• Rubrica del lavoro

    Ferie: guida agli aspetti principali

    Il periodo minimo di ferie annuali è di quattro settimane, salvo durate superiori previste dai C.C.N.L. in base alla qualifica contrattuale e all’anzianità di servizio.
    Sono obbligatorie:

    • la fruizione di almeno due settimane (continuative se richieste dal lavoratore) nell’anno di maturazione.
    • la fruizione delle restanti due settimane entro i 18 mesi successivi al termine  dell’anno di maturazione, salvo i più ampi periodi  di differimento stabiliti dai C.C.N.L.

    Il periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro o di contratto a termine di durata inferiore all’anno.

    La sanzione amministrativa applicabile al datore di lavoro in caso di mancata concessione delle ferie va  da 120 a 720 euro.

    Inoltre le sanzioni sono inasprite nei seguenti casi particolari: 

    • Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni,  la sanzione amministrativa  è da 480 a 1.800 euro.
    • Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 960 a 5.400 euro.

    Maturazione delle ferie e retribuzione

    Il diritto alle ferie matura in relazione al periodo di lavoro  prestato, cioè ogni mese di servizio dà diritto ad un dodicesimo del periodo annuale di ferie  e, salvo diversa previsione dei CCNL, le frazioni di mese di almeno 15 giorni di calendario si computano come mese intero.
    La maturazione delle ferie  avviene ugualmente  durante:

    •  il periodo di prova;
    •  i periodi di assenza per maternità, compreso l’astensione anticipata per gravidanza a rischio o lavoro a rischio e durante la proroga del congedo di maternità per lavoro a rischio;
    •  i periodi di malattia e i periodi di infortunio;
    •  i periodi di cassa integrazione a orario ridotto.

    Di contro le ferie NON maturano durante:

    • i periodi di sospensione dal lavoro per sciopero;
    • i periodi di aspettativa non retribuita;
    • i periodi di aspettativa per funzioni pubbliche o cariche sindacali;
    • i periodi di congedo parentale (aspettativa post parto);
    • i periodi di cassa integrazione a zero ore, salvo condizioni di miglior favore.

    Durante l’assenza per  ferie al lavoratore compete lo stesso  trattamento economico che gli sarebbe spettato in caso di lavoro.

    Fruizione ferie: chi decide e come?

    Compatibilmente con le esigenze dell’azienda, e tenuto conto di quelle dei lavoratori, è  facoltà del datore di lavoro stabilire  il periodo di fruizione e le modalità di godimento delle  ferie  che potranno essere:

    • ferie collettive: usufruite contemporaneamente dalla totalità dei lavoratori con sospensione dell’attività   produttiva;
    • ferie individuali: usufruite  individualmente dal lavoratore, garantendo una continuazione dell’attività lavorativa.

    I CCNL possono prevedere un periodo per la fruizione delle ferie, altrimenti l’esatta determinazione del periodo spetta di norma al datore di lavoro, quale espressione del potere organizzativo e direttivo dell’azienda, tenendo conto delle esigenze e degli interessi del lavoratore (art. 2109 c.c.).
    In ogni caso,  onde consentire al lavoratore di conoscere il periodo in cui può fruire delle ferie è consigliabile  che il datore di lavoro ne dia preventiva comunicazione in forma scritta.
    Le ferie non fruite al termine del periodo di maturazione, devono essere differite ad un periodo successivo in applicazione del divieto di monetizzazione, ma sempre entro i 18 mesi successivi.
    Alla scadenza del termine previsto dalla legge per la fruizione delle ferie (18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione),  il datore di lavoro è obbligato al versamento dei contributi all’INPS  ancorché le ferie non siano state godute.

    Ad esempio le ferie maturate  al 31.12.2022 vanno godute entro il 30 giugno 2024.

    Indennità ferie non godute. Mancata fruizione per maternità

    Come detto, le ferie sono un diritto irrinunciabile (art. 36 Costituzione) dei lavoratori, sono cioè vietati accordi individuali tendenti a impedirne la fruizione e /o finalizzati alla monetizzazione (pagamento di una somma in sostituzione del periodo di ferie non godute).

    E’ consentito compensare le ferie con l’equivalente indennità sostituiva   SOLO nei seguenti casi:

    •  ferie eccedenti il periodo minimo di quattro settimane previste dalla legge;
    •  ferie residue al momento della risoluzione del rapporto di lavoro (dimissioni o licenziamento).

    Su questo ultimo caso , recentemente la Cassazione ha precisato nell'ordinanza 15 giugno 2022, n. 19330, in tema di ferie non godute, che aldilaà della normativa che vieta la monetizzazione del periodo di ferie non goduto,  va tenuto presente che vanno esclusi da tale divieto  i casi di mancata fruizione che non dipendono dalla volontà del lavoratore .

    Nel caso specifico la Suprema Corte ha confermato il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie di una lavoratrice dopo il termine del rapporto di lavoro  in quanto la  fruizione delle stesse era stata causata dall’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.

    Malattia e ferie

    In caso di  malattia insorta prima delle ferie programmate o collettive  la fruizione  potrà avvenire in un  momento successivo all’intervenuta guarigione.

    Invece  la malattia insorta durante le ferie  ne sospende il decorso se lo stato di malattia è incompatibile con il recupero delle energie psico-fisiche, purché regolarmente certificata e salvo diversa previsione dei C.C.N.L..

      In questo caso il datore di lavoro ha la possibilità di richiedere all’INPS la verifica dello stato di malattia del lavoratore e, con i corretti accertamenti sanitari, di sostenere, eventualmente,  la compatibilità tra l’evento morboso e la fruizione delle ferie. 

     

    Ferie dirigenti, assenze, infortunio, prescrizione: casi pratici dalla Cassazione

    Si segnalano in materia di  fruizione delle ferie  nel lavoro dipendente anche alcune  sentenze di Cassazione su casi particolari  in cui è stato affermato che:

    • FERIE DIRIGENTI: Il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, non lo eserciti e non fruisca del periodo di riposo annuale, non ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che non provi di non avere potuto fruire del riposo a causa di necessità aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive. (Cassazione  civ.,  sez. lavoro  Sentenza  n. 23697 del 10 Ottobre 2017)
    •  ASSENZE INGIUSTIFICATE: I giorni di assenza  ingiustificata dal posto di lavoro non possono essere imputati alle ferie ancora fruibili da parte del lavoratore, in assenza di accordo  preventivo con il datore di lavoro; tale circostanza è idonea a giustificare un licenziamento per motivo soggettivo. (Cass. civ., sez. VI lavoro ordinanza n. 28232 del 06 Novembre 2018)
    • CALCOLO INCENTIVI: gli incentivi  retributivi collegati alle mansioni  del singolo dipendente vanno erogati anche  per i giorni di ferie (sentenza di Cassazione n. 19663 dell'11 luglio 2023) 
    • PRESCRIZIONE INDENNITA' FERIE NON GODUTE:  il datore di lavoro è tenuto al pagamento dell'indennità per ferie non godute  anche dopo il periodo di prescrizione del diritto che decorre dal  termine del rapporto di lavoro, se non ha adempiuto all'obbligo di  invitare il lavoratore alla fruizione nei tempi previsti per legge  (Ordinanza n. 17643 del 20 giugno 2023)
    • Non rientra nella fattispecie dell’infortunio in itinere, l’infortunio occorso al lavoratore al ritorno delle ferie, in quanto non verificato nel normale spostamento tra abitazione e luogo di lavoro. ( Corte di Cassazione sezione lavoro, sentenza n. 475 del 13 Gennaio 2014)
  • Rubrica del lavoro

    Fondo solidarietà Bolzano: indicazioni per Uniemens

    Con decreto del ministero del lavoro  pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 ottobre 2023 è stato modificato il regolamento del Fondo di Solidarietà della Provincia autonoma di Bolzano , istituito nel 2016 presso INPS,  a seguito dell'accordo collettivo  DEL  15  dicembre  2022, tra le   le  parti  sociali   che  hanno manifestato la volonta' di adeguare il Fondo   alle nuove disposizioni di legge.

    Le modifiche riguardano in particolare :

    • i  destinatari delle prestazioni del Fondo 
    • l'importo,  la durata e le causali  di  accesso  alla  normativa  in  materia  di  assegno di integrazione salariale di cui alla legge n. 234 del  2021,
    • l'ampliamento delle  finalita'  che  il  Fondo  puo'  perseguire in tema di  staffetta  generazionale (in conformita' alle modifiche introdotte dall'art.  12-ter del  decreto-legge  n.  21  del  21   marzo   2022   convertito   in legge 20 maggio 2022, n. 51).

    Il decreto prevede che  un nuovo decreto  del Ministro del lavoro  di concerto con il Ministro  dell'economia,  disciplinerà in dettaglio le nuove  prestazioni ovvero:

    1.   il versamento  mensile  di  contributi previdenziali  nel  quadro  di  processi  connessi   alla   staffetta  generazionale a favore di  lavoratori  che  raggiungono  i  requisiti previsti  per  il  pensionamento  di  vecchiaia  o   anticipato   nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione p di lavoratori  under   35 sempre per un periodo non inferiore a tre anni; 
    2.     il  finanziamento  di  programmi  formativi   di  riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

    Fondo solidarietà Bolzano- Alto Adige: beneficiari

    Si ricorda che   dalla data di istituzione del Fondo  2016  hanno  facolta'  di aderire allo stesso i datori di lavoro gia' aderenti  a  fondi  di  solidarieta' bilaterali di cui agli articoli  26  e  27  del  decreto legislativo n. 148 del 2015 che occupano almeno  il  75%  dei  propri  dipendenti  in  unita'  produttive  ubicate  nel   territorio   della  Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige. 

    I datori di lavoro aderenti al Fondo possono aderire a fondi  di  solidarieta' bilaterali costituiti successivamente a livello  nazionale;  in  tal  caso, i datori di lavoro non sono piu' soggetti alla disciplina  del Fondo, ferma restando la gestione a  stralcio  delle  prestazioni  gia' deliberate.

    Fondo solidarietà Bolzano: la  contribuzione 

    Per la copertura delle prestazioni, sono previsti i seguenti contributi di finanziamento:

    1.        un contributo ordinario 
      • nella misura dello 0,50% per i  datori  che occupano mediamente  fino  a  cinque  dipendenti,  ripartito  tra  datore di lavoro e lavoratore nella  misura  di  due terzi e  un  terzo  calcolato  sulla  retribuzione  mensile  ai  fini previdenziali di tutti  i  lavoratori   compresi i dirigenti, oppure 
      • nella misura dello 0,80% per i datori di  lavoro  che  occupano  mediamente oltre i cinque  dipendenti  nel  semestre  precedente  
    2.  un contributo addizionale, a carico del datore di  lavoro  che  ricorre alla sospensione o riduzione di lavoro nella misura del 4% delle retribuzioni perse 

    ATTENZIONE : dal 1° gennaio 2025,  fermo  restando  l'obbligo  di  garantire l'equilibrio di bilancio del Fondo, a favore dei datori  di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente fino a cinque  dipendenti  e  che non abbiano presentato domanda di assegno di  integrazione  salariale  per almeno ventiquattro mesi, , l'aliquota   puo'  essere ridotta fino alla misura massima del 40 %, previa  apposita  delibera  del Comitato di gestione.

    Fondo solidarietà Bolzano: istruzioni  domanda su OMNIA IS

    Nel messaggio  3641 2023  Inps ha fornito le prime indicazioni e in particolare le scadenze  dei nuovi adempimenti. Viene infatti precisato che:

    •  a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale del 22 agosto 2023 (ottobre 2023), anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.
    • Dalla mensilità di competenza ottobre 
      •  i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti, sono tenuti a versare al Fondo il contributo ordinario di finanziamento pari allo 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti per il quale sussiste l’obbligo contributivo verso l’Istituto, in luogo del contributo di finanziamento del FIS.
      •  i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti devono versare lo 0,80% dell’imponibile contributivo (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore).

    Con medesima decorrenza, è rimosso centralmente dalle posizioni sopra individuate il codice autorizzativo “0J”; e a relativa procedura di calcolo sarà implementata al fine di recepire le nuove  disposizioni. 

    Fondo solidarietà Bolzano: domanda su OMNIA IS

    Con il  messaggio 2381 del 26 giugno 2024,  INPS informa che  è disponibile sulla piattaforma “OMNIA IS” il nuovo servizio di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo 

    La procedura è  caratterizzata da una modalità di compilazione semplificata e fortemente assistita, che guida l’utente al fine di ridurre la  trasmissione di dati  errati.

    Disponibile anche la funzione che consente con il codice fiscale o la matricola aziendale, di essere automaticamente indirizzati alla tipologia di ammortizzatore  richiedibile 

    Si può accedere alla sezione “Le tue domande”, per verificare lo stato di lavorazione , visualizzare i documenti di riepilogo.

    La domanda di assegno di integrazione salariale può essere presentata, a partire dal 26 giugno 2024 accedendo al sito istituzionale www.inps.it e inserendo nella funzione “Ricerca” presente nella home page le parole “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”, e autenticandosi con 

    • SPID almeno di Livello 2, o
    • CNS o 
    • CIE 3.0 .

    Dal menu di applicazioni deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà” e poi  “OMNIA Integrazioni Salariali”.

    Nella home page , alla voce “Documenti”, è presente il manuale utente con istruzioni dettagliate.

    Fondo solidarietà Bolzano Alto adige: istruzioni Uniemens

    Con la circolare 88 pubblicata il 22.8.2024 Inps fornisce il quadro completo delle istruzioni su prestazioni beneficiari del Fondo e le indicazioni per la compilazione dei flussi Uniemens.

    Nello specifico:

    • Nell’elemento <IdentEventoCIG> deve essere indicato il codice identificativo (ticket) ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione.
    • Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione rilasciata all’esito dell’istruttoria. Anche nell’elemento <CodiceEvento> di
    • <DifferenzeACredito> deve essere valorizzato il codice evento già in uso “AOR”, avente il  significato di “Assegno di integrazione salariale”. Il codice evento “ASR” non deve essere più utilizzato.(…)
    • Le posizioni contributive che possono utilizzare tale codice sono identificate dal codice di  autorizzazione “6P”, del Fondo in esame.
    • Per l’esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ailavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno di integrazione salariale autorizzata, deve essere utilizzato a livello di denuncia aziendale <ConguagliCIG> <CIGAutorizzata> l’elemento <FondoSol>.(…)  A tale fine deve essere valorizzato il codice causale già in uso “A101”, avente il significato di “ctr. Addizionale su assegno di integrazione salariale”. 
    • Negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e <CongFSolImportoACredito> di <CongFSolACredito> di <FondoSol> devono essere indicati, rispettivamente, la causale  dell’importo posto a conguaglio e il relativo importo. A tale fine deve essere valorizzato il codice causale già in uso “L001”,avente il significato di “Conguaglio assegno di integrazione salariale”.
    • I codici “A102” e “L002” non devono essere più utilizzati.
  • Rubrica del lavoro

    Prestiti agli studenti meritevoli: nuovo Fondo Studio

    Il decreto legge 71 2024 convertito in legge 106 2024   contiene,  oltre alle misure per lo sport e il sostegno agli studenti disabli , un  rafforzamento del Fondo Studio che garantisce agli studenti meritevoli con scarse possibilità economiche   un aiuto  statale per  finanziare i propri studi.

    Vediamo di seguito come funziona.

    Fondo per lo studio 2024: cos’è

    Il Fondo per lo Studio è stato creato nel 2010 durante il governo Berlusconi, con Giorgia Meloni, all'epoca Ministro della Gioventù,. L'obiettivo del fondo è fornire un sostegno finanziario sotto forma di prestiti agevolati agli studenti universitari e ai neolaureati, per coprire le spese legate al loro percorso di studi.

    Il fondo è gestito da Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici), una società controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). Consap si occupa di amministrare le risorse del fondo e di garantire la corretta erogazione dei prestiti agli aventi diritto.

    Dotazione Finanziaria

    Il fondo ha   una dotazione iniziale di circa 20 milioni di euro. Fino ad oggi non ha avuto un utilizzo  adeguato , intervenendo in meno di 3000 casi.

    Con le  nuove disposizioni introdotte con la legge n. 106/2024, è prevista la possibilità di incrementare le  risorse attraverso contributi aggiuntivi da parte delle Regioni e di altri enti, come la Cassa Depositi e Prestiti.

    Inoltre Consap sta lavorando per semplificare le procedure di accesso al fondo, eliminando la necessità di raccogliere documenti cartacei e di recarsi fisicamente in banca. Questo dovrebbe rendere il processo più accessibile e rapido per i giovani beneficiari.

    Fondo per lo studio 2024: Beneficiari e Requisiti

    I destinatari del fondo sono studenti e neolaureati di età compresa tra i 18 e i 40 anni, che soddisfano specifici requisiti accademici e amministrativi. Tra questi requisiti vi sono:

    • Iscrizione a corsi di laurea triennale o a ciclo unico, con un diploma di scuola superiore con votazione minima di 75/100.
    • Iscrizione a corsi di laurea magistrale, con un diploma di laurea triennale con votazione minima di 100/110.
    • Iscrizione a master universitari, con una laurea con votazione minima di 100/110.
    • Laureati in medicina e chirurgia iscritti a corsi di specializzazione, con votazione minima di 100/110.
    • Iscrizione a dottorati di ricerca all'estero, con una durata legale triennale.
    • Iscrizione a corsi di lingue di durata non inferiore a sei mesi, riconosciuti da un ente certificatore.

    Il diploma di scuola superiore deve essere conseguito presso:

    • una scuola italiana, pubblica o privata, autorizzata dal MIUR a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia;
    • una scuola straniera autorizzata dal MIUR all'apertura di una succursale dell'istituto straniero in Italia e abilitata a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia.

    I corsi di laurea triennale, di laurea magistrale, di specializzazione successivo al conseguimento della laurea magistrale o i Master devono essere tenuti presso:

    • Università italiane, pubbliche o private, o scuole superiori di insegnamento universitario autorizzate dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR) a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia;
    • Università straniere o scuole superiori di insegnamento universitario straniere autorizzate dal MIUR all'apertura di una succursale dell'istituto straniero in Italia e abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale in Italia

    L'Ente Certificatore deve essere qualificato tale in un provvedimento, Protocollo d’intesa, ovvero atto amministrativo comunque denominato, emanato o di cui sia parte una Pubblica Amministrazione.

    Fondo per lo studio 2024: Caratteristiche del Prestito

    Il prestito concesso tramite il fondo presenta le seguenti caratteristiche:

    • Importo massimo: Fino a 25.000 euro.
    • Erogazione: In rate annuali di importo non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 5.000 euro.
    • Restituzione: In un periodo compreso tra i tre e i 15 anni, con il piano di ammortamento che inizia non prima del 30° mese successivo all’erogazione dell’ultima rata.
    • Garanzia Statale:  una delle principali novità introdotte con la legge n. 106/2024 è la garanzia statale del 70% sull’esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota capitale. Questo significa che lo Stato copre il 70% del rischio associato al prestito, facilitando così l’accesso al credito per gli studenti e riducendo il rischio per le banche.

    Fondo Studio 2024: Banche aderenti e come fare domanda

    Attualmente, 32 banche partecipano all'iniziativa e offrono prestiti agevolati attraverso il fondo. Queste banche sono obbligate a indicare le condizioni economiche favorevoli applicate ai beneficiari e non possono richiedere garanzie aggiuntive oltre a quella statale.

    • Anca Campania Centro
    • Banca Credito Cooperativo di Monte Pruno di Roscigno e Laurino (SA)
    • BANCA CREDITO COOPERATIVO Ostra Vetere
    • Banca di Credito Cooperativo di Capaccio Paestum e Serino
    • Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant Albano Stura
    • Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci
    • Banca di Credito Cooperativo di Milano
    • Banca di Credito Cooperativo di Nettuno S.C.
    • Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano
    • Banca di Credito Cooperativo di San Giorgio e Meduno
    • Banca di Filottrano Credito Cooperativo di Filottrano e Camerano S.C. – (ABI:08549)
    • Banca Don Rizzo – Credito Cooperativo della Sicilia Orientale
    • Banca Malatestiana – Credito Cooperativo
    • Banca Popolare del Lazio
    • Banca Popolare Lajatico Banca Popolare Pugliese
    • Banca Popolare S. Angelo
    • Banca San Francesco – Credito Cooperativo Canicattì (AG)
    • BANCA SELLA
    • BANCA SELLA NORD EST
    • BANCO BPM
    • Banco di Desio e della Brianza Spa
    • Banco di Sardegna
    • BCC Calabria Ulteriore
    • BCC DEL GARDA – ABI 08676
    • BCC Busto Garolfo e Buguggiate
    • Blu Banca S.p.A.
    • BPER BANCA S.P.A.
    • Credifriuli
    • Mediocredito Centrale
    • Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
    • UNICREDIT S.p.A.

    Procedura per la Richiesta di Prestito

    Gli studenti interessati devono contattare una delle banche sopra elencate e presentare la domanda per il prestito.  

    Le banche sono tenute a fornire condizioni economiche favorevoli grazie alla garanzia statale del 70%, e non possono richiedere garanzie aggiuntive.

    Gli step :

    1. Preparare la Documentazione: Assicurarsi di avere tutti i documenti necessari, che possono includere certificati di iscrizione, votazioni, e documentazione personale.
    2. Contattare la Banca: Rivolgersi a una delle banche aderenti e chiedere informazioni specifiche sulle condizioni del prestito.
    3. Presentare la Domanda: Compilare e presentare la domanda di prestito secondo le indicazioni della banca.QUI IL FACSIMILE DEL MODELLO COMPILABILE ONLINE 
    4. Attendere l’Approvazione: La banca valuterà la richiesta e informerà il richiedente sull'esito.
    5. Erogazione del Prestito: Una volta approvato, il prestito verrà erogato in rate annuali.

    Per ulteriori dettagli e per avviare la procedura di richiesta, gli studenti possono visitare il portale ufficiale www.diamoglifuturo.it. 

  • Rubrica del lavoro

    DL Semplificazione amministrativa: indicazioni dall’Ispettorato

    Il decreto legislativo n. 103 del 12 luglio 2024 introduce diverse misure per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche, con l'obiettivo di ottimizzare la vigilanza e ridurre la burocrazia per le imprese,  garantire una maggiore trasparenza e collaborazione tra le diverse amministrazioni,  migliorando l'efficienza complessiva dei controlli . 

    Ecco le principali indicazioni e novità  in tema di sicurezza sul lavoro  fornite nella nota n. 1357 del 31 luglio 2024 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro che analizza l'impatto sul proprio ambito di vigilanza.

    Semplificazione degli Adempimenti Amministrativi: limiti e tempi di attuazione

    Con  riguardo ai controlli amministrativi sulle attività economiche svolti  dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro  si evidenzia l'introduzione della  la "diffida amministrativa", che consiste in un invito a sanare le violazioni  che prevedono sanzioni amministrative prima della contestazione formale. Dall'analisi emerge che lo strumento avra una applicazione molto limitata (v.  ultimo paragrafo )

    Sono previsti anche la standardizzazione dei censimenti dei controlli e la pubblicazione dei relativi risultati sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, con l'obiettivo di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni nei controlli e di garantire la piena conoscenza degli obblighi ai soggetti controllati .

    L'Ispettorato  sottolinea che  tali disposizioni tuttavia non sono  effettivamente operative.

    Si prevede, infatti,  ad esempio che 

    1. la ricognizione, da parte delle PP.AA.  dei controlli operati nell'ultimo triennio e dei relativi esiti anche in relazione alla dimensione e tipologia dei soggetti  controllati sia effettuata  entro il 30 giugno 2025 ed a cadenza triennale,
    2.  venga effettuata  l’elaborazione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica,  di un documento contenente il quadro di sintesi dei controlli al fine di individuare aree di sovrapposizione e duplicazione  entro il 30 ottobre 2025 e poi cadenza triennale.

    Sistema di Identificazione del Rischio e Fascicolo Informatico di Impresa

    Il decreto introduce un sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria per ambiti omogenei, tra cui la sicurezza sul lavoro

    L'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) elaborerà norme tecniche per definire un livello di rischio basso, certificabile tramite un report rilasciato da organismi accreditati. Questo report sarà inserito nel fascicolo informatico di impresa, consultato dalle amministrazioni per coordinare e programmare i controlli, evitando duplicazioni. 

    Le modalità di accesso saranno definite con un apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.

    Le amministrazioni dovranno  dunque consultare il fascicolo informatico prima di avviare attività di vigilanza, rendendo i controlli più efficienti e coordinati.

    Procedura di Diffida Amministrativa per violazioni minori e contraddittorio

    L'art. 6 del decreto disciplina la diffida amministrativa , applicabile solo per violazioni sanabili con sanzioni pecuniarie non superiori a 5.000 euro, escluse quelle relative alla salute e sicurezza sul lavoro e derivanti da normative europee e internazionali. 

    In caso di ottemperanza alla diffida entro 20 giorni dalla notifica, il procedimento sanzionatorio si estingue per le inosservanze sanate. 

    In caso contrario, l'ispettorato procederà alla contestazione dell'illecito,  entro novanta giorni dall’accertamento ai sensi dell’art. 14 della L. n. 689/1981 – tenendo conto, peraltro, che i termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione – ed applicando gli importi sanzionatori di cui all’art. 16 della medesima L. n. 689/1981.

    In relazione alla tempistica di notificazione degli illeciti non sanati o comunque non sanabili valgono comunque le indicazioni già fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circ. n. 41/2010, secondo cui “il termine di 90 giorni (…) non decorre più da tanti singoli verbali o atti provvedimentali, bensì la decorrenza dello stesso va individuata nel momento in cui si sono conclusi gli accertamenti nel loro complesso, comprendendo, quindi, anche i tempi tecnici ragionevolmente utili e necessari per l’analisi, l’elaborazione e la verifica degli elementi formati e raccolti”.

    L’art. 6 del decreto stabilisce inoltre che il mancato adempimento alla diffida ovvero l’accertamento di altre violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano, fra l’altro, la tutela la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro comportano la revoca del Report certificativo di cui all’art. 3, ove rilasciato all’operatore economico.

    Infine si prevede che in ogni caso il soggetto controllato non è responsabile quando le violazioni sono commesse per errore sul fatto non determinato da colpa, disposizione del tutto analoga a quanto già previsto in via generale dall’art. 3, comma 2, della L. n. 689/1981

    La diffida non si applica alle violazioni già accertate nei cinque anni precedenti. 

    Il decreto  introduce anche  il principio del contraddittorio nella commisurazione delle sanzioni, basandosi sul livello di rischio e il pregiudizio arrecato.

  • Rubrica del lavoro

    Tassi cessione quinto: luglio-settembre 2024

    Sostanzialmente invariati i  tassi per cessione del quinto delle pensioni:  a seguito del  decreto n. 62375 del 24 giugno 2024 il Ministero dell’Economia e delle finanze, che  ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari,   INPS precisa nel messaggio 2614 del 16 luglio  2024   il valore dei tassi applicabili  per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, nel  periodo 1° luglio 2024 – 30 settembre 2024.

    In sintesi nelle tabelle che seguono  sono riassunti:

    1)  il valore dei tassi  medi e i tassi soglia usura  in vigore   per i prestiti da estinguere dietro cessione del quinto e della pensione,  

    2) i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzione ai pensionati,   per il trimestre in corso  e per il 4 trimestre  2023 

    1- Tassi  medi, soglia usura e tassi applicabili 3° trimestre 2024

    Classi d’importo in euro

    Tassi medi

    Tassi soglia usura

    Fino a 15.000

    13,68

    21,1000

    Oltre i 15.000

      9,97

    16,4625

    Quindi i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti concessi  ai pensionati da banche e intermediari finanziari convenzionati  sono i seguenti:

    TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÀ DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)

     

    Classe di importo del prestito

    Classi di età*

    Fino a 15.000 euro

    Oltre i 15.000 euro

     

    fino a 59 anni

                                       9,92

                                  8,08

    60-64

                                     10,72

                                  8,88

    65-69

                                     11,52

                                  9,68

    70-74

                                     12,22

                                  10,38

    75-79

                                     13,02

                                11,18

    Oltre 79 anni                                        

                                    21,100

                                 16,4625

    2- Tassi  medi, soglia usura e tassi applicabili ai pensionati: 4° trimestre 2023

    Classi d’importo in euro

    Tassi medi

    Tassi soglia usura

    Fino a 15.000

    13,50

    20,875

    Oltre i 15.000

      9,60

    16,00

    Quindi i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti concessi  ai pensionati da banche e intermediari finanziari convenzionati erano i seguenti:

    TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÀ DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)

     

    Classe di importo del prestito

    Classi di età*

    Fino a 15.000 euro

    Oltre i 15.000 euro

     

    fino a 59 anni

                                       9,81

                                  7,83

    60-64

                                     10,61

                                  8,63

    65-69

                                     11,41

                                  9,43

    70-74

                                     12,11

                                  10,13

    75-79

                                     12,91

                                10,93

    Oltre 79 anni                                        

                                    20,875

                                 16,00

  • Rubrica del lavoro

    Inps: pausa estiva per Note di rettifica, diffide e DURC on line

    Con comunicato del 19 lugLio 2024 INPS comunica la pausa estiva  dal 26 luglio al 31 agosto  compresi.  relativamente a 

    • Note di rettifica
    • Diffide 
    • elaborazione di DURC online 

     L'Istituto specifica che saranno sospesi gli invii delle notifiche delle Note di rettifica e delle Diffide di adempimento verso tutti i soggetti contribuenti, ad eccezione dei casi in cui sia prossimo il termine di prescrizione. 

    Inoltre, nello stesso periodo, saranno sospese

    • le elaborazioni delle richieste verso DURC online per la verifica della regolarità contributiva, per la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, tramite il sistema di Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.)e
    • la trasmissione dei crediti all’Agente della riscossione.

    Servizio Durc On Line dall'APP INPS mobile

     Si ricorda che al 23 agosto 2023  nell'ambito dell'innovazione digitale delle attività dell'istituto  prevista con il PNRR,  è stato rilasciato il servizio “Durc OnLine”  anche nella sezione “Servizi” dell’App  INPS Mobile.

     in questo modo Imprese e lavoratori autonomi avranno  migliore disponibilità delle importanti informazioni del DURC direttamente  su smartphone e tablet ,  

    • sia per la piattaforma Android 
    • che per il sistema operativo  iOS di Apple.

    ATTENZIONE L'accesso è possibile con SPID e CIE mentre da PC è utilizzabile anche il codice CNS

    La ricerca si può effettuare inserendo il codice fiscale del soggetto da verificare oppure il  numero di protocollo del documento.

    Per ogni Durc on line, inoltre, sono disponibili informazioni di sintesi che possono essere  visualizzate e scaricate.

    Le istruzioni sull'istituzione del servizio Durc online  erano state fornite con due circolari gemelle  INPS   n. 146  del 7 ottobre 2021   e  INAIL N. 27  del 1 ottobre 2021 .

    Ulteriori precisazioni sono giunte con il messaggio INPS n. 3830 dell'8 novembre in particolare sulla gestione delle deleghe

    Durc Online Accesso per Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti

    La circolare INPS n. 146  specificava che dal 1° ottobre 2021:

    • la creazione/abilitazione delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti,
    •  il subentro nell’abilitazione per la richiesta d’ufficio del Durc On Line e 
    • l’aggiornamento dell’anagrafica delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni già abilitate

    non avverrà più tramite l’accesso a www.sportellounicoprevidenziale.it.

    Per quanto riguarda il portale INAIL , viene comunicato che tali funzionalità sono migrate all’interno dei servizi online del portale www.inail.it, nella sezione “My Home/Nuova gestione anagrafica Stazioni appaltanti e SOA”, per accedere alle quali sono  ugualmente richieste le credenziali SPID, CNS o CIE.

    All’interno del medesimo servizio è presente la voce Utenti e profili, attraverso la quale è possibile gestire le abilitazioni associate alle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti.

    Sul sito  www.inps.it,  “Durc On Line” > “Scheda prestazione” sono disponibili, alla voce modulistica:

    •  i modelli per la richiesta di rilascio abilitazione/subentro con profilo Stazione Appaltante/Amministrazione procedente e 
    • i modelli per l’abilitazione con profilo Società Organismo di Attestazione.
  • Rubrica del lavoro

    Cabina di regia Ministero della Giustizia per le professioni economico – giuridiche

    Con un comunicato stampa del 9 luglio 2024 il CNDCEC annuncia un decreto ministeriale datato 5 luglio 2024 del Ministero della Giustizia che ha ufficialmente istituito la "Cabina di regia permanente per le professioni economico-giuridiche" . Questa iniziativa, annunciata a maggio dal Ministro Carlo Nordio durante gli Stati generali dei commercialisti, mira a creare un canale di ascolto costante con le professioni del settore economico-giuridico, promuovendo una collaborazione istituzionale leale e costruttiva.

    Professioni economico giuridiche: componenti e struttura della cabina di regia

    La cabina di regia sarà composta da:

    • Francesco Greco, Presidente del Consiglio nazionale forense,
    • Elbano de Nuccio, Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti,
    • Giulio Biino, Presidente del Consiglio nazionale del Notariato.

    Essa è presieduta dal Ministro della Giustizia o dal Capo di gabinetto. Anche il Viceministro e i Sottosegretari di Stato parteciperanno di diritto ai lavori, che si terranno con cadenza mensile.

    Professioni economico giuridiche: segreteria tecnico-organizzativa

    La segreteria tecnico-organizzativa della cabina di regia sarà composta da:

    • Assunta Tillo, magistrato di Gabinetto,
    • Alfredo Federici, della segreteria particolare del Capo di gabinetto.

    Professioni economico giuridiche: obiettivi e funzioni

    L'organismo è stato creato con l'intento di:

    • Costruire un canale di ascolto permanente con le professioni del comparto economico-giuridico,
    • Garantire una stabile interlocuzione con questi professionisti,
    • Assicurare la tempestività dei loro contributi per l’elaborazione di iniziative legislative efficaci e adeguate.

    Professioni economico giuridiche: dichiarazioni dei Presidenti

    Francesco Greco, Elbano de Nuccio e Giulio Biino hanno espresso il loro apprezzamento per l’istituzione della cabina di regia, sottolineando come essa rappresenti un riconoscimento significativo delle competenze e del ruolo nazionale delle professioni economico-giuridiche. Hanno inoltre evidenziato che questo organismo permetterà di individuare insieme idee e soluzioni legislative nell’interesse generale del Paese.