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Transizione 5.0: come si calcola il consumo energetico per le imprese neo-costituite?
Il Mimit informa della pubblicazione sul sito del GSE di una sezione specifica di faq in risposta ai dubbi frequenti sulla Transzione 5.0.
Ricordiamo che il Piano Transizione 5.0 è un piano istituito dall'art. 38 del D.L. 19/2024, convertito in Legge 56/2024, in attuazione della Misura 7 – Investimento 15 “Transizione 5.0" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che riconosce un credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive situate in Italia.
ll Piano ha l'obiettivo di sostenere la transizione dei processi di produzione verso un modello efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle energie rinnovabili.
Vediamo come si calcolano i consumi energetici anche per le imprese neo costituite.
Credito transizione 5.0: come si calcola il consumo energetico per le imprese neo-costituite?
Secondo i chiarimenti del GSE pubblicati con FAQ il 26 settembre per le imprese di nuova costituzione, i consumi energetici sono calcolati mediante:
- 1.la determinazione dello scenario controfattuale, individuando, rispetto a ciascun investimento nei beni di cui all'articolo 6 del DM “Transizione 5.0”, almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;
- 2.la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto alla lettera a);
- 3.la determinazione del consumo della struttura produttiva o del processo interessato dall'investimento come somma dei consumi di cui alla lettera b).
Nel formulare l'ipotesi alla base dello scenario controfattuale è necessario procedere alla stima dei volumi produttivi attesi.
Transizione 5.0: come si calcola la riduzione dei consumi energetici?
Mediante altra faq lo stesso GSE evidenzia che la riduzione dei consumi energetici invece è calcolata mediante il confronto della stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi con i consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall'investimento.
La riduzione dei consumi energetici deve fare riferimento esclusivamente ai beni strumentali materiali ed immateriali di cui agli allegati A e B alla legge n.232 del 2016".
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Credito Transizione 5.0: quali controlli effettua il GSE?
In data 26 settembre il GSE gestore della misura transizione 5.0 ha dedicato una sezione del proprio sito a FAQ specifiche in risposta ai dubbi frequenti.
Ricordiamo che su questa misura il MIMIT ha pubblicato la Circolare 16 agosto 2024 e sempre dal sito GSE sono reperibili delle slide di sintetiche che riepilogano le regole per la misura.
Vediamo dalle FAQ quali sono i controlli che il GSE effettua sulle domande di credito transizione 5.0.
Credito Transizione 5.0: quali controlli effettua il GSE?
Il GSE ha specificato che ai sensi dell'art. 20 del Decreto attuativo, il Ministero esercita, avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, verificando:
- a)la correttezza formale delle certificazioni rilasciate;
- b)la rispondenza, sulla base di piani di controllo definiti nella convenzione tra il GSE ed il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del contenuto delle stesse alle disposizioni del DM “Transizione 5.0” e ai modelli e alle istruzioni rese disponibili sul sito istituzionale del GSE, nonché alla verifica in capo ai soggetti abilitati del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 15 del DM “Transizione 5.0”, ivi compreso il possesso di idonee coperture assicurative.
- Il GSE può effettuare, inoltre, verifiche documentali ed ispezioni in situ sui singoli interventi agevolati.
Nel caso in cui, all'esito dei controlli, nonché delle verifiche documentali e in situ, si rilevi l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, il GSE, per quanto di competenza, ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della decadenza per l'avvio degli atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
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Integrativa di Precompilata: cosa faccio se ho già avuto il rimborso?
Con un faq del 27 settembre l'Agenzia risponde a dubbi sulla precompilata e la possibilità di inviare una dichiarzione integrativa.
In particolare, il contribuente riferisce di aver inviato una dichiarazione precompilata ed ha ricevuto il rimborso.
Avendo dimenticato di dichiarare il reddito percepito da un affitto di un immobile domanda se possa integrarla o sono scaduti i termini.
Dichiarazione integrativa della precompilata: entro quando si presente?
L'ade conferma che nella situazione esposta nel quesito è sempre necessario integrare la dichiarazione già presentata, per riportare il reddito derivante dall’affitto non inserito nel modello inviato, e che i termini per l’integrazione non sono scaduti.
Viene anche precisato che quando l’integrazione o la rettifica della dichiarazione comporta un minor credito o un maggior debito, il contribuente deve utilizzare il modello Redditi Pf.
Viene poi specificato che il modello “Redditi Persone fisiche 2024” può essere presentato:
- entro il 31 ottobre 2024 (correttiva nei termini)
- entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa)
- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2, comma 8, del Dpr n. 322/1998).
Se dall’integrazione emerge un importo a debito, bisognerà inoltre pagare le imposte dovute, oltre agli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e alle sanzioni in misura ridotta previste nei casi di ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997).
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Detrazione spese gite scolastiche: quanto spetta in dichiarazione dei redditi?
Il giorno 30 settembre scade il termine per inviare la dichiarazione dei redditi Modello 730/2024 per dipendenti e pensionati.
Invece, a seguito della proroga disposta dal DL Correttivo di agosto il termine ultimo per inviare la dichiarazione dei redditi Modello Redditi PF 2024 scade il 31 ottobre (anziché il giorno 15 ottobre come previsto inizialmente).
Nei modelli dichiarativi tra le spese detraibili vi sono quelle sostenute per le gite scolastiche dei figli, vediamo tutti i dettagli.
Spese gite scolastiche: sono detraibili nel 730/2024?
Con una FAQ del 10 settembre l'Agenzia delle entrate conferma che le spese per le gite scolastiche deliberate dagli organi d’istituto sono detraibili dall’Irpef nella misura del 19%.
Queste spese rientrano tra quelle di istruzione scolastica (art 15 comma 1 lettera e-bis del Tuir) e si possono portare in detrazione a condizione che il pagamento avvenga con versamento bancario (o postale) o mediante altri sistemi di pagamento tracciabile.
La detrazione è calcolata su un importo massimo di 800 euro per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto.
Si ricorda, inoltre, che se la spesa viene pagata direttamente alla scuola non è necessario richiedere la copia della delibera che ha stabilito le somme da versare
In caso contrario, cioè quando la spesa è pagata ad altri soggetti (per esempio, all’agenzia di viaggio) va richiesta all’istituto scolastico un’attestazione dalla quale risulti la delibera di approvazione e i dati dello studente.
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Riposo compensativo e riposo settimanale nel lavoro a turni, come funziona?
Il riposo compensativo va assicurato non solo quando viene superato l'orario di lavoro contrattuale complessivo ma anche per recuperare energie dopo un turno particolarmente gravoso. Questo non incide sul diritto al giorno di riposo settimanale.
Il tema è stato affrontato recentemente dalla Corte di Cassazione nella sentenza 23164 del 27 agosto 2024.
Vediamo di seguito i dettagli del caso e le considerazioni della Suprema Corte.
Lavoro per turni e giorno di riposo: il caso
La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 23164 del 27 agosto 2024, affronta una controversia riguardante il diritto degli infermieri turnisti a ricevere una maggiorazione salariale per i giorni successivi ai turni notturni.
Il caso specifico coinvolgeva un'infermiera della ASL Napoli 3 Sud, impiegata presso l'ospedale di Castellammare di Stabia, che ha chiesto il riconoscimento della maggiorazione prevista dal contratto collettivo per i turnisti anche per i giorni successivi ai turni notturni.
La Corte d'Appello di Napoli, confermando la decisione del Tribunale di Torre Annunziata, ha stabilito che la giornata successiva al turno notturno di 12 ore doveva essere considerata come un giorno di riposo compensativo, durante il quale la lavoratrice non era tenuta a prestare servizio e quindi aveva diritto alla maggiorazione retributiva prevista dall'art. 44 del CCNL del 1995.
Riposo settimanale e riposo compensativo
Il tema centrale della sentenza riguarda la distinzione tra riposo settimanale e riposo compensativo. L'azienda sanitaria ricorrente ha sostenuto che, poiché la lavoratrice non aveva superato le 36 ore settimanali previste dal contratto, il giorno successivo al turno notturno non poteva essere qualificato come riposo compensativo, ma piuttosto come un secondo giorno di riposo settimanale. La Corte, però, ha respinto questa tesi, sottolineando che il riposo compensativo non è necessariamente legato al superamento dell'orario settimanale, ma può essere giustificato dalla particolare gravosità del turno, in questo caso notturno e della durata di 12 ore. La decisione si fonda sull'art. 26 del CCNL del 1999, che prevede la necessità di adeguati periodi di riposo tra un turno e l'altro per garantire il recupero psico-fisico del lavoratore.
Il principio di diritto sancito dalla Cassazione stabilisce dunque che il riposo compensativo spetta non solo quando viene superato l'orario settimanale contrattuale, ma anche quando il lavoratore ha svolto un turno particolarmente gravoso, come un turno notturno di 12 ore.
In questi casi, il lavoratore ha diritto a un giorno di riposo compensativo, per il quale va riconosciuta l'indennità giornaliera prevista dal contratto collettivo.
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Depositario scritture contabili: come fare la cessazione on line?
I depositari delle scritture contabili di imprese e professionisti che intendono comunicare la cessazione dell’incarico nel caso di mancata comunicazione da parte del contribuente, titolare delle scritture possono provvedere tramite l'applicativo web delle entrate.
Per modello e istruzioni leggi anche: Depositario scritture contabili: attivo il servizio ADE per cessare
In particolare, il servizio web, disponibile all’interno del cassetto fiscale, consente di attuare quanto previsto dal nuovo comma 3-bis dell’articolo 35 del decreto Iva, introdotto dal Dl “Adempimenti” (Decreto legge n. 1/2024), grazie al quale in caso di variazione del luogo in cui sono tenute e conservate le scritture contabili per la fine dell’incarico del depositario, il professionista può informare direttamente l’Agenzia delle Entrate in caso di inerzia da parte del contribuente titolare delle scritture nei 30 giorni previsti per legge.
Depositario scritture contabili: come fare la cessazione on line?
L’utilizzo del servizio è consentito ai depositari di scritture contabili per i quali risulti attivo un incarico di depositario annotato in Anagrafe Tributaria, a patto che:
- siano trascorsi 31 giorni dalla data dell’interruzione dell’incarico,
- il contribuente depositante sia stato informato – con PEC o Raccomandata A/R – dell’intenzione di trasmettere la comunicazione di cessazione all’Agenzia delle entrate,
- l’interruzione dell’incarico sia avvenuta successivamente al 13/01/2024.
A tal proposito le Entrate hanno pubblicato in data 2 settembre una guida utile a tal proposito.
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CIN affitti brevi e sanzioni: quando scattano?
Il CIN per gli affitti brevi e turistici è richiedibile su tutto il territorio nazionale, infatti dal 3 settembre è attivo definitivamente il portale BDRS per le richieste.
Il Codice identificativo nazionale, si richiede tramite apposita procedura automatizzata ed è assegnato alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, a quelle destinate alle locazioni brevi, oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
Il CIN viene richiesto su apposita piattaforma denominata BDRS le cui regole sono contenute nel Decreto del 6 giungo del Turismo.
Il 3 settembre il Turismo ha annunciato la pubblicazione in GU dell'avviso che attiva ufficialmente il BDRS e da tale data iniziano a decorrere i 60 giorni per obblighi e sanzioni.
Il CIN va richiesto, infatti, entro il 2 novembre prossimo e decorso tale termine, scattano i 60 giorni, trascorsi i quali, i soggetti che non hanno provveduto alla richiesta saranno soggetti a sanzioni.
Pertanto, chi non provvede a richiedere il CIN, dal 2 gennaio 2025 sarà soggetto a sanzione, vediamo una tabella di sintesi con le sanzioni per gli inadempienti:
Fattispecie
Sanzione
Mancata richiesta CIN
Da 800 a 8.000 euro
Mancata esposizione CIN
Da 500 a 5.000 euro
Mancato rispetto degli obblighi di sicurezza (per le strutture gestite a livello imprenditoriale)
Sanzioni nazionali o comunali
Mancata installazione di dispositivi per la rilevazione di gas, monossido di carbonio ed estintori (per le strutture gestite a livello imprenditoriale)
Da 600 a 6.000 euro
Mancata presentazione della SCIA al SUAP(per le strutture gestite a livello imprenditoriale)
Da 2.000 a 10.000 euro
L’attribuzione del codice identificativo alle strutture dedicate ad affitti brevi e turistici è una novità per il requisito nazionale e precise istruzioni da seguire sono previste per coloro che si trovano in Regioni che avevano già un sistema di monitoraggio, si rimanda alla normativa di riferimento.