• Legge di Bilancio

    Credito transizione 4.0: come cambia con la legge di bilancio

    La legge di bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio prevede tra le altre, novità per il credito transizione 4.0.

    Facciamo il punto su questa agevolazione per le imprese e vediamo cosa cambia per il 2025.

    Credito transizione 4.0: come cambia con la legge di bilancio

    Prima di specificare le modifiche che si stanno introducendo per il credito transizione 4.0, facciamo un riepilogo delle norme in vigore già prima della legge di bilancio 2025.

    L’articolo 1, comma 1057-bis, della legge di bilancio 2021 riconosce un credito di imposta alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» (dettagliati nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 – legge n. 232 del 2016), a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
    Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

    • 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
    • 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro,
    • 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

    Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

    Il successivo comma 1058 riconosce un analogo credito di imposta alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0» (dettagliati nell'allegato B annesso alla legge di bilancio 2017) a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

    Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

    Il comma 1058-bis riconosce alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B suddetto, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

    Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

    Il comma 1058-ter riconosce alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B suddetto, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

    Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

    Le menzionate agevolazioni rientrano nel complesso delle misure e degli incentivi ascrivibili al cd. "Piano Transizione 4.0", già "Piano Industria 4.0".

    Tutto ciò premesso, la legge di bilancio 2025:

    • con il comma 445 apporta una serie di modificazioni all'articolo 1 della legge di bilancio 2021 e in particolare, si limita la validità del credito di imposta di cui al comma 1057-bis al 31 dicembre 2024, anziché fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
    • viene abrogato il comma 1058-ter e si adeguano, conseguentemente, tutti i riferimenti contenuti alla disciplina del credito di imposta “transizione 4.0” nei commi da 1051, 1057-bis, 1059, 1062, 1063,
    • il comma 446 stabilisce che il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge di bilancio 2021 sia riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro. Tale limite non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della presente legge il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione,
    • il comma 447 stabilisce una procedura finalizzata al rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 446. In particolare, si prevede che l'impresa trasmetta telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy una comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato sulla base del modello di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024 del Ministero delle imprese e del made in Italy adottato in attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 39 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67 del 2024.
    • il comma 448 definisce una procedura di monitoraggio della fruizione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-ter, della legge della legge di bilancio 2021. Nel dettaglio, il Ministero delle imprese e del made
      in Italy trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa ivi previsti il Ministero delle imprese e del made in Italy ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, anche al fine di sospendere l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazione.

  • Legge di Bilancio

    Accise birra 2025: cosa prevede la legge di bilancio

    La legge di Bilancio 2025  approvata anche in Senato entrerà in vigore dal  1° gennaio, vediamo le novità sulle accise per la birra.

    Accise birra: cosa prevede la legge di bilancio 2025

    L’articolo 1, ai commi 72 e 73 stabilisce che si applichino a decorrere dal 2025 talune disposizioni in materia di accisa ridotta sulla birra previste, a legislazione vigente, per gli anni 2022 e 2023.
    Le disposizioni in esame modificano i commi 3-bis e 3-quater dell’art. 35 del decreto legislativo 504 del 1995 stabilendo che le norme ivi contenute, relative alle semplificazioni e alla riduzione dell’accisa sulla birra previste per il 2022 e il 2023, si applichino anche a decorrere dal 2025.
    Si segnala, preliminarmente, che l’Allegato I del medesimo decreto legislativo n. 504 prevede, per la birra, l’accisa pari a euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato.
    La modifica in esame prevede che si applichino a decorrere dal 2025 le procedure semplificate di accertamento sulla birra prodotta presso birrifici artigianali di minore dimensione, ossia quelli con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri (c.d. microbirrifici), già previste a legislazione vigente per gli anni 2022 e 2023. 

    Per tale birra, inoltre, si applica, a decorrere dal 2025, l’accisa decurtata del 50 per cento (anch’essa già prevista per gli anni 2022 e 2023).
    Attenzione al fatto che la nozione di microbirrificio, ossia una fabbrica di birra che produce annualmente non più di 10.000 ettolitri di birra e avente determinate caratteristiche, è definita dal decreto n. 138 del 4 giugno 2019 (G.U. n. 138 del 2019).
    La modifica al comma 3-quater del medesimo art. 35 TUA prevede che si applichino a decorrere dal 2025 le seguenti riduzioni delle accise sulla birra (anch’esse previste per gli anni 2022 e 2023): 

    • a) del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;
    • b) del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.

    Si prevede, inoltre, che ai fini dell’applicazione dall’anno 2025 dell’accisa ridotta sulla birra prodotta dai suddetti birrifici di minori dimensioni, trovi applicazione il citato decreto n. 138 del 4 giugno 2019 come modificato dal decreto del 21 marzo 2022 (G.U. n. 75 del 2022).

  • Legge di Bilancio

    Legge di Bilancio 2025: il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

    Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 305 Supplemento ordinario n. 43/L del 31.12.2024 la Legge di Bilancio 2025 (legge del 30.12.2024 n. 207) di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

    Scarica il testo Legge di Bilancio 2025 (legge del 30.12.2024 n. 207)

    Di seguito, una breve analisi dei principali interventi previsti.

    Legge di Bilancio 2025: riduzione della pressione fiscale

    Riforma IRPEF

    Confermate le aliquote per scaglioni di reddito da impiegare, a decorrere dall’anno 2025, per il calcolo dell’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche così articolate:

    • fino a 28.000 euro, 23%;
    • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
    • oltre 50.000 euro, 43%

    con modifiche alle detrazioni per i redditi da lavoro dipendente.

    Incentivi fiscali per lavoratori a basso reddito

    Il comma 4 (comma 3 dell'ex articolo 2) prevede il riconoscimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente ad eccezione dei percettori di redditi da pensione che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:

    • 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
    • 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
    • 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

    Ai soli fini dell’individuazione della percentuale, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno.

    Legge di Bilancio 2025: politiche per il lavoro

    Taglio cuneo fiscale lavoratori dipendenti

    Con riferimento ai redditi da lavoro dipendente fino a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, calcolata in percentuale decrescente per scaglioni al crescere del reddito,mentre per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 20.000 e 40.000 euro è riconosciuto contributo in cifra fissa pari a 1.000 euro per redditi fino a 32.000 euro, e d’importo decrescente per redditi superiori a 32.000 euro e 40.000 euro fino ad azzerarsi alla soglia dei 40.000 euro.

    Incentivi assunzioni

    Il comma 399 (ex art. 70 della bozza della legge di bilancio) dispone una proroga dell’incentivo fiscale alle nuove assunzioni di personale dipendente al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 ed ai successivi due.

    Legge di Bilancio 2025: sostegno alle famiglie

    Bonus natalità

    Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, il comma 206 (ex articolo 31) stabilisce che per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 è riconosciuto un importo una tantum pari a 1.000 euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione.

    Il beneficio è corrisposto per i figli di:

    • cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
    • ovvero di cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, 

    residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro annui (viene computato al netto dell’assegno unico e universale per i figli a carico).

    Il beneficio è riconosciuto dall’INPS su domanda.

    Congedi parentali

    Il comma 217 (ex articolo 34 della bozza) prevede un incremento dell’indennità all’80% della retribuzione per un mese aggiuntivo fino ai sei anni di età del bambino:

    • riguarda i lavoratori dipendenti e si applica a periodi entro il sesto anno di vita del bambino o entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia nel caso di adozioni o affidamenti.
    • l'indennità per congedo parentale è elevata all'80% della retribuzione per un massimo di due mesi, in alternativa ai genitori, successivamente a un primo mese già previsto

    Legge di Bilancio 2025: agevolazioni fiscali per la casa

    Il comma 54 (ex articolo 8 della bozza) modifica alcune disposizioni relative alle detrazioni fiscali previste per interventi sugli edifici, con un focus specifico su:

    • Recupero del patrimonio edilizio.
    • Riqualificazione energetica degli edifici.

    Modificando l’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR, anticipa i termini della riduzione dal 36 al 30% dell’aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici al 1° gennaio 2025.

    Si prevede una riduzione delle aliquote di detrazione per l'Ecobonus, l'agevolazione fiscale destinata agli interventi di efficientamento energetico degli edifici. Attualmente, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, le detrazioni variano tra il 50% e il 65%, a seconda del tipo di intervento. A partire dal 1° gennaio 2025, le nuove aliquote saranno:

    • 50% per le spese sostenute nel 2025 relative all'abitazione principale.
    • 36% per le spese sostenute nel 2025 per immobili diversi dall'abitazione principale.
    • 36% per le spese sostenute nel 2026 e 2027 per l'abitazione principale.
    • 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027 per immobili diversi dall'abitazione principale.

    Queste modifiche rappresentano una significativa riduzione rispetto alle aliquote attuali.

