• Accertamento e controlli

    Concordato Preventivo Biennale: entro quando si può aderire?

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una brochure di sintesi con le regole per il concordato preventivo biennale, approvato con il Dlgs n 13/2024 di prima attuazione della Riforma Fiscale.

    Si ricorda che il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi.

    Possono accedere i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

    AI fini dell’applicazione del CPB, ciascun contribuente può calcolare la propria proposta per la definizione biennale del reddito e del valore della produzione netta rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dichiarando i dati rilevanti per l’applicazione degli ISA più altri dati specifici per il CPB attraverso l’utilizzo del software “Il tuo ISA”

    Il contribuente può aderire alla proposta in sede di invio della dichiarazione dei redditi entro il 15 ottobre 2024 (termine ora modificato al 31 ottobre 2024 con l'approvazione di un Decreto in data 20 giugno)

    Per i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, l’accettazione deve avvenire entro il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

    Viene specificato che, nel reddito da dichiarare per il calcolo della proposta di concordato non vanno considerati i valori di:

    • plusvalenze, 
    • minusvalenze e sopravvenienze,
    •  i redditi o le quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni, gruppi di interesse economico (GEIE) o in società ed enti indicati nell’articolo 73 comma 1 del Tuir.

    Nel valore della produzione netta da dichiarare per il calcolo della proposta di concordato non vanno considerati i valori di plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze. 

    Infine viene evidenziato anche che:

    • i “redditi concordati” (reddito di lavoro autonomo e d’impresa) 
    • e il “valore della produzione netta”,

    da dichiarare nei periodi d’imposta 2024 e 2025, non possono comunque assumere un valore inferiore a 2.000 euro.
    Leggi anche Concordato preventivo biennale al via: il 1°anno ci si adegua con sconto per approfondire le regole.

  • Dichiarazione 730

    Precompilata 2024: come si accede per terzi?

    Le Entrate nella sezione apposita della Dichiarazione Precompilata chiariscono chi può accedere alla dichiarazione 2024 per conto di terzi, vediamo le regole e i passaggi per farlo.

    Precompilata 2024: come si accede per terzi?

    Per accedere alla dichiarazione per conto di un soggetto terzo, in qualità di:

    • persona di fiducia,
    • tutore, 
    • curatore speciale, 
    • amministratore di sostegno o genitore,

    devi essere in possesso dell’apposita abilitazione.

    In particolare, dopo aver effettuato l'accesso con le proprie credenziali personali:

    • Spid, Cie, Cns e per i soggetti titolati ad averle, 
    • con le credenziali rilasciate dall’Agenzia [Entratel/Fisconline]

    all’Area Riservata, occorre selezionare il tasto "Cambia utenza" nel box in alto a destra: Successivamente occorre selezionare come si vuole operare

    • Tutore/Curatore speciale, 
    • Amministratore di sostegno, 
    • genitore,
    • persona di fiducia,

    e inserire il codice fiscale della persona per la quale intendi operare.

    Infine occorre selezionare nella sezione Servizi più richiesti il tasto "dichiarazione precompilata".

    Infine ricordiamo che chi intende accedere per conto terzi deve essere preventivamente autorizzato seguendo le istruzioni reperibili sulla apposita pagina delle entrate..

  • Dichiarazione 730

    Dichiarazione 730 a debito: come rateizzo i pagamenti?

    Il Modello 730/2024 va presentato da dipendenti e pensionati entro il 30 settembre di quest'anno.

    Dal 730 si calcolano le imposte dovute a saldo per il 2023 e in acconto per il 2024.

    Il pagamento delle imposte avviene secondo precise regole e scadenze, vediamo se è possibile pagare a rate e se si come.

    Il Modello 730/2023 nella sezione V denominata Misura degli acconti per l’anno 2024 e rateazione del saldo 2023 consente di optare per un pagamento a rate.

    In particolare, al Rigo F6 bisogna specificare se si intende pagare a rate il saldo dell'irpef 2023.

    Come specificato dalle istruzioni al modello, il Rigo F6 deve essere compilato se si ritiene di non dover versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale:

    • gli acconti dell’Irpef (colonna 1 o colonna 2), 
    • dell’addizionale comunale (colonna 3 o colonna 4)
    • della cedolare secca (colonna 5 o colonna 6) per l’anno 2024

    Questa eventualità può verificarsi ad esempio per effetto di oneri sostenuti o per il venir meno di redditi. 

    Inoltre, se il contribuente chiede di rateizzare il versamento di quanto eventualmente dovuto a saldo per il 2023 deve compilare la colonna 7 del rigo F6.

    730/2024: come rateizzo il pagamento delle tasse?

    Nella Colonna 7 del rigo F6 occorre indicare il numero delle rate compreso tra 2 e 6 (massimo 5 per i pensionati), in cui si vuole frazionare il versamento delle seguenti somme eventualmente dovute

    • per il 2023: saldo dell’Irpef, delle addizionali regionale e comunale e della cedolare secca;
    • per il 2024: prima rata di acconto Irpef, acconto dell’addizionale comunale, prima rata di acconto della cedolare secca;
    • acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata.

    Il sostituto d’imposta che effettua le operazioni di conguaglio calcolerà gli interessi dovuti per la rateazione, pari allo 0,33 per cento mensile.

    Attenzione al fatto che, nel caso di 730 senza sostituto, il numero di rate è compreso tra 2 e 7 (con le stesse scadenze previste per i pagamenti derivanti dal Mod. REDDITI Persone fisiche 2024).

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Locazione di stanza di Studio: è incompatibile con la professione?

    Il CNDCEC con il pronto ordini n 9 del 16 maggio replica ad un ordine territoriale che domanda di sapere se sussistano profili di incompatibilità o divieti di affittare una stanza presso il suo studio ad un imprenditore commerciale.   

    In merito, si forniscono indicazioni di ordine generale, specificando che l’art. 4, co. 1, lett. c), del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 dispone l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e l'esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti.   

    Di conseguenza l’attività in questione (locazione/sublocazione di una stanza dello studio) può assumere rilievo ai fini dell’incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la stessa configuri attività di impresa.   

    Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2082 c.c. “È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi”.   

    Occorre rilevare che la natura soggettiva del locatario non condiziona il tema della eventuale incompatibilità dato che quest’ultima va inquadrata esclusivamente in relazione alla potenziale qualifica di imprenditore del professionista rispetto all’attività di locazione di una stanza facente parte del proprio studio.   

    Ad ogni modo, dalla nozione civilistica di impresa di cui al citato art. 2082 c.c. è possibile porne in evidenza gli elementi distintivi: organizzazione, economicità e professionalità. 

    In particolare, l'impresa è attività, intesa quale serie coordinata di atti unificati da una funzione unitaria ed è caratterizzata sia da uno specifico scopo – produzione o scambio di beni o servizi – sia da specifiche modalità di svolgimento, organizzazione, economicità, professionalità. 

    Tradizionalmente si esclude dal perimetro della predetta nozione l’attività di mero godimento, cioè quella che non dà luogo alla produzione di nuovi beni o servizi, come accade nel caso in cui il proprietario di un immobile lo concede in locazione per goderne i frutti. 

    Si evidenzia che dal quesito non si evince se il professionista locatore detenga l’immobile a titolo di proprietà o di locazione

    In entrambi i casi, tuttavia, l’attività sommariamente descritta non sembra dar luogo alla produzione di nuovi beni o servizi, apparendo piuttosto finalizzata a ristorare almeno in parte il professionista dei costi sostenuti per la locazione e/o delle altre spese per utenze e servizi comuni

    In conclusione, si osserva che l’affitto di una stanza dello studio, vale a dire della sede di esercizio dell’attività professionale, non sembra produrre una modificazione della natura dell’attività del professionista e, di conseguenza, non determina l’insorgere di profili di incompatibilità in capo a quest’ultimo.

  • Dichiarazione 730

    730 semplificato 2024: quali sono le novità?

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le regole per la dichiarazione semplificata dei dipendenti e pensionati 2024, come introdotta dalle anticipazioni della Riforma Fiscale.

    In particolare, oggi 29 aprile viene pubblicato il Provvedimento n 210954 delle Entrate con il quale viene disciplinata la dichiarazione 730/2024 precompilata, nonché la dichiarazione semplificata alternativa al tradizionale modello 730.

    730 semplificato dipendenti 2024: quali sono le novità?

    Le Entrate evidenziano che dal 30 aprile saranno disponibili online i modelli alla dichiarazione semplificata, le istruzioni sono state pubblicate col provvedimento di oggi 29 aprile, e dal 20 maggio sarà possibili effettuare i primi invii.

    Con il nuovo 730 semplificato o dichiarazione semplificata dipendenti e pensionati 2024 il cittadino:

    • non dovrà più conoscere quadri, righi e codici,
    • sarà guidato fino all’invio della dichiarazione con una interfaccia più intuitiva e parole semplici,
    • ad esempio i dati relativi all’abitazione (rendita, eventuali contratti di locazione, interessi sul mutuo ecc.) saranno ad esempio raccolti nella nuova sezione “casa”,
    • i dati degli oneri saranno raccolti nella sezione “spese sostenute”, 
    • le informazioni su coniuge e figli saranno raccolte nella sezione “famiglia”,
    • dopo aver accettato o modificato i dati (dal 20 maggio in poi) sarà il sistema a inserire automaticamente i dati all’interno del modello, 
    • i rimborsi anche per i sostituti saranno erogati dalle entrate, su scelta del contribuente.

    E' bene precisare che sono circa 1 miliardo e 300 milioni (1.270.674.831) i dati ricevuti dal Fisco e precaricati nelle dichiarazioni 2024.

    L'accesso all'applicativo web necessario alla dichiarazione semplificata avviene tramite:

    • le proprie credenziali Spid, 
    • Carta d’identità elettronica (Cie) 
    • o Carta nazionale dei servizi (Cns),

    e avendo i requisiti per presentare il 730, si potrà scegliere se accedere alla propria dichiarazione in modalità semplificata oppure ordinaria. 

    Attenzione al fatto che il 730 precompilato è predisposto per i contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati. 

    Da quest’anno si allarga in via sperimentale la platea di contribuenti, il 730 potrà accogliere dati che prima dovevano necessariamente transitare per il modello Redditi (per esempio, redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposta sostitutiva, investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria ai fini Ivie e Ivafe).

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Sportello Unico ZES: come visualizzo l’avanzamento di una pratica?

    Dal 16 aprile 2024, il sito di Missione della ZES Unica Mezzogiorno fornisce agli utenti una nuova funzionalità per consentire alle imprese di avere un aggiornamento sullo stato di avanzamento della loro richiesta. 

    E’ infatti possibile monitorare lo stato di una pratica sul portale:

    Come fare?

    Accedendo al portale, tramite il pulsante “Vai alla Scrivania”:

    1. si accede alla cosiddetta MyPage, cioè alla propria pagina personale in cui è possibile ottenere la lista di tutte le proprie pratiche inviate;
    2. si seleziona la pratica di interesse e, in fondo alla relativa schermata di dettaglio è visibile l'area “Iter della pratica (Eventi)", aggiornata man mano con gli Eventi che la riguardano.

    In due passaggi, è possibile accedere alla propria pratica e sapere i tempi entro cui verrà gestita.

    E' inoltre disponibile e sempre attivo il servizio di assistenza (help desk:

    Ricordiamo che per presentare una pratica, si deve accedere al Front Office di compilazione pratiche dello Sportello Unico Digitale ZES, selezionando la regione ove è ubicato il comune di riferimento:

  • Locazione immobili 2024

    Cedolare secca su affitti brevi: che aliquota spetta?

    La Legge di Bilancio 2024 in vigore dal 1 gennaio, tra le altre ha previsto novità, per le locazioni brevi, dette anche affitti brevi.

    Sinteticamente, si prevede che l'articolo 1, comma 63 della legge di bilancio 2024 aumenta:

    • dal 21 al 26 per cento,
    • l'aliquota di imposta in forma di cedolare secca,
    • applicabile ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta. 

    A tal  proposito l'agenzia delle entrate con una FAQ del 17 aprile chiarisce che per chi affitta un solo immobile con più contratti di locazione breve nel corso dell'anno ha comunque diritto all'aliquota del 21%, vediamo i dettagli.

    Cedolare secca su affitti brevi: che aliquota spetta?

    Per la tassazione Irpef dei redditi fondiari derivanti dai contratti di locazione breve, il proprietario (o il titolare di diritto reale di godimento) di unità immobiliari abitative locate a uso abitativo può scegliere il regime fiscale della cedolare secca (in alternativa al regime ordinario).

    Dal 1° gennaio 2024 chi sceglie questo regime deve calcolare l’imposta sostitutiva da versare applicando la nuova aliquota di tassazione del 26% come sopra specificato.

    La stessa norma prevede, tuttavia, la riduzione al 21% per i redditi che derivano dalle locazioni brevi relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

    Le Entrate, con FAQ del 17 aprile, hanno fornito un chiarimento al seguente quesito: Se affitto più volte nel corso del 2024 la stessa unità immobiliare mediante contratti di locazione breve e scelgo il regime della cedolare secca, mi confermate che l’aliquota di tassazione è del 21% e non del 26%? 

    La risposta ADE è affermativa, dal momento che il contribuente concede in locazione breve, anche se più volte, una sola abitazione. 

    Se, per ipotesi, gli immobili locati fossero due, sul reddito derivante dalla locazione breve di uno dei due (a scelta del locatore) si applicherebbe l’aliquota del 21%, sull’altro quella del 26%.

    Si ricorda, che per locazioni brevi devono intendersi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici.