• Successioni

    Donazioni immobiliari: acquisti di terzi al sicuro con le nuove regole

    Con la Legge n 182/2025 e in particolare con l'articolo 44 si prevede di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie, agevolando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi, con conseguente maggiore semplicità e certezza dei rapporti giuridici oltre a più ampie e agili possibilità di accesso al credito in relazione ai medesimi beni ove costituiti in garanzia.

    I notai, con un comunicato stampa, hanno annunciato l'importate semplificazione per gli acquisti immobiliari da soggetti che precedentemente li hanno acquistati per donazione. Riepiloghiamo come ha funzionato fino a prima della novità.

    Leggi anche Legge Semplificazioni: le principali novità in vigore dal 18.12             

    Donazioni immobiliari: acquisti di terzi al sicuro con le nuove regole

    Come spiega il Consiglio Nazionale dei Notai con un comunicato del 18 dicembre scorso, fino ad oggi, se un acquirente comprava un immobile di provenienza donativa poteva correre il rischio che, dopo anni dalla firma del rogito e pur avendo pagato tutto regolarmente, gli eredi del donante originario potessero chiedergli di restituire la casa.
    Secondo le vecchie regole, gli eredi esclusi dalla donazione e lesi dalla medesima nella loro quota di legittima, potevano agire (esercitando l’azione di riduzione) anche e direttamente contro i terzi acquirenti, chiedendo la restituzione del bene entro i dieci anni successivi alla morte del donatario.

    Con la riforma non sarà più possibile far valere i propri diritti sul bene donato che è stato venduto, ma per gli eredi legittimari (coniuge, figli e – nei casi previsti- i genitori) che sono stati lesi dalla donazione non scompare la tutela: essi vantano un diritto di credito nei confronti del donatario, come già avviene in altri paesi europei.

    Il comunicato specifica anche che il Notariato rivendica con orgoglio e soddisfazione la paternità di questa riforma che ha portata storica e va incontro ai cittadini rendendo più certe e sicure le donazioni dei beni immobili. Questo il commento del Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, Vito Pace.

    Dal 18 dicembre 2025 le nuove regole si applicheranno subito alle successioni aperte e alle donazioni perfezionate dopo l’entrata in vigore della legge. 

    Per le successioni già aperte resteranno in vigore le vecchie norme solo se:

    • l’azione di riduzione, in caso di successione aperta, 
    • o l’atto di opposizione, in caso di donazione effettuata, 

    è già stata proposta o comunque viene trascritta entro 6 mesi dalla entrata in vigore della norma. Superata questa finestra temporale, il nuovo regime diventerà valido, indistintamente, per tutte le ipotesi.

    Vediamo in dettaglio l'art 44 della Legge n 182/2025 che contiene tutte le importanti novità.

    Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

    • i pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652;
    • restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata,
    • la riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l’avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal numero 1) del primo comma dell’articolo 2690;
    • le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall’apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall’erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.

  • Successioni

    Nuova Dichiarazione di successione: le criticità evidenziate dai notai

    Il Consiglio Nazionale del Notariato, nello Studio n. 58-2025/T, ha posto in luce una serie di criticità insite nel modello di dichiarazione di successione e nelle relative istruzioni approvati dall’Agenzia delle Entrate.

    Ricordiamo appunto che con il Provvedimento n 47335 del 13 febbrio è stato anche pubblicato il nuovo modello della Dichiarazione di Successione e volture catastali che consente l'autoliquidazione dell'imposta.

    Leggi anche Dichiarazione di successione 2025: modello e istruzioni             

    Lo studio ha avidenziato le principlai criticità emerse dopo l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2025 della novità.

    Nuova Dichiarazione di successione: contenuti dello studio n 58/2025

    Lo studio esamina gli aspetti problematici che si sono presentati nella prassi applicativa a seguito dell’introduzione del modello di dichiarazione di successione telematico e della successiva e più recente introduzione, tramite detto modello, della totale autoliquidazione dell’imposta (D.Lgs. 139/2024).
    Tali problematiche, consistenti principalmente nella rigidità del programma, basato su errori bloccanti che non consentono al contribuente di redigere una dichiarazione che non segua pedissequamente gli orientamenti interpretativi dell’agenzia delle entrate, sono affrontate con
    riferimento alle principali tematiche concernenti:

    • l’applicazione dell’imposta, ovvero le modalità di presentazione della dichiarazione; 
    • la soggettività passiva del tributo (con riferimento alla quale le istruzioni si fondano sulla totale assimilabilità tra chiamato all’eredità e soggetto passivo del tributo stesso;
    • le modalità di identificazione di immobili privi di classamento; le passività ereditarie, con riferimento alle quali le istruzioni impongono di seguire principi non sempre del tutto coerenti con il dato normativo;
    • il trust, con riferimento al quale viene evidenziata la non sempre assoluta coerenza delle istruzioni con la nuova disciplina di tassazione del trust introdotta dal D.Lgs. 139/2024;
    • le agevolazioni, con riferimento alle quali viene tra l’altro evidenziata la contraddittorietà delle istruzioni con taluni orientamenti dell’agenzia delle entrate per quanto concerne il rapporto tra la disciplina delle agevolazioni prima casa nei trasferimenti gratuiti ed in quelli onerosi.

    Sono diversi i punti di contestazione che lo studio n 58/2025 evidenzia e qui si specifica la non condivisione della presentazione della dichiarazione.

    Nuova Dichiarazione di successione: le criticità evidenziate dai notai

    Secondo i Notai non appare condivisibile la scelta in base alla quale la dichiarazione dovrebbe ritenersi presentata solo al momento della ricezione della seconda ricevuta da parte dell’agenzia, previo un controllo formale della dichiarazione da parte della stessa e (soprattutto) previa acquisizione delle imposte ipotecarie e catastali autoliquidate. Invero i controlli formali sono già effettuati dal programma e l’agenzia non dovrebbe poter rifiutare una dichiarazione che il programma non ha bloccato; ciò, a maggior ragione, in considerazione della (pur criticabile) natura bloccante degli errori evidenziati dal programma. Si consideri che in tal modo una dichiarazione trasmessa telematicamente il giorno di scadenza risulterebbe per definizione tardiva e fuori termine posto che la cd. “seconda ricevuta” non può che essere emessa nei giorni successivi. Non si vede dunque come l’agenzia possa conciliare il principio letteralmente creato (in quanto non rinvenibile in norma di legge) dalle istruzioni (v. p.5) con l’inapplicabilità in tal caso delle sanzioni per tardiva dichiarazione.
    Inoltre le istruzioni (sempre a p. 5) affermano che immediatamente dopo l’invio il servizio restituisce una prima ricevuta che attesta (solo) la trasmissione del file. 

    Ciò non corrisponde alla realtà in quanto tale “prima ricevuta” viene spesso restituita anche il giorno successivo e non se ne comprende il motivo ove si confronti la fattispecie in oggetto con quella, assolutamente analoga, ella registrazione telematica tramite “modello unico”, nella quale la trasmissione della ricevuta è realmente immediata. 

    Altro punto di sensibile criticità è quello relativo alla dichiarazione presentata da soggetti diversi. 

    A tale proposito non si comprende, salvo pensare a mere ragioni di semplificazione informatica, la previsione delle istruzioni che richiede che eventuali dichiarazioni sostitutive (si noti che non esiste più la possibilità di presentare dichiarazioni modificative e/o integrative sebbene tuttora previste dalla legge) debbano essere presentate “dal medesimo soggetto” che ha firmato la prima dichiarazione (ancorché rinunciante).
    Se per avventura il primo firmatario dovesse nel frattempo decedere (o cessare dalla propria carica: si pensi ad un curatore o esecutore testamentario) la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata all’ufficio in forma cartacea o in forma di nuova prima dichiarazione la cui
    presentazione in via telematica deve peraltro essere forzata dall’ufficio, in quanto il sistema non la
    accetterebbe.
    Altro caso tipico è quello di separate dichiarazioni presentate da erede e legatario, ma il caso potrebbe verificarsi anche per dichiarazioni da parte di più eredi relativi a beni tra gli stessi divisi dal de cuius in un testamento.
    Orbene le istruzioni sembrano contemplare tale possibilità solo per i legatari (v. p. 4), prevedendo che gli stessi possano presentare una autonoma dichiarazione relativa ai soli beni oggetto di legato. 

    Al contrario si sostiene, immotivatamente, che gli eredi debbano inserire nella propria dichiarazione l’indicazione di tutti i beni caduti in successione e, pertanto, anche di quelli devoluti ad altri eredi o legatari, ciò, a quanto pare, valorizzando ed esasperando la natura solidale dell’obbligazione dei coeredi in ordine al pagamento dell’imposta dovuta (anche dai legatari) (art. 36 T.U.). 

    Arrivando per tale via alla opinabile conclusione che solo i legatari possano effettuare una autonoma dichiarazione e ciò, comunque, solo ove non sia già stata presentata una dichiarazione da parte degli eredi.
    In un caso concreto l’erede è stato formalmente diffidato da parte dell’ufficio, pena l’applicazione di sanzioni per incompleta dichiarazione, ad integrare la propria dichiarazione con indicazione dei beni oggetto di legato, mentre il legatario, stante i dissidi esistenti con gli eredi (ma i motivi potrebbero essere i più vari), intendeva presentare nei termini di legge una autonoma dichiarazione.

    Per tutte le altre consideraizoni dei Notai si legga l'intero documento per lo studio n 58/2205 recentemente reso pubblico.

  • Successioni

    Credito fruttifero attivo: come si conteggia in successione

    Con la Risposta a interpello n 318 del 23 dicembre le Entrate chiariscono la determinazione della base imponibile di un credito fruttifero compreso nell'attivo ereditario.

    L'istante in qualità di erede di Tizia, deceduta nel 2024, chiede se, ai fini della determinazione della base imponibile dell'attivo ereditario, con specifico riferimento ad un conto corrente bancario, fruttifero di interessi, debba ritenersi rilevante: il saldo effettivo risultante alla data (e l'ora) del decesso della de cuius, che tiene conto di un prelevamento bancomat di euro 60,00 eseguito quando Tizia era ancora in vita, con data valuta coincidente al giorno del decesso, oppure l saldo contabile superiore, comunicato dalla banca nella lettera di sussistenza successoria, che non considera il prelievo in quanto contabilizzato in data successiva (…), pur con valuta al giorno del decesso.
    L'Istante riferisce che la banca, nella lettera di sussistenza rilasciata ai fini della dichiarazione di successione di Tizia, ha indicato un importo di saldo del conto corrente in argomento, che non tiene conto del prelievo bancomat effettuato il giorno in cui è deceduta Tizia.
    L'Istante fa presente che l'istituto bancario ha chiarito che l'importo comunicato corrisponde al saldo contabile del conto corrente, risultante alla data del decesso, e che non tiene conto delle operazioni effettuate con valuta in pari data.

    Credito fruttifero attivo ereditario: la base imponibile

    Le Entrate ricordano che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 «L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte (…)». 

    La determinazione dell'imposta in esame è prevista dal successivo articolo 7, a mente del quale, per i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, le aliquote sono applicate sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti.
    In generale, in base all'articolo 8, primo comma, il valore complessivo netto dell'asse ereditario «è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell'apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19, (…)».
    Con specifico riferimento ai crediti compresi nell'attivo ereditario, l'articolo 18 del TUSD stabilisce che la base imponibile «è determinata assumendo: a) per i crediti fruttiferi, il loro importo con gli interessi maturati; (…)».
    Dunque, per i crediti fruttiferi come, ad esempio, i saldi attivi di conti correnti postali o bancari, occorre considerare, oltre al loro valore, anche agli interessi maturati fino al giorno del decesso del defunto.
    In particolare, il contratto di conto corrente bancario, disciplinato dall'articolo 1852 del codice civile, che recita «(…) il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, (…)», si caratterizza per la circostanza che le posizioni di debito e di credito di elidono progressivamente e automaticamente attraverso la ''compensazione'' delle operazioni attive e passive.
    La Corte di Cassazione, con la sentenza 20 febbraio 1998, n. 1846, nel rilevare la specificità della disciplina dei conti correnti bancari, rispetto al contratto di conto corrente ordinario (regolato dall'articolo 1823 e ss. del c.c.), ha ribadito che «le annotazioni o registrazioni delle singole operazioni (…) hanno un valore esclusivamente contabile ed una efficacia meramente dichiarativa». 

    Nella citata sentenza, la Suprema Corte conclude «che allorquando si verifichi lo scioglimento del conto corrente bancario, ai fini della identificazione del saldo finale (diverso da quello c.d. disponibile) che deve essere pagato immediatamente, sia esso a credito del correntista o della banca, occorre far esclusivo riferimento al risultato contabile raggiunto attraverso la contrapposizione delle operazioni attive o passive destinate a confluire in detto conto ed ormai perfezionatesi, senza che a nulla rilevi la loro annotazione o no nel conto.».
    Dalla citata sentenza si rileva che per individuare il saldo finale occorre avere riguardo all'identificazione del momento in cui si perfezionano le singole operazioni confluenti nel conto corrente bancario, a nulla rilevando il saldo contabile giornaliero o quello che risulta disponibile.
    Per la fattispecie dell'interpello, ai fini dell'individuazione del saldo finale del conto corrente bancario appartenuto a Tizia, da indicare nella dichiarazione di successione, occorre tenere conto delle operazioni attive e passive effettuate da quest'ultima, e perfezionatesi prima del suo decesso.
    Pertanto, si è dell'avviso che l'importo prelevato di euro 60,00 dalla de cuius lo stesso giorno in cui è deceduta vada conteggiato nella determinazione della base imponibile ai fini del tributo successorio.
    L'Istante potrà, quindi, sottrarre dal saldo contabile comunicatogli dalla banca l'importo dell'operazione di prelevamento, debitamente documentata, dal momento che la stessa si è conclusa attraverso la consegna del denaro alla de cuius, prima del suo decesso.

  • Successioni

    Coefficienti usufrutto e rendite 2026 senza modifiche

    Con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025, vengono aggiornate le modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni ai fini fiscali, con efficacia dal 1° gennaio 2026.

    Il provvedimento interviene in attuazione delle recenti modifiche normative introdotte dai decreti legislativi nn. 139/2024 e 192/2025, con l’obiettivo di garantire uniformità, stabilità e coerenza nella determinazione delle basi imponibili dell’imposta di registro e dell’imposta sulle successioni e donazioni.

    Il decreto riguarda in particolare:

    • la determinazione del valore fiscale dell’usufrutto, uso e abitazione;
    • il calcolo delle rendite e pensioni vitalizie;
    • la definizione dei coefficienti da utilizzare per la determinazione della base imponibile.

    Le nuove disposizioni si applicano:

    • agli atti pubblici e alle scritture private (autenticate o meno) presentate per la registrazione;
    • agli atti giudiziari;
    • alle successioni aperte e alle donazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2026 .

    Il punto centrale del decreto è il criterio di determinazione dei coefficienti, che resta ancorato al saggio legale di interesse, ma con un limite minimo inderogabile. Infatti, sebbene il saggio legale per il 2026 sia stato fissato all’1,60% (DM 10 dicembre 2025), il legislatore ha previsto che, ai fini fiscali, non possa essere utilizzato un valore inferiore al 2,5%.

    Questo limite:

    • è previsto dall’art. 46, comma 5-ter del TUR (imposta di registro);
    • e dall’art. 17, comma 1-ter del TUS (successioni e donazioni);

    In sintesi il Decreto MEF 24 dicembre 2025:

    • conferma il 2,5% come tasso minimo di riferimento per i calcoli fiscali;
    • fissa a 40 volte l’annualità il valore del multiplo per rendite e pensioni;
    • mantiene validi i coefficienti già previsti nell’Allegato 1 del D.lgs. 139/2024;
    • si applica a tutti gli atti e successioni dal 1° gennaio 2026.

    Coefficienti per usufrutto e rendite: nessuna nuova tabella

    Una delle particolarità del decreto è che non viene allegato un nuovo prospetto dei coefficienti.

    Il motivo è che:

    • i coefficienti restano quelli già individuati nell’Allegato 1 del D.lgs. 139/2024;
    • tali coefficienti sono calcolati assumendo come misura di riferimento il saggio del 2,5%, corrispondente a quello in vigore nel 2024.

    In questo modo si garantisce continuità applicativa e certezza nei calcoli, evitando aggiornamenti annuali potenzialmente disallineati rispetto alla reale capacità contributiva dei soggetti coinvolti.

    Il valore del multiplo dell’annualità: fissato a 40 volte

    Il decreto interviene anche sul valore del multiplo dell’annualità, utilizzato per il calcolo della base imponibile delle rendite e pensioni:

    • per l’imposta di registro (art. 46, comma 2, lett. a, TUR);
    • per l’imposta sulle successioni e donazioni (art. 17, comma 1, lett. a, TUS).

    In entrambi i casi, il multiplo è fissato in 40 volte l’annualità.

    Allegati:
  • Successioni

    Minori ed eredità: obbligo di dichiarazione dei redditi anche senza inventario

    Con la Risposta n 275 del 3 novembre le Entrate hanno chiarito cosa fare nel caso in cui l'erede sia un soggetto minore che è obbligato alla dichiarazione dei redditi del de cuius.

    Un contribuente ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in merito agli obblighi fiscali in caso di successione ereditaria da parte di un minore

    In particolare, l’istante rappresenta il caso del figlio minorenne, designato erede della signora deceduta nel marzo 2025. 

    Il minore è stato autorizzato dal Tribunale dei Minori ad accettare l’eredità con beneficio d’inventario, ma, al momento dell’istanza, l’inventario non era stato ancora redatto, da qui il dubbio: il minore è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi della defunta anche se la procedura di inventario non è conclusa?

    L’istanza si sofferma sul valore giuridico dell’autorizzazione all’accettazione con beneficio d’inventario e sull’impatto fiscale di una situazione ancora "in sospeso". 

    L’istante ritiene che, in assenza di inventario, non sia chiaro se il minore sia da considerarsi erede a tutti gli effetti, e se quindi scatti l’obbligo di presentare la dichiarazione 730/2025 per i redditi percepiti dalla defunta nel 2024

    Quando il minore acquisisce la qualifica di erede: cosa fare

    L’Agenzia con la risposta a interpello in oggetto chiarisce un punto centrale: il minore acquisisce la qualifica di erede nel momento in cui viene presentata al tribunale la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario, anche prima della redazione dell’inventario stesso.

    Questo orientamento si fonda sull’art. 484 del codice civile e sulla sentenza a sezioni unite della Cassazione n. 31310/2024, che ribadisce come la redazione dell’inventario incida solo sul regime di responsabilità per i debiti ereditari, ma non sull’attribuzione della qualifica di erede. "La dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario rende il minore erede anche in assenza dell'inventario" – Cass. SS.UU. 31310/2024

    Una volta assunta la qualifica di erede, il minore (tramite il genitore o rappresentante) è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del defunto entro i termini previsti. Per i deceduti entro il 30 giugno 2025, la dichiarazione può essere presentata entro il 31 ottobre 2025, con possibilità di versare le imposte entro il 31 dicembre 2025, beneficiando della proroga di 6 mesi prevista dall’art. 65 del DPR 600/1973.

    L’Agenzia specifica che l’obbligo grava direttamente sugli eredi e che non sono previste esenzioni o sospensioni automatiche per i minori, salva la possibilità, futura, di rinunciare all’eredità nei termini previsti dalla legge.

    Il punto chiave della risposta n. 275/2025 risiede nella novità interpretativa: l'Agenzia recepisce pienamente l’orientamento della Suprema Corte e stabilisce che l'inventario non è condizione necessaria per l’acquisizione della qualifica di erede da parte del minore. Di conseguenza, tutti gli obblighi fiscali decorrono da quel momento, incluso quello di presentare la dichiarazione del de cuius.

    Questo chiarimento colma un vuoto interpretativo e rende più definito l’inquadramento fiscale delle successioni con minori.

    Allegati:
  • Successioni

    Compensi professionali ereditati e IVA: cosa fare secondo l’Agenzia delle Entrate

    L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 118 del 22 aprile 2025, fornisce chiarimenti in merito a come gestire l’IVA su compensi professionali incassati dagli eredi di un professionista deceduto, in particolare se la partita IVA del defunto è stata chiusa prima dell’incasso.

    In sostanza, si chiarisce che, in presenza di compensi professionali da incassare per attività svolte dal de cuius, l’onere della fatturazione e del versamento dell’IVA spetta all’erede, implicando l’apertura o la riattivazione della partita IVA del defunto, anche se questa era stata chiusa in vita. 

    In altre parole, qualora il de cuius non abbia fatturato la prestazione, l'obbligo si trasferisce agli eredi che, ovviamente dovranno fatturare la prestazione eseguita dal de cuius non già in nome proprio, ma in nome del de cuius.

    Si tratta di una semplificazione per il committente, ma un ulteriore adempimento in capo all’erede, che deve agire tempestivamente per non incorrere in conseguenze fiscali.

    Esaminiamo più da vicino la situazione oggetto della risposta.

    Il caso analizzato: compensi percepiti da un erede dopo anni

    Il caso riguarda un erede che, nel dicembre 2024, ha ricevuto una quota di un compenso professionale spettante al genitore deceduto nel 2011. La prestazione era stata resa nei confronti di una società poi fallita, e il pagamento è avvenuto molti anni dopo la chiusura della partita IVA del defunto.

    Il curatore fallimentare, in un primo momento, aveva previsto di documentare l’operazione con un’autofattura e versare l’IVA direttamente all’Erario. Tuttavia, a seguito delle modifiche normative del 2024, ha successivamente richiesto all’erede l’emissione di una regolare fattura, previa apertura di una posizione fiscale.

    L’erede riteneva, sulla base di precedenti prassi (come la risposta n. 52/E del 2020), di non dover riaprire la partita IVA né aprirne una nuova a proprio nome. In tal senso, chiedeva conferma della possibilità che fosse il curatore a emettere autofattura e versare l’IVA.

    La risposta dell’Agenzia: obbligo di riapertura della partita IVA del de cuius

    L’Agenzia delle Entrate ha rigettato l’interpretazione del contribuente, affermando che:

    • La cessazione dell’attività professionale non si considera conclusa finché non sono esauriti gli obblighi fiscali legati a prestazioni effettuate, anche se non ancora incassate o fatturate.
    • In presenza di compensi maturati ma non ancora fatturati al momento del decesso, l’obbligo di emissione della fattura e del versamento dell’IVA si trasferisce agli eredi.
    • La fattura deve essere emessa a nome del defunto, ma è l’erede a dover riaprire la relativa partita IVA per assolvere all’adempimento.

    Tutto ciò premesso, con riferimento al caso di specie, torna utile quanto già chiarito con la risposta a interpello n. 163/E, pubblicata l'8 marzo 2021, con la quale è stato precisato come, in caso di partita IVA cessata anticipatamente in violazione delle predette indicazioni di prassi, colui che agisce per conto del cedente/prestatore nel caso in esame l'erede « mantenga l'obbligo di emettere la fattura […] ([…] riaprendo a posteriori una nuova partita IVA) e di porre in essere i successivi adempimenti, mentre la Debitrice avrà l'onere di ricorrere alla procedura di cui all'articolo 6, comma 8, del D.lgs. n. 471, quale forma di regolarizzazione, solo a fronte dell'omessa fatturazione […]. Detta disposizione […] è incardinata, infatti, nel sistema sanzionatorio ed ha natura eccezionale, presupponendo l'inadempienza del cedente/prestatore»

    Pertanto, nel caso di specie, essendo la partita IVA stata chiusa anticipatamente dal defunto professionista, solo laddove l'istante rimanga inerte, nonostante la richiesta del curatore di emettere la fattura, sorgerà per quest'ultimo l'obbligo di ''regolarizzare'' l'operazione, come prescritto dal citato comma 8 dell'articolo 6, del decreto legislativo n. 471 del 1997, al fine di evitare la sanzione ivi prevista. 

    La nuova procedura in caso di mancata fatturazione: cosa cambia per il committente

    Il recente aggiornamento dell’articolo 6, comma 8, del Decreto Legislativo n. 471/1997, modificato dal D.Lgs. n. 87 del 14 giugno 2024, ha cambiato le regole per il committente (cioè chi riceve il servizio o la prestazione) in caso di mancata o irregolare fatturazione da parte del prestatore (in questo caso, l’erede del professionista deceduto).

    Cosa prevede oggi la norma:

    • il committente non è più tenuto a emettere un’autofattura o a correggere la fattura ricevuta, né a versare l’IVA all’Erario per conto del prestatore,
    • deve semplicemente comunicare l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate, entro 90 giorni dal momento in cui la fattura regolare avrebbe dovuto essere emessa,
    • per farlo, dovrà utilizzare il codice TD29 nel Sistema di Interscambio (SDI), disponibile a partire dal 1° aprile 2025.

    Questa nuova disposizione supera parzialmente quanto previsto dalla risposta n. 52/E del 2020, che attribuiva al committente anche l’obbligo di versare l’IVA in caso di inattività degli eredi.

    Le nuove responsabilità dell’erede

    A seguito della riforma:

    • il compenso dovuto per la prestazione professionale deve essere corrisposto comprensivo di IVA (cioè al lordo dell’imposta),
    • sarà compito dell’erede riaprire la partita IVA del professionista deceduto per poter emettere regolare fattura e adempiere agli obblighi fiscali.

    Se l’erede non agisce nonostante la richiesta del committente, quest’ultimo dovrà limitarsi a effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, come previsto dalla nuova norma. In tal caso, tuttavia, l’Amministrazione finanziaria potrà recuperare direttamente dall’erede l’IVA non versata, insieme a sanzioni e interessi.

    Allegati:
  • Successioni

    Patto di famiglia: tassazione delle attribuzioni compensative

    Con la Risoluzione n. 12 del 14 febbraio le Entrate forniscono chiarimenti sulla tassazione, ai fini dell’imposta di donazione, delle “attribuzioni compensative” .

    L'agenzia in sintesi, nel documento di prassi evidenzia che l’aliquota e la franchigia dell’imposta di donazione da applicare alle “attribuzioni compensative” rientranti nel patto di famiglia sono determinate in base al rapporto di parentela esistente fra il disponente e il legittimario non assegnatario.

    Vediamo maggiori dettagli.

    Patto di famiglia: che cos’è?

    Secondo quanto stabilito dall’articolo 768-bis del codice civile, il patto di famiglia è «il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti».
    Al fine di tutelare il diritto alla quota di legittima spettante ai legittimari non assegnatari, il successivo articolo 768-quater prevede che «Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore. Gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura. I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell’azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l’assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti. Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione».
    Ai fini delle imposte indirette, l’articolo 3 del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (TUS), approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, al comma 4-ter1 , prevede che «I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile o integrato un controllo già esistente.
    In caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. 

    Gli aventi causa rendono, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell’attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto. 

    Il mancato rispetto delle condizioni comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.

    Il beneficio si applica anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti».

    Patto di Famiglia: Circolare n 3/2008 e la principale giurisprudenza

    Al riguardo, la circolare 22 gennaio 2008, n. 3/E, al paragrafo 8.3.2, ha chiarito che l’agevolazione in parola «si applica esclusivamente con riferimento al trasferimento effettuato tramite il patto di famiglia, e non riguarda anche l’attribuzione di somme di denaro o di beni eventualmente posta in essere dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni sociali in favore degli altri partecipanti al contratto. Tali ultime attribuzioni rientrano nell’ambito applicativo dell’imposta delle  successioni e donazioni».
    Tale interpretazione è stata ribadita dalla successiva circolare 29 maggio  2013, n. 18/E, al paragrafo 5.3.2.

    Con un primo orientamento, espresso con ordinanza 19 dicembre 2018, n.  32823, la Corte di Cassazione ha enunciato il principio secondo cui «il patto di famiglia di cui agli artt. 768 bis c.c. e ss. è assoggettato all’imposta sulle donazioni per quanto concerne sia il trasferimento dell’azienda o della partecipazione dal disponente al discendente (fatto salvo il ricorso delle condizioni di esenzione di  cui al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 3, comma 4 ter), sia la corresponsione di somma compensativa della quota di legittima dall’assegnatario dell’azienda o della  partecipazione ai legittimari non assegnatari; quest’ultima corresponsione è assoggettata ad imposta in base all’aliquota ed alla franchigia relative non al  rapporto tra disponente ed assegnatario, e nemmeno a quello tra disponente e  legittimario, bensì a quello tra assegnatario e legittimario».
    Successivamente, con sentenza 24 dicembre 2020, n. 29506, il Giudice di  legittimità, nel richiamare il riferito precedente n. 32823 del 2018, ha inteso  rivisitare il proprio orientamento.
    Più precisamente, la Corte, dopo avere chiarito che «l’obbligo di  liquidazione non ha fonte negoziale, ma legale, e che lo stesso non costituisce un  elemento accidentale dell’attribuzione, ma un elemento necessario, imposto dalla legge», ha evidenziato che l’effetto giuridico che ne deriva è «in tutto simile all’apposizione di un onere» ai sensi dell’articolo 58, comma 1, del TUS.

    Secondo la Cassazione, in particolare, deve ritenersi assoggettata all’imposta di donazione «la liquidazione del conguaglio ex art. 768 quater c.c., operato dall’assegnatario in favore dei legittimari non assegnatari […]. Solo in ciò discostandosi dal precedente più volte richiamato (Cass., Sez. 5, n. 32823 del 19/12/2018), questo Collegio ritiene che, una volta ricondotto il patto di famiglia alla disciplina fiscale dettata dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 58, comma 1, […] la liquidazione del conguaglio, anche se operata dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni sociali, deve essere considerata, ai fini fiscali, come liberalità dell’imprenditore nei confronti dei legittimari non assegnatari.

    In altre parole, proprio in virtù del richiamo al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 58, comma 1, il patto di famiglia in cui il beneficiario del trasferimento di azienda o delle partecipazioni societarie liquidi il conguaglio agli altri legittimari, dal punto di vista impositivo, contiene più atti di liberalità dell’imprenditore, una a favore del beneficiario del trasferimento e le altre a favore degli altri legittimari non assegnatari».

    La Suprema Corte, quindi, ha concluso nel senso che «In materia di disciplina fiscale del patto di famiglia, alla liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie in favore del

    legittimario non assegnatario, ai sensi dell’art. 768 quater c.c., è applicabile il disposto del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 58, comma 1, intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, donazione del disponente in favore del

    legittimario non assegnatario, con conseguente attribuzione dell’aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio», precisando, altresì, che «L’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 3, comma 4 ter, si applica al patto di famiglia solo con riguardo al trasferimento dell’azienda e delle partecipazioni societarie in favore del discendente beneficiario, non anche alle liquidazioni operate da quest’ultimo in favore degli altri legittimari».

    In considerazione del riportato orientamento di legittimità, i chiarimenti resi dalle circolari n. 3/E del 2008, al paragrafo 8.3.2, e n. 18/E del 2013, al paragrafo 5.3.2, sopra richiamati, devono essere precisati nel senso che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di donazione alle “attribuzioni compensative” disposte dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, l’aliquota e la franchigia sono determinate tenendo conto del rapporto di parentela o di coniugio intercorrente tra disponente e legittimario non assegnatario.

    Conclude l'agenzia che gli Uffici sono invitati a riesaminare i procedimenti pendenti interessati dalla questione di cui si tratta, alla luce dei chiarimenti e delle indicazioni che precedono.