• Rubrica del lavoro

    Bonus Natale: chiarimenti e scadenze per i dipendenti pubblici

    Il Ministero dell'economia ha pubblicato ieri una serie di faq con chiarimenti in tema di Bonus NATALE da 100 euro rivolto in particolare ai dipendenti pubblici. Le riportiamo di seguito suddivise per argomento . 

    Si segnala in particolare  che la domanda va presentata 

    • attraverso la piattaforma NOI PA  entro il 22 novembre alle ore 12 per i dipendenti con  partita stipendiale  gestita da NoiPa 
    • per i dipendenti della sanità  all'azienda datrice di lavoro entro il 27 novembre . (vedi  per dettagli il secondo paragrafo).

    Bonus Natale dipendenti pubblici: faq sui requisiti e importo

    1. A quanto deve ammontare il mio reddito complessivo per l'anno 2024 affinché io possa richiedere il bonus?

    Per avere diritto al bonus, il lavoratore richiedente deve avere un reddito complessivo non superiore a €28.000 per l'anno 2024, ferma la presenza degli altri requisiti previsti dal DL 113/2024 e dal successivo DL 167/2024.I titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente non possono essere beneficiari del bonus (art. 50 TUIR).

    7. Quando verrà erogato il bonus?

    Il bonus verrà erogato nel cedolino di dicembre 2024, insieme alla tredicesima mensilità.

    9. Ho un contratto di lavoro dipendente stipulato nel corso dell'anno 2024. Il bonus mi spetta per intero?

    No, l'indennità è rapportata al periodo di lavoro nell'anno d'imposta 2024. Ai fini del computo del periodo di lavoro, si tiene conto dei giorni per i quali spetta il bonus, che coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione. Il sistema NoiPA parametrerà l'indennità alle mensilità lavorate nell'anno (saranno presi in considerazione tutti i mesi nei quali il dipendente ha prestato servizio per almeno una giornata lavorativa). In sede di conguaglio fiscale, nella mensilità di febbraio 2025, il sostituto di imposta potrà recuperare in tutto o in parte l'indennità a seguito della verifica dell'ammontare del reddito effettivamente percepito e del periodo di lavoro effettivamente svolto. Ulteriore verifica sarà espletata dall'Agenzia dell'Entrate in sede di dichiarazione dei redditi.

    10. Ho cessato l'attività lavorativa nel corso del 2024. Mi spetta il beneficio?

    Il lavoratore dipendente che ha cessato il rapporto di lavoro nel corso del 2024 può beneficiare dell'indennità direttamente nella dichiarazione dei redditi riferita all'anno di imposta 2024, fermo restando il rispetto dei requisiti sostanziali.

    11. Il percepimento del bonus aumenta il reddito complessivo?

    No, l'indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.

    12. Sono un lavoratore dipendente con figli a carico e convivente con l'altro genitore. Posso usufruire del bonus?

    Sì, in quanto secondo l'art. 2, comma 1 del D.L. 167 del 2024 per richiedere il bonus è sufficiente avere almeno un figlio fiscalmente a carico. Se anche il convivente è in possesso dei requisiti per richiedere il bonus, la domanda potrà essere effettuata da uno solo degli aventi diritto. Si precisa che per "convivente" si intendono i conviventi di fatto, a norma dell'art. 1, commi 36 e 37, della l. n. 76/2016, per il cui accertamento si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'art. 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

    13. Cosa di intende per nucleo familiare “monogenitoriale”?

    Un nucleo familiare “monogenitoriale” sussiste se il lavoratore richiedente, fermo il requisito di un figlio fiscalmente a proprio carico, versa in una delle seguenti ipotesi:

    • l'altro genitore è deceduto;

    • l'altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori dal matrimonio;

    • il figlio è stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus).

    14. Sono legalmente separato/divorziato e ho un figlio a carico. Ho diritto al bonus?

    La norma non prevede esclusioni per i lavoratori legalmente ed effettivamente separati o divorziati, fermi restando gli altri requisiti per richiedere l'indennità.

    15. Posso richiedere il bonus se sono unito civilmente con una persona del mio stesso sesso?

    Sì, purché sussistano gli altri requisiti sostanziali.i ricorda che, se anche 'altra parte dell'unione civile è in possesso dei requisiti per richiedere il bonus, la domanda potrà essere effettuata da uno solo degli aventi diritto.

    16. Sono un lavoratore dipendente, soddisfo tutti i requisiti indicati dalla legge per richiedere il bonus e percepisco l'assegno unico e universale per figli a carico minori di 21 anni. Posso richiedere il bonus? 

    Sì, la fruizione dell'assegno unico e universale per i figli a carico non osta a quella del bonus Natale.

    17. Ho un contratto di lavoro a tempo determinato, posso usufruire del beneficio?

    Sì, ai fini del riconoscimento del bonus è necessario essere titolare di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell'anno 2024, a nulla rilevando la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro (ad esempio lavoro a tempo determinato o indeterminato).

    18. Un contratto di lavoro part time comporta una riduzione del bonus? 

    Nessuna riduzione del bonus è prevista in presenza di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro.

    19. Ho più contratti di lavoro dipendente. Come si calcola il numero dei giorni per i quali spetta il bonus?

    In caso di presenza di più redditi di lavoro dipendente, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.

    In caso invece di successione di più contratti di lavoro nel tempo, il bonus sarà erogato dall'ultimo datore di lavoro per la quota di competenza in relazione all'ultimo rapporto di lavoro. Eventuali recuperi e/o integrazioni saranno possibili in sede di dichiarazione dei redditi.

    20. Che succede se non ricevo il bonus nonostante ne abbia i requisiti?

    Qualora il lavoratore, pur avendo diritto all'indennità, non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d'imposta, lo stesso può beneficiarne nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2024, da presentarsi nell'anno 2025.

    21. Che cosa succede nel caso in cui il bonus, già riconosciuto insieme alla 13ma mensilità, risulti non spettante?

    Per i lavoratori del settore pubblico, la cui partita stipendiale è gestita da NoiPa, qualora l'indennità risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo verrà recuperato in sede di conguaglio fiscale, a condizione che il rapporto di lavoro sia ancora in essere nel mese di febbraio 2025. In caso contrario l'indennità verrà recuperata in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2024.

    FAQ Bonus Natale dipendenti pubblici: richiesta ed erogazione

    2. L'erogazione del bonus è automatica?

    No, il bonus non viene erogato automaticamente dal datore. I lavoratori devono fare esplicita richiesta al sostituto di imposta, a seconda delle modalità da quest'ultimo indicate. In caso di mancata presentazione della domanda, sarà possibile fruire del bonus tramite la dichiarazione dei redditi nel 2025.

    3. Come posso richiedere il bonus?

    Al fine di facilitare la presentazione della richiesta, per i lavoratori del settore pubblico, la cui partita stipendiale è gestita da NoiPa, è stata istituita un'apposita funzionalità Self service presente nell'Area personale dell'Amministrato, nel menù “Servizi” sotto l'ambito “Stipendiali”.

    4. Vorrei richiedere il bonus ma non ho mai effettuato l'accesso a NoiPA. Cosa devo fare?

    L'ccesso all'area privata del Portale NoiPA è possibile esclusivamente con SPID, CIE e CNS e all'App NoiPA esclusivamente con SPID e CIE.Per gli amministrati che accedono mediante Carta d'Identità Elettronica (CIE) livello 3 o CNS, l'utilizzo dei servizi dispositivi non richiede l'inserimento dell'OTP (One Time Password).Agli amministrati che si autenticano mediante SPID livello 2 o CIE livello 2, è richiesta invece la generazione dell'OTP per utilizzare i servizi dispositivi.L'OTP può essere richiesto attraverso l'App ufficiale NoiPA e non è più possibile riceverlo attraverso SMS. (Per informazioni su come abilitare l'OTP si rimanda al seguente link: Come abilitare il codice OTP con l'app NoiPA)

    5. Entro quando posso richiedere il bonus?

    Per i soli lavoratori del settore pubblico la cui partita stipendiale è gestita da NoiPa il termine per presentare la domanda scadrà alle ore 12:00 di venerdì 22 novembre 2024.   (Per i lavoratori del comparto Sanità si rimanda alla FAQ n.8)

    8. Sono un lavoratore dipendente di un'Azienda Sanitaria presente nel sistema NoiPA Sanità. Come faccio a ricevere il bonus?

    I lavoratori dipendenti di Aziende Sanitarie o Ospedaliere presenti nel sistema NoiPA non si avvarranno del sistema Self service, ma dovranno presentare al proprio datore di lavoro apposita dichiarazione entro e non oltre il 27/11 p.v., secondo le indicazioni fornite da ciascuna Azienda Sanitaria.  Anche detti lavoratori dovranno confermare per iscritto il possesso dei requisiti previsti dalla legge, come specificato all'inizio delle presenti FAQ.La liquidazione avrà luogo nel cedolino di erogazione della 13ma mensilità.

    6. Cosa succede se non richiedo il bonus entro il 22 novembre 2024?

    Oltre il 22 novembre 2024, l'indennità – ove spettante – sarà riconosciuta esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentarsi nell'anno 2025.

    22. Ho sbagliato ad inserire una richiesta e ho bisogno di inserirne una nuova. Come posso fare?

    Per inserire una nuova richiesta è necessario annullare quella precedente cliccando sull'icona "cestino". Si precisa che non è possibile modificare una richiesta, ma solo annullarla e inserirla nuovamente.

    23. Ho un coniuge non a carico ed entrambi abbiamo i requisiti per ricevere il bonus. Chi dei due deve richiederlo?

    La richiesta del bonus, in caso di coniugi entrambi potenziali beneficiari, dovrà essere effettuata da uno solo dei due al proprio datore di lavoro. Il rispetto di tale condizione sarà verificato in sede di dichiarazione dei redditi 2025.  Si ricorda che è sempre necessario inserire nella domanda il codice fiscale del coniuge (anche se non a carico) o del convivente.

    24. All'interno del Self service per inserire la richiesta del bonus non trovo i nomi dei miei familiari. Come posso procedere?

    Se le informazioni nelle tabelle relative al coniuge/convivente e ai figli risultino mancati o non aggiornate è necessario indicare i codici fiscali e cliccare sul tasto Verifica.

    Si ricorda che, per aggiornare le informazioni relative ai familiari fiscalmente a carico, è sempre possibile utilizzare il servizio “Gestione Familiari a carico e Detrazioni”, sotto la voce “Stipendiali” del menù “Servizi” nella propria area personale.

     

    FAQ Personale a tempo determinato – incarichi supplenza breve e saltuaria

    a. I supplenti brevi e saltuari possono richiedere il bonus?

    Sì, anche i supplenti brevi e saltuari possono richiedere il bonus, se soddisfano le condizioni contemplate dall'art. 2-bis del d.l. n. 113/2024 e le modificazioni previste dall'art. 2, comma 1 del DL 167 del 2024. Si segnalano, a tal proposito, anche le indicazioni riportate nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 10/10/2024.

    b. A quanto ammonterà il bonus spettante ai supplenti brevi e saltuari?

    Il bonus spetterà in base ai giorni di servizio che hanno dato diritto alla retribuzione.

    c. Che succede nel caso in cui il bonus risulti non spettante o spettante in misura inferiore?

    Qualora l'indennità già erogata dal sostituto d'imposta al supplente breve e saltuario risulti successivamente non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo sarà recuperato in sede di dichiarazione dei redditi 2025 relativi all'anno d'imposta 2024.Tale previsione non è valida per i titolari di contratti di supplenza fino al termine dell'attività didattica e di supplenza annuale, per i quali il recupero avverrà in sede di conguaglio fiscale (v. FAQ n. 21).

    d. Sono un supplente breve e ho presentato richiesta per il bonus entro il termine indicato da NoiPA. Quando riceverò il bonus?

    Se verrà emesso un cedolino nella mensilità di dicembre 2024, l'indennità sarà corrisposta in tale data.n caso contrario, il supplente breve e saltuario potrà fruire del bonus esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi 2025 relativi all'anno di imposta 2024.

    e. Sono un supplente breve e saltuario e non ho presentato richiesta per il bonus entro il termine indicato da NoiPA. Posso comunque ricevere il bonus?

    Sì, in tal caso è possibile beneficiare dell'indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentarsi nell'anno 2025.

    f. Sono un supplente breve e saltuario, ho presentato richiesta per il bonus entro il termine indicato da NoiPA, ma il mio contratto non è ancora visibile all'interno del sistema NoiPA. Posso comunque ricevere il bonus?

    L'erogazione del bonus nel mese di dicembre è condizionata alla presenza di un contratto a sistema e alla presenza di un'emissione nella medesima mensilità. Conseguentemente, se per qualsiasi ragione il contratto non fosse stato ancora acquisito a sistema o non vi fosse un'emissione a dicembre, sarà possibile beneficiare dell'indennità esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentarsi nell'anno 2025.

  • Rubrica del lavoro

    Sgravio assunzioni ex dipendenti Alitalia: come fare domanda

    Sono state pubblicate con la circolare  INPS 47 2024 le istruzioni relative all' esonero contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i lavoratori precedentemente occupati presso

    •  Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e
    •  Alitalia Cityliner S.p.a..

    La misura era stata prevista  dal  decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni

    Il messaggio INPS 3172 del 26 settembre 2024  ha comunicato la disponibilità del modulo per richiedere l’esonero contributivo legato alle assunzioni di ex dipendenti Alitalia e Alitalia Cityliner, come previsto dall’articolo 12 del DL 104/2023 (convertito in legge 136/2023).

    La domanda va inviata tramite il modulo “ALI24” disponibile sul sito INPS. L’esonero si applica attraverso conguaglio nelle denunce contributive, ed è regolato da specifiche condizioni, tra cui la riparametrazione dell’importo in caso di variazione dell’orario di lavoro.(vedi dettagli all'ultimo paragrafo)

    Esonero contributivo ex Alitalia: beneficiari, misura e risorse

    L’esonero contributivo  spetta:

    • di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo
    • per un periodo massimo di 36 mesi, 
    • nella misura del 100 per cento della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL
    • nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

    Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

    Sono previsti i seguenti limiti di spesa:

    • 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, 
    • 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 
    • 1,8 milioni di euro per l'anno 2027. 

    L'agevolazione è concessa ai sensi e nei limiti dei  regolamenti  vigenti relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sugli aiuti “de minimis”.

    INPS è incaricato del  monitoraggio  e non prenderà in considerazione domande che superino le risorse previste dandone comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze.

    Sgravio contributivo ex dipendenti Alitalia: per quali contratti

    La circolare precisa che l’esonero in oggetto può essere riconosciuto in relazione alle nuove assunzioni o conversione di rapporti di lavoro da determinato a indeterminato dei soli lavoratori, precedentemente occupati presso le società sopracitate coinvolti dall’attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”.

    Rientrano tra i rapporti di lavoro incentivati anche in somministrazione o con cooperative di lavoro 

    Sono esclusi invece  i rapporti di lavoro delle seguenti tipologie

    1.  contratto di lavoro intermittente o a chiamata,
    2. contratto di apprendistato 
    3.  lavoro domestico.

    Sgravio ex dipendenti Alitalia : modello di istanza

    Il messaggio INPA comunica che, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, presente sul sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > è disponibile il modulo di istanza on-line “ALI24”, per richiedere il beneficio.

    Per essere autorizzato il datore di lavoro, previa autentificazione, deve inoltrare all’Istituto, una domanda di ammissione all’esonero, fornendo le seguenti informazioni:

    – l’indicazione del lavoratore assunto;

    – il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato;

    – l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;

    – l’indicazione della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale;

    – la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

    L’Istituto, ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali, svolge le seguenti attività:

    – verifica l’esistenza del rapporto mediante la consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;

    – calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;

    – verifica la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;

    – consulta, qualora ricorrano le condizioni previste dai regolamenti in materia di aiuti de minimis, il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi sia la possibilità di riconoscere l’agevolazione richiesta.

    Qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di aiuti de minimis in capo al datore di lavoro e vi sia sufficiente capienza di risorse finanziarie, l’Istituto informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo, che il datore di lavoro è autorizzato e individua l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione.

    L’importo dell’esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l’ammontare massimo dell’agevolazione che può essere fruita attraverso le denunce contributive.

    La fruizione del beneficio avviene mediante conguaglio nelle denunce contributive secondo le indicazioni di seguito riportate e nei limiti della contribuzione esonerabile, come precisato nella citata circolare n. 47/2024.

  • Rubrica del lavoro

    Superamento comporto da CCNL: non applicabile a disabili e malati cronici

    Un nuovo caso di applicazione del periodo di comporto previsto dal CCNL con conseguente licenziamento  è stato  giudicato discriminatorio  e quindi nullo . 

    Il caso si è verificato pochi giorni fa  presso il Tribunale di Pisa  e riguardava  una lavoratrice che dopo una diagnosi di  tumore al seno aveva subito un intervento chirurgico e, successivamente,  sottoposta a chemioterapia, ormonoterapia e radioterapia.

     Di conseguenza, si era dovuta assentare dal lavoro per un totale di 184 giorni, consumando  l'intero periodo di comporto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del settore Commercio, pari a 180 giorni.. Di conseguenza la lavoratrice era stata licenziata.

     Il Tribunale, con la sentenza n. 489/2024, ha dichiarato nullo il licenziamento in quanto discriminatorio, applicando l’art. 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015 n. 23.

     Il datore di lavoro è stato condannato alla

    1.  reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e 
    2. al risarcimento del danno, consistente in un’indennità calcolata sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento
    3. al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al periodo mancante.

    Il giudice ha seguito l'orientamento consolidato dalla Corte di Cassazione (sentenze n. 9095/2023, n. 35747/2023 e n. 11731/2024), secondo cui è considerata discriminazione indiretta applicare al lavoratore disabile il periodo di comporto ordinario previsto per tutti i lavoratori.

    Vediamo di seguito  i dettagli  della Cassazione 11731 2024.

    Licenziamento per superamento comporto di dipendente disabile Cass 11731 2024

    la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 11731 del 2 maggio 2024,  ha  ribadito che l'applicazione del periodo di comporto ordinario ai dipendenti disabili costituisce una forma di discriminazione indiretta in quanto non tiene conto della verosimile maggiore morbilità cui le persone con disabilità o patologie croniche possono essere soggette   Per questo il licenziamento che ne consegue  è illegittimo .

    Il  riguardava  un dipendente affetto da  una grave patologia  oncologica cronica,  licenziato per aver superato il periodo di comporto, fissato  nel CCNL dipendenti dei Porti ad un massimo di 15 mesi fruibili nell'arco di 30 mesi.

    La Corte d'appello di Firenze aveva dichiarato nullo il licenziamento, ritenendolo discriminatorio  in quanto il periodo di comporto previsto dal contratto collettivo non tiene in nessun conto possibili  maggiori assenze legate alla  situazione di disabilità. 

    La società aveva impugnato la decisione in Cassazione, sostenendo che:

    1. il dipendente non aveva richiesto ulteriori periodi di aspettativa non retribuita previsti per invalidità superiori al 50% 
    2. l'azienda non era a conoscenza della gravità della malattia, dato che i certificati medici presentati non riportavano alcuna indicazione in merito.

    Comporto ordinario discriminatorio per i disabili: gli obblighi per dipendente e datore

    La Cassazione, richiamando la precedente sentenza 9095 /2023,  ha ribadito che la mancata considerazione dei rischi di maggiore morbilità dei lavoratori disabili rende il  principio del massimo periodo di  comporto, apparentemente neutro, discriminatorio.

     Ha inoltre sottolineato che, per garantire la parità di trattamento, è necessario adottare ogni ragionevole accomodamento organizzativo per tutelare i diritti dei lavoratori disabili, come previsto dall'articolo 3, comma 3-bis, del Dlgs 216/2003.

    Va ricordato infatti che la ratio dell’istituto del comporto prevede la definizione di un  equilibrio tra:

    1.  l’interesse del lavoratore a disporre di un giusto periodo di assenze per malattia o infortunio  e 
    2. l’interesse datoriale , che non  puo farsi carico indefinitamente delle  assenze del dipendente,  che comportano un sicuro impatto sull’organizzazione aziendale.

    Viene sottolineato che il lavoratore ha l'onere di dimostrare le limitazioni derivanti dalla propria disabilità per consentire al datore di lavoro di adottare  possibili accomodamenti ma resta fermo che è prevista un'attenuazione dell'onere probatorio per il lavoratore (articolo 40 del Dlgs 198/2006),  per cui si richiede al datore di lavoro di dimostrare l'inesistenza di discriminazioni quando il lavoratore fornisce elementi idonei a presumerne l'esistenza.

    La Cassazione ha quindi  confermato la sentenza della Corte d'appello, rilevando che la società era a conoscenza della disabilità del dipendente e non aveva adottato gli accomodamenti ragionevoli necessari. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato.

  • Rubrica del lavoro

    Tasso agevolazioni alle imprese aggiornamento 1 ottobre 2024

    E' stato  pubblicato nella G.U.   del 28 settembre 2024  il   comunicato relativo  al decreto del Ministro delle imprese e del  made  in  Italy  del  20 settembre 2024 , concernente  il  tasso  da  applicare,  a  decorrere dal 1° ottobre 2024, per le operazioni di attualizzazione e   rivalutazione  ai  fini  della  concessione   ed   erogazione   delle  agevolazioni in favore delle imprese, pari al 4,45%.

    La modifica avviene  a seguito dell'aggiornamento  del  tasso  base disposto dalla Commissione europea fissato al 3,65%,

     Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27  ottobre  2023,  n. 160, il testo integrale del decreto e' consultabile dalla data del 23  settembre 2024 nel sito del Ministero delle imprese  e  del  made  in  Italy www.mimit.gov.it 

    Si ricorda che, come previsto dall'articolo 2, comma 2, del Dlgs 123/1998,  l'aggiornamento del tasso viene effettuato su base annua  ma anche in ogni caso in cui  il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si  discosti di più del 15 % dal tasso vigente  in quel momento.

  • Rubrica del lavoro

    INAIL Giornalisti dipendenti: nuove funzioni online

    Con il 31 dicembre 2023 è terminata la gestione transitoria dell’assicurazione infortuni dei  giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro  subordinato di natura giornalistica, come previsto dall’articolo 1, comma 1091, della legge 30  dicembre 2021, n. 234.

     INAIL con la circolare 53 del 6 dicembre 2023  ha fornito le indicazioni sulle prestazioni e riassume gli obblighi dei datori di lavoro  e dei lavoratori a partire dal 1° gennaio 2024  con le relative  istruzioni operative.

    Viene specificato inizialmente che , come  anticipato nella circolare Inail 44 2022:

    1. dal 1° gennaio 2024 i  lavoratori in questione godono della tutela prevista dal regime assicurativo ordinario  INAIL mentre 
    2. gli infortuni accaduti dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023  erano soggetti  normativa INPGI  che prevede, tra l’altro, un termine di prescrizione di due anni entro il quale   va presentata  la denuncia di infortunio.  

    AGGIORNAMENTO 9.2.2024  calcolo autoliquidazione per  figure apicali 

    A seguito di richieste di chiarimenti  Inail è intervenuto con una nuova circolare n. 6 2024 con istruzioni in merito all’applicazione del massimale di rendita, ai fini contributivi    e indennitari per i lavoratori  dell’area dirigenziale, a determinate figure apicali di giornalisti.

    Acquisito l’avviso dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro si chiarisce  che alle figure del Direttore, Condirettore e Vicedirettore si applica la disciplina  prevista dall’articolo 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,secondo cui la retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi è pari al massimale per la liquidazione delle rendite, di cui all'articolo 116, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in deroga alla regola generale secondo cui si assume, sia per il pagamento del premio che per la liquidazione delle prestazioni, la retribuzione effettiva.

    Viceversa, esulano dall’ambito di applicazione  le figure di  redattore, il vicecaposervizio, redattore  esperto e redattore senior, vicecaporedattore e caporedattore, che non risultano caratterizzati dal medesimo grado di autonomia e potere  decisionale.

    Pertanto, i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti dipendenti con qualifica di Direttore, Condirettore e Vicedirettore, in occasione della autoliquidazione   2024/2025 dovranno dichiarare per questi lavoratori la retribuzione convenzionale  annuale (divisibile in 300 giorni) pari al massimale di rendita e non le retribuzioni  effettive.

    Ulteriori precisazioni sono fornite inoltre  per la gestione dei premi relativi a giornalisti dipendenti datori di lavoro in gestione per conto dello Stato ( come taluni Ministeri,  università statali e  istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ).

    Prestazioni INAIL giornalisti 2024

    La tutela comprende :

    • gli infortuni avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, con  il solo limite del rischio elettivo , comprese le attività prodromiche e strumentali, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero  
    • un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni
    •  gli infortuni in itinere e 
    • le  malattie professionali contratte nell’esercizio e  a causa delle lavorazioni esercitate

    Comunicazioni online dal 26.9.2024

    Il 26 settembre 2024, l'INAIL  ha comunicato  l'attivazione dei servizi online  per i  casi di infortunio sul lavoro o malattia professionale relativi a giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica:

    in particolare diventa possibile l'inserimento i dati nei file o direttamente nella piattaforma online (Comunicazione di infortunio, Denuncia/Comunicazione di infortunio e Denunce di malattia professionale e silicosi/asbestosi) 

    Si rimanda per ulteriori dettagli al  file “Cronologia delle versioni” di ciascun servizio online,  e nelle nuove versioni della documentazione tecnica e del manuale utente.

    Obblighi e scadenze comunicazioni INAIL datore e lavoratore

    La circolare ricorda che qualunque medico che presti la prima assistenza a un  lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a

    rilasciare il certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale che deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore.

     entro le ore 24 del giorno successivo all’intervento di prima assistenza,  utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Inail.

    Il datore di lavoro ha l’obbligo di denunciare gli infortuni prognosticati non  guaribili entro tre giorni e le malattie professionali, indipendentemente da ogni valutazione circa l'indennizzabilità, con l’apposito servizio online Denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni da quello in cui il  datore di lavoro ne ha avuto notizia  con i  riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Inail  dal medico o dalla struttura sanitaria di  prima assistenza.

    In caso di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere trasmessa entro ventiquattro ore dall'infortunio..

    Il lavoratore, deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio  anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro, sotto pena di  decadenza dal diritto all’indennizzo per il periodo antecedente la denuncia

    In caso di malattia professionale, il datore di lavoro deve trasmettere all’Inail la relativa  denuncia, con l’apposito servizio online Denuncia di malattia professionale, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il lavoratore ha fatto denuncia al datore di lavoro della  manifestazione della malattia

    Il lavoratore,  deve denunciare al datore di lavoro la malattia  professionale entro quindici giorni dalla sua manifestazione, sotto pena di decadenza dal

    diritto all’indennizzo per il tempo antecedente alla denuncia.

    ATTENZIONE   dal 1° gennaio 2024 è venuto meno l’obbligo  a carico dei giornalisti  di attivare direttamente la tutela assicurativa, condizionata dalla presenza di esiti invalidanti derivanti dall’evento infortunistico. 

  • Rubrica del lavoro

    NASPI guida all’indennità di disoccupazione dei dipendenti

    La NASPI è l'indennità mensile di disoccupazione per lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, in vigore dal 1° maggio 2015,  che viene  erogata dall'INPS in caso di  disoccupazione involontaria , cioè per 

    • licenziamento
    •  dimissioni per giusta causa , 
    • dimissioni nel periodo tutelato per maternità, 
    • risoluzione consensuale con procedura di conciliazione presso :l'ispettorato,
    •  risoluzione a seguito di rifiuto al trasferimento oltre i 50 km,
    •  licenziamento disciplinare.

    Per ottenerla si deve fare domanda ( online sul sito INPS o presso un CAF- PATRONATO)

    NASPI  quando spetta e  per quanto?  

     La NASpI spetta :

    • dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
    •   per  un numero di settimane pari alla metà delle settimane  per le quali sono stati versati i contributi previdenziali, nel corso degli ultimi 4 anni

    Durante il periodo di fruizione vengono accreditati i contributi figurativi .

    Per avere diritto sono necessarie almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni.

    Naspi: a quanto ammonta?

    L'importo della NASpI varia in relazione al reddito percepito nei quattro anni precedenti la domanda di disoccupazione.

    E' pari al 

    • 75% della retribuzione media mensile imponibile  percepita dal lavoratore negli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore all'importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente (1.352,19 euro per il 2023)
    • Se, invece, la retribuzione media è superiore all'importo di riferimento annuo, la NASpI è invece pari al 75% dell'importo di riferimento annuo sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo. 
    • . In ogni caso non puo superare  l'importo di 1.550,24  euro per il 2024.

    A partire dal 91esimo giorno  la NASPI viene ridotta  3% per ciascun mese. Per gli ultra 55enni la riduzione si applica dall'8 mese  Inoltre nel caso si svolga  contemporaneamente una attività lavorativa, sia autonoma che subordinata, con reddito oltre una certa soglia, l’importo dell’indennità si riduce

    Naspi:  come si richiede 

    La domanda deve essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica e a pena di decadenza,  entro 68 giorni, che decorrono: 

    • Dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; 
    • dalla cessazione del periodo di maternità indennizzato qualora la maternità sia insorta nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato; 
    • dalla cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, qualora siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato; 
    • dalla definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria; 
    • dalla cessazione del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
    •  dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.

    Come detto si puo presentare personalmente online sul sito INPS oppure tramite un CAF/ Patronato.

    Naspi  per gli iscritti alla gestione separata 

    Nel caso in cui il richiedente la Naspi sia iscritto alla Gestione Separata  da prima della domanda di Naspi, può svolgere attività lavorativa in forma autonoma comprese le  collaborazione coordinate   o l'attività di dottorato con borsa di studio – a condizione che comunichi il reddito potenzialmente ricavabile da tale attività. 

    E' quanto comunicato dall' INPS con il messaggio 22 ottobre 2021, n. 3608 

    Viene ricordato in questo caso l'obbligo di comunicazione  del reddito presunto necessaria  per la riduzione della prestazione di disoccupazione in misura pari all'80 per cento del reddito previsto derivante dall'attività di lavoro. 

    A questo proposito il messaggio precisa che  è  obbligatoria, in presenza di iscrizione alla Gestione Separata, la dichiarazione del reddito presunto anche se pari a "zero".

  • Rubrica del lavoro

    Contributi INARCASSA: comunicazione reddituale in scadenza

    Scade  oggi  31 ottobre  il termine per la presentazione della comunicazione reddituale  annuale ai fini contributivi per gli iscritti a INARCASSA.

    Riepiloghiamo di seguito tutta la disciplina sulla contribuzione previdenziale di ingegneri e architetti.

    INARCASSA contributi minimi e massimali 2024

    Gli ingegneri e architetti iscritti  a INARCASSA sono tenuti a versamento della seguente contribuzione previdenziale e assistenziale:

    •  contributo soggettivo  sul reddito professionale netto dichiarato ai fini I.R.P.E.F., per l’intero anno solare, indipendentemente dal periodo di iscrizione. Per il 2024 la percentuale di calcolo è ancora  pari al 14,5% sino a € 142.650 euro  di reddito massimo. Il contributo minimo comunque dovuto è pari a  2.695. (Si ricorda che è dovuto per intero dal 2021 anche dai pensionati, tranne  per i titolari di invalidità o di assegno per figli disabili).
    • contributivo facoltativo,  calcolato in base ad una aliquota modulare applicata sul reddito professionale netto, compresa tra l’1% e l'8,5%: sul reddito 2023 da dichiarare nel 2024 con importo minimo di 245, euro
    • contributo integrativo, del 4%  obbligatorio per i professionisti iscritti all’albo professionale e titolari di partita IVA, anche se non iscritti a INARCASSA, e per le società di Ingegneria calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA; È previsto un contributo minimo, da corrispondere indipendentemente dal volume di affari IVA dichiarato Per l’anno 2024 è pari a 815,00  euro e il volume di affari massimo 185.900,00 oltre cui non è prevista la “retrocessione”, ( si tratta del meccanismo per cui dal 1/1/2013 una parte del contributo integrativo corrisposto dagli iscritti è riconosciuto ai fini previdenziali (“c.d. retrocessione”) con una aliquota inversamente proporzionale all’anzianità retributiva al 31/12/2012.)

    Con due note ministeriali pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 21 settembre 2024 sono state approvate le delibere del consiglio nazionale di INARCASSA riguardanti:

    • la determinazione  del contributo di paternita', per l'anno 2024, in misura pari a  euro  7,00 pro-capite e 
    • la determinazione del contributo della maternita' e della paternita', per l'anno  2024,  in misura pari a euro 65,00 pro-capite.

    Contributi INARCASSA -Tabella di riepilogo

    Tipo di Contributo Descrizione Importo Minimo Reddito Massimo Percentuale
    Contributo Soggettivo sul reddito professionale netto. Dovuto anche dai pensionati 

    Il contributo minimo è dovuto nella misura del 50% per i titolari di pensione di invalidità e per i

    pensionati titolari del sussidio per figli con disabilità grave i cui trattamenti siano erogati da

    INARCASSA.

    €2.695 €142.650 14,5%
    Contributo Facoltativo Aliquota modulare sul reddito 2023 da dichiarare nel 2024. €245 €142.650 1% – 8,5%
    Contributo Integrativo obbligatorio per professionisti con partita IVA e società di ingegneria. Prevista "retrocessione" fino a un certo volume di affari. €815 €185.900 (volume d'affari) 4%

    INARCASSA novità 2023 – Regolamento 2024

    Dal 1°gennaio 2023 il cedolino mensile della pensione e la Certificazione Unica dei redditi (CU) sono disponibili ai pensionati SOLO  nell’area riservata di Inarcassa On Line (iOL). L’accesso è possibile, oltre che con codice Pin e password , tramite “SPID” (Sistema Pubblico di identità Digitale), o Sono state approvate dai ministeri le delibere del consiglio di amministrazione  della  INARCASSA in data 14 aprile 2023, concernenti

    • il  contributo di  paternità per l'anno 2023, in misura pari a euro 3,00  pro-capite e
    • il contributo di maternità in misura pari a euro 57,00.

    E' stato pubblicato il Regolamento  di previdenza aggiornato  2024 QUI IL TESTO

    Contributi INARCASSA:  scadenze

    CONTRIBUZIONE

     I contributi minimi soggettivo e integrativo ed il contributo di maternità e paternità devono essere versati:

    1. In due rate di pari importo – 30 giugno e 30 settembre – oppure
    2.  in sei rate bimestrali di pari importo alla fine dei mesi : febbraio-aprile-giugno-agosto-ottobre-dicembre  . Nel caso della rateizzazione bimestrale il pagamento delle rate avviene esclusivamente tramite sistema SDD (Sepa direct debit).

    I versamenti possono essere effettuati:

    •  con la stampa dell’Avviso di Pagamento Pagopa, presso gli sportelli bancari, gli sportelli ATM o i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5 oppure online  con l’internet banking, carte di credito, carte di debito, Paypal. Nel caso di utilizzo di InarcassaCard, per le quote contributive non sarà dovuta la commissione
    • con Modello F24 per la compensazione dei crediti verso la pubblica amministrazione
    • con Sepa Direct Debit (SDD) per i piani di rateizzazione

    Il conguaglio del contributo soggettivo ed integrativo ed il contributo facoltativo sono determinati l'anno successivo a quello di riferimento, con la  comunicazione telematica del reddito professionale e del volume di affari e vanno corrisposti entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi.

    In alternativa, il versamento del conguaglio annuale può essere rateizzato in tre rate con scadenza marzo, luglio e novembre dell’anno successivo.

    COMUNICAZIONE REDDITUALE

    La trasmissione obbligatoria dei dati reddituali e del volume d'affari  deve essere inviata esclusivamente tramite INARCASSA ON-LINE entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.

    Codici  F24 contributi INARCASSA

    Con Risoluzione n 22/E del 12 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato  i codici contributo con relative causali da utilizzare dal 1° giugno 2020 

    • “E085” denominato “INARCASSA – contribuzione soggettiva minima”
    • “E086” denominato “INARCASSA – contribuzione soggettiva conguaglio”
    • “E087” denominato “INARCASSA – contribuzione integrativa minima”
    • “E088” denominato “INARCASSA – contribuzione integrativa conguaglio”;
    • “E089” denominato “INARCASSA – contribuzione per maternità/paternità”;
    • “E090” denominato “INARCASSA – contribuzione società di ingegneria”.

    Successivamente nella Risoluzione n 66/2023 sono state istituite  le ulteriori causali contributo di seguito indicate:

    "E111” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da riscatto deroga soggettivo”;

    "E112” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da ricongiunzione”;

    "E113” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da riscatto”;

    "E114” denominata “INARCASSA – contributo soggettivo facoltativo”;

    “E115” denominata “INARCASSA – integrazione contribuzione ridotta giovani soggettiva e integrativa”;

    “E116” denominata “INARCASSA – contributo soggettivo anni precedenti”;

    "E117” denominata “INARCASSA – contributo integrativo anni precedenti”;

    “E118” denominata “INARCASSA – sanzioni e interessi soggettivo”;

    “E119” denominata “INARCASSA – sanzioni e interessi integrativo”;

    “E120” denominata “INARCASSA – interessi maternità / paternità”;

    “E121” denominata “INARCASSA – oneri di recupero”.

    Per ulteriori dettagli si veda www.inarcassa.it

    Deroga versamento contributi minimi  

    Si ricorda che il Regolamento prevede la possibilità di derogare all'obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni – anche non continuativi – nell'arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo.

    Quindi chi prevede di conseguire nel 2024 un reddito professionale inferiore a 18.586,00 euro può non versare il contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2025, dopo la presentazione della dichiarazione on line.

    Nel corso dell’anno di deroga restano garantiti i servizi di assistenza  e la possibilità di presentare domanda di riscatto  o di ricongiunzione 

    Il contributo minimo integrativo e di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti.

     REQUISITI per la deroga 

    • essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta;
    • non essere pensionando o pensionato Inarcassa;
    • non essere titolare di pensione erogata da altro ente previdenziale (tranne la pensione di invalidità civile dell’INPS);
    • non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni;
    • non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.

    La richiesta  va inviata  entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno, esclusivamente in via telematica tramite l’applicativo  in  Inarcassa On Line al menù “Agevolazioni – Deroga contributo soggettivo minimo”.

    Nel caso di provvedimenti di iscrizione adottati successivamente al 31 maggio, la domanda  per l'anno in corso dovrà essere presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione 

    Se si vuole usufruirne anche   negli anni successivi, sarà necessario inviare una nuova domanda.

    La domanda può anche  essere annullata entro e non oltre il termine, sempre tramite l'applicativo.

    Allegati: