• Rubrica del lavoro

    Notifiche Inps online con valore legale tramite SEND e App IO

    L’INPS ha ufficializzato l’utilizzo della piattaforma Send e dell’app IO per la notifica degli atti con valore legale. 

    Il messaggio n. 4121/2024 dell’Istituto di previdenza comunica l’adesione alla piattaforma notifiche, istituita dall’articolo 1, comma 402, della legge 160/2019 e successivamente regolamentata dal decreto-legge 76/2020.

     Occorrerà fare attenzione quindi agli avvisi  che arrivano dall'inps per gli utenti che utilizzano i servizi,  in quanto con questo strumento potranno  essere interrotti i termini di  decadenza di eventuali richieste da parte dell'Istituto., come accade con le raccomandate o le comunicazioni via PEC.  

    Vediamo le modalità e i tempi di entrata in vigore della novità

    Notifiche attraverso Send e app IO

    L’adesione al servizio prevede un’implementazione graduale: gli atti saranno resi disponibili 

    • sulla piattaforma digitale Send, accessibile ai cittadini autenticati tramite SPID, e
    •  sull’app IO ,  per chi ha attivato il servizio di notifica. 

    Sebbene alcuni servizi INPS fossero già fruibili tramite l’app IO, l’adesione formale alla piattaforma conferisce valore legale alle notifiche telematiche. 

    Questo vale anche nei casi in cui gli avvisi di mancato recapito vengano depositati sulla piattaforma o il destinatario risulti irreperibile.

    La notifica sarà considerata perfezionata per l’amministrazione nel momento in cui il documento sarà reso disponibile sulla piattaforma. 

    Ad esempio, l’invio di un avviso relativo alla restituzione di somme non dovute (come indennità o assegni) interromperà i termini di prescrizione e impedirà eventuali decadenza della richiesta dell'INPS.

    Tempistiche e modalità per il perfezionamento della notifica

    Nel messaggio l'istituto precisa  le tempistiche sulla validita  degli avvisi :

    Per il destinatario, la notifica si considera perfezionata:

    • Al settimo giorno successivo alla ricezione dell’avviso elettronico, risultante dalla ricevuta inviata dal gestore della PEC o del servizio di recapito elettronico;
    • Al quindicesimo giorno, in caso di casella PEC satura o indisponibile, a partire dalla data del deposito dell’avviso di mancato recapito.

    I documenti notificati resteranno accessibili sulla piattaforma per 120 giorni dal perfezionamento della notifica. 

    Trascorso questo periodo, non saranno più visualizzabili né tramite l’app IO né su Send. 

    Tuttavia, per le persone fisiche, l’INPS garantirà la consultazione dei documenti tramite  il cassetto previdenziale online presente sul portale dell’Istituto. 

    Inoltre, qualora il destinatario abbia fornito un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o un altro recapito digitale, sarà inviato un avviso di cortesia.

    Da dicembre 2024, le prime notifiche inviate tramite Send riguarderanno i provvedimenti relativi a 

    • riscatti, 
    • ricongiunzioni e
    •  rendite della gestione privata.

    Successivamente, saranno incluse  anche notifiche legate a rinunce, rigetti, decadenze, revoche di indennità ADI/SFL e recuperi di somme non dovute, come bonus o indennità una tantum.

  • Rubrica del lavoro

    Amministratore di condominio e mediatore: attività compatibili

    Con la sentenza della Corte Europea 242/23 a ottobre 2024 è stata   definita in dettaglio la compatibilità delle funzioni di agente immobiliare intermediario con quelle di amministratore di condominio stabilendo che non  puo esistere ne un divieto  assoluto di svolgere entrambe le attività purche nel rispetto delle normative nazionali vigenti, tra cui gli  specifici obblighi formativi . 

    Vediamo in  maggiore dettaglio  sulla base anche la posizione della giurisprudenza di Cassazione. 

    Mediazione immobiliar:e la normativa e la giurisprudenza

    La normativa italiana, disciplinata dalla Legge n. 39/1989, regola l’attività di mediazione immobiliare e stabilisce limiti per garantire imparzialità e assenza di conflitti di interesse. L’art. 5, comma 3, prevedeva storicamente un’incompatibilità generale tra l’attività di agente immobiliare e altre professioni, inclusa quella di amministratore di condominio, per evitare il rischio di favorire immobili gestiti direttamente dal mediatore. Questa interpretazione viene parzialmente superata dalle  direttive e giurisprudenza  europea 

    Posizione della Giurisprudenza Italiana

    La giurisprudenza nazionale, compresa la recente sentenza della Cassazione n. 19827/2024, chiarisce che il cumulo delle attività di agente immobiliare e amministratore di condominio è ammissibile se non si violano i principi di imparzialità e trasparenza. 

    Contributo della Corte di Giustizia Europea

    Con la sentenza del 4 ottobre 2024, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha esaminato la compatibilità delle normative nazionali restrittive con la Direttiva 2006/123/CE (Direttiva Servizi). La CGUE ha stabilito che una norma nazionale che prevede un’incompatibilità generale tra l’attività di mediatore immobiliare e quella di amministratore di condominio viola il diritto dell’Unione, in quanto non proporzionata e non necessaria per garantire l’imparzialità. I punti salienti della sentenza includono:

    Rifiuto del divieto generale: La Corte ha ribadito che un divieto assoluto è sproporzionato rispetto all’obiettivo di prevenire conflitti di interesse, specialmente quando tali conflitti possono essere gestiti con altre misure.

    Misure alternative: Si suggerisce di adottare obblighi di trasparenza e controlli ex post (ad esempio, dichiarazioni esplicite nelle transazioni) anziché vietare in modo generalizzato il cumulo delle attività.

    Interesse del consumatore: La normativa deve bilanciare la tutela del consumatore con la libertà di prestazione dei servizi, senza imporre restrizioni eccessive.

    La Cassazione sulle funzioni di agente/mediatore e di amministratore di condominio

    La vicenda  affrontata dalla Cassazione  nella sentenza 19827 sopracitata, a giugno 2024 trae origine da una controversia tra una società di intermediazione immobiliare e due acquirenti di un immobile.

    La società richiedeva il pagamento della provvigione per aver intermediato l'acquisto, mentre gli acquirenti contestavano la qualità del servizio reso, sostenendo che il mediatore non aveva rispettato gli obblighi informativi, non avendo comunicato la prossimità dell’immobile a un’area industriale in via di sviluppo. Inoltre, gli acquirenti sottolineavano la mancanza di imparzialità del mediatore, che avrebbe avuto rapporti con i venditori. 

    La domanda di provvigione venne accolta in primo grado, mentre le richieste riconvenzionali degli acquirenti furono respinte.

    In appello, la Corte riconobbe il mancato rispetto degli obblighi informativi da parte del mediatore, ma confermò che il prezzo d'acquisto dell’immobile rifletteva il valore di mercato, considerando una svalutazione del 20% per il cambio di destinazione dell’area da rurale a industriale. Tuttavia, il calcolo del danno venne contestato in Cassazione, dove fu evidenziata l’erronea comparazione di valori non omogenei, relativi a periodi temporali differenti.

    La Corte di Cassazione ha cassato quindi  la sentenza della Corte d’Appello nella parte relativa al calcolo del danno, rinviando alla stessa Corte per un nuovo esame. È stato invece respinto il ricorso incidentale degli acquirenti che contestavano l'imparzialità del mediatore,  ritenendo che  le attività fossero compatibili poiché i rapporti con una delle parti non costituivano un vincolo di rappresentanza.

    La Cassazione ha precisato  anche in precedenza  i confini di questa compatibilità:

    • Cassazione Civile, Sez. III, Sent. n. 392/1997:  Ha stabilito che l’imparzialità del mediatore non si identifica con una generica equidistanza, ma con l’assenza di vincoli di mandato o rappresentanza. L’amministratore di condominio può svolgere attività di mediazione se questa non interferisce con i suoi obblighi condominiali.
    • Cassazione Civile, Sez. III, Sent. n. 1750/1984:Ha affermato che l’amministratore condominiale può agire come mediatore nella compravendita di unità immobiliari del condominio, poiché l’attività di mediazione è estranea alle sue funzioni condominiali, purché non emerga uno specifico  conflitto di interessi.

    Mediazione e amministrazione di condominio: conclusioni

    Alla luce della giurisprudenza italiana ed europea, le due attività possono coesistere se gestite in modo da garantire:

    • Separazione funzionale: Le due attività non devono influenzarsi reciprocamente, specialmente nei casi in cui lo stesso immobile sia oggetto di amministrazione e mediazione.
    • Trasparenza verso le parti: Il mediatore/amministratore deve dichiarare i propri ruoli, evitando qualsiasi conflitto di interesse.
    • Applicazione caso per caso: Le autorità nazionali devono valutare i rischi in base alle circostanze specifiche, evitando restrizioni generalizzate che violano il diritto dell’Unione.(Direttiva Bolkenstein)
    • rispetto degli obblighi normativi vigenti in materia di formazione. Si  ricorda  in particolare che:
      •  per ottenere l’iscrizione alla Camera di commercio quali agenti di affari in mediazione immobiliare, è necessario il superamento del corso di formazione specifico 
      • Anche per gli agenti il Dm 140/2014 richiede la frequenza di  corso di formazione  di almeno 72 ore e l' aggiornamento  professionale di  almeno 15 ore annue..

  • Rubrica del lavoro

    Domande disoccupazione agricola e ANF 2024: aggiornamento patronati

    INPS ha pubblicato  con il messaggio 3936 del 25.11.2024  la comunicazione e le istruzioni sulla disponibilità dei tracciati di trasmissione da parte degli Enti di Patronato per le  domande di indennità di disoccupazione e/o Assegno al nucleo familiare per i lavoratori dipendenti agricoli in competenza 2024.

    Non ci sono modifiche sul tracciato  già in uso nel 2023 

    E' stato confermato  infatti l’utilizzo del modulo “SR25-Prest.agr.21TP”, che rappresenta l’equivalente della ricevuta rilasciata per via telematica dagli utenti abilitati.  

     Questo modulo è accessibile esclusivamente alle Strutture territoriali dell’Istituto attraverso la sezione “Modulistica OnLine” del portale intranet INPS.

    Per gli Istituti di patronato, all’interno del Servizio di trasmissione delle domande relativo ai lavoratori agricoli, è disponibile un file PDF contenente la sezione informativa del modulo “SR25-Prest.agr.21TP”. Questo documento, denominato “Informativa modello PREST.AGR.21/TP”, può essere scaricato dall’Area di Download presente nel menu principale della funzione “Presentazione domande”.

    Domande disoccupazione agricola

    Si ricorda che la domanda deve essere presentata:

    • dall’interessato o dai suoi eredi a partire dal 1° gennaio ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento di disoccupazione, pena la decadenza dal diritto;
    • il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza indicata sopra, se questa coincide con la domenica o festivi.

    La domanda può essere presentata online all’INPS, accedendo con le proprie credenziali, In alternativa:

    via Contact center al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);

    ANF lavoratori agricoli e assegno Unico

     Nel messaggio 2023 INPS ricordava anche  infine che: 

    Con l'istituzione dell'Assegno unico e universale per i figli a carico, le prestazioni di ANF sono riconosciute solo ai nuclei familiari senza figli a carico. Pertanto, per l'indennità di disoccupazione agricola 202a, l'ANF non è concesso ai richiedenti con figli a carico, a meno che rientrino in specifiche condizioni.

    Per i lavoratori cittadini di paesi terzi in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, le prestazioni di disoccupazione agricola possono essere erogate con riserva di ripetizione nel caso di diniego del rinnovo. L'accesso alla prestazione richiede l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli OTD nell'anno di competenza.

  • Rubrica del lavoro

    Pensioni: dal 2025 calano i coefficienti di trasformazione

    Con il decreto dl Ministero del lavoro del 22 novembre 2024 sono stati definiti i coefficienti di  trasformazione del montante contributivo, per il biennio 2025-2026  al fini del calcolo degli assegni di pensione con metodo contributivo. 

    Sono cosi aggiornate la Tabella A dell’allegato 2 della Legge n. 247/2007 e la Tabella A della Legge n. 335/1995.

    L’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo in rendita pensionistica avrà decorrenza dal primo gennaio 2025 e riguarda le gestioni INPS, non le casse professionali.

    Va sottolineato  anche che la novità NON interessa coloro che sono già in pensione ma i lavoratori che  andranno in pensione dal prossimo anno con  almeno parte dell'assegno calcolato  con il  sistema contributivo, ovvero (in ordine di maggiore impatto su sull'importo totale): 

    • coloro che non hanno contributi  versati prima del 31.12.1995; 
    • coloro che scelgono il sistema contributivo ( ad es. con Opzione Donna o Quota 103)
    •  chi ha meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995; 
    •  chi ha almeno 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 ed  anzianità contributiva successiva al 31.12.2011.

    Pensioni: Tabella coefficienti trasformazione 2025-2026

    A seguito dell'impennata dell'inflazione e del costante aumento della speranza di vita sono di nuovo in calo i valori definiti dal ministero  Viene anche tenuto conto del tasso di variazione del Pil  rispetto agli aumenti  dei redditi soggetti a contribuzione. 

    Di seguito la nuova tabella 

    Età

     Divisori

    Valori

    57

     23,789

     4,204%

    58

    23,213

    4,308%

    59

    22,631

     4,419%

    60

    22,044

     4,536%

    61

     21,453

    4,661%

    62

    20,857

     4,795%

    63

    20,258

     4,936%

    64

     19,656

     5,088%

    65

    19,049

    5,250%

    66

    18,441

    5,423%

    67

     17,831

    5,608%

    68

     17,218

    5,808%

    69

     16,600

     6,024%

    70

     15,980

     6,258%

    71

    15,360

    6,510%

    Coefficiente di trasformazione: come funziona – esempio

    Va ricordato che secondo il sistema di calcolo contributivo introdotto con la Legge n. 335/1995, l’importo della pensione annua si ottiene moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione ( tabella A della citata Legge),  come definito dal Ministero ogni due anni sulla base dei dati ISTAT  sulla speranza di vita.  

    I coefficienti sono applicati al montante dei contributi versati negli anni,  annualmente rivalutato,  e sono collegati   dell'età di pensionamento  del beneficiario: chi va in pensione prima ha un coefficiente piu basso perche godrà di un più lungo periodo di erogazione dell'assegno.

    Per maggiori dettagli si rimanda alla  Nota Tecnica pubblicata nel 2022 concernente l’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo, che illustra le modalità di applicazione dei coefficienti.

    Come detto, i nuovi coefficienti  prevedono nuovamente, dopo alcuni bienni di aumento,  un calo delle  rendite pensionistiche di circa il 2%

    Ad esempio:

    •  in caso di un montante accumulato di 200mila euro a 62 anni,  chi è andato in Pensione nel 2024   ottiene un primo assegno di 751 euro lordi per 13 mensilità, mentre chi va in pensione nel 2025 otterrà un assegno pari a 737 euro. 
    • Per i neo pensionati di 67 anni, con gli stessi contributi versati,  l’importo  scenderà da 880 a 862 euro.

  • Rubrica del lavoro

    Sommerso: al via la piattaforma di monitoraggio Uniemens-Unilav

    Con il  messaggio n. 3782 del 13 novembre 2024 , l'INPS ha annunciato l'attivazione della “Piattaforma di gestione delle azioni di compliance e di contrasto al lavoro sommerso”, come previsto dall'art. 30, commi 5-9, del DL 19/2024 (DL “PNRR”).  

    Con la piattaforma si  introducono nuove modalità di interazione tra contribuenti e INPS, semplificando gli adempimenti contributivi e favorendo il rispetto spontaneo degli obblighi. 

    L'INPS fornirà al contribuente, o al suo intermediario, le informazioni rilevanti riguardo rapporti di lavoro e imponibili, acquisiti sia internamente che da fonti esterne, per facilitare la gestione e l'eventuale regolarizzazione  delle posizioni contributive.

    Sommerso :Piattaforma monitoraggio Uniemens /UNILAV

    La piattaforma, inizialmente popolata con dati del “Cruscotto di monitoraggio UniEmens/UNILAV” sui rapporti di lavoro attivi ma privi di corrispondenti denunce UniEmens, esclude per ora alcuni  settori :

    • agricoltura, 
    • pubblico impiego e 
    • lavoratori autonomi dello spettacolo. 

    I datori di lavoro con anomalie potranno essere individuati e monitorati, e sarà possibile inviare loro comunicazioni di compliance per regolarizzare le posizioni. Attraverso il “Cassetto previdenziale aziendale”, il contribuente potrà giustificare eventuali discrepanze tra le dichiarazioni UNILAV e le informazioni presenti nei sistemi INPS.

    Cruscotto Uniemens-Unilav: come regolarizzare

    In caso di irregolarità, la norma  richiede una regolarizzazione entro 30 giorni dalla notifica, con la trasmissione di un flusso UniEmens utilizzando il codice di nuova istituzione “RE”, avente il significato di “REGOLARIZZAZIONE DA COMPLIANCE – EVASIONE’” 

     un regime sanzionatorio agevolato che prevede, per l’evasione contributiva, una sanzione civile annua pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti (non oltre il 40% dei contributi non versati). Qualora si opti per un pagamento rateale, la richiesta dovrà essere presentata entro 30 giorni e la prima rata versata.

    In caso di mancata  regolarizzazione o pagamento entro 30 gg. l'INPS applicherà una sanzione civile del 30% annuo, con un massimo del 60% dell'importo omesso.

  • Rubrica del lavoro

    ISA contributivi in arrivo

    In uno  dei decreti approvati dal Governo , n. 160 2024,  si introduce  nuove misure contro il lavoro sommerso tra cui una importante novità per i contribuenti con partita IVA 

    Il nuovo decreto legge  con misure su lavoro università ricerca per l'attuazione degli obiettivi del PNRR introduce  in particolare all'art 1 rubricato "Misure contro il lavoro sommerso"  i nuovi  Indici sintetici di affidabilità contributiva (Isac), con l'obiettivo di rafforzare il controllo sulla regolarità dei versamenti   dei contributi previdenziali   in alcuni settori produttivi e dei servizi .  Per l'operatività  saranno necessari decreti attuativi del Ministero del lavoro di concerto con quello dell'Economia.

    Vediamo qualche dettaglio in più

    “ISAC “indici di affidabilità contributiva nel nuovo decreto lavoro

    Il meccanismo degli Isac si ispira a quello degli indici di affidabilità fiscale, premiando i contribuenti più virtuosi  in relazione agli obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale, con vantaggi  come la riduzione dei termini per i controlli.

     Il decreto stabilisce che entro la fine del 2025, tramite un decreto del ministro del Lavoro in collaborazione con quello dell'Economia, saranno definiti criteri e modalità di applicazione.

    La norma dovrebbe essere applicabile a  partire dal 1° gennaio 2026 inizialmente solo nei  settori a più alto rischio, come l'alberghiero e la grande distribuzione alimentare. 

    Prevista poi  un'estensione graduale ad altri sei settori entro agosto dello stesso anno.

    Gli Isac sono pensati per verificare la congruità della forza lavoro dichiarata dalle imprese e l'aderenza ai contratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl) applicati. La loro implementazione sarà seguita da un accordo tra Inps e Sogei per lo sviluppo di ulteriori strumenti tecnologici volti a ridurre l’evasione contributiva.

    Incentivi ISI INAIL e premialità per la rete agricola di qualità

    Si prevede anche un meccanismo di  premialità per le aziende agricole che partecipano ai bandi ISI INAIL con l'obiettivo di rafforzare la  rete agricola di qualità. Si ricorda che la Rete agricola di qualità istituita presso l’Inps  raccoglie le realtà aziendali che si distinguono per il rispetto della normativa sul lavoro sociale e fiscale 

    Le  nuove norme intendono  quindi potenziare  gli incentivi  per queste aziende inserendo nel bando ISI  annuale  che finanzia i progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, un  avviso loro dedicato.

    Decreto-legge lavoro: controlli anche a iscritti alla Lista di conformità

    Il decreto legge 160 2024   sempre in tema di lotta al lavoro nero  contiene anche una norma di interpretazione autentica  dell'articolo 29 comma 8 del DL 192014  relativo alla lista di conformita presso INL che  dovrebbe raccogliere   i datori di lavoro  verso i quali  a seguito di ispezioni,   non  siano emerse violazioni o irregolarità  in materia di lavoro e di legislazione sociale,  compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

    Si ricorda che la  lista non è ancora operativa  perche manca un provvedimento attuativo dell'INL.

    Si specifica ora che le aziende iscritte nella lista di conformità Inl non sono escluse   in automatico dalle possibilità di verifica degli ispettori ma resta aperta la valutazione degli ispettori caso per caso.

  • Rubrica del lavoro

    Tasso agevolazioni alle imprese aggiornamento 1 ottobre 2024

    E' stato  pubblicato nella G.U.   del 28 settembre 2024  il   comunicato relativo  al decreto del Ministro delle imprese e del  made  in  Italy  del  20 settembre 2024 , concernente  il  tasso  da  applicare,  a  decorrere dal 1° ottobre 2024, per le operazioni di attualizzazione e   rivalutazione  ai  fini  della  concessione   ed   erogazione   delle  agevolazioni in favore delle imprese, pari al 4,45%.

    La modifica avviene  a seguito dell'aggiornamento  del  tasso  base disposto dalla Commissione europea fissato al 3,65%,

     Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27  ottobre  2023,  n. 160, il testo integrale del decreto e' consultabile dalla data del 23  settembre 2024 nel sito del Ministero delle imprese  e  del  made  in  Italy www.mimit.gov.it 

    Si ricorda che, come previsto dall'articolo 2, comma 2, del Dlgs 123/1998,  l'aggiornamento del tasso viene effettuato su base annua  ma anche in ogni caso in cui  il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si  discosti di più del 15 % dal tasso vigente  in quel momento.