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730/2025 detrazione auto disabili con permuta dell’usato
E' nel vivo la campagna dei dichiarativi 2025:
Vediamo come comportasi per la detrazione delle spese per un veicolo di disabile dove, c'è stata rivendita del veicolo usato e aquisto di veicolo nuovo.
A tal proposito le Entrate in data 7 febbraio scorso con la Risoluzione n 11 del 7 febbraio hanno in sintesi chiarito che nel prezzo del veicolo nuovo si può sommare il valore del veicolo usato consegnato in permuta al concessionario.
Detrazione spese acquisto veicolo disabile nel caso della permuta: il caso
L'Istante dichiarava di aver acquistato nel 2023 un'autovettura per il trasporto del figlio disabile a carico, e dichiarava anche che, ha venduto al concessionario un veicolo usato il cui ''valore'', evidenziato nel «contratto di ordine di acquisto dell'auto», è stato utilizzato a scomputo dell'importo dovuto per l'acquisto del nuovo veicolo pagato con bonifico bancario.
Ciò posto, l'Istante chiede se, ai fini della detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), spettante per le spese sostenute per l'acquisto dei mezzi di locomozione dei soggetti disabili, il beneficio fiscale spetta anche con riferimento al ''valore'' del veicolo «concesso in ''permuta'' al concessionario in occasione dell'acquisto», scomputato dal prezzo di acquisto della nuova autovettura.Vediamo la replica delle entrate.
Detrazione spese acquisto veicolo disabile nel caso della permuta: chiarimenti ADE
Le Entrate replicano ricordando innanzitutto che l'articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR prevede una detrazione dall'imposta lorda (IRPEF), calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, sostenuta per l'acquisto dei mezzi di locomozione dei soggetti disabili di cui al citato articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
La detrazione spetta sul costo di acquisto del veicolo (nuovo o usato) e sulle spese di riparazione imputabili a manutenzione straordinaria; sono, quindi, escluse quelle di ordinaria manutenzione, quali il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante, gli pneumatici e le spese in genere riconducibili alla normale manutenzione del veicolo.
La detrazione pari al 19 per cento è determinata sul predetto limite di spesa con riferimento all'acquisto di un solo veicolo in un periodo di 4 anni (decorrente dalla data di acquisto).Concorrono al raggiungimento del limite di spesa di euro 18.075,99 anche le spese di riparazione del veicolo, purché sostenute entro i 4 anni dall'acquisto del veicolo stesso a detrazione spetta per le spese sostenute per l'acquisto di:
- motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità;
- motoveicoli e autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e di invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da pluriamputazioni;
- autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti e sordi.
A partire dal 2020 anche ai fini della detrazione delle spese per l'acquisto dei mezzi di locomozione dei soggetti disabili, il pagamento deve essere effettuato mediante sistemi di pagamento tracciaibli ossia:
- «versamento bancario o postale
- ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»,
- ossia «carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero […] altri sistemi di pagamento».
Ciò premesso, si esamina ora l'ipotesi in cui, in occasione dell'acquisto del nuovo veicolo, il soggetto acquirente vende al concessionario un veicolo usato concordandone un ''valore'' e che l'importo corrispondente a tale ''valore'' sia utilizzato a scomputo dell'importo dovuto a saldo per l'acquisto del nuovo veicolo.
Le Entrate hanno chiarito che poiché il pagamento per l'acquisto del veicolo nuovo viene effettuato in parte in denaro e in parte mediante la ''vendita'' del veicolo usato, ''compensando'', in tal modo, i reciproci rapporti di debito e credito delle parti contraenti, la spesa deve considerarsi sostenuta per il suo intero ammontare.
Inoltre, l'ade ritiene che il requisitio di tracciabilità sia soddisfatto qualora il beneficiario della detrazione sia in possesso di idonea documentazione dalla quale risulti il soggetto acquirente (che sostiene la spesa), il prezzo di acquisto del veicolo nuovo nonché il ''valore'' dell'autovettura usata venduta al concessionario utilizzato a scomputo dell'importo dovuto a saldo (come, ad esempio, il contratto di acquisto del nuovo veicolo, l'atto di vendita del veicolo usato e/o la fattura di acquisto che riporti anche il ''valore'' compensato).
Qualora sia in possesso della predetta documentazione, l'acquirente potrà fruire della detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR calcolata sull'intero prezzo di acquisto del nuovo veicolo considerando, non solo l'importo versato mediante sistemi di pagamento tracciabili previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ma anche l'ammontare corrispondente al ''valore'' di cessione del veicolo usato.
Allegati: -
Azionariato dipendenti: quando si applica l’esenzione fiscale
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a Interpello n. 147/2025, è intervenuta per chiarire l’ambito di applicazione del regime fiscale agevolato previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera g) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), che consente l’esenzione da imposizione per il valore delle azioni assegnate ai dipendenti, fino al limite annuo di 2.065,83 euro, se offerte alla generalità dei lavoratori e vincolate per almeno tre anni.
La questione nasce da un interpello presentato da una società multinazionale, intenzionata a implementare un piano di azionariato diffuso per rafforzare il legame con i propri dipendenti e incentivare la partecipazione al capitale sociale. Di seguito i dettagli e i chiarimenti dell'amministrazione finanziaria.
I dettagli del piano e la richiesta di chiarimento
La società proponente ha illustrato un piano aperto a tutte le categorie di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, senza distinzione di ruolo o anzianità.
Il piano prevede la possibilità per i lavoratori di acquistare azioni (purchased share) e riceverne gratuitamente (matching e bonus share) in proporzione all'investimento effettuato, con un vincolo triennale di indisponibilità.
Tuttavia, sono stati esclusi
- i lavoratori a termine e
- i dirigenti con funzioni strategiche.
Per questi ultimi, infatti, la remunerazione è regolata dalla disciplina prevista dall’articolo 123-ter del Testo Unico della Finanza (D.lgs. 58/1998, TUF) e dal Regolamento Emittenti (Consob delibera n. 11971/1999), che impone approvazioni specifiche da parte del consiglio di amministrazione e dell’assemblea dei soci.
Secondo la società, tale esclusione non compromette il rispetto della condizione della “generalità dei dipendenti”, poiché non ha natura discriminatoria, ma è imposta da esigenze regolamentari e organizzative. Pertanto, riteneva legittima l’applicazione del beneficio fiscale previsto dal TUIR.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ha confermato l'interpretazione dell'azienda, ritenendo che nel caso descritto sussistano i presupposti per l’applicazione dell’articolo 51, comma 2, lettera g) del TUIR. In particolare, ha riconosciuto che:
- la condizione della generalità è soddisfatta se l’offerta delle azioni riguarda tutti i dipendenti a tempo indeterminato, anche se alcune categorie vengono escluse per motivi oggettivi e non discriminatori;
- l’esclusione dei direttori generali e dei dirigenti strategici è giustificata dal rispetto delle politiche retributive adottate, le quali già prevedono forme specifiche di incentivazione (Long Term Incentive Plan);
- non si ravvisano elementi elusivi o selettivi che possano compromettere la ratio della norma, volta a evitare vantaggi fiscali mirati ad personam.
Di conseguenza, il valore delle azioni gratuite assegnate in base al piano – fino al tetto di 2.065,83 euro annui e in presenza di vincolo triennale di indisponibilità – non concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente, con esonero dalla ritenuta alla fonte ex art. 23 del DPR 600/1973.
La risposta conferma dunque l’orientamento interpretativo favorevole nei confronti dei piani di azionariato diffuso, a condizione che l’offerta sia effettivamente rivolta alla platea dei dipendenti in modo non discriminatorio e che venga rispettato l’impianto normativo e regolamentare. La scelta di escludere dirigenti soggetti a regole speciali può ritenersi compatibile con il beneficio fiscale per i dipendenti, se fondata su motivazioni strutturali e documentabili.
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Detrazioni Irpef 2025: primi chiarimenti delle Entrate
L'agenzia delle Entrate in data 29 maggio ha pubblicato la Circolare n 6 a commento delle novità introdtte dalla Legge di Bilancio 2025 sulle detrazioni irpef.
In proposito leggi anche Detrazioni Irpef: cosa cambia dal 2025.
In dettaglio, come annunciato anche dal relativo comunicato stampa, la circolare n 6/2025 contiene chiarimenti sul nuovo articolo 16-ter del Testo unico delle imposte sui redditi, secondo il quale per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75mila euro l’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione si riduce progressivamente, con un sistema di maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità.
Vediamo i dettagli e una tabella di riepilogo come esplicitata dalle Entrate.
Detrazioni Irpef 2025: primi chiarimenti delle Entrate
Con la Circolare n 6/E del 29 maggio a commento delle novità in vigore dal 2025 chiarisce che:
- superato il tetto di spese detraibili fissato dalla legge di Bilancio 2025, il contribuente potrà scegliere quali, tra le varie spese sostenute, conteggiare ai fini della detrazione irpef;
- per il calcolo delle soglie reddituali ai fini della detrazione si conteggiano anche i redditi dei vari regimi sostitutivi quali cedolare secca, mance, forfettari,
- chi ha aderito al concordato preventivo biennale o CPB ai fini della detrazione utilizzerà il reddito effettivo,
- il numero dei figli a carico nell’anno in cui la spesa è portata in detrazione è il riferimento per i contenggi;
inoltre, gli altri temi affrontati dalla circolare riguardano l’innalzamento, dal 2025, del tetto delle spese scolastiche da 800 a 1000 euro e della detrazione forfettaria per le spese dei cani guida da euro 1000 a 1100 copn il nuovo articolo 16-ter del TUIR.
Scendiamo più nel dettaglio.
Detrazioni Irpef: spese da eliminare in caso di supermaneto del tetto max
Le Entrate evidenziano che per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro la fruizione delle detrazioni dipende da un meccanismo di calcolo fondato su due parametri:
- reddito complessivo del contribuente,
- numero di figli fiscalmente a carico.
Si prevede cioè una riduzione progressiva, all’aumentare del reddito, dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione, accompagnata da una maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità accertata.
Le soglie di reddito sono due:
- a 75.000 euro scatta il tetto di 14.000 euro,
- e oltre 100.000 il plafond scende a 8.000 euro.
L'intero massimale è riservato solo a chi ha tre figli a carico o più, o almeno un figlio disabile.
I contribuenti senza figli a carico subiscono una riduzione del 50% del tetto, la somma totale detraibile sale al 70% del tetto con un figlio a carico, sale all’85% con due figli a carico.
La circolare precisa che il reddito è calcolato al netto di quello dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.
Ai fini del calcolo del massimale, inoltre, sono escluse le spese sanitarie, le somme investite nelle start-up e nelle piccole e medie imprese innovative, gli oneri sostenuti, per contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024, per mutui, per premi di assicurazione sulla vita o infortuni e per il rischio di eventi calamitosi, le rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR o di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024, e gli oneri che danno diritto a detrazioni forfetarie.
Un chiarimento molto atteso riguarda il fatto che spetterà al contribuente, qualora il totale delle spese sostenute superi il massimale applicabile, scegliere quali eliminare dal calcolo
Il chiarimento è determinante visto che le spese rientranti nel plafond, a parità di esborso, possono generare detrazioni differenti.
Si rimanda alla lettura della Circolare n 6/2025 per tutti gli altri dettagli.
Tabella ADE 29 maggio 2025 Circolare n 6/E
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730/2025: tutte le detrazioni per le spese per cane guida
Per provvedere alla dichiaraizone dei redditi dei pensionati e dipendenti Modello 730/2025 anno di imposta 2024 le Entrate hanno pubblicato tutte le regole: scarica qui modello e istruzioni.
Vediamo dove indicare le spese sostenute nel 2024 per i cani guida ai fini della detraibilità delle spese tanto di acquisto dell'animale quanto di mantenimento dello stesso.
730/2025: detrazione spese acquisto cane guida
Nle Modello 730/2025 il Quadro E al Rigo E5 ospita le spese per l’acquisto di cani guida.
Il rigo E5 va compilato come segue:La detrazione spetta per l’intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all’acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale.
La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell’apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l’intero importo della spesa sostenuta.
L’importo da indicare nel rigo E5 deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 5.730/2025: spese per il mantenimento del cane guida
Sempre nel Quadro E ma al Rigo E81 vanno indicate le spese di mantenimento ai fini della detrazione.
Tale casella va barrata per usufruire della detrazione forfetaria di 1.000 euro.
La detrazione spetta esclusivamente al cieco (e non anche alle persone di cui questi risulti fiscalmente a carico) a prescindere
dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.Attenzione al fatto che dall’anno d’imposta 2020 la fruizione di questa detrazione varia in base all’importo del reddito complessivo. In particolare essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.
Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.
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Spese sportive ragazzi: regole di detrazione 2025
Nei modelli 730 o Redditi PF 2025 riferite all'anno di imposta 2024 è possibile portare in detrazione al 19% le spese sostenute per la pratica sportiva svolta dai ragazzi, di età compresa tra i 5 e i 18 anni, presso associazioni sportive e impianti sportivi.
L'importo massimo detraibile è pari a 210 euro per ciascun ragazzo, da ripartire tra i genitori.
La detrazione d’imposta per tali spese varia in base all’importo del reddito complessivo.
In particolare, essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro.
In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.
Ecco un breve riepilogo delle regole di detrazione, in vista della scadenza della compilazione della dichiarazione dei redditi e del calcolo delle imposte.
Spese sportive 2025: le strutture che consentono la detrazione
In base alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate le strutture sportive che danno diritto alla detrazione sono:
- associazioni sportive,
- palestre,
- piscine
- altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
In particolare, le modalità attuative dell’agevolazione in esame sono state fissate dal citato d.m. 28 marzo 2007 che ha definito:
- per associazioni sportive si intendono le società ed associazioni di cui all’art. 90 commi 17 e seguenti, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che riportino espressamente nella propria denominazione la dicitura delle finalità sportive e della natura dilettantistica.
- per palestre, piscine, altre attrezzature ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica si intendono gli impianti, comunque, organizzati
- destinati all’esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non, compresi gli impianti polisportivi;
- gestiti da soggetti giuridici diversi dalle associazioni/società sportive dilettantistiche, sia pubblici che privati anche in forma di impresa (individuale o societaria).
Attenzione va quindi prestata al fatto che la detrazione, pertanto, non spetta per le spese sostenute, ad esempio, per l’attività sportiva praticata presso:
- le associazioni che non rientrano nella definizione di “sportiva dilettantistica”, quali quelle che non hanno ottenuto il riconoscimento del Coni o delle rispettive Federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva;
- le società di capitali di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91 (sport professionistico);
- le associazioni non sportive (ad esempio, associazioni culturali) che organizzano corsi di attività motoria non in palestra.
Detrazione spese sportive 2025: età dei ragazzi
In generale la detrazione spetta per le spese sostenute durante tutto il periodo d'imposta in cui il ragazzo ha tra i 5 e i 18 anni.
Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate il requisito dell'età ricorre anche se sussiste per una sola parte del periodo d’imposta.
Si ritiene, pertanto, che la detrazione spetti anche per tutto il periodo d'imposta in cui il ragazzo compie i 18 o i 5 anni, indipendentemente dal fatto che le spese sportive siano state sostenute prima o dopo il compimento.
Spese sportive: limite di detrazione 2025
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa di 210 Euro per:
- il contribuente, se in possesso dei requisiti (minore emancipato o minore che percepisce redditi non soggetti all'usufrutto legale dei genitori);
- ogni soggetto fiscalmente a carico. Il limite di 210 Euro è il limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori, per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli.
Nell'importo devono essere comprese anche le spese indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352), con il codice 16.
Spese sportive: documenti da conservare ai fini della detrazione
Per beneficiare della detrazione occorre dimostrare il sostenimento della spesa tramite un bollettino bancario o postale, o con fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dalle associazioni o impianti sportivi.
In questi documenti devono essere indicati i seguenti elementi:
- ditta, denominazione o ragione sociale, sede legale (o se persona fisica: nome, cognome, residenza, codice fiscale);
- causale del pagamento;
- attività sportiva esercitata;
- importo corrisposto per la prestazione resa;
- dati anagrafici del ragazzo che pratica l'attività sportiva, e codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.
Spese sportive: indicazione nel 730 o Redditi PF 2025
La spesa sostenuta, nel limite di 210 Euro per ragazzo, va indicata:
- nei righi E8-E10 del modello 730;
- nei righi RP8-RP13 del modello Redditi cod. 16
Se il soggetto ha sostenute spese per più di un ragazzo, compilerà più righi, indicando in ognuno di essi il codice 16, e riportando separatamente la spesa sostenuta per ciascun ragazzo.
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Associazione professionisti: deducibile il rimborso chilometrico agli associati
Con l'ordinanza n. 4226 del 18 febbraio 2025 la Cassazione ha statuito che il rimborso chilometrico, versato da un’associazione professionale ai singoli professionisti della stessa è interamente deducibile e non sconta i limiti previsti dall’articolo 164 del Tuir.
Vediamo il caso di specie.
Associazione professionisti: deducibile il rimborso chilometrico agli associati
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato l’integrale deduzione dei rimborsi chilometrici corrisposti da un’associazione professionale ai propri associati.
Si era in presenza di note spese comprovanti lo svolgimento di specifici incarichi professionali, ma ad avviso dell’ADE, i rimborsi chilometrici erano da considerarsi parzialmente deducibili, nel limite del 40 per cento, ora ridotto al 20 per cento, secondo quanto previsto dall’articolo 164 del Tuir.
L’associazione professionale, risultata soccombente nei primi due gradi di giudizio, ritenendo applicabile l’articolo 164 del Tuir solo con riferimento alle spese relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell’associazione e non anche per i veicoli appartenenti a soggetti terzi, aveva presentato ricorso in Cassazione.
Nella giurisprudenza tanto i giudici di merito quanto quelli di legittimità, hanno ritenuto che, in caso di rimborsi chilometrici corrisposti agli associati professionali, la norma fiscale di riferimento fosse rappresentata dall’articolo 164 del Tuir.
Con l’Ordinanza n. 4226/2025 in questione, la Cassazione traccia una linea stabilendo che tutte le componenti negative richiamate dall’articolo 164 del Tuir sono riconducibili all’utilizzo di veicoli propri, intestati all’impresa o all’esercente l’arte o la professione.
La Corte ritiene che l'articolo 164 Tuir non costituisca l’unica forma di deduzione delle spese di trasporto, richiamando anche la previsione contenuta nell'articolo 95 comma 3 del TUIR, legata ai casi in cui il dipendente o il titolare di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa venga autorizzato all’utilizzo del veicolo di sua proprietà.
In tali casi nel rispetto dei parametri di potenza del veicolo indicati dalla norma, il rimborso chilometrico erogato dal datore di lavoro è interamente deducibile.
Dunque, secondo la Cassazione, nel caso di associazioni professionali, le spese per rimborsi chilometrici, corrisposti agli associati, sono soggette al criterio di deducibilità generale, previsto dall’articolo 54 del Tuir, e non alle disposizioni dell’articolo 164 dello stesso Tuir.
Viene pertanto esposto il seguente principio di diritto: "ricorrendo il requisito della stretta strumentalità della spesa all’attività professionale propria dell'associazione, il cui onere della prova grava sul contribuente, ove il trasporto sia effettuato con mezzo proprio di un singolo professionista associato, la spesa stessa sarà deducibile integralmente da parte dell'associazione professionale che l'abbia rimborsata, restando la previsione circa la deducibilità limitata al 40 per cento (n.d.r. ora al 20 per cento) delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto utilizzati riconducibile alla diversa ipotesi dei veicoli strumentali all’attività dell’associazione professionale."
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Spese scolastiche 2025 detraibili fino a 1000 euro
L’articolo 1, comma 13, della legge di bilancio 2025 (207 2024) introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, ha disposto l’innalzamento, a regime:
- da 800 a 1.000 euro
- per ogni alunno o studente,
delle spese detraibili per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di secondo grado presso gli istituti paritari.
La novità si applica sulle spese sostenute nel 2025 , detraibili quindi nella dichiarazione 2026.
la detraibilità spese scolastiche fino al 2024
La normativa vigente fino al 2024 prevedeva che le spese di istruzione, dal nido all'università, beneficiano di una detrazione del 19%, ma con massimali variabili:
- Asilo nido: detrazione su un massimo di 632 euro per figlio.
- Scuole infanzia, primo ciclo e superiori: fino a 800 euro per studente.
- Affitto studenti fuori sede: massimo 2.633 euro.
Dal 2015, con la legge della Buona Scuola, le spese scolastiche sono distinte da quelle universitarie. La detrazione si applica solo alle scuole del sistema nazionale di istruzione (statali, paritarie private ed enti locali), escludendo quelle all'estero.
Piu in generale le spese detraibili sono le seguenti:
- Tasse d’iscrizione e frequenza.
- Contributi obbligatori e volontari deliberati dagli istituti scolastici.
- Servizi scolastici integrativi (mensa, pre/post scuola), anche se forniti da comuni o terzi.
- Gite scolastiche, assicurazioni e attività extracurricolari deliberate dalla scuola.
- Trasporto scolastico (dal 2018) e abbonamenti a trasporti pubblici.
- Corsi presso conservatori e istituti musicali pareggiati antecedenti al DPR n. 212/2005.
Le spese per materiale scolastico e libri non sono detraibili (Circolare 3/E del 2016).
Modalità di detrazione e documentazione necessaria
La detrazione per spese scolastiche non è cumulabile con la detrazione per erogazioni liberali (art. 15, comma 1, lett. i-octies, TUIR) per lo stesso alunno.
Decresce per redditi superiori a 120.000 euro e si azzera a 240.000 euro.
I pagamenti tracciabili sono obbligatori (ricevute bancarie, MAV, PagoPA).
Documentazione necessaria:
Vanno conservate ricevute o quietanze di pagamento per:
- Spese scolastiche diverse dalle universitarie.
- Mensa e servizi integrativi.
- Trasporto scolastico.
- La detrazione non richiede la delibera scolastica se il pagamento è effettuato direttamente alla scuola. Se pagato a terzi, l’attestazione della scuola è necessaria.