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Imposta di donazione: regole per le quote di società
L'agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n 116 del 4 giugno ha chiarito che l’esenzione dall’imposta di donazione vale esclusivamente se i figli ricevono un vero controllo della società.
Non basta trasferire la nuda proprietà: se i discendenti non diventano realmente titolari dell’impresa, né prendono in mano la sua gestione, l’imposta va versata con aliquota ordinaria.
Quote sociali e nuda proprietà e usufrutto: non c’è l’esenzione d’imposta
La Risposta n.116/2026 affronta il tema dell’esenzione dall’imposta di donazione nel caso in cui vengano trasferite quote di società di persone ai figli, ma solo nella forma della nuda proprietà, mentre il genitore mantiene l’usufrutto.
La norma di riferimento è l’articolo 3, comma 4‑ter, del Tusd, che prevede l’esenzione per i trasferimenti a favore dei discendenti, purché siano rispettate alcune condizioni.
Per le società di capitali è necessario il trasferimento del controllo, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civil.
Per le società di persone la legge richiede che il beneficiario mantenga la titolarità della quota per almeno cinque anni.
Nel caso di specie il contribuente organizza il passaggio generazionale:
- conferisce le proprie partecipazioni in due società in nome collettivo utilizzando il regime del realizzo controllato (articolo 177, commi 2 e 2‑bis, del Tuir);
- trasferisce ai figli, tramite patti di famiglia (articolo 768‑bis cc), la nuda proprietà delle quote di queste società, mantenendo però per sé l’usufrutto.
Occorre stabilire se i figli abbiano davvero acquisito la titolarità richiesta dalla norma per ottenere l’esenzione.
L’Agenzia parte dalla finalità della legge ossia, l’agevolazione serve a favorire il vero passaggio generazionale dell’impresa, e quindi il subentro effettivo dei figli nella gestione e nella continuità dell’attività economica.
L’Agenzia precisa che la titolarità richiesta per le società di persone non può essere solo formale, non basta essere nudi proprietari sulla carta ma occorre che il beneficiario sia in grado di gestire l’impresa concretamente ed eserciti i poteri tipici del socio.
L'Amministrazione riconosce che anche il trasferimento della sola nuda proprietà può beneficiare dell’esenzione, ma solo se il nudo proprietario acquista realmente il ruolo sostanziale di socio, cioè se ha i poteri necessari a proseguire l’attività d’impresa e a determinare le scelte societarie.
L’analisi dei patti di famiglia del caso di specie mostra però che il padre, pur avendo trasferito formalmente le quote, mantiene l’usufrutto e soprattutto conserva i poteri decisionali e di gestione delle società.
Le clausole inserite determinano la direzione effettiva dell’impresa in capo al padre, malgrado il trasferimento.
Il figlio risulta titolare della quota solo sotto un profilo giuridico, ma non nella sostanza poichè non può realmente gestire l’impresa né assumere decisioni rilevanti.
In altre parole, il passaggio generazionale non si realizza davvero.
La ratio dell’articolo 3, comma 4‑ter, del Tusd non è compatibile con tale situazione e pertanto l’Agenzia, richiamando anche la giurisprudenza più recente sottolinea che l’agevolazione si applica solo quando il trasferimento consente la continuità effettiva dell’attività imprenditoriale in capo ai discendenti.
Allegati: -
Prezzi carburanti: gli sconti validi fino al 6 luglio
Pubblicato in GU n 129 del 6 giugno il Decreto MEF con la rideterminazione temporanea dei prezzi delle accise.
In particolare, al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'ultima
previsione, derivanti dall'aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, a decorrere dal 7 giugno 2026 e fino al 3 luglio 2026, le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
a) benzina: 622,90 euro per mille litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 622,90 euro per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77 euro per mille chilogrammi;
d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.
Si tratta del settimo intervento messo in campo dal Governo tramite un decreto interministeriale, firmato dal Ministro Giancarlo Giorgetti.
Per il seguito i Ministri stanno valutando se sia ancora il caso continuare con una misura a disposizione di tutti i cittadini o se invece intraprendere interventi mirati, suggeriti dall’Unione europea ma anche dal Fondo monetario internazionale e dall’Ocse.
Con questo intervento le accise sui carburanti tornano ad allinearsi dopo più di un mese.
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Rottamazione quater: pagamento regolare entro l’8 giugno
L'agenzia della Riscossione con il nuovo servizio online dello scadenzario per le rottamazioni, leggi lo scadenzario per approfondire, ricorda che il 31 maggio è scaduta la 12° rata della rottamazione quater.
Il termine del 31 maggio riguarda i contribuenti che devono pagare la 12ª rata della rottamazione quater (la 11ª rata per i soggetti indicati dal Decreto Alluvione ) e la 4ª rata della Riammissione alla stessa misura agevolativa. Attenzione al fatto che grazie alla tolleranza e ai differimenti previsti dalla legge, l’ultimo giorno utile per pagare è l’8 giugno.
In caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPa, sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l'App Equiclick.Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.
Le rate successive andranno saldate secondo le scadenze del proprio piano di riammissione contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.
In merito alla Rottazione quater occorre precisare che il Decreto Fiscale in convernsione in legge entro il 26 maggio prossimo, potrebbe contenere novità per l'eventuale riapertura della definizione agevolata n 4, leggi anche Rottamazione cartelle: ipotesi per norme integrative.
Rottamazione quater: moduli online per chi ha più di 10 rate
Il servizio è disponibile sul sito della Riscossione e consente di richiedere o di ottenere direttamente online i moduli per il pagamento dall’undicesima rata in poi, da utilizzare a partire dal 2026.
Nella comunicazione delle somme dovute che era stata inviata dopo l’adesione alla Rottamazione-quater, infatti, erano allegati solo i moduli di pagamento relativi alle prime dieci rate.
I nuovi moduli, spediti anche tramite posta elettronica certificata o nella tradizionale forma cartacea a seconda del domicilio indicato dal contribuente, sono stati appositamente elaborati per i piani di pagamento ripartiti in più di dieci rate e in regola con tutti i versamenti precedenti, mentre non riguardano i contribuenti che tramite il servizio “ContiTu” hanno già ottenuto i moduli per tutte le rate previste.
Il servizio “Copia comunicazione” prevede due modalità:- si può accedere all’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione (con Spid, Cie, Cns e per gli intermediari fiscali Entratel) e, nella sezione Definizione agevolata, scaricare direttamente i moduli di pagamento,
- senza necessità di credenziali di accesso, è possibile inviare la richiesta e ricevere la copia via e-mail compilando il form presente nell’area pubblica del sito e allegando la documentazione necessaria per il riconoscimento.
Leggi: Rottamazione quinquies: via alle domande per tutti gli approfondimenti.
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Iperammortamento: estensione ai software in cloud
Con Interrogazione parlamentare n 5-05448 resa alla Camera, sono state fornite alcune indicazioni in relazione al nuovo iperammortamento ( art 1 commi 427-436 legge n 199/2025) ancora in attesa, allo stato attuale, dell’emanazione delle relative disposizioni attuative.
Vediamo quali saranno le prossime mosse dei ministri competenti sull'attesa misura con l'anticipazione che si lavora alla inclusione dei software in cloud inizialmente esclusi dalla misura.
Iperammortamento probabile estensione ai software in cloud
L'interrogazione rubricata Sulla semplificazione degli adempimenti per l'accesso al Piano Transizione 5.0 e sulla platea degli investimenti agevolabili evidenzia che il decreto attuativo relativo al piano «Transizione 5.0 » è stato sottoscritto dal Ministro delle imprese e del made in Italy il 4 maggio 2026 e dal Ministro dell'economia e delle finanze il 7 maggio 2026. Conseguentemente, lo stesso è stato registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2026.
Con riferimento alle tempistiche di apertura della piattaforma informatica per la gestione della misura, il Gestore dei servizi energetici sta provvedendo all'adeguamento dei propri sistemi informativi alle modifiche introdotte dal decreto attuativo, al fine di consentire alle imprese la presentazione delle comunicazioni e l'accesso al beneficio nel più breve tempo possibile.
Per quanta riguarda l'articolazione delle comunicazioni e il ruolo dei soggetti certificatori, si evidenzia che l'impianto procedurale risponde all'esigenza di garantire il corretto e tempestivo monitoraggio della misura, nonché il presidio sull'effettiva spettanza del beneficio e che il Ministero delle imprese e del made in Italy e impegnato a contenere gli oneri a carico delle imprese e a fornire, mediante apposite FAQ e circolari operative, ogni utile chiarimento volto ad assicurare un'applicazione chiara e agevole della disciplina.
Quanto, infine, all'esclusione, dal novero delle spese agevolabili, dei software fruiti in cloud e secondo modelli «as-a-service » si rappresenta che sono attualmente in corso di valutazione alcune possibili soluzioni di carattere normativo, rispetto alle quali si sta lavorando, assieme al Ministero dell'economia, per far fronte alle esigenze di copertura finanziaria.
Leggi anche Iperammortamento 2026: pronto a partire per il riepilogo di tutte le regole
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Aggiornamento catastale: per quali interventi edilizi è obbligatorio
Con la Risoluzione n 21 del 5 giugno le Entrate hanno pubblicato chiarimenti in merito ai criteri per l’individuazione delle tipologie di interventi edilizi che assumono rilevanza catastale e per le quali, quindi sorge l’obbligo di aggiornamento catastale, con particolare riferimento alla rideterminazione del classamento e della rendita delle unità immobiliari a destinazione ordinaria.
La risoluzione contiene inoltre le indicazioni operative sulle modalità di redazione delle dichiarazioni di aggiornamento relative agli interventi, da effettuare tramite procedura informatica Docfa.
Aggiornamento catastale: per quali interventi edilizi è obbligatorio
La Risoluzione n 21 risponde a richieste connesse all’invio delle comunicazioni di cui al citato comma 87 ossia le lettere di compliance, trasmesse dall’Agenzia in caso di mancata presentazione, da parte dei soggetti obbligati, degli atti di aggiornamento catastale per gli immobili interessati da interventi agevolati con Superbonus.
In tema di sussistenza dell’obbligo di aggiornamento delle unità immobiliari censite in Catasto, non appaiono emergere dubbi nei casi in cui queste siano state oggetto, ad esempio, di variazione della destinazione, della consistenza e delle caratteristiche tipologiche o distributive, nonché nella conformazione e nella sagoma.
Ciò posto, le richieste di chiarimenti pervenute riguardano le variazioni catastali, non comprese tra quelle sopra richiamate, derivanti da interventi che modificano le caratteristiche costruttive ed impiantistiche delle unità immobiliari a destinazione ordinaria e/o dei fabbricati e delle aree, in cui esse sono ubicate, a seguito dei quali le unità immobiliari sono suscettibili di un incremento di redditività.Le Entrate in merito agli adempimenti di natura catastale, ricordano che ai sensi degli articoli 173 e 204 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sussiste l’obbligo di dichiarare al Catasto tutte le variazioni nello stato degli immobili che incidono sugli elementi e le caratteristiche rilevanti ai fini della valutazione della categoria, della classe e della consistenza; come anticipato questo si verifica, in via esemplificativa, in presenza di variazioni della destinazione d’uso, della consistenza, della conformazione e della sagoma dell’unità immobiliare, nonché delle caratteristiche costruttive, impiantistiche, tipologiche o distributive.
In relazione all’attribuzione della categoria e della classe, a cui fa riferimento il citato articolo 17, si ritiene utile richiamare i principi generali di cui:- all’articolo 85, comma 1, del medesimo r.d.l. n. 652 del 1939, laddove, in relazione alle unità a destinazione ordinaria, è stabilito che «Per la determinazione della rendita, le unità immobiliari di gruppi di comuni, comune o porzione di comune, sono distinte, a seconda delle loro condizioni intrinseche ed estrinseche, in categorie e ciascuna categoria in classi.».
- all’articolo 61, primo comma, del “Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano”, secondo cui il classamento consiste nel riscontrare «per ogni singola unità immobiliare la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l’unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell’art. 9 che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, present destinazione e caratteristiche conformi od analoghe.».
Viene evidenziato che l’eventuale incremento di redditività dell’unità immobiliare, derivante dagli interventi edilizi effettuati – quali, ad esempio, la realizzazione di interventi di efficientamento energetico sull’involucro edilizio e l’inserimento di ascensori – qualora ne ricorrano le condizioni, trova espressione nell’attribuzione del classamento che, per comparazione, corrisponde a quello di altre unità immobiliari già censite, aventi caratteristiche simili, ubicate nel contesto territoriale di riferimento.
Va evidenziato, inoltre, che l’obbligo di aggiornamento è conseguente a qualsiasi mutazione dello stato dell’unità immobiliare che implichi un riesame della categoria catastale, della classe o della consistenza.I maggiori dubbi interpretativi, oggetto delle richieste pervenute, hanno riguardato la rilevanza catastale degli interventi di ampliamento della dotazione impiantistica, anche tramite impianti tecnologici a servizio comune di più unità
immobiliari.
A tale riguardo, le Entrate hanno evidenziato un possibile criterio operativo di ausilio per l’eventuale aggiornamento catastale conseguente ad interventi sulla dotazione impiantistica può essere rinvenuto nell’iter logico esplicitato dalla Circolare n.36/E del 19/12/2013 avente ad oggetto “Impianti fotovoltaici – Profili catastali ed aspetti fiscali”In particolare, rileva infatti la configurazione del sistema delle tariffe d’estimo vigenti, nell’ambito del quale le classi catastali costituiscono una scala di graduazione della redditività ordinaria all’interno della medesima categoria e
zona censuaria, definita attraverso livelli progressivi correlati alle caratteristiche edilizie, alle caratteristiche costruttive, alla dotazione impiantistica e alle condizioni di contesto urbano.L’incremento della redditività relativo a due classi contigue è valorizzato tramite la differenza percentuale tra le rispettive tariffe.
In relazione al mero ampliamento della dotazione impiantistica ed in assenza di altre fattispecie di interventi edilizi, si può ritenere non necessaria una rideterminazione del classamento e della rendita catastale per gli interventi non suscettibili di comportare un incremento della redditività apprezzabile nell’ambito dell’attuale sistema estimativo catastale, ossia inidonei ad incrementare la redditività ordinaria dell’unità immobiliare in misura pari o superiore a differenze percentuali significative, in relazione al quadro di tariffa di riferimento.
In prima approssimazione, per una valutazione dell’incremento derivante dagli interventi di ampliamento della dotazione impiantistica, si può procedere in analogia con le modalità di calcolo delineate per gli immobili a destinazione speciale e particolare, confrontando per l’unità immobiliare il valore catastale ante intervento (pari al prodotto della rendita catastale per il pertinente moltiplicatore di cui al decreto del Ministro delle finanze del 14 dicembre 1991, n. 5646), con il valore catastale che l’unità immobiliare assumerebbe dopo l’intervento.
Quest’ultimo è ottenuto sommando al valore ante intervento il valore medio infracensuario degli impianti che hanno incrementato la dotazione dell’unità immobiliare, riportato all’epoca censuaria di riferimento (biennio 1988-1989).
In termini operativi:
- RC è la rendita catastale dell’unità immobiliare in atti (prima dell’intervento);
- M è il moltiplicatore previsto dal decreto ministeriale n. 5646 del 1991 per la categoria catastale dell’unità immobiliare;
- V impianti è il valore medio infracensuario degli impianti dell’intervento,
riferito al biennio economico di riferimento 1988-89
Si rimanda alla Risoluzione n 21/2026 per ulteriori chiarimenti.
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Donazione quote sociali ai figli: quando spetta l’esenzione d’imposta
L'agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n 115 del 4 giugno ha chiarito che l’esenzione dall’imposta di donazione vale esclusivamente se i figli ricevono un vero controllo della società.
Non basta trasferire la maggioranza delle quote o la nuda proprietà: se i discendenti non diventano realmente titolari dell’impresa, né prendono in mano la sua gestione, l’imposta va versata con aliquota ordinaria.
Vediamo di seguito il caso di specie
Imposta di successione: regole per le società
In dettaglio nella risposta n 115/2026 si tratta il passaggio generazionale di una società tramite conferimento in una nuova holding (NewCo) e successivo patto di famiglia.
Vengono analizzate:
- l’esenzione dall’imposta di donazione,
- il possibile abuso del diritto.
L'agenzia richiama l’articolo 3, comma 4‑ter, del Tusd, Dlgs n. 346/1990, che tratta di esenzione dall'imposta e specifica che si applica ai trasferimenti di partecipazioni solo se permettono ai beneficiari di acquisire o integrare il controllo di diritto, come definito dall’articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile, cioè la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, a patto che i beneficiari mantengano tale controllo per almeno cinque anni.
Nel caso di specie i figli ricevono azioni che attribuiscono loro la maggioranza dei voti in assemblea.
Lo statuto della soicietà NewCo assegna al padre particolari poteri tramite azioni speciali, dette azioni C, tra cui diritti di veto su decisioni rilevanti e sulla distribuzione degli utili.
Questi poteri, specifica l'agenzia, limitano in modo concreto l’autonomia decisionale dei figli e pertanto, il controllo richiesto dalla norma deve essere effettivo e pieno, non solo formale.
Se esistono clausole statutarie che impediscono ai beneficiari di determinare davvero le decisioni societarie, il controllo non si considera trasferito pertanto non spetta l’esenzione e la donazione è tassata secondo le regole ordinarie dell’articolo 16 del Tusd.
Sul tema dell’abuso del diritto si rimanda alla risposta ADE.
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Prima casa: solo se l’immobile preposseduto è rivenduto entro 2 anni
Con la Risposta a interpello n 117 del 4 giugno l'Agenzia delle Entrate ha ulterioremente chiarito un caso di agevolazione prima casa.
In particolare, un il contribuente possieda un immobile, acquistato con le agevolazioni prima casa, può acquisire una seconda abitazione nel medesimo comune e con le stesse agevolazioni soltanto se rivende la prima entro due anni.
Prima casa: solo se l’immobile preposseduto è rivenduto entro 2 anni
I contribuenti acquistavano nel 1986 un immobile a uso abitativo tra loro adiacenti usufruendo delle agevolazioni cosiddette “prima casa” per poi acquisire, nel 2004, anche l’immobile adiacente, al fine di ampliare l’abitazione principale.
Il secondo cquisto non ha bensficiato dell’agevolazione “prima casa” in quanto non era ancora stata emanata la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 38/2005 che estendeva l’agevolazione a quanti avessero acquisito una ulteriore “prima casa” al fine di ampliare i propri spazi abitativi.
I contribuenti successivamente univano le due unità immobiliari procedendo all’unificazione catastale.
Gli istanti intendono acquistare, nel comune in cui risiedono e fruendo dell’agevolazione, un’altra casa con relativa pertinenza da adibire ad abitazione principale.
Essi hanno chiesto all’Agenzia se potranno godere dell’agevolazione “prima casa” sul secondo acquisto, impegnandosi a vendere, entro due anni, l’abitazione già posseduta nello stesso comune.
Inoltre si domanda la possibilità di accedere al credito di imposta relativo al secondo acquisto previsto dall’articolo 7 della legge n. 448/1998.
L'agenzia delle Entrate ha replicato ricordando innanzitutto le norme della agevolazione.
L’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, del Tur (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta del registro, approvato con Dpr n. 131/1986) prevede l’applicazione dell’aliquota nella misura del 2% per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione di categoria catastale diversa da A/1, A/8, A/9 e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, al ricorrere delle condizioni previste nella Nota IIbis.
L'agevolazione può essere goduta alle seguenti condizioni:
a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività […];
b) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
c) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo […]».
Il successivo comma 4bis, introdotto dall’articolo 1, comma 55, della legge n. 208/2015 e modificato dall’articolo 1, comma 116, della legge n. 207/2024 prevede, inoltre, che «L’aliquota del 2% si applica anche agli atti di acquisto per i quali l’acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell’immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest’ultimo immobile sia alienato entro due anni dalla data dell’atto. In mancanza di detta alienazione, all’atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4».
Pertanto, i contribuenti possono fruire nuovamente delle agevolazioni “prima casa” per l’acquisto di un’altra abitazione, nonostante siano titolari su tutto il territorio nazionale di un altro immobile precedentemente acquistato con l’agevolazione “prima casa”, a condizione che l’immobile già posseduto venga alienato entro il termine di due anni dal nuovo acquisto agevolato.
Per quanto riguarda il quesito relativo al diritto al credito d’imposta, l’articolo 7 della legge n. 448/1998 attribuisce un credito d’imposta ai contribuenti che provvedono ad acquisire, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni, un’altra casa di abitazione, sempreché anche in relazione al secondo acquisto sussistano le condizioni per beneficiare delle agevolazioni “prima casa”.
In seguito, grazie all’introduzione del comma 4bis nella Nota IIbis citata, il credito d’imposta spetta anche nelle ipotesi in cui il contribuente proceda all’acquisto, con l’agevolazione in esame, della nuova abitazione, ancor prima di rivendere la casa agevolata preposseduta (circolare n. 12/2016, paragrafo 2.1; risposte nn. 197 e 238/2005).
Tuttavia, il credito d’imposta non spetta a quanti abbiano alienato un immobile acquistato con l’aliquota ordinaria, senza fruire dell’agevolazione “prima casa”.
L’avvenuta fruizione dell’aliquota ridotta prevista dall’agevolazione “prima casa” al momento dell’acquisto precedentemente effettuato, costituisce il presupposto per l’attribuzione del credito d’imposta previsto dall’articolo 7, comma 1, della legge 448 del 1998.
Pertanto, l’Agenzia ritiene applicabile al caso di specie l’agevolazione “prima casa” per il nuovo acquisto, nello stesso comune, a condizione vendere entro il termine di due anni, l’unica abitazione già posseduta, risultante dalla fusione della porzione di abitazione acquistata con l’agevolazione (nel 1986), con la porzione di abitazione (quella contigua) acquistata senza agevolazione (nel 2004).
Il credito di imposta correlato all’agevolazione, maturerà con il futuro acquisto agevolato ma dovrà essere calcolato facendo riferimento all’imposta effettivamente versata con l’aliquota agevolata relativa alla porzione di immobile acquistato con l’agevolazione nel 1986 e non all’imposta versata in misura ordinaria per l’acquisto, senza agevolazione, della porzione corrispondente all’abitazione adiacente, acquistata nel 2004.
Quindi l'imposta di registro assolta in misura ordinaria, senza applicazione dell’agevolazione prima casa, non può concorrere alla determinazione del credito d’imposta.
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