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Acconto IRES 2022: entro il 30 novembre in cassa
Entro il prossimo 30 novembre 2022 deve essere effettuato il versamento della seconda (o unica) rata dell’acconto delle seguenti imposte sui redditi:
- IRPEF, IRES, IRAP
- per il periodo fiscale 2022 redditi 2021
Occorre sottolineare che l'acconto può essere calcolato in due modi diversi, ossia:
- in base al metodo storico,
- oppure utilizzando il metodo previsionale.
Acconto IRES 2022: quanto e come si paga
L'acconto IRES 2022, secondo il metodo storico, per i soggetti diversi dalle persone fisiche è pari al 100% dell’importo indicato al rigo RN17 del Modello Redditi 2022 SC (oppure, per gli Enti non commerciali, al rigo RN28 del Modello Redditi 2022 ENC) “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente”, da versare secondo le seguenti modalità:
- se l'importo è minore di euro 20,66 non è dovuto
- se l'importo è compreso tra euro 20,66 e euro 257, 50 va versato in una unica soluzione entro il 30 novembre 2022
- se l'importo è superiore a euro 257,50 va versato in due rate come segue:
- 40% del rigo RN17 (o RN28 per gli ENC) entro il 30.06.2022 (o entro il 30.07.2022 con la maggiorazione dello 0,40%) se l’esercizio è coincidente con l’anno solare e il bilancio è approvato nei termini ordinari (altrimenti entro il termine per il versamento del saldo delle imposte per il 2021);
- 60% del rigo RN17 (o RN28 per gli ENC) entro il 30.11.2022 se esercizio è coincidente con l'anno solare (oppure entro l'undicesimo mese successivo alla conclusione dell’esercizio)
- Per i “soggetti ISA” le rate di acconto sono entrambe pari al 50%
Oltre al metodo storico, come specificato si può scegliere di versare l’acconto tramite il metodo previsionale, nel caso in cui si presuma di conseguire un reddito 2022 inferiore a quello del 2021.
In tal caso è necessario:
- determinare l’imposta “presunta” sulla base delle disposizioni fiscali per il periodo d’imposta 2022;
- versare la percentuale minima prevista per l’acconto (come vista in precedenza).
Attenzione al fatto che risulta possibile utilizzare differenti metodologie di determinazione dell’acconto per i diversi tributi: ad esempio, è possibile scegliere il metodo storico per l’IRPEF/IRES e quello previsionale per l’IRAP. Si può inoltre utilizzare il metodo di versamento in maniera non uniforme, ossia ad esempio in sede di versamento della 1° rata di acconto viene utilizzato il metodo “storico”; per il versamento della 2° rata viene adottato il metodo “previsionale”.
Acconto IRES 2022: le SRL e il regime di trasparenza
In merito alle SRL che hanno optato per il regime di trasparenza determinano l’acconto IRES con modalità differenziate a seconda che si tratti del primo anno di efficacia dell’opzione, ovvero delle annualità successive.
SRL con opzione di tassazione per trasparenza
PERIODO
MODALITA’
SRL PRIMO ANNO DI OPZIONE
La società che applica il regime di trasparenza dal 2022 calcola l'acconto IRES 2022 con il metodo storico o previsionale (senza tener conto del regime di trasparenza) anche se dal 2022 non sarà soggetto passivo IRES.
L'acconto che è stato comunque versato dalla società sarà attribuito ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione, e da questi scomputato dai propri redditi (nel successivo mod. REDDITI PF 2023 per il periodo d’imposta 2022, a partire dal quale il reddito gli verrà imputato per trasparenza)
SRL OPZIONE ANNI SUCCESSIVI
La società che ha già optato, prima del 2022, per il regime di trasparenza non deve versare l'acconto IRES 2022, dal momento che vi sono obbligati i singoli soci
1° PERIODO SUCCESSIVO LA SCADENZA DEL TRIENNIO
La società che ha optato per il regime di trasparenza per il triennio 2019 – 2021, e che non ha rinnovato l’opzione per il triennio 2022 – 2024, deve versare l’acconto IRES 2022 sulla base dell’imposta che sarebbe stata determinata senza considerare l’opzione
DECADENZA DAL REGIME
La società per la quale si è verificata la decadenza dal regime di trasparenza dal 2022 è tenuta a versare l’acconto IRES 2022 calcolato sull'imposta 2021 rideterminata senza tener conto del regime di trasparenza
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Autoveicoli e uso esclusivo d’impresa: deducibili al 100% le spese
Con Risposta a interpello n 553 del 7 novembre 2022 le Entrate forniscono chiarimenti su auto aziendali con uso esclusivo.
In particolare, nel caso di specie l'Agenzia concorda con la soluzione interpretativa dell'Istante che sostiene che
- dato che le sue auto devono essere appositamente attrezzate e contrassegnate
- e che le caratteristiche specifiche ne escludono un uso privato,
possa applicarsi la totale deducibilità dei costi ai sensi dell'art 164 lett a) del TUIR.
Il regime fiscale degli autoveicoli utilizzati in modo esclusivo per l'esercizio di imprese, arti e professioni prevede che le spese sostenute per tali mezzi potranno essere interamente deducibili ai fini delle imposte dirette a certe condizioni.
Le Entrate nel concordare con l'istante, hanno richiamato vari documenti di prassi nei quali si è trattato il tema della strumentalità esclusiva dei veicoli che ricorre quando:
- si tratta di veicoli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata
Ricordiamo il contenuto dell'art 164 lett. a) del Tuir qui di interesse:
"Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis):
a) per l'intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) delcomma 1 dell'art 54 del del DLgs 30 aprile 1992 n 285 ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa"
Allegati: -
Indeducibile il maggior costo della consulenza per revisione del corrispettivo pattuito
Nel diritto tributario ci sono questioni che sono complicate e questioni che sono semplici; ma talvolta ci sono anche questioni semplici che si complicano.
La recente sentenza numero 29342 della Corte di Cassazione, datata 7 ottobre 2022, tratta del semplicissimo caso in cui il valore di una consulenza era stata stabilita contrattualmente tra le parti e, a consulenza conclusa, l’imprenditore aveva corrisposto al professionista, senza nessuna pretesa da parte sua, un maggior corrispettivo per la prestazione.
Il caso non è così inusuale come può sembrare: alcune consulenze possono rivelarsi più onerose del previsto per colui che le presta, oppure il professionista può ottenere un risultato tanto soddisfacente da indurre l’imprenditore a elargire un bonus.
Del resto i bonus usati come incentivi per i collaboratori, anche non contrattualmente previsti e determinati, non rappresentano una pratica estranea alla sfera degli usi.
Essendo questi compensi elargiti nel contesto di una consulenza inerente all’attività dell’impresa, e come tale deducibile, si potrebbe facilmente ritenere che lo sia anche il maggior costo derivante dalla revisione del corrispettivo, in seguito ad accordo, possibilmente anche verbale.
Invece l’inaspettata sentenza 29342/2022 ci dice che non è così.
La Corte di Cassazione emana il seguente principio di diritto: “in materia di costi deducibili dal reddito d’impresa […] non è inerente all'attività d'impresa il maggior compenso che il contribuente si sia spontaneamente offerto di pagare alla controparte per remunerare prestazioni di consulenza già ricevute ed effettuate in esecuzione di un titolo contrattuale che prevedeva in anticipo, per i medesimi servizi, un minor corrispettivo predeterminato”.
Secondo la Corte, infatti, “l’attribuzione patrimoniale aggiuntiva in questione non è compatibile, coerente e correlata, quale costo, all'attività imprenditoriale svolta idonea a produrre redditi”, in quanto “la volontaria assunzione dell’obbligo di pagare ulteriori somme, per le medesime prestazioni ricevute, pone la causa concreta del surplus del costo al di fuori della corrispettività con l’attività funzionale all’impresa, rendendolo fiscalmente neutro”.
Puntualizzando che nella situazione in esame non si rileva nessuna ipotesi di evasione o elusione, dato che il maggior costo per l’impresa è anche maggior ricavo per il professionista, fondamentalmente, secondo la Corte di Cassazione, il costo deducibile e inerente è quello rappresentato dal corrispettivo pattuito contrattualmente; la maggiorazione spontaneamente elargita dall’imprenditore non sarà deducibile in quanto, semplificando per chiarezza, inquadrabile come una sorta di regalia.
Da un punto di vista teorico possibilmente questa interpretazione può considerarsi coerente con il diritto, ma chi scrive dubita del fatto che sia anche rappresentativa di una corretta rappresentazione della realtà, dalla quale il diritto tributario dovrebbe stare attento a non discostarsi troppo.
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Atto costitutivo Srl e Srl semplificata in videoconferenza: pronti i modelli standard
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 luglio 2022 n. 155, sono stati definiti i modelli di atti costitutivi per la costituzione società a responsabilità limitata (sia ordinaria che semplificata) attraverso la partecipazione delle parti in videoconferenza utilizzando la procedura online mediante una piattaforma telematica predisposta dal Consiglio Nazionale del Notariato, in attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183.
Pertanto, l'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, può essere ricevuto dal notaio, per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse, mediante l'utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato.
Gli atti costitutivi possono essere redatti utilizzando i seguenti modelli standard (allegati al decreto):
- Allegato 1 – Modello SRL per le società a responsabilità limitata
- Allegato 2 – Modello SRL SEMPLIFICATA per le società a responsabilità limitata semplificata,
Scarica qui i Modelli allegati al decreto in formato word
I suddetti modelli potranno essere utilizzati dal 5 novembre 2022, data di entrata in vigore del Decreto del Mise del 26 luglio 2022 n. 155.
Ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, pubblicherà sul proprio sito istituzionale i modelli, anche in lingua inglese.
In caso di utilizzo di tali modelli standard uniformi, il compenso per l'attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla Tabella C) – Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n.140, ridotto alla metà.
Allegati: -
Bonus conversione motore termico in elettrico: fino a 3.500 euro
Pubblicato in GU n 215 del 14 settembre il Decreto MIMS per l'erogazione di contributi destinati ai proprietari di veicoli per l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica in sostituzione del motore termico.
Il decreto già annunciato con un comunicato stampa del 20 luglio del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile informava i cittadini che è in arrivo un nuovo incentivo per le auto ecologiche.
Bonus conversione motore termico auto in elettrico: i beneficiari
In particolare, un contributo, Bonus conversione motore termico auto in elettrico, di importo fino a 3.500 euro viene riconosciuto
- ai proprietari di veicoli per il trasporto di persone e merci
- che installano sul proprio mezzo un sistema di riqualificazione elettrica in sostituzione del motore endotermico.
Il bonus rientra nell’ambito delle disposizioni per promuovere la decarbonizzazione e una maggiore sostenibilità ambientale del sistema dei trasporti per favorire la transizione ecologica.
Bonus conversione motore termico auto in elettrico: condizioni per averlo
I veicoli interessati sono:
- dai minivan per il trasporto di persone, ai veicoli con più di otto posti, ai furgoni per il trasporto delle merci (categorie M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G)
- immatricolati originariamente con motore a combustione interna che vengono trasformati in veicoli con trazione elettrica.
Può accedere al contributo chi ha provveduto a sostituire il motore termico del proprio veicolo con un motore elettrico a partire dal 10 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022.
Bonus conversione motore termico auto in elettrico: quanto spetta
Il contributo è pari:
- al 60% del costo per la riqualificazione fino a un massimo di 3.500 euro,
- a cui si aggiunge un contributo del 60% delle spese relative all’imposta di bollo per l’iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (Pra), all’imposta di bollo e all’imposta provinciale di trascrizione.
Per l’assegnazione del contributo, il Mims si avvarrà di una specifica piattaforma informatica, gestita da Consap S.p.a, la cui attivazione sarà comunicata sul sito del Ministero.
Le risorse complessive previste nel bilancio del Mims per questo intervento sono pari a 14 milioni di euro.
Il contributo statale è corrisposto al proprietario del veicolo in base alla data della presentazione della istanza del richiedente il contributo, previa registrazione sulla specifica piattaforma informatica suddetta che verrà attivata con avviso del min istero.
I contributi sono assegnati secondo l'ordine temporale di ricezione delle richieste fino ad esaurimento delle risorse disponibili.Bonus conversione motore termico auto in elettrico: presenta la domanda
L'istanza deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva in cui il soggetto richiedente attesta e comunica quanto segue:
- a) il numero di targa del veicolo oggetto dell'installazione di un sistema di riqualificazione elettrica, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n 219 del 1° dicembre 2015, e di essere proprietario dello stesso;
- b) la data dell'avvenuta installazione, allegando:
- copia della fattura di avvenuta installazione, effettuata tra il 10 novembre 2021 e il 31 dicembre 2022, di un sistema di riqualificazione elettrica, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n 219 del 1° dicembre 2015;
- copia della quietanza di pagamento della fattura (ove non contenuta nella fattura) effettuata con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura;
- opia del documento unico di circolazione aggiornato.
- c) le spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) e all'imposta provinciale di trascrizione allegando le relative attestazioni;
- d) codice IBAN per l'accredito del contributo;
- e) cognome e nome dell'intestatario o cointestatario del conto corrente, che deve coincidere con il richiedente o con la denominazione sociale in caso di domanda presentata da persona giuridica;
- f) l'indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni connesse all'erogazione del contributo.
Il sistema informatico prevede il rilascio di una ricevuta di quanto presentato sulla piattaforma.
Allegati:
Attenzione al fatto che fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui sono stati trasmessi i documenti i proprietari dei veicoli conservano tutta la documentazione presentata anche ai fini delle verifiche. -
Permessi 104: trasferimento vietato anche per disabili non gravi, ma..
La Cassazione ha ribadito con l'ordinanza 24836 2022 che il lavoratore che usufruisce dei permessi previsti dalla legge 104/1992 per assistere il familiare disabile non può essere trasferito ad altra sede di lavoro, senza il suo consenso, anche se la persona assistita non si trova in condizione di handicap grave. Necessario però provare la necessità di assistenza continuativa. Inoltre la corte deve valutare il bilanciamento con le «esigenze aziendali effettive ed urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte»
Trasferimento e assistenza disabili Legge 104/92: il caso concreto
Il caso oggetto dell'ordinanza costituisce un esempio chiaro anche se l'iter è stato prolungato e articolato: era giunto all'attenzione della Suprema Corte già nel 2013.
La ricorrente era una lavoratrice licenziata da una spa per non aver rispettato l’ordine di trasferimento dalla sede di Roma a quella di La Spezia .
La lavoratrice ha agito in giudizio nei confronti della società datoriale in quanto faceva presente di aver ottenuto dall'Inps il riconoscimento del diritto a beneficiare dei permessi di legge n. 104 del 1992 per prestare assistenza alla madre invalida e ne aveva dato comunicazione alla società. Non si era presentata alla nuova sede di lavoro presentando tali giustificazioni e aveva fatto presente di aver anche richiesto all'Inps un congedo straordinario.
Sia il Tribunale di Roma che la Corte d’appello di Roma hanno respinto l’impugnazione del licenziamento mentre con sentenza n. 25379 del 2013, la Corte di Cassazione ha dato ragione alla lavoratrice cassando con rinvio la sentenza d’appello.
Tale pronuncia era in continuità con la sentenza n. 9201/2012, secondo cui "la disposizione dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, laddove vieta di trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati – alla luce dell'art. 3, secondo comma, Cost., dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili. Cio significa che il trasferimento del lavoratore è vietato anche quando la disabilità del familiare, che egli assiste, non si configuri come grave, a meno che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica del familiare, provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte".
La sentenza affermava che la Corte territoriale non avrebbe dovuto fermarsi alla mancanza di documentazione sull'invalidità grave della madre ma procedere ad una valutazione della necessità di assistenza (eventualmente sulla base della documentazione disponibile) a fronte delle esigenze produttive sottese al trasferimento.
Nuova sentenza: necessità di assistenza ed esigenze aziendali
A seguito della cassazione con rinvio , nella nuova sentenza la Corte territoriale ha confermato l’adesione al principio per cui la tutela della legge 104 non richiede una situazione di gravità dell’handicap del familiare assistito, ma ha specificato anche , nel merito, che la lavoratrice non aveva assolto all’onere di dimostrare la necessità di assistenza della madre in quanto i certificati medici rilasciati erano in parte risalenti al 1988 mentre quelli coevi erano stati rilasciati immediatamente dopo il provvedimento di trasferimento ed effettivamente fino alla data del provvedimento di trasferimento, la ricorrente non aveva mai avanzato richiesta di permessi.
D'altro canto invece vengono ritenute " effettive e urgenti " le ragioni organizzative e produttive aziendali poste a base del trasferimento .
Il nuovo ricorso della lavoratrice viene quindi respinto dalla Cassazione perche la seconda sentenza di appello si basa su una corretta valutazione complessiva del bilanciamento tra le due esigenze in gioco e risulta legittima.
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Assemblee societarie: si torna alla normalità con l’ok a quelle virtuali
L’art 106 comma 7 del DL 18/2020 convertito per fronteggiare l’emergenza da COVID-19, ha consentito, fino al 31 luglio 2022 di tenere “a distanza” le assemblee di società a prescindere da quanto indicato negli Statuti.
In particolare, è stato possibile fino al 31 luglio:
- nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
- svolgere le assemblee, a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantissero:
- l’identificazione dei partecipanti,
- la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovassero nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.;
- nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall’art 2479 comma 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, consentire che l’espressione del voto avvenisse mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
Tanto premesso, è bene specificare che terminata l’operatività della norma emergenziale per una qualsiasi riunione di organi societari dovrebbero valere le regole ordinarie.
Assemblee virtuali: ok alle clausole statutarie di srl e spa che le prevedono
Occorre però ricordare in proposito quanto aveva chiarito la massima n 200/2021 del Consiglio Notarile di Milano
In particolare, con la massima n 200 del 23 novembre il Consiglio Notarile ritiene che "Sono legittime le clausole statutarie di s.p.a. e di s.r.l. che, nel consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c., attribuiscono espressamente all’organo amministrativo la facoltà di stabilire nell’avviso di convocazione che l’assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione"
La massima prosegue con una lunga motivazione in merito a tale legittimità e qui si riportano in sintesi le principali considerazioni del Consiglio milanese.
Da quando è entrato in vigore l’art. 106 dl 18/2020, questa modalità di svolgimento delle assemblee è prevista espressamente dalla legge, la quale dispone che le assemblee si possano tenere esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione «anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie», senza la necessaria presenza del presidente e del segretario o notaio nello stesso luogo.
Questa norma ha però natura eccezionale ed è legata allo stato di emergenza dovuto alla pandemia del Covid-19, essendo quindi destinata a cessare al suo termine.
Occorre domandarsi entro quali limiti si potrà continuare a mantenere le prassi operative anche dopo il periodo pandemico.
E' necessario verificare se i contenuti dell’art. 106 del dl 18/2020 rappresentino vere e proprie deroghe rispetto al regime legale, e quali invece non debbano considerarsi mere conferme di corrispondenti regole già presenti, seppur non esplicitate, nella disciplina generale delle società di capitali.
Per quanto riguarda la possibilità che il presidente e il segretario o il notaio dell’assemblea si trovino in luoghi diversi nel momento in cui partecipano all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, i notai milanesi hanno già avuto occasione di sottolineare una soluzione affermativa con la massima n. 187 del 2020.
Anche in merito alla possibilità che le assemblee si tengano esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, dopo la fine del regime emergenziale, la stessa massima n. 187 argomenta ampiamente la soluzione affermativa con riferimento a tutte le assemblee totalitarie.
L’art. 2363, comma 1, cc, pur prevedendo che «l’assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società», lascia ampi spazi all’autonomia statutaria, facendo salva la possibilità che lo statuto disponga diversamente.
In relazione all’art. 2366, comma 1, cc, la previsione dell’indicazione del luogo di svolgimento dell’assemblea è suscettibile di essere interpretato in coerenza con evoluzione dei mezzi tecnologici e della stessa legge, ritenendo cioè che il luogo che deve necessariamente essere indicato nell’avviso di convocazione possa anche non essere un luogo fisico bensì anche un luogo virtuale, come le piattaforme informatiche o di telecomunicazione che saranno utilizzate per l’intervento in assemblea.
Anche sulla base di questi motivi, la massima n. 200 giunge alla soluzione affermativa, offrendo così uno strumento di ulteriore sviluppo nell’efficace funzionamento degli organi sociali.
Le motivazioni conclusive della massima affermano che sia ragionevole giungere a ritenere che in presenza di una clausola statutaria che consenta genericamente l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, alla stregua di quanto prevede l’art. 2370, comma 4, c.c., eventualmente richiamando i principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento, l’organo amministrativo (o comunque il soggetto che effettua la convocazione) possa legittimamente indicare nell’avviso di convocazione che l’assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico di convocazione e indicando le modalità di collegamento (con facoltà beninteso di fornire le specifiche tecniche anche in momenti successivi, prima della riunione).
La decisione in tal senso dell’organo amministrativo deve ovviamente essere presa in modo diligente e deve essere volta al corretto esercizio dei diritti sociali da parte dei soci, nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.
La legittimità della convocazione senza indicazione di alcun luogo fisico, bensì solo mediante mezzi di telecomunicazione, va quindi a maggior ragione affermata laddove, come nel caso ipotizzato nella massima, la facoltà dell’organo amministrativo sia espressamente prevista dalla clausola statutaria che consente l’intervento mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c.
In tal caso, infatti, l’organo amministrativo ha la sicurezza di agire nel quadro delle regole espressamente dettate per il funzionamento degli organi sociali e consacrate nello statuto sociale, adottato in sede della costituzione o di una successiva modificazione ad opera dell’assemblea straordinaria.