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Assunzione badanti: nuovo sgravio per anziani non autosufficienti
E' stata inserita in extremis nella versione ufficiale del Decreto PNRR pubblicato il 2 marzo 2024 in Gazzetta Ufficiale (DL N. 19 2024) una norma che introduce una nuova agevolazione per le famiglie con anziani non autosufficienti anticipando parte del piano complessivo contenuto nella legge delega 33 2023 e in fase di attuazione anche con il decreto legislativo in corso di approvazione.
La misura si propone di
- favorire la regolarizzazione delle prestazioni di lavoro, di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti
- contribuire ai costi a carico delle famiglie attraverso un esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato con mansioni di assistente familiare a soggetti anziani ultraottantenni.
A questo fine sono stanziati oltre 130 milioni di euro fino al 2028 a valere sul Fondo del programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027.
Inps gestirà le procedure e accetterà le domande fino a esaurimento delle risorse.
Esonero contributivo assistenza anziani non autosufficienti : requisiti e durata
La data di decorrenza della nuova agevolazione sarà comunicato dall'INPS e dovrebbe essere in vigore fino alla fine del 2025..
I requisiti per l'esonero sono i seguenti
- i soggetti assistiti devono avere almeno ottanta anni, e
- essere titolari dell’indennità di accompagnamento, di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980.
Il datore di lavoro che effettua l'assunzione dovrà avere un ISEE sociosanitario non superiore a 6mila euro.
L'esonero contributivo sarà pari al 100% dei contributi previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e
applicato su base trimestrale, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
ATTENZIONE Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi.
E' possibile anche l' assunzione di parenti o affini, purché il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, numeri da 1 a 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.(Disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti in genere ai servizi domestici e familiari, nonché delle persone addette a servizi di riassetto e pulizia dei locali) .
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Spesa online: il CCNL per gli shopper
E'stato firmato il 19 febbrario dall'associazione di imprese Assogrocery e le organizzazioni sindacali NIdiL CGIL FeLSA CISL e UILTemp un accordo che fornisce iun quadro di tutele sia ecnomiche che contrattuali per i collaboratori che grazie all'ausilio di piattaforme digitali delle aziende committenti preparano e consegnano la spesa a domicilio dei clienti
Questo tipo di accordo, il primo in ambito nazionale è previsto dal Jobs act (articolo 2, comma 2, Dlgs 81/2015) per le collaborazioni etero-organizzate, e consente di escludere in caso di contenzioso l' applicazione della normativa sul lavoro dipendente.
Le organizzazioni sindacali spiegano che “L’intesa sottoscritta, in via sperimentale, mira a regolamentare l’attività di collaboratori e collaboratrici, cosiddetti shopper, nelle imprese che offrono un servizio di spesa online attraverso l’ausilio di piattaforme digitali (e-grocery) L’accordo, quindi, rappresenta una grande novità nel settore.
CCNL collaboratori shopper online: cosa prevede
L’intesa si rivolge a chi lavora nel settore con contratti di collaborazione coordinata e prevede che i lavoratori mantengano una certa autonomia potendo decidere se e quando lavorare e revocare anche la disponibilità data .
Dal punto di vista economico è previsto il riconoscimento di:
- compensi che andranno dai 12,50 euro nel 2024 ai 13,50 euro nel 2026 per ogni incarico (della durata convenzionale di un’ora);
- un’indennità di disponibilità di 1,30 euro l’ora che consentirà di vedere finalmente riconosciuto economicamente il tempo di attesa mantenendo la libertà di accettare gli incarichi;
- incarichi minimi garantiti per il 75% del tempo di disponibilità;
- maggiorazioni retributive per la domenica e i festivi;
Dal punto di vista dei diritti sindacali: assemblea, rappresentanza sindacale, bacheca elettronica; trasparenza e non discriminazione di eventuali sistemi di valutazione con la previsione di incontri specifici per condividere il funzionamento dell’algoritmo;
Contrattualmente inoltre sono presenti :
- tutela della malattia con possibilità di sospensione della posizione (account) e ’indennità giornaliera per eventi specifici (ricovero ospedaliero, patologie oncologiche o ingravescenti con prognosi superiore a 15 giorni), pari alla media dei compensi giornalieri percepiti nei sei mesi precedenti, fino a un massimo di mille euro; oltre che tutela economica per i primi due giorni di malattia
- Tutela della maternità: indennizzo economico perchi ha svolto piu di 500 incarichi , di 1.500 euro, e sospensione dell’account
- copertura INAIL con formazione ad hoc, tutela degli infortuni e possibilità di eleggere rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
Nei prossimi giorni si svolgeranno le assemblee con le lavoratrici e i lavoratori che dovranno esprimersi, entro l’8 marzo, sull’ipotesi di accordo
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Professione osteopata: definito il corso di laurea
Si avvicina l'attuazione completa della disciplina per professione sanitaria di osteopata. E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 16 febbraio scorso il decreto di definizione dell'ordinamento didattico del corso di laurea per la formazione universitaria in osteopatia.
In particolare vengono aggiornati gli obiettivi formativi qualificanti della classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione (L/SNT/4), come richiesto dalla legge delega dell' 11 gennaio 2018, n. 3 Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
La pubblicazione del Decreto interministeriale 1563 firmato il 1.2 .2024 arriva, finalmente, con buon margine rispetto all'ennesima proroga prevista nel decreto Milleproroghe n. 198 2022 che dava tempo fino al 30 giugno 2024.
La definizione della professione nel decreto chiarisce che: Nell’ambito della professione sanitaria dell’osteopata, il laureato è quel professionista sanitario che svolge interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie nell’ambito dell’apparato muscolo scheletrico».
Si specifica inoltre che chi conseguirà il titolo pianifica i trattamenti " selezionando approcci e tecniche esclusivamente manuali, non invasive, ed esterne, adeguate al paziente», eseguendole «in sicurezza e nel rispetto della dignità e della sensibilità del paziente», valutandone «gli esiti».
La parola passa ora direttamente agli atenei che possono avviare i corsi di laurea seguendo i piani formativi specificati nel decreto contestualmente necessario anche un ultimo decreto in tema di equipollenze con la formazione attualmente erogata ai fini dell’iscrizione all’Albo degli osteopati.
Sciomachen, presidente del Registro degli osteopati d’Italia, l’associazione di riferimento, ricorda comunque che attualmente formazione dei circa 12mila osteopati italiani è stata fornita da scuole private in ossequio agli standard internazionali (Oms, norma Cen). Potrebbero essere necessari anche eventualmente percorsi integrativi.
Da segnalare anche la mancata definizione, ad oggi, del percorso formativo e il profilo riguardante i chiropratici
Osteopata: profilo e attività professionale
Si ricorda che era stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 233 del 29 settembre 2021 il decreto di recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'istituzione della professione sanitaria dell'osteopata, che ha definito
- le caratteristiche generali della figura e del profilo dell’osteopata, gli ambiti di attività e competenza e il contesto operativo. In particolare, si definisce il campo di intervento del professionista abilitato,
- le attività di valutazione e le modalità operative del trattamento osteopatico
- le strutture ove si svolge l’attività professionale.
L'accordo prevede appunto per l'accesso alla professione un diploma di laurea triennale.
Per l'attuazione effettiva della legge si ricorda che manca anche l’accordo della Conferenza Stato-regioni su
- criteri di valutazione dell’esperienza professionale e
- dei titoli pregressi ai fini dell'equipollenza rispetto alla nuova laurea in osteopatia in corso di definizione.
Si deve attendere ancora dunque, dopo molti anni di attività sempre piu diffusa e di successi terapeutici , che l'osteopatia entri a pieno titolo nella medicina ufficiale , con standard formativi prestabiliti a livello professionale e l'inserimento della professione nell'elenco ministeriale.
La novità ha anche risvolti fiscali in quanto solo tale riconoscimento consente la detrazione delle spese per prestazioni di osteopatia dalla dichiarazione dei redditi .
Infatti solo le spese per prestazioni effettuate da professionisti sanitari che rientrano nell'elenco del ministero della Salute sono detraibili (VEDI qui) , a meno che non operino in strutture con determinate caratteristiche (era uno dei chiarimenti forniti dalla Circolare n. 11/E del 21 maggio 2014 dell'Agenzia delle Entrate).
Allegati: -
Congedo parentale operai agricoli: chiarimenti sul pagamento INPS
Con il messaggio 647 04 Inps fornisce agli uffici territoriali e ai datori di lavoro le istruzioni per la gestione dei pagamenti diretti dei congedi parentali dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (Oti) che restano ancora con la percentuale di indennità del 30% .
SI ricorda che per legge l’Inps dovrebbe provvedere direttamente al pagamento delle prestazioni di malattia e maternità ai lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati ma a oggi l’Uniemens/PosAgri non prevede la possibilità di denunciare il congedo parentale e neanche di presentare la domanda online, tranne che per la modalità oraria.
Inoltre le procedure informatiche non consentono il pagamento dell’indennità all’80% per le mensilità aggiuntive rispetto al TU 151 2001 come sarebbe previsto dalle leggi di bilancio 2023 e 2024 che hanno innalzato rispettivamente per 1 mese e per 2 mesi l'indennità del congedo parentale facoltativo da fruire entro il 6° anno di vita del bambino , dal 30% all'80% della retribuzione (60% per il secondo mese, dal 2025)
Di seguito i passaggi previsti per la procedura transitoria
Richiesta pagamento diretto congedo parentale OTI
In attesa delle necessarie implementazioni informatiche i congedi parentali per gli operai agricoli a tempo indeterminato devono ancora essere pagati con la percentuale precedente del 30%
Nella domanda gli interessati devono allegare una autocertificazione in cui
- dichiarano di non ricevere l'anticipo dal proprio datore di lavoro e
- chiedono il pagamento diretto chiarendo le modalità con cui vogliono riceverlo (bonifico domiciliato o iban)
Gli operatori di sede provvedono quindi all'inserimento manuale dei dati verificando nei flussi Uniemens Posagri la presenza di importi conguagliati per il periodo oggetto della domanda.
ATTENZIONE . In caso di esito positivo questo verrà segnalato alla sede competente per il recupero degli importi indebitamente conguagliati e l'annullamento dell'operazione sarà comunicato all'azienda mediante invio di un provvedimento di accertamento d’ufficio con specifica indicazione dell’applicazione delle relative sanzioni.
Inps sottolinea che fino all’implementazione della procedura si potrà procedere al solo pagamento del 30% dell'indennità
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Stranieri: sale il contributo per il Servizio sanitario – chi deve versarlo
La legge di bilancio 2024 (Legge 213 2023) ha aumentato a 2mila euro (dai precedenti 387) il contributo annuale richiesto per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale per gli stranieri che non hanno diritto all'assistenza pubblica
Il Ministero della Salute aveva precisato in una nota a seguito delle perplessità sollevate dalla novità, che “la norma contenuta nella manovra finanziaria 2024 si riferisce a specifiche categorie, non aventi diritto all'iscrizione obbligatoria, che possono iscriversi volontariamente al Servizio sanitario nazionale attraverso il pagamento di un contributo forfettario annuale come disciplinato dal Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 attualmente vigente. La norma si limita ad aggiornare l’ammontare del contributo forfettario previsto. Sul sito del Ministero della Salute sono presenti tutte le informazioni relative all’assistenza sanitaria ai cittadini dei Paesi extra Ue in Italia”.
Si ricorda che in alternativa all'iscrizione al SSN ( a pagamento o di diritto, quindi gratuita) è necessario essere provvisti di una assicurazione sanitaria privata.
Vediamo in sintesi le categorie che devono versare il contributo forfettario di iscrizione al SSN che da diritto all'accesso all'assistenza sanitaria
Chi deve versare il contributo per il SSN
- -gli studenti e le persone alla pari anche per periodi inferiori a tre mesi ( con permesso di studio il costo nel 2024 passa da 149 a 700 euro , per i collocati alla pari i il contributo passa da 219 euro a 1.200 euro)
- -coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e non svolgono alcuna attività lavorativa,
- -il personale religioso (non iscrivibile obbligatoriamente in quanto non si tratta di soggetti con rapporto di lavoro subordinato)
- -il personale diplomatico e consolare delle Rappresentanze estere operanti in Italia, con esclusione del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l’iscrizione al SSR
- -dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia
- -stranieri che partecipano a programmi di volontariato
- -genitori ultra sessantacinquenni con ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, dopo il 5 novembre 2008
- -tutte le altre categorie individuate per esclusione rispetto a coloro che hanno titolo all'iscrizione obbligatoria.
Chi non deve versare il contributo
Non sono tenuti invece a versare il contributo perché già iscritti obbligatoriamente e gratuitamente al Servizio Sanitario Nazionale:
- titolari di un permesso di soggiorno (o in attesa del rinnovo) per lavoro subordinato o autonomo, per attesa occupazione o per motivi familiari, per richiesta asilo, per asilo, per protezione sussidiaria, per protezione temporanea, per protezione speciale, per cure mediche/gravidanza (articolo 19, comma 2, lettera d-bis del T.U.286/98), per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.
- in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per motivi familiari o per protezione internazionale o temporanea;
- i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale e comunque tutti i minori indipendentemente dallo stato di regolarità del soggiorno, con conseguente diritto al pediatra di base da 0 a 14 anni e al medico di medicina generale da 14 a 18 anni.
Altre informazioni sull'assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari in Italia sono disponibili sul sito del ministero della Salute (aggiornate a gennaio 2024) e, per gli studenti, anche in modo piu chiaro e fruibile , sui siti degli atenei.
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Sanzioni ridotte Inps: dal 2024 tasso legale al 2,5%
Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2023 a decorrere dal 1° gennaio 2024, è stata diminuita al 2,5 per cento annuo la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.
Come noto, la novità ha riflessi:
- sul calcolo degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso;
- sui rapporti creditori/debitori;
- sulla determinazione dell’usufrutto vitalizio, delle rendite e delle pensioni vitalizie,
- sulle sanzioni per omesso/ritardato versamento di contributi;
- sugli interessi da pagamento rateale in caso di adesione agli inviti a comparire ed ai processi verbali di constatazione.
INPS ha recepito la novità nella propria circolare 5 2023 del 10 gennaio 2023 che fornisce anche una tabella riepilogativa dei tassi dal 1990.
Riduzione sanzioni INPS quando si applica
Come detto infatti la variazione del tasso legale comporta qualche effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000. Tale disposizione, infatti, prevede la riduzione delle sanzioni previste alla misura del tasso legale in caso di:
- oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
- fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria;
- crisi, ristrutturazione o riconversione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione produttiva del settore.
La circolare precisa che la nuova misura del 2,5 per cento del tasso legale di interesse:
- si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2023.
- alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2024.
Invece, per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti all'epoca come da tabella seguente
Periodo di validità
Saggio di interesse legale
fino al 15.12.1990
5%
16.12.1990 – 31.12.1996
10%
01.01.1997 – 31.12.1998
5%
01.01.1999 – 31.12.2000
2,5 %
01.01.2001 – 31.12.2001
3,5 %
01.01.2002 – 31.12.2003
3 %
01.01.2004 – 31.12.2007
2,5 %
01.01.2008 – 31.12.2009
3 %
01.01.2010 – 31.12.2010
1 %
01.01.2011 – 31.12.2011
1,5 %
01.01.2012 – 31.12.2013
2,5 %
01.01.2014 – 31.12.2014
1 %
01.01.2015 – 31.12.2015
0,5 %
01.01.2016 – 31.12.2016
0,2 %
01.01.2017 – 31.12.2017
0,1 %
01.01.2018 – 31.12.2018
0,3%
01.01.2019 – 31.12.2019
0,8%
01.01.2020 – 31.12.2020
0,05%
01.01.2021 – 31.12.2021
0,01%
01.01.2022 – 31.12.2022
1,25%
01.01.2023 – 31.12.2023
5%
01.01.2024 –
2,5%
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Congedo straordinario: nell’indennità rientrano tredicesima e quattordicesima
L’indennità relativa ai periodi di congedo straordinario (articolo 42, comma 5, Dlgs 151/2001) per assistenza a familiari disabili in situazione di gravità comprende anche i ratei di tredicesima e quattordicesima
Lo riafferma inps nel messaggio 30 del 4 gennaio 2024. La posizione sull'interpretazione estensiva del riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, per il calcolo dell'indennità , era stato già illustrato nelle circolari n. 64/2001 e n. 32/2012 e non viene modificato, secondo INPS, dall'introduzione del comma 5-ter .
Da notare che l'esatto contrario era stato affermato dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 5213 del 5 giugno 2022. (vedi dettagli all'ultimo paragrafo).
Ricordiamo di seguito le principali caratteristiche dell'indennità
Indennità congedo straordinario D.LGS. 151 2001
L’indennità di congedo straordinario biennale per assistenza a familiari disabili in situazione di gravita, (a norma della legge 104-1992), è corrisposta ai lavoratori dipendenti del settore privato, nella misura dell’ultima retribuzione percepita e cioè quella dell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione.
Il tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e il relativo accredito figurativo è rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
Si ricorda che l'indennità è anticipata al lavoratore dal datore di lavoro che conguaglia poi gli importi nel flusso uniemens.
Nella tabella seguente i massimali 2023 per il calcolo dell'indennità
importo massimo di reddito contributi figurativi annui 40.366 11.320 I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.
Indennità congedo straordinario: sentenza Tribunale di Roma del 5.6.2022
Il caso trattato dalla sentenza del Tribunale riguardava il dipendente di un istituto di vigilanza che chiedeva il pagamento degli importi relativi ai ratei di mensilità supplementari con l’indennità per il congedo straordinario di cui aveva goduto.
Secondo il Tribunale, tredicesima e quattordicesima non vanno calcolate , tenendo conto della norma modificata dall'articolo 4, comma 1, lett. b, Dlgs 119/2011 .( “5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa […].)
Inoltre viene evidenziato che:
- durante il periodo di congedo straordinario la normativa esclude la maturazione di ferie, Tfr e tredicesima mensilità, quindi è illogico ritenere che il calcolo dell’importo dell’indennità invece possa includere i ratei di tredicesima e quattordicesima.
- riguardo la disparità di trattamento con i tre giorni di permesso mensile per assistenza di persona in condizione di handicap grave (articolo 33, comma 3, legge 104/1992), per i quali invece 13^ e 14^ sono incluse, il giudice di Roma evidenzia che si tratta di legittime scelte normative diverse anche se finalizzate alla stesse esigenze di assistenza .
- Infine, il fatto che per il congedo di maternità, la norma (articolo 23, comma 2, Dlgs 151/2001) preveda espressamente che l’indennità ricomprenda la tredicesima mensilità mentre nella norma sul congedo straordinario le mensilità supplementari non vengono richiamate, dimostra che in questo caso esse vanno escluse.
Indennità congedo straordinario le precisazioni INPS 2024
L'istituto afferma che l’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, così come modificato dall’articolo 4 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, circoscrivendo l'indennità ai soli compensi fissi e continuativi esclude solo gli elementi variabili come quelli collegati alla presenza.
Secondo l'istituto la tredicesima mensilità” ha nel tempo assunto diverse caratteristiche ma resta un emolumento fisso e ricorrente – non essendo più legato a fattori eventuali quali la meritevolezza .
Ricorda inoltre che anche il Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 1987, n. 658 si è pronunciato sulla natura della tredicesima mensilità, affermando che costituisce oggi un emolumento corrente fisso di natura non diversa dello stipendio
Allo stesso modo si è espresso il Ministero dell’Economia e delle finanze ritenendo "il rateo di tredicesima quale voce fissa e continuativa maturata mensilmente e come tale computabile nella base per il calcolo del congedo straordinario " (cfr. il messaggio NoiPA/M.E.F. n. 077/2014 del 13 giugno 2014).