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Novità Iva e imposta di registro 2024: il punto dell’Agenzia sulle imposte Indirette
Pubblicata la circolare n. 3 del 16 febbraio 2024 dell'Agenzia delle Entrate che fornisce istruzioni operative riguardanti le novità in materia di imposte indirette, introdotte dalla legge di bilancio 2024, dal decreto Anticipi e dal decreto Salva-infrazioni.
La legge di bilancio 2024 ha introdotto in particolare, varie disposizioni relative all’imposta sul valore aggiunto, in merito a prodotti per l'infanzia e igiene femminile, la proroga dell'aliquota IVA agevolata per il pellet, e sgravi IVA per soggetti non UE.
Il decreto Anticipi ha previsto, tra l’altro, l’esenzione relativa all’imposta di registro dovuta per l’adeguamento degli statuti degli enti sportivi dilettantistici. Infine, vengono illustrate le novità introdotte con l’articolo 2 del decreto Salva-infrazioni, in relazione ai criteri necessari per avvalersi dell’imposta di registro in misura agevolata – c.d. agevolazione “prima casa” – previsti per gli acquirenti che si sono trasferiti all’estero per ragioni di lavoro.
Modifiche all'IVA
Le modifiche all'IVA sono tra le novità più rilevanti:
- Prodotti per l'infanzia e igiene femminile: l'aliquota IVA è stata ridotta, alleggerendo il carico fiscale su beni essenziali. Alcuni prodotti per l'infanzia e l'igiene femminile precedentemente soggetti a un'aliquota ridotta del 5% sono ora soggetti a un'aliquota aumentata.
- Pellet: prevista la proroga dell'IVA agevolata al 10% per i mesi di gennaio e febbraio 2024, per sostenere l'uso di energie rinnovabili.
- Soggetti non UE: introdotto uno sgravio IVA per incentivare gli acquisti in Italia da parte di turisti extra-europei.
- Veicoli da Vaticano o San Marino: specificati gli adempimenti IVA per l'importazione di veicoli, semplificando le procedure, prevista la riduzione del valore minimo dei beni ceduti da 154,94 euro a 70 euro per le cessioni destinate all'uso personale o familiare da parte di soggetti domiciliati o residenti fuori dell'UE.
Innalzamento dell'Aliquota IVAFE
L'aumento dell'aliquota IVAFE per i prodotti finanziari collocati in territori a regime fiscale privilegiato è una misura volta a scoraggiare l'investimento in aree non cooperative, rafforzando la lotta all'evasione fiscale.
Esoneri e Agevolazioni Fiscali
- Enti sportivi: introdotte esenzioni e agevolazioni fiscali per supportare lo sport a livello nazionale.
- Agevolazione "prima casa" per gli italiani all'estero, facilitando il rientro o l'investimento immobiliare in Italia.
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IVA ridotta pellet: spetta fino al 29 febbraio
Sta per scadere l'agevolazone prorogata dalla Legge di bilancio 2024 relativa all'IVA ridotta sui pellet.
Tra le conferme dell'anno scorso, ma ridotta a soli i primi due mesi del 2024 vi è questa misura agevolativa, vediamo i dettagli.
IVA acquisto pellet: ridotta per gennaio e febbraio 2024
L’articolo 11, comma 2-bis, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, assoggetta ad aliquota IVA ridotta al 10%, in luogo dell’aliquota ordinaria al 22%, la cessione dei pellet anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024.
Più in dettaglio, l’articolo in questione stabilisce che le disposizioni dell’articolo 1, comma 73, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) si applichino anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024.
Si ricorda che l’articolo 1, comma 73, della legge n. 197 del 2022, stabilisce che in deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 1, comma 711, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l’anno 2023 i pellet di cui al medesimo numero 98) sono soggetti all’aliquota d’imposta sul valore aggiunto (IVA) del 10 per cento.
IVA al 10% acquisto pellet: per quali prodotti
A tale proposito si ricorda che il sopra citato comma 711, modificando il n. 98) della Tabella A, Parte III, stabilisce che sono soggetti all'aliquota del 10 per cento:
- la legna da ardere in tondelli,
- i ceppi, le ramaglie o fascine;
- i cascami di legno, compresa la segatura, escludendo espressamente da tale prescrizione le cessioni di pellet, che pertanto rientrava nell’ambito delle operazioni sottoposte ad aliquota ordinaria pari al 22 per cento.
Concludendo quindi, per soli due mesi le cessioni dei pellet scontano l'iva al 10%, dal 1 marzo 2024 si torna all'IVA ordinaria al 22%.
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NASPI e DisCOLL : quali sono i requisiti e la durata
La legge di bilancio 2022 – legge 234 2021- ha apportato numerose modifiche agli ammortizzatori sociali
Vediamo di seguito le novità previste in tema di indennità di disoccupazione ovvero :
- NASPI l'indennità di sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti
- DIS COLL l'indennità di sostegno al reddito per gli autonomi iscritti (SOLO) alla Gestione separata INPS
Sull'argomento l'istituto previdenziale ha già emanato le istruzioni operative con le circolari n. 2 (su NASPI) e n. 3 ( su DisColl), del 5 gennaio 2021.
Novità NASPI 2022
L'accesso alla Naspi viene reso piu facile. Infatti si prevede per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2022 che:
- non venga piu richiesto il requisito di 30 giornate di lavoro effettivo e
- la riduzione del trattamento (3% al mese) scatterà dal sesto mese invece che dal terzo .
Inoltre per i lavoratori che abbiano compiuto 55 anni alla data della presentazione della NASPI, la riduzione dell'importo scatta dall'ottavo mese di fruizione (211 giorno per la precisione).
Ulteriore novità: la Naspi è riconosciuta anche ai lavoratori a tempo indeterminato delle cooperative e dei consorzi della filiera agricola e zootecnica,compresi gli apprendisti
Questi lavoratori quindi non sono più destinatari dall’anno di competenza 2022 delle disposizioni in materia di indennità di disoccupazione agricola. Sul punto la circolare fornisce specifici esempi di applicazione riguardo al calcolo dei periodi.
Ricordiamo gli altri requisiti per la NASPI che restano immutati:
a) stato di disoccupazione;
b) avere nei quattro anni precedenti l'inizio della disoccupazione, almeno 13 settimane di contributi.
La contribuzione richiesta
La misura dell’aliquota contributiva richiesta ai datori di lavoro relativa alla Naspi è pari all’1,61% dell’imponibile contributivo (1,31% in applicazione dell’articolo 2, comma 25, della legge n. 92 del 2012 e 0,30% a titolo di contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, introdotto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845).
Anche per i lavoratori agricoli trova applicazione l’obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento, da cui sono esenti invece i lavoratori con contratto di apprendistato. Per l'assolvimento dell'obbligo di versamento va utilizzato il codice causale già in uso " M400".
Novità Dis-Coll in legge di bilancio 2022
La legge di bilancio modifica anche l'indennità di disoccupazione riservata ai collaboratori iscritti alla gestione separata dell'INPS cd. Dis Coll.
In precedenza era prevista la riduzione dell'importo della Dis-Coll del 3% ogni mese, dal quarto mese di fruizione e la durata della stessa era pari alla metà della durata del contratto di collaborazione calcolato dal 1° gennaio dell'anno civile antecedente la cessazione del rapportoentro un massimo di sei mesi.
Dal 2022 per la Dis Coll , le riduzioni dell'importo scattano a partire dal sesto mese di fruizione.
Inoltre l'indennità sarà corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno precedente la cessazione del lavoro e fino alla cessazione del rapporto , senza considerare eventuali periodi contributivi già considerati per precedenti erogazioni, con una durata massima di 12 mesi.
Ai titolari di Dis-Coll viene riconosciuta dal 2022 la copertura figurativa utile ai fini pensionistici per l'intero periodo, entro la misura di 1,4 volte il massimo mensile della prestazione.
La circolare INPS n. 3 2022 specifica che ad esempio, assumendo che l’importo massimo mensile dell’indennità DIS-COLL per l’anno 2022 sia pari a 1.335,40 euro, la predetta contribuzione figurativa per l’anno 2022 è riconosciuta solo entro il limite di retribuzione di 1.869,56 euro (1.335,40 euro per 1,4 = 1.869,56 euro).
L'istituto preannuncia ulteriori istruzioni sulle procedure di versamento della nuova contribuzione per assegnisti e dottorandi in prossimi messaggi.
Domande NASPI e DISCOLL
Le domande di Naspi e DIS COLL vanno inviate all'INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell’INPS.
Le credenziali di accesso sono attualmente le seguenti:
- • SPID di livello 2 o superiore;
- • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- • Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, la prestazione DIS-COLL può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
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Cedolare secca Affitti brevi: le novità 2024
La Legge di Bilancio 2024 in vigore dal 1 gennaio, pubblicata nella GU n 303 del 30 dicembre 2023, tra le altre ha previsto novità, per le locazioni brevi, dette anche affitti brevi. (Leggi anche Locazioni brevi: in arrivo il CIN codice identificativo nazionale).
Locazioni brevi: cedolare secca al 26%
In dettaglio, l'articolo 1, comma 63 della legge di bilancio 2024 aumenta:
- dal 21 al 26 per cento,
- l'aliquota di imposta in forma di cedolare secca,
- applicabile ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta.
E' bene evidenziare che per la destinazione di un appartamento l'aliquota della cedolare resta al 21%.
Inoltre, la stessa norma 2024 ha modificato l’articolo 4, comma 5-bis, del Dl 50/2017 in tema di obblighi previsti per le locazioni brevi a carico dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliari.
Ne dettaglio, si prevede che, per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta venga operata a titolo di acconto. Sugli adempimenti relativi alla ritenuta leggi anche: Locazioni brevi: la certificazione unica 2024
Infine, si modificano le modalità di adempimento agli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sulle locazioni brevi distinguendo tra soggetti residenti fuori dall'Unione Europea, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro, e soggetti residenti nell'Unione Europea che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia.
Di fatto si distinguono quattro fattispecie, differenziate a seconda della localizzazione della residenza degli stessi:
- intermediari non residenti con stabile organizzazione in Italia.
- intermediari residenti nell’Ue privi di stabile organizzazione in Italia.
- intermediari residenti fuori dall’Ue con stabile organizzazione in uno Stato Ue.
- intermediari residenti fuori dall’Ue privi di stabile organizzazione in uno Stato Ue.
Cedolare secca: che cos'è?
Ricordiamo che la cedolare secca, prevista dall'art 3 del Dlgs n 23/2011, riguarda le locazioni di immobili abitativi operate da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’impresa.
La cedolare è un’imposta sostitutiva dell' IRPEF, delle addizionali regionale e comunale, nonché delle imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione.
Si tratta di un regime opzionale applicabile con tutte le condizioni previste dalla norma e su opzione del contribuente.
Le aliquote attuali sono:- quella ordinaria del 21%,
- quella ridotta al 10% applicabile alle locazioni a canone concordato.
Infine ricordiamo che con l'art 4 del DL n. 50/2017 il legislatore ha disciplinato le “locazioni brevi” prevedendo espressamente la possibilità di applicare la cedolare secca nella misura del 21%.
Ora con la legge di Bilancio 2024 si aggiunge la novità su indicata nel dettaglio.
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Bonus psicologico 2023: tutte le regole
Viene pubblicato in GU n 7 del 10 gennaio il Decreto 24 novembre 2023 per il bonus psicologico.
Il decreto definisce, a decorrere dall'anno 2023, i tempi per la presentazione della domanda per accedere al contributo di cui all'art. 1-quater, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come integrato dall'art. 1, comma 538 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in cui è ridefinito l'importo massimo in 1.500 euro per persona nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 (soglia aumentata a 10 ML per l'anno 2023 dalla Legge n 191/2023 di conversione del DL n 145/2023 o DL Anticipi) e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
I cittadini potranno richiedere il contributo all’Inps e il bonus dovrà essere utilizzato entro 270 giorni dall’accoglimento della domanda, pena la decadenza.
Bonus psicologico 2023: le regole nel decreto attuativo
L’importo del bonus psicologico, riconosciuto una sola volta, è fissato dal decreto in un massimo di:
- 1.500 euro per redditi con Isee inferiore a 15mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta);
- 1.000 euro per redditi con Isee compreso tra 15mila e 30mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta)
- 500 euro per redditi con Isee superiore a 30mila ma inferiore a 50mila (fino a 50 euro per ogni seduta)
A decorrere dall'anno 2023, la domanda di accesso al beneficio potrà essere presentata annualmente accedendo alla piattaforma INPS, a decorrere dalla data individuata dall'INPS e comunicata con un preavviso di almeno trenta giorni, per un periodo non inferiore a sessanta giorni (si attende la circolare INPS).
A conclusione del periodo di presentazione delle domande, l'INPS redige le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, e individua i beneficiari sulla base dell'ammontare delle risorse.
Le graduatorie restano valide fino a esaurimento delle risorse per l'anno di riferimento.
A decorrere dall'anno 2023, il beneficio dovrà essere utilizzato entro duecentosettanta giorni dalla data di accoglimento della domanda.
Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell'ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari cui si applicano le medesime disposizioni.
Bonus psicologico 2023: che cos'è e a chi spetta
Come specificato anche dall'INPS sulla pagina preposta, il bonus psicologico è il “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” rivolte alle persone in condizione di: ansia; stress; depressione; fragilità psicologica.
Il bonus in dettaglio è destinato a tutte quelle persone che:
- hanno avuto gravi ripercussioni psicologiche a causa della pandemia e della conseguente crisi socio-economica;
- vogliono beneficiare di un percorso psicoterapeutico.
Attenzione al fatto che, al momento della presentazione della domanda è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
- residenza in Italia;
- ISEE in corso di validità, con valore non superiore a 50mila euro.
In presenza di un ISEE non valido, la domanda non può essere accolta.
Infine ricordiamo che il Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia è stato introdotto dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, all’articolo 1-quater, comma 3. Sono state emanate le disposizioni attuative per l’annualità 2022 con il decreto interministeriale del 31 maggio 2022, emanato dal Ministro della Salute insieme al Ministro dell’Economia e delle Finanze – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 148 del 27 giugno 2022.
La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) ha reso il Bonus psicologo una misura strutturale, stanziando:
- 5 milioni di euro per il 2023;
- 8 milioni di euro a partire dal 2024.
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Tassazione costituzione diritti di superficie: novità 2024
La legge di bilancio 2024 tra le novità approvate prevede al comma 92 modifiche al TUIR in materia di determinazione dei redditi.
In particolare, il comma 92 dell’articolo 1 introduce delle modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi-TUIR in materia di:
- atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società;
- redditi rientranti nella categoria redditi diversi;
- plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi.
Tassazione diritti di superficie: novità2024
Le modifiche qui evidenziare riguardano i diritti di superficie.
Il comma 92, lettera a), modifica il comma 9 del Testo Unico delle imposte sui redditi in materia di determinazione dei redditi e delle perdite.
Il comma 5 dell' articolo 9 dispone che, ai fini delle imposte sui redditi, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società.
La norma in esame precisa che tale disposizione, ai fini delle imposte sui redditi, si applica laddove non è previsto diversamente.
La lettera b) modifica l’articolo 67, lettera h), del TUIR, in materia di redditi diversi, ampliando il novero dei redditi rientranti in tale categoria residuale. La lettera h) dell’articolo 67 stabilisce che sono redditi diversi (se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende.
La disposizione prevede altresì che l’affitto e la concessione in usufrutto dell’unica azienda da parte dell’imprenditore non si considerano fatti nell’esercizio dell’impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi.
La lettera b) del comma 92, pertanto la novità appena approvata e in vigore dal 1 gennaio 2024, include nella disciplina dei redditi diversi, oltre ai redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento (enfiteusi, superficie, uso, servitù).
Dalla relazione tecnica al disegno di legge presentato al Senato, si evidenzia che la fattispecie quantitativamente più rilevante è relativa al diritto di superficie.
Ai fini fiscali, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del TUIR, vigente la costituzione di diritti reali diversi dall’usufrutto segue il regime giuridico previsto per la cessione a titolo oneroso dei beni.
Con la modifica in questione, letta in combinato disposto con quanto previsto dalla modifica introdotta dalla lettera a) viene confermato il regime previsto dall’articolo 9, comma 5, del TUIR con riferimento alla cessione a titolo oneroso di diritti reali di godimento, mentre con riferimento alla loro costituzione tali redditi vengono inquadrati come redditi diversi.
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Cessazione P.IVA: novità nella Legge di bilancio 2024
La Legge di bilancio 2024 prevede novità importanti per le PIVA.
In dettaglio, con i commi 97 e 99 si prevede rispettivamente quanto segue:
- si apportano una serie di modificazioni all’articolo 17 (che disciplina le compensazioni di crediti e debiti tributari e contributivi), del decreto legislativo n. 241 del 1997,e alla lettera b) del comma 97 si prevede che, la facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti è esclusa non soltanto per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ma anche per i contribuenti per i quali è prevista la cessazione d’ufficio della partita IVA correlata a profili di rischio relativi al sistematico inadempimento alle obbligazioni tributarie;
- il comma 99 fa scaturire i medesimi effetti preclusivi previsti per i soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita IVA (presentazione di fideiussione, eventualmente parametrata alle violazioni fiscali riscontrate) anche nelle ipotesi in cui il contribuente abbia autonomamente comunicato, nei 12 mesi precedenti, la cessazione dell’attività.
Novità 2024 per chi inizia, cessa o varia una partita IVA
Con il comma 99 si aggiunge il comma 15-bis.3 (dopo il comma 15.bis.2) all’articolo 35 (recante disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività) del D.P.R. n. 633 del 1972.
In base a tale nuovo comma 15-bis.3 si prevede quanto segue:
- la partita IVA può essere richiesta (successivamente alla cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1),
- dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA,
- solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro (condizione prevista dal precedente comma 15-bis.2),
- anche in conseguenza della notifica da parte dell’ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA, in relazione al periodo di attività, ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1,
- nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell’attività ai sensi del comma 3 (variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell'attività).
Attenzione al fatto che, si applica in ogni caso la sanzione di cui all’articolo 11, comma 7-quater, del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Divieto di compensazione in F24 per le PIVA cessate d'ufficio
Con il comma 97 si stabilisce che, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti.
Il comma 15-bis.1 del medesimo articolo 35 prevede che, ai fini del rafforzamento del presidio di cui al comma 15-bis, l'Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, all'esito delle quali l'ufficio dell'Agenzia delle entrate invita il contribuente a comparire di persona presso il medesimo ufficio per esibire la documentazione prevista, ove obbligatoria, per consentire in ogni caso la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio individuati.
In caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l'ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA.
Viene chiarito che l’articolo 2 del decreto-legge n. 124 del 2019, ha introdotto un divieto di compensazione dei crediti nel modello F24 per tutti i contribuenti nei cui confronti sia stato emesso il provvedimento di cessazione della partita IVA, come previsto dall’articolo 35, comma 15-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972.
La legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) ha previsto poi, all’articolo 1, comma 148 (che ha introdotto il suddetto comma 15.bis.1 all’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972), nuovi presupposti e modalità per la cessazione d’ufficio della partita IVA, correlati a profili di rischio relativi al sistematico inadempimento alle obbligazioni tributarie, da parte di enti e società costituiti per avere ridotta operatività nel tempo.
Si introduce, pertanto, anche per tali ultimi soggetti l’esclusione dalla facoltà di compensazione in F24, a partire dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA.