• PRIMO PIANO

    Albo Autotrasportatori: le regole per iscriversi

    Il Comitato centrale di direzione dell'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi è l'organo direttio dell'Albo. Esso ha specifiche funzioni attribuitegli dalla legge (D Lgs n 284/2005)

    La legge di Stabilità 2014 ne ha successivamente aumentato le competenze nell’ottica di 

    • realizzare un maggior controllo sul possesso dei requisiti richiesti alle imprese per esercitare la professione
    • ma anche di verificare in modo più preciso lo svolgimento della loro attività economica. 

    Tra le rincipali attribuzioni assegnate al Comitato Centrale dalla attuale legislazione vi sono le seguenti:

    • curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi; 
    • accreditare gli organismi di certificazione di qualità;
    • attuare le direttive del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in materia di autotrasporto; 
    • verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte, in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica e alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel Ced presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi di Inail, Inps e Camere di Commercio;
    • svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del regolamento CE n. 1071/2009 del 21 ottobre 2009,
    • curare attività editoriali e di informazione alle imprese di autotrasporto, anche attraverso strumenti informatici e telematici;
    • svolgere funzioni di studio e di consulenza con specifico riferimento a progetti normativi, alla risoluzione delle problematiche connesse con l'accesso al mercato dell'autotrasporto e alla professione di autotrasportatore.

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    Albo autotrasportatori: come iscriversi

    Le imprese che intendono esercitare il trasporto di merci su strada devono iscriversi all’albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto terzi tenuto presso l'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio rispetto alla sede principale/unica dell’impresa presentando apposita domanda:

    A) iscrizione per attività con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t.

    B) iscrizione per attività con veicoli di massa complessiva a pieno caricosuperiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t.

    C) iscrizione per attività con veicoli di massa complessiva a pieno caricosuperiore a 3,5 t;

    Le cooperative/consorzi che intendono esercitare il trasporto di merci per conto terzi su strada devono iscriversi all’albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto terzi  tenuto presso l’Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio rispetto alla sede principale/unica dell’impresa presentando apposita domanda.

    Per ciascun tipo di iscrizione è necessario:

    • predisporre la domanda, 
    • allegare documenti specificatamente previsti
    • versare un contributo.

    Consulta qui tutti i documenti necessari.

    Albo autotrasportatori: le quote da pagare per iscriversi

    Con Delibera del 18 ottobre 2022 del Ministero dei Trasporti sono state stabilite le quote per il 2023 che ciascina impresa ha versato entro il 31 dicembre scorso.

    In particolare, entro il  31 dicembre 2022,  le mprese scritte all'albo nazionale degli autotrasportatori, alla data del  31  dicembre 2022, debbono corrispondere, per l'annualità  2023,  la quota prevista dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e dall'art.  9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.

    La quota da versare per l'anno 2023 è stabilita nelle  seguenti misure:

    Quota  fissa  di  iscrizione  dovuta  da  tutte  le  imprese comunque iscritte all'albo: euro 30,00;

    Ulteriore quota dovuta  da  ogni  impresa  in  relazione alla  dimensione numerica del proprio parco veicolare,  qualunque  sia  la  massa  dei veicoli con cui esercitano l'attivita' di autotrasporto: 

    A Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 2 a 5 5,16
    B
    
    

    Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 6 a 10

    10,33
    C
    
    

    Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 11 a 50

    25,82
    D
    
    

    Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 51 a 100

    103,29
    E
    
    

    Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 101 a 200

    258,23
    F
    
    

    Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli superiore a 200

    516,46

    Albo autotrasportatori: come si paga la quota

    Il versamento della quota deve essere effettuato, attraverso la piattaforma PagoPA con le seguenti modalita' alternative entrambe attivabili nella apposita sezione «Pagamento quote» presente sul sito www.alboautotrasporto.it per l'importo ivi visualizzabile relativo all'anno 2023 o ad eventuali annualita' pregresse non corrisposte, seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile nella  citata sezione «Pagamento quote» del portale albo:

    • a)  Pagamento   on-line,   effettuato    in  modo  integrato nell'applicazione dei  pagamenti. L'utente viene automaticamente reindirizzato alle pagine web di PagoPA che consentono di  scegliere il prestatore di servizi di pagamento (PSP) e pagare in  tempo reale utilizzando i canali on-line proposti dal PSP scelto;
    • b) pagamento previa creazione della posizione debitoria (PD) che avviene in modalita' differita. L'utente stampa o visualizza  il  pdf dell'avviso di pagamento e procede a pagare con una  delle  modalita' presentata da uno dei PSP, sia tramite canale fisico che virtuale.

    L'utente potra' pagare una posizione debitoria alla volta.

    Le imprese iscritte alla Provincia autonoma di  Bolzano,  ai  sensi della  normativa  riportata  in  premessa,  dovranno  effettuare   il pagamento esclusivamente sul conto corrente bancario, intestato  alla Provincia autonoma di Bolzano. 

  • PRIMO PIANO

    Ace innovativa: come indicarla nel Modello Redditi SC 2023?

    Le Entrate con una FAQ datata 30 marzo forniscono un utile chiarimento in merito all'ACE innovativa e la prossima dichiarazione dei redditi con Modello Redditi SC 2023 anno d'imposta 2022.

    Ricordiamo brevemente che, finalità dell'agevolazione in oggetto è quella di incentivare le capitalizzazioni intervenute nel periodo della pandemia.

    L'articolo 19 del decreto-legge n. 73 del 2021 ha previsto una forma rafforzata dell'ordinaria agevolazione ACE con un rendimento nozionale pari al 15% limitatamente al "periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020" c.d. "ACE innovativa". Ti consigliamo anche Ace ordinaria e Ace innovativa 2022 – Breve riassunto operativo 

    Ace innovativa: come indicarla nel Modello Redditi SC 2023?

    Veniva proposto un quesito riguardante il caso di una società con periodo d'imposta di durata ultrannuale.

    Ad esempio, per un periodo di imposta che inizia nel 2020 e termina a fine 2021 (ad esempio 1/11/2020 – 31/12/2021), il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, per il quale spetta l'ACE innovativa, coincide con l'anno solare 2022.

    Dato che, il modello REDDITI SC 2023 (relativo al periodo d'imposta 2022) non consente di indicare nel quadro RS i dati per calcolare il beneficio introdotto dal citato articolo 19. la società come deve compilare il Modello REDDITI SC 2023 al fine di fruire dell'ACE innovativa?

    Le Entrate con la FAQ in oggetto hanno specificato che, l'ACE innovativa, disciplinata dall'articolo 19 del decreto-legge n. 73 del 2021, spetta limitatamente al "periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020", ordinariamente, quindi, l'agevolazione è riconosciuta per il solo periodo d'imposta 2021 e non è più spettante a decorrere dal periodo d'imposta 2022. 

    Per tale motivo, nel quadro RS del modello REDDITI SC 2023 non sono stati riproposti i campi dedicati al calcolo dell'ACE innovativa presenti nel modello dell'anno precedente.

    Nel caso particolare descritto nel quesito, specifica l'agenzia, la società non poteva fruire dell'agevolazione per il periodo d'imposta 1/11/2020 – 31/12/2021 in quanto, come stabilito dall'articolo 19, questa è riconosciuta per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 che, nel caso di specie, coincide con l'anno solare 2022.

    Ace innovativa: istruzioni per il Modello Redditi SC 2023?

    Pertanto, ai fini dell'utilizzo dell'ACE innovativa nel modello REDDITI SC 2023, la società dovrà:

    • determinarne l'ammontare utilizzando (quale ausilio per il calcolo) il prospetto del modello REDDITI SC 2022;
    • riportare l'agevolazione così calcolata, per la quota non "trasformata" in credito d'imposta ai sensi del comma 3 dell'articolo 19, nella colonna 9 del rigo RS113 del modello REDDITI SC 2023;
    • indicare nella colonna 8 del medesimo rigo RS113 il proprio codice fiscale in modo da consentire all'Agenzia delle entrate di individuare la fattispecie.

  • PRIMO PIANO

    Dichiarazione Società di Persone 2023: approvato il modello con le relative istruzioni

    Pubblicata la versione definitiva del Modello Redditi 2023-SP con le relative istruzioni, con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2023 n. 55531 che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2023 ai fini delle imposte sui redditi.

    Scarica il Modello Redditi SP-2023 con relative istruzioni 

    Novità del Modello Redditi SP 2023

    Le principali novità contenute nel modello SP2023 sono le seguenti:

    • Deducibilità al valore normale delle spese con soggetti in Stati non cooperativi. Nei quadri RF e RG sono state inserite apposite variazioni in aumento e in diminuzione al fine di tenere conto dei commi da 9-bis a 9-quinquies dell'art. 110 del TUIR relativi alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali (art. 1, comma 84, della legge 29 dicembre 2022,
      n. 197).
    • Esclusione dal reddito di utili e riserve di utile non ancora distribuiti. Nel quadro RF è stata prevista una variazione in diminuzione per l'esclusione dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato, degli utili e delle riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della legge 29 dicembre 2022, n. 197, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Nel quadro RQ è stata prevista una nuova sezione XXV dedicata all'esercizio dell'opzione per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi al fine di consentire tale esclusione dalla formazione del reddito (art. 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
    • Cessione o rimborso di quote o azioni di OICR. Nel quadro RQ è stata prevista la nuova sezione XXVI per consentire al contribuente di esercitare l'opzione affinché i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio si considerino realizzati, assoggettando la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (art. 1, commi 112 e 113, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
    • Plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività. Nel quadro RT è stata prevista la nuova sezione II B che deve essere compilata dai soggetti, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per dichiarare le plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività, di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-sexies), del TUIR, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2023, per le quali è dovuta l'imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento (art. 1, comma 126, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
    • Valutazione delle cripto-attività. Nel quadro RF sono stati previsti due codici tra le altre variazioni in aumento e in diminuzione al fine di indicare, rispettivamente, i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall'imputazione al conto economico, che non concorrono alla formazione del reddito (art. 1, comma 131, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
    • Rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. I quadri RT (sezione VII) e RM (sezione VII) sono stati aggiornati al fine di consentire al contribuente l'applicazione delle disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, finalizzati alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Sui predetti valori è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 16 per cento (art. 1, comma 108, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
    • Fondazioni “ITS Academy”. Nel rigo RN26 è stato previsto il nuovo prospetto riguardante il credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS Academy, incluse le donazioni, i lasciti, i legati e gli altri atti di liberalità, effettuati con espressa destinazione all'incremento del patrimonio della fondazione (art. 4, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99).
    • Social bonus. Nel rigo RN25 è stato previsto il credito d'imposta “Social bonus”, per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali (art. 81, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).
    • Società in perdita sistematica. Il quadro RS è stato aggiornato per tenere conto dell'abrogazione della disciplina sulle “società in perdita sistematica” di cui all'art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, del decreto-legge n. 138 del 2011 (art. 9, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n.73).
    • Superbonus. I quadri RP e RN sono stati aggiornati, con riferimento alle spese per l'efficientamento energetico per le quali è possibile usufruire della nuova percentuale di detrazione del 90 per cento per l'anno 2023 (art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall'art. 9, comma 1, del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6).
    • Spese per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Nel quadro RP sono state introdotte le “Spese per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche” (art. 1, comma 365, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
    • Nuovi Crediti d'imposta per le imprese. Nel quadro RU è stata prevista l'indicazione dei dati relativi agli importi maturati dei nuovi crediti d'imposta introdotti nel corso dell'anno 2022 (tra questi, si segnalano le agevolazioni riconosciute a favore delle imprese per fronteggiare la crisi energetica) e sono state aggiornate le informazioni richieste nella sezione IV in riferimento ai crediti Formazione 4.0, Ricerca, Sviluppo e Innovazione e agli Investimenti in beni strumentali. Al fine di una corretta compilazione del Quadro RU, inoltre, nelle istruzioni è stata inserita una nuova tabella nella quale sono elencati i crediti che, non più maturabili nel periodo d'imposta 2022, trovano collocazione, quali residui riportabili, nei campi specificatamente indicati.

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Imprese Autotrasporto: dal 15.03 domande per fondi acquisti mezzi ecologici

    Con un avviso datato 28 febbraio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ricorda che dal prossimo 15 marzo partono le domande per gli incentivi stabiliti dal DM 18 novembre 2021 n 461, con risorse pari a 10 milioni di euro, destinate all’acquisto mezzi ad elevata sostenibilità ecologica ad alimentazione alternativa.

    Ricordiamo che, gli incentivi stabiliti dal D.M. 18 novembre 2021 n. 461, rientrano nel quadro di un processo di rinnovo e di adeguamento tecnologico del parco veicolare delle imprese di autotrasporto.

    La norma ha stanziato 50 milioni di euro ripartiti lungo l'arco temporale 2021-2026: in questo secondo periodo di incentivazione (il primo si è chiuso il 16 agosto 2022) le somme accantonate ammontano a 10 milioni e sarà possibile presentare le istanze di richiesta nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 28 aprile 2023.

    Incentivi imprese autotrasporto: rinnovo e adeguamento parco veicoli

    In particolare il decreto per gli “Investimenti ad alta sostenibilità” mette a disposizione delle imprese di autotrasporto 50 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 esclusivamente per l’acquisto di veicoli ad alimentazione alternativa, ecologici di ultima generazione, in particolare:

    • ibridi (diesel/elettrico), 
    • elettrici 
    • a carburanti di ultima generazione (CNG, LNG). 

    Gli incentivi dipendono dalla tipologia e dalla massa complessiva del veicolo e vanno da:

    • un minimo di 4.000 euro per quelli ibridi di massa complessiva da 3,5 a 7 tonnellate 
    • fino a 24.000 euro per quelli elettrici oltre le 16 tonnellate.

    Attenzione va prestata al fatto che a questi importi si aggiunge un contributo di 1.000 euro in caso di contestuale rottamazione di un veicolo diesel.

    Si specifica che il decreto del 18 novembre 2021 è stato pubblicato in GU n. 17 del 22 gennaio 2022

    Sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile è stato invece pubblicato il Decreto Direttoriale del 7 aprile 2022 che reca le regole attuative della misura.

    Incentivi imprese autotrasporto: i beneficiari

    Possono inoltrare domanda:

    • le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall’aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del Codice Civile, 
    • ed iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi,
    • la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose.

    Sarà possibile presentare istanza, che avrà validità di prenotazione, all’interno dei sei periodi di incentivazione secondo le modalità di seguito descritte.

    Incentivi imprese autotrasporto: presenta la domanda 

    Come disciplinato dal decreto direttoriale di attuazione n. 148 del 7 aprile 2022 le domande potranno essere presentate:

    • esclusivamente tramite posta elettronica certificata dell’impresa richiedente e indirizzate a [email protected],
    • a partire dalle ore 10:00 del 15 marzo 2023 e fino e non oltre le ore 16:00 del 28 aprile 2023. 

    Si specifica che, la fase introduttiva del procedimento relativo alle domande di ammissione ai benefici, per ogni periodo di incentivazione (come di seguito specificati), è articolata in due fasi distinte e successive

    a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l’importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l’incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell’investimento da allegarsi al momento della proposizione della domanda secondo i termini e le modalità di cui all’articolo 3 del presente decreto;

    b) la successiva fase di rendicontazione dell'investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l’onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento secondo quanto previsto dall’articolo 4 del presente decreto.

    Si precisa che per ciascuno dei suddetti periodi di incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola domanda anche per più di una tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l’incentivo.

    Nella fase di rendicontazione tutti i soggetti che hanno presentato domanda secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 3 e 5 hanno l’onere di fornire la prova del perfezionamento dell’investimento e la prova che il medesimo è stato avviato in data successiva alla pubblicazione del D.M. 461/2021 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo le modalità di seguito descritte.

    Incentivi imprese autotrasporto: periodi di incentivazione

    Sono previsti sei periodi di incentivazione, 

    1. il primo periodo parte dal 1° luglio 2022 al 16 agosto 2022 per 13 milioni di euro
    2. iI secondo periodo parte dal 15 marzo 2023 al 28 aprile 2023 per 10 milioni di euro; 
    3. il terzo periodo, dal 1° dicembre 2023 al 15 gennaio 2024 per 8 milioni di euro;
    4. il quarto periodo, dal 26 agosto 2024 all'11 ottobre 2024 per 8 milioni di euro; 
    5. il quinto periodo, dal 5 maggio 2025 al 20 giugno 2025 per 8 milioni di euro; 
    6. il sesto periodo, dal 12 gennaio 2026 al 20 febbraio 2026 per 3 milioni di euro.
    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Dopo di noi: ripartite le risorse 2022 per persone con disabilità

    Con avviso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, datato 3 febbraio, si informa della pubblicazione in data 25 gennaio sulla GU n 20, del Decreto del 21 dicembre 2022 relativo al riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, cosiddetto “Dopo di noi”. 

    Il Fondo, istituito ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 112 del 22 giugno 2016, finanzia:

    • i percorsi di accompagnamento per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare
    • o perché mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale. 

    La Legge 112/2016 ha previsto e disciplinato misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare o comunque in vista del venir meno del sostegno stesso, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori.

    In proposito leggi anche Disabili e Fondo Dopo di Noi: a che punto siamo

    Dopo di noi: ripartite le risorse 2022 con decreto

    Con decreto del 21.12.2022 le risorse assegnate al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l'anno 2022, pari complessivamente a euro 76.100.000,00 sono attribuite alle  regioni per gli interventi e i servizi di cui  all'art.  3  del  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016. 

    A ciascuna regione è attribuita una quota di  risorse come indicato nella colonna C della Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, calcolata sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia d'età 18-64 anni, secondo i  più recenti dati Istat sulla popolazione residente.

    Sono specificamente destinati al  rafforzamento dell'assistenza alle persone con disabilità grave (di cui all'art.  4, comma  3, lettere a), b) e c) del decreto del  Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della  salute  ed  il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016) 15 milioni di euro delle risorse in vista del graduale conseguimento di un obiettivo di  servizio volto all'attivazione a favore di tali persone delle progettualità previste dal  Fondo, ovvero di analoghe  progettualità, anche finanziate a valere su risorse di diversa provenienza, nella misura del 100% delle richieste di  beneficio presentate, con riferimento alla valutazione multidimensionale, alla definizione del progetto personalizzato, al finanziamento degli interventi e degli specifici sostegni previsti nel relativo budget di  progetto  nell'ottica della graduale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale  da  garantire alle persone con disabilità grave prive di  sostegno  familiare,  ai sensi dell'art. 2 della legge 22 giugno 2016, n. 112, e dell'art.  5, comma 5, del medesimo decreto 23 novembre 2016. 

    La colonna D della Tabella 1 riporta, per ciascuna regione, le risorse specificamente destinate al conseguimento degli obiettivi di cui sopra aggiuntive a quelle già correntemente destinate nell'ambito della programmazione regionale.
    Le regioni procedono al successivo trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali,  secondo quanto previsto  nella programmazione  regionale,  entro 60 giorni  dall'effettivo versamento alle stesse da parte del Ministero.

    L'erogazione agli  ambiti territoriali è comunicata al Ministero medesimo entro 30 giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse, secondo le modalità di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto. 

  • PRIMO PIANO

    Piano non autosufficienze 2022-2024: DPCM e tabelle di riparto

    È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2022 il DPCM 3 ottobre 2022, di adozione del Piano Nazionale per la Non Autosufficienza e  con le tabelle di riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024. 

    Grazie ai fondi straordinari del   Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR ) sono previste precise linee di intervento rivolte 

    • alle persone con disabilità e
    •  agli anziani non autosufficienti, 

    con rafforzamento dei servizi sociali territoriali (Missione 5) e potenziamento dell’assistenza sanitaria territoriale (Missione 6)

    Inoltre grazie alle norme della legge di bilancio 2022 (n. 234 del 30 dicembre 2021 )   per la prima volta sono stati definiti i Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), che intendono garantire a livello nazionale agli anziani non autosufficienti o con ridotta autonomia:

    1.     servizi domiciliari;
    2.     servizi di sollievo;
    3.     servizi sociali di supporto.

    Le risorse  disponibili per il  Fondo per le non autosufficienze (FNA), nel triennio 2022-2024 sono pari a 822 milioni di euro nel 2022, 865,3 milioni di euro nel 2023 e 913,6 milioni di euro nel 2024, all'interno dei quali  per i progetti relativi alla Vita indipendente sono assegnate risorse corrispondenti a 14.640.000,00 euro per ciascuna annualità.

    Inoltre 20 milioni per il 2022 e 50 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2023-2024, sono destinati alle assunzioni di personale con professionalità sociale presso gli Ambiti territoriali sociali. 

    Ulteriori dettagli  con tutta la normativa di riferimento sono disponibili sul sito del Ministero del lavoro alla pagina  Focus on "Fondo nazionale per la non autosufficienza".

  • PRIMO PIANO

    Tassazione operazioni immobiliari: le novità del DDL di bilancio 2023

    Con l'art 24 della bozza di DDL di bilancio 2023 rubricato Disposizioni in materia di tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri si prevedono modifiche all’articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

    Nel dettaglio con la modifica all’articolo 23 del TUIR in tema di tassazione dei soggetti non residenti si inserisce la previsione in base alla quale:

    • vengono qualificati come redditi prodotti nel territorio dello Stato e, quindi, ivi imponibili, 
    • le plusvalenze che un soggetto non residente ritrae dall’alienazione di partecipazioni in società fiscalmente residenti all’estero, il cui valore è rappresentato, direttamente o indirettamente, per più del 50% da beni immobili situati nel territorio italiano. 

    Tale disposizione è conforme all’articolo 13, paragrafo 4, del Modello di Convenzione OCSE, che, peraltro, è stato già recepito in diverse numerose Convenzioni volte a evitare la doppia imposizione sul reddito ed il patrimonio stipulate dall’Italia. 

    L’inserimento, nell’articolo 23 del TUIR, del criterio di collegamento allo Stato della fonte, previsto dal citato modello di Convenzione, mira ad assoggettare ad imposizione in Italia le medesime plusvalenze qualora ciò sia consentito da una specifica disposizione nelle Convenzioni già stipulate. 

    Con l’intervento normativo sull’art. 5, comma 5, del D. lgs. n. 461 del 1997, si vuole evitare che il regime di esenzione ivi previsto sia applicabile anche alle partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più della metà, deriva, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia.

    In sintesi, le plusvalenze in esame, essendo assimilate a quelle derivanti dalla cessione di partecipazione in società residenti, sono redditi diversi di natura finanziaria cui non si applica l’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 461 del 1997, secondo cui non concorrono a formare il reddito, tra l’altro, le plusvalenze da partecipazioni non qualificate realizzate da soggetti residenti in Paesi o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

    E' bene specificare che si tratta di una norma contenuta nella bozza del Disegno di legge di Bilancio 2023 suscettibile ancora di modifiche fino alla sua definitiva approvazione ed entrata in vigore, come di consueto, il 1 gennaio 2023.