma 15-bis.3 si prevede quanto segue:

    • la partita IVA può essere richiesta (successivamente alla cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1),
    • dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA,
    • solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro (condizione prevista dal precedente comma 15-bis.2),
    • anche in conseguenza della notifica da parte dell’ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA, in relazione al periodo di attività, ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, 
    • nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell’attività ai sensi del comma 3 (variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell'attività).

    Attenzione al fatto che, si applica in ogni caso la sanzione di cui all’articolo 11, comma 7-quater, del decreto legislativo n. 241 del 1997.

    Divieto di compensazione in F24 per le PIVA cessate d'ufficio

    Con il comma 97 si stabilisce che, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti.

    Il comma 15-bis.1 del medesimo articolo 35 prevede che, ai fini del rafforzamento del presidio di cui al comma 15-bis, l'Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, all'esito delle quali l'ufficio dell'Agenzia delle entrate invita il contribuente a comparire di persona presso il medesimo ufficio per esibire la documentazione prevista, ove obbligatoria, per consentire in ogni caso la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio individuati. 

    In caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l'ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA. 

    Viene chiarito che l’articolo 2 del decreto-legge n. 124 del 2019, ha introdotto un divieto di compensazione dei crediti nel modello F24 per tutti i contribuenti nei cui confronti sia stato emesso il provvedimento di cessazione della partita IVA, come previsto dall’articolo 35, comma 15-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972. 

    La legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) ha previsto poi, all’articolo 1, comma 148 (che ha introdotto il suddetto comma 15.bis.1 all’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972), nuovi presupposti e modalità per la cessazione d’ufficio della partita IVA, correlati a profili di rischio relativi al sistematico inadempimento alle obbligazioni tributarie, da parte di enti e società costituiti per avere ridotta operatività nel tempo. 

    Si introduce, pertanto, anche per tali ultimi soggetti l’esclusione dalla facoltà di compensazione in F24, a partire dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA.

  • Legge di Bilancio

    Polizze vita: in arrivo il Fondo di garanzia

    La Legge di bilancio 2024, tra le novità, prevede l'istituzione del Fondo di garanzia polizze vita.

    Si prevede l'istituzione di un Fondo finanziato con quote degli aderenti, vedremo chi è obbligato, che copre eventuali inadempienze delle compagnie assicurative, i dettagli dalla norma che lo istituisce.

    Fondo di garanzia polizze vita: le novità della legge di bilancio 2024

    L’articolo 1, commi 113-122, modificato durante l’esame in Senato, interviene sul decreto legislativo n. 209 del 2005 Codice delle assicurazioni private – CAP  inserendo, nell’ambito delle misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione delle imprese assicurative, un nuovo Capo che istituisce e disciplina il Fondo di garanzia assicurativo dei rami Vita (comma 113). 

    La norma specifica che sono tenute ad aderire: 

    • 1) le imprese di assicurazione italiane autorizzate ad esercitare l’attività in uno o più dei rami vita e gli iscritti al Registro unico degli intermediari assicurativi (RUI), quando l'importo dei premi annui, raccolti o intermediati, nei rami vita è pari o superiore a 50 milioni di euro; 
    • 2) le succursali di imprese di assicurazione extracomunitarie autorizzate ad esercitare l’attività in uno o più dei rami vita in Italia, salvo che partecipino a un sistema di garanzia assicurativo estero equivalente. 

    Il Fondo ha natura di diritto privato e la sua dotazione finanziaria è costituita mediante contributi degli aderenti, in modo che la stessa risulti proporzionata alle passività del Fondo e comunque pari almeno allo 0,4 per cento dell'importo delle riserve tecniche (livello-obiettivo da raggiungere gradualmente entro il 31 dicembre 2035). 

    Con riferimento all’ammontare dei contributi dovuti dalle imprese di assicurazione aderenti, che rappresenteranno almeno i quattro quinti della contribuzione annuale complessiva, viene previsto che gli stessi siano proporzionati all'ammontare degli impegni assunti nei confronti degli assicurati e al profilo di rischio delle imprese. 

    Il quinto restante è rappresentato dai contributi dovuti dagli intermediari aderenti, determinati in relazione al volume complessivo dei prodotti vita intermediati e ai ricavi ad essi associati.

    Fondo di garanzia polizze vita: finalità

    Il Fondo interviene effettuando pagamenti nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione aderenti. 

    Inoltre, se previsto dallo statuto, il Fondo può effettuare interventi nei confronti di imprese di assicurazione aderenti per prevenire o superare una situazione di crisi ovvero intervenire in operazioni di cessione di attività, passività, aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, se il costo di tali interventi non supera il costo che il Fondo, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per l’esecuzione delle prestazioni protette in caso di liquidazione. 

    Il Fondo rimborsa le prestazioni protette entro l’importo massimo di 100.000 euro a ciascun avente diritto, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 274-septies con riferimento a taluni prodotti assicurativi per i quali non opera il limite. 

    Il Fondo deve disporre di assetti di governo, di strutture organizzative e di sistemi di controllo adeguati allo svolgimento dell’attività ed effettuare con regolarità, almeno ogni 5 anni, prove di resistenza della propria capacità di effettuare gli interventi. 

    L’IVASS approva lo statuto del Fondo, vigila sul rispetto della disciplina in esame, può emanare disposizioni attuative della stessa e informa senza indugio il Fondo se rileva che un’impresa aderente presenta criticità tali da poterne determinare l'attivazione.

    La mancata adesione al Fondo, o l'esclusione da esso, comporta la revoca dell'autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa nei rami vita o la cancellazione dal RUI. 

    Decorsi ventiquattro mesi dalla costituzione del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita i soggetti obbligati ad aderire possono costituire e aderire a schemi ulteriori di garanzia, aventi le medesime finalità e caratteristiche del Fondo in esame. 

    Entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni in esame, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, sentita l’IVASS, è prevista la nomina di un collegio promotore composto da tre persone, dotate di comprovata esperienza nel settore assicurativo o finanziario, col compito di convocare l’assemblea istitutiva del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, che dovrà procedere alla nomina di un comitato di gestione provvisorio.

  • Legge di Bilancio

    Polizza Rischi catastrofali: nuovo obbligo in arrivo per le imprese

    La Legge di Bilancio 2024 in vigore dal 1 gennaio 2024 ha previsto una novità sulle polizze per rischi catastrofali, vediamo cosa contiene.

    Polizza Rischi catastrofali: cosa prevede la Legge di bilancio 2024

    In dettaglio, con l’articolo 1, ai commi 101-111, modificato durante l’esame in Senato, si istituisce l’obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel relativo Registro, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. L’inadempimento dell’obbligo di assicurazione viene considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche

    La polizza deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio. 

    Tali valori possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, con il quale possono essere altresì stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione.

    Attenzione al fatto che, in caso di accertamento di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, IVASS provvede a irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro.

    I commi da 108 a 110 recano norme finalizzate a contribuire all’efficace gestione del rischio da parte delle compagnie assicurative per la copertura dei danni in esame, autorizzando SACE S.p.A. a concedere una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi (fino a un massimo di 5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024). 

    Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti da tali coperture è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso.

    Il comma 111 prevede infine che le disposizioni di cui all’articolo in esame non siano applicabili agli imprenditori agricoli (di cui all’articolo 2135 del Codice civile), per le quali resta ferma la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità stabilita dall’articolo 1, commi 515 e seguenti della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022).

  • Legge di Bilancio

    Participation exemption: cosa prevede la Legge di bilancio 2024

    La legge di Bilancio 2024 in vigore il 1 gennaio pubblicata in GU n 303 del 30.12.2023 sul tema della cosiddetta partecipation exemption, con il comma 59 estende la disciplina, ovvero la normativa che dispone la parziale esenzione fiscale delle plusvalenze, anche ai soggetti non residenti, in presenza di specifiche condizioni e in particolare purché risiedano in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE)

    Participation exemption: cosa prevede la Legge di bilancio 2024

    Con la norma in eame si estende il trattamento della non concorrenza alla formazione del reddito imponibile alle plusvalenze qualificate, diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici, anche ai soggetti non residenti purché risiedano in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). 

    La norma in oggetto modifica l’articolo 68 del TUIR introducendo il comma 2-bis all’articolo 68.

    Sono beneficiari della norma:

    • le società e gli enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato
    • e privi di stabile organizzazione nel medesimo territorio, 
    • che siano residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e soggetti ad un’imposta sul reddito delle società nello Stato di residenza. 

    La disciplina in esame si applica a condizione di:

    • ininterrotto possesso per un anno (dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione); 
    • classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; 
    • residenza fiscale o localizzazione dell’impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato;
    • esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale. 

    Pertanto, al verificarsi delle suddette condizioni le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, purché diverse da quelle derivanti da partecipazioni qualificate in imprese aventi sede in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato, per il 5 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze. 

    Nel caso in cui le minusvalenze siano superiori alle plusvalenze, l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. 

  • Legge di Bilancio

    Tax credit cinema 2024: le novità in arrivo

    Il DDL di Bilancio 2024 approdato in Parlamento per l'iter di approvazione definitivo, contiene novità anche per il settore Cinema.

    Con l’articolo 14, composto di un solo comma, si modifica la disciplina relativa al cosiddetto tax credit cinema prevista dalla legge n. 220 del 2016 e a ulteriori contributi previsti dalla medesima legge, novellando la stessa agli articoli:

    • 13 che istituisce il “Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo”, 
    • 15 in materia di credito d’imposta per le imprese di produzione,
    • 17 in materia di credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, 
    • 18 che regola il credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica, 
    • 20 che disciplina il credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, 
    • 21 che reca disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta, 
    • 25 che reca disposizioni di attuazione,
    • 26 che regola i contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive
    • e 27 in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva.

    Vediamo una sintesi di alcune delle possibili novità se confermate nel testo definitivo di legge.

    Credito d’imposta imprese di produzione nel cinema

    In merito al credito di imposta previsto dall'art 15 la nuova disposizion dovrebbe prevedere che il decreto di cui all’art. 21 determina le aliquote del credito di imposta, tenendo conto delle risorse disponibili e nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall’art.12 (che indica gli obiettivi e le tipologie di intervento). 

    In particolare: 

    • a) per le opere cinematografiche, l’aliquota è ordinariamente prevista nella misura del 40 per cento. È fatta salva la possibilità – prosegue il nuovo comma 2 dell’art. 15 – nello stesso decreto di prevedere aliquote diverse o escludere l’accesso al credito d’imposta in base a quanto previsto dall’art. 12, comma 4, lettera b), ovvero prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile, ferma rimanendo la misura massima del 40 per cento;
    • b) per le opere audiovisive, l'aliquota del 40 per cento può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale. È fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere differenziazioni dell’aliquota o di escludere l’accesso al credito d’imposta in base a quanto previsto dal citato art. 12, comma 4, lettera b), ovvero prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibili

    Credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico

    In merito all'art 17 si dovrebbe stabilire che alle imprese di esercizio cinematografico, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell’art. 21, è riconosciuto un credito d’imposta in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. In favore delle piccole e medie imprese, l’aliquota massima di cui al precedente periodo può essere innalzata fino 60 per cento.

    Potenziamento offerta cinematografica

    In merito all'art 18, si dovrebbe prevedere che al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare per favorire le attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d’imposta nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercite da grandi imprese, o nella misura massima del 60 per cento dei medesimi costi, se esercite da piccole o medie imprese, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell’art. 21

    Contributi qualità artistica dell'opera

    Il nuovo secondo periodo del comma 2 dell’art. 26 prevede che i contributi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro (della cultura) tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore.

    Con decreto del Ministro si provvede, altresì, a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione, il numero dei componenti e, tenuto conto della professionalità e dell’impegno richiesto, la misura delle indennità loro spettanti ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al nuovo comma 2-bis.