• Rubrica del lavoro

    Assunzione badanti: nuovo sgravio per anziani non autosufficienti

    E' stata inserita in extremis nella versione ufficiale del Decreto PNRR pubblicato il 2 marzo 2024 in Gazzetta Ufficiale (DL N. 19 2024)  una norma che introduce una nuova agevolazione per le famiglie con anziani non autosufficienti anticipando   parte del piano complessivo contenuto nella legge delega 33 2023 e in fase di attuazione anche con il decreto legislativo in corso di approvazione.

    La misura  si propone di 

    1. favorire  la regolarizzazione delle prestazioni di lavoro, di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti
    2. contribuire  ai costi a carico delle famiglie  attraverso un esonero contributivo   per assunzioni  a tempo indeterminato con mansioni di assistente  familiare a soggetti  anziani ultraottantenni.

    A questo fine sono stanziati oltre 130 milioni di euro fino al 2028 a valere sul Fondo del programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027.

     Inps gestirà le procedure e accetterà  le domande fino a esaurimento delle risorse.

    Esonero contributivo assistenza anziani non autosufficienti : requisiti e durata

    La data di decorrenza della nuova agevolazione sarà comunicato dall'INPS  e dovrebbe essere in vigore fino alla fine del 2025..

    I requisiti  per l'esonero sono i seguenti 

    1. i soggetti assistiti devono avere almeno ottanta anni, e
    2. essere   titolari dell’indennità di accompagnamento, di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980.

    Il datore di lavoro che effettua l'assunzione dovrà avere un ISEE sociosanitario non superiore a 6mila euro.

    L'esonero contributivo sarà pari al 100%  dei contributi previdenziali e assicurativi   a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e  

    applicato su base trimestrale, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

    ATTENZIONE  Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro  domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani  da meno di sei mesi.

    E' possibile anche l' assunzione di parenti o affini, purché il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, numeri da 1 a 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.(Disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti in genere ai servizi domestici e familiari, nonché delle persone addette a servizi di riassetto e pulizia dei locali) .

  • Rubrica del lavoro

    Spesa online: il CCNL per gli shopper

    E'stato firmato  il 19 febbrario dall'associazione di imprese  Assogrocery e le organizzazioni sindacali  NIdiL CGIL FeLSA CISL e UILTemp  un accordo che  fornisce iun quadro di tutele  sia ecnomiche che contrattuali per i collaboratori  che  grazie all'ausilio di piattaforme digitali  delle aziende committenti preparano e consegnano la spesa a domicilio dei clienti

    Questo tipo di accordo, il primo in ambito nazionale  è previsto dal Jobs act (articolo 2, comma 2, Dlgs 81/2015)  per le collaborazioni etero-organizzate,  e consente di  escludere  in caso di contenzioso l' applicazione della normativa  sul lavoro dipendente.  

    Le organizzazioni sindacali spiegano che “L’intesa sottoscritta, in via sperimentale, mira a regolamentare l’attività di collaboratori e collaboratrici, cosiddetti shopper, nelle imprese che offrono un servizio di spesa online attraverso l’ausilio di piattaforme digitali (e-grocery)  L’accordo, quindi, rappresenta una grande novità nel settore.

    CCNL collaboratori shopper online: cosa prevede

    L’intesa si rivolge a chi lavora nel settore con contratti di collaborazione coordinata e prevede che i lavoratori mantengano una certa autonomia potendo  decidere se e quando lavorare e revocare anche la disponibilità data .

    Dal punto di vista economico è previsto il riconoscimento di:

    •  compensi che andranno dai 12,50 euro nel 2024 ai 13,50 euro nel 2026 per ogni incarico (della durata convenzionale di un’ora); 
    • un’indennità di disponibilità di 1,30 euro l’ora che consentirà di vedere finalmente riconosciuto economicamente il tempo di attesa mantenendo la libertà di accettare gli incarichi; 
    • incarichi minimi garantiti  per il  75% del tempo di disponibilità; 
    • maggiorazioni  retributive per la domenica e i festivi;

    Dal punto di vista dei diritti sindacali: assemblea, rappresentanza sindacale, bacheca elettronica; trasparenza e non discriminazione di eventuali sistemi di valutazione con la previsione di incontri specifici per condividere il funzionamento dell’algoritmo;

    Contrattualmente inoltre  sono  presenti :

    1. tutela della malattia  con possibilità di  sospensione della posizione (account)  e ’indennità giornaliera per eventi specifici (ricovero ospedaliero, patologie oncologiche o ingravescenti con prognosi superiore a 15 giorni), pari alla media dei compensi giornalieri percepiti nei sei mesi precedenti, fino a un massimo di mille euro;   oltre che tutela economica per i primi due giorni di malattia 
    2. Tutela della maternità:  indennizzo economico  perchi ha svolto piu di 500 incarichi , di 1.500 euro, e sospensione dell’account 
    3.  copertura INAIL  con formazione  ad hoc,  tutela degli infortuni e possibilità di eleggere rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

    Nei prossimi giorni si svolgeranno le assemblee con le lavoratrici e i lavoratori che dovranno esprimersi, entro l’8 marzo, sull’ipotesi di accordo 

  • Rubrica del lavoro

    Professione osteopata: definito il corso di laurea

    Si avvicina  l'attuazione completa della disciplina per  professione sanitaria di osteopata.  E' stato pubblicato  in Gazzetta ufficiale il 16 febbraio scorso il decreto di definizione dell'ordinamento didattico del corso di laurea per la  formazione universitaria in osteopatia.

     In particolare vengono aggiornati gli obiettivi formativi qualificanti della classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione (L/SNT/4), come richiesto dalla legge delega dell' 11 gennaio 2018, n. 3 Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

    La pubblicazione  del Decreto interministeriale 1563 firmato il 1.2 .2024  arriva, finalmente, con buon margine rispetto all'ennesima   proroga prevista nedecreto Milleproroghe  n. 198  2022  che dava tempo fino  al 30 giugno 2024.

     La definizione  della professione nel decreto  chiarisce che:  Nell’ambito della professione sanitaria dell’osteopata, il laureato è quel professionista sanitario che svolge interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie nell’ambito dell’apparato muscolo scheletrico». 

    Si specifica inoltre che chi conseguirà il titolo pianifica i trattamenti " selezionando approcci e tecniche esclusivamente manuali, non invasive, ed esterne, adeguate al paziente», eseguendole «in sicurezza e nel rispetto della dignità e della sensibilità del paziente», valutandone «gli esiti».

    La parola passa ora direttamente agli atenei che possono avviare i corsi di laurea   seguendo i piani formativi specificati nel decreto  contestualmente necessario anche un ultimo decreto  in tema di equipollenze  con  la formazione attualmente erogata  ai fini dell’iscrizione all’Albo degli osteopati.

    Sciomachen, presidente del Registro degli osteopati d’Italia, l’associazione di riferimento,  ricorda comunque che attualmente formazione dei circa 12mila osteopati italiani è stata fornita da scuole private  in ossequio agli standard internazionali (Oms, norma Cen). Potrebbero essere necessari anche eventualmente percorsi integrativi.

    Da segnalare anche la mancata definizione, ad oggi,  del percorso formativo  e il profilo riguardante i chiropratici 

    Osteopata: profilo e attività professionale

    Si ricorda che era stato  pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 233 del 29 settembre 2021 il decreto di recepimento  dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'istituzione della professione sanitaria dell'osteopata, che ha definito 

    • le caratteristiche generali della  figura e del profilo dell’osteopata, gli ambiti di attività e competenza e il contesto operativo. In particolare, si definisce il campo di intervento del professionista abilitato,
    •  le attività di valutazione e  le modalità operative del trattamento osteopatico
    •  le strutture ove si svolge l’attività professionale. 

    L'accordo prevede  appunto per l'accesso alla professione un diploma di laurea triennale.

    Per l'attuazione effettiva della legge si ricorda che manca anche l’accordo della Conferenza Stato-regioni su

    • criteri di valutazione dell’esperienza professionale  e 
    • dei titoli pregressi  ai fini dell'equipollenza rispetto alla nuova laurea in osteopatia in corso di definizione.

     Si deve attendere ancora dunque,  dopo molti anni di attività sempre piu diffusa e di successi terapeutici ,  che  l'osteopatia entri   a  pieno titolo nella medicina ufficiale , con standard formativi prestabiliti a livello professionale e l'inserimento della professione nell'elenco ministeriale. 

    La novità ha anche risvolti fiscali in quanto  solo tale riconoscimento consente  l detrazione delle spese per prestazioni di osteopatia dalla dichiarazione dei redditi . 

    Infatti solo le spese per prestazioni  effettuate da professionisti sanitari che rientrano nell'elenco del ministero della Salute  sono detraibili  (VEDI qui) , a meno che non operino in strutture con determinate caratteristiche (era uno dei chiarimenti forniti dalla Circolare n. 11/E del 21 maggio 2014 dell'Agenzia delle Entrate).

    Allegati:
  • Rubrica del lavoro

    Congedo parentale operai agricoli: chiarimenti sul pagamento INPS

    Con il messaggio 647 04 Inps  fornisce agli uffici territoriali  e ai datori di lavoro le istruzioni per  la gestione dei pagamenti diretti dei congedi parentali dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (Oti) che restano ancora con la percentuale di indennità del 30% .

    SI ricorda che per legge l’Inps dovrebbe  provvedere direttamente al pagamento  delle prestazioni di malattia e maternità  ai lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati ma  a oggi l’Uniemens/PosAgri non prevede la possibilità di denunciare il congedo parentale  e neanche di presentare la domanda online, tranne che per la modalità oraria.

    Inoltre  le procedure informatiche non consentono  il pagamento dell’indennità  all’80% per le mensilità aggiuntive rispetto al TU 151 2001 come  sarebbe previsto dalle leggi di bilancio 2023  e 2024  che hanno innalzato rispettivamente per 1 mese e per 2 mesi l'indennità  del congedo parentale facoltativo da fruire entro il 6° anno di vita del bambino , dal 30% all'80% della retribuzione (60% per il secondo mese, dal 2025) 

    Di seguito i passaggi previsti   per la procedura transitoria

    Richiesta pagamento diretto congedo parentale OTI

    In attesa delle necessarie implementazioni informatiche  i congedi parentali  per gli operai agricoli a tempo indeterminato devono ancora essere pagati con la percentuale precedente del 30% 

     Nella domanda gli interessati devono allegare una autocertificazione  in cui 

    1. dichiarano di non ricevere l'anticipo dal proprio datore di lavoro e 
    2. chiedono il pagamento diretto  chiarendo le modalità con cui vogliono riceverlo (bonifico domiciliato  o  iban)

    Gli operatori di sede provvedono quindi all'inserimento manuale dei dati  verificando nei flussi Uniemens Posagri la presenza di importi conguagliati per il periodo oggetto della domanda.

    ATTENZIONE .  In caso di esito positivo   questo verrà segnalato alla sede competente per il recupero degli importi indebitamente conguagliati e l'annullamento dell'operazione sarà comunicato all'azienda  mediante invio di un provvedimento di accertamento d’ufficio con specifica indicazione dell’applicazione delle relative sanzioni.

     Inps  sottolinea che  fino all’implementazione della procedura si potrà procedere al solo pagamento del 30% dell'indennità

  • Rubrica del lavoro

    Stranieri: sale il contributo per il Servizio sanitario – chi deve versarlo

    La  legge di bilancio 2024  (Legge 213 2023) ha aumentato a 2mila euro (dai precedenti 387)  il contributo  annuale richiesto per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale per gli stranieri che  non hanno diritto all'assistenza pubblica 

    Il Ministero della Salute aveva precisato   in una nota a seguito delle perplessità sollevate dalla novità,  che  “la norma contenuta nella manovra finanziaria 2024 si riferisce a specifiche categorie, non aventi diritto all'iscrizione obbligatoria, che possono iscriversi volontariamente al Servizio sanitario nazionale attraverso il pagamento di un contributo forfettario annuale come disciplinato dal Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 attualmente vigente. La norma si limita ad aggiornare l’ammontare del contributo forfettario previsto. Sul sito del Ministero della Salute sono presenti tutte le informazioni relative all’assistenza sanitaria ai cittadini dei Paesi extra Ue in Italia”.

     Si ricorda che in alternativa all'iscrizione al SSN ( a pagamento o  di diritto, quindi gratuita)  è necessario essere provvisti di una assicurazione sanitaria privata.

    Vediamo in sintesi  le categorie che devono versare il contributo  forfettario di iscrizione  al SSN che da diritto all'accesso all'assistenza sanitaria 

    Chi deve versare il contributo  per il SSN

    • -gli studenti e le persone alla pari anche per periodi inferiori a tre mesi  ( con permesso di studio il costo  nel 2024  passa da 149 a 700 euro , per i collocati alla pari i  il contributo passa da 219 euro a 1.200 euro)
    • -coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e non svolgono alcuna attività lavorativa,
    • -il personale religioso (non iscrivibile obbligatoriamente in quanto non si tratta di soggetti con rapporto di lavoro subordinato)
    • -il personale diplomatico e consolare delle Rappresentanze estere operanti in Italia, con esclusione del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l’iscrizione al SSR
    • -dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia
    • -stranieri che partecipano a programmi di volontariato
    • -genitori ultra sessantacinquenni con ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, dopo il 5 novembre 2008
    • -tutte le altre categorie individuate per esclusione rispetto a coloro che hanno titolo all'iscrizione obbligatoria.

    Chi non deve versare il contributo 

    Non sono tenuti invece a versare il contributo perché già iscritti obbligatoriamente e gratuitamente  al Servizio Sanitario Nazionale:

    • titolari di un permesso di soggiorno (o in attesa del rinnovo) per lavoro subordinato o autonomo, per attesa occupazione o per motivi familiari, per richiesta asilo, per asilo, per protezione sussidiaria, per protezione temporanea, per protezione speciale, per cure mediche/gravidanza (articolo 19, comma 2, lettera d-bis del T.U.286/98), per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.
    • in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per motivi familiari o per protezione internazionale o temporanea;
    • i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale e comunque tutti i minori indipendentemente dallo stato di regolarità del soggiorno, con conseguente diritto al pediatra di base da 0 a 14 anni e al medico di medicina generale da 14 a 18 anni.

    Altre informazioni  sull'assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari in Italia  sono disponibili sul sito del ministero della Salute (aggiornate a gennaio 2024) e, per gli studenti,  anche in modo piu chiaro e fruibile , sui siti degli atenei.

  • Rubrica del lavoro

    Sanzioni ridotte Inps: dal 2024 tasso legale al 2,5%

    Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze  del 13 dicembre 2023 a decorrere dal 1° gennaio 2024, è stata   diminuita al 2,5 per cento  annuo  la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.

    Come noto, la novità ha riflessi:

    •  sul calcolo degli interessi dovuti in caso di ravvedimento  operoso;
    •  sui rapporti creditori/debitori;
    •  sulla determinazione dell’usufrutto vitalizio, delle rendite  e delle pensioni vitalizie,
    •  sulle sanzioni per omesso/ritardato versamento di  contributi;
    •  sugli interessi da pagamento rateale in caso di adesione  agli inviti a comparire ed ai processi verbali di  constatazione.

    INPS ha recepito   la novità  nella propria circolare 5 2023 del 10 gennaio 2023 che fornisce anche una tabella riepilogativa dei tassi dal 1990.

    Riduzione sanzioni INPS quando si applica

    Come detto infatti la variazione del tasso legale comporta qualche effetto anche in relazione  alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi  previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000. Tale disposizione, infatti, prevede la riduzione delle sanzioni previste   alla misura del tasso legale in caso di:

    •  oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
    •  fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria;
    •  crisi, ristrutturazione o riconversione aziendale di particolare rilevanza  sociale ed economica in relazione alla situazione produttiva del settore.

    La circolare precisa che la nuova  misura del 2,5 per cento del tasso legale di interesse:

    • si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2023.
    • alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2024.

    Invece, per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti  all'epoca  come da tabella seguente 

    Periodo di validità

    Saggio di interesse legale

    fino al 15.12.1990

     5%

     16.12.1990 – 31.12.1996

    10%

     01.01.1997 – 31.12.1998

    5%

    01.01.1999 – 31.12.2000

    2,5 %

    01.01.2001 – 31.12.2001

     3,5 %

    01.01.2002 – 31.12.2003

    3 %

     01.01.2004 – 31.12.2007

    2,5 %

    01.01.2008 – 31.12.2009

     3 %

     01.01.2010 – 31.12.2010

    1 %

    01.01.2011 – 31.12.2011

     1,5 %

    01.01.2012 – 31.12.2013

    2,5 %

    01.01.2014 – 31.12.2014

    1 %

    01.01.2015 – 31.12.2015

    0,5 %

    01.01.2016 – 31.12.2016

    0,2 %

    01.01.2017 – 31.12.2017

    0,1 %

    01.01.2018 – 31.12.2018

     0,3%

    01.01.2019 – 31.12.2019

    0,8%

    01.01.2020 – 31.12.2020

    0,05%

    01.01.2021 – 31.12.2021

    0,01%

    01.01.2022 – 31.12.2022

    1,25%

    01.01.2023 – 31.12.2023

    5%

     01.01.2024 –

    2,5%

     

     

  • Rubrica del lavoro

    Congedo straordinario: nell’indennità rientrano tredicesima e quattordicesima

    L’indennità  relativa ai periodi di congedo straordinario (articolo 42, comma 5, Dlgs 151/2001)  per assistenza a familiari disabili in situazione di gravità comprende anche i ratei di tredicesima e quattordicesima 

    Lo riafferma inps nel messaggio 30 del 4 gennaio 2024.   La posizione  sull'interpretazione estensiva  del riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento,   per il  calcolo dell'indennità , era stato già illustrato nelle circolari  n. 64/2001 e n. 32/2012 e non viene modificato,  secondo INPS,  dall'introduzione del comma 5-ter .

    Da notare che l'esatto contrario era stato   affermato  dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 5213 del 5 giugno 2022. (vedi dettagli all'ultimo paragrafo).

    Ricordiamo di seguito le principali caratteristiche dell'indennità

    Indennità congedo straordinario  D.LGS. 151 2001

    L’indennità di congedo straordinario  biennale per assistenza a familiari disabili in situazione di gravita, (a norma della legge 104-1992),  è corrisposta ai lavoratori dipendenti del settore privato, nella misura dell’ultima retribuzione percepita e cioè quella dell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione.

     Il tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e il relativo accredito figurativo è rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.

    Si ricorda che l'indennità è anticipata  al lavoratore dal datore di lavoro che conguaglia  poi gli importi nel flusso uniemens.

    Nella tabella seguente i massimali  2023 per il calcolo dell'indennità

    importo massimo di reddito  contributi figurativi annui 
    40.366 11.320

    I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.

    Indennità congedo straordinario: sentenza  Tribunale di Roma del 5.6.2022 

    Il caso  trattato dalla sentenza del Tribunale riguardava il dipendente di un  istituto di vigilanza  che chiedeva il pagamento degli importi relativi ai ratei di mensilità supplementari con l’indennità per il  congedo straordinario di cui aveva goduto.

    Secondo il Tribunale, tredicesima e quattordicesima non vanno calcolate , tenendo conto   della norma  modificata dall'articolo 4, comma 1, lett. b, Dlgs 119/2011 .( “5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa […].)

    Inoltre viene evidenziato che:

    •  durante  il periodo di congedo straordinario la normativa esclude la maturazione di ferie, Tfr e  tredicesima mensilità, quindi è illogico ritenere che  il calcolo dell’importo dell’indennità invece possa includere i ratei di tredicesima e quattordicesima.
    • riguardo la  disparità di trattamento con i tre giorni di permesso mensile per assistenza di persona in condizione di handicap grave (articolo 33, comma 3, legge 104/1992), per i quali invece 13^ e 14^ sono incluse, il  giudice di Roma evidenzia che si tratta di legittime scelte normative diverse anche se finalizzate alla stesse esigenze di assistenza .
    • Infine, il fatto che per il congedo di maternità, la norma (articolo 23, comma 2, Dlgs 151/2001) preveda espressamente che l’indennità ricomprenda la tredicesima mensilità  mentre  nella norma sul  congedo straordinario le mensilità supplementari non vengono richiamate,  dimostra che in questo caso esse  vanno escluse.

    Indennità congedo straordinario le precisazioni INPS 2024

    L'istituto  afferma che  l’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, così come modificato dall’articolo 4 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119,  circoscrivendo  l'indennità ai soli compensi fissi e continuativi esclude solo gli elementi variabili come quelli collegati alla presenza.

    Secondo l'istituto  la tredicesima mensilità” ha nel tempo assunto diverse caratteristiche  ma  resta un  emolumento fisso e ricorrente – non essendo più legato a fattori eventuali quali la meritevolezza

    Ricorda inoltre che  anche il  Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 1987, n. 658  si è pronunciato sulla natura della tredicesima mensilità,  affermando che costituisce oggi un emolumento corrente fisso di natura non diversa dello stipendio 

    Allo stesso modo  si è espresso il Ministero dell’Economia e delle finanze  ritenendo "il rateo di tredicesima quale voce fissa e continuativa maturata mensilmente e come tale computabile nella base per il calcolo del congedo straordinario " (cfr. il messaggio NoiPA/M.E.F. n. 077/2014 del 13 giugno 2014).