• Rubrica del lavoro

    PIN INPS: stop definitivo per tutti dall’1 settembre 2024

    Mancano pochi giorni al 1° settembre, giorno a partire dal quale si potrà accedere ai servizi telematici dell'INPS solo attraverso l'identità digitale. Ciò vale anche per le aziende pubbliche e private e i relativi intermediari. 

    INPS  ha comunicato con la circolare 77 del 2 luglio 2024 che, a partire dal 1° settembre 2024, l’accesso ai servizi INPS con il PIN INPS non sarà più consentito anche da parte di aziende, pubbliche e private, e dei relativi intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12.

    Per tutti diventa obbligatorio l'accesso esclusivamente mediante una delle identità digitali personali:

    1. SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello non inferiore a 2, 
    2. CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica) o 
    3. CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

    L'istituto ricorda che con la circolare n. 95 del 2 luglio 2021, in attuazione dell’articolo 24, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l’Istituto ha avviato il processo di dismissione graduale dell’accesso ai servizi online con il PIN dell’INPS a favore delle nuove identità digitali.

    Dismissione del PIN INPS 

    Inps ha prorogato  con il messaggio 2926 del 25 agosto 2021 la possibilità di utilizzo del PIN INPS da parte di intermediari e aziende, fino al 30 settembre.

    Ricordiamo che con la circolare 95 del 2 luglio 2021 e la successiva circolare 127 del 10 agosto erano state ricordate le scadenze fissate originariamente ovvero:

    • 1 settembre per l'utilizzo di professionisti intermediari e aziende 
    • 30 settembre per i privati cittadini

     Il termine è stato unificato a seguito delle richieste giunte all'istituto dagli operatori professionali 

    Per non vedere interrotti gli adempimenti connessi alla propria attività lavorativa, gli utenti che operano in qualità di intermediario, azienda, associazione di categoria, pubblica Amministrazione, medico o avvocato, ecc.,  avranno tempo per dotarsi  di uno dei codici sopracitati   fino a tutto il mese di settembre  2021.

     L’Istituto  si riservava la possibilità di inibire progressivamente l’accesso attraverso il PIN INPS, agli utenti che risultano già dotati di una delle credenziali sopra citate (SPID, CIE e CNS).

    Si ricorderà  che  INPS  aveva adottato  il sistema di identificazione degli utenti con codice PIN dal 2012 , quando ha iniziato ad  offrire sul  web l'intera gamma di  servizi e di prestazioni  sia assistenziali che previdenziali. Successivamente ha consentito  l'accesso con i nuovi strumenti di autenticazione previsti dal codice dell'amministrazione digitale .Dal 1 ottobre 2020 non sono stati più rilasciati nuovi PIN  come illustrato nella circolare 87 2020.  

    Deleghe digitali a terzi per i cittadini impossibilitati a usare i servizi INPS online

    La circolare 127 2021  informava anche sulla possibilità dal 16 agosto 2021 per i cittadini  che non sanno o non possono operare online con gli strumenti di accesso previsti (SPID, CIE e CNS )  di affidare la delega  digitale a una terza persona di fiducia. 

    La delega è  utilizzabile anche per gli accessi di persona agli sportelli INPS .

  • Rubrica del lavoro

    Ferie: guida agli aspetti principali

    Il periodo minimo di ferie annuali è di quattro settimane, salvo durate superiori previste dai C.C.N.L. in base alla qualifica contrattuale e all’anzianità di servizio.
    Sono obbligatorie:

    • la fruizione di almeno due settimane (continuative se richieste dal lavoratore) nell’anno di maturazione.
    • la fruizione delle restanti due settimane entro i 18 mesi successivi al termine  dell’anno di maturazione, salvo i più ampi periodi  di differimento stabiliti dai C.C.N.L.

    Il periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro o di contratto a termine di durata inferiore all’anno.

    La sanzione amministrativa applicabile al datore di lavoro in caso di mancata concessione delle ferie va  da 120 a 720 euro.

    Inoltre le sanzioni sono inasprite nei seguenti casi particolari: 

    • Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni,  la sanzione amministrativa  è da 480 a 1.800 euro.
    • Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 960 a 5.400 euro.

    Maturazione delle ferie e retribuzione

    Il diritto alle ferie matura in relazione al periodo di lavoro  prestato, cioè ogni mese di servizio dà diritto ad un dodicesimo del periodo annuale di ferie  e, salvo diversa previsione dei CCNL, le frazioni di mese di almeno 15 giorni di calendario si computano come mese intero.
    La maturazione delle ferie  avviene ugualmente  durante:

    •  il periodo di prova;
    •  i periodi di assenza per maternità, compreso l’astensione anticipata per gravidanza a rischio o lavoro a rischio e durante la proroga del congedo di maternità per lavoro a rischio;
    •  i periodi di malattia e i periodi di infortunio;
    •  i periodi di cassa integrazione a orario ridotto.

    Di contro le ferie NON maturano durante:

    • i periodi di sospensione dal lavoro per sciopero;
    • i periodi di aspettativa non retribuita;
    • i periodi di aspettativa per funzioni pubbliche o cariche sindacali;
    • i periodi di congedo parentale (aspettativa post parto);
    • i periodi di cassa integrazione a zero ore, salvo condizioni di miglior favore.

    Durante l’assenza per  ferie al lavoratore compete lo stesso  trattamento economico che gli sarebbe spettato in caso di lavoro.

    Fruizione ferie: chi decide e come?

    Compatibilmente con le esigenze dell’azienda, e tenuto conto di quelle dei lavoratori, è  facoltà del datore di lavoro stabilire  il periodo di fruizione e le modalità di godimento delle  ferie  che potranno essere:

    • ferie collettive: usufruite contemporaneamente dalla totalità dei lavoratori con sospensione dell’attività   produttiva;
    • ferie individuali: usufruite  individualmente dal lavoratore, garantendo una continuazione dell’attività lavorativa.

    I CCNL possono prevedere un periodo per la fruizione delle ferie, altrimenti l’esatta determinazione del periodo spetta di norma al datore di lavoro, quale espressione del potere organizzativo e direttivo dell’azienda, tenendo conto delle esigenze e degli interessi del lavoratore (art. 2109 c.c.).
    In ogni caso,  onde consentire al lavoratore di conoscere il periodo in cui può fruire delle ferie è consigliabile  che il datore di lavoro ne dia preventiva comunicazione in forma scritta.
    Le ferie non fruite al termine del periodo di maturazione, devono essere differite ad un periodo successivo in applicazione del divieto di monetizzazione, ma sempre entro i 18 mesi successivi.
    Alla scadenza del termine previsto dalla legge per la fruizione delle ferie (18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione),  il datore di lavoro è obbligato al versamento dei contributi all’INPS  ancorché le ferie non siano state godute.

    Ad esempio le ferie maturate  al 31.12.2022 vanno godute entro il 30 giugno 2024.

    Indennità ferie non godute. Mancata fruizione per maternità

    Come detto, le ferie sono un diritto irrinunciabile (art. 36 Costituzione) dei lavoratori, sono cioè vietati accordi individuali tendenti a impedirne la fruizione e /o finalizzati alla monetizzazione (pagamento di una somma in sostituzione del periodo di ferie non godute).

    E’ consentito compensare le ferie con l’equivalente indennità sostituiva   SOLO nei seguenti casi:

    •  ferie eccedenti il periodo minimo di quattro settimane previste dalla legge;
    •  ferie residue al momento della risoluzione del rapporto di lavoro (dimissioni o licenziamento).

    Su questo ultimo caso , recentemente la Cassazione ha precisato nell'ordinanza 15 giugno 2022, n. 19330, in tema di ferie non godute, che aldilaà della normativa che vieta la monetizzazione del periodo di ferie non goduto,  va tenuto presente che vanno esclusi da tale divieto  i casi di mancata fruizione che non dipendono dalla volontà del lavoratore .

    Nel caso specifico la Suprema Corte ha confermato il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie di una lavoratrice dopo il termine del rapporto di lavoro  in quanto la  fruizione delle stesse era stata causata dall’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.

    Malattia e ferie

    In caso di  malattia insorta prima delle ferie programmate o collettive  la fruizione  potrà avvenire in un  momento successivo all’intervenuta guarigione.

    Invece  la malattia insorta durante le ferie  ne sospende il decorso se lo stato di malattia è incompatibile con il recupero delle energie psico-fisiche, purché regolarmente certificata e salvo diversa previsione dei C.C.N.L..

      In questo caso il datore di lavoro ha la possibilità di richiedere all’INPS la verifica dello stato di malattia del lavoratore e, con i corretti accertamenti sanitari, di sostenere, eventualmente,  la compatibilità tra l’evento morboso e la fruizione delle ferie. 

     

    Ferie dirigenti, assenze, infortunio, prescrizione: casi pratici dalla Cassazione

    Si segnalano in materia di  fruizione delle ferie  nel lavoro dipendente anche alcune  sentenze di Cassazione su casi particolari  in cui è stato affermato che:

    • FERIE DIRIGENTI: Il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, non lo eserciti e non fruisca del periodo di riposo annuale, non ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che non provi di non avere potuto fruire del riposo a causa di necessità aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive. (Cassazione  civ.,  sez. lavoro  Sentenza  n. 23697 del 10 Ottobre 2017)
    •  ASSENZE INGIUSTIFICATE: I giorni di assenza  ingiustificata dal posto di lavoro non possono essere imputati alle ferie ancora fruibili da parte del lavoratore, in assenza di accordo  preventivo con il datore di lavoro; tale circostanza è idonea a giustificare un licenziamento per motivo soggettivo. (Cass. civ., sez. VI lavoro ordinanza n. 28232 del 06 Novembre 2018)
    • CALCOLO INCENTIVI: gli incentivi  retributivi collegati alle mansioni  del singolo dipendente vanno erogati anche  per i giorni di ferie (sentenza di Cassazione n. 19663 dell'11 luglio 2023) 
    • PRESCRIZIONE INDENNITA' FERIE NON GODUTE:  il datore di lavoro è tenuto al pagamento dell'indennità per ferie non godute  anche dopo il periodo di prescrizione del diritto che decorre dal  termine del rapporto di lavoro, se non ha adempiuto all'obbligo di  invitare il lavoratore alla fruizione nei tempi previsti per legge  (Ordinanza n. 17643 del 20 giugno 2023)
    • Non rientra nella fattispecie dell’infortunio in itinere, l’infortunio occorso al lavoratore al ritorno delle ferie, in quanto non verificato nel normale spostamento tra abitazione e luogo di lavoro. ( Corte di Cassazione sezione lavoro, sentenza n. 475 del 13 Gennaio 2014)
  • Rubrica del lavoro

    Sgravio assunzioni donne vittime di violenza: modello e istruzioni

    Con la legge di bilancio 2024 sono stati  incrementati i  fondi per la lotta alla violenza di genere (Articolo 1, commi da 191 a 193 legge 213/2023) .

    Tra le diverse misure previste è stato istituito un nuovo esonero contributivo riservato alle donne vittime di violenza disoccupate e beneficiarie del Reddito di libertà (il sussidio straordinario garantito alle donne assistite da centri antiviolenza istituito dall'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). 

    Si tratta in particolare dell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali,  con esclusione dei premi e contributi INAIL,   nel limite massimo di 8.000  euro annui , riparametrato e applicato su   base mensile. 

    Con la circolare 41 del 5 marzo INPS ha fornito i primi dettagli operativi sui requisiti e le modalità di applicazione  e, con il  messaggio 2239  del 14 giugno,   le istruzioni per la  richiesta e la fruizione in Uniemens.

    Sgravio contributivo vittime di violenza: i requisiti

    La  misura è destinata alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni 

    • residenti nel territorio italiano 
    • cittadine italiane o comunitarie oppure cittadine di  Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno. 
    • disoccupate  (a norma dell'art 19 d.lgs. 150 2015) e
    • beneficiarie del  Reddito di libertà  oppure di altro contributo regionale o provinciale con lo stesse finalità (ad esempio l’Assegno di autodeterminazione di cui all’articolo 7-bis della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6,  della Provincia Autonoma di Trento)

     La circolare specifica che per le assunzioni effettuate nell’anno 2024  lo sgravio  può essere riconosciuto anche in relazione alle assunzioni di donne  fruitrici del Reddito di libertà nel 2023.

    Sgravio contributivo vittime di violenza: misura e durata

    L’esonero contributivo  spetta per:

    1. le assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi;
    2. le assunzioni a tempo determinato, per la durata di 12 mesi ossia per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di dodici mesi;
    3. le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, sia già agevolato che non agevolato, per 18 mesi a partire dalla data dell’assunzione a termine
    •  anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato con una cooperativa 
    • anche a scopo di somministrazione.
    • effettuate nel triennio 2024-2026

    Consiste  nell’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

    Sono esclusi i premi INAIL

    La soglia massima di esonero  mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (€ 8.000/12) ( per rapporti inferiori al mese : 21,50 euro per ogni giorno di fruizione)

    Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, deve essere proporzionalmente ridotto.

    Sgravio contributivo vittime di violenza: fondi a disposizione e cumulabilità

    L’esonero contributivo  per le donne vittime di violenza  legge 213 2023 spetta nel limite di spesa di:

    –    1,5 milioni di euro per l'anno 2024;

    –    4 milioni di euro per l'anno 2025;

    –    3,8 milioni di euro per l'anno 2026;

    –    2,5 milioni di euro per l'anno 2027;

    –    0,7 milioni di euro per l'anno 2028.

    Potrà essere cumulato, se c’è  capienza  con altre agevolazioni che non prevedano divieti,  Ad esempio :

    • risulta cumulabile con l'esonero per le lavoratrici madri mentre
    •  non è cumulabile con l’esonero  strutturale all’occupazione giovanile. 

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    ATTENZIONE INPS specifica che nel coordinamento tra diverse agevolazioni  il calcolo delle riduzioni va effettuato in base all’ordine cronologico di entrata in vigore dell'incentivo.

    Sgravio assunzioni vittime di violenza: richiesta e controlli

    Inps informa  nel messaggio 2239 del 14 giugno 2024  che all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, presente sul sito istituzionale www.inps.it,  seguendo il percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > è disponibile il modulo di istanza on-line “ERLI”, volto alla richiesta del beneficio.

    Nella domanda vanno indicati:

    • anagrafe della  lavoratrice assunta;
    • il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato/trasformato;
    • l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
    • l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
    • la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

     L’Istituto  quindi :

    • verifica l’esistenza del rapporto nella banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
    • calcola l’importo dell’incentivo spettante
    • verifica la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;
    • in caso di sufficiente capienza di risorse  autorizza il datore di lavoro con  comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line

    L'azienda può fruire dell’importo dovuto, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per il periodo spettante, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro, mediante conguaglio nelle denunce contributive come precisato nella citata circolare n. 41/2024.

    INPS precisa che anche dopo l'autorizzazione potranno essere  effettuati i controlli volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei requisiti.

    Sgravio donne vittime di violenza: Uniemens Datori privati

    I datori di lavoro  non agricoli autorizzati devono valorizzare, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>, a decorrere dal mese di competenza giugno 2024,  con i seguenti elementi:

    – nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “ERLI”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;

    – nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.

    Si fa presente che, nel caso in cui nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> venga indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l’attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo" con valore "DATA".

    Nel caso delle agenzie di somministrazione relativamente alla posizione per le lavoratrici assunte per essere impegnate presso l’utilizzatore (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la data di assunzione/trasformazione e al relativo attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo", deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore "MATRICOLA_AZIENDA" oppure "CF_PERS_FIS" o ”CF_PERS_GIU”;

    – nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;

    – nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

    Si sottolinea che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (da gennaio 2024 a maggio 2024), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di giugno, luglio e agosto 2024.

     Modalità di esposizione dei dati  nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens

    I datori di lavoro agricoli autorizzati a fruire dell’esonero  devono valorizzare, in <DenunciaAgriIndividuale>, nell’elemento <DatiAgriRetribuzione>, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione:

    • in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
    • in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione “VL”, che assume il nuovo significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.

     Per il recupero  delle competenze  di aprile e maggio 2024, per le quali non è ancora scaduto il termine del periodo di trasmissione (31 agosto 2024), deve essere inviato il flusso completo 

    Nel caso in cui il flusso UniEmens mensile sia stato già inviato, l’invio del nuovo flusso completo annulla e sostituisce il flusso inviato in precedenza.

    Per dichiarare l’importo dell’esonero spettante relativamente a competenze pregresse il cui termine di trasmissione è scaduto devono essere valorizzati i seguenti elementi:

    • in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
    • in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice agevolazione “VR”, che assume il significato di “Recupero arretrati <CodAgio> VLEsonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
    • in <Retribuzione> l’importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi.

     Il codice agevolazione “VR” può essere utilizzato per recuperare l’esonero relativo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo 2024, nella competenza di giugno 2024 inviata entro il secondo periodo di trasmissione 2024 (31 agosto 2024).

    I datori di lavoro agricoli potranno verificare l’attribuzione del codice Agevolazione “VL” e “VR” nel Cassetto previdenziale del contribuente.

    Il messaggio  precisa infine anche le modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <ListaPosPA> del flusso UniEmens, precisano che la denuncia dei mesi pregressi sarà consentita esclusivamente nelle denunce <ListaPosPA> dei mesi di giugno, luglio e agosto 2024.

  • Rubrica del lavoro

    DL Semplificazione amministrativa: indicazioni dall’Ispettorato

    Il decreto legislativo n. 103 del 12 luglio 2024 introduce diverse misure per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche, con l'obiettivo di ottimizzare la vigilanza e ridurre la burocrazia per le imprese,  garantire una maggiore trasparenza e collaborazione tra le diverse amministrazioni,  migliorando l'efficienza complessiva dei controlli . 

    Ecco le principali indicazioni e novità  in tema di sicurezza sul lavoro  fornite nella nota n. 1357 del 31 luglio 2024 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro che analizza l'impatto sul proprio ambito di vigilanza.

    Semplificazione degli Adempimenti Amministrativi: limiti e tempi di attuazione

    Con  riguardo ai controlli amministrativi sulle attività economiche svolti  dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro  si evidenzia l'introduzione della  la "diffida amministrativa", che consiste in un invito a sanare le violazioni  che prevedono sanzioni amministrative prima della contestazione formale. Dall'analisi emerge che lo strumento avra una applicazione molto limitata (v.  ultimo paragrafo )

    Sono previsti anche la standardizzazione dei censimenti dei controlli e la pubblicazione dei relativi risultati sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, con l'obiettivo di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni nei controlli e di garantire la piena conoscenza degli obblighi ai soggetti controllati .

    L'Ispettorato  sottolinea che  tali disposizioni tuttavia non sono  effettivamente operative.

    Si prevede, infatti,  ad esempio che 

    1. la ricognizione, da parte delle PP.AA.  dei controlli operati nell'ultimo triennio e dei relativi esiti anche in relazione alla dimensione e tipologia dei soggetti  controllati sia effettuata  entro il 30 giugno 2025 ed a cadenza triennale,
    2.  venga effettuata  l’elaborazione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica,  di un documento contenente il quadro di sintesi dei controlli al fine di individuare aree di sovrapposizione e duplicazione  entro il 30 ottobre 2025 e poi cadenza triennale.

    Sistema di Identificazione del Rischio e Fascicolo Informatico di Impresa

    Il decreto introduce un sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria per ambiti omogenei, tra cui la sicurezza sul lavoro

    L'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) elaborerà norme tecniche per definire un livello di rischio basso, certificabile tramite un report rilasciato da organismi accreditati. Questo report sarà inserito nel fascicolo informatico di impresa, consultato dalle amministrazioni per coordinare e programmare i controlli, evitando duplicazioni. 

    Le modalità di accesso saranno definite con un apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.

    Le amministrazioni dovranno  dunque consultare il fascicolo informatico prima di avviare attività di vigilanza, rendendo i controlli più efficienti e coordinati.

    Procedura di Diffida Amministrativa per violazioni minori e contraddittorio

    L'art. 6 del decreto disciplina la diffida amministrativa , applicabile solo per violazioni sanabili con sanzioni pecuniarie non superiori a 5.000 euro, escluse quelle relative alla salute e sicurezza sul lavoro e derivanti da normative europee e internazionali. 

    In caso di ottemperanza alla diffida entro 20 giorni dalla notifica, il procedimento sanzionatorio si estingue per le inosservanze sanate. 

    In caso contrario, l'ispettorato procederà alla contestazione dell'illecito,  entro novanta giorni dall’accertamento ai sensi dell’art. 14 della L. n. 689/1981 – tenendo conto, peraltro, che i termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione – ed applicando gli importi sanzionatori di cui all’art. 16 della medesima L. n. 689/1981.

    In relazione alla tempistica di notificazione degli illeciti non sanati o comunque non sanabili valgono comunque le indicazioni già fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circ. n. 41/2010, secondo cui “il termine di 90 giorni (…) non decorre più da tanti singoli verbali o atti provvedimentali, bensì la decorrenza dello stesso va individuata nel momento in cui si sono conclusi gli accertamenti nel loro complesso, comprendendo, quindi, anche i tempi tecnici ragionevolmente utili e necessari per l’analisi, l’elaborazione e la verifica degli elementi formati e raccolti”.

    L’art. 6 del decreto stabilisce inoltre che il mancato adempimento alla diffida ovvero l’accertamento di altre violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano, fra l’altro, la tutela la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro comportano la revoca del Report certificativo di cui all’art. 3, ove rilasciato all’operatore economico.

    Infine si prevede che in ogni caso il soggetto controllato non è responsabile quando le violazioni sono commesse per errore sul fatto non determinato da colpa, disposizione del tutto analoga a quanto già previsto in via generale dall’art. 3, comma 2, della L. n. 689/1981

    La diffida non si applica alle violazioni già accertate nei cinque anni precedenti. 

    Il decreto  introduce anche  il principio del contraddittorio nella commisurazione delle sanzioni, basandosi sul livello di rischio e il pregiudizio arrecato.

  • Rubrica del lavoro

    Inps: pausa estiva per Note di rettifica, diffide e DURC on line

    Con comunicato del 19 lugLio 2024 INPS comunica la pausa estiva  dal 26 luglio al 31 agosto  compresi.  relativamente a 

    • Note di rettifica
    • Diffide 
    • elaborazione di DURC online 

     L'Istituto specifica che saranno sospesi gli invii delle notifiche delle Note di rettifica e delle Diffide di adempimento verso tutti i soggetti contribuenti, ad eccezione dei casi in cui sia prossimo il termine di prescrizione. 

    Inoltre, nello stesso periodo, saranno sospese

    • le elaborazioni delle richieste verso DURC online per la verifica della regolarità contributiva, per la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, tramite il sistema di Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.)e
    • la trasmissione dei crediti all’Agente della riscossione.

    Servizio Durc On Line dall'APP INPS mobile

     Si ricorda che al 23 agosto 2023  nell'ambito dell'innovazione digitale delle attività dell'istituto  prevista con il PNRR,  è stato rilasciato il servizio “Durc OnLine”  anche nella sezione “Servizi” dell’App  INPS Mobile.

     in questo modo Imprese e lavoratori autonomi avranno  migliore disponibilità delle importanti informazioni del DURC direttamente  su smartphone e tablet ,  

    • sia per la piattaforma Android 
    • che per il sistema operativo  iOS di Apple.

    ATTENZIONE L'accesso è possibile con SPID e CIE mentre da PC è utilizzabile anche il codice CNS

    La ricerca si può effettuare inserendo il codice fiscale del soggetto da verificare oppure il  numero di protocollo del documento.

    Per ogni Durc on line, inoltre, sono disponibili informazioni di sintesi che possono essere  visualizzate e scaricate.

    Le istruzioni sull'istituzione del servizio Durc online  erano state fornite con due circolari gemelle  INPS   n. 146  del 7 ottobre 2021   e  INAIL N. 27  del 1 ottobre 2021 .

    Ulteriori precisazioni sono giunte con il messaggio INPS n. 3830 dell'8 novembre in particolare sulla gestione delle deleghe

    Durc Online Accesso per Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti

    La circolare INPS n. 146  specificava che dal 1° ottobre 2021:

    • la creazione/abilitazione delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti,
    •  il subentro nell’abilitazione per la richiesta d’ufficio del Durc On Line e 
    • l’aggiornamento dell’anagrafica delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni già abilitate

    non avverrà più tramite l’accesso a www.sportellounicoprevidenziale.it.

    Per quanto riguarda il portale INAIL , viene comunicato che tali funzionalità sono migrate all’interno dei servizi online del portale www.inail.it, nella sezione “My Home/Nuova gestione anagrafica Stazioni appaltanti e SOA”, per accedere alle quali sono  ugualmente richieste le credenziali SPID, CNS o CIE.

    All’interno del medesimo servizio è presente la voce Utenti e profili, attraverso la quale è possibile gestire le abilitazioni associate alle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti.

    Sul sito  www.inps.it,  “Durc On Line” > “Scheda prestazione” sono disponibili, alla voce modulistica:

    •  i modelli per la richiesta di rilascio abilitazione/subentro con profilo Stazione Appaltante/Amministrazione procedente e 
    • i modelli per l’abilitazione con profilo Società Organismo di Attestazione.
  • Rubrica del lavoro

    Compensazione crediti INPS e INAIL: limiti e novità 2024

     Dopo le novità della legge di bilancio che ha confermato la compensazione orizzontale di  crediti fiscali   del contribuente, compresi quelli derivanti dal Superbonus edilizio, con i contributi previdenziali e premi INAIL,  il decreto legislativo 213 2023  di attuazione della delega fiscale  ha introdotto importanti  limiti operativi  per le compensazioni orizzontali in generale.

    Dal 1 luglio sono entrate in vigore le ulteriori novità previste dal Decreto Agevolazioni fiscali (D.L. 29 marzo 2024 numero 39).

    Con la circolare 16/E del 28 giugno 2024 l'Agenzia è intervenuta fornendo ulteriori chiarimenti  ( v. ultimo paragrafo)

    Compensazioni crediti INPS- INAIL 

    Con particolare riguardo ai crediti  INPS  a seguito delle modifiche all’articolo 17 del Dlgs 241/1997  la legge di bilancio 2024 prevede la possibilità di compensazione di qualsiasi importo  ma con termini differenziati  anche per le diverse categorie di datori di lavoro.

    Per tutti i datori di lavoro  NON AGRICOLI:  

    1. a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi contributivi  dai quali emerga il credito o  
    2. dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione,  se tardiva o  
    3. dalla data di notifica delle note di rettifica passive;

    Per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS  artigiani commercianti e  Gestione separata Inps:

    1.  a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale emerga il credito .

    ATTENZIONE Restano escluse le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata

    Per i datori di lavoro agricoli :  la compensazione è possibile a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge.

    La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori Inail che può essere effettuata solo se il credito è certo, liquido ed esigibile e registrato negli archivi dell’istituto.

    Inoltre si ricorda che il dlgs 213 2023 prevede  dal mese di luglio 2024 le seguenti novità:

    •  è vietata la  compensazione con il modello F24 i contribuenti che hanno iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi  superiori a 100mila euro
    • i modelli  F24  con  compensazioni  di qualsiasi tipo di credito  che producano un risultato positivo devono essere trasmessi utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell' agenzia " per effettuare questi versamenti per garantire un migliore controllo immediato da parte dell'amministrazione," escludendo quindi  la possibilità di servirsi dei servizi di 'home banking degli istituti di credito 
    • Sempre con riferimento ai  sostituti d’imposta , si ricorda anche che per  i datori di lavoro con meno di 5 dipendenti  al 31 dicembre 2023 dal 2025   potranno sostituire il modello 770 con l’indicazione  dei dati sui compensi di lavoro dipendente o autonomo nel modello F24 mensile.

    Compensazione orizzontale:  per quali tributi 

    L'art 17 del d.lgs 241/1997 prevede  la possibilità di pagare le imposte  compensando tutti i tipi di tributi e contributi, nello specifico 

    • imposte sui redditi, addizionali e ritenute alla fonte e imposte riscosse mediante versamento diretto;
    • IVA;
    • imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA;
    • IRAP;
    • imposta sulle transazioni finanziarie;
    • contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
    • contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
    • premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
    • tasse sulle concessioni governative;
    • tasse scolastiche.

     Si segnala che le istruzioni dell'Agenzia hanno sempre confermato   in molti provvedimenti questa possibilità mentre  l'Inps, confortata da decisioni delle giurisprudenza di merito  ha spesso  respinto  la compensazione dei contributi previdenziali con crediti fiscali affermando   che il credito pòo non essere "certo" come richiede la norma.

    Gli enti previdenziali degli ordini professionali hanno scelto in maniera autonoma anche in collegamento con l'utilizzo del modello F24 

    Nel decreto 11 2023 è stato ulteriormente confermato che "la compensazione può avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi”, specificando espressamente che la disposizione si applica anche ai crediti da Superbonus.

    Compensazione crediti INPS e INAIL chiarimenti ADE

    Come anticipato,  dal 1° luglio 2024 sono entrate in  vigore nuove regole per la compensazione dei crediti INPS e INAIL nel modello F24. 

    La riforma delle compensazioni mira a contrastare l'uso di crediti fiscali inesistenti per ridurre i debiti previdenziali. 

    L'agenzia delle entrate nella circolare 16 E del 28  giugno precisa in particolare che

    • L’obbligo  di utilizzo dei canali , che agevola le procedure di controllo dell'Agenzia sussiste anche nel caso in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale, con modello F24 non a “saldo zero” e  riguarda  sia quelle orizzontali (o “esterne”), che “verticali” (o “interne”), nonché quelle comprendenti crediti maturati nei confronti dell’Inps e dell’Inail.
    • il decreto Agevolazioni  ha modificato l’articolo 37 del Dl n. 223/2006, introducendo il nuovo comma 49-quinquies. che esclude la possibilità di  compensazione “orizzontale” nei casi in cui il contribuente abbia, alla data di trasmissione della delega di pagamento contenente la compensazione, un ammontare complessivo di carichi affidati all’agente della riscossione di importo superiore a 100mila euro.

     Dato che non è precluso  l’utilizzo dei crediti maturati nei confronti di Inps e Inail,  in caso di divieto per sforamento dei carichi iscritti a ruolo  non è consentito  utilizzare lo stesso modello f 24 per crediti Inps o Inail  che per i crediti erariali per i quali lo stesso divieto opererebbe. 

    Giova ricordare che l’estinzione dei debiti, o anche solo la riduzione dell’importo complessivo a un importo pari o inferiore a 100mila euro, comporta il ripristino della possibilità  di avvalersi della compensazione.

    La circolare precisa  comunque che con riguardo all’utilizzo dei crediti verso INPS e INAIL, l’articolo 1, comma 97, lettera a), della legge di bilancio 2024 – per effetto dell’inserimento dei nuovi commi 1-bis e 1-ter nell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 – ha introdotto ulteriori condizioni, le cui decorrenze e modalità applicative saranno definite, anche in maniera progressiva, con  ulteriori  provvedimenti adottati d’intesa dal Direttore dell’Agenzia delle entrate, dal Direttore generale dell’INPS e dal Direttore generale dell’INAIL

  • Rubrica del lavoro

    EPPI causale recupero previdenza dei periti industriali

    L'agenzia delle entrate ha istituito con la Risoluzione N. 32/E del 24 giugno 2024 la  causale contributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme derivanti dal recupero delle prestazioni pensionistiche dei periti industriali iscritti all'ente previdenziale  EPPI. 

    Causale contributo “Recupero oneri pensionistici” EPPI

    Si tratta in particolare  della  la seguente  causale contributo:

    • “E073” denominata “EPPI – Recupero oneri pensionistici”.

    In sede di compilazione del modello F24, la causale  andrà  esposta nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale  contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

    • – nel campo “codice ente”, il codice “0009”;
    • – nel campo “codice sede”, nessun valore;
    • – nel campo “codice posizione”, nessun valore;

    – nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno nel   quale si effettua il versamento, nel formato “MM/AAAA”.

    Si ricorda che con risoluzione  22 settembre 2023, sono state  istituite e modificate le causali contributo per il versamento tramite il modello F24 dei

    contributi previdenziali.

    Le altre causali contributo EPPI

    Si ricorda che con  la risoluzione n. 53/R del 22 settembre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha disposto la riattivazione della causale contributo E068, denominata “EPPI – Saldo contributivo – art. 8, c. 1, del Regolamento di previdenza”  e già attivata   con risoluzione n. 19/E del 17 febbraio 2015, per il versamento delle somme di pertinenza tramite modello F24, successivamente temporaneamente  soppressa,