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Auto con legge 104: posso acquistarne più di una?
Un contribuente domandava se, dopo 4 anni dall'acquisto della propria auto con l'agevolazione IVA concessa con la Legge n 104, possa acquistarne una seconda sempre agevolata. Se si con quali modalità.
Le Entrate con una FAQ del 20 marzo confermano che in presenza dei requisiti previsti dalla normativa che regola le agevolazioni fiscali per il settore auto concesse alle persone con disabilità, trascorsi almeno quattro anni dalla data dell’acquisto effettuato con le agevolazioni è possibile usufruire nuovamente dell’Iva ridotta e della detrazione Irpef per gli acquisti successivi, senza che sia necessario vendere il precedente veicolo.
Le Entrate aggiungono inoltre che per gli acquisti effettuati entro i 4 anni dal primo acquisto è possibile riottenere i benefici solo se il primo veicolo (acquistato con le agevolazioni) è stato cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA):
- perché destinato alla demolizione,
- o quando è stato rubato e non ritrovato (in quest’ultimo caso, occorre esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA).
Ti consigliamo anche: Auto disabili: la documentazione per l'agevolazione IVA entro l'anno dall'acquisto
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Spese veterinarie: sono detraibili nella dichiarazione dei redditi 2024?
In vista della campagna dichiarativa può essere utile ricordare che le spese veterinarie sostenute per l'acquisto di farmaci e per le cure dei propri animali domestici (legalmente detenuti) sono detraibili nella dichiarazione dei redditi 2023 (730/2023, Redditi Persone fisiche 2023) entro certi limiti e a certe condizioni. Vediamoli insieme.
Qual è la detrazione delle spese veterinarie nella dichiarazione dei redditi 2024
In generale, danno diritto alla detrazione d'imposta del 19% nel limite massimo di euro 550, (valore rimasto invariato rispetto allo scorso anno) le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva. La detrazione spettante sarà calcolata sulla parte che eccede l'importo di euro 129,11.
Danno luogo alla detrazione del 19% le seguenti spese:
- le prestazioni professionali rese dal veterinario;
- l'acquisto di medicinali veterinari prescritti dal veterinario;
- analisi di laboratorio e interventi presso le cliniche veterinarie.
Sul tema, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che non è necessario conservare la prescrizione medica ai fini della detrazione, essendo sufficiente lo scontrino "parlante".
Attenzione va prestata al fatto che non spetta la detrazione per gli animali
- tenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole
- o destinati alla riproduzione o consumo alimentare.
Ricordiamo che i veterinari devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati delle spese veterinarie sostenute dai contribuenti nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione così da poter predisporre il modello precompilato. Pertanto nei modelli 730/2024 precompilato e Redditi PF 2024 precompilato, il contribuente potrà trovare già tale onere. Come sempre, nel caso di errori è possibile per il contribuente modificare tale importo.
CARATTERISTICHE DETRAZIONE SPESE VETERINARIE 2024 detrazione al 19% franchigia pari ad euro 129.11 limite massimo a 550 euro possibile per: - prestazioni professionali rese dal veterinario,
- acquisto di medicinali veterinari prescritti dal veterinario,
- analisi di laboratorio e interventi presso le cliniche veterinarie
Detrazione spese veterinarie: come indicarle nella dichiarazione dei redditi 2024
Nella prossima dichiarazione dei redditi, la spesa deve essere indicata:
- nel modello 730/2024, nel rigo da E08 –E10 con il codice 29. Nel rigo 28 del prospetto di liquidazione (mod 730-3) verrà riportata la detrazione di imposta pari al massimo a (550-129.11)*19%= 80 euro;
- nel modello Redditi PF 2024, nel rigo RP8-RP13 con il codice 29. Nel quadro RN al rigo 13 verrà riportata la detrazione di imposta pari al massimo a (550-129.11)*19%= 80 euro.
730/2024 righi E8-E10 codice 29 Redditi PF 2024 righi RP8- RP 13 codice 29 Spese veterinarie 2024: tipologia di spesa ammessa
La detrazione spetta per le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario, per gli importi corrisposti per l’acquisto dri medicinali prescritti dal veterinario e le spese di laboratorio e interventi presso cliniche veterinaria.
Le spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia, anche se prescritti dal veterinario, non sono ammesse alla detrazione poiché non sono considerati farmaci, ma prodotti appartenenti all’area alimentare.
Spese veterinarie 2024: limite di detraibilità
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese veterinarie spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.
La detrazione massima spettante è pari a
550,00 (limite massimo) – 129,11 (franchigia) = 420,89
euro 420,89 x 19 per cento = euro 79,96, arrotondato a euro 80.
Il suddetto limite di spesa è riferito alle spese veterinarie complessivamente sostenute dal soggetto che intende usufruire della detrazione, indipendentemente dal numero di animali posseduti.
Spese veterinarie 2024: documentazione da controllare e conservare per la detrazione
In merito alla documentazione che deve essere conservata ai fini della corretta fruizione della detrazione, bisogna tenere:
- Fatture relative alle prestazioni professionali del medico veterinario;
- Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio;
- In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o della carta di credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati;
- Scontrini parlanti per l’acquisto dei medicinali;
- Autocertificazione attestante che l’animale è legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.
Si rammenta che per le spese sostenute per medicinali veterinario non è più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario.
È necessario, tuttavia, che lo scontrino riporti, oltre al codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa, anche la natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati. In particolare, la qualità di farmaco deve essere attestata dal codice di autorizzazione in commercio del farmaco stesso. La natura del prodotto “farmaco” può essere identificata anche mediante la codifica FV (farmaco per uso veterinario) utilizzata ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria.
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Cessione bonus edilizi: posso rifiutare dopo l’accettazione?
Con la Circolare n 6 dell'11 marzo le Entrate pubblicano modello e istruzioni per Rifiutare la cessione successiva alla prima dei bonus edilizi (di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).
Scarica qui il modello con le istruzioni.

La Circolare n 6 replica a quesiti per sapere quali soluzioni possano essere adottate nei casi in cui:
- la cessione sia stata accettata per errore dal cessionario, che, invece, intendeva rifiutarla;
- il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione della cessione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti” (Piattaforma).
Viene chiarito che nei casi prospettati, il cedente e il cessionario dovranno richiedere all’Agenzia delle entrate il “rifiuto” della cessione del credito già accettata, utilizzando il modello allegato da compilare secondo le relative istruzioni.
Il modello, sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente, deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata:
Attenzione al fatto che in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità dei sottoscrittori.
Inoltre si fa presente che la richiesta può riferirsi solo a cessioni di crediti successive alla prima o successive allo sconto in fattura, già accettate dal cessionario e si specifica che:
- qualora la cessione si riferisca a crediti tracciabili, il rifiuto potrà avvenire per ciascuna rata del credito, ove questa non sia stata ulteriormente ceduta , ovvero opzionata per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24. A tal proposito, si ricorda che l’opzione per l’utilizzo del credito tramite modello F24 può essere revocata attraverso l’apposita funzione della Piattaforma, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
- in caso di crediti non tracciabili, il cessionario deve disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità, in quanto verrà ridotto il suo plafond per l’importo corrispondente.
Nei casi in cui, per i suddetti motivi, l’operazione di rifiuto non possa essere eseguita, la richiesta sarà scartata. Il rifiuto rimuove gli effetti dell’erronea accettazione del credito o della cessione che si è convenuto di rifiutare.
In entrambi i casi, all’esito positivo dell’operazione, i crediti torneranno nella disponibilità del cedente, ai fini dell’eventuale ulteriore cessione o dell’utilizzo in compensazione tramite modello F24, se ancora nei termini di legge.
Una volta eseguita l’operazione tecnica di rifiuto della cessione, ne sarà data comunicazione agli interessati, che potranno comunque consultare lo stato aggiornato della cessione sulla Piattaforma.
Eventuali istanze già trasmesse all’Agenzia delle entrate con differenti modalità dovranno essere nuovamente inviate secondo le indicazioni contenute nella presente circolare.
Leggi anche Cessione crediti: l'istanza per richiedere annullamento della accettazione casistica citata anche dalla circolare n 6/2024.
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Antifrode UE pagamenti transfrontalieri: che cos’è il CESOP?
Il Consiglio UE ha adottato un pacchetto legislativo per chiedere ai prestatori di servizi di pagamento di trasmettere informazioni:
- sui pagamenti transfrontalieri provenienti dagli Stati membri,
- sul beneficiario di tali pagamenti transfrontalieri.
Ricordiamo che con il Decreto legislativo n. 153 del 18 ottobre 2023 sono state recepite le indicazioni della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l’introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento, quali ad esempio:
- istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento,
- banche e intermediari finanziari.
La trasmissione dei dati è iniziata il 1° gennaio 2024.
L'agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 19 febbraio, nuove FAQ nella sezione dedicata del proprio sito: Clicca qui per accedere.
Pagamenti transfrontalieri: chi invia i dati al CESOP?
In tale ambito, i prestatori di servizi di pagamento, come a titolo di esempio su indicati, che offrono servizi di pagamento nell'UE dovranno monitorare i beneficiari dei pagamenti transfrontalieri e trasmettere alle amministrazioni degli Stati membri le informazioni su coloro che ricevono più di 25 pagamenti transfrontalieri al trimestre.
Leggi anche Pagamenti transfrontalieri: regole antifrode in vigore dal 2024
Queste informazioni saranno raccolte in banca dati europea, il Sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP) e sottoposte a controlli incrociati con altre banche dati europee.
Tutte le informazioni contenute nel CESOP saranno quindi messe a disposizione degli esperti antifrode degli Stati membri attraverso una rete denominata Eurofisc.
Pagamenti transfrontalieri: che scopo ha il CESOP?
Lo scopo di queste misure è quello di fornire alle autorità fiscali degli Stati membri gli strumenti adeguati per individuare eventuali frodi IVA nel commercio elettronico effettuate da venditori stabiliti in un altro Stato membro o in un paese terzo.
La misura rispetta le norme in materia di protezione dei dati.
Si evidenzia che vengono trasmesse solo le informazioni relative ai pagamenti che possono essere collegati a un'attività economica. Le informazioni sui consumatori e sulla causale del pagamento non fanno parte della trasmissione.
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Disoccupazione Naspi e Discoll: ci sono limiti di età?
Con il messaggio 750 del 20 febbraio 2024 Inps chiarisce i limiti di età per la richiesta delle indennità di disoccupazione Naspi e Discoll e per 'iscrizione al Centro per l'impiego. In estrema sintesi
- non c'è un limite di età massimo di accesso alla Naspi e alla Dis-coll, invece
- l'età minima è di 16 anni .
I limiti corrispondono all'obbligo di iscrizione ai centri per l’impiego con firma della dichiarazione di immediata disponibilità (Did) .
Vediamo piu i dettaglio la normativa e i chiarimenti forniti dall'Istituto
Limite di età per iscrizione al CPI , DID e indennità di disoccupazione
L'istituto chiarisce in particolare di aver ricevuto richieste di chiarimenti dalle Strutture territoriali sul fatto che l’articolo 1, comma 1, del Dpr 333/2000 stabilisce che l’iscrizione ai Centri per l'impiego puo avvenire solo con età:
- superiore a 15 anni e
- inferiore all’età pensionabile.
il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, interpellato per un parere, ha chiarito che la previsione normativa relativam al limite massimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego, è presente esclusivamente rispetto all’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato ( D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333).
Non è, invece, previsto alcun limite massimo di età per quanto riguarda l’iscrizione al collocamento ordinario, anche ai fini dell’accesso alle prestazioni di disoccupazione NASpI e Dis-coll.
Pertanto si conferma che i lavoratori che perdono involontariamente la propria occupazione devono sempre rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) presso i Centri per l'impiego, quale presupposto per il riconoscimento delle prestazioni e per l’applicazione della relativa disciplina e ricordano, d'altra parte, che l'articolo 21, comma 1, del D.lgs n. 150/2015, prevede che la domanda di indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) equivale al rilascio, da parte del richiedente, della dichiarazione di immediata disponibilità
Viene ulteriormente precisato che il limite minimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego, è stabilito dall’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che fissa la possibilità di iscrizione al collocamento ordinario al compimento dei 16 anni di età.
Questo limite, pertanto, si applica anche ai fini dell’accesso alla NASpI e alla DIS-COLL in relazione alla non possibilità di rilascio della DID per i soggetti di età inferiore ai 16 anni, con conseguente esclusione di accesso alle medesime prestazioni.
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Si può licenziare chi fa un altro lavoro durante la malattia?
Il licenziamento del lavoratore dipendente che lavora presso terzi durante il periodo di malattia è stato piu volte affrontato dalla Corte di Cassazione con esiti non omogenei.
Nell'ultima pronuncia n. 1472/2024 del 15 gennaio 2024 ad esempio viene affermato che lo svolgimento di attività in periodo di assenza dal lavoro per malattia costituisce un illecito di pericolo e non di danno, nel senso che costituisce violazione sia quando provoca la mancata ripresa del lavoro, sia quando tale circostanza sia solo ipotetica cioè quando il comportamento del lavoratore sia da considerare "potenzialmente " pericoloso per la guarigione.
Nel caso specifico una lavoratrice, aveva lavorato come cameriera mentre era assente dal lavoro per lombalgia. Il suo ricorso contro il ilcenziamento era stato respinto sia in primo che in secondo grado in quanto i giudici hanno considerato il comportamento mancante di correttezza e buona fede in quanto l'attività violava il dovere fare il possibile per raggiungere una sollecita guarigione.
Nel ricorso in cassazione la lavoratrice affermava che la pronuncia della corte di appello non aveva tenuto in giusto conto il fatto che il suo rientro al lavoro era stato sollecito come da prognosi medica, il che dimostrava come i turni in pizzeria non avevano avuto conseguenze sul rapporto di lavoro principale.
La Suprema corte ha confermato la sentenza di appello ribadendo che il lavoratore in malattia deve astenersi da comportamenti che possano compromettere la corretta esecuzione dell’obbligazione principale del proprio contratto ovvero il rientro al lavoro . Inoltre si sottolinea che la sentenza dei giudici ha per oggetto la potenzialità del pregiudizio , aldilà dell'effettiva valutazione sui reali effetti della attività presso terzi, che eventualmente necessiterebbe di una consulenza medico legale "ex post".
Licenziamento per altra attività durante la malattia
Anche nella Sentenza n. 7641 del 19 marzo 2019 era stato confermato l’orientamento maggioritario secondo il quale il lavoratore sorpreso a lavorare per un’impresa terza durante un periodo di malattia può essere legittimamente licenziato, ma solo nel caso in cui tale attività lavorativa pregiudichi o rallenti la guarigione dallo stato morboso
Si trattava del licenziamento per giusta causa intimato ad A.R, per avere svolto, in periodo di assenza per infortunio per il quale erano prescritti cure e riposo , un'altra attività lavorativa consistita nella guida di automezzi e in operazioni di carico/scarico di cerchi in lega per autovetture.
I fatti contestati erano giunti a conoscenza della società attraverso un 'indagine investigativa, e avevano trovato conferma nelle dichiarazioni degli investigatori .
L consulenza d'ufficio disposta in primo grado aveva consentito di accertare la potenzialità dannosa del comportamento addebitato, tanto che il periodo di malattia si era protratto per molti giorni successivamente alla prima prognosi.
I giudici della Corte Suprema hanno quindi confermato la decisione della Corte d’Appello che si era espressa rilevando un inadempimento degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà e la violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede, per cui il recesso datoriale per giusta causa era giustificato anche a causa della mancanza di previsione nel contratto collettivo o del codice disciplinare
Licenziamento illegittimo con attività lavorativa durante la malattia
Orientamento opposto a quello sopracitato nella sentenza della Corte di Cassazione lavoro n. 4237 del 3 Marzo 2015.
In quel caso la corte ha affermato che non sussiste la giusta causa di licenziamento per il lavoratore che durante l’assenza per malattia svolge una attività lavorativa in favore di terzi se non è provato che abbia agito in maniera fraudolenta.
La Corte di Cassazione si è espressa precisando che non sussiste per il lavoratore assente per malattia un divieto assoluto di prestare, durante l’assenza, un’attività lavorativa in favore di terzi, purché questa non evidenzi una simulazione di infermità, oppure comporti una violazione del divieto di concorrenza o, ancora, comprometta la guarigione del lavoratore,.
Sono tali aspetti infatti ad implicare l’inosservanza del dovere di fedeltà imposto al prestatore d’opera e la legittimità della sanzione disciplinare massima.
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Dichiarazione IVA 2024: chi è esonerato?
Entro il 30 aprile è possibile inviare la Dichiarazione IVA 2024 anno d'imposta 2023.
Attenzione al fatto che, i soggetti che vogliono evitare l'invio della comunicazione LIPE del 4° trimestre 2023, possono effettuare la presentazione del modello Iva 2024 entro il 29 febbraio prossimo, con l'inclusione del quadro VP.
Dichiarazione IVA 2024: chi è esonerato?
Sono invece esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA i seguenti soggetti d’imposta:
- i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non si applica qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.);
- i contribuenti che per tutto l’anno d’imposta si sono avvalsi del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (vedi circolare n.32 del 5 dicembre 2023);
- i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6;
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari (vedi Appendice alla voce: “Attività di intrattenimento e di spettacolo”);
- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA (cfr. circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986);
- i soggetti passivi d’imposta nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta
- i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzional;
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta;
- i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter).