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Domanda Invalidità INPS online: istruzioni aggiornate
La valutazione dell'invalidità può essere richiesta sulla base della documentazione medica allegata online senza recarsi di persona alla sede INPS per la visita. Il nuovo servizio era stato comunicato dall'INPS con il messaggio 3315 del 1 ottobre 2021.
II “Servizio di presentazione documentazione sanitaria per il riconoscimento dell’invalidità civile e previdenziale”, introdotto inizialmente per l'emergenza sanitaria COVID, consente la definizione dei verbali sanitari per la richiesta di invalidità INPS anche solo attraverso la valutazione agli atti, cioè dei documenti sanitari , ed è ampliato dal 14 dicembre 2023 anche alle associazioni che rappresentano persone disabili e le loro famiglie (vedi ultimo paragrafo)
La commissione INPS valuta i documenti e solo nei casi in cui non li ritenga non sufficienti per una valutazione obiettiva, convoca l'interessato a visita diretta.
Il servizio online consente quindi di:
– snellire il procedimento di verifica sanitaria
– agevolare l’accertamento nei casi di pazienti particolarmente gravi per i quali recarsi a visita diretta potrebbe essere disagevole.
Con il messaggio 1060 del 17 marzo 2023 l'istituto ha annunciato che tale servizio online diventa la modalità esclusiva di trasmissione della documentazione sanitaria. Pertanto, la documentazione inviata attraverso altri canali, compreso l’invio tramite PEC, non sarà piu presa in considerazione.
ATTENZIONE Con il messaggio 77 dell' 8 gennaio 2024 si informa che è stata completata un’implementazione dei sistemi informatici anche per le attività delle Commissioni Mediche Integrate (CMI) relative alle prime istanze e agli aggravamenti nei territori in cui la prima visita è di competenza dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL).
In questa prima fase sperimentale, per non interferire con le attuali modalità di lavoro , è necessario che l’ASL esprima la propria volontà di adesione al servizio, chiedendo quindi la relativa abilitazione per il tramite della Direzione regionale o Direzione di coordinamento metropolitano dell’INPS di riferimento.
A seguito della conclusione della fase sperimentale, il servizio verrà attivato presso tutte le ASL e ne sarà data comunicazione con apposito messaggio.
Di seguito vediamo ulteriori dettagli sulla procedura disponibile
Il servizio “Allegazione documentazione sanitaria invalidità civile”
Dal 20 giugno 2022 attraverso il servizio online sul sito INPS i cittadini possono inoltrare online all’Istituto la documentazione sanitaria per la definizione delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria:
- di prima istanza/aggravamento (dove le commissioni mediche INPS operano in convenzione con le regioni) o
- o di revisione
ai fini delle indennità di invalidità, cecità, sordità, handicap e disabilità.
Il cittadino deve dare il consenso alla valutazione sugli atti . La documentazione sanitaria pervenuta viene conservata negli archivi dell’Istituto e sarà sempre disponibile e consultabile per gli eventuali successivi accertamenti di revisione, di aggravamento o di verifica straordinaria ovvero per le attività del Coordinamento generale Medico Legale e della Commissione Medica Superiore.
Tutti i cittadini, che
- hanno già presentato una domanda di invalidità civile, di handicap, di cecità, sordità o disabilità oppure che
- hanno già ricevuto una comunicazione dall’Istituto riguardante una revisione
potranno chiedere di essere valutati attraverso la documentazione, dopo essersi autenticati con le proprie credenziali di identità digitale (SPID, CNS o CIE).
La procedura guida l’utente nell’allegazione della documentazione sanitaria, indicando una possibile classificazione dei file da inserire.
La documentazione sarà accettata solo se in formato PDF e di dimensione massima di 2 MB per documento. Il servizio è utilizzabile anche successivamente all'invio della domanda, fino alla definizione del verbale sanitario. A conclusione dell’iter sanitario, tale funzione viene disabilitata.
Il termine che il soggetto interessato dovrà rispettare per potersi avvalere del servizio “Allegazione della documentazione Sanitaria” è stabilito dagli accordi tra l’INPS e l’ASL.
La Commissione medica INPS si pronuncia con un verbale agli atti che verrà poi trasmesso al cittadino a mezzo di raccomandata A/R.
Come detto in caso di documentazione insufficiente la commissione potrà convocare l'interessato a visita diretta.
Documenti caricabili online anche da medici, patronati, associazioni
Dal 1 ottobre 2022 il servizio denominato “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”, è diventato fruibile anche da
- medici certificatori e
- operatori degli Istituti di Patronato che forniscono assistenza al cittadino
Il servizio interessa:
- le domande di prima istanza o aggravamento di cittadini residenti nei territori dove l’INPS effettua l’accertamento sanitario in convenzione CIC con le Regioni;
- tutte le revisioni sanitarie di invalidità civile
Il messaggio 3574-2022 INPS, cui si rimanda per ulteriori dettagli, precisa che è possibile trasmettere la documentazione finché l’iter di accertamento sanitario è in corso (ossia finché il verbale non è definito).
Al fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati, i medici e gli Istituti di Patronato DEVONO fare si che:
- alla fine del processo di allegazione non rimanga copia digitale dei documenti sanitari trasmessi nei sistemi e negli strumenti informatici utilizzati;
- non venga realizzata e successivamente custodita copia cartacea o in altro formato della documentazione sanitaria consegnata dal cittadino;
- al termine del processo di allegazione, sia restituita tutta la documentazione al cittadino.
Con il messaggio 4454 del 14 dicembre 2023 viene comunicato che il servizio viene è esteso a tutte le Associazioni di categoria rappresentative delle persone con disabilità, ANMIC, ENS, UIC e ANFFAS. Le citate Associazioni di categoria possono utilizzarlo , per mezzo di un operatore abilitato, preventivamente profilato dall’amministratore delle utenze come: >Operatore funzione di allegazione sanitaria
Al termine del processo di allegazione viene prodotta una ricevuta unica con l’elenco di tutti i documenti allegati con l’identificativo digitale univoco associato a ogni documento (Hash).
La ricevuta, che può essere stampata e rilasciata al cittadino, deve essere firmata digitalmente con FEA (Firma Elettronica Avanzata) dall’operatore.
Invio domanda invalidità minori
Nel messaggio 4212 del 22.11.2022 si precisa che la compilazione delle domande relative a minori comprende sia dati sanitari che dati per la liquidazione di un’eventuale prestazione economica per cui:
- la selezione della qualifica “Genitore dichiarante” comporta l’obbligo di inserire anche i dati relativi all’altro genitore nella sottosezione “Anagrafica altro genitore”. Il genitore non dichiarante verrà informato dall’Istituto (lettera raccomandata, PEC, e-mail o SMS)
- per la modalità “in contanti presso lo sportello”, se nella sezione “Rappresentante legale” sono stati inseriti entrambi i genitori, è necessario che l’altro genitore fornisca il consenso allegando l’apposito modulo di delega (reperibile nella sezione quadro F successivamente al salvataggio dei dati inseriti) con le firme autenticate di entrambi i genitori oppure accedendo direttamente al servizio “Invalidità civile – Domanda (Cittadino)” con le proprie credenziali fo tramite la funzionalità “Acquisizione consenso alla riscossione”.
Nel messaggio 892-2023 è stata annunciata l'apertura anche alle associazioni rappresentative delle persone con disabilità abilitate dall'INPS del canale telematico, con accesso tramite identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE e CNS).
Per ulteriore approfondimento si ricorda che è disponibile il manuale “Domande di invalidità civile” tramite l'apposito link presente sulle schermate della procedura.
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Disabilità: tutti i servizi INPS in un Portale dedicato
Tutte le funzioni online a servizio dei cittadini con disabilità e invalidità saranno breve raggiungibili dal nuovo Portale unico per per la disabilità .
Inps ha comunicato nel messaggio 4193 del 24.11.2023 il rilascio della prima versione del portale che sarà progressivamente completato con tutti i servizi e funzionalità necessari a dare informazioni e assistenza ai cittadini, in questo ambito
Si tratta del progetto di innovazione tecnologica denominato “Sportello Unico INPS Invalidità Civile” realizzato nell'ambito delle attività previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e raggiungibile sul sito WWW.INPS.IT digitando " Portale disabilità "nella barra di ricerca.
Per l'accesso necessario utilizzare la propria identità digitale: SPID di livello 2 o superiore, Carta d'Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
ATTENZIONE Coloro che siano impossibilitati ad accedere in autonomia possono delegare un’altra persona di propria fiducia (cfr. la circolare n. 127 del 12 agosto 2021).
In particolare attraverso il Portale il cittadino può già:
- accedere e seguire le procedure di riconoscimento delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità civile, disabilità, e dei permessi e congedi previsti dalle leggi 12 marzo 1999, n. 68, e 5 febbraio 1992, n. 104.
- visualizzare il certificato medico introduttivo
- conoscere il luogo, la data e l'orario di visita, se la stessa è stata già programmata;
- nel caso di una domanda definita visualizzare i verbali redatti dalle ASL e dall'Istituto,
- trasmettere la documentazione medica in possesso del cittadino per domanda di prima istanza o di aggravamento oppure nel caso di revisione sanitaria,
- consultare avvisi relativi alle domande presentate
Il messaggio precisa che la consultazione del giudizio medico-legale e del verbale sanitario sul Portale della Disabilità risponde all'esigenza di trasparenza, semplificazione e digitalizzazione delle attività delle pubbliche Amministrazioni. Restano salvi i termini di prescrizione previsti dalla legislazione vigente
Infine , nella sezione "Pagamenti e cedolini" è possibile visualizzare la lista completa degli ultimi pagamenti disposti per le prestazioni correlate all'invalidità civile, cecità e sordità.
Ulteriori servizi come detto verranno implementati nel prossimo futuro.
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Indennità accompagnamento: comunicazione online per i ricoveri
L’indennità di accompagnamento (di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18), è una prestazione economica, erogata a domanda, a favore degli invalidi civili totali a causa di minorazioni fisiche o psichiche per i quali è stata accertata
- l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure
- l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Per ottenere la prestazione è necessario anzitutto che la minorazione sia stata riconosciuta nel verbale rilasciato dall’apposita commissione medico legale al termine dell’accertamento sanitario.
L’iter di riconoscimento si conclude con l’invio da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all’indirizzo PEC, se fornito dall’utente, e resta disponibile nel servizio Cassetta postale online.
La domanda può essere presentata direttamente online sul sito dell’INPS oppure tramite un ente di patronato o un’associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).
Indennità accompagnamento domanda semplificata
Nel Messaggio n. 1930 dell' 8 maggio 2018 l'Inps ha fornito indicazioni sulle modalità di accesso semplificato all'indennità di accompagnamento per ultrasessantacinquenni (Legge 11 febbraio 1980, n. 18, e articolo 1, comma 3, della legge 21 novembre 1988, n. 508)
Gli adempimenti per la concessione dei benefici di invalidità civile e le indennità di accompagnamento sono stati infatti riorganizzati e semplificati per ridurre i tempi di erogazione dell'indennità. Nello specifico è stata prevista la possibilità per il cittadino di anticipare al momento della presentazione della domanda di invalidità civile le informazioni di natura socio-economica contenute nel modello AP70, di norma comunicate solo al termine dell’esito positivo della fase sanitaria
Per quanto riguarda l'età che da diritto alla prestazione , va premesso che dal 1.1 2018 i requisiti anagrafici per la prestazione, collegata all'indennità, dell'assegno sociale sono fissati a 66 anni e 7 mesi . La nuova modalità di accesso riguarda comunque anche chi ha presentato le domande di accertamento sanitario avendo raggiunto il requisito anagrafico prima del gennaio 2018 , con il requisito precedente (65 anni).
Resta salva la possibilità per il richiedente di inviare il modello AP70 secondo le ordinarie modalità, dopo il completamento della fase sanitaria.
Con il Messaggio n.4463 del 28 Novembre 2018, INPS ha comunicato che dal 1° gennaio 2019 la nuova modalità entra a regime l. Si ricorda infatti che
Dichiarazione di ricovero in struttura pubblica per indennità di accompagnamento
Con il messaggio 3347 del 27.9. 2023 viene annunciato un nuovo servizio telematico che consente di comunicare il ricovero presso una struttura pubblica dei titolari di indennità di accompagnamento .
Per questi casi INPS si è adeguato a un consolidato orientamento giurisprudenziale ed ha riconosciuto il mantenimento del diritto all’indennità di accompagnamento anche in presenza di ricovero gratuito, previo rilascio di idonea documentazione da parte della struttura di ricovero.
Infatti si riconosce che la prestazione non deve essere sospesa nel caso di invalido la cui incapacità di gestire le funzioni biologiche essenziali renda necessaria l’assistenza continua di un familiare o di un infermiere privato, al fine di garantire un’assistenza completa,
Per garantire la continuità della prestazione la dichiarazione deve essere presentata :
- dagli utenti (titolari o amministratore di sostegno/rappresentante legale)
- al termine del periodo di ricovero di durata superiore a 29 giorni,
- accedendo al sito www.inps.it con la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CIE o CNS) e seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disabili/invalidi/inabili” > “Dichiarazioni di responsabilità e ricoveri indennizzati”.
Oltre all’indicazione delle date di inizio e fine ricovero, deve essere allegata la documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria attestante che la prestazione fornita dalla struttura non esauriva tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessitava per la vita quotidiana.
ATTENZIONE Non devono essere allegati certificati sanitari, cartelle cliniche o ogni altra documentazione riguardante le patologie invalidanti.
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Svizzera fuori dalla black list: i vantaggi per i contribuenti
Con Decreto Mef del 20 luglio pubblicato in GU n 175 del 28 dello stesso mese, la Svizzera è ufficialmente fuori dalla black list.
Nel dettaglio, dall'elenco di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, è eliminato, con efficacia dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, il seguente Stato: «Svizzera».
Svizzera fuori dalla black list con decorrenza 2024
La Svizzera a partire dal 2024 non è più considerato un paradiso fiscale. Il DM Giorgetti dà attuazione a quanto previsto dalla legge che recepisce la convenzione tra Roma e Berna e contiene la nuova disciplina dei lavoratori frontalieri.
Dal canto contribuenti, questo significa il venir meno dell’onere della prova sul trasferimento di resindenza considerato fittizio dal Fisco per i paesi black list.
L'uscita delle Svizzara dall'elenco suddetto ha il vantaggio che non scatterà:
- il raddoppio delle sanzioni per le violazioni dell’obbligo del monitoraggio fiscale, ossia l’indicazione nel quadro RW del modello Redditi dei dati sulle proprietà immobiliari o finanziarie detenute all’estero,
- il raddoppio dei termini di accertamento, che avrebbe comportato la possibilità per l’amministrazione finanziaria di disporre di 10 anni per effettuare i controlli.
Ricordiamo che la misura era stata già annunciata lo scorso 20 aprile dallo stesso Ministero delle Finanze.
Black list: l'elenco dei paesi inclusi
Ai sensi dell'art 1 del DM 4 maggio 1999 del MEF si considerano fiscalmente privilegiati, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i seguenti Stati e territori:
- Alderney (Aurigny); Andorra (Principat d'Andorra); Anguilla; Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda); Antille Olandesi (Nederlandse Antillen); Aruba; Bahama (Bahamas); Bahrein (Dawlat al-Bahrain); Decreto del 4 maggio 1999 – Min. Finanze Pagina 2 Barbados; Belize; Bermuda; Brunei (Negara Brunei Darussalam); (Paese eliminato dalla lista ai sensi dell'art. 2 decreto 27 luglio 2010); Costa Rica (Republica de Costa Rica);
- Dominica; Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida); Ecuador (Repuplica del Ecuador); Filippine (Pilipinas); Gibilterra (Dominion of Gibraltar); Gibuti (Djibouti); Grenada; Guernsey (Bailiwick of Guernsey); Hong Kong (Xianggang); Isola di Man (Isle of Man); Isole Cayman (The Cayman Islands); Isole Cook; Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands); Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands); Jersey; Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya); Liberia (Republic of Liberia); Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein);
- Macao (Macau); Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia); Maldive (Divehi); (Paese eliminato dalla lista ai sensi dell'art. 2 decreto 27 luglio 2010); Maurizio (Republic of Mauritius); Monserrat; Nauru (Republic of Nauru); Niue; Oman (Saltanat 'Oman); Panama (Republica de Panama'); Polinesia Francese (Polynesie Francaise); Monaco (Principaute' de Monaco); Decreto del 4 maggio 1999 – Min. Finanze Pagina 3 Sark (Sercq); Seicelle (Republic of Seychelles);
- Singapore (Republic of Singapore); Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis); Saint Lucia; Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines); Svizzera (Confederazione Svizzera) (Cancellata con decorrenza 2024)
- Taiwan (Chunghua MinKuo); Tonga (Pule'anga Tonga); Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands); Tuvalu (The Tuvalu Islands); Uruguay (Republica Oriental del Uruguay); Vanuatu (Republic of Vanuatu); Samoa (Indipendent State of Samoa)
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Invalidità: i redditi da considerare – precisazioni 2023
A seguito di richieste di chiarimento da parte delle sedi Inps aveva pubblicato ai fini interni un utile riepilogo completo dei redditi da considerare per i soggetti con invalidità totale e parziale ai fini delle prestazioni di invalidità civile, nel messaggio 1688 2022..
Con un nuovo messaggio del 18 luglio 2023 sono state fornite precisazioni di parziale rettifica.( Vedi ultimo paragrafo)
Il messaggio 1688 2022 precisava anche le modalità di acquisizione delle comunicazioni sugli oneri deducibili da coloro che già ricevono le prestazioni di invalidità civile.
I requisiti di reddito per l'invalidità civile
Le prestazioni di invalidità civile sono riconosciute in presenza di precisi requisiti reddituali posseduti dal richiedente al momento della domanda che sono definiti da un limite fissato annualmente sulla base delll'Indice Istat.
Il requisito del reddito non si applica per:
- l’indennità di accompagnamento (legge n. 18/80),
- l’indennità di accompagnamento per cieco assoluto (Legge n. 406/1968 – Legge n. 508/1988),
- l’indennità speciale (Legge n. 508/88) e
- l’indennità di comunicazione (Legge n. 508/88),
Nella determinazione del reddito rilevante sono computati tutti i redditi di qualsiasi natura, calcolati ai fini IRPEF che vanno computati al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali.
Non sono quindi ricomprese nella valutazione del reddito le seguenti prestazioni economiche:
• l'importo stesso della prestazione di invalidità;
• le rendite Inail;
• le pensioni di guerra;
• l'indennità di accompagnamento;
• il reddito della casa di abitazione (circolare Inps n. 74 del 2017).
Va ricordato anche che in sede di prima liquidazione dell'assegno sono considerati i redditi dell'anno della domanda mentre per gli anni successivi al primo, sia per le liquidazioni, sia per le eventuali ricostituzioni si tiene conto redditi da pensione conseguiti nell'anno mentre per tutti gli altri redditi fa fede l'importo dell'anno precedente , che vanno comunicati ogni anno obbligatoriamente dall'interessato con il modello Red.
L'istituto precisa anche che in materia di redditi da immobili sono da computare :
– i redditi dei terreni detenuti a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto; il reddito dominicale e il reddito agricolo;
– i redditi da fabbricati, diversi dalla casa di abitazione e le relative pertinenze.
Non vanno considerati invece:
- gli immobili relativi a imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni e
- le costruzioni rurali destinate ad abitazioni per persone addette alla coltivazione della terra; custodia fondi/bestiame/vigilanza; ricovero animali; custodia macchine agricole; protezione piante”
Per quanto riguarda gli oneri deducibili da non considerare nel reddito si segnalano ad esempio
- i contributi previdenziali e assistenziali personali
- gli assegni periodici corrisposti al coniuge separato,
- i contributi pagati al personale domestico,
- le donazioni a organizzazioni non governative,
Il messaggio infine ricorda che "nel caso in cui l’interessato, percettore delle prestazioni assistenziali collegate al reddito (pensione di inabilità, pensione per cieco civile, pensione per sordo, assegno mensile o indennità di frequenza), non comunichi i propri redditi all’Istituto o qualora, in sede di controllo, le dichiarazioni risultino inesatte o incomplete, la prestazione è da considerarsi indebita. In tal caso, successivamente ai citati adempimenti di sospensione e revoca, l’Istituto è chiamato a recuperare quanto erogato".
AGGIORNAMENTO 20 LUGLIO 2023
Con il Messaggio n. 2705 del 18 luglio 2023 l'INPS ha parzialmente rettificato le istruzioni precedenti , precisando che nella determinazione del reddito rilevante ai fini della verifica del diritto i redditi soggetti a IRPEF vanno computati al lordo delle ritenute fiscali.
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Veicoli disabili: chiarimenti sulle certificazioni per l’IVA agevolata
Con la Risoluzione n. 40 del 7 luglio le Entrate replicano ad una Associazione istante che pone un quesito sulle semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con disabilità. In particolare, con la richiesta di consulenza giuridica specificata è stato esposto quanto segue.
L’Associazione istante rappresenta di svolgere la propria attività su tutto il territorio nazionale a favore e nell’interesse generale della comunità in materia di mobilità personale, guida e trasporto pubblico e privato, con particolare riguardo alla tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
L’Associazione evidenzia che la legge 9 novembre 2021, n. 156, in sede di conversione del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, ha introdotto l’articolo 1 bis rubricato “Semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con disabilità”, che consente ai soggetti con ridotte o impedite capacità motoie permanenti, abilitati alla guida, di acquistare un veicolo fruendo dell’aliquota IVA agevolata del 4 per cento presentando una copia “semplice” della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali.
Inoltre, l’Associazione fa presente che l’articolo 27 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ha novellato la legge 9 aprile 1986, n. 97 aggiungendo all’articolo 1 il comma 2-bis che amplia la platea dei beneficiari anche agli invalidi in possesso di c.d. “foglio rosa” prevedendo che il beneficio decada «qualora l’invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo».
Al riguardo, l’Istante rappresenta di aver rilevato, dopo l’introduzione delle predette disposizioni di semplificazione, comportamenti non uniformi da parte di operatori commerciali in merito alla cessione di veicoli agevolati a favore di soggetti riconosciuti invalidi con ridotte o impedite capacità motorie.Ciò posto essa chiede chiarimenti in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni richiamate.
Alla luce dell’evoluzione del quadro di riferimento riepilogato dalla stessa agenzia e cui si rimanda, le Entrate con la risoluzione chiariscono che a decorrere dal 29 gennaio 2022, per il riconoscimento delle agevolazioni previste per l’acquisto di veicoli rispondenti a determinati requisiti di cilindrata o potenza dal richiamato articolo 8 della legge n. 449 del 1997, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, possono fruire dell’aliquota Iva agevolata del 4 per cento presentando la seguente documentazione:
- copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione degli adattamenti alla guida, anche di serie, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui al citato articolo 119, comma 4, del Codice della Strada;
- atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione.
Pertanto, ai fini dell’applicazione della predetta aliquota Iva ridotta del 4 per cento, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, non devono disporre della copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata dalla commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni che indichi la natura motoria della disabilità, qualora la patente contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre.
Con riferimento all’ulteriore quesito relativo alla possibilità da parte dei soggetti interessati di poter produrre il c.d. “foglio rosa” (cfr. articolo 122 del Codice della Strada) che contenga la prescrizione degli adattamenti alla guida, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, si ritiene di fornire una soluzione positiva alla luce del tenore del comma 2-bis dell’articolo 1 della legge n. 97 del 1986, in precedenza richiamato.
Pertanto, ai fini dell’applicazione del beneficio in argomento il soggetto interessato può produrre anche il “foglio rosa” che rechi l’indicazione degli adattamenti alla guida al veicolo, oltre all’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione, fermo restando che «Il beneficio della riduzione dell’aliquota […] decade qualora l’invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo».
Allegati: -
Costi di immatricolazione auto: trattamento IVA nel caso di riaddebito in fattura
Con Risposta a interpello n 328 del 15 maggio le Entrate chiariscono che per le fatture emesse dalla Società a carico del cliente per le pratiche automobilistiche se riguardanti il pagamento sia di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA sia somme non soggette ad IVA (quali le anticipazioni in nome e per conto del cliente in presenza dei requisiti) si applica l'imposta di bollo se le somme non soggette ad IVA sono di importo pari o superiore a euro 77,47.
La società istante svolge in via principale, l'attività di concessionaria di autoveicoli e veicoli commerciali e si avvale di agenzie di pratiche automobilistiche esterne per l'espletamento delle pratiche burocratiche per la messa su strada dei veicoli venduti ai clienti, le quali emettono, periodicamente, fattura riepilogativa delle operazioni svolte per ciascuna pratica auto.
La Società fa presente che, per le pratiche auto presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile e di iscrizione dei veicoli al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), i «costi fissi amministrativi, per ciascuna immatricolazione, ammontano, normalmente, a euro 115,98 e comprendono:
- euro 64,00 per imposte di bollo,
- ovvero 4 marche da bollo di euro 16,00 per l'iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e per il rilascio della carta di circolazione;
- il contributo alla Tesoreria dello Stato per il rilascio delle targhe, pari a euro 41,78;
- euro 10,20 per diritti al Dipartimento dei Trasporti Terrestri», oltre ''l'imposta provinciale di trascrizione'' (IPT)
- e euro 27 quali diritti per la trascrizione e l'aggiornamento del certificato di proprietà (''emolumenti PRA'').
La Società spiega che la fattura di vendita dei veicoli (usati e di nuova immatricolazione) riporta, oltre al corrispettivo imponibile ai fini IVA, anche le spese per la pratica di immatricolazione ed iscrizione al PRA fatturate dalle Agenzie.
Ciò posto, l'Istante chiede di chiarire se i predetti «costi di immatricolazione […] addebitati in fattura a titolo di rivalsa all'acquirente, rientrino o meno, nel perimetro di esenzione» di cui all'articolo 5 della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 che esenta «dall'imposta di bollo gli atti relativi alla riscossione e al rimborso dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni (…), dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione».
L'agenzia ha osservato che in base all'articolo 15, primo comma, n. 3) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non concorrono a formare la base imponibile IVA, tra le altre «le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate».
In relazione alle formalità eseguite dalle agenzie automobilistiche presso gli Uffici della Motorizzazione Civile e presso il PRA, su incarico di clienti e che sostengono, tra le altre, spese nel loro interesse, con risoluzione n. 360393 del 16 gennaio 1978, è stato chiarito che i presupposti per l'applicazione del citato articolo 15, primo comma, n. 3) «ricorrono qualora le spese sopra indicate sostenute in nome e per conto della controparte siano provate mediante documentazione a questa intestata (es. parcella notarile, versamenti di tasse CC.GG. o di circolazione ecc.,) ovvero, siano costituite da diritti corrisposti agli uffici e risultanti da apposita specifica di liquidazione effettuata nel modulo intestato al cliente committente del servizio ed a quest'ultimo rimesso a giustificazione della richiesta di rimborso».
Pertanto, «agli effetti dell'I.V.A., restano escluse dalla base imponibile soltanto le somme che, dalla relativa documentazione, risultino essere state anticipate in nome e per conto della controparte, mentre le altre somme che non rivestono tale carattere o per le quali non è possibile esibire la relativa documentazione concorrono a formare la base imponibile e quindi devono essere regolarmente assoggettate al tributo alla stessa stregua del compenso percepito per la prestazione resa».
Con successiva risoluzione n. 363527 del 3 gennaio 1979, è stato altresì precisato che le somme pagate «dalle agenzie di consulenza automobilistica e successivamente addebitate in fattura nei confronti del committente assumono carattere obiettivo di anticipazione in nome e per conto della controparte,[…], a nulla influendo la circostanza che, a seconda dei casi, l'incarico sia affidato dall'acquirente o dal venditore del veicolo», purché sussista apposita documentazione o dette spese «siano costituite da diritti corrisposti agli uffici risultanti da apposita specifica di liquidazione effettuata nel modello intestato al cliente committente del servizio ed a quest'ultimo rimesso a giustificazione della richiesta di rimborso».
Nel caso rappresentato, l'agenzia ha precisato che per le fatture emesse dalla Società a carico del cliente:
- se riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA, ai sensi dell'articolo 6 della Tabella allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, non è dovuta l'imposta di bollo;
- se riguardanti il pagamento sia di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA sia somme non soggette ad IVA (quali le anticipazioni in nome e per conto del cliente in presenza dei requisiti), ai sensi dell'articolo 13 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, si applica l'imposta di bollo se le somme non soggette ad IVA sono di importo pari o superiore a euro 77,47.