• Rubrica del lavoro

    Sanzioni ridotte Inps: dal 2024 tasso legale al 2,5%

    Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze  del 13 dicembre 2023 a decorrere dal 1° gennaio 2024, è stata   diminuita al 2,5 per cento  annuo  la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.

    Come noto, la novità ha riflessi:

    •  sul calcolo degli interessi dovuti in caso di ravvedimento  operoso;
    •  sui rapporti creditori/debitori;
    •  sulla determinazione dell’usufrutto vitalizio, delle rendite  e delle pensioni vitalizie,
    •  sulle sanzioni per omesso/ritardato versamento di  contributi;
    •  sugli interessi da pagamento rateale in caso di adesione  agli inviti a comparire ed ai processi verbali di  constatazione.

    INPS ha recepito   la novità  nella propria circolare 5 2023 del 10 gennaio 2023 che fornisce anche una tabella riepilogativa dei tassi dal 1990.

    Riduzione sanzioni INPS quando si applica

    Come detto infatti la variazione del tasso legale comporta qualche effetto anche in relazione  alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi  previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000. Tale disposizione, infatti, prevede la riduzione delle sanzioni previste   alla misura del tasso legale in caso di:

    •  oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
    •  fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria;
    •  crisi, ristrutturazione o riconversione aziendale di particolare rilevanza  sociale ed economica in relazione alla situazione produttiva del settore.

    La circolare precisa che la nuova  misura del 2,5 per cento del tasso legale di interesse:

    • si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2023.
    • alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2024.

    Invece, per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti  all'epoca  come da tabella seguente 

    Periodo di validità

    Saggio di interesse legale

    fino al 15.12.1990

     5%

     16.12.1990 – 31.12.1996

    10%

     01.01.1997 – 31.12.1998

    5%

    01.01.1999 – 31.12.2000

    2,5 %

    01.01.2001 – 31.12.2001

     3,5 %

    01.01.2002 – 31.12.2003

    3 %

     01.01.2004 – 31.12.2007

    2,5 %

    01.01.2008 – 31.12.2009

     3 %

     01.01.2010 – 31.12.2010

    1 %

    01.01.2011 – 31.12.2011

     1,5 %

    01.01.2012 – 31.12.2013

    2,5 %

    01.01.2014 – 31.12.2014

    1 %

    01.01.2015 – 31.12.2015

    0,5 %

    01.01.2016 – 31.12.2016

    0,2 %

    01.01.2017 – 31.12.2017

    0,1 %

    01.01.2018 – 31.12.2018

     0,3%

    01.01.2019 – 31.12.2019

    0,8%

    01.01.2020 – 31.12.2020

    0,05%

    01.01.2021 – 31.12.2021

    0,01%

    01.01.2022 – 31.12.2022

    1,25%

    01.01.2023 – 31.12.2023

    5%

     01.01.2024 –

    2,5%

     

     

  • Rubrica del lavoro

    Congedo straordinario: nell’indennità rientrano tredicesima e quattordicesima

    L’indennità  relativa ai periodi di congedo straordinario (articolo 42, comma 5, Dlgs 151/2001)  per assistenza a familiari disabili in situazione di gravità comprende anche i ratei di tredicesima e quattordicesima 

    Lo riafferma inps nel messaggio 30 del 4 gennaio 2024.   La posizione  sull'interpretazione estensiva  del riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento,   per il  calcolo dell'indennità , era stato già illustrato nelle circolari  n. 64/2001 e n. 32/2012 e non viene modificato,  secondo INPS,  dall'introduzione del comma 5-ter .

    Da notare che l'esatto contrario era stato   affermato  dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 5213 del 5 giugno 2022. (vedi dettagli all'ultimo paragrafo).

    Ricordiamo di seguito le principali caratteristiche dell'indennità

    Indennità congedo straordinario  D.LGS. 151 2001

    L’indennità di congedo straordinario  biennale per assistenza a familiari disabili in situazione di gravita, a norma della legge 104-1992,  è corrisposta ai lavoratori dipendenti del settore privato, nella misura dell’ultima retribuzione percepita e cioè quella dell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione.

     Il tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e il relativo accredito figurativo è rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.

    Si ricorda che l'indennità è anticipata  al lavoratore dal datore di lavoro che conguaglia  poi gli importi nel flusso uniemens.

    Nella tabella seguente i massimali  2023 per il calcolo dell'indennità

    importo massimo di reddito  contributi figurativi annui 
    40.366 11.320

    I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.

    Indennità congedo straordinario: sentenza  Tribunale di Roma del 5.6.2022 

    Il caso  trattato dalla sentenza del Tribunale riguardava il dipendente di un  istituto di vigilanza  che chiedeva il pagamento degli importi relativi ai ratei di mensilità supplementari con l’indennità per il  congedo straordinario di cui aveva goduto.

    Secondo il Tribunale, tredicesima e quattordicesima non vanno calcolate , tenendo conto   della norma  modificata dall'articolo 4, comma 1, lett. b, Dlgs 119/2011 .( “5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa […].)

    Inoltre viene evidenziato che:

    •  durante  il periodo di congedo straordinario la normativa esclude la maturazione di ferie, Tfr e  tredicesima mensilità, quindi è illogico ritenere che  il calcolo dell’importo dell’indennità invece possa includere i ratei di tredicesima e quattordicesima.
    • riguardo la  disparità di trattamento con i tre giorni di permesso mensile per assistenza di persona in condizione di handicap grave (articolo 33, comma 3, legge 104/1992), per i quali invece 13^ e 14^ sono incluse, il  giudice di Roma evidenzia che si tratta di legittime scelte normative diverse anche se finalizzate alla stesse esigenze di assistenza .
    • Infine, il fatto che per il congedo di maternità, la norma (articolo 23, comma 2, Dlgs 151/2001) preveda espressamente che l’indennità ricomprenda la tredicesima mensilità  mentre  nella norma sul  congedo straordinario le mensilità supplementari non vengono richiamate,  dimostra che in questo caso esse  vanno escluse.

    Indennità congedo straordinario le precisazioni INPS 2024

    L'istituto  afferma che  l’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, così come modificato dall’articolo 4 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119,  circoscrivendo  l'indennità ai soli compensi fissi e continuativi esclude solo gli elementi variabili come quelli collegati alla presenza.

    Secondo l'istituto  la tredicesima mensilità” ha nel tempo assunto diverse caratteristiche  ma  resta un  emolumento fisso e ricorrente – non essendo più legato a fattori eventuali quali la meritevolezza

    Ricorda inoltre che  anche il  Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 1987, n. 658  si è pronunciato sulla natura della tredicesima mensilità,  affermando che costituisce oggi un emolumento corrente fisso di natura non diversa dello stipendio 

    Allo stesso modo  si è espresso il Ministero dell’Economia e delle finanze  ritenendo "il rateo di tredicesima quale voce fissa e continuativa maturata mensilmente e come tale computabile nella base per il calcolo del congedo straordinario " (cfr. il messaggio NoiPA/M.E.F. n. 077/2014 del 13 giugno 2014).

  • Rubrica del lavoro

    Indennità antitubercolari 2024: importi e istruzioni

    Pubblicata il 3 gennaio 2024 la circolare INPS n.3 con gli importi provvisori  delle indennità antitubercolari 2024 e definitivi 2023

    L'istituto ricorda che gli importi della misura fissa delle indennità antitubercolari sono correlati per legge  al trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

    Pertanto, a seguito del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 16 novembre 2023 , le percentuali di variazione sono pari rispettivamente a

    •  5,4% dal 1° gennaio 2024 e 
    • a 8,1% dal 1° gennaio 2023

    Di conseguenza, gli importi risultano i seguenti:

    1°gennaio 2023

    1°gennaio 2024

    Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati

    € 14,87

    € 15,67

    Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari 

    € 7,44

    € 7,84

    Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera)

    € 24,78

    € 26,12

    Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera)

    € 12,39

    € 13,06

    Assegno di cura o di sostentamento (mensile)

    € 99,98

    € 105,38

    L'istituto precisa anche che l’aggiornamento sarà operato:

    •  a decorrere dal 1° gennaio 2024 
    • anche sulle indennità giornaliere, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza,e in ogni caso in misura non inferiore all'importo fisso di 15,67euro
  • Rubrica del lavoro

    Sgravi contratti solidarietà: istruzioni per i conguagli

    Pubblicato l'elenco delle imprese ammesse e le modalità di fruizione degli sgravi per contratti di solidarieta per periodi di CIGS conclusi entro il 31 marzo 2023 .

    Ne da notizia INPS nel messaggio 5 del 2 gennaio 2024

    Il messaggio precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione fruibile ma  potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti.

    Modalità di compilazione del flusso Uniemens per la  riduzione contributiva – risorse 2021

    Le imprese interessate dai provvedimenti ministeriali  di cui all’Allegato n. 1, per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

    • •  nell’elemento <CausaleACredito> devono inserire il codice causale già in uso “L990”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2021”;
    • •  nell’elemento <SommaACredito>, devono indicare il relativo importo.

    I conguagli vanno  effettuati entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio, ovvero entro il 16 aprile 2024.

    Sgravio contributivo contratti di solidarietà

    Vale la pena ricordare che si tratta dell'agevolazione contributiva  rivolta alle  imprese che stipulino o abbiano in corso contratti di solidarietà difensiva di tipo A, che comportano 

    • per i lavoratori una riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, e 
    • per i quali l'impresa può chiedere la riduzione del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

    (Sgravio Contributivo ex lege n. 608/96 e s.m.i. – DD.II. n. 2/17 e n. 278/19). 

    Le istruzioni operative precedenti  per la  successiva fruizione dello sgravio  in Uniemens erano  state fornite dall'INPS  con la circolare 40 del 5 aprile 2023.

    Dal 2 novembre scorso  è stata effettuata la  precompilazione delle domande di riduzione contributiva per contratti di solidarietà industriali relative all’anno 2023. con scadenza finale  per l'invio fissata al  10 dicembre 2023.

    Sono destinatarie della riduzione contributiva:

    1. le imprese che al 30 novembre 2023 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D. Lgs. 148/2015, nonché
    2.  le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

    Contratti di solidarietà domanda di agevolazione

    La domanda  va presentata attraverso l’applicativo web "sgravicdsonline”.

    L’accesso all’applicativo web è ammesso esclusivamente con le credenziali SPID o CIE (carta d’identità elettronica). 

    E' previsto il pagamento dell’imposta di bollo  solo mediante il sistema “PagoPA”, utilizzando l’apposita funzione integrata a nella piattaforma telematica .

    A questo proposito il comunicato INPS ricorda che è consigliabile non inviare le domande a ridosso della scadenza per consentire i tempi tecnici necessari a espletare il pagamento tramite PagoPA.

  • Rubrica del lavoro

    Assicurazione INAIL casalinghe entro il 31 gennaio: novità

    Il  31  gennaio 2024  scade il termine per effettuare il pagamento dellimporto annuale della polizza obbligatoria dell’assicurazione contro gli infortuni domestici ( cd."assicurazione casalinghe"). 

    INAIL ha comunicato in questi giorni alcune novità sulle modalità di pagamento  a partire dal 2024 .

    Rivediamo in sintesi   come funziona

    Chi ha l'obbligo di assicurazione infortuni nel lavoro domestico

    Si ricorda che  sono tenuti ad assicurarsi coloro che lavorano solo in casa  o che comunque non sono coperti da altre polizze assicurative INAIL , e in particolare:

    chi ha un’età compresa tra i 18 e 67 anni compiuti e:

    1. svolge il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa 
    2. non è legato da vincoli di subordinazione 
    3. presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo. 
    4. studenti  domiciliati  in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell’ambiente in cui abitano; 
    5. titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni;
    6.  cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;
    7.  lavoratori in mobilità,  lavoratori in cassa integrazione guadagni o beneficiari di prestazioni a carico dei Fondi di integrazione salariale e i lavoratori che percepiscono indennità di disoccupazione 
    8. soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato), per i periodi in cui non è svolta attività lavorativa. Dato che il premio assicurativo non è frazionabile la quota va versata per intero,

    ATTENZIONE L’ambito domestico coincide con l’abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare dell’assicurato. Se l’immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale, terrazzi, ecc.). 

    Non è compreso nella polizza l’infortunio in itinere.

    Nell’ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e figlia). 

    E’ escluso dall’obbligo assicurativo per : 

    •  il lavoratore socialmente utile (Lsu) 
    •  titolare di una borsa lavoro l’iscritto a un corso di formazione e/o a un tirocinio
    •  il lavoratore part time 
    • il religioso.

    Come si paga l'assicurazione INAIL – per chi è gratuita

    Il pagamento del premio per l'assicurazione "casalinghe", pari a 24 euro, deve essere corrisposto entro il 31 gennaio di ogni anno e decorre dal 1 gennaio.

    Se, invece, il pagamento è effettuato dopo il 31 gennaio l’assicurazione decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento.

    Per coloro che contemporaneamente: 

    • hanno un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui  e
    •  fanno parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui

    il pagamento del premio è a carico dello Stato. 

     Per la determinazione del possesso dei requisiti reddituali,  si fa  riferimento unicamente al reddito loro ai fini Irpef percepito/dichiarato, non rilevando in alcun modo l’eventuale attestazione ISEE in possesso dell’assicurato.

    Chi possiede i requisiti di legge ma non paga l’assicurazione, è soggetto ad una sanzione da parte dell’Inail, pari all’equivalente del premio (24,00 euro).

    Il bollettino precompilato per il pagamento viene inviato a chi  è già assicurato e puo essere utilizzato  in ufficio postale, sportelli bancari, tabaccai aderenti ai circuiti PagoPA.

    In assenza del bollettino prestampato i riferimenti  per il pagamento sono i seguenti:

    •     conto corrente bancario con codice IT85O0760103200000067605006 intestato a “Inail Direzione Centrale P.B.C. – pago PA – P.le G. Pastore 6- 00144 Roma".

    ATTENZIONE 

    Per l’assicurazione con premio a carico dello Stato l’iscrizione va fatta ogni anno perché non è più prevista la modalità automatica di rinnovo.

    Va utilizzato il  servizio online “Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva”.

    Assicurazione  INAIL casalinghe Novità  2024 

    A partire da quest’anno, tutti gli Avvisi PagoPA, sia  per la prima  iscrizione che per il rinnovo sono di tipo cd. “incrementale”. 

    Di conseguenza, in caso di pagamento effettuato oltre il termine di scadenza riportato sull’Avviso, l’importo da pagare sarà aggiornato con la somma aggiuntiva,  calcolata automaticamente dal sistema in base ai giorni di ritardo (12 euro in caso di versamento entro i 60 giorni dal termine e 24 euro in caso di pagamento effettuato oltre i 60 giorni).

    Chi possiede i requisiti di legge ma non si assicura è soggetto ad una sanzione da parte dell’Inail, graduata in relazione al periodo di trasgressione e per un importo aggiuntivo, comunque, non superiore all’equivalente del premio (24,00 euro). 

    Le prestazioni dell'assicurazione lavoro domestico 

    Inail prevede  per gli assicurati   a decorrere dal 1° gennaio 2019: 

    •  rendita diretta per inabilità permanente, se dall’infortunio sia derivata un’inabilità permanente pari o superiore al 16%
    •  prestazione una tantum di importo pari a euro 300 qualora l'inabilità permanente sia compresa tra il 6 e il 15%
    • assegno per assistenza personale continuativa ai titolari di rendita
    • rendita ai superstiti, assegno funerario e beneficio “una tantum” in caso di morte dell’assicurato.

     Le prestazioni economiche non soggette a tassazione Irpef

    Sono a disposizione degli assicurati Contact center, associazioni delle casalinghe e sedi Inail  per eventuali  dubbi su aspetti normativi e procedurali. 

  • Rubrica del lavoro

    Quattordicesima pensioni 2023: domanda semplificata

    Semplificazioni  per i pensionati per ottenere la quattordicesima,  somma aggiuntiva per le pensioni piu basse che spetta  d'ufficio ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti ogni anno (vedi  tabella sottostante) e di età maggiore o uguale a 64 anni.

    Con il messaggio  4462 del 14.12.2023 INPS informa che il sistema di gestione delle domande di ricostituzione reddituale , necessarie in caso di modifica dei redditi per comunicarle all'istituto e ottenere la quattordicesima,   è stato modificato per  semplificare la presentazione dell’istanza.

    Possono ottenerla i pensionati del settore pubblico e privato, percettori di :

    1. pensione di vecchiaia/anticipata,
    2.  pensione di invalidità o 
    3. pensione ai superstiti i cui redditi hanno subito una variazione.

    Le domande possono essere presentate attraverso i seguenti canali:

    • direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica) 3.0, seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” e proseguendo all’interno del servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”. Dopo l’autenticazione è necessario selezionare “Variazione pensione” > “Quattordicesima”;
    • utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di patronato riconosciuti dalla legge;
    • chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). 

    Quattordicesima pensioni 2023:  soglie e importi 

    Nel Messaggio n. 2178 del  12 giugno 2023   l'INPS  ha comunicato  i dettagli  sulle quattordicesime 2023  che vengono  erogate d’ufficio  ai pensionati con assegni di importo più basso.

    Si ricorda che gli importi  della quattordicesima  vengono differenziati:

    •  in base alla fascia di reddito  del beneficiario :
      • fino a 1,5 volte il trattamento minimo ovvero 
      • fino a 2 volte il trattamento minimo,( cui si somma comunque l'importo del beneficio)
    • e anche sulla base degli anni di contribuzione.

    Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell’importo della quattordicesima

    L'istituto specifica che  per verificare la soglia vengono valutati i seguenti redditi:

    • nel caso di prima concessione:   tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno 2023 
    • nel caso di concessione successiva :  i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, conseguiti nel 2022 e  tutti i  redditi diversi  dai precedenti conseguiti   dal 2019 al 2021.

    Anno 2023 (Trattamento minimo mensile – TM –  € 563,74)

    Anni di contribuzione

    TM annuo x 1,5 (tabella A)

    TM annuo x 2(tabella B)

    Lavoratori dipendenti

    Lavoratori autonomi

    fino a 10.992,93

    Tra

    €10.992,94 e €11.093,92

    Tra

    €11.093,93 e

    €14.657,24

    Oltre 14.657,24

    < 15 anni

    (< 780 ctr.)

    < 18 anni

    (< 936 ctr.)

    437,00

    Max

    €11.429,93

    336,00

    Max

    14.993,24

     

     

     

     

     

     

    Lavoratori dipendenti

    Lavoratori autonomi

    fino a 10.992,93

    Tra

    €10.992,94 e €11.118,92

    Tra€ €11.118,93 e

    €14.657,24

    Oltre 14.657,24

    > 15 < 25 anni

    (> 781 < 1.300 ctr)

    > 18 < 28 anni

    (> 937 <1.456 ctr.)

    546,00

    Max €11.538,93

    420,00

    Max €15.077,24

     

     

     

     

     

     

    Lavoratori dipendenti

    Lavoratori autonomi

    fino a 10.992,93

    Tra

    €10.992,94 e €11.143,92

    Tra

    €11.143,93

    e

    € 14.657,24

    Oltre 14.657,24

    > 25 anni

    (>1.301 ctr.)

    > 28 anni

    (>1.457 ctr.)

    655,00

    Max €11.647,93

    504,00

    Max €15.161,24 

    La somma aggiuntiva viene sempre  corrisposta a luglio  in via provvisoria, e la sussistenza del diritto viene  poi verificata sulla base della dichiarazione dei redditi.

    Pensioni gestite nei sistemi ex INPGI

    Il messaggio 2178 2023 specifica che da quest'anno a seguito del passaggio della gestione previdenziale INPGI dei giornalisti dipendenti all' INPS , anche le pensioni liquidate nei sistemi ex INPGI con decorrenza precedente al 1° luglio 2022 hanno diritto alla somma aggiuntiva dal 1° luglio 2022.

    Per  l’anno 2022, nel caso in cui il pensionato ne faccia richiesta e ne abbia titolo, la somma aggiuntiva spetta nella misura massima di 6/12. 

    Ad esempio::

    Decorrenza 10/2020 = 6/12 di 14a 2022 spettante;

    Decorrenza 04/2022 = 6/12 di 14a 2022 spettante;

    Decorrenza 10/2022 = 2/12 di 14a 2022 spettante. 

    Pensioni – Domanda per quattordicesima 

    Come detto coloro che non ricevono la quattordicesima e ritengano di averne diritto possono presentare apposita domanda di ricostituzione online, denominata “RICOSTITUZIONE REDDITUALE PER QUATTORDICESIMA”,  dal sito  istituzionale www.inps.it con la propria identità digitale:

    • SPID – Sistema pubblico Identità Digitale – almeno di II livello, oppure
    • CNS – Carta Nazionale dei Servizi oppure 
    •  CIE – Carta di identità elettronica 3.0).

    In alternativa, è possibile rivolgersi agli Istituti di Patronato.

  • Rubrica del lavoro

    NASPI: scadenza comunicazione reddito presunto 2024

    Per  i disoccupati che stanno fruendo delle prestazioni di disoccupazione NASpI Inps ricorda con il messaggio  4361 del 5 dicembre 2023  che

    1.  per  i percettori che hanno dichiarato per il 2023 un  reddito diverso da “zero”, è necessario comunicare entro il 31 gennaio 2024 anche il reddito presunto riferito all’anno 2024. ATTENZIONE : l'obbligo permane anche con reddito presunto 2024 pari a 0  e in assenza di comunicazione l’erogazione della prestazione NASpI verrà sospesa.
    2. per i i soggetti che abbiano invece comunicato per il 2023 un reddito presunto pari a “zero” l’erogazione della prestazione non verrà sospesa, fermo restando l’obbligo di comunicazione entro il 31 gennaio 2024 nel caso in cui prevedano di produrre per l’anno 2024 un reddito diverso da “zero”.

    Per la disciplina dell’attività lavorativa in corso di prestazione NASpI  le istruzioni integrali sono state fornite con la  circolare n. 94 del 12 maggio 2015, paragrafo 2.10.

    Qui il modello di comunicazione NASPI.COM

     Assistenza virtuale per NASPI

    Sulla tematica NASpI  si ricorda che è disponibile sul sito INPS, con accesso anche senza SPID  un servizio  di assistenza virtuale via CHAT per i dubbi piu comuni sul tema.

     L’Assistente virtuale è disponibile  7 giorni su 7 ed è accessibile   sul sito   www.inps.it / Inps Comunicaselezionando, successivamente la voce Prestazioni nelle pagine relative: 

    • alla NASpI: indennità mensile di disoccupazione (Home / Prestazioni e Servizi / Prestazioni / NASpI: indennità mensile di disoccupazione)

     • alla NASpI anticipata (Home / Prestazioni e servizi / Prestazioni / NASpI anticipata: indennità di disoccupazione erogata in unica soluzione (per lavoratori licenziati dal 1° maggio 2015) 

    alle FAQ in materia (Home / Prestazioni e servizi / FAQ / NASpI). 

     Inoltre, nell’area personale MYINPS del portale dell’Istituto, cui si accede invece con le credenziali SPID,  rimane operativo  anche l’Assistente virtuale, attivo tutti i giorni per 24 ore che indirizza in tempo reale gli utenti, tramite appositi link, alle schede informative e a quelle di servizio di maggior utilizzo pubblicate nel portale e alle informazioni personalizzate, come  ad esempio quelle relative allo stato di lavorazione delle domande presentate o ai pagamenti disposti dall'Istituto.

    In Myinps è possibile ottenere anche  anche il link al servizio di prenotazione di un accesso presso gli sportelli di Sede dell’Istituto.