-
La Cassazione su società di fatto, occulta e irregolare
L’ordinanza della Corte di Cassazione numero 26133, del 5 settembre 2022, fa il punto sulle condizioni quali di fatto, occulta e irregolare che possono interessare le società di persone.
Queste qualificazioni non sono necessariamente alternative, in quanto tali condizioni possono anche presentarsi contestualmente in una medesima situazione.
Il corretto inquadramento, utile ai fini di dottrina, rileva anche dal punto di vista pratico, dato che ognuna di queste condizioni può avere un differente impatto sui soci partecipanti alla compagine sociale.
Come concetto generale le condizioni di società di fatto, società occulta e società irregolare non interessano le società di capitali, in quanto queste sono soggette al vincolo della pubblicità costitutiva, in conseguenza del quale una società di capitali di fatto, occulta o irregolare è nei fatti non esistente.
Non è un caso che, delle operazioni compiute dalla società di capitali prima della sua iscrizione sul Registro delle imprese, è direttamente e personalmente responsabile colui che ha agito, dato che anche personalità giuridica e responsabilità limitata si acquisiscono con l’iscrizione.
Diversamente, per le società di persone il regime pubblicitario è solo dichiarativo, ed è proprio in conseguenza di ciò che si definisce la società irregolare come quella particolare società di persone, regolarmente costituita, che però non è stata iscritta presso il Registro delle imprese (l’iscrizione, in questo caso non realizza l’esistenza della società ma la sua regolarità).
La Corte di Cassazione ci dice infatti che “società irregolare è quella che, anche se costituita per esplicito accordo scritto, non sia stata registrata”.
In conseguenza di ciò, quella della regolarità, per una società, è condizione che può essere persa anche durante la vita dell’impresa, nel momento in cui, per una qualsivoglia motivazione, questa sia cancellata dal Registro delle imprese ma continui a esercitare l’attività economica.
Diversamente la società di fatto si definisce come quel vincolo societario esistente, ma per il quale manchi la prova scritta della costituzione del rapporto sociale. Ci ricorda infatti la Corte che “si parla di rapporto sociale di fatto nel caso in cui manchi la prova scritta della costituzione del rapporto, peraltro non richiesta dalla legge ai fini della sua validità”.
Dal punto di vista teorico una società di fatto può essere commerciale o non commerciale; ma, dato che la società di fatto non commerciale non è altri che la società semplice, che può nascere anche solo per comportamento concludente, allora una società di fatto, che non sia una società semplice, dovrà considerarsi commerciale.
Infine, si definisce società occulta quel particolare vincolo societario che non viene esternalizzato nei confronti dei terzi; infatti, secondo le definizioni della Corte di Cassazione:
- “il rapporto sociale è occulto quando, pur esistendo anche solo di fatto, non venga esteriorizzato nei rapporti con i terzi”;
- “ciò che rileva in ogni caso, sia nei rapporti interni tra i soci sia nei rapporti con i terzi, è l'effettiva esistenza della società, perché la società di persone realmente esistente, ma occulta, risponde di fronte ai terzi anche in difetto della esteriorizzazione, ossia della prova di un comportamento dei soci apparenti idoneo a determinare in concreto l'incolpevole affidamento dei terzi circa l'esistenza della società, essendo sufficiente che la società esista di fatto, anche a prescindere da un accordo espresso fra le parti”;
- ciò che caratterizza questa condizione è il fatto “che la mancata esteriorizzazione del rapporto societario costituisce il presupposto indispensabile perché possa legittimamente predicarsi, da parte del giudice, l'esistenza di una società occulta, ma ciò non toglie che si richieda pur sempre la partecipazione di tutti i soci all'esercizio dell'attività societaria in vista di un risultato unitario, secondo le regole dell'ordinamento interno, e che i conferimenti siano diretti a costituire un patrimonio comune, sottratto alla libera disponibilità dei singoli partecipi (articolo 2256 Codice civile) ed alle azioni esecutive dei loro creditori personali (articoli 2270 e 2305 Codice civile), l'unica particolarità della peculiare struttura collettiva de qua consistendo nel fatto che le operazioni sono compiute da chi agisce non già in nome della compagine sociale (vale a dire del gruppo complessivo dei soci) ma in nome proprio”.
-
Tabelle ACI 2023: il comunicato delle Entrate in GU
Pubblicato in GU n 302 del 28 dicembre il Comunicato delle Entrate con le Tabelle ACI 2023 dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli (articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314)
In particolare, le Tabellle ACI sono necessarie per determinare il compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.
Si ricorda che per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, la percentuale per la determinazione del fringe benefit è definita in base alla quantità di emissioni di anidride carbonica e in particolare come segue:
- pari al 25% per i veicoli con valori di emissione di CO3 inferiori a 60g/km;
- pari al 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
- pari al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;
- pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km.
Le tabelle ACI sono predisposte ogni anno entro il 30 novembre e devono essere pubblicate in Gazzetta entro il 31 dicembre con validità per l'anno successivo.
Le tabelle valide per il 2023 e sono suddivise in:- autovetture in produzione cosi distinte:
- autovetture a benzina,
- autovetture a gasolio,
- autovetture a benzina-gpl e benzina-metano, ibrido-benzina e ibrido-gasolio, elettrici e ibridi plug-in;
- autovetture fuori produzione ugualmente distinte in base alla modalità di alimentazione (benzina, gasolio, benzina-gpl e benzina-metano, ibrido-benzina e ibrido-gasolio, elettrici e ibridi plug-in);
- motoveicoli;
- autocaravan.
Ti cosigliamo anche: Auto aziendali ad uso promiscuo dipendenti: novità dal 1 luglio
Allegati: -
Piano non autosufficienze 2022-2024: DPCM e tabelle di riparto
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2022 il DPCM 3 ottobre 2022, di adozione del Piano Nazionale per la Non Autosufficienza e con le tabelle di riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024.
Grazie ai fondi straordinari del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR ) sono previste precise linee di intervento rivolte
- alle persone con disabilità e
- agli anziani non autosufficienti,
con rafforzamento dei servizi sociali territoriali (Missione 5) e potenziamento dell’assistenza sanitaria territoriale (Missione 6)
Inoltre grazie alle norme della legge di bilancio 2022 (n. 234 del 30 dicembre 2021 ) per la prima volta sono stati definiti i Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), che intendono garantire a livello nazionale agli anziani non autosufficienti o con ridotta autonomia:
- servizi domiciliari;
- servizi di sollievo;
- servizi sociali di supporto.
Le risorse disponibili per il Fondo per le non autosufficienze (FNA), nel triennio 2022-2024 sono pari a 822 milioni di euro nel 2022, 865,3 milioni di euro nel 2023 e 913,6 milioni di euro nel 2024, all'interno dei quali per i progetti relativi alla Vita indipendente sono assegnate risorse corrispondenti a 14.640.000,00 euro per ciascuna annualità.
Inoltre 20 milioni per il 2022 e 50 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2023-2024, sono destinati alle assunzioni di personale con professionalità sociale presso gli Ambiti territoriali sociali.
Ulteriori dettagli con tutta la normativa di riferimento sono disponibili sul sito del Ministero del lavoro alla pagina Focus on "Fondo nazionale per la non autosufficienza".
-
Disabili INAIL: accompagnatori gratis in Trenitalia dal 20 dicembre
Dal 20 dicembre 2022 viene estesa l’agevolazione “Carta Blu” di Trenitalia anche in favore dei titolari di rendita con assegno di assistenza personale continuativa (APC) riconosciuti dall'Inail.
La Carta blu è una tessera gratuita nominativa emessa da Trenitalia S.p.A. per specifiche categorie di persone con disabilità, residenti in Italia, che consente di
usufruire della gratuità del viaggio, in territorio nazionale, per l’accompagnatore del titolare.
In sostanza il biglietto emesso per il viaggio del titolare vale per due persone.
Dal 20 dicembre 2022 possono richiederla i titolari di assegno per assistenza personale continuativa (nel seguito, APC) riconosciuto dall’Inail per inabilità/menomazioni derivanti da infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Come fare per ottenerla
Per il rilascio Carta Blu, la persona interessata deve recarsi presso uno degli uffici di assistenza Trenitalia ovvero, se non presenti, presso una delle biglietterie e consegnare il modulo per la richiesta della “Carta Blu”,
Al Modulo vanno allegati
- attestazione Inail di titolarità della rendita e dell'APC
- documento di riconoscimento in corso di validità.
ATTENZIONE : Prima di presentare la domanda va fatta quindi richiesta dell'attestazione Inail che viene rilasciata su richiesta dell’interessato dalla sede Inail che gestisce la rendita e l’APC e deve essere consegnata a trenitalia , in allegat al modulo di richiesta della Carta, non oltre 30 giorni dalla data di emissione.
La richiesta e il ritiro della Carta Blu possono essere effettuati anche da persone delegate con atto scritto e presentnado copia dei documenti di riconoscimento del titolare e del delegato.
Qui il Modulo per richiesta della "Carta Blu" e l' Informativa completa "Carta Blu".
-
Tassazione operazioni immobiliari: le novità del DDL di bilancio 2023
Con l'art 24 della bozza di DDL di bilancio 2023 rubricato Disposizioni in materia di tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri si prevedono modifiche all’articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Nel dettaglio con la modifica all’articolo 23 del TUIR in tema di tassazione dei soggetti non residenti si inserisce la previsione in base alla quale:
- vengono qualificati come redditi prodotti nel territorio dello Stato e, quindi, ivi imponibili,
- le plusvalenze che un soggetto non residente ritrae dall’alienazione di partecipazioni in società fiscalmente residenti all’estero, il cui valore è rappresentato, direttamente o indirettamente, per più del 50% da beni immobili situati nel territorio italiano.
Tale disposizione è conforme all’articolo 13, paragrafo 4, del Modello di Convenzione OCSE, che, peraltro, è stato già recepito in diverse numerose Convenzioni volte a evitare la doppia imposizione sul reddito ed il patrimonio stipulate dall’Italia.
L’inserimento, nell’articolo 23 del TUIR, del criterio di collegamento allo Stato della fonte, previsto dal citato modello di Convenzione, mira ad assoggettare ad imposizione in Italia le medesime plusvalenze qualora ciò sia consentito da una specifica disposizione nelle Convenzioni già stipulate.
Con l’intervento normativo sull’art. 5, comma 5, del D. lgs. n. 461 del 1997, si vuole evitare che il regime di esenzione ivi previsto sia applicabile anche alle partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più della metà, deriva, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia.
In sintesi, le plusvalenze in esame, essendo assimilate a quelle derivanti dalla cessione di partecipazione in società residenti, sono redditi diversi di natura finanziaria cui non si applica l’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 461 del 1997, secondo cui non concorrono a formare il reddito, tra l’altro, le plusvalenze da partecipazioni non qualificate realizzate da soggetti residenti in Paesi o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.
E' bene specificare che si tratta di una norma contenuta nella bozza del Disegno di legge di Bilancio 2023 suscettibile ancora di modifiche fino alla sua definitiva approvazione ed entrata in vigore, come di consueto, il 1 gennaio 2023.
-
Acconto IRES 2022: entro il 30 novembre in cassa
Entro il prossimo 30 novembre 2022 deve essere effettuato il versamento della seconda (o unica) rata dell’acconto delle seguenti imposte sui redditi:
- IRPEF, IRES, IRAP
- per il periodo fiscale 2022 redditi 2021
Occorre sottolineare che l'acconto può essere calcolato in due modi diversi, ossia:
- in base al metodo storico,
- oppure utilizzando il metodo previsionale.
Acconto IRES 2022: quanto e come si paga
L'acconto IRES 2022, secondo il metodo storico, per i soggetti diversi dalle persone fisiche è pari al 100% dell’importo indicato al rigo RN17 del Modello Redditi 2022 SC (oppure, per gli Enti non commerciali, al rigo RN28 del Modello Redditi 2022 ENC) “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente”, da versare secondo le seguenti modalità:
- se l'importo è minore di euro 20,66 non è dovuto
- se l'importo è compreso tra euro 20,66 e euro 257, 50 va versato in una unica soluzione entro il 30 novembre 2022
- se l'importo è superiore a euro 257,50 va versato in due rate come segue:
- 40% del rigo RN17 (o RN28 per gli ENC) entro il 30.06.2022 (o entro il 30.07.2022 con la maggiorazione dello 0,40%) se l’esercizio è coincidente con l’anno solare e il bilancio è approvato nei termini ordinari (altrimenti entro il termine per il versamento del saldo delle imposte per il 2021);
- 60% del rigo RN17 (o RN28 per gli ENC) entro il 30.11.2022 se esercizio è coincidente con l'anno solare (oppure entro l'undicesimo mese successivo alla conclusione dell’esercizio)
- Per i “soggetti ISA” le rate di acconto sono entrambe pari al 50%
Oltre al metodo storico, come specificato si può scegliere di versare l’acconto tramite il metodo previsionale, nel caso in cui si presuma di conseguire un reddito 2022 inferiore a quello del 2021.
In tal caso è necessario:
- determinare l’imposta “presunta” sulla base delle disposizioni fiscali per il periodo d’imposta 2022;
- versare la percentuale minima prevista per l’acconto (come vista in precedenza).
Attenzione al fatto che risulta possibile utilizzare differenti metodologie di determinazione dell’acconto per i diversi tributi: ad esempio, è possibile scegliere il metodo storico per l’IRPEF/IRES e quello previsionale per l’IRAP. Si può inoltre utilizzare il metodo di versamento in maniera non uniforme, ossia ad esempio in sede di versamento della 1° rata di acconto viene utilizzato il metodo “storico”; per il versamento della 2° rata viene adottato il metodo “previsionale”.
Acconto IRES 2022: le SRL e il regime di trasparenza
In merito alle SRL che hanno optato per il regime di trasparenza determinano l’acconto IRES con modalità differenziate a seconda che si tratti del primo anno di efficacia dell’opzione, ovvero delle annualità successive.
SRL con opzione di tassazione per trasparenza
PERIODO
MODALITA’
SRL PRIMO ANNO DI OPZIONE
La società che applica il regime di trasparenza dal 2022 calcola l'acconto IRES 2022 con il metodo storico o previsionale (senza tener conto del regime di trasparenza) anche se dal 2022 non sarà soggetto passivo IRES.
L'acconto che è stato comunque versato dalla società sarà attribuito ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione, e da questi scomputato dai propri redditi (nel successivo mod. REDDITI PF 2023 per il periodo d’imposta 2022, a partire dal quale il reddito gli verrà imputato per trasparenza)
SRL OPZIONE ANNI SUCCESSIVI
La società che ha già optato, prima del 2022, per il regime di trasparenza non deve versare l'acconto IRES 2022, dal momento che vi sono obbligati i singoli soci
1° PERIODO SUCCESSIVO LA SCADENZA DEL TRIENNIO
La società che ha optato per il regime di trasparenza per il triennio 2019 – 2021, e che non ha rinnovato l’opzione per il triennio 2022 – 2024, deve versare l’acconto IRES 2022 sulla base dell’imposta che sarebbe stata determinata senza considerare l’opzione
DECADENZA DAL REGIME
La società per la quale si è verificata la decadenza dal regime di trasparenza dal 2022 è tenuta a versare l’acconto IRES 2022 calcolato sull'imposta 2021 rideterminata senza tener conto del regime di trasparenza
-
Atto costitutivo Srl e Srl semplificata in videoconferenza: pronti i modelli standard
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 luglio 2022 n. 155, sono stati definiti i modelli di atti costitutivi per la costituzione società a responsabilità limitata (sia ordinaria che semplificata) attraverso la partecipazione delle parti in videoconferenza utilizzando la procedura online mediante una piattaforma telematica predisposta dal Consiglio Nazionale del Notariato, in attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183.
Pertanto, l'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, può essere ricevuto dal notaio, per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse, mediante l'utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato.
Gli atti costitutivi possono essere redatti utilizzando i seguenti modelli standard (allegati al decreto):
- Allegato 1 – Modello SRL per le società a responsabilità limitata
- Allegato 2 – Modello SRL SEMPLIFICATA per le società a responsabilità limitata semplificata,
Scarica qui i Modelli allegati al decreto in formato word
I suddetti modelli potranno essere utilizzati dal 5 novembre 2022, data di entrata in vigore del Decreto del Mise del 26 luglio 2022 n. 155.
Ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, pubblicherà sul proprio sito istituzionale i modelli, anche in lingua inglese.
In caso di utilizzo di tali modelli standard uniformi, il compenso per l'attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla Tabella C) – Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n.140, ridotto alla metà.
Allegati: