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Fondo Artigianato: nuove procedure per gli assegni da maggio 2024
Per le domande di assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà bilaterale dell'Artigianato sono in vigore nuove procedure a seguito delle modifiche previste dalla legge di bilancio 2022 recepite con il regolamento in vigore dal 1 gennaio 2023 QUI IL TESTO.
Sono state inoltre adeguate le procedure informatiche per recepire l'ampliamento delle funzioni e delle prestazioni di tutela dei lavoratori che il Fondo è tenuto a svolgere e rinnovato di conseguenza anche il sito istituzionale. L'area riservata con la piattaforma informatica per le richieste di prestazioni del Fondo FSBA è Sinaweb.
Il consiglio direttivo con Delibera del 27 marzo 2024, ha definito alcune modifiche alle procedure per la gestione delle prestazioni di Assegno di integrazione salariale ordinario e straordinario con effetti dalle domande ricevute dal 1° maggio 2024.
Prestazioni del Fondo bilaterale Artigiani
Ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali regolarmente iscritti ad FSBA è fornita una indennità ai sensi dell’ art. 27, del d.lgs n. 148/2015, nei limiti previsti dagli articoli 30 e 31 del d.lgs 148/2015
Le integrazioni salariali sono previste:
- per un massimo di 20 settimane (100 giornate per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni nell’arco di un biennio mobile, 120 giornate su 6 giorni a settimana e 140 giornate su 7 giorni a settimana) in caso di assegno ordinario
- per un massimo di 26 settimane (130 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni nell’arco di un biennio mobile, 156 giornate su 6 giorni a settimana e 182 giornate su 7 giorni a settimana) in caso di assegno di solidarietà, con causali ordinarie o straordinarie AIS (nelle aziende con almeno 1 dipendente) o ACIGS (nelle aziende con più di 15 dipendenti
Le prestazioni diverse dal sostegno al reddito vengono invece erogate dagli Enti Bilaterali Regionali dell’Artigianato facenti capo all’EBNA Si tratta ad esempio di :
- Anzianità professionale
- Contributo congedo parentale
- Borse di studio
- Rappresentanza sindacale
- Rappresentanza territoriale sicurezza
FSBA Gli obblighi dei datori di lavoro
Il versamento del contributo ad EBNA e quindi ad FSBA esonera le imprese con oltre 5 dipendenti dall’obbligo dell’ulteriore versamento al Fondo di Integrazione Salariale costituito presso l’INPS, ma comprende tutte le imprese anche con un solo dipendente.
Sono tenute al versamento le imprese che applicano i seguenti CCNL:
- Area Acconciatura – Estetica
- Area Alimentari e Panificazione
- Area Comunicazione
- Area Chimica e Ceramica
- Area Legno e Lapidi
- Area Meccanica
- Area Tessile – Moda
- Area Pulizia
- Area Autotrasporto
Sono escluse dai versamenti le imprese dell’edilizia.
Rientrano tra i dipendenti in forza nel mese sia gli assunti, sia i dipendenti che interrompono il rapporto di lavoro nel corso dello stesso mese.
Versamenti FSBA 2023
Per il finanziamento del Fondo tutte le aziende sono tenute al versamento di una somma pari a
- 0.60% della retribuzione ( un quarto della somma a carico del dipendente) per le aziende fino a 15 dipendenti
- 1%% per le imprese con più di 15 dipendenti.
Le aziende che fossero state irregolari negli anni passati hanno a disposizione sulla piattaforma una procedura semplice e un calcolo forfettario per mettersi in regola finalizzato anche all’emissione del modello DURC
FSBA Assegno integrazione salariale
Le prestazioni di integrazione salariale possono essere richieste solo dopo il raggiungimento di un Accordo Sindacale e quanto dovuto può essere erogato direttamente alla lavoratrice/lavoratore dall'INPS oppure per il tramite dell’impresa.
Ad ogni pagamento dell'assegno di integrazione salariale, il Fondo provvede al versamento all’INPS della contribuzione previdenziale correlata.
Ulteriori informazioni sul sito WWW.FONDOFSBA.IT
FSBA novità da maggio 2024
La delibera del 27 marzo 2024 prevede le seguenti modifiche :
In merito ad AIS:
1) Mensilizzazione degli accordi: gli accordi dovranno avere durata mensile uniformandosi alla durata delle domande. Fermo restando quanto previsto al successivo punto 2), nel periodo di transizione saranno ritenuti validi accordi trimestrali solo se sottoscritti entro il 30/04/2024.
2) Decorrenza prestazione solo dopo la protocollazione: a pena di esclusione , le domande devono essere presentate preventivamente rispetto al periodo di trattamento richiesto. Non saranno concesse deroghe in caso di tardiva protocollazione della domanda.
3) Caricamento in piattaforma del documento del legale rappresentante: al fine di verificare le dichiarazioni rese, sarà necessario caricare in piattaforma il documento del legale rappresentante ogni volta che si presenta una nuova domanda.
4) Comunicazione alle organizzazioni sindacali – omogeneizzazione con procedure ACIGS. L’impresa comunica per iscritto (tramite e-mail, PEC o raccomandata a mano) alle RSU/RSA (ove presenti) e ai delegati di bacino e/o alle rappresentanze territoriali dei sindacati dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale la volontà di ricorrere alla AIS.
5) Dati di bilancio anno fiscale antecedente alla presentazione della domanda richiesti: FATTURATO/ UTILE /PAREGGIO/ PERDITA /DEBITI VERSO FORNITORI
In merito ad ACIGS (Assegno straordinario):
1) 90 giornate di anzianità lavorativa del dipendente: per poter essere posti in trattamento di sospensione o riduzione previsto dalle causali ACIGS, i dipendenti dovranno avere una anzianità lavorativa presso il datore di lavoro richiedente la prestazione di almeno 90 giorni.
2) Periodo di blocco delle domande in caso di interruzione anticipata. Qualora l’impresa comunicasse di aver ripreso l’attività produttiva prima della scadenza della domanda approvata, la stessa non potrà presentare ulteriori domande prima che sia decorso il termine di 60 giorni di calendario per la protocollazione, fermo restando i limiti e le decorrenze previsti dalle procedure ACIGS.
Scarica qui il documento completo delle istruzioni operative aggiornate.
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Cessazione ANPAL: i nuovi recapiti per operatori e cittadini
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2024 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 230 del 22 novembre 2023, l’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro è stata soppressa, con decorrenza dal 1° marzo 2024 e la funzioni di Anpal sono state attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Per le attività di supporto e' stata creata una nuova società di servizi controllata Sviluppo lavoro Italia (v. Ultimo paragrafo)
Con un comunicato del 9 maggio il Ministero informa che tutte le informazioni sulle politiche attive sono consultabili sul portale istituzionale del Dicastero e i servizi di contatto ed help desk, prima gestiti dall'Agenzia, attualmente sono disponibili sull’Urp Online del Ministero, con accesso anche alle FAQ e al servizio di ticket.
A partire dalle 18 di venerdì 10 maggio 2024, tutti gli utenti (cittadini, imprese e Cpi) potranno inoltrare le loro richieste di assistenza tramite il form disponibile alla sezione "Chiedi supporto" del sito Urp Online.lavoro.gov.it .
Urp online i servizi per il lavoro
Nel portale URPONLINE sono disponibili informazioni e servizi web relativi a :
- NUOVE MISURE DI INCLUSIONE PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO ( con le sezioni Assegno Di Inclusione- Cittadini -Fase Transitoria- Operatori)
- RUNTS
- COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE
- DIMISSIONI TELEMATICHE
- POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO, che comprendono in particolare i seguenti argomenti correlati
- Adr Cigs
- Agenzie Per Il Lavoro
- Dichiarazione Di Immediata Disponibilità (DID)
- Domanda E Offerta Di Lavoro (DOL) Ed Eures
- Condizionalità
Nuova società in house del ministero : Sviluppo lavoro Italia
Nell’ambito dell’attività di riorganizzazione avviata dal Ministero del lavoro come detto è stata prevista la creazione di un nuovo ente per le attività di supporto nella realizzazione delle politiche attive e dei servizi per l’impiego, che veniva svolta da ANPAL Servizi s.p.a.
Il nuovo soggetto in house è denominato Sviluppo Lavoro Italia s.p.a. ed è ugualmente sottoposto alla vigilanza e controllo del Ministero del Lavoro.
Il consiglio di amministrazione della società sarà composto da cinque membri, di cui tre, incluso il presidente, nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno nominato su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Sviluppo Lavoro Italia si avvarrà inoltre di un comitato consultivo strategico composto di dieci membri in rappresentanza delle parti sociali più rappresentative.
Le funzioni e il personale del comparto ricerca di ANPAL sono invece stati trasferiti all'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP).
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Indennità INPS malattia, maternità 2024
A seguito dell'aggiornamento ISTAT del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti comunicati con la circolare INPS 21 2024, l'istituto indica con la circolare 61 del 6 maggio 2024, gli importi minimi e le retribuzioni da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di
- malattia, di
- maternità/paternità e di
- tubercolosi.
Di seguito l'elenco dei contenuti della circolare :
A) Retribuzioni di riferimento nell’anno 2024
1) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
2) Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
3) Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
4) Lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
5) Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità)
6) Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità)
B) Importi da prendere a riferimento, nell’anno 2024, per altre prestazioni
1) Lavoratori iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 335/1995 (maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera)
2) Assegno di maternità di base di cui all’articolo 74 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. assegno di maternità dei Comuni, importo prestazione e limite reddituale)
3) Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui di cui all’articolo 75 del D.lgs n. 151/2001(c.d. assegno di maternità dello Stato)
4) Limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001
5) Articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001. Indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità. Importi massimi per l’anno 2024
Importi indennità malattia maternità tubercolosi, congedo parentale 2024
Di seguito riportiamo i principali valori di riferimento:
categorie e indennità minimale giornaliero di legge istruzioni Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto (malattia, maternità/paternità e tubercolosi) 56,87 euro Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi) 50,89 euro Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi) 61,98 euro vengono utilizzati,in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all’anno 2023. Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità) retribuzioni convenzionali orarie ( da utilizzare per il calcolo) comunicate con circolare 49 2024.
Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: 50,59 euro Artigiani 56,87 euro Commercianti 56,87 euro Pescatori 31,60 euro Lavoratori iscritti alla Gestione separata ( degenza ospedaliera) 52,45 euro (16%), se accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
78.67 euro (24%), se accreditate da 5 a 8 mensilità
104,90 euro (32%), se nei 12 mesi precedenti accreditate da 9 a 12 mensilità
le indennità per malattia e per degenza ospedaliera sono calcolate applicando, a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti l’evento con le aliquote indicate nella circolare 24 2024
Lavoratori iscritti alla Gestione separata (malattia 26,22 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
39,34 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti risultano accreditate da 5 a 8 mensilità ;
52,45 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti risultano accreditate da 9 a 12 mensilità
Lavoratori dipendenti Congedo parentale indennità 30% 116,25 euro massimo giornaliero diritto all’indennità se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo minimo di pensione.
Per il 2024 tale valore è pari a19.454,83 euro -
Opzione Donna 2024: requisiti e condizioni
Pubblicate dall'INPS nella circolare 59 del 3 maggio 2024 le istruzioni aggiornate per l'accesso al regime di pensionamento anticipato sperimentale detto Opzione Donna,(articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4), prorogato ancora una volta con la legge di bilancio 2024 per le lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2023.
Vediamo in sintesi le indicazioni INPS sui requisiti e le condizioni di accesso ( già in vigore nel 2023) e le modalità di domanda.
Opzione donna 2024: requisiti anagrafici e contributivi
Possono accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2023, abbiano:
- un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni
- un’età anagrafica di almeno 61 anni e che, alla data della domanda, si trovino in una delle condizioni di svantaggio specificate al paragrafo successivo
Per raggiungere il requisito contributivo sono utili anche i periodi assicurativi maturati all’estero:
- in Paesi ai quali si applica la regolamentazione dell’Unione europea in materia di sicurezza sociale (Stati dell’UE, Svizzera e Paesi SEE) e
- in Paesi legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, rispettando il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione internazionale (52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali e
- nel Regno Unito (senza limitazioni temporali)
ATTENZIONE Il requisito anagrafico di 61 anni è ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni. Inoltre per le lavoratrici licenziate da aziende in crisi (vedi paragrafo succ) la riduzione di due anni si applica anche in assenza di figli.
Al requisito anagrafico non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, 78.
Opzione donna: le categorie che hanno diritto di accesso
Le lavoratrici, in possesso dei requisiti sopra citati, possono accedere alla pensione " opzione donna SOLO se si trovanno in una delle seguenti condizioni:
- assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o un affine di secondo grado convivente, se i parenti di primo grado sono mancanti o hanno oltre settanta anni o sono affetti da patologie invalidanti
- hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per l’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
- sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto ministeriale, attivo a partire dal 1° gennaio 2024, e anche al momento della domanda ;
ATTENZIONE : per le lavoratrici licenziate occorre che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e che le stesse non abbiano ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente
Le condizioni, per il personale appartenente al comparto scuola o a quello dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), devono sussistere alla data di presentazione della domanda
Opzione donna2024 – calcolo e decorrenza
La pensione anticipata c.d. opzione donna è liquidata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180).
Per la decorrenza dei pagamenti di pensione si applicano le disposizioni in materia (c.d. finestra mobile) cioè le lavoratrici conseguono la pensione decorsi:
- a) dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti per le lavoratrici dipendenti;
- b) diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, per le lavoratrici autonome
e comunque non prima del
- 1° febbraio 2024, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive , e
- 2 gennaio 2024, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive,
Mentre per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM il trattamento pensionistici decorrono rispettivamente dal 1° settembre 2024 e dal 1° novembre 2024.
Si ricorda che il trattamento pensionistico può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile, fermo restando la maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre 2023
Opzione donna 2024: come fare domanda
Le domande di accesso alla pensione con il regime Opzione donna possono essere presentate attraverso i seguenti canali:
- direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0), seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” e proseguendo all’interno del servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”; va quindi scelta l’opzione “NUOVA DOMANDA” nel menù di sinistra, e occorre selezionare in sequenza: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Contributivo sperimentale lavoratrici”. Devono essere selezionati anche il Fondo e la Gestione di liquidazione.
- utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti
- chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
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Avviso assistenza bambini oncologici: contributi 2024 a ETS
E' stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto direttoriale del MLPS 40 -2023 contenente l'avviso sui termini e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento ad associazioni e fondazioni che svolgono attività di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie.
La scadenza delle domande è fissata al 10 giugno 2024
ATTENZIONE Con le domande vanno inviati i modelli allegati all'avviso i progetti di interventi di assistenza per i quali si richiede il contributo,
Di seguito vediamo i requisiti dei progetti e le modalità per fare domanda.
Contributi ETS per assistenza bambini oncologici
Il fondo finanziario era stato istituito dalla legge di bilancio 2019 e attuato con D.M. n. 175 del 9 ottobre 2019, che ha definito il regolamento consultabile sul portale istituzionale del Ministero al seguente link: www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-socialeimprese/focus-on/Volontariato/Pagine/Fondo-assistenza-bambini-affetti-da-malattia-oncologica
A partire dall'anno 2021 è stato previsto uno stanziamento a regime di cinque milioni di euro annui per il Fondo bambini oncologici. Con il decreto legge 213 2023 il fondo è stato aumentato di 400 milioni.
Possono accedere alle risorse:
- Enti del terzo Settore
- costituiti in forma di associazione o Fondazione
- che svolgono, in conformità alle proprie finalità statutarie, attività di assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie.
Per la realizzazione dei progetti possono essere attivate forme di collaborazione tra le associazioni ed enti pubblici o privati
I progetti finanziabili con il fondo di cui all’articolo 1 devono prevedere lo svolgimento di una o più delle seguenti azioni:
- a) segretariato sociale in favore dei nuclei familiari;
- b) attività strutturate di sostegno psicologico sia ai bambini che ai loro familiari;
- c) accoglienza integrata temporanea per i periodi di cura;
- d) accompagnamento verso e dai luoghi di cura;
- e) attività di ludoterapia e clownterapia presso i reparti ospedalieri onco-ematologici pediatrici;
- f) riabilitazione psicomotoria dei bambini;
- g) attività ludiche e didattiche presso le strutture di accoglienza, compreso il sostegno scolastico;
- h) sostegno al reinserimento sociale dei bambini e dei loro familiari.
I progetti finanziati non possono avere una durata inferiore a 12 mesi e superiore a 18 mesi.
Contributi importo e modalità domanda
Il finanziamento ministeriale complessivo richiesto per ciascun progetto, a pena di esclusione, non potrà essere inferiore ad € 251.770,00 né superiore ad € 1.007.080,00 nel rispetto dei limite minimo del 5% e del limite massimo del 20% delle risorse annualmente disponibili sul fondo.
Eventuali ulteriori risorse finanziarie, che dovessero intervenire nel corrente anno, saranno utilizzate, fino al loro esaurimento, attraverso lo scorrimento della graduatoria finale.
I soggetti beneficiari devono presentare domanda di ammissione al finanziamento compilando i modelli allegati al decreto :
– Modello A (Domanda di ammissione al finanziamento);
– Modello A1 (Dichiarazione di partecipazione al partenariato);
– Modello A2 (Dichiarazione di collaborazione);
– Modello B (Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000);
– Modello B1 (Esperienza pregressa e specifica);
– Modello C (Scheda anagrafica del soggetto proponente e degli eventuali partner);
– Modello D (Scheda di progetto);
– Modello E (Piano finanziario).
La domanda deve essere trasmessa in formato PDF, WORD ed EXCEL, in un unico file zip., all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected], entro e non oltre le ore 12.00 del 10 giugno 2024
e dovrà riportare nell’oggetto della mail la dicitura: “AVVISO N.1/2024 FONDO BAMBINI ONCOLOGICI.DOMANDA DI FINANZIAMENTO ”. Nel testo della mail dovrà essere riportata la denominazione sociale del mittente (nel caso di partenariato, comprensiva dell’elencazione di tutti i componenti), completa di indirizzo mail.
Contributi ETS per progetti assistenza: richieste di chiarimenti
Gli enti interessati, fino a 10 giorni prima della scadenza del termine, quindi netro il 31 maggio 2024 potranno formulare quesiti esclusivamente tramite Pec da inviarsi all’indirizzo [email protected] riportando come oggetto: “AVVISO n.1/2024 – QUESITO”. Non saranno prese in considerazione e-mail di provenienza incerta, che riportino un oggetto diverso da quello indicato ovvero che contengano quesiti relativi al merito delle attività progettuali.
Il Ministero risponderà via PEC all’indirizzo del mittente entro 7 giorni e le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro all'indirizzo
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-
on/Volontariato/Pagine/Fondo-assistenza-bambini-affetti-da-malattia-oncologica.aspx
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Cigs per cessazione unità solo comunicando i criteri di scelta
Nel caso di cessazione di attività di una delle sue sedi, l'azienda che fa ricorso alla CIGS a zero ore, deve includere nell'informativa ai sindacati tutte le informazioni necessarie a giustificare i criteri di scelta dei lavoratori e l'eventuale mancato ricorso a rotazione con altre sedi.
È quanto conferma la Cassazione nell'Ordinanza n. 7642 del 21 marzo 2024, nella quale ha precisato che, nel caso di specie, il datore avrebbe dovuto indicare che l'unità interessata dalla CIGS era del tutto autonoma sotto il profilo organizzativo ed economico, e che le attività svolte erano cessate e non trasferite ad altri siti, nonché il fatto che le professionalità dei dipendenti del sito interessato dalla CIGS erano utilizzabili solo in tale unità.
Vediamo alcuni dettagli nel caso specifico.
CIGS per chiusura unità produttiva: il caso
La Corte d'Appello di Roma aveva accolto il ricorso presentato da alcune lavoratrici poste in cassa integrazione dall'azienda per chiurura del sito produttivo e, cambiando la decisione precedente del Tribunale, ha stabilito che l'utilizzo della CIGS era illegittimo. Ha quindi ordinato alla società di pagare alle lavoratrici la differenza tra quello che avrebbero guadagnato lavorando normalmente e quello che hanno ricevuto come integrazione straordinaria con gli interessi aggiornati secondo l'inflazione misurata dall'ISTAT.
La Corte ha evidenziato che la società avrebbe dovuto informare dettagliatamente le organizzazioni sindacali sulla sua decisione, inclusi i criteri usati per decidere chi mettere in CIGS. In fatti la comunicazione della società del 28 agosto 2012 non spiegava adeguatamente perché non avesse considerato la possibilità di far ruotare i lavoratori tra diversi siti, né chiariva se le mansioni dei lavoratori potessero essere considerate intercambiabili con quelle di altri siti produttivi
Dopo questa decisione, la società ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione, sostenendo che, invece, aveva fornito tutte le informazioni necessarie nella sua comunicazione sulla cassa integrazione, indicando i criteri per l'individuazione dei lavoratori da sospendere.
CIGS per chiusura unità produttiva: obbligo di motivazione
Nella decisione della Corte di Cassazione , si pone enfasi sul dovere dell'azienda di fornire una comunicazione completa ed esaustiva in merito ai criteri di scelta per l'individuazione dei lavoratori da sospendere e sulle ragioni per cui non si è proceduto alla rotazione. Questo obbligo informativo assume particolare rilevanza in contesti di cessazione dell'attività di un'unità produttiva, dove si presume una maggiore complessità nella ricollocazione dei lavoratori.
Il cuore della questione è che, anche in caso di chiusura di un sito produttivo, le aziende devono dimostrare concretamente perché i lavoratori non possano essere impiegati in altre unità produttive o perché la rotazione non sia una soluzione praticabile. Ciò implica una valutazione dettagliata della fungibilità delle mansioni svolte dai lavoratori del sito in chiusura rispetto a quelli degli altri siti, al fine di determinare se effettivamente non esistano possibilità di impiego alternativo.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la comunicazione dell'azienda non avesse fornito una spiegazione adeguata su questi punti. In altre parole, la mancata dimostrazione della non-fungibilità delle mansioni e della reale impossibilità di utilizzare i criteri di rotazione ha contribuito alla valutazione di illegittimità della collocazione in CIGS dei lavoratori interessati dalla chiusura dell'unità produttiva.
Questa decisione sottolinea l'importanza per le aziende di valutare attentamente e di documentare adeguatamente le ragioni delle proprie scelte in situazioni di crisi aziendale, soprattutto quando queste scelte hanno un impatto significativo sui lavoratori. La mancanza di una prova convincente e dettagliata che giustifichi la mancata rotazione o la non-impiegabilità dei lavoratori in altre unità produttive può portare alla valutazione di pratiche non conformi alle disposizioni legislative, con le relative conseguenze legali e risarcitorie.
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Fondo solidarietà telecomunicazioni: come funziona
Con il decreto del 4 agosto 2023 pubblicato sul sito del Ministero del lavoro è stato istituito il nuovo “Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni”, dai sensi degli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015, che riguarda le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, ovvero :
- servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o
- servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali
- esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica etc);
- assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione;
- soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni
- servizi per contenuti digitali e multimediali.
Il Fondo è operativo dal 15 febbraio 2024
Dalla data di decorrenza del nuovo Fondo i datori di lavoro non sono più soggetti al Fondo di integrazione salariale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi eventualmente già versati o dovuti al FIS restano acquisiti al medesimo fondo.
Con il messaggio 1274 del 27 marzo 2024 INPS ha comunicato le modalità di richiesta a partire dal 28 marzo sulla piattaforma OMNIA IS con domande precompilate. vedi ultimo paragrafo
Fondo solidarietà telecomunicazioni: gestione
Il Fondo non ha personalità giuridica e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale presso l’INPS,
Sara gestito da un Comitato Amministratore , nominato dal Ministro del lavoro e in carica per 4 anni, composto da :
- quattro componenti designati da Assotelecomunicazioni –Asstel
- quattro componenti designati da SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, UG
- due dirigenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze
ai quali non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
Prestazioni del Fondo bilaterale di solidarietà Telecomunicazioni
1. Il Fondo assicura in particolare le seguenti prestazioni:
- finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell'Unione europea;
- prestazioni integrative, in termini di importi, e aggiuntive in termini di durata rispetto alle prestazioni per cessazione del rapporto di lavoro
- prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro
- prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo assicura, per il periodo di erogazione delle stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato;
- assegno straordinario di incentivo all'esodo per i lavoratori con requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
- versamento mensile opzionale di contributi previdenziali per la staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, e contestuale assunzione di lavoratori under 35 ann per un periodo non inferiore a tre anni, anche in apprendistato
- assegno di integrazione salariale sostitutivo della cassa integrazione guadagni straordinaria, del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) .
Le prestazioni sopracitate andranno richieste dalle aziende previa informazione e consultazione sindacale nei termini previsti per legge:
- non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione delle attività lavorative e
- non oltre il termine di 15 giorni dal loro inizio .
Contributi finanziamento Fondo Telecomunicazioni
Tutte le imprese rientranti nell'art. 10 d.lgs 148 2015 sono tenute al versamento
- per le prestazioni di cui alle lett. a), b), c),un contributo ordinario mensile dello 0,45% (ripartito tra datore, due terzi, e lavoratore, un terzo) sull’imponibile previdenziale di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato (inclusi gli apprendisti ma esclusi i dirigenti).
- per le prestazioni di cui alle lett. b) e c),, anche contributo addizionale nella misura dell’1,5% a carico del datore di lavoro, differenziato secondo la tipologia di prestazione
- per le prestazioni d,e, f, un contributo straordinario .
Le imprese non rientranti nel campo di applicazione citato sono tenute al versamento dei seguenti contributi
– ordinario mensile dello 0,80% (ripartito tra datore, due terzi, e lavoratore, un terzo) sull’imponibile previdenziale di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato (inclusi gli apprendisti, ma esclusi i dirigenti);
– addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell’1,5%, calcolato assumendo come base imponibile la somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori interessati dalla prestazione.
Fondo TLC: domande con OMNIA IS regime transitorio e scadenze
Con il messaggio 895 2024 Inps ha comunicato che con il decreto n. 17 del Ministro del Lavoro con la nomina del Comitato amministratore il Fondo TLC, è divenuto pienamente operativo. Di conseguenza sono autorizzate le domande di assegno di integrazione salariale presentate dal 15 febbraio 2024.
I datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo TLC non possono più richiedere, per gli eventi decorrenti dal 31gennaio 2024 la prestazione di assegno di integrazione salariale erogata dal Fondo di integrazione salariale (FIS).
Dal 28 marzo 2024 è operativo il servizio di presentazione della domanda sulla piattaforma OMNIA IS
- Le istanze per periodi intercorrenti tra il 31 gennaio 2024 e il 28 marzo 2024 sono considerate nei termini se presentate entro 15 giorni dal 28 marzo 2024 (12 APRILE 2024)
- Per le domande riferite a causali per eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE), riferite a periodi di sospensione o riduzione tra il 1° gennaio 2024 e il 28 marzo 2024, il termine di presentazione scade alla fine del mese di aprile 2024.
- Per le domande relative a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa successivi al 28 marzo 2024, si applicano gli ordinari termini di presentazione.
Resta fermo che le domande di AIS presentate fino al 14 febbraio 2024 al Fondo di integrazione salariale (FIS) dai medesimi datori di lavoro saranno autorizzate dal FIS.
Il messaggio le istruzioni dettagliate per la presentazione di domande dell'Assegno di integrazione salariale AIS
E' possibile anche accedere , tramite un link presente nella sezione "Altri Servizi", all'applicazione che consente di visualizzare il calendario del fruito per l’unità produttiva interessata dalla domanda.