• Oneri deducibili e Detraibili

    Spese sportive ragazzi: regole di detrazione 2025

    Nei modelli 730 o Redditi PF 2025 riferite all'anno di imposta 2024 è possibile portare in detrazione al 19% le spese sostenute per la pratica sportiva svolta dai ragazzi, di età compresa tra i 5 e i 18 anni, presso associazioni sportive e impianti sportivi. 

    L'importo massimo detraibile è pari a 210 euro per ciascun ragazzo, da ripartire tra i genitori.

    La detrazione d’imposta per tali spese varia in base all’importo del reddito complessivo.

    In particolare, essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. 

    In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.

    Ecco un breve riepilogo delle regole di detrazione, in vista della scadenza della compilazione della dichiarazione dei redditi e del calcolo delle imposte.

    Spese sportive 2025: le strutture che consentono la detrazione

    In base alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate le strutture sportive che danno diritto alla detrazione sono:

    • associazioni sportive,
    • palestre,
    • piscine
    • altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

    In particolare, le modalità attuative dell’agevolazione in esame sono state fissate dal citato d.m. 28 marzo 2007 che ha definito: 

    • per associazioni sportive si intendono le società ed associazioni di cui all’art. 90 commi 17 e seguenti, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che riportino espressamente nella propria denominazione la dicitura delle finalità sportive e della natura dilettantistica. 
    • per palestre, piscine, altre attrezzature ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica si intendono gli impianti, comunque, organizzati
      • destinati all’esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non, compresi gli impianti polisportivi; 
      • gestiti da soggetti giuridici diversi dalle associazioni/società sportive dilettantistiche, sia pubblici che privati anche in forma di impresa (individuale o societaria).

    Attenzione va quindi prestata al fatto che la detrazione, pertanto, non spetta per le spese sostenute, ad esempio, per l’attività sportiva praticata presso: 

    • le associazioni che non rientrano nella definizione di “sportiva dilettantistica”, quali quelle che non hanno ottenuto il riconoscimento del Coni o delle rispettive Federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva; 
    • le società di capitali di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91 (sport professionistico);
    • le associazioni non sportive (ad esempio, associazioni culturali) che organizzano corsi di attività motoria non in palestra. 

    Detrazione spese sportive 2025: età dei ragazzi

    In generale la detrazione spetta per le spese sostenute durante tutto il periodo d'imposta in cui il ragazzo ha tra i 5 e i 18 anni

    Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate il requisito dell'età ricorre anche se sussiste per una sola parte del periodo d’imposta.

    Si ritiene, pertanto, che la detrazione spetti anche per tutto il periodo d'imposta in cui il ragazzo compie i 18 o i 5 anni, indipendentemente dal fatto che le spese sportive siano state sostenute prima o dopo il compimento.

    Spese sportive: limite di detrazione 2025

    La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa di 210 Euro per:

    • il contribuente, se in possesso dei requisiti (minore emancipato o minore che percepisce redditi non soggetti all'usufrutto legale dei genitori);
    • ogni soggetto fiscalmente a carico. Il limite di 210 Euro è il limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori, per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli.

    Nell'importo devono essere comprese anche le spese indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352), con il codice 16.

    Spese sportive: documenti da conservare ai fini della detrazione

    Per beneficiare della detrazione occorre dimostrare il sostenimento della spesa tramite un bollettino bancario o postale, o con fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dalle associazioni o impianti sportivi.

    In questi documenti devono essere indicati i seguenti elementi:

    • ditta, denominazione o ragione sociale, sede legale (o se persona fisica: nome, cognome, residenza, codice fiscale);
    • causale del pagamento;
    • attività sportiva esercitata;
    • importo corrisposto per la prestazione resa;
    • dati anagrafici del ragazzo che pratica l'attività sportiva, e codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

    Spese sportive: indicazione nel 730 o Redditi PF 2025

    La spesa sostenuta, nel limite di 210 Euro per ragazzo, va indicata:

    • nei righi E8-E10 del modello 730;
    • nei righi RP8-RP13 del modello Redditi cod. 16

    Se il soggetto ha sostenute spese per più di un ragazzo, compilerà più righi, indicando in ognuno di essi il codice 16, e riportando separatamente la spesa sostenuta per ciascun ragazzo.

