-
Contributi colf e badanti: deducibilità in dichiarazione. Novità in arrivo?
I contributi previdenziali ed assistenziali versati dai datori di lavoro per
- addetti ai servizi domestici come: colf, autisti, giardinieri, etc.
- addetti all’assistenza personale o familiare come baby-sitter, badanti, assistenti delle persone anziane, etc.
sono deducibili (non detraibili) nella dichiarazione dei redditi, al netto della quota contributiva a carico del collaboratore domestico.
Deducibilità e detraibilità contributi colf
Facciamo un passo indietro per chiarire la differenza tra deducibilità e detraibilità, nella dichiarazione dei redditi o 730:
- le spese deducibili vengono sottratte dal reddito lordo, prima di calcolare le tasse;
- le spese detraibili si sottraggono dall’imposta da versare calcolata sul reddito imponibile (solitamente non si detrae il 100% ma una percentuale del 19% per le principali tipologie)
Se quindi il contribuente ha sostenuto spese sia deducibili che detraibili, prima di tutto vengono sottratte le spese deducibili. Poi sull'imposta lorda sarà sottratta una percentuale delle spese detraibili .
Tornando in particolare ai contributi per lavoro domestico, sono deducibili dal reddito le somme effettivamente versate nell'anno precedente fino ad un importo massimo di euro 1.549,37 annui, e solo relativamente alla parte a carico del datore di lavoro.
Si applica il principio di cassa, cioè non si tiene conto della competenza dei trimestri (vanno considerati ad esempio sia l' importo versato il 10 gennaio 2022 di competenza IV trimestre 2021, che i successivi versamenti del 10 aprile, 10 luglio e 10 ottobre 2022 per i primi tre trimestri 2022) .
Come precisato già dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 ai fini della deducibilità, è necessario essere in possesso delle ricevute di pagamento complete della parte informativa sul rapporto di lavoro domestico (datore di lavoro, lavoratore, ore trimestrali, retribuzione oraria effettiva, importo complessivo, etc.), intestati all’INPS ed eseguiti con c/c postale e/o MAV (pagamento mediante avviso).
Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi il datore di lavoro (o l'intermediario incaricato) deve indicare i contributi versati nel Rigo E23 (contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari) del modello.
Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2020 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 3 Rigo E24
ATTENZIONE L'unico autorizzato alla deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali è il datore di lavoro, anche se utilizza un conto corrente non intestato a lui ovvero se il pagamento effettivamente viene fatto da terzi. L'Agenzia delle entrate ha fornito recentemente, nella risoluzione n. 278/2019, questo chiarimento a un contribuente che chiedeva se poteva dedurre gli importi pur avendo pagato i contributi per la badante della suocera dal conto corrente di quest'ultima e non dal proprio. La risposta è stata appunto positiva.
Riepilogo della documentazione da controllare e conservare
Tipologia Documenti Contributi previdenziali ed assistenziali versati
per collaboratori domestici/familiari– Ricevute di pagamento complete della parte informativa sul rapporto di lavoro domestico (ore trimestrali, retribuzione oraria effettiva, ecc.), effettuati dal contribuente intestati all’INPS, ed eseguiti con c/c postale e/o MAV (pagamento mediante avviso) nel 2016
– Per le cooperative di servizi e le agenzie interinali la fattura deve contenere: il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, i dati identificativi della cooperativa o dell’agenzia e la specificazione della natura del servizio reso e l’indicazione della quota di contributi a carico del datore di lavoro.
Voucher per lavoro domestico (si presume l'indicazione valga anche per il Libretto famiglia) – Ricevute di versamento relative all’acquisto dei buoni lavoro;
– documentazione attestante la comunicazione all’INPS
dell’avvenuto utilizzo dei buoni lavoro ;
– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 con la quale si attesta che la documentazione è relativa esclusivamente a prestazioni di lavoro rese da addetti ai servizi domestici.Detrazione spesa retribuzione badanti persone non autosufficienti
Solo per gli addetti all'assistenza di persone non autosufficienti, invece, il datore di lavoro può detrarre dall'imposta lorda il 19% delle spese sostenute, per un importo massimo di 2.100 euro l'anno. La detrazione spetta al soggetto non autosufficiente o ai familiari che affrontano la spesa.
Si può usufruire della detrazione se il reddito complessivo è inferiore a 40.000 euro e la deduzione fiscale per la colf si può sommare alla detrazione prevista per l'assistente familiare, e viceversa.
Per usufruire dell'agevolazione, sono necessari il certificato medico che attesti la condizione di non autosufficienza, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria, e le ricevute delle retribuzioni erogate, firmate dall'assistente familiare.
Aumento limite deducibilità nel decreto Lavoro 2023
Nella conversione in legge del decreto Lavoro attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari sono stati proposti emendamenti per portare a 3000 euro il limite di deducibilità dei contributi previdenziali.
L'aumento della soglia massima riguarderebbe solo l'assistenza a persone non autosufficienti.
Si attende per la conferma della novità la approvazione della legge di conversione entro il 4 luglio 2023.
Allegati: -
Cani guida: detrazioni nella dichiarazione 2023 per acquisto e mantenimento
Tempo di dichiarazione dei redditi e controllo delle detrazioni. Ma come funzionano i benefici per coloro che acquistano e mantengono un cane guida?
Per prima cosa, chiariamo che la definizione di soggetti non vedenti è stata fornita dalla Circolare n 19/E 2020 della Agenzia delle Entrate che ha precisato chi sono i soggetti non vedenti che hanno diritto alla detrazione per l’acquisto di cane guida e in particolare riporta che:
"i non vedenti sono le persone colpite da cecità assoluta, parziale, o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138 del 2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti aventi diritto alle agevolazioni fiscali, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi".
Le detrazioni spettanti ai non vedenti per i cani guida sono di due tipi, una per l’acquisto di cani guida e l'altra forfettaria per il loro mantenimento.
La persona non vedente può portare in detrazione dall’Irpef il 19% delle spese sostenute per l’acquisto del cane guida, una sola volta in un periodo di 4 anni (salvo i casi di perdita dell’animale).La detrazione può essere calcolata sull’intero ammontare del costo sostenuto ed è fruibile dal disabile o dal familiare di cui il non vedente è fiscalmente a carico.Può essere utilizzata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in quattro quote annuali di pari importo.Nei modelli dichiarativi va indicata:- 730/2023: Rigo E5
- Redditi PF 2023: Rigo RP5
DETRAZIONE ACQUISTO CANE GUIDA PER NON VEDENTI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2023 Detrazione al 19% sull'intero importo sostenuto Detrazione possibile una sola volta ogni 4 anni tranne nei casi di perdita dell'animale
E' fruibile dal disabile o dal familiare che l'ha fiscalmente a carico Può essere ripartita in 4 quote annuali a scelta del contribuente (alternativamente è detraibile in un'unica soluzione) Va indicata nel rigo:
- E5 del modello 730/2023
- RP5 del modello Redditi PF 2023
L’importo da indicare nel rigo E5 e nel rigo RP5 deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 5.Detrazione mantenimento del cane guida per i soggetti non vedenti nella dichiarazione dei redditi 2023
Il soggetto non vedente può fruire altresì della detrazione forfetaria di € 1.000,00 per le spese sostenute per il mantenimento del cane guida, senza che sia necessario documentare l’effettivo sostenimento della spesa.Attenzione: al familiare del non vedente non è, invece, consentita la detrazione forfetaria, anche se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso.Dall’anno d’imposta 2020 (dichiarazione dei redditi 2021) la fruizione di questa detrazione varia in base all’importo del reddito complessivo. In particolare essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.
Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca e del reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. La detrazione deve essere indicata nel rigo RN17 colonna 2.
La detrazione nei modelli dichiarativi va indicata:- modello 730/2023: E81
- modello Redditi PF 2023: rigo RP 82
DETRAZIONE MANTENIMENTO CANI GUIDA PER NON VEDENTI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2023 Spetta forfettariamente per 1.000 euro Spetta solo al contribuente e non al familiare di cui è fiscalmente a carico Non sono necessari documenti per giustificare le spese Nei modelli dichiarativi va indicata:
- 730/2023: Rigo E81
- Redditi PF 2023: Rigo RP 82
-
Bonus benzina 2023 dipendenti: regole e effetti in busta paga
Il Decreto "Trasparenza prezzi carburante " n. 5/2023, del Governo Meloni ha riproposto l'agevolazione per i lavoratori dipendenti detta bonus carburante o bonus benzina, già previsto nel 2022 dal Governo Draghi (Decreto Ucraina 21/2022) per sostenere il reddito dei lavoratori in difficoltà a causa del recente innalzamento dell' inflazione.
Si tratta della possibilità anche nel 2023 per i datori di lavoro privati di erogare ai dipendenti somme o titoli di valore non superiore a 200 euro, per l'acquisto di carburanti per autotrazione, non imponibili fiscalmente e deducibili per l'impresa.
La legge di conversione del decreto prevede la novità dell'imponibilità del bonus benzina ai fini previdenziali, che comporta anche una minore convenienza fiscale (v. ultimo paragrafo).
In attesa delle istruzioni operative dell'Inps rivediamo di seguito le regole generali e gli effetti in busta paga.
Bonus carburante 200 euro 2023: come funziona e a chi spetta
Le somme o i voucher di valore fino a 200 euro sono erogati a discrezione del datore di lavoro ai propri dipendenti, con qualsiasi contratto.
Sono esclusi i soggetti assimilati ai dipendenti ovvero:
- collaboratori coordinati e continuativi
- amministratori
- tirocinanti
- titolari di borse di studio .
I buoni possono riguardare tutti i carburanti per autotrazione: benzina, gas metano, gpl , gasolio e anche le ricariche per veicoli elettrici.
Sono interessati tutti i datori di lavoro privati sia imprese che lavoratori autonomi che enti pubblici economici. Sono escluse le amministrazioni pubbliche ex articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001.
I bonus sono esenti fiscalmente e possono essere erogati ad personam, senza accordi preventivi con il lavoratore.
Possono sostituire i premi di risultato (se previsti dalla contrattazione) e in quel caso ne seguono la disciplina.
Sono interamente deducibili per il datore di lavoro
L'erogazione può avvenire dal 1 gennaio 2023 al 12 gennaio 2024 ( per il principio di cassa allargato).
Possono essere utilizzati dal dipendente anche successivamente a tale data.
Bonus benzina 2023: chiarimenti dell'Agenzia
Sul precedente bonus erogabile nel 2022 l'Agenza delle Entrate aveva emanato le istruzioni operative con la circolare 27-2022 e in audizione alla Camera a gennaio 2023 ha confermato alcune indicazioni non evidenti dal testo normativo, ovvero che
- Il valore di 200 euro va considerato aggiuntivo rispetto a quello dei fringe benefits non imponibili fino a 258,23 euro (ex art 51 comma 3 del TUIR)
- dal punto di vista contabile il beneficio va evidenziato separatamente rispetto ai fringe benefits.
Riguardo ai soggetti beneficiari la circolare dell'Agenzia 27 per il 2022 con una interpretazione letterale del testo di legge, aveva escluso categoricamente i soggetti assimilati ai dipendenti, malgrado questo sembri contrastare con la ratio del provvedimento.
Inoltre l'Agenzia nel documento di prassi aveva confermato che in caso di superamento della soglia di 200 euro scatta l'imponibilità per tutta la somma e non solo per l'eccedenza, come prevede il TUIR in materia di fringe benefits.
Anche l'Ufficio studi parlamentare nella relazione illustrativa del 19 .1.2023 predisposta per l'iter di conversione in legge del decreto, confermando la lettura restrittiva.
Bonus benzina e contribuzione INPS: la novità
In sede referente durante la conversione del decreto 5 2023 l'articolo riguardante il bonus benzina è stato modificato con l'aggiunta della seguente specificazione: " L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi"
La modifica comporta l'imponibilità ai fini previdenziali delle somme erogate (la relazione tecnica al decreto infatti non registra variazioni in diminuzione nelle entrate contributive). Va sottolineato anche che l’aumento dei contributi da versare comporterà per contro una minore imponibilità fiscale;
Di norma, invece, secondo il principio di armonizzazione (articolo 51, comma 3, del Dpr 917/1986 con rinvio all'articolo 12 della legge 153/1969) l'esclusione di determinati importi dal reddito si riflette anche sulla base imponibile ai fini della contribuzione previdenziale.
Bonus benzina: l'impatto sullo sgravio dai contributi
La novità ha diminuito sensibilmente la convenienza del bonus che sconta ora più del 30% di maggiori costi per i datori di lavoro.
Conseguenze non trascurabili ci sono anche per i lavoratori infatti :
- sulla somma, come detto, dal 10 marzo 2023 sono dovuti i contributi Inps e inoltre
- l'importo contribuisce ad innalzare la retribuzione imponibile con possibili effetti sull'applicazione dello sgravio parziale dai contributi IVS previsto dalla legge di bilancio, con soglie diverse :
-
- Per i redditi fino a 35mila euro lo sgravio è pari al 2%
- per i redditi fino a 25mila euro lo sgravio sale al 3%
E' evidente che se il bonus comporta il superamento della soglia si avrebbe uno sconto contributivo inferiore.
Le istruzioni INPS sullo sgravio sono state fornite con la circolare 7 del 24 gennaio 2023.
Dubbi infine potrebbero emergere su un possibile regime transitorio per il periodo tra la data di pubblicazione del decreto legge , 14 gennaio 2023 e la conversione in legge del 9 marzo 2023.
Si attendono quindi chiarimenti da parte dell'Istituto Previdenziale.
-
Cessione crediti singole annualità: preclusa al primo beneficiario
In telefisco 2023 viene fornito un chiarimento in merito alla cessione dei crediti di imposta che scaturiscono dai bonus edilizi.
Il tema è ancora tanto dibattuto, e genera parecchie perplessità e dubbi.
Vari lettori della piattaforma legata al Convegno de IlSole24ore hanno chiesto chiarimenti sulle singole rate in cui un credito è suddiviso.
Considerando l'ipotesi di una spesa da Superbonus 2022 con quote di detrazione da fruire in quattro anni: dal 2023 al 2026, è stato chiesto se sia possibile cedere solo la quota 2023 o le quote 2023/2024, trattenendo le rate residue.
La risposta è negativa per il primo beneficiario e viene specificato che:
- tale possibilità di cessione delle singole quote è sicuramente riconosciuta al fornitore che ha concesso lo sconto in fattura
- o all’acquirente del credito per tutti i crediti la cui opzione è stata comunicata all’agenzia delle Entrate
Ricordiamo che, in base all’articolo 121, comma 1-quater, del Dl n. 34/2020, dopo la prima cessione scatta un divieto di cessione parziale, nel senso di cessione frazionata delle singole rate. (In proposito si legga anche: Divieto di cessione parziale dei bonus edilizi: i chiarimenti delle Entrate)
Tuttavia, questo riguarda fornitori e cessionari, non il primo beneficiario, il quale ha due possibilità:
- cedere l’intero credito,
- o iniziare a detrarre e poi, se vuole, cedere irrevocabilmente tutte le rate residue non fruite (Si legga il Provvedimento direttoriale del3 febbraio 2022)
Di ciò vi è conferma anche nella Circolare n. 19/E/2022, in cui si specifica che "in caso, ad esempio, di una spesa sostenuta nel 2021, da cui deriva una detrazione rateizzabile negli anni successivi, è possibile utilizzare in detrazione la quota corrispondente alla prima rata e cedere tutte le rate residue insieme. È fatta salva la possibilità per il cessionario, una volta acquisito il credito, di cedere le singole annualità di cui lo stesso si compone".
È possibile:
- cedere a soggetti diversi tutte le rate del medesimo credito,
- cedere singolarmente i crediti scaturente da spese annuali distinte
- cedere in maniera differenziata i crediti emergenti da Sal diversi
Sarebbe auspicabile che le Entrate rendessero possibile anche per il primo beneficiario la cessione di singole rate.
Per concludere si ricorda che, dal 17 febbraio è in vigore il DL n 11 che ha bloccato da tale data il meccanismo delle cessioni.
Per approfondimenti leggi: Blocco cessioni bonus edilizi: tutte le esclusioni nel decreto legge in Gazzetta con i dettagli sugli esclusi.
Si auspicano ulteriori chiarimenti in merito.
-
Buono occhiali: le istruzioni per gli ottici
La legge di bilancio 2021 aveva previsto l'istituzione di un fondo, denominato «Fondo per la tutela della vista», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023”
Il bonus è destinato ai membri di nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 10.000 euro annui e consiste in un contributo in forma di "voucher" una tantum di importo pari a 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive” .
Il contributo sarà garantito a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2023
- come rimborso diretto ai beneficiari per gli acquisti già effettuati a partire dal 1 gennaio 2021 oppure
- come voucher prenotabile on line e spendibile fino al 31 dicembre 2023 presso i negozi di ottica che si accrediteranno e saranno rimborsati per lo sconto effettuato al momento dell'acquisto.
Gli interessati dovranno registrarsi a partire da gennaio 2023 su una apposita piattaforma in corso di preparazione sul sito del Ministero della salute, mediante SPID, CIE o CNS. Anche gli esercenti saranno tenuti a registrarsi. Vediamo di seguito le indicazioni
Modalità registrazione negozi ottica per il bonus vista
I soggetti che erogano forniture di occhiali da vista e lenti a contatto correttive si dovranno accreditare sull'applicazione web in corso di realizzazione sul sito del ministerp della salute a partire dal 45° giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto (31 gennaio 2022).
Si potrà procedere utilizzando
- la carta di identita' elettronica (CIE),
- il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale (SPID), oppure
- la carta nazionale dei servizi (CNS),
Dovranno indicare la partita IVA, il codice ATECO dell'attivita' svolta, la denominazione e i luoghi dove viene svolta l'attivita', la tipologia dei prodotti offerti e di beni venduti, nonche' la dichiarazione che i buoni saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi della normativa sopra citata.
In questo modo vengono inseriti in un apposito elenco consultabile dai richiedenti e dai beneficiari attraverso l'applicazione web.
ATTENZIONE : L'avvenuto inserimento implica l'obbligo di accettazione dei buoni al momento dell'acquisto
A seguito dell'accettazione del buono consegnato dai clienti, l'importo maturato viene' registrato nell'area riservata dedicata a ciascuno dei fornitori che dovranno emettere documenti contabili redatti in conformita' alle specifiche linee guida pubblicate nella piattaforma web.
La liquidazione dell'importo maturato dagli esercenti l'attività di ottico:
- potra essere richiesta entro e non oltre il 31 marzo 2024 e
- avverrà entro sessanta giorni da parte di Consap – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., che collabora con il Minisero della Salute come gestore delle attivita' di rimborso e liquidazione.
Per maggiori dettagli sulla procedura è in arrivo una guida operativa specifica.
-
Detrazione per mutui cointestati: a chi spetta con rate pagate da un solo intestatario?
Con una risposta pubblicata sulla propria rivista online FiscoOggi in data 7 settembre 2022, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle detrazioni per mutui cointestati.
In particolare si chiedeva se, nel caso di figlio proprietario al 100% dell’abitazione che ha acquistato con le agevolazioni prima casa e mutuo acceso cointestato con il padre, possa il figlio portare in detrazione nel modello 730 l’importo massimo previsto di 4.000 euro, dal momento che è lui a pagare le rate del mutuo.
Detrazione per mutui cointestati: chi detrae con rate pagate da un solo intestatario?
Le Entrate specificano che in presenza di un mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze, è riconosciuta, al verificarsi delle condizioni indicate nell’art 15 comma 1 lett b) del TUIR una detrazione dall’Irpef del 19% degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori.
La detrazione va calcolata su un importo massimo di 4.000 euro.
Nel caso in cui, il mutuo sia cointestato, questo limite massimo di interessi ammessi alla detrazione deve essere ripartito tra i mutuatari in parti uguali (o in base alle diverse percentuali ricavabili dallo stesso contratto di mutuo).La ripartizione del limite di spesa va effettuata anche quando uno dei mutuatari non ha diritto alla detrazione, non avendo la proprietà dell’immobile.
L’unica eccezione al criterio di ripartizione tra i cointestatari del mutuo è il caso di mutuo cointestato con il coniuge fiscalmente a carico.In tal caso il coniuge che sostiene interamente la spesa può usufruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi, a condizione che il coniuge fiscalmente a carico abbia diritto alla detrazione.
Pertanto, nella situazione rappresentata nel quesito il figlio potrà calcolare la detrazione degli interessi passivi riferiti alla propria quota di mutuo su un importo non superiore a 2.000 euro. -
Bonus edilizi: il Senato solleva un rischio frodi sulla quarta cessione
Il servizio bilancio del Senato nelle note di lettura che accompagnano la legge di conversione del decreto energia solleva il reale rischio di frodi sulla quarta cessione dei bonus edilizi di cui si è tanto discusso in questi giorni.
Come riportato anche dal quotidiano Ilsole24ore di oggi, il servizio bilancio del Senato nel commentare la versione finale della norma sulla quarta cessione, sottolinea quanto segue «in assenza di ulteriori specificazioni normative, i nuovi cessionari possono ben essere soggetti non in possesso di alcuna qualificazione».
Inoltre, la stessa relazione evidenzia che dalle numerose modifiche di questi mesi si evince un quadro generale di difficile gestione per gli operatori e pertanto «Si suggerisce di svolgere un approfondimento al fine di valutare la ragionevolezza e la coerenza della disciplina della materia in esame nel suo complesso, così come la stessa risulterà in conseguenza dei numerosi interventi che si sono succeduti nel tempo».
Quarta cessione dei crediti
Ricordiamo che dopo l'introduzione, nell'iter di conversione del Decreto Energia (Dl 17/2022), di novità in tema di cessione dei crediti e sconto in fattura per i bonus edilizi previste con l’articolo 29-bis, inserito in sede referente, in data 11 aprile le commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera hanno riesaminato la questione, votando un nuovo emendamento alla legge di conversione che ha totalmente riscritto il precedente intervento.
Secondo le schede di lettura che accompagnano il disegno di legge la prima versione della norma sulla quarta cessione del credito prevedeva di elevare da tre a quattro il numero di cessioni effettuabili con riferimento ai crediti di imposta.
La norma disponeva che banche e intermediari, ove avessero esaurito le possibili cessioni, potessero effettuarne una ulteriore in favore di altri soggetti.
Con riferimento a tale ultima cessione, si prevedeva che il cedente fosse responsabile solidalmente per il recupero dell'importo eventualmente non spettante.
Tutto ciò da applicare alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
In data 11 aprile la norma è stata riscritta interamente prevedendo solo per le banche, escluse quindi le assicurazioni e gli altri intermediari finanziari la possibilità di effettuare una cessione aggiuntiva dopo le prime tre. Questa possibilità è ancora subordinata all’esaurimento dei passaggi precedenti.
Il quarto passaggio sarà praticabile esclusivamente nei confronti di soggetti con i quali le banche abbiano concluso un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.
Deve cioè trattarsi di correntisti, che potrebbero essere persone fisiche, ma anche imprese o professionisti.
Viene meno la responsabilità solidale prevista nella precedente versione con la quale la quarta cessione ribaltava sul cedente una responsabilità anche per eventuali verifiche delle Entrate nei confronti del titolare originario della detrazione.
Si attendono ulteriori chiarimenti e soprattutto, alla luce delle osservazioni del Senato, si attende la versione definitiva della norma in questione
Sulle cessioni dei crediti ti consigliamo anche Novità per le cessioni dei crediti derivanti da bonus edilizi