    Dopo l'esame della Commissione Bilancio, è stata stabilita l'esclusione dall’applicazione della nuova detrazione prevista dalla disciplina dell’ecobonus e della riqualificazione edilizia, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. 

    Bonus mobili 2025

    Ai contribuenti che già fruiscono della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia viene riconosciuta un’ulteriore detrazione dall'imposta lorda per l’acquisto di:

    • mobili 
    • e di grandi elettrodomestici:
      • di classe non inferiore alla classe A per i forni, 
      • alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, 
      • alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, 

    finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, per le spese sostenute nel 2025 e con lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro previsto per il 2024.

    Nuovo bonus elettrodomestici 2025

    Per sostenere la competitività dell’industria, l’occupazione e l’efficienza energetica domestica, nel 2025 viene concesso un contributo ai consumatori finali per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica (classe B o superiore) prodotti in Europa, a condizione che il vecchio apparecchio venga smaltito correttamente.
    Il contributo:

    • è pari al 30% del costo dell’elettrodomestico, 
    • fino a un massimo di 100 euro per ciascun acquisto, 
    • elevato a 200 euro per famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro. 

    È possibile beneficiare dell’incentivo per un solo elettrodomestico per nucleo familiare.

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    E-DAS: novità in legge di bilancio 2025

    La Legge di Bilancio 2025 verrà approvata entro il 28 dicembre dal Senato ed entro il 31, come di consueto, verrà pubblicata in GU per l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2025.

    Vediamo le novità per l’e-DAS, ricordando che è il documento di accompagnamento semplificato necessario per la circolazione dei prodotti energetici assoggettati ad accisa, introdotto con l’articolo 11 del decreto-legge n.124 del 2019.

    E-DAS: novità in legge di bilancio 2025

    L’articolo 1, comma 45, estende l’obbligo di utilizzo del documento e-DAS da parte degli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici a

    tutti i trasferimenti nazionali.

    In dettaglio l’articolo 1, comma 45, modifica l’articolo 25, comma 8, del testo unico accise che prevede, in via generale, con finalità antifrode, che i prodotti energetici assoggettati ad accisa devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall'articolo 12 (e-DAS o documento analogo

    all’e-DAS).

    Nella formulazione vigente il comma 8 prevede un’eccezione all’obbligo di circolazione con l’e-DAS, con riferimento ai prodotti energetici trasferiti in quantità non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ed ai gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto.

    Il comma in commento sopprime il riferimento ai prodotti energetici trasferiti in quantità non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia estendendo anche a tale ultima fattispecie l’utilizzo del documento di accompagnamento.

    Viene mantenuta l’esclusione dall’obbligo dell’e-DAS con riferimento ai gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto.

  • Legge di Bilancio

    Credito d’imposta ZES Unica: anticipazioni dalla Legge di Bilancio 2025

    Entro il 31 dicembre deve essere approvata la Legge di Bilancio 2025. L'iter parlamentare sta per avviarsi dopo l'approvazione in data 15 ottobre del DDL di Bilancio.

    La bozza del testo diffusa ieri 23 ottobre dovrà partire dalla Camera per le prime discussioni.

    La bozza approvata, tra le altre novità, contiene una modifica al Credito d'imposta spettante nelle regioni della ZES Unica Mezzogiorno, vediamole.

    Credito d’imposta ZES Unica: novità 2025

    Il comma 1 dell'art 77 agisce sull’articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023:

    • prevedendo la proroga del credito d'imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nella “Zona Economica Speciale unica” (ZES UNICA),
    • autorizzando la spesa di 1,6 miliardi di euro per l’anno 2025.

    Si introduce per l’anno 2025, un meccanismo di monitoraggio degli investimenti ammessi, imponendo agli operatori economici, ai fini della fruizione del credito d’imposta, di comunicare all'Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute a partire dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. 

    Inoltre, si prevede, per gli operatori economici che hanno presentato la predetta comunicazione, a pena di decadenza dall'agevolazione, di trasmettere all'Agenzia delle entrate, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata. 

    Tale comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, deve recare l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati, delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione circa l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile, di cui al decreto 17 maggio 2024 del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024. 

    In fine, si prevede che la comunicazione integrativa debba indicare un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella prima comunicazione inviata agli uffici fiscali.
    Si demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l’approvazione dei modelli di comunicazione e la definizione delle relative modalità di trasmissione telematica.
    Inoltre, ai fini del rispetto del limite di spesa previsto per l’anno 2025, dispone che l'ammontare massimo del credito d'imposta, fruibile da ciascun beneficiario, sia pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per una percentuale ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative, da rendere nota mediante apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
    Si dispone che mediante il medesimo provvedimento previsto per il calcolo della percentuale, siano resi noti, per ciascuna regione della ZES Unica ed in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:

    • i) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti per le quelle integrative; 
    • ii) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2025;
    • iii) l'ammontare complessivo del credito di imposta complessivamente richiesto.

    Il comma 6 stabilisce che, fermo restando quanto disciplinato dall’articolo 16, comma 5, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023, con riguardo alla cumulabilità del credito di imposta con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato, qualora il provvedimento di calcolo della percentuale di cui al comma 4 indichi un credito di imposta inferiore a quello massimo riconoscibile nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e Abruzzo, il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni della ZES unica rendono nota, entro il 15 gennaio 2026, mediante apposita comunicazione inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi.

  • Legge di Bilancio

    Adeguamento rimanenze magazzino: prima rata in scadenza il 30.09

    E' in scadenza il prossimo 30 settembre il pagamento della prima rata dell'imposta sostitutiva prevista per l'adeguamento delle rimanenze di magazzino disciplinata dalla Legge di bilancio 2024 

    La disposizione è stata introdotta per la regolarizzazione delle esistenze iniziali di magazzino mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali o l’iscrizione dei valori in precedenza omessi. 

    La norma originaria prevedeva due rate coincidenti con gli ordinari acconti per il 2024. 

    Visto che i coefficienti di maggiorazione necessari per la regolarizzazione ai fini Iva sono stati emanati con decreto del 24 giugno 2024, il tempo a disposizione è divenuto ristretto, di qui la proroga operata a tempo scaduto, ovvero successivamente alla scadenza del primo acconto del 31 luglio (già prorogata rispetto all’ordinario 30 giugno), operata dal decreto ominbus ( ora in dirittura d'arrivo per la conversione in legge) che ha rideterminato la prima scadenza per il prossimo 30 settembre.

    La relazione illustrativa al decreto, ha chiarito come il differimento del versamento rileva per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno civile (differimento di tre mesi) e per quelli con periodo d’imposta non coincidente con l’anno civile per i quali la scadenza del termine di versamento per il saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 è antecedente alla data del 30 settembre 2024. 

    Quindi la proroga vale sia per i soggetti solari sia per quelli a cavallo il cui saldo è dovuto prima del 30 settembre.

    Per quanto riguarda le rilevazioni contabili, per i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio d’esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro la data del 29 settembre 2024, l’adeguamento delle rimanenze iniziali di magazzino può essere effettuato entro il 30 settembre 2024, nelle scritture contabili relative all’esercizio successivo

    Riepilogando le norme di riferimento per l'adeguamento delle rimanenze di magazzino, si ricorda che in data 24 giugno il MEF ha pubblicato l'atteso decreto con i coefficienti di maggiorazione (il decreto è andato in GU n 147 del 25 giugno).

    Il provvedimento ha seguito la Risoluzione n 30/2024  pubblicata dall'ADE in data 17 giugno, con la istituzione dei codici tributo necessari alla misura.

    Infine, nella Circolare n 15 del 25 giugno sugli ISA le Entrate evidenziano che relativamente all'adeguamento del magazzino, nella modulistica ISA è stato introdotto nel quadro F il campo 2 del rigo F08 denominato “Adeguamento valore esistenze iniziali" che consente di segnalare se è stato effettuato l’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino (art 1 commi 78-85 della L. 213/2023)
    La novità si è resa necessaria in quanto, con la modifica delle esistenze iniziali relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, non sarebbe stata soddisfatta la condizione indicata all'art 92 comma 7 del TUIR, secondo cui “Le rimanenze finali di un esercizio nell’ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell’esercizio successivo”; generando anomalia di diversi indicatori.

    Barrando la casella in questione gli indicatori coinvolti vengono disattivati. 

    Adeguamento rimanenze 2024: cosa prevede

    I commi 78-85 dell'unico articolo della legge di bilancio 2024 prevedono che agli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali possano adeguare ai fini fiscali le rimanenze iniziali di magazzino, per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, con metodi diversi che possono portare al pagamento di imposte di tipologia diversa ma, in ogni caso, con irrilevanza a fini sanzionatori.