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    Auto aziendali: riconferma fringe benefit su ordini 2024

     Con l’approvazione definitiva al Senato del disegno di legge di conversione del DL 19/2025 (il cosiddetto “DL Bollette”), è stata  confermata la modifica  alla legge di bilancio 2025 in materia di tassazione dei fringe benefit relativi all’uso promiscuo dei veicoli aziendali. 

    Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 6 del decreto conferma infatti  l’applicazione transitoria della “vecchia” disciplina per le auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti in determinati periodi, risolvendo la criticita normativa emersa nei mesi scorsi.

    Si attende ora solo la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale 

    In merito era intervenuta  anche una circolare di Assonime che escludeva la   retroattività   come presente nella legge di bilancio, supportando  delle richieste di intervento da parte degli operatori del settore.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2025 sulle auto aziendali

    La Legge di Bilancio 2025 (legge  234 2024),  ha introdotto importanti novità in merito alla tassazione dell'uso promiscuo delle auto aziendali concesse ai dipendenti, con l'obiettivo di incentivare la transizione ecologica e il rispetto degli obiettivi di sostenibilità climatica. 

    Per questo motivo,  è stato  modificato l'articolo 51, comma 4, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR n. 917/1986), ridefinendo la tassazione per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo  in modo differenziato, come segue 

    1. Norma generale Dal 1° gennaio 2025, la base imponibile per il calcolo del reddito da lavoro dipendente derivante dall’uso promiscuo delle auto sarà pari al 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km, calcolato secondo i costi chilometrici stabiliti dalle tabelle ACI, al netto di eventuali trattenute a carico del dipendente.
    2.  Eccezione per veicoli a basse emissioni:   la base imponibile è ridotta al 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria e al   20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

    Le nuove  regole si applicano ai contratti di assegnazione ai dipendenti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025.

    Il problema e le reazioni al blocco del primo emendamento

    La Commissione Bilancio della Camera, nel corso dell'esame per la conversione del DL Bollette,  aveva respinto l'emendamento concernente una possibile norma di  salvaguardia riguardante le auto aziendali. La motivazione della bocciatura in Commissione è legata all'estraneità di materia,  che impedisce  di inserirla nel testo di legge. 

    L'emendamento sopracitato  nasceva  dal problema evidenziato da  imprese e associazioni  per cui per i veicoli elettrici o ibridi  che saranno assegnati quest'anno ai dipendenti ma ordinati già l'anno scorso le agevolazioni non sono applicabili, con conseguenti forti disparità tra i contribuenti.  La modifica avrebbe previsto una deroga per le assegnazioni ai dipendenti  effettuate fino al 30 giugno 2025.

    L 'associazione Aniasa, che rappresenta le società di noleggio, ha espresso una forte preoccupazione per la decisione della Commissione , evidenziando come l'incertezza normativa abbia già causato un calo nelle immatricolazioni di circa 70.000 veicoli, con una perdita stimata di 2,5 miliardi di euro sul PIL.

    L’intervento di Assonime sui destinatari delle novità

    Sul tema delle  regole fiscali applicabili alle auto aziendali date in uso promiscuo, in seguito all'introduzione di nuove disposizioni nella legge di Bilancio 2025, la circolare n. 7/2025 di Assonime è intervenuta   affermando che le vecchie regole fiscali (in vigore fino al 31 dicembre 2024)  dovrebbero continuare ad applicarsi alle  auto aziendali concesse in uso promiscuo entro il 2024, evitando l'applicazione del criterio del valore normale e mantenendo la determinazione forfettaria basata sulle tariffe ACI.

    Nello specifico Assonime sottolinea che, a differenza di quanto avvenuto con i precedenti cambiamenti introdotti nel 2020, la legge di Bilancio 2025 non prevede una disciplina transitoria specifica . 

    Inoltre la circolare  evidenzia che la relazione tecnica alla legge di Bilancio 2025 indica gli effetti finanziari delle nuove disposizioni solo con riferimento alle auto immatricolate e assegnate dal 2025. 

    Questo suggerisce che le precedenti disposizioni debbano rimanere in vigore  e applicabili

    • ai veicoli immatricolati, concessi e con contratti stipulati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024; 
    • ai veicoli immatricolati entro il 2024 ma concessi con contratti stipulati dal 2025;
    • ai veicoli immatricolati dal 2025 ma la cui concessione in uso promiscuo è stata pattuita con contratto stipulato entro il 2024.

    Ancora  Assonime argomenta che applicare retroattivamente le nuove regole alle auto concesse in uso promiscuo sulla base delle normative precedenti va contro il  principio del legittimo affidamento dei contribuenti interessati.

    Detraibilità auto 2024: il nuovo emendamento approvato

    La nuova  norma proposta  dai relatori di maggioranza introduce il nuovo comma 48-bis all’articolo 1 della legge n. 207/2024, stabilendo che la vecchia disciplina fiscale – quella in vigore fino al 31 dicembre 2024 – continui ad applicarsi non solo ai veicoli concessi tra il 1° luglio 2020 e la fine del 2024, ma anche a quelli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo ai dipendenti fino al 30 giugno 2025.

    La misura consente quindi a datori di lavoro e dipendenti di beneficiare del vecchio regime fiscale per un periodo transitorio.

    Tuttavia, resta irrisolto  il nodo dell’ambiguità legata al momento determinante per l’applicazione del regime: ancora secondo Aniasa, dovrebbe essere l’ordine, non la consegna, a determinare il trattamento fiscale, altrimenti si rischiano ulteriori disparità.

    Si sottolinea infatti che  non sono rari i ritardi nella consegna dei veicoli – spesso legati a fattori produttivi e logistici indipendenti dalla volontà delle parti.

    Resta da vedere se l'emendamento passerà  anche al Senato, posto è sempre valida la motivazione dell'estraneità della materia  di questo emendamento rispetto al contenuto del decreto 19 2025.

    L'intenzione di intervento  ormai palese del Governo potrebbe prendere  anche forma in un successivo provvedimento, tra i vari in preparazione.

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    Spese sanitarie detraibili anche quando sostenute all’estero

    Sono molteplici le situazioni in conseguenza delle quali un contribuente italiano può trovarsi a sostenere delle spese sanitarie all’estero. 

    Può accadere durante un viaggio, durante un periodo di lavoro all’estero oppure anche per scelta, quando c’è la necessità di una prestazione sanitaria di particolare specializzazione, non reperibile in Italia.

    A riguardo il sito del Ministero degli esteri e quello del Ministero della salute offrono una serie di utili informazioni per i contribuenti che hanno necessità di usufruire di prestazioni sanitarie all’estero.

    Come regola generale, i cittadini dell’Unione Europea possono usufruire di cure gratuite, presso le strutture pubbliche o in quelle convenzionate, in tutti i paesi dell’Unione, fermo restando il pagamento del ticket sanitario.

    Per usufruire di queste prestazioni basta presentare una tessera sanitaria italiana in corso di validità; ma va precisato che l’entità del ticket sanitario può variare, anche considerevolmente, da paese a paese.

    Per quanto riguarda invece i paesi extra UE, bisogna fare una distinzione tra i paesi con cui l’Italia è in un rapporto di convenzione per l’assistenza sanitaria e quelli in cui questo rapporto non c’è.

    Quando un tale rapporto c’è, le condizioni previste dalla convenzione possono cambiare da paese a paese. Diversamente, quando una tale convenzione non c’è, come accade spesso per molti paesi fuori dall’Unione Europea, i costi sono totalmente a carico del contribuente. 

    Per tale motivazione, chi viaggia fuori dall’Unione, spesso stipula una polizza assicurativa che copre anche una evenienza di questo tipo.

    La detrazione delle spese sanitarie sostenute all’estero

    In ragione di tutto ciò si pone il problema se i costi sostenuti all’estero dal contribuente per prestazioni sanitarie possano godere della detrazione del 19% dal reddito complessivo Irpef: la risposta è affermativa.

    Come regola generale le spese sanitarie sostenute all’estero godono dello stesso regime di detrazione di quelle sostenute in Italia. 

    Anche per queste spese, dunque, è necessario un documento fiscale che certifichi le caratteristiche della prestazione usufruita, con i riferimenti di chi l’ha sostenuta, come avviene in Italia, secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 14/E/2023. 

    Per le medesime motivazioni la spesa sanitaria, per essere detraibile, dovrà essere sostenuta con mezzo tracciato, come bonifico bancario o pagamento tramite bancomat o carta di credito (requisito ovviamente non richiesto per farmaci e dispositivi medici).

    Riguardo i documenti comprovanti la prestazione, ovviamente effettuata da personale sanitario qualificato, sarà richiesta la traduzione: se il documento è in inglese, francese, tedesco e spagnolo, la traduzione può essere fatta dallo stesso contribuente; se in altra lingua, è richiesta una traduzione giurata in lingua italiana.

    Può accedere, tuttavia, che la spesa sanitaria sostenuta all’estero non sia pagata direttamente dal contribuente, ma dalla compagnia assicurativa con la quale questi aveva stipulato una polizza: si pensi alle già citate polizze assicurative che molti contribuenti stipulano in caso di viaggio fuori dall’Unione Europea. 

    Ebbene, il costo è detraibile anche quando una prestazione sanitaria è effettuata all’estero e la spesa viene sostenuta dal contribuente e poi rimborsata da compagnia assicuratrice, oppure sia da questa direttamente saldata per conto del contribuente.

    Ciò che è richiesto, ai fini della detraibilità, in questo caso, è che il premio sostenuto dal contribuente per la polizza non sia stato né detratto né dedotto dal contribuente.

    Per quanto riguarda l’obbligo di tracciabilità, quando la spesa è sostenuta direttamente dalla società assicuratrice, questo si considera assolto.

    Tratta proprio di una situazione analoga la recente sentenza della Corte di Cassazione numero 30611/2024, di cui chi scrive ha già parlato con l’articolo “Spese sanitarie detraibili anche quando pagate dall’assicurazione”, e a cui si rimanda per un approfondimento: nel caso esaminato dalla Corte, la prestazione sanitaria era stata effettuata dal contribuente in un paese fuori dall’Unione Europea, e pagata direttamente dalla compagnia assicurativa.

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    Ravvedimento speciale: interessi indeducibili per il professionista

    Con Risposta a interpello n 56 del 3 marzo le Entrate replicano ad un quesito sulla deducibilità degli interessi da ravvedimento versati da un professionista ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo – articolo 54,

    comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).

    In sintesi gli interessi versati per il ravvedimento speciale non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo. 

    Vediamo il quesito e il caso specifico.

    Ravvedimento speciale: interessi indeducibili per il professionista

    Un professionista, che ha utilizzato l’istituto del ravvedimento speciale, introdotto dalla legge n. 197/2022 per regolarizzare alcune violazioni tributarie relative a periodi d’imposta precedenti prospettava il caso seguente:

    • nel 2024 il contribuente ha presentato dichiarazioni integrative che hanno comportato un maggiore debito d’imposta,
    • ha versato un’unica soluzione le imposte dovute, le sanzioni ridotte e gli interessi. 

    L'istante chiede all’Agenzia se può dedurre dal reddito di lavoro autonomo gli interessi versati per il ravvedimento speciale.

    Il professionista ipotizza che tali interessi siano deducibili al pari degli interessi passivi versati per il ritardato pagamento delle imposte. 

    A suo dire, l’assenza di una specifica disciplina nel Tuir riguardo alla deducibilità di questo tipo di interessi legittimerebbe la loro deduzione secondo i principi generali.

    L’Agenzia delle entrate rigetta l'interpretazione chiarendo che, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, gli interessi moratori versati in occasione del ravvedimento speciale non sono deducibili, perché:

    • sono oneri accessori rispetto all’obbligazione principale, ovvero il pagamento delle imposte e, poiché le imposte ravvedute sono indeducibili, anche gli interessi moratori lo sono a loro volta,
    • l’articolo 54 del Tuir stabilisce che sono deducibili solo le spese sostenute nell’esercizio dell’attività professionale. Gli interessi moratori, derivanti da un inadempimento, non possono essere considerati spese inerenti all’attività professionale
    • le risposte fornite in precedenza dall’Agenzia riguardano interessi con una funzione ''compensativa'' del ritardo nell'esazione dei tributi, differente rispetto a quella ''risarcitoria'' che contraddistingue gli interessi da ravvedimento.

    Le entrate evidenziano che, in mancanza di una precisa previsione normativa, e trattandosi di una forma speciale di ravvedimento operoso, la questione si risolve rinviando alla disciplina ordinaria prevista dall'articolo 13, comma 2, del Dlgs n. 472/1997, secondo cui sono dovuti gli “interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno”.

    La qualificazione di tali interessi come ''interessi moratori'', in quanto  derivanti da inadempimento del contribuente li rende accessori rispetto all'obbligazione principale (cioè, il pagamento del tributo), con la conseguenza di condividerne il medesimo trattamento fiscale. 

    Pertanto, nel caso di specie, considerata l'indeducibilità delle imposte ravvedute quali Irpef, addizionali e Irap, anche gli interessi moratori versati, quali oneri accessori alle predette imposte, devono ritenersi indeducibili.

    Inoltre, l’assenza di previsioni specifiche circa il regime di deducibilità degli interessi passivi nelle disposizioni del Tuir in materia di reddito di lavoro autonomo implica che, la loro rilevanza fiscale sia subordinata ai principi generali contenuti nell’articolo 54, comma 1 e pertanto è necessario cioè che sussista una connessione funzionale dei costi e degli oneri sostenuti rispetto alla produzione dei compensi che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo.

    Gli interessi moratori versati avvalendosi del ravvedimento speciale non possono essere considerati inerenti nel senso indicato dalla normativa, in quanto derivano dal ritardato pagamento di imposte che, per loro natura, non sono costi connessi funzionalmente alla produzione del reddito di lavoro autonomo.

    L'agenzia replica che gli interessi versati nel 2024 dal professionista per il ravvedimento speciale non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo.

    Allegati:
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    Fringe benefit : regole e novità 2025

    Nella legge di bilancio 2024, è stata prevista una nuova disciplina relativa ai fringe benefits ovvero i beni e servizi  in natura erogati dal datore di lavoro al datore dipendente che restano esclusi dall'imponibile fiscale (art 51 comma 3 del TUIR) .

    Come noto la soglia massima di valore esente ,  secondo la normativa ordinaria,  è fissata a 258,23 euro ma negli ultimi anni ha subito molte variazioni, ad esempio nel  2023 la soglia  era stata innalzata a 3000 euro annui per i lavoratori con figli a carico, e ricomprendeva rimborsi in denaro relativi alle utenze domestiche.

    Vediamo le nuove regole per il 2024 e 2025.

    Fringe Benefit  2024-2027: due soglie  di non imponibilità

    Nella legge di bilancio 2024 art 1 comma 16, si prevedeva di favorire le famiglie con figli, nell'ottica dichiarata del sostegno alla natalità, fissando ora quindi due diverse soglie di esenzione fiscale, ovvero 

    1. per i dipendenti con figli a carico il limite  esente da imposte e contributi previdenziali scende a 2000 euro 
    2. per i dipendenti senza figli il limite ordinario di 252,23 sale a 1000 euro annui.

    Resta fermo che   in caso di sforamento del limite la norma prevede l'imposizione fiscale sul totale del valore dei beni e servizi erogati.

    La nuova legge di bilancio per il 2025, n.207 2024,  proroga  questa  misura fino al 2027 .

    Fringe benefit 2025 per neoassunti che trasferiscono la residenza

    La nuova legge di Bilancio 207/ 2025 solo per il 2025 aggiunge anche la previsione per cui:

    •  le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati da
    •  dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025  con reddito fino a 35mila euro nel 2024 e che si trasferiscano oltre un raggio di 100 km dalla precedente residenza
    • non concorrano, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali,
    •  entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. 

    Tale esenzione fiscale non rileva ai fini contributivi.

    Le somme erogate  saranno rilevanti ai fini ISEE e per l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

    Fringe benefit 2024-2025: nuove voci esenti  

    Come noto  i fringe benefits  in teoria consistono nell'utilizzo di beni e servizi erogati dal datore di lavoro. Tipici esempi sono : 

    • l’alloggio e il vitto in famiglia  oppure buoni pasto o mensa aziendale 
    • alloggio  in appartamenti o alberghi a spese dell'azienda
    • l’uso di beni di proprietà dell’azienda “datore di lavoro”, quali: telefono aziendale; pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici , autovetture o altri mezzi di trasporto; 
    • servizi di trasporto collettivo
    • asili aziendali
    • polizze assicurative
    • prestiti aziendali.

    Di tali beni e servizi  il lavoratore solitamente  può usufruire gratuitamente o  a condizioni più vantaggiose rispetto  al mercato.

    Anche nel 2025 come nel 2024  l'esenzione riguarda oltre a beni e servizi in natura: 

    • rimborsi  delle utenze domestiche del servizio dell’acqua e dell’energia elettrica
    • rimborso di spese per affitto o per gli interessi sul mutuo,  relativi alla casa di abitazione. 

    Applicabilità dei fringe benefit:  precisazioni da Telefisco 2024

    Nella relazioni  del convegno del Sole 24 ore Telefisco 2024  sono stati fornite alcune precisazioni sui fringe benefit 2024 . In particolare   si sottolineava che:

    •  i compensi in natura regolamentati  dall’articolo 51, comma 3, del  Tuir possono essere corrisposti anche ad personam, cioè in maniera selettiva sulla base della situazione specifica del dipendente 
    • per i dipendenti con figli la  circolare dell'Agenzia n 23 del 1° agosto 2023 ha chiarito che  possono godere del  beneficio entrambi i genitori lavoratori  dipendenti , ma NON  può usufruirne il  coniuge con figli che , per  reddito insufficiente, in precedenza  fosse a carico dell’altro coniuge.
    • L'obbligo per il datori di lavoro di comunicazione obbligatoria alle rappresentanze sindacali  può essere assolto con una semplice  informativa sulla applicazione della norma vigente  e, come specificato dalla circolare ADE 23 2023 anche successivamente al riconoscimento dell'agevolazione, purché prima del termine del periodo di imposta.

    Disciplina auto aziendali legge di bilancio 2025

    Con la legge di bilancio 2025 cambia il trattamento fiscale e previdenziale delle auto aziendali assegnate ad uso promiscuo: dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri (desumibile dalle tabelle ACI), con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.  

    La percentuale è ulteriormente ridotta:

    •  al 10% nei casi in cui i veicoli concessi  siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria,
    •  ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plugin.
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    Veicoli disabili: chiarimenti sulla detrazione nella rivendita dell’usato

    Con Risoluzione n 11 del 7 febbraio le Entrate replicano su acquisto di veicoli per persone con disabilità e vendita di un veicolo usato (Articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR).

    L'Istante dichiara di aver acquistato nel 2023 un'autovettura per il trasporto del figlio disabile a carico e che, in tale occasione, ha venduto al concessionario un veicolo usato il cui ''valore'', evidenziato nel «contratto di ordine di acquisto dell'auto», è stato utilizzato a scomputo dell'importo dovuto per l'acquisto del nuovo veicolo che è stato saldato con bonifico bancario.
    Ciò posto, l'Istante chiede se, ai fini della detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), spettante per le spese sostenute per l'acquisto dei mezzi di locomozione dei soggetti disabili, il beneficio fiscale spetta anche con riferimento al ''valore'' del veicolo «concesso in ''permuta'' al concessionario in occasione dell'acquisto», scomputato dal
    prezzo di acquisto della nuova autovettura.

    Vediamo la replica delle entrate.

    Veicoli disabili: chiarimenti sulla detrazione nella rivendita dell’usato

    Le Entrate replicano ricordando innanzitutto che l'articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR prevede una detrazione dall'imposta lorda (IRPEF), calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, sostenuta per l'acquisto dei mezzi di locomozione dei soggetti disabili di cui al citato articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 

    La detrazione spetta sul costo di acquisto del veicolo (nuovo o usato) e sulle spese di riparazione imputabili a manutenzione straordinaria; sono, quindi, escluse quelle di ordinaria manutenzione, quali il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante, gli pneumatici e le spese in genere riconducibili alla normale manutenzione del veicolo.
    La detrazione pari al 19 per cento è determinata sul predetto limite di spesa con riferimento all'acquisto di un solo veicolo in un periodo di 4 anni (decorrente dalla data di acquisto). 

    Concorrono al raggiungimento del limite di spesa di euro 18.075,99 anche le spese di riparazione del veicolo, purché sostenute entro i 4 anni dall'acquisto del veicolo stesso a detrazione spetta per le spese sostenute per l'acquisto di:

    • motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità;
    • motoveicoli e autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e di invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da pluriamputazioni;
    • autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti e sordi.

    A partire dal 2020 anche ai fini della detrazione delle spese per l'acquisto dei mezzi di locomozione dei soggetti disabili, il pagamento deve essere effettuato mediante «versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241», ossia «carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero […] altri sistemi di pagamento».

    Ciò premesso, si esamina ora l'ipotesi in cui, in occasione dell'acquisto del nuovo veicolo, il soggetto acquirente vende al concessionario un veicolo usato concordandone un ''valore'' e che l'importo corrispondente a tale ''valore'' sia utilizzato a scomputo dell'importo dovuto a saldo per l'acquisto del nuovo veicolo.

    In tal caso, dunque, poiché il pagamento per l'acquisto del veicolo nuovo viene effettuato in parte in denaro e in parte mediante la ''vendita'' del veicolo usato, ''compensando'', in tal modo, i reciproci rapporti di debito e credito delle parti contraenti, la spesa deve considerarsi sostenuta per il suo intero ammontare.

    Quanto al requisito della tracciabilità del pagamento e dell'esatta identificazione del suo autore, si ritiene che lo stesso sia soddisfatto qualora il beneficiario della detrazione sia in possesso di idonea documentazione dalla quale risulti il soggetto acquirente (che sostiene la spesa), il prezzo di acquisto del veicolo nuovo nonché il ''valore'' dell'autovettura usata venduta al concessionario utilizzato a scomputo dell'importo dovuto a saldo (come, ad esempio, il contratto di acquisto del nuovo veicolo, l'atto di vendita del veicolo usato e/o la fattura di acquisto che riporti anche il ''valore'' compensato).

    Qualora sia in possesso della predetta documentazione, l'acquirente potrà fruire della detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR calcolata sull'intero prezzo di acquisto del nuovo veicolo considerando, non solo l'importo versato mediante sistemi di pagamento tracciabili previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ma anche l'ammontare corrispondente al ''valore'' di cessione del veicolo usato.

    Allegati:
  • Oneri deducibili e Detraibili

    Spese scolastiche 2025 detraibili fino a 1000 euro

    L’articolo 1, comma 13, della legge di bilancio 2025 (207 2024)   introdotto nel corso dell'esame presso la Camera,  ha disposto  l’innalzamento, a regime:

    •  da 800 a 1.000 euro 
    • per ogni alunno o studente,

    delle spese detraibili per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di secondo grado presso gli istituti paritari.

    La novità si applica sulle spese  sostenute nel 2025  , detraibili quindi nella dichiarazione 2026.

    la detraibilità spese scolastiche fino al 2024

    La normativa vigente fino al 2024  prevedeva che le spese di istruzione, dal nido all'università, beneficiano di una detrazione del 19%, ma con massimali variabili:

    • Asilo nido: detrazione su un massimo di 632 euro per figlio.
    • Scuole infanzia, primo ciclo e superiori: fino a 800 euro per studente.
    • Affitto studenti fuori sede: massimo 2.633 euro.

    Dal 2015, con la legge della Buona Scuola, le spese scolastiche sono distinte da quelle universitarie. La detrazione si applica solo alle scuole del sistema nazionale di istruzione (statali, paritarie private ed enti locali), escludendo quelle all'estero.

    Piu in generale le spese detraibili  sono le seguenti:

    • Tasse d’iscrizione e frequenza.
    • Contributi obbligatori e volontari deliberati dagli istituti scolastici.
    • Servizi scolastici integrativi (mensa, pre/post scuola), anche se forniti da comuni o terzi.
    • Gite scolastiche, assicurazioni e attività extracurricolari deliberate dalla scuola.
    • Trasporto scolastico (dal 2018) e abbonamenti a trasporti pubblici.
    • Corsi presso conservatori e istituti musicali pareggiati antecedenti al DPR n. 212/2005.

    Le spese per materiale scolastico e libri non sono detraibili (Circolare 3/E del 2016).

    Modalità di detrazione e documentazione necessaria

    La detrazione per spese scolastiche non è cumulabile con la detrazione per erogazioni liberali (art. 15, comma 1, lett. i-octies, TUIR) per lo stesso alunno.

    Decresce per redditi superiori a 120.000 euro e si azzera a 240.000 euro.

    I pagamenti tracciabili  sono obbligatori (ricevute bancarie, MAV, PagoPA).

    Documentazione necessaria:

    Vanno conservate ricevute o quietanze di pagamento per:

    • Spese scolastiche diverse dalle universitarie.
    • Mensa e servizi integrativi.
    • Trasporto scolastico.
    • La detrazione non richiede la delibera scolastica se il pagamento è effettuato direttamente alla scuola. Se pagato a terzi, l’attestazione della scuola è necessaria.