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Cigs per cessazione unità solo comunicando i criteri di scelta
Nel caso di cessazione di attività di una delle sue sedi, l'azienda che fa ricorso alla CIGS a zero ore, deve includere nell'informativa ai sindacati tutte le informazioni necessarie a giustificare i criteri di scelta dei lavoratori e l'eventuale mancato ricorso a rotazione con altre sedi.
È quanto conferma la Cassazione nell'Ordinanza n. 7642 del 21 marzo 2024, nella quale ha precisato che, nel caso di specie, il datore avrebbe dovuto indicare che l'unità interessata dalla CIGS era del tutto autonoma sotto il profilo organizzativo ed economico, e che le attività svolte erano cessate e non trasferite ad altri siti, nonché il fatto che le professionalità dei dipendenti del sito interessato dalla CIGS erano utilizzabili solo in tale unità.
Vediamo alcuni dettagli nel caso specifico.
CIGS per chiusura unità produttiva: il caso
La Corte d'Appello di Roma aveva accolto il ricorso presentato da alcune lavoratrici poste in cassa integrazione dall'azienda per chiurura del sito produttivo e, cambiando la decisione precedente del Tribunale, ha stabilito che l'utilizzo della CIGS era illegittimo. Ha quindi ordinato alla società di pagare alle lavoratrici la differenza tra quello che avrebbero guadagnato lavorando normalmente e quello che hanno ricevuto come integrazione straordinaria con gli interessi aggiornati secondo l'inflazione misurata dall'ISTAT.
La Corte ha evidenziato che la società avrebbe dovuto informare dettagliatamente le organizzazioni sindacali sulla sua decisione, inclusi i criteri usati per decidere chi mettere in CIGS. In fatti la comunicazione della società del 28 agosto 2012 non spiegava adeguatamente perché non avesse considerato la possibilità di far ruotare i lavoratori tra diversi siti, né chiariva se le mansioni dei lavoratori potessero essere considerate intercambiabili con quelle di altri siti produttivi
Dopo questa decisione, la società ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione, sostenendo che, invece, aveva fornito tutte le informazioni necessarie nella sua comunicazione sulla cassa integrazione, indicando i criteri per l'individuazione dei lavoratori da sospendere.
CIGS per chiusura unità produttiva: obbligo di motivazione
Nella decisione della Corte di Cassazione , si pone enfasi sul dovere dell'azienda di fornire una comunicazione completa ed esaustiva in merito ai criteri di scelta per l'individuazione dei lavoratori da sospendere e sulle ragioni per cui non si è proceduto alla rotazione. Questo obbligo informativo assume particolare rilevanza in contesti di cessazione dell'attività di un'unità produttiva, dove si presume una maggiore complessità nella ricollocazione dei lavoratori.
Il cuore della questione è che, anche in caso di chiusura di un sito produttivo, le aziende devono dimostrare concretamente perché i lavoratori non possano essere impiegati in altre unità produttive o perché la rotazione non sia una soluzione praticabile. Ciò implica una valutazione dettagliata della fungibilità delle mansioni svolte dai lavoratori del sito in chiusura rispetto a quelli degli altri siti, al fine di determinare se effettivamente non esistano possibilità di impiego alternativo.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la comunicazione dell'azienda non avesse fornito una spiegazione adeguata su questi punti. In altre parole, la mancata dimostrazione della non-fungibilità delle mansioni e della reale impossibilità di utilizzare i criteri di rotazione ha contribuito alla valutazione di illegittimità della collocazione in CIGS dei lavoratori interessati dalla chiusura dell'unità produttiva.
Questa decisione sottolinea l'importanza per le aziende di valutare attentamente e di documentare adeguatamente le ragioni delle proprie scelte in situazioni di crisi aziendale, soprattutto quando queste scelte hanno un impatto significativo sui lavoratori. La mancanza di una prova convincente e dettagliata che giustifichi la mancata rotazione o la non-impiegabilità dei lavoratori in altre unità produttive può portare alla valutazione di pratiche non conformi alle disposizioni legislative, con le relative conseguenze legali e risarcitorie.
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Fondo solidarietà telecomunicazioni: come funziona
Con il decreto del 4 agosto 2023 pubblicato sul sito del Ministero del lavoro è stato istituito il nuovo “Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni”, dai sensi degli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015, che riguarda le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, ovvero :
- servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o
- servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali
- esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica etc);
- assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione;
- soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni
- servizi per contenuti digitali e multimediali.
Il Fondo è operativo dal 15 febbraio 2024
Dalla data di decorrenza del nuovo Fondo i datori di lavoro non sono più soggetti al Fondo di integrazione salariale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi eventualmente già versati o dovuti al FIS restano acquisiti al medesimo fondo.
Con il messaggio 1274 del 27 marzo 2024 INPS ha comunicato le modalità di richiesta a partire dal 28 marzo sulla piattaforma OMNIA IS con domande precompilate. vedi ultimo paragrafo
Fondo solidarietà telecomunicazioni: gestione
Il Fondo non ha personalità giuridica e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale presso l’INPS,
Sara gestito da un Comitato Amministratore , nominato dal Ministro del lavoro e in carica per 4 anni, composto da :
- quattro componenti designati da Assotelecomunicazioni –Asstel
- quattro componenti designati da SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, UG
- due dirigenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze
ai quali non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
Prestazioni del Fondo bilaterale di solidarietà Telecomunicazioni
1. Il Fondo assicura in particolare le seguenti prestazioni:
- finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell'Unione europea;
- prestazioni integrative, in termini di importi, e aggiuntive in termini di durata rispetto alle prestazioni per cessazione del rapporto di lavoro
- prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro
- prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo assicura, per il periodo di erogazione delle stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato;
- assegno straordinario di incentivo all'esodo per i lavoratori con requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
- versamento mensile opzionale di contributi previdenziali per la staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, e contestuale assunzione di lavoratori under 35 ann per un periodo non inferiore a tre anni, anche in apprendistato
- assegno di integrazione salariale sostitutivo della cassa integrazione guadagni straordinaria, del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) .
Le prestazioni sopracitate andranno richieste dalle aziende previa informazione e consultazione sindacale nei termini previsti per legge:
- non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione delle attività lavorative e
- non oltre il termine di 15 giorni dal loro inizio .
Contributi finanziamento Fondo Telecomunicazioni
Tutte le imprese rientranti nell'art. 10 d.lgs 148 2015 sono tenute al versamento
- per le prestazioni di cui alle lett. a), b), c),un contributo ordinario mensile dello 0,45% (ripartito tra datore, due terzi, e lavoratore, un terzo) sull’imponibile previdenziale di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato (inclusi gli apprendisti ma esclusi i dirigenti).
- per le prestazioni di cui alle lett. b) e c),, anche contributo addizionale nella misura dell’1,5% a carico del datore di lavoro, differenziato secondo la tipologia di prestazione
- per le prestazioni d,e, f, un contributo straordinario .
Le imprese non rientranti nel campo di applicazione citato sono tenute al versamento dei seguenti contributi
– ordinario mensile dello 0,80% (ripartito tra datore, due terzi, e lavoratore, un terzo) sull’imponibile previdenziale di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato (inclusi gli apprendisti, ma esclusi i dirigenti);
– addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell’1,5%, calcolato assumendo come base imponibile la somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori interessati dalla prestazione.
Fondo TLC: domande con OMNIA IS regime transitorio e scadenze
Con il messaggio 895 2024 Inps ha comunicato che con il decreto n. 17 del Ministro del Lavoro con la nomina del Comitato amministratore il Fondo TLC, è divenuto pienamente operativo. Di conseguenza sono autorizzate le domande di assegno di integrazione salariale presentate dal 15 febbraio 2024.
I datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo TLC non possono più richiedere, per gli eventi decorrenti dal 31gennaio 2024 la prestazione di assegno di integrazione salariale erogata dal Fondo di integrazione salariale (FIS).
Dal 28 marzo 2024 è operativo il servizio di presentazione della domanda sulla piattaforma OMNIA IS
- Le istanze per periodi intercorrenti tra il 31 gennaio 2024 e il 28 marzo 2024 sono considerate nei termini se presentate entro 15 giorni dal 28 marzo 2024 (12 APRILE 2024)
- Per le domande riferite a causali per eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE), riferite a periodi di sospensione o riduzione tra il 1° gennaio 2024 e il 28 marzo 2024, il termine di presentazione scade alla fine del mese di aprile 2024.
- Per le domande relative a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa successivi al 28 marzo 2024, si applicano gli ordinari termini di presentazione.
Resta fermo che le domande di AIS presentate fino al 14 febbraio 2024 al Fondo di integrazione salariale (FIS) dai medesimi datori di lavoro saranno autorizzate dal FIS.
Il messaggio le istruzioni dettagliate per la presentazione di domande dell'Assegno di integrazione salariale AIS
E' possibile anche accedere , tramite un link presente nella sezione "Altri Servizi", all'applicazione che consente di visualizzare il calendario del fruito per l’unità produttiva interessata dalla domanda.
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Contributo genitori separati: domande entro il 31 marzo
Si avvicina la scadenza per le richieste del Bonus ai genitori separati , previsto dal decreto Sostegni del 2021 per chi non avesse ricevuto l'assegno di mantenimento per difficoltà economiche del coniuge, connesse alla emergenza COVID .
Il relativo DPCM pubblicato solo a ottobre 2022 aveva definito i criteri e le modalità di richiesta del contributo.
La misura diventa effettivamente operativa solo dal 12 febbraio 2024 data in cui si può procedere con l'invio della domanda all'INPS come comunicato con il messaggio 614 del 9 febbraio 2024, con termine ultimo 31 marzo 2024.
Ricordiamo i dettagli sui requisiti e vediamo le modalità operative, l'importo e la richiesta.
Bonus assegno mantenimento a chi spetta, l'importo
Il fondo intende garantire il regolare versamento degli assegni di mantenimento ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 avessero cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa.
Il Fondo ha una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e per il 2022 e il contributo spetta :
- al genitore in stato di bisogno con figli minori, o figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi,
- che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l'assegno di mantenimento
- a causa dell'inadempienza del genitore o del coniuge o del convivente causata da riduzione o sospensione della sua attività lavorativa a causa dell'emergenza COVID verificatasi dall'8 marzo 2020,
- per una durata minima di novanta giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto a quello percepito nel 2019.
Il requisito di accesso è un reddito del richiedente, nell'anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento, inferiore o uguale all'importo di euro 8.174,00.
Il contributo sarà corrisposto a domanda del genitore che ha diritto all'assegno ( non di chi lo doveva versare):
- in misura pari all'importo non versato dell'assegno di mantenimento di cui e' titolare ,
- fino a un massimo di euro 800,00 mensili, e
- per un massimo di dodici mensilita',
tenuto conto delle disponibilita' del fondo rispetto al numero dei beneficiari, fino ad esaurimento delle risorse.
Bonus genitori separati domanda e allegati
La procedura per la domanda di accesso al contributo del Fondo è stata dettagliata con il messaggio 614 del 9 febbraio 2024
Il decreto prevede che nella domanda sia allegata una autocertificazione contenente
a) le generalita' e i dati anagrafici del richiedente;
b) il codice fiscale;
c) gli estremi del proprio conto corrente bancario o postale;
d) l'importo dell'assegno di mantenimento di cui e' titolare il richiedente, relativo al periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, e l'ammontare delle somme non versate a titolo di mantenimento, nello stesso periodo di tempo, dal coniuge obbligato;
e) se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l'indicazione della sussistenza dell'obbligo disposto dal giudice di versamento diretto
f) il reddito eventualmente percepito nel corso dell'annualita' per la quale non e' stato corrisposto, in tutto o in parte, l'assegno di mantenimento. Relativamente ai contributi da erogare per il periodo 1° gennaio-31 marzo 2022, il reddito eventualmente percepito nel corso dell'anno 2021;
g) la dichiarazione attestante il nesso di causalita' tra l'inadempienza e l'emergenza epidemiologica da COVID-19 quale fattore determinante la cessazione, la riduzione o la sospensione dell'attivita' lavorativa del coniuge obbligato, nei termini indicati dalla legge;
h) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l'interessato intende ricevere le comunicazioni
3. All'istanza deve essere allegata, a pena di inammissibilita':
a) copia del documento di identita' del richiedente;
b) copia del titolo che fonda il diritto all'assegno di mantenimento.
Il decreto prevede che possano essere effettuate verifiche reddituali da parte dell'Agenzia delle entrate e degli uffici giudiziari competenti
La firma in calce all'istanza e' esente dall'autentica.
Assegno genitori separati invio e scadenza domande
Le domande di contributo possono essere trasmesse in forma telematica, dal 12 febbraio 2024 al 31 marzo 2024, salvo ulteriori proroghe che saranno eventualmente comunicate con apposito messaggio attraverso l’apposito servizio “Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell'erogazione dell'assegno di mantenimento”, disponibile sul portale istituzionale dell’INPS nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, previa autenticazione mediante sistema di identità digitale (SPID almeno di secondo livello, CIE 3.0, CNS).
In fase di compilazione vanno indicati :
- gli anni fra quelli interessati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 in cui il reddito complessivo annuo del genitore richiedente è stato inferiore o uguale a 8.174 euro
- i dati relativi all'altro genitore e ai figli conviventi nel periodo di riferimento
Necessario inoltre allegare la documentazione (ad esempio, sentenza di separazione, provvedimenti di autorità municipali, ecc.) che attesti il diritto all'assegno di mantenimento.
In caso di figlio maggiorenne disabile deve essere allegata, anche, l’attestazione della disabilità nei casi in cui :
- sia stata certificata in data antecedente al 2010, oppure
- provenga da contenzioso o
- sia stata rilasciata dalle Province Autonome di Trento o di Bolzano-Alto Adige o dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Inps precisa che si può compilare anche parzialmente la domanda e salvarla nello stato “Bozza” per completarla e inviarla non appena in possesso di tutta documentazione necessaria, completandola entro il termine previsto del 31 marzo 2024.
Al termine del periodo di presentazione delle domande e della successiva istruttoria del Dipartimento per le politiche della famiglia, l’INPS procede alla corresponsione del contributo . Quindi per l’erogazione del contributo l’ordine cronologico delle domande non ha alcun effetto. La misura viene erogata esclusivamente sulla base dei criteri, delle disposizioni e dell’indicazione dei beneficiari forniti dal Dipartimento per le politiche della famiglia.
L'istituto anche precisa di essere responsabile solo della fase di erogazione per cui eventuali ricorsi sulla verifica dei requisiti andranno presentati al Dipartimento della Famiglia della Presidenza del Consiglio.
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CCNL alimentare industria rinnovo 2024: i dettagli
Firmato il 3 marzo dopo una trattativa a oltranza anche in notturna il rinnovo del Ccnl dell’industria alimentare, scaduto a novembre 2023 che coinvolge oltre 450 mila lavoratrici e lavoratori
Nel corso degli incontri a gennaio era stato raggiunto l'obiettivo dell'accordo economico che prevede l' incremento di 214 euro sul Tem (trattamento economico minimo).è stata firmata l'adesione al contratto, rinnovato nel 2020. Inoltre l'accordo era stato condiviso anche da parte delle tre associazioni che non avevano firmato il precedente rinnovo , Assalzoo, Assocarni e Italmopa, ricompattando così il fronte datoriale che risulta ora composto da tutte le 14 associazioni del settore. Agli incontri erano presenti oltre 200 delegati sindacali .
Vediamo le novità dell'accordo diffuse nel comunicato sindacale in attesa del testo ufficiale
CCNL alimentare industria Novità economiche
Si prevede incremento di 280 euro per un montante complessivo a parametro 137 che al termine dei 4 anni sarà pari a 10.236 euro.
La prima tranche parte dal 1 dicembre 2023 con un aumento di 75 euro per cui nei primi 14 mesi di applicazione si ottiene il 60% dell’aumento totale previsto.
Per i casi di mancata contrattazione di secondo livello si aggiungono altri 15 euro mensili a quelli già previsti.
Per il welfare contrattuale, si amenta il contributo di 4 euro al fondo integrativo sanitario Fasa a garanzia di maggiori prestazioni.
Per il fondo di previdenza complementare Alifond il contributo a carico delle aziende arriva a 1,5% (+0,3%, equivalente a 6 euro); viene inoltre rafforzato il fondo a sostegno del congedo di maternità e paternità.
CCNL alimentari industria Novità contrattuali
Importante la riduzione dell’orario di lavoro, che nel settore alimentare non subiva modifiche, a livello nazionale, da 30 anni:
- a partire dal 1 gennaio 2026 coloro che svolgono turni di 18 e 21 ore avranno una riduzione di 4 ore a cui si aggiungeranno altre 4 ore lnel 2027
- dal 1 gennaio 2027 la riduzione di 4 ore si applicherà a tutti i lavoratori e le lavoratrici.
L'accordo impegna le parti a definire future intese a livello aziendale con le Rsu per ulteriori riduzioni dell’orario di lavoro in caso di investimenti tecnologici che potrebbero impattare su produttività e occupazione.
Per il contrasto alla precarietà è stato dimezzata la percentuale complessiva che passa dal 50% al 25% dei contratti a termine, in somministrazione e in staff leasing.
Per i congedi parentali, aumentano le ore retribuite per l’inserimento al nido e scuola dell’infanzia e per l’accudimento dei genitori anziani, nonché per donne vittima di violenza.
In materia di pari opportunità si demanda sia alla contrattazione nazionale che a quella di secondo livello l’individuazione di soluzioni e all’Ente bilaterale di settore la promozione di analisi e buone pratiche.
Per rivisitare il sistema classificatorio si avviano i lavori della Commissione paritetica tecnica per l’aggiornamento delle declaratorie a partire dal 2024.
Il sofferto iter di rinnovo del ccnl industria alimentare 2020
Era stato siglato il 31 luglio 2020 il rinnovo del contratto nazionale dell’industria alimentare 2019-2023 tra Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil e Unionfood, Ancit e AssoBirra, dopo 9 mesi di trattativa, anche se le aziende facenti capo a Federalimentare inizialmente non avevano aderito (Anicav, Assalzoo, Assica, Assitol, Assobibe, Assocarni, Assolatte, Federvini, Italmopa e Mineracqua ). Scelta "incomprensibile" secondo i rappresentanti dei lavoratori .
Successivamente hanno aderito anche Assica, Mineracqua, Anicav, Assobibe e Assolatte.
In data 21 dicembre 2020 il rinnovo è stato siglato da UNAITALIA per il settore delle carni avicole e delle uova.
In data 25 gennaio 2021 è stata sottoscritta la stesura definitiva del CCNL industria alimentare 2019-2023 tra Fai-Flai-Uila e le 11 associazioni datoriali : Ancit-Anicav-Assica-Assitol-Assobibe-Assobirra-Assolatte-Federvini-Mineracqua-UnaItalia-Unionfood, cui si è aggiunta Unionzucchero.
Il nuovo testo definitivo del contratto avrà validità per tutte le lavoratrici e i lavoratori del settore secondo i segretari generali di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, Onofrio Rota, Stefano Mantegazza e Giovanni Mininni che hanno espresso soddisfazione e il ringraziamento per l’impegno delle parti, anche se dispiaciuti per l’assenza di alcune associazioni.
" Il valore del rinnovo contrattuale è enorme, non solo per l’aumento salariale, ma anche per aver condiviso alcuni punti estremamente innovativi, come ad esempio la classificazione del personale, o il lavoro agile, che sarà finalmente normato garantendo più diritti e migliore gestione del personale”.
I principali aspetti del contratto agroalimentare industria 2020
Il contratto firmato il 31 luglio 2020 riconosceva:
- un aumento salariale di 119 euro a regime, a cui si aggiungono
- 5 euro di welfare e
- 30 euro come elemento perequativo per tutti i lavoratori per i quali non viene svolta la contrattazione di secondo livello”.
Tra i punti qualificanti del rinnovo, secondo i sindacati :
– introduzione di specifici piani di formazione pre-assunzione,
– obbligo di garantire l’accesso alla formazione a tutti i lavoratori, rafforzamento della collaborazione tra imprese e mondo della scuola e dell’Università;
– recepimento dei contenuti del Patto della Fabbrica su partecipazione e coinvolgimento dei lavoratori;
– obbligo, da parte dell’azienda, in caso di mancata iscrizione al sistema di welfare, a versare 20 euro mensili extra in busta paga;
– viene normato in maniera innovativa il lavoro agile, a partire dal diritto alla disconnessione e alla privacy;
– in materia di tutela della salute, viene rafforzata la formazione e si impegnano le parti a dedicare una giornata al tema della sicurezza sul lavoro;
– migliorata la normativa degli appalti, che vincola all’applicazione del contratto nazionale del settore merceologico delle attività appaltate, sottoscritte dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
– in materia di congedi parentali vengono ampliati sia quelli retribuiti che non retribuiti, per i figli a carico e l’assistenza familiare, e viene riconosciuto il congedo per donne vittime di violenza;
– rinviato al 1° gennaio 2025 il versamento del contributo da parte dei lavoratori al fondo di assistenza sanitaria Fasa;
– prolungamento dell’esenzione dal lavoro notturno per le lavoratrici che rientrano dalla maternità e per i padri in condizione di monogenitorialità.
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Assunzione badanti: nuovo sgravio per anziani non autosufficienti
E' stata inserita in extremis nella versione ufficiale del Decreto PNRR pubblicato il 2 marzo 2024 in Gazzetta Ufficiale (DL N. 19 2024) una norma che introduce una nuova agevolazione per le famiglie con anziani non autosufficienti anticipando parte del piano complessivo contenuto nella legge delega 33 2023 e in fase di attuazione anche con il decreto legislativo in corso di approvazione.
La misura si propone di
- favorire la regolarizzazione delle prestazioni di lavoro, di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti
- contribuire ai costi a carico delle famiglie attraverso un esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato con mansioni di assistente familiare a soggetti anziani ultraottantenni.
A questo fine sono stanziati oltre 130 milioni di euro fino al 2028 a valere sul Fondo del programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027.
Inps gestirà le procedure e accetterà le domande fino a esaurimento delle risorse.
Esonero contributivo assistenza anziani non autosufficienti : requisiti e durata
La data di decorrenza della nuova agevolazione sarà comunicato dall'INPS e dovrebbe essere in vigore fino alla fine del 2025..
I requisiti per l'esonero sono i seguenti
- i soggetti assistiti devono avere almeno ottanta anni, e
- essere titolari dell’indennità di accompagnamento, di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980.
Il datore di lavoro che effettua l'assunzione dovrà avere un ISEE sociosanitario non superiore a 6mila euro.
L'esonero contributivo sarà pari al 100% dei contributi previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e
applicato su base trimestrale, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
ATTENZIONE Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi.
E' possibile anche l' assunzione di parenti o affini, purché il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, numeri da 1 a 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.(Disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti in genere ai servizi domestici e familiari, nonché delle persone addette a servizi di riassetto e pulizia dei locali) .
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Congedo parentale operai agricoli: chiarimenti sul pagamento INPS
Con il messaggio 647 04 Inps fornisce agli uffici territoriali e ai datori di lavoro le istruzioni per la gestione dei pagamenti diretti dei congedi parentali dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (Oti) che restano ancora con la percentuale di indennità del 30% .
SI ricorda che per legge l’Inps dovrebbe provvedere direttamente al pagamento delle prestazioni di malattia e maternità ai lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati ma a oggi l’Uniemens/PosAgri non prevede la possibilità di denunciare il congedo parentale e neanche di presentare la domanda online, tranne che per la modalità oraria.
Inoltre le procedure informatiche non consentono il pagamento dell’indennità all’80% per le mensilità aggiuntive rispetto al TU 151 2001 come sarebbe previsto dalle leggi di bilancio 2023 e 2024 che hanno innalzato rispettivamente per 1 mese e per 2 mesi l'indennità del congedo parentale facoltativo da fruire entro il 6° anno di vita del bambino , dal 30% all'80% della retribuzione (60% per il secondo mese, dal 2025)
Di seguito i passaggi previsti per la procedura transitoria
Richiesta pagamento diretto congedo parentale OTI
In attesa delle necessarie implementazioni informatiche i congedi parentali per gli operai agricoli a tempo indeterminato devono ancora essere pagati con la percentuale precedente del 30%
Nella domanda gli interessati devono allegare una autocertificazione in cui
- dichiarano di non ricevere l'anticipo dal proprio datore di lavoro e
- chiedono il pagamento diretto chiarendo le modalità con cui vogliono riceverlo (bonifico domiciliato o iban)
Gli operatori di sede provvedono quindi all'inserimento manuale dei dati verificando nei flussi Uniemens Posagri la presenza di importi conguagliati per il periodo oggetto della domanda.
ATTENZIONE . In caso di esito positivo questo verrà segnalato alla sede competente per il recupero degli importi indebitamente conguagliati e l'annullamento dell'operazione sarà comunicato all'azienda mediante invio di un provvedimento di accertamento d’ufficio con specifica indicazione dell’applicazione delle relative sanzioni.
Inps sottolinea che fino all’implementazione della procedura si potrà procedere al solo pagamento del 30% dell'indennità
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Stranieri: sale il contributo per il Servizio sanitario – chi deve versarlo
La legge di bilancio 2024 (Legge 213 2023) ha aumentato a 2mila euro (dai precedenti 387) il contributo annuale richiesto per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale per gli stranieri che non hanno diritto all'assistenza pubblica
Il Ministero della Salute aveva precisato in una nota a seguito delle perplessità sollevate dalla novità, che “la norma contenuta nella manovra finanziaria 2024 si riferisce a specifiche categorie, non aventi diritto all'iscrizione obbligatoria, che possono iscriversi volontariamente al Servizio sanitario nazionale attraverso il pagamento di un contributo forfettario annuale come disciplinato dal Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 attualmente vigente. La norma si limita ad aggiornare l’ammontare del contributo forfettario previsto. Sul sito del Ministero della Salute sono presenti tutte le informazioni relative all’assistenza sanitaria ai cittadini dei Paesi extra Ue in Italia”.
Si ricorda che in alternativa all'iscrizione al SSN ( a pagamento o di diritto, quindi gratuita) è necessario essere provvisti di una assicurazione sanitaria privata.
Vediamo in sintesi le categorie che devono versare il contributo forfettario di iscrizione al SSN che da diritto all'accesso all'assistenza sanitaria
Chi deve versare il contributo per il SSN
- -gli studenti e le persone alla pari anche per periodi inferiori a tre mesi ( con permesso di studio il costo nel 2024 passa da 149 a 700 euro , per i collocati alla pari i il contributo passa da 219 euro a 1.200 euro)
- -coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e non svolgono alcuna attività lavorativa,
- -il personale religioso (non iscrivibile obbligatoriamente in quanto non si tratta di soggetti con rapporto di lavoro subordinato)
- -il personale diplomatico e consolare delle Rappresentanze estere operanti in Italia, con esclusione del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l’iscrizione al SSR
- -dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia
- -stranieri che partecipano a programmi di volontariato
- -genitori ultra sessantacinquenni con ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, dopo il 5 novembre 2008
- -tutte le altre categorie individuate per esclusione rispetto a coloro che hanno titolo all'iscrizione obbligatoria.
Chi non deve versare il contributo
Non sono tenuti invece a versare il contributo perché già iscritti obbligatoriamente e gratuitamente al Servizio Sanitario Nazionale:
- titolari di un permesso di soggiorno (o in attesa del rinnovo) per lavoro subordinato o autonomo, per attesa occupazione o per motivi familiari, per richiesta asilo, per asilo, per protezione sussidiaria, per protezione temporanea, per protezione speciale, per cure mediche/gravidanza (articolo 19, comma 2, lettera d-bis del T.U.286/98), per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.
- in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per motivi familiari o per protezione internazionale o temporanea;
- i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale e comunque tutti i minori indipendentemente dallo stato di regolarità del soggiorno, con conseguente diritto al pediatra di base da 0 a 14 anni e al medico di medicina generale da 14 a 18 anni.
Altre informazioni sull'assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari in Italia sono disponibili sul sito del ministero della Salute (aggiornate a gennaio 2024) e, per gli studenti, anche in modo piu chiaro e fruibile , sui siti degli atenei.