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Quotidiani nelle scuole: pubblicato il bando per le domande di contributo
Il dipartimento per l'editoria della presidenza del consiglio ha pubblicato il decreto relativo al bando per il contributo economico (fino al 90% della spesa). che viene garantito alle scuole statali e paritarie ai fini dell'acquisto di abbonamenti a quotidiani riviste e periodici a fini didattici.
Gli abbonamenti devono essere effettuati entro il 10 febbraio 2025 e le domande inviate entro il 10 marzo 2025 .
Si attende un ulteriore comunicato sulle modalità di invio.
Di seguito una sintesi delle indicazioni per ottenere il contributo
Qui il testo del provvedimento .
Contributi editoria nelle scuole: requisiti delle pubblicazioni
Il decreto prevede che le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado che, nel periodo compreso tra il 2 settembre 2024 ed il 10 febbraio 2025 acquistano uno o più abbonamenti a giornali quotidiani, periodici e riviste scientifiche, possono richiedere un contributo fino al 90 per cento della spesa sostenuta.
Sono ammesse al contributo le spese sostenute per l'acquisto di:
- uno o più abbonamenti anche alla medesima testata,
- a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore
- sia in edizione cartacea che formato digitale,
- registrati presso il competente Tribunale ovvero iscritti al Registro degli operatori di comunicazione (ROC)
- dotati della figura del direttore responsabile.
- riconosciuti utili a fini didattici con delibera del Collegio dei docenti.
Non rientrano tra le spese ammissibili le spese sostenute per:
a) l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore non deliberati dal Collegio dei docenti;
b) l’acquisto di libri;
c) l’acquisto di servizi di “prestito digitale” di prodotti editoriali;
d) l’acquisto di prodotti editoriali con finalità diversa da quella didattica, come prodotti strumentali all’attività amministrativo-gestionale e di segreteria.
Contributo editoria per le scuole: adempimenti e domanda
Attenzione viene specificato che:
- Le spese relative agli abbonamenti devono essere sottoposte alla verifica del Revisore dei conti della scuola.
- Ai fini del contributo saranno prese in considerazione solo le fatture emesse nel periodo 2 settembre 2024 – 10 febbraio 2025.
- La domanda potrà essere presentata dal 10 dicembre 2024 al 10 marzo 2025, firmata digitalmente dal Dirigente scolastico, e inviata al Dipartimento per l’informazione e l’editoria per via telematica.
Le modalità per l'invio verranno indicate dal Ministero dell’istruzione e del merito in un prossimo provvedimento
La domanda dovrà includere:
a) gli estremi della delibera del Collegio dei docenti che individua, le testate riconosciute come utili ai fini didattici;
b) le spese conseguentemente sostenute per l’anno scolastico 2024-2025, nel periodo compreso tra il 2 settembre 2024 e il 10 febbraio 2025
c) l’elenco dei prodotti editoriali acquistati,
d) gli estremi del conto di tesoreria intestato all’istituzione scolastica richiedente con il codice della competente Tesoreria provinciale dello Stato ovvero, nel caso di scuole paritarie, gli estremi del conto corrente bancario (IBAN) con l’indicazione del titolare del conto.
Contributi editoria per le scuole: finanziamento
Per questo fine sono stanziati euro 3.000.000.
In caso di insufficienza delle risorse disponibili, in relazione alle istanze ammesse, si procederà al riparto proporzionale del contributo tra tutti i soggetti aventi diritto.
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri al termine del periodo previsto per l'invio provvederà a formare l’elenco delle istituzioni scolastiche cui è riconosciuto il contributo con il relativo importo spettante.
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Tutela INAIL alle scuole anche per il 2025: le istruzioni
La nuova tutela INAIL completa per tutti gli studenti e docenti, illustrata con la circolare INAIL 45 2023 era stata prevista dal decreto-legge Lavoro 48 /2023 . Si trattava di un ampliamento rispetto a quanto contenuto nel Dpr 30 giugno 1965, n. 1124 che garantiva la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali del personale della scuola solo per le figure professionali che «attendano a esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro (…)». Invece per gli studenti la tutela era limitata solo a pochi specifici rischi, infatti in tutte le scuole era richiesto ai genitori il contributo per polizze assicurative aggiuntive. La n uova tutela è stata attuata in forma sperimentale per l'anno scolastico 2023-2024.
AGGIORNAMENTO 14 AGOSTO 2024
Il decreto legge Omnibus 113, approvato dal consiglio dei ministri del 7.8.2024 pubblicato in Gazzetta il 9.8.2024 , all'art. 8 prevede il finanziamento della proroga della misura anche per il prossimo anno scolastico 2024-2025. La notizia era stata confermata già da una dichiarazione del ministro Calderone pubblicata oggi sul sito istituzionale, in cui si specifica che sono stati stanziati a questo fine 48 milioni di euro e che il Governo intende nel tempo portare a regime la copertura.
INAIL ha pubblicato in materia la istruzione operativa del 14 agosto 2024
Rivediamo di seguito i dettagli sulla misura e le istruzioni dell'istituto di assicurazione contro infortuni sul lavoro.
INAIL per le scuole decreto Lavoro 48 2023 e decreto Omnibus 113 2024
Nel decreto Lavoro erano stati quindi previsti
- la tutela Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali compreso l’infortunio in itinere per tutti i docenti, parificando così il trattamento a quello della maggioranza dei lavoratori dipendenti.
- la tutela degli alunni e studenti in genere, anche nelle scuole dell'infanzia, per tutti gli eventi che si verificano all’interno degli edifici scolastici, delle pertinenze e anche nell’ambito delle attività programmate dagli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado ( come gite, visite, laboratori, esperienze scuola-lavoro), con uno stanziamento di oltre 17 milioni di euro
- Inoltre è stato istituito uno specifico fondo di 10 milioni per il 2023 e 2 milioni annui dal 2024 per i risarcimento ai familiari di studenti vittime di incidenti mortali nei percorsi di alternanza scuola lavoro, l' indennizzo che in precedenza era previsto solo se l'infortunio riguardava il principale percettore del reddito familiare .
- come detto il decreto Omnibus ha stanziato ulteriori fondi per la riconferma della misura nel prossimo a.s. 2024-2025.
INAIL per le scuole: istruzioni per la tutela 2024-25
Con l'istruzione operativa pubblicata iil 14 agosto INAIL precisa che "anche per l’anno scolastico/accademico 2024-2025, le attività di insegnamento e apprendimento rientrano tra le attività protette previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
La tutela opera per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, anche se non collegati con il rischio specifico dell’attività assicurata, con il solo limite del rischio elettivo.
I soggetti interessati sono pertanto assicurati per gli infortuni sul lavoro occorsi e le malattie professionali manifestatesi nell’ambito dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali e loro pertinenze, nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne (es. viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche, missioni), senza limiti di
orario, organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche e formative, comprese quelle complementari, preliminari e accessorie all’attività d’insegnamento.
La tutela per il personale docente opera anche per gli infortuni in itinere.
Ai fini dell’operatività della tutela assicurativa per l’anno scolastico/accademico 2024/2025, le scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali non devono effettuare alcun adempimento.
La copertura assicurativa di docenti e studenti è attuata mediante la speciale forma della “gestione per conto dello Stato” che non prevede il pagamento del premio da parte del soggetto assicurante, ma solo l’obbligo di rimborsare all’Inail le prestazioni economiche erogate alle persone infortunate e tecnopatiche, le spese dovute per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, nonché un’aliquota per le spese generali
SCUOLE NON STATALI .
Per gli studenti delle scuole e degli istituti formativi di ogni ordine e grado non statali, la cui assicurazione è attuata mediante il pagamento del premio speciale unitario annuale che dal 1° luglio 2024 l’importo del premio annuale a persona è aggiornato in euro 10,40.
Il premio annuale dovuto per ciascun alunno/studente in sede di regolazione pertanto è calcolato moltiplicando il numero complessivo degli studenti, da comunicare all’Istituto entro il 30 novembre, per l’importo di euro 10,05 a cui va aggiunta l’addizionale ex Anmil pari all’1% . Da tale importo deve essere detratto quanto già versato a
titolo di anticipo per il medesimo anno.
Nel far riserva di fornire ulteriori indicazioni, INAIL rinvia a quanto già disciplinato con la circolare 26 ottobre 2023, n. 45.
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Sgravio assunzioni donne vittime di violenza: modello e istruzioni
Con la legge di bilancio 2024 sono stati incrementati i fondi per la lotta alla violenza di genere (Articolo 1, commi da 191 a 193 legge 213/2023) .
Tra le diverse misure previste è stato istituito un nuovo esonero contributivo riservato alle donne vittime di violenza disoccupate e beneficiarie del Reddito di libertà (il sussidio straordinario garantito alle donne assistite da centri antiviolenza istituito dall'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).
Si tratta in particolare dell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro annui , riparametrato e applicato su base mensile.
Con la circolare 41 del 5 marzo INPS ha fornito i primi dettagli operativi sui requisiti e le modalità di applicazione e, con il messaggio 2239 del 14 giugno, le istruzioni per la richiesta e la fruizione in Uniemens.
Sgravio contributivo vittime di violenza: i requisiti
La misura è destinata alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni
- residenti nel territorio italiano
- cittadine italiane o comunitarie oppure cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno.
- disoccupate (a norma dell'art 19 d.lgs. 150 2015) e
- beneficiarie del Reddito di libertà oppure di altro contributo regionale o provinciale con lo stesse finalità (ad esempio l’Assegno di autodeterminazione di cui all’articolo 7-bis della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6, della Provincia Autonoma di Trento)
La circolare specifica che per le assunzioni effettuate nell’anno 2024 lo sgravio può essere riconosciuto anche in relazione alle assunzioni di donne fruitrici del Reddito di libertà nel 2023.
Sgravio contributivo vittime di violenza: misura e durata
L’esonero contributivo spetta per:
- le assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi;
- le assunzioni a tempo determinato, per la durata di 12 mesi ossia per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di dodici mesi;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, sia già agevolato che non agevolato, per 18 mesi a partire dalla data dell’assunzione a termine
- anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato con una cooperativa
- anche a scopo di somministrazione.
- effettuate nel triennio 2024-2026
Consiste nell’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Sono esclusi i premi INAIL
La soglia massima di esonero mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (€ 8.000/12) ( per rapporti inferiori al mese : 21,50 euro per ogni giorno di fruizione)
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, deve essere proporzionalmente ridotto.
Sgravio contributivo vittime di violenza: fondi a disposizione e cumulabilità
L’esonero contributivo per le donne vittime di violenza legge 213 2023 spetta nel limite di spesa di:
– 1,5 milioni di euro per l'anno 2024;
– 4 milioni di euro per l'anno 2025;
– 3,8 milioni di euro per l'anno 2026;
– 2,5 milioni di euro per l'anno 2027;
– 0,7 milioni di euro per l'anno 2028.
Potrà essere cumulato, se c’è capienza con altre agevolazioni che non prevedano divieti, Ad esempio :
- risulta cumulabile con l'esonero per le lavoratrici madri mentre
- non è cumulabile con l’esonero strutturale all’occupazione giovanile.
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ATTENZIONE INPS specifica che nel coordinamento tra diverse agevolazioni il calcolo delle riduzioni va effettuato in base all’ordine cronologico di entrata in vigore dell'incentivo.
Sgravio assunzioni vittime di violenza: richiesta e controlli
Inps informa nel messaggio 2239 del 14 giugno 2024 che all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, presente sul sito istituzionale www.inps.it, seguendo il percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > è disponibile il modulo di istanza on-line “ERLI”, volto alla richiesta del beneficio.
Nella domanda vanno indicati:
- anagrafe della lavoratrice assunta;
- il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato/trasformato;
- l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
- l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
- la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
L’Istituto quindi :
- verifica l’esistenza del rapporto nella banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
- calcola l’importo dell’incentivo spettante
- verifica la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;
- in caso di sufficiente capienza di risorse autorizza il datore di lavoro con comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line
L'azienda può fruire dell’importo dovuto, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per il periodo spettante, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro, mediante conguaglio nelle denunce contributive come precisato nella citata circolare n. 41/2024.
INPS precisa che anche dopo l'autorizzazione potranno essere effettuati i controlli volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei requisiti.
Sgravio donne vittime di violenza: Uniemens Datori privati
I datori di lavoro non agricoli autorizzati devono valorizzare, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>, a decorrere dal mese di competenza giugno 2024, con i seguenti elementi:
– nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “ERLI”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.
Si fa presente che, nel caso in cui nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> venga indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l’attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo" con valore "DATA".
Nel caso delle agenzie di somministrazione relativamente alla posizione per le lavoratrici assunte per essere impegnate presso l’utilizzatore (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la data di assunzione/trasformazione e al relativo attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo", deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore "MATRICOLA_AZIENDA" oppure "CF_PERS_FIS" o ”CF_PERS_GIU”;
– nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
Si sottolinea che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (da gennaio 2024 a maggio 2024), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di giugno, luglio e agosto 2024.
Modalità di esposizione dei dati nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens
I datori di lavoro agricoli autorizzati a fruire dell’esonero devono valorizzare, in <DenunciaAgriIndividuale>, nell’elemento <DatiAgriRetribuzione>, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione:
- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
- in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione “VL”, che assume il nuovo significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.
Per il recupero delle competenze di aprile e maggio 2024, per le quali non è ancora scaduto il termine del periodo di trasmissione (31 agosto 2024), deve essere inviato il flusso completo
Nel caso in cui il flusso UniEmens mensile sia stato già inviato, l’invio del nuovo flusso completo annulla e sostituisce il flusso inviato in precedenza.
Per dichiarare l’importo dell’esonero spettante relativamente a competenze pregresse il cui termine di trasmissione è scaduto devono essere valorizzati i seguenti elementi:
- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
- in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice agevolazione “VR”, che assume il significato di “Recupero arretrati <CodAgio> VLEsonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- in <Retribuzione> l’importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi.
Il codice agevolazione “VR” può essere utilizzato per recuperare l’esonero relativo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo 2024, nella competenza di giugno 2024 inviata entro il secondo periodo di trasmissione 2024 (31 agosto 2024).
I datori di lavoro agricoli potranno verificare l’attribuzione del codice Agevolazione “VL” e “VR” nel Cassetto previdenziale del contribuente.
Il messaggio precisa infine anche le modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <ListaPosPA> del flusso UniEmens, precisano che la denuncia dei mesi pregressi sarà consentita esclusivamente nelle denunce <ListaPosPA> dei mesi di giugno, luglio e agosto 2024.
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Prestiti agli studenti meritevoli: nuovo Fondo Studio
Il decreto legge 71 2024 convertito in legge 106 2024 contiene, oltre alle misure per lo sport e il sostegno agli studenti disabli , un rafforzamento del Fondo Studio che garantisce agli studenti meritevoli con scarse possibilità economiche un aiuto statale per finanziare i propri studi.
Vediamo di seguito come funziona.
Fondo per lo studio 2024: cos’è
Il Fondo per lo Studio è stato creato nel 2010 durante il governo Berlusconi, con Giorgia Meloni, all'epoca Ministro della Gioventù,. L'obiettivo del fondo è fornire un sostegno finanziario sotto forma di prestiti agevolati agli studenti universitari e ai neolaureati, per coprire le spese legate al loro percorso di studi.
Il fondo è gestito da Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici), una società controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). Consap si occupa di amministrare le risorse del fondo e di garantire la corretta erogazione dei prestiti agli aventi diritto.
Dotazione Finanziaria
Il fondo ha una dotazione iniziale di circa 20 milioni di euro. Fino ad oggi non ha avuto un utilizzo adeguato , intervenendo in meno di 3000 casi.
Con le nuove disposizioni introdotte con la legge n. 106/2024, è prevista la possibilità di incrementare le risorse attraverso contributi aggiuntivi da parte delle Regioni e di altri enti, come la Cassa Depositi e Prestiti.
Inoltre Consap sta lavorando per semplificare le procedure di accesso al fondo, eliminando la necessità di raccogliere documenti cartacei e di recarsi fisicamente in banca. Questo dovrebbe rendere il processo più accessibile e rapido per i giovani beneficiari.
Fondo per lo studio 2024: Beneficiari e Requisiti
I destinatari del fondo sono studenti e neolaureati di età compresa tra i 18 e i 40 anni, che soddisfano specifici requisiti accademici e amministrativi. Tra questi requisiti vi sono:
- Iscrizione a corsi di laurea triennale o a ciclo unico, con un diploma di scuola superiore con votazione minima di 75/100.
- Iscrizione a corsi di laurea magistrale, con un diploma di laurea triennale con votazione minima di 100/110.
- Iscrizione a master universitari, con una laurea con votazione minima di 100/110.
- Laureati in medicina e chirurgia iscritti a corsi di specializzazione, con votazione minima di 100/110.
- Iscrizione a dottorati di ricerca all'estero, con una durata legale triennale.
- Iscrizione a corsi di lingue di durata non inferiore a sei mesi, riconosciuti da un ente certificatore.
Il diploma di scuola superiore deve essere conseguito presso:
- una scuola italiana, pubblica o privata, autorizzata dal MIUR a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia;
- una scuola straniera autorizzata dal MIUR all'apertura di una succursale dell'istituto straniero in Italia e abilitata a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia.
I corsi di laurea triennale, di laurea magistrale, di specializzazione successivo al conseguimento della laurea magistrale o i Master devono essere tenuti presso:
- Università italiane, pubbliche o private, o scuole superiori di insegnamento universitario autorizzate dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR) a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia;
- Università straniere o scuole superiori di insegnamento universitario straniere autorizzate dal MIUR all'apertura di una succursale dell'istituto straniero in Italia e abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia
L'Ente Certificatore deve essere qualificato tale in un provvedimento, Protocollo d’intesa, ovvero atto amministrativo comunque denominato, emanato o di cui sia parte una Pubblica Amministrazione.
Fondo per lo studio 2024: Caratteristiche del Prestito
Il prestito concesso tramite il fondo presenta le seguenti caratteristiche:
- Importo massimo: Fino a 25.000 euro.
- Erogazione: In rate annuali di importo non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 5.000 euro.
- Restituzione: In un periodo compreso tra i tre e i 15 anni, con il piano di ammortamento che inizia non prima del 30° mese successivo all’erogazione dell’ultima rata.
- Garanzia Statale: una delle principali novità introdotte con la legge n. 106/2024 è la garanzia statale del 70% sull’esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota capitale. Questo significa che lo Stato copre il 70% del rischio associato al prestito, facilitando così l’accesso al credito per gli studenti e riducendo il rischio per le banche.
Fondo Studio 2024: Banche aderenti e come fare domanda
Attualmente, 32 banche partecipano all'iniziativa e offrono prestiti agevolati attraverso il fondo. Queste banche sono obbligate a indicare le condizioni economiche favorevoli applicate ai beneficiari e non possono richiedere garanzie aggiuntive oltre a quella statale.
- Anca Campania Centro
- Banca Credito Cooperativo di Monte Pruno di Roscigno e Laurino (SA)
- BANCA CREDITO COOPERATIVO Ostra Vetere
- Banca di Credito Cooperativo di Capaccio Paestum e Serino
- Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant Albano Stura
- Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci
- Banca di Credito Cooperativo di Milano
- Banca di Credito Cooperativo di Nettuno S.C.
- Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano
- Banca di Credito Cooperativo di San Giorgio e Meduno
- Banca di Filottrano Credito Cooperativo di Filottrano e Camerano S.C. – (ABI:08549)
- Banca Don Rizzo – Credito Cooperativo della Sicilia Orientale
- Banca Malatestiana – Credito Cooperativo
- Banca Popolare del Lazio
- Banca Popolare Lajatico Banca Popolare Pugliese
- Banca Popolare S. Angelo
- Banca San Francesco – Credito Cooperativo Canicattì (AG)
- BANCA SELLA
- BANCA SELLA NORD EST
- BANCO BPM
- Banco di Desio e della Brianza Spa
- Banco di Sardegna
- BCC Calabria Ulteriore
- BCC DEL GARDA – ABI 08676
- BCC Busto Garolfo e Buguggiate
- Blu Banca S.p.A.
- BPER BANCA S.P.A.
- Credifriuli
- Mediocredito Centrale
- Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
- UNICREDIT S.p.A.
Procedura per la Richiesta di Prestito
Gli studenti interessati devono contattare una delle banche sopra elencate e presentare la domanda per il prestito.
Le banche sono tenute a fornire condizioni economiche favorevoli grazie alla garanzia statale del 70%, e non possono richiedere garanzie aggiuntive.
Gli step :
- Preparare la Documentazione: Assicurarsi di avere tutti i documenti necessari, che possono includere certificati di iscrizione, votazioni, e documentazione personale.
- Contattare la Banca: Rivolgersi a una delle banche aderenti e chiedere informazioni specifiche sulle condizioni del prestito.
- Presentare la Domanda: Compilare e presentare la domanda di prestito secondo le indicazioni della banca.QUI IL FACSIMILE DEL MODELLO COMPILABILE ONLINE
- Attendere l’Approvazione: La banca valuterà la richiesta e informerà il richiedente sull'esito.
- Erogazione del Prestito: Una volta approvato, il prestito verrà erogato in rate annuali.
Per ulteriori dettagli e per avviare la procedura di richiesta, gli studenti possono visitare il portale ufficiale www.diamoglifuturo.it.
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Massimale contributivo INPS: PRISMA aperta a patronati e lavoratori
Con la Circolare n. 48 del 25 marzo 2024 l'INPS ha comunitato il rilascio di una nuova piattaforma informativa “PRISMA” che mette a disposizione dei datori di lavoro, a partire dal 10 aprile 2024 le informazioni sull'anzianità contributiva complessiva dei propri dipendenti iscritti a tutte gestioni pensionistiche obbligatorie.
In questo modo si potrà effettuare correttamente il calcolo della contribuzione dovuta in rapporto al rispetto del massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995.
Con il messaggio 19 luglio 2024, n. 2650, l'istituto rende noto che a partire dal 22 luglio 2024, anche i lavoratori e gli Istituti di Patronato potranno utilizzare la piattaforma PRISMA ottenendo un prospetto di sintesi delle informazioni presenti negli archivi informatici dell’Istituto.
PRISMA prospetto contributivo : a cosa serve ,cosa contiene
La piattaforma informativa PRISMA consente di estrapolare un prospetto con tutti gli elementi informativi, noti all’Istituto, utili ad assolvere correttamente l’obbligo contributivo ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, per i propri dipendenti
- sia con riferimento alla presenza di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità assicurativa collocata anteriormente al 1° gennaio 1996,
- sia in relazione all’avvenuta presentazione e/o autorizzazione della domanda di opzione al sistema contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della citata legge n. 335/1995.
La piattaforma informativa, disponibile sia per i datori di lavoro che per gli operatori di Sede, per garantire la tutela della privacy del lavoratore, fornisce le informazioni minime, ed è consultabile solo dal richiedente (datore di lavoro o intermediario abilitato) tenuto a trasmettere i flussi di denuncia contributiva per quel lavoratore.
INPS precisa che il prospetto ha esclusivamente valore informativo e non certificativo della posizione assicurativa del lavoratore medesimo.
Il prospetto informativo riporta i seguenti dati:
- data in cui risulta presente il primo contributo obbligatorio riferito a forme pensionistiche obbligatorie[3], se precedente al 1° gennaio 1996 (cfr. il punto A del prospetto).
- presenza della domanda di opzione al sistema contributivo (se in stato istruttoria o accolta) e data della relativa domanda (cfr. il punto B del prospetto);
- presenza della domanda di riscatto/accredito figurativo in una della Gestioni dell’INPS per periodi precedenti al 1° gennaio 1996 e data della relativa domanda (cfr. il punto C del prospetto);
- eventuale presenza di periodi riscattati o ricongiunti presso le Casse professionali di cui al decreto legislativo n. 509/1994 da verificare con l’assicurato (cfr. il punto D del prospetto);
- eventuale presenza di anzianità assicurativa in Casse professionali di cui al decreto legislativo n. 509/1994 se derivante da domande di reintegro/ripristino da verificare con l’assicurato (cfr. il punto D del prospetto)[5];
- eventuale presenza di posizione assicurativa attiva presso una Cassa professionale di cui al di cui al decreto legislativo n. 103/1996 e al decreto legislativo n. 509/1994, da verificare con l’assicurato (cfr. il punto E del prospetto).
PRISMA: Istruzioni operative
L'istituto segnala che, in fase di prima applicazione, e a partire dal 10 aprile 2024, sono abilitati all’utilizzo della piattaforma “PRISMA” i datori di lavoro privati – quali soggetti obbligati legalmente all’adempimento contributivo – che hanno alle dipendenze lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dall’INPS – Gestione privata.
Come detto l’accesso sul codice fiscale del lavoratore è previsto solo per il soggetto che trasmette i flussi di denuncia contributiva per quel lavoratore (Uniemens).
Sono abilitati, inoltre, tutti i soggetti che, sulla base della normativa vigente, possono essere incaricati dal datore di lavoro
L’operatore di Sede, tramite il portale intranet, può rilasciare il prospetto richiesto da un datore di lavoro per un lavoratore dipendente non più in forza.
Viene precisato che in futuro sarà comunicata l’accessibilità al servizio da parte della totalità dei datori di lavoro con dipendenti (anche pubbliche Amministrazioni o datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica).
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Indennità fermo pesca 2024: autorizzati i pagamenti
E' stato pubblicato sul sito del Ministero del lavoro il Decreto direttoriale n. 1733 del 12 luglio 2024, con il quale la Direzione generale degli ammortizzatori sociali ha autorizzato il riconoscimento dell'indennità cd Fermo pesca pari ad 30 euro giornalieri, prevista come ogni anno per i casi di sospensione dal lavoro, dovuta a periodi di fermo pesca obbligatorio e non, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca.
Le risorse stanziate dalla scorsa legge di bilancio ammontavano a 30 milioni di euro. Nel decreto si specifica che sono autorizzate in totale
- n. 720.138 giornate indennizzabili,
- per un importo complessivo di spesa di € 26.402.518,20
- per un numero totale di 12.364 lavoratori
Entro il 30 settembre 2024, la Direzione generale degli ammortizzatori sociali impegnerà in favore dei Funzionari Delegati delle Capitanerie di Porto, le risorse necessarie alla liquidazione delle indennità.
Indennità fermo pesca a chi spetta
1 – INDENNITA' FERMO PESCA OBBLIGATORIO
L’indennità è concessa se la sospensione dell’attività di pesca è conseguente a periodi di arresto obbligatorio relativo a
- disciplina della pesca con il sistema a strascico,
- disciplina della pesca dei piccoli pelagici del Mar Mediterraneo e misure specifiche per il MareAdriatico;
- disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
- disciplina della pesca del pesce spada nel Mediterraneo;
- disciplina della pesca del pesce alalunga nel Mediterraneo.
2 – INDENNITA' PER FERMO PESCA NON OBBLIGATORIO
1. Nei casi di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio l’indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di trenta euro è concessa per massimo quaranta giorni nell’arco dell’anno. Viene ̀ riconosciuta anche nella giornata del sabato, da considerarsi quale giornata lavorativa.
L’indennità è riconosciuta esclusivamente ai lavoratori imbarcati su unità di pesca che non hanno esercitato alcuna attività di pesca cioè rimaste all’ormeggio.
Si ricorda anche che l'indennità non spetta ai titolari lavoratori autonomi, armatori e armatori imbarcati.
L’indennità è concessa se la sospensione dell’attività di pesca è conseguente a:
a) adozione di provvedimenti di fermo obbligatorio delle Amministrazioni competenti sul territorio, motivati da ragioni quali limitazioni all’uscita ed entrata dal porto per insabbiamento, stabilite
in base all’articolo 62 del Codice della Navigazione, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate; periodi di fermo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori già previsti dalla normativa vigente, allorché siano stabiliti su proposta dei consorzi di gestione della pesca regolarmente costituiti e che rappresentino almeno il 70% delle imprese registrate nell’areale delimitato, con provvedimento del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura o della competente Autorità regionale nel caso di Regioni Autonome a Statuto Speciale, o del Capo del compartimento marittimo che ne stabilisce l’efficacia per tutte le imprese, anche non consorziate, che esercitino quel determinato tipo di pesca nell’area in cui opera il consorzio medesimo, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;
b) indisponibilità per malattia del comandante dell’unità da pesca, certificata dall’Autorità sanitaria marittima, che ha comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;
c) arresto o interdizione temporanei dell’attività di pesca per singole specie, conseguenti a misure disposte in ambito nazionale e dell’Unione europea, che hanno comportato il mancato esercizio di alcuna attività di pesca per le giornate indicate;
d) allerte meteomarine emanate, anche per parte della giornata di pesca, dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare, attraverso avvisi di burrasca diramati dal servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare.
Indennità fermo pesca: come fare domanda – Scadenze
Le imprese interessate a ricevere l'indennità fermo pesca devono presentare una domanda per ogni unità di pesca presente in azienda,
- dal 2 gennaio al 31 marzo 2024,
- tramite il sistema telematico denominato "CIGSonline" sul sito del ministero alla pagina dedicata al Fermo pesca dove sono presenti allegati e manuale utente della piattaforma.
- allegando il modulo per la comunicazione del codice IBAN, Allegato 3,disponibile nella pagina web, debitamente compilato, datato e sottoscritto da ciascun imbarcato e corredato dal documento di identità in corso di validità di ogni singolo lavoratore;
eventuale dichiarazione dell’istituto di credito relativo al codice IBAN.
copia di un documento di identità del rappresentante aziendale
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto interministeriale n. 11 del 9 ottobre 2023, ha fornito le istruzioni e i modelli per la presentazione delle domande di indennità per i lavoratori marittimi impegnati in soggetti a periodi di fermo pesca obbligatorio e non, nell' anno 2023.
Venerdi 29 marzo 2024 un comunicato sul sito istituzionale ha specificato che: a seguito della richiesta pervenuta dagli operatori del settore di una proroga del termine della procedura di inoltro della “scheda 9” e riscontrata l’impossibilità da parte di alcune Autorità marittime a effettuare i dovuti controlli entro il temine di scadenza, a causa di un sovraccarico delle richieste ricevute nelle ultime settimane ", la “scheda 9”, con il visto dell'autorità marittima, e il file FPO2024 da allegare all’istanza per il fermo pesca 2023, potrà essere trasmessa entro il 22 aprile 2024, invece del 2 aprile (termine per la presentazione delle domande, già prorogato dal 31 marzo) sempre attraverso il sistema di messaggistica della CIGSonline.
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Tassi cessione quinto: luglio-settembre 2024
Sostanzialmente invariati i tassi per cessione del quinto delle pensioni: a seguito del decreto n. 62375 del 24 giugno 2024 il Ministero dell’Economia e delle finanze, che ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, INPS precisa nel messaggio 2614 del 16 luglio 2024 il valore dei tassi applicabili per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, nel periodo 1° luglio 2024 – 30 settembre 2024.
In sintesi nelle tabelle che seguono sono riassunti:
1) il valore dei tassi medi e i tassi soglia usura in vigore per i prestiti da estinguere dietro cessione del quinto e della pensione, e
2) i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzione ai pensionati, per il trimestre in corso e per il 4 trimestre 2023
1- Tassi medi, soglia usura e tassi applicabili 3° trimestre 2024
Classi d’importo in euro
Tassi medi
Tassi soglia usura
Fino a 15.000
13,68
21,1000
Oltre i 15.000
9,97
16,4625
Quindi i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti concessi ai pensionati da banche e intermediari finanziari convenzionati sono i seguenti:
TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÀ DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)
Classe di importo del prestito
Classi di età*
Fino a 15.000 euro
Oltre i 15.000 euro
fino a 59 anni
9,92
8,08
60-64
10,72
8,88
65-69
11,52
9,68
70-74
12,22
10,38
75-79
13,02
11,18
Oltre 79 anni
21,100
16,4625
2- Tassi medi, soglia usura e tassi applicabili ai pensionati: 4° trimestre 2023
Classi d’importo in euro
Tassi medi
Tassi soglia usura
Fino a 15.000
13,50
20,875
Oltre i 15.000
9,60
16,00
Quindi i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti concessi ai pensionati da banche e intermediari finanziari convenzionati erano i seguenti:
TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÀ DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)
Classe di importo del prestito
Classi di età*
Fino a 15.000 euro
Oltre i 15.000 euro
fino a 59 anni
9,81
7,83
60-64
10,61
8,63
65-69
11,41
9,43
70-74
12,11
10,13
75-79
12,91
10,93
Oltre 79 anni
20,875
16,00