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Detrazioni per carichi di famiglia: tutte le novità 2025
Con la Circolare n 4/2025 le Entrate chiariscono anche le novità per le detrazioni dei carichi di famiglia introdotte dalla Legge di Bilnacio 2025.
Vediamo tutti i dettagli.
Detrazioni per carichi di famiglia: i chiarimenti ADE
Il comma 11 della legge di bilancio 2025 apporta alcune modifiche all’articolo 12 del TUIR, in materia di detrazione per carichi di famiglia.
In particolare, si prevede la spettanza della detrazione per i figli a carico in relazione ai soli contribuenti che abbiano figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Attenzione al fatto che, rispetto alla disciplina previgente, che riconosceva la detrazione in oggetto per tutti i figli con età pari o superiore a 21 anni, la novità introduce, ai fini della spettanza della stessa, un limite di età per i figli, prevedendo che la detrazione sia riconosciuta per quelli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni.
Dato che le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate al mese e competono per i mesi in cui sussistono le condizioni richieste, ne consegue che la detrazione di cui al novellato articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR spetta dal mese del compimento dei 21 anni di età del figlio fino al mese antecedente al compimento dei 30 anni.
La detrazione spetta, inoltre, per ciascun figlio con disabilità accertata ai sensi della l. n. 104 del 1992, di età pari o superiore a 21 anni.
Inoltre si estende il riconoscimento della detrazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 12 del TUIR anche:- ai figli affiliati
- ai figli del coniuge deceduto che convivono con il contribuente.
Nonostante la legge di bilancio 2025 abbia, come detto, equiparato, ai fini della spettanza della detrazione per figli a carico, i figli del contribuente e i figli del coniuge deceduto che convivano con il contribuente stesso, si precisa, tuttavia, che, nel caso di convivenza con il figlio del coniuge deceduto, non trova applicazione la previsione di cui all’ultimo periodo della lettera c) del comma 1 dell’articolo 12 del TUIR24, in quanto tale disposizione continua a fare riferimento esclusivamente ai figli del contribuente (e non anche ai figli conviventi del coniuge deceduto).
Ne consegue, pertanto, che il contribuente che convive con il figlio del coniuge deceduto beneficia solo della detrazione per figli a carico, senza possibilità di fruire, laddove più conveniente, della detrazione prevista per il coniuge a carico, di cui alla lettera a).
La ratio della previsione, di cui all’ultimo periodo della lettera c) del comma 1 dell’articolo 12 del TUIR, consiste nel far beneficiare di una eventuale maggiore misura della detrazione per familiari a carico quei soggetti, non coniugati o successivamente separati, che, per mancanza dell’altro genitore o per mancato riconoscimento del figlio da parte di quest’ultimo, si trovano nella condizione di avere il figlio a carico in via esclusiva.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene, pertanto, che la previsione di cui all’ultimo periodo della lettera c) del comma 1 dell’articolo 12 del TUIR non si applichi al genitore superstite che non convive con il figlio; infatti, attesa la spettanza delle detrazioni in capo al contribuente – soggetto terzo – che convive con il figlio del soggetto deceduto, ne consegue che il genitore superstite non è l’unico soggetto ad avere diritto alle detrazioni per il figlio a carico.
Inoltre, la detrazione per figli a carico spetta, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa fiscale, anche in relazione all’altro genitore (in vita) del medesimo figlio del coniuge deceduto.
In tale caso, la ripartizione della etrazione tra il contribuente convivente con il figlio del coniuge deceduto e l’altro genitore non convivente segue le regole ordinarie previste dalla disciplina fiscale.
Il citato comma 11, lettera a), numero 225, modifica, altresì, la lettera d) del comma 1 dell’articolo 12 del TUIR, limitando ai soli ascendenti conviventi con il contribuente la detrazione ivi prevista per gli altri familiari conviventi.
La disciplina previgente includeva tra i familiari a carico, per i quali era riconosciuta la detrazione di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 12 del TUIR, le persone indicate all’articolo 433 del codice civile, che convivessero con il contribuente o che percepissero assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, esclusi in ogni caso i figli, ancorché per i medesimi non spettasse la detrazione ai sensi della lettera c) del medesimo comma.
Più nel dettaglio, la detrazione spettava, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla norma, per il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i genitori, gli ascendenti prossimi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, i discendenti dei figli.
La modifica normativa, fermo restando il rispetto delle altre condizioni previste dall’articolo 12 del TUIR, ha, pertanto, circoscritto, attraverso l’eliminazione del riferimento al citato articolo 433, il riconoscimento della detrazione ai soli ascendenti (ad esempio ai genitori) che convivano con il contribuente. e modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025 all’articolo 12 del TUIR esplicano, di conseguenza, effetti anche sulle altre disposizioni che rinviano ai soggetti del citato articolo 12.
In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2025 non è più possibile fruire delle detrazioni e delle deduzioni spettanti per gli oneri e per le spese sostenuti per le altre persone indicate nell’articolo 433 c.c.; resta, invece, possibile fruirne per gli oneri e le spese sostenuti per gli ascendenti fiscalmente a carico, conviventi con il contribuente, nonché per il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, fiscalmente a carico.Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla circolare in oggetto.
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Concordato preventivo biennale: quale reddito conta per le detrazioni IRPEF?
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n 4 del 16 maggio con molti chiarimenti sull'Irpef 2025.
Tra questi si confermano le novità in tema di aliquote e scaglioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e si confermano anche i bonus per l'Irpef dei dipendenti. Leggi anche Chiarimenti ADE sull'Irpef 2025
Relativamente al CPB concordato preventivo biennale, le Entrate specificano invece che, ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato.
In altre parole, secondo quanto chiarito nella Circolare n. 4/E i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale devono considerare il reddito realmente prodotto ai fini del calcolo:
- delle detrazioni per lavoro dipendente;
- della no tax area e dei bonus IRPEF;
- del trattamento integrativo (ex bonus 100 euro);
- e di ogni beneficio basato su soglie di reddito, anche non tributario (es. ISEE).
Questo vale anche se, in dichiarazione, si applica un reddito concordato: per l’Agenzia delle Entrate, il valore da usare per stabilire la spettanza delle agevolazioni resta sempre il reddito effettivo.
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Retribuzione variabile convertita in welfare: imponibile per l’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 77 del 20.3. 2025, ha chiarito che la quota di retribuzione variabile (c.d. "MBO"), correlata al raggiungimento di obiettivi aziendali o collettivi e convertita dal dipendente in prestazioni di welfare, non può essere esclusa dall'imposizione fiscale ai sensi dell'art. 51 del TUIR se non è destinata alla generalità o a categorie di dipendenti.
Retribuzione variabile in welfare: il caso
La questione riguarda una società operante nel settore energetico che riconosce ai propri lavoratori retribuzioni variabili (MBO) legate al raggiungimento di obiettivi aziendali e collettivi. I dipendenti possono decidere di convertire parte di questa retribuzione in specifiche prestazioni di welfare aziendale, come:
- Versamenti a fondi pensione integrativi;
- Spese per attività ricreative ed educative;
- Servizi di assistenza per anziani o non autosufficienti;
- Abbonamenti al trasporto pubblico;
- Buoni acquisto per generi di prima necessità.
La società ritiene che tali benefit rientrino nelle deroghe previste dall'art. 51, commi 2 e 3, del TUIR, e siano quindi esenti da imposizione fiscale anche quando erogati come parte di un sistema premiale individualizzato.
Retribuzione variabile e welfare aziendale: la risposta dell’Agenzia
L'Agenzia ha ribadito nel nuovo documento di prassi che il principio di onnicomprensività previsto dall'art. 51, comma 1, del TUIR stabilisce che tutti i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro costituiscono reddito imponibile.
Le deroghe a questo principio sono limitate e devono rispettare precisi requisiti normativi.
Nello specifico, ricorda l'Agenzia, la detassazione delle prestazioni di welfare è applicabile solo se tali benefit sono destinati alla "generalità" o a "categorie di dipendenti", secondo le prassi consolidate ( vengono richiamate in particolare le Circolari n. 326/97, n. 28/2016 e n. 5/2018).
Nel caso specifico presentato nell'interpello , il welfare aziendale è rivolto a una platea di lavoratori selezionata in base a criteri di performance e valutazioni manageriali. La popolazione interessata è costituita per il 61% da quadri e per il 3% da impiegati, individuati in base alla mansione ricoperta.
L'Agenzia ha concluso dunque che il sistema incentivante MBO, convertito in welfare, non soddisfa i criteri di generalità richiesti dalla normativa. Pertanto, la conversione della retribuzione variabile in welfare resta imponibile, non potendo beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 51 del TUIR.
Inoltre, dato che le deroghe al principio di onnicomprensività non sono estensibili a fattispecie diverse da quelle previste dalla legge, si esclude la possibilità di un'esenzione fiscale per la retribuzione convertita in welfare su base volontaria.
