• Agricoltura

    Giovane agricoltore: definizione per gli aiuti PAC

    Nella GU n 32 del 9 febbraio viene pubblicato il decreto dell'Agricoltura 22 dicembre 2025 con modifiche al Decreto 23 dicembre 2022 per la definizione di giovane agricoltore.

    Giovane agricoltore: definizione per gli aiuti ministeriali

    In particolare, si modifica l'art. 5 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della  sovranita' alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022.

    L'art. 5, comma 1, lettera  c),  punto  3),  è sostituito  dal seguente: «3) titolo di scuola secondaria di primo grado, con attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di  almeno  150  ore,  con superamento dell'esame finale, su  tematiche  riferibili  al  settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle regioni  o  province autonome,  oppure  esperienza lavorativa di almeno  tre  anni  nel  settore  agricolo,  documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per  almeno 104  giornate/anno,  oppure  partecipazione  con   esito   favorevole all'intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale;».
    L'art. 5, comma 9 è sostituito dal seguente«Fatto salvo il requisito anagrafico di cui al comma 1, lettera b), i requisiti richiesti per il giovane agricoltore di cui al  comma 1, lettera c) devono  essere  posseduti  e  presentati  all'organismo pagatore competente entro il 30 settembre dell'anno di  presentazione della domanda per l'assegnazione dei diritti o  della  prima  domanda per il sostegno complementare al reddito per i  giovani  agricoltori. 

    Tutti gli altri requisiti devono essere posseduti  al  momento  della presentazione della domanda per l'assegnazione dei  diritti  o  della prima domanda per il sostegno complementare al reddito per i  giovani agricoltori e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda. L'assenza   anche   di   uno    solo    dei    requisiti    determina l'inammissibilita' della domanda.».
    Attenzione al fatto che le modifiche si applicano  dall'anno di domanda 2026. 

  • Contribuenti minimi

    Contratto di rete tra colleghi non è ostativo al regime forfettario

    Con la Risposta a interpello n 24 del 9 febbraio le Entrate replicano ad una istante che chiede chiarimenti in merito all'applicabilità del regime forfetario, disciplinato dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 nel caso di conclusione di un contratto di rete.
    In particolare, l'Istante è un medico e ha aderito al Regime Forfetario a partire dall'anno di imposta 2024, nel corso del 2025, e intende avviare una collaborazione con altri due medici […] nella forma della cd. retecontratto, di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 22 maggio 2017, n. 81.
    L'Istante intende partecipare a una ''rete pura tra professionisti da costituirsi nella forma della rete contratto'' ed evidenzia che ''la rete tra professionisti si doterebbe di un 'programma comune di rete da esplicitarsi nel contratto di rete'' e che tale rete ''consentirebbe ai professionisti 'retisti', al fine di perseguire il programma comune di rete, di eventualmente ricorrere […] alla codatorialità''. 

    Tale codatorialità, prosegue l'Istante, ''consentirebbe l'utilizzazione, da parte dei 'retisti', della prestazione lavorativa di uno o più lavoratori dipendenti con le regole stabilite nel contratto di rete''.
    Nel caso specifico, il Medico 1 sarà il soggetto responsabile degli adempimenti riguardanti la gestione del rapporto di lavoro e gli oneri amministrativi, il quale addebiterà proquota agli altri retisti codatori (l'Istante e il Medico 2) le somme ''in funzione dell'utilizzo del lavoratore dipendente ad essi direttamente e analiticamente imputabile''; l'Istante sottolinea, inoltre, che non è prevista alcuna remunerazione aggiuntiva per il retista Medico 1.
    Ciò premesso, l'Istante chiede se la partecipazione alla retecontratto tra professionisti sopra descritta integri la causa ostativa al Regime Forfetario prevista dalla lettera d) del comma 57 dell'articolo 1 della l. n. 190 del 2014

    Forfettario: contratto di rete tra colleghi non è ostativo per il regime

    Secondo l’istante, la partecipazione a una rete-contratto non genera un autonomo reddito né di impresa né di lavoro autonomo, ma rappresenta esclusivamente una modalità organizzativa per la gestione condivisa di alcune attività e costi.

    Inoltre, la norma sulle cause ostative non richiama espressamente le reti tra professionisti, né sembra coerente con la ratio antielusiva della disposizione, pensata per evitare frazionamenti artificiali del reddito.

