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Adeguamento rimanenze magazzino: prima rata in scadenza il 30.09
E' in scadenza il prossimo 30 settembre il pagamento della prima rata dell'imposta sostitutiva prevista per l'adeguamento delle rimanenze di magazzino disciplinata dalla Legge di bilancio 2024
La disposizione è stata introdotta per la regolarizzazione delle esistenze iniziali di magazzino mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali o l’iscrizione dei valori in precedenza omessi.
La norma originaria prevedeva due rate coincidenti con gli ordinari acconti per il 2024.
Visto che i coefficienti di maggiorazione necessari per la regolarizzazione ai fini Iva sono stati emanati con decreto del 24 giugno 2024, il tempo a disposizione è divenuto ristretto, di qui la proroga operata a tempo scaduto, ovvero successivamente alla scadenza del primo acconto del 31 luglio (già prorogata rispetto all’ordinario 30 giugno), operata dal decreto ominbus ( ora in dirittura d'arrivo per la conversione in legge) che ha rideterminato la prima scadenza per il prossimo 30 settembre.
La relazione illustrativa al decreto, ha chiarito come il differimento del versamento rileva per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno civile (differimento di tre mesi) e per quelli con periodo d’imposta non coincidente con l’anno civile per i quali la scadenza del termine di versamento per il saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 è antecedente alla data del 30 settembre 2024.
Quindi la proroga vale sia per i soggetti solari sia per quelli a cavallo il cui saldo è dovuto prima del 30 settembre.
Per quanto riguarda le rilevazioni contabili, per i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio d’esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro la data del 29 settembre 2024, l’adeguamento delle rimanenze iniziali di magazzino può essere effettuato entro il 30 settembre 2024, nelle scritture contabili relative all’esercizio successivo
Riepilogando le norme di riferimento per l'adeguamento delle rimanenze di magazzino, si ricorda che in data 24 giugno il MEF ha pubblicato l'atteso decreto con i coefficienti di maggiorazione (il decreto è andato in GU n 147 del 25 giugno).
Il provvedimento ha seguito la Risoluzione n 30/2024 pubblicata dall'ADE in data 17 giugno, con la istituzione dei codici tributo necessari alla misura.
Infine, nella Circolare n 15 del 25 giugno sugli ISA le Entrate evidenziano che relativamente all'adeguamento del magazzino, nella modulistica ISA è stato introdotto nel quadro F il campo 2 del rigo F08 denominato “Adeguamento valore esistenze iniziali" che consente di segnalare se è stato effettuato l’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino (art 1 commi 78-85 della L. 213/2023)
La novità si è resa necessaria in quanto, con la modifica delle esistenze iniziali relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, non sarebbe stata soddisfatta la condizione indicata all'art 92 comma 7 del TUIR, secondo cui “Le rimanenze finali di un esercizio nell’ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell’esercizio successivo”; generando anomalia di diversi indicatori.Barrando la casella in questione gli indicatori coinvolti vengono disattivati.
Adeguamento rimanenze 2024: cosa prevede
I commi 78-85 dell'unico articolo della legge di bilancio 2024 prevedono che agli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali possano adeguare ai fini fiscali le rimanenze iniziali di magazzino, per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, con metodi diversi che possono portare al pagamento di imposte di tipologia diversa ma, in ogni caso, con irrilevanza a fini sanzionatori.
L’adeguamento previsto, può essere effettuato in due modi:
- eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi: l’adeguamento comporta il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L’adeguamento comporta poi il pagamento di una imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, in misura pari al 18% da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.
- registrazione delle esistenze iniziali omesse precedentemente: tale caso comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18% da applicare al valore iscritto.
Attenzione al fatto che, l’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al 31 dicembre 2023.
Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui
- la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023,
- e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo.
Adeguamento rimanenze 2024: i coefficienti
Con il decreto Mef sono approvati i coefficienti di maggiorazione indicati negli allegati da 1 a 3, determinati sulla base della nota tecnica e metodologica contenuta nell’allegato 4, da utilizzare per determinare l’imposta sul valore aggiunto e l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive dovute, in caso di eliminazione di valori relativi alle esistenze iniziali dei beni, ai sensi dell’articolo 1, commi da 78 a 80, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Ai fini dell’applicazione dei coefficienti di cui al comma 1, i soggetti che, nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 30 settembre 2023, hanno svolto attività economiche:- a) per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e hanno dichiarato ricavi di importo non superiore a euro 5.164.569, anche qualora si sia verificata, per il medesimo periodo d’imposta, una delle cause di esclusione dall’applicazione degli stessi, utilizzano i coefficienti di cui all’allegato n. 1;
- b) e hanno dichiarato ricavi di importo superiore a euro 5.164.569, utilizzano i coefficienti di cui all’allegato n. 2; La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente
- c) per le quali non sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e hanno dichiarato ricavi di importo non superiore a euro 5.164.569, utilizzano i coefficienti di cui all’allegato n. 3.
Adeguamento rimanenze 2024: i codici tributo
La legge 30 dicembre 2023, n. 213 dispone che gli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere, relativamente al periodo di imposta in corso al 30 settembre 2023 all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Si prevede, in caso di eliminazione di valori, il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto e di un’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, alle condizioni ivi indicate.
In caso di iscrizione di valori, il pagamento di un’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, alle condizioni ivi indicate.
Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in argomento, si istituiscono con la Risoluzione n 30/2024 i seguenti codici tributo:
- “1732” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – IVA – articolo 1, comma 80, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- “1733” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP – articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- “1734” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e IRAP – articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- “1735” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- “1736” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.
Per ulteriori istruzioni si rimanda alla risoluzione n 30.
Allegati: -
Prestazioni occasionali: istruzioni e novità 2024
La legge di bilancio 2023 ha ampliato l'accesso delle aziende alla possibilità di utilizzo del contratto telematico (gli ex voucher lavoro) per il lavoro occasionale (legge 197-2022. Qui il testo).
L'INPS ha pubblicato la prima circolare di istruzioni 6-2023 riguardante le prestazioni occasionali modificate, con eccezione del settore agricolo , oggetto di un successivo documento.
Con il decreto lavoro 48 2023 è stato ulteriormente allargato il campo di azione dei datori di lavoro ai settori fiere, term,e congressi e parchi di divertimento.
Vediamo nei paragrafi seguenti tutte le novità.
Contratto telematico occasionale: le novità della legge di bilancio 2023
Il testo di legge , all'art. 1 commi 342-354 apporta importanti modifiche all'art 24 bis del dl 50 2017 che ha istituito il Libretto Famiglia per i privati e il Contratto di prestazione occasionale /Presto (per le aziende)
Le novità sono le seguenti :
- Per tutti gli utilizzatori del Libretto Famiglia e del Contratto di prestazione occasionale è stato esteso a 10mila euro l’importo massimo di compensi in un anno erogabili dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori
- possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale, gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato invece che 5. La circolare ricorda che le modalità di computo della media occupazionale sono indicate al paragrafo 6.2 della circolare n. 107/2017 e al paragrafo 3 del messaggio n. 2887/2017.
- viene parzialmente abrogato il regime particolare previsto per le aziende alberghiere e le strutture ricettive del turismo, che possono acquisire prestazioni occasionali nei limiti previsti per tutti gli altri utilizzatori (10 mila euro annui complessivi) e potranno utilizzare anche lavoratori non appartenenti alle categorie previste in precedenza.
- i nuovi limiti economici si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice Ateco2007 93.29.1.
- previsto un divieto generale di accesso al Contratto di prestazione occasionale da parte delle imprese operanti nel settore agricoltura.
ATTENZIONE INPS precisa nella circolare 6 che visto il divieto di utilizzo del Contratto di prestazione occasionale per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura, le stesse potranno richiedere il rimborso delle somme eventualmente già versate e non ancora utilizzate.
Lavoro occasionale agricoltura
Per l'agricoltura si prevedeva come detto un regime sperimentale valido per il 2023 e 2024 che consente il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese agricole per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore, appartenente a specifiche categorie, con precisi obblighi amministrativi ( messi a punto da un decreto ministeriale e dall'INPS )
In particolare:
- potrà essere utilizzato per pensionati, disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali o del Reddito di cittadinanza, studenti fino a 25 anni, detenuti ammessi al lavoro all’esterno, che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti (con eccezione per i pensionati)
- il contratto potrà avere una durata massima di dodici mesi, con limite di 45 giorni di effettivo lavoro.
- Il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, deve acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore sui requisiti soggettivi richiesti
- è previsto l’obbligo per i datori di lavoro agricoli di darne previa comunicazione al competente Centro per l’impiego
- Il compenso erogato per prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.
In caso di superamento del limite di 45 giorni scatta la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in contratto a tempo indeterminato con sanzioni da 500 a 2.500 euro per ogni giornata di violazione da parte di soggetti non autorizzati o di mancata comunicazione al centro per l’impiego (a meno che non siano conseguenza di informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore).
Vedi ulteriori dettagli in Lavoro occasionale in agricoltura istruzioni aggiornate
Prestazioni occasionali 2023 le novità del Decreto Lavoro
il decreto Lavoro (Dl 48/2023) come detto amplia ancora l’uso dei voucher in alcuni settori produttivi.
In particolare con l'articolo 37 , l'utilizzo per ciascun utilizzatore è ammesso fino a 15mila euro all’anno di compensi complessivi verso tutti i prestatori per i datori di lavoro operanti nei seguenti ambiti:
- congressi,
- fiere,
- eventi,
- stabilimenti termali e
- parchi di divertimento
Sempre per i settori sopracitati cade il limite di utilizzo per aziende con oltre 10 dipendenti, sostituito dal limite di 25 dipendenti assunti a tempo indeterminato.
La novità riguarda una platea abbastanza ridotta ma è stata contestata dalle organizzazioni sindacali perché sembra dettata alla necessità di rispondere a sollecitazioni di singoli comparti e comunque aperta a una deregulation che mette in pericolo i contratti stagionali che offrono maggiori tutele ai lavoratori. Da segnalare a margine la definizione fuorviante della denominazione dell'articolo 37 "Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale " che invece non riguarda il settore turistico propriamente detto.
Le istruzioni operative dall'INPS sono giunte con la circolare 75 del 3 agosto 2023
Prestazioni occasionali 2023 istruzioni per fiere, terme e congressi
Viene specificato che a tale nuovo regime sono ammesse esclusivamente le aziende che svolgono quale attività primaria e/o prevalente una tra quelle contrassegnate dai codici Ateco2007 di seguito indicati:
- – 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere;
- – 96.04.20 Stabilimenti termali;
- – 93.21.01 Gestione di parchi divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi;
- – 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie.
Si ricorda che, in ogni caso, è vietato ricorrere al contratto di prestazione occasionale nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi (cfr. la lettera d) del comma 14 dell’art. 54-bis del decreto-legge n. 50/2017).
La circolare specifica le modalità di determinazione dei limiti dimensionali ed economici per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e riepiloga che :
– per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
– per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 15.000 euro;
– per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
Per i profili sanzionatori rinvia a quanto descritto al paragrafo 9 della circolare n. 107/2017 e al paragrafo 8 della circolare n. 103/2018.
Aggiornamento registrazione servizio “Contratto di prestazione occasionale”
Per effetto dell’entrata in vigore della novella normativa di cui all’articolo 37 del decreto-legge n. 48/2023, il servizio dell’Istituto “Contratto di prestazione occasionale” è stato implementato con la nuova classificazione “aziende che operano nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento”, e disponibile a decorrere dal 9 agosto 2023.
Nel caso in cui l’utilizzatore sia già registrato nel servizio “Contratto di prestazione occasionale”,
- l’aggiornamento di classificazione avverrà in automatico al primo accesso.
- Qualora l’utilizzatore abbia già utilizzato il contratto di prestazione occasionale, le somme erogate in altra sezione della procedura concorreranno al raggiungimento del nuovo limite di 15.000 euro nell’anno civile.
AGGIORNAMENTO 24 LUGLIO 2024
INPS ha comunicato che da luglio 2024 la comunicazione e modifica dei dati relativi a posta elettronica e recapito per SMS può essere effettuatata solo tramite piattaforma MIYINPS
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Adeguamento rimanenze di magazzino: pronti i coefficienti di maggiorazione
Il MEF ha pubblicato il Decreto del 24 giugno con i coefficienti di maggiorazione necessari all'adeguamento delle rimanenze di magazzino 2024.
Lo stesso decreto è stato pubblicato poi in GU n 145 del 25 giugno ed entra in vigora da oggi 26 giugno.
Ricordiamo che scade il 30 giugno il termine per il pagamento della imposta sostitutiva prevista per tale riallineamento delle rimanenze previsto dalla Legge di Bilancio 2024. (Per tutte le regole sulla misura leggi anche Adeguamento rimanenze magazzino: pronti codici tributo)
Vediamo ora il dettaglio dei coefficienti appena pubblicati.
Adeguamento rimanenza di magazzino: il MEF pubblica i coefficienti
Con il decreto Mef sono approvati i coefficienti di maggiorazione indicati negli allegati da 1 a 3, determinati sulla base della nota tecnica e metodologica contenuta nell’allegato 4, da utilizzare per determinare l’imposta sul valore aggiunto e l’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive dovute, in caso di eliminazione di valori relativi alle esistenze iniziali dei beni, ai sensi dell’articolo 1, commi da 78 a 80, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Ai fini dell’applicazione dei coefficienti di cui al comma 1, i soggetti che, nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 30 settembre 2023, hanno svolto attività economiche:- a) per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e hanno dichiarato ricavi di importo non superiore a euro 5.164.569, anche qualora si sia verificata, per il medesimo periodo d’imposta, una delle cause di esclusione dall’applicazione degli stessi, utilizzano i coefficienti di cui all’allegato n. 1;
- b) e hanno dichiarato ricavi di importo superiore a euro 5.164.569, utilizzano i coefficienti di cui all’allegato n. 2;
- c) per le quali non sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e hanno dichiarato ricavi di importo non superiore a euro 5.164.569, utilizzano i coefficienti di cui all’allegato n. 3.
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Bonus impianti di compostaggio: fissata la %
Le Entrate Pubblicano il Provvedimento n 260004 del 7 giugno con la % spettante del credito di imposta impianti di compostaggio.
In particolare, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile, è pari al 100 per cento.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale appena fissata. Ricordiamo che le domande andavano presentate entro il giorno 31 maggio.
Questo bonus è previsto dall'articolo 1, commi da 831 a 834, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per le spese documentate, relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni del sud.
In data 21 marzo 2023 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n 84261 del 21 marzo con le regole per usufruire del credito in oggetto aggiornando il modello e le istruzioni già pubblicate con provvedimento precedente.
Ricordiamo che, il bonus impianti di compostaggio spettava per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 nei centri agroalimentari delle seguenti regioni: Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.
L’agevolazione è richiesta dal gestore del centro agroalimentare purché l’impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70 per cento dei rifiuti organici, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prodotti dal medesimo centro agroalimentare.
Bonus impianti di compostaggio 2023: domande entro il 31.05
Il credito d’imposta era inizialmente attribuito nella misura del 70% delle spese documentate, rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2022, data prorogata dalla Legge di Bilancio 2023.
Con il Provvedimento n 989 del 14 marzo 2022 le Entrate:
- hanno definito le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta,
- hanno approvato il modello di comunicazione delle spese con le relative istruzioni.
Il modello e le istruzioni vengono modificati dal Provvedimento del 21 marzo 2023: Scarica qui modello e istruzioni aggiornati.
Nel dettaglio, per usufruire del credito impianti di compostaggio occorre inviare la Comunicazione delle spese sostenute secondo le seguente finestra temporale:
- dal 20 aprile al 31 maggio 2023, con riferimento alle spese sostenute nel 2022,
- dal 22 aprile al 31 maggio 2024, con riferimento alle spese sostenute nel 2023.
Tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni degli importi, l’Agenzia determina la quota percentuale del credito effettivamente fruibile, in rapporto alle risorse disponibili.
La suddetta percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione.
Bonus impianti di compostaggio: utilizzo del credito d'imposta
L’articolo 1, comma 833, della legge di bilancio 2022 prevede che il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione (articolo 17 del Dlgs n. 241/1997), a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con il quale è resa nota la misura percentuale del credito d’imposta spettante, quindi dall' 8 giugno.
In caso di importo del bonus fruibile superiore a 150mila euro, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche antimafia (Dlgs n. 159/2011).
Il credito d’imposta va indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data di riconoscimento del credito.Bonus impianti di compostaggio: codice tributo
Con la Risoluzione n 29 del 12 giugno viene istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta riconosciuto per le spese sostenute per l'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia di cui all’articolo 1, comma 831, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
In particolare, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:
- “6860” denominato “Credito di imposta impianti di compostaggio – articolo 1, commi da 831 a 834, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”.
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Esenzione IMU immobili per scopi non commerciali: a chi spetta
Il 17 giugno scade il termine per pagare l'acconto IMU 2024 (il giorno 16 termine ordinario cade quest'anno di domenica).
Tra le novità, da sottolineare la norma interpretativa prevista dalla Legge di Bilancio 2024 che chiarisce il perimetro della esenzione IMU per gli immobili utilizzati per scopi non commerciali.
Prima di dettagliare ricordiamo che è stato pubblicato il nuovo Modello IMU/IMPI 2024 con le relative istruzioni.
Esenzione IMU immobili per scopi non commerciali: a chi spetta
La norma contiene una interpretazione all’articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che sono esenti dall’imposta municipale propria (IMU), per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti e utilizzati da:
- enti pubblici e privati diversi dalle società,
- trust (che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale)
- nonché organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato,
purché destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto.
Con la disposizione in arrivo, si interpreta la previsione nel senso che:
- gli immobili si intendono “posseduti” anche nel caso in cui siano concessi in comodato a un ente pubblico o privato diverso dalle società, a un trust (che non abbia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale) nonché a un organismo di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile – con modalità non commerciali – esclusivamente attività:
- assistenziali,
- previdenziali,
- sanitarie,
- di ricerca scientifica,
- didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive,
- di religione o di culto e che sia funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente;
- gli immobili si intendono “utilizzati” quando strumentali alle destinazioni indicate nel punto 1), anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.
Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’esenzione dall’IMU prevista dal Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 7 non spetta nel caso di utilizzazione indiretta del bene da parte dell’ente possessore, ancorché assistita da finalità di pubblico interesse.
Ciò in quanto essa è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo (svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate), e di un requisito soggettivo (diretto svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali).
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Plastic e sugar tax: i nuovi termini di vigenza
Con emendamenti al DL n 39/2024 decreto superbonus, arriva anche la proroga per la sugar tax e plastic tax.
Ricordiamo innanzitutto che già la legge di bilancio 2024 con l’articolo 11, comma 1 ha posticipato al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020.
Non è il primo slittamento infatti se ne erano previsti già con la legge di bilancio 2023.
Vediamo il nuovo calendario.
Plastic tax: che cosa è, le proroghe
La legge di bilancio 2023 ha apportato modifiche all'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) prorogando al 1° gennaio 2024 l’efficacia delle disposizioni istitutive della c.d. plastic tax.
Si ricorda che i commi 634-658 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) hanno istituito e disciplinato l’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali.
Le disposizioni riconoscono un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.
La decorrenza dell’imposta di consumo sui MACSI, era fissata a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento inter direttoriale attuativo (non ancora emanato).
Tale termine è stato più volte modificato e differito nel tempo e con la norma in commento si posticipava ulteriormente al 1° gennaio 2024.
La legge di bilancio 2024 prevede l'entrata in vigore della norma dal 1 luglio prossimo.
Attenzione, con l'emendamento al dl n 3972024 in conversione di cui di attende il testo definitivo, l'avvio della vigenza della sugar tax slitta al luglio 2026.
Sugar tax: che cosa è, le proroghe
Inoltre, la stessa legge di bilancio 2023, ha posticipato al 1° gennaio 2024 l’efficacia delle disposizioni istitutive della c.d. sugar tax.
Sinteticamente, si ricorda che i commi 661-676 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) prevedono l'istituzione e disciplinano l'applicazione di un’imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate:
- nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti
- nella misura di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.
Successivamente, la legge di bilancio 2021 è intervenuta per
- modificare la platea dei soggetti che effettuano la cessione da cui origina l'obbligazione tributaria,
- ampliare la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta e modificare la disciplina delle sanzioni amministrative.
La decorrenza dell’imposta sul consumo di bevande edulcorate, era fissata a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento attuativo e più volte modificato e differito nel tempo, la norma in commento posticipava il termine di decorrenza dell'efficacia dell’imposta al 1° gennaio 2024.
La legge di bilancio 2024 posticipa al 1 luglio la vigenza di questa tassa, ora attenzione al fatto che con l'emendamento al dl n 39/2024 in conversione di cui di attende il testo definitivo, l'avvio della vigenza della sugar tax slitta al luglio 2025.
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Fondo Cammini religiosi: fondo perduto per il turismo
Viene pubblicato sul sito del Ministero del Turismo nella pagina dei cammini Religiosi il DD del 22 marzo con “Misure attuative del Fondo per i cammini religiosi di cui all’articolo 1, comma 963, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234” in attuazione della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.”
Si informa inoltre che è aggiornato il catalogo cammini al 2024, clicca qui per accedervi.
Fondo cammini religiosi: che cos'è
La misura vuole finanziare, con una dotazione complessiva di 4.320.000 euro, progetti per:
- la valorizzazione degli immobili pubblici presenti sui cammini religiosi;
- il miglioramento della fruibilità dei percorsi;
- la promozione turistica dei cammini.
Gli interventi dovranno interessare i Cammini già inseriti nel Catalogo preposto.
Attenzione al fatto che, il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto fino al 100% delle spese ammissibili, per un importo massimo pari a 1.000.000 di euro.
I progetti finanziabili possono riguardare una o più delle seguenti tipologie di interventi:
- adeguamento strutturale, funzionale e impiantistico di immobili pubblici, finalizzati all’attivazione, all’interno degli stessi, di uno o più servizi per la fruizione turistica dei cammini religiosi;
- miglioramento della fruibilità dei percorsi, in termini di sicurezza e primo soccorso, accessibilità, orientamento, informazione e digitalizzazione dei percorsi e degli accessi;
- promozione dei cammini, la promo-commercializzazione turistica e realizzazione di eventi.
È favorito l’utilizzo di tecnologie e strumenti innovativi.
Gli immobili oggetto degli interventi di cui al punto a) devono necessariamente essere di proprietà pubblica e localizzati a non più di 5 km dal tracciato del cammino religioso che si intende valorizzare.
Beneficiari della agevolazione sono:
- enti pubblici territoriali,
- associazioni,
- fondazioni ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti
che rispondono ai requisiti richiesti.
Fondo cammini religiosi: le domande
Le domande di partecipazione sono state presentate dai soggetti in possesso dei requisiti tramite la piattaforma informatica del Ministero, accessibile al link: https://istanze.ministeroturismo.gov.it a partire dalle ore 12:00 del giorno 26 ottobre 2023 entro le ore 12:00 del giorno 13 novembre 2023.
Il DD del 22 marzo 2024 ha previsto che la dotazione finanziaria integrativa del Fondo per i cammini religiosi, stanziata nello stato di previsione del Ministero del turismo dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", pari a 5 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026, è così ripartita:
- a) una quota pari al 96 percento è destinata al perseguimento delle misure attuative del Fondo per i cammini religiosi individuate dall'articolo 5, comma 1, del Decreto del Ministro del turismo del 5 ottobre 2023, prot. n. 25710/23, con priorità per il finanziamento dei progetti ammessi nell’ambito dell’Avviso Pubblico del 20 ottobre 2023, prot. n. 0027138/23 – di cui al decreto del Segretario Generale del 21 febbraio 2024, prot. n. 4872/24, di aggiornamento della graduatoria finale relativa all’Avviso pubblico del 20 ottobre 2023, prot. 0027138/23, fermo restando quanto già previsto e finanziato con il medesimo decreto, nonché con il decreto del Segretario Generale del 13 dicembre 2023, prot. n. 33654/23.
- b) una quota pari al 4 percento è destinata al supporto tecnico-operativo connesso alla gestione del Fondo, come previsto dall’articolo 6 del Decreto del Ministro del turismo del 5 ottobre 2023, prot. n. 25710/23.
Fondo cammini religiosi: ricordiamo tutte le regole
Il Fondo per i cammini religiosi è stato istituito dalla Legge di Bilancio per il 2022 con lo scopo di:
- promuovere una importante componente dell’offerta turistica italiana,
- recuperare e valorizzare ai fini turistici gli immobili di proprietà pubblica localizzati in prossimità dei tracciati.
Con la Legge di Bilancio 2023 sono state previste novità per il Fondo Cammini religiosi In particolare, si rifinanzia di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 il fondo istituito dall’articolo 1, comma 963 della legge n. 234/2022.
Ricordiamo che le disposizione attuative del fondo in oggetto sono state adottate con D.M. 23 giugno 2022, che destina le risorse del Fondo per i cammini religiosi a:
a) azioni per il rilancio e la promozione turistica dei Cammini religiosi, finalizzate all’ideazione e attuazione di una strategia di comunicazione coordinata del prodotto turistico nazionale “Cammini religiosi”;
b) azioni per il recupero e la valorizzazione degli immobili pubblici presenti sui percorsi dei Cammini religiosi, volte ad arricchire l’offerta degli itinerari con servizi per la sosta, la permanenza, lo svago dei visitatori
Cammini religiosi: cosa si intende
Per cammini religiosi si intendono gli itinerari escursionistici a tema religioso o spirituale, percorribili esclusivamente o prevalentemente a piedi o con altri mezzi riconducibili a forme di turismo lento e sostenibile.
Nella visione condivisa dal MITUR con l’Agenzia, l’attivazione del Fondo per i cammini religiosi è stata declinata in un’ottica di medio-lungo periodo con l’obiettivo di mettere a disposizione del Ministero una base di conoscenza utile a indirizzare in maniera mirata sia le azioni promozionali sia gli investimenti sulla struttura, i servizi e le dotazioni dei cammini religiosi, anche in vista dei flussi che interesseranno tali percorsi in occasione del Giubileo 2025.
Catalogo Cammini religiosi: modalità e requisiti per iscriversi
L’inserimento dei percorsi all’interno del Catalogo dei cammini religiosi è vincolato al possesso di un numero minimo di requisiti definiti nell’Avviso, con l’obiettivo di garantire un buon livello qualitativo della rete e attivare, anche attraverso le azioni di promozione e valorizzazione previste dal Fondo, processi migliorativi dell’offerta tra gli attori pubblici e privati operanti sui territori. Nel manifestare l’interesse ad inserire il cammino di propria pertinenza nel Catalogo, i proponenti dovranno compilare una scheda con le principali caratteristiche qualitative e le dotazioni del percorso (es.: credenziale, sito internet, segnaletica, georeferenziazione, ecc.).
Tali informazioni permetteranno al MITUR di indirizzare al meglio le azioni di promozione e valorizzazione turistica previste dal Fondo e, allo stesso tempo, di acquisire una base di conoscenza che, nel medio-lungo periodo, contribuirà ad indirizzare al meglio le azioni di sviluppo e gli investimenti nel settore.
I soggetti interessati dovranno inviare all’indirizzo: [email protected] la Scheda di candidatura e la documentazione di cui all’articolo 4 dell’Avviso, fermo restando quanto disposto dall’art. 2 dell’Avviso stesso.
Lo stesso indirizzo potrà essere utilizzato per richiedere eventuali chiarimenti. Attenzione al fatto che l’eventuale inserimento dei cammini all’interno del Catalogo non comporta la concessione di contributi finanziari.
I cammini religiosi ivi ricompresi saranno oggetto delle azioni di valorizzazione e promozione turistica di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a) del Decreto 23 giugno 2022 del Ministro del Turismo, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista all’articolo 3, comma 1 lett. a), del Decreto medesimo.
Maggiori informazioni, insieme con tutta la documentazione di pertinenza, sono disponibili nella pagina Cammini d’Italia.
Allegati: