• Antiriciclaggio

    Dati Titolare effettivo: la prima comunicazione va confermata?

    Lo scorso 11 aprile è scaduto il termine (prorogato) per la prima comunicazione dei dati del Titolare Efettivo.

    Ci si chiede se succesivamente, andranno effettuate altre comunicazioni. Vediamolo dalla normativa di riferimento.

    ATTENZIONE: il Consiglio di Stato ha sospeso l'operatività del Registro dei Titolari Effettivi fino al 19 settembre 2024. Leggi anche Registro Titolare Effettivo: operatività sospesa dal Consiglio di Stato.

    Titolare effettivo: operatività del registro

    Prima di dettagliare le norme sulla comunicazioni dei dati del titolare effettivo, ricordiamo che con la pubblicazione in GU n. 236 del Decreto MIMIT 29 settembre 2023 è stato reso definitivamente operativo il Registro dei titolari effettivi. 

    In base a tale decreto, dal 9.10.2023 sono decorsi i 60 giorni per la prima comunicazione dei dati, termine scaduto lo scorso 11 aprile, dopo la sospensione del termine iniziale fissato all'11 dicembre e congelato dal ricorso di Assofiduciaria presso il TAR del Lazio. L'intervento del Consiglio di Stato ha nuovamente sospseso fino alla decisione di merito che dovrà verificarsi dal prossimo 19 settembre.

    Nel frattempo, in attesa di dati certi, ci si chiede se la prima comunicazione sui dati del titolare, vada poi confermata e cosa fare in caso di variazione degli stessi dati, vediamolo.

    Titolare effettivo: la prima comunicazione e le successiva

    La comunicazione del titolare effettivo rivolta all’ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente è effettuata con invio telematico mediante il modello della Comunicazione Unica e lo specifico modulo digitale TE, approvato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con Decreto 12 aprile 2023 (v. art. 3 comma 5 del Decreto n 55/2022).
    Attenzione al fatto che, come specificato dalle istruzioni di Unioncamere, la comunicazione della titolarità effettiva non può essere inviata contestualmente ad altre istanze o denunce da presentare all’ufficio del registro delle imprese.

    Come recita l'art 3 comma 3 del DM n 5572023 e conferma la guida di unionecamere, unica eccezione è rappresentata dalla comunicazione periodica annuale di “conferma".

    A tal proposito, le imprese dotate di personalità giuridica possono infatti inviarla all’ufficio del registro delle imprese contestualmente al deposito del bilancio d’esercizio.

    Inoltre, come recita lo stesso articolo di legge i soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarita' effettiva entro trenta giorni dal compimento dell'atto che da' luogo a variazione. Gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma.

    Quindi sinteticamente, le comunicazioni dei dati del titolare effettivo, successive alla prima:

    • se sono comunicazioni di conferma, vanno inviate entro 12 mesi dal prima, anche insieme all'invio del deposito di bilancio (non risultano al momento ufficiali istruzioni da parte di Unioncamere), 
    • le comunicazioni di variazione vanno inviate singolarmente entro tre giorni dalla avvenuta variazione.

    Comunicazione dati Titolare effettivo: le sanzioni per omissioni

    L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita sul piano amministrativo con la sanzione pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. 

    La Camera di commercio territorialmente competente provvede all’accertamento e alla contestazione della violazione dell’obbligo e all’irrogazione della relativa sanzione amministrativa. 

  • La casa

    Acquisti prima casa: cosa controlla il Fisco?

    Sugli acquisti immobiliari con l'agevolazione prima casa il Fisco controlla gli atti per verificare la presenza di tutti i requisiti e il rispetto delle condizioni previste dalla legge.  A tal fine, gli uffici devono rispettare precise scadenze. 

    Prima di dettagliare i termini dei controlli relativi agli acquisti con l'agevolazione prima casa, ricordiamo le condizione per le quali essa spetta.

    Agevolazione prima casa 2024: i requisiti per averla

    Le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della “prima casa” sono riconosciute in presenza di alcune condizioni e solo se l’acquirente possiede precisi requisiti, nel dettaglio:

    • la dichiarazione sostitutiva da parte dell’acquirente del possesso dei requisiti “prima casa” (attenzione la dichiarazione può essere resa anche con atto successivo che integra l’originario atto di compravendita),
    • l’abitazione che si acquista deve appartenere a una delle seguenti categorie catastali:
      • A/2 (abitazioni di tipo civile) 
      • A/3 (abitazioni di tipo economico) 
      • A/4 (abitazioni di tipo popolare)  
      • A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare)   
      • A/6 (abitazioni di tipo rurale) 
      • A/7 (abitazioni in villini) 
      • A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi)
    • l’abitazione deve trovarsi nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza. Si ha ugualmente diritto alle agevolazioni quando l’immobile si trova:
      • nel territorio del Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività (anche se svolta senza remunerazione, come, per esempio, per le attività di studio, di volontariato, sportive) 
      • nel territorio del Comune in cui ha sede o esercita l’attività il proprio datore di lavoro, se l’acquirente si è dovuto trasferire all’estero per ragioni di lavoro 
      • nell’intero territorio nazionale, purché l’immobile sia acquisito come “prima casa” sul territorio italiano, se l’acquirente è un cittadino italiano emigrato all’estero. La condizione di emigrato può essere documentata attraverso il certificato di iscrizione all’AIRE o autocertificata con dichiarazione nell’atto di acquisto.  

    Acquisti prima casa 2024: che controlli effettua il Fisco

    La verifica da parte del Fisco sul possesso dei su indicati requisiti va fatta, entro i seguenti termini: 

    • tre anni dalla data di registrazione dell’atto, 
    • tre anni dalla scadenza dei 18 mesi a disposizione dell’acquirente per il trasferimento della residenza nel Comune dove si trova l’immobile,
    • tre anni dalla scadenza dei 12 mesi a disposizione del contribuente per acquistare un nuovo immobile, nel caso di cessione prima dei 5 anni della casa in precedenza comprata con i benefici 
    • tre anni dalla scadenza dei 12 mesi a disposizione del contribuente per vendere la casa preposseduta, nel caso di riacquisto di altra casa di abitazione usufruendo delle agevolazioni prima casa. 

    In mancanza dei requisiti richiesti per l'agevolazione, gli uffici revocano l’agevolazione, recuperando le imposte dovute nella misura ordinaria e applicando la sanzione del 30% sulla differenza.

  • Dichiarazione 730

    730 semplificato 2024: quali sono le novità?

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le regole per la dichiarazione semplificata dei dipendenti e pensionati 2024, come introdotta dalle anticipazioni della Riforma Fiscale.

    In particolare, oggi 29 aprile viene pubblicato il Provvedimento n 210954 delle Entrate con il quale viene disciplinata la dichiarazione 730/2024 precompilata, nonché la dichiarazione semplificata alternativa al tradizionale modello 730.

    730 semplificato dipendenti 2024: quali sono le novità?

    Le Entrate evidenziano che dal 30 aprile saranno disponibili online i modelli alla dichiarazione semplificata, le istruzioni sono state pubblicate col provvedimento di oggi 29 aprile, e dal 20 maggio sarà possibili effettuare i primi invii.

    Con il nuovo 730 semplificato o dichiarazione semplificata dipendenti e pensionati 2024 il cittadino:

    • non dovrà più conoscere quadri, righi e codici,
    • sarà guidato fino all’invio della dichiarazione con una interfaccia più intuitiva e parole semplici,
    • ad esempio i dati relativi all’abitazione (rendita, eventuali contratti di locazione, interessi sul mutuo ecc.) saranno ad esempio raccolti nella nuova sezione “casa”,
    • i dati degli oneri saranno raccolti nella sezione “spese sostenute”, 
    • le informazioni su coniuge e figli saranno raccolte nella sezione “famiglia”,
    • dopo aver accettato o modificato i dati (dal 20 maggio in poi) sarà il sistema a inserire automaticamente i dati all’interno del modello, 
    • i rimborsi anche per i sostituti saranno erogati dalle entrate, su scelta del contribuente.

    E' bene precisare che sono circa 1 miliardo e 300 milioni (1.270.674.831) i dati ricevuti dal Fisco e precaricati nelle dichiarazioni 2024.

    L'accesso all'applicativo web necessario alla dichiarazione semplificata avviene tramite:

    • le proprie credenziali Spid, 
    • Carta d’identità elettronica (Cie) 
    • o Carta nazionale dei servizi (Cns),

    e avendo i requisiti per presentare il 730, si potrà scegliere se accedere alla propria dichiarazione in modalità semplificata oppure ordinaria. 

    Attenzione al fatto che il 730 precompilato è predisposto per i contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati. 

    Da quest’anno si allarga in via sperimentale la platea di contribuenti, il 730 potrà accogliere dati che prima dovevano necessariamente transitare per il modello Redditi (per esempio, redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposta sostitutiva, investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria ai fini Ivie e Ivafe).

  • Dichiarazione 730

    Investitori esteri e Invest Italia: cosa offre alle imprese?

    Il MIMIT in data 24 aprile ha pubblicato un comunicato per annunciare “Invest in Italy”, la piattaforma del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dedicata ad accompagnare e supportare gli investitori esteri in tutti gli adempimenti e le pratiche utili alla realizzazione di investimenti produttivi in Italia, dalla fase di negoziazione fino alla sua esecuzione, compresa l'eventuale domanda di incentivazione.

    Cosa offre la Piattaforma Invest in Italy?

    Lo Sportello Unico Invest in Italy opera con un approccio personalizzato per ogni investitore ed analizza:

    • le esigenze di insediamento (geografiche, infrastrutturali, tecniche ecc.)
    • le interconnessioni previste con la propria filiera, l’ecosistema dell’innovazione, il sistema educativo (scuole e università)
    • il progetto di investimento ed i suoi requisiti di sostenibilità
    • i tempi di esecuzione

    Sulla base di questa analisi dettagliata, il portale offre tutti i servizi di supporto necessari per valorizzare, semplificare e velocizzare l’investimento.

    Piattaforma Invest in Italy: attivazione di un TUTOR

    In particolare l'attivazione del tutor e il team decicato si offre:

    • comprensione del “sistema Italia",
    • si attiva la ricerca dei siti di insediamento/espansione adatti,
    • si facilita il dialogo con le Amministrazioni Centrali/Locali, funzionale all’ottenimento delle autorizzazioni e dei permessi necessari,
    • si facilita il dialogo con la filiera, i Centri di Ricerca, le Università, le scuole tecniche superiori,
    • si individuano gli schemi di incentivazione più idonei a sostenere gli investimenti, 
    • si costruiscono le relazioni con i centri per l’impiego regionali e le agenzie di collocamento locali per la ricerca di personale,
      si segue il processo di ottenimento dei visti, autorizzazioni e permessi di lavoro per il personale degli investitori stranieri non UE.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Sportello Unico ZES: come visualizzo l’avanzamento di una pratica?

    Dal 16 aprile 2024, il sito di Missione della ZES Unica Mezzogiorno fornisce agli utenti una nuova funzionalità per consentire alle imprese di avere un aggiornamento sullo stato di avanzamento della loro richiesta. 

    E’ infatti possibile monitorare lo stato di una pratica sul portale:

    Come fare?

    Accedendo al portale, tramite il pulsante “Vai alla Scrivania”:

    1. si accede alla cosiddetta MyPage, cioè alla propria pagina personale in cui è possibile ottenere la lista di tutte le proprie pratiche inviate;
    2. si seleziona la pratica di interesse e, in fondo alla relativa schermata di dettaglio è visibile l'area “Iter della pratica (Eventi)", aggiornata man mano con gli Eventi che la riguardano.

    In due passaggi, è possibile accedere alla propria pratica e sapere i tempi entro cui verrà gestita.

    E' inoltre disponibile e sempre attivo il servizio di assistenza (help desk:

    Ricordiamo che per presentare una pratica, si deve accedere al Front Office di compilazione pratiche dello Sportello Unico Digitale ZES, selezionando la regione ove è ubicato il comune di riferimento:

  • Bilancio

    Omesso deposito del Bilancio 2023: quali conseguenze?

    Il 12 aprile Unioncamere ha pubblicato la Guida 2024 per il deposito dei Bilanci 2023.

    Tra le altre istruzioni viene ricordato che, ai sensi degli art. 2435-bis – art. 2435-ter c.c. il termine di presentazione è di 30 giorni dalla data del verbale di approvazione dello stesso.

    Per chi non dovesse provvedere, sono previste specifiche sanzioni, vediamole.

    Omesso deposito del bilancio: le sanzioni

    L’art. 2630 c.c. individua le sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia di deposito del bilancio

    • "Art. 2630 – (Omessa esecuzione di denunce, comunicazione e depositi) Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestiste in una società o in un Consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o deposito presso il Registro delle Imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’art. 2250 primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 € a 1.032 €. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.”                  

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Spese sanitarie per persone con disabilità deducibili nelle dichiarazioni

    In generale, sono interamente deducibili dal reddito complessivo le spese mediche generiche (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione. Prima di entrare nel merito delle spese, vediamo quali sono le persone che vengono considerate disabili.

    Quali persone sono considerate disabili?

    Sono considerate persone con disabilità, oltre quelle che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992, anche le persone che sono state ritenute invalide da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro e di guerra, purché presentino le condizioni di minorazione sopra citate.

    Per i soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992, la grave e permanente invalidità o menomazione, menzionata dall’art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR, non implica necessariamente la condizione di handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, essendo sufficiente la condizione di handicap di cui all’art. 3, comma 1.

    Per i soggetti riconosciuti invalidi civili occorre, invece, accertare la grave e permanente invalidità o menomazione; questa, laddove non sia espressamente indicata nella certificazione, può essere comunque ravvisata nelle ipotesi in cui sia attestata un’invalidità totale nonché in tutte le ipotesi in cui sia attribuita l’indennità di accompagnamento (Risoluzione 23.09.2016, n. 79). I grandi invalidi di guerra, di cui all’art. 14 del TU n. 915 del 1978, e le persone a essi equiparate, sono considerati portatori di handicap in situazione di gravità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata (art. 38 della legge n. 448 del 1998). 

    Tra le spese sanitarie deducibili rientrano anche quelle relative ad una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso. Se le spese sono state sostenute da più eredi, ognuno di essi beneficerà della deduzione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta.

     Quali sono le spese sanitarie deducibili?

    Sono deducibili le spese mediche generiche (medicinali, prestazioni mediche generiche, ecc.) nonché quelle di assistenza medica specifica. Quindi tali spese vanno direttamente a ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta.

    Si considerano di assistenza specifica le prestazioni rese da personale paramedico abilitato (es. infermieri professionali) ovvero da personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa).

    Rientrano in tale categoria ad esempio le prestazioni relative al personale:

    • assistenza infermieristica e riabilitativa;
    • in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
    • di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
    • con la qualifica di educatore professionale;
    • qualificato, addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

    Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).

    Attenzione: queste spese sono deducibili anche quando sono state sostenute per un familiare disabile non a carico fiscalmente.

    Per avere diritto alla deduzione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo, rilasciato dal professionista sanitario, dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa. Se il documento di spesa è intestato solo al disabile, la deduzione spetta al familiare che ha sostenuto in tutto o in parte il costo, a condizione che integri la fattura, annotando sulla stessa l’importo da lui sostenuto.

    Sono deducibili anche le spese sostenute per le attività di ippoterapia e musicoterapia a condizione che le stesse vengano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, eccetera), o sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.

    Quali sono le spese sanitarie non deducibili?

    In generale, non sono deducibili nella dichiarazione dei redditi:

    • le spese sostenute per prestazioni rese dal pedagogista (che non può essere considerato un professionista sanitario, secondo quanto evidenziato nel parere tecnico acquisito dall’Agenzia delle entrate dal Ministero della Salute, in quanto opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali)
    • le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) e quelle per l’acquisto dei dispositivi medici. Per queste spese, però, spetta la detrazione del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro. Tali spese vanno pertanto indicate nel Rigo E1. Nel caso in cui il dispositivo medico rientri tra i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (ad esempio stampelle), il diritto alla detrazione del 19% può essere fatto valere sull’intero importo della spesa sostenuta (da indicare nel Rigo E3);
    • le spese corrisposte ad una Cooperativa per sostenere un minore portatore di handicap nell’apprendimento. Il Ministero della Salute, infatti, ha precisato che tale attività, di natura essenzialmente pedagogica e posta in essere da operatori non sanitari, pur se qualificati nel sostegno didattico – educativo, è priva di connotazione sanitaria. Non rileva il fatto che l’attività sia effettuata sotto la direzione di una psicologa.

    Quale documentazione controllare e conservare?

    In caso di ricovero del disabile in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. Per questo motivo, è necessario che nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza le spese risultino indicate separatamente.

    Le fatture, le ricevute fiscali e gli scontrini c.d. “parlanti” che abbiano i requisiti prescritti in base alle specifiche tipologie di spese sanitarie cui si riferiscono, costituiscono i soli documenti rilevanti al fine della verifica del sostenimento della spesa. Il contribuente, pertanto, ai fini della deduzione, non è tenuto ad esibire la prova del pagamento.

    TIPOLOGIA

    DOCUMENTI

    Acquisto, affitto e manutenzione di:

    – poltrone e carrozzelle

    – stampelle e altre attrezzature necessarie alla deambulazione

    – attrezzi necessari per il sollevamento di inabili e non deambulanti

    • Fattura/ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta intestata alla persona con disabilità o al familiare, di cui il disabile risulta a carico fiscalmente, che ha sostenuto l’onere
    • – Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati
    • Certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, rilasciata dalla Commissione di cui all’art. 4 della l. n. 104 del 1992 o da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra. Per i grandi invalidi di guerra di cui all’art. 14 del TU n. 915 del 1978 e per i soggetti ad essi equiparati, è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata
    • È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità

    Acquisto di:

    – arti artificiali

    – apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale

    Trasformazione dell’ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella

    Trasporto in autoambulanza della persona con disabilità

    Trasporto del disabile effettuato dalla ONLUS o da altri soggetti che hanno tra i propri fini istituzionali l’assistenza ai disabili

    Costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne all’abitazione

    Acquisto di sussidi tecnici informatici (fax, modem, computer, telefonino, telefoni a viva voce, schermi a tocco, tastiere espanse e costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico, componenti di cucine per facilitare il controllo dell’ambiente)

    Oltre alla documentazione precedente anche:

     

    Certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio serve per facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona disabile o specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione di cui è affetto il soggetto, richiesta dal d.m.. 14 marzo 1998 per l’aliquota IVA agevolata, se tale collegamento funzionale non è presente nelle certificazioni rilasciate dalla Commissione medica integrata