• Dichiarazione 730

    Semplificazioni dichiarazioni 2024: l’Agenzia delle Entrate chiarisce

    Pubblicata l'11 aprile 2024 la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 in merito alle novità nei modelli dichiarativi introdotti dal cd. Decreto Adempimenti tributari (D. Lgs 1/2024 "Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari"). In una guida di 32 pagine vengono forniti chiarimenti in merito a:

    1.  semplificazioni per le persone fisiche non titolari di partita IVA
    2. semplificazioni per i titolari di partita IVA
    3. Semplificazioni per i sostituti d'imposta
    4. Revisione dei termini di presentazione della dichiarazione.

    Dichiarazioni 2024: semplificazioni per le persone fisiche non titolari di partita IVA

    Per quanto riguarda le persone fisiche non titolari di partita IVA le principali semplificazioni riguardano:

    1. una modalità di presentazione semplificata della dichiarazione dei redditi precompilata in favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente, incluse le pensioni, e assimilati a quelli di lavoro dipendente che utilizzano il modello di dichiarazione 730. In particolare, l’Agenzia delle Entrate renderà disponibili al contribuente, in modo analitico all'interno di un'apposita sezione, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. Tali informazioni, una volta definite, saranno riportate in via automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione dei redditi modello 730, facilitando la compilazione della dichiarazione precompilata.
    2. l'estensione dell'utilizzo del modello di dichiarazione 730. A partire dalle dichiarazioni presentate nel 2024, sono introdotte novità relativamente all’ambito soggettivo e oggettivo di presentazione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato (c.d. “modello 730”). In particolare, la possibilità di presentare la dichiarazione semplificata sarà progressivamente estesa a tutti i contribuenti non titolari di partita Iva. Ad esempio, tale modello potrà essere presentato, a regime, anche da parte dei soggetti, non titolari di partita Iva, che non conseguono redditi di lavoro dipendente o assimilati, ma esclusivamente redditi di capitale. Con futuri provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sarà stabilita la graduale inclusione di nuove tipologie reddituali tra quelle dichiarabili mediante il modello 730 semplificato
    3. possibilità di riportare nel modello 730 i redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposizione sostitutiva. 
    4. possibilità per i soggetti che presentano il modello dichiarativo 730 di poter ora richiedere direttamente all’Agenzia l’eventuale rimborso dell’imposta o effettuare il pagamento dell’importo dovuto, pur in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio

    Semplificazioni titolari partita IVA nella dichiarazione dei redditi 2024

    Per quanto riguarda i titolari di partita IVA, i chiarimenti offerti dall'Agenzia delle Entrate nel documento di prassi in commento includono:

    1. modelli dichiarativi Redditi, Iva e Irap più snelli grazie alla progressiva eliminazione delle informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta o acquisibili dall’Agenzia delle Entrate dalle banche dati proprie, oppure, nella titolarità di altre amministrazioni. La riduzione delle informazioni interesserà in particolare i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni per gli operatori economici. In pratica, è progressivamente eliminato l’obbligo di indicare in dichiarazione i crediti d’imposta per i quali è riconosciuto il solo utilizzo tramite “compensazione orizzontale” finalizzata ad estinguere debiti. Per quelli per cui permane l’obbligo di indicazione nelle dichiarazioni annuali, è stabilito, invece, che il mancato riporto nei modelli dichiarativi delle informazioni ad essi relative non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che i crediti d’imposta siano spettanti. Tale previsione non vale per i crediti d’imposta qualificati come aiuti di Stato o aiuti de minimis. 
    2. Estensione anche a lavoratori autonomi e imprenditori, seppur in fase di sperimentazione, della dichiarazione dei redditi precompilata.

    Semplificazioni per i sostituti d’imposta

    Per quanto riguarda i sostituti d'imposta il documento di prassi fornisce chiarimenti in merito a:

    1. l'eliminazione della Certificazione Unica relativa ai compensi corrisposti a soggetti che applicano il regime forfetario o il regime fiscale di vantaggio. Resta fermo l’obbligo di invio della CU relativamente ai compensi erogati ai contribuenti forfetari ovvero in regime di vantaggio nel corso dell’anno d’imposta 2023, assolto entro il 18 marzo 2024 
    2. Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta

    Revisione dei termini di presentazione della dichiarazione

    Revisionati anche i termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni

    1.  in materia di imposte sui redditi (modello Redditi) e Irap, 
    2. inclusa la dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), 

    per gli anni 2024 e seguenti, fermi restando i termini relativi alla presentazione del modello 730.

  • Bilancio

    Bilanci di Liquidazione: in consultazione il principio OIC 5

    L'Organismo italiano di contabilità, OIC con avviso del 9 aprile informa gli interessati della pubblica consultazione avviata fino al 31 luglio per la l'OIC 5 sui Bilanci di liquidazione.

    Bilanci di Liquidazione: in consultazione il principio OIC 5

    La nota pubblicata sul sito istituzionale dell'OIC specifica che la necessità di aggiornamento del principio OIC 5 sulla liquidazione dei bilanci nasce dalle criticità riscontrate dagli operatori nell’applicazione delle disposizioni attualmente in vigore.
    Nell’attuale OIC 5 la finalità del bilancio di liquidazione è fornire informazioni prognostiche sull’esito della liquidazione, ossia se ci sono sufficienti flussi finanziari attivi a coprire tutte le passività e gli oneri della procedura liquidatoria. 

    Da qui, l’utilizzo di criteri valutativi coerenti con tale scopo prognostico, quali il valore di realizzo per le attività, anche superiore al valore contabile, oltre all’iscrizione di un fondo che accoglie la stima di tutti gli oneri derivanti dallo svolgimento della procedura (fondo per costi e oneri di liquidazione).
    Viene precisato che nel corso del progetto di revisione del principio è emerso che il principio attualmente in vigore non trova piena applicazione tra gli operatori.

    In particolare, la valutazione delle attività al valore di realizzo è risultata inapplicata nella prassi nei casi in cui il valore di realizzo è superiore al valore contabile, soprattutto per motivi prudenziali e di responsabilità da parte dei liquidatori; mentre, le disposizioni sul fondo per costi e oneri della liquidazione sono risultate di difficile applicazione, stante le numerose incertezze legate alla stima di tutti gli elementi da considerare lungo la durata dell’intera procedura liquidatoria.
    Ciò premesso, in ragione delle criticità emerse, sono state ridefinite le finalità del bilancio di liquidazione.

    Nella bozza del principio contabile, il bilancio di liquidazione rappresenta uno strumento informativo di rendicontazione dell’andamento del procedimento liquidatorio.
    Coerentemente con il disposto dell’art. 2490 del codice civile, se non diversamente indicato nel principio, restano applicabili le norme ordinarie di redazione del bilancio, così come definite dagli art 2423 e seguenti del codice civile e dagli altri principi contabili nazionali, tenuto conto dei necessari adattamenti viste le diverse finalità della liquidazione. Tali adattamenti riguardano anche gli schemi di bilancio.
    Nella fase di revisione del principio contabile è emerso infatti che per una società in liquidazione perde di significato la distinzione tra attivo circolante e attivo immobilizzato, propria delle aziende che operano nella prospettiva della continuazione dell’attività. 

    Concludendo, l'OIC specifica che si è scelto di riformulare gli schemi di bilancio in un’ottica di maggiore compatibilità con le finalità liquidatorie.

    A tal fine è possibile inviare commenti entro il 31 luglio 2024

  • Contenzioso Tributario

    Nuovo Processo Telematico: implementate le funzionalità sul sito della Giustizia

    Con una nota del 9 aprile il Ministero della Giustizia informa di aver terminato il primo ciclo degli interventi sul proprio sistema informatico del contenziono tributario.

    Vediamo quali funzionalità del Nuovo Processo Telematico sono ora disponibili.