    L’Agenzia delle Entrate condivide l’impostazione del contribuente e fornisce un chiarimento di principio di grande interesse.

    L’Agenzia ribadisce che:

    • la rete-contratto non ha soggettività tributaria;
    • redditi, costi e ricavi restano imputati direttamente ai singoli partecipanti;
    • la rete non esercita un’attività economica autonoma riconducibile a quella dei professionisti aderenti.

    Di conseguenza, la partecipazione a una rete-contratto tra professionisti non integra la causa ostativa prevista dall’art. 1, comma 57, lett. d), della legge n. 190/2014.

    Il professionista può quindi aderire alla rete e restare nel regime forfettario, a condizione che siano rispettati tutti gli altri requisiti di legge.

    La risposta dell’Agenzia introduce però una precisazione fondamentale: il regime forfettario resta incompatibile qualora, in concreto, l’attività svolta tramite la rete si traduca in una società di fatto.

    In tal caso, l’organizzazione sarebbe assimilabile a una società in nome collettivo, rientrante tra i soggetti espressamente indicati dalla norma come causa ostativa. È quindi essenziale che la rete:

    • mantenga una struttura puramente contrattuale;
    • non produca reddito unitario;
    • non comporti una gestione indistinta dell’attività professionale.

    La rete-contratto, se correttamente strutturata, si conferma quindi uno strumento compatibile con il forfettario, purché non venga snaturata in una forma societaria di fatto.

  • Agenti e Rappresentanti

    Contributi Enasarco 2026: aliquote, minimi e massimali

    La Fondazione ENASARCO ha  pubblicato i nuovi  importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali validi per il 2026. L'aggiornamento e stato effettuato 

    a seguito della pubblicazione, da parte dell’ISTAT, del tasso di variazione annua dell’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari all1,4% 

    Si ricorda che la prima  scadenza del versamento dei contributi Enasarco  è prevista per il 20 maggio 2026.

    MA ATTENZIONE  chi utilizza l’addebito automatico bancario deve inviare la  distinta 5 giorni lavorativi prima della scadenza, quindi al massimo domani.

    Vediamo di seguito  gli importi  aggiornati  dei contributi minimi massimali  reddituali  per il 2026, aliquote e scadenze  per 

    •  agenti e rappresentanti e 
    •  ditte preponenti  come  comunicati dalla Fondazione Enasarco

     In allegato il Regolamento in vigore .

    Enasarco: contributi minimi e massimali 2025

    Ecco i nuovi minimi contributivi  e massimali provvigionali:

    • per gli  agenti plurimandatari:

    il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 30.478;

    il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 515;

    • per gli agenti monomandatari:

    il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 45.717;

    il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a € 1.026.

    Contributi Enasarco: scadenze e pagamento

    Ricordiamo che il contributo va versato trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza. quindi le scadenze sono le seguenti :

    • 1° trimestre – 20 Maggio
    • 2° trimestre – 20 Agosto
    • 3° trimestre – 20 Novembre
    • 4° trimestre  – 20 Febbraio dell'anno successivo.

    fermo restando lo slittamento al primo giorno feriale successivo se i termini scadono in un giorno festivo.

    Va sempre   sottolineato  che il criterio di applicazione dell’aliquota è quello della competenza quindi si utilizza l'aliquota relativa al periodo di maturazione della provvigione.

     Il pagamento può essere effettuato:

    • con addebito automatico sul c/c bancario sistema Sepa Direct Debit (SDD),
    • tramite il sistema PagoPA online o presso i soggetti abilitati. 

    Per maggiori informazioni si veda www.enasarco.it

    ENASARCO Le aliquote contributive

    L'aliquota per  gli agenti con ditta individuale o in società di persone è confermata pari  a 17,00% , di cui il 3% a titolo di solidarietà.

    Come sempre  una metà (8,5%) è a carico della ditta mandante,  l’altra metà a carico dell’agente.

    L'aliquota Enasarco  2025 invece per le societa di capitali  8 fino a 13 milioni di di provvigioni annue) è pari al 4%,  di cui il 3% a carico della casa mandante e 1 %  a carico dell'agente/ società .

    In allegato il Regolamento delle attività istituzionali con la tabella di rivalutazione dei montanti contributivi aggiornata al 2022.

    CONTRIBUZIONE ENASARCO  AGEVOLATA GIOVANI

    Nel  2019 è stata apportata una modifica al Regolamento istituzionale  (allegato in fondo all'articolo) approvata dal Ministero vigilante nel 2020, che riguarda una agevolazione   per l'ingresso e la permanenza dei  giovani agenti   nella professione, per cui , nel triennio 2021-2023:

    •  agli iscritti  per la prima volta alla Fondazione o che essendo già stati iscritti, si vedano conferire almeno un nuovo incarico di agenzia  dopo una interruzione di oltre tre anni, 
    •  che non abbiano compiuto 31 anni alla data di conferimento dell'Incarico,

    l’aliquota contributiva è ridotta di 6 punti percentuali per l’anno solare in corso alla data di prima iscrizione o di ripresa dell’attività, di 8 punti percentuali per il secondo anno e di 10 punti percentuali per il terzo anno;  le aliquote sono quindi pari a :

    • 11% nel primo anno
    • 9% nel secondo anno  e
    • 7% nel terzo anno di attività 

    Inoltre il minimale contributivo annuo è ridotto del 50% per ciascuno degli anni citati. 

    ATTENZIONE:  L’agevolazione si applica solo agli agenti operanti in forma individuale. Per le nuove iscrizioni / nuovi incarichi dal 2024 l’agevolazione non è prevista.

    In sintesi per i nuovi iscritti entro il 2023:

    Aliquota ordinaria

    Aliquota  ridotta 1° anno  

    Aliquota ridotta 2° anno

    Aliquota ridotta 3° anno

    17%

    11%

    9%

    7%

    Allegati:
  • Rendicontazione non finanziaria

    Rendicontazione sostenibilità: il CNDCEC pubblica l’IRS 20

    Il CNDCEC in data 3 febbraio ha pubblicato l' IRS 20 sulla rendicontazione della sostenibilità

    Ricordiamo che il nuovo Pacchetto Omnibus I del Parlamento Europeo ridisegna i confini della CSRD, riducendo drasticamente il numero di aziende obbligate a rendicontare

    I Commercialisti ricordano che il quadro normativo europeo sulla sostenibilità ha vissuto una rapida metamorfosi, passando dall’ambiziosa estensione della CSRD alla significativa semplificazione introdotta dal Pacchetto Omnibus I del 2025. 

    La riforma ha:

    1. innalzato le soglie dimensionali,
    2. ridotto gli oneri amministrativi per le PMI
    3. posticipato le scadenze applicative. 

    Sebbene tale deregolamentazione miri a preservare la competitività UE, il testo dell'IRS 20 evidenzia il rischio di un arretramento negli obiettivi ESG.

    Strumenti volontari come il VSME e il ruolo dei Commercialisti diventano cruciali per trasformare la rendicontazione da mero obbligo burocratico in una compliance strategica e un asset competitivo.

    Rendicontazione sostenibilità: il CNDCEC pubblica l’IRS 20

    Il 2025 ha segnato un mutamento radicale dello scenario per la rendicontazione di sostenibilità.

    La Commissione Europea ha proposto il 26 febbraio 2025 il cosiddetto Omnibus Package. 

    Questo pacchetto, approvato dal Parlamento Europeo il 16 dicembre 2025 con 428 voti favorevoli, ha portato a una drastica riduzione degli oneri amministrativi.

    Si è dato adito a una profonda modifica del perimetro dell’obbligo precedentemente approvato con la CSRD, la riforma ha, infatti, innalzato notevolmente le soglie dimensionali per l’obbligo di rendicontazione.

    Rispetto a quanto indicato in precedenza, per quanto attiene alla CSRD, l’obbligo diventa vincolante solo per le imprese con una media di oltre 1.000 dipendenti e un fatturato netto annuo superiore a 450 milioni di euro. 

    Questo nuovo parametro circoscrive l’obbligatorietà a un numero di imprese ancora inferiore rispetto a quanto precedentemente previsto dalla NFRD del 2014!

    Rispetto, invece, agli obblighi previsti dalla CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive), entrata in vigore anch’essa nel 2024, direttiva che obbliga le grandi aziende a identificare, prevenire e mitigare gli impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente lungo tutta la loro catena del valore, inclusi fornitori e partner, per garantire pratiche commerciali sostenibili e responsabili, gli obblighi si applicheranno solo a grandi società con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro.

    Il pacchetto Omnibus, inoltre, introduce innovazioni cruciali per “proteggere” le PMI. In primo luogo, è stato previsto il divieto di trasferimento dell’onere. 

    Le grandi imprese obbligate, infatti, non possono più richiedere ai partner commerciali con meno di 1.000 dipendenti informazioni eccedenti quelle previste dagli standard di rendicontazione volontaria.

    La Commissione Europea si è focalizzata sulla semplificazione dei datapoint richiesti alle imprese. 

    L’EFRAG è stato incaricato di semplificare il primo set di 12 ESRS entro ottobre 2025, riducendo la granularità dei dati e privilegiando le metriche quantitative rispetto a quelle narrative.
    E' stata prevista l’eliminazione dei piani di transizione:

    • le imprese non sono più obbligate a presentare piani di transizione climatica che certifichino la compatibilità del modello aziendale con l’economia sostenibile.

    Infine con riferimento al cruciale ruolo assunto con la CSRD dai Revisori di Sostenibilità, si è prevista una semplificazione in tema di limited assurance.

    Pertanto è stata eliminata la previsione del passaggio graduale dalla “limited assurance” alla “reasonable assurance” per l’attestazione dei revisori. 

    In altri termini, il legislatore europeo ha deciso di eliminare definitivamente l’obbligo di passare alla reasonable assurance. 

    Questo significa che da un lato l’attestazione dei revisori rimarrà ferma al livello della limited assurance per un periodo indefinito; dall’altro non esisterà più una scadenza automatica o un mandato alla Commissione per imporre controlli più rigorosi (e costosi) in futuro.
    Per evitare costi inutili in una fase di riforma, il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno approvato uno slittamento dei termini. In particolare:

    1. L’applicazione per le grandi imprese non ancora soggette alla rendicontazione è posticipata dal 2025 al 2027.
    2. Per le PMI quotate, l’obbligo slitta dal 2026 al 2028.
    3. Il termine di recepimento della direttiva CSDDD è stato fissato a luglio 2028, con entrata in vigore delle norme il 26 luglio 2029.

    In Italia, il recepimento nazionale della CSRD (D.Lgs. 125/2024) dovrà ora coordinarsi con queste nuove disposizioni europee.

  • Agenti e Rappresentanti

    Enasarco valuta l’uscita da ADEPP

    La Fondazione Enasarco, ente che gestisce la previdenza complementare degli agenti e rappresentanti di commercio, ha avviato il percorso formale per  valutare la possibile uscita dall’Adepp, l’associazione che riunisce le Casse di previdenza dei liberi professionisti.

    La presidente Patrizia De Luise ha dichiarato al Sole 24Ore che la riflessione  è maturata nel tempo  e risale addirittura a un momento precedente la sua elezione (avvenuta a giugno 2025)  e che  il CDA intende ora avviare  fase operativa .

    Secondo la presidente, è in gioco soprattutto la  tutela degli iscritti che resta l’obiettivo prioritario dell’ente. In quest’ottica, l’adesione ad Adepp era stata inizialmente motivata dall’esigenza di partecipare a un contesto di confronto e di decisioni condivise tra le Casse private ma attualmente Enasarco ritiene che le  modalità di gestione dell’associazione non rispondano alle  aspettative e ricorda di aver segnalato  in più occasioni agli organi competenti le criticità

     Alla luce di tali criticità, il Consiglio di amministrazione ha quindi deciso di avviare una valutazione strutturata sull’opportunità di proseguire il rapporto associativo.

    Le criticita nel rapporto con Adepp

    La Fondazione evidenzia, in particolare, una carenza di dialogo e di confronto, ritenendo venute meno le condizioni che avevano giustificato l’ingresso in Adepp nel 2013. 

    Un clima di insoddisfazione che, secondo quanto evidenzia l'articolo del Sole del 3 febbraio 2026 non riguarderebbe esclusivamente Enasarco.  Infatti  nel 2025 l’Enpapi, ente previdenziale degli infermieri, ha infatti deliberato l’uscita dall’Adepp, dal 1° gennaio 2026   e   all’assemblea Adepp di fine gennaio non hanno partecipato, oltre a Enasarco, neppure la Cassa dei ragionieri, l’Enpacl e la Cassa geometri.

    Sul tema  il presidente di Adepp, Alberto Oliveti, che guida la Cassa dei Medici EMPAM  e che è stato recentemente rieletto  per il decimo anno alla presidenza ADEPP  ha dichiarato solamente di non  aver ricevuto comunicazioni ufficiali e di  poter solo commentare evidenziando che   l’adesione  di ciascun ente all’associazione resta libera e volontaria.

    L’attuale gestione Enasarco

    La riflessione avviata da Enasarco si colloca in una fase di particolare solidità dell’ente. Come evidenziato nel comunicato ufficiale di fine 2025,  attualmente la Fondazione dispone di un patrimonio complessivo di circa 10 miliardi di euro e ha chiuso l’esercizio con un risultato economico positivo pari a 467 milioni di euro.

    L' equilibrio finanziario  è certificato anche dal bilancio tecnico attuariale, che attesta la sostenibilità del sistema per almeno i prossimi trent’anni senza necessità di interventi strutturali correttivi.

    Il comunicato sembra sottolineare un cambio di rotta rispetto alla realta degli anni precedenti dove qualche difficolta era  giunta all'attenzione del  Sottosegretario al Lavoro Durigon  nel 2024 

    Nella conferena di chiusura il 4 dicembre 2025   la presidente De luise ha presentato un ente in salute e solido che guarda all’innovazione e alle nuove generazioni.  Erano  intervenuti il Ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone, che ha definito l’attenzione riservata al mondo degli agenti e dei consulenti finanziari un segnale politico importante, l’Onorevole Paolo Barelli e il Senatore Maurizio Gasparri.Durante l’Assemblea si è parlato a più riprese di “budget sociale” e di una Fondazione Enasarco sempre più consapevole e partecipativa. Il triennio 2026-2028 sarà quindi incentrato su una presenza costante nella vita quotidiana degli iscritti e delle aziende in tema di welfare, digitalizzazione e formazione professionale.

  • Agricoltura

    INPS-AGEA: al via integrazione dati e fascicolo aziendale agricolo

    Il Messaggio INPS n. 326 del 30 gennaio 2026 informa  che è stata completata la prima fase dell'integrazione tra le banche dati dell’INPS e dell’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), nell’ambito di un più ampio progetto di cooperazione istituzionale , con il fine di una semplificazione degli adempimenti amministrativi delle aziende agricole e al rafforzamento delle attività di controllo e prevenzione delle frodi.

    L’integrazione discende dalla convenzione stipulata tra INPS e AGEA nel settembre 2023, successivamente ampliata con un atto integrativo nel dicembre 2024, che disciplina lo scambio strutturato dei dati relativi alla consistenza aziendale delle imprese agricole di produzione primaria.

    Questa integrazione rappresenta solo il primo passo di un processo di evoluzione più ampio dei sistemi informativi di INPS e AGEA. Le amministrazioni annunciano infatti ulteriori sviluppi futuri,  che hanno come obiettivi:

    • a una maggiore semplificazione degli adempimenti, 
    • un innalzamento del livello di compliance delle imprese agricole e 
    • un più efficace contrasto delle frodi, sia in ambito previdenziale sia con riferimento agli aiuti erogati nell’ambito della Politica agricola comune (PAC).

    Vediamo in cosa consiste

    Le nuove funzionalità

    In questo quadro di integrazione INPS e AGEA hanno portato a termine il rilascio di una prima funzionalità operativa. In particolare, è ora possibile visualizzare il fascicolo aziendale AGEA direttamente all’interno della procedura INPS di iscrizione e variazione delle aziende agricole, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it

    Sull'importanza di questa novità iI Messaggio richiama  l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 5/2012, s che prevede che  i dati contenuti nel fascicolo aziendale elettronico fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti intrattenuti dall’impresa agricola. Il fascicolo AGEA  risulta quindi come fonte unica e certificata delle informazioni aziendali, riducendo duplicazioni e incoerenze informative.

    Nel dettaglio, la nuova funzione consente agli utenti – imprese agricole e consulenti abilitati – di visualizzare, se presente e aggiornato, il contenuto del fascicolo AGEA, comprendente:

    • l’ubicazione, la denominazione e l’estensione dei terreni aziendali;
    • i titoli di possesso (proprietà, affitto, comodato, ecc.) e le colture praticate;
    • la consistenza zootecnica, con indicazione del numero e della specie dei capi allevati.

    AGEA cos’è, cosa fa

    Si ricorda che AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) è un ente pubblico non economico vigilato dal Ministero dell’Agricoltura, che svolge un ruolo centrale nella gestione degli aiuti al settore agricolo

     In particolare, opera come organismo pagatore nazionale per l’erogazione dei fondi della Politica agricola comune (PAC) e come organismo di coordinamento degli eventuali pagatori regionali

    . AGEA gestisce inoltre il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e il fascicolo aziendale, che costituisce la base informativa ufficiale dei rapporti tra imprese agricole e Pubblica amministrazione.

    Link utili

    Link su AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) 

    •  AGEA – Portale istituzionale https://www.agea.gov.it/portale-agea/ – Pagina principale del sito dell’Agenzia dedicata alle funzioni e ai servizi istituzionali per agricoltori e operatori agricoli. 
    • AGEA – SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) https://www.sian.it/portale-opagea/home.jsp – Accesso al Sistema informativo per consultare dati aziendali e superfici ammissibili (servizi per gli operatori).

    Ecco i link diretti ai servizi INPS utili alle imprese agricole

  • Identità digitale

    Omocodia: stesso codice fiscale per due cittadini diversi

    Viene pubblicata dalle Entrate la guida per Omocodia, il caso di identico codice fiscale per due soggetti diversi. 

    Ricordiamo che il codice fiscale è lo strumento che consente di riconoscere in modo univoco ogni cittadino nei rapporti con la Pubblica amministrazione e con i privati. 

    Capita però, seppure raramente, il caso che per coincidenza di dati anagrafici di due cittadini, essi risultino con lo stesso codice fiscale base. 

    In tale caso la Pubblica amministrazione, ma anche gli enti privati, non possono identificare univocamente il soggetto con cui stanno avendo rapporti, l'agenzia ha pubblicato una guida che spiega come viene garantita l’univocità dell’identificazione.

    Omocodia: come gestire lo stesso codice fiscale per due cittadini diversi

    Se due cittadini utilizzano lo stesso codice fiscale può crearsi confusione negli atti e nelle dichiarazioni trasmesse, poiché non è possibile per l’Amministrazione distinguere correttamente chi sta interagendo. 

    In tale caso è fondamentale rivolgersi tempestivamente a un ufficio dell’Agenzia delle entrate qualora si riscontrino dati non corretti nel proprio cassetto fiscale.

    L’Agenzia, dopo aver constatato l’effettiva esistenza di un’omocodia, attribuisce a ciascun cittadino un nuovo codice fiscale univoco. 

    A tal fine cnvoca i cittadini per consegnare il nuovo codice e verificare insieme la correttezza delle informazioni registrate in Anagrafe tributaria che potrebbero essersi confuse a causa dell’utilizzo fino a quel momento dello stesso codice fiscale: 

    • dichiarazioni, 
    • atti del registro, 
    • partite Iva, 
    • storici domicili fiscali, v
    • ersamenti, ecc

    L’ufficio riallinea quindi dichiarazioni e atti ai nuovi codici, in modo da consentire ad ognuno di poter consultare nel cassetto fiscale solo quelli a lui direttamente riconducibili.

    Il vademecum ADE illustra in modo chiaro le conseguenze dell’utilizzo di un codice fiscale duplicato, le procedure che l’Agenzia mette in atto per risolvere l’anomalia e le modalità di comunicazione e consegna del nuovo codice ai cittadini interessati.

    In caso di sospetta omocodia, viene rilasciato un codice provvisorio composto da sole cifre numeriche, valido a tutti gli effetti fino all’assegnazione del definitivo.

    I casi di omocodia, infatti, sono molto rari e di solito si verificano quando uno dei cittadini non ha ottenuto il codice fiscale direttamente dall’Agenzia delle entrate, ma lo ha calcolato autonomamente utilizzando applicazioni terze, facilmente rintracciabili in rete.

    Viene spiegato come  funziona l’eventuale rilascio di un codice provvisorio in attesa della definizione definitiva.