• Rubrica del lavoro

    Registro Micologi. l’elenco aggiornato al 2025

    In Gazzetta ufficiale n 107 del 10 maggio 2025 è apparso il comunicato sull'aggiornamento del Registro nazionale micologi per il 2025 , avvenuto con decreto dirigenziale del  ministero della Salute del 17  aprile  2025.

    Qui l'elenco aggiornato 

    Rivediamo di seguito le regole per l'attività dei micologi autorizzati.

    Aggiornamento registro nazionale e registri regionali Regolamento 686 1996

    Il decreto 17.4.2025 aggiorna i nominativi dei nuovi soggetti che hanno conseguito l'attestato di micologo.

    A  norma del Regolamento 686 del 29.11  1996 infatti  le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano  sono  responsabili della formazione e devono  tenere un registro dei candidati che  hanno  conseguito l'attestato di micologo ( vedi sotto)  ,

    Annualmente  devono comunicare tali nominativi al Ministero della Sanità per l'iscrizione nel  registro nazionale.

    Il ruolo del micologo – Elenco Ispettorati micologici

    Il micologo riconosce e controlla i funghi epigei freschi e conservati, nell'ambito di

    •  strutture pubbliche (ispettorato micologico delle ASL) ( vedi qui l'elenco )
    •  private (responsabile del controllo nella filiera produttiva).

    L'attestato di micologo è rilasciato dalle Regioni e Province autonome, a seguito di partecipazione ad un corso di formazione teorico pratico, secondo un  programma ministeriale e con obbligo di frequenza ed esame finale, cui sono ammessi i candidati che hanno frquentato per almeno il 75% delle ore .

    Per l'ammissione al corso di micologo e' richiesto  il  possesso   del diploma di scuola media superiore.

     Il  corso  ha  una  durata  minima  di  240  ore . La parte pratica si compone di almeno 120 ore.

     Le domande di ammissione al  corso  di  micologo  devono  essere  presentate all'ente organizzatore del corso stesso.

    Possono  accedere  al corso organizzato da una regione o da una  provincia autonoma anche soggetti provenienti da altra regione o  provincia  autonoma.

  • Rubrica del lavoro

    INPS, meno raccomandate: avvisi online o ritiro vicino casa

    Dal 9 dicembre 2024, l’INPS ha comunicato ufficialmente l’utilizzo della piattaforma SEND e dell’app IO per la notifica di molti  ufficiali con pieno valore legale. 

    Questo significa che, al posto delle tradizionali raccomandate cartacee, per chi aderisce le comunicazioni dell’Istituto arrivano in formato digitale, con un semplice avviso via email, SMS, app o PEC.

    L’iniziativa rientra in un progetto di innovazione tecnologica previsto dal PNRR e punta a rendere più semplice, veloce e sicura la comunicazione tra INPS e cittadini. 

    Le notifiche inviate tramite SEND hanno lo stesso valore legale delle raccomandate: servono, ad esempio, per comunicare richieste di restituzione di somme, decadenze da benefici, o l’esito di domande per assegni o prestazioni. (vedi all'ultimo paragrafo la taabella degli atti interessati dal nuovo servizio)

    Va sottolineato che con il sistema SEND non leggere l’avviso non annulla gli effetti legali: i termini per eventuali adempimenti o ricorsi partono comunque dalla data della notifica digitale, come accadeva con la posta raccomandata o la PEC. 

    Per questo è fondamentale fare attenzione agli avvisi che arrivano da parte dell’INPS, anche se brevi o via SMS infatti  che tali notifiche possono interrompere il periodo di prescrizione prevista.

    Vediamo come fare per accedere ai nuovi servizi e per quali tipologie di atti sono attualmente previsti.

    Come ricevere e leggere le comunicazioni INPS online

    Per ricevere correttamente le notifiche digitali dell’INPS al posto delle raccomandate, è necessario registrarsi sulla piattaforma SEND o attivare l’app IO, nello specifico:

    • Registrazione su SEND: accedi a cittadini.notifichedigitali.it con SPID, CIE o CNS. Inserisci email e numero di cellulare, così riceverai gli avvisi ogni volta che c’è un nuovo documento da leggere.
    • App IO: se hai uno smartphone, scarica l'app IO, accedi con SPID o CIE e attiva il servizio di notifica dell’INPS.

    Quando arriva una comunicazione:

    si riceve un avviso via SMS, email, app IO o PEC,

    si puo leggere la comunicazione online cliccando sul link o inquadrando il QR code presente nell’avviso,

    se la comunicazione prevede un pagamento, si può effettuare direttamente dalla piattaforma.

    Le notifiche saranno accessibili sulla piattaforma per 120 giorni. Trascorso questo periodo, resteranno consultabili solo dal Cassetto previdenziale online.

    Notifiche INPS per chi non è digitale: avviso cartaceo a casa e ritiro nei CAF

    Una delle ulteriori  novità  entrate in vigore dal 24 marzo 2025 è l’attivazione dei punti di ritiro fisici per chi non usa strumenti digitali. 

    In pratica, non si riceverà più una raccomandata, ma un avviso cartaceo semplice, con cui si potrà ritirare la copia ufficiale della comunicazione presso un CAF abilitato vicino a casa.

    Come funziona:  se il cittadino non ha attivato l’app IO né ha registrato email o cellulare, l’INPS invia per posta ordinaria un avviso con le istruzioni, quindi il cittadino potrà andare al CAF convenzionato (appartenente alla rete RADD) con:

    • l’avviso ricevuto,
    • un documento di identità e il codice fiscale;

    il CAF stamperà la comunicazione ufficiale depositata sulla piattaforma SEND.

    L’elenco dei centri abilitati  alla ricezione e consegna degli atti cartacei è consultabile su notifichedigitali.it/punti-di-ritiro o chiamando il numero 06 931 895 00.

    Questa modalità affianca quella digitale e sostituisce la vecchia raccomandata da ritirare in posta, offrendo una soluzione più comoda, economica e accessibile, anche per chi non ha familiarità con il web.

    Atti INPS interessati dalla nuova modalità di notifica

    Tipo di atto Descrizione / Esempi
    Riscatti, ricongiunzioni e rendite Gestione privata: accrediti figurativi, trasferimenti contributivi, ecc.
    Provvedimenti su ADI e SFL Revoca, reiezione, rinuncia o decadenza da Assegno di Inclusione o Sostegno Formazione Lavoro
    Recupero bonus pensioni Restituzione somme da bonus una tantum legati a pensioni
    Recuperi da prestazioni non pensionistiche NASpI, RDC, Covid-19, malattia, maternità, disoccupazione agricola, ecc.

  • Rubrica del lavoro

    Lavori socialmente utili al posto della pena: non serve un progetto

    Con la pronuncia 16099 2025 la  Corte di Cassazione ha affermato la possibilità di sostituire una pena detentiva o pecuniaria con i lavori di pubblica utilità, anche in assenza di un progetto dettagliato. 

    Il caso oggetto della sentenza riguardava un automobilista condannato per guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico superiore alla soglia più elevata prevista dall’art. 186, comma 2, lett. c), del Codice della strada. 

    La Corte di Appello di Cagliari aveva confermato la pena inflitta dal Tribunale di Oristano – tre mesi e quindici giorni di arresto e 1.200 euro di ammenda – senza accogliere la richiesta dell’imputato di sostituire la sanzione con i lavori socialmente utili.

    Nel suo ricorso in Cassazione, il condannato ha sostenuto che la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare più attentamente la possibilità di applicare una sanzione sostitutiva, come previsto dall’art. 186, comma 9-bis, del Codice della strada, anche se priva di un progetto di attività lavorativa e presentata in secondo grado.

    La decisione della Cassazione: non serve un progetto per richiedere LSU alternativi

    La Quarta Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza n. 16099 del 29 aprile 2025, ha accolto parzialmente il ricorso, annullando la decisione d’appello nella parte in cui aveva rigettato la richiesta di sostituzione della pena. La Suprema Corte ha chiarito un principio importante: per accedere ai lavori di pubblica utilità non è necessario che l’imputato alleghi un programma specifico, né che la richiesta sia formalizzata in primo grado. È sufficiente che il soggetto manifesti la propria volontà o, quantomeno, non si opponga alla sostituzione della pena.

    Secondo i giudici, la Corte d’Appello avrebbe dovuto valutare la richiesta sulla base delle condizioni previste dalla legge, piuttosto che respingerla per presunti vizi di forma. Non essendo previsto che l’imputato indichi già l’ente presso cui intende prestare servizio né le modalità operative, è compito del giudice, in caso di accoglimento, attivare il procedimento necessario a individuare tali dettagli. La Cassazione ha anche ricordato che la richiesta può essere avanzata anche nel corso del giudizio di appello, senza limitazioni temporali rigide, e che la valutazione della sussistenza dei presupposti per la sostituzione deve essere compiuta nel merito.

    A sostegno della propria posizione, la Corte ha citato precedenti conformi (tra cui le sentenze nn. 31226/2015, 53327/2016 e 36779/2020), ribadendo che il beneficio non può essere negato solo per l’assenza di un progetto formale. È quindi errato affermare, come aveva fatto la Corte territoriale, che la mancanza di dettagli nella richiesta sia motivo sufficiente per respingerla.

    Le conseguenze pratiche della pronuncia di cassazione sui lavori socialmente utili

    Questa pronuncia ha implicazioni significative sul piano pratico.

    1.  Innanzitutto, consente agli imputati – anche in fase di appello – di ottenere una pena meno afflittiva e potenzialmente rieducativa, senza essere penalizzati da formalismi processuali. I lavori di pubblica utilità, infatti, rappresentano una misura che mira al reinserimento sociale del condannato, evitando l’ingresso nel circuito penitenziario o l’esborso economico, e al contempo offrendo un beneficio per la collettività.
    2. In secondo luogo, la sentenza favorisce un’interpretazione orientata alla sostanza, in linea con i principi costituzionali di rieducazione della pena e proporzionalità della sanzione. La Cassazione ha voluto ricordare che il giudice non può trincerarsi dietro valutazioni meramente formali per rifiutare un beneficio previsto dalla legge.  È suo compito valutare concretamente la possibilità di applicare una misura sostitutiva, anche quando l’imputato non presenti una proposta dettagliata. 
    3. Infine, la decisione costituisce un punto di riferimento per tutti i procedimenti penali aventi ad oggetto reati stradali, in particolare quelli connessi alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La norma di riferimento – l’art. 186, comma 9-bis, del Codice della strada – prevede infatti la possibilità di sostituire le pene con il lavoro di pubblica utilità, anche d’ufficio, purché l’imputato non vi si opponga. La pronuncia della Cassazione chiarisce che tale possibilità deve essere effettiva e non meramente teorica, e che l’onere di definire i dettagli organizzativi non può ricadere sul cittadino, ma spetta all’autorità giudiziaria.

  • Rubrica del lavoro

    Intelligenza Artificiale e Lavoro: il Ministero chiede un parere sulle linee guida

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha avviato la redazione delle Linee Guida per l’Implementazione dell’Intelligenza Artificiale nel Mondo del Lavoro. Si tratta di un documento che vuole accompagnare imprese, consulenti del lavoro, lavoratori, enti di formazione e soggetti intermediari nell’adozione consapevole e responsabile dell’intelligenza artificiale (IA). L’obiettivo è favorire l’uso dell’IA per migliorare produttività, efficienza, benessere e sicurezza nei contesti lavorativi, tutelando al contempo la dignità della persona.

    Dal 14 aprile 2025 è aperta una consultazione pubblica  con la quale il ministero mette a disposizione la bozza attuale e chiede il contributo per completarla e migliorarla.

    SCARICA QUI IL TESTO DELLA BOZZA DI LINEE GUIDA 

    Consultazione pubblica per le linee guida IA nel lavoro

    Come detto, per rendere il documento il più possibile completo e condiviso, il Ministero ha avviato una consultazione pubblica attraverso il portale ParteciPA.

     Tutti gli stakeholder interessati – aziende, professionisti, enti e cittadini – possono inviare proposte, osservazioni e suggerimenti, anche di natura tecnica o normativa, sulla bozza del testo.

    Dal punto di vista operativo gli interessati devono accedere al portale ParteciPA a questo LINK e inserire, previa registrazione  con SPID, CNS  o CIE,   i propri dati , per poi  rispondere a una serie di domande  sulla bozza di linee guida. 

    E' possibile anche caricare un documento completo con il proprio contributo. 

     Il percorso partecipativo rappresenta un’occasione concreta per contribuire alla definizione di regole chiare e utili, valorizzando il contributo diretto di chi opera ogni giorno nel mondo del lavoro. 

    Le indicazioni più rilevanti saranno recepite nel documento finale, con riconoscimento degli autori

    C’è tempo fino al 21 maggio 2025 per partecipare e contribuire alla costruzione di regole nell'utilizzo delle nuove tecnologie a favore di un futuro del lavoro al contempo più innovativo, inclusivo e umano.

    Il questionario sulla bozza Linee Guida IA

    IL QUESTIONARIO DA COMPILARE è IL SEGUENTE

        Anagrafica

        (Title And Description)

        Nome e Cognome

        (Risposta breve)

        Denominazione dell’Ente di appartenenza

        (Risposta breve)

        Ruolo/Posizione ricoperta all’interno dell’Ente

        (Risposta breve)

        Indirizzo e-mail

        (Risposta breve)

        Regione/Provincia di appartenenza

        (Risposta breve)

        Quali considerazioni generali sulle Linee guida?

        (Risposta lunga)

        Quali considerazioni per migliorare struttura e leggibilità del testo?

        (Risposta lunga)

        Quali proposte per fornire strumenti operativi ad imprese e lavoratori per l’implementazione dell’IA?

        (Risposta lunga)

        Quali considerazioni rispetto agli aspetti normativi e giuridici?

        (Risposta lunga)

        Quali considerazioni rispetto al tema sicurezza e tutela dei diritti?

        (Risposta lunga)

        Quali considerazioni rispetto al tema formazione e sviluppo delle competenze?

        (Risposta lunga)

        Quali considerazioni rispetto al tema finanziamenti e incentivi?

        (Risposta lunga)

        Invia un contributo più ricco e strutturato

        (Title And Description)

  • Rubrica del lavoro

    Contratto colf in vigore: testo e novita 2025

     I sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs e Federcolf, per i lavoratori e delle associazioni imprenditoriali di settore Fildaldo, Domina hanno siglato il giorno 8 settembre 2020  il rinnovo del CCNL del  lavoro  domestico (scaduto nel 2016), che si applicherà a circa 960.000 lavoratori regolari del settore 

    In data 12 febbraio 2021   i minimi retributivi  2021  sono stati  anche confermati con la firma della Commissione  nazionale presso il Ministero del lavoro, prevista dall'art 45 del CCNL , senza adeguamenti  (a causa del  valore Istat negativo del 2020 sul 2019).

    AGGIORNAMENTO 20 GENNAIO 2023

    I Minimi retributivi per gli stipendi sono stati aggiornati il 16 gennaio 2023 con accordo tra le parti sociali presso il ministero del Lavoro.

     Qui letabelle retributive  2023 

    AGGIORNAMENTO APRILE 2025 

    Il sindacato di categoria FISASCAT CISL fa sapere  che è ripresa in plenaria la trattativa per il rinnovo del Contratto nazionale. 

    Si ricorda che sono circa 834mila le lavoratrici e i lavoratori regolarizzati nel settore. Di questi 

    • il 50,4% sono colf 
    •  il 49,6% badanti, prevalentemente donne,
    • di cui straniere il 68,9%. 

    Al centro del confronto tra le parti, i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs, Federcolf e le associazioni datoriali Fidaldo e Domina, temi come:

    •   l’adeguamento della lettera di assunzione  
    • la regolamentazione di permessi, 
    • trasferte e vitto e alloggio,  
    • tutela della maternità e della paternità e
    •  l’inquadramento professionale.  

    Il negoziato proseguirà il 6 maggio 2025

    CCNL Lavoro domestico in vigore

    Le novità introdotte dal contratto, entrato in vigore il 1° ottobre 2020 e  scaduto formalmente il 31 dicembre 2022, riguardano:

    • la nuova denominazione di "assistenti familiari" superando la consolidata distinzione tra colf, badanti e baby-sitter ; 
    • l’inserimento in un unico livello BS delle Baby-sitter
    •  l’inquadramento uniformato in 4 diversi livelli in base alle loro competenze a cui corrispondono due parametri retributivi
    • un aumento retributivo mensile di 12 euro per i lavoratori domestici inquadrati nel livello medio B Super dal 1° gennaio 2021;
    • a partire dal 1 ottobre 2020 un sistema di indennità aggiuntive da 100 a 116 euro a chi assiste bambini fino al sesto anno di età o più di una persona non autosufficiente
    •  Ai lavoratori in possesso della certificazione di qualità (normativa UNI 11766/2019)  verrà inoltre riconosciuta una ulteriore indennità fino a 10 euro al mese. 
    • l’estensione del periodo di prova a 30 giorni;
    • la nuova figura dell’assistente familiare educatore formato;
    • l’introduzione di un maggior numero di ore dedicate alla formazione. Ad esempio i lavoratori con contratto a tempo pieno e indeterminato con anzianità di almeno sei mesi presso lo stesso datore di lavoro potranno beneficiare di 40 ore annue di permesso retribuito per  corsi di formazione professionali specifici elevati a 64 ore annue di permessi retribuiti  per  percorsi formativi riconosciuti e finanziati dall’Ente bilaterale di settore, Ebincolf.
    • Riconoscimento del congedo per donne vittime di violenza e alle linee guida per ridurre i rischi nell’ambiente di lavoro, ivi inclusi gli strumenti telematici e robotici. In tema di violenza  è stato preso in considerazione il rischio di rimanere vittime di molestie  sessuali  er cui le Parti Sociali firmatarie del contratto hanno concordato di promuovere iniziative, anche tramite gli Enti bilaterali, al fine di prevenire e contrastare tali condotte”.
    • L’articolato sulle commissioni di conciliazione a livello territoriale viene implementato con la specifica clausola per la quale il lavoratore domestico, durante il tentativo di conciliazione, deve essere assistito da un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali firmatarie il rinnovo contrattuale
    • Viene raddoppiato da 0,3 a 0,6 euro orari il contributo dovuto a Cas.saColf.

    TABELLA RETRIBUTIVA 2021

    TABELLA A Lavoratori conviventi
    art. 14 – 1° Co, lett. a)
    TABELLA B Lavoratori
    art. 14-2° co.
    TABELLA C Lavoratori non conviventi
    art. 14 – 1° Co, lett. b)
    TABELLA D Assistenza notturna
    art. 10
    TABELLA E Presenza notturna
    art. 11
    TABELLA G Lavoratori
    art. 14-9° co.(lavoro condiviso)
    valori mensili (€) valori mensili (€) valori orari (€) valori mensili (€) valori mensili (€) valori orari (€)
    Livello A 645,50 4,69
    Livello AS 5,53
    Livello B 821,56 586,83 5,86
    Livello BS 880,24 616,18 6,22 1012,27
    Livello C 938,94 680,71 6,57
    Livello CS 997,61 6,93 1.147,24 7,45
    Livello D 1.1173,65 (*) 7,99
    Livello DS 1.232,33 (*) 8,33 1.417,21 8,98
    Livello Unico 677,78
    Allegati:
  • Rubrica del lavoro

    DID nuove istruzioni per gli under 16

    La circolare 7 del 31 marzo 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,  indirizzata alle Regioni, alle Province autonome e ad altri enti rilevanti  riguarda le indicazioni relative al limite minimo di età per il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e la stipula del Patto di servizio, che è fissato a 16 anni.

    Inoltre, il documento chiarisce che, sebbene il limite generale sia di 16 anni, esistono casi specifici in cui è possibile una presa in carico da parte dei servizi per l'impiego a partire dai 15 anni. 

    Questo è consentito per i giovani che partecipano a percorsi di formazione professionalizzante in modalità duale, come previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo 81/2015, al fine di assolvere il diritto-dovere all'istruzione e formazione. Tale previsione mira a supportare minori in condizioni di fragilità, offrendo servizi di orientamento e accompagnamento verso opportunità formative e lavorative.

    Dichiarazione immediata disponibilità i casi ordinari e le eccezioni

    • Limite di Età Generale:

        Il limite minimo di età per il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e la stipula del Patto di servizio è fissato a 16 anni. Questo significa che, in generale, i giovani devono aver compiuto 16 anni per accedere a questi servizi.

    • Casi Speciali per i 15enni:

        È prevista una possibilità residuale e circostanziata di presa in carico da parte dei servizi per l'impiego a partire dai 15 anni. Questo è consentito solo per i giovani che partecipano a percorsi di formazione professionalizzante in modalità duale, come previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo 81/2015.

        Tale presa in carico deve essere finalizzata esclusivamente all'orientamento per l'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione attraverso percorsi formativi personalizzati.   L'obiettivo è supportare minori in condizioni di fragilità nel percorso di studio, offrendo servizi di orientamento e accompagnamento verso opportunità formative e lavorative. Questo include il conseguimento di una qualificazione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

    Dal punto di vista operativo  i servizi per l'impiego dovranno implementare procedure per identificare e supportare i giovani di 15 anni che rientrano nei casi specifici descritti.

  • Rubrica del lavoro

    Pedagogisti ed educatori 2025: novità dal Ministro

    E' stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge 55 del 15.5.2024  per l'istituzione di due nuovi albi professionali per pedagogisti  ed educatori professionali socio-pedagogici. 

    La nuova legge  delinea requisiti specifici per l'iscrizione e e l'istituzione del relativo Ordine nazionale. Si potrà essere iscritti ad entrambi gli albi. Le lauree richieste per l'iscrizioni saranno abilitanti.

    Si attendono ancora due decreti ministeriali  di attuazione  ma nel frattempo è attivo un regime transitorio (vedi ultimo paragrafo)

    Vediamo nei paragrafi seguenti i dettagli sui requisiti di accesso e l'iter di attuazione della novità e degli ALBI Professionali,  sul regime transitorio di prima applicazione e la risposta a interrogazione parlamentare sui decreti mancanti forniti  dal ministro della Giustizia Nordio il 28 marzo 2025..

    Pedagogisti ed educatori professionali: i requisiti

    Pedagogisti

    La legge definisce il pedagogista come lo specialista a livello apicale, dei processi educativi con una formazione avanzata. 

    Per esercitare legalmente la professione, sarà richiesto il possesso di una delle seguenti lauree:

    • Laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi (56/S, LM-50);
    • Laurea specialistica o magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua (65/S, LM-57);
    • Laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche (87/S, LM-85);
    • Laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell'e-learning e della media education (87/S, LM-93);
    • Laurea in scienze dell'educazione o in pedagogia, secondo l'ordinamento precedente al D.M. 509/1999.

    L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali, con tirocinio formativo, sara abilitante per l'esercizio della professione di pedagogista.

    Inoltre, l'articolo 2 del DDL  apre la possibilità  di iscrizione all'albo agli insegnanti universitari e ai ricercatori che hanno contribuito al campo della pedagogia, consentendo loro l'accesso all'albo.

    Il pedagogista può svolgere, presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con valenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest'ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza.

     Il pedagogista svolge altresì attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale.

     La professione  può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

    Educatori Professionali Socio-pedagogici

    Gli educatori professionali socio-pedagogici sono professionisti di livello intermedio riconosciuti per il loro ruolo nei servizi socio-educativi e assistenziali, con requisiti di iscrizione che comprendono:

    • Laurea triennale in ambito socio-pedagogico o titoli equipollenti.
    • Accertamento delle competenze professionali acquisite, analogamente ai pedagogisti.

    Albi pedagogisti ed educatori socio pedagogici: titoli esteri

    Il testo della legge specifica inoltre che :

    • Per l'esercizio della professione  di pedagogista  e per l'iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie estere che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con i titoli di studio di cui all'articolo 2 rilasciati da università italiane.
    •  Per l'esercizio della professione  di educatore professionale sociopedagocico  e per l'iscrizione al relativo albo sono equipollenti i titoli di educatore socio-pedagogico conseguiti presso istituzioni che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane.

    Albi e Ordine professioni educative iter di attuazione e novità 2025

     Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici costituiranno  l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato su base regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, su base provinciale.

    La fase di  avvio si è chiusa con oltre 150 mila domande accolte. C'era attesa per una proroga annunciata nel decreto Omnibus ma poi non realizzata .

     I sindacati di categoria lamentano che non è chiaro  il termine da quando il requisito dell'iscrizione sia richiesto per le assunzioni . 

    Un comunicato del dipartimento della funzione pubblica pero ha  affermato che «I Comuni potranno continuare a utilizzare fino all’anno scolastico 2026-2027 le graduatorie comunali vigenti»

    Il disegno di  legge prevede l'emissione di due decreti ministeriali essenziali per l'attuazione completa :

    1. Decreto del Ministro della Giustizia,  responsabile per l'istituzione formale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, questo decreto definirà la struttura operativa, organizzativa e di governance dell'Ordine, delineando le responsabilità e i poteri in termini di gestione degli albi professionali.
    2. Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca: Sarà focalizzato sul riconoscimento dei titoli di studio necessari per l'iscrizione agli albi, garantendo che i percorsi formativi siano adeguati alle esigenze professionali del settore.

    Non mancano gli scettici che affermano che l'ordine non sarà utile e costituira solo un aggravio di costi per gli iscritti.

    Il decreto Milleproroghe 2025 ha previsto una proroga al 31 marzo 2025 per la presentazione delle domande di iscrizione all’Ordine delle Professioni pedagogiche ed educative  istituito dalla legge  L.55/2024 ma ancora vuoto per la mancanza dei decreti operativi. 

    Vedi all'ultimo paragrafo le ultime novità.

    Albi o ordine pedagogisti ed educatori: disposizioni transitorie

     In sede di prima attuazione della  legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi delle regioni e delle province autonome ,

    •  entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge, nomina un commissario, scelto tra i magistrati in servizio, che  provvede alla formazione degli albi professionali dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici.
    • entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto provvederà  agli altri adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali e delle province .

     In sede di prima applicazione  l'iscrizione sarà consentita, su domanda da presentare  entro 90 giorni a partire  dalla data della nomina del commissario 

    • a) per l'albo professionale dei pedagogisti:

    1) ai professori universitari ordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o in istituzioni di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un'istituzione pubblica in materia pedagogica per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1;

    2) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l'accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1, svolgendo un'attività di servizio attinente alla pedagogia, e che hanno superato un pubblico concorso o hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;

    3) ai laureati nelle discipline di cui all'articolo 2, comma 1;

    4) a coloro che hanno operato per almeno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a livello nazionale o internazionale;

    5) a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1;

    • b) per l'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici:

    1) a coloro che sono in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

    2) ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dall'articolo 4, comma 1;

    3) a coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore nei servizi educativi, ai sensi dell'articolo 1, commi 595, primo periodo, 597 e 598, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

    4) ai laureati in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18).

    Interrogazione parlamentare 28.2 e risposta del ministro 28.3.2025

    Con una interrogazione parlamentare alcuni deputati hanno chiesto al Ministro della Giustizia in data 10 febbraio 2025 quando saranno adottati i decreti necessari per istituire ufficialmente gli ordini professionali dei pedagogisti e degli educatori socio-pedagogici, previsti dalla legge n. 55 del 2024.

     Questi i passaggi principali della richiesta : 

    "ad oggi, nonostante siano passati quasi nove mesi dall'entrata in vigore della citata legge, gli specifici decreti attuativi necessari al fine di stabilire le procedure per l'iscrizione ai suddetti albi, i termini, nonché le modalità per il funzionamento degli ordini regionali, non sono ancora stati emanati; tale ritardo – come denunciato dai comunicati stampa delle associazioni del settore sta creando notevoli difficoltà a migliaia di professionisti oltre che compromettere la qualità e la stabilità dei servizi territoriali in ambiti cruciali come l'educazione, l'inclusione e il sostegno allo sviluppo delle persone;

    secondo quanto l'interrogante ha avuto modo di apprendere, oltre ai mancati passaggi ministeriali, i tribunali che hanno il compito di redigere gli elenchi delle richieste di iscrizione accettate per poi poter avviare le elezioni degli ordini regionali, sono colpiti da una carenza di personale che rende ancora più difficile l'espletamento dei compiti"

    Il Ministro Nordio  con risposta scritta del 28  marzo 2025 ha spiegato che  effettivamente l'istituzione di questi ordini ancora incompleta  per la mancanza del  decreto  che definirà il funzionamento dell’ordine, la sua organizzazione interna e le regole per l’applicazione della nuova normativa. Tuttavia, per emettere il decreto, bisogna prima costituire il Consiglio Nazionale dell'Ordine, che sarà composto dai presidenti degli ordini regionali e provinciali (Trento e Bolzano). 

    Quindi, prima di tutto, vanno istituiti gli ordini locali e bisogna organizzare le elezioni dei loro presidenti.

    Al momento, mancano regole dettagliate su come i commissari dovranno creare gli elenchi regionali degli iscritti e quale sistema elettorale usare per eleggere i presidenti locali.  Su questo  il Ministero della Giustizia non può intervenire con istruzioni o circolari, perché la normativa affida questi compiti direttamente ai commissari.

    Per risolvere questi problemi, il Ministero sta lavorando a una nuova normativa che definisca meglio questi passaggi. Nel frattempo, per garantire che i professionisti possano continuare a lavorare, è stata inserita una norma nel "Decreto Milleproroghe" che permette ai pedagogisti e agli educatori che hanno fatto domanda di iscrizione di esercitare la professione anche senza gli ordini ufficialmente operativi.

    Infine, il Ministro ha ribadito l'impegno a istituire gli ordini il prima possibile e a garantire che tutti i professionisti con i requisiti possano continuare a lavorare senza interruzioni.

    Di fatto quindi nel ribaltare la responsabilità sugli operatori del settore e annunciando l'emanazione di un nuovo provvedimento normativo,  il Ministro afferma che chi fa domanda di iscrizione può esercitare anche senza l'operatività degli Ordini.