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Canone RAI: scende a 70 euro nel 2024
Con la Legge di Bilancio 2024tra le novità in vigore dal 1 gennaio vi è quella della diminuzione del Canone Rai 2024.
Vediamo i dettagli.
Canone RAI 2024: a quanto ammonta e per cosa si paga
L'importo del canone per l'intero anno 2023 è stato pari a 90 euro, la legge di bilancio 2024 prevede che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato, è rideterminata in 70 euro per l’anno 2024.
Inoltre per il miglioramento della qualità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale su tutto il territorio nazionale, nell’ambito delle iniziative previste dal Contratto di servizio nazionale tra la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e il Ministero delle imprese e del made in Italy di ammodernamento, sviluppo e gestione infrastrutturale delle reti e delle piattaforme distributive, nonché di realizzazione delle produzione interne, radiotelevisive e multimediali, è riconosciuto alla società un contributo pari a 430 milioni di euro per l’anno 2024.Si ricorda che il R.D.L. 246/1938 (L. 88/1938: art. 1) ha disposto che è obbligato al pagamento del canone di abbonamento chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni.
Trattandosi di un’imposta sulla detenzione dell’apparecchio, il canone deve essere pagato indipendentemente dall’uso del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive su cui sintonizzarsi.
Il canone assume due forme:
- il canone per uso privato (ordinario) – oggetto della disposizione qui in commento – è dovuto da chi detiene apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in ambito familiare (R.D.L. 246/1938-L. 88/1938: art. 2 e ss.).
- il canone c.d. speciale è, invece, dovuto per radioaudizioni effettuate in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare (R.D.L. 246/1938-L. 88/1938: art. 27; R.D.L. 1917/1925-L. 562/1926: art. 10, secondo comma).
Fino all’anno 2015 l’ammontare sia del canone per uso privato che del canone speciale sono stati determinati con decreto ministeriale.
A partire dal 2016 (L. 208/2015: art. 1, commi 152 e ss.) l’importo del canone per uso privato è stato fissato direttamente in via legislativa.
L’art. 8, comma 1, della legge di bilancio 2024, come anticipato, limitatamente all’anno 2024 riduce da 90 a 70 il canone per uso privato.
Ricordiamo inoltre che, con nota del 22 febbraio 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni ha precisato cosa debba intendersi per “apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” ai fini dell’insorgere dell’obbligo di pagare il canone di abbonamento radiotelevisivo ai sensi della normativa vigente (RDL 246/1938).
In sintesi, devono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva.
Ne consegue ad esempio che di per sé i personal computer, anche collegati in rete (digital signage o simili), se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone.
Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore -come tipicamente un televisore- rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD).
Canone RAI 2023: come si paga
Attendendo eventuali aggiornamenti per le modialità di pgamento riepiloghiamo le regole per l'anno 2023.
Per l'anno 2023 l'importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato ammontava a euro 90 (art.1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n.232, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n.145, art.1 comma 89).
Il pagamento avviene mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche in dieci rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno.
Se nessun componente della famiglia anagrafica, tenuta al versamento del canone, è titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale il canone deve essere versato con il modello F24 entro il 31 gennaio 2022.
Il modello F24 deve essere utilizzato per il pagamento del canone anche da parte dei cittadini per i quali la fornitura di energia elettrica avviene nell’ambito delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale (vedi elenco allegato al decreto del 13 maggio 2016, n. 94).
Il canone può essere pagato anche con addebito sulla pensione: per poter pagare il canone TV direttamente con addebito sulla pensione, è necessario farne richiesta al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’abbonamento.
L’agevolazione riguarda tutti i cittadini, titolari di abbonamento alla televisione, con un reddito di pensione, percepito nell’anno precedente a quello della richiesta, non superiore a 18.000 euro.
Le modalità di presentazione della domanda sono stabilite da ciascun ente, che provvederà poi a comunicare al pensionato l’esito della domanda e, in caso affermativo, a certificare successivamente che l’intero importo dovuto per il canone di abbonamento alla televisione è stato pagato.
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Participation exemption: cosa prevede la Legge di bilancio 2024
La legge di Bilancio 2024 in vigore il 1 gennaio pubblicata in GU n 303 del 30.12.2023 sul tema della cosiddetta partecipation exemption, con il comma 59 estende la disciplina, ovvero la normativa che dispone la parziale esenzione fiscale delle plusvalenze, anche ai soggetti non residenti, in presenza di specifiche condizioni e in particolare purché risiedano in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE)
Participation exemption: cosa prevede la Legge di bilancio 2024
Con la norma in eame si estende il trattamento della non concorrenza alla formazione del reddito imponibile alle plusvalenze qualificate, diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici, anche ai soggetti non residenti purché risiedano in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).
La norma in oggetto modifica l’articolo 68 del TUIR introducendo il comma 2-bis all’articolo 68.
Sono beneficiari della norma:
- le società e gli enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato
- e privi di stabile organizzazione nel medesimo territorio,
- che siano residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e soggetti ad un’imposta sul reddito delle società nello Stato di residenza.
La disciplina in esame si applica a condizione di:
- ininterrotto possesso per un anno (dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione);
- classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- residenza fiscale o localizzazione dell’impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato;
- esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale.
Pertanto, al verificarsi delle suddette condizioni le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, purché diverse da quelle derivanti da partecipazioni qualificate in imprese aventi sede in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato, per il 5 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze.
Nel caso in cui le minusvalenze siano superiori alle plusvalenze, l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.
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Legge di Bilancio 2024: il testo in Gazzetta
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303 Supplemento Ordinario del 30.12.2023 la Legge di Bilancio 2024 (legge del 30.12.2023 n. 213) "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", che era stata approvata nella seduta del 29 dicembre 2023, definitivamente dalla Camera con 200 voti favorevoli e 112 contrari.
Scarica qui il testo della legge di Bilancio 2024 pubblicato in GU
Il disegno di legge di bilancio originario (A.S. 926) si componeva, nella sua prima sezione, di 89 articoli, seguiti da altri 20 articoli (da 90 a 109) della seconda sezione, recanti l'approvazione degli stati di previsione dei Ministeri.
A seguito dell'esame al Senato, all'esito del quale le norme di cui alla prima sezione sono state rinumerate all'interno di un articolo unico, quest'ultimo si compone di 561 commi, mentre la seconda sezione si compone degli articoli da 2 a 21.
In breve sintesi ecco alcune delle misure contenute nel testo.
Locazioni brevi
Il comma 63 prevede un aumento della tassazione sugli affitti brevi o turistici, per chi ha optato per la cedolare secca, che passa dal 21 al 26%.
Pertanto, in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si prevede che ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applichi l’aliquota del 26%.
L’aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.
Viene, inoltre, disposto che per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta del 21% venga operata a titolo di acconto.
Incremento Bonus asili nido
Con riferimento ai nati a decorrere
dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 40.000 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni, si prevede l’incremento del bonus per pagare le rette agli asili nido pubblici e privati è elevato a 2.100 euro. (comma 177)Riduzione della pressione fiscale
Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti
Nel testo si legge che, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. (commi 180-182)
L’esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al presente comma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Misure fiscali per il welfare aziendale: solo per il 2024 aumento soglia di esenzione fiscale dei fringe benefit
Limitatamente al periodo d'imposta 2024, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Tale limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli). (commi 16-17)
I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
Detassazione lavoro notturno e festivo dipendenti di strutture turistico-alberghiere
Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, il comma 21 prevede che, per il periodo dal 1°gennaio 2024 al 30 giugno 2024 ai lavoratori dipendenti del settore privato del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a euro 40.000, sia riconosciuto:
- un trattamento integrativo speciale,
- che non concorre alla formazione del reddito,
- pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte
- in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi.
Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023. (commi da 21 a 25)
Rivalutazione terreni e partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2024
I commi 52 e 53 prevedono la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola anche per quelli posseduti alla data del 1° gennaio 2024.
Sui valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati, le aliquote delle imposte sostitutive sono pari entrambe al 16%.
Redazione ed il giuramento della perizia effettuati entro il 30 giugno 2024.
Le imposte sostitutive, inoltre, possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2024; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.
Bonus sociale elettrico
Contributo straordinario ai titolari di bonus sociale elettrico anche per il primo trimestre 2024.
Canone Rai
La misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, è rideterminata in 70 euro per l’anno 2024.
Per il miglioramento della qualità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale su tutto il territorio nazionale, nell’ambito delle iniziative previste dal Contratto di servizio nazionale tra la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e il Ministero delle imprese e del made in Italy di ammodernamento, sviluppo e gestione infrastrutturale delle reti e delle piattaforme distributive, nonché di realizzazione delle produzione interne, radiotelevisive e multimediali, è riconosciuto alla società un contributo pari a 430 milioni di euro per l’anno 2024.Plastic tax
Il comma 44 fa slittare al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020.
Accise sigarette
Tra le misure previste dal comma 48, si stabilisce un aumento dell'ammontare delle accise per le sigarette, in particolare, l'importo specifico fisso per unità di prodotto, viene determinato:
- per l'anno 2024, in 29,30 euro (da 28,20 euro) per 1.000 sigarette
- e, a decorrere dall'anno 2025, in 29,50 euro (da 28,70 euro) per 1.000 sigarette.
L'accisa minima viene portata, da euro 115, ad euro 147,50 dal 2024 e ad euro 148,50 dal 2025 per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette.
Per le sigarette, l'onere fiscale minimo, viene aumentato: il PMP (prezzo medio ponderato) viene innalzato dal 98,50 al 98,70% per il 2024 e dal 98,60 al 98,80% per il 2025.
Per quanto riguarda i tabacchi da inalazione senza combustione, questi saranno sottoposti ad accisa in misura pari al 42% (invece che 41%, come precedentemente previsto) dal 2026.
Mentre per quanto riguarda i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali, saranno assoggettati ad imposta di consumo in misura pari:
- per i prodotti contenenti nicotina:
- dal 15% al 16% nel 2025
- e dal 15% al 17%dal 2026;
- per i prodotti non contenenti nicotina:
- dal 10% all’11% nel 2025
- e dal 10% al 12% dal 2026.
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Dematerializzazione schede 8,5,2 per mille IRPEF: depennata
Nella conversione del Decreto anticipi figurano delle novità anche per i sostituti d'imposta e gli obblighi relativi alla dematerializzazione delle schede dell'8,5,2 per mille sull'IRPEF.
In dettaglio, si abroga l’obbligo previsto, a decorrere dal periodo d’imposta 2023, per i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille Irpef, nonché la previsione di conservare le schede medesime.
Leggi anche Dichiarazione 730/2023: novità per 8, 5, 2 x1000 per i sostituti.
Dematerializzazione schede 8,5,2 per mille IRPEF: novità per i sostituti
La disposizione in esame abroga il comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, che posticipa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 22 giugno 2022 quindi al periodo d’imposta 2023, l’efficacia delle disposizioni che impongono ai sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
In sostanza, si espunge il riferimento alle modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e si prevede che i sostituti d’imposta provvedono a consegnare le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Si abroga la lettera c-bis) del comma 2-bis dell’articolo 37 che prevede che i sostituti d’imposta provvedono a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro i termini previsti.
Infine si sopprime la previsione che il sostituto è tenuto a conservare le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.
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Sanatoria errori formali: pochi giorni ancora al 31 ottobre
Scade il 31 ottobre il pagamento di 200 euro per sanare gli errori formali come previsto dalla legge di bilancio 2023.
Ricordiamo che, per il perfezionamento della sanatoria è necessario il pagamento di 200 euro per ciascun anno d’imposta e la rimozione dell’irregolarità, quest’ultima da effettuarsi entro il 31 marzo 2024.
Prima di dettagliare, si evidenzia che con Provvedimento n 27696 del 30 gennaio le Entrate hanno pubblicato le regole su come sanare le Irregolarità formali di cui ai commi da 166 a 173 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 legge di bilancio 2023.
Sanatoria errori formali: chi riguarda
Possono avvalersene tutti i contribuenti, indipendentemente:
- dall’attività svolta,
- dal regime contabile adottato
- dalla natura giuridica,
inclusi i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, per legge, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.
Sanatoria errori formali: quali violazioni riguarda
Si tratta, in linea di massima, delle irregolarità e omissioni per le quali, in assenza di mancato, tardivo o errato versamento di un tributo su cui riproporzionare la sanzione, sono comminate pene pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa.
Le violazioni definibili, come dettagliate dalle Entrate, sono:
- presentazione di dichiarazioni annuali redatte non in conformità ai modelli approvati ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente (articolo 8, comma 1, Dlgs 471/1997)
- omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 11, comma 2-ter, Dlgs 471/1997), soltanto se l’imposta è stata assolta e non anche se la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento del tributo
- omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat (articolo 11, comma 4, Dlgs 471/1997) irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se la violazione non ha prodotto effetti sull’imposta dovuta (articolo 9, Dlgs 471/1997)
- omessa restituzione dei questionari inviati dagli uffici fiscali o dalla Guardia di finanza ovvero loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere (articolo 11, comma 1, lettera b), Dlgs 471/1997)
- omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione d’inizio o variazione dell’attività ovvero della dichiarazione per l’identificazione ai fini Iva (articolo 5, comma 6, Dlgs 471/1997)
- erronea compilazione della dichiarazione di intento degli esportatori abituali che ha determinato l’annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione (articolo 11, comma 1, Dlgs 471/1997)
- violazione del principio di competenza fiscale, sempre che non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento (articolo 1, comma 4, Dlgs 471/1997)
- tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari (articolo 7-bis, Dlgs 241/1997
- irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (articolo 10, Dlgs 471/1997)
- omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria (articolo 3, comma 5-bis, Dlgs 175/2014)
- omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca (articolo 3, comma 3, Dlgs 23/2011)
- violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, nonché delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (articolo 6, commi 1 e 2, Dlgs 471/1997)
- detrazione dell’Iva applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore (articolo 6, comma 6, Dlgs 471/1997)
- irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode e a condizione che l’imposta risulti assolta, anche se irregolarmente (articolo 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, Dlgs 471/1997)
- omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, a meno che si tratti di opzione da comunicare con la dichiarazione presentata nel primo periodo di applicazione del regime opzionale, la cui omissione è sanabile con l’istituto della remissione in bonis (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012)
- mancata iscrizione al Vies, l’archivio in cui bisogna essere inclusi per poter effettuare operazioni intracomunitarie (articolo 11, Dlgs 471/1997).
Sanatoria errori formali: gli esclusi
Oltre che per le violazioni sostanziali che incidono sulla determinazione dell’imponibile e/o dell’imposta oppure sul pagamento del tributo, e per le violazioni formali riguardanti altri ambiti impositivi, per esempio: le imposte di registro, di successione, eccetera, non è possibile avvalersi della regolarizzazione per:
- le violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, cioè il cui procedimento risulta concluso in modo definitivo al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 ,
- le violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 1° gennaio 2023, ma in riferimento al quale è intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva o altre forme di definizione agevolata in data antecedente al versamento della prima rata dovuta per la regolarizzazione,
- gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria
- l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dall’Italia
- le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare, di compilazione del quadro RW e quelle concernenti l’Ivie e l’IVAFE nonché, nello stesso ambito, le violazioni dell’obbligo di comunicazione da parte degli intermediari bancari e finanziari e degli operatori finanziari,
- le omesse comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per sanare le quali è previsto l’istituto della remissione in bonis (ad esempio, la comunicazione all’Enea dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per poter fruire della detrazione d’imposta sulle relative spese).
Sanatoria errori formali: come regolarizzare, primo pagamento entro il 31.10
Per la regolarizzazione delle violazioni formali occorre pagare 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui le stesse si riferiscono.
Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 (termine così modificato dall’articolo 19 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, in corso di conversione) oppure in 2 rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, al 31 ottobre 2023 e al 31 marzo 2024.
Nel modello F24 andrà riportato lo specifico codice tributo e il periodo d’imposta cui si riferisce la violazione che si vuole regolarizzare. Se le violazioni non si riferiscono a un periodo d’imposta, occorre fare riferimento all’anno solare in cui sono state commesse; per chi ha periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il versamento regolarizza le violazioni riferite al periodo che ha termine nell’anno solare indicato nell’F24; se nello stesso anno solare si chiudono, in date diverse, più periodi d’imposta, il versamento di 200 euro va effettuato per ciascuno di essi.
Qualora, in conseguenza di segnalazioni di anomalie rese note con le comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo, si intenda utilizzare uno degli istituti previsti dalla “tregua fiscale” per regolarizzare e perfezionare la propria posizione, non occorre inserire il codice atto nella delega di pagamento F24.
Inoltre, per perfezionare la procedura, bisogna anche rimuovere le irregolarità, infrazioni od omissioni entro il termine fissato per il versamento della seconda rata, cioè entro il 31 marzo 2024.
Se per un “giustificato motivo” non vengono rimosse tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa produce effetto se la rimozione avviene entro il termine non inferiore a 30 giorni indicato dall’ufficio delle Entrate. La scadenza del 31 marzo 2024 va, però, sempre rispettata in caso di violazione constatata o per la quale è stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato. In ogni caso, l’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica gli effetti della regolarizzazione di quelle correttamente rimosse.
Infine, la rimozione non deve essere effettuata quando non è possibile o necessaria: è il caso, ad esempio, dell’errata applicazione del meccanismo dell’inversione contabile che, comunque, non ha comportato il mancato pagamento dell’imposta.
Allegati: -
Pubblicato il testo della NADEF in vista della Legge di Bilancio 2024
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 27 settembre 2023, ha approvato la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF) 2023, che aggiorna il quadro programmatico di finanza pubblica per il periodo 2024-2026 rispetto a quello contenuto nel Documento di economia e finanza dello scorso aprile (DEF 2023).
Ricordiamo che il Governo è tenuto a presentare alle Camere entro il 27 settembre di ogni anno, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, per le conseguenti deliberazioni parlamentari.
Come precisato nella premessa del testo della nota, dopo una buona partenza nei primi mesi del 2023, nel secondo trimestre la crescita dell’economia italiana ha subìto una temporanea inversione di tendenza, risentendo dell’erosione del potere d’acquisto delle famiglie dovuto all’elevata inflazione, della permanente incertezza causata dalla guerra in Ucraina, della sostanziale stagnazione dell’economia europea e della contrazione del commercio mondiale.
Alla luce della modesta crescita dell’attività economica prefigurata dalle stime interne per il secondo semestre, tali fattori portano a rivedere al ribasso la previsione di crescita annuale del prodotto interno lordo (PIL) in termini reali del 2023 dall’1,0 per cento del DEF allo 0,8 per cento e la proiezione tendenziale a legislazione vigente per il 2024, dall’1,5 per cento all’1,0 per cento.
Resta invece sostanzialmente invariata, rispetto al DEF, la proiezione tendenziale di crescita del PIL per il 2025, all’1,3 per cento, mentre quella per il 2026 migliora marginalmente, dall’1,1 per cento all’1,2 per cento.
Per quanto riguarda la finanza pubblica, gli andamenti dell’indebitamento netto della PA e del fabbisogno di cassa del settore pubblico nell’anno in corso hanno fortemente risentito dell’impatto dei crediti di imposta legati agli incentivi edilizi introdotti durante la pandemia, in particolare del superbonus. A tale impatto si è aggiunto l’effetto del rialzo dei tassi di interesse sul costo del finanziamento del debito pubblico e della discesa dei prezzi all’importazione sul gettito delle imposte indirette.
La revisione al rialzo delle stime di erogazione degli incentivi edilizi comporta maggiori compensazioni fiscali e, pertanto, un fabbisogno di cassa del settore pubblico che resterà elevato lungo tutto il triennio coperto dalla prossima legge di bilancio.
Gli interventi previsti dal disegno di legge di bilancio che il Governo intende presentare riflettono tale impostazione:
- conferma del taglio al cuneo fiscale sul lavoro anche nel 2024;
- prima fase della riforma fiscale;
- sostegno alle famiglie e alla genitorialità, attraverso sostegno delle famiglie con più di due figli.
- prosecuzione dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego, anche con particolare riferimento alla sanità;
- conferma degli investimenti pubblici, con priorità a quelli del PNRR;
- rifinanziamento delle politiche invariate.
La riforma fiscale è una delle principali iniziative strutturali che il Governo intende mettere in campo.
La legge di bilancio finanzierà l’attuazione della prima fase della riforma, con il passaggio dell’imposta sui redditi delle persone fisiche a tre aliquote e il mantenimento della flat tax per partite IVA e professionisti con ricavi ovvero compensi inferiori a 85 mila euro.
La riforma ridurrà la pressione fiscale sulle famiglie, giacché essa sarà solo parzialmente coperta da una revisione delle spese fiscali.
Sempre nell’ottica di un recupero del reddito disponibile delle famiglie, la legge di bilancio finanzierà anche il rinnovo contrattuale del pubblico impiego, con una particolare attenzione al settore sanitario.
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NADEF 2023: i dati sul debito pubblico e previsioni future
Il Consiglio dei Ministri n 52, datato 27 settembre, ha approvato la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF) 2023, che delinea lo scenario a legislazione vigente senza definire gli obiettivi programmatici di finanza pubblica per il triennio 2024-2026.
Vediamo i dettagli dal comunicato stampa dello stesso Governo.
NADEF 2023: quadro riassuntivo
Viene precisato che, la crescita del PIL è stimata allo 0,8 per cento nel 2023, all’1,2 per cento nel 2024 e, rispettivamente, all’1,4 per cento e all’1 per cento nel 2025 e nel 2026.
Riguardo agli obiettivi di indebitamento netto in rapporto al PIL, il documento indica un deficit tendenziale a legislazione vigente del 5,2 per cento nel 2023, del 3,6 per cento nel 2024, del 3,4 nel 2025 e del 3,1 per cento nel 2026. Nello scenario programmatico il deficit è del 5,3 per cento nel 2023 e del 4,3 per cento nel 2024.Riguardo alle proiezioni per il 2025 e il 2026 il documento prevede rispettivamente il 3,6 per cento e il 2,9 per cento.
Il rapporto debito pubblico/PIL per il 2024 è previsto al 140,1 per cento.
Il tasso di disoccupazione è previsto in riduzione al 7,3 per cento nel 2024 (dal 7,6 per cento previsto per il 2023).NADEF 2023: cosa si prevede
La NADEF predisposta dal Governo tiene in considerazione la complessa situazione economica internazionale, l’impatto della politica monetaria restrittiva, con l’aumento dei tassi d’interesse, e le conseguenze della guerra in Ucraina.
Il quadro di finanza pubblica riflette un’impostazione prudente, con una revisione delle stime di crescita per il 2023-2024 a causa del rallentamento dell’economia in corso.
Tale rallentamento e l’andamento dell’inflazione richiedono tuttavia una politica di sostegno ai redditi reali delle famiglie, in particolare quelle con redditi più bassi.
Anche grazie alla conferma del taglio del cuneo fiscale sul lavoro, la pressione fiscale per il 2024 è prevista in riduzione.
Resta in ogni caso confermato l’obiettivo di ridurre la pressione fiscale in maniera più decisa nel corso della legislatura.
Gli interventi previsti dal disegno di legge di bilancio che il Governo intende presentare riflettono tale impostazione:
- conferma del taglio al cuneo fiscale sul lavoro anche nel 2024;
- prima fase della riforma fiscale;
- sostegno alle famiglie e alla genitorialità;
- prosecuzione dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego, anche con particolare riferimento alla sanità;
- conferma degli investimenti pubblici, con priorità a quelli del PNRR;
- rifinanziamento delle politiche invariate.
Sebbene l’indebitamento netto in rapporto al PIL venga rivisto al rialzo in particolare nel 2024, l’aggiustamento strutturale prefigurato e l’andamento dell’aggregato di spesa di riferimento sono in linea con la Raccomandazione del Consiglio europeo e con quello che si ritiene sarà il futuro assetto delle regole di bilancio dell’Unione Europea.
Inoltre, incisive saranno le misure adottate per il contenimento della spesa pubblica.
Per quanto riguarda il profilo del debito, si osserva che in particolare i bonus edilizi comportano un sostanziale incremento del fabbisogno pubblico nel corso della legislatura.
Ciononostante, la programmazione dei saldi di bilancio e gli sforzi di valorizzazione e successiva parziale privatizzazione di alcuni asset pubblici consentiranno di conseguire un profilo moderatamente discendente del rapporto debito/PIL lungo l’arco temporale della NADEF.
Successivamente, il saldo di finanza pubblica conseguito a fine periodo e il venire meno degli effetti negativi sul saldo di cassa dovuti al Superbonus consentiranno di ottenere una discesa molto più rapida del rapporto debito/PIL, con l’obiettivo di tornare ai livelli pre-crisi entro la fine del decennio.
Il saldo di bilancio sconta l’incremento dello stock di debito pubblico conseguente agli interventi di scostamento adottati nel periodo pandemico.