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Esenzione IMU immobili per scopi non commerciali: a chi spetta
Il 17 giugno scade il termine per pagare l'acconto IMU 2024 (il giorno 16 termine ordinario cade quest'anno di domenica).
Tra le novità, da sottolineare la norma interpretativa prevista dalla Legge di Bilancio 2024 che chiarisce il perimetro della esenzione IMU per gli immobili utilizzati per scopi non commerciali.
Prima di dettagliare ricordiamo che è stato pubblicato il nuovo Modello IMU/IMPI 2024 con le relative istruzioni.
Esenzione IMU immobili per scopi non commerciali: a chi spetta
La norma contiene una interpretazione all’articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che sono esenti dall’imposta municipale propria (IMU), per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti e utilizzati da:
- enti pubblici e privati diversi dalle società,
- trust (che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale)
- nonché organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato,
purché destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto.
Con la disposizione in arrivo, si interpreta la previsione nel senso che:
- gli immobili si intendono “posseduti” anche nel caso in cui siano concessi in comodato a un ente pubblico o privato diverso dalle società, a un trust (che non abbia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale) nonché a un organismo di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile – con modalità non commerciali – esclusivamente attività:
- assistenziali,
- previdenziali,
- sanitarie,
- di ricerca scientifica,
- didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive,
- di religione o di culto e che sia funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente;
- gli immobili si intendono “utilizzati” quando strumentali alle destinazioni indicate nel punto 1), anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.
Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’esenzione dall’IMU prevista dal Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 7 non spetta nel caso di utilizzazione indiretta del bene da parte dell’ente possessore, ancorché assistita da finalità di pubblico interesse.
Ciò in quanto essa è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo (svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate), e di un requisito soggettivo (diretto svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali).
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Bonus chef: via alla cessione sulla Piattaforma ADE
Le Entrate con il Provvedimento n 252373/2024 dispongono modalità e termini di cessione del Bonus chef.
In particolare, i soggetti beneficiari del credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza la facoltà di ulteriore cessione.
La comunicazione della cessione del credito d’imposta a cura del cedente, avviene esclusivamente tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”.
Il cessionario deve comunicare l’accettazione della cessione del credito ceduto con le stesse modalità previste
Dopo l’accettazione il cessionario utilizza il credito d’imposta esclusivamente in compensazione alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell’importo ceduto.
Il bonus chef è un credito d’imposta fino al 40% per l'acquisto di beni strumentali durevoli o per i corsi di aggiornamento professionale legati alla propria attività di ristorazione, effettuati tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.
Le modalità e i termini per la fruizione del bonus sono state definite con il Decreto MIMIT del 29 novembre pubblicato in GU n 286/2023 (decreto interministeriale 1° luglio 2022).
Bonus chef: il codice tributo per usarlo in F24
Con Risoluzione n 71 /2023 le Entrate hanno istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per sostenere il settore della ristorazione, di cui all’articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, noto come bonus chef introdotto a seguito delle misure per il covid 19.
In particolare, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione da parte dei beneficiari originari e degli eventuali cessionari, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:
- “7053” – denominato “Credito d’imposta per sostenere il settore della ristorazione – articolo 1, comma 117, della legge 30/12/2020, n. 178”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 10, comma 3 del decreto interministeriale del 1° luglio 2022, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato nell’elenco 3 dei beneficiari trasmesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ovvero l’importo disponibile per ciascun cessionario, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche trasmesse dallo stesso Ministero, pena lo scarto del modello F24.
Bonus cuochi professionisti: riepilogo delle regole
I soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presentano al Ministero un’apposita istanza, sulla base del modello riportato nell’allegato n. 1 al decreto, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del medesimo Ministero. Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola istanza.
Le istanze potevano essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 27 febbraio 2023 e fino alle ore 15:00 del 3 aprile 2023.
L’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse.
Ai fini dell’attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l’ultimo giorno.
Nell'istanza i soggetti richiedenti dichiarano il possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione dell'agevolazione e riportano l'elenco delle spese sostenute, allegando la documentazione giustificativa delle predette spese e del relativo pagamento, nonché di quella comprovante il requisito di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), ossia essere alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro subordinato, di alberghi e ristoranti, ovvero titolari di partiva IVA per attività di cuoco professionista svolta presso i medesimi soggetti, almeno a partire dalla data del 1° gennaio 2021.
Bonus cuochi professionisti: chi sono i beneficiari
L’agevolazione spetta ai cuochi professionisti impiegati presso alberghi e ristoranti
- sia come lavoratori dipendenti
- sia come lavoratori autonomi con partita IVA (anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0, ovvero corrispondente all’attività di cuochi in alberghi e ristoranti).
Bonus cuochi professionisti: quali sono le spese ammissibili
Relativamente alle spese ammissibili al credito d'imposta, si precisa che il credito spetta per le spese sostenute:
- per l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per:
- la conservazione,
- la lavorazione,
- la trasformazione
- e la cottura dei prodotti alimentari,
- per l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione,
- per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale,
L'agevolazione è concessa sotto forma di credito di imposta, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 3, ai sensi del regolamento de minimis e nella misura massima del 40% del costo delle spese ammissibili di cui all'art. 7, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022. L'agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può eccedere l'importo di euro 6.000,00.
Bonus cuochi professionisti: come si utilizza
Il bonus chef:
- è utilizzabile in compensazione mediante F24 (istituito con Risoluzione n 71 del 19.12.2023 il codice tributo)
- è escluso da IRPEF e IRAP
- non concorre alla determinazione del rapporto di deducibilità.
Il credito in questione può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Bonus cuochi professionisti: la normativa
Pubblicato in GU n 216 del 15 settembre 2022 il Decreto MISE del 1 luglio 2022 con modalità e criteri di attuazione dell'intervento relativo al credito d'imposta a favore di soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista.
Ricordiamo che il Decreto Milleproroghe, tra le altre, ha previsto la proroga della agevolazione Bonus Chef al 31 dicembre 2022 con l'art. 18-quater Proroga del credito d’imposta per i cuochi professionisti.
Inoltre, con l’emendamento di proroga si sposta l’agevolazione dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato (Temporary Framework) al regime “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.
Ricordiamo che è stata la Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi da 117 a 123, legge n. 178/2020) ad introdurre l'agevolazione per i cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti sia come lavoratori dipendenti, sia come lavoratori autonomi.
In particolare si stabilisce un credito di imposta per:
- l'acquisto di beni strumentali durevoli
- la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale,
strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, nella misura del 40% del costo delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 (poi prorogata alle spese sostenute dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022).
Allegati: -
Milleproroghe 2024 convertito in legge: il testo coordinato con le novità
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28.02.2024 la legge del 23 febbraio 2024 n. 18 di conversione del Decreto Milleproroghe (decreto legge del 30 dicembre 2023 n. 215) recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
Scarica il testo del DL del 30.12.2023 n. 215 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, le modifiche sono stampate con caratteri corsivi, ripubblicato e corredato delle relative note.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal 29 febbraio (giorno successivo a quello della sua pubblicazione). Nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2024, si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.
Il testo prevede la proroga di scadenze che riguardano diversi ambiti, tra questi in breve sintesi, segnaliamo i seguenti.
Economia e finanza
- anche per il 2024 divieto di fatturazione elettronica per i soggetti IVA che effettuano prestazioni o cessioni sanitarie (operatori sanitari) nei confronti di consumatori finali persone fisiche (non soggetti IVA),
- prorogati di un anno i termini per la notifica degli atti di recupero in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024,
- anche per il 2024 previste le estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del Superenalotto,
- fino al 31 dicembre 2024, si consente a determinate società cooperative che concedono finanziamenti ai propri soci, di continuare a svolgere la propria attività senza il rispetto dei prescritti obblighi di iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari, qualora sussistano determinate condizioni,
- a seguito dell’attacco subito dai sistemi informatici della Regione Molise, non si tiene conto del periodo compreso tra il 7 dicembre 2023 e il 30 gennaio 2024, ai fini del computo dei diversi termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti o successivi, gestiti tramite le afferenti strutture informatiche,
- prorogato al 31 dicembre 2024 il termine relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali,
- proroga al 1° gennaio 2025 l’entrata in vigore delle disposizioni di modifica del regime IVA in cui ricadono anche gli enti del Terzo settore (previste dall’art. 5, commi da 5-quater a 15-sexies, del D.L. n. 146 del 2021). Tali disposizioni intervengono sulla disciplina dell'IVA con una serie di modifiche volte a ricomprendere tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, o considerate in ogni caso aventi natura commerciale, una serie di operazioni attualmente escluse, ovvero a rendere tali operazioni esenti ai fini dell'imposizione IVA. Inoltre, in attesa della piena operatività delle disposizioni del Codice del terzo settore, si prevede di applicare il regime IVA speciale c.d. forfetario alle operazioni delle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000,
- estesa la possibilità di usufruire del ravvedimento speciale alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 (comma 12-undecies, inserito dalla Camera).
- esteso il termine per avvalersi dell’agevolazione prevista per l'acquisto della casa da parte di soggetti con età inferiore a 36 anni e con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40.000, tale misura si applica anche nel caso che il contratto preliminare registrato di acquisto sia stato sottoscritto entro il 31 dicembre 2023, purché la stipula del contratto definitivo avvenga entro il 31 dicembre 2024,
- slitta al 15 marzo 2024 il termine di pagamento della prima (o unica) e della seconda e terza rata della rottamazione-quater. Analoga proroga anche per le popolazioni dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023, con riferimento alla prima e seconda rata.
Salute
Proroga al 31 dicembre 2024 del termine relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali anche se privi della specializzazione, nonché del termine relativo alla proroga degli incarichi semestrali di lavoro autonomo per dirigenti medici e personale del ruolo sanitario, collocati in quiescenza, anche non iscritti al competente albo professionale.
Cultura
Proroga al 31 dicembre 2024 del regime di semplificazione (SCIA) per la realizzazione di spettacoli dal vivo, in particolare per spettacoli con un numero massimo non più di 1.000 ma di 2.000 partecipanti.
Infrastrutture e trasporti
Proroga al 31 dicembre 2024 del termine di decorrenza del divieto di circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2. In particolare, proroga al:
- 31 gennaio 2024 il termine, originariamente fissato al 1° gennaio 2024, per le categorie di veicoli Euro 2;
- 15 gennaio 2024 il termine, originariamente fissato al 15 novembre 2023, per le categorie di veicoli Euro 2 da poter esonerare nelle Province autonome di Trento e Bolzano;
- 31 gennaio 2024 il termine ultimo spettante al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’adozione del decreto di esonero delle categorie di veicoli Euro 2 che sono da considerarsi necessari per soddisfare i requisiti di funzionamento del trasporto pubblico locale.
Agricoltura, sovranità alimentare e foreste
- anche per il 2024 prorogate le misure per contenere la diffusione del batterio Xylella fastidiosa;
- proroga al 31 dicembre 2024 del termine per la revisione delle macchine agricole immatricolate dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996 e al 31 dicembre 2025, del termine per la revisione di quelle immatricolate dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019.
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IVA ridotta pellet: spetta fino al 29 febbraio
Sta per scadere l'agevolazone prorogata dalla Legge di bilancio 2024 relativa all'IVA ridotta sui pellet.
Tra le conferme dell'anno scorso, ma ridotta a soli i primi due mesi del 2024 vi è questa misura agevolativa, vediamo i dettagli.
IVA acquisto pellet: ridotta per gennaio e febbraio 2024
L’articolo 11, comma 2-bis, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, assoggetta ad aliquota IVA ridotta al 10%, in luogo dell’aliquota ordinaria al 22%, la cessione dei pellet anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024.
Più in dettaglio, l’articolo in questione stabilisce che le disposizioni dell’articolo 1, comma 73, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) si applichino anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024.
Si ricorda che l’articolo 1, comma 73, della legge n. 197 del 2022, stabilisce che in deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 1, comma 711, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per l’anno 2023 i pellet di cui al medesimo numero 98) sono soggetti all’aliquota d’imposta sul valore aggiunto (IVA) del 10 per cento.
IVA al 10% acquisto pellet: per quali prodotti
A tale proposito si ricorda che il sopra citato comma 711, modificando il n. 98) della Tabella A, Parte III, stabilisce che sono soggetti all'aliquota del 10 per cento:
- la legna da ardere in tondelli,
- i ceppi, le ramaglie o fascine;
- i cascami di legno, compresa la segatura, escludendo espressamente da tale prescrizione le cessioni di pellet, che pertanto rientrava nell’ambito delle operazioni sottoposte ad aliquota ordinaria pari al 22 per cento.
Concludendo quindi, per soli due mesi le cessioni dei pellet scontano l'iva al 10%, dal 1 marzo 2024 si torna all'IVA ordinaria al 22%.
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Imposta sostitutiva mance: codici tributo per percettore e sostituto
Con la Risoluzione n 11 del 6 febbraio le Entrate istituiscono il codice tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa alle mance del settore turistico e della ristorazione, lato percettore.
Nel dettaglio, ricordiamo che l’articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che:
- nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,
- le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori,
- costituiscono redditi di lavoro dipendente,
- e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%.
Imposta sostitutiva mance: codici tributo per il percettore
L’imposta sulle mance dovuta da bar e strutture ricettive, quando non è trattenuta dal sostituto d’imposta può essere applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
A tal fine la Risoluzione n 11/2024 istituisce il seguente codice tributo: “1838” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, applicata in sede di dichiarazione – Art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Viene specificato che, in sede di compilazione del modello F24, tale codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, ovvero nella colonna “importi a credito compensati” con indicazione, quale “Anno di riferimento” rispettivamente dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento ovvero dell’anno d’imposta cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
Imposta sostitutiva mance: codici tributo per i sostituti
Invece, ricordiamo che, con Risoluzione n 16 del 17 marzo l'Agenzia ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali relativa alle mance del settore ristorazione.
Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “1067” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “1605” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sicilia e versata fuori regione – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “1917” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sardegna e versata fuori regione – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “1918” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Valle d’Aosta e versata fuori regione – art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “1306” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento- art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Ti consigliamo anche: Detassazione delle mance 2023: chiarimenti sull'imposta sostitutiva al 5% con i dettagli delle interpretazioni applicative delle Entrate.
Allegati: -
NASPI e DisCOLL : quali sono i requisiti e la durata
La legge di bilancio 2022 – legge 234 2021- ha apportato numerose modifiche agli ammortizzatori sociali
Vediamo di seguito le novità previste in tema di indennità di disoccupazione ovvero :
- NASPI l'indennità di sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti
- DIS COLL l'indennità di sostegno al reddito per gli autonomi iscritti (SOLO) alla Gestione separata INPS
Sull'argomento l'istituto previdenziale ha già emanato le istruzioni operative con le circolari n. 2 (su NASPI) e n. 3 ( su DisColl), del 5 gennaio 2021.
Novità NASPI 2022
L'accesso alla Naspi viene reso piu facile. Infatti si prevede per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2022 che:
- non venga piu richiesto il requisito di 30 giornate di lavoro effettivo e
- la riduzione del trattamento (3% al mese) scatterà dal sesto mese invece che dal terzo .
Inoltre per i lavoratori che abbiano compiuto 55 anni alla data della presentazione della NASPI, la riduzione dell'importo scatta dall'ottavo mese di fruizione (211 giorno per la precisione).
Ulteriore novità: la Naspi è riconosciuta anche ai lavoratori a tempo indeterminato delle cooperative e dei consorzi della filiera agricola e zootecnica,compresi gli apprendisti
Questi lavoratori quindi non sono più destinatari dall’anno di competenza 2022 delle disposizioni in materia di indennità di disoccupazione agricola. Sul punto la circolare fornisce specifici esempi di applicazione riguardo al calcolo dei periodi.
Ricordiamo gli altri requisiti per la NASPI che restano immutati:
a) stato di disoccupazione;
b) avere nei quattro anni precedenti l'inizio della disoccupazione, almeno 13 settimane di contributi.
La contribuzione richiesta
La misura dell’aliquota contributiva richiesta ai datori di lavoro relativa alla Naspi è pari all’1,61% dell’imponibile contributivo (1,31% in applicazione dell’articolo 2, comma 25, della legge n. 92 del 2012 e 0,30% a titolo di contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, introdotto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845).
Anche per i lavoratori agricoli trova applicazione l’obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento, da cui sono esenti invece i lavoratori con contratto di apprendistato. Per l'assolvimento dell'obbligo di versamento va utilizzato il codice causale già in uso " M400".
Novità Dis-Coll in legge di bilancio 2022
La legge di bilancio modifica anche l'indennità di disoccupazione riservata ai collaboratori iscritti alla gestione separata dell'INPS cd. Dis Coll.
In precedenza era prevista la riduzione dell'importo della Dis-Coll del 3% ogni mese, dal quarto mese di fruizione e la durata della stessa era pari alla metà della durata del contratto di collaborazione calcolato dal 1° gennaio dell'anno civile antecedente la cessazione del rapportoentro un massimo di sei mesi.
Dal 2022 per la Dis Coll , le riduzioni dell'importo scattano a partire dal sesto mese di fruizione.
Inoltre l'indennità sarà corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno precedente la cessazione del lavoro e fino alla cessazione del rapporto , senza considerare eventuali periodi contributivi già considerati per precedenti erogazioni, con una durata massima di 12 mesi.
Ai titolari di Dis-Coll viene riconosciuta dal 2022 la copertura figurativa utile ai fini pensionistici per l'intero periodo, entro la misura di 1,4 volte il massimo mensile della prestazione.
La circolare INPS n. 3 2022 specifica che ad esempio, assumendo che l’importo massimo mensile dell’indennità DIS-COLL per l’anno 2022 sia pari a 1.335,40 euro, la predetta contribuzione figurativa per l’anno 2022 è riconosciuta solo entro il limite di retribuzione di 1.869,56 euro (1.335,40 euro per 1,4 = 1.869,56 euro).
L'istituto preannuncia ulteriori istruzioni sulle procedure di versamento della nuova contribuzione per assegnisti e dottorandi in prossimi messaggi.
Domande NASPI e DISCOLL
Le domande di Naspi e DIS COLL vanno inviate all'INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell’INPS.
Le credenziali di accesso sono attualmente le seguenti:
- • SPID di livello 2 o superiore;
- • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- • Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, la prestazione DIS-COLL può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
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Ritenuta bonifici bonus edilizi e agenti e mediatori: novità 2024
La legge di bilancio 2024 porta novità per le ritenute sui bonifici e la ritenuta sulle provvigioni.
Nel dettaglio:
- a decorrere dal 1° marzo 2024, si eleva la ritenuta d’acconto d’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta,
- e si estende, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d’imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione.
Ritenuta bonifici parlanti bonus edilizi: passa dall'8 all'11%
La disposizione, al comma 88, modifica l’articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, portando dall’8% all’11% l’aliquota della ritenuta d’acconto sull’imposta sui redditi dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, a decorrere dal 1° marzo 2024.
Ritenuta soggetti che corrispondo provvigioni
Inoltre, con il comma 89 si estende l’applicazione delle disposizioni sulle ritenute a carico dei soggetti che corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, e ai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
In proposito ricordiamo che ai sensi dell’articolo 25-bis i soggetti di tenuti ad effettuare la ritenuta sui redditi da lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 23 del DPR n. 600 del 1973 (ad eccezione delle imprese agricole) che corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.
L’aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi per il primo scaglione di reddito.
La ritenuta è commisurata al cinquanta per cento dell'ammontare delle provvigioni sopra indicate.
Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al venti per cento dell'ammontare delle stesse provvigioni.
La ritenuta è scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale, o, alternativamente, dall’imposta relativa al periodo di imposta nel quale è stata operata.