    L’adeguamento previsto, può essere effettuato in due modi:

    1. eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi: l’adeguamento comporta il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L’adeguamento comporta poi il pagamento di una imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, in misura pari al 18% da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.
    2. registrazione delle esistenze iniziali omesse precedentemente: tale caso comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18% da applicare al valore iscritto.

    Attenzione al fatto che, l’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al 31 dicembre 2023.

    Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui 

    • la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023,
    • e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

    Adeguamento rimanenze 2024: i coefficienti

    Con il decreto Mef sono approvati i coefficienti di maggiorazione indicati negli allegati da 1 a 3, determinati sulla base della nota tecnica e metodologica contenuta nell’allegato 4, da utilizzare per determinare l’imposta sul valore aggiunto e l’imposta  sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito  delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive dovute, in caso di  eliminazione di valori relativi alle esistenze iniziali dei beni, ai sensi dell’articolo 1, commi da 78 a 80, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
    Ai fini dell’applicazione dei coefficienti di cui al comma 1, i soggetti che, nel  periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 30 settembre 2023, hanno  svolto attività economiche:

    • a) per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui  all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e hanno dichiarato ricavi di  importo non superiore a euro 5.164.569, anche qualora si sia verificata, per il  medesimo periodo d’imposta, una delle cause di esclusione dall’applicazione  degli stessi, utilizzano i coefficienti di cui all’allegato n. 1;
    • b) e hanno dichiarato ricavi di importo superiore a euro 5.164.569, utilizzano i coefficienti di cui all’allegato n. 2;  La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente
    • c) per le quali non sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di  cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e hanno dichiarato ricavi di  importo non superiore a euro 5.164.569, utilizzano i coefficienti di cui  all’allegato n. 3.

    Adeguamento rimanenze 2024: i codici tributo

    La legge 30 dicembre 2023, n. 213 dispone che gli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere, relativamente al periodo di imposta in corso al 30 settembre 2023 all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 92 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

    Si prevede, in caso di eliminazione di valori, il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto e di un’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, alle condizioni ivi indicate.

    In caso di iscrizione di valori, il pagamento di un’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, alle condizioni ivi indicate.

    Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in argomento, si istituiscono con la Risoluzione n 30/2024 i seguenti codici tributo:

    • “1732” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – IVA – articolo 1, comma 80, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”; 
    • “1733” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP – articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
    • “1734” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e IRAP – articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
    • “1735” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”; 
    • “1736” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.

    Per ulteriori istruzioni si rimanda alla risoluzione n 30.

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Adeguamento rimanenze di magazzino: pronti i coefficienti di maggiorazione

    Il MEF ha pubblicato il Decreto del 24 giugno con i coefficienti di maggiorazione necessari all'adeguamento delle rimanenze di magazzino 2024.

    Lo stesso decreto è stato pubblicato poi in GU n 145 del 25 giugno ed entra in vigora da oggi 26 giugno.

    Ricordiamo che scade il 30 giugno il termine per il pagamento della imposta sostitutiva prevista per tale riallineamento delle rimanenze previsto dalla Legge di Bilancio 2024. (Per tutte le regole sulla misura leggi anche Adeguamento rimanenze magazzino: pronti codici tributo)

    Vediamo ora il dettaglio dei coefficienti appena pubblicati.

    Adeguamento rimanenza di magazzino: il MEF pubblica i coefficienti

    Con il decreto Mef sono approvati i coefficienti di maggiorazione indicati negli allegati da 1 a 3, determinati sulla base della nota tecnica e metodologica contenuta nell’allegato 4, da utilizzare per determinare l’imposta sul valore aggiunto e l’imposta  sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito  delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive dovute, in caso di  eliminazione di valori relativi alle esistenze iniziali dei beni, ai sensi dell’articolo 1, commi da 78 a 80, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
    Ai fini dell’applicazione dei coefficienti di cui al comma 1, i soggetti che, nel  periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 30 settembre 2023, hanno  svolto attività economiche:

    • a) per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui  all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e hanno dichiarato ricavi di  importo non superiore a euro 5.164.569, anche qualora si sia verificata, per il  medesimo periodo d’imposta, una delle cause di esclusione dall’applicazione  degli stessi, utilizzano i coefficienti di cui all’allegato n. 1;
    • b) e hanno dichiarato ricavi di importo superiore a euro 5.164.569, utilizzano i coefficienti di cui all’allegato n. 2;  
    • c) per le quali non sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di  cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e hanno dichiarato ricavi di  importo non superiore a euro 5.164.569, utilizzano i coefficienti di cui  all’allegato n. 3.

    Allegati: