• Rubrica del lavoro

    Cigs per cessazione unità solo comunicando i criteri di scelta

    Nel caso di cessazione di attività di una delle sue sedi, l'azienda che fa ricorso alla CIGS a zero ore, deve includere nell'informativa ai sindacati tutte le informazioni necessarie a giustificare i criteri di scelta dei lavoratori e l'eventuale  mancato ricorso a rotazione con altre sedi.

    È quanto conferma la Cassazione nell'Ordinanza n. 7642 del 21 marzo 2024, nella quale ha precisato che, nel caso di specie, il datore avrebbe dovuto indicare che l'unità interessata dalla CIGS era del tutto autonoma sotto il profilo organizzativo ed economico, e che le attività svolte erano cessate e non trasferite ad altri siti, nonché il fatto che le professionalità dei dipendenti del sito interessato dalla CIGS erano utilizzabili solo in tale unità.

    Vediamo alcuni dettagli nel caso specifico.

    CIGS per chiusura unità produttiva: il caso

    La Corte d'Appello di Roma aveva accolto il ricorso presentato da alcune lavoratrici  poste in  cassa integrazione dall'azienda per chiurura del sito produttivo e, cambiando la decisione precedente del Tribunale, ha stabilito che l'utilizzo della CIGS era illegittimo.  Ha quindi ordinato alla società di pagare alle lavoratrici la differenza tra quello che avrebbero guadagnato lavorando normalmente e quello che hanno ricevuto come integrazione straordinaria  con gli interessi aggiornati secondo l'inflazione misurata dall'ISTAT.

    La Corte ha evidenziato che la società avrebbe dovuto informare dettagliatamente le organizzazioni sindacali sulla sua decisione, inclusi i criteri usati per decidere chi mettere in CIGS. In fatti la comunicazione della società del 28 agosto 2012 non spiegava  adeguatamente perché non avesse considerato la possibilità di far ruotare i lavoratori tra diversi siti, né chiariva se le mansioni dei lavoratori potessero essere considerate intercambiabili con quelle di altri siti produttivi 

    Dopo questa decisione, la società ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione, sostenendo che, invece, aveva fornito tutte le informazioni necessarie nella sua comunicazione sulla cassa integrazione, indicando i criteri per l'individuazione dei lavoratori da sospendere. 

    CIGS per chiusura unità produttiva: obbligo di motivazione

    Nella decisione della Corte di Cassazione , si pone enfasi sul dovere dell'azienda di fornire una comunicazione completa ed esaustiva in merito ai criteri di scelta per l'individuazione dei lavoratori da sospendere e sulle ragioni per cui non si è proceduto alla rotazione. Questo obbligo informativo assume particolare rilevanza in contesti di cessazione dell'attività di un'unità produttiva, dove si presume una maggiore complessità nella ricollocazione dei lavoratori.

    Il cuore della questione è che, anche in caso di chiusura di un sito produttivo, le aziende devono dimostrare concretamente perché i lavoratori non possano essere impiegati in altre unità produttive o perché la rotazione non sia una soluzione praticabile. Ciò implica una valutazione dettagliata della fungibilità delle mansioni svolte dai lavoratori del sito in chiusura rispetto a quelli degli altri siti, al fine di determinare se effettivamente non esistano possibilità di impiego alternativo.

    Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la comunicazione dell'azienda non avesse fornito una spiegazione adeguata su questi punti. In altre parole, la mancata dimostrazione della non-fungibilità delle mansioni e della reale impossibilità di utilizzare i criteri di rotazione ha contribuito alla valutazione di illegittimità della collocazione in CIGS dei lavoratori interessati dalla chiusura dell'unità produttiva.

    Questa decisione sottolinea l'importanza per le aziende di valutare attentamente e di documentare adeguatamente le ragioni delle proprie scelte in situazioni di crisi aziendale, soprattutto quando queste scelte hanno un impatto significativo sui lavoratori. La mancanza di una prova convincente e dettagliata che giustifichi la mancata rotazione o la non-impiegabilità dei lavoratori in altre unità produttive può portare alla valutazione di pratiche non conformi alle disposizioni legislative, con le relative conseguenze legali e risarcitorie.

  • Rubrica del lavoro

    Fondo solidarietà telecomunicazioni: come funziona

    Con il decreto del 4 agosto 2023 pubblicato sul sito del Ministero del lavoro è stato istituito  il  nuovo “Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni”, dai sensi degli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015, che riguarda le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, ovvero :

    • servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o 
    • servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali 
    • esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica etc); 
    • assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione; 
    • soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni 
    •  servizi per contenuti digitali e multimediali.

    Il Fondo è operativo dal 15 febbraio 2024

     Dalla data di decorrenza del nuovo Fondo i datori di lavoro  non sono più soggetti al  Fondo di integrazione salariale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi eventualmente già versati o dovuti al  FIS  restano acquisiti al medesimo fondo.

    Con il messaggio 1274 del 27 marzo 2024 INPS ha comunicato  le modalità di richiesta a partire dal 28 marzo  sulla piattaforma OMNIA IS con domande precompilate. vedi ultimo paragrafo

    Fondo solidarietà telecomunicazioni: gestione 

     Il Fondo non ha personalità giuridica e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale presso l’INPS,

     Sara gestito da  un Comitato Amministratore , nominato dal Ministro del lavoro e in carica per 4 anni, composto da :

    • quattro componenti designati da Assotelecomunicazioni –Asstel 
    •  quattro componenti designati da SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, UG 
    • due dirigenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze

     ai quali non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

    Prestazioni del Fondo bilaterale di solidarietà Telecomunicazioni

    1. Il Fondo assicura in particolare  le seguenti prestazioni:

    1.  finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell'Unione europea;
    2.  prestazioni integrative, in termini di importi, e aggiuntive in termini di durata  rispetto alle prestazioni per cessazione del rapporto di lavoro
    3.  prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro
    4.  prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo assicura, per il periodo di erogazione delle stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato;
    5.  assegno straordinario di incentivo all'esodo  per i lavoratori con requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
    6.  versamento mensile  opzionale di contributi previdenziali per la  staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni,  e contestuale assunzione di lavoratori  under  35 ann  per un periodo non inferiore a tre anni, anche in apprendistato 
    7.   assegno di integrazione salariale  sostitutivo della cassa integrazione guadagni straordinaria, del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) .

    Le prestazioni sopracitate andranno richieste dalle aziende  previa informazione e consultazione sindacale  nei termini previsti per legge:

    • non  prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione delle attività lavorative e 
    • non oltre il termine di 15 giorni dal loro inizio .

    Contributi finanziamento Fondo Telecomunicazioni

    Tutte le imprese rientranti nell'art. 10 d.lgs 148 2015   sono tenute al versamento 

    •  per le prestazioni di cui alle lett. a), b), c),un contributo ordinario mensile dello 0,45% (ripartito tra datore, due terzi, e lavoratore, un terzo) sull’imponibile previdenziale di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato (inclusi gli apprendisti ma esclusi i dirigenti).
    • per le prestazioni di cui alle lett. b) e c),, anche contributo addizionale nella misura dell’1,5%  a carico del  datore di lavoro,  differenziato secondo la tipologia di prestazione
    • per le prestazioni d,e,  f, un contributo straordinario .

     Le imprese non rientranti nel campo di applicazione  citato    sono tenute al versamento dei seguenti contributi 

    – ordinario mensile dello 0,80% (ripartito tra datore, due terzi, e lavoratore, un terzo) sull’imponibile previdenziale di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato (inclusi gli apprendisti, ma esclusi i dirigenti);

    – addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell’1,5%, calcolato assumendo come base imponibile la somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori interessati dalla prestazione.

    Fondo TLC: domande con OMNIA IS regime transitorio e scadenze

    Con il messaggio 895 2024 Inps  ha comunicato che con il decreto n. 17 del Ministro del Lavoro con la nomina del  Comitato amministratore  il Fondo TLC, è divenuto  pienamente operativo. Di conseguenza sono autorizzate  le domande di assegno di integrazione salariale presentate dal 15 febbraio 2024. 

    I datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo TLC non possono più richiedere,  per gli eventi decorrenti dal 31gennaio 2024 la prestazione di assegno di integrazione salariale erogata dal Fondo di integrazione salariale (FIS).

    Dal 28 marzo 2024 è operativo il servizio di presentazione della domanda sulla piattaforma OMNIA IS 

    • Le istanze per periodi  intercorrenti tra il 31 gennaio 2024 e il 28 marzo 2024 sono considerate nei termini se presentate entro 15 giorni dal 28 marzo 2024 (12 APRILE 2024)
    •  Per le domande riferite a causali per eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE), riferite a periodi di sospensione o riduzione tra il 1° gennaio 2024 e il 28 marzo 2024, il termine di presentazione scade alla fine del mese di aprile 2024.
    • Per le domande relative a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa successivi al 28 marzo 2024, si applicano gli ordinari termini di presentazione. 

    Resta fermo che le domande di AIS presentate fino al 14 febbraio 2024 al Fondo di integrazione salariale (FIS) dai medesimi datori di lavoro saranno autorizzate dal FIS.

    Il messaggio le istruzioni dettagliate per la presentazione di domande dell'Assegno di integrazione salariale AIS

    E' possibile  anche  accedere , tramite un link presente nella sezione "Altri Servizi", all'applicazione che consente di visualizzare il calendario del fruito per l’unità produttiva interessata dalla domanda.

  • Rubrica del lavoro

    Contributo genitori separati: domande entro il 31 marzo

    Si avvicina la scadenza per le richieste del Bonus ai genitori separati ,  previsto dal decreto  Sostegni  del 2021  per chi non avesse ricevuto l'assegno di mantenimento per   difficoltà economiche  del coniuge,  connesse alla emergenza COVID .

    Il relativo DPCM  pubblicato solo a ottobre 2022 aveva definito i  criteri e le modalità di richiesta del contributo.

    La misura diventa effettivamente operativa solo dal  12 febbraio 2024 data in cui  si può procedere con l'invio della domanda all'INPS  come comunicato con il  messaggio 614  del 9 febbraio 2024, con termine ultimo 31 marzo 2024. 

    Ricordiamo  i dettagli  sui requisiti e vediamo  le modalità  operative,  l'importo e la richiesta.

    Bonus assegno mantenimento  a chi spetta, l'importo

    Il fondo intende  garantire  il regolare versamento degli assegni di mantenimento ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 avessero cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa.

     Il Fondo ha una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e per il 2022 e il contributo spetta :

    • al genitore in stato di bisogno  con figli minori, o figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, 
    • che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l'assegno di mantenimento 
    • a  causa dell'inadempienza del genitore o del coniuge o del convivente causata da  riduzione o sospensione della sua attività lavorativa a causa dell'emergenza COVID   verificatasi dall'8 marzo 2020,  
    • per una durata minima di  novanta giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto a quello percepito nel 2019.

     Il requisito di accesso è  un  reddito del richiedente, nell'anno di mancata o  ridotta corresponsione del mantenimento,   inferiore o  uguale all'importo di euro 8.174,00.

    Il contributo  sarà corrisposto  a domanda del genitore che ha diritto all'assegno ( non di chi lo doveva versare):

    •   in misura pari  all'importo non versato dell'assegno di mantenimento di cui e'  titolare ,
    •  fino a un massimo di  euro 800,00 mensili, e 
    •  per un massimo di dodici mensilita', 

    tenuto conto delle  disponibilita' del fondo rispetto al numero dei beneficiari, fino ad  esaurimento delle risorse. 

    Bonus genitori separati  domanda e allegati

     La procedura  per la domanda di accesso al contributo del Fondo è stata dettagliata con il messaggio 614 del 9 febbraio 2024 

      Il decreto prevede che nella domanda  sia  allegata una autocertificazione  contenente

     a) le generalita' e i dati anagrafici del richiedente;

     b) il codice fiscale;

     c) gli estremi del proprio conto corrente bancario o postale;

     d) l'importo dell'assegno di mantenimento di cui e' titolare il richiedente, relativo al periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, e l'ammontare delle somme non versate a titolo di mantenimento, nello stesso periodo di tempo, dal coniuge obbligato;

     e) se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro  dipendente e, nel caso affermativo, l'indicazione della sussistenza  dell'obbligo disposto dal giudice di versamento diretto 

     f) il reddito eventualmente percepito nel corso dell'annualita' per la quale non e' stato corrisposto, in tutto o in parte, l'assegno di mantenimento. Relativamente ai contributi da erogare per il periodo 1° gennaio-31 marzo 2022, il reddito eventualmente percepito  nel corso dell'anno 2021;

     g) la dichiarazione attestante il nesso di causalita' tra  l'inadempienza e l'emergenza epidemiologica da COVID-19 quale fattore determinante la cessazione, la riduzione o la sospensione  dell'attivita' lavorativa del coniuge obbligato, nei termini indicati  dalla legge;

     h) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui  l'interessato intende ricevere le comunicazioni 

     3. All'istanza deve essere allegata, a pena di inammissibilita':

     a) copia del documento di identita' del richiedente;

     b) copia del titolo che fonda il diritto all'assegno di mantenimento.

    Il decreto prevede che possano essere effettuate verifiche reddituali da parte dell'Agenzia delle entrate e degli uffici giudiziari competenti 

     La firma in calce all'istanza e' esente dall'autentica.

    Assegno genitori separati  invio  e scadenza domande 

     Le domande di contributo possono essere trasmesse in forma telematica, dal 12 febbraio 2024 al 31 marzo 2024, salvo ulteriori proroghe che saranno eventualmente comunicate con apposito messaggio  attraverso l’apposito servizio “Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell'erogazione dell'assegno di mantenimento”, disponibile sul portale istituzionale dell’INPS nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, previa autenticazione mediante sistema di identità digitale (SPID almeno di secondo livello, CIE 3.0, CNS).

    In fase di compilazione vanno indicati :

    • gli anni fra quelli interessati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 in cui il reddito complessivo annuo del genitore richiedente è stato inferiore o uguale a 8.174 euro
    •  i dati relativi all'altro genitore e ai figli conviventi nel periodo di riferimento

    Necessario inoltre allegare la documentazione (ad esempio, sentenza di separazione, provvedimenti di autorità municipali, ecc.) che attesti il diritto all'assegno di mantenimento. 

    In caso di figlio maggiorenne disabile deve essere allegata, anche, l’attestazione della disabilità  nei casi in cui :

    •  sia stata certificata in data antecedente al 2010, oppure 
    • provenga da contenzioso o 
    • sia stata rilasciata dalle Province Autonome di Trento o di Bolzano-Alto Adige o dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.

    Inps precisa che  si può  compilare anche parzialmente la domanda e salvarla nello stato “Bozza” per completarla e inviarla   non appena in possesso di tutta documentazione necessaria, completandola entro il termine previsto del 31 marzo 2024.

    Al termine del periodo di presentazione delle domande e della successiva istruttoria del Dipartimento per le politiche della famiglia, l’INPS procede alla corresponsione del contributo . Quindi  per l’erogazione del contributo l’ordine cronologico  delle domande non ha alcun effetto. La misura viene erogata esclusivamente sulla base dei criteri, delle disposizioni e dell’indicazione dei beneficiari forniti dal Dipartimento per le politiche della famiglia.

    L'istituto anche  precisa di essere responsabile solo della fase di  erogazione per cui eventuali ricorsi sulla verifica dei requisiti  andranno presentati al Dipartimento della Famiglia della Presidenza del Consiglio.

  • Rubrica del lavoro

    CCNL alimentare industria rinnovo 2024: i dettagli

     Firmato il 3 marzo  dopo una trattativa a oltranza anche in notturna  il   rinnovo del Ccnl dell’industria alimentare, scaduto a novembre 2023  che coinvolge  oltre 450 mila lavoratrici e lavoratori 

    Nel corso degli incontri a gennaio  era stato raggiunto l'obiettivo dell'accordo economico che prevede l' incremento di 214 euro sul Tem (trattamento economico minimo).è stata firmata l'adesione al contratto, rinnovato nel 2020. Inoltre l'accordo era stato condiviso anche da parte delle tre associazioni che non avevano firmato il precedente rinnovo , Assalzoo, Assocarni e Italmopa, ricompattando così il fronte datoriale che risulta ora composto da tutte le 14 associazioni del settore. Agli incontri erano presenti oltre 200 delegati sindacali .

    Vediamo le novità dell'accordo diffuse nel comunicato sindacale  in attesa del testo ufficiale 

    CCNL alimentare industria Novità economiche 

     Si prevede incremento di 280 euro per un montante complessivo a parametro 137 che al termine dei 4 anni sarà pari a 10.236 euro.

     La prima tranche parte dal 1 dicembre 2023 con un aumento di 75 euro per cui  nei primi 14 mesi di applicazione  si ottiene il  60% dell’aumento totale previsto. 

    Per i casi di mancata contrattazione di secondo livello si aggiungono altri 15 euro mensili a quelli già previsti.

    Per il welfare contrattuale, si amenta il contributo di 4 euro  al fondo integrativo sanitario Fasa a garanzia di maggiori prestazioni.

    Per il fondo di previdenza complementare Alifond il contributo a carico delle aziende arriva a 1,5% (+0,3%, equivalente a 6 euro); viene inoltre rafforzato il fondo a sostegno del congedo di maternità e paternità.

    CCNL alimentari industria Novità contrattuali 

    Importante la riduzione dell’orario di lavoro, che nel settore alimentare non subiva modifiche, a livello nazionale, da 30 anni: 

    • a partire dal 1 gennaio 2026 coloro che svolgono turni di 18 e 21 ore avranno una riduzione di 4 ore a cui si aggiungeranno altre 4 ore lnel 2027
    • dal 1 gennaio 2027 la riduzione di 4 ore si applicherà a tutti i lavoratori e le lavoratrici. 

    L'accordo impegna le parti a  definire future intese a livello aziendale con le Rsu per ulteriori riduzioni dell’orario di lavoro in caso di investimenti tecnologici che potrebbero impattare su produttività e occupazione.

    Per il  contrasto alla precarietà  è stato dimezzata la percentuale complessiva che passa dal 50% al 25% dei contratti a termine, in somministrazione e in staff leasing.

    Per i congedi parentali, aumentano  le ore retribuite per l’inserimento al nido e scuola dell’infanzia e per l’accudimento dei genitori anziani, nonché per donne vittima di violenza. 

    In materia di pari opportunità  si demanda sia alla contrattazione nazionale che a quella di secondo livello l’individuazione di soluzioni e all’Ente bilaterale di settore la promozione di analisi e buone pratiche.

    Per rivisitare il sistema classificatorio  si avviano  i lavori della Commissione paritetica tecnica per l’aggiornamento delle declaratorie a partire dal 2024.

    Il sofferto iter di rinnovo del ccnl industria alimentare 2020 

    Era stato siglato  il  31 luglio 2020   il rinnovo del contratto nazionale dell’industria alimentare 2019-2023 tra Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil e Unionfood, Ancit e AssoBirra,  dopo  9 mesi di trattativa, anche  se  le aziende facenti capo a Federalimentare inizialmente non avevano aderito  (Anicav, Assalzoo, Assica, Assitol, Assobibe, Assocarni, Assolatte, Federvini, Italmopa e Mineracqua ). Scelta "incomprensibile"  secondo i rappresentanti dei lavoratori . 

    Successivamente hanno aderito anche  Assica, Mineracqua, Anicav, Assobibe e Assolatte. 

    In data 21 dicembre 2020 il rinnovo è stato siglato da UNAITALIA  per il settore delle carni avicole e delle uova

    In data 25 gennaio  2021 è stata sottoscritta   la stesura definitiva del CCNL industria alimentare 2019-2023 tra Fai-Flai-Uila e le 11 associazioni datoriali :  Ancit-Anicav-Assica-Assitol-Assobibe-Assobirra-Assolatte-Federvini-Mineracqua-UnaItalia-Unionfood, cui  si è aggiunta Unionzucchero.

     Il nuovo testo definitivo del contratto    avrà validità per tutte le lavoratrici e i lavoratori del settore secondo i  segretari generali di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, Onofrio Rota, Stefano Mantegazza e Giovanni Mininni  che hanno espresso soddisfazione e il ringraziamento per l’impegno delle parti,  anche se dispiaciuti per l’assenza di alcune associazioni.

    " Il valore del rinnovo contrattuale è enorme, non solo per l’aumento salariale, ma anche per aver condiviso alcuni punti estremamente innovativi, come ad esempio la classificazione del personale,  o il lavoro agile, che sarà finalmente normato garantendo più diritti e migliore gestione del personale”.

    Scarica qui il testo in PDF 

    I principali aspetti del contratto agroalimentare industria 2020

    Il contratto firmato il 31 luglio  2020 riconosceva:

    • un aumento salariale  di 119 euro a regime, a cui si aggiungono 
    • 5 euro di welfare e 
    • 30 euro come elemento perequativo per  tutti i lavoratori per i quali non viene svolta la contrattazione di secondo livello”.

    Tra i punti qualificanti del rinnovo, secondo i sindacati :

    –       introduzione di specifici piani di formazione pre-assunzione, 

    –        obbligo di garantire l’accesso alla formazione a tutti i lavoratori, rafforzamento della collaborazione tra imprese e mondo della scuola e dell’Università;

    –       recepimento dei contenuti del Patto della Fabbrica su partecipazione e coinvolgimento dei lavoratori;

    –       obbligo, da parte dell’azienda, in caso di mancata iscrizione al sistema di welfare, a versare 20 euro mensili  extra in busta paga;

    –       viene normato in maniera innovativa il lavoro agile, a partire dal diritto alla disconnessione e alla privacy;

    –       in materia di tutela della salute, viene rafforzata la formazione e si impegnano le parti a dedicare una giornata al tema della sicurezza sul lavoro;

    –       migliorata la normativa degli appalti, che vincola all’applicazione del contratto nazionale del settore merceologico delle attività appaltate, sottoscritte dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

    –       in materia di congedi parentali vengono ampliati sia quelli retribuiti che non retribuiti, per i figli a carico e l’assistenza familiare, e viene riconosciuto il congedo per donne vittime di violenza;

    –       rinviato al 1° gennaio 2025 il versamento del contributo da parte dei lavoratori al fondo di assistenza sanitaria Fasa;

    –       prolungamento dell’esenzione dal lavoro notturno per le lavoratrici che rientrano dalla maternità e per i padri in condizione di monogenitorialità.

  • Rubrica del lavoro

    Assunzione badanti: nuovo sgravio per anziani non autosufficienti

    E' stata inserita in extremis nella versione ufficiale del Decreto PNRR pubblicato il 2 marzo 2024 in Gazzetta Ufficiale (DL N. 19 2024)  una norma che introduce una nuova agevolazione per le famiglie con anziani non autosufficienti anticipando   parte del piano complessivo contenuto nella legge delega 33 2023 e in fase di attuazione anche con il decreto legislativo in corso di approvazione.

    La misura  si propone di 

    1. favorire  la regolarizzazione delle prestazioni di lavoro, di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti
    2. contribuire  ai costi a carico delle famiglie  attraverso un esonero contributivo   per assunzioni  a tempo indeterminato con mansioni di assistente  familiare a soggetti  anziani ultraottantenni.

    A questo fine sono stanziati oltre 130 milioni di euro fino al 2028 a valere sul Fondo del programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027.

     Inps gestirà le procedure e accetterà  le domande fino a esaurimento delle risorse.

    Esonero contributivo assistenza anziani non autosufficienti : requisiti e durata

    La data di decorrenza della nuova agevolazione sarà comunicato dall'INPS  e dovrebbe essere in vigore fino alla fine del 2025..

    I requisiti  per l'esonero sono i seguenti 

    1. i soggetti assistiti devono avere almeno ottanta anni, e
    2. essere   titolari dell’indennità di accompagnamento, di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980.

    Il datore di lavoro che effettua l'assunzione dovrà avere un ISEE sociosanitario non superiore a 6mila euro.

    L'esonero contributivo sarà pari al 100%  dei contributi previdenziali e assicurativi   a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e  

    applicato su base trimestrale, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

    ATTENZIONE  Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro  domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani  da meno di sei mesi.

    E' possibile anche l' assunzione di parenti o affini, purché il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, numeri da 1 a 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.(Disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti in genere ai servizi domestici e familiari, nonché delle persone addette a servizi di riassetto e pulizia dei locali) .

  • Rubrica del lavoro

    Congedo parentale operai agricoli: chiarimenti sul pagamento INPS

    Con il messaggio 647 04 Inps  fornisce agli uffici territoriali  e ai datori di lavoro le istruzioni per  la gestione dei pagamenti diretti dei congedi parentali dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (Oti) che restano ancora con la percentuale di indennità del 30% .

    SI ricorda che per legge l’Inps dovrebbe  provvedere direttamente al pagamento  delle prestazioni di malattia e maternità  ai lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati ma  a oggi l’Uniemens/PosAgri non prevede la possibilità di denunciare il congedo parentale  e neanche di presentare la domanda online, tranne che per la modalità oraria.

    Inoltre  le procedure informatiche non consentono  il pagamento dell’indennità  all’80% per le mensilità aggiuntive rispetto al TU 151 2001 come  sarebbe previsto dalle leggi di bilancio 2023  e 2024  che hanno innalzato rispettivamente per 1 mese e per 2 mesi l'indennità  del congedo parentale facoltativo da fruire entro il 6° anno di vita del bambino , dal 30% all'80% della retribuzione (60% per il secondo mese, dal 2025) 

    Di seguito i passaggi previsti   per la procedura transitoria

    Richiesta pagamento diretto congedo parentale OTI

    In attesa delle necessarie implementazioni informatiche  i congedi parentali  per gli operai agricoli a tempo indeterminato devono ancora essere pagati con la percentuale precedente del 30% 

     Nella domanda gli interessati devono allegare una autocertificazione  in cui 

    1. dichiarano di non ricevere l'anticipo dal proprio datore di lavoro e 
    2. chiedono il pagamento diretto  chiarendo le modalità con cui vogliono riceverlo (bonifico domiciliato  o  iban)

    Gli operatori di sede provvedono quindi all'inserimento manuale dei dati  verificando nei flussi Uniemens Posagri la presenza di importi conguagliati per il periodo oggetto della domanda.

    ATTENZIONE .  In caso di esito positivo   questo verrà segnalato alla sede competente per il recupero degli importi indebitamente conguagliati e l'annullamento dell'operazione sarà comunicato all'azienda  mediante invio di un provvedimento di accertamento d’ufficio con specifica indicazione dell’applicazione delle relative sanzioni.

     Inps  sottolinea che  fino all’implementazione della procedura si potrà procedere al solo pagamento del 30% dell'indennità

  • Rubrica del lavoro

    Stranieri: sale il contributo per il Servizio sanitario – chi deve versarlo

    La  legge di bilancio 2024  (Legge 213 2023) ha aumentato a 2mila euro (dai precedenti 387)  il contributo  annuale richiesto per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale per gli stranieri che  non hanno diritto all'assistenza pubblica 

    Il Ministero della Salute aveva precisato   in una nota a seguito delle perplessità sollevate dalla novità,  che  “la norma contenuta nella manovra finanziaria 2024 si riferisce a specifiche categorie, non aventi diritto all'iscrizione obbligatoria, che possono iscriversi volontariamente al Servizio sanitario nazionale attraverso il pagamento di un contributo forfettario annuale come disciplinato dal Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 attualmente vigente. La norma si limita ad aggiornare l’ammontare del contributo forfettario previsto. Sul sito del Ministero della Salute sono presenti tutte le informazioni relative all’assistenza sanitaria ai cittadini dei Paesi extra Ue in Italia”.

     Si ricorda che in alternativa all'iscrizione al SSN ( a pagamento o  di diritto, quindi gratuita)  è necessario essere provvisti di una assicurazione sanitaria privata.

    Vediamo in sintesi  le categorie che devono versare il contributo  forfettario di iscrizione  al SSN che da diritto all'accesso all'assistenza sanitaria 

    Chi deve versare il contributo  per il SSN

    • -gli studenti e le persone alla pari anche per periodi inferiori a tre mesi  ( con permesso di studio il costo  nel 2024  passa da 149 a 700 euro , per i collocati alla pari i  il contributo passa da 219 euro a 1.200 euro)
    • -coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e non svolgono alcuna attività lavorativa,
    • -il personale religioso (non iscrivibile obbligatoriamente in quanto non si tratta di soggetti con rapporto di lavoro subordinato)
    • -il personale diplomatico e consolare delle Rappresentanze estere operanti in Italia, con esclusione del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l’iscrizione al SSR
    • -dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia
    • -stranieri che partecipano a programmi di volontariato
    • -genitori ultra sessantacinquenni con ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, dopo il 5 novembre 2008
    • -tutte le altre categorie individuate per esclusione rispetto a coloro che hanno titolo all'iscrizione obbligatoria.

    Chi non deve versare il contributo 

    Non sono tenuti invece a versare il contributo perché già iscritti obbligatoriamente e gratuitamente  al Servizio Sanitario Nazionale:

    • titolari di un permesso di soggiorno (o in attesa del rinnovo) per lavoro subordinato o autonomo, per attesa occupazione o per motivi familiari, per richiesta asilo, per asilo, per protezione sussidiaria, per protezione temporanea, per protezione speciale, per cure mediche/gravidanza (articolo 19, comma 2, lettera d-bis del T.U.286/98), per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.
    • in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per motivi familiari o per protezione internazionale o temporanea;
    • i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale e comunque tutti i minori indipendentemente dallo stato di regolarità del soggiorno, con conseguente diritto al pediatra di base da 0 a 14 anni e al medico di medicina generale da 14 a 18 anni.

    Altre informazioni  sull'assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari in Italia  sono disponibili sul sito del ministero della Salute (aggiornate a gennaio 2024) e, per gli studenti,  anche in modo piu chiaro e fruibile , sui siti degli atenei.