• Rubrica del lavoro

    Omaggi natalizi ai dipendenti: le regole per la deducibilità

    In vista del Natale riepiloghiamo la disciplina degli omaggi ai dipendenti che non possono essere considerati spese di rappresentanza ma sono deducibili.
    Quindi, purché non si rientri nelle previsioni dell’articolo 100 del T.U.I.R. che prevede limiti di deducibilità per spese sostenute in favore dei dipendenti con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, etc…, (cc.dd. oneri di utilità sociale) le liberalità in favore dei dipendenti sono senz’altro deducibili dal reddito d’impresa.
    Esiste tuttavia l’altro lato della medaglia, ovvero l’imponibilità in capo al dipendente dell’arricchimento provocato dalla liberalità del datore di lavoro. 

    Poiché, a norma del TUIR costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme ed i valori in genere che il lavoratore percepisce, anche a titolo di liberalità, non vi è dubbio che gli omaggi concorrano, in linea di principio, alla formazione del reddito del dipendente.

    Unica eccezione utile è l’esenzione fiscale  per i beni ceduti ed i servizi prestati gratuitamente in favore dei dipendenti  che ordinariamente hanno il limite  di euro 258,23 per periodo di imposta (articolo 51, comma 3, prima parte  del  terzo  periodo,  del TUIR) 

    Recentemente l'importo della soglia di esenzione è cambiato più volte per dare un sostegno alle famiglie  a seguito della crisi  e impennata dell'inflazione. 

    Ricordiamo  in particolare che per il 2023   

    1. per i dipendenti con figli a carico ,  in  deroga a quanto previsto dal TUIR , è fissato a 3mila euro   il valore  limite dei beni ceduti e dei servizi prestati, comprensivo delle  le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il  pagamento delle utenze domestiche  del  servizio idrico integrato, e dell'energia elettrica e  del  gas  naturale.
    2. Per i lavoratori senza figli resta valido il valore di 258, 23 euro.

    Da notare che anche per il 2024 sono in preparazione novità la bozza di legge di bilancio attualmente in preparazione  porta i limiti a 1000 euro per la generalità dei dipendenti e a 2000 euro quella per i lavoratori con figli

    In ogni caso 

    • se la soglia viene superata, l’intera somma diventa imponibile in capo al lavoratore, non solo l’eccedenza;
    • si tiene conto, ai fini del superamento della soglia, di tutti i beni ed i servizi offerti a titolo gratuito (purché non rientranti nelle previsioni dell’articolo 100 del T.U.I.R.) durante tutto il periodo d’imposta in favore del singolo dipendente, nonché del suo coniuge e dei suoi familiari.

    Pertanto, un cesto natalizio del valore, ad esempio, di 100 euro può senz’altro essere regalato a tutti i dipendenti, e costituisce un costo deducibile per l’impresa senza essere imponibile per il dipendente.
    Un omaggio, invece, di valore superiore alle soglie sopracitate resta deducibile per l’impresa, ma deve essere imputato al dipendente come fringe benefit per il suo intero valore.

  • Rubrica del lavoro

    Bonus vista: i rimborsi entrano nella precompilata

    Il decreto attuativo del Ministero della Salute  riguardante il "bonus vista" ovvero il contributo da 50 euro che viene garantito alle famiglie con Isee fino a 10 mila euro  per l'acquisto  di: 

    • occhiali  da  vista o 
    • lenti   a   contatto correttive.

    è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre 2022 . La misura era stata istituita dall'art. 1, commi 437-439, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) e si riferisce ad acquisti effettuati dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 . E' gestita da una applicazione web collegata al sito  del Ministero della Salute rilasciata, con molto ritardo il 5 maggio 2023. 

    I fondi sono in esaurimento ma è ancora possibile richiedere il buono per prossimi acquisti 

    Vediamo nei paragrafi seguenti le modalità di richiesta e di erogazione del voucher  per i  beneficiari e  alcuni aspetti fiscali chiariti dal provvedimento dell'Agenzia del 15 novembre 2023

    Bonus vista a chi spetta, l’importo

     Possono beneficiare del programma i membri di  nuclei  familiari  che 

    • hanno un ISEE non superiore ad euro 10.000,00 
    • a partire dal 1° gennaio  2021  e  fino  al  31  dicembre  2023,  hanno  acquistato o acquisteranno occhiali da vista ovvero lenti a  contatto correttive. 

     Il «bonus vista» puo'  essere  richiesto  una  sola  volta,  per  ciascun  membro del nucleo familiare,   per acquisti effettuati  nel triennio 2021-2023, di occhiali da  vista  ovvero  lenti  a  contatto. 

     Il bonus è pari ad euro 50,00 in forma di  

    • rimborso diretto per gli acquisti già effettuati o
    • voucher telematico emesso  dalla piattaforma secondo l'ordine temporale di arrivo  delle domande e  fino  ad esaurimento delle risorse annuali.

    Per il percipiente, il valore del «bonus vista»  non  costituisce un reddito imponibile e  non rileva  ai fini  del  computo  dell'ISEE 

    ATTENZIONE  Resta fermo il diritto alla detrazione della spesa effettuata nella dichiarazione dei redditi (art. 15 del Testo unico delle imposte sui redditi)

    Richiesta del bonus vista per acquisti dal 5.5.2023

    Al fine di ottenere il  «bonus  vista» i richiedenti  devono  fare domanda   sull'applicazione  web   fino al 31 dicembre 2023.

    Entro la stessa data va effettuato l'acquisto e l'utilizzo del voucher .

    La domanda va effettuata autenticandosi con:

    • carta  di identita' elettronica (CIE),
    • sistema  pubblico identita' digitale (SPID), oppure 
    • carta nazionale dei servizi (CNS). 

     La domanda viene compilata sul modello presente sulla piattaforma e dopo le verifiche sui requisiti il Ministero della salute, attraverso  l'applicazione  web,lo rende  disponibile  nell'area   riservata dell'applicazione web dedicata a ciascun beneficiario    in formato digitale con apposito  codice  a  barre/QR code 

    Il  buono e' a scalare ed ha una validita' di trenta giorni. Decorso il termine  senza che il buono sia stato utilizzato,  viene  annullato.

    Il  richiedente  potra'  presentare  una   ulteriore   richiesta   di  beneficio, qualora permangano disponibilita' 

    Il voucher bonus vista  puo' essere utilizzato presso i  fornitori  di  occhiali  da  vista  e  lenti  a  contatto  correttive  che si siano registrati nell'apposito elenco

    Bonus vista: stop rimborsi per acquisti effettuati

    Per gli acquisti   effettuati  dal 1.1.2021 e fino alla data di disponibilità della piattaforma 5 maggio 2023 il rimborso di euro 50,00 (cinquanta/00) sulla spesa sostenuta,  andava effettuata una richiesta  via web sul sito ministeriale con gli estremi del documento di acquisto e l'IBAN del conto corrente  intestato  al  richiedente  o  beneficiario sul quale verrà effettuato l'accredito ,     allegando copia elettronica del documento giustificativo di  spesa  intestato al richiedente. 

    ATTENZIONE Il ministero ha comunicato che da luglio 2023  sono cessati i rimborsi per acquisti già effettuati.  

    Rimborsi bonus vista : dati all’agenzia per la precompilata – Detraibilità spesa residua

    Il decreto prevede che anche  i   dati  relativi  ai  rimborsi  erogati  alle persone fisiche  per acquisti precedenti sono comunicati all'Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della  dichiarazione dei redditi precompilati

    Si tratta degli acquisti fatti dal 1° gennaio 2021 al 4 maggio 2023, data di entrata in funzione della piattaforma web   rilasciata con molto ritardo anche rispetto al decreto attuativo del 15.12.2022.

    Come detto  per queste richieste il bonus è  stato riconosciuto sotto forma di rimborso direttamente sull'iban dei richiedenti e non attraverso il negoziante

    I dati degli  acquisti fatti con il voucher  telematico  sono stati invece già trasmessi dagli ottici  

     Se riferito ad acquisti del 2023, il rimborso riduce la spesa detraibile; se relativo a spese 2021-2022, sarà invece inserito tra i redditi a tassazione separata.

    Le modalita' e  i  termini  della  comunicazione  dei  rimborsi  sono stati stabiliti con provvedimento del 15 novembre 2023 dall'agenzia delle Entrate previa consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, 

    Viene precisato che per ciascun rimborso  i dati comunicati dal Ministero della salute  sono:

    a) codici fiscali dei seguenti soggetti:

     richiedente, come registrato sull’applicazione web dedicata al “bonus vista”;

     beneficiario, ovvero l’intestatario del documento di spesa oggetto di rimborso;

     intestatario dell’IBAN su cui viene accreditato il rimborso.

    b) importo del rimborso erogato;

    c) anno di imposta in cui è stata sostenuta la spesa oggetto di rimborso.

    Viene anche sottolineato che  i dati raccolti, trasmessi nell’osservanza del principio di riservatezza e nel rispetto del  diritto di protezione dei dati personali, sono memorizzati nei sistemi informativi

    dell’Anagrafe Tributaria   ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, e per le  attività di controllo  fiscale

    Saranno conservati entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento d, quindi fino al 31 dicembre del sesto anno successivo ad ogni anno d’imposta; allo scadere di tale  periodo saranno integralmente e automaticamente cancellati.

  • Rubrica del lavoro

    Bonus COVID enti bilaterali: il trattamento fiscale

    Nella risposta a interpello n. 462 del 14 novembre ha risposto ad una richiesta di chiarimenti da parte di un Ente Bilaterale  che  attua programmi di welfare aziendale ai  lavoratori iscritti, in quanto dipendenti di «aziende iscritte e in regola con i versamenti dei contributi previsti».

    In particolare  l'Istante intende erogare:

    1. un ''Contributo per malattia di lunga durata'';
    2. un ''Bonus straordinario Covid19''.

    e specifica che :

    1.  il contributo per malattia di lunga durata, destinato a  contrastare gli effetti negativi generati dalla malattia di lunga durata, è un  contributo una tantum in misura fissa, pari a € 1.000, erogato fino a esaurimento del budget straordinario stanziato. Le domande pervenute saranno evase seguendo l'ordine cronologico di presentazione. In ragione del carattere limitato delle risorse ai fini del punteggio da assegnare in graduatoria, verrà, in subordine, assegnato un punteggio più alto ai lavoratori che si trovino in aspettativa non retribuita per malattia».
    2. Il ''Bonus straordinario Covid19'',  ' costituito da  un contributo straordinario una tantum in misura fissa, pari a € 200,00; anch'esso erogato fino a esaurimento del budget tramite  graduatoria determinata dall'ordine cronologico di ricevimento delle domande e  da un  un punteggio più alto ai lavoratori con figli a carico e , in ulteriore subordine  ai lavoratori con accesso alle forme di integrazione salariale ordinaria e straordinaria».

    Nella richiesta l'Istante sottolinea che «gli effetti negativi che ''il Bonus straordinario Covid19'' intende contrastare si sono manifestati, a danno degli iscritti all'Ente, nel periodo di emergenza cagionato dall'epidemia di Covid19, ossia tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 ma  ciò non fa venire in meno, anche successivamente a tale periodo, l'onere di adempiere ai fini assistenziali dell'ente " . Chiede se in qualità di sostituto di imposta debba applicare  la ritenuta d'acconto, posto che  verranno erogati  come misura assistenziale «a fronte di una situazione patologica (malattia o infortunio) dell'iscritto, attestata da apposita certificazione medica, e corrisposti una tantum e in misura fissa. (…) non a causa di  mancato conseguimento o dalla perdita di un redditi e non saranno legati egata  a parametri reddituali . L'ente ritiene che tali contributi non siano  riconducibile  ad alcuna delle categorie di reddito previste dall'art. 6, comma 1, TUIR, né la natura di provento sostitutivo, ai sensi dell'art. 6, comma 2, TUIR»  quindi  non siano soggetti alla ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

    Ritenuta d'acconto sulle prestazioni assistenziali: risposta dell'Agenzia 

    Nella risposta dell'agenzia  viene ricordato innanzitutto che l'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  definisce gli ''enti bilaterali'' quali «organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso:(…) la programmazione di attività formative in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; (…) lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento».

    In tema di prestazioni  assistenziali erogate da tali enti ai propri iscritti l'Agenzia conferma l'interpretazione proposta dell'Ente

    Ricorda in particolare che nella risoluzione 25 settembre 2020, n. 54/E,  e  nella risposta pubblicata il 4 ottobre 2018, n. 24   sul trattamento fiscale delle prestazioni assistenziali erogate da un ente bilaterale è stato chiarito  in applicazione dei principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi, le predette prestazioni risulteranno assoggettate a tassazione sempreché inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall'articolo 6 del Tuir, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di redditi (cfr. circolari 23 dicembre 1997, n. 326 e 4 marzo 1999, n. 55).

    Nella citata risposta è stato chiarito  ad esempio che le somme erogate ai lavoratori a titolo di premio per la nascita del figlio, di contributo malattia o infortunio, di iscrizione all'asilo nido/scuola materna, nonché di permesso per legge n. 104 del 1992, non essendo inquadrabili in alcune delle categorie reddituali di cui al citato articolo 6 del Tuir, non rilevino ai fini fiscali.

    Alle stesse conclusioni si è pervenuti nella risposta pubblicata il 23 settembre 2020, n. 395 e nella circolare 13 maggio 2011, n. 20/E. 

    Anche  i  contributi una tantum  del caso prospettato  non sono dunque soggetti a ritenuta d'acconto.

  • Rubrica del lavoro

    Pensioni dicembre 2023: gli importi aggiuntivi

    Pensioni  prestazioni assistenziali di dicembre 2023 piu ricche rispetto agli ultimi anni, grazie in particolare alla sostanziosa rivalutazione resa necessaria dall'aumento dell'inflazione . Un minimo di respiro quindi per molti pensionati in particolare  quelli a piu basso reddito che questo mese  come di consueto riceveranno anche le somme aggiuntive  di fine anno  .

     Inps precisa con il messaggio 4050 del 15.11.2023 la composizione   degli assegni pensionistici e assistenziali  di dicembre per i quali si prevede oltre  all'importo ordinario

    1. il conguaglio della rivalutazione definitiva 2023 
    2. la somma aggiuntiva di 154,94 euro (art. 70, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
    3. la somma aggiuntiva  2023 (c.d. quattordicesima  prevista dall’art. 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 Seconda tranche 2023.

    Vediamo di seguito tutti i dettagli forniti dall'istituto .

    Anticipo del conguaglio per il calcolo della perequazione per l’anno 2023

    La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 è determinata in misura pari a +7,3 dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione  che doveva  effettuarsi, a regime, contestualmente alle operazioni di rivalutazione delle pensioni  2024 a partire da gennaio 2024.

    L’articolo 1 del decreto-legge n. 145/2023, tuttavia, ha previsto , in via eccezionale il conguaglio  sia anticipato al 1° dicembre 2023”.Sono interessate dall’operazione tutte le pensioni e le prestazioni assistenziali con decorrenza precedente l’anno 2023, per una platea complessiva di 21 milioni di prestazioni.

    I valori definitivi della perequazione per l’anno 2023  sono i seguenti:

    Tabella degli importi  

    fasce trattamenti complessivi

    % indice perequazione da attribuire

    Aumento del

    Importo trattamenti complessivi

    da

    a

    Importo garanzia

    Fino a 4 volte il TM

    100%

    8,100%

    2.101,52

     

    Fascia di Garanzia*

    Importo garantito

     

    2.101,52

    2.125,41

     

    2.271,74

     

    Oltre 4 e fino a 5 volte il TM

    85%

    6,885%

    2.101,53

    2.626,90

     

    Fascia di Garanzia*

    Importo garantito

     

    2.626,90

    2.692,18

    2.807,76

    Oltre 5 e fino a 6 volte il TM

    53%

    4,293%

    2.626,91

    3.152,28

     

    Fascia di Garanzia*

    Importo garantito

     

    3.152,28

    3.167,04

    3.287,61

    Oltre 6 e fino a 8 volte il TM

    47%

    3,807%

    3.152,29

    4.203,04

     

    Fascia di Garanzia*

    Importo garantito

     

    4.203,04

    4.236,09

    4.363,05

    Oltre 8 e fino a 10 volte il TM

    37%

    2,997%

    4.203,05

    5.253,80

     

    Fascia di Garanzia*

    Importo garantito

     

    5.253,80

    5.274,54

    5.411,26

    Oltre 10 volte il TM

    32%

    2,592%

    5.253,81

     

    *Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.

    Importo trattamento minimo definitivo 2023

    Importi

    dal 1° gennaio 2023

    Trattamento minimo

     

    Indice di rivalutazione definitivo

    mensile

    567,94

    8,1%

    annuo

    7.383,22

    Fino a novembre era fissato a 563,73 (importo rivalutato con indice provvisorio del 7,3%)  

    Rivalutazione prestazioni assistenziali (invalidità civile, ciechi, sordi, pensione e assegno sociale)

    Il conguaglio riguarderà anche le prestazioni assistenziali con i seguenti  valori definitivi per l’anno 2023  

    Pensione di inabilità civile (invalidi totali) 316,25€ al mese

    Assegno mensile (invalidi parziali) : 316,25€ al mese 

    Assegno sociale:  507,03€ al mese.

     Nessun conguaglio verrà riconosciuto ai titolari di prestazioni non pensionistiche come 

    • indennità ponte ape sociale, 
    • assegni straordinari di sostegno al reddito, 
    • isopensione, 
    • indennità mensile per contratto di espansione). 

    Il conguaglio della maggiorazione sociale invece sarà effettuato contestualmente alle operazioni di rivalutazione per l’anno 2024.

     INPS specifica che nell'assegno di dicembre vengono corrisposti il nuovo importo spettante e utilizzato anche per la tredicesima mensilità, e gli arretrati  del 2023 di importo non superiore a 1.000 euro.

    Sul cedolino è stata inserita la nota informativa dedicata.

    Importo aggiuntivo 154, 94 euro

    L'importo aggiuntivo di 154,94 euro, introdotto a partire dal 2001 dall’articolo 70 della legge n. 388/2000 (V.circolare n. 68 del 20 marzo 2001) viene attribuito a oltre 346.000 beneficiari.

    L’attribuzione dell’importo aggiuntivo è prevista per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

    Tale importo, pertanto, non spetta alle prestazioni non qualificate come pensioni  elencate di seguito 

    044 (INVCIV), 077 (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESO), 127 (CRED27), 128 (COOP28), 129 (VESO29), 043 (INDCOM), 094 (limitatamente agli assicurati ed ex dipendenti SPORTASS), 143 (APESOCIAL), 198 (VESO33), 199 (VESO92), 200 (ESPA).

    L’importo aggiuntivo non spetta, inoltre, sulle pensioni di vecchiaia in cumulo (cat. 170) a formazione progressiva, fino a quando la prestazione non sia completa di tutte le quote.

    Si ricorda che l’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:

    • se il pensionato è solo, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il limite di 1,5 volte il TM x 13 :11.074,83
    • se il pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di 3 volte il TM x 13:  12.149,66

    Per tutti i pensionati interessati, la comunicazione di dettaglio del pagamento di dicembre 2023 reca l’indicazione dell’importo aggiuntivo dovuto.

    Somma aggiuntiva per l’anno 2023 (c.d. quattordicesima). Seconda tranche

    Per i criteri di attribuzione della c.d. quattordicesima si puo fare riferimento al messaggio n. 2178 del 12 giugno 2023.

    Anche per la seconda tranche del 2023 sono stati utilizzati i limiti reddituali al tasso di perequazione provvisoria del +7,3%, utilizzato per l’elaborazione relativa al mese di luglio 2023.

    La somma aggiuntiva è stata riconosciuta, sulla mensilità di dicembre 2023, a oltre 150.000 beneficiari.

    Casi particolari

    Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto per l’accesso al beneficio (64 anni di età) dal 1° agosto 2023 al 31 dicembre 2023, e per i soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2023, la corresponsione viene effettuata sulla mensilità di dicembre 2023, a condizione che sussistano le ulteriori condizioni normativamente previste. Sono state, inoltre, rielaborate le posizioni già scartate con la lavorazione centralizzata per la rata di luglio 2023 a causa dell’assenza di un reddito dichiarato relativo almeno all’anno 2019.

    Sono state, inoltre, verificate le posizioni dei soggetti per i quali, nel corso del secondo semestre 2023, sono venute meno le condizioni per il diritto al beneficio. In tale caso, è stato avviato il recupero della somma indebitamente corrisposta per l’anno 2023.

  • Rubrica del lavoro

    Malattia lavoro marittimo: guida agli obblighi per i lavoratori

    INPS  ha fornito ieri nel messaggio 4010/2023  alcune indicazioni  operative circa gli adempimenti a carico del lavoratore  per gli eventi di malattia indennizzati . In particolare si chiariscono gli obblighi di: 

    1.  Trasmissione della certificazione medica
    2. indirizzo di reperibilità
    3. comunicazione  malattia in caso di trasferimento all'estero
    4. autorizzazione per lo sbarco in caso di malattia.

    Trasmissione certificato malattia marittimi

    I lavoratori marittimi devono inviare la certificazione di malattia :

    • entro due giorni dal rilascio
    •   esclusivamente in via telematica  (v. messaggio n. 897 del 2 marzo 2023). Solo in casi del tutto eccezionali è ammessa la certificazione cartacea – purché in originale.

     Leggi anche  Lavoratori marittimi comunicazioni malattia solo telematiche

    Il messaggio precisa che non  è consentita l’erogazione dell’indennità  prima della  acquisizione  dell’originale della certificazione medica cartacea.

    ATTENZIONE necessario verificare che nella certificazione medica, sia telematica che cartacea sia indicato il corretto indirizzo di reperibilità per consentire l’effettuazione delle visite mediche domiciliari di controllo.

    Per le visite mediche di controllo all’estero le relative istruzioni sono state fornite con la circolare n. 87 del 2 luglio 2010.

    Le variazioni della reperibilità rispetto all’indirizzo rilevabile dalla certificazione medica vanno preventivamente comunicate mediante il servizio “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”  sul portale  www.inps.it, raggiungibile al seguente percorso: “Lavoro” > “Malattia” > “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”.

    In caso di eccezionali esigenze tecniche e/o disallineamenti dei sistemi, il lavoratore ha l’onere di effettuare la suddetta comunicazione alla Struttura territoriale INPS di competenza,  utilizzando :

    • la casella di posta elettronica  dedicata per ogni sede (esempio di denominazione: [email protected] )oppure 
    •  il Contact center multicanale al numero verde 803 164

    Marittimi e malattia all'estero 

    In generale sono valide  le indicazioni operative fornite con la circolare n. 192 del 7 ottobre 1996 e messaggio n. 4271 del 16 novembre 2018 

    In particolare per i lavoratori  marittimi in stato di malattia sbarcati in Italia  è necessario prima di recarsi all’estero sottoporsi a visita ambulatoriale presso l’Unità operativa medico legale più prossima al luogo di sbarco o alla residenza o al domicilio in Italia, per ottenere la preventiva autorizzazione 

    Nel caso in cui con mancata autorizzazione/parere negativo dell’Istituto, l’assicurato si rechi, comunque, all’estero, sarà disposta la sospensione del diritto all’indennità, come previsto dalla normativa vigente.

     

  • Rubrica del lavoro

    Assunzioni: quali sono le professioni più ricercate?

     Union Camere,  ANPAL e sistema informativo Excelsior hanno reso disponibile ieri  l'ultimo bollettino  sulle intenzioni di assunzione delle imprese nel novembre 2023 . Nel  documento si evidenziano le ricerche e i profili per i quali resta un alta  difficoltà di reperimento. 

    Vediamo alcuni dettagli  dal comunicato stampa,

    Qui disponibile il  testo integrale del Bollettino 

    Il Bollettino di novembre  evidenzia che i settori  trainanti, cioè che evidenziano maggiori necessità di nuovo personale sono:

    •  Turismo, 
    • commercio, 
    •  servizi dei media e delle comunicazioni 
    •  industria del tessile e  abbigliamento 
    • industria calzaturiera  delle calzature.

    Le professioni  e titoli di studio più ricercati

    E' in diminuzione, dopo diversi mesi di crescita, il tasso di difficoltà delle imprese ad assumere, che scende di 2,5 punti  a novembre , attestandosi al 48,5%, valore comunque molto (troppo)  alto. 

    La mancanza di candidati adatti al profilo , il cosiddetto "Mis- matching"  si conferma la causa di difficoltà più importante per le assunzioni (34,2%). Sono più di un terzo quindi, fatto cento il valore delle ricerche di personale in Italia,  i profili che restano vacanti .

     Il Borsino delle professioni di Excelsior riporta tra le figure pressoché introvabili :

    •  operai specializzati del tessile e dell'abbigliamento (80,8%), 
    •  operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni (74,5%), 
    •  fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica (71,9%) 
    •  fabbri ferrai  costruttori di utensili (70,8%).

    A livello territoriale sono le imprese del Nord Est ad incontrare le maggiori difficoltà di reperimento (55,0%), seguite da quelle del Nord Ovest (49,2%), Centro (47,5%) e Sud e Isole (42,8%). Il Nord Ovest è invece l’area dove sono previste maggiori assunzioni a novembre (136.240), seguita dal Sud e Isole (108.530), Nord Est (96.150), Centro (89.590).

    Gli indirizzi di studio che nel mese considerato garantiscono gli esiti occupazionali migliori sono:

    1.  quello economico tra i percorsi universitari, 
    2. quello di amministrazione, finanza e marketing per il diploma secondario e
    3.  quello di ristorazione per la qualifica o diploma professionale.

    Assunzioni programmate a novembre 2023

    A novembre le assunzioni programmate  dichiarate dalle aziende sono in tutto 430.520

    Rispetto a un anno fa si registra un aumento importante (+12,6%), mentre leggermente più contenuto è quello su base trimestrale: +8,4% tra novembre 2023 e gennaio 2024. 

    L’incremento nell’industria è dell’8,8% rispetto all’anno scorso. Bene anche  le costruzioni (+10,7%), la meccatronica (+13,2%), e la moda (+28,5%).  

    Fa ancora  meglio il settore dei  servizi , con un +14,3% di assunzioni programmate, che si concentrano in particolare nei comparti :

    1. alloggio, ristorazione e turismo (+28,3%), 
    2. media e comunicazione (26,8%).  

    Complessivamente per questo settore  le entrate programmate sono 

    • 299.070 a novembre e 
    • 902.600 nel trimestre novembre 2023 – gennaio 2024.

    Aumenta più della media (+21,1%, +15mila rispetto allo stesso periodo del 2022) la domanda di lavoratori immigrati che riguarda 88.080 contratti programmati nel mese, pari al 20,5% del totale delle entrate. I settori che intendono ricorrere maggiormente alla manodopera straniera sono i servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio (il 33,7% degli ingressi programmati dovrebbe essere coperto da personale immigrato), i servizi operativi di supporto a imprese e persone (31,2%), i servizi di alloggio e ristorazione (23,1%), la metallurgia (22,7%) e le costruzioni (21,8%).

    Per quanto riguarda i contratti offerti, quelli a tempo determinato rappresentano il 52,6% delle entrate previste; seguono quelli a tempo indeterminato (20,2%), quelli di somministrazione (13,1%) e di apprendistato (5,2%).

    Bollettino Excelsior come funziona

    Si ricorda che il sistema informativo Excelsior è  un programma finanziato dalla UE (SPON-PAO) Programma operativo nazionale Sistemi di politiche attive per l’occupazione affidato  operativamente ad UnionCamere  ANPAL.

    I dati presentati derivano dall’indagine Excelsior realizzata da Unioncamere in accordo con l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro.

    L’indagine, che è inserita nel Programma Statistico Nazionale (UCC-00007) tra quelle che prevedono l’obbligo di risposta da parte degli intervistati e  dal 2017 è svolta con cadenza  mensile.

    Le informazioni  sono state acquisite nel periodo 25 settembre 2023 – 10 ottobre 2023, attraverso le interviste realizzate presso più di 101.000 imprese, campione rappresentativo delle imprese con  dipendenti al 2022 dei diversi settori industriali e dei servizi. La proiezione mensile dei dati di indagine e il potenziamento dell'integrazione permettono l’analisi delle principali caratteristiche delle entrate programmate secondo i profili professionali e i livelli di istruzione richiesti. 

    Per chi fosse interessato ad approfondire: i risultati dell’indagine sono disponibili a livello nazionale, regionale e  provinciale per i settori ottenuti dall'accorpamento di codici di attività economica della classificazione ATECO2007 sul sito: https://excelsior.unioncamere.net

  • Rubrica del lavoro

    Lavoro sportivo subordinato: condizioni, contratti a termine, apprendistato

    l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito la scorsa settimana con la circolare 2 2023  i chiarimenti sulle novità in tema di lavoro previste dalla riforma del lavoro sportivo   DLgs. 36/2021 e dal DL 120/2023. 

    Tra i vari aspetti sono state specificate alcune particolarità  relative alle tipologie di  contratti applicabili .

    Vediamo nei paragrafi seguenti le principali indicazioni riguardo  il lavoro subordinato.

    Lavoro nel settore sportivo professionistico: requisiti e contratti a termine

    Il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici ovvero presso le società che svolgono la propria attività sportiva con finalità  lucrative è regolato dalle norme contenute nel Titolo V del D.Lgs. n. 36/2021 e, in particolare, dall’art. 27 .

    Si prevede anzitutto che nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività  principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.

    Può essere qualificato come lavoro autonomo solo se ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

    1. a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro  collegate in un breve periodo di tempo;
    2. b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di  preparazione o allenamento;
    3. c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi 8 ore  settimanali oppure 5 giorni ogni mese ovvero 30 giorni ogni anno. 

    Gli ispettori dovranno verificare le condizioni  autonomamente, caso per caso, ad esempio  qualora si superino le 8 ore settimanali ma l’impiego risulti comunque inferiore ai 5 giorni al mese o ai 30 giorni  l’anno il requisito potrà ritenersi soddisfatto. e il rapporto qualificarsi come lavoro autonomo.

    Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in  forma scritta, a pena di nullità e deve deve essere depositato, a cura della società, entro 7 giorni dalla stipulazione, presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata, 

    Il contratto di lavoro  subordinato  può avere  termine finale non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto.

    Sono ammesse anche:

    1. la successione di contratti a termine fra gli stessi soggetti e 
    2. la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un’altra, purché vi sia il consenso del lavoratore e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni nazionali.

    Lavoro sportivo e contratto di apprendistato

    Le società o associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche possono stipulare  :

    1. contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore,  
    2. e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca,

    La formazione degli atleti può essere conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze Motorie e di laurea magistrale), LM-47 (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie), la LM-67  (Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative), nonché la LM-68 (Scienze e tecniche dellosport). 

    In relazione all'apprendistato  di primo livello , il limite di età minimo – in deroga  ala normativa vigente  – è fissato a 14 anni, atteso  che il percorso di apprendistato assolve all'obbligo di istruzione e ciò anche nell'ottica della “valorizzazione non  solo sportiva, ma anche culturale-sociale dei giovanti atleti”.

    Ai contratti di apprendistato nel settore sportivo  non  si applica  la disciplina del licenziamento illegittimo, del recesso al termine del   rapporto ovvero della sua prosecuzione e del contingentamento del numero di apprendisti.

    Inoltre, diversamente da quanto prevede la disciplina generale del   D.Lgs. n. 81/2015, la riforma dello sport prevede espressamente che al termine del periodo di  apprendistato, fissato nel contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente.

    Si attende comunque l’emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione degli “standard professionali e formativi relativi ai percorsi  di istruzione e formazione finalizzati all'acquisizione dei titoli e delle qualifiche”.

     per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante,:

    • il limite minimo di età è fissato a 15 anni, 
    •  il limite massimo  resta confermato a 23 anni .

    Contratti di lavoro nel settore dilettanti

    Si ricorda che nel settore dilettanti invece  il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa,  sempre che

     la durata delle prestazioni anche  continuativa, non superi le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, e 

    quando le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti federali (art. 28 del DLgs. 36/2021).

    Questi requisiti per l'ispettorato sono sufficienti a dare luogo alla presunzione di lavoro autonomo in quanto data la particolarità del settore non si applica comunque la presunzione di lavoro subordinato prevista dalla disciplina in materia di etero-organizzazione (’art. 2 comma 2 del DLgs. 81/2015)