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Fringe benefit : regole e novità 2025
Nella legge di bilancio 2024, è stata prevista una nuova disciplina relativa ai fringe benefits ovvero i beni e servizi in natura erogati dal datore di lavoro al datore dipendente che restano esclusi dall'imponibile fiscale (art 51 comma 3 del TUIR) .
Come noto la soglia massima di valore esente , secondo la normativa ordinaria, è fissata a 258,23 euro ma negli ultimi anni ha subito molte variazioni, ad esempio nel 2023 la soglia era stata innalzata a 3000 euro annui per i lavoratori con figli a carico, e ricomprendeva rimborsi in denaro relativi alle utenze domestiche.
Vediamo le nuove regole per il 2024 e 2025.
Fringe Benefit 2024-2027: due soglie di non imponibilità
Nella legge di bilancio 2024 art 1 comma 16, si prevedeva di favorire le famiglie con figli, nell'ottica dichiarata del sostegno alla natalità, fissando ora quindi due diverse soglie di esenzione fiscale, ovvero
- per i dipendenti con figli a carico il limite esente da imposte e contributi previdenziali scende a 2000 euro
- per i dipendenti senza figli il limite ordinario di 252,23 sale a 1000 euro annui.
Resta fermo che in caso di sforamento del limite la norma prevede l'imposizione fiscale sul totale del valore dei beni e servizi erogati.
La nuova legge di bilancio per il 2025, n.207 2024, proroga questa misura fino al 2027 .
Fringe benefit 2025 per neoassunti che trasferiscono la residenza
La nuova legge di Bilancio 207/ 2025 solo per il 2025 aggiunge anche la previsione per cui:
- le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati da
- dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 con reddito fino a 35mila euro nel 2024 e che si trasferiscano oltre un raggio di 100 km dalla precedente residenza
- non concorrano, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali,
- entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.
Tale esenzione fiscale non rileva ai fini contributivi.
Le somme erogate saranno rilevanti ai fini ISEE e per l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Fringe benefit 2024-2025: nuove voci esenti
Come noto i fringe benefits in teoria consistono nell'utilizzo di beni e servizi erogati dal datore di lavoro. Tipici esempi sono :
- l’alloggio e il vitto in famiglia oppure buoni pasto o mensa aziendale
- alloggio in appartamenti o alberghi a spese dell'azienda
- l’uso di beni di proprietà dell’azienda “datore di lavoro”, quali: telefono aziendale; pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici , autovetture o altri mezzi di trasporto;
- servizi di trasporto collettivo
- asili aziendali
- polizze assicurative
- prestiti aziendali.
Di tali beni e servizi il lavoratore solitamente può usufruire gratuitamente o a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato.
Anche nel 2025 come nel 2024 l'esenzione riguarda oltre a beni e servizi in natura:
- rimborsi delle utenze domestiche del servizio dell’acqua e dell’energia elettrica
- rimborso di spese per affitto o per gli interessi sul mutuo, relativi alla casa di abitazione.
Applicabilità dei fringe benefit: precisazioni da Telefisco 2024
Nella relazioni del convegno del Sole 24 ore Telefisco 2024 sono stati fornite alcune precisazioni sui fringe benefit 2024 . In particolare si sottolineava che:
- i compensi in natura regolamentati dall’articolo 51, comma 3, del Tuir possono essere corrisposti anche ad personam, cioè in maniera selettiva sulla base della situazione specifica del dipendente
- per i dipendenti con figli la circolare dell'Agenzia n 23 del 1° agosto 2023 ha chiarito che possono godere del beneficio entrambi i genitori lavoratori dipendenti , ma NON può usufruirne il coniuge con figli che , per reddito insufficiente, in precedenza fosse a carico dell’altro coniuge.
- L'obbligo per il datori di lavoro di comunicazione obbligatoria alle rappresentanze sindacali può essere assolto con una semplice informativa sulla applicazione della norma vigente e, come specificato dalla circolare ADE 23 2023 anche successivamente al riconoscimento dell'agevolazione, purché prima del termine del periodo di imposta.
Disciplina auto aziendali legge di bilancio 2025
Con la legge di bilancio 2025 cambia il trattamento fiscale e previdenziale delle auto aziendali assegnate ad uso promiscuo: dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri (desumibile dalle tabelle ACI), con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
La percentuale è ulteriormente ridotta:
- al 10% nei casi in cui i veicoli concessi siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria,
- ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plugin.
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Spese scolastiche 2025 detraibili fino a 1000 euro
L’articolo 1, comma 13, della legge di bilancio 2025 (207 2024) introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, ha disposto l’innalzamento, a regime:
- da 800 a 1.000 euro
- per ogni alunno o studente,
delle spese detraibili per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo d’istruzione e della scuola secondaria di secondo grado presso gli istituti paritari.
La novità si applica sulle spese sostenute nel 2025 , detraibili quindi nella dichiarazione 2026.
la detraibilità spese scolastiche fino al 2024
La normativa vigente fino al 2024 prevedeva che le spese di istruzione, dal nido all'università, beneficiano di una detrazione del 19%, ma con massimali variabili:
- Asilo nido: detrazione su un massimo di 632 euro per figlio.
- Scuole infanzia, primo ciclo e superiori: fino a 800 euro per studente.
- Affitto studenti fuori sede: massimo 2.633 euro.
Dal 2015, con la legge della Buona Scuola, le spese scolastiche sono distinte da quelle universitarie. La detrazione si applica solo alle scuole del sistema nazionale di istruzione (statali, paritarie private ed enti locali), escludendo quelle all'estero.
Piu in generale le spese detraibili sono le seguenti:
- Tasse d’iscrizione e frequenza.
- Contributi obbligatori e volontari deliberati dagli istituti scolastici.
- Servizi scolastici integrativi (mensa, pre/post scuola), anche se forniti da comuni o terzi.
- Gite scolastiche, assicurazioni e attività extracurricolari deliberate dalla scuola.
- Trasporto scolastico (dal 2018) e abbonamenti a trasporti pubblici.
- Corsi presso conservatori e istituti musicali pareggiati antecedenti al DPR n. 212/2005.
Le spese per materiale scolastico e libri non sono detraibili (Circolare 3/E del 2016).
Modalità di detrazione e documentazione necessaria
La detrazione per spese scolastiche non è cumulabile con la detrazione per erogazioni liberali (art. 15, comma 1, lett. i-octies, TUIR) per lo stesso alunno.
Decresce per redditi superiori a 120.000 euro e si azzera a 240.000 euro.
I pagamenti tracciabili sono obbligatori (ricevute bancarie, MAV, PagoPA).
Documentazione necessaria:
Vanno conservate ricevute o quietanze di pagamento per:
- Spese scolastiche diverse dalle universitarie.
- Mensa e servizi integrativi.
- Trasporto scolastico.
- La detrazione non richiede la delibera scolastica se il pagamento è effettuato direttamente alla scuola. Se pagato a terzi, l’attestazione della scuola è necessaria.
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Fringe benefit con carta di debito: ok dall’Agenzia
Con la risposta a interpello n. 5 del 14 gennaio 2025 l'Agenzia delle entrate chiarisce la corretta applicazione delle disposizioni relative ai fringe benefit previsti dall'articolo 51 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) nel caso siano erogati tramite carta di debito elettronica .
In particolare, l'azienda intende attivare un piano di welfare aziendale gestito attraverso un provider esterno, il quale fornirà una carta di debito nominativa destinata ai dipendenti per usufruire dei fringe benefit in forma di beni e servizi presso fornitori selezionati.
La carta, specificatamente strutturata per evitare utilizzi impropri o promiscui, non sarebbe in alcun modo monetizzabile né cedibile, garantendo così la conformità ai requisiti legislativi.
Il dubbio dell'istante riguardava la possibilità che tale carta possa essere qualificata come "documento di legittimazione" che consenta di escludere l'obbligo di applicazione delle ritenute alla fonte sui valori attribuiti ai dipendenti.
Fringe benefit: il caso e la risposta ADE
L'Agenzia delle Entrate ha analizzato il caso alla luce delle norme vigenti, soffermandosi sul concetto di fringe benefit e sul principio di omnicomprensività che regola il reddito da lavoro dipendente.
Essa ha confermato che i documenti di legittimazione (cd voucher cartacei o elettronici) possono rappresentare anche cumulativamente una pluralità di beni e servizi, a patto che il valore complessivo non superi i limiti previsti dalla normativa (258,23 euro, con deroghe temporanee per il 2024 e 2025 che elevano tale limite a 1.000 o 2.000 euro in specifiche circostanze).
In questo contesto, la carta di debito elettronica proposta dall'Istante soddisfa i requisiti previsti dalla legge in quanto
- il suo utilizzo è vincolato al budget aziendale e ai fornitori designati,
- si esclude ogni possibilità di monetizzazione o uso al di fuori del piano di welfare.
Pertanto, l'Agenzia ha ritenuto che la carta possa qualificarsi come documento di legittimazione "voucher cumulativo "ai sensi dell'articolo 51, comma 3bis, del Tuir .
In conclusione, l'Agenzia delle Entrate ha accolto la soluzione prospettata dall'azienda, stabilendo che l'importo dei fringe benefit assegnati tramite la carta non è soggetto a ritenuta alla fonte.
Come di consueto viene sottolineato che tale parere è basato sulle informazioni fornite dall'Istante, lasciando impregiudicato ogni potere di controllo successivo volto a verificare l'effettiva implementazione delle operazioni descritte. Questo chiarimento rappresenta un importante riferimento per le aziende che intendono adottare sistemi di welfare simili, garantendo al contempo la corretta applicazione delle normative fiscali e il rispetto delle regole sulla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
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Detrazioni familiari limitate per gli extracomunitari
La legge di bilancio 2025 prevede una nuova limitazione per cui le detrazioni per familiari a carico non spettano piu ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari , se questi ultii sono residenti all’estero.
Vediamo meglio nei paragrafi seguenti .
Legge di Bilancio 2025 modifiche Art. 12 TUIR: detrazioni per familiari a carico
La modifica introduce il comma 2-bis all’articolo 12 del TUIR, e stabilisce che:
- i contribuenti extra-UE o extra SEE
- non potranno beneficiare delle detrazioni
- per familiari residenti all’estero.
Attualmente, l’art. 12 del TUIR concede le detrazioni per carichi familiari ai residenti fiscali in Italia, indipendentemente dalla loro cittadinanza, purché il nucleo familiare rientri nei requisiti stabiliti. Ai non residenti, invece, queste detrazioni sono precluse, in base a quanto stabilito dall’art. 24 comma 3 del TUIR, che limita l'accesso ai benefici fiscali, poiché la loro capacità contributiva è parziale e legata ai soli redditi prodotti in Italia.
Detrazioni familiari a carico: i Cittadini Stranieri esclusi
Come anticipato, la nuova stretta tocca solo i contribuenti extra-UE/SEE con familiari residenti all’estero.
Invece i cittadini europei e di Paesi dello Spazio Economico Europeo, quali Norvegia, Islanda e Liechtenstein, continueranno a beneficiare delle detrazioni, così come coloro che possiedono la doppia cittadinanza italiana e straniera.
Per esempio un cittadino britannico, svizzero o moldavo che risiede fiscalmente in Italia, con familiari a carico residenti all’estero, NON potrà più beneficiare di queste detrazioni, mentre se i familiari risiedono in Italia, la detrazione resta accessibile.
Un’eccezione riguarda i “non residenti Schumacker,” ovvero i contribuenti stranieri che producono almeno il 75% del loro reddito in Italia. Questi, pur non residenti, hanno una capacità contributiva equiparata a quella di un residente per cui mantengono il diritto alle detrazioni.
Per chi possiede la cittadinanza italiana o di un Paese UE/SEE e ha una doppia cittadinanza resta in vigore il diritto alle detrazioni per carichi familiari, indipendentemente dalla residenza dei familiari.
Limiti alle detrazioni familiari: rischi di contenzioso in Italia e UE
Questa modifica solleva interrogativi sulla compatibilità con i Trattati contro le doppie imposizioni, soprattutto in merito al principio di non discriminazione previsto dall’art. 24 § 1 del modello OCSE. Questo principio vieta discriminazioni fiscali basate sulla nazionalità; in questo caso il limite alle detrazioni si fonda proprio su tale criterio, con potenziali criticità legate alla disparità di trattamento.
L'Italia, infatti, ha stipulato convenzioni fiscali con vari Stati, che tutelano il diritto dei cittadini stranieri a godere di un regime fiscale equo rispetto ai cittadini italiani.
L’introduzione di questa norma potrebbe quindi causare un aumento dei contenziosi fiscali e delle impugnazioni presso le autorità competenti, sia nazionali che europee. Gli stranieri esclusi potrebbero appellarsi al principio di non discriminazione sancito dalle convenzioni OCSE e UE.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE tende a giustificare trattamenti fiscali differenziati per residenti e non residenti. Tuttavia, la discriminazione sulla base della cittadinanza potrebbe incontrare maggiori resistenze.
Tra le eccezioni al principio di non discriminazione rientrano i trattati siglati con Paesi come Australia e Nuova Zelanda, che prevedono già alcune limitazioni in merito alla reciprocità fiscale, e quindi potrebbero adattarsi meglio a questa nuova modifica.