    Nuovo Processo Telematico: implementate le funzionalità

    La nota ministeriale informa del fatto che sono stati aggiornati gli applicativi informatici dedicati al processo tributario telematico, al fine di agevolare e supportare le attività di magistrati, giudici tributari, enti impositori, difensori e cittadini.

    Con le novità introdotte, il Dipartimento della giustizia tributaria ha adeguato gli applicativi presenti nel PTT e quelli in uso ai magistrati e giudici tributari e al personale amministrativo delle Corti, in conseguenza dell’attuazione della riforma del contenzioso tributario realizzata con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220.

    In particolare, risultano implementate le funzionalità relative ai nuovi istituti entrati in vigore dal 4 gennaio scorso, quali:

    • L’impugnazione delle ordinanze che accolgono o respingono le istanze di sospensione dell'esecuzione degli atti oggetto del ricorso in primo grado;
    • La sentenza in forma semplificata (quando il giudice, nel corso del giudizio cautelare, rileva la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o l’infondatezza del ricorso);
    • La redazione del dispositivo della sentenza, da comunicare alle parti in causa, per garantire la conoscenza tempestiva dell’esito del giudizio;
    • Le procedure delle richieste e di autorizzazione della prova testimoniale.

  • Rimborso Iva

    Rimborso IVA non residenti: con SO negato alla casa madre inglese

    L'interpello n 87 dell'8 aprile riguarda specificamente il diritto al rimborso IVA per una società inglese non residente che opera in Italia attraverso una stabile organizzazione, SO.

    Si domanda in sintesi come tale società possa recuperare il credito IVA, considerando le modifiche normative e interpretative post Brexit.

    Con la Brexit, il Regno Unito è diventato un paese terzo rispetto all'UE, e questo ha comportato l'applicazione di regole diverse per quanto riguarda l'IVA e i rimborsi. 

    Le aziende britanniche, comprese quelle con stabili organizzazioni in Italia, hanno dovuto adeguarsi a queste nuove regole, che includono, ad esempio, la non partecipazione ai meccanismi di rimborso IVA previsti per i soggetti UE.

    Vediamo i dettagli dell'interpello.

    Rimborso IVA non residenti: negato alla casa madre inglese

    La stabile organizzazione, che opera in Italia, svolge attività di consulenza e supporto per la casa madre inglese.

    In particolare, la stabile organizzazione:

    • acquista beni e servizi da un fornitore italiano, il quale addebita l’IVA in rivalsa ad aliquota ordinaria;
    • rende esclusivamente servizi nei confronti della casa madre.

    Il soggetto non residente si domandava quale fosse la corretta procedura per il recupero dell’eccedenza IVA, a decorrere dall’annualità 2023 dopo la Brexit.

    In particolare, l'istante chiede chiarimenti sulle seguenti questioni interpretative e domanda:

    1. Se (…) abbia il diritto di recuperare il credito IVA maturato in Italia a partire dall'anno d'imposta 2024 secondo la procedura prevista dall'art. 38ter del DPR 633/72, ossia attraverso una richiesta di rimborso IVA presentata direttamente dalla Casa Madre in quanto soggetto stabilito al di fuori dell'UE (nel Regno Unito). 
    2. Nel caso in cui (…) non fosse possibile per la Casa Madre ottenere il rimborso del credito mediante l'istanza di rimborso IVA presentata ai sensi dell'art. 38ter del DPR 633/72, se (…) possa recuperare il credito IVA maturato in Italia chiedendone il rimborso attraverso la dichiarazione IVA annuale secondo la condizione prevista dall'art. 30, comma 2, lett. e) del DPR 633/72 (…). 
    3.  Se, relativamente all'anno 2023, (…) possa chiedere il rimborso del credito IVA attraverso la dichiarazione IVA annuale da presentare entro aprile 2024  secondo il presupposto previsto dall'art. 30, comma 2, lettera d) del DPR 633/72, come già avvenuto per le annualità precedenti. 

    L'Agenzia delle Entrate spiega che il rimborso del credito IVA non può essere richiesto nei termini proposti dall'istante per vari motivi, in particolare:

    1. Nel caso descritto, il richiamo all'articolo 38ter del decreto IVA risulta inconferente tenuto conto che le operazioni passive (servizi di deposito, manutenzione e training del macchinario) sono direttamente imputabili all'istante stabile organizzazione del soggetto non residente  che, conseguentemente, deve richiedere il rimborso dell'eccedenza a credito IVA applicando le disposizioni ordinarie contenute nel precedente articolo 38bis, al verificarsi di uno dei presupposti elencati dall'articolo 30 o 34, comma 9, del decreto IVA.
    2. L'articolo 30, comma 2, del decreto IVA contiene un'elencazione tassativa dei presupposti che consentono la richiesta di rimborso dell'eccedenza del credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale (cui si aggiunge quello di cui all'articolo 34, comma 9, del medesimo decreto), al di fuori dei quali lo stesso deve necessariamente essere riportato in detrazione e/o in compensazione nel periodo d'imposta successivo. In particolare, il presupposto di cui alla lett. e) del citato articolo 30 opera qualora il contribuente si trovi «nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 17» del medesimo decreto IVA. Quest'ultimo articolo fa riferimento, a sua volta, ai «soggetti non residenti e senza stabile organizzazione» che, per assolvere gli obblighi o esercitare i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di IVA, si sono identificati direttamente (ai sensi dell'articolo 35ter del decreto IVA) o, in alternativa, hanno nominato un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato, nelle forme previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Per espressa previsione normativa, dunque, un soggetto con una stabile organizzazione non può invocare il presupposto di cui alla lett. e) per ottenere il rimborso del credito IVA.
    3. L'articolo 30, comma 2, lett. d), del decreto IVA prevede la possibilità di chiedere «il rimborso dell'eccedenza detraibile, …. all'atto della presentazione della dichiarazione», quando il contribuente «effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto degli articoli da 7 a 7septies». Al riguardo, con riferimento alle prestazioni di servizi effettuate dall'istante (Stabile Organizzazione in Italia) nei confronti della Casa Madre (stabilita nel Regno Unito), con la risposta ad interpello n. 314, pubblicata l'8 maggio 2023 sul sito internet della scrivente  nota all'istante e a cui si rinvia per ogni approfondimento è stato chiarito che, dal 1° gennaio 2021, a seguito della fuoriuscita del Regno Unito dall'Unione Europea (''Brexit''), le predette prestazioni di servizi sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA, non essendo il Gruppo IVA istituito in un Paese terzo (Regno Unito) equiparabile ad un Gruppo IVA istituito in un Paese membro dell'Unione Europea. Ne deriva che, nel caso di specie, l'istante non può recuperare il credito IVA maturato nel periodo d'imposta 2023 invocando il presupposto di cui all'articolo 30, comma 2, lett. d), del decreto IVA. 

    Stante quanto rappresentato dall'istante, l'eccedenza del credito IVA potrà essere chiesta a rimborso ove ricorra il presupposto di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto IVA  minor eccedenza del triennio (al netto dell'importo già chiesto a rimborso in passato o compensato nel modello F24).

    Allegati:
  • Successioni

    Dichiarazione morte presunta: cosa cambia con il ddl semplificazioni

    In data 26 marzo durante il Consiglio dei ministri viene approvato su proposta del ministro Paolo Zangrillo, un disegno di legge che interviene in diversi settori al fine di semplificare la PA.

    Tra le novità, ve ne sono in tema di morte presunta, con la modicia dei termini della relativa dichiarazione.

    Come evidenziato dal comunicato stampa dello stesso Ministro Zangrillo, datato 26 marzo, per le persone scomparse e presunte morte si riducono i tempi per far rivalere il diritto all’eredità e al possesso o all’uso dei beni.

    Gli anni necessari per dichiarare la morte passano da dieci a cinque e dimezzati anche i tempi per la dichiarazione di assenza: un anno dall’ultima notizia anziché due.

    Morte presunta: cosa prevede il DDL Semplificazioni

    Con l'art 11 del DDL semplificazioni rubircato Modifiche al codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta si vuole modificare gli articoli 49 e 58 del codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta.

    Dai dati acquisiti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, riferiti al periodo 1° gennaio 1974 –30 giugno 2019, si contavano ben 244.703 denunce, 182.007 ritrovamenti, ma 62.696 persone ancora da rintracciare.

    Tali dati sono in continuo aumento e, al 30 settembre 2019, le persone da rintracciare sono complessivamente 63.837.

    La scomparsa di una persona determina un grave stravolgimento della vita delle famiglie non solo sul piano affettivo ma anche sotto il profilo patrimoniale, anche per gli aspetti inerenti i rapporti giuridici. 

    Nel caso in cui la scomparsa di una persona si protrae nel tempo, infatti, il legislatore del Capo I del Titolo IV, Libro I, ha previsto che, decorsi due anni dall’ultima notizia, si possa far luogo alla dichiarazione giudiziale di assenza, mentre, trascorsi dieci anni, a quella di morte presunta.

    Gli articoli 49 e 58 C.C. difatti, rispettivamente, recitano: “trascorsi due anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente… che ne sia dichiarata l’assenza”; “Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente il tribunale competente secondo l’art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell’art. 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell’assente nel giorno a cui risale l’ultima notizia.”

    In definitiva, con la dichiarazione di morte presunta si attua un mezzo di accertamento indiretto della morte di un soggetto ed appare chiaro dalla lettura dell’art. 58 che i presupposti richiesti dal legislatore sono: 

    • l’accertamento della sparizione di un soggetto ad un dato momento 
    • e l’assoluta carenza di notizie per dieci anni.

    La disposizione si propone di modificare le due predette norme in modo da portare i termini nelle stesse indicati dagli attuali due e dieci anni ad uno e cinque anni, periodo ritenuto più congruo alle esigenze delle famiglie e all’evoluzione del contesto sociale e giuridico rispetto a quando sono state adottate le norme del Codice civile. 

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    DL superbonus: le criticità secondo i Commercialisti

    Con un comunicato pubblicato in data 2 aprile sul proprio sito internet il CNDCEC esprime il proprio parere sulle criticità emerse dalla pubblicazione in gazzetta del DL n 39/2024.

    DL superbonus: le criticità secondo i Commercialisti

    Il CNDCEC evidenzia innanzitutto che  il Decreto-legge n. 39 del 29.03.2024 ha apportato “ulteriori e rilevanti modifiche in materia di bonus edilizi, in particolare per quanto attiene alle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura che, salvo casi residuali rivolti a soggetti colpiti da eventi sismici, sono state definitivamente abrogate”. 

    A tal proposito la richiesta avanzata dal Consiglio nazionale in una lettera inviata al Ministro e al Viceministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti e Maurizio Leo ha lo scopo di affrontare e risolvere le criticità che “rischiano di essere penalizzanti per i contribuenti”.

    Il presidente Elbano de Nuccio evidenzia che non può esimermi dal segnalarne alcune.

    In particolare, l’articolo 2 inibisce l’applicazione della remissione in bonis relativamente alle comunicazioni da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 4 aprile per l’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura. 

    Il medesimo articolo impedisce inoltre la mera sostituzione delle comunicazioni inviate dal primo al 4 aprile 2024.

    Malgrado, si comprendano le ragioni di tali previsioni, appare evidente che la disposizione è eccessivamente penalizzante, essendo determinante per la perdita delle agevolazioni, per errori commessi in buona fede

    De Nuccio aggiunge che "L’istituto della remissione in bonis è stato introdotto, ben dodici anni orsono, proprio per tutelare tali comportamenti in buona fede e impedirne l’uso solo alla casistica in oggetto non appare sacrificabile a esigenze informative di contabilità pubblica. E ciò è ancor più vero per le comunicazioni inviate dal primo al quattro aprile che non potranno essere sostituite utilizzando le procedure ordinariamente previste in caso di errori o di scarti in fase di trasmissione, il che costituisce, anche per gli iscritti che rappresento, una falcidia pericolosissima considerate le condizioni incerte e frenetiche in cui ci si trova ad operare”.

    Inoltre, a commento dell'art 1comma 5 del DL n 39/2024, De Nuccio ricorda poi come il Decreto preveda anche, che per la maggior parte degli interventi con titolo edilizio presentato prima del 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del D.L. 11/2023) ovvero per i quali tale titolo non sia necessario, l’ulteriore requisito del sostenimento delle spese, documentate da fattura, per lavori già effettuati. 

    Tale previsione porta al paradosso che cittadini e imprese, anche per interventi già avviati, magari già ultimati, per i quali hanno fatto legittimo affidamento sulla possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, non potranno accedere a tali opzioni in assenza di spese sostenute (cioè, pagate) e documentate da fattura alla data del 29 marzo 2024. Appare necessario salvaguardare coloro che gli interventi li hanno effettivamente iniziati o, addirittura, ultimati, e che, per effetto delle novità introdotte dal Decreto, in assenza di pagamenti effettuati per fatture emesse, si vedrebbero esclusi dalla possibilità di accedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura.

    La nota si conclude con l’auspicio che queste criticità “possano trovare un’adeguata soluzione in sede di conversione del Decreto Legge”.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Dati bonus edilizi 2023: la comunicazione entro il 4.04

    Giovedì 4 aprile scade il termine per l'invio dei dati per i bonus edilizi 2023 da parte degli amministratori di condominio.

    Con il Provvedimento n. 53174 del 21 febbraio le Entrate accolgono la richiesta di proroga per l'adempimento relativo ai dati dei bonus edilizi 2023 richiesta dal CNDCEC con con l'informativa n 12/2024 e accolgono anche la richiesta di esonero per gli amministratori in caso di cessione e sconto in fattura per gli stessi bonus.

    In dettaglio, si tratta delle comunicazioni dei dati per i bonus edilizi nei condomini in scadenza il 16 marzo (quest'anno 18 marzo).

    Il presidente De Nuccio invitava "gli iscritti ad attendere qualche giorno nella relativa predisposizione in quanto è più che probabile che in tempi celeri l’Agenzia, oltre a differire il termine per l’invio, individui le casistiche relative alle spese per interventi che, essendo state oggetto di cessione del credito o di sconto in fattura, possono non essere trasmesse". 

    Comunicazione dati bonus edilizi 2023: scadenza al 4 aprile

    Con il Provvedimento n. 53174 del 21 febbraio le Entrate accolgono la richiesta di proroga per l'adempimento relativo ai dati dei bonus edilizi 2023.

    Nel dettaglio, viene previsto che, a partire dalle informazioni relative all’anno 2023, le comunicazioni di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 19969 del 27 gennaio 2017 sono effettuate secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1.

    I soggetti obbligati, individuati dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016, sono esonerati dalla trasmissione dei dati esclusivamente nel caso in cui, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni, tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto. 

    Qualora, anche per un solo intervento, almeno uno dei condòmini abbia optato per la detrazione d’imposta, gli amministratori sono tenuti alla trasmissione dei dati riferiti a tutti gli interventi effettuati nell’anno precedente sulle parti comuni, compresi quelli per i quali è stata esercitata da tutti i condòmini l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto. 

    In deroga a quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 4, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, esclusivamente con riferimento alle spese sostenute nel 2023, i soggetti obbligati trasmettono i dati entro il 4 aprile 2024.

    Leggi anche: Opzioni bonus edilizi: proroga al 4 aprile per le comunicazioni.

    Allegati: